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Procedura : 2006/0196(COD)
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Ciclo del documento : A6-0246/2007

Testi presentati :

A6-0246/2007

Discussioni :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Votazioni :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
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P6_TA(2007)0336

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Mercoledì 11 luglio 2007 - Strasburgo
Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità ***I
P6_TA(2007)0336A6-0246/2007
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0594)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0354/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0246/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
P6_TC1-COD(2006)0196

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994(4) sullo sviluppo dei servizi postali comunitari, il Consiglio ha individuato come uno dei principali obiettivi della politica postale della Comunità conciliare la liberalizzazione graduale e controllata del mercato postale e la garanzia duratura della fornitura del servizio universale.

(2)  La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio(5), ha istituito un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che comprende misure volte a garantire un servizio universale e la determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore (o ai propri fornitori) del servizio universale al fine di mantenere il servizio universale - limiti che dovrebbero essere gradualmente e progressivamente abbassati - e un calendario per l'adozione di decisioni relative alla prosecuzione dell'apertura del mercato alla concorrenza al fine di creare un mercato unico dei servizi postali.

(3)  L'articolo 16 del trattato ║ mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione europea, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(4)  Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dai consumatori, con il 77% di pareri positivi delle persone intervistate.

(5)  Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'UE.

(6)  Le misure adottate in tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in conformità dell'articolo 2 del trattato ║, vale a dire promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(7)  I mercati postali europei hanno subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato incrementato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza derivante dalla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo e favorevole allo sviluppo per non privare i cittadini dell'UE dei vantaggi di tali cambiamenti.

(8)  Nelle sue conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l'importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d'interesse economico generale efficaci svolgono in un'economia efficiente e dinamica. Queste conclusioni restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

(9)  La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sull'applicazione della direttiva postale(6) ha messo in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per i consumatori. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, in considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, a concentrare i suoi sforzi, nella realizzazione del suo studio prospettico, in particolare sulla qualità del servizio universale fornito e sul suo futuro finanziamento, e a proporre nel quadro di tale studio una definizione, un campo d'applicazione e un finanziamento adeguato del servizio universale. La risoluzione ha constatato altresì che le reti postali hanno una dimensione territoriale e sociale insostituibile che consente l'accesso universale a servizi locali essenziali.

(10)  In conformità della direttiva 97/67/CE, è stato realizzato uno studio prospettico che valuta, per ogni Stato membro, l'impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(11) █ Lo studio prospettico sostiene che l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.

(12)  Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono inoltre sfruttare l'opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il consistente lasso di tempo necessario per l'introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all'ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

(13)  Dallo studio prospettico emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. █

(14)  Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di strumenti di comunicazione elettronici e apertura del mercato. Per far fronte alla concorrenza, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali possono diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione.

(15)  I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive che differiscono dai servizi postali tradizionali (come la digitalizzazione e le comunicazioni elettroniche), il che contribuirà di per sé a un forte aumento della competitività.

(16)  La progressiva apertura del mercato, se accuratamente preparata, può contribuire ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e può inoltre contribuire, in condizioni che garantiscano la neutralità concorrenziale, a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, senza tuttavia creare situazioni di concorrenza sleale. Nel preparare l'apertura del mercato postale sarebbe necessario tenere debito conto degli aspetti sociali, con particolare riferimento al personale precedentemente impiegato nella fornitura di servizi postali.

(17)  L'aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l'integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti. Dall'ulteriore apertura del mercato continueranno a trarre vantaggio i consumatori e le piccole e medie imprese in particolare, sia come speditori che come destinatari di invii postali, grazie a un miglioramento della qualità, a una scelta più ampia, a riduzioni di prezzo trasferite sugli utenti, a servizi innovativi e a modelli commerciali. Attualmente il mercato postale è parte di un più ampio mercato delle comunicazioni, che comprende i messaggi elettronici, di cui è opportuno tener conto in sede di valutazione del mercato stesso.

