Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione) (COM(2006)0396 – C6-0248/2006 – 2006/0130(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0396)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0248/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0178/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. chiede alla Commissione di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una legislazione relativa alle condizioni sociali e lavorative nel settore dell'aviazione europea e di richiedere frattanto alle linee aeree, fino all'entrata in vigore di tale legislazione, di osservare le norme concernenti il distacco dei lavoratori nei casi in cui esse riguardino i loro dipendenti;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare numerose modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei(4), al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(5) e al regolamento (CEE) n. 2409/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci(6). Ai fini di maggiore chiarezza è opportuno rifondere e consolidare tali regolamenti in un unico regolamento.
(2) L'adozione di questi tre regolamenti ha consentito di liberalizzare il trasporto aereo nella Comunità. Nonostante il successo di tale liberalizzazione in termini di crescita, concorrenza e riduzione delle tariffe, la loro applicazione disomogenea negli Stati membri perturba il funzionamento del mercato interno dell'aviazione.
(3) Per garantire un'applicazione più efficiente e omogenea della normativa comunitaria per il mercato interno dell'aviazione è necessario apportare una serie di adeguamenti all'attuale quadro normativo.
(4) Riconoscendo la potenziale correlazione tra la salute finanziaria di un vettore e la sicurezza, è opportuno istituire una vigilanza più rigorosa sulla situazione finanziaria dei vettori aerei.
(5) Vista la crescente importanza dei vettori aerei con basi operative in vari Stati membri e la necessità di assoggettarli a controlli efficaci, è opportuno affidare allo stesso Stato membro la responsabilità di controllare le attività svolte in base al certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio.
(6) Per vigilare in modo coerente sul rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza di esercizio di tutti i vettori aerei comunitari è opportuno che le autorità competenti per il rilascio delle licenze procedano a valutazioni periodiche della situazione finanziaria dei vettori aerei. È opportuno, pertanto, che questi ultimi forniscano informazioni sufficienti circa la loro situazione finanziaria, in particolare nei primi due anni della loro esistenza, in quanto tale periodo è particolarmente critico per la sopravvivenza di un vettore aereo sul mercato. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di norme diverse a livello nazionale, è necessario garantire la trasparenza e sottoporre la situazione finanziaria di tutti i vettori aerei comunitari al controllo congiunto della Commissione e degli Stati membri.
(7) Per ridurre i rischi per i passeggeri è opportuno che ai vettori aerei comunitari che non rispettano le prescrizioni necessarie per conservare una licenza di esercizio valida venga impedito di continuare ad operare. In tali casi, l'autorità competente per il rilascio della licenza dovrà revocare o sospendere la licenza di esercizio. Qualora l'autorità competente ometta di farlo, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di revocare o sospendere la licenza di esercizio al fine di assicurare un'applicazione omogenea della legislazione comunitaria.
(8) Per evitare l'eccessivo ricorso a contratti di locazione di aeromobili registrati in paesi terzi, in particolare di aeromobili con equipaggio (wet lease), è opportuno che tale possibilità sia riservata a circostanze eccezionali – quale la mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario – che sia strettamente limitata nel tempo e che siano rispettate norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria.
(9)Per quanto riguarda i dipendenti di un vettore aereo comunitario che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo comunitario ha la principale sede di attività commerciale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'opportuna applicazione della legislazione sociale nazionale e comunitaria.
(10) Per garantire il funzionamento sicuro e coerente del mercato interno dell'aviazione, è auspicabile che la Comunità abbia la responsabilità di negoziare i diritti di traffico intracomunitario con i paesi terzi al fine di evitare eventuali incoerenze tra il mercato interno e i singoli negoziati condotti dagli Stati membri.
(11) Per completare il mercato interno dell'aviazione è opportuno rimuovere le restrizioni ancora esistenti applicate tra gli Stati membri, quali le restrizioni relative al code sharing sulle rotte verso i paesi terzi o alla fissazione dei prezzi sulle rotte verso i paesi terzi con scalo intermedio in un altro Stato membro (sesta libertà di volo).
(12) È opportuno definire in modo chiaro e inequivoco le condizioni alle quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico, procurando allo stesso tempo che alle relative procedure di gara partecipi un numero sufficiente di concorrenti. È opportuno che la Commissione sia in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare i motivi economici che giustificano l'imposizione di oneri di servizio pubblico in ogni singolo caso.
(13) È opportuno chiarire e semplificare le norme in vigore in merito alla distribuzione del traffico tra aeroporti che servono una stessa città o conurbazione.
(14) È opportuno garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di reagire a problemi improvvisi derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili che rendano particolarmente difficile, sul piano tecnico o pratico, l'effettuazione dei servizi aerei.
(15) I passeggeri devono poter ottenere tariffe identiche per voli identici indipendentemente dal luogo di residenza all'interno della Comunità o dalla loro nazionalità e indipendentemente dal luogo di stabilimento delle agenzie di viaggio all'interno della Comunità.
