Indice 
Testi approvati
Giovedì 26 aprile 2007 - Strasburgo
Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica ***I
 Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione (2007–2013) *
 Politica comune della pesca (consigli consultivi regionali) *
 Situazione delle donne portatrici di handicap nell'UE
 Informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto ***I
 Squadre di intervento rapido alle frontiere ***I
 Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *
 Contratto di concessione per il sistema Galileo
 Diritti umani nel mondo (2006) e politica dell'UE in materia
 Moratoria universale sulla pena di morte
 Omofobia in Europa
 Finanze pubbliche nell'UEM 2006
 Repressione delle recenti manifestazioni in Russia
 Rapimento del giornalista Alan Johnston a Gaza
 Situazione dei diritti umani nelle Filippine
 Zimbabwe

Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica ***I
PDF 189kWORD 24k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica (COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))
P6_TA(2007)0157A6-0059/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0390)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0242/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0059/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 aprile 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

P6_TC1-COD(2006)0127


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2007/30/CE)

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione (2007–2013) *
PDF 235kWORD 87k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013 (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))
P6_TA(2007)0158A6-0083/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0740)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0505/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0083/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari connessi al carattere ultraperiferico che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione.
(L'emendamento si applica all'intero testo)
Emendamento 2
Considerando -1 (nuovo)
(-1 bis) Le economie delle regioni ultraperiferiche sono fragili, con condizionamenti strutturali permanenti al loro sviluppo e scarse possibilità di diversificazione economica; al loro interno il settore della pesca e le tradizionali comunità di pescatori svolgono un ruolo importante ai fini della conservazione dell'attività economica e dell'occupazione, a monte e a valle, e della promozione della coesione economica e sociale.
Emendamento 3
Considerando - 1 bis (nuovo)
(-1 ter) Occorre tener conto delle specificità e delle diversità settoriali esistenti tra le regioni ultraperiferiche visto che anche le loro esigenze sono differenziate.
Emendamento 4
Considerando - 1 ter (nuovo)
(-1 quater) Occorre tener conto dell'aumento dei costi di trasporto e delle spese connesse, registrato soprattutto dopo il 2003 e derivante dal pesante aumento dei prezzi del petrolio, che aggrava ancor di più i costi aggiuntivi dell'ultraperifericità.
Emendamento 5
Considerando 1
(1)  Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa continentale.
(1)  Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari relativi alla produzione e allo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati in particolare alle spese di trasporto verso l'Europa continentale.
Emendamento 6
Considerando 5
(5)  Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende controbilanciare e in nessun caso può superare una determinata percentuale dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
(5)  Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende controbilanciare. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
Emendamento 7
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Occorre tenere in debita considerazione l'importanza socioeconomica della piccola pesca costiera e di quella artigianale per le regioni ultraperiferiche nonché creare le condizioni per il suo sviluppo.
Emendamento 8
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Occorre autorizzare l'approvvigionamento dal mercato comunitario, nei limiti dell'attuale capacità produttiva, qualora le catture delle flotte da pesca delle regioni ultraperiferiche non siano sufficienti per alimentare l'industria locale di trasformazione del pesce.
Emendamento 9
Considerando 6
(6)  Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario limitare il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa.
(6)  Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario concedere il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa, nonché alle altre materie prime utilizzate nella lavorazione del pesce.
Emendamento 10
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Per compensare i vincoli specifici della produzione ittica nelle regioni ultraperiferiche derivanti dalla lontananza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia, dal clima e dalla dipendenza economica da una gamma ridotta di prodotti, fattori che contraddistinguono dette regioni, può essere concessa una deroga alla politica della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici cui da riferimento il trattato.
Emendamento 11
Considerando 9
(9)  Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013 è necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente.
(9)  Affinché possa essere realizzata una revisione del regime di compensazione, alla luce dell'effettivo conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è necessario che entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su una valutazione indipendente, in cui si dimostri l'incidenza delle azioni realizzate a norma del presente regolamento, se del caso corredata da opportune proposte legislative.
Emendamento 12
Articolo 1, alinea
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all'articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata "compensazione"):
Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all'articolo 3 causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata "compensazione")
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1, alinea
1.  La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:
La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio dei prodotti della pesca delle regioni di cui all'articolo 1:
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione.
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sulla produzione, sulla lavorazione e sullo smercio dei prodotti in questione.
Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)
c bis) monitoraggio.
Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all'articolo 1;
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all'articolo 1, ad eccezione del ricorso al pesce catturato da pescherecci comunitari, quando le catture delle regioni di cui all'articolo 1 sono insufficienti a rifornire la loro industria di trasformazione;
Emendamento 17
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Altri prodotti ammissibili
La compensazione può essere concessa anche a prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti della pesca purché non si verifichino sovrapposizioni tra aiuti comunitari agli stessi prodotti.
Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo;
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo nonché tra le regioni vicine di cui all'articolo 1;
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.
b) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari relativi alle spese di trasporto all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1, derivanti dalla dispersione geografica;
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis) il tipo di destinatario, riservando particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale;
Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b ter) (nuova)
b ter) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.
Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 3
3.  La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e non può superare il 75% dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati.
3.  La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e deve sostenere i costi di trasporto verso il continente europeo e tra le regioni elencate all'articolo 1 nonché altri costi correlati.
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992;
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 855 314;
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076
b) per le isole Canarie: EUR 6 623 454
Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 5 518 000
Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli importi di cui al paragrafo 4 sono annualmente soggetti agli adeguamenti tecnici previsti al paragrafo 16 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1.
____________
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1
1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".
1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e un elenco dettagliato delle misure da applicare per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4; l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".
Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 4
4.  Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis.
4.  Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata. Se la Commissione non si attiva entro quattro settimane dalla data in cui perviene il piano modificato, esso è ritenuto approvato.
Emendamento 29
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Modulazione degli importi
È possibile procedere alla modulazione degli importi tra regioni appartenenti a uno stesso Stato membro, entro i limiti del quadro finanziario globale del presente regolamento.
Emendamento 30
Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter
Aiuti di Stato
1.  Per i prodotti della pesca ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento onde ridurre gli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, dovuti alle loro caratteristiche e vincoli specifici.
2.  In tal caso, l'aiuto di Stato è notificato dagli Stati membri alla Commissione, in quanto parte dei dispositivi di compensazione ed è approvato da quest'ultima in conformità dell'articolo 7. L'aiuto così notificato soddisfa all'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
1.  Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.
Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 2
2.  Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
2.  Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
Emendamento 33
Articolo 10
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e le regolarità delle operazioni.
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e le regolarità delle operazioni. Le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti della pesca sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire l'identificazione dei prodotti non ammissibili alla compensazione.
Emendamento 34
Articolo 14, comma 2
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Politica comune della pesca (consigli consultivi regionali) *
PDF 189kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0732 – C6-0051/2007 – 2006/0240(CNS))
P6_TA(2007)0159A6-0078/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0732)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0078/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   riconosce che l'attuale proposta si riferisce soltanto agli aspetti finanziari dei consigli consultivi regionali e che occorrerà affrontare altri problemi irrisolti nel corso dell'imminente revisione, in particolare quelli relativi al numero e alla composizione dei consigli;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Situazione delle donne portatrici di handicap nell'UE
PDF 126kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (2006/2277(INI))
P6_TA(2007)0160A6-0075/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione sui diritti dei disabili, approvata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–   visto il Manifesto delle donne disabili d'Europa, adottato il 22 febbraio 1997 dal Forum europeo sulla disabilità,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),

–   visto l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007),

–   visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo" (COM(2003)0650),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0075/2007),

A.   considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili (in appresso "la Convenzione") riconosce che le donne e le bambine handicappate corrono spesso, sia all'interno che all'esterno della famiglia, un rischio maggiore di incorrere in violenze, lesioni o abusi, abbandono o trattamento negligente, maltrattamenti o sfruttamento,

B.   considerando che la Convenzione sottolinea anche la necessità di inserire una prospettiva di genere in tutti gli sforzi volti a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

C.   considerando che la Convenzione riconosce a tutte le persone con disabilità e in età da matrimonio il diritto di sposarsi e fondare una famiglia,

D.   considerando che circa l'80% delle donne con disabilità sono vittime di violenze psicologiche e fisiche e che il rischio di violenza sessuale è maggiore per esse che per le altre donne; rilevando che la violenza non è soltanto una caratteristica comune delle vite delle donne con disabilità, ma talvolta anche la causa della loro menomazione,

E.   considerando che i disabili rappresentano un gruppo di popolazione eterogeneo e che le azioni volte a sostenerli devono tener conto di questa eterogeneità e del fatto che alcuni gruppi, come le donne disabili, devono affrontare difficoltà supplementari e una discriminazione multipla,

F.   considerando che, in base alle ricerche effettuate negli Stati membri, sono essenzialmente le madri di bambini disabili a compiere (a livello medico, scolastico, amministrativo, ecc.) i passi necessari per raccogliere informazioni sulla disabilità dei figli e cercare le soluzioni migliori per affrontarla,

G.   considerando che la responsabilità delle persone disabili e dipendenti è generalmente assunta dalle donne e che ciò, in assenza di adeguate strutture di assistenza, comporta la loro uscita dal mercato del lavoro,

H.   considerando che le istituzioni europee nonché le autorità nazionali e regionali devono incoraggiare azioni volte a rendere reale e tangibile l'uguaglianza fra le persone e che, in tale contesto, l'Anno delle pari opportunità per tutti (2007) dovrebbe fungere da catalizzatore,

I.   considerando che le donne disabili soffrono di una discriminazione multipla dovuta al genere, alla razza e alla disabilità e rischiano maggiormente la povertà e l'esclusione sociale,

J.   considerando che la parità di trattamento delle donne disabili e delle madri di bambini disabili è un diritto umano fondamentale nonché un obbligo etico,

1.   invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'eliminazione delle barriere e degli ostacoli esistenti, incluse le barriere architettoniche, in modo da creare pari diritti e opportunità che consentano la partecipazione delle donne e delle ragazze disabili alla vita familiare, politica, culturale, sociale e lavorativa, in particolare mediante una migliore applicazione della legislazione comunitaria relativa alla lotta contro le discriminazioni e alla parità di genere, nonché mediante un maggiore uso delle opportunità offerte dai pertinenti programmi comunitari e dal Fondo sociale europeo;

2.   chiede agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze delle persone con disabilità, nonché delle esigenze specifiche delle donne, in tutte le politiche nazionali, regionali e locali, in particolare quelle concernenti la pianificazione urbana, l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi, i trasporti, la sanità e i servizi sociali;

3.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare e attuare le misure necessarie per sostenere la progressione delle donne disabili nei settori della vita sociale, professionale, culturale e politica, in cui sono ancora sottorappresentate;

4.   invita i governi nazionali e regionali a promuovere e finanziare con adeguate risorse politiche e servizi innovativi sulla base del genere e della disabilità, in particolare per quanto concerne l'assistenza personale, la mobilità, la salute, l'istruzione, la formazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'occupazione, la vita indipendente e la sicurezza sociale;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre una legislazione e politiche efficaci incentrate sulle donne e i bambini, atte a garantire che i casi di sfruttamento, violenza e abusi sessuali nei confronti di persone disabili, nel luogo di residenza e altrove, siano individuati, siano oggetto di indagini e, se del caso, perseguiti; propone che, in tale contesto, si presti particolare attenzione alle donne che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di rappresentarsi da sole, e che vengano elaborate misure di prevenzione onde cancellare ogni differenza tra donne disabili e non disabili per quanto riguarda il loro diritto all'integrità fisica personale e all'espressione della loro sessualità;

6.   deplora il fatto che il rischio per le donne disabili di essere vittime di violenza è tre volte più alto rispetto alle donne non disabili e chiede che il programma Daphne sia utilizzato anche per lottare contro questo tipo di violenza;

7.   rileva quanto sia importante combattere attivamente sin dall'infanzia la segregazione dei disabili;

8.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere progetti pilota e procedure comprovate per la creazione di strutture integrative, dall'asilo alla scuola, alla formazione e alla vita professionale;

9.   sottolinea la necessità che l'Unione europea prenda tutte le iniziative possibili, inclusa un'azione legislativa, per semplificare il sistema di aiuti e mettere a disposizione più fondi per le donne e i bambini disabili;

10.   chiede agli Stati membri di affrontare le carenze relative ad un'adeguata assistenza medica a favore delle donne disabili, assicurando personale medico specializzato e infrastrutture appropriate;

11.   chiede che la Commissione, unitamente alle competenti autorità nazionali, esamini gli specifici problemi sanitari e di assistenza medica cui vanno incontro le donne disabili, incentrando l'analisi sulla prevenzione e l'opera d'informazione;

12.   ritiene che esista una relazione tra disabilità e livello di studi più basso raggiunto, con le conseguenti ripercussioni sui tassi di attività;

13.   esprime preoccupazione per il fatto che le donne disabili posseggono un livello d'istruzione più basso, per cui incontrano grandi difficoltà nell'accedere al mercato del lavoro, nonché nel restarvi e nel fare carriera; ritiene che le persone con disabilità debbano avere le stesse opportunità di studiare nonché il diritto di accedere al mercato del lavoro, in modo da potersi mantenere da sole; ritiene che le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero altresì essere incoraggiate a compiere studi e a cercare un'occupazione in funzione delle loro capacità e interessi, e non delle loro carenze;

14.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'attuazione del principio di accesso universale all'ambiente, ai beni e servizi, affinché le donne disabili possano essere il più possibile autonome;

15.   chiede alla Commissione e agli Stati membri, dato che in molte situazioni le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono uno strumento fondamentale dell'integrazione delle persone disabili, di stabilire le misure opportune per eliminare il divario digitale tra i sessi, in modo che le donne con disabilità possano avere accesso alle TIC e beneficiarne alle stesse condizioni degli uomini;

16.   ritiene che, per migliorare l'accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità e consentire loro di divenire più attive e sviluppare le proprie capacità, si dovrebbe ricorrere a tutte le possibili misure di promozione, comprese quelle fiscali, in modo da incoraggiare i datori di lavoro ad assumere persone con disabilità, prevedendo orari di lavoro adeguati alle esigenze dei genitori che allevano bambini disabili;

17.   chiede alla Commissione e agli Stati membri, nel contesto degli sforzi intesi ad aumentare il tasso di occupazione delle donne con disabilità, di impedire discriminazioni da parte dei datori di lavoro in relazione all'assunzione di donne con disabilità;

18.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di introdurre il concetto di "flessibilità" nei settori connessi alla disabilità, riconoscendo che ogni caso è diverso, affinché l'assistenza possa essere adattata alle varie situazioni in una comunità di cittadini basate sulla diversità;

19.   ritiene che le misure introdotte debbano mirare a una maggiore integrazione;

20.   ricorda che, nella maggioranza dei casi, sono le donne ad assistere le persone con disabilità, e pertanto ritiene necessario mettere a punto misure di sensibilizzazione sociale, affinché anche gli uomini si facciano carico dell'assistenza;

21.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di far sì che la responsabilità per l'assistenza alle persone con disabilità e per la loro partecipazione incomba alla società nel suo insieme e non solo alle famiglie delle persone interessate e di tener conto, al momento della definizione delle politiche, della particolare dedizione delle donne responsabili di disabili e della situazione delle persone (spesso parenti) che si assumono la responsabilità delle persone con disabilità; ritiene importante ribadire che tale lavoro è svolto principalmente dalle donne e che queste ultime sono quindi particolarmente colpite dalle riduzioni dei servizi pubblici di assistenza, sia come assistenti remunerate sia come parenti;

22.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto le misure necessarie per assistere nella loro attività le famiglie nonché le organizzazioni che sostengono sia i disabili che le loro famiglie;

23.   ritiene che si debbano adottare diverse misure di sostegno, onde consentire sia alle persone disabili che alle loro famiglie di condurre vite normali, al pari delle persone senza disabilità e delle loro famiglie, nonché misure di sostegno a favore delle persone (spesso parenti) che si assumono la responsabilità economica e sociale delle persone con disabilità, il che spesso richiede una dedizione totale che le porta all'isolamento e richiede un sostegno a molti livelli; rileva che, allo stato attuale delle cose, tale responsabilità è sostenuta in ampia parte da donne, retribuite o meno; ritiene evidente che tale responsabilità non è un compito riservato all'uno o all'altro sesso e che l'opinione che si tratti di una responsabilità prettamente femminile debba essere attivamente combattuta;

24.   propone che gli Stati membri armonizzino le loro regolamentazioni comunali riguardanti i parcheggi per disabili e considerino l'opportunità di ridurre le tariffe dei trasporti per gli accompagnatori di disabili;

25.   ritiene che uno dei principali obiettivi che l'Unione europea dovrebbe prefiggersi sia il miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché la garanzia di una loro piena integrazione nella società;

26.   sottolinea la necessità di rafforzare la visibilità e migliorare l'immagine delle donne con disabilità nei mezzi d'informazione, il che renderà il grande pubblico più consapevole della loro vita quotidiana e concederà loro maggiori opportunità di esprimersi e di partecipare alla vita sociale e politica;

27.   sottolinea l'importanza per gli Stati membri di riconoscere il diritto basilare delle donne con disabilità all'espressione della propria sessualità, nonché il loro diritto a fondare una famiglia;

28.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di introdurre una normativa che garantisca una vita indipendente alle donne e agli uomini disabili, riconoscendo che si tratta di un diritto fondamentale che va rispettato;

29.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire ai bambini, ai giovani e agli adulti con disabilità le condizioni necessarie per l'indipendenza e l'autodeterminazione, dedicando in tale contesto una speciale attenzione alle questioni dell'uguaglianza;

30.   riconosce che attualmente, anche in relazione ai servizi che consentono una vita indipendente e ai servizi sanitari, le donne disabili subiscono discriminazioni quanto all'accesso;

31.   mette in evidenza il ruolo che svolge l'educazione dei bambini e delle bambine nella costruzione della società del futuro e sottolinea che bisogna cercare di orientarla in modo da garantire che la disabilità non costituirà un ostacolo alla partecipazione alla società con le stesse opportunità e gli stessi diritti, così da agevolare un clima di cooperazione e di integrazione nonché la sensibilizzazione alla disabilità in ambito scolastico, quale strumento indispensabile per la realizzazione di tale obiettivo;

32.   sottolinea l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni non governative che operano con donne disabili e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenerle;

33.   sottolinea la necessità di raccogliere dati recenti, disaggregati per sesso, in materia di disabilità, nonché di effettuare ricerche utilizzando indicatori di genere che consentano di conoscere la reale situazione delle donne e delle ragazze con disabilità;

34.   sottolinea la necessità di garantire assistenza in relazione alla salute riproduttiva delle donne con disabilità, prestando attenzione ad aspetti quali la pianificazione familiare, i servizi sanitari e l'informazione sulla maternità, in modo da metterle in condizione di stabilire relazioni eque, responsabili e soddisfacenti;

35.   ritiene che la politica dell'UE dovrebbe incoraggiare maggiormente le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e le organizzazioni non governative a ricercare metodi più efficaci di assistenza delle persone con disabilità;

36.   invita la Commissione ad agevolare la creazione di una rete per le donne disabili in tutta l'Unione europea e nei paesi candidati, onde consentire lo scambio delle migliori pratiche, lo sviluppo di capacità e la partecipazione;

37.   sottolinea la necessità che le donne con disabilità possano godere di un libero accesso ai nuovi mezzi audiovisivi;

38.   ricorda alla Commissione che una conoscenza approfondita di questa materia e del modello sociale della disabilità", che affronta le barriere sociali, in opposizione al "modello medico della disabilità", che affronta solo gli aspetti medici, costituisce la base migliore che consente di fornire soluzioni, servizi e appoggio, di concepire politiche, attribuire risorse e misurare l'impatto delle politiche sul miglioramento della situazione delle persone con disabilità;

39.   ricorda agli Stati membri l'importanza fondamentale della loro collaborazione per quanto concerne i progressi e i miglioramenti nella situazione delle donne e delle ragazze che soffrono di una disabilità, qualunque essa sia;

40.   invita gli Stati membri a promuovere le iniziative dei cittadini volte a sostenere le persone con disabilità;

41.   ricorda il ruolo importante degli interlocutori sociali del mondo imprenditoriale e della società civile, e in particolare delle organizzazioni di donne e di genitori di bambini con disabilità, nell'incentivare e promuovere le pari opportunità, l'accesso dei disabili al mondo del lavoro e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, tenendo debitamente conto delle loro speciali esigenze;

42.   rende omaggio all'attività delle associazioni di genitori, di norma create e dirette da madri di bambini con disabilità, che, mediante le loro organizzazioni e i siti Internet, compilano informazioni (su centri medici specializzati, regolamentazioni concernenti l'istruzione e la sicurezza sociale, ecc.), aiutando così gli altri genitori e accrescendo la consapevolezza delle pubbliche autorità;

43.   invita gli Stati membri a riferire al Parlamento europeo e alla Commissione sulla situazione delle donne e le ragazze con disabilità nelle loro relazioni nazionali e sulle misure prese a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;

44.   ritiene che le disabilità dovrebbero essere considerate un fenomeno naturale, che è parte della vita di tutti i giorni, e non una deviazione; rileva che ci saranno sempre cittadini disabili e che pertanto è evidente che le disabilità sono parte integrante della società;

45.   ritiene necessario promuovere un maggiore sviluppo e impiego di tecnologie e strutture che consentano di eliminare i contesti che comportano difficoltà per le persone disabili; ritiene che tale lavoro di sviluppo debba essere basato sul fatto che uomini e donne talvolta hanno esigenze diverse;

46.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uguaglianza nelle condizioni di vita di ragazze e ragazzi, di uomini e donne con disabilità;

47.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.


Informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto ***I
PDF 187kWORD 21k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d'Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (COM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))
P6_TA(2007)0161A6-0077/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0135),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0100/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0077/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 aprile 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d'Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

P6_TC1-COD(2006)0042


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)


Squadre di intervento rapido alle frontiere ***I
PDF 195kWORD 26k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD))
P6_TA(2007)0162A6-0135/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0401)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, paragrafo 2, lettera a), e 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0253/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0135/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   approva la dichiarazione in allegato;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 aprile 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina le competenze e i compiti degli agenti distaccati

P6_TC1-COD(2006)0140


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 863/2007)

P6_TC1-COD(2006)0140


ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l'invio di una squadra d'intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un'eventuale insufficienza di risorse finanziarie nel bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere esperite. La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile un'eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da parte dell'autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 23 e 24, al fine di garantire una decisione tempestiva da parte dei due rami dell'autorità di bilancio quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali affinché FRONTEX possa mobilitare una squadra d'intervento rapido alle frontiere. L'autorità di bilancio si impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell'urgenza della situazione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *
PDF 277kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0402/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0085/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2371/2002)
5.  Tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
5.  L'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002)
– il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
– il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
– il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.
– il 10% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002)
Tuttavia, tale riduzione di potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell'abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pesce del peschereccio.
Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l'utilizzo del peschereccio.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Contratto di concessione per il sistema Galileo
PDF 109kWORD 37k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sui negoziati relativi al contratto di concessione per il sistema Galileo
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2004)0477) e la propria posizione definita in prima lettura il 6 settembre 2005(1),

–   viste la proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dell'impresa comune Galileo contenuto nell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (COM(2006)0351) e la propria posizione del 24 ottobre 2006(2),

–   visti il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite(3) e la proposta di regolamento del Consiglio che modifica tale regolamento (COM(2005)0190), nonché vista la propria posizione del 12 ottobre 2006(4),

–   vista la propria risoluzione del 28 settembre 2006 sullo stato di avanzamento del programma Galileo(5),

–   viste le conclusioni adottate dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" (TTE) sullo stato dei negoziati relativi al contratto di concessione rispetto al sistema globale di navigazione satellitare, tenutosi il 22 marzo 2007,

–   visti i pertinenti documenti presentati ai ministri TTE, come la lettera del Vicepresidente della Commissione, Jacques Barrot, sullo stato dei negoziati relativi al contratto di concessione e la relazione del Presidente in carica del Consiglio sui punti ancora insoluti indicati dal consorzio di candidati,

–   visto il duplice mandato conferito dal Consiglio TTE al Vicepresidente della Commissione, Jacques Barrot, che è stato incaricato di presentare proposte, in occasione della riunione del Consiglio del giugno 2007, in merito alla garanzia del rispetto degli obiettivi di finanziamento pubblico a lungo termine e a scenari alternativi, in caso non sia possibile riprendere negoziati efficaci con il consorzio dei candidati secondo un calendario vincolante,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.   ribadisce il proprio sostegno al programma Galileo, inclusi i servizi di navigazione satellitare EGNOS in quanto precursori di Galileo, ma esprime viva preoccupazione per il fatto che i negoziati relativi al contratto di concessione sono a un punto morto da vari mesi e per il notevole impatto che tale ritardo avrà sul costo complessivo;

2.   ricorda la sua risoluzione del 28 settembre 2006, in cui invitava le parti coinvolte nei negoziati a raggiungere un accordo costruttivo; valuta dunque positivamente la lettera del Vicepresidente della Commissione responsabile per il programma Galileo e le conclusioni del Consiglio TTE del 22 marzo 2007, e sottolinea l'importanza che le parti interessate diano attuazione alle decisioni raggiunte nel dicembre 2005 (il cosiddetto accordo van Miert);

3.   sottolinea che il Parlamento, il Consiglio, la Commissione e gli organismi consultivi dell'Unione europea appoggiano a stragrande maggioranza il chiaro mandato conferito al Vicepresidente della Commissione responsabile per il programma Galileo, che in particolare dovrà presentare al Consiglio di giugno 2007:

   a. una tabella di marcia credibile per giungere al più presto alla conclusione di contratti,
   b. possibili soluzioni per rispettare gli obblighi finanziari a lungo termine,
   c. uno scenario che permetta di fornire al più presto servizi di navigazione satellitare EGNOS,
   d. scenari alternativi per la realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda costi, rischi e sostenibilità finanziaria;

4.   invita la Commissione ad accelerare il procedimento legislativo relativo al mercato regolamentato, sulla base del suo Libro verde sulle applicazioni di navigazione satellitare, onde garantire un piano industriale credibile;

5.   invita la Commissione a formulare congiuntamente all'Agenzia spaziale europea una proposta atta a risolvere il problema di una miglior gestione pubblica assicurando la chiara responsabilità politica e il ruolo guida della Commissione;

6.   invita la Commissione, visto il carattere comunitario del progetto, a rispettare l'accordo quadro sulle relazioni tra Parlamento europeo e Commissione(6), in particolare il paragrafo 19 relativo alle azioni esterne, garantendo in questo modo che il Parlamento sia pienamente informato circa l'attuazione della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a condurre negoziati con paesi terzi al fine di concludere accordi sulla loro partecipazione come membri associati all'autorità di vigilanza di Galileo;

7.   invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione intermedia entro metà luglio 2007 e a presentare un'ulteriore relazione ben prima che i negoziati raggiungano la fase in cui sarà disponibile una proposta riveduta di base giuridica modificata per il finanziamento del programma Galileo;

8.   invita il Consiglio ad assicurare che gli eventuali ulteriori ritardi nel progetto saranno ridotti al minimo;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 61.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0423.
(3) GU L 246 del 20.7.2004, pag 1.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0401.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0385.
(6) V. l'allegato della decisione del Parlamento del 26 maggio 2005 (GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125).


Diritti umani nel mondo (2006) e politica dell'UE in materia
PDF 241kWORD 135k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla politica dell'UE in tale rispetto (2007/2020(INI))
P6_TA(2007)0165A6-0128/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista l'ottava relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo (2006)(1),

–   visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del Trattato CEE

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti dell'uomo(2),

–   vista la carta delle Nazioni Unite,

–   viste le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli facoltativi,

–   vista l'entrata in vigore il 1º luglio 2002 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (TPI) nonché le sue risoluzioni relative alla TPI(3),

–   vista la convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e il piano dell'UE per il 2005 relativo alle migliori prassi, norme e procedure per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani(4),

–   visto il protocollo n. 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), relativa all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti,

–   vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),

–   visto l'accordo di partenariato ACP -UE e il suo testo rivisto(6),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo,

–   vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sull'esito dei negoziati concernenti il Consiglio dei diritti dell'uomo e sulla 62º sessione della commissione diritti dell'uomo delle Nazioni Unite(7),

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(8),

–   vista la sua risoluzione dell'1 febbraio 2007 sull'iniziativa a favore della moratoria universale in materia di pena di morte(9),

–   viste tutte le risoluzioni di urgenza sui diritti dell'uomo che ha adottato in tutti i casi in cui vi sono state violazioni dei diritti umani, della democrazia o del principio di legalità,

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e ottava relazione annuale del Consiglio conformemente alla disposizione operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi(10),

–   visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(11),

–   visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(12),

–   viste le conclusioni del Forum annuale dei diritti dell'uomo dell'UE organizzato dalla Presidenza finlandese del Consiglio e dalla Commissione e svoltosi a Helsinki nel dicembre 2006,

–   vista la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione dei diritti e della dignità delle persone diversamente abili adottata con risoluzione A/RES/61/106 dell'Assemblea generale ONU il 13 dicembre 2006 che stabilisce l'obbligo di integrare gli interessi e le preoccupazioni delle persone diversamente abili nelle azioni in materia dei diritti dell'uomo svolte nei confronti di paesi terzi,

–   vista la convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone contro le scomparse forzate adottata il 20 dicembre 2006 dall'Assemblea generale ONU con risoluzione A/RES/61/177 e pronta per la firma dal 6 febbraio 2007,

–   viste le linee direttrici dell'Unione europea in materia di promozione del diritto umanitario internazionale (IHL)(13),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0128/2007),

A.   considerando che la relazione annuale del Consiglio e della Commissione dell'UE sui diritti dell'uomo per il 2006 offre una panoramica sulle attività delle istituzioni dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'UE,

B.   considerando che questa risoluzione si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti dell'uomo della Commissione e del Consiglio, nonché le attività globali del Parlamento, in particolare richiamando l'attenzione su questioni trascurate nell'ambito di tali attività,

C.   considerando che occorre riconoscere l'esistenza di un legame fra le politiche interne e esterne dell'UE, visto che i risultati interni dell'UE in materia dei diritti dell'uomo hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,

D.   considerando che il rispetto per i diritti umani e un sistema di governance democratica sono necessariamente interconnessi e considerando che la promozione dei diritti umani dovrebbe essere legata alla promozione e all'applicazione della governance democratica,

E.   considerando che è necessario adoperarsi, in generale, per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, quando si negoziano accordi commerciali bilaterali o regionali, anche con importanti partner commerciali,

1.   si rallegra che l'UE sia sempre più attiva sulla scena internazionale per il miglioramento globale dei diritti umani e della democrazia; ritiene che l'ultimo ampliamento dell'UE che ne fa un'Unione di 27 Stati membri con una popolazione di 494 milioni di abitanti abbia accresciuto l'importanza globale dell'UE e rafforzando perciò il suo impegno volto a promuovere i diritti dell'uomo e la democrazia su scala internazionale;

2.   ritiene che occorra dare maggiore priorità al miglioramento della capacità dell'UE di risolvere i problemi in materia di violazione dei diritti umani relativamente a paesi terzi e all'introduzione della dimensione dei diritti umani nelle politiche svolte dall'UE nei confronti di questi paesi, incluso l'impatto esterno delle politiche interne dell'UE;

3.   continua a sottolineare la necessità di una politica coerente attuata da tutti gli Stati membri dell'UE nelle loro relazioni bilaterali con i paesi terzi, nei quali i diritti dell'uomo sono spesso violati o vi è il rischio che possano esserlo ed invita gli Stati membri a svolgere i loro contatti bilaterali con questi paesi in modo coerente con la politica dell'UE, in particolare per quanto riguarda un impegno attivo per garantire il rispetto dei diritti umani;

4.   ritiene che una politica estera europea coerente debba dare la priorità assoluta alla promozione della democrazia, visto che la società democratica è la base per l'osservanza dei diritti umani;

5.   ritiene che i progressi compiuti nella creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali costituisca un primo passo che consenta di rispondere all'appello del Parlamento volto alla creazione di un ambito integrato di norme e istituzioni volte a conferire una forza vincolante alla carta dei diritti fondamentali e a garantire la conformità con il sistema previsto nell'ECHR; sottolinea l'importanza del fatto che il mandato dell'agenzia copre anche i paesi che hanno concluso un accordo di stabilizzazione ed associazione con l'UE; ritiene che l'Agenzia dei Diritti Fondamentali debba aiutare la UE ad attuare le sue politiche esterne, ogni qualvolta si renda necessaria una valutazione della situazione dei diritti umani nei paesi terzi;

La relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo nel mondo del 2006 (elaborata dal Consiglio e dalla Commissione)

6.   sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'UE in materia di diritti umani, soprattutto al fine di aumentare la visibilità delle questioni connesse con i diritti umani in generale;

7.   si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2006 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della plenaria di dicembre 2006, contestualmente all'assegnazione da parte del Parlamento del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al sig. Aliaksandr Milinkevich, l'attivista per la libertà e la democrazia della Bielorussia; ritiene che nel consacrare questa prassi la tornata di dicembre del Parlamento europeo sia diventata un riferimento annuale per le attività dell'UE in materia dei diritti dell'uomo;

8.   riconosce l'ampiezza delle attività dell'UE nel settore dei diritti dell'uomo in diverse parti del mondo, ribadisce tuttavia il suo appello per una valutazione più incisiva dell'uso degli strumenti UE e delle iniziative comunitarie nei paesi terzi; si compiace delle valutazioni citate nella relazione dal Consiglio e dalla Commissione; ritiene che si dovrebbe creare un meccanismo che consenta ai deputati del Parlamento europeo di ricevere le valutazioni effettuate in settori specifici, quali singoli paesi, gruppi di paesi e aree geografiche, ma in primo luogo quelle riguardanti le problematiche specifiche attinenti ai diritti umani; ritiene che detto meccanismo debba consentire al Parlamento europeo di discutere l'esito di tali valutazioni nel contesto più appropriato;

9.   sottolinea l'importanza dell'impegno in atto per promuovere l'integrazione della dimensione dei diritti umani e della democrazia, nonché la coerenza e la solidità delle politiche e delle azioni del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'UE in materia di diritti umani e democrazia;

10.   ritiene positivo il fatto che la presente relazione intenda rendere giustizia alle attività del Parlamento europeo, ribadisce tuttavia la sua richiesta, inclusa nella sua risoluzione del 2006 sui diritti umani, che le future presidenze riferiscano, nelle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani, in merito ai diversi modi in cui le risoluzioni del Parlamento - incluse le relazioni urgenti riguardanti casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto - sono state prese in considerazione dal Consiglio e dalla Commissione; rileva con soddisfazione gli sviluppi menzionati nel paragrafo 13 in appresso;

11.   riafferma che, nelle relazioni annuali future sui diritti dell'uomo il Consiglio e la Commissione dovrebbero analizzare i diversi modi in cui i diritti dell'uomo sono trattati nell'ambito di altre politiche comunitarie, quali la politica estera e di sicurezza comune, quelle dello sviluppo e del commercio, dell'immigrazione e quelle riguardanti altri aspetti importanti attinenti alle relazioni esterne dell'UE, in particolare in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e all'interno di meccanismi specifici creati con accordi di cooperazione; ritiene che esse dovrebbero anche trattare questioni attinenti alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

12.   invita il Consiglio e la Commissione a contemplare la possibilità di adottare l'impostazione dei governi di alcuni Stati membri e di alcune Organizzazioni non-governative (ONG) internazionali elaborando un elenco globale dei "paesi che destano particolare preoccupazione" relativamente alle violazioni dei diritti umani nell'ambito della rispettiva relazione annuale;

13.   è consapevole che, soprattutto nel settore dei diritti umani, le attività dell'UE, come iniziative presso paesi terzi, devono talvolta essere effettuate in modo riservato; è tuttavia persuaso che l'elenco delle sue attività deve essere inserito nella relazione annuale, pur lasciando un certo margine di manovra per contatti diplomatici bilaterali con governi nella massima riservatezza;

14.   si compiace del rafforzamento nella concertazione con il Parlamento europeo e degli sviluppi verso la redazione di una relazione annuale dell'UE che rappresenti le attività del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo, ritenendo al contempo che il Parlamento debba continuare ad elaborare le proprie relazioni in materia; ritiene in tale contesto che una discussione aperta in fase di redazione a livello di commissioni consentirebbe al Parlamento di migliorare la precisione e il contenuto della relazione;

Attività del Consiglio e della Commissione nel settore dei diritti umani in ambiti internazionali

15.   rende omaggio all'eccellente lavoro effettuato dal rappresentante personale uscente per i diritti umani del Segretario generale e Alto rappresentante per i diritti umani nell'area della politica estera e di sicurezza comune, il sig. Michael Matthiessen, nel corso del 2006; continua a sostenere il nuovo rappresentante personale di nomina recente, la sig.ra Riina Kionka, nel suo impegno volto ad aumentare la visibilità e a rafforzare il ruolo dell'UE nei consessi internazionali sui diritti umani; si aspetta che l'Alto Rappresentante, il Consiglio e tutti i rappresentanti degli Stati membri sostengano appieno il suo lavoro in ogni momento;

16.   considera che la capacità dell'UE di prevenire, reagire e gestire le crisi sia attualmente insufficiente; raccomanda che sia creata una nuova infrastruttura per la prevenzione delle crisi e la gestione civile dei conflitti che presuppone un'azione proattiva-preventiva, la creazione di idonei sistemi civili di allarme rapido, l'istituzione di una "pianificazione contingente" preventiva, la formazione di personale specializzato per le missioni internazionali nel campo della gestione dei conflitti nonché una maggiore concentrazione sulla promozione di società strutturalmente in grado di vivere in pace; sottolinea l'importanza di considerare attentamente gli aspetti dei diritti umani in collegamento con la pianificazione di misure di prevenzione e di gestione dei conflitti in relazione ad ogni crisi nella quale sia implicata l'Unione europea;

17.   chiede alla Commissione di spronare gli Stati membri dell'UE a firmare e a ratificare tutte le principali convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa relative ai diritti umani nonché i loro protocolli facoltativi; richiama l'attenzione degli Stati membri in particolare sulla necessità di ratificare la convenzione internazionale, del 1990, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari e la convenzione internazionale, adottata di recente, per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

18.   riconosce l'impegno attivo dell'UE e dei suoi Stati membri sulle questioni dei diritti dell'uomo e della democrazia in diversi consessi internazionali nel 2006, in particolare in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC) di recente creazione, dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, del consiglio ministeriale dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa;

19.   plaude all'intenzione del Consiglio di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa; invita il Consiglio e la Commissione a tener conto, a tal fine, delle raccomandazioni della relazione Juncker dell'11 aprile 2006, dal titolo'Consiglio d'Europa-Unione europea, un'unica ambizione per il continente europeo";

20.   rileva che il recente UNHCR ha il potenziale per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali per i diritti umani e fa osservare che l'UNHRC, nel suo primo anno di esistenza, si è posto un programma di lavoro ambizioso che include la revisione e il mantenimento del sistema di procedure speciali, l'istituzione e l'attuazione della revisione periodica universale a cui saranno soggetti tutti gli Stati, la definizione dei suoi metodi di lavoro e la promozione e protezione dei diritti umani, specialmente quelli che sono stati violati o sono a rischio; si rammarica tuttavia che il nuovo UNHCR non abbia reagito con la dovuta efficacia alle crisi nel campo dei diritti umani nel mondo, in quanto molti Stati lo hanno utilizzato quale foro di pressione politica e non quale strumento di promozione dei diritti umani; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea a svolgere un ruolo più attivo all'interno dell'UNHRC nell'ambito della comunità di democrazie, al fine di rafforzare e approfondire a livello globale le prassi e le norme democratiche;

21.   invita i ministri degli affari esteri e le presidenze dell'UE ad utilizzare la loro posizione politica per lavorare alla risoluzione delle difficoltà incontrate dall'UNHRC di recente creazione; afferma la necessità di un'agenda politica chiara per quanto riguarda l'azione degli Stati membri in seno all'UNHRC; sottolinea che quest'ultimo non deve diventare un foro politico per conflitti fra diversi blocchi geografici e ideologici su scala mondiale; quindi sollecita i Ministri degli esteri e le Presidenze dell'UE a lavorare per il raggiungimento di un consenso in seno all'UNHRC a favore di una maggiore partecipazione della comunità internazionale per contribuire ad eliminare le gravi violazioni dei diritti umani e gli abusi umanitari;

22.   ribadisce il suo appello affinché le parti in conflitto nello Sri Lanka pervengano a un accordo di ampia portata in materia di diritti umani e affinché quest'ultimo sia facilitato mediante una missione di monitoraggio internazionale efficace e indipendente, dotata di libero accesso alle zone controllate dal governo e dalle Tigri per la Liberazione del Tamil Eelam, come raccomandato da Philip Alston, Relatore speciale dell'ONU nelle esecuzioni extragiudiziali sommarie o arbitrarie; ritiene che l'Unione europea, in quanto copresidente della Conferenza dei donatori di Tokyo, dovrebbe assumere la guida nello sviluppo di un consenso sulle proposte presentate all'UNHRC a tal proposito;

23.   riconosce che l'UE deve utilizzare in modo più efficace la sua influenza per introdurre questioni importanti nell'Agenda dell'UNHRC e modulare meglio le sue attività di gruppo di pressione e di informazione;

24.   ricorda al Consiglio la summenzionata risoluzione del 16 marzo 2006, nella quale si compiaceva della creazione dell'UNHRC e invitava l'UE a svolgere un ruolo di capofila in seno a tale istituzione; accoglie con favore in tale contesto la creazione di un meccanismo volto a tenere sessioni speciali al fine di rispondere a crisi urgenti e a violazioni dei diritti umani; è tuttavia preoccupato per il grado già elevato di politicizzazione delle sessioni speciali dell'UNHRC; invita in tale ambito al mantenimento e alla protezione dell'indipendenza delle "procedure speciali"; si compiace della creazione di un meccanismo di esame periodico universale e in tale contesto auspica un processo di valutazione basato sull'attuazione delle raccomandazioni fatte da meccanismi indipendenti dell'ONU; incoraggia la partecipazione della società civile indipendente ove opportuno e riconosce il valore del coinvolgimento delle vittime delle violazioni dei diritti umani in un dialogo interattivo con la Comunità internazionale, soprattutto nei casi in cui le persone non possono esprimere i loro pareri nei rispetti paesi; invita i membri dell'UNHRC facenti parte dell'UE, a spiegare i loro voti su tutte le risoluzioni;

25.   sottolinea il ruolo positivo che i relatori speciali possono svolgere nella struttura dell'UNHRC e invita a dare un sostegno costante a queste procedure speciali; riconosce tuttavia che se le relazioni speciali devono essere effettuate, occorre che siano correttamente finanziate e dotate di personale sufficiente; sottolinea che deve essere preservata la loro indipendenza;

26.   sollecita gli Stati membri, nei loro contatti bilaterali con i membri dell'UNHRC, a dare un impulso positivo alla sua agenda; riconosce che il Parlamento e l'UE devono continuare a forgiare alleanze al di fuori di Ginevra, in particolare con gli Stati più influenti; ritiene che il Parlamento debba continuare a partecipare regolarmente alle riunioni dell'UNHRC;

27.   esprime il proprio disappunto per la debole risoluzione dell'UNHRC sul Darfur; ritiene che il conflitto del Darfur stia danneggiando sempre più la stabilità della regione centroafricana e costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale; deplora il fatto che la delegazione dell'UNHRC non abbia potuto entrare in Sudan in quanto le autorità non le hanno concesso i visti necessari; ritiene che la massima priorità della comunità internazionale sia l'immediato cessare della violenza e la protezione della popolazione del Darfur; riconosce inoltre che la sicurezza di lungo termine può essere garantita soltanto con una soluzione politica delle dispute della regione; invita il Consiglio e la Commissione ad operare all'interno dell'UNHRC per arrivare ad una strategia globale di pace che coinvolga tutte le parti; sollecita l'Unione europea e gli Stati membri ad utilizzare con più efficacia la loro pressione a livello UNHRC e sollecita quest'ultimo ad adottare misure forti ed adeguate per reagire alla catastrofe umanitaria del Darfur, secondo quanto riferito dalla missione speciale dello stesso UNHRC;

28.   esprime la propria preoccupazione di fronte alle difficoltà incontrate dagli Stati membri dell'UE nell'ottenimento di un accordo con l'organizzazione della conferenza islamica su una serie di risoluzioni dell'UNHRC; ritiene che il permanere dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese costituisca un importante ostacolo alla cooperazione positiva;

29.   esprime preoccupazione per le conseguenze sulla popolazione palestinese della decisione dell'UE di sospendere la fornitura di aiuti tramite l'Autorità palestinese a seguito dell'incapacità di quest'ultima di rispettare condizioni legittime; chiede che il meccanismo temporaneo internazionale venga esteso e chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente l'evolvere della situazione e di promuovere un contesto atto a permettere la ripresa della fornitura di aiuti per il tramite dell'Autorità palestinese;

30.   incoraggia i membri dell'UNHRC appartenenti all'UE ad esaminare il modo in cui potrebbero utilizzare più efficacemente i tempi dedicati alla discussione;

