Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale (COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0375)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0004/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri
P6_TC1-COD(2006)0156
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 862/2007)
– vista la sua decisione del 10 marzo 2004 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare(1),
– vista la sua decisione del 14 settembre 2004 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare(2),
1. decide di modificare come segue il numero di membri delle delegazioni interparlamentari seguenti:
Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Europa sudorientale: 25 membri
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia: 19 membri
Delegazione per le relazioni con Israele: 25 membri
Delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese: 25 membri
Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del
Maghreb arabo (compresa la Libia): 25 membri
Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek: 23 membri
Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso lo
Yemen: 19 membri
Delegazione per le relazioni con l'Iran: 21 membri
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: 42 membri
Delegazione per le relazioni con il Canada: 22 membri
Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale: 26 membri
Delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina: 20 membri
Delegazione per le relazioni con il Mercosur: 28 membri
Delegazione per le relazioni con il Giappone: 28 membri
Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: 39 membri
Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e
l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN): 22 membri
Delegazione per le relazioni con la Penisola coreana: 17 membri
Delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda: 24 membri
Delegazione per le relazioni con il Sudafrica: 17 membri;
2. decide di scindere la delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia del Sud e l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC) in tre delegazioni e di fissare il numero di membri di ciascuna di esse nel modo seguente:
Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia del Sud: 20 membri
Delegazione per le relazioni con l'India: 22 membri
Delegazione per le relazioni con l'Afghanistan: 16 membri.
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per informazione, al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (COM(2005)0579 – C6-0403/2006 – 2005/0228(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0579)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0403/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6-0023/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario e con le disposizioni del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2);
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Il secondo considerando del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea(5) specifica, tra l'altro, che si dovrebbero elaborare adeguati requisiti essenziali concernenti le operazioni condotte con aeromobili e la certificazione degli equipaggi di condotta e l'applicazione del regolamento agli aeromobili dei paesi terzi. L'articolo 7 di detto regolamento prevede che la Commissione presenti quanto prima al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative ai principi fondamentali, all'applicabilità e ai requisiti essenziali per la regolamentazione delle organizzazioni e del personale che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili.
(2) È opportuno che la Comunità fissi, in linea con le norme fissate dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 ("convenzione di Chicago"), requisiti essenziali applicabili al personale e agli organismi che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili, nonché al personale e ai prodotti che intervengono nella formazione e l'esame medico dei piloti. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le regole di attuazione necessarie.
(3)La Commissione dovrebbe esaminare in che misura sarebbe opportuno trasferire in futuro all'Agenzia europea della sicurezza aerea ("l'Agenzia") anche competenze in materia di controllo del rispetto delle regole comuni relative alla sicurezza dell'aviazione civile.
(4) È necessario garantire costantemente un livello elevato e uniforme di sicurezza per i cittadini europei. Di conseguenza, gli aeromobili di paesi terzi che operano verso, da o nel territorio in cui si applica il trattato devono essere soggetti a un adeguato controllo a livello comunitario entro i limiti fissati dalla convenzione di Chicago.
(5) Non appare opportuno assoggettare a norme comuni tutti gli aeromobili, in particolare quelli di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o quelli dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari. Tali aeromobili dovrebbero restare sotto il controllo normativo degli Stati membri. È opportuno, tuttavia, adottare misure adeguate per aumentare il livello generale di sicurezza degli aeromobili leggeri.
(6)Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli aeromobili ad ala fissa e rotante con un ridotto peso massimo al decollo, le cui prestazioni sono in continuo progresso, che possono circolare in tutta la Comunità, sono prodotti su scala industriale e che potrebbero, pertanto, essere regolamentati in modo migliore a livello comunitario per garantire il livello uniforme di sicurezza e protezione ambientale necessario.
(7) È necessario definire chiaramente il campo di applicazione dell'azione comunitaria in modo che sia possibile individuare, senza ambiguità, le persone, gli organismi e i prodotti soggetti al presente regolamento e alle sue regole di attuazione. È opportuno definire chiaramente tale campo di applicazione facendo riferimento ad un elenco di aeromobili che sono esentati dall'applicazione del presente regolamento.
(8) I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze, gli operatori del trasporto aereo commerciale, nonché i piloti e il personale, i prodotti e gli organismi che intervengono nella loro formazione e nei loro esami medici, dovrebbero essere certificati dopo essere stati giudicati conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla Comunità in linea con le norme stabilite dalla convenzione di Chicago. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le necessarie regole di attuazione.
(9) È opportuno conferire a organismi di valutazione debitamente approvati la facoltà di rilasciare licenze ai piloti che effettuano attività di volo con aeromobili leggeri.
(10)L'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a rilasciare certificati o licenze a persone, organismi e prodotti soggetti al presente regolamento qualora l'azione a livello centrale risulti più efficace della certificazione a livello di Stato membro. Per la stessa ragione, è opportuno che l'Agenzia abbia la facoltà di adottare le misure necessarie collegate alle operazioni di volo degli aeromobili, alla qualificazione degli equipaggi oppure alla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi ove ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l'uniformità e agevolare il funzionamento del mercato interno.
(11) Il funzionamento efficace di un sistema comunitario di sicurezza dell'aviazione civile nei campi disciplinati dal presente regolamento richiede il rafforzamento della cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia, al fine di individuare le condizioni non sicure e adottare le necessarie misure correttive.
(12)Il regolamento (CE) n. 2111/2005(6) impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazione che possano essere utili per l'aggiornamento della lista dei vettori aerei che, per motivi di sicurezza, sono soggetti ad un divieto operativo nella Comunità. Qualora, nel quadro del regolamento (CE) n. 1592/2002, l'Agenzia si rifiuti di rilasciare una certificazione a un vettore aereo, essa dovrà trasmettere tutte le informazioni che hanno motivato tale rifiuto, affinché il nome del vettore aereo in questione possa essere eventualmente iscritto nella suddetta lista.
(13) La promozione di una cultura della sicurezza e il corretto funzionamento di un sistema di regolamentazione nei campi disciplinati dal presente regolamento richiedono che incidenti e inconvenienti siano notificati spontaneamente dai testimoni; tali segnalazioni possono essere agevolate dalla creazione di un ambiente non repressivo e si dovrebbero adottare opportune misure a livello degli Stati membri per garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela delle persone che le riferiscono.
(14)Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento adeguato ed esaustivo per la definizione ed attuazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative comuni nel settore dell'aviazione civile. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile(7) e la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile(8), nella sua interezza, dovrebbero pertanto essere abrogati a tempo debito, ferme restando le certificazioni e le licenze di prodotti, persone e organizzazioni già rilasciate in forza di questi atti legislativi.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono basate sul parere espresso dall'Agenzia(9) in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002 e dell'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso.
(16)Gli Stati membri sono invitati ad assicurare che i bilanci delle autorità nazionali, nonché gli oneri e i diritti da esse applicati, siano ridotti in modo corrispondente al trasferimento di competenze all'Agenzia.
(17) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 deve essere modificato di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI BASE
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è così modificato:
(1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), è aggiunta la seguente lettera:
"
f)
per offrire condizioni uniformi a tutti gli operatori nel mercato interno dell'aviazione;
"
(2) L'articolo 3 è così modificato:
a)
Il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:"
f)
"ente qualificato", un organismo atto a svolgere compiti di certificazione sotto il controllo e la responsabilità dell'Agenzia o di un'autorità aeronautica nazionale;
"
b) si aggiungono le seguenti lettere da h) a o):
"
h)
"operatore", qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più aeromobili;
i)
"operazione commerciale", un'attività aeronautica remunerata, oggetto di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale il cliente non è, direttamente o indirettamente, un proprietario dell'aeromobile utilizzato ai fini del contratto e l'operatore non è, direttamente o indirettamente, un dipendente del cliente;
j)
"aeromobile complesso a motore":
i)
un aereo:
–
con un massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg; o
–
con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19; o
–
certificato per operare con equipaggio minimo di almeno 2 piloti; o
ii)
un elicottero:
–
con un massa massima certificata al decollo superiore a 3 175 kg; o
–
con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; o
–
certificato per operare con equipaggio minimo di almeno 2 piloti; o
iii)
un aeromobile a rotore basculante ("tilt rotor" o convertiplano);
k)
"aeromobile leggero", un aeromobile:
–
con una massa massimo al decollo non superiore a 2 000 kg;
–
con un massimo di 5 posti passeggeri;
"
l)
"operazione con un aeromobile leggero", qualsiasi operazione non commerciale con un aeromobile leggero;
m)
"organismo di valutazione", un organismo omologato che può valutare la conformità delle persone fisiche o giuridiche alle regole stabilite per assicurare l'osservanza dei requisiti essenziali stabiliti nel presente regolamento e rilasciare il relativo certificato;
n)
"dispositivo di simulazione per addestramento", qualsiasi tipo di dispositivo in cui siano simulate a terra le condizioni di volo; sono compresi i simulatori di volo, i dispositivi di addestramento al volo, gli allenatori per le procedure di volo e navigazione e i dispositivi di addestramento al volo basico strumentale;
o)
"abilitazione", una dichiarazione riportata nella licenza di pilotaggio che specifica facoltà, deroghe o limitazioni relative alle attività consentite dalla licenza.
(3) L'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera b) è sostituita da:"
b)
immatricolati in uno Stato membro, a meno che il controllo regolamentare di sicurezza cui sono soggetti non sia stato delegato ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario; o";
"
ii)
la lettera c) è sostituita da:"
c)
"c) immatricolati in un paese terzo e utilizzati da operatori per i quali uno Stato membro controlli le operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all'interno o in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità; o";
"
iii)
si aggiunge la seguente lettera d):"
d)
"d) immatricolati in un paese terzo oppure immatricolati in uno Stato membro che ha delegato la sorveglianza regolamentare di sicurezza cui sono soggetti ad un paese terzo e siano utilizzati da operatori di paesi terzi per operazioni di volo verso, all'interno, o in uscita dalla Comunità.
"
iv)
Nel paragrafo 1, sono soppresse le parole "a meno che il controllo regolamentare di sicurezza su di essi non sia stato delegato a un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:" 1 bis) Il personale che partecipa alle operazioni di volo degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), è conforme al presente regolamento.
1 ter) Le operazioni di volo degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera b), c) o d) sono conformi al presente regolamento."
c)
il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. I paragrafi 1, 1 bis e 1 ter non si applicano agli aeromobili di cui all'allegato II."
(4) L'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
nella parte introduttiva, le parole "immatricolati in uno Stato membro" sono sostituite da "di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)";
ii)
alla lettera d), le parole "della progettazione, della produzione e della manutenzione di prodotti" sono sostituite dalle parole "della manutenzione di prodotti";
iii)
si aggiunge la seguente lettera da):" Gli organismi responsabili della progettazione e della produzione di prodotti, parti e pertinenze, devono dimostrare di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi. Salvo disposizioni contrarie, queste capacità e questi mezzi sono attestati attraverso il rilascio di un'approvazione dell'organismo. I privilegi concessi agli organismi approvati e la portata dell'approvazione sono specificati nelle modalità di approvazione."
b)
è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:" 2 bis Gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e i prodotti, parti e pertinenze montati sugli stessi sono conformi al paragrafo 2, lettere a), b) e da) del presente articolo."
c)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
alla lettera e) sono aggiunti i seguenti punti iv), v) e vi):"
iv)
il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione della manutenzione per garantire la conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e);
v)
il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti per garantire la conformità con l'articolo 6 bis;
vi)
la lista base degli equipaggiamenti minimi (Master Minimum Equipment List – MMEL) appropriata e specifiche aggiuntive di aeronavigabilità per un determinato tipo di operazione per garantire la conformità con l'articolo 6 ter.
"
ii) la lettera f) è sostituita da quanto segue:
"
f)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca delle approvazioni degli organismi, richiesti in conformità del paragrafo 2, lettere d), da) e f), e le condizioni in cui non è necessario richiedere una siffatta approvazione;
"
iii)
è aggiunta la lettera j) seguente:"
j)
le modalità secondo le quali gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) dimostrano la conformità ai requisiti essenziali.
"
d)
al paragrafo 5 è aggiunta la lettera d) che segue:"
d)
non impongano, per gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) requisiti incompatibili con gli obblighi degli Stati membri nell'ambito dell'ICAO.
"
(5) Gli articoli 6 bis e 6 ter che seguono sono inseriti dopo l'articolo 6:
"
Articolo 6 bis
Licenze di pilotaggio
1. I piloti che effettuano attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e gli organismi, le persone e i dispositivi di simulazione per addestramento implicati nell'addestramento e in prove, controlli e valutazione medica dei piloti devono conformarsi ai requisiti essenziali fissati nell'allegato III.
2. Una persona può pilotare un aeromobile soltanto se è titolare di una licenza di pilotaggio e di un certificato medico idonei all'operazione da svolgere.
Un pilota ottiene una licenza se dimostra di conformarsi alle regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi a conoscenze teoriche, abilità pratiche e competenze linguistiche; la licenza può essere rilasciata da un organismo di valutazione se i privilegi che conferisce si limitano all'attività con aeromobili leggeri.
