Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (2006/2270(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro bianco della Commissione sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629) (in prosieguo il "Libro bianco della Commissione"),
– vista l'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari (PASF) (COM(1999)0232) adottato dalla Commissione, in particolare la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(1), la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(2) (MiFID), la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(3), le direttive sui requisiti patrimoniali (DRP) (la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)(4) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)(5) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato (COM(2005)0685),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione – Mercato unico dei servizi finanziari: Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 2006,
– visti il Codice di condotta europeo per la composizione e il regolamento, del 7 novembre 2006, e la proposta dell'Eurosistema di sviluppare un sistema di regolamento delle operazioni sui titoli in moneta di banca centrale (Target 2 - Securities) (in prosieguo il "Codice di condotta"),
– vista la proposta di direttiva della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (COM(2006)0507),
– vista la relazione del Comitato per i servizi finanziari (CSF) sulla vigilanza finanziaria (relazione Francq), pubblicata il 23 febbraio 2006,
– vista la seconda relazione interlocutoria del Gruppo interistituzionale di monitoraggio che segue il Processo Lamfalussy, pubblicata il 26 gennaio 2007,
– vista la relazione del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) dal titolo "Quali strumenti di vigilanza per i mercati UE dei valori mobiliari" (relazione Himalaya), pubblicata il 25 ottobre 2004,
- vista la raccomandazione, del 19 giugno 2007, sulla relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society(6),
– viste le sue risoluzioni del 15 gennaio 2004 sul futuro degli hedge fund (fondi di speculazione) e dei derivati(7), del 28 aprile 2005 sullo stato attuale di integrazione dei mercati finanziari UE(8) e del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari(9),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0248/2007),
1. si congratula con la Commissione per il contributo fornito dal PASF alla creazione di un mercato europeo dei capitali che è leader a livello mondiale, non da ultimo per via della qualità e della solidità della sua regolamentazione finanziaria; si compiace delle priorità di carattere economico contenute nel Libro bianco della Commissione, segnatamente: consolidare il mercato finanziario europeo, eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali, migliorare il controllo dei servizi finanziari;
2. sollecita gli Stati membri a garantire un'attuazione tempestiva e coerente del PASF; invita la Commissione a controllarne l'esecuzione e i comitati di Livello 3 a migliorare continuamente la coerenza della sua applicazione;
3. esprime la propria preoccupazione perché il tasso di recepimento della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri entro i termini previsti risulta insufficiente e invita a potenziare la cooperazione tra gli organi di controllo degli Stati membri;
4. plaude all'impegno della Commissione volto ad un'interpretazione coerente della terminologia nei vari Stati membri; esorta la Commissione, quando elabora nuovi atti legislativi, a garantire la compatibilità con la terminologia esistente sia a livello europeo sia a livello mondiale;
5. apprezzerebbe un esame più approfondito delle ripercussioni economiche delle misure del PASF alla luce della Strategia dell'Agenda di Lisbona e delle necessità di finanziamento dell'economia reale; chiede alla Commissione di ordinare studi di questo tipo parallelamente alle sue relazioni annuali sullo stato di avanzamento e ai suoi controlli sulla messa in atto e raccomanda che si presti un'attenzione particolare agli effetti dell'esecuzione delle misure del PASF, con particolare riferimento ai paesi che traggono beneficio dalla loro attuazione e sull'entità degli utili conseguiti dai paesi beneficiari in modo relativo delconsolidamento del mercato finanziario;
Concentrazione di mercato
6. rileva un elevato consolidamento del mercato nel segmento superiore dei servizi finanziari forniti alle grandi società quotate in borsa, segnatamente da società di revisione contabile, agenzie di rating; sollecita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza ad applicare attentamente le regole di concorrenza della Comunità europea a tali attori del mercato, a vigilare su qualsiasi rischio di illecita concentrazione di mercato nella fornitura di servizi alle grandi società quotate in borsa e a incoraggiare un maggiore ricorso alle moderne soluzioni informatiche, promovendo in tal modo un accesso di mercato non mediato e diretto dell'investitore finale; sottolinea inoltre la necessità di procedure di reclamo e ricorso accessibili e chiede alla Commissione di tenere in debito conto la prospettiva degli utenti; sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli ai nuovi operatori nonché la necessità di abrogare le norma che favoriscono gli operatori già insediati e le attuali strutture del mercato nei casi in cui la concorrenza è limitata;
7. sollecita l'applicazione delle raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007);