31.   è preoccupato che, nonostante il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti dell'uomo (COHOM) abbia aumentato il numero delle sue riunioni, sono necessari più tempo e maggiori risorse per raggiungere gli obiettivi UE a livello UNHRC; invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le risorse umane disponibili a Ginevra;

32.   sollecita gli Stati membri ad astenersi dal sostenere la candidatura a posti di responsabilità in seno a consessi internazionali di quei paesi per i quali è stata dimostrata la responsabilità di patenti e sistematiche violazioni dei diritti umani e della democrazia; invita gli Stati membri ad avviare negoziati con Stati influenti e dello stesso parere per bloccare l'elezione di questi paesi a posizioni di responsabilità; sostiene la tesi che tutti i paesi candidati debbano cooperare con le procedure speciali e con altri meccanismi creati dall'UNHRC; a tale proposito invita nuovamente gli Stati membri ad esprimere il loro sostegno alla formulazione di criteri di adesione che subordinino l'adesione all'UNHRC all'obbligo, per gli Stati membri, di rivolgere un invito permanente ai meccanismi dell'ONU;

33.   esorta il Consiglio ad avvalersi di sanzioni finalizzate, come quelle introdotte nei confronti del regime bielorusso, per penalizzare coloro che si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani in altri paesi;

34.   ribadisce la sua richiesta al Consiglio di spiegare come la Bielorussia abbia potuto essere eletta al comitato direttivo dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel giugno 2005 mentre quattro grandi paesi dell'UE sono membri permanenti di questa grande istanza; chiede al Consiglio di spiegare quali passi politici abbia compiuto prima dell'elezione e se abbia contemplato la possibilità di opporsi all'adesione della Bielorussia;

35.   rileva con preoccupazione che nell'ottobre 2006 una relazione di un gruppo di esperti dell'ONU ha concluso che diamanti provenienti da zone di conflitto della Costa d'Avorio venivano infiltrati nel flusso commerciale legale di diamanti attraverso il Ghana, paese che partecipa al Kimberley Process; invita la Commissione, che detiene la presidenza del Kimberly Process per il 2007, a valersi della sua carica per rafforzare i meccanismi volti a porre termine alla circolazione di diamanti provenienti da zone di conflitto; raccomanda alla Commissione di adoperarsi per ottenere un consenso onde chiedere che in tutti i settori del commercio di diamanti siano messi in atto sistemi di tracciabilità dei diamanti, dalle miniere ai rivenditori al dettaglio, e di adottare politiche responsabili e trasparenti, in cui le garanzie siano verificate da un controllore indipendente, nonché di fornire statistiche più dettagliate sul commercio di diamanti grezzi in modo che possano essere prodotte analisi efficaci in tempo per individuare eventuali traffici di diamanti insanguinati;

36.   chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere la dichiarazione di Oslo del 23 febbraio 2007 sulle munizioni a grappolo, sottoscritta da 46 paesi, che ha come obiettivo di concludere entro il 2008 un Trattato internazionale per la proibizione della produzione, dell'uso, del trasferimento e dello stoccaggio di bombe a grappolo in linea con i principi del diritto internazionale umanitario; invita il Consiglio e la Commissione ad impegnarsi nell'Unione europea affinché i diversi Stati membri seguano l'esempio di Austria e Belgio nella messa al bando delle bombe a grappolo e a livello internazionale affinché i paesi non firmatari sottoscrivano la dichiarazione di Oslo;

37.   invita il Consiglio e la Commissione a proseguire il loro profondo impegno per promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione delle disposizioni legislative di applicazione necessarie a livello nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/CFSP del 16 giugno 2003 sul Tribunale Penale Internazionale(14) e il relativo piano d'azione del 4 febbraio 2004; si compiace del fatto che il Ciad abbia ratificato recentemente lo Statuto di Roma, portando così a 104 il numero degli Stati firmatari il 1º gennaio 2007; sollecita la Repubblica ceca l'unico Stato membro dell'UE a dover tuttora ratificare lo Statuto di Roma a farlo senza indugio; nel medesimo spirito, invita il Consiglio e la Commissione ad incoraggiare i paesi terzi a promuovere meccanismi giudiziari transitori nel loro territorio, quale misura per rendere giustizia alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani;

38.   si compiace del fatto che i riferimenti al TPI sono stati integrati con diversi nuovi piani d'azione di vicinato europeo (concernenti l'Egitto, la Giordania, la Moldavia, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia, il Libano e l'Ucraina) e sono oggetto di negoziati nell'ambito di altri nuovi piani d'azione nonché di accordi di partenariato e di cooperazione con diversi paesi; è assolutamente favorevole al finanziamento da parte della Commissione, mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), dei lavori della coalizione per il TPI, dell'organizzazione "No Peace Without Justice", della Federazione internazionale dei diritti umani e dei parlamentari per un'azione globale volta a promuovere la ratifica e l'attuazione dello statuto di Roma;

39.   riconosce che sarebbe importante da una prospettiva globale che gli Stati Uniti ratifichino senza indugio lo Statuto di Roma; invita ancora una volta il Consiglio e la Commissione a fare uso di tutti i meccanismi disponibili per incoraggiare gli Stati Uniti a firmare e ratificare lo statuto di Roma e anche a dissuaderli dall'impedire attivamente che altri paesi ratifichino lo statuto proponendo a paesi terzi accordi paralleli, quali trattati bilaterali di deroga;

40.   incoraggia tutti gli Stati membri ad una piena collaborazione con i meccanismi della giustizia penale internazionale, in particolare nell'assicurare alla giustizia i latitanti;

41.   incoraggia tutti gli Stati membri a contribuire attivamente ai meccanismi di giustizia internazionale creati ad hoc, con particolare riferimento a quelli finanziati da contributi volontari;

42.   ritiene che i cosiddetti meccanismi di giustizia di transizione non debbano mai derogare al rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, unico sistema capace di garantire giustizia alle vittime e di evitare il perpetuarsi dell'impunità per le più gravi violazioni dei diritti umani;

Risultati relativi alle linee direttrici dell'UE sui diritti umani

43.   apprezza l'impegno attualmente profuso per attuare i metodi e le priorità politiche indicate nei cinque orientamenti comunitari sui diritti dell'uomo nonché la pubblicazione di valutazione d'impatto per ciascuno di questi orientamenti, che consente di valutare la loro efficacia nell'introduzione del cambiamento nei paesi terzi; è preoccupato per le periodiche informative secondo cui le ambasciate degli Stati membri UE nei paesi terzi e le missioni UE hanno scarsa o nessuna conoscenza degli orientamenti;

44.   chiede alla Commissione di vegliare affinché tutto il suo personale, in particolare le persone che lavorano nel settore della politica di sviluppo siano sufficientemente informati in merito agli orientamenti sui diritti dell'uomo; riconosce la necessità di aumentare la trasparenza sul modo in cui i diversi orientamenti sono attuati, in particolare sull'eco suscitato da casi individuali e mediante l'informazione sulle azioni svolte dalle ONG, invita a realizzare valutazioni periodiche e trasparenti dell'attuazione degli orientamenti dell'UE che riguardano il Parlamento, per consentire a quest'ultimo di svolgere un ruolo attivo e con la massima responsabilità;

45.   plaude all'impegno preso dalla presidenza tedesca di stabilire linee direttrici dell'UE in materia di diritti umani nel settore dei diritti dell'infanzia; la incoraggia a consultare il Parlamento, la Commissione e la società civile per approfondire queste linee direttrici e, se del caso, a stabilire un coordinamento con la futura presidenza portoghese onde portare a buon fine l'introduzione di queste linee direttrici, che dovrebbero essere volte ad una effettiva eliminazione del lavoro minorile, ed incentrate principalmente sull'insegnamento e sull'istruzione dei bambini, che è uno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

46.   fa osservare che le linee direttrici dell'UE riguardano diversi paesi, in modi diversi, e che sono necessari piani individuali per applicare le linee direttrici in contesti diversi;

47.   prende atto della responsabilità dei rappresentanti speciali dell'UE e delle missioni dell'UE all'estero nella promozione delle linee direttrici; incoraggia ad adottare un'impostazione più preventiva della promozione delle linee direttrici a tutti i livelli; sottolinea il problema delle risorse e del personale che emerge in seno alle missioni dell'UE nei paesi terzi per portare a buon fine i compiti che consistono nel far conoscere le linee direttrici, monitorarle e applicarle; invita le rappresentanze degli Stati membri in paesi terzi e le delegazioni della Commissione ad un maggior coordinamento e condivisione di strutture e personale in modo da costituire autentiche "Ambasciate dell'Unione europea" nel mondo per quanto attiene alle competenze in materia di diritti umani;

Pena di morte

48.   sollecita le presidenze a continuare a promuovere l'abolizione della pena di morte dando la priorità ad un certo numero di paesi in cui vi siano prospettive di cambiamento positivo di tale politica;

49.   incoraggia le presidenze a indicare pubblicamente quali sono i paesi su cui intendono focalizzarsi nell'ambito delle linee direttrici dell'UE sulla pena di morte in base alla cosiddetta campagna "countries on the cusp" che riguarda Stati la cui politica in materia di pena di morte è fluttuante; incoraggia il Consiglio e la Commissione a cercare di ottenere il maggior sostegno possibile all'iniziativa dell'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite a favore di una moratoria universale della pena di morte in vista della sua totale abolizione, ad inclusione delle sentenze; sollecita il Consiglio ad aggiornare le linee direttrici che risalgono al 1998 in modo da poter prendere in considerazione i nuovi elementi e le nuove strategie che si sono sviluppate nel frattempo;

50.   propone che il Consiglio intraprenda un riesame delle linee direttrici e ritiene che questo riesame potrebbe consentire alla UE di intervenire per quanto riguarda "casi singoli particolarmente preoccupanti" che non rientrano nelle norme minime delle Nazioni Unite come previsto nelle linee direttrici;

51.   invita la presidenza a incoraggiare i paesi che non hanno ancora sottoscritto e ratificato il secondo protocollo opzionale alla convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) a procedere in tal senso, nonché gli Stati membri che non hanno ancora sottoscritto il protocollo n. 13 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza(15); riconosce al proposito che le linee direttrici sulla pena di morte potrebbero essere applicate in modo più coerente se gli Stati membri fossero decisi a firmare e a ratificare questi protocolli e convenzioni;

52.   si compiace dell'organizzazione a Parigi (dal 1º al 3 febbraio 2007) del terzo congresso mondiale contro la pena di morte e si associa alla sua dichiarazione finale; intende dare seguito al congresso, in particolare sviluppando la dimensione parlamentare della campagna mondiale contro la pena di morte e sollevando la questione mediante le sue delegazioni interparlamentari e la sua partecipazione ad assemblee parlamentari comuni; invita il Consiglio e la Commissione a sfruttare tutte le opportunità per sostenere la creazione di una coalizione abolizionista regionale con un'attenzione particolare ai paesi arabi;

53.   plaude -come un buon esempio dell'utilizzazione delle linee direttrici dell'UE sulla pena di morte- alla reazione coordinata e pubblica dei rappresentanti dell'UE in Perù alle proposte di estendere la pena di morte in questo paese, in violazione della costituzione peruviana e della convenzione americana sui diritti dell'uomo;

54.   plaude all'azione coordinata ed efficace - sia pubblica che diplomatica- del Parlamento europeo, della Commissione, degli Stati membri interessati e delle ONG per ottenere la decisione sovrana del Presidente del Pakistan di commutare la pena capitale cui era stato condannato il cittadino britannico Mirza Tahir Hussain, e di rilasciarlo dopo 18 anni passati nel braccio della morte di una prigione pachistana; esorta l'UE a continuare ad affrontare casi specifici nell'ambito degli orientamenti sulla pena capitale e raccomanda al Consiglio e alla Commissione di utilizzare efficacemente la dimensione parlamentare in tal senso, ricorrendo in particolare ad interventi tempestivi e utili da parte delle delegazioni interparlamentari;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti

55.   si compiace dell'entrata in vigore, il 22 giungo 2006, del protocollo facoltativo della convenzione contro la tortura (OPCAT); fa osservare che soltanto 19 Stati membri dell'UE hanno finora firmato il protocollo e soltanto 9 lo hanno ratificato(16); invita immediatamente tutti gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora firmato e ratificato l'OPCAT a procedere in tal senso nel corso dell'anno;

56.   accoglie con favore l'avvio della Convenzione internazionale per la protezione di ogni essere umano dalla sparizione forzata; invita tutti gli Stati membri dell'UE a firmarla e a ratificarla quanto prima;

57.   raccomanda che l'UE continui ad affrontare casi specifici di tortura in base alle linee direttrici sulla tortura così come l'aveva fatto per i casi di pena di morte in base alla linea direttrice sulla pena di morte;

58.   approva la decisione del Consiglio di rendere pubbliche le condizioni di taluni passi e riconosce che ciò costituisce un progresso verso una maggiore trasparenza; chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere particolarmente in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni che figurano nello studio del Parlamento sull'applicazione delle linee direttrici dell'UE su tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti;

59.   sottolinea che, nonostante queste linee direttrici siano state adottate nel 2001, il ricorso al dialogo, alle dichiarazioni e alle misure politiche concernenti la pratica reale della tortura è stato minimo; incoraggia le future presidenze ad avviare un processo di individuazione, valutazione e pianificazione per quanto riguarda le linee direttrici sulla tortura; invita il Consiglio a tenere conto delle raccomandazioni formulate a seguito dello studio in materia, richiesto dalla sua sottocommissione per i diritti umani nell'ambito della Commissione per gli affari esteri, nel futuro processo di valutazione di queste linee direttrici; incoraggia l'UE ad ampliare il campo di applicazione, in particolare mettendo in atto una procedura per individuare i singoli casi nei paesi selezionati e i passi da compiere al proposito;

60.   raccomanda alle presidenze tedesca e portoghese di proseguire tutti i passi sulla questione della tortura quando e ove ciò sia rilevante; sottolinea tuttavia che le iniziative di per se non sono sufficienti e che altre azioni complementari devono essere svolte in modo coerente ed in base ad un'analisi minuziosa delle situazioni locali, per esempio rafforzando le relazioni dei gruppi della società civile che lavorano nel settore della tortura e dei maltrattamenti, contemplando strumenti efficaci per risolvere i singoli casi di tortura e di maltrattamento, oltre a quelli nei quali sono coinvolte persone che difendono notoriamente i diritti umani e garantendo la coerenza e la continuità dell'azione delle missioni dell'UE impegnate contro la tortura e i maltrattamenti in paesi terzi;

61.   sottolinea che la continua presenza della presidenza o del segretariato del Consiglio in seno ai pertinenti comitati delle Nazioni Unite, nonché l'approfondimento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e con il suo comitato per la prevenzione della tortura possono contribuire concretamente, in modo importante e utile al processo decisionale relativo alle iniziative nei confronti di taluni paesi;

62.   sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative per quanto riguarda tutti i partner internazionali dell'UE in merito alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti nonché le disposizioni per la riabilitazione dei sopravvissuti alla tortura; invita l'UE a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della sua politica in materia di diritti dell'uomo, in particolare attuando in modo più vigoroso le linee direttrici dell'UE e tutti gli altri strumenti comunitari come l'EIDHR e garantendo che gli Stati membri si astengano dal ricorrere a garanzie diplomatiche con paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

63.   riafferma che le mutilazioni genitali femminili sono una violazione del diritto umano all'integrità fisica ed è allarmato dai tentativi di considerare tali mutilazioni alla stregua di semplici pratiche mediche;

I bambini e i conflitti armati (CAAC)

64.   si compiace per la nomina della signora Radhka Coomaraswamy quale rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati ad aprile 2006, con il mandato di definire le strategie volte a fornire una protezione concreta ai bambini coinvolti in guerre e a garantire la piena applicazione degli standard e delle norme internazionali di protezione dei bambini;

65.   plaude all'organizzazione congiunta del ministro francese degli affari esteri e dell'Unicef della conferenza denominata "liberiamo i bambini dalla guerra" a febbraio 2007, nonché l'adozione dei principi e delle linee direttrici di Parigi sui bambini associati a forze armate o a gruppi armati, quale tappa importante per incitare la comunità internazionale a promuovere la tutela, migliorare la consapevolezza e a porre la questione dei bambini nei conflitti armati al centro dell'impegno volto a mantenere e a costruire la pace;

66.   sottolinea che appare particolarmente preoccupante la situazione delle soldatesse, poiché sono vittime sia di sfruttamento sessuale che dell'ostracismo fin troppo frequente nelle loro comunità in seguito alla loro smobilitazione, e chiede provvedimenti per affrontare in modo specifico i loro problemi e aiutarle ad adattarsi dopo la smobilitazione e il ritorno alla vita civile;

67.   invita tutti gli Stati membri a ratificare i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dell'infanzia;

68.   nota che molti paesi, ed anche taluni Stati membri UE, preparano i bambini al conflitto armato; invita tutti i paesi a prendere misure per garantire che alle persone al di sotto di 18 anni non venga data una preparazione mirata al conflitto armato;

69.   si compiace della strategia di applicazione adottata nell'aprile 2006 da parte della presidenza austriaca che definisce le raccomandazioni specifiche per l'azione e l'indicazione secondo cui le questioni relative ai diritti umani devono essere sistematicamente prese in considerazione fin dalle prime fasi della pianificazione di operazioni nel quadro della Politica di sicurezza e difesa (PESD); plaude agli sforzi intrapresi dalla presidenza finlandese per l'attuazione della strategia di applicazione; deplora che gli strumenti politici a disposizione dell'UE (come le iniziative e i dialoghi politici) non siano stati utilizzati appieno dopo l'adozione delle linee direttrici nel 2003;

70.   sottolinea l'importanza di continuare a concentrarsi sulle linee direttrici, oltre alla strategia di applicazione, in quanto le linee direttrici sono più globali; si rammarica che la presidenza finlandese abbia intrapreso solo poche iniziative e misure per quanto riguarda i bambini e i conflitti armati; insiste affinché l'UE conservi elevate norme di qualità e di approfondimento nel monitoraggio e nell'informazione sui bambini e i conflitti armati; esorta la Commissione e l'Alto rappresentante della PESC a fare in modo che le future presidenze siano pienamente a conoscenza della strategia di applicazione;

71.   chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare un elenco di quesiti per i responsabili delle missioni a cui questi possano fare riferimento per le loro periodiche relazioni; chiede alla Commissione e al Consiglio di definire un elenco di criteri che determinano se un paese costituisce o meno una "priorità" e li invita ad una maggiore concertazione con le parti interessate per avere il loro parere; invita immediatamente la Commissione ed il Consiglio ad elaborare, come si suggerito nelle raccomandazioni relative alla strategia di attuazione, un documento contenente proposte su come applicare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1612 (2005);

72.   invita la Commissione a migliorare il perseguimento degli obiettivi delle linee direttrici, introducendo la questione dei bambini e i conflitti armati in tutte le politiche, compresa la cooperazione allo sviluppo;

73.   accoglie favorevolmente l'invito a presentare proposte lanciato dalla Commissione all'inizio del 2006 per selezionare progetti da finanziare volti alla lotta contro il traffico di donne e bambini e alla tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili nei conflitti armati, in particolare dei diritti dei bambini;

74.   si compiace inoltre dell'adozione, nel dicembre 2006, del concetto UE per il sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reintegro, che contiene riferimenti forti e sistematici ai bambini, nonché del sostegno comunitario (mediante la Direzione generale della Commissione per gli aiuti umanitari ECHO) al processo di revisione dei "principi di Città del Capo" sul disarmo, la smobilitazione e il reintegro dei bambini, svoltosi sotto l'egida dell'Unicef;

Difensori dei diritti dell'uomo

75.   sottolinea che l'attuazione integrale delle linee direttrici dell'UE del 2004 sui difensori dei diritti dell'uomo deve essere prioritaria e che le raccomandazioni del Consiglio adottate a giugno 2006, dopo il primo esame dell'attuazione delle linee direttrici svolta dalla presidenza austriaca, deve essere seguita da un'azione concreta; incoraggia il Consiglio a facilitare un seguito adeguato dei passi e la valutazione dell'impatto delle azioni svolte in nome di singoli, creando una banca dati centrale relativa alle iniziative dell'UE;

76.   sottolinea che l'UE deve aumentare il livello di consapevolezza tra tutti gli attori comunitari a Bruxelles, nelle capitali e a livello delle missioni, per quanto riguarda l'esistenza, la finalità, il contenuto e l'applicazione concreta delle linee direttrici; riconosce che l'aumento del livello di consapevolezza interna deve prefiggersi la creazione di una comprensione più profonda del lavoro dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare stage di formazione per le unità regionali nonché per il personale delle delegazioni, delle ambasciate e dei consolati sul tema dell'attuazione di tali linee direttrici, con la partecipazione fin dalle prime fasi di difensori dei diritti umani, nonché con gli scambi di buone prassi in materia di sostegno finanziario e di sostegno d'altro tipo ai difensori dei diritti dell'uomo;considera che l'idea di rilasciare visti per i difensori dei diritti in grave pericolo, come ha raccomandato il Consiglio, debba costituire un'importante priorità;

77.   sottolinea l'importanza di mettere il manuale relativo all'applicazione delle linee direttrici a disposizione dei difensori dei diritti umani sul campo; incoraggia la COHOM a diffondere traduzioni delle linee direttrici dell'UE destinate ai difensori dei diritti umani nelle lingue dell'UE che costituiscono la lingua veicolare nei paesi terzi, nonché in lingue diverse da quelle UE che sono particolarmente importanti negli uffici regionali e nelle ambasciate/delegazioni; sottolinea che le missioni dell'UE devono raggiungere i difensori locali dei diritti dell'uomo in modo più attivo;

78.   invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare sistematicamente la questione della situazione dei difensori dei diritti dell'uomo nel quadro di tutti i dialoghi politici, ivi compresi i dialoghi bilaterali con gli Stati membri dell'UE; invita il Consiglio ad informare sistematicamente il Parlamento in merito all'applicazione delle linee direttrici in loco e a coinvolgerlo pienamente nel processo di valutazione di queste linee direttrici; si compiace del fatto che una delle priorità di EIDHR è la protezione dei difensori dei diritti umani che comprende la creazione di misure urgenti di protezione da parte dell'UE; plaude inoltre all'iniziativa della campagna globale dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne; prende atto delle relazioni e delle raccomandazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i difensori dei diritti umani, la signora Hina Jilani;

Linee direttrici sui dialoghi relativi ai diritti umani e concertazioni riconosciute con paesi terzi

79.   sottolinea che la strategia globale dell'Unione europea per la promozione di diritti umani e democrazia non può basarsi esclusivamente su relazioni bilaterali o multilaterali tra Stati, ma deve coinvolgere e raggiungere per quanto possibile attori non governativi, come parlamentari, accademici, intellettuali, giornalisti, difensori della democrazia, attivisti, leader di ONG, opinion makers;