Un pilota ottiene un certificato medico se dimostra di conformarsi alle regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi all'idoneità medica. Il certificato medico è rilasciato da esaminatori o centri aeromedici, eccetto per i piloti che effettuano attività di volo con aeromobili leggeri, nel qual caso può essere rilasciato da un medico generico.
I privilegi concessi al pilota e la portata della licenza e del certificato medico sono specificati nella licenza.
Per quanto riguarda gli equipaggi di condotta che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i requisiti di cui al secondo e terzo comma possono essere accertati tramite il riconoscimento di licenze e certificati medici rilasciati da o per conto di un paese terzo.
3. La capacità degli organismi di valutazione, dei centri di addestramento dei piloti e degli organismi responsabili della valutazione dell'idoneità medica dei piloti di assumersi le responsabilità associate ai loro privilegi in relazione al rilascio di licenze e certificati medici è riconosciuta mediante il rilascio di un'approvazione.
Il certificato di approvazione è rilasciato se si dimostra che l'organizzazione si conforma alle regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato III.
I privilegi concessi con l'approvazione sono specificati nel certificato di approvazione.
4. I dispositivi di simulazione utilizzati per l'addestramento dei piloti devono ottenere una certificazione, che è rilasciata se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato III.
5. Le persone responsabili dell'addestramento dei piloti, della valutazione della loro competenza o idoneità medica devono essere in possesso di un adeguato certificato,
che è rilasciato se si dimostra che il richiedente si conforma alle regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato III.
I privilegi concessi con l'approvazione sono specificati nell'approvazione stessa.
6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, le regole per l'attuazione del presente articolo, specificando in particolare:
a)
le diverse abilitazioni per le licenze di pilotaggio e i certificati medici idonei ai diversi tipi di attività;
b)
le condizioni relative a rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni per le licenze, certificati medici, approvazioni di organismi, organismi di valutazione e certificati del personale;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di licenze, le abilitazioni per le licenze, i certificati medici, le approvazioni di organismi e certificati del personale.
7. Nello stabilire le regole di attuazione di cui al paragrafo 6, la Commissione farà in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche, nonché il progresso scientifico e tecnico nel settore dell'addestramento degli equipaggi di condotta, e consentano di far fronte rapidamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.
Articolo 6 ter
Operazioni di volo
1. L'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) deve essere conforme ai requisiti essenziali fissati nell'allegato IV.
2. Gli esercenti che effettuano operazioni commerciali devono dimostrare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi.
Queste capacità e questi mezzi sono attestati tramite il rilascio di un certificato.
I privilegi concessi all'esercente e il campo di applicazione delle operazioni sono specificati nel certificato stesso.
Per quanto riguarda gli esercenti impegnati nell'operazione degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), i requisiti del presente paragrafo possono essere accertati tramite il riconoscimento dei certificati rilasciati da o per conto di un paese terzo.
3. Gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono produrre una dichiarazione attestante che essi posseggono la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio degli aeromobili.
4. Il personale di cabina interessato alle operazioni di volo degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) deve soddisfare i requisiti essenziali fissati nell'allegato IV. Il personale impegnato in operazioni commerciali deve essere in possesso di un attestato come descritto inizialmente nel punto d) della norma OPS 1.1005, come stabilito nell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (UE OPS); a discrezione dello Stato membro, l'attestato può essere rilasciato da operatori o centri di addestramento approvati.
5. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, le regole per l'attuazione del presente articolo, specificando in particolare:
a)
le condizioni di esercizio degli aeromobili in conformità dei requisiti essenziali fissati nell'allegato IV;
b)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca del certificato dell'operatore di cui al paragrafo 2;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati;
d)
il contenuto e le modalità di produzione delle dichiarazioni richieste agli operatori di cui al paragrafo 3 nonché le condizioni e le procedure per il controllo e l'ispezione attinenti alle operazioni specifiche descritte nella dichiarazione;
e)
le condizioni per il rilascio, il reciproco riconoscimento, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca del certificato del personale di cabina di cui al paragrafo 4;
f)
le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza delle operazioni di volo a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 2.
6. Le regole di attuazione di cui al paragrafo 5 rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo.
Tengono inoltre conto delle esperienze di servizio su scala mondiale degli aeromobili, nonché del progresso scientifico e tecnico
e consentono di far fronte rapidamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.
Le regole di attuazione non impongono, per gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), requisiti incompatibili con gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'ICAO.
________
* GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1.".
"
(6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"
"Articolo 7
Controllo collettivo
1. Gli Stati membri e l'Agenzia cooperano per garantire, tramite l'adeguata rilevazione, comprese le ispezioni a terra, e la condivisione delle informazioni, che le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione siano effettivamente applicate.
2.Quando uno Stato membro o l'Agenzia raccolgono informazioni comprovanti che un certificato rilasciato da un altro Stato membro non è conforme al presente regolamento o alle relative regole di attuazione e che ciò potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza, essi comunicano immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione quanto hanno rilevato.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, le regole per l'attuazione dell'articolo 1 specificando in particolare:
a)
le condizioni per la rilevazione e lo scambio di informazioni;
b)
le condizioni per condurre le ispezioni a terra, ivi comprese le ispezioni sistematiche;
c)
le condizioni di fermo operativo di un aeromobile non conforme al presente regolamento e alle relative regole di attuazione.
"
(7) All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"
2. La Commissione può avviare la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un autorità nazionale competente per la navigazione aerea, per determinare se un certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento sia effettivamente conforme al regolamento e alle relative regole di attuazione.
In caso di non conformità o di conformità non effettiva, la Commissione chiede all'ente che ha emesso il certificato di adottare le opportune misure correttive e di salvaguardia, quali la limitazione o la sospensione del certificato. Inoltre, le disposizioni del paragrafo 1 cessano di applicarsi al certificato a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.
3.Quando la Commissione dispone di prove sufficienti che l'ente emittente di cui al paragrafo 2 ha adottato le opportune misure correttive per affrontare il caso di non conformità o di conformità non effettiva e che le misure di salvaguardia non sono più necessarie, essa decide che al certificato si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Tali disposizioni hanno validità a decorrere dalla data di notifica della predetta decisione agli Stati membri.
4.Nella mora dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6 bis, paragrafo 6, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 2, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti.
5.Nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 5, e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 2, i certificati che non possono essere rilasciati conformemente al presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali vigenti o, ove applicabile, sulla base delle prescrizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3922/91.
6.Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 2111/2005 e le relative regole di attuazione.
"
(8) All'articolo 9 il testo del paragrafo 1 è così modificato:
"
1. In deroga al disposto del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, l'Agenzia, nell'ambito dei suoi settori di competenza, rilascia certificati sulla base di certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di un paese terzo, secondo quanto previsto negli accordi di mutuo riconoscimento conclusi tra la Comunità e tale paese terzo.
"
(9) L'articolo 9 bis che segue è inserito dopo l'articolo 9:
"
Articolo 9 bis
Enti qualificati
Nell'assegnare uno specifico compito di certificazione a un ente qualificato, l'Agenzia o l'autorità aeronautica nazionale assicurano che tale ente rispetta i criteri fissati nell'allegato V.
"
(10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 10
Misure di flessibilità
1. Le disposizioni del presente regolamento e delle regole adottate per la sua attuazione non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza imprevisto che riguardi un prodotto, una persona o un organismo soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Lo Stato membro notifica immediatamente all'Agenzia, alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e le relative motivazioni.
2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, l'Agenzia può stabilire, entro un mese dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 1, se il problema di sicurezza rientra nell'ambito del presente regolamento e delle sue regole di attuazione, purché la Commissione non abbia sollevato obiezioni entro lo stesso termine. In seguito l'Agenzia adotta la decisione appropriata e ne invia copia alla Commissione e agli altri Stati membri.
Se, d'altra parte, l'Agenzia stabilisce che il problema di sicurezza deriva da una lacuna del presente regolamento o delle relative regole di attuazione oppure da un inadeguato livello di sicurezza derivante dall'applicazione del presente regolamento o delle relative regole di attuazione, essa elabora e rende noto un parere in merito alla necessità di modificare il presente regolamento o le sue regole di attuazione e di revocare o mantenere le misure adottate. Ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, la Commissione può prendere una decisione sulla base di tale parere. Se vengono mantenute, le misure sono attuate da tutti gli Stati membri e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
3. Uno Stato membro può concedere deroghe ai requisiti di base specificati dal presente regolamento e dalle relative regole di attuazione, qualora si verifichino circostanze o esigenze operative urgenti e impreviste di durata limitata, purché tali deroghe non pregiudichino il livello di sicurezza. L'Agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette deroghe se sono concesse ripetutamente o per periodi di durata superiore a due mesi.
4. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, l'Agenzia stabilisce, entro un mese dal ricevimento della notifica ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, se le deroghe rispettano gli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di qualsiasi altra norma di diritto comunitario. L'Agenzia trasmette il proprio parere alla Commissione.
Sulla base di tale parere, e ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 4, la Commissione può prendere una decisione in merito alla revoca di tali deroghe.
5. Quando è possibile raggiungere con altri mezzi un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole di attuazione del presente regolamento, uno Stato membro può concedere un'approvazione in deroga a tali regole di attuazione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità.
In questi casi, lo Stato membro notifica all'Agenzia e alla Commissione la sua intenzione di concedere tale approvazione indicando i motivi che dimostrano la necessità della deroga alla regola in questione e le condizioni fissate per garantire un livello di protezione equivalente.
6. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, entro due mesi dal ricevimento della notifica effettuato ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, l'Agenzia formula un parere nel quale stabilisce se l'approvazione proposta rispetta o meno le condizioni di cui a quel paragrafo.
Entro un mese dal ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione può avviare la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, per decidere se l'approvazione proposta possa essere accettata o debba essere respinta. Nel caso in cui sia possibile concedere l'approvazione, la Commissione notifica la sua decisione a tutti gli Stati membri, che hanno anche facoltà di applicare detta misura. Alla misura in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
"
(11) All'articolo 11, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"
(4)Allo scopo di informare il pubblico del livello generale di sicurezza, un rapporto sulla sicurezza viene pubblicato annualmente dall'Agenzia. Dall'entrata in vigore delle regole di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, tale rapporto sulla sicurezza contiene un'analisi semplice e di agevole comprensione di tutte le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7. Tale analisi indica se sussista un rischio più elevato per la sicurezza dei passeggeri del trasporto aereo. In detta analisi le fonti d'informazione sono mantenute riservate.
"
(12) L'articolo 11 bis che segue è inserito dopo l'articolo 11:
"
Articolo 11 bis
Protezione delle fonti d'informazione
1. Ove le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 siano state fornite volontariamente da una persona fisica alla Commissione o all'Agenzia, non se ne rivela la fonte. Ove le informazioni siano state fornite a un'autorità nazionale, la fonte di dette informazioni è protetta in conformità della legislazione nazionale.
2. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire le violazioni della legge commesse in modo non premeditato o inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza a seguito di segnalazioni nell'ambito del presente regolamento e delle sue regole di attuazione.
Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.
3. Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili e conformemente alle procedure definite nelle rispettive legislazioni e pratiche nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli addetti che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e delle sue regole di attuazione non subiscano alcun pregiudizio da parte dei loro datori di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.
4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di accesso alle informazioni da parte delle autorità giudiziarie.
"
(13) L'articolo 13 è così modificato:
a)
la lettera c) è sostituita da quanto segue:"
c)
prende le appropriate decisioni per l'applicazione degli articoli 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter e 46;
"
b)
si aggiunge la seguente lettera d):"
d)
elabora le relazioni in seguito alle ispezioni in materia di standardizzazione svolte in applicazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 45.
"
(14) All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le parole "tra cui i codici di aeronavigabilità" sono soppresse.
(15) L'articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita da quanto segue:" Con riferimento a prodotti, parti e pertinenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all'approvazione della progettazione. A tale scopo essa procede segnatamente come segue:"
ii)
la lettera e) è sostituita da quanto segue:"
e)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, le indagini tecniche associate alla certificazione di prodotti, parti e pertinenze;
"
iii)
la lettera i) è sostituita da quanto segue:"
i)
modifica, sospende o revoca il certificato in causa qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o qualora constati che una persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione;
"
iv)
si aggiungono le seguenti lettere k) e l):"
k)
per ogni aeromobile per cui è richiesto un permesso di volo per un unico volo, stabilisce le opportune limitazioni;
l)
rilascia permessi di volo per gli aeromobili, qualora tali permessi siano richiesti per l'esecuzione di una serie di voli.
"
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:"
ii)
delle organizzazioni di produzione e manutenzione situate nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure
"
ii)
la lettera c) è sostituita da quanto segue:"
c)
modifica, sospende o revoca il certificato della pertinente organizzazione, qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o se l'organizzazione in questione non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.
