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Procedura : 2006/0197(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0293/2007

Testi presentati :

A6-0293/2007

Discussioni :

PV 25/09/2007 - 14
CRE 25/09/2007 - 14

Votazioni :

PV 26/09/2007 - 6.1
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0409

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Mercoledì 26 settembre 2007 - Strasburgo
Istituto europeo di tecnologia ***I
P6_TA(2007)0409A6-0293/2007
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0604),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0355/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione giuridica (A6-0293/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che non sia garantita la compatibilità della proposta della Commissione con i massimali del quadro finanziario pluriennale;

3.   invita il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sul finanziamento dell'Istituto europeo di tecnologia (IET), ai sensi del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1) e sul finanziamento delle comunità della conoscenza e dell'innovazione, avvalendosi di tutte le possibilità offerte da tale accordo;

4.   ricorda che la posizione non preclude l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII applicabile all'istituzione dell'IET;

5.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 settembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
P6_TC1-COD(2006)0197

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare l'investimento nei settori della conoscenza e dell'innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.

(2)  La responsabilità di mantenere in Europa un forte base industriale, competitiva e innovativa rientra in primo luogo nell'ambito di responsabilità degli Stati membri. Tuttavia, la natura e l'ampiezza della sfida dell'innovazione nell'Unione europea richiedono anche un'azione a livello comunitario.

(3)  La Comunità deve dare il suo sostegno alla promozione dell'innovazione, in particolare attraverso il Settimo programma quadro di ricerca, ║ di sviluppo tecnologico e attività dimostrative, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, e il programma ║ per l'apprendimento permanente e i fondi strutturali.

(4)  È opportuno avviare una nuova iniziativa comunitaria, d'ora in poi designata con la denominazione di "Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IEIT)", a integrazione delle politiche e iniziative comunitarie e nazionali esistenti favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (innovazione, ricerca e istruzione) in tutta l"Unione europea, facilitando in tal modo la cooperazione e gli scambi e creando sinergie soprattutto tra i centri di eccellenza e le piccole e medie imprese (PMI).

(5)  Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell"IEIT, che sarà presentata nell'autunno 2006.

(6)  L"IEIT deve avere l'obiettivo principale di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo█ le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo█ norme elevate di eccellenza, puntando ad agevolare e a rafforzare la messa in rete e la cooperazione e creando sinergie tra le comunità dell'innovazione in Europa.

(7)  Al fine di rafforzare efficacemente i legami tra innovazione, ricerca ed istruzione, devono essere privilegiati e costituire il fulcro principale delle azioni dell'IEIT il trasferimento di dette tre componenti al contesto industriale e la loro applicazione.

(8)  Attraverso il suo comitato direttivo, l"IEIT deve identificare le sfide strategiche che deve affrontare a lungo termine l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo nelle agende di ricerca strategica delle piattaforme tecnologiche europee e delle iniziative tecnologiche congiunte, nonché nei progetti commerciali "a cluster" dell'iniziativa intergovernativa EUREKA operanti in condizioni simili a quelle di mercato. Esso deve egualmente proporre un processo trasparente basato su criteri di eccellenza per la selezione delle Comunità delle conoscenza e dell'innovazione (d'ora in poi le "CCI") in questi settori. La composizione del comitato direttivo dell"IEIT deve riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e quello del mondo universitario o della ricerca.

(9)  Occorre garantire all'IEIT e alle CCI libertà accademica e imprenditoriale affinché possano sviluppare una propria cultura d'impresa e d'innovazione.

(10)  È necessaria una fase pilota, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell'IEIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Durante tale fase pilota, il comitato direttivo dell'IEIT sceglie CCI in settori che aiutano l'Unione europea a far fronte alle sfide attuali e future, quali il cambiamento climatico, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la prossima generazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

(11)  Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea e rendere più visibile la capacità di innovazione europea, occorre che l"IEIT sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti.

(12)  Poiché l'IEIT dovrebbe essere un fiore all'occhiello per l'innovazione e la ricerca europee, è opportuno che sia ubicato nei pressi degli attuali centri europei di eccellenza e di prestigio accademico, onde beneficiare al meglio delle infrastrutture esistenti.