(16) I passeggeri devono poter confrontare efficacemente le tariffe applicate dalle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che le tariffe pubblicate indichino il prezzo finale che il passeggero dovrà pagare, comprensivo di tutti i supplementi, tasse e imposte.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(18) Poiché un'applicazione più omogenea della normativa comunitaria in materia di mercato interno dell'aviazione non può essere sufficientemente garantita dagli Stati membri a causa della natura internazionale del trasporto aereo, e può, pertanto, essere realizzata meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
(19) È pertanto necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 2407/92, 2408/92 e 2409/92,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I ║
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei all'interno della Comunità e la determinazione del prezzo dei servizi aerei effettuati all'interno della Comunità. Le disposizioni relative alle informazioni e alla non discriminazione di prezzo si applicano a voli in partenza da un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro e a voli effettuati da un vettore aereo comunitario in partenza da un aeroporto sito in un paese terzo verso un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro, a meno che i vettori aerei siano soggetti agli stessi obblighi nel paese terzo in parola.
2. L'applicazione del capo III del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
3. L'applicazione delle disposizioni del capo III del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
"licenza d'esercizio", un'abilitazione, rilasciata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze a un'impresa, che consente di effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, secondo le modalità indicate nell'abilitazione stessa;
2)
"autorità competente per il rilascio delle licenze", un'autorità che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere una licenza d'esercizio conformemente alle disposizioni del capo II;
3)
"impresa", qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica propria o meno;
4)
"servizio aereo", un volo o una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta;
5)
"volo", la partenza da un aeroporto determinato verso un aeroporto di destinazione determinato;
6)
"aeroporto", qualsiasi zona di uno Stato membro accessibile ai trasporti aerei commerciali;
7)
"certificato di operatore aereo (COA)", un certificato rilasciato a un'impresa in cui si dichiari che l'operatore ha la capacità professionale e l'organizzazione necessarie ad assicurare l'esercizio dei suoi aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel documento stesso in condizioni di sicurezza, come previsto nelle pertinenti disposizioni del diritto comunitario;
8)
"controllo effettivo", un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, segnatamente:
a)
del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa,
b)
dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;
9)
"vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;
10)
"vettore aereo comunitario", un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un'autorità competente per il rilascio delle licenze in conformità del capo II;
11)
"piano economico", una descrizione dettagliata delle attività commerciali che il vettore aereo intende svolgere nel periodo in questione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato previsto e gli investimenti da effettuare, comprese le implicazioni economiche e finanziarie di tali attività;
12)
"servizio aereo comunitario", un servizio aereo prestato all'interno della Comunità;
13)
"transito", il diritto di sorvolare il territorio della Comunità o di un paese terzo senza atterrare e di atterrare per scopi non di traffico;
14)
"diritto di traffico", il diritto di prestare un servizio aereo tra due aeroporti comunitari;
█
15)
"vendita del solo posto", la vendita al pubblico da parte del vettore aereo, direttamente o tramite i suoi agenti autorizzati o noleggiatori, di posti cui non siano abbinati altri servizi come ad esempio l'alloggio;
16)
"servizio aereo di linea", una serie di voli che presenta le seguenti caratteristiche:
a)
i voli sono effettuati, a titolo oneroso, da aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri, di merci e/o di posta in modo tale che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
b)
i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
–
in base a un orario pubblicato, oppure
–
con regolarità o frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;
17)
"capacità", il numero di posti offerti al pubblico su un servizio aereo di linea nell'arco di un determinato periodo;
18)
"tariffa aerea passeggeri", il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti per il proprio trasporto e per il trasporto del proprio bagaglio sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie, ed altri servizi ausiliari█;
19)
"tariffe aeree", il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni di applicazione di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte alle agenzie, ed altri servizi ausiliari█;
20) "Stato membro interessato o Stati membri interessati", lo Stato membro o gli Stati membri entro il quale o tra i quali si effettua un servizio aereo;
21) "Stato membro coinvolto o Stati membri coinvolti", lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e lo Stato membro o gli Stati membri in cui il vettore aereo o i vettori aerei che esercitano il servizio hanno ottenuto la licenza;
22)
"conurbazione", un'area urbana comprendente alcune città che, attraverso la crescita della popolazione e l'espansione urbana, si sono fisicamente unite sino a formare un'unica area edificata;
23)
"conti di gestione", esposizione dettagliata delle entrate e dei costi di un vettore aereo per il periodo in questione, comprendente una scomposizione in attività legate al trasporto aereo e altre attività, nonché in elementi pecuniari e non pecuniari;
24)
"l'accordo di locazione senza equipaggio (dry lease)" è un accordo fra vettori aerei nel quale l'aeromobile è operato a norma del COA del conduttore;
25)
"accordo di locazione con equipaggio (wet lease)" è un accordo fra vettori aerei ove l'aeromobile è operato in base al COA del locatore;
26)
"Principale centro di attività", il sito della sede centrale e, se esiste, la sede sociale di un vettore aereo della Comunità in uno Stato membro nel cui ambito, verso il quale o a partire dal quale il vettore aereo comunitario effettua una parte considerevole delle proprie attività operative.
CAPO II ║
LICENZA D'ESERCIZIO
Articolo 3
Licenza d'esercizio
1. Le imprese con sede nella Comunità non sono ammesse ad effettuare a titolo oneroso trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci nel territorio della Comunità, a meno che non abbiano ottenuto la licenza d'esercizio appropriata.
Un'impresa che soddisfa le prescrizioni del presente capo ha il diritto al rilascio della licenza d'esercizio.
2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia licenze d'esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo.