"
(16) Gli articoli 15 bis e 15 ter che seguono sono inseriti dopo l'articolo 15:
"
Articolo 15 bis
Certificazione del personale
1. Con riferimento al personale e agli organismi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, l'Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli degli organismi e degli organismi di valutazione che ha certificato;
b)
rilascia e rinnova i certificati:
i)
degli organismi di addestramento del personale e dei centri aeromedici situati nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure
ii)
delle organizzazioni di addestramento del personale e dei centri aeromedici situati al di fuori del territorio degli Stati membri; oppure
iii)
degli organismi di valutazione se richiesto da tali organismi;
c)
modifica, limita, sospende o revoca il certificato relativo all'organizzazione qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o qualora constati che una persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.
2. Per quanto riguarda i dispositivi di simulazione per addestramento di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, l'Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni tecniche dei dispositivi che ha certificato;
b)
rilascia e rinnova i certificati:
i)
dei dispositivi di simulazione per addestramento utilizzati dagli organismi di formazione certificati dall'Agenzia; oppure
ii)
dei dispositivi di simulazione per addestramento situati nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure
iii)
dei dispositivi di simulazione per addestramento situati al di fuori del territorio degli Stati membri;
c)
modifica, limita, sospende o revoca il certificato in causa qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o qualora constati che una persona fisica o giuridica che detiene il certificato non adempia agli obblighi previsti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.
Articolo 15 ter
Certificazione dei vettori aerei
1. Per quanto riguarda gli esercenti impegnati in operazioni commerciali, l'Agenzia:
a)
effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o enti qualificati, ispezioni e controlli degli operatori che ha certificato;
b)
rilascia e rinnova i certificati:
i)
degli operatori situati nel territorio degli Stati membri, su richiesta dello Stato membro interessato; oppure
ii)
degli operatori situati al di fuori del territorio degli Stati membri, salvo i casi in cui uno Stato membro svolga le funzioni e i compiti dello Stato dell'operatore per tali operatori;
c)
modifica, limita, sospende o revoca il certificato dell'operatore in questione, qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato dall'Agenzia non sono più soddisfatte o se l'organizzazione interessata non adempie gli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative regole di attuazione.
2. L'Agenzia può, mediante una direttiva operativa, ordinare di vietare, limitare o subordinare un'operazione a determinate condizioni ai fini della sicurezza delle operazioni di volo.
3. Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo, l'Agenzia:
a)
stabilisce e notifica le specifiche di certificazione applicabili per assicurare la conformità ai requisiti essenziali e, se del caso, alle regole di attuazione correlate. In particolare, per quanto riguarda il trasporto commerciale mediante aeromobile, nelle more dell'adozione delle regole di attuazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 5, l'Agenzia stabilisce e notifica le specifiche di certificazione applicabili destinate a garantire la conformità della sottoparte Q dell'allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91.
b)
approva i regimi individuali di specificazione dei tempi di volo degli esercenti, allorché tali regimi non possono essere approvati sulla base di una specifica di certificazione applicabile.
"
(17) All'articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
"
1. L'Agenzia esegue ispezioni in materia di standardizzazione nei settori contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per verificare l'applicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, del presente regolamento e delle relative regole di attuazione e ne comunica l'esito alla Commissione stessa.
2. L'Agenzia esegue indagini tecniche delle imprese per controllare l'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 2.
"
(18)È inserito l'articolo 16 bis seguente:
"
Articolo 16 bis
Ammende
1.Nell'adottare le decisioni di cui all'articolo 13, lettera c), l'Agenzia può:
a)
infliggere ammende alle persone fisiche e imprese alle quali ha rilasciato un certificato e che abbiano violato deliberatamente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e le relative regole di attuazione;
b)
infliggere penalità di mora, calcolate a partire dalla data stabilita nella decisione, alle persone fisiche e alle imprese alle quali ha rilasciato un certificato, al fine di obbligarle a rispettare le disposizioni del presente regolamento o le relative regole di attuazione.
2.Le ammende e le penalità di mora di cui al paragrafo 1 hanno carattere dissuasivo e sono proporzionate sia alla gravità del caso che alla capacità economica del titolare del certificato, e tengono conto in particolare della gravità del rischio incorso in termini di sicurezza.
3.Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non hanno carattere penale.
4.L'importo delle ammende e delle penalità di mora riscosse dall'Agenzia viene dedotto dal contributo di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a).
5.La Commissione adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3, specificando in particolare:
a)
le disposizioni di attuazione la cui violazione determina l'applicazione di un'ammenda o di penalità di mora;
b)
l'importo massimo delle ammende e penalità di mora;
c)
le condizioni per l'applicazione di ammende e penalità di mora, inclusi i criteri per la fissazione del loro importo.
6.Nel stabilire i criteri per la fissazione dell'importo delle ammende e delle penalità di mora la Commissione tiene conto del reddito delle persone fisiche e delle imprese cui le ammende sono irrogate.
"
(19) All'articolo 18, paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:
"
L'organizzazione del lavoro deve essere conforme al diritto comunitario e tenere debitamente conto della politica estera comunitaria nei confronti dei paesi terzi. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.
"
(20)All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"
1 bis. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera e) e l'articolo 82, paragrafo 3, lettera e) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si applicano solo 36 mesi dopo la data di assunzione di personale temporaneo e a contratto.
"
(21)All'articolo 24, il paragrafo 2 è così modificato:
a)
a) la lettera b) è sostituita da quanto segue:"
b)
adotta la relazione annuale generale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri entro il 15 giugno; agendo per conto dell'Agenzia, trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione, in particolare le informazioni relative agli effetti o alle conseguenze di eventuali modifiche apportate ai compiti assegnati all'Agenzia;
"
b)
b) alla lettera c) è aggiunta la frase seguente:"
c)
"adotta, entro il 30 settembre di ogni anno e dopo avere ricevuto il parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri; tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità e del programma legislativo comunitario nei settori pertinenti della sicurezza aerea; il parere della Commissione è allegato al programma di lavoro dell'Agenzia adottato;
"
c)
c) la lettera d) è sostituita da quanto segue:"
d)
adotta gli orientamenti per l'assegnazione di compiti di certificazione alle autorità aeronautiche nazionali e ad enti qualificati, di concerto con la Commissione;
"
(22)L'articolo 25 è così modificato:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione, scelti in base alla loro attestata esperienza nel settore dell'aviazione civile e delle loro capacità manageriali. A tal fine il Consiglio designa, previa consultazione del Parlamento europeo, un rappresentante per ciascuno Stato membro, nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza e che non è coinvolto nell'applicazione del presente regolamento e delle rispettive regole di attuazione. Anche la Commissione designa un proprio rappresentante e il suo sostituto. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile."
b)
si aggiunge il paragrafo 3 seguente:" 3. Ai fini della trasparenza, quattro rappresentanti delle parti interessate assistono in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio d'amministrazione. Sono designati dalla Commissione a partire da un elenco stilato dall'organo consultivo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e rappresentano il più possibile le varie parti rappresentate in tale organo consultivo. La durata del loro mandato, rinnovabile una volta, è di trenta mesi."
(23) All'articolo 26, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
"
2.La durata del mandato del presidente e del vice-presidente scade quando termina la loro rispettiva partecipazione al Consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente o del vice-presidente è di tre anni. Tali mandati sono rinnovabili una volta.
"
(24) L'articolo 28, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
"
2. Ogni membro designato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, dispone di un solo voto. Il rappresentante della Commissione dispone di un numero complessivo di voti pari al 25% del numero di membri designati dal Consiglio. I rappresentanti delle parti interessati e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto.
"
(25)L'articolo 29, paragrafo 3, è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita da quanto segue:"
a)
approva le misure adottate dall'Agenzia come definito all'articolo 13 entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative regole d'attuazione e da qualsiasi legge applicabile;
"
b)
la lettera b) è sostituita da quanto segue:"
b)
organizza ispezioni e indagini conformemente a quanto previsto dagli articoli 45 e 46;
"
c)
si aggiungono le seguenti lettere k) e l):"
k)
prepara e attua il programma di lavoro annuale;
l)
risponde alle richieste di assistenza della Commissione.
"
(26) L'articolo 30 è così modificato:
a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. "1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato in base al merito, alle competenze professionali documentate nonché all'esperienza pertinente in materia di aviazione civile o revocato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza dei suoi membri. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale/i commissione/i.";
"
b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Il mandato del direttore esecutivo e dei direttori è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il loro mandato può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni. Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare:
–
i risultati ottenuti al termine del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
–
le missioni e le esigenze dell'Agenzia per gli anni successivi.
"
(27) L'articolo 35, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"
1. Si può presentare ricorso contro le decisioni dell'Agenzia prese ai sensi degli articoli 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 46 o 53.
"
(28) L'articolo 41 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. È possibile presentare ricorsi alla Corte di giustizia per l'annullamento di atti emanati dall'Agenzia che sono giuridicamente vincolanti per i terzi, ricorsi per omissione e per danni provocati dall'Agenzia nello svolgimento delle sue attività.
"
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"
2. I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia presentati a norma degli articoli 9 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 46 o 53 possono essere presentati alla Corte di giustizia solo dopo che siano stati esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.
"
(29) All'articolo 45, la parte introduttiva del paragrafo 1, è sostituita da quanto segue:
"
1. Nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite dal trattato alla Commissione, l'Agenzia assiste la Commissione nel controllo dell'applicazione del presente regolamento e delle relative regole di attuazione, effettuando ispezioni in materia di standardizzazione presso le autorità competenti negli Stati membri come specificato all'articolo 16, paragrafo 1. A tal fine i funzionari autorizzati dal presente regolamento hanno il potere, in coordinamento con le autorità nazionali e nel rispetto delle disposizioni giuridiche dello Stato membro interessato, di:
"
(30) L'articolo 46 è così modificato:
a)
la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:" 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 15, 15 bis e 15 ter, l'Agenzia può, direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti le imprese come specificato all'articolo 16, paragrafo 2. Le indagini sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legali vigenti negli Stati membri in cui vengono svolte. A tal fine le persone autorizzate ai sensi del presente regolamento dispongono dei seguenti poteri:"
b)
è inserito il paragrafo 1 bis che segue:" 1 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 bis, l'Agenzia può, direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti gli enti qualificati, come specificato all'articolo 16, paragrafo 2."
(31) Gli articoli 46 bis e 46 ter che seguono sono inseriti dopo l'articolo 46:
"
Articolo 46 bis
Programma di lavoro annuale
Il programma di lavoro annuale deve rispettare gli obiettivi, i mandati e i compiti dell'Agenzia definiti nel presente regolamento. Esso indica chiaramente quali mandati e compiti dell'Agenzia sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'anno precedente.
La presentazione del programma di lavoro annuale è basata sulla metodologia elaborata dalla Commissione nel quadro della "gestione per attività" (Activity Based Management – ABM).
Articolo 46 ter
Relazione generale annuale
La relazione generale annuale illustra il modo in cui l'Agenzia ha attuato il suo programma di lavoro annuale. Essa descrive chiaramente tutti gli effetti e le conseguenze delle modifiche apportate ai compiti assegnati all'Agenzia.
La relazione indica le attività svolte dall'Agenzia e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati e al calendario stabilito, i rischi associati alle operazioni effettuate, nonché l'impiego delle risorse e il funzionamento generale dell'Agenzia.
"
(32) All'articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"
6. Le informazioni rilevate dall'Agenzia in applicazione del presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*.
-- ---------------------
* GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
"
(33) L'articolo 48, paragrafo 1, è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da quanto segue:
a)
un contributo della Comunità;
b)
un contributo dei paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 55;
c)
diritti versati dai richiedenti ei titolari di certificati e certificazioni rilasciate dall'Agenzia;
d)
oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati dall'Agenzia.
L'Agenzia non può ricevere contributi finanziari dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri enti.
"
b)
È aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:" 5 bis. La dotazione relativa ai compiti di regolamentazione e i diritti applicati e riscossi per le attività di certificazione devono essere stabiliti separatamente e trattati in modo distinto nel bilancio dell'Agenzia.". "
(34) All'articolo 53, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"
2."2. Il regolamento sui diritti e sugli oneri fissa in particolare le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e oneri a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d), l'importo degli stessi e le modalità di riscossione.
3.Sono riscossi diritti e oneri per:
a)
il rilascio e il rinnovo di certificati nonché per le correlate funzioni di controllo continuo degli organismi, tranne che per quanto concerne l'aeronavigabilità continua dei prodotti;
b)
la fornitura di servizi, nel qual caso diritti e oneri rispecchiano i costi effettivi di ciascuna prestazione;
c)
il trattamento dei ricorsi.
I diritti e gli oneri sono espressi e riscossi in euro.
4.L'importo dei diritti e degli oneri è fissato a un livello che assicuri entrate in linea di principio sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti.
(35) All'articolo 56, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
I diritti per la certificazione di tipo e gli altri diritti non devono essere eccessivamente superiori a quelli applicati prima dell'istituzione dell'Agenzia.
"
(36) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nel punto (1) dell'allegato al presente regolamento.
