Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che resiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini*
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0791),
– visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(2),
– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo(3),
– visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(4),
– visto l'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0267/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1
(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva.
(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva. La cittadinanza dell'Unione garantisce i medesimi diritti a tutti i cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che il loro luogo di nascita o di residenza si trovi nella stessa Unione o in un paese terzo. Le istituzioni comunitarie devono quindi vigilare affinché sia garantito l'esercizio dei diritti relativi alle elezioni del Parlamento europeo ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello d'origine.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis)La sempre maggiore mobilità delle persone attraverso le frontiere interne dell'Unione rafforza la necessità di prevedere diritti democratici completamente trasferibili sia nel caso delle elezioni parlamentari europee che di quelle comunali, oltre alla necessità di assicurare che i cittadini non perdano i loro diritti democratici se vivono in uno Stato membro diverso da quello d'origine.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis)Quest'ultimo divieto va oltre ciò che è necessario per assicurare che i cittadini dell'Unione non siano discriminati per motivi di nazionalità quando esercitano il loro diritto di eleggibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se consentire la presentazione di candidature in più di uno Stato membro per le stesse elezioni, e i partiti politici dovrebbero avere la facoltà di decidere se incoraggiare tali candidature multiple.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter)L'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto1 prevede che, in caso di silenzio del diritto primario, le leggi elettorali siano soggette alle disposizioni nazionali; inoltre, il diritto primario vieta espressamente il voto multiplo ma non fa alcun riferimento alla candidatura multipla.
_________ 1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
Emendamento 5 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis)Il riconoscimento obbligatorio, da parte dello Stato membro di residenza, della decadenza dal diritto di eleggibilità rappresenta una condizione aggiuntiva per l'esercizio di tale diritto che non è coperta né dalla lettera né dallo spirito dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE. Lo Stato membro di residenza dovrebbe avere la facoltà di stabilire se, in base alla propria legislazione nazionale, una persona sarebbe decaduta dal diritto di eleggibilità nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, e di decidere da parte sua se riconoscere la decadenza dal diritto di eleggibilità applicata nello Stato d'origine.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)
(3 ter)Il Consiglio non dovrebbe andare oltre l'intenzione espressa nelle disposizioni del diritto primario, e le "modalità" contenute nella direttiva 93/109/CE a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE dovrebbero essere limitate a quanto è strettamente necessario per dare effetto ai due diritti che si intende disciplinare, ovvero il diritto di voto e il diritto di eleggibilità alle elezioni in uno Stato membro diverso da quello d'origine, e non dovrebbero introdurre condizioni per l'esercizio di tali diritti diverse o supplementari rispetto a quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza.
Emendamento 7 CONSIDERANDO 5
(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo di presentare detto attestato per i candidati, sostituendolo con un riferimento in tal senso nella dichiarazione formale che i candidati devono fornire.
(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo di presentare detto attestato per i candidati, sostituendolo con un riferimento facoltativo in tal senso nella dichiarazione formale che i candidati devono fornire.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 6
(6)Agli Stati membri ospitanti è fatto obbligo di notificare allo Stato membro di origine la dichiarazione resa, per verificare che il candidato comunitario non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.
soppresso
Emendamento 9 CONSIDERANDO 9
(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo scambio di informazioni, mantenendo tuttavia l'obbligo per l'elettore o il candidato di fornire una dichiarazione con cui si impegna a esercitare il diritto di voto o di eleggibilità solo nello Stato membro di residenza.
(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo scambio di informazioni, mantenendo tuttavia l'obbligo per l'elettore di fornire una dichiarazione con cui si impegna a esercitare il diritto di voto solo nello Stato membro di residenza.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 10
(10) Inoltre, come deterrente contro il doppio voto o la doppia candidatura o contro l'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità malgrado la decadenza da detto diritto, è necessario che gli Stati membri di residenza prendano misure per garantire che le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva siano adeguatamente sanzionate.
(10) Inoltre, è necessario che gli Stati membri di residenza prendano misure per garantire che le inesattezze nelle dichiarazioni formali rilasciate dai cittadini dell'Unione e previste dalla direttiva siano adeguatamente sanzionate.
Emendamento 11 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)
(10 bis)Gli Stati membri hanno il dovere, in base all'articolo 12 della direttiva 93/109/CE, di informare esaurientemente i cittadini dell'Unione europea circa il loro diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza, in tempo utile prima di ogni elezione del Parlamento europeo. Gli Stati membri dovrebbero essere coadiuvati dal Parlamento europeo e dalla Commissione nonché dai partiti politici a livello europeo e nazionale nella scelta delle migliori pratiche a tale riguardo, allo scopo di aumentare il livello di partecipazione alle elezioni.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 11
(11) Nella relazione che è tenuta a presentare sull'applicazione della direttiva modificata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009, occorre che la Commissione, servendosi delle informazioni fornite dagli Stati membri, basi la propria analisi in particolare sui risultati dei controlli e delle ispezioni svolti dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine di rilevare gli eventuali casi di doppio voto e di doppia candidatura.