(18)  La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per mantenere la coesione sociale e per salvaguardare l'occupazione. Nelle regioni montuose e insulari gli uffici postali rurali possono inoltre costituire una rete infrastrutturale di importanza essenziale ai fini dell'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

(19)  Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, per garantire che ciò non dia luogo alla diminuzione della densità dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero introdurre e imporre sanzioni adeguate nei confronti dei fornitori di servizi in caso di mancato rispetto dei loro obblighi.

(20)  Il servizio universale assicurato dalla direttiva 97/67/CE garantisce un prelievo e una consegna presso l'abitazione o la sede di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo, anche nelle zone remote e scarsamente popolate.

(21)  Il termine "utenti" include singoli consumatori ed entità commerciali che utilizzano i servizi universali, a meno che la direttiva 97/67/CE non preveda altrimenti.

(22)  La fornitura di servizi postali di alta qualità contribuisce in misura significativa al conseguimento dell'obiettivo di coesione sociale e territoriale. Il commercio elettronico, in particolare, offre alle zone remote e a quelle scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, per la quale la fornitura di servizi postali efficienti costituisce un requisito importante.

(23)  La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della concorrenza e delle possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali in un mercato internazionale. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio nazionale e appalto pubblico di servizi. Qualora uno Stato membro decida di designare una o più imprese per la fornitura del servizio universale ovvero per la fornitura delle varie componenti del servizio universale, si deve garantire che i requisiti di qualità del servizio universale vengano rispettati anche dagli altri fornitori del servizio universale.

(24)  È importante che gli utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali forniti e che le imprese che forniscono i servizi postali siano al corrente dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri devono vigilare a che i consumatori siano pienamente informati in merito alle caratteristiche dei servizi specifici forniti e alla loro accessibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero verificare che tutte queste informazioni siano rese disponibili. È tuttavia opportuno, coerentemente con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore (o dei fornitori) di servizio universale, permettere ad essi di scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche tali informazioni.

(25)  Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. In considerazione della situazione negli Stati membri, è opportuno fissare la fine del 2010 quale termine per l'abolizione dei diritti esclusivi nel settore postale.

(26)  In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico, incluse le procedure negoziate direttamente, e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la direttiva 97/67/CE, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i loro piani concernenti il finanziamento dei costi netti del servizio universale, che dovrebbero essere inclusi nella relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE che la Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)  Le imprese che offrono servizi sostitutivi rispetto al servizio universale dovrebbero essere chiamate a contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione. Al fine di determinare quali imprese sono interessate, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerate come un sostituto possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa; i servizi espressi e di corriere non sono considerati come servizi sostituti del servizio universale, ma è sufficiente che coprano una delle caratteristiche dei servizi forniti nell'ambito del servizio universale. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest'ultimo deve basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori. █

(28)  Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica. Al fine di evitare l'incertezza giuridica e di garantire condizioni di parità, la Commissione dovrebbe formulare orientamenti dettagliati sulle modalità di calcolo del costo netto del servizio universale.

(29)  È opportuno concedere agli Stati membri che hanno aderito al processo di riforma dei servizi postali in una fase avanzata, ovvero agli Stati membri con una topografia particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero di isole, la possibilità di beneficiare di un periodo transitorio supplementare di due anni per l'abolizione dei diritti esclusivi e speciali, a condizione che tale possibilità sia notificata alla Commissione. In considerazione di questo periodo eccezionale è altresì opportuno, per una durata e per un numero di servizi limitati, permettere agli Stati membri che hanno completato l'apertura dei loro mercati di non concedere ai monopoli che operano in un altro Stato membro l'autorizzazione di operare sul loro territorio.

(30)  Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare le autorizzazione generali e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale ovvero servizi che possono essere considerati sostitutivi rispetto al servizio universale, di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

(31)  In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. Laddove esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del caso, garantire la loro interoperabilità, al fine di impedire ostacoli al rapido trasporto degli invii postali. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

(32)  Tenuto conto dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, è opportuno precisare che in un mercato concorrenziale e liberalizzato dovrebbe esistere un obbligo per gli Stati membri per la fornitura di █ servizi gratuiti alle suddette categorie prevista dagli Stati membri.