3. Fatta salva ogni altra disposizione applicabile di diritto comunitario, nazionale o internazionale, le seguenti categorie di servizi aerei non sono soggette all'obbligo di detenzione di una licenza d'esercizio valida:
a)
servizi aerei prestati mediante aeromobili non motorizzati e/o aeromobili motorizzati ultraleggeri, e
b)
voli locali che non comportano il trasporto di passeggeri, posta e/o cargo tra aeroporti diversi.
Articolo 4
Condizioni per il rilascio di una licenza d'esercizio
L'autorità competente per il rilascio delle licenze rilascia una licenza di esercizio a un'impresa a condizione che questa
a)
abbia la principale sede di attività commerciale nella Comunità ed effettui la maggior parte dei suoi servizi aerei nell'ambito, verso o a partire dalla Comunità;
b)
sia titolare di un certificato di operatore aereo valido;
c)
ove la licenza sia richiesta all'autorità di uno Stato membro, abbia la principale sede di attività commerciale in quello Stato membro█;
d)
disponga di uno o più aeromobili sia di proprietà sia in base ad un accordo di locazione senza equipaggio;
e)
la sua attività principale consista nell'effettuare servizi aerei, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, ovvero la riparazione e manutenzione di aeromobili;
f)
la sua struttura aziendale consenta all'autorità competente per il rilascio delle licenze di applicare le disposizioni di cui al presente capo;
g)
gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 per cento dell'impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;
h)
rispetti le condizioni finanziarie di cui all'articolo 5;
i)
rispetti i requisiti minimi in materia di copertura assicurativa di cui all'articolo 11.
j)
sia in grado di dimostrare che dispone di un'adeguata copertura assicurativa che consenta la restituzione degli importi pagati e la copertura dei costi di rimpatrio dei passeggeri nel caso in cui essa non sia in grado di effettuare i voli prenotati a causa di un'insolvenza o della revoca della sua licenza d'esercizio.
Articolo 5
Condizioni finanziarie per il rilascio di una licenza di esercizio
1. L'autorità competente per il rilascio delle licenze verifica attentamente che un'impresa che richiede per la prima volta una licenza di esercizio sia in grado di dimostrare:
a)
di poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali stabiliti in base a presupposti realistici per un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni;
b)
di poter far fronte ai costi fissi e operativi connessi con le operazioni secondo i suoi piani economici e determinati in base a presupposti realistici per un periodo di tre mesi dall'inizio delle operazioni e senza tener conto delle entrate derivanti da dette operazioni; e
c)
che il suo capitale netto ammonti ad almeno 100 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, il richiedente presenta un piano economico per almeno i primi tre anni di attività. Il piano economico deve inoltre indicare i legami finanziari esistenti tra il richiedente e qualsiasi altra attività commerciale cui esso partecipi, sia direttamente che attraverso imprese associate. Il richiedente deve inoltre fornire tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dati di cui all'allegato I, punto 1. Ogni richiedente deve contemplare disposizioni per evitare o alleviare le ripercussioni sociali dell'insolvenza.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o di fornire, a richiesta della competente autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2.
Tuttavia gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 ai vettori aerei da essi abilitati che effettuano servizi di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di euro all'anno.
Articolo 6
Certificato di operatore aereo
1. Il rilascio e la validità, in qualsiasi momento, di una licenza di esercizio sono subordinati al possesso di un COA valido che specifichi le attività contemplate dalla licenza d'esercizio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal diritto comunitario pertinente.
2. Ogni eventuale modifica del COA di un vettore aereo comunitario deve figurare, se del caso, nella sua licenza di esercizio.
3.Quando il COA è rilasciato da un'autorità nazionale, le autorità competenti di quello Stato membro sono responsabili del rilascio, del rifiuto, della revoca o della sospensione del COA e del certificato di operatore di un vettore aereo comunitario.
Articolo 7
Prova di onorabilità
1. Se alle persone che gestiscono l'attività dell'impresa effettivamente e in modo continuato si richiede la presentazione di prove relative alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, ai fini del rilascio della licenza di esercizio oppure al fine di sospendere o revocare la licenza in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, l'autorità competente per il rilascio delle licenze accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
2. Se lo Stato membro di origine o lo Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente non rilascia i documenti di cui al paragrafo 1, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro in cui la persona ha la sua residenza permanente; tale autorità, notaio o organo professionale qualificato rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
3. L'autorità competente per il rilascio delle licenze può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 siano presentati non oltre tre mesi dalla data del loro rilascio.
Articolo 8
Validità di una licenza d'esercizio
1. La licenza d'esercizio resta valida finché il vettore aereo comunitario soddisfa le prescrizioni del presente capo.
A richiesta, il vettore aereo comunitario dev'essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente per il rilascio delle licenze che soddisfa tutte le prescrizioni del presente capo.
2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, in ogni caso, riesamina l'osservanza di tali prescrizioni nei casi seguenti:
a)
due anni dopo il rilascio di una nuova licenza d'esercizio, o
b)
qualora si sospetti un potenziale problema, oppure
c)
su richiesta della Commissione.
Qualora sospetti che i problemi finanziari di un vettore aereo comunitario possano pregiudicare la sicurezza del suo esercizio, l'autorità competente per il rilascio delle licenze informa immediatamente l'autorità competente per il rilascio del COA.
3. La licenza d'esercizio deve costituire oggetto di una nuova richiesta di conferma qualora un vettore aereo comunitario
a)
non sia divenuto operativo nei sei mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio,
b)
abbia sospeso l'attività per oltre sei mesi.
