Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0017)(1),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0183/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 2
(2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri; ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato; aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità; portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente.
(2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno che sui mercati esteri; tener conto della situazione dei nuovi Stati membri al fine di ridurre, se possibile, gli squilibri tra i vari Stati membri e le regioni con l'obiettivo di mantenere i redditi degli agricoltori; ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato; aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità; portare avanti l'impegno del settore a conservare e tutelare l'ambiente; proteggere la salute pubblica e gli interessi dei consumatori, nonché migliorare l'efficacia dei controlli sulle importazioni ortofrutticole provenienti dai paesi terzi.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 5
(5) Il presente regolamento deve applicarsi ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Tuttavia, le disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori nonché le organizzazioni e gli accordi interprofessionali si applicano unicamente ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi; questa distinzione deve essere mantenuta. Il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo deve essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare del regime.
(5) Il presente regolamento deve applicarsi ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo deve essere esteso ad alcune erbe aromatiche, affinché queste possano beneficiare del regime.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 7
(7) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.
(7) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener conto delle considerazioni ambientali, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. Per aiutare meglio gli agricoltori e gli operatori a tradurre l'elevata qualità dei loro prodotti in introiti più elevati, la Commissione dovrebbe approfondire l'eventualità di introdurre un marchio di qualità europeo.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 8
(8) Le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tale aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.
(8) Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rappresentano gli elementi portanti del regime ortofrutticolo, del quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato. Di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, l'aggregazione dell'offerta tramite queste organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato. Tuttavia un vero e proprio riequilibrio della posizione dei produttori nei confronti delle catene di distribuzione e delle grandi imprese di trasformazione impone altre misure di natura politica da attuarsi a livello comunitario. Tale aggregazione dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria e dimostrare la propria utilità grazie alla portata e all'efficienza dei servizi offerti dalle organizzazioni di produttori ai propri aderenti.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 9
(9) L'esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento. Tale flessibilità deve esplicarsi, in particolare, nella gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, a determinate condizioni, nella delega di competenze o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.
(9) L'esperienza dimostra che le organizzazioni di produttori sono lo strumento adatto per concentrare l'offerta. Tuttavia, le organizzazioni di produttori non sono distribuite in modo uniforme nei vari Stati membri. Per accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori, occorre provvedere, per quanto possibile, a rendere più flessibile il loro funzionamento, nonché evitare un'eccessiva concentrazione delle stesse in zone caratterizzate da condizioni di produzione e commercializzazione più omogenee, il che risulterebbe indirettamente in una dispersione dell'offerta globale. Tale flessibilità deve esplicarsi, in particolare, nella gamma di prodotti coperta da ciascuna organizzazione di produttori, nella proporzione autorizzata di vendite dirette, nell'estensione delle regole ai non aderenti, nonché, alle condizioni stabilite per garantirne il buon funzionamento, nella delega di competenze o di funzioni dalle organizzazioni di produttori alle relative associazioni e nella delega di funzioni alle filiali.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 11
(11) Le associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, le quali desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento, devono potersi avvalere di un periodo transitorio nel corso del quale le stesse possano fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.
(11) Le associazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente, le quali desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento, devono potersi avvalere, nella misura in cui il grado di concentrazione dell'offerta continui ad essere molto insufficiente, di un periodo transitorio nel corso del quale le stesse possano fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, a condizione che rispettino determinati impegni.
Emendamento 7 CONSIDERANDO 13
(13) Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi devono poter essere rimborsati dalla Comunità.
(13) Nelle regioni in cui i produttori sono scarsamente organizzati, occorre autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, tali contributi possono essere rimborsati dalla Comunità su richiesta delle amministrazioni competenti.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 14
(14) Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, autorizzando gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi.
(14) Al fine di semplificare il regime e ridurne il costo, giova allineare, ove possibile, le regole e le procedure per il rimborso delle spese da parte dei fondi di esercizio con quelle dei programmi di sviluppo rurale, autorizzando gli Stati membri a elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi. In detta strategia nazionale, come nel piano strategico nazionale e nei programmi di sviluppo rurale, si dovrebbero specificare le misure adottate dagli Stati membri onde evitare il doppio finanziamento delle azioni. A titolo complementare, ai fini di una maggiore certezza giuridica e di una maggiore efficacia delle misure dei fondi operativi, gli Stati dovrebbero essere autorizzati a stilare liste negative relative alle spese ammissibili.
Emendamento 9 CONSIDERANDO 16
(16) I regolamenti (CE) nn. 2200/96, 2201/96 e 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso complessa la gestione. I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non rispecchiano pienamente le condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.
(16) I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 hanno istituito regimi di aiuto eterogenei a favore di taluni ortofrutticoli. Il numero e la varietà di tali regimi ne hanno reso la gestione complessa e suscettibile di generare incertezza giuridica. I regimi in parola, che riguardano determinati ortofrutticoli in particolare, non possono tenere pienamente conto delle specie introdotte dai nuovi Stati membri, delle condizioni di produzione a livello regionale, né contemplano la totalità dei prodotti ortofrutticoli. È pertanto opportuno ricorrere a uno strumento diverso per sostenere i produttori ortofrutticoli.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 18
(18) A fini di semplificazione e nell'intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire pienamente i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere i produttori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico. Si deve altresì disporre che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti, devono poter beneficiare del regime di pagamento unico. Si devono quindi modificare opportunamente i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie.
(18) A fini di semplificazione e nell'intento di predisporre un dispositivo di sostegno più mirato e nel contempo più flessibile a favore del settore ortofrutticolo, è quindi opportuno abolire i regimi di aiuto vigenti e inserire, almeno parzialmente, i prodotti ortofrutticoli nel regime istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. A questo scopo è necessario ammettere i produttori che hanno prodotto ortofrutticoli durante il periodo di riferimento a beneficiare del regime di pagamento unico nonché definire l'importo delle dotazioni nazionali in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato di ciascun prodotto ortofrutticolo e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a ortofrutticoli, comprese le colture permanenti, devono poter beneficiare del regime di pagamento unico. Si devono quindi modificare opportunamente i massimali nazionali tenendo conto dell'evoluzione della situazione del mercato degli ortofrutticoli dopo l'adesione dei nuovi Stati membri. Occorre inoltre disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie.