80.   si compiace del fatto che il Consiglio abbia redatto un documento che fornisce una visione d'insieme dei dialoghi e delle concertazioni sui diritti dell'uomo; chiede al Consiglio di prendere in considerazione la relazione d'iniziativa del Parlamento, attualmente in fase di elaborazione, sulla valutazione dei dialoghi e delle concertazioni relative ai diritti umani con i paesi terzi; in tale ambito si rammarica che la valutazione del Consiglio sia confidenziale e gli chiede di accogliere l'invito di creare, con il Parlamento, un sistema che consenta a deputati designati del Parlamento europeo di essere tenuti informati sulle attività classificate "riservate"; suggerisce ancora una volta che un tale sistema potrebbe ispirarsi al sistema di informazione di deputati europei designati su materiale "riservato" in materia di sicurezza e di difesa; ritiene che, in generale, il dialogo sui diritti umani dovrebbe essere programmato e condotto in modo trasparente, individuando i mezzi appropriati per realizzare tale obiettivo;

81.   sottolinea la necessità di rafforzare e migliorare notevolmente il dialogo sui diritti dell'uomo tra l'UE e la Cina; riconosce che la Cina attualmente ha deciso di sottoporre a revisione della Corte Suprema tutti i processi che condannano alla pena capitale, ma si dichiara preoccupato per il fatto che in Cina viene effettuato il maggior numero di esecuzioni capitali nel mondo; fa osservare che la situazione della Cina in materia di diritti dell'uomo permane preoccupante; invita il Consiglio a informare il Parlamento in modo più dettagliato e con sedute pubbliche di discussione; sottolinea l'importanza di riaffermare i punti affrontati in occasione di precedenti dialoghi; sostiene la Commissione e il Consiglio nelle loro attuali riflessioni sulle modalità di migliorare il dialogo; rileva che, nonostante riforme economiche importanti, i problemi politici e dei diritti umani persistono, soprattutto per quanto riguarda le questioni seguenti: la prigionia politica, i lavori forzati, la mancanza di libertà di espressione e di libertà religiosa, i diritti delle minoranze religiose ed etniche, le accuse concernenti il traffico di organi e il sistema dei campi del Laogai; fa osservare che questi argomenti preoccupanti dovrebbero essere oggetto di una maggiore attenzione nell'ambito dei preparativi dei giochi olimpici di Pechino; invita immediatamente l'UE a vegliare affinché le sue relazioni commerciali con la Cina siano funzione delle riforme in materia di diritti dell'uomo; invita il Consiglio ad effettuare una valutazione esaustiva della situazione dei diritti umani prima di finalizzare un eventuale nuovo Accordo quadro di partenariato e di cooperazione; invita la Commissione a sollevare la questione del Tibet e a sostenere il rafforzamento del dialogo tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli inviati del Dalai Lama;

82.   è profondamente preoccupato in relazione al fatto che il dialogo sui diritti dell'uomo con l'Iran è interrotto dal 2004 a causa della mancanza di cooperazione da parte di tale paese; deplora che, secondo il Consiglio, non si sia fatto alcun progresso; sollecita l'Iran a riprendere il dialogo e, facendo ricorso a contributi provenienti dall'UE, a definire parametri di riferimento in vista di reali miglioramenti in questo settore; invita la Commissione a porre in atto tutte le azioni necessarie nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, così da promuovere i contatti e la cooperazione con la società civile iraniana e sostenere ulteriormente la democrazia e i diritti dell'uomo; esprime profonda preoccupazione anche in relazione al deteriorarsi della situazione dei diritti dell'uomo in Iran e sottolinea, in particolare, l'intensificazione della repressione nei confronti dei difensori di tali diritti; deplora nel contempo che l'Iran continui ad applicare la pena di morte in condizioni che violano le norme internazionali e, denuncia, in special modo, le esecuzioni di minorenni autori di reati; invita il Consiglio ad esprimere la sua preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in Iran in occasione di tutti i suoi contatti con il governo iraniano e a concentrare i suoi sforzi sulla protezione dei difensori di tali diritti, in particolare le donne, come anche a persuadere detto governo ad adottare una moratoria immediata sulle esecuzioni come primo passo verso l'abolizione della pena capitale;

83.   prende atto del proseguimento delle consultazioni tra l'UE e la Russia in materia di diritti umani; sostiene il Consiglio nel suo obiettivo di trasformare tali consultazioni in un dialogo franco e autentico tra l'Unione europea e la Russia in materia di diritti dell'uomo, e chiede che il Parlamento europeo e le ONG europee e russe partecipino a tale processo;deplora che l'UE abbia ottenuto solo un successo limitato per quanto riguarda una modifica della politica russa, a seguito delle spinose questioni affrontate come la situazione in Cecenia, l'impunità e l'indipendenza del sistema giudiziario, il trattamento riservato ai difensori dei diritti umani, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, la situazione delle minoranze etniche, il rispetto dello Stato di diritto e la protezione dei diritti umani nelle forze armate e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nonché altri argomenti; deplora che la legislazione russa limiti le attività delle ONG; deplora le intimidazioni nei confronti di numerosi giornalisti e ricorda con orrore l'assassinio a sangue freddo di Anna Politikoovskaja; si aspetta che la Russia adotti in futuro misure più positive per proteggere la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani; ritiene, a tale proposito, che la cooperazione con i meccanismi dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite come anche la ratifica di tutte le pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo dovrebbero essere considerate una priorità dalla UE; è preoccupato quanto alle affermazioni secondo cui il governo russo sarebbe responsabile dell'avvelenamento di Alexander Litvinenko, morto nel novembre 2006 a Londra; esprime la sua preoccupazione dinanzi alle nuove accuse proferite contro Mikhail Khodorkovsky, l'ex Presidente di Yukos detenuto dal 2003, ed è inoltre preoccupato riguardo al trattamento che gli sarebbe riservato in prigione; sollecita il Consiglio e la Commissione a sollevare tali casi con le autorità russe al più alto livello e nell'ambito del nuovo Accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia; sollecita la Commissione a fissare obblighi più precisi e a creare meccanismi di controllo più efficaci, oltre alla clausola dei diritti umani, per giungere a un reale miglioramento della situazione dei diritti umani;

84.   plaude agli sforzi compiuti finora dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo per combattere le violazioni dei diritti umani in Bielorussia; sottolinea che tale politica dovrebbe proseguire, dando particolare rilievo alle violazioni della libertà di espressione e del diritto di riunione pacifica e di associazione, nonché alle violazioni dei diritti delle minoranze nazionali; sottolinea l'esigenza di sostenere l'opposizione politica, che è bersaglio della repressione;

85.   sollecita il Consiglio e la Commissione a creare sottocommissioni dei diritti dell'uomo per tutti i paesi vicini per la promozione dei diritti umani e della democrazia come si è verificato per il Marocco e la Giordania e come è attualmente previsto per l'Egitto, la Tunisia e il Libano; ribadisce che il Parlamento deve essere associato alla preparazione di queste riunioni e informato dei loro risultati;

86.   prende atto degli sforzi intesi ad instaurare un dialogo sui diritti dell'uomo con l'Uzbekistan, ma rileva che ciò non è stato possibile a motivo dell'incapacità di tale paese di affrontare un dialogo di questo tipo in modo costruttivo; ritiene altresì che avviare con l'Uzbekistan un dialogo sui diritti dell'uomo non dovrebbe portare alla revoca delle sanzioni imposte a tale paese se non si compiono progressi a livello dei diritti dell'uomo e della democrazia; invita pertanto a tale proposito il Consiglio ad effettuare una valutazione della situazione dei diritti umani prima di prendere qualsiasi decisione;

87.   confida che i progressi compiuti nei colloqui a sei contribuiranno ad un clima politico più favorevole che potrebbe consentire una ripresa del dialogo sui diritti dell'uomo con la Repubblica popolare democratica di Corea; invita il Consiglio e la Commissione a perseguire con determinazione tale obiettivo nel corso dei contatti e delle negoziazioni con tale paese;

88.   prende atto dei negoziati condotti dalla Commissione e dal Consiglio in merito alla strada che la Turchia deve percorrere verso l'adesione, nonché dei problemi incontrati in tali negoziati; è preoccupato, in particolare, in relazione alla scarsità dei progressi compiuti e alla necessità di intraprendere maggiori sforzi in materia di diritti umani in Turchia, in particolare per quanto riguarda l'esercizio della libertà di religione e il pieno godimento dei diritti di proprietà da parte di tutte le comunità religiose,la protezione delle minoranze, la libertà di espressione e le preoccupazioni relative ai diritti umani relative alla popolazione di origine curda nel sud est del paese; condanna il tragico omicidio del giornalista Hrant Dink del gennaio 2007, che testimonia un crescente nazionalismo in alcune fasce della società turca, ma ritiene incoraggiante la forte condanna dell'omicidio levatasi in tutto il paese, ad inclusione del governo, e la rapida cattura degli assassini;incoraggia il governo turco a modificare l'articolo 301 del Codice penale turco, che limita chiaramente la libertà di espressione nei mezzi di informazione;

89.   chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere in considerazione, in particolare in situazioni postconflittuali e anche in situazioni in cui lo stupro di donne e ragazze è stato usato come arma di guerra e in cui le violenze nei confronti delle donne sono ancora ampiamente diffuse, gli sforzi compiuti dai paesi partner per stigmatizzare le precedenti violazioni dei diritti dell'uomo quale prova dell'attuale impegno in relazione a tale questione;

90.   sottolinea che, nel corso dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti dell'uomo, le istituzioni dell'UE dovrebbero sollevare tutte le preoccupazioni che nutrono in relazione ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, come anche alle discriminazioni; sottolinea l'importanza delle discussioni segnatamente se le violazioni sono ampiamente diffuse, gravi e sistematiche e riconosce che la pressione internazionale può contribuire ad evitare violazioni ulteriori;

91.   rileva con preoccupazione che la partecipazione del Parlamento non è sempre così completa come dovrebbe essere nei dialoghi e nelle concertazioni sui diritti umani e incoraggia il Consiglio e la Commissione ad aprire i dialoghi ad una maggiore partecipazione dei membri del Parlamento europeo;

Supervisione generale delle attività del Consiglio e della Commissione, in particolare gli atti delle due presidenze

92.   si compiace della cooperazione tra le presidenze finlandese e austriaca al fine di garantire un'impostazione coerente delle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia; si aspetta che le presidenze tedesca, portoghese e slovena proseguano questa collaborazione;

93.   sostiene il Consiglio e la Commissione nell'atteggiamento fermo che hanno adottato dinanzi alle continue violazioni dei diritti umani e della democrazia perpetrate in Birmania/Myanmar e l'impegno dell'UE a raggiungere i principali obiettivi dichiarati, vale a dire vedere istituito un governo civile legittimo democraticamente eletto che rispetti i diritti dell'uomo e ripristini relazioni normali con la comunità internazionale; sollecita la Commissione e il Consiglio a potenziare l'efficacia della posizione comune dell'UE ampliando la portata delle sanzioni in considerazione del fatto che la situazione in Birmania/Myanmar continua a deteriorarsi; incoraggia il Consiglio e la Commissione – nel quadro della posizione comune sulla Birmania/Myanmar – ad impegnarsi in modo più attivo nei confronti dei paesi dell'ASEAN (Associazione dei paesi del sud est asiatico) e dei paesi che sono vicini della Birmania/Myanmar, sollecitandoli a utilizzare la loro influenza in modo responsabile per realizzare cambiamenti positivi; chiede che il Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adotti un'iniziativa proattiva che consista, ad esempio, nel tenere una sessione speciale su tale questione; incoraggia il Consiglio e la Commissione a sollecitare la Cina, l'India e altri paesi che continuano a fornire armi e sostegno di altro tipo alla giunta militare a cessare di fare ciò e ad unirsi alla comunità internazionale negli sforzi che essa compie per cambiare in meglio la situazione in Birmania/Myanmar; prende atto dell'azione svolta a livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta alla crisi umanitaria verificatasi in tale paese; sollecita il Consiglio e la Commissione a ricercare un accordo con la Cina, la Russia e il Sudafrica in vista dell'adozione di una risoluzione vincolante, che chieda un dialogo tripartito costruttivo fra l'SPDC, la Lega nazionale per la democrazia (NLD) e le nazionalità etniche, nonché il rilascio di tutti i prigionieri politici, compresa Aung San Suu Kyi;

94.   esprime il proprio disappunto per la mancanza di risultati positivi nel processo volto a ottenere la liberazione, o a garantire un giusto processo, delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese arrestati e condannati a morte dal regime libico, sulla base di confessioni ottenute mediante tortura, per aver intenzionalmente infettato bambini con il virus dell'AIDS; rileva che, nonostante i continui sforzi da parte della Commissione per risolvere il problema mediante il dialogo politico e la fornitura di cure mediche ai bambini contagiati, il regime libico mantiene su tale caso un atteggiamento più intransigente che mai e continua a rilasciare ai media dichiarazioni provocatorie; esorta la Commissione, alla luce di tutto ciò, a rivedere i suoi strumenti politici nei confronti della Libia, in modo da trovare un approccio più efficace per risolvere tempestivamente la questione, ponendo termine a otto anni di sofferenze e di flagranti violazioni dei diritti umani;

95.   si rammarica che il Consiglio e la Commissione non abbiano intrapreso un'azione decisiva per persuadere il governo etiope a rilasciare senza ritardi e senza condizioni tutti i membri eletti del parlamento e gli altri prigionieri politici, e ad ottemperare ai suoi obblighi in materia di diritti dell'uomo, principi democratici e stato di diritto; ricorda le numerose risoluzioni del Parlamento europeo sull'Etiopia, approvate dopo le elezioni etiopi del 2005 osservate dall'Unione europea, in particolare la più recente approvata il 16 novembre 2006(17);

96.   invita il Consiglio e la Commissione ad incoraggiare e assistere il governo del Senegal nella preparazione di un rapido e giusto processo contro Hissène Habré, affinché questi possa rispondere alle accuse di massicce violazioni dei diritti dell'uomo;

97.   riconosce le gravi conseguenze del proseguimento della guerra in Iraq sul piano dei diritti umani nonché la complessità della fragile situazione politica che esiste attualmente; prende atto delle relazioni e delle risoluzioni adottate dal Parlamento sull'Iraq e delle raccomandazioni ivi contenute; invita immediatamente il Consiglio e la Commissione a valutare costantemente il modo in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo più costruttivo nel ripristino della stabilità in Iraq; prende atto col massimo stupore del fatto che ECHO, nonostante la situazione catastrofica e lo stato d'indigenza della popolazione irachena e dei rifugiati iracheni, abbia temporaneamente sospeso i suoi aiuti umanitari all'Iraq; si compiace, comunque, della ripresa di tali aiuti dal febbraio 2007;

98.   plaude al fatto che la Commissione abbia posto maggiormente l'accento sul problema della tratta degli esseri umani nell'UE e ribadisce la necessità che si prendano tutte le misure per combatterla, soprattutto quella di donne e bambini; sollecita tale Istituzione a continuare a chiedere conto agli Stati membri che non si sono conformati alle convenzioni e alle direttive adottate contro la tratta, in particolare la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(18); sottolinea che nella lotta contro la tratta di esseri umani dovrebbe essere adottato, in relazione alle vittime di detto traffico, un approccio fondato sui diritti dell'uomo; si compiace con la Presidenza austriaca in particolare per aver organizzato alcune iniziative di lotta contro la tratta, fra cui una conferenza di esperti dell'UE nel giugno 2006 sull'attuazione del piano comunitario relativo alla tratta degli esseri umani, e prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni emerse da tale riunione di due giorni;

99.   si rammarica che la presidenza finlandese non abbia organizzato un quarto incontro della rete UE di punti di contatto per quanto riguarda i responsabili di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, che costituisce uno strumento inestimabile di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nelle inchieste e nel perseguimento di crimini internazionali a livello nazionale; richiama l'attenzione sull'impegno, formulato nelle conclusioni del Consiglio sulla rete UE, di tenere una riunione nel corso di ogni presidenza e chiede un'applicazione effettiva delle conclusioni delle precedenti riunioni della rete UE; chiede a ogni presidenza di fare di questo punto un elemento normativo del programma;

100.   accoglie positivamente la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367); auspica che la Commissione fornisca in tal modo una solida base per politiche più efficaci e complete destinate a proteggere i più elementari diritti fondamentali dei minori; esprime preoccupazione, tuttavia, per la crescente mancanza di rispetto per i diritti dei minori riscontrata a livello internazionale;

101.   deplora che la violenza nel Darfur sia proseguita in modo incontrollato e che il governo sudanese non sia stato ritenuto responsabile per avere ripetutamente omesso di soddisfare le richieste internazionali e non avere protetto i suoi cittadini dalla violenza, ma accoglie favorevolmente le incriminazioni recentemente emesse dal TPI; deplora altresì che l'UE non abbia preso maggiori misure unilaterali per quanto riguarda la crisi nel Darfur e non abbia profuso maggiori sforzi, per persuadere il governo sudanese ad accettare una forza internazionale di mantenimento della pace; sottolinea che è necessaria una pressione diplomatica continua per dimostrare al governo del Sudan che i suoi impegni verbali devono essere seguiti da sforzi ampi e prolungati intesi a porre fine alla violenza nel Darfur, e che la comunità internazionale non accetterà che il Sudan continui a trascurare i suoi impegni e le sue responsabilità per quanto riguarda la protezione dei suoi cittadini; sollecita il Consiglio a definire un piano di sanzioni specifiche e mirate da imporre al regime di Khartum in base a scadenze precise in caso di mancato rispetto delle richieste formulate dalla comunità internazionale; sollecita l'UE a contribuire (e ad esercitare pressioni su altri affinché contribuiscano anch'essi) ad una forza internazionale di mantenimento della pace e alla messa in atto della zona di divieto al sorvolo sopra il Darfur, nonché a garantire che l'Unione africana sia dotata di risorse sufficienti e sia correttamente aiutata ad assolvere il suo mandato; chiede che l'UE eserciti pressioni in vista di una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Ciad, dotata di un forte mandato di protezione civile; supplica gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione di assumersi le loro responsabilità e di proteggere in modo efficace la popolazione del Darfur contro il disastro umanitario;

102.   chiede che venga adottato un codice da imporre al personale civile e militare sulle norme di comportamento da rispettare durante le missioni umanitarie o di mantenimento della pace nelle zone di conflitto armato e di prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione di dette norme di comportamento che si prevedono rigide, segnatamente in relazione a qualsiasi forma di violenza basata sul genere;

103.   si compiace del fatto che cinque Stati membri abbiano nominato ambasciatori speciali per i diritti dell'uomo, incaricati di svolgere attività di contatto, più particolarmente nel settore dei diritti umani, con paesi terzi e prende atto dei lavori in corso in tale settore; chiede ad altri Stati membri di contemplare la possibilità di prendere la stessa misura;

104.   chiede alla Commissione e al Consiglio di recensire i paesi che non abbiano formulato inviti permanenti a tutti i meccanismi speciali, ai relatori speciali e ai rappresentanti speciali delle Nazioni Unite;

105.   si compiace per l'uso del nuovo strumento di un elenco comunitario dei "prigionieri/detenuti che destano preoccupazione", relativo ad alcuni paesi; ribadisce la sua richiesta secondo cui il Consiglio dovrebbe definire elenchi comunitari di "prigionieri/detenuti che destano preoccupazione" per ogni paese terzo in cui la situazione dei diritti umani è preoccupante e presentare quest'elenco ad ogni riunione dedicata al dialogo politico; chiede alla Commissione di informare il Parlamento su tutti gli elenchi di questo tipo esistenti;

106.   si compiace del fatto che la Commissione e il Consiglio elaborino attualmente e aggiornino costantemente gli elenchi dei "paesi obiettivo" per quanto riguarda questioni specifiche, in particolare l'elenco dei paesi "fluttuanti" per quanto riguarda la pena di morte, dei "paesi obiettivo" per quanto riguarda la tortura e dei paesi in cui la situazione dei difensori dei diritti umani è particolarmente allarmante;

107.   è sorpreso dal fatto che il segretariato del Consiglio non abbia ancora aderito alle decisioni del Consiglio affari generali del 12 dicembre 2005 che adottava una misura che prevede che i documenti aggiornati del Consiglio relativi ai diritti umani nell'UE debbano essere messi a disposizione di tutte le Istituzioni comunitarie(19); attende di ricevere quanto prima la versione attuale di questi documenti;

108.   si compiace che il Consiglio abbia riconosciuto che la Convenzione internazionale sui diritti delle persone disabili recentemente adottata consentirà all'UE di rivolgere la propria attenzione all'esterno, alla promozione e alla protezione dei diritti dei disabili e, nel contesto di questa nuova Convenzione, chiede che l'UE segua in modo più efficace la situazione dei diritti dell'uomo delle persone con disabilità nei paesi terzi, al fine di riferire i risultati più significativi di tale osservazione entro il 2009-2010;

109.   insiste sul fatto che tutti gli strumenti, i documenti e le relazioni, ivi comprese le relazioni annuali, che concernono i diritti dell'uomo e la democrazia devono trattare in modo esplicito le questioni di discriminazione, incluse quelle relative alle minoranze etniche, dei diritti delle minoranze etniche e nazionali, i diritti umani delle donne, i diritti dei bambini, i diritti delle popolazioni indigene, i diritti delle persone diversamente abili – fra cui le persone mentalmente disabili – e le persone di qualsiasi orientamento sessuale, coinvolgendo appieno, là dove necessario, le loro organizzazioni, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi;

110.   ritiene che una politica attiva a favore dei diritti umani non può limitarsi ai casi più visibili per l'opinione pubblica; ricorda che gravi violazioni dei diritti umani si verificano ai margini del controllo pubblico, in istituzioni chiuse, per bambini, anziani e malati e nelle prigioni; sottolinea la necessità che l'Unione europea eserciti una vigilanza qualificata sulla vita all'interno di queste istituzioni;

111.   chiede al Consiglio di rivalutare la procedura di definizione degli elenchi di gruppi terroristici e di contemplare un metodo chiaro per togliere dall'elenco i gruppi che lo meritino (tenendo conto del loro atteggiamento, della loro storia e della loro prassi);

112.   ritiene che una politica comune di controllo delle esportazioni di armi, chiara, efficiente ed armonizzata, ancorata ad un codice di condotta giuridicamente vincolante, possa svolgere un ruolo decisivo nella lotta al terrorismo nella prevenzione dei conflitti, nella stabilità regionale e nella promozione dei diritti umani ed invita la Presidenza UE, il Consiglio e la Commissione e gli Stati membri a continuare ad appoggiare un trattato internazionale sul commercio di armi,