8. plaude alla recente approvazione della riforma dell'articolo 19 della direttiva 2006/48/CE da parte della futura direttiva sulla valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli aumenti delle partecipazioni nel settore finanziario ed esorta vivamente la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'eliminazione degli ostacoli alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere, individuati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul consolidamento transfrontaliero nel settore finanziario dell'UE (SEC(2005)1398) e nella succitata risoluzione del Parlamento del 4 luglio 2006;
9. sottolinea, per quanto riguarda le agenzie di rating, la necessità di trasparenza delle commissioni, di una separazione delle attività di rating dai servizi accessori come pure di un chiarimento dei criteri di valutazione e dei modelli aziendali; sottolinea che dette agenzie svolgono un ruolo pubblico, ad esempio nelle DRP, e che dovrebbero di conseguenza rispettare gli standard elevati di accessibilità, trasparenza, qualità ed affidabilità richiesti alle imprese regolamentate, quali le banche; sollecita l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) e il CESR a continuare a controllare da vicino il rispetto del codice di condotta dello IOSCO da parte delle agenzie di rating; accoglierebbe con favore l'emergere di attori europei nel settore delle agenzie di rating;
10. prevede, a seguito dell'attuazione della direttiva MiFID, una maggiore concorrenza tra le piattaforme di negoziazione e gli intermediari finanziari, nonché un maggiore consolidamento delle borse valori; ritiene che, a livello transatlantico, occorra una maggiore convergenza delle norme sui mercati finanziari e delle prassi in materia di vigilanza senza pregiudicare l'approccio basato sui principi ed evitando l'imposizione di norme extraterritoriali; sottolinea che il buon governo è assolutamente indispensabile e che l'influenza degli utenti e i diritti dei lavoratori del comparto non dovrebbero essere intaccati dai cambiamenti di proprietà;
11. chiede alla Commissione di studiare le misure più indicate a promuovere la lealtà degli azionisti e a incoraggiare la partecipazione azionaria dei dipendenti al fine di bilanciare i diversi interessi dell'azionariato;
12. ribadisce con determinazione, pur chiedendo nel contempo che si compiano passi avanti nella rimozione delle altre barriere individuate dalla relazione Giovannini del novembre 2001 sui sistemi transfrontalieri di compensazione e di regolamento nell'UE, la necessità di migliorare le infrastrutture di post-negoziazione ai fini della trasparenza dei prezzi e della concorrenza, tenuto conto dell'interesse pubblico nella sicurezza della compensazione e del regolamento; si compiace dei progressi compiuti nell'attuazione del Codice di condotta che realizzerà tali obiettivi e che sosterrà, altresì, l'articolo 34 della direttiva MiFid, che obbliga le borse valori a offrire a tutti i loro clienti l'opzione di scegliere il sistema con cui intendono liquidare le loro transazioni in caso di operazioni azionarie transfrontaliere; intende esaminare da vicino gli sviluppi relativi al Codice di condotta nonché al progetto Target 2 - Securities in questo contesto, sottolineando la governance e i controlli necessari per affrontare i conflitti di interesse e chiede al Consiglio e alla Commissione di lanciare quanto prima le iniziative necessarie per la completa abolizione degli gli ostacoli sotto il controllo del settore pubblico per quanto riguarda le barriere giuridiche e fiscali individuate nella relazione del gruppo Giovannini e nei settori non disciplinati dal Codice di condotta;
13. evidenzia la crescente influenza degli intermediari che votano per delega e degli intermediari finanziari che detengono beni tangibili dei consumatori mediante sistemi di detenzione indiretta; chiede alla Commissione di valutare i potenziali rischi di dominio di mercato, abuso di mercato e conflitto d'interessi da parte di tali intermediari e di controllare da vicino gli effetti della futura direttiva sull'esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di società; incoraggia un maggior uso di soluzioni moderne di software, promuovendo così la "disintermediazione" e l'accesso diretto ai mercati da parte degli investitori finali;
14. riconosce l'elevato numero di imprese di servizi finanziari nei nuovi Stati membri, le quali sono interamente o parzialmente di proprietà straniera, ed esprime preoccupazione che, in assenza di una cooperazione correttamente sviluppata, ciò potrebbe impedire alle autorità di sorveglianza di tali paesi di assicurare controlli e verifiche efficaci, nonché di tenere in conto i legittimi interessi e le necessità delle economie nazionali dei nuovi Stati membri;
15. chiede alla Commissione di accertare i fatti in relazione al funzionamento del segmento superiore del mercato per quanto concerne grandi operazioni di fusione e acquisizione e accordi relativi a fondi di private equity nonché le relative attività di sottoscrizione e prestito; valuta molto positivamente l'accresciuta vigilanza delle autorità competenti in materia su casi di palese manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate e "front-running"; sollecita la Commissione a collaborare con le autorità di regolamentazione statunitensi per accertare se le necessarie garanzie, quali i codici di condotta interni e le "muraglie cinesi", siano sufficienti per raggiungere un livello adeguato di governo societario e di trasparenza del mercato e per gestire i conflitti di interesse;