(13)  Per aumentare la sua attrattiva, l'IEIT, congiuntamente alle istituzioni partner, deve creare una struttura adeguata che permetta agli studenti e ai laureati di effettuare un tirocinio e/o di essere assunti presso organizzazioni partner di alto livello nel quadro delle CCI.

(14)  Il funzionamento dell"IEIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possano presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dall"IEIT e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l"IEIT e le CCI, che dovrebbero essere autonome sotto il profilo giuridico, dovrebbero essere determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

(15)  È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l"IEIT e le CCI dovrebbe prevedere che le qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione superiore che sono organizzazioni partner delle CCI debbano avere il marchio IEIT. L"IEIT deve incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri delle qualifiche IEIT che recano il suo marchio di eccellenza negli Stati membri e al di fuori dell'Unione europea. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(4).

(16)  L"IEIT dovrebbe definire█ orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che devono tenere debitamente conto dei contributi delle diverse organizzazioni partner delle CCI e favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale e industriale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze. Esso dovrebbe egualmente fornire incentivi appropriati per l"IEIT e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.

(17)  Al fine di garantire una cooperazione strutturata e regolari scambi di opinione l'IEIT dovrebbe garantire un dialogo periodico tra le CCI e la società civile.

(18)  Nello statuto dell'IEIT dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, l'autonomia e la trasparenza dell"IEIT█.

(19)  Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l"IEIT deve essere dotato di personalità giuridica e amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività in relazione alla gestione della proprietà intellettuale e industriale o le dotazioni proprie. L"IEIT deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.

(20)  La procedura comunitaria di bilancio deve applicarsi per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell"Unione europea.

(21)  Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008–2013. Tuttavia, in virtù del punto 14 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria(5) (in prosieguo l''Accordo interistituzionale"), l'attuazione finanziaria di qualsiasi atto adottato nell'ambito della procedura di codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi atto adottato dal Consiglio che comporti il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario può aver luogo soltanto qualora il bilancio generale dell'Unione europea sia stato modificato e, se del caso, il quadro finanziario sia stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.

(22)  L"IEIT è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6) (in prosieguo il "Regolamento finanziario") e del punto 47 dell'Accordo interistituzionale, e deve adottare in modo conforme la█ normativa finanziaria adeguata.

(23)  Il comitato direttivo dell'IEIT dovrebbe adottare un programma di lavoro triennale aperto, la cui complementarità con le politiche e gli strumenti comunitari dovrà essere esaminata dalla Commissione. Esso dovrebbe inoltre adottare una relazione annuale, comprendente un rendiconto finanziario completo, che dovrà essere trasmessa alla Commissione█, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

(24)  È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere in merito al programma di lavoro dell"IEIT e alla sua relazione annuale, compreso il rendiconto finanziario.

(25)  Poiché l'istituzione dell'IEIT è una nuova iniziativa i cui effetti sono incerti e difficilmente prevedibili, la Commissione dovrebbe effettuare, a intervalli regolari, un riesame di ampio respiro del funzionamento e degli effetti dell'IEIT, tenendo conto di opzioni alternative per la sua impostazione. Se del caso, essa dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.

(26)  Poiché la proposta di istituire l'IEIT è stata presentata dopo l'approvazione del quadro finanziario pluriennale e l'adozione, in codecisione, dei programmi comunitari pluriennali, per il finanziamento dell'IEIT non dovrebbero essere utilizzati i fondi destinati ad altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della ricerca o dell'innovazione e dovrebbero essere esplorate tutte le possibilità offerte dall'Accordo interistituzionale.

(27)  Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri singolarmente e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (d'ora in poi denominato l''IEIT"). Si tratta di un organo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'Accordo interistituzionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

   1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli di organizzazione che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.
   2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)": un partenariato giuridicamente autonomo tra istituti di istruzione superiore, organizzazioni per la ricerca, società e altre parti interessate al processo d'innovazione nella forma di una rete strategica con un programma d'innovazione congiunto di medio- lungo termine volto a realizzare gli obiettivi dell'IEIT.

