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Procedura : 2006/2250(INI)
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Ciclo del documento : A6-0323/2007

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A6-0323/2007

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PV 26/09/2007 - 2
CRE 26/09/2007 - 2

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PV 26/09/2007 - 6.7
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P6_TA(2007)0415

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Mercoledì 26 settembre 2007 - Strasburgo
Priorità strategiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi
P6_TA(2007)0415A6-0323/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (2006/2250(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006)0402),

–   vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669), e la sua risoluzione in materia del 26 settembre 2007(1),

–   visto il parere del Comitato delle regioni, del 13 febbraio 2007, sul "Piano d'azione sull'immigrazione legale, lotta contro l'immigrazione clandestina, futuro della rete europea sulle migrazioni"(2),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e il programma dell'Aja ad esse allegato(3),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "L'approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione" (COM(2006)0735),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 su un "Approccio globale in materia di migrazione: Azioni prioritarie incentrate sull'Africa e il Mediterraneo", ribadite dalle conclusioni della presidenza a seguito del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 e il mandato della Conferenza intergovernativa nel settore "giustizia e affari interni",

–   vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sui legami tra immigrazione legale e clandestina ed integrazione dei migranti(4),

–   vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulla politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione(5) in cui deplorava che "a sette anni dall'adozione del programma di Tampere, l'Unione europea non dispone di una politica coerente in materia di immigrazione",

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sui profughi provenienti dall'Iraq(6),

–   vista la decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione(7),

–   visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale(8),

–   visto il risultato della conferenza ministeriale UE-Africa sulle migrazioni e lo sviluppo svoltasi a Rabat il 10 e 11 luglio 2006,

–   vista la dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, adottata in occasione della Conferenza ministeriale UE-Africa svoltasi a Tripoli il 22 e 23 novembre 2006,

–   visto il piano d'azione contro la tratta di esseri umani adottato dal Consiglio in data 1-2 dicembre 2005,

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio del 16 novembre 2006(9) nella quale si chiede una nuova strategia dell'UE per combattere la tratta degli esseri umani,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sud-orientali vicine all'Unione europea" (COM(2007)0247),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla migrazione circolare e ai partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi (COM(2007)0248),

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249),

–   visto il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere(10),

–   visti il trattato di Amsterdam, che conferisce alla Comunità poteri e responsabilità nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0323/2007),

A.   considerando che la migrazione è un fenomeno globale in aumento e che quindi interessa anche l'Unione europea,

B.   considerando che, secondo stime piuttosto divergenti, il numero di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea oscilla tra i 4,5 e gli 8 milioni di persone; considerando che è importante migliorare la qualità e la coerenza dei dati statistici disponibili,

C.   considerando che la dimensione dei fenomeni migratori attualmente è tale da superare la capacità degli Stati membri di gestirli da soli e che è pertanto necessario un approccio globale coerente all'immigrazione a livello europeo; considerando che l'assenza di una risposta adeguata all'arrivo di immigrati irregolari alle frontiere dell'Unione evidenzia sia l'insufficiente solidarietà tra Stati membri che la mancanza di coordinamento delle politiche nonostante le dichiarazioni e gli impegni presi,

D.   considerando che una politica comune dell'immigrazione nell'Unione europea richiede che gli Stati membri rispettino i principi di solidarietà, responsabilità condivisa, fiducia reciproca e trasparenza,

E.   considerando che la politica di immigrazione deve essere globale e tener conto di una moltitudine di aspetti, in particolare: la lotta contro l'immigrazione clandestina e contro la tratta di esseri umani, il miglioramento e il coordinamento necessari dei canali d'immigrazione legale, le cause dell'emigrazione dai paesi terzi (fattori che spingono ad emigrare quali sottosviluppo, miseria, guerre, regimi dittatoriali, istituzioni statali assenti, conseguenze del cambiamento climatico e di catastrofi ambientali, ecc.), le cause dell'immigrazione nell'Unione (fattori che invitato a rientrare quali livello di vita, democrazia, pace, opportunità di lavoro anche irregolare, ecc.), i bisogni demografici ed economici degli Stati membri, la coerenza delle azioni condotte a livello locale, nazionale ed europeo, le questioni dell'integrazione e del multiculturalismo, il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare del diritto d'asilo e di non respingimento, la lotta contro il razzismo e la xenofobia,

F.   considerando che la lotta contro la tratta di esseri umani costituisce una priorità per l'Unione, in particolare al fine di ridurre la tratta delle persone più vulnerabili quali le donne e i bambini e di smantellare le reti e sgominare le mafie che ne traggono profitto,

G.   considerando che molte persone in situazione irregolare entrano prima legalmente nell'Unione europea ma cessano successivamente di adempiere alle condizioni di ammissione,