16. sottolinea l'importanza di assicurare l'indipendenza degli analisti finanziari e dei fornitori di dati sui mercati finanziari garantendo la trasparenza delle strutture di finanziamento; esorta la Commissione ad affrontare la questione irrisolta dalla direttiva 2004/72/CE(10) sugli abusi di mercato e dalla direttiva MiFID riguardo alla distinzione tra "analisi finanziaria" e "altre informazioni";
Strumenti di investimento alternativi
17. è pienamente consapevole del rapido sviluppo degli strumenti di investimento alternativi (hedge fund e private equity); riconosce che essi forniscono liquidità e diversificazione sul mercato e offrono l'opportunità di migliorare l'efficienza della gestione societaria, ma condivide il parere di alcune banche centrali e organismi di controllo che temono che questi possano dar luogo a rischi sistemici e portare ad elevati livelli di esposizione delle altre istituzioni finanziarie;
18. invita la Commissione ad avviare un discorso sugli hedge fund per essere pronta alla discussione a livello internazionale ed europeo;
19. si compiace dei recenti studi condotti dalla Commissione in materia di hedge fund e capitali di private equity ma si rammarica del fatto che tali studi siano stati finora incentrati solo sulle barriere alla crescita di detti fondi; invita la Commissione a tenere sotto controllo qualsiasi eventuale lacuna a livello politico; sottolinea la necessità di un lavoro settoriale da parte delle autorità di regolamentazione di tali fondi, tra cui la CESR e la IOSCO, e le autorità competenti per quei mercati in cui sono diffusi fondi del genere, e nell'ambito del dialogo UE-Stati Uniti; chiede un approccio più ampio e maggiormente critico in merito ai rischi di abuso di mercato; invita la Commissione a riesaminare le disparità tra i regimi degli Stati membri in materia di accesso al dettaglio agli investimenti alternativi e a definire in particolare le qualifiche idonee per i soggetti che distribuiscono tali prodotti agli investitori al dettaglio;
20. esorta vivamente la Commissione a valutare la qualità della vigilanza nei siti offshore e ad intensificare la cooperazione con i responsabili della sorveglianza in tali giurisdizioni; intende unirsi agli sforzi esplicati dalla commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti tesi a studiare, come rispondere all'indesiderata fuga di capitali verso paradisi fiscali;
21. si compiace della relazione aggiornata del Forum per la stabilità finanziaria del 19 maggio 2007 sul settore degli hedge fund; apprezza in particolare le raccomandazioni della relazione volte ad affrontare il rischio sistemico potenziale e i rischi operativi connessi con le attività degli hedge fund; chiede una maggiore cooperazione e un più ampio scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza degli istituti finanziari al fine di promuovere tali raccomandazioni e diffondere le buone pratiche onde migliorare la resistenza agli choc sistemici; chiede inoltre con insistenza ai creditori, agli investitori e alle autorità di restare vigili e valutare adeguatamente il potenziale rischio della controparte che gli hedge fund comportano;
1.1.1.1.Accesso al finanziamento nel settore dei servizi al dettaglio
22. osserva che l'integrazione transfrontaliera dei mercati finanziari al dettaglio dell'UE è meno sviluppata di quella relativa al settore all'ingrosso; rileva che i consumatori utilizzano tuttora gli istituti fisicamente presenti in maggior misura rispetto a quelli virtuali e constata una struttura finanziaria prevalentemente imperniata sulla dimensione nazionale, ma mette in guardia contro una semplice riorganizzazione delle tradizioni di protezione del consumatore e dei sistemi giuridici nazionali attraverso un'armonizzazione a taglia unica; ritiene che le tradizioni di protezione del consumatore non debbano essere interpretate in modo da ostacolare l'entrata di nuovi concorrenti sul mercato nazionale; sottolinea la necessità di un corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari; rileva l'importanza degli intermediari per promuovere la concorrenza sui mercati nazionali degli Stati membri; sottolinea i vantaggi di strutture aperte e pluralistiche nel mercato bancario europeo per rispondere ai bisogni diversi e mutevoli dei consumatori;
23. preferisce un approccio maggiormente mirato, orientato verso le barriere concrete che incidono sugli utenti transfrontalieri mobili; incoraggia il settore finanziario a sviluppare prodotti finanziari paneuropei pilota, quali pensioni, mutui, prodotti assicurativi o crediti al consumo e invita la Commissione a intraprendere la messa a punto di un quadro di regolamentazione e vigilanza adeguato e fattibile in materia di diritto contrattuale, fiscalità, crediti al consumo e tutela del consumatore affinché tali prodotti siano trasferibili e oggetto di riconoscimento reciproco nell'ambito dell'UE al fine di promuovere condizioni favorevoli alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori in un mercato unico integrato;
24. sottolinea la necessità che, in un mercato comune europeo dei prodotti finanziari, per rischi profili e strategie operative analoghi siano previste garanzie analoghe e che siano definiti di conseguenza i requisiti in materia di fondi propri; sottolinea che, ai fini della trasparenza e della protezione dei consumatori, deve essere evitata una concorrenza al ribasso tra Stati membri in relazione alle norme di vigilanza e sicurezza;