3.  "Stato partecipante": uno Stato membro o qualsiasi paese che abbia concluso un accordo con la Comunità in relazione all'IEIT.

   4. "Istituto d'istruzione superiore": qualunque tipo di istituto █ che proponga studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.
   5. "Istituto di ricerca": qualunque persona giuridica di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico.
   6. "Organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di Istituti d'istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni.
   7. "Partnership": un gruppo di organizzazioni partner potenziali che si candidano collettivamente per la formazione di una CCI.
   8. "Qualifiche": titoli, diplomi e altre qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione superiore partecipanti al termine delle attività di istruzione superiore.

Articolo 3

Obiettivo

L'obiettivo dell'IEIT è di potenziare la competitività europea e di contribuire alla crescita economica sostenibile rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IEIT persegue tale obiettivo mediante la promozione e il coordinamento dell''innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore secondo i livelli più rigorosi.

Articolo 4

Missione

1.  Al fine di raggiungere il suo obiettivo█, l'IEIT:

   a) determina i propri settori prioritari;
   b) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali e promuove la loro partecipazione a tali attività;
   c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari,█ offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di loro;
   d) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di finanziare una proporzione considerevole e crescente del proprio bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;
   e) incoraggia il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da istituti di istruzione superiore che sono organizzazioni partner delle CCI e recano il marchio IEIT negli Stati membri;
   f) promuove la diffusione di buone pratiche per l'integrazione dei settori dell'innovazione, dell'istruzione superiore e della ricerca al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione con elevato livello di trasferimento di conoscenze;
   g) mira a diventare un organismo di eccellenza di livello internazionale nei settori dell'innovazione, dell'istruzione superiore e della ricerca;
   h) assicura complementarità e sinergia tra le attività proprie dell'IEIT e altri programmi comunitari;
   i) integra le politiche, gli strumenti e le reti nazionali e regionali esistenti nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore in Europa.

2.  L'IEIT ha il potere di istituire una fondazione (d'ora in poi denominata "la Fondazione dell'IEIT")█ allo scopo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'IEIT.

Articolo 5

Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione

1.  Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

   a) attività d'innovazione e investimento su scala adeguata che offrono valore aggiunto europeo e hanno le dimensioni della ricerca e dell'istruzione superiore, ║stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
   b) una ricerca di punta trainata dagli sviluppi tecnologici e dall'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società attingendo ai risultati della ricerca europea e nazionale con l'obiettivo di rafforzare la competitività europea a livello internazionale;
   c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, come stabilito all'articolo 8, nelle discipline che soddisferanno i futuri bisogni economici europei e promuovono lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione, il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese nonché la mobilità dei ricercatori;
   d) la diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione prestando particolare attenzione allo sviluppo di una cooperazione█ tra l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese.

2.  Le CCI hanno una considerevole autonomia globale per definire la loro organizzazione e composizione interne nonché il loro preciso piano di attività e i metodi di lavoro.

3.  Le CCI mirano ad essere aperte a nuove organizzazioni partner ogniqualvolta possano aggiungere valore alla partnership.

4.  Le CCI sono giuridicamente indipendenti rispetto all'IEIT. Il rapporto tra l'IEIT e ciascuna CCI è disciplinato da convenzioni contrattuali.

5.  Ciascuna CCI presenta un piano aziendale al comitato direttivo dell'IEIT ai fini dell'approvazione.

6.  Una CCI può comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo positivi ai propri obiettivi║.

Articolo 6

Selezione delle CCI

1.  Un partenariato viene scelto e designato dall'IEIT a diventare una CCI sulla base di una procedura competitiva, aperta e trasparente. Criteri dettagliati per la selezione delle CCI, basati sui principi dell'eccellenza e della capacità d'innovazione, sono adottati e pubblicati dall'IEIT ed esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.