(37) Sono aggiunti gli allegati III, IV e V contenuti nel punto (2) dell'allegato al presente regolamento.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 2
Abrogazione
1. La direttiva 91/670/CEE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle regole di attuazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
2. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore delle regole di attuazione di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1592/2002.
3. Le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1592/2002si applicano ai prodotti, parti e pertinenze, organizzazioni e persone che sono stati certificati, o la cui certificazione è stata riconosciuta, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/670/CEE e dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, ...
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
(1) L'allegato II del Regolamento (CE) n. 1592/2002 è sostituito dal seguente:
"
ALLEGATO II
Aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 2
Gli aeromobili cui non si applica l'articolo 4, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, sono quelli che rientrano in una o più delle seguenti categorie del presente allegato:
a)
aeromobile storico che risponde ai seguenti criteri:
i)
aeromobile non complesso:
–
la cui progettazione iniziale è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1955 e
–
la cui produzione è cessata anteriormente al 1° gennaio 1975.
oppure
ii)
aeromobile di chiaro interesse storico, in ragione di uno dei seguenti motivi:
–
partecipazione a un evento storico degno di nota; o
–
avanzamento significativo nello sviluppo dell'aviazione; o
–
ruolo di primo piano svolto nell'ambito delle forze armate di uno Stato membro.
b)
aeromobili specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e suscettibili di essere prodotti in un numero molto limitato;
c)
aeromobili costruiti per lo meno al 51 % da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale;
d)
aeromobili che sono stati in servizio presso le forze armate, a meno che non siano di un tipo per il quale l'Agenzia ha adottato una norma di progettazione;
e)
aerei, elicotteri e paracadute a motore con due posti al massimo e una massa massima al decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri, non superiore a:
i)
300 kg per aeroplani/elicotteri monoposto; o
ii)
450 kg per aeroplani/elicotteri biposto; o
iii)
330 kg per aerei anfibi o idrovolanti galleggianti/elicotteri monoposto; o
iv)
495 kg per aerei anfibi o idrovolanti galleggianti/elicotteri biposto, purché in entrambe le funzioni di idrovolanti galleggianti/elicotteri e di aeroplani/elicotteri la loro massa massima al decollo (MTOM) non superi i relativi limiti;
v)
472,5 kg per aeroplani biposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;
vi)
315 kg per aeroplani monoposto dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;
vii)
600 kg per aeromobili ultraleggeri per operazioni non commerciali;
e per gli aerei la cui velocità di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS);
f)
autogiro monoposto e biposto con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 560 kg;
g)
alianti con una massa a vuoto massima inferiore a 80 kg se monoposto o a 100 kg se biposto, compresi quelli con decollo mediante rincorsa;
h)
riproduzioni di aeromobili che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) o d), il cui modello strutturale è analogo a quello dell'aeromobile originale;
i)
aeromobili non pilotati con massa operativa inferiore a 150 kg;
j)
qualsiasi altro aeromobile con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, inferiore a 70 kg.
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(2) Sono aggiunti di seguito gli allegati III, IV e V al regolamento (CE) n. 1592/2002:
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ALLEGATO III
Requisiti essenziali per le licenze di pilotaggio di cui all'articolo 6 bis
1. Addestramento
1.a. Generalità
1.a.1. Una persona che si iscrive a un corso di addestramento per pilotare un aeromobile deve essere sufficientemente matura in termini di istruzione e di condizioni fisiche e mentali per acquisire, mantenere e dimostrare le pertinenti conoscenze teoriche e abilità pratiche.
1.b. Conoscenze teoriche
1.b.1. Un pilota acquisisce e mantiene un livello di conoscenze idoneo alle funzioni da esercitare sull'aeromobile e proporzionato ai rischi associati al tipo di attività. Tali conoscenze devono comprendere almeno le seguenti materie:
i)
regolamentazione aeronautica;
ii)
nozioni generali sugli aeromobili;
iii)
aspetti tecnici riguardanti la categoria dell'aeromobile;
iv)
prestazioni in volo e pianificazione del volo;
v)
prestazioni umane e limitazioni;
vi)
meteorologia;
vii)
navigazione;
viii)
procedure operative, compresa la gestione delle risorse;
ix)
principi del volo; e
x)
comunicazioni.
1.c. Dimostrazione e mantenimento delle conoscenze teoriche
1.c.1. L'acquisizione e il mantenimento delle conoscenze teoriche sono dimostrati tramite valutazione continua durante l'addestramento e, se del caso, mediante esami.
1.c.2. Si deve mantenere un livello adeguato di competenza teorica. La conformità è dimostrata tramite valutazioni, esami, prove o controlli regolari. La frequenza degli esami, prove o controlli deve essere proporzionata al livello di rischio associato all'attività.
1.d. Abilità pratica
1.d.1. Un pilota acquisisce e mantiene abilità pratiche adeguate ad esercitare le sue funzioni sull'aeromobile. Tali abilità devono essere proporzionate ai rischi associati al tipo di attività e comprendere, a seconda delle funzioni esercitate sull'aeromobile, i seguenti argomenti:
i)
attività pre-volo e in volo, incluso: prestazioni dell'aeromobile, determinazione di massa e centraggio, stato di manutenzione dell'aeromobile e ispezioni, calcolo del combustibile, valutazione delle condizioni meteorologiche, pianificazione della rotta, restrizioni applicate allo spazio aereo e lunghezza della pista disponibile per il decollo e l'atterraggio;
ii)
procedure operative nel circuito di traffico dell'aeroporto;
iii)
precauzioni e procedure per evitare le collisioni;
iv)
controllo dell'aeromobile mediante riferimenti visivi esterni;
v)
manovre di volo, anche in situazioni critiche, e relative manovre di rimessa da assetti inusuali tecnicamente realizzabili;
vi)
decolli e atterraggi normali e con vento al traverso;
vii)
volo con riferimento alle sole indicazioni strumentali, in funzione del tipo di attività;
viii)
procedure operative, comprese la professionalità dell'equipaggio e la gestione delle risorse, in funzione del tipo di operazione, con equipaggio singolo o plurimo;
ix)
navigazione e applicazione delle regole dell'aria e delle procedure associate, utilizzando, a seconda dei casi, i riferimenti visivi o la navigazione strumentale;
x)
operazioni anormali e di emergenza, incluse le simulazioni di avarie agli impianti di bordo;
xi)
conformità alle procedure dei servizi del traffico aereo e di comunicazione;
xii)
aspetti specifici relativi al tipo o alla categoria dell'aeromobile;
xiii)
addestramento pratico supplementare eventualmente necessario per ridurre i rischi associati ad attività specifiche.
1.e. Dimostrazione e mantenimento dell'abilità pratica
1.e.1. Un pilota dimostra la capacità di eseguire le procedure e le manovre con un livello di competenza adeguato alle funzioni da esercitare sull'aeromobile, tramite:
i)
operazioni di volo con l'aeromobile entro le sue limitazioni;
ii)
esecuzione di tutte le manovre con dolcezza e precisione;
iii)
dimostrazione della sua capacità di valutazione e abilità di pilotaggio;
iv)
corretta applicazione delle conoscenze teoriche;
v)
controllo dell'aeromobile in ogni fase del volo, in modo da assicurare il buon esito della manovra o della procedura.
1.e.2. Si deve mantenere un livello adeguato di competenza pratica. La conformità è dimostrata tramite valutazioni, esami, prove o controlli regolari. La frequenza degli esami, prove o controlli deve essere proporzionata al livello di rischio associato all'attività.
1.f. Competenza linguistica
Eccetto i casi in cui i relativi rischi per la sicurezza si possono ridurre altrimenti, un pilota dimostra la competenza nella lingua inglese, che comprende:
i)
la capacità di comprendere i documenti di informazione meteorologica;
ii)
l'uso delle carte aeronautiche in rotta, partenza e avvicinamento e dei relativi documenti di informazione aeronautica;
iii)
la capacità di comunicare in inglese con gli altri membri dell'equipaggio e i servizi di navigazione aerea durante ogni fase del volo, compresa la preparazione.
1.g. Dispositivi di simulazione per addestramento
Quando si utilizza un dispositivo di simulazione per l'addestramento o per dimostrare di aver acquisito o di mantenere l'abilità pratica, tale dispositivo deve essere certificato per un determinato livello di prestazioni in termini di espletamento dei relativi compiti. In particolare, la riproduzione della configurazione, delle caratteristiche di manovra, delle prestazioni dell'aeromobile e del comportamento degli impianti deve rappresentare adeguatamente l'aeromobile.
1.h. Corsi di addestramento
1.h.1. L'addestramento è effettuato tramite un apposito corso.
1.h.2. Il corso di addestramento soddisfa le seguenti condizioni:
i)
deve essere elaborato un programma di studio per ogni tipo di corso;
ii)
il corso di addestramento deve comprendere un elenco particolareggiato dell'istruzione teorica e di volo (compresi gli esercizi su dispositivi di simulazione), se applicabile.
1.i. Istruttori
1.i.1. Istruzione teorica
L'istruzione teorica è impartita da istruttori adeguatamente qualificati. Essi devono:
i)
avere una conoscenza adeguata della materia su cui impartiscono l'istruzione;
ii)
essere in grado di utilizzare tecniche di istruzione appropriate.
1.i.2. Istruzione in volo e su simulatore di volo
L'istruzione in volo e su simulatore di volo è impartita da istruttori adeguatamente qualificati, in grado di:
i)
soddisfare i requisiti in materia di conoscenze teoriche ed esperienza pratica idonei all'istruzione da impartire;
ii)
utilizzare tecniche di istruzione appropriate;
iii)
aver praticato le tecniche di istruzione nelle manovre e procedure di volo su cui intendono impartire l'istruzione di volo;
iv)
aver dimostrato la capacità di insegnamento nei settori in cui è impartita l'istruzione di volo, compresa l'istruzione pre-volo, post-volo e a terra;
v)
seguire corsi di aggiornamento regolari per assicurare che i livelli di istruzione siano aggiornati.
Gli istruttori di volo devono inoltre essere abilitati ad esercitare le funzioni di comandante dell'aeromobile per il quale è impartita l'istruzione, eccetto per l'addestramento su nuovi tipi di aeromobili.
1.j. Esaminatori
1.j.1. Le persone responsabili di valutare la competenza dei piloti devono:
i)
soddisfare o aver soddisfatto i requisiti per gli istruttori di volo;
ii)
essere in grado di valutare le prestazioni del pilota e di condurre prove e controlli di volo.
2. Centri di addestramento
2.a. Requisiti per i centri di addestramento
2.a.1. Un centro di addestramento che offre corsi di addestramento per piloti deve soddisfare i seguenti requisiti:
i)
disporre di tutti i mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati alla sua attività. Tali mezzi comprendono (elenco non esaustivo): infrastrutture, personale, equipaggiamento, strumenti e materiale, documentazione delle mansioni, responsabilità e procedure, accesso ai dati pertinenti e registrazione;
ii)
realizzare e mantenere un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento e cercare di migliorare costantemente tale sistema;
iii)
definire con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai requisiti suddetti.
3. Idoneità medica
3.a. Criteri medici
3.a.1. Tutti i piloti dimostrano periodicamente l'idoneità medica ad esercitare le loro funzioni in modo soddisfacente, tenuto conto del tipo di attività. La conformità è dimostrata tramite adeguata valutazione basata sulle migliori pratiche aeromediche, tenuto conto del tipo di attività e del possibile deterioramento fisico e mentale dovuto all'età.
Per idoneità medica, comprendente l'idoneità fisica e mentale, s'intende che il pilota non è affetto da malattie o disturbi che gli impediscano:
i)
di eseguire i compiti necessari per pilotare un aeromobile; o
ii)
di svolgere in ogni circostanza le mansioni assegnate; o
iii)
di percepire correttamente l'ambiente circostante.
3.a.2. Se l'idoneità medica non può essere completamente dimostrata, si possono introdurre misure di attenuazione che garantiscano un livello di sicurezza di volo equivalente.
3.b. Esaminatori aeromedici
3.b.1. Gli esaminatori aeromedici devono:
i)
essere qualificati e abilitati all'esercizio professionale;
ii)
aver completato un corso di formazione in medicina aeronautica e partecipare regolarmente a corsi di aggiornamento in medicina aeronautica per garantire la continua osservanza delle norme di valutazione;
iii)
aver acquisito conoscenze ed esperienze pratiche delle condizioni nelle quali i piloti esercitano le loro funzioni.
3.c.
Centri aeromedici
3.c.1. I centri aeromedici devono soddisfare le seguenti condizioni:
i)
disporre di tutti i mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai loro privilegi. Tali mezzi comprendono (elenco non esaustivo): infrastrutture, personale, equipaggiamento, strumenti e materiale, documentazione delle mansioni, responsabilità e procedure, accesso ai dati pertinenti e registrazione;
ii)
realizzare e mantenere un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e cercare di migliorare costantemente tale sistema;
iii)
definire con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai presenti requisiti.