25. condivide la preoccupazione espressa al punto 1.2.3 della nota informativa allegata al Libro verde della Commissione sulla creazione del quadro europeo per i fondi d'investimento (SEC(2005)0947) in merito allo sviluppo di fondi di garanzia senza adeguati requisiti in materia di fondi propri nei singoli Stati membri, in quanto viene rilevata al riguardo un'insufficiente protezione dei consumatori; invita pertanto la Commissione, ai fini di un'efficace protezione dei consumatori, a eliminare tale lacuna regolamentare a livello europeo nel settore dei fondi di garanzia, definendo opportuni requisiti in materia di fondi propri per i fondi di garanzia e, in tale contesto, a tener conto del principio secondo il quale i requisiti in materia di vigilanza devono essere basati su analogo rigore sia sotto il profilo qualitativo, per quanto concerne le norme sulla gestione del rischio, sia sotto il profilo quantitativo, per quanto concerne i requisiti in materia di fondi propri ("same risk, same capital");
26. ha preso debitamente atto dell'inchiesta di settore realizzata sui servizi bancari al dettaglio e sui sistemi di carte di pagamento, da cui risulta che parecchi aspetti possono essere migliorati; si compiace al riguardo della direttiva sui servizi di pagamento, che dovrebbe creare migliori condizioni preliminari per la concorrenza in questi settori; mette tuttavia in guardia contro il fatto che l'apertura degli attuali sistemi imperfetti non dovrebbe portare ad una situazione in cui un elevato livello di consolidamento di mercato possa creare nuove imperfezioni e limitazioni in materia di prezzi, tali da danneggiare l'assetto globale del sistema finanziario dell'economia europea, la qualità dei servizi di prossimità e la possibilità per le PMI di ottenere finanziamenti adeguati alle loro esigenze; prende atto della necessità di aprire l'accesso ai registri di credito e ai sistemi di pagamento e chiede un ulteriore chiarimento sulle prossime azioni concrete da avviare al riguardo;
27. accoglie con favore l'affermazione, anche tenendo conto dell'attuale situazione a proposito di SWIFT, di un proprio sistema di carte bancarie all'interno dell'Unione europea;
28. sottolinea che i due elementi costitutivi della Zona unica europea dei pagamenti (SEPA), segnatamente bonifici e addebiti diretti, entreranno in vigore nel 2010; rileva che il terzo pilastro, il quadro relativo alle carte di pagamento, sarà realizzato a partire dal 2008; rileva che la futura direttiva sui servizi di pagamento dovrebbe far rientrare in questo ambito di attività i nuovi fornitori di servizi, come i dettaglianti, le agenzie di trasferimento di fondi e gli operatori mobili; controllerà se, di conseguenza, il costo dei diritti di interscambio e delle transazioni transfrontaliere al dettaglio si ridurrà in misura significativa;
29. è preoccupato per il fatto che la scelta del consumatore è spesso limitata ai prodotti al dettaglio dei gruppi finanziari che operano a livello nazionale; sottolinea l'importanza di scorporare i diversi servizi forniti ai consumatori e chiede di comunicare ai clienti i costi della catena di valore, al fine di introdurre più trasparenza e garantire condizioni omogenee per la concorrenza;
30. esorta vivamente la Commissione, a rilanciare l'iniziativa volta a dotare le cooperative di uno Statuto europeo, conformemente alla propria risoluzione del 16 maggio 2006 sul risultato dell'esame di proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore(11);
31. riconosce la sfida posta dall'invecchiamento della popolazione; evidenzia l'importanza delle pensioni aziendali del secondo pilastro previste dai contratti collettivi in aggiunta ai regimi pensionistici del primo pilastro basati sulla solidarietà e approva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(12) quale quadro di regolamentazione specifico per i fondi pensionistici; al fine di promuovere la convergenza della vigilanza in tutta l'UE ed evitare disparità di trattamento degli attori del mercato e distorsioni della concorrenza; sollecita la Commissione a esaminare, nel quadro di una migliore regolamentazione, la possibilità di integrare tale direttiva con un quadro armonizzato in materia di solvibilità per i fondi pensionistici conforme all'approccio Solvibilità II, al fine di fornire tecniche avanzate di gestione del rischio e disincentivi all'arbitraggio regolamentare istituendo obblighi di vigilanza analoghi sia sotto il profilo qualitativo, per quanto concerne le norme sulla gestione del rischio, che quantitativo, per quanto concerne i requisiti in materia di fondi propri ("same risk, same capital"), tenendo presenti le caratteristiche specifiche dei regimi pensionistici aziendali e professionali; e ribadisce che tale quadro legislativo deve essere sostenuto dal coordinamento della fiscalità, in particolare concentrandosi sulla base imponibile;
32. rileva che troppi cittadini dell'UE sono esclusi dai servizi finanziari di base; giunge alla conclusione che devono continuare a essere disponibili a ciascun cittadino europeo servizi finanziari di base a prezzi accessibili e ben funzionanti; chiede alla Commissione di effettuare uno studio sull'accessibilità di servizi quali i conti bancari, gli sportelli automatici, le carte di pagamento e i prestiti a basso costo e di promuovere le migliori pratiche ed esperienze sviluppate dagli istituti finanziari nel prestare tali servizi di base;
33. sostiene i risultati dell'indagine settoriale sui servizi bancari al dettaglio, secondo cui la condivisione dei dati sui crediti tende ad avere effetti economici positivi, aumenta la concorrenza e avvantaggia i nuovi operatori sul mercato, riducendo l'asimmetria dell'informazione tra la banca e il cliente, agendo quale sistema per disciplinare l'assunzione di prestiti, riducendo i problemi della selezione contraria e promuovendo la mobilità del cliente; ritiene che garantire l'accesso ai dati sui crediti, sia positivi che negativi, possa svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare i consumatori a ottenere l'accesso al credito e combattere l'esclusione finanziaria;