Emendamento 11 CONSIDERANDO 18 BIS (nuovo)
(18 bis)È opportuno escludere dal regime di pagamento le superfici piantate a ortofrutticoli affinché non possano essere destinate a qualsiasi attività agricola, fintantoché i loro effetti potenziali sulle strutture e sui mercati ortofrutticoli non siano conosciuti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee1, che esige la presentazione di valutazioni d'impatto dettagliate che giustifichino le modifiche sostanziali della normativa. La relazione che la Commissione deve presentare al Consiglio sull'applicazione regionale del pagamento unico, previsto all'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve, da una parte, analizzare l'impatto di detto regime sulle superfici ortofrutticole che beneficiano già di una libertà di produzione e, dall'altra, integrare un'analisi specifica delle potenziali ripercussioni di detta liberalizzazione sull'insieme del settore ortofrutticolo e delle patate della Comunità.
__________________ 1 Sentenza del 7 settembre 2006 per la causa C-310/04, Spagna/Consiglio, Raccolta 2006, pag. I-07285.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 18 TER (nuovo)
(18 ter)In seguito all'allargamento del 2004, le ciliegie e i frutti a bacca (fragole, lamponi, ribes) sono diventati prodotti di grande importanza sociale ed economica per l'Unione che, tuttavia, attraversano una forte crisi strutturale e necessitano di misure di sostegno specifiche. Si prevede, pertanto, un aiuto comunitario alla superficie per dette produzioni in condizioni che garantiscano la sostenibilità delle aziende e favoriscano il miglioramento strutturale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 19
(19) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Alcuni regimi di ritiro dal mercato hanno assolto la loro funzione, ma la loro gestione è risultata alquanto complessa. Occorre introdurre ulteriori misure di gestione delle crisi, che siano il più possibile di facile applicazione. L'integrazione di tutte queste misure nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione migliore in tali circostanze e può inoltre contribuire ad accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori.
(19) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Le eccedenze, anche di modesta entità, possono perturbare sensibilmente il mercato. Alcuni regimi di ritiro dal mercato hanno assolto la loro funzione, ma la loro gestione è risultata alquanto complessa e inefficiente. Il settore dei prodotti ortofrutticoli è caratterizzato dall'instabilità dei mercati e, in caso di crollo dei prezzi, l'attuale sistema di ritiri dal mercato ha un'efficacia limitata come rete di sicurezza per i redditi dei produttori, a causa dell'insufficiente remunerazione, dell'eccesso di burocrazia, dell'assenza di organizzazione nelle regioni di produzione, dell'ignoranza del potenziale produttivo necessario per una corretta gestione del mercato, degli effetti delle importazioni da paesi terzi e della mancanza di sbocchi reali per il prodotto ritirato. Occorre introdurre misure di gestione delle crisi più efficaci e orizzontali applicabili all'insieme degli agricoltori di tutti i mercati settoriali, che siano il più possibile di facile applicazione. L'integrazione di tutte queste misure in un fondo di sicurezza il cui finanziamento sarebbe distinto da quello dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori sembra la soluzione migliore in tali circostanze e può inoltre contribuire ad accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori. Gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure di gestione delle gravi crisi nazionali e/o regionali. Tali misure dovrebbero essere definite nel quadro della strategia nazionale ed essere finanziate, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, da parte della riserva nazionale di diritti all'aiuto prevista all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Emendamento 14 CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)
(19 bis)Nelle organizzazioni comuni del mercato molto aperte sui mercati, come quella degli ortofrutticoli, le filiere interprofessionali svolgono un ruolo molto importante nel quadro della prima immissione sul mercato e a livello di qualità dei prodotti. Esse permettono non solo di migliorare le competitività del settore, ma anche di lottare contro i rischi del mercato. La loro funzione contiene dunque in misura considerevole le forti perturbazioni dei mercati e protegge i produttori dalle crisi.
Emendamento 15 CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)
(20 bis) in caso di modifica sostanziale del regime vigente, le superfici destinate alla produzione di funghi coltivati possono essere ammesse a beneficiare del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
Emendamento 16 CONSIDERANDO 20 TER (nuovo)
(20 ter)Si constata che il consumo medio di ortofrutticoli permane inferiore ai livelli che sono raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità e dagli esperti nutrizionali in considerazione dell'importanza che tali prodotti rivestono in un regime alimentare equilibrato e del loro ruolo rilevante nella prevenzione delle malattie croniche. In taluni Stati membri si registra inoltre un progressivo calo del consumo. Onde invertire tali tendenze, è necessario rafforzare il ruolo e i mezzi delle organizzazioni di produttori in materia di promozione, come pure aumentare gli stanziamenti destinati alle azioni di informazione e di promozione a favore del consumo di ortofrutticoli del regolamento (CE) n. 2826/2000, destinate a tutti gli strati della popolazione e, più particolarmente, alle persone di età inferiore ai diciotto anni. A titolo complementare, è opportuno migliorare le condizioni di distribuzione gratuita di ortofrutticoli in seno all'Unione europea e, nella misura del possibile, anche nei paesi terzi vicini al territorio comunitario.
Emendamento 17 CONSIDERANDO 23
(23) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
(23) La realizzazione di un mercato unico comunitario implica l'instaurazione di un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione, dovrebbe permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il che dovrebbe consistere nella soppressione delle restituzioni all'esportazione accordate al settore in passato e nella riconversione degli importi assegnati a tal fine in misure interne compatibili con il quadro multilaterale. A titolo complementare, è necessario rafforzare le azioni di informazione e di promozione dei prodotti ortofrutticoli nei paesi terzi, nel quadro del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi1. La Commissione deve presentare le pertinenti proposte di modifica di detto regolamento.
_________________ 1 GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
Emendamento 18 CONSIDERANDO 25
(25) Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione deve essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi.