113.   deplora, come già affermato nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007, l'omissione da parte del Consiglio e delle Presidenze della UE di rispettare gli obblighi presi per mantenere il Parlamento pienamente informato degli aspetti principali e delle scelte fondamentali di politica estera e di sicurezza comune (PESC) in relazione all'attività della sua commissione temporanea che indagava sul presunto uso di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri;

114.   sottolinea che, nella fase attuale in cui alla Bielorussia non può essere offerta una partecipazione completa alla politica di prossimità, l'UE dovrebbe in ogni caso fare il possibile per trovare il modo di evitare ulteriori sviluppi antidemocratici e violazioni dei diritti dell'uomo in questo paese direttamente confinante; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a sorvegliare attentamente la situazione in Bielorussia e ad aumentare il loro sostegno alle attività della società civile, alle ONG e all'opposizione politica;

I programmi di assistenza esterna della Commissione
Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR)

115.   si compiace del fatto che la Commissione e il Consiglio abbiano convenuto con il Parlamento, su insistenza di quest'ultimo, sulla necessità di uno strumento di finanziamento (l'EIDHR) per promuovere la democrazia e i diritti umani su scala mondiale;

116.   si compiace delle concertazioni svolte dalla Commissione con le ONG e la società civile per quanto riguarda l'attuazione del nuovo EIDHR; chiede una completa trasparenza per quanto riguarda le modalità in cui si spende il denaro, si scelgono e si valutano i progetti in base a tale strumento;

117.   si felicita dell'adozione, nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, di una nuova misura (a titolo delle misure di recente instaurate da tale strumento) che permetterà ormai di provvedere, senza dover ricorrere ad una procedura d'appalto, ai bisogni urgenti di protezione dei difensori dei diritti dell'uomo; invita la Commissione a predisporre con rapidità ed efficacia questo nuovo strumento;

118.   rileva che gli stanziamenti dell'EIDHR utilizzati per missioni d'osservazione elettorale dell'Unione europea nel 2006 hanno rappresentato il 23% degli stanziamenti totali del EIDHR utilizzati (35 176 103 euro) e che queste missioni sono state svolte in 13 paesi e territori, in particolare nella provincia di Aceh, alle isole Fiji e nella Repubblica Democratica del Congo;

119.   rileva che una percentuale cospicua (49%) del totale degli stanziamenti dell'EIDHR destinati a progetti sottoscritti nel 2006 sono stati utilizzati per grandi progetti tematici e che soltanto una piccola quota (24%) è stata destinata a microprogetti attuati da delegazioni comunitarie; spera che il nuovo strumento finanziario consentirà alla Commissione di finanziare le ONG che svolgono un ruolo chiave nella promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia nei loro paesi ma che non sono legalmente riconosciute dalle autorità di tali paesi;

120.   permane preoccupato per il fatto che l'onere amministrativo che pesa sulle organizzazioni della società civile in quanto beneficiarie di finanziamento deve essere ridotto e che deve essere aumentata la flessibilità nell'erogazione degli stanziamenti autorizzando una riassegnazione, prestiti di importo minore per le organizzazioni di base e il finanziamento di ONG non riconosciute;

121.   raccomanda che la Commissione definisca il progetto di chiare linee direttrici affinché i potenziali beneficiari di finanziamento comprendano gli obiettivi e i criteri determinanti;

Programmi di assistenza in generale

122.   si compiace del fatto che la Commissione abbia cominciato a introdurre sistematicamente le questioni relative al rispetto dei diritti dell'uomo, i principi democratici, lo stato di diritto e la buona governance allorché programma incontri e documenti nell'ambito dell'elaborazione di basi giuridiche per strumenti, strategie per paesi, programmi indicativi nazionali, programmi settoriali, singoli progetti e valutazioni; si compiace del fatto che i funzionari che preparano i progetti o i programmi dispongano delle linee direttrici che indicano come introdurre sistematicamente questi argomenti;

123.   si compiace del fatto che la Commissione (DG EuropeAid) stia commissionando uno studio sul modo di integrare alle sue attività alcuni settori di governance come la democratizzazione, la promozione e la protezione dei diritti umani, il rafforzamento dello stato di diritto e l'amministrazione della giustizia, il rafforzamento della società civile, la riforma dell'amministrazione pubblica, in particolare quella della lotta alla corruzione, la decentralizzazione e le forme locali di governo; sostiene il lavoro della Commissione che consiste nel fare di questo studio uno strumento pratico da utilizzare per l'introduzione delle questioni di governance nella cooperazione comunitaria allo sviluppo, a beneficio di responsabili di programma in delegazioni e a livello dei quartieri generali nonché a beneficio dei consulenti associati all'elaborazione o alla realizzazione di programmi comunitari; attende di ricevere lo studio allorché questo sarà ultimato;

124.   si compiace del fatto che la Commissione stia elaborando profili in materia di governance per tutti i paesi ACP nel quadro del 10º programma del Fondo Europeo di Sviluppo; chiede tuttavia una maggiore trasparenza nel processo di sviluppo dei profili della governance per avviare una reale ed effettiva consultazione con tutti gli interessati, compresi i partner ACP e le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a inserire, nella sezione sulla governance sociale, una valutazione sul comportamento dei governi nel fornire i servizi sociali di base a tutta la loro popolazione;

125.   si compiace del fatto che lo strumento per la cooperazione economica e la cooperazione allo sviluppo (ECDCI) sia stato diviso in due parti, in modo che i paesi in via di sviluppo sono attualmente distinti dai paesi industrializzati(20); permane tuttavia preoccupato per il fatto che nessuno strumento sembra attualmente riguardare la prevenzione di conflitti;

Applicazione delle clausole relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi esterni

126.   ricorda la sua suddetta risoluzione del 14 febbraio 2006 relativa alla futura politica dell'UE concernente l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani in tutti gli accordi dell'UE; rileva, come prima reazione che la Commissione ha delineato diverse misure volte a migliorare l'applicazione della clausola, come l'estensione progressiva delle commissioni per i diritti umani a un maggior numero di paesi terzi; sottolinea che il Consiglio non ha ancora dato una risposta specifica alla suddetta risoluzione preferendo mantenere l'applicazione della clausola nel più generale contesto della politica estera; si compiace del fatto che i responsabili delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi siano invitati, nell'ambito del loro mandato, a porre maggiormente l'accento sui diritti umani; è tuttavia preoccupato per la recente proposta della Commissione di offrire all'India, nel contesto dei negoziati per l'accordo di libero scambio con tale paese, una deroga alla norma che tutti gli accordi conclusi con l'UE devono prevedere una clausola sulla democrazia e i diritti dell'uomo; ritiene che tale offerta rappresenterebbe un passo indietro e potrebbe istituire un precedente preoccupante per i futuri negoziati sugli accordi commerciali; chiede pertanto che la Commissione e il Consiglio adottino una posizione chiara sulle proposte dettagliate contenute nella risoluzione del 14 febbraio 2006; insiste in particolare sulla necessità di stabilire un meccanismo di controllo, una valutazione periodica del rispetto degli obblighi in materia di diritti umani e un sistema graduale di sanzioni per inadempienza, come elementi necessari per ottenere la corretta applicazione della clausola sui diritti umani e la democrazia prevista dagli accordi dell'UE con i paesi terzi;

127.   prende atto delle intenzioni della Commissione di delineare nuove misure per migliorare l'applicazione della clausola democratica, come l'estensione progressiva delle commissioni per i diritti umani a un numero maggiore di paesi terzi o l'invito rivolto ai "capi delegazione UE" nel mondo a porre maggiormente l'accento sui diritti umani; ritiene però che la Commissione debba presentare un piano politico strategico, associato ad un'iniziativa legislativa precisa, per la riforma complessiva della clausola democratica nel senso indicato dal Parlamento, trattandosi di un problema strategico di indirizzo generale dell'Unione europea in tema di diritti umani;

128.   richiama in particolare l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla necessità di includere sistematicamente una clausola sui diritti dell'uomo in tutti gli accordi settoriali di nuova generazione, come gli accordi commerciali, in modo da incoraggiare maggiormente la protezione, la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo tra gli obiettivi di tali accordi;

Introduzione dei diritti dell'uomo nelle politiche

129.   continua a sostenere il Consiglio nel suo impegno volto a introdurre sistematicamente i diritti umani e la democrazia in tutti i lavori dell'UE, mettendo in particolare l'accento principalmente sulla revisione costante e sull'applicazione di un corpus specifico di linee direttrici dell'UE relative ai diritti umani;

130.   ricorda che numerose politiche interne, in particolare quelle in materia d'asilo e immigrazione nonché di lotta contro il terrorismo, hanno un impatto importante sul rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi terzi; ritiene che sia necessario compiere maggiori sforzi per garantire che tali politiche interne rispettino i diritti umani e il diritto umanitario internazionale; esprime la propria profonda costernazione per l'alto numero di profughi che sono morti cercando di entrare negli Stati membri; chiede che siano offerte maggiori possibilità giuridiche di richiedere l'asilo e invita gli Stati membri a tenere conto delle violazioni dei diritti umani, al momento di considerare il diritto delle persone che provengono da paesi terzi di ottenere l'asilo in uno Stato membro; ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli Stati europei non possono in alcun caso respingere una persona ed estradarla verso uno Stato nel quale rischia di essere sottoposta a torture o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

131.   plaude al lavoro permanente che il Consiglio e la Commissione svolgono per rafforzare la coerenza tra la politica dell'UE in materia di diritti umani e altre politiche internazionali; ritiene che sia capitale, per proseguire una politica credibile dell'UE in materia di diritti umani, che tale coerenza sia rafforzata; ritiene necessario che in futuro l'Europa parli con una sola voce; approva il tema centrale del Foro UE annuale su i diritti dell'uomo intitolato "Integrazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nelle politiche dell'Unione europea";

132.   invita la Commissione a continuare a sorvegliare da vicino l'erogazione di prestazioni in base al sistema di preferenze generalizzato SPG+ ai paesi che hanno evidenziato gravi carenze nell'applicazione dell'ottava convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa a norme centrali in materia di lavoro, per violazioni dei diritti civili e politici e per il ricorso al lavoro di detenuti; chiede alla Commissione di elaborare criteri per definire allorché il SPG debba essere rifiutato per motivi connessi con i diritti umani;

133.   condanna incondizionatamente qualsiasi forma di sfruttamento dei bambini, sia che assuma la forma di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo sessuale infantile, o di lavoro coatto, unitamente a tutte le forme di traffico di esseri umani; rileva con indignazione che neppure all'interno dell'UE si registra una reale diminuzione dello sfruttamento sessuale dei bambini, soprattutto a causa dell'uso di internet; ritiene che ci si trovi di fronte a reati gravi che devono essere perseguiti e puniti;

134.   chiede immediatamente alla Commissione di continuare a promuovere la responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda le società europee e locali; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento su tutte le informazioni provenienti dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, Signor John Ruggie che precisano le norme di responsabilità delle imprese e di responsabilità delle società transnazionali e altre imprese in materia di diritti umani;

135.   plaude alle conclusioni del consiglio affari generali del 13 novembre 2006 relative alla parità di genere e all'introduzione della dimensione di genere nella gestione delle crisi;

136.   riconosce che la politica d'immigrazione è diventata un tema prioritario nell'agenda di politica interna ed esterna dell'Unione europea e che l'UE ha cercato di associare, nei suoi testi, immigrazione e sviluppo e di garantire che siano rispettati i diritti fondamentali degli immigrati clandestini; sottolinea, tuttavia, che la pratica contraddice i testi; esprime, in particolare, preoccupazione per la conclusione di accordi di riammissione di immigrati clandestini con paesi terzi che non dispongono delle strutture giuridiche ed istituzionali necessarie per gestire la riammissione dei loro cittadini e la tutela dei loro diritti; chiede al Consiglio e alla Commissione che lo informino sui progressi compiuti in tale settore dopo la pubblicazione, nel 2005, della prima relazione annuale di accompagnamento e valutazione della cooperazione dei paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione clandestina; raccomanda che il Parlamento europeo sia associato ai negoziati e alla conclusione degli accordi di riammissione sin dalla fase iniziale e sottolinea, in sintesi, che la politica in materia di migrazione deve essere comune e, soprattutto, preventiva e non repressiva;

137.   riafferma che è importante che la politica interna dell'UE promuova l'adesione al diritto internazionale in materia dei diritti dell'uomo, nonché la necessità per gli Stati membri di legiferare in modo coerente soprattutto con le convenzioni di Ginevra, la convenzione contro la tortura, la convenzione sui genocidi e lo statuto di Roma dell'ICC; si compiace per i progressi compiuti in materia di applicazione della giurisdizione universale in alcuni Stati membri; incoraggia il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nel perseguimento di una maggiore coerenza delle loro politiche interne ed esterne, a integrare la lotta contro l'impunità per i crimini internazionali più gravi nello sviluppo di una zona comune UE di libertà, sicurezza e giustizia;

138.   chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di includere sistematicamente nel quadro delle discussioni sui diritti umani e le libertà fondamentali con paesi terzi, il tema della persecuzione o della discriminazione nei confronti delle persone in base al loro orientamento sessuale e di prendere misure progressive adeguate ogni qual volta avvenga questo tipo di violazione dei diritti umani; chiede inoltre che vengano prese tutte le iniziative necessarie a livello internazionale per far cessare le persecuzioni basate sull'orientamento sessuale nonché per la depenalizzazione, quale l'adozione di una risoluzione su questo tema da parte di organi delle Nazioni Unite e decide di sponsorizzare e celebrare ogni anno, il 17 maggio, la giornata internazionale contro l'omofobia;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nelle questioni relative ai diritti umani

139.   plaude all'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo nel settore dei diritti umani e nella salvaguardia degli impegni di miglioramento dei diritti umani e della democrazia su scala mondiale mediante l'esame delle attività di altre istituzioni e, in particolare, mediante l'assegnazione del premio Sakharov;

140.   chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere atto dello studio, realizzato dal centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, denominato "al di là dell'attivismo: l'impatto delle risoluzioni e altre attività del Parlamento europeo nel settore dei diritti umani all'esterno dell'Unione europea", che è stato assegnato a ottobre 2006;

141.   plaude alle attività della sua sottocommissione per i diritti umani, attività che comprendono relazioni periodiche della presidenza, della Commissione e del Rappresentante personale per i diritti dell'uomo, scambi di opinioni in particolare con i relatori speciali dell'ONU ed esperti indipendenti, numerose audizioni, testimonianze di esperti e di studi; suggerisce che l'impatto dei suoi lavori potrebbe essere rafforzato mediante una partecipazione sistematica di altre commissioni, come quelle per lo sviluppo, il commercio internazionale, le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e le pari opportunità, i diritti delle donne e i bilanci;

142.   riconosce che la sua sottocommissione per i diritto umani ha continuato ad impegnarsi nella valutazione dell'esecuzione degli strumenti UE nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia, con particolare riferimento agli orientamenti UE sulla tortura, a tentare di responsabilizzare la Commissione e il Consiglio per le loro azioni in questo settore, a istituire un costante dialogo con le istituzioni internazionali sui problemi dei diritti dell'uomo, a costituire una piattaforma di conoscenze e allo stesso tempo a dare un contributo sugli aspetti relativi ai diritti dell'uomo e alla democrazia nell'ambito delle relazioni della commissione per gli affari esteri, a elaborare relazioni di iniziativa su strumenti specifici per proteggere i diritti dell'uomo, a sensibilizzare i vari organi del Parlamento (commissioni e delegazioni) sui problemi dei diritti dell'uomo, a organizzare e a preparare la procedura di aggiudicazione del Premio Sakharov e a costituire una piattaforma per un dialogo permanente con i rappresentanti della società civile;

143.   sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione con i parlamentari nazionali ai fini di un coordinamento del controllo delle politiche sui diritti dell'uomo; ritiene che la sottocommissione sui diritti dell'uomo dovrebbe fare il possibile per aprire i canali di comunicazione e organizzare incontri con le corrispondenti commissioni dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi;

144.   invita la sotto commissione diritti umani a svolgere un ruolo più costruttivo nell'elaborazione di criteri coerenti e trasparenti per la selezione di questioni di urgenza, onde garantire che gli interventi parlamentari abbiano luogo in tempo utile ed esercitino la massima influenza; propone che le discussioni e il tempo delle votazioni sulle risoluzioni di urgenza siano riorganizzati in modo che il Consiglio possa parteciparvi;

145.   raccomanda che le linee direttrici siano pienamente applicate dalle delegazioni del Parlamento in occasione della loro visita in paesi terzi;

146.   raccomanda di tradurre le risoluzioni e gli altri documenti fondamentali sui problemi dei diritti dell'uomo nella lingua parlata nei paesi interessati;

147.   plaude al ruolo attivo svolto dalla sotto commissione diritti umani, dalla commissione affari esteri, dalla commissione per lo sviluppo e dal Presidente del Parlamento nell'insorgere contro casi di ingiustizia nel mondo, in particolare attraverso l'assegnazione del premio Sakharov; ritiene che il Parlamento debba prefiggersi di conferire loro più di una visibilità momentanea e rispondere meglio alle attese suscitate, per esempio creando un collegamento sistematico con i precedenti vincitori del premio e dando loro un sostegno duraturo; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe facilitare l'istituzione di una rete di vincitori del Premio Sakarov effettuando riunioni periodiche nei suoi locali affinché i vincitori del Premio Sakarov possano associarsi alle attività del PE nel settore dei diritti dell'uomo; si rammarica vivamente della reazione delle autorità birmane e cubane di fronte alla richiesta del Parlamento di dare l'autorizzazione ad una visita di una sua delegazione ai vincitori del Premio Sakharov;

148.   chiede alla sottocommissione per i diritti dell'uomo di dare maggiore visibilità alle audizioni pubbliche migliorando la partecipazione dei membri del Parlamento europeo e quella dei mezzi di informazione; chiede alla sottocommissione di continuare a invitare esperti eminenti e figure di riferimento a partecipare a tali audizioni e di contemplare di estendere gli inviti a rappresentanti di paesi terzi e a capi di missione dell'UE; chiede alla sotto commissione di elaborare conclusioni pratiche al termine di tutte le sue riunioni e scambi di opinione, onde consentire un monitoraggio degli impegni e delle informazioni ottenute nonché delle opzioni politiche approvate;

149.   si compiace delle risoluzioni del Parlamento che chiedono la chiusura del centro di detenzione di Guantanamo e dei contributi del Parlamento all'aumento della visibilità di questo centro e dei connessi problemi di diritti dell'uomo; invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare il governo degli Stati Uniti a trovare un meccanismo che consenta di incriminare formalmente i detenuti oppure di liberarli nel rispetto del diritto internazionale; si compiace che nel maggio 2006, l'Albania sia diventato il primo paese a accogliere cinque Uighurs cinesi da Guantanamo, ma si rammarica che 13 Uighurs cinesi per il cui rilascio il governo degli Stati Uniti ha emesso un provvedimento rimangano a Guantanamo Bay in quanto il governo degli Stati Uniti ha concluso giustamente che essi non possono essere rinviati in Cina per paura che vengano torturati; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a collaborare con il governo degli Stati Uniti per agevolare la sistemazione delle persone per i quali gli Stati Uniti hanno accertato che non rappresentano un pericolo né per loro né per i loro alleati ma che non possono essere rinviati nei rispettivi paesi per paura che vengano torturati; constata che la sola esistenza del centro di detenzione di Guantanamo continua ad inviare segnali negativi sul modo di condurre la lotta al terrorismo;

150.   ritiene che l'efficacia del lavoro del Parlamento in materia di diritti umani potrebbe essere rafforzata se si stabilissero priorità per le sue azioni, in particolare concentrandole su questioni per le quali è possibile pervenire a un ampio accordo politico; ritiene che la sua sotto commissione potrebbe creare piccoli gruppi di lavoro incaricati di seguire ciascuno linee direttrici sui diritti dell'uomo; ritiene che le competenze ufficiali esistenti potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere i diritti umani, in particolare i poteri di bilancio e il diritto di formulare un parere conforme;

151.   ricorda la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni(21); invita le sue commissioni a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per rispettare l'equilibrio tra i sessi nelle loro attività (anche nella composizione delle delegazioni e degli oratori invitati) e ad attuare i piani d'azione per la promozione della parità di genere presentati dai membri responsabili dell'integrazione della dimensione di genere nominati in ciascuna commissione;

152.   suggerisce che vari settori nell'ambito del Parlamento europeo potrebbero essere meglio collegati mediante i lavori delle commissioni responsabili dei diritti dell'uomo, del bilancio e del commercio internazionale in modo da integrare meglio gli aspetti relativi al bilancio e agli scambi commerciali nell'insieme delle problematiche dei diritti umani, in modo dar renderle più realistiche in termini di realizzazione e più in sintonia con i poteri formali del Parlamento europeo;

153.   chiede al Consiglio di invitare sistematicamente membri del Parlamento europeo a partecipare alle sessioni preparatorie e di resoconto, come quelle che sono organizzate con le ONG, nonché ai resoconti relativi ai dialoghi sui diritti umani svolti con i paesi terzi e con le sottocommissioni ENP per i diritti dell'uomo;

154.   ritiene prioritario continuare il lavoro in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e, in particolare, con il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nonché con i rappresentanti e gli organi del Consiglio d'Europa; ritiene che sia altrettanto importante stabilire relazioni di lavoro più strette con le Assemblee parlamentari ACP, euromediterranea (APEM) e euro-latinoamericana (EUROLAT), per poter scambiare le rispettive esperienze e conferire maggior coerenza alle attività nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia;

155.  Esprime apprezzamento per i lavori della sua commissione temporanea sulla presunta utilizzazione di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri, in particolare della relazione di questa commissione adottata il 14 febbraio 2007(22); si compiace in particolare per gli impegni profusi nello sforzo di raccogliere informazioni, esaminare le accuse, stabilire i fatti in materia e conferire maggiore visibilità al trasporto e alla detenzione illegale di prigionieri nonché all'uso dei paesi UE da parte di aerei della CIA per trasportare le vittime in violazione dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale; prende atto delle critiche, oltre alle raccomandazioni, rivolte al Consiglio, al suo Segretario generale-Alto rappresentante e agli Stati membri; ricorda il ruolo delle sue commissioni competenti per garantire l'adeguato seguito della relazione in parola; invita la UE e gli Stati membri a cooperare a tutti i livelli per denunciare queste pratiche e per assicurare che in futuro non si ripetano più;

156.   approva l'adozione della sua risoluzione del 1° febbraio 2007sulla situazione dei diritti dell'uomo dei senza casta o Dalit in India(23);

Risorse destinate al lavoro nel settore dei diritti umani

157.   si compiace del fatto che la Commissione dia attualmente maggiore priorità ai diritti umani nel mandato dei capi delegazione dell'esecutivo nei paesi terzi;

158.   si compiace del fatto che nell'attuale rinnovo dei mandati dei rappresentanti speciali dell'UE sia stata aggiunta ad ogni mandato un riferimento ai diritti umani;

159.   auspica che siano messe a disposizione di tutti rappresentanti speciali nominati dal Consiglio un maggior numero di risorse umane nel settore diritti dell'uomo;

o
o   o

160.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'OSCE, ai governi dei paesi citati nella presenta risoluzione nonché agli uffici delle principali ONG di difesa dei diritti umani con sede nell'UE.