(33)  In un ambiente altamente competitivo, █ è importante garantire che i fornitori del servizio universale si vedano accordare la flessibilità tariffaria necessaria per garantire una fornitura del servizio universale che sia sostenibile sul piano finanziario. È pertanto importante vigilare affinché gli Stati membri impongano unicamente in casi limitati tariffe che si discostano dal principio secondo cui i prezzi riflettono la domanda e i costi normali di mercato. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale. Il principio dei prezzi orientati ai costi non dovrebbe impedire agli operatori preposti alla fornitura del servizio universale di applicare tariffe uniformi per i servizi forniti nell'ambito del servizio universale.

(34)  Occorre che i servizi prestati dai fornitori del servizio universale alle imprese, agli operatori che effettuano spedizioni all'ingrosso e ai consolidatori postali per clienti diversi siano soggetti a condizioni tariffarie più flessibili.

(35)  In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo e al fine di garantire che le sovvenzioni incrociate dai servizi universali ai servizi non universali non pregiudichino il vantaggio concorrenziale di questi ultimi, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

(36)  In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva 97/67/CE incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(7) e nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo(8). La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall'accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori. Al fine di tutelare gli interessi degli utenti postali in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di rimborso e/o compensazione.

(37)  È opportuno adeguare la disposizione sui poteri di applicazione al fine di riflettere le modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(38)  Il comitato che assiste per l'attuazione della direttiva 97/67/CE dovrebbe vigilare sullo sviluppo delle misure adottate dagli Stati membri a garanzia del servizio universale e in particolare sul loro impatto attuale e prevedibile sulla coesione sociale e territoriale. In considerazione della particolare importanza dell'apertura del mercato dei servizi postali per la coesione regionale, è opportuno che tale comitato sia composto non solo dai rappresentanti degli Stati membri, ma anche da rappresentanti degli enti locali e regionali di ciascuno Stato membro.

(39)  Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completa. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione assicurando così l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.

(40)  A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, si propone di rendere l'attribuzione dei compiti più trasparente e imporre ai vari organismi responsabili della regolamentazione del settore di cooperare per garantire meglio l'efficace svolgimento dei loro compiti.

(41)  Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un tribunale. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di tali procedure è necessario garantire lo statuto temporaneo delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire la sicurezza giuridica e del mercato.

(42)  Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della direttiva 97/67/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero █ coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della ║ direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della ║ direttiva.

(43)  Per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli operatori del mercato. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. La Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali informazioni al fine di adempiere gli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario.

(44)  Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(45)  La Commissione dovrebbe prestare assistenza agli Stati membri sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva.

(46)  La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi, nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario. Inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e di concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che sono conformi al diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. Gli Stati membri possono, se del caso, menzionare le condizioni di lavoro nelle rispettive procedure di autorizzazione.

(47)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previsti sufficienti punti di accesso e di contatto che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero determinare il numero minimo di punti di accesso e di contatto in tali zone per poter assicurare il servizio universale.

(48)  Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE. Ricorda che le disposizioni non modificate dalla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi. I servizi che gli Stati membri possono continuare a riservare durante un periodo transitorio sono quelli specificati all'articolo 7 bis della direttiva 97/67/CE.

(49)  Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire completare il mercato interno dei servizi postali, garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in considerazione della portata e degli effetti delle azioni adottate, essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)  Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 97/67/CE.

(51)  La presente direttiva è coerente con altri strumenti comunitari attuali in materia di servizi. In caso di conflitto con le disposizioni di un altro strumento comunitario, in particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno(10), la presente direttiva e le sue disposizioni prevalgono e si applicano pienamente al settore postale.