H.   considerando che l'immigrazione clandestina e quella legale sono strettamente collegate e che la lotta contro l'immigrazione clandestina è essenziale per attuare una politica d'immigrazione legale,

I.   considerando che un ampliamento delle possibilità di immigrazione regolare ridurrebbe il numero di ingressi irregolari,

J.   considerando che la riluttanza di taluni governi a riconoscere l'entità del fabbisogno di manodopera proveniente da lavoratori migranti può mettere in difficoltà i datori di lavoro nel momento in cui essi cercano rispondere alle loro esigenze economiche nel rispetto delle norme di legge in materia di documentazione,

K.   considerando che la cooperazione dell'Unione e dei suoi Stati membri con i paesi terzi d'origine e di transito è fondamentale e che occorre condurre una politica di co-sviluppo efficace e concreta, al fine di intervenire a monte nei paesi terzi sulle cause profonde dell'immigrazione,

L.   considerando che sia le cause dell'immigrazione che i suoi aspetti positivi (in particolare in termini di impatto sull'economia e sulla demografia e di arricchimento culturale delle nostre società) tendono ad essere assenti dal dibattito pubblico, che invece si focalizza sulle difficoltà e i problemi che essa può provocare,

M.   considerando che nel giro di pochi decenni l'immigrazione è diventata un tema centrale del dibattito pubblico in tutta l'Unione europea, un tema politicamente molto delicato che può essere facilmente sfruttato a fini demagogici e populisti; considerando altresì che tutti i politici e i rappresentanti dei mezzi di comunicazione dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di impostare un discorso corretto in materia,

Approccio generale

1.   accoglie con favore l'approccio della Commissione, la quale svolgerà un ruolo chiave nel dare impulso ad azioni coerenti ed efficaci da parte degli Stati membri;

2.   valuta positivamente l'iniziativa dal titolo "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all'Unione europea"; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che vengano destinate risorse umane e finanziarie sufficienti ai fini di un'attuazione adeguata dell'approccio globale alla migrazione;

3.   accoglie con favore le implicazioni istituzionali del progetto di riforma del trattato, quale fissato dal mandato della Conferenza intergovernativa, in particolare l'estensione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata a tutte le politiche di immigrazione, le precisazioni circa le competenze dell'UE in materia di visti e controlli alle frontiere, l'estensione delle competenze dell'UE in materia di asilo nonché di immigrazione legale e clandestina;

4.   ritiene fondamentale la raccolta e l'armonizzazione di dati statistici relativi ai fenomeni migratori; invita gli Stati membri e la Commissione, unitamente a Eurostat, a rimediare alla penuria di dati coerenti e affidabili di concerto con la rete europea sulle migrazioni (REM) e le organizzazioni internazionali quali l'OCSE; si compiace dell'adozione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio; invita gli Stati membri a produrre statistiche che siano coerenti con le definizioni armonizzate e a fornire tutte le informazioni richieste per l'interpretazione delle statistiche prodotte;

5.   ritiene che l'immigrazione costituisca una sfida a livello europeo e mondiale che esige una risposta della stessa dimensione; ritiene che l'Unione nel suo insieme debba dotarsi degli strumenti atti a cogliere la triplice opportunità - economica, demografica e sociale - che l'immigrazione potrebbe rappresentare per le nostre società;

6.   ritiene inappropriato affrontare in modo precipitoso la questione dei flussi migratori, dal momento che questi rappresentano una realtà costante ormai da diversi anni, che richiede quindi un approccio a medio e lungo termine;

7.   ritiene che nel quadro della sua politica d'immigrazione l'Unione debba condurre azioni coerenti sia all'interno che all'esterno delle sue frontiere (doppia dimensione interna ed esterna);

8.   sottolinea che in tutto il mondo i conflitti aventi una dimensione internazionale scatenano flussi migratori;

9.   si aspetta che la Commissione presenti uno studio sull'impatto del cambiamento climatico sui flussi migratori, di concerto con le Nazioni Unite;

10.   sottolinea che la responsabilità dei trasportatori e delle autorità dei paesi d'origine nonché il rafforzamento del quadro giuridico penale per la lotta contro le reti di trafficanti, la lotta contro il lavoro clandestino e la tratta di esseri umani e l'individuazione della corruzione amministrativa sono parte essenziale della lotta contro l'immigrazione clandestina, che deve altresì poggiare su un livello elevato di cooperazione di polizia e giudiziaria;

11.   sottolinea l'importanza della cooperazione allo sviluppo quale mezzo per agire sulle cause profonde dei flussi migratori e quale strumento complementare e non alternativo alle politiche dell'Unione in materia di integrazione e di immigrazione;