4. Ad ogni esercizio finanziario i vettori aerei comunitari devono presentare alle autorità competenti per il rilascio delle licenze i propri bilanci certificati relativi all'anno finanziario precedente entro sei mesi dalla data di chiusura dei bilanci . Nel corso dei primi due anni di esercizio di un vettore aereo comunitario, i dati di cui al punto 3 dell'allegato 1 sono aggiornati e messi a disposizione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze su base semestrale
L'autorità competente per il rilascio delle licenze ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore aereo comunitario al quale ha rilasciato una licenza d'esercizio, chiedendo le informazioni pertinenti e, in particolare, i dati di cui al punto 3 dell'allegato I.
5. I vettori aerei comunitari notificano all'autorità competente per il rilascio delle licenze:
a)
in anticipo i programmi relativi all'attivazione di un nuovo servizio di linea o non di linea verso un continente o una regione del mondo che non erano precedentemente serviti, cambiamenti del tipo o numero di aeromobili utilizzati o a mutamenti sostanziali della portata della loro attività;
b)
in anticipo eventuali fusioni o acquisizioni previste, e
c)
entro quattordici giorni qualsiasi cambiamento di proprietà di una quota azionaria che rappresenti il 10% o più del capitale complessivo del vettore aereo comunitario o della sua società madre o della società che in ultima istanza lo controlla.
6. Qualora le autorità competenti per il rilascio delle licenze ritengano che i cambiamenti notificati ai sensi del paragrafo 5 abbiano significative ripercussioni sulle finanze del vettore aereo comunitario, richiedono la presentazione di un piano economico riveduto che riporti detti cambiamenti e abbracci un periodo di almeno dodici mesi dalla data di attuazione, nonché i dati di cui all'allegato I, punto 2 in aggiunta alla informazioni da fornire a norma del paragrafo 4.
Le autorità competenti per il rilascio delle licenze adottano una decisione sul piano economico riveduto entro tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie.
7. L'autorità competente per il rilascio delle licenze decide se le licenze d'esercizio che ha rilasciato a vettori aerei comunitari debbano formare oggetto di una richiesta di conferma nel caso di cambiamenti di uno o più elementi che influiscono sulla situazione giuridica dei vettori comunitari e, in particolare, nel caso di fusioni o acquisizioni.
8. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano ai vettori aerei che esercitino la loro attività unicamente con aeromobili di MTOW (peso massimo al decollo) inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti. Detti vettori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il loro capitale netto è pari ad almeno 100 000 EUR o di fornire, a richiesta della competente autorità che rilascia la licenza, le informazioni pertinenti ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2.
Tuttavia gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 ai vettori aerei da essi abilitati che effettuano servizi di linea o il cui volume di affari supera i 3 milioni di euro all'anno.
Articolo 9
Sospensione e revoca di una licenza d'esercizio
1. L'autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca la licenza d'esercizio qualora nutra il fondato sospetto che il vettore aereo comunitario non sia più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi.
L'autorità competente per il rilascio delle licenze può rilasciare una licenza provvisoria di durata non superiore a 12 mesi in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore aereo comunitario, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e tale licenza temporanea rifletta ogni eventuale modifica del COA e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro tale periodo di tempo.
2. Qualora sussistano chiari segnali dell'esistenza di problemi di natura finanziaria oppure qualora siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga nei confronti di un vettore aereo comunitario ║ cui abbia rilasciato una licenza, l'autorità competente per il rilascio delle licenze procede senza indugio a una valutazione approfondita della situazione finanziaria e sulla base dei risultati riesamina la conformità della licenza d'esercizio alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un periodo di tre mesi.
L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione dei risultati della valutazione, nonché della decisione da essa adottata in relazione allo stato della licenza d'esercizio.
3. Qualora i bilanci certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, non siano stati trasmessi entro sei mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'anno finanziario precedente, l'autorità competente per il rilascio delle licenze chiede al vettore aereo comunitario di farle pervenire senza indugio i bilanci certificati.
Se i bilanci certificati non sono trasmessi entro un mese, la licenza d'esercizio è sospesa o revocata.
L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa la Commissione della mancata trasmissione dei bilanci certificati da parte del vettore aereo comunitario entro il termine di sei mesi, nonché delle azioni che essa adotta di conseguenza.
4. In caso di sospensione o ritiro del COA di un vettore aereo comunitario, l'autorità competente per il rilascio delle licenze sospende o revoca immediatamente la licenza d'esercizio di quel vettore.
Articolo 10
Decisione sul rilascio di una licenza d'esercizio
1. L'autorità competente per il rilascio delle licenze decide sulla richiesta quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili. La decisione viene comunicata al richiedente. Ogni decisione di diniego deve recare l'indicazione dei motivi.
2. Le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca di una licenza d'esercizio sono rese pubbliche dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze che ne informano la Commissione.
3. Un elenco delle decisioni delle autorità competenti per il rilascio delle licenze in merito al rilascio, alla sospensione o al ritiro delle licenze d'esercizio è pubblicato una volta all'anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Requisiti in materia di copertura assicurativa
I vettori aerei devono essere assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi. Se del caso, la copertura assicurativa deve soddisfare i requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili(8).
