Disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (modifica del regolamento (CE) n. 2597/97) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (COM(2007)0058 – C6-0085/2007 – 2007/0027(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0058),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0085/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0284/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 4
(4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non deve essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta deve essere chiaramente indicata sulla confezione.
(4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non deve essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa del latte dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione, in diretta relazione con la denominazione del prodotto.
"Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a indicare il tenore di materia grassa con la dicitura: "…% + 0,2% di materia grassa".
"Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare, nel rispetto delle definizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità1, a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, in diretta relazione con la denominazione del prodotto, mediante la dicitura: "Latte …% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.
___________ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).".