ALLEGATO IV
Requisiti essenziali per le operazioni di volo di cui all'articolo 6 ter
1. Generalità
1.a. Un volo non deve essere eseguito se i membri dell'equipaggio e, se necessario, tutto il personale operativo impegnati nella sua preparazione ed esecuzione non hanno familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure in vigore relativi allo svolgimento dei loro compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aeroporti che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea.
1.b. Un volo deve essere eseguito in modo da garantire che siano osservate le procedure operative specificate nel manuale di volo o, se richiesto, nel manuale delle operazioni per la preparazione e l'esecuzione del volo. A fini di agevolazione, deve essere disponibile un sistema di liste di controllo che i membri dell'equipaggio devono utilizzare, se necessario, nelle varie fasi del volo in condizioni e situazioni normali, anormali e di emergenza. Si devono definire procedure per ogni situazione di emergenza ragionevolmente prevedibile.
1.c. Prima di ogni volo sono definiti i ruoli e i compiti di ogni membro dell'equipaggio. Il comandante è responsabile delle operazioni e della sicurezza dell'aeromobile e della sicurezza dei membri dell'equipaggio, dei passeggeri e delle merci a bordo.
1.d. Articoli e sostanze che possono costituire un rischio significativo per la salute, la sicurezza, le cose o l'ambiente, quali merci pericolose, armi e munizioni, non devono essere trasportati su alcun aeromobile, a meno che non si osservino specifiche procedure e istruzioni di sicurezza per ridurre i relativi rischi.
1.e. Tutti i dati, i documenti, i registri e le informazioni necessari per documentare l'osservanza delle condizioni di cui al punto 5.c sono conservati per ogni volo e tenuti a disposizione per un periodo minimo compatibile con il tipo di operazione.
2. Preparazione del volo
2.a. Un volo non deve iniziare se non è stato accertato con ogni mezzo ragionevole a disposizione che siano soddisfatte tutte le condizioni in appresso.
2.a.1. Per il volo da svolgere sono disponibili installazioni adeguate, direttamente richieste per il volo e per la conduzione sicura dell'aeromobile, compresi i sistemi di comunicazione e gli aiuti alla navigazione, tenuto conto della documentazione AIS disponibile.
2.a.2. L'equipaggio deve avere familiarità con l'ubicazione e l'uso degli equipaggiamenti di emergenza e i passeggeri devono esserne adeguatamente informati. Si devono mettere a disposizione dell'equipaggio e dei passeggeri informazioni sufficienti riguardanti le procedure di emergenza e l'uso degli equipaggiamenti di sicurezza cabina, utilizzando le informazioni specificate.
2.a.3. Il comandante deve accertare che:
i)
l'aeromobile sia idoneo al volo, secondo quanto indicato al punto 6;
ii)
se richiesto, l'aeromobile sia debitamente immatricolato e i certificati pertinenti siano a bordo;
iii)
gli strumenti e gli equipaggiamenti, specificati al punto 5, richiesti per il volo da svolgere, siano installati e operativi sull'aeromobile, salvo quanto previsto nella lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) applicabile o documento equivalente;
iv)
la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nel documento di aeronavigabilità;
v)
tutti i bagagli in cabina, i bagagli a mano e le merci siano sistemati correttamente e fissati in modo sicuro;
vi)
le limitazioni operative dell'aeromobile, di cui al punto 4, siano rispettate in ogni fase del volo.
2.a.4. L'equipaggio dispone di informazioni riguardanti le condizioni meteorologiche relative all'aeroporto di partenza, di destinazione e, se del caso, alternativo, nonché le condizioni in rotta. Occorre prestare particolare attenzione alle condizioni atmosferiche potenzialmente pericolose.
2.a.5. In caso di volo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, l'aeromobile deve essere certificato, equipaggiato e/o trattato per operare in sicurezza in tali condizioni.
2.a.6. Per i voli basati sulle regole di volo a vista, le condizioni meteorologiche lungo la rotta da percorrere devono essere tali da permettere l'osservanza di tali regole. Per i voli basati sulle regole di volo strumentale, deve essere selezionato un aeroporto di destinazione e, se necessario, un aeroporto alternativo, in cui l'aeromobile possa atterrare, tenendo conto in particolare delle condizioni meteorologiche previste, della disponibilità di equipaggiamenti di navigazione e di installazioni a terra e delle procedure di volo strumentale approvate dallo Stato in cui è situato l'aeroporto di destinazione e/o alternativo.
2.a.7 La quantità di combustibile e lubrificante a bordo deve essere sufficiente per assicurare che il volo previsto possa essere portato a termine in sicurezza, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, di qualsiasi elemento che possa influire sulle prestazioni dell'aeromobile e di eventuali ritardi previsti in volo. Inoltre, deve essere presente una riserva di combustibile in caso di imprevisti. Se del caso, si devono definire procedure di gestione del combustibile in volo.
3. Operazioni di volo
3.a. Per quanto riguarda le operazioni di volo, si devono rispettare tutte le condizioni in appresso.
3.a.1. Tenuto conto del tipo di aeromobile, durante il decollo e l'atterraggio, e quando il comandante lo ritiene necessario ai fini della sicurezza, tutti i membri dell'equipaggio sono seduti al posto di lavoro assegnato e utilizzano i sistemi di vincolo disponibili.
3.a.2. Tutti i membri dell'equipaggio di condotta richiesti in servizio in cabina di pilotaggio si trovano e rimangono al proprio posto di lavoro con le cinture allacciate, eccetto in rotta per esigenze fisiologiche od operative.
3.a.3. Tenuto conto del tipo di aeromobile, prima del decollo e dell'atterraggio, durante il rullaggio e quando ritenuto necessario ai fini della sicurezza, il comandante si assicura che ogni passeggero occupi un posto o lettino, con la cintura correttamente allacciata.
3.a.4. Il volo è condotto in modo da mantenere un'adeguata separazione dagli altri aeromobili e garantire un'adeguata separazione dagli ostacoli durante tutte le fasi del volo. Tale separazione deve essere almeno pari a quella prescritta dalle regole dell'aria applicabili.
3.a.5. Un volo non può essere proseguito se le condizioni note non continuano ad essere almeno equivalenti a quelle di cui al punto 2. Inoltre, per un volo basato sulle regole del volo strumentale, l'avvicinamento all'aeroporto non può essere continuato al di sotto di determinate altezze specificate o al di là di una determinata posizione, se non sono soddisfatti i criteri di visibilità prescritti.
3.a.6. In caso di emergenza, il comandante si assicura che tutti i passeggeri siano istruiti sul comportamento più appropriato alla situazione di emergenza.
3.a.7. Il comandante adotta tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenze per il volo derivanti dal comportamento perturbatore dei passeggeri.
3.a.8. Un aeromobile non deve rullare sull'area di manovra di un aeroporto, né il suo rotore deve essere messo in funzione, a meno che la persona al comando non sia adeguatamente qualificata.
3.a.9. Se del caso, si utilizzano le procedure di gestione del combustibile in volo applicabili.
4. Prestazioni e limitazioni operative dell'aeromobile
4.a. Un aeromobile è utilizzato in conformità del documento di aeronavigabilità e di tutte le procedure e le limitazioni operative indicate nel suo manuale di volo o documento equivalente, a seconda del caso. Il manuale di volo o documento equivalente è a disposizione dell'equipaggio e tenuto aggiornato per ogni aeromobile.
4.b. L'aeromobile è utilizzato in conformità della documentazione ambientale applicabile.
4.c. Un volo non deve iniziare o proseguire a meno che le prestazioni programmate dell'aeromobile, considerati tutti i fattori che influenzano in modo significativo il livello delle prestazioni, non permettano di eseguire tutte le fasi del volo alla massa operativa pianificata entro le distanze/aree e le separazioni dagli ostacoli applicabili. I fattori che influenzano in modo significativo le prestazioni al decollo, in crociera e in fase di avvicinamento/atterraggio sono segnatamente:
i)
le procedure operative;
ii)
l'altitudine-pressione dell'aeroporto;
iii)
la temperatura;
iv)
il vento;
v)
la dimensione, l'inclinazione e lo stato dell'area di decollo/atterraggio;
vi)
lo stato della cellula, del gruppo motore o dei sistemi, tenuto conto del possibile deterioramento.
4.c.1. Tali fattori sono presi in considerazione direttamente come parametri operativi, o indirettamente tramite tolleranze o margini, che possono essere previsti nella programmazione dei dati sulle prestazioni, in funzione del tipo di operazione.
5. Strumenti, dati ed equipaggiamenti
5.a. Un aeromobile è dotato di tutti gli equipaggiamenti di navigazione, di comunicazione ed altri apparecchi necessari per il volo da svolgere, tenuto conto dei regolamenti relativi al traffico aereo e delle regole dell'aria applicabili durante ogni fase del volo.
5.b. Se necessario, un aeromobile è dotato di tutti i necessari equipaggiamenti di sicurezza, medici, di evacuazione e di sopravvivenza, tenuto conto dei rischi associati alle aree operative, alle rotte da percorrere, all'altitudine di volo e alla durata del volo.
5.c. Tutti i dati necessari per l'esecuzione del volo da parte dell'equipaggio sono aggiornati e disponibili a bordo dell'aeromobile, tenuto conto dei regolamenti relativi al traffico aereo, delle regole dell'aria, delle altitudini di volo e delle aree operative.
6. Aeronavigabilità continua
6.a. L'aeromobile può essere utilizzato soltanto se:
i)
è idoneo al volo;
ii)
gli equipaggiamenti operativi e di emergenza necessari per il volo da svolgere sono efficienti;
iii)
il documento di aeronavigabilità dell'aeromobile è valido;
iv)
la manutenzione dell'aeromobile è effettuata in conformità del programma di manutenzione.
6.b. Prima di ogni volo, l'aeromobile è controllato, tramite ispezioni pre-volo, per accertare che sia idoneo ad effettuare il volo previsto.
6.c. Il programma di manutenzione prevede, in particolare, le operazioni e gli intervalli di manutenzione, segnatamente quelli indicati come obbligatori nelle istruzioni relative all'aeronavigabilità continua.
6.d. L'aeromobile non deve essere utilizzato, a meno che non sia sottoposto a manutenzione e rimesso in servizio da persone od organizzazioni qualificate per tali compiti. Il documento firmato di rimessa in servizio contiene, in particolare, i dati essenziali delle operazioni di manutenzione effettuate.
6.e. Tutti i documenti che dimostrano l'aeronavigabilità dell'aeromobile sono conservati finché le informazioni contenute non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di ambito e di dettaglio, ma per un periodo non inferiore a un anno nel caso dei registri di manutenzione dettagliati. Quando un aeromobile è ritirato in modo permanente dal servizio, il periodo minimo è 90 giorni. Quando l'aeromobile è noleggiato, tutti i documenti che dimostrano l'aeronavigabilità dell'aeromobile sono conservati almeno per tutta la durata del noleggio.
6.f. Tutte le modifiche e le riparazioni sono conformi ai requisiti essenziali relativi all'aeronavigabilità. I dati comprovanti la conformità ai requisiti relativi all'aeronavigabilità devono essere conservati.
7. Membri dell'equipaggio
7.a. La composizione e il numero dei membri dell'equipaggio sono determinati tenendo conto di:
i)
limiti di certificazione dell'aeromobile, compresa, se del caso, la relativa dimostrazione di evacuazione in caso di emergenza;
ii)
configurazione dell'aeromobile;
iii)
tipo e durata delle operazioni.
7.b. I membri dell'equipaggio di cabina devono:
i)
essere addestrati e valutati a intervalli regolari per conseguire e mantenere un livello di competenza adeguato a svolgere i compiti di sicurezza loro assegnati;
ii)
essere sottoposti a valutazioni periodiche dell'idoneità medica ad esercitare in modo sicuro le funzioni di sicurezza loro assegnate. La conformità è dimostrata tramite adeguata valutazione, basata sulle migliori pratiche aeromediche.
7.c. Il comandante ha l'autorità di impartire tutti gli ordini e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza del volo, dell'aeromobile e delle persone e/o cose trasportate.
7.d. In una situazione di emergenza, che costituisca un pericolo per il volo o la sicurezza dell'aeromobile e/o delle persone a bordo, il comandante effettua tutte le azioni che ritiene necessarie ai fini della sicurezza. Qualora tali azioni comportino una violazione dei regolamenti o delle procedure locali, il comandante ha la responsabilità di notificare immediatamente l'autorità locale competente.
7.e. Non devono essere simulate situazioni anormali di emergenza durante il trasporto di passeggeri o merci.
7.f. Nessun membro dell'equipaggio deve permettere che la capacità di svolgere i propri compiti/prendere decisioni si riduca al punto da minacciare la sicurezza del volo a causa di affaticamento, privazione del sonno, numero di tratte, turni di notte, eccetera. I periodi di riposo devono essere di durata sufficiente a permettere ai membri dell'equipaggio di superare gli effetti del turno precedente ed essere ben riposati entro l'inizio del turno di volo successivo.