Articolo 12
Immatricolazione
1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo comunitario sono immatricolati nella Comunità. Lo Stato membro, la cui competente autorità che rilascia la licenza è responsabile per la concessione della licenza operativa del vettore aereo comunitario, può chiedere che detto vettore aereo sia registrato nel proprio registro nazionale.
2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,conformemente al paragrafo 1, un'autorità competente per il rilascio delle licenze accetta di immatricolare nel suo registro nazionale senza richiedere il pagamento di diritti discriminatori e senza indugio gli aeromobili di proprietà di cittadini di altri Stati membri e i trasferimenti dai registri aeronautici di altri Stati membri. Oltre alle normali spese di immatricolazione non viene applicato alcun diritto per il trasferimento di un aeromobile.
Articolo 13
Contratto di locazione (leasing)
1.█ Un'impresa che chiede il rilascio di una licenza d'esercizio deve avere a propria disposizione uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di locazione senza equipaggio (dry lease).
Un vettore aereo comunitario deve avere a propria disposizione uno o più aeromobili, siano essi di sua proprietà oppure impiegati in base a un contratto di locazione senza equipaggio (dry lease).
Un vettore aereo comunitario può avere a propria disposizione uno o più aeromobili utilizzati in base a un contratto di locazione con equipaggio (wet lease).
2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze può accordare deroghe alla prescrizione di immatricolazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso di contratti di locazionecon equipaggio (wet lease) di breve durata atti a soddisfare esigenze temporanee di un vettore aereo comunitario oppure in circostanze eccezionali purché:
a)
il vettore aereo comunitario possa giustificare detta locazione in base ad esigenze eccezionali, nel qual caso una deroga può essere concessa per un periodo massimo di sette mesi, che, in circostanze eccezionali può essere rinnovata una volta sola per un secondo periodo per un massimo di sette mesi; o
b)
il vettore aereo comunitario dimostri che la locazione è necessaria per soddisfare esigenze di capacità stagionale, che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante locazione di un aereo immatricolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, nel qual caso la deroga può essere concessa per un periodo massimo di sette mesi, che può essere rinnovato; o
c)
il vettore comunitario dimostri che la locazione è necessaria per superare difficoltà operative impreviste, quali problemi tecnici, e non è ragionevole procedere alla locazione di un aereo immatricolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, nel qual caso la deroga è di durata limitata per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà.
L'autorizzazione di tali deroghe è subordinata all'esistenza di un accordo valido che preveda la reciprocità in materia di wet lease tra lo Stato membro interessato o la Comunità e il paese terzo di immatricolazione dell'aeromobile oggetto del contratto di locazione.
3. Ai fini di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza il vettore aereo comunitario che utilizzi un aeromobile di un'altra impresa o che fornisca un aeromobile a un'altra impresa, con o senza equipaggio, deve ottenere la preventiva approvazione per le operazioni dalle competenti autorità che rilasciano la licenza. Le condizioni dell'approvazione sono inserite nel contratto di locazione stipulato tra le parti.
4. L'autorità competente per il rilascio delle licenze approva i contratti di locazione con o senza equipaggio(wet lease o dry lease) stipulati da un vettore aereo ║ cui ha rilasciato una licenza d'esercizio solo se essa ha stabilito e dichiarato per iscritto al vettore aereo in questione che sono rispettate tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel diritto comunitario pertinente.
Articolo 14
Accertamento da parte della Commissione
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, esamina l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo e, se necessario, decide in merito alla sospensione o alla revoca di una licenza d'esercizio.
2. Per svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo la Commissione può acquisire tutte le informazioni necessarie dall'autorità competente per il rilascio delle licenze oppure direttamente dai vettori aerei comunitari interessati entro un termine che essa stessa stabilisce.
Articolo 15
Diritti di difesa
La competente autorità che rilascia le licenze e la Commissione garantiscono che al momento di adottare una decisione volta a sospendere o revocare la licenza operativa di un vettore aereo comunitario, a quest'ultimo sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto che in alcuni casi è necessaria la procedura di urgenza.
Articolo 16
Legislazione sociale
Per quanto riguarda i dipendenti di un vettore aereo comunitario che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo comunitario ha la principale sede di attività commerciale, gli Stati membri garantiscono l'opportuna applicazione della legislazione sociale nazionale e comunitaria.
CAPO III ║
ACCESSO ALLE ROTTE
Articolo 17
Fornitura di servizi aerei intracomunitari
1. I vettori aerei comunitari hanno la facoltà di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità.
2. Gli Stati membri si astengono dall'assoggettare l'esercizio dei diritti di traffico da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione. Se ha motivo di dubitare della validità della licenza d'esercizio rilasciata a un vettore aereo comunitario, uno Stato membro si rivolge all'autorità competente per il rilascio delle licenze. Gli Stati membri non chiedono ai vettori aerei comunitari di fornire alcun documento o informazione che questi ultimi abbiano già presentato all'autorità competente per il rilascio delle licenze.
3. Nell'effettuazione dei servizi aerei intracomunitari, ai vettori aerei della Comunità è consentito di combinare più servizi aerei e di stipulare accordi di code sharing fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza che si applicano alle imprese.
4. Con il presente regolamento sono abrogate tutte le limitazioni alla libertà dei vettori aerei comunitari di fornire servizi aerei intracomunitari derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.