(52)  La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura in cui un meccanismo di finanziamento comprende, in qualsiasi forma, aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti di Stato nel senso dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la presente direttiva lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è così modificata:

(1)  All'articolo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"
   le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,
"

(2)  L'articolo 2 è così modificato:

   a) Il punto 6 è sostituito dal seguente:"
   6. invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

b)  Il punto 19, comma 1, è sostituito dal seguente:
19. esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra parti sociali nazionali e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale."
   c) è aggiunto il punto seguente:"
   20. Servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per il trasporto di invii postali singoli.
"

(3)  All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'introduzione è sostituita dalla seguente:

"

3.  Gli Stati membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include almeno:

"

(4)  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 4

1.  Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale, notificando alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato e garantisce il seguito delle evoluzioni delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.

2.  Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

"

(5)  All'articolo 5, paragrafo 2, i termini "articoli 36 e 56," sono sostituiti da "articoli 30 e 46".

(6)  L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente dal fornitore o dai fornitori del servizio universale informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui vengono fornite le informazioni da pubblicare conformemente al primo comma.

"

(7)  Al capitolo 3 il titolo è sostituito dal seguente:

"

CAPITOLO 3

Finanziamento garantito dei servizi universali

"

(8)  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 7

1.  Con effetto a partire dal 31 dicembre 2010 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato ║.

2.  Ciascuno Stato membro assicura che il finanziamento del servizio universale sia garantito in ogni momento in un mercato postale completamente liberalizzato. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le misure che intende adottare per adempiere a tale obbligo.

3.  Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme e della regolamentazione applicabili in materia di appalti pubblici, inclusa la possibilità di negoziare e di concludere direttamente contratti di servizi con i fornitori di servizi.

4.  Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, lo Stato membro in questione attiva uno dei meccanismi dettagliati nel suo piano nazionale notificato alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e figurante nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

I piani nazionali possono:

   a) introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;
   b) introdurre un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

5.  Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 4, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

6.  Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 4 e 5, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 4 e 5 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.

"

(9)  E' aggiunto il seguente articolo 7 bis:

"

Articolo 7 bis

Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE* o gli Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica che hanno quindi caratteristiche specifiche tali da condizionare i servizi postali ovvero gli Stati membri con una topografia particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero di isole, hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale, fino al 31 dicembre 2012 ed entro i limiti e le condizioni seguenti:

   a) Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi e non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

Nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare a essere riservata negli stessi limiti di peso e di prezzo.

Nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle peculiarità dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare a essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

   b) Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa opzione transitoria eccezionale ne danno notifica alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva ...* [che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari].
   c) Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati dopo ...(11) e prima del 31 dicembre 2012 possono, durante tale periodo transitorio, rifiutarsi di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.
  

________

  

* GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

"

(10)  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di:

   incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni specifiche applicabili ai fornitori del servizio universale, secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, in funzione delle esigenze operative del servizio universale;
   provvedere, conformemente alla loro legislazione nazionale, al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all'emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie, in funzione delle esigenze operative del servizio universale.".

"

(11)  Al capitolo 4 il titolo è sostituito dal seguente:

"

"CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete

"

(12)  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 9

1.  Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2.  Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3 e per i servizi considerati sostitutivi rispetto al servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

   se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
   se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, anche se tali obblighi possono in qualche misura sovrapporsi agli obblighi di servizio universale;
   se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto per il fornitore o per i fornitori del servizio universale designati conformemente all'articolo 4.

3.  La concessione di autorizzazioni per i fornitori di servizi diversi dai fornitori designati del servizio universale può, se del caso, essere soggetta all'obbligo di effettuare un contributo finanziario al meccanismo di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Gli Stati membri possono consentire a tali imprese di scegliere tra l'obbligo di contribuire al meccanismo di condivisione dei costi e di conformarsi all'obbligo di servizio universale.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

   essere limitate in numero;
  

   imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

4.  Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri assicurano che i motivi del rifiuto totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.

5.  Gli Stati membri esigono che tutti gli operatori rispettino pienamente la loro legislazione in materia di lavoro, vale a dire ogni disposizione giuridica o contrattuale concernente le condizioni di occupazione e di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità della legislazione nazionale nel rispetto del diritto comunitario. Parimenti, gli Stati membri esigono che l'operatore selezionato rispetti pienamente la legislazione in materia di sicurezza sociale a cui è soggetto e gli accordi collettivi conclusi tra le parti sociali.