(1) Documento del Consiglio 13522/1/2006.
(2) Per tutta la normativa di base, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione A6-0128/2007 della Commissione per gli affari esteri.
(3) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.
(4) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(5) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(6) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 del 11.8.2005, pag. 27.
(7) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 409.
(8) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0018.
(10) Testi approvati, P6_TA(2007)0008.
(11) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(12) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(13) GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.
(14) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(15) Al 7 febbraio 2007, la Francia, l'Italia la Lettonia, la Polonia e la Spagna hanno sottoscritto ma non ratificato il protocollo n. 13.
(16) Hanno firmato ma non ancora ratificato (a gennaio 2007): Austria (2003), Belgio (2005), Cipro (2004), Finlandia (2003), Francia (2005), Germania (2006), Italia (2003), Lussemburgo (2005), Paesi Bassi (2005), Portogallo (2006), Romania (2007). Hanno firmato e ratificato: Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Malta, Estonia e Slovenia. Pertanto, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, e Slovacchia, non hanno finora né firmato né ratificato l'OPCAT.
(17) Testi approvati, P6_TA(2006)0501.
(18) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(19) Conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2005, 15293/1/05 REV 1, Allegato, pag. 14.
(20) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, p. 41) e regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 29 del 3.2.2007, p. 16).
(21) Testi approvati, P6_TA(2007)0010.
(22) Testi approvati, P6_TA(2007)0032.
(23) Testi approvati, P6_TA(2007)0016.


Moratoria universale sulla pena di morte
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte(1),

–   visti gli orientamenti per la politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte, del 29 giugno 1998,

–   vista la dichiarazione finale del terzo Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Parigi dal 1° al 3 febbraio 2007,

–   vista la dichiarazione sull'abolizione della pena di morte presentata il 19 dicembre 2006 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dalla Presidenza dell'UE, dichiarazione che era stata inizialmente firmata da 85 paesi di tutti i gruppi geografici,

–   vista la dichiarazione di cui ha dato lettura la Presidenza dell'UE a nome dell'Unione europea, nel quadro della quarta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il 29 marzo 2007,

–   visto il sostegno pubblico a favore di una moratoria espresso dal Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione della recente visita a Roma,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che l'appello a una moratoria universale in materia di pena di morte costituisce un passo strategico verso l'abolizione della pena capitale in tutti i paesi,

B.   considerando che la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 invitava la Presidenza dell'UE a presentare con urgenza una risoluzione all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite e a tenere il Parlamento al corrente dei risultati ottenuti; che ancora non è stata presentata alcuna risoluzione all'Assemblea,

C.   considerando che la dichiarazione sulla pena di morte presentata dall'Unione europea all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2006 raccoglie ormai 88 firme di paesi appartenenti a tutti i gruppi geografici,

1.   rivolge un nuovo appello agli Stati membri affinché ottengano il sostegno di paesi terzi a favore della dichiarazione;

2.   incoraggia l'UE a cogliere le opportunità esistenti e a portare avanti la propria posizione e invita gli Stati membri e l'UE a presentare immediatamente, con la co-sponsorizzazione di paesi di altri continenti, una risoluzione per una moratoria universale della pena capitale all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite;

3.   invita la Presidenza dell'UE a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, e a incoraggiare gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a sottoscrivere il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte;

4.   approva senza riserve la dichiarazione finale del terzo Congresso mondiale e intende darvi seguito, segnatamente sviluppando la dimensione parlamentare della campagna mondiale contro la pena di morte e sollevando la questione per il tramite delle sue delegazioni interparlamentari e attraverso la sua partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e all'Assemblea parlamentare euromediterranea;

5.   invita il Consiglio e la Commissione a cogliere ogni possibile occasione per appoggiare la formazione di coalizioni regionali contro la pena di morte;

6.   invita tutte le istituzioni dell'Unione europea, unitamente al Consiglio d'Europa, a sostenere la Giornata mondiale contro la pena di morte, proclamando il 10 ottobre, a partire dal 2007, Giornata europea contro la pena di morte, e approva l'iniziativa di organizzare una conferenza europea di alto livello contro la pena di morte nel contesto di tale giornata; incarica il suo Presidente di rappresentare il Parlamento europeo in tale occasione, insieme alla delegazione interessata;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri dell'UE nonché al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU e agli Stati membri dell'ONU.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0018.


Omofobia in Europa
PDF 262kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa
P6_TA(2007)0167RC-B6-0167/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti gli strumenti internazionali che garantiscono i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e vietano la discriminazione, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

–   visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che impegnano l'Unione europea e la Comunità, rispettivamente, nonché gli Stati membri a tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e prevedono strumenti a livello europeo di lotta contro la discriminazione e le violazioni dei diritti dell'uomo,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale,

–   viste le iniziative della Comunità europea di lotta contro l'omofobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in particolare la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(1) e la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) - verso una società giusta(2),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la tutela delle minoranze e le politiche di lotta contro le discriminazioni e, in particolare, le sue risoluzioni del 18 gennaio 2006 sull'omofobia in Europa(3) e del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa(4),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il Parlamento ha osservato il proliferare di discorsi di incitamento all'odio nei confronti della comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender (LGBT) in numerosi paesi europei,

B.   considerando che le dichiarazioni e le azioni dei dirigenti politici e religiosi hanno un impatto considerevole sull'opinione pubblica e che quindi essi hanno l'importante responsabilità di contribuire in modo positivo a un clima di tolleranza e parità,

C.   considerando che la presente risoluzione, come le summenzionate risoluzioni, è stata motivata dalla proliferazione di discorsi di odio e da altri eventi preoccupanti, quali il divieto da parte delle autorità locali allo svolgimento di marce per l'uguaglianza e di marce dell'orgoglio omosessuale (Gay Pride), il ricorso, da parte di personaggi politici di rilievo e di leader religiosi, a un linguaggio aggressivo o minaccioso o a discorsi improntati all'odio, e l'omissione da parte della polizia di fornire protezione adeguata nei confronti di manifestazioni violente di gruppi omofobi, disperdendo invece manifestazioni pacifiche,

D.   considerando che diverse marce per l'uguaglianza e marce dell'orgoglio omosessuale sono pianificate in tutta Europa e nel mondo nei prossimi mesi e che i loro partecipanti e organizzatori rischiano di essere vittime di attacchi fisici violenti, malgrado abbiano il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di riunione, come ricordato anche dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa,

E.   considerando che un sedicenne italiano di nome Matteo, abitante a Torino, si è recentemente suicidato lasciando dietro di sé due lettere in cui adduce a motivo del suo gesto il bullismo di cui è stato vittima a causa del suo orientamento sessuale; considerando che organizzazioni della società civile nel Regno Unito hanno segnalato un proliferare dei casi di bullismo omofobico nelle scuole secondarie in tutto il paese; considerando che un uomo omosessuale è stato ucciso a randellate nei Paesi Bassi unicamente per il suo orientamento sessuale e il suo aspetto femminile,

F.   considerando che il Parlamento ha ripetutamente chiesto il completamento del pacchetto legislativo contro la discriminazione sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, invitando periodicamente la Commissione a proporre una direttiva che vieti la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale in tutti i settori,

G.   considerando che il Parlamento aveva già espresso, nella sua summenzionata risoluzione del 15 giugno 2006, la sua grave preoccupazione per la situazione in Europa e, in particolare, in Polonia, condannando le dichiarazioni incitanti all'odio e alla violenza pronunciate dai dirigenti del partito della Lega delle famiglie polacche e, in particolare, del vice primo ministro nonché ministro della pubblica istruzione,

H.   considerando che nel marzo 2007 il vice primo ministro nonché ministro della pubblica istruzione polacco ha annunciato un progetto di legge destinato a punire la "propaganda omosessuale" nelle scuole, le cui disposizioni prevedono il licenziamento, l'imposizione di sanzioni o la detenzione per i responsabili di istituti scolastici, gli insegnanti e gli alunni implicati in casi di "attivismo" a favore dei diritti LGBT nelle scuole,

I.   considerando che il vice ministro della pubblica istruzione polacco ha confermato che l'amministrazione sta elaborando un progetto di legge in tale senso e ha dichiarato che "gli insegnanti che renderanno pubblica la propria omosessualità saranno licenziati"; considerando che vari membri del governo polacco hanno reagito in modi diversi, dal che non risulta chiaro se la legislazione verrà di fatto proposta,

J.   considerando che il vice primo ministro nonché ministro della pubblica istruzione polacco ha espresso il desiderio di promuovere l'adozione di leggi analoghe a livello europeo,

K.   considerando che la legislazione proposta ha ottenuto il sostegno del primo ministro polacco, il quale ha dichiarato che "promuovere uno stile di vita omosessuale tra i giovani nelle scuole quale alternativa a una vita normale supera il limite" e che "occorre porre fine ad iniziative di questo tipo nelle scuole", presentando in tal modo un'interpretazione distorta dell'educazione e della tolleranza,

L.   considerando che il difensore civico per l'infanzia polacco ha dichiarato di essere impegnata nella compilazione di un elenco di impieghi per i quali gli omosessuali non sono idonei,

M.   considerando che nel giugno 2006 l'Ufficio del procuratore di Stato ha ordinato l'esecuzione di controlli dei fondi delle organizzazioni LGBT in relazione a "movimenti criminali" e alla loro presenza nelle scuole al fine di trovare tracce di attività criminale, senza risultato alcuno,

N.   considerando che l'8 giugno 2006 il governo polacco ha licenziato il direttore del Centro per la formazione degli insegnanti e ha vietato la distribuzione di un manuale ufficiale del Consiglio d'Europa contro la discriminazione e considerando che il nuovo direttore del Centro ha dichiarato, il 9 ottobre 2006, che "le scuole non devono proporre modelli di comportamento indecenti, perché l'obiettivo della scuola è spiegare la differenza tra il bene il male, tra ciò che è bello e ciò che è brutto … la scuola deve spiegare che le pratiche omosessuali portano a situazioni drammatiche, al vuoto e alla depravazione",

O.   considerando che Terry Davis, Segretario generale del Consiglio d'Europa, ha reagito a questi eventi dichiarando che "il governo polacco è libero di decidere se vuole utilizzare il materiale del Consiglio d'Europa per la formazione in materia di diritti umani, ma se il materiale didattico è opzionale, i valori e i principi in esso contenuti certamente non lo sono" e ha espresso preoccupazione in merito al fatto che "il governo polacco accetta politiche che promuovono l'omofobia (…) e comportamenti omofobi",

P.   considerando che il governo polacco ha anche respinto il finanziamento di progetti patrocinati da organizzazioni LGBT nel quadro del programma europeo Gioventù, motivando tale decisione in una lettera a tali organizzazioni in cui afferma che "la politica ministeriale non appoggia azioni volte a propagare comportamenti omosessuali e analoghi atteggiamenti tra i giovani ... [e] il ruolo del ministro non è quello di sostenere la cooperazione con organizzazioni omosessuali",

Q.   considerando che si possono notare anche evoluzioni positive, quali la riuscita dell'evento Gay Pride a Varsavia nel giugno 2006, la dimostrazione di massa a favore della tolleranza e della democrazia a Varsavia nel novembre 2006 dopo il divieto di una manifestazione per la tolleranza a Poznan, la marcia per la protezione dei diritti gay a Cracovia nell'aprile 2007 e il fatto che le marce dell'orgoglio omosessuale non siano più sistematicamente vietate,

R.   considerando che il Parlamento ha dato mandato all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia di svolgere un'indagine sull'emergente atmosfera di intolleranza razzista, xenofoba e omofoba in Polonia e ha invitato la Commissione a verificare se le azioni e le dichiarazioni del ministro polacco della pubblica istruzione siano conformi all'articolo 6 del trattato UE, ricordando le eventuali sanzioni in caso di violazione, e che queste richieste non hanno ancora avuto seguito,

1.   sottolinea che l'Unione europea è innanzitutto una comunità di valori, in cui il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione sono fra i valori che più contano;

2.   afferma che le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea hanno il dovere di garantire che i diritti delle persone che vivono in Europa siano rispettati, tutelati e promossi, come prevedono la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti fondamentali, l'articolo 6 del trattato UE, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(5) e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio;

3.   ribadisce la propria richiesta alla Commissione di garantire che la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale in tutti i settori sia vietata completando il pacchetto legislativo contro la discriminazione basato sull'articolo 13 del trattato CE, senza il quale lesbiche, gay, bisessuali e altre persone che si trovano a far fronte a discriminazioni multiple continuano ad essere a rischio di discriminazione; chiede la depenalizzazione mondiale dell'omosessualità;

4.   indice il 17 maggio di ogni anno quale Giornata internazionale contro l'omofobia;

5.   sollecita la Commissione ad accelerare la verifica della messa in atto delle direttive antidiscriminazione e a istituire procedimenti contro gli Stati membri in caso di violazione dei loro obblighi a norma del diritto comunitario;

6.   ricorda a tutti gli Stati membri che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto alla libertà di riunione può essere esercitato anche quando le opinioni di coloro che esercitano tale diritto sfidano le opinioni della maggioranza e che di conseguenza la proibizione discriminatoria delle marce dell'orgoglio e il fatto di non fornire adeguata protezione a quanti vi partecipano contravvengono ai principi tutelati dalla CEDU; invita tutte le autorità competenti, tra cui quelle locali, ad autorizzare le marce e a proteggere adeguatamente i partecipanti;

7.   condanna i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l'odio e la violenza, anche se ritirati in un secondo tempo, e chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarli;

8.   ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso e chiede alla Commissione di presentare proposte per garantire che il principio del riconoscimento reciproco sia applicato anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le persone nell'Unione europea senza discriminazioni;

9.   esprime la propria solidarietà e il proprio appoggio agli attivisti dei diritti fondamentali e ai difensori della parità di diritti per i membri della comunità LGBT;

10.   sollecita le competenti autorità polacche ad astenersi dal proporre o dall'adottare una legislazione quale quella descritta dal vice primo ministro nonché ministro della pubblica istruzione polacco, o dal porre in atto misure intimidatorie nei confronti delle organizzazioni LGTB;

11.   invita le competenti autorità polacche a condannare pubblicamente e a prendere misure contro le dichiarazioni rilasciate da leader pubblici incitanti alla discriminazione e all'odio sulla base dell'orientamento sessuale; è del parere che qualsiasi altro comportamento costituirebbe una violazione dell'articolo 6 del trattato UE;

12.   chiede alle autorità polacche di facilitare la realizzazione dell'Anno delle pari opportunità per tutti 2007 e chiede alla Commissione di controllare lo svolgimento di tale anno, in particolare la clausola secondo cui i fondi sono erogati a condizione che tutti i motivi di discriminazione siano stati affrontati equamente in tutti i programmi nazionali;

13.   chiede alla Conferenza dei presidenti di autorizzare l'invio di una delegazione in Polonia per una missione di accertamento dei fatti al fine di avere un quadro esatto della situazione e avviare un dialogo con tutte le parti interessate;

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri, e dei paesi candidati e al Consiglio d'Europa.

(1) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(2) GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1.
(3) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 179.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0273.
(5) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.


Finanze pubbliche nell'UEM 2006
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006 (2007/2004 (INI))
P6_TA(2007)0168A6-0076/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Finanze pubbliche nell'UEM nel 2006 - Primo anno di applicazione del Patto di stabilità e crescita riveduto" (COM(2006)0304),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, in cui si chiedeva una revisione periodica della sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche, comprese le sollecitazioni previste a causa dei futuri cambiamenti demografici,

–   vista la comunicazione della Commissione sulla sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nell'UE (COM(2006)0574),

–   visto il regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(1),

–   vista la relazione della Commissione sulla convergenza del dicembre 2006 (COM(2006)0762),

–   viste le raccomandazioni della Commissione sui programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri per il 2006-2007,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 sulla revisione del Patto di stabilità e crescita,

–   viste le comunicazioni della Commissione relative alla seconda relazione sui preparativi pratici per il futuro allargamento dell'area dell'euro (COM(2005)0545) e alla dichiarazione annuale 2006 sull'area dell'euro (COM(2006)0392),

–   viste le sue risoluzioni del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(2) e del 14 novembre 2006 sulla relazione annuale 2006 sull'area dell'euro(3),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0076/2007),

A.   considerando che, in conformità delle disposizioni alla base della moneta unica, gli Stati membri sono tenuti a mantenere i loro disavanzi di bilancio al di sotto del 3% del PIL e considerando che si è sistematicamente contravvenuto a tale norma; considerando che ogni qualvolta il disavanzo di bilancio supera il 3%, tale superamento può essere giudicato più favorevolmente se si accompagna ad una crescita elevata e ad una diminuzione dell'indice di indebitamento (esclusi i proventi delle privatizzazioni), riportando inoltre il disavanzo annuale al di sotto del 3% a medio termine;

B.   considerando che l'OCSE ha recentemente richiamato l'attenzione degli Stati membri sul disavanzo, invitandoli a concentrarsi su riforme volte a consolidare i loro progressi economici utilizzando la ripresa economica per ridurre i propri disavanzi di bilancio e rendendo più competitivi i propri mercati del lavoro,

C.   considerando che l'indice medio di indebitamento per la zona euro era del 70,6% nel 2005 e di circa il 69,4% nel 2006 e che si prevede che scenderà al 68% nel 2007; considerando che la forbice tra il minore ed il maggior indice di indebitamento era superiore ai 100 punti percentuali del PIL sia nel 2005 che nel 2006 e che si prevede che la situazione rimarrà immutata nel 2007; considerando che tali cifre continuano ad essere molto superiori al valore di riferimento del 60% per il rapporto tra debito pubblico e PIL, che è uno dei due pilastri del Patto di stabilità e crescita (PSC),

D.   considerando che il disavanzo medio per la zona euro era pari a -2,6% del PIL nel 2005 e a circa -2,0% nel 2006 e che si prevede scenderà a -1,5% nel 2007; considerando che lo scarto in materia di disavanzo era vicino ai 9 punti percentuali nel 2005 e nel 2006 e che si prevede scenderà a circa 7 nel 2007,

E.   considerando che il tasso medio di crescita del PIL per la zona euro era dell'1,4% nel 2005 e di circa il 2,6% nel 2006 e che si prevede sarà pari al 2,1% nel 2007; considerando che lo scarto in materia di tasso di crescita nel 2005 e nel 2006 era di circa 5 punti percentuali e si prevede che rimarrà a tale livello nel 2007; considerando che questi tassi di crescita sono nettamente inferiori a quelli di altre regioni del mondo,

F.   considerando che il tasso di disoccupazione nella zona euro era dell"8,6% (12.600.000) nel 2005 e che è sceso all"8,1% (11.900.000) nel 2006; considerando che il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 7,7% (11.500.000) nel 2007 e considerando che la diminuzione prevista dimostra che la riduzione del disavanzo facilita l'attività economica e riduce la disoccupazione,

G.   considerando che si prevede che la spesa determinata dall'invecchiamento dovrebbe aumentare del 4% del PIL entro il 2050; considerando che, di conseguenza, in una serie di Stati membri, la spesa pubblica collegata all'invecchiamento aumenterà di una percentuale tra il 5 e il 13% del PIL, esercitando una pressione enorme sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, mentre si prevede che la crescita diminuirà, passando dal 2,4% nel periodo 2004-2010 all"1,9% durante il periodo 2011-2030 e al solo 1,2% durante il periodo 2031-2050; considerando che una diminuzione della crescita ed un aumento della spesa collegata all'invecchiamento possono minacciare il benessere economico e sociale dei cittadini europei nonché la coesione sociale delle nostre società e determinare la disintegrazione delle istituzioni europee e delle politiche comuni,

H.   considerando che ogni due anni la Commissione e la BCE valutano l'adempimento dei criteri di Maastricht per l'adozione dell'euro da parte di tutti gli "Stati membri con deroga",

Esperienze con il Patto di stabilità e crescita riveduto

1.   ricorda che il principale obiettivo del PSC è di garantire a medio termine posizioni di bilancio vicine all'equilibrio o in attivo, nonché la sostenibilità e stabilità delle finanze pubbliche, elemento essenziale in vista delle future sfide demografiche;

2.   accoglie favorevolmente il fatto che gran parte degli Stati membri abbiano effettuato uno sforzo considerevole per soddisfare i loro obblighi nei riguardi del PSC; rileva tuttavia che è ancora presto per valutare i risultati ottenuti in seguito all'entrata in vigore del PSC riveduto;

3.   condivide la preoccupazione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione del capitolo preventivo del PSC, segnatamente per quanto riguarda quegli Stati membri che non sono ancora riusciti a realizzare un equilibrio delle loro finanze pubbliche;

4.   teme che il PSC riveduto, segnatamente il suo capitolo correttivo, se non applicato in modo rigoroso comporti il rischio di un debito pubblico elevato e persistente che potrebbe costituire una seria minaccia all'equilibrio delle finanze pubbliche e alle opportunità di occupazione;

5.   sottolinea che l'atteggiamento degli Stati membri nei confronti del PSC riveduto sarà decisivo per il suo successo o fallimento; mette in guardia contro ogni ulteriore revisione, che difficilmente sarebbe accettata dall'opinione pubblica o dagli attori economici;

6.   esprime preoccupazione per il fatto che un eventuale aumento dello scarto tra gli Stati membri, in materia di disavanzo, debito e crescita, può recare pregiudizio alla moneta unica, bloccare la crescita economica e ridurre le prospettive di occupazione; invita gli Stati membri ad applicare politiche economiche coordinate che riducano gli scarti registrati e determinino un'ulteriore convergenza verso livelli di disavanzo e di debito pubblico più bassi e tassi di crescita più elevati;

7.   esprime preoccupazione per la lentezza della riduzione del debito pubblico in taluni Stati membri; si oppone a farraginose e inconcludenti procedure di disavanzo e chiede, di conseguenza, al Consiglio e alla Commissione di intervenire in modo veloce e deciso; suggerisce di mantenere la credibilità della procedura per i disavanzi eccessivi e che gli Stati membri continuino ad essere giudicati in base alla stessa norma unica;

8.   si chiede in quale misura la crescita europea possa essere ciclica e rileva la necessità di aumentare il potenziale di crescita dell'Unione europea per consentire la creazione di occupazione; ricorda agli Stati membri che un aumento della crescita e dell'occupazione dovrebbe determinare un aumento sostanziale del gettito fiscale, limitando in tal modo il rischio di deficit eccessivi e permettendo, al contempo, sostanziali riduzioni del debito pubblico;