(11) Nella relazione che è tenuta a presentare sull'applicazione della direttiva modificata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009, occorre che la Commissione, servendosi delle informazioni fornite dagli Stati membri, basi la propria analisi in particolare sui risultati dei controlli e delle ispezioni svolti dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine di rilevare gli eventuali casi di voto multiplo.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 12
(12) Un controllo regolare di tutti i voti e di tutte le candidature sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi individuati e risulterebbe difficilmente realizzabile, poiché negli Stati membri non esistono metodi elettronici uniformi di registrazione e stoccaggio dei dati sull'effettivo numero dei votanti e sulle candidature presentate; occorre pertanto che gli Stati membri destinino i controlli alle situazioni in cui è maggiore la probabilità di doppio voto o doppia candidatura.
(12) Un controllo regolare di tutti i voti sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi individuati e risulterebbe difficilmente realizzabile, poiché negli Stati membri non esistono metodi elettronici uniformi di registrazione e stoccaggio dei dati sull'effettivo numero dei votanti; occorre pertanto che gli Stati membri destinino i controlli alle situazioni in cui è maggiore la probabilità di voto multiplo.
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 3 (Direttiva 93/109/CE)
1bis)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Ogni persona che alla data di riferimento:
a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
b) non è cittadino dello Stato membro di residenza, ma soddisfa le stesse condizioni per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità che tale Stato impone per legge ai propri cittadini,
gode del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, a meno che non sia escluso dall'esercizio di tali diritti dallo Stato membro di residenza a norma degli articoli 6 e 7.
Se, per potersi candidare alle elezioni, i cittadini dello Stato membro di residenza sono tenuti ad avere la cittadinanza di tale Stato per un periodo minimo prestabilito, si presume che i cittadini dell'Unione adempiano a tale condizione se sono stati cittadini di uno Stato membro per un periodo equivalente."
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo) Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)
1 ter)All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli elettori comunitari possono candidarsi in più di uno Stato membro alle stesse elezioni, purché la legislazione dello Stato membro di residenza non escluda tale possibilità per i suoi cittadini e l'elettore comunitario soddisfi i requisiti concernenti il diritto di eleggibilità previsti dalla legislazione dell'altro Stato membro interessato."
"1. Lo Stato membro di residenza può prevedere che un cittadino dell'Unione il quale, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza della legislazione dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se ai sensi della legislazione nazionale di tale Stato sarebbe decaduto dal diritto di eleggibilità per la stessa infrazione e secondo le stesse modalità."
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A) Articolo 6, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)
"2. Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di presentare la propria candidatura non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale."
"2. Lo Stato membro di residenza può verificare che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di presentare la propria candidatura non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale."
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)
"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure opportune per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura."
"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine."
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 7 (Direttiva 93/109/CE)
2 bis)L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1.Lo Stato membro di residenza può prevedere che un cittadino dell'Unione il quale, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di voto in forza della legislazione dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se ai sensi della legislazione nazionale di tale Stato sarebbe decaduto dal diritto di voto per la stessa infrazione e secondo le stesse modalità.
2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare allo Stato membro d'origine la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2. A tale scopo le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili di provenienza dallo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata. Dette informazioni possono comprendere soltanto i particolari strettamente necessari per l'applicazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.
3.Lo Stato membro d'origine può, in maniera tempestiva ed adeguata, trasmettere allo Stato membro di residenza ogni informazione necessaria per l'applicazione del presente articolo."
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA -A) (nuova) Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (Direttiva 93/109/CE)
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) se del caso, che è candidato alle elezioni del Parlamento europeo in un altro Stato membro, e"
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A) Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) (Direttiva 93/109/CE)
d) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.
soppressa
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C) Articolo 10, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)
c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2.
c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2 ed è modificato nel modo seguente:
"Lo Stato membro di residenza può anche esigere che i cittadini eleggibili comunitari esibiscano un documento di identità valido. Esso può esigere inoltre che indichino la data a partire dalla quale sono cittadini di uno Stato membro e se sono decaduti dal diritto di eleggibilità nel loro Stato membro d'origine."
1. Lo Stato membro di residenza prende le misure necessarie per far sì che le inesattezze delle dichiarazioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, comportanti la violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
1. Lo Stato membro di residenza prende le misure necessarie per far sì che le inesattezze delle dichiarazioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Elezioni europee 2004, relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri di residenza (Direttiva 93/109/CE) e sulle disposizioni elettorali (Decisione 76/787/CEE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).