Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(1),
– vista la proposta della Commissione che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2005)0429),
– visto il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione(2),
– vista il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione(3) (introduzione di liquidi negli aeromobili),
– viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale B6-0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 e B6-0008/2007,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
1. appoggia tutte le misure di sicurezza contro i rischi di atti terroristici nel trasporto aereo che siano concepite realisticamente per ridurre al minimo il rischio e non siano sproporzionate;
2. pone in rilievo il fatto che il controllo dei liquidi nel bagaglio a mano mediante apparecchiature a raggi X non è in grado di rilevare la presenza di esplosivi nei liquidi, e invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi a sostegno delle ricerche volte a trovare strumenti efficaci per la rilevazione degli esplosivi nei liquidi;
3. ritiene che il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione non sia stato applicato in maniera uniforme e coerente in tutti gli aeroporti dell'Unione europea, e chiede che ciò avvenga;
4. prende atto dei maggiori costi che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1546/2006 comporta per gli aeroporti e per gli operatori;
5. prende inoltre atto, pur consapevole della necessità di misure di sicurezza di alta qualità, dei costi che comporta per i passeggeri del trasporto aereo la confisca di oggetti personali effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1546/2006;
6. riconosce i considerevoli disagi e difficoltà che i passeggeri, specialmente quelli in transito, e gli operatori devono affrontare a causa del regolamento (CE) n. 1546/2006;
7. teme che i costi generati dal regolamento (CE) n. 1546/2006 possano essere sproporzionati rispetto al suo valore aggiunto in termini di una maggiore sicurezza;
8. invita la Commissione ad agire, come previsto dall'articolo 232 del trattato CE, pubblicando e mettendo a disposizione dei cittadini il testo integrale dei divieti e delle restrizioni che possono essere loro imposti nonché un elenco delle relative eccezioni e le ragioni della misura;
9. invita la Commissione a procedere con urgenza alla revisione e - se non vengono presentati ulteriori fatti irrefutabili - ad abrogare il regolamento (CE) n. 1546/2006 (introduzione di liquidi negli aeromobili),
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.