"

(13)  All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.

"

(14)  All'articolo 11, i termini "articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 a" sono sostituiti da "articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95".

(15)  Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

"

Articolo 11 bis

Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, caselle postali, cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di rinvio verso nuovi indirizzi, servizio di rinvio al mittente.

Articolo 11 ter

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e non pregiudica i diritti degli Stati membri di adottare misure volte ad assicurare, se del caso, l'accesso dei fornitori del servizio universale alla rete postale o ad altri elementi dell'infrastruttura postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.

"

(16)  L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"

"Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

   i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. Gli Stati membri pubblicano le norme e i criteri volti a garantire che a livello nazionale i prezzi siano ragionevoli. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano l'evoluzione dei prezzi e pubblicano relazioni periodiche. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,
   █ ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, solo per i servizi forniti a tariffa unitaria,
   l'applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del/dei fornitore/i del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali in materia di prezzi,
   le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie,
   qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili a tutti gli altri clienti, e in particolare ai clienti individuali e alle piccole e medie imprese, in condizioni simili.".

"

(17)  L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 14

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la contabilità dei fornitori del servizio universale sia tenuta in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.  I fornitori del servizio universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente fra i servizi e i prodotti che rientrano nel servizio universale e che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale o contribuiscono ad essa, da un lato, e gli altri servizi e prodotti █ , dall'altro. Tali sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei costi obiettivamente giustificabili.

3.  I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel seguente modo:

   a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare;
  b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:
   i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
   ii) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;
   iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro;
   iv) i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali non possono essere imputati interamente ai servizi universali; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.

4.  Possono essere utilizzati altri sistemi di contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e se approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione è informata prima della relativa applicazione.

5.  Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

6.  L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta.

7.  Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione conformemente all'articolo 22 bis.

8.  Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. Ciononostante, il presente articolo si applica ai fornitori storici del servizio universale finché non saranno stati nominati altri fornitori del servizio universale. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

"

(18)  L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 19

1.  Gli Stati membri assicurano che tutte le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

2.  Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al paragrafo 1 consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo █ un sistema di rimborso e/o compensazione.

3.  Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra le imprese che forniscono servizi postali e gli utenti.

4.  Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

5.  Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale, e se del caso le imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale, pubblichino, insieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

"

(19)  L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 21

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo  5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

"

(20)  L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 22

1.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune.

2.  Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva.

3.  Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce servizi postali, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

"

(21)  Dopo l'articolo 22, è inserito il titolo di capitolo seguente:

"

CAPITOLO 9 bis

Fornitura di informazioni

"

(22)  È inserito il seguente articolo 22 bis:

"

Articolo 22 bis

1.  Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi postali forniscano tutte le informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, in maniera che le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva.

2.  Su richiesta, e se del caso in via confidenziale, tutte le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti e sono utilizzate unicamente ai fini per i quali sono state richieste. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

"

(23)  L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"

Articolo 23

Ogni quattro anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tutti gli operatori di ciascuno Stato membro presentano, entro tre anni dalla data di apertura del mercato alla concorrenza, una relazione separata sull'evoluzione globale dell'occupazione nel settore e sulle condizioni di lavoro applicate. La relazione stende altresì un bilancio delle misure adottate per via regolamentare o mediante trattativa sociale. Qualora la relazione constati distorsioni concorrenziali essa è corredata, se del caso, di proposte.

"

(24)  È inserito il seguente articolo 23 bis:

"

Articolo 23 bis

La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva e fornisce loro orientamenti per il calcolo dei costi netti prima del 1° gennaio 2009. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani di finanziamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e possono presentare anche studi.

"

(25)  L'articolo 26 è soppresso.

(26)  L'articolo 27 è soppresso.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 168 del 20.7.2007, pag. 74.
(2) GU C 197 del 24.8.2007, pag. 37.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007.
(4) GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.
(5) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 ║ (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 77.
(7) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(8) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata║dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11).
(10) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(11)+ GU: data di entrata in vigore della presente direttiva.

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