(25) Ai fini del controllo del volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, può essere necessario introdurre, per taluni prodotti, un regime di titoli di importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettivo compimento delle operazioni per le quali sono stati rilasciati i titoli stessi. La Commissione deve essere pertanto abilitata a introdurre un regime di titoli per i prodotti di cui trattasi. Onde proteggere la salute dei consumatori ed evitare la contaminazione delle colture con organismi nocivi esogeni, i sistemi di certificazione dovrebbero essere completati da nuove disposizioni, diverse da quelle del presente regolamento, che rafforzino i sistemi di controllo fitosanitario e di qualità alle frontiere. In questo senso, sarebbe opportuno creare un'Autorità europea di controllo qualitativo dei prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi, posta sotto la supervisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Emendamento 19 CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)
(28 bis)È opportuno sostenere il processo atto a coordinare a livello comunitario la negoziazione di protocolli fitosanitari per le esportazioni di frutta e verdura nei paesi terzi.
Emendamento 21 CONSIDERANDO 30
(30) Data la costante evoluzione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, è necessario che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti significativi.
(30) Il dinamismo del settore ortofrutticolo, soggetto a evoluzioni strutturali in materia di produzione o commercio che modificano il funzionamento dei mercati, esige che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati dei cambiamenti più significativi osservati. È altresì opportuno creare un osservatorio dei prezzi che sia capace di fornire informazioni puntuali e oggettive sui mercati e che faciliti in tal senso lo sblocco di azioni da parte della Commissione in caso di crisi gravi. A titolo complementare, è raccomandabile progredire verso la creazione di un'autorità europea incaricata di vigilare sulla trasparenza delle transazioni commerciali e sul rigoroso rispetto delle regole di concorrenza, in special modo per quanto riguarda la grande distribuzione.
Emendamento 22 CONSIDERANDO 31
(31) Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia e, in particolare, a disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli obblighi di relazione e rendicontazione degli Stati membri. Il nuovo regime rende superflua l'esistenza dell'apposito corpo di ispettori per i mercati ortofrutticoli, che può essere quindi abolito.
(31) Il regime ortofrutticolo impone il rispetto di determinati obblighi. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, è necessario eseguire controlli e irrogare sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi. Occorre pertanto conferire alla Commissione la competenza a legiferare in materia e, in particolare, a disciplinare la ripetizione dell'indebito e gli obblighi di relazione e rendicontazione degli Stati membri.
Emendamento 23 ARTICOLO 1, COMMA 1
Il presente regolamento reca norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
Il presente regolamento reca norme specifiche applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 nonché ai prodotti importanti introdotti dai nuovi Stati membri.
Emendamento 24 ARTICOLO 1, COMMA 2
Tuttavia, i titoli III e IV del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
soppresso
Emendamento 25 ARTICOLO 1, COMMA 3
L'articolo 39 si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.
soppresso
Emendamento 26 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
1. La Commissione può stabilire norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
1. La Commissione può stabilire norme di commercializzazione per uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. A tal fine si tiene conto delle norme CEE/ONU raccomandate dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Fino al momento dell'adozione di nuove norme continuano ad applicarsi le disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Emendamento 27 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA B
b) possono riguardare segnatamente la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura.
b) riguardano segnatamente la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio, l'origine e l'etichettatura, compresa l'etichettatura di origine, obbligatoria dei prodotti ortofrutticoli freschi utilizzati nei prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché le modalità di produzione.
Emendamento 28 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, COMMA 1
3. Salvo disposizione contraria della Commissione, conforme ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti che formano oggetto di norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme.
3. Salvo disposizione contraria della Commissione, conforme ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti che formano oggetto di norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità soltanto in ottemperanza a tali norme. Il detentore dei prodotti per i quali sono state adottate delle norme può esporre tali prodotti in vista della vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o commercializzarli in qualsiasi altro modo all'interno dell'Unione europea solo se sono conformi a tali norme. Egli è responsabile del rispetto della conformità a tali norme.
Emendamento 30 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter.Nella fase della vendita al dettaglio, per garantire una buona informazione del consumatore, i prodotti devono portare le indicazioni previste dalle norme. Queste indicazioni riguardano come minimo:
3 quater. Fino all'adozione di nuove disposizioni per la messa in opera dei controlli, le disposizioni per il controllo di conformità alle norme, previste nel regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi1 restano in applicazione.
_________________________ 1 GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).
Emendamento 32 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
a) è costituita per iniziativa di agricoltori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
a) è costituita per iniziativa di agricoltori secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;
Emendamento 33 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B, PUNTO III)
iii) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
Emendamento 34 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B, PUNTO IV BIS) (nuovo)
iv bis) promuovere le produzioni di qualità certificata.
Emendamento 35 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 1, LETTERA A)
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
a) applicare, in materia di conoscenza e notificazione della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 7.
soppresso
Emendamento 37 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, COMMA 2, LETTERA C)
c) commercializzare tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.
c) commercializzare, autonomamente o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di cui fanno parte, con il consenso di quest'ultima, i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione.
Emendamento 38 ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2bis.Ai fini del presente regolamento, per "Associazione di organizzazioni di produttori" s'intende qualsiasi persona giuridica costituita da due o più organizzazioni di produttori riconosciute, che abbia in particolare lo scopo di:
a) sostituirsi ai propri aderenti nella gestione del fondo di esercizio, di cui all'articolo 7, nonché nell'elaborazione, presentazione e attuazione dei programmi operativi, di cui all'articolo 8;
b) gestire le crisi di mercato;
c) realizzare altre attività delegate dagli aderenti ai sensi dell'articolo 5.
Emendamento 39 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano richiesta, a condizione che:
1. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano richiesta, a condizione che:
a) rispondano ai requisiti enunciati all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra l'altro, di avere un numero minimo di aderenti e un volume minimo di produzione commercializzabile, fissato dallo Stato membro;
a) rispondano ai requisiti enunciati all'articolo 3 e a tal fine comprovino, tra le altre giustificazioni, di avere un numero minimo di aderenti e un volume minimo di produzione commercializzabile, fissato dallo Stato membro;
b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell'offerta;
b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività, nonché la concentrazione dell'offerta;
c) consentano effettivamente ai loro aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
c) forniscano ai loro aderenti l'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
d) mettano effettivamente a disposizione dei loro aderenti i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti e garantiscano una corretta gestione commerciale e finanziaria delle loro attività.
d) dispongano dei mezzi tecnici e umani necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti e garantiscano una corretta gestione commerciale e finanziaria delle loro attività.