2.  In conformità del principio di eccellenza di cui al paragrafo 1, nella selezione di una CCI si tiene conto in particolare di quanto segue:

   a) l'attuale e potenziale capacità d'innovazione nell'ambito del partenariato nonché la sua potenziale eccellenza nell'innovazione, istruzione superiore e nella ricerca e in particolare la sua capacità di includere tali elementi nelle sue attività;
   b) la capacità della partnership di realizzare gli obiettivi fissati nell'Agenda strategica per l'innovazione, come stabilito all'articolo 28;
   c) la capacità della partnership di garantire un finanziamento sostenibile a lungo termine, compresi i considerevoli impegni finanziari del settore privato;
   d) la partecipazione alla partnership di organizzazioni partner attive nella ricerca, nell'istruzione superiore e nell'innovazione, compreso almeno un istituto d'istruzione superiore e una società privata;
   e) se del caso, l'esistenza di un piano per la gestione della proprietà intellettuale e industriale adeguato al settore interessato e in linea con i principi e gli orientamenti dell'IEIT per la gestione della proprietà intellettuale e industriale;
   f) la partecipazione e la cooperazione con il settore privato e in particolare con le PMI e il settore finanziario;
   g) misure volte a sostenere la creazione di neo imprese e di imprese derivate;
   h) la capacità della partnership di interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori della CCI con l'obiettivo di condividere le buone prassi e l'eccellenza.

3.  In linea con il criterio dell'eccellenza di cui al paragrafo 1, ciascuna CCI dispone di almeno tre organizzazioni partner, situate in almeno due diversi Stati partecipanti, ciascuna indipendente dalle altre, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)(7).

4.  Una CCI può comprendere organizzazioni partner non ubicate in uno Stato partecipante, purché abbiano avuto l'approvazione del comitato direttivo dell'IEIT.

Articolo 7

Fase pilota

1.  Entro ...(8), l'IEIT seleziona e designa due o tre CCI in linea con le disposizioni dell'articolo 6.

2.  L'IEIT può scegliere ulteriori CCI dopo l'adozione della sua prima agenda strategica per l'innovazione, conformemente all'articolo 28.

Articolo 8

Qualifiche

1.  La convenzione stipulata tra l'IEIT e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzate attraverso le CCI attività d'istruzione superiore, di ricerca e di innovazione, lavori di ricerca e attività d'innovazione, le qualifiche rilasciate attraverso le CCI rechino il marchio IEIT.

2.  L'IEIT incoraggia gli istitutiper l'istruzione superiore che siano partner di una CCI a rilasciare qualifiche congiunte che riflettano la natura integrata della CCI. Tuttavia le qualifiche possono essere rilasciate da un solo istituto per l'istruzione superiore║ o da due o più organizzazioni.

3.  Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento █delle qualifiche rilasciate dagli istituti d'istruzione superiore nell'ambito delle CCI e recanti il marchio IEIT, fatta salva la direttiva 2005/36/CE.

4.  Organizzazioni partner nell'ambito di una CCI contribuiscono alla politica per l'istruzione e la formazione nelle discipline e nei settori coperte dalle strategie del comitato direttivo dell'IEIT.

Articolo 9

Mobilità di ricercatori e studenti

1.  Tramite le sue attività, l'IEIT contribuisce a promuovere la mobilità nell'ambito dell'area europea dell'istruzione superiore conformemente agli accordi conclusi nell'ambito del processo di Bologna.

2.  Viene garantita la trasferibilità di sovvenzioni attribuite per attività CCI, in particolare le sovvenzioni ai ricercatori e agli studenti.

Articolo 10

Indipendenza dell'IEIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative

1.  L'IEIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne. █

2.  Le attività dell'IEIT e delle CCI sono coerenti con le altre azioni e gli altri strumenti a livello comunitario, in particolare nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore.

3.  L'IEIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo, al fine di utilizzare la migliore prassi, i concetti comprovati e le risorse esistenti.

