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Procedura : 2006/0134(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0163/2007

Testi presentati :

A6-0163/2007

Discussioni :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Votazioni :

PV 07/06/2007 - 5.13
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P6_TA(2007)0231

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Giovedì 7 giugno 2007 - Bruxelles
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0411)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale il Parlamento è stato consultato dal Consiglio (C6-0281/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0163/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1
(1)  Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.
(1)  Secondo recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco presente nelle sottodivisioni CIEM da 25 a 32 del Mar Baltico è sceso a livelli al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, in cui la sua capacità riproduttiva risulta ridotta, e viene attualmente sfruttato in maniera insostenibile.
Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Un piano di gestione pluriennale per la pesca del merluzzo bianco sufficientemente incisivo e sostenibile e basato sul principio di precauzione consentirebbe di mettere in atto modalità di pesca sostenibili e permanenti su scala molto più ampia rispetto a quanto avvenga attualmente.
Emendamento 3
Considerando 3
(3)  Occorre adottare misure volte a stabilire un piano pluriennale per la gestione della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
(3)  Nel 2003, sotto gli auspici della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è stato adottato un piano di gestione pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  La ripartizione del Mar Baltico in una zona occidentale (sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24) e orientale (sottodivisioni CIEM da 25 a 32) è dovuta al fatto che le due zone costituiscono ecosistemi separati aventi caratteristiche totalmente differenti.
Emendamento 5
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Secondo le ultime informazioni del CIEM, circa il 35-45% del merluzzo bianco sbarcato nel Mar Baltico orientale è pescato illegalmente.
Emendamento 6
Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater) Secondo il piano di azione internazionale dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN): "Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che i loro importatori, trasbordatori, acquirenti, consumatori, fornitori di materiale, banchieri, assicuratori, altri prestatori di servizi e il pubblico siano consapevoli degli effetti negativi delle relazioni commerciali con navi la cui pratica della pesca INN è stata determinata".
Emendamento 7
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive che il Consiglio adotti in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.
Emendamento 8
Articolo 7
In deroga all'articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello conseguente all'applicazione del suddetto articolo.
In deroga all'articolo 6, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può adottare un TAC diverso da quello conseguente all'applicazione del suddetto articolo.
Emendamento 9
Articolo 8, titolo
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi.
Procedimento per la fissazione dei periodi in cui è autorizzata la pesca del merluzzo bianco con attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm.
Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 1, alinea
1.  La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata.
1.  La pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm è vietata.
Emendamento 11
Articolo 8, paragrafo 3
3.  Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.
3.  Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso di mortalità per pesca minimo di cui all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto dell'8% rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.
Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  In deroga alle disposizioni sulle taglie minime del pesce sbarcato relative al merluzzo bianco, di cui al regolamento (CE) n. 2187/2005, la taglia minima di sbarco per il merluzzo delle sottodivisioni da 22 a 32 è di 40 cm.
Emendamento 13
Articolo 12, paragrafo 1
1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri, e che sono titolari di un permesso speciale di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico, rilasciato conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Emendamento 14
Articolo 16
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all"8% della cifra indicata nel giornale di bordo.
Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari all"8% del quantitativo totale detenuto a bordo.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari al 10% della cifra indicata nel giornale di bordo.
Per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, il margine di tolleranza permesso nella stima dei quantitativi è pari al 10% del quantitativo totale detenuto a bordo.
Emendamento 15
Articolo 17, paragrafo 2
2.  Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, esso:
a) raggiunge direttamente un porto situato entro la zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce;
b) raggiunge direttamente un porto situato al di fuori della zona in cui ha effettuato la pesca e vi sbarca il pesce.
c)  Nel lasciare la zona in cui è stata effettuata la pesca, le reti devono essere riposte conformemente alle seguenti disposizioni in modo da non essere disponibili per un impiego immediato:
i) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
ii) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.
2.  Quando un peschereccio esce dalle zone A o B o dalle sottodivisioni 28-32 (zona C) con più di 100 kg di merluzzo bianco a bordo, il comandante del peschereccio notifica immediatamente all'ispettorato per la pesca competente la quantità di catture effettuate nella zona che il peschereccio ha lasciato.
Emendamento 16
Articolo 20, paragrafo 1
1.  I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.
1.  I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di merluzzo bianco danno inizio alle operazioni di scarico solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti del luogo di sbarco.
Emendamento 17
Articolo 27, paragrafo 1
1.  Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.
1.  Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l'impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.
Emendamento 18
Articolo 27, paragrafo 2
2.  Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
2.  Nel secondo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni due anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
Emendamento 19
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
Controllo dell'impatto socioeconomico dell'attuazione del regolamento
La Commissione elabora una relazione sull'impatto socioeconomico dell'applicazione del presente regolamento sul settore della pesca, in particolare relativamente all'occupazione e alla situazione economica dei pescatori, degli armatori e delle imprese attive nella pesca e nella trasformazione del merluzzo bianco. La Commissione elabora detta relazione nel corso del secondo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni anno, e la presenta al Parlamento europeo anteriormente al 30 aprile dell'anno pertinente.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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