Emendamento 40 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
2.Gli Stati membri possono altresì riconoscere quali organizzazioni di produttori ai sensi del presente regolamento le organizzazioni di produttori che non rispondono al requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ma che:
2.Le organizzazioni di produttori riconosciute, a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data del 31 dicembre 2007, usufruiscono di un periodo transitorio di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, purché continuino a soddisfare i requisiti dei pertinenti articoli del regolamento (CE) n. 2200/96. Le associazioni prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, mantengono il prericonoscimento fino all'esaurimento del periodo di realizzazione del piano di riconoscimento.
a) esistevano prima del 21 novembre 1996;
b) sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio17 anteriormente al 1° gennaio 1997.
Alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del primo comma del presente paragrafo si applicano gli altri requisiti enunciati all'articolo 3, eccetto eventualmente quello di cui al paragrafo 1, lettera c), di detto articolo, nonché al paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 41 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.
Emendamento 42 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a delegare le loro competenze ad un'associazione di organizzazioni di produttori di cui siano socie, purché, a giudizio dello Stato membro, l'associazione sia capace di esercitare efficacemente tali competenze.
1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a delegare tutte o parte delle loro competenze ad un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute di cui siano socie, o a organizzazioni sussidiarie secondo condizioni da stabilire, purché, a giudizio dello Stato membro, l'associazione sia capace di esercitare efficacemente tali competenze.
Emendamento 43 ARTICOLO 6, TITOLO
Nuovi Stati membri
Nuovi Stati membri, regioni remote ed insulari
Emendamento 131 ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Le organizzazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 4 per il riconoscimento.
1. Le organizzazioni di produttori degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente nonché quelle delle regioni periferiche e insulari possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 4 per il riconoscimento.
Emendamento 45 ARTICOLO 6 BIS (nuovo)
Articolo 6 bis
Finanziamento dei piani di riconoscimento
1.Gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) sono concessi sotto forma di aiuti forfettari.
2.L'importo degli aiuti è determinato, per ciascuna organizzazione di produttori, in base al valore della rispettiva produzione annua commercializzata e:
a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 10%, al 10%, all'8%, al 6% e al 4% del valore della produzione commercializzata limitatamente al valore di 2 000 000 EUR,
b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, al 5%, al 4%, al 3% e al 3% del valore della produzione commercializzata che superi 2 000 000 EUR.
3.La Commissione fissa nelle sue modalità di applicazione i massimali degli aiuti per organizzazione di produttori e le forme di pagamento.
Emendamento 46 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa. In quest'ultimo caso, la provenienza delle risorse fornite dall'organizzazione di produttori può essere determinata dagli Stati membri;
Emendamento 48 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA B) BIS (nuova)
b bis) promozione di misure di tutela del consumatore,
La gestione delle crisi consiste nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli. In questo contesto, la gestione delle crisi comprende:
soppresso
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) iniziative di formazione;
e) assicurazione del raccolto;
f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.
Emendamento 126 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, COMMA 1
2. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il ricorso, da parte dei produttori aderenti, a tecniche rispettose dell'ambiente, sia in materia di pratiche colturali, sia per la gestione dei rifiuti.
2. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il ricorso, da parte dei produttori aderenti, a tecniche rispettose dell'ambiente, utilizzando la legislazione comunitaria come punto di riferimento, sia in materia di pratiche colturali, sia per la gestione dei rifiuti.
Emendamento 56 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3
3.Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale saranno autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.
soppresso
Emendamento 57 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4
4. I programmi operativi comprendono azioni intese a promuovere il consumo di ortofrutticoli tra i giovani consumatori a livello locale, regionale o nazionale.
4. I programmi operativi possono comprendere, a titolo volontario, azioni intese a promuovere il consumo di ortofrutticoli soprattutto tra i giovani consumatori a livello locale, regionale o nazionale, segnatamente mediante azioni specifiche volte a favorire il consumo quotidiano di tali prodotti all'interno degli istituti scolastici.
Emendamento 58 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis.Gli Stati membri possono stabilire, nel quadro delle strategie nazionali di cui all'articolo 11, una lista negativa delle azioni ammissibili a titolo dei fondi operativi delle organizzazioni di produttori di una regione o di una zona di produzione determinata, in funzione delle condizioni strutturali specifiche della stessa.
Emendamento 59 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 1
L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dai produttori aderenti, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta.
1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dai produttori aderenti, nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta per i programmi operativi e secondo le modalità definite all'articolo 12 bis, paragrafo 2, per il fondo di sicurezza.
Emendamento 60 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2
L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 6% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
Emendamento 61 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)
Gli aiuti finanziari della Comunità possono provenire, a titolo complementare, da una parte della riserva nazionale prevista dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino ad un limite massimo dello 0,5% degli importi di riferimento assegnati a ciascuno Stato membro, incluso il fondo di sicurezza di cui all'articolo 12 bis del presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione del loro interesse per questa opzione di finanziamento facoltativa e tengono conto di quest'ultima nella definizione delle loro strategie nazionali di cui all'articolo 11.
Emendamento 62 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, COMMA 2 TER (nuovo)
Tuttavia, la limitazione dell'aiuto finanziario non si applica nei casi di aumento della percentuale al 60 % della spesa sostenuta nei casi previsti al successivo paragrafo 2.
Emendamento 63 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA A)
a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;
a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano ad azioni comuni o, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
Emendamento 64 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA C)
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio
c) comprende azioni per il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, o le azioni a favore della produzione integrata di ortofrutticoli, in base alle norme vigenti negli Stati membri che abbiano regolamentato questo tipo di produzione, fino a quando non esisteranno norme specifiche di carattere comunitario;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro o di regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola o da un'organizzazione di produttori che opera in una regione in cui meno del 20% della produzione ortofrutticola è commercializzata dalle organizzazioni di produttori, o da un'organizzazione di produttori riconosciuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il cui valore della produzione commercializzata proviene per oltre il 50% dall'aiuto per i prodotti trasformati di cui ai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.