9.   sottolinea che eventuali violazioni del PSC potrebbero, in ultima istanza, pregiudicare la politica monetaria comune e determinare un possibile aumento dei tassi di interesse; sottolinea che una Banca centrale europea indipendente è fondamentale per mantenere la stabilità dei prezzi, creando così le condizioni per le politiche economiche che determinerà elevati livelli di crescita ed occupazione;

10.   rileva, di conseguenza, l'urgente necessità che gli Stati membri adeguino le proprie politiche fiscali ai requisiti della politica economica e monetaria comune, al fine di migliorare ulteriormente il benessere dei cittadini europei, e che siano definiti un calendario ed un quadro di bilancio comuni da applicarsi a tutti gli Stati membri;

11.   esprime compiacimento per il fatto che il PSC riveduto permetta di sviluppare programmi di riforma con scadenze realistiche e obiettivi di bilancio a medio termine;

12.   si dichiara d'accordo sul fatto che programmi di riforma concepiti sulla base delle esigenze degli Stati membri dovrebbero consentire una migliore attuazione del capitolo preventivo del PSC;

13.   deplora che gli Stati membri non traggano sufficienti vantaggi dalla loro positiva situazione economica per attuare significative riforme strutturali che aumenterebbero l'efficienza dei mercati dei beni, dei servizi, del lavoro e dei capitali e che, a lungo termine, garantirebbero consolidamento fiscale, crescita economica e maggiore occupazione;

Le sfide del futuro

14.   ricorda che il PSC costituisce lo strumento principale e più forte per il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea; sottolinea che, fintantoché il PSC sarà applicato in modo coerente e vigoroso, le politiche economiche continueranno a determinare maggiore crescita ed occupazione;

15.   si dichiara allarmato per le proiezioni della Commissione che evidenziano una forte crescita delle spese collegate all'invecchiamento a fronte del futuro declino evidenziato dalle proiezioni a lungo termine in materia di crescita: l'unione di questi due elementi determinerà, inevitabilmente, un'enorme pressione sulla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri;

16.   esprime preoccupazione per il fatto che sei Stati membri possono essere considerati esposti ad un elevato rischio per quanto riguarda la sostenibilità a lungo termine delle loro finanze pubbliche a causa dell'impatto di bilancio di una popolazione in fase di invecchiamento, mentre si può ritenere che 10 Stati membri siano confrontati ad un rischio medio e solo nove ad un rischio ridotto;

17.   esige che venga affrontata questa enorme sfida di bilancio per l'Unione europea; ricorda che la riduzione del debito pubblico dovrebbe essere accelerata durante i periodi di crescita economica, evitando misure procicliche ed attuando riforme strutturali e fiscali per migliorare il rendimento economico degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a servirsi dell'attuale ripresa dell'economia per portare avanti le necessarie riforme nel mercato del lavoro e nel settore dei servizi nonché per ridurre l'onere amministrativo che grava sulle imprese; ritiene che esista ancora l'esigenza, e la possibilità, di effettuare un'ulteriore accelerazione degli investimenti, e sollecita pertanto riforme strutturali e misure supplementari atte a migliorare permanentemente il clima degli investimenti e a stimolarli;

18.   chiede che la spesa pubblica sia riorientata verso l'accumulo di capitale materiale e umano e la creazione di partenariati pubblico-privato attivi in settori quali innovazione, energie rinnovabili, istruzione e formazione, ricerca, tecnologie dell'informazione, telecomunicazioni e reti di trasporto;

19.   esprime compiacimento per il fatto che le proiezioni elaborate dagli Stati membri per il 2007 e il 2008 hanno incorporato la riduzione del disavanzo del PIL dello 0,5% prevista dal PSC riveduto; condivide le preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda il fatto che l'adeguamento strutturale annuale medio per il 2006 non raggiunge tale obiettivo; è convinto che, a causa delle prospettive economiche favorevoli, sia possibile che l'adeguamento strutturale superi largamente lo 0,5% raccomandato nella maggior parte degli Stati membri;

20.   invita gli Stati membri ad evitare proiezioni di bilancio non giustificate e ad evitare misure estemporanee e contabilità creativa; chiede al Consiglio di garantire che, entro il 2015, gli Stati membri che registrano un debito pubblico insostenibile considerino incostituzionale o illegale ogni nuovo disavanzo pubblico, utilizzando così le migliori prassi di taluni Stati membri e regioni dell'UE; raccomanda che la Commissione predisponga uno studio sulle migliori prassi concernenti la governance statistica in materia di comunicazione dei dati di bilancio e la contabilizzazione delle attività e passività pubbliche negli Stati Membri;

21.   accoglie con favore la recente decisione dell'Eurogruppo di discutere congiuntamente le proiezioni di bilancio, al fine di stabilire ex ante l'opportuna strategia fiscale per l'esercizio successivo, ed è convinto che una pubblica discussione su queste proiezioni dovrebbe aver luogo in seno al Parlamento europeo, con la partecipazione di rappresentanti nazionali;

22.   raccomanda di esaminare l'opportunità di istituire un calendario uniforme per le procedure di bilancio in tutta l'Unione europea, estendendo nel contempo la programmazione del bilancio al di là dell'attuale periodo di un anno; è del parere che la programmazione del bilancio degli Stati membri debba basarsi su presupposti uniformi relativi a parametri economici fondamentali che devono essere valutati e stabiliti in maniera uniforme in tutta l'Unione europea;

23.   invita caldamente gli Stati membri a presentare statistiche di alto livello alla Commissione al fine di garantire la possibilità di mettere a confronto disavanzo pubblico e debito pubblico; invita la Commissione a verificare rigorosamente la qualità delle statistiche presentate dagli Stati membri; chiede con urgenza alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie, comprese misure sanzionatorie, affinché gli Stati membri presentino statistiche di alta qualità, affidabili, uniformi e comparabili, in cui figurino tutti i passivi presenti e futuri (come le pensioni e le spese sanitarie); invita la Commissione a completare rapidamente il suo lavoro;

24.   si dichiara d'accordo con la Commissione in merito al fatto che istituzioni indipendenti e disposizioni specifiche per quanto riguarda l'equilibrio di bilancio hanno un'influenza molto positiva sugli obiettivi a medio termine degli Stati membri e sulla stabilità a lungo termine di finanze pubbliche equilibrate;

25.   osserva che nella sua ultima relazione sulla convergenza del dicembre 2006 la Commissione afferma che la maggior parte degli Stati membri sottoposti a valutazione hanno compiuto progressi, ma che al momento attuale nessuno di loro soddisfa tutte le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro;

26.   ricorda che i criteri di Maastricht in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione devono essere applicati in modo uniforme, ovvero senza rendere, in particolari circostanze, più difficile per gli Stati membri l'adesione all'area dell'euro, ma anche senza interpretare tali criteri in modo indulgente;

27.   incoraggia la Commissione ad esaminare i vantaggi derivanti dall'istituzione di organismi nazionali indipendenti incaricati di definire un livello annuale del disavanzo in maniera coerente con l'obiettivo di medio periodo di conseguire un bilancio equilibrato;

28.   si compiace degli sforzi compiuti dal Consiglio e dalla Commissione per migliorare la governance statistica in materia di comunicazione dei dati di bilancio mediante una raccomandazione agli Stati membri su norme comuni a livello dell'UE concernenti gli istituti statistici, comprendenti principi in materia di indipendenza professionale, riservatezza, affidabilità e tempestività dei dati, nonché l'adeguatezza delle risorse degli istituti statistici e il rafforzamento dei poteri di controllo della Commissione;

29.   ritiene che esista un margine di miglioramento per quanto riguarda la contabilizzazione delle attività e delle passività implicite pubbliche, al fine di aumentare la trasparenza e la comparabilità e fornire una base più sana al processo decisionale; ritiene che la Commissione dovrebbe lanciare un'iniziativa in tale ambito;

30.   deplora la mancanza di coordinamento politico nell'area dell'euro, richiama l'attenzione sulla divergenza delle politiche di bilancio degli Stati membri in seno all'area dell'euro ed è preoccupato per gli eventuali effetti contrari di tale mancanza di coordinamento; incoraggia ad esplorare ulteriormente le diverse modalità di riforma strutturale e macroeconomica e le diverse azioni ad esse correlate nonché la loro interazione e il loro reciproco impatto nelle diverse fasi del ciclo economico, allo scopo di individuare la migliore maniera possibile di rafforzare le finanze pubbliche attuando nel contempo la strategia di Lisbona;

o
o   o

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0485.


Repressione delle recenti manifestazioni in Russia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla Russia
P6_TA(2007)0169RC-B6-0172/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti gli obiettivi del consolidamento della democrazia e delle libertà politiche nella Federazione russa, stabiliti dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (APC)(1), che è entrato in vigore nel 1997 e scade nel 2007,

–   visto il dialogo UE-Russia in materia di diritti dell'uomo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 25 ottobre 2006 sulle relazioni tra Russia ed Unione europea in seguito all'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya(2) e quella del 13 dicembre 2006 sul Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki(3),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il 14 aprile 2007 si sono riuniti nella Piazza Puskin di Mosca membri dell'opposizione russa; che la cosiddetta Marcia dei dissidenti è stata organizzata da "L'altra Russia", gruppo di copertura che comprende vari movimenti con diverse storie politiche,

B.   considerando che, alcuni minuti dopo l'inizio della marcia, i 2.000 manifestanti si sono trovati in inferiorità di oltre uno a quattro ad opera delle forze di sicurezza, le quali hanno rapidamente disperso gli attivisti, picchiando e sottoponendo a breve detenzione chi aveva cercato di attraversare le linee anti-sommossa,

C.   considerando che fra i detenuti figurava il leader del Fronte civico unito, l'ex campione di scacchi mondiale Gari Kimovič Kasparov nonché Maria Gaidar, figlia del primo Primo Ministro russo dell'era post-sovietica; che l'ex Primo Ministro Mikhail Mikhailovitch Kasyanov ha evitato l'arresto solo perché le guardie del corpo l'hanno aiutato a fuggire; che sono stati altresì picchiati ed arrestati vari giornalisti, fra cui Stephan Stuchlik, corrispondente dell'ARD, che tentava di catturare gli eventi per divulgarli in Occidente,

D.   considerando che il 15 aprile 2007 un'altra protesta, per quanto di dimensioni molto più ridotte, organizzata dallo stesso raggruppamento, è stata interrotta in modo analogo a San Pietroburgo, anche se Gari Kimovič Kasparov è stato arrestato ancor prima dell'inizio della protesta e alcuni dimostranti sono stati arrestati in via preventiva mentre si recavano alla dimostrazione,

E.   considerando che il Mediatore russo per i diritti dell'uomo, Vladimir Petrovich Lukin, ha affermato di ritenere che la polizia abbia abusato in entrambe le città del proprio potere e che Valentina Ivanovna Matviyenko, governatrice di San Pietroburgo, ha ordinato un'inchiesta sulle violazioni dei diritti dell'uomo che si sono verificate durante il raduno di San Pietroburgo,

F.   considerando che le autorità russe, in preparazione delle elezioni parlamentari e presidenziali, stanno aumentando le pressioni affinché i gruppi di opposizione e le organizzazioni non governative si astengano da qualsiasi attività diretta contro il Presidente e il governo e per impedire ai mezzi d'informazione di riferire in merito a tali attività,

G.   considerando che la democrazia si è indebolita in Russia soprattutto in virtù del fatto che tutte le principali stazioni televisive e gran parte delle stazioni radio sono state poste sotto il controllo del governo, a causa della diffusione dell'autocensura fra i mezzi stampa, delle nuove restrizioni sul diritto di organizzare le dimostrazioni pubbliche e del peggioramento del clima per le ONG,

H.   considerando che il diritto di riunirsi liberamente è parte fondamentale dei principi democratici e degli standard in materia di diritti dell'uomo che la Russia si è impegnata a rispettare e nei confronti dei quali ha ripetutamente manifestato il proprio impegno; che tali principi e valori sono altresì la base del partenariato strategico tra l'Unione europea e la Russia,

I.   considerando che, in quanto membro delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché del Consiglio d'Europa, la Federazione russa si è impegnata a rispettare la libertà di parola e di riunione; che il rispetto di tali principi riveste particolare importanza in vista delle prossime elezioni in Russia,

1.   condanna fermamente l'uso eccessivo della forza da parte delle squadre antisommossa russe durante le pacifiche dimostrazioni di Mosca e San Pietroburgo dell'ultimo weekend ed invita le autorità russe a soddisfare i propri obblighi internazionali e a rispettare la libertà di espressione e di riunione;

2.   condanna in particolare le azioni repressive delle forze di sicurezza contro i giornalisti che adempivano il loro dovere professionale; ritiene inaccettabili tali attacchi ai mezzi d'informazione;

3.   invita le autorità russe ad ordinare un'inchiesta sulle violazioni dei diritti dell'uomo che si sono verificate in entrambi i raduni e ad identificare ed assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni;

4.   incoraggia la Duma nazionale russa a costituire un gruppo di lavoro che indaghi i motivi per cui è stata utilizzata tale forza contro dimostranti pacifici;

5.   esorta il Consiglio e la Commissione e il Consiglio ad esprimere chiaramente queste preoccupazioni nei loro contatti con il governo russo, soprattutto durante il prossimo vertice UE-Russia che si svolgerà il 18 maggio 2007 a Samara;

6.   chiede alla leadership russa di fare il massimo per evitare il ripetersi di tali deplorevoli eventi, soprattutto in preparazione delle prossime elezioni presidenziali e parlamentari, e di garantire a tutti i partiti e movimenti politici un'opportunità di partecipare al processo democratico; invita la commissione elettorale centrale e il potere giudiziario della Russia ad essere vigilanti, oggettivi ed imparziali nel controllo della campagna e dei processi elettorali;

7.   è vivamente preoccupato per l'emergente modello di eccessivo uso della forza da parte delle autorità russe nei confronti degli attivisti dell'opposizione, il che desta gravi preoccupazioni in merito alla situazione della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo nella Federazione russa;

8.   ribadisce il suo invito ad intensificare il dialogo UE-Russia in materia di diritti dell'uomo, in modo da renderlo più efficace e orientato ai risultati, coinvolgendo pienamente il Parlamento europeo a tutti i livelli, al fine di rafforzare questo elemento nel nuovo APC che dovrebbe essere presto negoziato;

9.   sottolinea che, per conseguire tangibili progressi nella situazione della democrazia in Russia, la politica comune e le relazioni bilaterali degli Stati membri con la Russia dovrebbero essere guidati da principi e posizioni comuni decisi congiuntamente;

10.   esorta le autorità russe a rispettare pienamente, durante la preparazione delle elezioni parlamentari e presidenziali, i criteri e principi democratici stabiliti dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dal Consiglio d'Europa; invita il Consiglio d'Europa ad indagare le violazioni in materia di diritti dell'uomo che si sono verificate durante i raduni di Mosca e San Pietroburgo;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché al governo e al Parlamento della Federazione russa.

(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0448.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0566.


Rapimento del giornalista Alan Johnston a Gaza
PDF 108kWORD 34k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla vicenda del rapimento del giornalista della BBC Alan Johnston a Gaza
P6_TA(2007)0170RC-B6-0159/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il giornalista della BBC Alan Johnston è stato rapito il 12 marzo 2007 sotto la minaccia delle armi mentre tornava a casa sua a Gaza City e che da tale giorno nessuno sa dove si trovi,

B.   considerando che Alan Johnston ha lavorato a Gaza negli ultimi tre anni durante un periodo di sempre maggiori violenze, proprio perché l'opinione pubblica mondiale potesse sapere ciò che avviene a Gaza,

C.   considerando che gli organi di stampa, il pubblico e i politici palestinesi di tutte le opinioni hanno condannato il rapimento chiedendo che Johnston sia immediatamente liberato e che si ponga fine a tutti i rapimenti, il che dimostra quanto il suo lavoro sia apprezzato dalla popolazione locale,

D.   considerando che il Presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha confermato pubblicamente che esistono prove credibili dell'esistenza in vita di Alan Johnston, che è detenuto in condizioni di sicurezza e che vi sono informazioni sul gruppo di cui è prigioniero,

E.   considerando che nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità del rapimento di Alan Johnston, che è stato condannato dal Presidente Abbas e da tutti i leader dei principali movimenti palestinesi,

F.   considerando che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, Reporters senza Frontiere e la Federazione internazionale dei giornalisti, dall'agosto 2005 nella Striscia di Gaza sono stati rapiti 15 giornalisti esteri, mentre in tutto il mondo migliaia di giornalisti si trovano quotidianamente di fronte alla minaccia di rapimenti, violenze e intimidazioni,

G.   considerando che la BBC gode della giustificata reputazione di essere una delle principali emittenti radiotelevisive del mondo e che le sue trasmissioni sono improntate ai valori di imparzialità, obiettività e correttezza,

H.   considerando che la libertà di stampa è di primaria importanza per la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in vista della sua funzione essenziale per garantire la libera espressione delle opinioni e delle idee e per contribuire all'effettiva partecipazione dei popoli ai processi democratici,

1.   chiede che Alan Johnston sia immediatamente e incondizionatamente liberato incolume e in condizioni di sicurezza;

2.   esprime il suo caloroso sostegno alla famiglia di Alan Johnston in queste difficili circostanze, e ai suoi colleghi e alla direzione della BBC che hanno condotto un'incessante campagna per creare un sostegno pubblico e politico per la sua liberazione;

3.   rende omaggio al lavoro di Alan Johnston in quanto giornalista della massima rettitudine nei sedici anni in cui ha lavorato per la BBC, e in particolare negli ultimi tre anni passati a Gaza, dove è stato l'unico corrispondente straniero permanente di una grande organizzazione mediatica;

4.   esprime la propria solidarietà alla Federazione internazionale dei giornalisti e ai sindacati ad essa aderenti, compreso il Sindacato dei giornalisti palestinesi, per i loro sforzi per ottenere la liberazione di Alan Johnston e per la loro campagna a favore di un nuovo impegno globale volto a porre fine alle minacce nei confronti del giornalismo indipendente; ricorda a tale riguardo l'appello da parte dell'Federazione internazionale dei Giornalisti ai capi dell'Autorità palestinese del 19 aprile 2007, che è stato sottoscritto da 197 membri del Parlamento europeo;

5.   invita l'Autorità nazionale palestinese a intensificare i suoi sforzi per ottenere la rapida liberazione di Alan Johnston, per assicurare che a Gaza i giornalisti possano svolgere il loro compito senza la minaccia di rapimenti e di vessazioni e per garantire che tutti gli attacchi contro i giornalisti e gli altri civili vengano indagati approfonditamente e che i responsabili vengano processati;

6.   invita l'Ufficio di assistenza tecnica della Commissione europea in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, i rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'UE e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) a rafforzare e a coordinare i loro sforzi per ottenere la liberazione di Alan Johnston e per coadiuvare gli sforzi dell'Autorità palestinese a tale riguardo;

7.   condanna questo e tutti gli altri atti di violenza e di intimidazione contro il libero esercizio della professione giornalistica e contro la libertà di espressione; sottolinea che la sicurezza dei giornalisti deve essere affrontata in modo prioritario da tutti coloro che attribuiscono un valore a una società aperta e democratica e ai progressi verso la pace in tutto il mondo, conformemente alla risoluzione 1738 (2006) approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2006;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante della PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, al Consiglio legislativo palestinese e al Segretario generale dell'ONU.


