Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

RC-B6-0351/2007

Discussioni :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Votazioni :

PV 26/09/2007 - 6.4

Testi approvati :

P6_TA(2007)0412

Testi approvati
PDF 120kWORD 46k
Mercoledì 26 settembre 2007 - Strasburgo
Giocattoli pericolosi fabbricati in Cina
P6_TA(2007)0412RC-B6-0351/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(1) (direttiva sui giocattoli),

–   vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(2),

–   visti i pareri dei comitati scientifici della Commissione e i vari studi realizzati dalla Commissione sul problema della sicurezza dei giocattoli,

–   visti gli attuali accordi internazionali con i paesi terzi nel settore della sicurezza dei prodotti e, in particolare, quella dei giocattoli,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, nell'agosto e nel settembre 2007, un'ampia serie di azioni volontarie di richiamo dei giocattoli non sicuri e nocivi per la salute ha suscitato preoccupazione nell'opinione pubblica dell'Unione europea,

B.   considerando che queste azioni di richiamo hanno incrementato la sensibilità in merito al fatto che, nonostante l'armonizzazione dei prodotti e l'attuazione di un sistema di sorveglianza del mercato a livello dell'Unione europea, vengono tuttora prodotti, importati e commercializzati all'interno dell'Unione europea prodotti non sicuri,

C.   considerando che la responsabilità di un elevato livello di protezione dei consumatori è una priorità politica e sociale che spetta al legislatore, il quale deve garantire la sicurezza dei prodotti lungo l'intera filiera degli operatori economici (fornitori, produttori, importatori),

D.   considerando che queste azioni volontarie di richiamo sono dovute in parte al fatto che si sono avute lesioni, in parte al monitoraggio delle imprese interessate, ma non ad un'efficace sorveglianza del mercato; che esiste l'autentica preoccupazione che non tutti i produttori ed importatori agiscano a norma di legge,

E.   considerando che nel 2006 il 48% dei prodotti non sicuri individuati provenivano dalla Cina, il 21% dall'UE-25 e il 17% non aveva un'origine precisa; che il 24% di tutti i prodotti non sicuri individuati è costituito da giocattoli per bambini; che una percentuale assai elevata di giocattoli commercializzati nell'Unione europea proviene dalla Cina,

F.   considerando che le azioni di richiamo dei giocattoli sono pienamente giustificate, ma rappresentano solo un espediente estremo che non assicura un'efficace protezione dei consumatori, senza dimenticare che spesso il richiamo è tardivo, il tasso medio di restituzione dei giocattoli richiamati è molto basso, il che significa che normalmente la grandissima maggioranza dei giocattoli pericolosi resta nelle case dei consumatori,

G.   considerando che la sorveglianza dei mercati e dell'ingresso nell'Unione europea nonché i divieti di commercializzazione di prodotti difettosi sono di competenza degli Stati membri,

H.   considerando che la Commissione ha presentato una proposta relativa ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (COM(2007)0053) e della proposta di regolamento che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e la sorveglianza del mercato in materia di commercializzazione dei prodotti (COM(2007)0037),

1.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le necessarie azioni legislative e amministrative per garantire che i beni di consumo commercializzati all'interno dell'Unione europea non solo soddisfino pienamente gli attuali standard UE, ma altresì che non mettano a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori;

Revisione della direttiva sui giocattoli

2.   invita la Commissione a presentare la prevista revisione della direttiva sui giocattoli entro la fine del 2007, garantendo che la diretta rivista comprenda efficaci ed efficienti requisiti in materia di sicurezza dei prodotti; ritiene che, avendo le considerazioni in materia di tutela della salute pubblica e protezione dei consumatori un ruolo importante nella direttiva sui giocattoli, siano necessarie disposizioni molto più dettagliate per garantire la sicurezza dei prodotti e far sì che i consumatori siano convinti che tali prodotti possano essere usati in modo sicuro;

3.   invita la Commissione a seguire, nella revisione della direttiva sui giocattoli, un approccio in cui specifiche disposizioni di attuazione dei requisiti fondamentali vengano adottate nell'ambito della comitatologia, mediante la procedura di regolamentazione con controllo, consentendo così al Parlamento di disporre di un certo livello di controllo sull'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza dei giocattoli;

4.   invita la Commissione, nella revisione della direttiva sui giocattoli, a proporre divieti incondizionati di talune sostanze chimiche pericolose, ad esempio tutte le sostanze che sono cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nelle categorie 1, 2 o 3, e di altre sostanze tossiche che destano un'analoga elevata preoccupazione, come gli alteranti del sistema endocrino, i sensibilizzanti e gli aromi;

5.   invita la Commissione a migliorare le misure di applicazione della direttiva sui giocattoli comprese efficaci sanzioni per il mancato rispetto;

Controllo del marchio CE e di altri marchi

6.   invita la Commissione a garantire che il marchio CE sia garanzia di rispetto della normativa tecnica dell'Unione europea e sottolinea che il marchio CE, considerato il suo carattere autoregolamentare, non è mai stato concepito come un marchio di sicurezza a livello dell'Unione europea ;