34. segnala la crescita di fornitori di servizi finanziari specifici per gruppi di migranti, che trasferiscono rimesse e sviluppano il sistema bancario soprattutto islamico; ammonisce che gli obblighi per questi nuovi prestatori di servizi di nicchia dovrebbero essere rigorosi, ma tali da evitare che essi scompaiano in una zona grigia in cui nessuna sorveglianza sarebbe possibile; invita l'UE, in particolare nel quadro delle sue relazioni con i paesi di origine dei lavoratori migranti, a collaborare con le competenti autorità economiche e monetarie locali;
35. si compiace della crescente attenzione prestata alla fornitura di microcrediti quale contributo alle attività professionali autonome e alle nuove imprese, ad esempio le attività della Direzione generale della Commissione per la politica regionale e il programma JEREMIE del Gruppo della Banca europea per gli investimenti; chiede che le regole di Basilea siano adattate per gli scopi dei portafogli di microcredito e pongano un limite ai costi spesso eccessivi dei piccoli prestiti; sollecita la Commissione ad elaborare, in collaborazione con le sue varie Direzioni generali responsabili di questo settore, un piano d'azione per i microfinanziamenti, a coordinare le diverse misure strategiche e a fare un uso ottimale delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'UE;
Alfabetizzazione finanziaria e contributo degli utenti alla definizione delle politiche
36. ritiene che la creazione di un mercato finanziario europeo integrato non implichi solo il fornire al consumatore maggiori possibilità di scelta; sottolinea che occorre promuovere l'alfabetizzazione finanziaria in modo più attivo rispetto a quanto avvenuto finora e che l'accesso ad un'informazione corretta e ad una consulenza imparziale in materia di investimenti sono essenziali; ritiene che il principio di garantire la migliore esecuzione e di effettuare test di opportunità al momento di fornire servizi finanziari debba costituire il fondamento della regolamentazione relativa ai fornitori di servizi in questo settore;
37. sostiene con determinazione le iniziative della Commissione volte a promuovere le attitudini finanziarie e invita tale istituzione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi in vista della creazione di programmi e siti web specifici coinvolgendo a tal fine le imprese interessate, ma li sollecita anche a fare delle conoscenze finanziarie un elemento costitutivo dell'istruzione scolastica di base;
38. si compiace dell'istituzione del Gruppo dei consumatori di servizi finanziari e dei tentativi di coinvolgere i rappresentanti degli utenti nei gruppi e nelle consultazioni di esperti; osserva tuttavia che la voce dell'industria finanziaria prevale su quella di consumatori e utenti finali quali le piccole e medie imprese (PMI); raccomanda la creazione di una linea di bilancio europea intesa a finanziare l'acquisizione di competenze in materia di mercati finanziari da parte delle organizzazioni di consumatori e delle PMI, al fine di alimentare i processi di consultazione del PASF;
39. invita le imprese ad apportare il loro contributo alla tutela del consumatore attraverso prodotti comprensibili e di agevole gestione, nonché informazioni sintetiche e facilmente fruibili dal consumatore;
1.1.1.2.Migliorare la regolamentazione
40. si impegna pienamente al raggiungimento degli obiettivi inerenti a una migliore regolamentazione sulla base dei risultati di valutazioni di impatto accurate, indipendenti e professionali e sottolinea che tali valutazioni e le decisioni politiche basate su di esse non dovrebbero essere prese tenendo conto unicamente degli aspetti finanziari, bensì dovrebbero prendere nella debita considerazione gli aspetti economici, sociali, societari, ambientali, culturali nonché altri aspetti di interesse pubblico;
41. rileva che una delle priorità di una migliore regolamentazione priorità riguarda l'aspetto giuridico, precisamente "attuare, far applicare e sottoporre a valutazione continua la normativa in vigore e seguire con rigore, nelle future iniziative, l'impegno a "legiferare meglio'";
42. ritiene che le consultazioni delle parti, debbano continuare ad avere un ruolo centrale e sottolinea che esse vanno organizzate abbastanza a monte nel processo decisionale, cosicché i pareri possano essere effettivamente tenuti in conto; chiede alla Commissione di continuare a pubblicare le risposte alle sue consultazioni onde assicurare la trasparenza del processo;
43. osserva che, in conformità dell'accordo "legiferare meglio", ogni nuova proposta della Commissione deve dar luogo a un'analisi dell'impatto sulle questioni principali; deplora che finora tale impegno non sia stato realizzato in modo soddisfacente e sottolinea che le analisi di impatto non devono comunque avere come conseguenza la paralisi dell'azione legislativa; ribadisce l'impegno del Parlamento volto a migliorare la regolamentazione e a realizzare valutazioni d'impatto quando vengano introdotte modifiche sostanziali alle proposte legislative;
44. ricorda che la scelta dello strumento adeguato, precisamente una direttiva o un regolamento, non è neutrale; chiede che sia avviata una riflessione sulla base dei lavori del Gruppo interistituzionale di monitoraggio sui criteri per fornire orientamenti e coerenza;