Articolo 11

Gli organi dell'IEIT

1.  Gli organi dell'IEIT sono i seguenti:

   a) un comitato direttivo composto da membri di alto livello in possesso di una grande esperienza nel mondo dell'innovazione, delle imprese, della ricerca e dell'istruzione, superiore. Esso è incaricato della direzione█ e della valutazione delle attività dell'IEIT per la scelta, la designazione e la valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;
   b) un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell'IEIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l'altra del comitato direttivo;
   c) un direttore, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'IEIT e costituisce il rappresentante legale dell'IEIT;
   d) se del caso, una funzione di revisione interna ║, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IEIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualsiasi altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

2.  La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo e del comitato esecutivo█.

Articolo 12

Composizione del comitato direttivo

1.  Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo un equilibrio tra coloro che hanno esperienza imprenditoriale, coloro che hanno esperienza accademica e coloro che hanno esperienza nel settore della ricerca (in prosieguo: i "membri nominati") e, dall'altro, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, ricerca, accademiche, tecniche e amministrative, gli studenti e i dottorandi dell'IEIT e delle CCI (in prosieguo: i "membri rappresentativi").

2.  Nel Consiglio direttivo i membri nominati sono 21. Essi, salvo quanto disposto al paragrafo 4, esercitano un mandato avente una durata di sei anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione nel quadro di una procedura trasparente che prevede una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla procedura di selezione.

3.  Nel nominare i membri nominati del Consiglio direttivo, la Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel mondo universitario, nella ricerca e nel mondo delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione a livello dell'Unione europea.

4.  Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. I membri il cui mandato scade al termine del secondo o del quarto anno successivo alla nomina iniziale del comitato direttivo sono estratti a sorte.

5.  I membri rappresentativi nel Consiglio Direttivo sono quattro. Essi esercitano un mandato avente una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato termina nel caso in cui lascino l'IEIT o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura per il resto del mandato del membro uscente.

6.  Le condizioni e le modalità di elezione e sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore anteriormente all'entrata in funzione della prima CCI. Esse garantiscono un'adeguata rappresentanza della diversità e tiene conto dell'evoluzione dell'IEIT e delle CCI.

7.  Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il suo mandato, un membro supplente è nominato o eletto in base alla stessa procedura applicata al membro uscente per la parte rimanente del suo mandato.

Articolo 13

Responsabilità del comitato direttivo

1.  I membri del comitato direttivo agiscono in totale indipendenza nell'interesse dell'IEIT, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.

2.  In particolare, il comitato direttivo:

   a) definisce i settori che richiedono la creazione di CCI;
   b) approva la strategia dell'IEIT così come stabilita nel suo programma di lavoro triennale aperto;
   c) approva il bilancio dell'IEIT, i conti annuali, nonché la relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;
   d) adotta procedure rigorose, trasparenti e di facile applicazione per la selezione delle CCI; tali procedure prevedono una valutazione da parte degli esperti esterni e riguardano i rapporti tra l'IEIT e le CCI;
   e) seleziona e designa una partnership come CCI o ritira la designazione se necessario;
   f) garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI sulla base di criteri chiari stabiliti in precedenza;
   g) adotta il suo regolamento interno e quello del comitato esecutivo;
   h) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i propri membri e per i membri del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto ai pagamenti a carattere similare negli Stati membri;
   i) adotta una procedura per la scelta dei membri del comitato esecutivo, dei membri della funzione di revisione interna e del direttore;
   j) nomina e, se necessario, rimuove il direttore; nomina il contabile dell'IEIT e i membri del comitato esecutivo e, se del caso, i membri della funzione di revisione interna;
   k) esercita l'autorità disciplinare sul direttore;
   l) crea, se del caso, adeguati gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;
   m) promuove l'IEIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'innovazione, nella ricerca e nell'istruzione superiore;
   n) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;
   o) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
   p) approva la convenzione sui diritti di proprietà intellettuale e industriale conclusa tra le organizzazioni partner delle CCI;
   q) decide se istituire una funzione di revisione interna conformemente al regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9).

3.  Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.

4.  Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta.

Articolo 14

Funzionamento del comitato direttivo

1.  Il comitato direttivo adotta in via generale decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

Tuttavia, le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b), c) d), e) e i), e all'articolo 13, paragrafo 4, richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri.