Situazione dei diritti umani nelle Filippine
PDF 119kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla situazione dei diritti umani nelle Filippine
P6_TA(2007)0171RC-B6-0160/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione del 22 febbraio 2007 della Commissione indipendente incaricata di indagare sulle uccisioni di giornalisti ed attivisti, presieduta dal giudice Jose Melo,

–   vista la relazione preliminare di Philip Alston, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie,

–   vista la dichiarazione del 12 marzo 2007 di Martin Scheinin, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo,

–   visti gli impegni assunti dal governo filippino con la comunità internazionale prima della sua elezione al Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite,

–   visti la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, ratificata dalla Filippine il 18 giugno 1986, e il suo primo e secondo protocollo facoltativo che consentono, rispettivamente, denunce individuali e visite alle strutture detentive da parte di organismi indipendenti,

–   vista la Convenzione internazionale ONU per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni forzate del 2006,

-   viste le elezioni legislative e locali che si terranno il 14 maggio 2007 nelle Filippine e la missione di osservatore che l'UE dovrà svolgere,

-   vista la dichiarazione congiunta del 15 marzo 2007 dei copresidenti della sedicesima riunione ministeriale UE-ASEAN,

–   vista la riunione Asia e Europa (ASEM) dei Ministri degli esteri che si terrà il 28 e 29 maggio 2007 ad Amburgo,

–   vista la dichiarazione, in data 26 giugno 2006, della Presidenza a nome dell'Unione europea sull'abolizione completa della pena di morte nelle Filippine,

–   visti il documento strategico per paese della Commissione europea (DSP) e il programma nazionale indicativo (PNI) 2005-2006 per le Filippine,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che negli ultimi anni il numero di uccisioni per motivi politici nelle Filippine è drammaticamente aumentato e la situazione in materia di diritti umani nel paese dà adito a serie preoccupazioni,

B.   considerando che, dal 2001, l'organizzazione locale in materia di diritti umani Karapatan ha registrato 180 sparizioni forzate e oltre 800 uccisioni, per lo più ad opera di killer non identificati,

C.   considerando che gran parte delle persone uccise, come membri del partito d'opposizione, religiosi, leader di comunità, contadini, giornalisti, avvocati, attivisti in materia di diritti umani, sindacalisti o semplici testimoni di uccisioni extragiudiziarie, sono state accusate da rappresentanti del governo di essere la facciata di gruppi armati illegali e "terroristi",

D.   considerando che la Presidente della Repubblica delle Filippine Gloria Macapagal-Arroyo ha nominato la summenzionata commissione Melo per esaminare il problema nonché una task force di polizia a livello nazionale (Task force Usig) per investigare prontamente in merito alle uccisioni e perseguirne i responsabili,

E.   considerando che sia i risultati delle indagini della Commissione Melo che quelli delle indagini del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie rivelano la partecipazione delle Forze armate delle Filippine (AFP) a tali uccisioni politiche e che dette azioni hanno raramente portato all'accusa, all'arresto o al perseguimento penale degli assassini,

F.   considerando che le raccomandazioni della Commissione Melo includono: la creazione di un'agenzia investigativa, civile e indipendente che abbia l'autorità di eseguire mandati e procedere agli arresti; la formazione di pubblici ministeri; la creazione di tribunali speciali per trattare tali casi; la promozione del Programma di protezione dei testimoni; l'aumento delle capacità investigative della polizia e l'orientamento e la formazione delle forze di sicurezza,

G.   considerando che, in seguito alle raccomandazioni della commissione Melo, la Presidente Arroyo ha presentato un programma in 6 punti per porre fine alle uccisioni extragiudiziarie che include l'ordine al Ministero della giustizia di ampliare e promuovere il Programma di protezione dei testimoni, richieste alla Corte suprema di creare tribunali speciali in cui giudicare le persone accusate di uccisioni di carattere politico o ideologico, alle AFP di mettere a punto un nuovo documento sulla Responsabilità del Comando, al Ministero della giustizia e al Ministero della difesa nazionale di coordinarsi con la commissione Melo sui diritti umani nonché un ordine al Ministero degli affari esteri di presentare una richiesta formale all'Unione europea, a Spagna, Finlandia e Svezia perché inviino investigatori incaricati di assistere la Commissione,

H.   considerando che le recenti misure antiterrorismo adottate dal governo danno adito a gravi preoccupazioni per quanto concerne le possibili violazioni dei diritti umani delle persone detenute sulla base di tale legge,

1.   esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di uccisioni politiche registrate negli ultimi anni nelle Filippine; sollecita le autorità filippine a effettuare le indagini necessarie in modo tempestivo, approfondito e trasparente e a consegnare i responsabili alla giustizia;

2.   condanna con la massima fermezza l'assassinio del sig.ra Siche Bustamante-Gandinao, un attivista impegnata per la protezione dei diritti umani, assassinata solo alcuni giorni dopo aver testimoniato dinanzi al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, ed è preoccupato per la mancanza di indagini di polizia concernente questo caso importante;

3.   ritiene che l'adozione della legge del 2007 sulla sicurezza, che entrerà in vigore nel luglio 2007, rischia di aumentare ulteriormente l'incidenza delle violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza in quanto consente l'arresto senza mandato e la detenzione arbitraria fino a tre giorni; chiede al riguardo al governo delle Filippine di adottare concrete misure di protezione per evitare abusi dei diritti umani che potrebbero derivare dall'applicazione di tale legge;

4.   denuncia gli attacchi ai gruppi di opposizione legale e chiede alle autorità di porre fine alle asserzioni di collusione tra gruppi pacifici dell'opposizione e gruppi armati illegali;

5.   si compiace dell'istituzione della Commissione Melo e delle sue raccomandazioni nonché della creazione della Task force Usig nonché della dichiarazione della Presidente Arroyo del 30 gennaio 2007 secondo cui non vi "sarà alcuna tolleranza per le violazioni dei diritti umani" quale primo passo;

6.   invita il governo delle Filippine ad adottare misure per porre fine all'intimidazione e alle malversazioni sistematiche dei testimoni in relazione a processi penali per omicidio e a garantire un'effettiva tutela dei testimoni; sottolinea anche la necessità di porre fine all'istigazione alla violenza nei confronti di alcuni gruppi politici o della società civile e di ripristinare meccanismi normali di responsabilità per controllare gli abusi del governo; chiede, in particolare, al riguardo che il difensore civico delle Filippine svolga seriamente il proprio ruolo costituzionale nel reagire alle uccisioni extragiudiziarie attribuite a pubblici ufficiali;

7.   valuta positivamente il programma in sei punti del governo volto a porre fine alle uccisioni per motivi politici; sottolinea tuttavia che il governo delle Filippine deve dimostrare un effettivo impegno nelle indagini su queste uccisioni nonché disponibilità a consegnare i responsabili alla giustizia, compresi i rappresentanti delle forze dell'ordine; sottolinea che finora si è registrata la tendenza a compromettere gran parte delle indagini di polizia;

8.   si compiace delle firma da parte della Presidente Arroyo, il 24 giugno 2006, di una legge che abolisce la pena di morte nelle Filippine (Act No. 9346 or "An Act Prohibiting the Imposition of Death Penalty in the Philippines"); chiede anche alle autorità filippine di ratificare la Convenzione ONU sulle sparizioni forzate, adottata di recente, e di emanare disposizioni di attuazione;

9.   è preoccupato che il clima di impunità abbia un impatto corrosivo sulla fiducia dell'opinione pubblica nello Stato di diritto e che le uccisioni creino condizioni in cui la popolazione delle Filippine non può sentirsi libera di esercitare i propri diritti di espressione e associazione politica;

10.   invita la Presidente Arroyo ad avviare immediatamente un'azione per prevenire il rischio di un ulteriore aumento della violenza prima e durante le prossime elezioni;

11.   invita il governo delle Filippine a garantire la sicurezza delle persone che chiedono la ridistribuzione delle terre nell'ambito del programma globale di riforma agraria e di accelerare l'attuazione di tale programma al fine di porre un freno ad una delle principali cause della violenza politica;

12.   si compiace dell'annuncio della Commissione di voler contribuire agli sforzi del governo filippino in relazione alle indagini sulle uccisioni extragiudiziarie inviando un gruppo di esperti;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN e al governo e al parlamento delle Filippine.


Zimbabwe
PDF 135kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sullo Zimbabwue
P6_TA(2007)0172RC-B6-0162/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni del 15 gennaio 2004(1), del 16 dicembre 2004(2), del 7 luglio 2005(3) e del 7 settembre 2006(4),

–   visto il vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) del 28-29 marzo 2007, svoltosi a Dar es Salaam, in Tanzania,

–   vista la dichiarazione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 21 marzo 2007, sul maltrattamento in Zimbabwe del deputato dell'opposizione Nelson Chamisa,

–   vista la posizione comune 2007/120/PESC del Consiglio(5), del 19 febbraio 2007, sulla proroga fino al 20 febbraio 2008 delle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe,

–   visto il regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione(6) che estende la lista delle persone nello Zimbabwe colpite dalle misure restrittive,

–   vista la dichiarazione sullo Zimbabwe del Forum africano della società civile 2007 del 24 marzo 2007,

–   vista la relazione del Gruppo di crisi internazionale del 5 marzo 2007, dal titolo "Zimbabwe: porre fine all'impasse",

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che questo mese segna il 27° anniversario dell'indipendenza dello Zimbabwe, ma che il popolo dello Zimbabwe non ha ancora ottenuto la propria libertà,

B.   considerando che in Zimbabwe i membri dei partiti dell'opposizione, i gruppi civici e i singoli cittadini sono vittime di aggressioni, di arresti arbitrari e della brutalità della polizia e dei servizi di sicurezza governativi, in un clima di violenza politica sistematica, volta a demolire le strutture dell'opposizione e della società civile prima delle elezioni del 2008,

C.   considerando che, dopo la violenta dispersione del raduno organizzato dall'opposizione l'11 marzo 2007, in cui hanno perso la vita due persone, sono stati arrestati più di 300 membri di gruppi civici e dei partiti di opposizione,

D.   considerando che l'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha dichiarato di condannare in maniera categorica l'aggressione brutale ai danni del suo collega Nelson Chamisa,

E.   considerando che nel corso degli ultimi otto anni la situazione politica ed economica del paese è andata peggiorando e che i cittadini dello Zimbabwe devono far fronte a tutt'oggi a gravi carestie, giacché, nonostante il Programma alimentare mondiale abbia fornito aiuti alimentari a 1,5 milioni di zimbabwani nei primi tre mesi del 2007, 4,5 milioni di cittadini soffrono di malnutrizione,

F.   considerando che l'aspettativa di vita in Zimbabwe è attualmente una tra le più basse al mondo, con 37 anni per gli uomini e 34 anni per le donne, che il 20% degli adulti è HIV-positivo e che questa malattia uccide oltre 3200 persone a settimana, generando in tal modo il maggior numero di orfani al mondo,

G.   considerando che l'80% della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà, che il tasso di disoccupazione del paese è pari all'80% nell'economia formale e che i pochi cittadini dello Zimbabwe che hanno un lavoro non guadagnano a sufficienza per far fronte alle necessità di base e sono afflitti da dequalificazione massiccia, corruzione, rette scolastiche proibitive e dal collasso del sistema sanitario e dei servizi fondamentali,

H.   considerando che un terzo dei cittadini dello Zimbabwe vive nei paesi limitrofi, milioni sono già fuggiti dal paese e che tale esodo continua al ritmo di 50 mila persone al mese,

I.   considerando i crescenti timori nell'intera regione per gli effetti del disastro economico dello Zimbabwe sui paesi limitrofi,

J.   considerando che qualsiasi tipo di incontro tra più di tre persone è attualmente soggetto all'autorizzazione della polizia, ai sensi della Legge sull'ordine pubblico e la sicurezza, in virtù di modifiche apportate dal presidente Robert Mugabe alla Costituzione prima di febbraio 2007, che le leggi sui mezzi d'informazione sono repressive e che la legge elettorale è antidemocratica,

K.   considerando che molti cittadini dello Zimbabwe non sono al corrente della violenza scatenata dalle forze di sicurezza contro l'opposizione e gli attivisti della società civile, data l'assenza di una stampa quotidiana e di media indipendenti, anche se le notizie sulle vittime della violenza si sono propagate,

L.   considerando che, stando al Fondo monetario internazionale (FMI), nel 2007 si registrerà una crescita economica positiva in tutti i paesi africani, ad eccezione dello Zimbabwe, la cui economia ha subito una contrazione del 40% nell'ultimo decennio ed è destinata a subire un'ulteriore contrazione del 5,7% nel 2007; considerando altresì che lo Zimbabwe è entrato in una fase tecnicamente definita di "iperinflazione", allorché a marzo 2007 il tasso d'inflazione annuale del paese è schizzato al 2200% e, sempre secondo l'FMI, potrebbe spingersi al 5000% entro la fine dell'anno,

M.   considerando che, stando alla Camera delle miniere dello Zimbabwe, il settore aurifero, che è la principale attività esportatrice del paese e rappresenta il 52% della produzione mineraria, è sull'orlo del collasso; che l'industria del tabacco dello Zimbabwe, che garantisce circa il 50% della valuta estera del paese, si trova in una situazione analoga, per cui è stato necessario rinviare l'inizio della stagione di vendita del tabacco del 2007 e che la produttività agricola è diminuita dell'80% dal 1998,

N.   considerando che lo sviluppo dell'Africa è una priorità per le democrazie occidentali, dal momento che i soli aiuti non sono sufficienti e che i governi africani devono impegnarsi per la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo,

O.   considerando che l'Unione africana (UA), la SADC e, in particolare, il Sudafrica possono tutti apportare un contributo fondamentale alla soluzione della crisi e che la riunione della SADC del 28-29 marzo 2007 ha rappresentato un importante passo in questa direzione,

1.   condanna fermamente la dittatura di Robert Mugabe, che opprime inesorabilmente i cittadini, i partiti di opposizione e i gruppi della società civile, e la distruzione dell'economia del paese operata dal dittatore, che ha aggravato la miseria di milioni di cittadini dello Zimbabwe;

2.   plaude alle Conclusioni del Consiglio del 23 aprile 2007 in cui si esprimono forti preoccupazioni per il rapido deteriorarsi della situazione in Zimbabwe e le violazioni dei diritti umani che ancora vengono perpetrate su larga scale nel paese, e sollecita il governo dello Zimbabwe ad onorare gli impegni assunti in quanto firmatario del trattato e dei protocolli della SADC, dell'atto costitutivo dell'UA, della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa, nonché a rispettare i principi democratici, i diritti umani e la preminenza del diritto;

3.   deplora che, nonostante le condizioni del paese, le critiche a livello regionale e internazionale e i 27 anni di potere, Robert Mugabe sia stato nuovamente designato dal comitato centrale dell'Unione Nazionale africana-Fronte patriottico (Zanu-PF) candidato alla Presidenza nel 2008 e il fatto che sia già in corso una campagna di intimidazione intesa a demolire le strutture dell'opposizione e della società civile, assicurando in tal modo l'esito delle elezioni parlamentari e presidenziali;

4.   invita nuovamente Robert Mugabe a onorare la sua stessa promessa di dimettersi senza troppo attendere, il che costituirebbe il più importante atto possibile per rivitalizzare la società, la politica e l'economia dello Zimbabwe;

5.   condanna fermamente la violenta dispersione del raduno di preghiera della Save Zimbabwe Campaign, organizzato l'11 marzo 2007 dall'opposizione al regime di Mugabe; condanna in particolare gli omicidi ed esprime profondo cordoglio per la morte di Gift Tandare, attivista dell'opposizione ucciso con arma da fuoco, il cui corpo è stato trafugato e sepolto all'insaputa della sua famiglia, di Itai Manyeruke, deceduto un giorno più tardi a seguito di un violento pestaggio da parte della polizia e del giornalista Edmore Chikomba, il 30 marzo 2007;

6.   condanna fermamente le aggressioni ai danni dei leader dell'opposizione e il successivo arresto di Morgan Tsvangirai, presidente del Movimento per il cambiamento democratico (MDC), Nelson Chamisa, Grace Kwinjeh, Lovemore Madhuku, William Bango, Sekai Holland, Tendai Biti, Arthur Mutambara e molti altri, il loro brutale maltrattamento da parte delle forze di polizia e il divieto di ottenere assistenza medica al di fuori dello Zimbabwe; esprime profondo rammarico per il fatto che diversi altri partecipanti al suddetto raduno siano stati violentemente aggrediti dalla polizia dello Zimbabwe; esprime altresì profonda costernazione per il fatto che, nella stessa occasione, il ministro dell'Informazione dello Zimbabwe, Sikhanyiso Ndlovu, ha respinto le denunce di brutalità e tortura da parte della polizia, accusando invece l'opposizione di aver aggredito quest'ultima;

7.   condanna il riarresto di membri dell'MDC, tra cui Morgan Tsvangirai e altri, il 28 marzo 2007, la detenzione ancora in corso di vari attivisti dell'opposizione, fra cui Ian Makone, consigliere speciale di Tsvangirai, le nuove aggressioni ai danni di membri dell'MDC, i periodici processi che devono affrontare sulla base di accuse infondate, nonché i continui arresti e sequestri di individui sospettati di appartenere all'opposizione;

8.   reputa inaccettabile l'aggressione ai danni di Nelson Chamisa mentre il deputato si dirigeva all'aeroporto di Harare, dove avrebbe dovuto prendere un volo per partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

9.   è profondamente preoccupato alla notizia che 56 donne appartenenti all'ONG Women of Zimbabwe Arise sono state tratte in arresto il 23 aprile 2007 e che con loro sono stati messi in carcere anche dieci dei loro bambini neonati;

10.   condanna fermamente le violenze indiscriminate della polizia e dell'esercito contro i civili, come verificatosi alla vigilia delle vacanze pasquali, allorché agenti di polizia antisommossa, muniti di armamenti pesanti, hanno aggredito dei cittadini in attesa di essere trasportati nelle loro destinazioni di vacanza, un atto chiaramente inteso a seminare il terrore;

11.   chiede al governo dello Zimbabwe di ripristinare lo Stato di diritto e di cessare senza indugio le aggressioni violente ai danni dell'opposizione, dei gruppi civici e di singoli cittadini, di porre fine alle "scomparse" e alle detenzioni arbitrarie, di cessare le torture e le violenze sui detenuti, di rispettare i tribunali e i membri della professione legale, nonché di rispettare e sostenere il diritto alla libertà di espressione e di riunione;

12.   invita il governo dello Zimbabwe ad avviare un processo immediato per porre fine alla crisi in cui versa il paese, approvando una tabella di marcia credibile per la transizione alla democrazia, il ripristino immediato dello Stato di diritto; un quadro che assicuri elezioni libere ed eque sotto osservazione internazionale e garanzie transitorie per il controllo non di parte delle principali istituzioni dello Stato, quali l'esercito e la polizia;

13.   chiede inoltre che siano attuate le necessarie modifiche costituzionali; che la Commissione elettorale ottenga le idonee competenze in quanto organo autenticamente indipendente incaricato di sorvegliare lo svolgimento di libere ed eque elezioni attraverso un sistema trasparente, e ritiene che parte essenziale di questo processo sarà un controllo completo delle schede elettorali, sottoposte a idonea verifica dall'inizio al termine del processo, con una attendibile registrazione del numero delle schede elettorali che sono state stampate, di quante sono state distribuite a ogni distretto e di quante validamente utilizzate;

14.   offre al riguardo la propria assistenza nell'attuazione di qualsiasi processo concordato che stabilisca la base per elezioni veramente libere ed eque, compreso l'invio di una missione di monitoraggio elettorale UE, e confida nel fatto che altre organizzazioni, come il Commonwealth, saranno altresì invitate a mandare osservatori elettorali;

15.   si compiace della rinnovata unità d'intenti tra i partiti e i gruppi dell'opposizione nello Zimbabwe, compresi tutti gli elementi dell'MCD, le Chiese e il Congresso dei sindacati dello Zimbabwe (ZCTU), e della loro determinazione a lavorare insieme sfidando l'oppressione del governo al fine di portare democrazia e libertà al popolo;

16.   si compiace del fatto che la SADC riconosca che esiste una crisi in Zimbabwe e della designazione del Presidente sudafricano Thabo Mbeki per facilitare il dialogo tra lo Zanu-PF e l'MCD all'opposizione; concorda con le valutazioni oneste della situazione nello Zimbabwe da parte del Presidente dello Zambia, Levy Mwanawasa, del Presidente del Ghana, John Kuffour, dell'Arcivescovo Desmond Tutu e dell'arcivescovo cattolico di Bulawayo Pius Ncube; sottolinea che non sono in atto sanzioni economiche nei confronti del paese, ma solo misure restrittive rivolte al regime di Mugabe; si compiace dell'iniziativa della SADC volta a trovare una soluzione che vada a vantaggio sia dei cittadini dello Zimbabwe che di tutta la regione, e sollecita l'intera comunità internazionale, soprattutto i paesi africani, a cogliere questa opportunità;

17.   confida che la mediazione del Presidente del Sudafrica Mbeki possa far cessare l'attuale spirale di violenza e intimidazioni; se ciò non avverrà, egli non potrà espletare idoneamente l'incarico di agevolare il dialogo tra opposizione e governo in Zimbabwe e l'avvio di un ampio dialogo nazionale che vada al di là di quello tra lo Zanu-PF e l'MDC e che coinvolga altresì esponenti della Chiesa, industria, sindacati e altri attori della società civile;

18.   sostiene il movimento studentesco dello Zimbabwe, i cui leader e attivisti sono continuamente arrestati, picchiati e molestati, nonché l'attuale campagna portata avanti dal ZCTU, e plaude al coraggio di cui hanno dato prova organizzando due giorni di sospensione nazionale da qualsiasi attività, denunciando l'incapacità di Robert Mugabe di arrestare il tracollo economico del paese, nonostante le segnalazioni di interventi brutali della polizia e le violente aggressioni, da parte della stessa, ai danni dei leader dello ZCTU nel corso delle ultime manifestazioni; teme che non sia possibile un dialogo costruttivo con un governo violento;

19.   deplora l'intento nuovamente dichiarato dal governo dello Zimbabwe di molestare e chiudere le organizzazioni non governative che, a suo avviso, sarebbero favorevoli all'opposizione e al cambiamento politico e ritiene che una tale minaccia sia una chiara dimostrazione di cattiva fede da parte del governo per quanto riguarda l'individuazione di una soluzione per il paese;

20.   invita quindi il Consiglio a garantire che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le attuali misure restrittive, compreso l'embargo sulle armi e il divieto turistico, sottolineando che lo Zimbabwe non può essere trattato come questione separata dal più ampio quadro delle relazioni dell'UE con l'Africa; invita pertanto il Consiglio ad assicurare che nessuna delle persone bandite sia invitata o partecipi al previsto Vertice UE-Africa che si svolgerà a Lisbona nel dicembre 2007; ritiene che la debolezza nell'applicazione delle sanzioni mirate pregiudichi seriamente la politica UE nei confronti dello Zimbabwe e deluda amaramente chi nello Zimbabwe cerca il sostegno della comunità internazionale;

21.   invita quindi il Consiglio ad ampliare ulteriormente la portata delle misure restrittive mirate e ad estendere ulteriormente l'elenco delle persone messe al bando in modo da comprendere un numero ancora maggiore di persone appartenenti alla struttura di potere di Mugabe, fra cui: ministri del governo, deputati e governatori, militari, personale della Organizzazione centrale di intelligence e di polizia e governatore della Banca centrale dello Zimbabwe;

22.   osserva che l'UE è il più importante donatore dello Zimbabwe, con un finanziamento totale di 193 milioni EUR nel 2006 - di cui il contributo complessivo degli Stati membri dell'UE ammonta a 106,9 milioni EUR e il contributo totale della Commissione a 86,1 milioni EUR- e che 94,7 milioni EUR sono esclusivamente destinanti ad aiuti alimentari, umanitari e di emergenza e 49,9 milioni EUR allo sviluppo umano e sociale; deplora peraltro vivamente il fatto che il regime di Mugabe manipola l'assistenza ricevuta, in particolare gli aiuti alimentari, servendosene come arma politica con cui punire chi osa manifestare opposizione al regime;

23.   insiste sulla necessità che tutti gli aiuti destinati allo Zimbabwe siano distribuiti mediante organizzazioni effettivamente non governative e raggiungano le persone cui sono destinati, senza essere intercettati in alcun modo dagli agenti del regime di Mugabe;

24.   invita il Regno Unito, che ha assunto la Presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in aprile 2007, a inserire lo Zimbabwe nell'agenda del Consiglio di sicurezza e confida che il Sudafrica svolga un ruolo costruttivo in quanto membro non permanente del Consiglio di sicurezza;

25.   rinnova la propria richiesta di impedire al regime di Mugabe di trarre alcun beneficio finanziario o vantaggio propagandistico dai preparativi per i Mondiali di calcio del 2010 o dalla manifestazione stessa; invita a tale proposito il Sudafrica, il paese che ospiterà la manifestazione, e la FIFA a impedire allo Zimbabwe di partecipare agli incontri di qualificazione per i Mondiali, di organizzare partite internazionali amichevoli o di ospitare squadre nazionali che partecipano alla manifestazione;

26.   accoglie con soddisfazione l'iniziativa dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE di inviare una delegazione mista in Zimbabwe per valutare la situazione sul terreno; invita la suddetta Assemblea a condurre tale indagine quanto prima e chiede al governo dello Zimbabwe di autorizzare l'accesso nel paese a tutti i membri di tale delegazione; sottolinea la necessità che la delegazione in oggetto possa entrare in contatto con tutti i settori della società civile e non resti confinata a incontri con i gruppi organizzati dal governo; chiede alla Commissione di organizzare una visita in Zimbabwe ed esorta le autorità del paese a prendere in considerazione l'idea di una siffatta visita;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento dello Zimbabwe, al governo e al Parlamento del Sudafrica, al Segretario generale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai governi dei paesi del G8 e al Presidente della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA).

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 417.
(2) GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 358.
(3) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 491.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0358.
(5) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.
(6) Regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 14).

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