45. valuta positivamente il recente accordo sulla comitatologia e si impegna ad adeguare gli strumenti in questione in campo finanziario; raccomanda, in tale ottica, una modifica degli strumenti pre-Lamfalussy; insiste sul fatto che si dovrebbe consentire al Parlamento di disporre di osservatori nei comitati di Livello 2 (L2); rileva la necessità di mettere a punto metodi di lavoro ben definiti a livello interistituzionale attraverso la pratica piuttosto che mediante norme scritte o accordi formali e che, a tale riguardo, l'elaborazione di misure di attuazione del Livello 2 per MiFID potrebbe servire da valido esempio;
46. si impegna a seguire ove possibile procedure legislative accelerate, qualora la loro efficacia abbia già avuto riscontro nella pratica, ma ammonisce che aspirare al raggiungimento di accordi in prima lettura non dovrebbe compromettere la qualità del processo decisionale o interferire sul processo democratico; propone che si proceda ad una valutazione di tali processi e all'elaborazione di norme procedurali intese a garantire la responsabilità collettiva, la trasparenza e il controllo democratico;
47. ritiene che i molteplici requisiti di resoconto, poichè raddoppiano le disposizioni esistenti comportino costi inutili e un eccessivo onere amministrativo e possano anche avere conseguenze negative in termini di certezza del diritto e quindi di integrità del mercato; sottolinea che vi sono ottime ragioni per conseguire ulteriori vantaggi attraverso lo snellimento, la semplificazione e, se del caso, l'abolizione delle disposizioni inefficaci in vigore;
48. ritiene che il Piano d'azione per i servizi finanziari abbia contribuito a colmare molte lacune regolamentari nel settore dei servizi finanziari; è tuttavia convinto che un maggiore coordinamento dell'applicazione delle regole di concorrenza potrebbe avere un effetto moltiplicatore sul funzionamento globale e l'efficacia del quadro regolamentare; rileva che la nuova legislazione dovrebbe garantire un ambiente equo e competitivo, in linea con la politica della concorrenza;
Rischi sistemici
49. prende atto di una serie di nuovi sviluppi che presentano vantaggi potenziali, ma sollevano anche possibili preoccupazioni, tra cui le tecniche innovative di riduzione del rischio, l'accresciuta importanza sistemica di grandi gruppi finanziari paneuropei e il ruolo crescente di istituti finanziari non bancari quali gli hedge fund e i private equity;
50. fa osservare che questa evoluzione del mercato incide anche sulla natura, l'origine e il trasferimento del rischio sistemico, e quindi sull'efficacia degli strumenti esistenti di attenuazione ex ante del rischio; chiede pertanto che vengano individuate e valutate, sulla base di prove, le fonti dei rischi sistemici e le dinamiche che stanno alla base delle crisi finanziarie in questo contesto;
51. è preoccupato per il fatto che l'attuale quadro di vigilanza impostato a livello nazionale e settoriale possa potenzialmente non essere in grado di stare al passo della dinamica del mercato finanziario e sottolinea che esso deve essere adeguatamente finanziato e coordinato e abilitato giuridicamente per dare risposte adeguate e rapide in caso di crisi sistemiche di considerevole entità che interessano più Stati membri;
52. apprezza la decisione del Consiglio Ecofin di intraprendere un "esercizio di crisi" per testare l'adeguatezza della reazione delle autorità incaricate della vigilanza prudenziale, dei ministri delle Finanze e delle banche centrali, e incoraggia il gruppo di lavoro congiunto, istituito quale misura di verifica, a formulare conclusioni coraggiose, anche nel caso in cui siano politicamente sensibili;
53. si compiace della recente relazione della Commissione che valuta la direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria (FCD) (COM(2006)0833); prende atto dei commenti della Commissione sull'importanza della compensazione per close-out ai fini della riduzione del rischio di credito e dell'aumento dell'efficienza sui mercati finanziari, nonché su un'allocazione più efficiente del capitale regolamentare e incoraggia la Commissione a formulare una proposta per migliorare la coerenza dell'acquis in relazione ai diversi strumenti comunitari, compresa la direttiva sui contratti di garanzia finanziaria che contiene disposizioni in materia di crediti e obbligazioni nella compensazione (netting e set-off), possibilmente sviluppando un unico strumento che illustri una serie di principi fondamentali comuni per ogni regime giuridico nazionale di compensazione per close-out;
Architettura di regolamentazione e vigilanza
54. plaude al lavoro svolto dai comitati europei di regolamentazione (il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) , il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) e il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS)) per quanto riguarda la consultazione dei mercati, la consulenza fornita al Consiglio, alla Commissione e ai comitati di Livello 2 e, soprattutto, i progressi in materia di convergenza delle prassi di regolamentazione e vigilanza, senza però esulare dalle loro competenze o tentare di sostituirsi al legislatore; è convinto che tale sforzo vada incoraggiato e che tali comitati debbano essere adeguatamente dotati di personale e risorse affinché svolgano le attività che hanno intrapreso;
55. sollecita i tre comitati di Livello 3 a migliorare la coerenza intersettoriale della normativa prudenziale e delle norme di vigilanza dei gruppi per quanto concerne i grandi gruppi finanziari che trattano prodotti identici o simili e, previa consultazione degli interessati e in base alla debita procedura, a consigliare i legislatori affinché in merito alla questione se sia necessario rivedere le norme di conseguenza; esorta altresì tali comitati a far sì che tutte le istituzioni finanziarie siano ugualmente controllate su base funzionale in tutti gli Stati membri;