5. In deroga alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali fra Stati membri, e fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza e le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli Stati membri interessati consentono ai vettori aerei comunitari di combinare servizi aerei e di stipulare, con qualsiasi vettore aereo, accordi di code sharing sui servizi aerei verso, da e via qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi punto nei paesi terzi.
6. Fatto salvo ogni eventuale diritto esistente concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e in deroga al regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi(9), ai vettori aerei non comunitari non è consentito esercitare diritti di traffico, combinare servizi aerei o stipulare accordi di code sharing in relazione a rotte totalmente all'interno della Comunità, a meno che non siano autorizzati a farlo in virtù di un accordo stipulato dalla Comunità con un paese terzo.
7. Fatto salvo ogni eventuale diritto esistente concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e in deroga al regolamento (CE) n. 847/2004, ai vettori aerei dei paesi terzi non è consentito il transito attraverso il territorio della Comunità salvo il caso in cui il paese terzo interessato sia parte contraente dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali firmato a Chicago il 7 dicembre 1944 o abbia concluso un accordo in tal senso con la Comunità.
Articolo 18
Principi generali per gli oneri di servizio pubblico
1. Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto█, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.
I criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico sono stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.
2. Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico.
3. Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico in conformità dei paragrafi 1 e 2, i vettori aerei possono mettere in vendita il solo posto unicamente se il servizio aereo in questione soddisfa tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo è considerato un servizio aereo di linea.
4. L'accesso ai servizi aerei di linea su una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a quattro anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione.
Tale periodo può arrivare fino a cinque anni qualora l'onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica, in base alla definizione di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
5. Il diritto di effettuare i servizi di cui al paragrafo 4 sarà concesso, tramite gara pubblica a norma dell'articolo 19, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia indispensabile per ragioni operative, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi.
6. Allorché desidera imporre un onere di servizio pubblico, lo Stato membro trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri interessati, agli aeroporti interessati e ai vettori aerei che effettuano il collegamento in questione il testo completo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista.
La Commissione pubblica una nota informativa sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella quale:
a)
specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione,
b)
specifica la data di entrata in vigore dell'onere di servizio pubblico e
c)
indica l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico.
7. Nel valutare a necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto gli Stati membri tengono conto:
a)
dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;
b)
la possibilità, di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore;
c)
alle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;
d)
l'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.
8. La data di entrata in vigore di un onere di servizio pubblico non può essere anteriore alla data di pubblicazione della nota informativa di cui al paragrafo 6, secondo comma.
9. Si ritiene che un onere di servizio pubblico sia scaduto se sulla rotta soggetta a tale onere non è stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo superiore a dodici mesi.
10. In caso di improvvisa sospensione del servizio da parte del vettore aereo selezionato a norma dell'articolo 19, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo differente che si assuma l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni:
a)
ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro è conforme all'articolo 19, paragrafo 8;
b)
la selezione avviene tra i vettori aerei comunitari conformemente ai principi di trasparenza e non discriminazione.
La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con la legislazione comunitaria.
Articolo 19
Procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico
1. La gara d'appalto richiesta a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, è effettuata in base alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. La Stato membro interessato comunica alla Commissione il testo completo dell'invito a presentare offerte.
3. La Commissione rende pubblico l'invito a presentare offerte attraverso una nota informativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte non è anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione di tale nota informativa. Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale l'accesso era già stato limitato a un vettore a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, l'invito a presentare offerte è pubblicato almeno sei mesi prima dell'avvio della nuova concessione al fine di valutare se sussista la necessità di limitare l'accesso.
4. La nota informativa contiene le seguenti informazioni:
a) lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati;
b)
la rotta area interessata;
c)
il periodo di validità del contratto;
d)
l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile il testo dell'invito a presentare offerte e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico;
e)
il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
5. Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio e a titolo gratuito ogni informazione e documentazione pertinente richiesti dalle parti interessate alla gara d'appalto.
6. Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti:
a)
le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico;
b)
le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili;
c)
il periodo di validità del contratto;
d)
le sanzioni in caso di inadempienza del contratto;
e)
i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata, se del caso, la compensazione per la prestazione dell'onere di servizio pubblico.
7. La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il più presto possibile, tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati.
8. Lo Stato membro interessato può compensare un vettore aereo selezionato in conformità del paragrafo 7 che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte a norma dell'articolo 18; tale compensazione non può superare l'importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi ottenuti dal vettore aereo a motivo della prestazione e di un margine di profitto ragionevole.
9. La Commissione è informata senza indugio dei risultati della gara d'appalto e della selezione per mezzo di una nota dello Stato membro che contiene le seguenti informazioni:
a)
numero, nome e informazioni aziendali degli offerenti;
b)
elementi operativi contenuti nelle offerte;
c)
compensazione richiesta nelle offerte;
d)
nome dell'offerente selezionato.
10. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di comunicare, entro un mese, tutti i documenti pertinenti relativi alla scelta di un vettore aereo per l'effettuazione di un onere di servizio pubblico. Se i documenti richiesti non siano comunicati entro il termine stabilito, la Commissione può decidere di sospendere l'invito a presentare offerte deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 20
Esame degli oneri di servizio pubblico
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi degli articoli 18 e 19 possa essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il più presto possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle norme d'attuazione nazionali.
