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 Testo integrale 
Procedura : 2007/0026(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0283/2007

Testi presentati :

A6-0283/2007

Discussioni :

PV 04/09/2007 - 21
CRE 04/09/2007 - 21

Votazioni :

PV 05/09/2007 - 7.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0372

Testi approvati
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Mercoledì 5 settembre 2007 - Strasburgo
Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999) *
P6_TA(2007)0372A6-0283/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2007)0058 – C6-0084/2007 – 2007/0026(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0058),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0084/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0283/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 4
(4)  L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse sono da considerarsi obsolete e vanno abolite.
(4)  L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis)  Le economie di bilancio che derivano dalla standardizzazione dovrebbero rimanere nel settore lattiero-caseario. È opportuno istituire un programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario, per accompagnare e sostenere le misure di riforma del settore lattiero-caseario. Gli obiettivi del programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario dovrebbero comprendere, tra l'altro, il sostegno del processo di ristrutturazione presso i produttori e i trasformatori del latte colpiti da una crescente liberalizzazione del mercato; il rafforzamento delle misure di incentivazione dello smercio e di informazione alimentare (attività di promozione) per il settore lattiero-caseario; il sostegno al mantenimento e alla modernizzazione della produzione lattiero-casearia che versa in difficili condizioni nelle regioni di montagna ed il rafforzamento del regime di distribuzione del latte nelle scuole.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C, PUNTO I
Articolo 6, paragrafo 3, comma 1, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
- la crema,
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B
Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
b) il paragrafo 3 è soppresso
Soppresso
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 14, paragrafo 3, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
-  16,11 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte, a decorrere dal 1° agosto 2007.
-  18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte, a decorrere dal 1° agosto 2007.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
(6 bis)  All'articolo 14 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
"4 bis. La Commissione presenta una valutazione d'impatto sull'applicazione del regime lattiero per le scuole e in tale contesto esplora altre opzioni per ampliare la gamma di prodotti che rientrano nel regime lattiero per le scuole. A tal fine, essa tiene in particolare considerazione nuovi prodotti innovativi e sani".
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)
Titolo I, Capo III bis (nuovo), articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
(6 ter)  Al titolo I, è inserito il seguente capo:
"CAPO III bis
Programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario
Articolo 15 bis
Entro il 1° gennaio 2008 è istituito un programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario per accompagnare e sostenere le misure di riforma nel settore lattiero-caseario.
Gli obiettivi del programma di ristrutturazione del fondo lattiero comprendono, tra l'altro:
- il sostegno del processo di ristrutturazione presso i produttori e i trasformatori del latte colpiti da una crescente liberalizzazione del mercato;
- il rafforzamento delle misure di incentivazione dello smercio e di informazione alimentare (attività di promozione) per il settore lattiero-caseario;
- il mantenimento e la modernizzazione della produzione lattiero-casearia che versa in difficili condizioni nelle regioni di montagna;
- il rafforzamento del regime di distribuzione del latte nelle scuole."
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