Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 (COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0523),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0302/2007),
– visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 7 Considerando 3
(3) È dunque opportuno, per il 2008, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione,
(3) È dunque opportuno, per il 2008 e il 2009, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione.
Emendamento 10 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Il sistema di ritiro dalla produzione comporta effetti positivi per la qualità dei suoli e la biodiversità. È pertanto necessario esaminare le conseguenze della soppressione dei terreni a riposo e le modalità per salvaguardare gli effetti positivi di cui sopra,
Emendamento 9 Articolo 1
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione le superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 e il 2009 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione le superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.
Emendamento 11 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Per preparare il futuro della politica agricola comune, la Commissione procede a uno studio dell'impatto ambientale della rinuncia al ritiro dalla produzione.