7.g. I membri dell'equipaggio non svolgono le funzioni loro assegnate a bordo di un aeromobile sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o se ritengono di non avere una perfetta efficienza fisica a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe.
8. Requisiti supplementari per le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale e per le operazioni di volo di aeromobili complessi a motore.
8.a. Le operazioni di volo di aeromobili a scopo commerciale e le operazioni di volo di aeromobili complessi a motore non sono permesse se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
8.
a.1. l'operatore dispone direttamente, o indirettamente tramite contratti, dei mezzi necessari per le dimensioni e la tipologia delle operazioni. Tali mezzi comprendono (elenco non esaustivo): aeromobili, infrastrutture, personale, equipaggiamento, documentazione delle mansioni, responsabilità e procedure, accesso ai dati pertinenti e registrazione;
8.
a.2 l'operatore impiega solo personale adeguatamente qualificato e addestrato e realizza e mantiene programmi di addestramento e controllo per i membri dell'equipaggio e altro personale interessato.
8.
a.3. l'operatore definisce una lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documento equivalente, tenendo conto dei seguenti elementi:
i)
il documento prevede le operazioni di volo dell'aeromobile, nelle condizioni specificate, con determinati strumenti, elementi di equipaggiamento o funzioni non operative all'inizio del volo;
ii)
il documento è preparato per ogni aeromobile, tenuto conto delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione dell'operatore;
iii)
la MEL si basa sulla lista di riferimento degli equipaggiamenti minimi (Master Minimum Equipment List – MMEL), se esiste, e non è meno restrittiva della MMEL;
8.
a.4. l'operatore realizza e mantiene un sistema di gestione per garantire la conformità a questi requisiti essenziali in materia di operazioni di volo e cerca di migliorare costantemente tale sistema;
8.
a.5. l'operatore elabora e mantiene un programma di sicurezza e prevenzione degli incidenti, compreso un programma di segnalazione degli inconvenienti, che deve essere tenuto in conto dal sistema di gestione per contribuire all'obiettivo di un miglioramento costante della sicurezza delle operazioni di volo.
8.b. Le operazioni di volo a scopo commerciale e le operazioni di volo di aeromobili complessi a motore sono effettuate solo in conformità di un manuale delle operazioni dell'operatore. Tale manuale contiene tutte le necessarie istruzioni, informazioni e procedure per tutti gli aeromobili utilizzati e per l'esecuzione dei compiti del personale operativo. Sono specificate le limitazioni applicabili a tempi di volo, turni di volo e periodi di riposo per i membri dell'equipaggio. Il manuale delle operazioni e le sue revisioni sono conformi al manuale di volo approvato e modificato ove necessario.
8.c. L'operatore stabilisce procedure adeguate per ridurre al minimo le conseguenze per la sicurezza delle operazioni di volo dovute al comportamento perturbatore dei passeggeri.
8.d. L'operatore elabora e mantiene programmi di sicurezza adattati all'aeromobile e al tipo di operazione, compreso in particolare:
i)
sicurezza dei vani per l'equipaggio di condotta;
ii)
lista di controllo delle procedure di perquisizione dell'aeromobile;
iii)
programmi di addestramento;
iv)
protezione dei sistemi elettronici e informatici per prevenire interferenze e manomissioni intenzionali dei sistemi;
v)
segnalazione delle interferenze illegittime.
Se le misure di sicurezza possono influire negativamente sulla sicurezza delle operazioni di volo si devono valutare i rischi e definire procedure idonee a ridurre i rischi per la sicurezza; ciò può richiedere l'uso di equipaggiamenti speciali.
8.e. L'operatore designa come comandante un pilota tra i membri dell'equipaggio di condotta.
8.f. La prevenzione dell'affaticamento è gestita tramite un sistema di turni. Per un volo, o una serie di voli, tale sistema di turni prende in considerazione tempi di volo, turni di volo, periodi di servizio e periodi di riposo adattati. Le limitazioni stabilite nell'ambito del sistema di turni devono tenere conto di tutti i fattori pertinenti che contribuiscono all'affaticamento, quali, in particolare, il numero di tratte, i passaggi di fuso orario, la privazione del sonno, il turbamento dei cicli circadiali, i turni di notte, la posizione, i turni di servizio accumulati in determinati periodi, la condivisione dei compiti assegnati fra i membri dell'equipaggio, nonché la dotazione di equipaggi più numerosi.
8.g. I compiti di cui al punto 6.a e quelli descritti ai punti 6.d. e 6.e. sono controllati da un'organizzazione responsabile della gestione dell'aeronavigabilità continua che deve soddisfare, oltre ai requisiti di cui all'allegato I, punto 3.a, le condizioni seguenti:
i)
l'organizzazione è qualificata per la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze sotto la sua responsabilità o ha stipulato un contratto con un'organizzazione qualificata per questi prodotti, parti e pertinenze;
ii)
l'organizzazione elabora un proprio manuale, per uso e riferimento da parte del personale interessato, che fornisce una descrizione di tutte le procedure dell'organizzazione relative all'aeronavigabilità continua, compresa, se del caso, una descrizione degli accordi amministrativi tra l'organizzazione e l'organizzazione di manutenzione approvata.
9.h.Le regole di attuazione relative ai requisiti di cui ai punti da 8a. a 8f. devono basarsi su una valutazione dei rischi ed essere proporzionate alla scala e all'ambito delle operazioni.
ALLEGATO V
Criteri per gli enti qualificati di cui all'articolo 9 bis
1. L'ente, il suo direttore e il personale responsabile dello svolgimento dei controlli non possono partecipare, direttamente o come rappresentanti autorizzati, alla progettazione, produzione, commercializzazione o manutenzione di prodotti, parti, pertinenze, componenti o sistemi, né al loro utilizzo, messa in servizio o uso. Tale prescrizione non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra le organizzazioni interessate e l'ente qualificato.
2. L'ente e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati dei compiti di certificazione.
3. L'ente deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione del processo di certificazione; dovrebbe inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.
4. Il personale che effettua le indagini deve possedere:
—
un'eccellente formazione tecnica e professionale;
—
una conoscenza adeguata dei requisiti dei compiti da essi svolti in materia di certificazione e un'adeguata esperienza di tali processi;
—
la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni che dimostrino che le indagini sono state effettivamente svolte.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che svolge l'indagine. La remunerazione del personale non deve dipendere dal numero o dai risultati delle indagini svolte.
6. L'ente deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato membro in base al diritto nazionale.
7. Il personale dell'ente è tenuto al segreto professionale in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti a norma del presente regolamento.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).
GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).
Parere dell'Agenzia europea della sicurezza aerea n. 3/2004.
Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (COM(2006)0487 – C6-0330/2006 – 2006/0162(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0487)(1),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0330/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0006/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 5
(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.
(5) Per migliorare il funzionamento del mercato unico, è necessario riorganizzare la commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi, in modo da renderla il più trasparente possibile. Ciò consentirà inoltre una migliore organizzazione della produzione corrispondente. A tal fine è opportuno precisare le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate, in ognuna delle lingue degli Stati membri, al momento della commercializzazione delle carni o delle preparazioni a base di carne destinate al consumo umano, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi. In questo modo l'accesso all'informazione dei consumatori sarà notevolmente migliorato.
Emendamento 2 Considerando 12
(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, nonché l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni.
(12) È inoltre opportuno prevedere l'identificazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi mediante la lettera corrispondente alla loro categoria di appartenenza, mediante la denominazione di vendita nonché mediante l'indicazione dell'età al momento della macellazione sulle etichette apposte su tali carni. Tali riferimenti dovrebbero ugualmente figurare su tutti i documenti commerciali.
Emendamento 3 Considerando 13
(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario devono poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
(13) Gli operatori che desiderano completare le denominazioni di vendita previste nel presente regolamento con altre informazioni fornite a titolo volontario, come ad esempio il tipo di alimentazione,dovrebbero poterlo fare secondo la procedura prevista agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
Emendamento 4 Considerando 14
(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.
(14) Al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni che figurano sulle etichette conformemente al presente regolamento, è necessario prevedere la registrazione dei dati che permettono di garantire la veridicità di tali informazioni in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. Talune di queste informazioni possono, tuttavia, non essere fornite nella fase della consegna al consumatore finale.
Emendamento 5 Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) È opportuno che gli Stati membri determinino il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e ne assicurino l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate ma sufficientemente dissuasive e potrebbero andare dalla rietichettatura o dalla rispedizione dei prodotti alla loro totale distruzione.
Emendamento 6 Articolo 1, paragrafo 1, comma 2
Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.
Esso si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, macellati dopo il ...*, prodotte all'interno della Comunità o importate da paesi terzi.
____________________________________ * Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 7 Articolo 1, paragrafo 2
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio10.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti 10.
____________________________________ 10 GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.
____________________________________ 10 GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.
Emendamento 8 Articolo 1, paragrafo 3
3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è stata registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.
3. Il presente regolamento non si applica alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi per i quali è registrata una denominazione d'origine o una indicazione geografica protetta, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006.
Emendamento 9 Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per "carni" l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o no.
Ai fini del presente regolamento si intende per "carni" l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no destinate al consumo umano, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, che siano state confezionate o imballate o meno. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti elaborati, trasformati o cotti contenenti carne.
Emendamento 10 Articolo 3
Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I.
Al momento della macellazione, tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono suddivisi dagli operatori, sotto il controllo dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in una delle categorie definite all'allegato I. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantirne l'osservanza.
Emendamento 11 Articolo 4, paragrafo 1, comma 1
Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri.
Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi vengono commercializzate nei rispettivi Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita, che figurano all'allegato II, stabilite per ognuno dei suddetti Stati membri. Tale denominazione deve figurare su tutti i documenti commerciali.
Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il presente regolamento si applica solo quando la carne ottenuta da animali di età superiore a otto mesi viene commercializzata con dicitura diversa da "vitellone" (o il termine equivalente per la carne ottenuta da bovini adulti in altre lingue comunitarie)
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 1, alinea
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età non superiore, a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli operatori appongono alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:
Emendamento 14 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a) la lettera di identificazione della categoria definita all'allegato I del presente regolamento,
a) la lettera di identificazione della categoria definita all'allegato I del presente regolamento, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, ad eccezione della fase della consegna al consumatore finale,
Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento,
b) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, in ogni fase della produzione e della commercializzazione,
Emendamento 16 Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) figurano anche su tutti i documenti commerciali.
Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 2, comma 2
Essi possono rendere non obbligatoria l'indicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che venga correttamente assicurata l'informazione dell'acquirente.
soppresso
Emendamento 18 Articolo 7, comma 2, lettera a)
a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali;
a) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, unicamente a livello dei mattatoi;
Emendamento 19 Articolo 8, paragrafo 1
1. Entro il [1° luglio 2007] gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
1. Entro il ...*, gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali relativi all'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
______________________ * Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 20 Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio da applicare, qualora dai controlli effettuati risulti un mancato rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il ...*, e comunicano quanto prima possibile tutte le modifiche apportatevi successivamente.
__________________________ * Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 21 Articolo 10, paragrafo 2
2.Possono essere apportate modifiche agli allegati I e II conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
soppresso
Emendamento 22 Allegato I, comma 1, punto A)
A) Categoria X: bovini di età non superiore a otto mesi
Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi
Lettera di identificazione della categoria: X;
Lettera di identificazione della categoria: V;
Emendamento 23 Allegato I, comma 1, punto B)
Categoria Y: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi
Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma non a dodici mesi
Lettera di identificazione della categoria: Y.
Lettera di identificazione della categoria: Z.
Emendamento 24 Allegato II, punto A), parte introduttiva
A) Per le carni ottenute da bovini della categoria X:
A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:
Emendamento 25 Allegato II, punto B), parte introduttiva
B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Y:
B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:
Ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2006)0288 – C6-0241/2006 – 2006/0103(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0288)(1),
– visti l'articolo 42 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2006),
– visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0019/2007),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 TITOLO
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Emendamento 2 Considerando 1
La Convenzione consolidata sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in appresso "l'OIL") è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL, riunitasi a Ginevra.
La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in appresso "l'OIL") è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla sessione marittima della Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL, riunitasi a Ginevra.
Emendamento 3 Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare la Convenzione consolidata del 2006 dell'OIL in materia di lavoro marittimo, adottata il 23 febbraio 2006.
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare la Convenzione del 2006 dell'OIL in materia di lavoro marittimo, adottata il 23 febbraio 2006.