2.  Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.  Per un periodo transitorio, il comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a quando possono aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi, dopo la creazione della prima CCI.

Articolo 15

Comitato esecutivo

1.  Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo.

I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati.

2.  Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore.

3.  Il comitato esecutivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

4.  Il comitato esecutivo:

   a) prepara le riunioni del comitato direttivo;
   b) supervisiona l'esecuzione del programma di lavoro triennale aperto dell'IEIT;
   c) supervisiona la procedura di selezione delle CCI;
   d) adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo.

Articolo 16

Il direttore

1.  Il direttore è una persona con esperienza specifica e elevata reputazione nei settori di attività dell'IEIT. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritenga che tale proroga serva nel modo migliore agli interessi dell'IEIT.

2.  Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'IEIT ed è il suo rappresentante legale. È responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'IEIT.

3.  In particolare, il direttore:

   a) sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e mette a disposizione il segretariato per le loro riunioni;
   b) elabora il progetto di strategia e di bilancio dell'IEIT affinché sia presentato al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;
   c) amministra la procedura di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedura siano realizzate in modo trasparente e obiettivo;
   d) organizza e gestisce le attività dell'IEIT;
   e) garantisce l'attuazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'IEIT in conformità dell'articolo 29;
   f) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IEIT. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dalla funzione di revisione interna;
   g) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;
   h) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IEIT e li presenta al comitato direttivo;
   i) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione di revisione interna e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;
   j) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'IEIT in virtù dei contratti e delle convenzioni che esso stipula;
   k) comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 17

Personale dell'IEIT

1.  Il personale dell'IEIT si compone di persone impiegate direttamente dall'IEIT con contratto a durata determinata. Il direttore e il personale dell'IEIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.  Gli Stati membri o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l'IEIT per un periodo limitato.

Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati membri o da altri datori di lavoro di lavorare presso l'IEIT e che definiscono i loro diritti e le loro responsabilità.

3.  L'IEIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri attribuiti all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.

4.  Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'IEIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18

Principi che orientano l'organizzazione e la gestione delle CCI

1.  Il comitato direttivo adotta un quadro di orientamenti sui quali basa le condizioni e le modalità che disciplinano le convenzioni con le CCI, nonché il finanziamento, il controllo e la valutazione delle loro attività. Tale quadro è reso pubblico prima che inizi la procedura di selezione delle CCI.

2.  In particolare, il comitato direttivo definisce orientamenti per quanto riguarda:

   a) il controllo e la valutazione delle CCI, nonché la partecipazione dell'IEIT alla loro governance;
   b) l'integrazione della dimensione d'impresa nelle attività di ricerca e d'istruzione, comprese la pianificazione e la realizzazione di attività educative e di lavori di ricerca e di sviluppo; la mobilità del personale, degli studenti e dei ricercatori tra il settore delle imprese e quello dell'università e della ricerca; la fornitura di un contenuto educativo che tenga conto degli aspetti che riguardano le imprese, la gestione e l'innovazione; la condivisione dei risultati e ricavi che derivano dalla cooperazione tra i partner; la diffusione dei risultati e delle buone prassi alle organizzazioni non partner, comprese le PMI;
   c) i modi per garantire che i programmi di studio e le prassi interne favoriscano lo spirito imprenditoriale e d'innovazione.

3.  Nell'ambito delle disposizioni della loro convenzione con l'IEIT, le CCI godono di una notevole autonomia per definire la loro organizzazione interna, i particolari del loro programma e i loro metodi di lavoro.

Articolo 19

Principi relativi alla valutazione e al controllo delle CCI

L'IEIT organizza un controllo continuo e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali.

Articolo 20

Durata, continuazione e fine di una CCI

1.  Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di determinati settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio di 7-15 anni.

2.  A titolo eccezionale, il comitato direttivo può decidere di prorogare la durata di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il modo più adeguato per realizzare l'obiettivo dell'IEIT.

3.  Se le valutazioni relative a una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, tra cui la riduzione, la modifica o il ritiro della sua assistenza finanziaria ad una CCI o la rescissione della convenzione con una CCI.