In particolare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, nel termine di due mesi:
a)
un documento che giustifichi la necessità dell'onere di servizio pubblico e la sua conformità ai criteri di cui all'articolo 18;
b)
un'analisi dell'economia della regione;
c)
un'analisi dell'equilibrio tra gli oneri previsti e gli obiettivi di sviluppo economico;
d)
un'analisi dei servizi aerei eventualmente esistenti e delle altre modalità di trasporto disponibili che potrebbero essere prese in considerazione come alternative all'imposizione di un obbligo di servizio pubblico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro il quale ritenga che lo sviluppo di una rotta venga indebitamente limitato dalle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, o di propria iniziativa, la Commissione svolge un'indagine e decide, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta e deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in base a tutti gli elementi rilevanti, se gli articoli 18 e 19 debbano continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi.
In attesa di una siffatta decisione, la Commissione può decidere di adottare misure provvisorie, quale la sospensione, in tutto o in parte, di un onere di servizio pubblico.
Articolo 21
Distribuzione del traffico tra aeroporti e esercizio dei diritti di traffico
1. L'esercizio dei diritti di traffico è soggetto alle norme operative pubblicate vigenti a livello comunitario, nazionale, regionale o locale in materia di sicurezza intrinseca ed estrinseca, tutela dell'ambiente e assegnazione delle bande orarie.
2. Uno Stato membro può, previa consultazione dei vettori aerei e degli aeroporti interessati, regolamentare, senza discriminazioni tra le destinazioni all'interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull'identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti che rispettano le seguenti condizioni:
a)
servono la stessa città o una conurbazione in cui siano tutti situati;
b)
sono serviti da un'adeguata infrastruttura dei trasporti; in modo da rendere possibile giungere all'aeroporti con mezzi di trasporto pubblico in meno di un'ora; e
c)
sono collegati l'uno all'altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti.
Ogni decisione di regolare la distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri oggettivi.
3. Fatte salve le norme in materia di distribuzione del traffico esistenti prima dell'adozione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di regolare la distribuzione del traffico aereo ovvero di modificare una norma esistente in materia di distribuzione del traffico.
La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e, entro sei mesi dal ricevimento di tale richiesta e, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, decide se lo Stato membro può applicare le misure.
La Commissione pubblica la propria decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le misure non sono applicate prima della pubblicazione dell'approvazione da parte della Commissione.
Articolo 22
Misure di emergenza
1. Uno Stato membro può rifiutare, limitare o imporre condizioni all'esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.
La Commissione e gli altri Stati membri sono informati senza indugio del provvedimento in questione con debita motivazione. Qualora i problemi che hanno reso necessario il provvedimento si protraggono per più di quattordici giorni, lo Stato membro deve informare opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d'intesa con la Commissione, può prorogare il provvedimento per ulteriori periodi massimi di quattordici giorni.
2. A richiesta dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti, o di sua iniziativa, la Commissione può sospendere il provvedimento qualora non sia conforme al paragrafo 1 o sia contrario in qualsiasi modo al diritto comunitario.
CAPO IV ║
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE
Articolo 23
Tariffe
Fatto salvo l'articolo 25, il presente capitolo non si applica:
a)
alle tariffe aeree passeggeri e merci dei vettori aerei non comunitari;
b)
alle tariffe aeree passeggeri e merci fissate nel quadro di un onere di servizio pubblico conformemente al capo III .
Articolo 24
Libertà in materia di tariffe
1. I vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe aeree per i servizi aerei intracomunitari, fatto salvo quanto disposto agli articoli 18, paragrafo 1, e 25.
2. Fatto salvo il disposto degli accordi bilaterali tra Stati membri, uno Stato membro non può operare discriminazioni in base alla nazionalità o all'identità di un vettore aereo consentendo ai vettori aerei comunitari di fissare tariffe per i servizi aerei tra il proprio territorio e un paese terzo. Con il presente regolamento sono abrogate tutte le restanti limitazioni in materia di fissazione delle tariffe, comprese quelle relative alle rotte verso paesi terzi, derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri.
█
Articolo 25
Informazione e non discriminazione
1.Il presente articolo si applica ai voli in partenza da un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro e ai voli effettuati da un vettore aereo comunitario in partenza da un aeroporto sito in un paese terzo verso un aeroporto sito sul territorio di uno Stato membro, a meno che i vettori aerei siano soggetti agli stessi obblighi nel paese terzo in parola.
2. I vettori aerei che operano all'interno della Comunità forniscono al pubblico, informazioni complete circa le tariffe aeree praticate conformemente all'articolo 2, paragrafi 18 e 19 e le condizioni ad esse relative, e circa tutte le imposte applicabili, gli oneri, le sovrattasse e le tasse non evitabili da esse imposte a beneficio di terzi.
Le tariffe aeree pubblicate in qualsiasi forma, anche su Internet, rivolte direttamente o indirettamente ai viaggiatori includono tutte le imposte applicabili, gli oneri non evitabili, le sovrattasse, le tasse noti al momento della pubblicazione. Le tariffe aeree non incorporano costi che non sono effettivamente sostenuti dai vettori aerei.
I supplementi di prezzi opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di "opt-in". Accordi impliciti di accettare i supplementi in parola sono nulli.