56. invita i comitati di Livello 2 e Livello 3 a contenere la discrezionalità nazionale e le aggiunte normative ("gold-plating"), conformemente con la legislazione di base di Livello 1, ma a tener conto delle specificità nazionali e in particolare delle caratteristiche strutturali dei singoli mercati; propone, nell'ambito delle attività del gruppo interistituzionale di monitoraggio, di verificare l'opportunità che i comitati Livello 3 possano operare più frequentemente sulla base di un processo decisionale basato su una qualche forma di votazioni a maggioranza qualificata secondo principi tuttora da definirsi; propone che i comitati di Livello 3 ricevano dal Parlamento e dal Consiglio un mandato annuale a presentare piani concreti di cooperazione e attuazione delle misure concordate, eventualmente avvalendosi di risorse a titolo del bilancio dell'UE; raccomanda che, rispettivamente, i poteri e il mandato dei comitati Lamfalussy di Livello 2 e Livello 3 siano definiti con maggiore precisione al fine di rispecchiare la necessità di progredire verso una maggiore convergenza delle loro pratiche e lasciar loro adottare, entro l'ambito di competenza delle loro attività, decisioni vincolanti nei confronti dei loro membri e che il processo di consultazione con il settore riceva un maggiore apporto dalle piccole e medie imprese e gli investitori;
57. sottolinea l'importanza che riveste un sistema europeo integrato di autorità di vigilanza nazionali e settoriali che cooperino fra loro e in grado di garantire la vigilanza efficace sia dei grandi attori finanziari che delle entità locali radicate nelle tradizioni nazionali; sottolinea che tutte le autorità di vigilanza di questo sistema devono tenere in debito conto tali tradizioni nella loro maniera di svolgere l'attività di vigilanza in loco; si compiace della crescente cooperazione dei comitati di Livello 3 CEBS, CESR e CEIOPS nonché del fatto che essi pubblicano ormai programmi annuali di lavoro congiunti;
58. rileva che, ai fini di un'efficace sorveglianza dei rischi sistemici e prudenziali dei principali operatori presenti sul mercato, l'attuale sistema di cooperazione potrebbe necessitare di essere rafforzato sulla base del sistema di cooperazione esistente tra autorità di vigilanza e incoraggia un maggiore coordinamento, in particolare, per quanto riguarda la vigilanza sul rischio prudenziale di entità soggette a più giurisdizioni e intersettoriali e conglomerati finanziari; incoraggia la conclusione di accordi e codici di condotta fra gli Stati membri e le banche centrali sul sostegno finanziario di tale sistema di vigilanza prudenziale, per quanto riguarda gli obblighi di "salvataggio finanziario" e di "prestatore di ultima istanza" nei casi in cui sono interessati più Stati membri e autorità di vigilanza; rileva che, per valutare se l'attuale sistema assicuri un'autentica vigilanza dei rischi sistemici e prudenziali dei principali attori del mercato, è necessario dare agli accordi relativamente recenti di Livello 2 e Livello 3 il tempo di sedimentarsi e allo stesso tempo esaminare l'auspicabilità e la fattibilità di una esecuzione a livello dell'UE del controllo prudenziale, se sarà necessario in futuro;
59. comprende il motivo per cui gli Stati membri intendono dare ai nuovi accordi tempo per essere attuati e sperimentati prima di esaminare qualsiasi altro passo verso la convergenza; rileva che, se non saranno compiuti progressi in questa direzione, potrebbero aumentare le pressioni a prendere in considerazione un sistema di vigilanza centralizzato; in tali circostanze, raccomanda pertanto che sia accordata una particolare importanza a una più stretta convergenza a livello di vigilanza e cooperazione tra le autorità competenti del paese d'origine e del paese ospite nell'ambito delle strutture esistenti;
60. si compiace della cooperazione fra autorità di vigilanza nazionali per un migliore sfruttamento delle risorse in questo campo, dell'ulteriore sviluppo della prassi di vigilanza e della riduzione dell'onere di vigilanza a carico del mercato; è favorevole ai collegi di autorità di vigilanza incaricati dei conglomerati finanziari che dipendono da più giurisdizioni e al progetto di networking operativo che il CEBS ha avviato di recente; chiede ai collegi di autorità di vigilanza di promuovere una cultura europea uniforme in materia di vigilanza e di determinare con precisione i limiti di tale cooperazione volontaria in caso situazioni reali di crisi; osserva tuttavia che a tali collegi mancano i mandati nazionali per trasferire le competenze, accettare le decisioni prese a maggioranza o, semplicemente, investire risorse e competenze sufficienti nel lavoro dei collegi; evidenzia pertanto la necessità di definire un quadro e mandati nazionali in materia di cooperazione e auspica che i collegi delle autorità di vigilanza e il progetto di networking operativo forniscano in tempi brevi le necessarie soluzioni concrete (memorandum d'intesa) per la vigilanza di gruppi transfrontalieri;
61. sottolinea che la cooperazione tra autorità di vigilanza del paese d'origine e del paese ospite è il più significativo elemento di un mercato finanziario unico; ritiene, in particolare, che molto resti da fare nell'ambito della vigilanza su fusioni e acquisizioni, al fine di agevolare la creazione di conglomerati finanziari che funzionino efficacemente con maggiori economie di scala; sottolinea che occorre tenere in debita considerazione il paesaggio del mercato bancario del paese in cui ha sede l'ente finanziario acquisito;