Articolo 21

Scioglimento dell'IEIT

In caso di scioglimento dell'IEIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Le convenzioni con le CCI e l'atto recante creazione della Fondazione dell'IEIT stabiliscono le disposizioni adeguate applicabili in tale situazione.

Articolo 22

Gestione della proprietà intellettuale e industriale

1.  L'IEIT adotta orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla base, tra l'altro, dei principi fissati al Capitolo II, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006.

2.  Sulla base di tali orientamenti le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono tra di loro un accordo sulla gestione e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale che è soggetto all'approvazione del comitato direttivo.

Articolo 23

Statuto giuridico

1.  L'IEIT è dotato della personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso esercita i più ampi poteri legali possibili attribuiti alle persone giuridiche in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare attività materiali e immateriali e stare in giudizio.

2.  Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità si applica all'IEIT.

Articolo 24

Responsabilità

1.  L'IEIT è il solo responsabile per il rispetto dei suoi obblighi.

2.  La responsabilità contrattuale dell'IEIT è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile al contratto in questione.

I contratti stipulati dall'IEIT prevedono come giurisdizione competente la Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.  Per quanto riguarda la responsabilità non contrattuale, l'IEIT, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, risarcisce i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a deliberare su qualunque controversia relativa al risarcimento di tali danni.

4.  Qualunque pagamento dell'IEIT destinato a coprire le responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, nonché le spese sostenute in rapporto con tale responsabilità, sono considerati come spese dell'IEIT e sono finanziati dalle risorse dell'IEIT.

Articolo 25

Trasparenza e accesso ai documenti

1.  L'IEIT garantisce che le sue attività, incluse quelle delle CCI, si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. In modo particolare, l'IEIT istituisce un sito internet accessibile, gratuito e multilingue che fornisce informazioni sulle attività dell'IEIT e delle singole CCI.

2.  L'IEIT rende █pubblici e trasmette all'autorità di bilancio:

   a) il suo regolamento interno;
   b) il suo programma di lavoro triennale aperto nonché la sua relazione di attività annuale.

3.  Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, l'IEIT né le CCI divulgano a terzi le informazioni confidenziali che ricevono e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

4.  I membri degli organi dell'IEIT sono soggetti all'obbligo di confidenzialità stabilito dall'articolo 287 del trattato.

Le informazioni raccolte dall'IEIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(10).

5.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(11) si applica ai documenti detenuti dall'IEIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'IEIT.

Articolo 26

Risorse

1.  L'IEIT e le CCI sono finanziati mediante:

   a) i contributi di imprese o altre organizzazioni private, preferibilmente di società che partecipano alla CCI;
   b) i contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto all'articolo 30, al pari dei fondi non spesi che verrebbero altrimenti restituiti agli Stati membri; laddove vengano utilizzati fondi strutturali, le decisioni sono adottate dallo Stato membro o dalle autorità locali, regionali o di gestione interessate;
   c) i contributi degli Stati partecipanti, di paesi terzi o di autorità pubbliche di tali paesi;
   d) i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;
   e) i ricavi generati dalle proprie attività, comprese le royalties█ provenienti da diritti di proprietà intellettuale, o capitali propri gestiti dalla Fondazione dell'IEIT; █
   f) i contributi█ di istituzioni o organi internazionali;
   g) i prestiti e i contributi della Banca europea per gli investimenti.

Tali contributi possono essere in natura.

2.  Qualora le CCI o le loro organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti a titolo di programmi█ comunitari (compreso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi), la Commissione assicura che tali domande non siano in alcun modo privilegiate rispetto ad altre. Siffatto aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

3.  Nessun contributo può essere fornito a titolo del settimo programma quadro della Comunità per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative, del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del Programma per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ai costi per la costituzione e/o amministrazione direttamente connessi con l'IEIT o le CCI.