Tutti i costi che non sono parte della tariffa aerea e che non sono riscossi da vettori aerei che operano all'interno della Comunità devono essere esaurientemente pubblicizzati dal "venditore di biglietti" ai sensi del disposto dell'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti ad un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo(10).
3. I vettori aerei consentono l'accesso alle tariffe aeree senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del passeggero o sul luogo di stabilimento dell'agente di viaggio all'interno della Comunità.
I vettori aerei non possono imporre norme sui passeggeri e sulle agenzie di viaggio che limitino in pratica l'accesso libero e paritario alle tariffe aeree.
4. i fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, i vettori aerei indicano le tariffe aeree praticate e le condizioni ad esse relative, nonché tutte le tasse, le imposte e i diritti applicabili riscossi a favore di terzi, basandosi sulle seguenti categorie:
–
asse e altre imposte e prelievi statali
–
asse, prelievi, diritti e altri costi a favore delle compagnie aeree
–
asse, prelievi, diritti e altri costi a favore dei gestori degli aeroporti.
5.Al consumatore viene indicata una ripartizione dettagliata di eventuali tasse, diritti ed oneri aggiunti al prezzo del biglietto.
Articolo 26
Trasparenza dei costi
Qualora il prezzo di un biglietto aereo comprenda i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo, tali costi sono riportati in modo distinto sul biglietto o sono indicati in altro modo ai passeggeri. Le tasse per la sicurezza, siano esse prelevate dagli Stati membri o dai vettori aerei o da altri soggetti, sono trasparenti e sono impiegate esclusivamente per sostenere i costi della sicurezza in aeroporto o a bordo dell'aeromobile.
Articolo 27
Sanzioni
Gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle norme fissate nel presente capitolo e prescrivono le sanzioni per le loro violazioni. Dette sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO V ║
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Comitato
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo , si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE║, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
║
Articolo 29
Cooperazione e diritto di ottenere informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione e nel monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento.
2. Per svolgere le funzioni ad essa attribuite al presente regolamento, la Commissione può acquisire tutte le informazioni necessarie dagli Stati membri, i quali provvedono anche affinché vettori aerei a cui le proprie autorità competenti hanno rilasciato la licenza forniscano informazioni.
3. Gli Stati membri adottano, a norma della legislazione nazionale, le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni che ricevono in applicazione del presente regolamento.
Articolo 30
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) 2409/92 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ║ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Informazioni da fornire nel contesto degli articoli 5 e 8
1. Informazioni che un nuovo richiedente deve fornire dal punto di vista dell'idoneità finanziaria
1.1. La più recente contabilità relativa alla gestione interna e, se disponibili, i bilanci certificati dell'anno finanziario precedente.
1.2. Un bilancio programmatico, compreso il conto profitti e perdite dei tre anni seguenti.
1.3. La base delle previsioni di spesa e i dati relativi alle entrate per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, spese aeroportuali, assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
1.4. Informazioni dettagliate sui costi d'avviamento sostenuti nel periodo trascorso fra l'introduzione della domanda e l'inizio dell'attività, nonché un'illustrazione delle previste modalità di finanziamento di detti costi.
1.5. Informazioni dettagliate sulle fonti di finanziamento esistenti e previste.
1.6. Informazioni dettagliate sugli azionisti, compresa la loro nazionalità, il tipo di azioni disponibili, nonché il loro statuto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, si richiedono informazioni sui loro reciproci rapporti.
1.7. Proiezioni concernenti le relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per i primi tre anni d'esercizio.
1.8. Informazioni dettagliate sul finanziamento dell'acquisto/leasing di aeromobili; in caso di leasing, le condizioni ed i termini del contratto.
2. Informazioni da presentare per la valutazione della persistente idoneità finanziaria di vettori aerei abilitati che intendano modificare la loro struttura o le loro attività con significative ripercussioni finanziarie
2.1. Se necessario, il più recente conto d'esercizio interno e i bilanci certificati del precedente anno finanziario.
2.2. Precise informazioni dettagliate su tutti i cambiamenti previsti, per esempio cambiamento del tipo di servizio, progetti di acquisizione o fusione, modifiche concernenti il capitale azionario e gli azionisti, ecc.
2.3. Un bilancio programmatico contenente il conto profitti e perdite per l'anno finanziario in corso, compresi tutti i previsti cambiamenti di struttura o di attività che comportino significative ripercussioni finanziarie.
2.4. Dati relativi alle entrate ed uscite passate e future per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, spese aeroportuali, assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
2.5. Relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per l'anno seguente, compresi tutti i previsti cambiamenti di struttura o di attività aventi significative ripercussioni finanziarie.
2.6. Informazioni dettagliate sul finanziamento di acquisto/leasing di aeromobili; nel caso di leasing, le condizioni ed i termini del contratto.
3. Informazioni da presentare per la valutazione della persistente idoneità finanziaria dei vettori aerei abilitati
3.1. I bilanci certificati al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo in questione e, se necessario, il più recente conto d'esercizio interno.
3.2. Un bilancio programmatico, compreso il conto profitti e perdite dell'anno successivo.
3.3. Dati relativi alle entrate ed uscite passate e future per voci quali carburanti, tariffe, stipendi, manutenzione, deprezzamento, fluttuazioni del tasso di cambio, spese aeroportuali, assicurazioni, ecc. Previsioni traffico/reddito.
3.4. Relazioni sui movimenti di cassa e piani di liquidità per l'anno seguente.