7.   esorta la Commissione a valutare il valore aggiunto connesso alla creazione di un Marchio europeo per la sicurezza del consumatore, a complemento del marchio CE, che debba essere usato da tutti gli operatori economici, che così aiuti il consumatore a compiere una scelta informata dei prodotti;

8.   sottolinea che questo Marchio europeo per la sicurezza del consumatore deve essere volontario e, qualora sia adottato da un produttore, dovrebbe sostituire tutti i marchi di sicurezza nazionali;

9.   incoraggia la Commissione a intervenire fermamente, insieme agli Stati membri, per tutelare i diritti dei consumatori ogniqualvolta vi sia la prova di un comportamento e/o di un utilizzo doloso di marchi di origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori stranieri;

10.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a creare una forte credibilità per il marchio CE attraverso la tempestiva adozione delle proposte legislative presentate per un controllo e una sorveglianza del mercato più rigorosi nonché mediante un adeguato controllo doganale e consoni meccanismi di applicazione;

11.   invita la Commissione a chiarire la responsabilità dei produttori e importatori in caso di uso improprio del marchio CE; ritiene che occorrerebbe comminare adeguate sanzioni per gli abusi; chiede che l'uso improprio di altri marchi volontari sia altresì passibile di sanzioni;

Sistema RAPEX

12.   invita la Commissione ad aumentare l'efficacia del sistema comunitario di scambio rapido di informazione (sistema RAPEX) per garantire che gli Stati membri individuino quanti più prodotti non sicuri, al fine di assicurarne il ritiro o il richiamo;

13.   invita la Commissione ad includere il monitoraggio e la notifica al sistema RAPEX, per consentire di misurare l'efficacia delle azioni di richiamo dei prodotti;

Tracciabilità dei prodotti e misure di lotta alla contraffazione

14.   ritiene che i consumatori abbiano diritto a conoscere l'origine dei prodotti importati nell'Unione europea e che le autorità di sorveglianza debbano disporre di idonee informazioni con le quali rintracciare l'origine dei prodotti;

15.   invita il Consiglio ad adottare senza indugio l'attuale proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661);

16.   prende atto della crescente minaccia costituita per la sicurezza del consumatore dai prodotti contraffatti ed esorta il Consiglio e la Commissione ad incrementare gli scambi di informazione e la cooperazione transfrontaliera al fine di controllare e distruggere le importazioni di prodotti contraffatti;

Divieto sulle importazioni di beni di consumo pericolosi

17.   invita la Commissione a chiarire caso per caso la procedura da seguire per i divieti di importazione, qualora gli standard in materia di sicurezza siano regolarmente elusi;

18.   esorta la Commissione a ricorrere alle proprie prerogative per bandire i beni di consumo dal mercato se questi risultano non essere sicuri;

Cooperazione con la Cina e altri paesi terzi

19.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con le pertinenti autorità di paesi terzi che sono grandi esportatori di beni di consumo verso l'Unione europea e, in particolare, con l'Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ), in particolare fornendo assistenza tecnica per applicare le norme in materia di salute e sicurezza nonché migliorare la cooperazione doganale;

20.   invita la Commissione a fornire assistenza tecnica alle autorità dei paesi terzi al fine di assicurare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza lungo l'intera filiera nonché migliorare i controlli e la cooperazione in materia doganale;

21.   invita la Commissione a chiarire la sua attuale politica commerciale in relazione ai prodotti potenzialmente pericolosi in generale, nonché ai tessili e giocattoli in particolare, e le modalità con le quali intende garantire la coerenza tra l'applicazione restrittiva delle attuali norme e la necessità impellente di garantire il diritto dei cittadini europei ad avere prodotti sicuri;

22.   invita la Commissione ad includere standard comuni in materia di salute e sicurezza nei negoziati della prossima generazione di accordi di partenariato e cooperazione e di accordi di libero scambio nonché ad istituire meccanismi per monitorare le modalità in cui tali standard vengono rispettati;

23.   invita gli Stati membri a cooperare attivamente con tutti i partner commerciali per quanto riguarda la sorveglianza di mercato e la sicurezza dei prodotti; esorta il Consiglio economico transatlantico ad includere questi temi nel suo elenco di punti da esaminare;

Ruolo degli Stati membri

24.   invita gli Stati membri a garantire la rigorosa applicazione delle leggi sulla sicurezza dei prodotti, e in particolare in relazione ai giocattoli, e a incrementare gli sforzi per migliorare la sorveglianza dei mercati e, soprattutto, le ispezioni a livello nazionale;

25.   invita gli Stati membri a predisporre risorse sufficienti per essere in grado di effettuare controlli completi ed efficaci; invita gli Stati membri a seguire attivamente tutte le indicazioni riguardanti i prodotti difettosi e, fra l'altro, a testare i beni di consumo a rischio;

26.   invita gli Stati membri, nel rispettare il diritto comunitario, a sfruttare pienamente tutte le possibilità di cui dispongono a livello giuridico per garantire che i giocattoli non conformi o non sicuri non possano essere commercializzati oppure siano ritirati o richiamati dal mercato;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.
(2) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

Note legali - Informativa sulla privacy