Articolo 27

Programmazione e responsabilità

1.  L'IEIT adotta:

   a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il programma di lavoro è in linea con le risorse finanziarie e umane disponibili.
   b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IEIT durante l'anno di calendario precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IEIT. █

2.  L'IEIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale█ alla Commissione,█ al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

3.  La presentazione dei conti e della contabilità dell'IEIT è conforme alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Articolo 28

Agenda strategica per l'innovazione

1.  Al più tardi entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni 7 anni, l'IEIT elabora un'agenda strategica per l'innovazione della durata di 7 anni (qui di seguito denominata "ASI") e la trasmette alla Commissione.

2.  L'ASI evidenzia i settori strategici a lungo termine dell'IEIT nei settori di potenziale interesse fondamentale a livello economico e societario suscettibili di generare il più elevato valore aggiunto in termini di innovazione a livello dell'Unione europea. Una strategia più concreta e dettagliata viene elaborata nei programmi di lavoro triennali come stabilito all'articolo 27, consentendo all'IEIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e di altri campi pertinenti.

3.  L'ASI tiene conto dei risultati della valutazione dell'IEIT e delle CCI come stabilito all'articolo 29.

4.  L'ASI comprende una stima dei bisogni finanziari e delle risorse per lo sviluppo e il finanziamento a lungo termine dell'IEIT.

5.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, adottano l'ASI conformemente all'articolo 251 del trattato.

Articolo 29

Valutazione dell'IEIT

1.  L'IEIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. L'IEIT trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

2.  Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni sette anni, la Commissione effettua una valutazione dell'IEIT. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IEIT svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IEIT e delle CCI e tratta dell'impatto, dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

3.  La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente a eventuali proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo nonché al Comitato delle regioni.

4.  Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'IEIT.

Articolo 30

Impegni di bilancio

La dotazione finanziaria indicativa del finanziamento comunitario per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo di sei anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a 308 700 000 EUR ed è soggetta a un accordo dei due rami dell'autorità di bilancio conformemente all'Accordo interistituzionale, e in particolare alla sua parte C e al punto 47. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 31

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1.  Le spese dell'IEIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, d'infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2.  L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

3.  Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'IEIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4.  Le entrate e le spese devono essere equilibrate.

5.  Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e da un progetto di tabella dell'organico e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

6.  La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio, unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.  Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie per la tabella dell'organico e per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, che sottopone ai due rami all'autorità di bilancio in conformità dell'articolo 272 del trattato.

8.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'IEIT. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico.

9.  Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'IEIT, che riveste un carattere definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'UE. Se opportuno, viene adeguato di conseguenza.

10.  Il comitato direttivo comunica quanto prima ai due rami dell'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'IEIT, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

11.  Qualunque modifica sostanziale del bilancio dell'IEIT è oggetto di una decisione dell'autorità di bilancio.

Articolo 32

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  Le norme finanziarie applicabili all'IEIT sono adottate dal comitato direttivo previa consultazione della Commissione. Tali norme devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

2.  Il direttore esegue il bilancio dell'IEIT.

3.  La contabilità dell'IEIT è consolidata con la contabilità della Commissione.

4.  L'IEIT è soggetto alle stesse norme di controllo del bilancio applicabili alle altre agenzie dell'Unione europea.

5.  La Corte dei conti esercita il suo controllo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

6.  Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IEIT█.

Articolo 33

Protezione degli interessi finanziari della Comunità

1.  A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(12) si applica all'IEIT nella sua integralità.

2.  L'IEIT aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)║(13)║. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le misure necessarie per facilitare l'effettuazione di inchieste interne da parte dell'OLAF.

3.  L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'IEIT prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco della documentazione di tutti contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla Fondazione dell'IEIT.

Articolo 34

Clausola di riesame

Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni sette anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento dell'IEIT. La relazione comprende una valutazione del valore aggiunto dell'IEIT, della sua complementarità con gli strumenti nazionali e comunitari esistenti che sostengono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione superiore, nonché dell'attuazione dei suoi obiettivi come stabilito all'articolo 3. Sulla base di tale relazione, la Commissione formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 27 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 29.

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 28.
(2) GU C 146 del 30.6.2007, pag. 27.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007.
(4) ║GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.
(8)* Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(9) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(11) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(12) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(13) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

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