Emendamento 66 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G BIS) (nuova)
g bis) è presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto che registra un basso indice di associazionismo;
Emendamento 67 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G TER) (nuova)
g ter) è presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto che riveste una grande importanza economica o ecologica, locale o regionale, e che è soggetto a difficoltà prolungate sul mercato comunitario, dovute in particolare alla concorrenza internazionale;
Emendamento 68 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, LETTERA G QUATER) (nuova)
g quater) è presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute.
Alla parte di aiuto finanziario comunitario superiore al limite di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica il limite di cui al secondo comma del medesimo paragrafo.
Emendamento 70 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3
3.La percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in quantità non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, semprechè i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
soppresso
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività di cui trattasi.
Emendamento 71 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma. Detta disciplina prescrive, in particolare, che a tali misure deve essere destinato almeno il 20% della spesa totale del programma operativo.
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può chiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Anche i singoli investimenti sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.
Emendamento 72 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, ALINEA
2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi:
2. Gli Stati membri elaborano, sulla base degli orientamenti formulati dalla Commissione ai fini della predisposizione e della valutazione dei programmi, una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia dovrebbe comprendere i seguenti elementi:
Emendamento 73 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA C)
c) valutazione dei programmi operativi;
c) seguito e valutazione dei programmi operativi;
Emendamento 74 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D BIS) (nuova)
d bis) azioni intese a garantire che non si verifichi un doppio finanziamento, attraverso i programmi di sviluppo rurale o il quadro nazionale e i programmi operativi;
Emendamento 75 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA D TER) (nuova)
d ter) a titolo facoltativo, liste negative di azioni ammissibili nell'ambito dei programmi operativi per regioni o zone di produzione determinate, in caso di ricorso al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 bis.
Emendamento 76 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, COMMA 2
Nella strategia dovrebbe essere incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
soppresso
Emendamento 77 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, COMMA 2 BIS (nuovo)
2bis.Gli Stati membri comunicano i progetti di strategia nazionale alla Commissione, la quale provvede alla loro pubblicazione nei modi che essa giudica opportuni.
Emendamento 78 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.È compatibile il sostegno proveniente dai due fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, ed eventualmente anche FESR, a condizione che gli Stati membri garantiscano la realizzazione dei controlli necessari per assicurare che non si verifichi un doppio finanziamento delle azioni.
Emendamento 79 ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter.I programmi operativi elaborati fino al 2007 e già approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 restano validi fino al loro esaurimento, salva diversa decisione dell'organizzazione di produttori.
Emendamento 80 CAPO II BIS (nuovo) e ARTICOLI 12 BIS e 12 TER (nuovi)
CAPO II bis
Fondo di sicurezza
Articolo 12 bis
Definizione di "crisi grave"
Il concetto di "crisi grave" è definito da ciascuno Stato membro per ciascun prodotto, in funzione della differenza tra il valore di mercato dello stesso e il valore medio registrato in un precedente periodo di riferimento. Si tiene conto del livello differenziale di prezzo che potrebbe pregiudicare gravemente l'insieme dei produttori.
Articolo 12 ter
Modalità di funzionamento del fondo di sicurezza
1.Gli Stati membri inseriscono nelle loro rispettive strategie nazionali la creazione di un fondo di sicurezza inteso a consentire al settore di far fronte a crisi gravi, in base alle seguenti modalità:
a) la dichiarazione di crisi grave è effettuata dagli Stati membri e/o dalle regioni ed è definita per ciascun prodotto la cui integrazione nel fondo sia auspicabile nel quadro delle loro strategie nazionali. In tale contesto, le organizzazioni di produttori, in coordinamento con lo Stato membro e/o le regioni possono scegliere la totalità o una parte delle azioni seguenti:
- i ritiri dal mercato,
- la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli,
- la promozione e la comunicazione,
- le iniziative di formazione,
- l'assicurazione del mercato o dei redditi,
- il sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento, nonché i contributi dei membri dell'organizzazione di produttori ai suddetti fondi,
- gli aiuti alla trasformazione per i prodotti a doppia finalità;
b) le azioni da intraprendere in caso di crisi grave interessano tutti i produttori di una o più zone economiche riconosciute dalla Commissione nel capo III del presente titolo, i quali contribuiscono a finanziare le spese corrispondenti alla loro partecipazione al fondo così come le spese di gestione;
c) il contributo comunitario al Fondo è pari a due terzi e il terzo restante è a carico delle organizzazioni di produttori delle zone colpite dalla crisi;
d) in caso di dichiarazione di crisi grave, durante il periodo stabilito, i produttori non aderenti delle zone colpite contribuiscono al finanziamento del fondo completando la parte dei produttori aderenti, spese di gestione incluse;
e) qualora nel periodo stabilito non vengano dichiarate crisi gravi, i corrispondenti importi del fondo possono essere riassegnati ad azioni di promozione generica, ovvero rimanere nel Fondo per campagne successive.
2.Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla creazione del fondo di sicurezza e allo stato delle condizioni specifiche richieste per ciascun prodotto. La Commissione convalida ufficialmente la creazione e il funzionamento del Fondo.
3.Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), il contributo comunitario al fondo di sicurezza può disporre di una parte della riserva nazionale prevista all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 fino ad un limite massimo complessivo dello 0,5% degli importi di riferimento assegnati a ciascuno Stato, in base a quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro interesse per questa opzione di finanziamento facoltativa e tengono conto di quest'ultima nella definizione delle loro strategie nazionali di cui all'articolo 11.
Emendamento 81 ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti all'organizzazione in questione:
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta di questa organizzazione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti all'organizzazione in questione:
a) le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
a) le regole di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
b) le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di ritiro.
b) le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di prevenzione e gestione delle crisi.
Emendamento 82 ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, COMMA 2
Il primo comma si applica a condizione che queste regole:
Il primo comma si applica a condizione che queste regole:
a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione,
b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato I,
a) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato I,
c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.
b) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.
Emendamento 83 ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3
3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% della produzione di tale circoscrizione.