– visti la comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona - I servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" (COM(2006)0177) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato a detta comunicazione (SEC(2006)0516) (Comunicazione della Commissione sui servizi sociali d'interesse generale),
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 2, 5, 16, 86, 136, l'articolo 137, paragrafo 1, lettere j) e k), e gli articoli 143, 144 e 145,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1), in particolare il suo articolo 36,
– visto il progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa(2), in particolare gli articoli II-94 e III-122,
– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(3),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006,
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale(4),
– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale(5),
– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro(6),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale(7),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0057/2007),
A. considerando che i servizi sociali di interesse generale (SSIG) costituiscono uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il modello sociale europeo, uno degli elementi essenziali per realizzare la pace sociale e la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, nonché uno degli strumenti per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona,
B. considerando altresì che i SSIG hanno lo scopo di mettere in atto i valori condivisi a livello europeo tra cui, fra gli altri, la giustizia sociale, la parità, la solidarietà, lo sviluppo della democrazia e della libertà, e considerando inoltre che lo scopo ultimo dei SSIG è la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e il rispetto della dignità umana,
C. considerando che i SSIG non possono essere ritenuti un onere per i poteri pubblici, perché sono invece all'origine di esternalizzazioni positive in termini di crescita economica, prosperità, occupazione e coesione sociale,
D. considerando che la prestazione di SSIG avviene in un ambiente dinamico, al quale devono continuamente adattarsi allo scopo di mantenere livelli elevati di qualità e di efficacia,
E. considerando che la disponibilità dei servizi sociali essenziali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; considerando che nonostante ciò detti servizi dovrebbero essere assicurati nell'intero territorio dell'Unione europea onde garantire la sua coesione economica, sociale e territoriale,
F. considerando che si osserva una certa ambiguità concettuale in merito a determinate definizioni fondamentali in materia, per esempio "servizio pubblico", "servizio di interesse generale", "servizio di interesse economico generale", "servizio sociale di interesse generale" e che tale ambiguità persiste anche in recenti atti comunitari e ciò concorre alla mancanza di certezza del diritto rilevata nel settore,
G. considerando che la mancanza di regolamentazione normativa in materia ha dato luogo a un vasto corpus di interpretazioni giurisprudenziale, non sempre coerenti; considerando che tutti i settori interessati chiedono un quadro operativo chiaro che limiti al minimo l'esigenza di un'interpretazione giurisprudenziale al fine di conseguire la massima certezza del diritto,
H. considerando pertanto urgente e indispensabile disporre di un chiarimento dei concetti in causa e del contesto giuridico all'intero del quale operano i SSIG, in particolare un chiarimento del principio di interesse generale e delle norme in materia di concorrenza e di aiuti pubblici,
I. considerando che i servizi sociali non possono in nessun caso essere ridotti a una categoria marginale definita per la mancata equiparazione ai servizi commerciali o ai servizi di interesse economico generale; considerando invece che, a causa del segmento dell'attuale società cui sono destinati nonché delle loro specificità in termini di organizzazione, finanziamento e compiti, i SSIG vanno ritenuti una categoria distinta di servizi a pieno titolo, fondamentale per la società,
J. considerando che il settore dei SSIG dà lavoro a un numero crescente di persone, che l'incremento dell'occupazione in questo settore è superiore alla media degli altri settori di attività, con una notevole partecipazione delle donne, e che al suo interno troviamo modelli interessanti di flessibilità professionale, per esempio il lavoro a tempo parziale, l'orario flessibile o il volontariato, che dovrebbero essere promossi e ricevere una protezione adeguata nel contesto della legislazione sul lavoro; considerando inoltre che nel settore dei SSIG esistono casi preoccupanti di precarietà professionale che dovrebbero essere evitati,
K. considerando che i servizi sanitari, esclusi dalla comunicazione della Commissione sui SSIG, sono a loro volta SSIG e ne condividono le stesse caratteristiche e gli obiettivi; riconoscendo tuttavia le specificità in termini di complessità di organizzazione dei servizi sanitari e di oneri finanziari per le pubbliche autorità degli Stati membri,
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, la quale si inserisce nell'attuazione del Libro bianco sui servizi di interesse generale e ha lo scopo di definire un quadro concettuale e giuridico distinto per detti servizi; ritiene tuttavia che la comunicazione della Commissione sui SSIG non fornisca i chiarimenti necessari sulla classificazione e la definizione dei SSIG e procrastini la decisione sul quadro giuridico che dovrebbe applicarsi loro;
2. riafferma il proprio impegno per SSIG moderni e di qualità, incentrati sui valori di parità, di solidarietà, di legalità e di rispetto della dignità umana, nonché sui principi di accessibilità, di servizio universale, di efficacia, di gestione parsimoniosa delle risorse, di continuità, di prossimità all'utente e di trasparenza, in quanto concorrono all'attuazione dei compiti della Comunità quali enunciati agli articoli 2 e 3 del trattato;
3. è convinto che i SSIG costituiscano uno strumento atto a rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona, a realizzare gli obiettivi dell'Agenda sociale e ad affrontare sfide come la globalizzazione, i cambiamenti industriali, il progresso tecnologico, il cambiamento demografico, le migrazioni o il cambiamento dei modelli sociali e di lavoro, contribuendo così allo sviluppo di un'Europa sociale;
4. si compiace del riconoscimento da parte della Commissione del carattere specifico dei principali elementi che definiscono i SSIG, i quali li rendono diversi dagli altri tipi di servizi; ritiene tuttavia che i criteri di organizzazione, i quali secondo la comunicazione della Commissione sui SSIG caratterizzano i SSIG, possano essere accettati soltanto in via provvisoria e indicativa, in attesa di conclusioni più definitive dopo il processo di consultazione che la Commissione si è impegnata ad avviare con gli Stati membri nonché i fornitori e gli utenti di SSIG;
5. ritiene che sarebbe sbagliato adottare un approccio sui SSIG che giustapponga da un lato le norme attinenti alla concorrenza, agli aiuti di stato e al mercato interno e, dall'altro, i concetti di servizio pubblico di interesse generale e di coesione sociale; ritiene invece necessario conciliarli promuovendo una sinergia positiva tra gli elementi economici e sociali; afferma però che nel caso dei SSIG le norme in materia di concorrenza, di aiuti di stato e di mercato interno devono essere compatibili con gli obblighi di servizio pubblico e non il contrario;
6. riconosce che nel quadro dei SSIG entrano in concorrenza due fattori che devono essere conciliati: da un lato il principio di sussidiarietà, che afferma la libertà delle autorità degli Stati membri di definire, organizzare e finanziare i SSIG a loro discrezione, e il principio di proporzionalità, nonché, dall'altro, la responsabilità comune della Comunità, ai sensi del trattato, segnatamente in virtù dell'articolo 16, e l'esistenza di valori e principi fondamentali condivisi a livello europeo, i quali devono essere rispettati da tutti garantendo che le norme cui sono soggetti i SSIG siano al servizio dei diritti umani e della dignità della persona;
7. ritiene tuttavia che, viste le caratteristiche particolari dei SSIG, la quali riguardano la natura di detti servizi e la situazione dei loro beneficiari, la missione di interesse generale loro attribuita e l'incapacità del mercato nel soddisfare talune domande di prestazioni sociali, in caso di conflitto dovrebbe prevalere la difesa dell'interesse generale, elemento precipuo e primordiale dei SSIG;
8. osserva con preoccupazione in tale contesto i recenti tentativi di applicare a taluni SSIG una regolamentazione e principi propri dei servizi e dei servizi di interesse economico generale, senza tenere conto di elementi e principi che distinguono i SSIG dagli altri servizi;
9. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proseguire in modo più approfondito il processo di consultazione nonché di precisare l'applicazione di talune norme comunitarie ai servizi sociali; ritiene inoltre che il processo proposto di ampia consultazione vada completato entro la metà 2007 e chiede alla Commissione di elaborare una decisione sul seguito da dare a detto processo e di individuare l'approccio più proficuo, compreso l'esame dell'opportunità e della legittimità di una proposta legislativa specifica per il settore;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere e promuovere le molteplici modalità occupazionali esistenti nel settore dei SSIG, per esempio il lavoro femminile, la flessibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro, il lavoro a tempo parziale e il ricorso al volontariato, evitando situazioni di frode e di precarietà, senza che ciò comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro degli operatori del settore o l'utilizzazione di personale non qualificato o poco qualificato; chiede altresì alla Commissione di inserire nel processo di consultazione e nella sua relazione le questioni legate all'integrazione della dimensione di genere;
11. invita la Commissione, gli Stati membri e i prestatori di SSIG, considerati fattori come lo stress, il tipo di orario di lavoro (a turni o di notte), il carattere pericoloso o logorante che distinguono taluni tipi di attività di servizio sociale, a sviluppare azioni di formazione professionale orientate consenta al personale di adattarsi a circostanze di questo tipo e a superarle al fine di assicurare una migliore qualità della prestazione e di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del settore; ritiene che il carattere evolutivo del fabbisogno di SSIG comporti l'esigenza che le autorità pubbliche assicurino un livello elevato di formazione professionale dei lavoratori nel settore dei SSIG;
12. si compiace con la Commissione per l'iniziativa di consultare tutti gli operatori interessati nel quadro della definizione e dell'organizzazione dei SSIG; ritiene che un simile dialogo sfocerà in una maggiore trasparenza e maggiore qualità di detti servizi nonché nel rafforzamento dei principi e dei valori che li ispirano;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare la diversità sia delle modalità di organizzazione e di gestione dei SSIG, sia delle risorse e dei metodi di finanziamento di detti servizi; sollecita altresì la creazione di partenariati pubblico-privati per la loro fornitura, allo scopo di provvedere all'interesse generale e a prestazioni efficaci e di qualità;
14. ritiene che le diverse autorità pubbliche competenti degli Stati membri siano libere di decidere se le prestazioni dei SSIG vadano erogate da mutue, da altre organizzazioni sociali o da imprese private, ove la prestazione del settore privato sia compatibile con il principio del rispetto dell'interesse generale, tuttavia ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero poter verificare in ogni momento se il prestatore dei servizi rispetta i principi e i valori propri dei SSIG e se la prestazione avviene in conformità delle norme prestabilite dalle pubbliche autorità;
15. accoglie con favore la partecipazione delle imprese, nel quadro della loro responsabilità sociale, le imprese partecipino al finanziamento, al sostegno e alla prestazione di SSIG e invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere maggiormente le parti sociali nell'elaborazione di approcci di questo tipo, in conformità delle consuetudini dei singoli Stati membri;
16. osserva che in taluni Stati membri il decentramento dei poteri a favore delle autorità regionali o locali per la prestazione di SSIG non è stata accompagnata da una dotazione di bilancio sufficiente per consentire un livello quantitativo e qualitativo ottimale della prestazione di detti servizi; per tale ragione sollecita gli Stati membri a fare in modo che ogni trasferimento di competenze a favore dei poteri regionali o locali per la prestazione di SSIG sia integrata da un'adeguata dotazione finanziaria;
17. raccomanda la convocazione di un forum, sotto l'impulso del Parlamento, in cui siano riunite le organizzazioni sociali europee e rappresentanti del Consiglio e dalla Commissione, che possa seguire la gestione del processo;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sulla conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro
– vista la proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (COM(2006)0169) ("progetto di accordo del novembre 2005"),
– visto il testo del nuovo progetto di accordo concordato dalle delegazioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti il 2 marzo 2007 a Bruxelles ("progetto di accordo del 2 marzo 2007"),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione(1),
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che numerosi accordi bilaterali che gli Stati membri e gli Stati Uniti hanno concluso nel settore dell'aviazione contravvengono ai principi del diritto dell'Unione europea e che la conclusione di un accordo UE-USA sui trasporti aerei rappresenta il miglior modo di rispettare pienamente detto diritto,
B. considerando che i mercati UE e USA dell'aviazione rappresentano insieme il 60% circa del traffico aereo mondiale e che un accordo UE-USA nel settore dell'aviazione potrebbe giovare ai consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico e costituire un modello per una maggiore liberalizzazione e convergenza normativa su scala mondiale,
C. considerando che il Consiglio ha ritenuto che il progetto di accordo finalizzato nel novembre 2005 non fornisse un equilibrio di opportunità sufficiente, a meno che gli Stati Uniti non ampliassero per le compagnie aeree dell'Unione europea le possibilità di accesso al mercato interno statunitense, per il tramite di investimenti e di una partecipazione alle linee aeree del paese,
D. considerando che il ministero dei trasporti degli Stati Uniti ha risposto con un "Avviso di proposte normative", attenuando la sua interpretazione dell'obbligo previsto dalla legge per le compagnie aeree USA di essere oggetto del controllo effettivo dei cittadini statunitensi, ma che ha deciso, nel dicembre 2006, di ritirare detto avviso, dopo aver esaminato un gran numero di commenti pubblici, fra cui quelli formulati dal Congresso degli Stati Uniti,