62. ritiene che sia auspicabile ripartire in modo più preciso i ruoli fra Consiglio, Commissione e comitati di Livello 3; ritiene altresì che, ai fini di una vigilanza forte (segnatamente là dove vi è una relazione chiara con le questioni di concorrenza), sia necessario un elevato livello di indipendenza e di neutralità, la qual cosa non può conciliarsi con un profilo eccessivamente politico; sottolinea che occorre incoraggiare gli Stati membri a far convergere i poteri delle autorità di vigilanza nazionali, soprattutto in materia di sanzioni; ritiene che una maggiore convergenza tra autorità di vigilanza dovrebbe agevolare l'attività imprenditoriale delle imprese che attualmente dipendono da più autorità di regolamentazione; evidenzia tuttavia che i problemi più rilevanti in termini di cooperazione pratica risiedono nei comitati di Livello 3; suggerisce a tal fine la creazione di programmi di formazione per le autorità di vigilanza dei mercati finanziari e chiede alla Commissione di esaminare in che misura possano essere definiti criteri europei per la formazione delle autorità di vigilanza nazionali conformemente a una cultura europea uniforme in materia di vigilanza e ai fini della promozione di quest'ultima;
63. plaude alla decisione del Consiglio Ecofin di istituire un sottogruppo del Comitato dei servizi finanziari per le questioni di vigilanza di lungo termine, che dovrà riferire nell'ottobre 2007; si aspetta che tale gruppo fornisca una valutazione corretta della situazione attuale; ritiene che, assieme alla relazione finale del gruppo interistituzionale di monitoraggio prevista per l'autunno 2007, alla relazione del Parlamento e alla prevista relazione di verifica della Commissione, ciò potrà dare slancio a una valutazione delle rimanenti sfide per l'integrazione e l'efficacia dell'architettura di regolamentazione e di vigilanza finanziaria e tradursi nell'impegno a elaborare eventuali raccomandazioni per ulteriori iniziative;
64. è fermamente convinto che la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza possa favorire la nascita di un mercato finanziario europeo al dettaglio;
65. invita il gruppo interistituzionale di monitoraggio ad adottare un'ampia prospettiva sulle sfide e le opportunità cui è confrontato il sistema europeo di vigilanza e a contribuire ad un nuovo dibattito di prospettiva in occasione delle sue conclusioni finali;
Impatto globale
66. ritiene che un maggiore contrappeso da parte dell'UE al predominio statunitense potrebbe rafforzare l'influenza dell'UE e degli Stati membri sul piano globale di fronte all'autorità della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti; è convinto che occorra chiarire il modello di finanziamento e il quadro delle responsabilità degli organi di autoregolamentazione, quali l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile; auspica che sia altresì possibile restituire al Fondo monetario internazionale il suo ruolo di autentica autorità in campo monetario globale e di soggetto incaricato di prevenire le crisi, garantire la stabilità finanziaria e correggere gli squilibri a livello globale;
67. ritiene che occorra sviluppare e rafforzare il partenariato transatlantico, migliorando il coordinamento regolamentare; evidenzia l'importanza dell'attuazione, da parte delle autorità statunitensi, di Basilea II come pure del riconoscimento reciproco dei principi contabili dell'UE e degli Stati Uniti e chiede una maggiore cooperazione, soggetta a un controllo democratico, fra l'UE e gli Stati Uniti nel monitorare l'attività specifica al settore delle autorità di regolamentazione degli strumenti di investimento alternativi quali gli hedge fund, anche con l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari e le autorità competenti dei mercati in cui tali fondi sono diffusi, nonché come parte del dialogo UE/Stati Uniti; appoggia l'iniziativa della Presidenza del Consiglio per un partenariato economico transatlantico, al fine di rafforzare il coordinamento delle regolamentazioni tra le due sponde dell'Atlantico e di evitare un'inutile duplicazione di regole o addirittura regole contrastanti per gli operatori dei mercati finanziari;
68. ritiene che sia opportuno fornire risposte regolamentari analoghe nelle principali piazze finanziarie per far fronte ad alcune delle nuove sfide e rischi globali; è consapevole che la regolamentazione comunitaria incide sulle relazioni con i paesi terzi; esorta la Commissione a mantenere un dialogo e una cooperazione tecnica intensi tra l'UE e i paesi in via di sviluppo per garantire efficienza e qualità dei quadri giuridici e regolamentari globali dei servizi finanziari;
69. sottolinea il ruolo guida che l'UE svolge negli attuali lavori sul quadro Solvibilità II e si aspetta che tale ruolo influenzi l'architettura regolamentare mondiale e le attività di normalizzazione dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza del settore assicurativo;
70. ritiene che l'UE debba affrontare in modo costruttivo e aperto l'ascesa economica dell'Asia sudorientale, soprattutto in India, Cina e Corea, evitando eventuali misure di stampo protezionistico a livello comunitario o nazionale; appoggia le iniziative per creare criteri globali comuni per i servizi finanziari, come ad esempio gli incontri annuali della Tavola rotonda dell'UE e della Cina sui servizi finanziari e la loro regolamentazione;
o o o
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).