3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50% dei produttori, o dei produttori aderenti all'organizzazione di produttori, in caso di associazione di organizzazione di produttori, della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60% della produzione di tale circoscrizione.
Emendamento 84 ARTICOLO 13, PARAGRAFO 5
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione.
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, salvo qualora tale estensione sia approvata da almeno il 50% dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori, o un'associazione di organizzazioni di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60% della produzione biologica di detta circoscrizione.
Emendamento 86 ARTICOLO 16, LETTERA A)
a) è composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione o il commercio o la trasformazione dei prodotti di cui all"articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;
a) è composta di rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all"articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;
Emendamento 88 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, LETTERA A), PUNTO VII)
vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica e integrata, nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
Emendamento 89 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
b) devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
b) devono essere applicate da almeno una campagna di commercializzazione, tranne nei casi di prevenzione e di gestione delle crisi;
Emendamento 90 ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2
2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ma non superiore al 10% del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.
2. Se il valore all'importazione forfettario è inferiore al prezzo di entrata della tariffa doganale comune, l'importazione è soggetta al pagamento del dazio all'importazione supplementare previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti inclusi nel regime dei prezzi di entrata.
Emendamento 91 ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3
3.Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
soppresso
Emendamento 92 ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2
2.Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
soppresso
Emendamento 93 ARTICOLO 35
Sospensione del regime di perfezionamento attivo
Soppressione del regime di perfezionamento attivo
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento attivo è, su richiesta dello Stato membro interessato, vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento.
Emendamento 95 ARTICOLO 37
Sospensione del regime di perfezionamento passivo
Soppressione del regime di perfezionamento passivo
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento passivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.
Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, il ricorso al regime di perfezionamento passivo è vietato per i prodotti contemplati dal presente regolamento.
Emendamento 97 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO I)
i) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2;
i) le norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 e l'elenco dei prodotti disciplinati da tali norme;
Emendamento 98 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO III)
iii) le deroghe alle norme di commercializzazione;
iii) le deroghe e le esenzioni concernenti la conformità alle norme di commercializzazione;
Emendamento 99 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA A), PUNTO IV)
iv) le indicazioni richieste dalle norme di commercializzazione;
iv) le regole di presentazione, di commercializzazione e di etichettatura richieste dalle norme di commercializzazione;
Emendamento 100 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO II)
ii) il tasso e le modalità di cofinanziamento delle misure di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, paragrafo 1;
ii) il tasso e le modalità di cofinanziamento delle misure di cui agli articoli 6 e 6 bis e all'articolo 10, paragrafo 1. Per quanto riguarda gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), il loro livello non è inferiore al 10%, 10%, 8%, 6% e 4% dei costi di avviamento e dei costi operativi del gruppo di produttori per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno rispettivamente;
Emendamento 101 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTI II BIS), II TER) e II QUATER) (nuovi)
ii bis) il quadro generale comunitario per la promozione della produzione integrata;
ii ter) il quadro generale per la creazione e il funzionamento del fondo di sicurezza di cui all'articolo 12 bis;
ii quater) il quadro generale di finanziamento a carico della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Emendamento 102 ARTICOLO 38, COMMA 2, LETTERA B), PUNTI II QUINQUIES), II SEXIES) E II SEPTIES) (nuovi)
ii quinquies) le regole per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini della costituzione del fondo di esercizio di cui all'articolo 7, con riferimento anche all'abrogazione dei regimi di aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e n. 2202/96;
ii sexies) le norme dirette ad assicurare la transizione in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;
ii septies) le norme dirette ad assicurare la transizione nel caso dei contratti pluriennali stipulati nell'ambito del regime di aiuto agli agrumi di cui al regolamento (CE) n. 2202/96;
Emendamento 103 ARTICOLO 38, COMMA 2, PUNTI I BIS), I TER) e I QUATER) (nuovi)
i bis) le modalità di funzionamento di un osservatorio dei prezzi a livello comunitario, che fornisca un'informazione puntuale e oggettiva sull'evoluzione dei mercati e consenta alla Commissione e alle organizzazioni di produttori di affrontare in tempo utile le eventuali crisi dei prezzi;
i ter) la presentazione, entro e non oltre il 1° gennaio 2009, di una relazione sull'istituzione eventuale di un'autorità europea incaricata di vigilare sulla trasparenza delle transazioni commerciali nel settore ortofrutticolo comunitario e sul rigoroso rispetto delle regole di concorrenza da parte degli operatori in posizione dominante;
i quater) misure volte a rafforzare le azioni di informazione e promozione a favore dei prodotti ortofrutticoli nei paesi terzi, nel quadro del regolamento (CE) n. 2702/1999.
Emendamento 104 ARTICOLO 39
Articolo 39
soppresso
Aiuti di Stato
Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio delle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.
Emendamento 105 ARTICOLO 40, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 1, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2200/96)
1 bis) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte alla tabella i seguenti prodotti:
NC 0701 Patate fresche o refrigerate
NC 089 10 20 Zafferano
NC 0810 00 e 0811 10 Fragole
NC 0810 20 10 e 0811 20 31 Lamponi
NC 0810 90 50 Ribes
NC 0811 20 39 Uva spina
NC 0809 20 Amarene
NC 0812 10 00 Ciliegie dolci
NC 0813 20 00 Prugne secche
NC Peperone da paprika
Emendamento 106 ARTICOLO 41, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2826/2000)
-1)L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"2. Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola e stabilisce una stretta cooperazione interna tra i diversi servizi competenti, con la partecipazione attiva dei servizi responsabili della sanità pubblica, in vista dell'elaborazione della strategia di cui sopra".
Emendamento 107 ARTICOLO 42, PUNTO 1 Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2826/2000)
"Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi, il principale gruppo bersaglio è costituito dai minori di 18 anni."
"Per quanto riguarda la promozione degli ortofrutticoli freschi, si procede ad una segmentazione dei gruppi obiettivo e i principali destinatari sono i ceti sociali a basso reddito – nell'ambito dei quali si possono attualmente rilevare gli indici più bassi di consumo – e, segnatamente, i minori di 18 anni, al fine di consolidare nuove abitudini alimentari.".