12.   ricorda che in particolare i vicini mediterranei ed orientali dell'UE ricevono la maggioranza degli immigrati in viaggio verso l'Europa; ritiene di importanza cruciale garantire che siano rispettati i diritti umani fondamentali di questi immigrati, dedicando una particolare attenzione ai diritti dei minori non accompagnati; sottolinea la necessità che l'UE rafforzi la sua cooperazione con tutti i paesi partner del Mediterraneo per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori e conceda loro sostegno per la lotta contro l'immigrazione clandestina; sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli sub-sahariani e con i paesi asiatici di origine;

13.   sottolinea che gli immigrati irregolari non devono essere assimilati a delinquenti; ricorda che molti di loro rischiano infatti la vita per venire a cercare in Europa la libertà o un sostentamento; ritiene che sia responsabilità dei politici attuare una politica coerente ed efficace di lotta contro l'immigrazione clandestina, tenendo conto delle salvaguardie e dei diritti umani fondamentali e ricordando nel contempo ai cittadini il contributo dell'immigrazione legale alla crescita economica e alle strutture demografiche dell'Europa;

14.   sottolinea che qualsiasi misura di lotta contro l'immigrazione clandestina e di controllo delle frontiere esterne deve rispettare le garanzie e i diritti fondamentali delle persone, conformemente alle disposizioni sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare per quanto riguarda il diritto d'asilo e il diritto di non respingimento;

15.   sottolinea che i centri di accoglienza temporanea per migranti irregolari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, devono essere gestiti in modo compatibile con la protezione dei diritti fondamentali e che a tal fine è necessario lo scambio delle migliori pratiche - in particolare per quanto riguarda l'alloggio, la scolarizzazione, l'accesso all'assistenza sanitaria, i mezzi finanziari e le norme giuridiche - tra tutti i livelli e le organizzazioni coinvolte, quali le autorità a livello locale e nazionale, le istituzioni europee e le ONG;

16.   è sconvolto dalle condizioni disumane di vari centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo visitati dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;

17.   ribadisce la sua ferma opposizione all'ipotesi di creare dei centri di accoglienza o di detenzione per gli immigrati clandestini o per i richiedenti asilo all'esterno delle frontiere dell'Unione e nelle regioni d'origine dell'immigrazione;

18.   prende atto della revisione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. 343/2003 ("Dublino II"); ribadisce che la revisione di detto regolamento è necessaria e dovrebbe riguardare anche il suo principio basilare, secondo cui lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda d'asilo è il paese di primo ingresso, in quanto tale principio impone a taluni Stati membri un onere sproporzionato e insostenibile;

19.   sottolinea che occorre prendere precauzioni specifiche per quanto riguarda le donne e i bambini, in particolare i minori non accompagnati, le persone con gravi problemi di salute e le persone disabili, che necessitano di aiuto e di misure di protezione adeguate, in particolare in caso di provvedimenti di rimpatrio;

20.   chiede agli Stati membri di prevedere nelle rispettive politiche sull'immigrazione un alto livello di protezione sanitaria degli immigrati, assicurando assistenza preventiva e trattamenti medici;

21.   rivolge un appello a favore di una cooperazione rafforzata tra collettività regionali e locali nonché tra le parti sociali per lo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda in particolare l'alloggio, la scolarizzazione e l'accesso alle cure sanitarie;

22.   ricorda che è necessario prestare un'attenzione maggiore al linguaggio utilizzato nel trattare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, affinché la società ne abbia una migliore percezione; ritiene che occorra intervenire nell'ambito dell'istruzione e dell'informazione offerta dai mezzi di comunicazione al fine di trasmettere i valori fondamentali dell'Unione, come la tolleranza, la solidarietà, il rispetto reciproco e la lotta contro la discriminazione e la xenofobia;

Priorità enunciate dalla Commissione
Cooperazione con i paesi terzi

23.   ritiene che il carattere multidimensionale dell'immigrazione esiga una stretta collaborazione con tutti i paesi terzi interessati; ritiene che le conferenze ministeriali di Rabat e Tripoli nel 2006 e il Forum globale dell'ONU sulla migrazione tenutosi a Bruxelles nel luglio 2007, a cui il Parlamento europeo è stato rappresentato, abbiano segnato l'inizio del dialogo necessario tra i paesi d'origine e transito e gli Stati europei destinatari dell'emigrazione; ritiene che tale dialogo debba permettere di gettare le basi di un autentico partenariato basato sul co-sviluppo; ritiene che esso debba mirare, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, a introdurre accordi di riammissione o a migliorare il funzionamento di quelli in vigore;

24.   sottolinea come esempio di buone pratiche la conclusione, da parte di alcuni Stati membri, di accordi di cooperazione in materia di immigrazione con vari paesi africani, accordi che individuano il collegamento tra migrazione e sviluppo; esorta gli Stati membri e la Commissione a intensificare la cooperazione e a continuare a sviluppare programmi in tal senso;