E. considerando che ciò ha portato ad un altro ciclo di negoziati da cui è scaturito il progetto di accordo del 2 marzo 2007,
F. considerando che in un accordo di questo tipo la convergenza delle regolamentazioni, segnatamente di quelle in materia di sicurezza, ambiente e diritti sociali dei lavoratori, riveste un'importanza particolare,
Principi generali
1. riconosce l'importanza dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei non solo per il suo valore intrinseco, ma anche perché costituisce un esempio in vista di accordi futuri;
2. si compiace quindi del progetto di accordo del 2 marzo 2007 quale importante passo avanti in direzione di un mercato transatlantico integrato dell'aviazione, che risulterà vantaggioso per i consumatori;
3. avrebbe preferito la conclusione di un accordo globale equilibrato, che copra tutti gli aspetti dell'apertura del mercato e della convergenza normativa, all'adozione di un approccio scaglionato che assuma la forma di accordi parziali;
4. accoglie quindi favorevolmente l'articolo 21 del progetto di accordo del 2 marzo 2007, che contiene un ordine del giorno e un calendario preciso per negoziati riguardanti un accordo di seconda fase, nonché disposizioni che consentono alle parti di sospendere i diritti precisati nell'accordo di prima fase nel caso in cui, 30 mesi dopo l'inizio dei negoziati per un accordo di seconda fase, tale obiettivo non fosse stato raggiunto;
5. invita i ministri dei trasporti a sottoscrivere il progetto di accordo del 2 marzo 2007 durante la riunione del Consiglio del 22 e 23 marzo 2007;
Apertura del mercato
6. sottolinea che un nuovo accordo UE-USA sui trasporti aerei dovrebbe essere equilibrato per quanto concerne l'accesso al mercato e prendere in considerazione anche aspetti quali il cabotaggio, il diritto di stabilimento, di proprietà e di controllo de facto, e gli aiuti di Stato;
7. si compiace quindi, fra l'altro, del fatto che nel progetto di accordo del 2 marzo 2007 figurino clausole in materia di proprietà, investimenti e controllo (Allegato 4), nonché di franchising e di branding (Allegato 5), come anche dell'apertura del programma "Fly America" ai vettori dell'Unione europea;
8. si rammarica tuttavia che non sia stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda il cabotaggio e che, per i vettori dell'Unione europea, la possibilità di esercitare un controllo effettivo su una compagnia aerea statunitense sia ancora limitata, nonostante l'estensione delle clausole di proprietà;
9. evidenzia che gli aiuti governativi alle compagnie aeree possono falsare la concorrenza e invita entrambe le parti a limitarne l'uso al minimo, accogliendo favorevolmente, nel contempo, l'adozione di procedure che consentono alle parti di informarsi reciprocamente e di discutere le misure prese dall'una e dall'altra;
Convergenza normativa
10. osserva che il progetto di accordo del 2 marzo 2007 tratta solo parzialmente dello sviluppo della convergenza normativa, che viene lasciato in ampia misura al comitato misto;
11. osserva altresì che il progetto di accordo del 2 marzo 2007 tratta della convergenza normativa principalmente in relazione a disposizioni sulla sicurezza, e solo in misura minima a disposizioni riguardanti gli aspetti ambientali e sociali;
Sicurezza
12. accoglie favorevolmente la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti nel settore della sicurezza aerea, a livello sia dell'Unione europea e federale degli Stati Uniti che degli Stati;
13. evidenzia l'importanza della lista nera europea delle compagnie aeree che non rispettano le norme minime e del sistema statunitense per il controllo degli standard relativi ai vettori, e invita entrambe le parti a condividere le informazioni al riguardo;
14. osserva l'importanza che le misure di sicurezza rivestono per l'aviazione, ma mette in guardia contro misure eccessive o non coordinate, non basate su un'adeguata valutazione dei rischi;
15. invita la Commissione e gli Stati Uniti ad esaminare l'efficacia delle misure di sicurezza addizionali poste in atto dal 2001, così da eliminare le sovrapposizioni e gli anelli deboli nella catena della sicurezza;
16. sottolinea che la privacy dei cittadini europei e statunitensi dovrebbe essere rispettata quando l'Unione europea e gli Stati Uniti si scambiano i dati personali dei passeggeri, in conformità dei criteri chiesti dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 13 marzo 2003(2) e del 7 settembre 2006(3); sottolinea a tale riguardo che è urgente definire, a livello mondiale, norme relative alla protezione dei dati e alla privacy;
17. è favorevole al concetto di "sistema di sicurezza unico", il quale prevede che il controllo dei passeggeri e dei bagagli si effettui una sola volta all'inizio del viaggio e non ad ogni trasbordo;
Ambiente
18. riconosce che il settore dell'aviazione ha numerosi effetti negativi sull'ambiente, in particolare per il fatto che è fonte di rumore e che contribuisce, come altri modi di trasporto, al cambiamento climatico, e che tali effetti aumenteranno con la crescita del settore;
19. rileva che le disposizioni dell'articolo 15 del progetto di accordo del 2 marzo 2007 sottolineano principalmente i possibili inconvenienti delle misure ambientali e la necessità di attenuarli, anziché evidenziare la necessità di un'azione a favore dell'ambiente nel settore dell'aviazione;
20. sottolinea quindi la necessità, sia per l'Unione europea che per gli Stati Uniti, di adottare misure efficaci intese a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'aviazione, senza escludere a priori alcuno strumento normativo, finanziario o di altro tipo atto a raggiungere tale obiettivo;
21. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione volta ad includere l'aviazione nel sistema europeo di scambio di emissioni per ridurre l'impatto di tale settore sul cambiamento climatico; mette in evidenza che, per consentire all'aviazione di essere inclusa entro i termini previsti, sarà necessario avviare con anticipo trattative con gli Stati Uniti, al fine di comprendere il traffico aereo transatlantico nel sistema europeo di scambio di emissioni entro il 2012;
22. invita entrambe le parti a scambiarsi le migliori prassi in materia di riduzione del rumore, riconoscendo che esistono differenze legate alle realtà locali;
23. accoglie favorevolmente i punti 34 e 35 del protocollo di consultazione allegato al progetto di accordo del 2 marzo 2007, in cui gli Stati Uniti e l'Unione europea decidono di collaborare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile e del G8 per ridurre le emissioni, anche sonore, degli aeromobili; si compiace dell'intenzione delle autorità competenti degli USA e dell'Unione di rafforzare la cooperazione tecnica nei settori della ricerca sulla climatologia e dello sviluppo tecnologico, del rendimento del combustibile e della riduzione delle emissioni nel trasporto aereo;
Politica sociale
24. invita le parti interessate del settore dell'aviazione USA e UE ad avviare un dialogo permanente sulle norme sociali, con lo scopo di promuovere, nel contempo, la comprensione reciproca, condizioni di parità e norme sociali di livello elevato;
25. invita la Commissione a chiedere l'inclusione, in qualsiasi accordo, di riferimenti alla pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare alle norme del lavoro contenute nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980;
26. insiste sul fatto che la legislazione sociale dell'Unione europea dovrebbe essere applicata al personale assunto e/o che lavora negli Stati membri, segnatamente le direttive concernenti la consultazione e l'informazione dei lavoratori (2002/14/CE, 98/59/CE e 80/987/CEE), la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile (2000/79/CE) e la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE);
Condotta dei negoziati
27. invita la Commissione ad assicurare che il Parlamento europeo e tutte le parti interessate siano pienamente informati e consultati prima della seconda fase dei negoziati e nel corso di essa;
28. accoglie con favore l'idea di organizzare riunioni regolari fra membri del Parlamento europeo e membri del Congresso USA al fine di discutere tutte le questioni pertinenti riguardanti l'accordo UE-USA in materia di trasporti aerei;
o o o
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli USA.
– vista la terza sessione del Comitato preparatorio per la conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 2010 (TNP), che si terrà a Vienna dal 30 aprile all'11 maggio 2007,
– vista l'unanimità di vedute esistente in seno all'Unione europea quanto al rilancio e al rafforzamento del TNP di qui alla sua prossima conferenza di revisione, in programma nel 2010,
– viste le risoluzioni 1540 (2004) e 1673 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche,
– vista l'attuazione della strategia di sicurezza dell'Unione europea, e più specificamente della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
– viste le sue precedenti risoluzioni sul TNP, nella fattispecie la dettagliata risoluzione approvata il 10 marzo 2005 sulla conferenza di revisione del trattato di non proliferazione prevista per il 2005, armi nucleari in Corea del nord e Iran(1),
– vista la posizione comune 2005/329/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari(2),
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando il radicato consenso generale emerso all'interno dell'UE per riattivare e rafforzare il TNP di qui alla sua prossima conferenza di revisione, che si terrà nel 2010,
B. sottolineando che la strategia europea in materia di sicurezza, la strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza della non proliferazione e del disarmo nucleare, presentando la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori come una delle minacce più serie per la pace e la sicurezza internazionali,
C. ricordando che il Gruppo ad alto livello su minacce, sfide e cambiamento istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite afferma, nella sua relazione intitolata "A More Secure World: Our Shared Responsibility" (un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva), che si è ormai vicini al punto in cui l'erosione del regime di non proliferazione potrebbe divenire irreversibile e dar luogo a una proliferazione a cascata,
D. tenendo conto del crescente consenso internazionale sull'urgenza del disarmo nucleare, come indicato dalla Coalizione per una Nuova Agenda e nella Dichiarazione di Roma del 30 novembre 2006 adottata in occasione del Summit mondiale dei Premi Nobel per la pace (convocato da Mihail Gorbacev e dal Sindaco di Roma, Walter Veltroni),
E. sottolineando il ruolo che i parlamenti e i parlamentari svolgono nel promuovere la non proliferazione e il disarmo nucleari e accogliendo con favore, in tale contesto, gli sforzi compiuti nell'ambito della Rete internazionale di parlamentari per il disarmo nucleare (PNND),
1. ribadisce che il TNP costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare; che esso è la base fondamentale per incoraggiare la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare e rappresenta uno strumento importante per promuovere l'obiettivo del disarmo nucleare e del disarmo in generale, conformemente all'articolo VI del TNP stesso;
2. invita tutti gli Stati le cui attività violano il regime di non proliferazione a porre fine al loro comportamento sconsiderato e irresponsabile e ad ottemperare pienamente agli obblighi che loro incombono in virtù del TNP; invita nuovamente tutti i paesi che non sono Stati parte del TNP a rispettare tale trattato su base volontaria e ad aderirvi;
3. sollecita il Consiglio e la Commissione a partecipare attivamente al dibattito che si terrà a Vienna in occasione della riunione del comitato preparatorio per la revisione del TNP e a fornire un contributo coordinato, concreto e tangibile per il successo della conferenza di revisione del TNP in programma nel 2010;
4. invita il Consiglio e la Commissione a chiarire quali passi intendono compiere per rafforzare il trattato di non proliferazione e perseguire un effettivo multilateralismo, come indicato nella strategia dell'UE contro la proliferazione di materiali ed armi di distruzione di massa enunciata nel 2003;
5. sostiene che, per essere efficaci, gli sforzi multilaterali devono inserirsi in una prospettiva ben definita, che consenta di liberare quanto prima il mondo dagli armamenti nucleari;
6. sollecita la Presidenza del Consiglio a presentare periodicamente, di qui alla conferenza di revisione del TNP in programma nel 2010, un rapporto sullo stato di attuazione di ciascuna delle 43 misure indicate nella suddetta posizione comune 2005/329/PESC, nonché a proporre un elenco di nuovi impegni che il Consiglio auspica vengano raggiunti in occasione della conferenza di revisione del TNP del 2010;
7. sollecita la Presidenza del Consiglio a promuovere, nell'ambito del comitato preparatorio, una serie di iniziative in materia di disarmo basate sulla "Dichiarazione sui principi e gli obiettivi" concordata al termine della conferenza di revisione del TNP del 1995 e sulle "13 misure concrete" approvate all'unanimità in occasione della conferenza di revisione del TNP del 2000, che andrebbero migliorate e attuate per poter progredire (evitando passi indietro e situazioni di stallo);
8. sollecita in particolare la Presidenza a sbloccare la situazione di stallo per quanto attiene all'adozione di un trattato verificabile sul divieto della produzione di materiali fissili, ad accelerare la firma e la ratifica del trattato sull'interdizione totale degli esperimenti nucleari (CTBT) da parte di tutti gli Stati, in particolare quelli la cui ratifica è necessaria per la sua entrata in vigore, a sollecitare la messa al bando di tutti gli esperimenti nucleari in attesa che il CTBT entri in vigore e a dare priorità all'importanza di ridurre il rischio del terrorismo nucleare sviluppando e attuando controlli sulle esportazioni e controlli alle frontiere efficaci per i materiali, le attrezzature e/o le altre tecnologie sensibili legate alle armi di distruzione di massa;
9. invita la comunità internazionale a promuovere iniziative volte a far sì che il processo di arricchimento dell'uranio avvenga in modo internazionale e multilaterale, sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);
10. raccomanda al Parlamento europeo di inviare una delegazione a Vienna per partecipare alle attività del comitato preparatorio per la revisione del TNP; chiede alla Presidenza di includere nella delegazione dell'UE anche rappresentanti del Parlamento europeo (come già avvenuto per la delegazione dell'UE inviata alla conferenza sulle armi di piccolo calibro delle Nazioni Unite svoltasi nel 2006 a New York);
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri delle Nazioni Unite, al Direttore dell'AIEA, alla Rete di parlamentari per il disarmo nucleare, ai Sindaci per la pace, nonché agli altri organizzatori della Conferenza internazionale sul disarmo nucleare che si svolgerà al Parlamento europeo il 19 aprile 2007.