Emendamento 108 ARTICOLO 42, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 42, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
3 bis)All'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. Gli Stati membri possono utilizzare una parte della riserva nazionale per finanziare i programmi operativi e, ove opportuno, il fondo di sicurezza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 bis del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Consiglio del XX recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti. Questa parte della riserva, che in nessun caso supera il limite massimo complessivo dello 0,5% della percentuale di cui al paragrafo 1, viene attribuita secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e di evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. La Commissione definisce le condizioni specifiche di questa utilizzazione.".
Emendamento 109 ARTICOLO 43, PUNTO 5, LETTERA D BIS) (nuova) Articolo 44, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
d bis) le superfici adibite alla coltivazione di funghi;
Emendamento 110 ARTICOLO 43, PUNTO 5, LETTERA D TER) (nuova) Articolo 44, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
d ter) le superficie adibite a vivai arboricoli;
Emendamento 111 ARTICOLO 43, PUNTO 6 Articolo 51 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
"Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per le seguenti colture permanenti:
Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione dei prodotti cui si fa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, modificato dal regolamento (CE) n. XXX/2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti, nonché delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patata. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per le seguenti colture permanenti:
a) luppolo,
a) luppolo,
b) oliveti,
b) oliveti,
c) banane,
c) banane.
d) colture permanenti di ortofrutticoli."
In conformità dell'articolo 60, paragrafo 8, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze strutturali e di mercato del regime di pagamento unico con applicazione regionale in cui già è consentita l'utilizzazione di terre per gli ortofrutticoli. Nella relazione, si valutano, in modo specifico, i potenziali effetti dell'autorizzazione alla conversione generalizzata delle parcelle destinate agli ortofrutticoli in superfici ammissibili nel quadro del regime di pagamento unico, segnatamente sulle regioni e zone di produzione specializzate in questo tipo di produzioni.".
Emendamento 112 ARTICOLO 43, PUNTO 6 BIS (nuovo) Articolo 59, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
6 bis)All'articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:
"4 bis. Nel settore degli ortofrutticoli, gli Stati membri hanno la possibilità, durante il periodo transitorio che si concluderà nel 2010-2011, di determinare, consultandosi con le organizzazioni professionali, oltre all'applicazione della condizionalità, un volume di produzione obbligatoria per uno o più tipi di ortofrutticoli destinati alla trasformazione che siano stati inseriti nel disaccoppiamento totale.".
Emendamento 113 ARTICOLO 43, PUNTO 8 BIS (nuovo) Articolo 71, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
8 bis)All'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006. Ai fini del regolamento (CE) n. xxxx/2007, questo periodo transitorio termina il 31 dicembre 2013 e uno Stato membro può decidere, entro e non oltre il 1° agosto 2008, di applicare i nuovi pagamenti.".
Emendamento 114 ARTICOLO 43, PUNTO 10 BIS (nuovo) Titolo IV, Capo [X1] (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 bis)Al titolo IV è aggiunto il seguente capo:
"CAPO [X1]
AIUTO PER I POMODORI TRASFORMATI
Articolo [x1]
Campo di applicazione
1.Per le campagne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 può essere trattenuto fino al 50% della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per il pomodoro destinato alla trasformazione, per concedere un aiuto a superficie alle organizzazioni di produttori riconosciute, i cui aderenti coltivano pomodoro da industria ex NC 0702 destinato alla trasformazione.
2.In tal caso, lo Stato membro decide, entro il 1° settembre 2007, se applicare il disposto del presente capitolo e fissa il livello della trattenuta.
Articolo [x2]
Importi
Lo Stato membro stabilisce un importo unitario dell'aiuto per ettaro di superficie.
Articolo [x3]
Condizioni di ammissibilità
1.L'aiuto è concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo ?x1?, che lo riversano agli agricoltori aderenti alla stessa organizzazione, in base agli ettari di superficie ammissibile coltivata a pomodoro da destinare alla trasformazione.
2.Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie deve essere interamente coltivata secondo le normali pratiche agronomiche in uso nella zona, e la coltura deve essere mantenuta in campo sino alla fase di maturazione dei frutti.
Tuttavia, se il pomodoro non ha raggiunto la fase di maturazione a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a pomodoro rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione."
Emendamento 132 ARTICOLO 43, PARAGRAFO 10 TER (nuovo) Titolo IV, Capo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 ter)Al titolo IV (Altri regimi di sostegno), è aggiunto il seguente capitolo 4 bis:
"Capitolo 4 bis
Pagamenti per superficie per la frutta tenera e le ciliegie aspre destinate alla trasformazione
Articolo 87 bis
Sostegno comunitario
1.E' concesso agli agricoltori che producono frutta tenera e ciliegie aspre un sostegno comunitario, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.
La frutta tenera comprende:
– fragole di cui ai codici NC 0810 00 e 0811 10,
– lamponi di cui ai codici NC 0810 20 10 e 0811 20 31,
– ribes nero e uva spina di cui ai codici NC 0810 90 50 e 0811 20 39,
– ciliegie aspre di cui al codice NC 0809 20.
2.Gli Stati membri possono differenziare il sostegno in funzione dei prodotti ovvero tramite aumento o decremento delle superfici nazionali garantite (di seguito "SNG") stabilite all'articolo 87 ter, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro, l'importo totale del sostegno concesso in una determinata campagna non può essere superiore al massimale di cui all'articolo 87 ter, paragrafo 1.
Articolo 87 ter
Superfici
1.Uno Stato membro può concedere il sostegno comunitario entro un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della propria SNG fissata al paragrafo 3 per l'importo medio di 230 EUR/ha.
2.La superficie massima garantita è fissata 130.000 ha.
3.La Commissione divide la superficie massima garantita in SNG in conformità con la produzione tradizionale dichiarata in passato.
4.I pagamenti sono concessi sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
5.Gli Stati membri possono suddividere le proprie SNG in sottosuperfici, in conformità con criteri obiettivi soprattutto a livello regionale o in relazione alla produzione.
Articolo 87 quater
Superamento delle sottosuperfici
Qualora uno Stato membro suddivida le proprie SNG in sottosuperfici e siano superate una o più sottosuperfici, la superficie per agricoltore per cui è richiesto il sostegno comunitario viene ridotta proporzionalmente in detta campagna per gli agricoltori delle sottosuperfici qualora siano stati superati i loro limiti. Tale riduzione viene effettuata qualora, nello Stato membro interessato, le superfici nelle sottosuperfici che non hanno raggiunto i loro limiti siano state ridistribuite a sottosuperfici nelle quali tali limiti siano stati superati.
Articolo 87 quinquies
Condizioni di ammissibilità
1.Il pagamento del sostegno comunitario è subordinato in particolare a un'estensione minima degli appezzamenti.
2.Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno comunitario all'appartenenza degli agricoltori a un'organizzazione di produttori o a un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti a titolo degli articoli 4 o 6 del regolamento (CE) n. xxxx/2007.
3.Se si applica la disposizione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 1 venga effettuato per conto dei propri membri a un'organizzazione di produttori o a un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti. L'importo del sostegno ricevuto dall'organizzazione di produttori o dal gruppo di produttori precedentemente riconosciuti viene erogato ai suoi membri. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori o un gruppo di produttori precedentemente riconosciuti, come compensazione per i servizi forniti ai propri membri, di operare una detrazione sull'importo dell'aiuto comunitario fino a un massimo del 2%.
Articolo 87 sexies
Aiuto nazionale
1.Gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali, oltre all'aiuto comunitario, fino a un massimo di 200 EUR/ha all'anno.
2.L'aiuto nazionale può essere erogato solo per le superfici che ricevono aiuto comunitario.
Articolo 87 septies
Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano agli aiuti per la frutta tenera e le coltivazioni di ciliegie aspre nella Comunità al 1° gennaio 2007."
Emendamento 118 ARTICOLO 43, PUNTO 10 QUATER (nuovo) Titolo IV, Capo 10 nonies (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 quater) Al titolo IV è inserito il capo seguente:
"Capo 10 nonies
Aiuto alla superficie per l'aglio
Articolo 110 septdecies
1.Un aiuto comunitario alla superficie è concesso ai produttori tradizionali di aglio in base alle condizioni di cui al presente capo.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di ettari coltivati nelle zone tradizionali al fine di determinare una superficie massima garantita, da suddividere tra gli Stati membri.
3.La Commissione determina la superficie massima garantita, nonché le modalità di applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.".
Emendamento 117 ARTICOLO 43, PUNTO 10 QUINQUIES (nuovo) Articolo 143 bis, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 quinquies) All'articolo 143 è aggiunto il comma seguente:
"Gli aiuti alla superficie a favore del pomodoro da trasformazione di cui al capo 10 octies e gli aiuti alla superficie a favore delle ciliegie e delle bacche di cui al capo 10 nonies saranno pagati integralmente a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. XXX/20071 secondo le condizioni definite da detti capitoli.".
Emendamento 115 ARTICOLO 43, PUNTO 10 SEXIES (nuovo) Articolo 143 ter ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
10 sexies) E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 143 ter ter
Pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione
1.In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere di concedere agli agricoltori ammissibili a titolo di detto regime un pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione. Tale pagamento viene concesso sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori quali:
– la quantità di pomodori destinati alla trasformazione contemplati dai contratti di fornitura,
– il numero di ettari piantati a pomodori destinati alla trasformazione e in relazione a un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a partire dal 2004/2005, da determinare ad opera dello Stato membro.
2.Il pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione viene concesso a titolo della dotazione finanziaria stanziata per tale aiuto.
3.In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere, entro il 31 ottobre 2007 e sulla base di criteri oggettivi, di applicare un massimale inferiore a quello di cui al punto M bis dell'allegato VII in relazione al pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione.
4.Le risorse messe a disposizione ai fini della concessione del pagamento separato ai pomodori destinati alla trasformazione, in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3, non sono incluse nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. Se viene applicato il paragrafo 3 di detto articolo, la differenza tra il massimale di cui al punto M bis dell'allegato VII e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3.
5.Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento separato per i pomodori destinati alla trasformazione.".
Emendamento 119 ARTICOLO 45
I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 ed aboliti dal presente regolamento continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.
Il regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed abrogato dal presente regolamento continua ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 continua ad applicarsi nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010.
Emendamento 120 ALLEGATO I, PUNTO 4 BIS (nuovo)
4 bis.Regole in materia di prevenzione e gestione delle crisi
Emendamento 121 ALLEGATO II, PUNTO 3 BIS (nuovo) Allegato VI (regolamento (CE) n. 1782/2003)
3 bis)Nell'allegato VI è inserita la linea seguente:
"(Settore): Ortofrutticoli destinati alla trasformazione
(Base giuridica) Relativi articoli dei regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96.
(Note)Aiuto per ettaro alla superficie.".
Emendamento 122 ALLEGATO II, PUNTO 4 BIS (nuovo) Allegato VII, punto M bis (nuova) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
4 bis) All'allegato VII, è aggiunto il punto seguente:
"M bis. Pagamento separato destinato ai pomodori destinati alla trasformazione
1. Gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o successivamente determinano un importo da includere nell'importo di riferimento di ogni agricoltore sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali:
– l'importo del sostegno di mercato ricevuto, direttamente o indirettamente, dall'agricoltore per quanto riguarda i pomodori destinati alla trasformazione,
– la superficie utilizzata per produrre pomodori destinati alla trasformazione,
– il quantitativo di pomodori destinati alla trasformazione,
in relazione a un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a partire dalla campagna che è terminata nel 2004 fino alla campagna che terminerà nel 2007.
Gli Stati membri calcolano gli ettari applicabili di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le superfici di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
2. Se gli importi stabilità in conformità con il paragrafo 1 superano i massimali stabiliti in appresso, espressi in migliaia di euro, per un determinato Stato membro, l'importo per ogni agricoltore viene ridotto in proporzione.
(migliaia di EUR)
Bulgaria
5 394
Repubblica ceca
414
Cipro
274
Malta
932
Ungheria
4 512
Romania
1 738
Polonia
6 715
Slovacchia
1 018"."
Emendamento 123 ALLEGATO II, PUNTO 5 Allegato VIII, linea corrispondente a "Spagna" (regolamento (CE) n. 1782/2003)