25.   invita la Commissione e il Consiglio a perseguire lo sviluppo dei Programmi di protezione regionale di concerto con i paesi di origine e di transito e a informare il Parlamento sull'esperienza acquisita relativamente ai progetti pilota finora attuati; valuta positivamente l'avvio di un programma europeo sulla migrazione e lo sviluppo in Africa, avente uno stanziamento iniziale di 40 milioni EUR e l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro nel continente africano, e chiede alla Commissione di fornire maggiori informazioni sulle modalità pratiche; approva a tal fine la firma, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione con il Mali, con il sostegno della Francia e della Spagna, ai fini dell'apertura del primo Centro di informazione e di gestione delle migrazioni, da istituire con i fondi di questo programma;

26.   chiede alla Commissione di adottare tutte le misure appropriate per ampliare le fonti d'informazione disponibili nei paesi d'origine circa le possibilità di immigrazione legale nell'UE e le condizioni ivi relative;

27.   chiede all'Unione, ai governi dei paesi ACP e ai governi di altri paesi di origine di elaborare e attuare politiche mirate a massimizzare l'impatto positivo delle rimesse di fondi, assicurando che queste passino attraverso sistemi ufficiali di trasferimento, conseguendo in tal modo flussi più cospicui, più rapidi, più economici e meglio canalizzati; ritiene che sia importante coinvolgere gli immigrati nello sviluppo dei loro paesi d'origine;

28.   chiede alla Commissione di esaminare modalità adeguate per sostenere e sviluppare il ricorso ai micro-crediti;

29.   invita l'Unione a condurre una politica estera coerente, che garantisca in particolare la compatibilità e la convergenza degli obiettivi della politica commerciale comune con quelli della politica di sviluppo; ritiene che vada preso in considerazione un piano dell'UE per lo sviluppo dell'Africa, nell'ambito del quale il sostegno finanziario e gli accordi commerciali siano legati alla democrazia, allo sviluppo dei diritti dell'uomo e alla migrazione, in modo da offrire un'alternativa alle persone che lasciano il proprio paese d'origine;

30.   chiede che le questioni relative all'immigrazione clandestina rivestano un carattere prioritario nell'ambito delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, in particolare con i paesi di origine e/o di transito degli immigrati clandestini;

31.   chiede alla Commissione di presentargli un resoconto annuale dei fondi utilizzati nella lotta contro l'immigrazione clandestina, nonché della legislazione in vigore, della sua applicazione da parte degli Stati membri e della legislazione in preparazione;

32.   ricorda che occorre prestare particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 13 dell'Accordo di Cotonou, per quanto riguarda sia la riammissione che il rafforzamento delle procedure di dialogo previste dall'accordo; sottolinea che è importante appoggiare lo sviluppo della capacità dei paesi d'origine e di transito per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, al fine di rafforzare le istituzioni e gli strumenti disponibili per il suo controllo (pubblica amministrazione e quadro giuridico, formazione, squadre di vigilanza alle frontiere, forze di sicurezza per combattere i trafficanti, ecc.); sottolinea che tutti gli Stati ACP devono accettare il ritorno e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo; ricorda che i paesi d'origine e di transito devono assumersi le proprie responsabilità e ottemperare ai propri obblighi in materia di controllo dell'immigrazione clandestina e che è necessario realizzare campagne d'informazione sui relativi rischi, sulle politiche di rimpatrio degli Stati membri dell'UE nonché sugli accordi esistenti in materia di immigrazione legale e sulle opportunità che essi offrono;

33.   ritiene che la concessione degli aiuti chiesti dai paesi terzi all'Unione europea per combattere le reti di trafficanti e trasportatori di clandestini operanti sul proprio territorio dovrebbe essere subordinata alla cooperazione di tali paesi e agli sforzi che compiono in questo settore;

Sicurezza e gestione integrata delle frontiere esterne

34.   sottolinea l'importanza del controllo delle frontiere nella lotta contro l'immigrazione clandestina; ribadisce che il controllo delle frontiere deve effettuarsi sia in uno spirito di condivisione delle responsabilità e di solidarietà tra Stati membri che in condizioni di accoglienza dignitose per le persone e nel pieno rispetto del diritto d'asilo e di protezione internazionale, che comprende tra l'altro il principio di non respingimento;

35.   ritiene che FRONTEX debba disporre delle risorse necessarie alle sue attività, come sancito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2007/2004 (gestione delle attrezzature tecniche); deplora profondamente il fatto che alcuni degli Stati membri non abbiano mantenuto le loro promesse di fornire risorse logistiche ed umane in appoggio alle sue operazioni; ritiene che il registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE), denominato anche "Toolbox", possa avere un senso solo se gli Stati membri soddisfano gli impegni per quanto riguarda gli strumenti tecnici; incoraggia FRONTEX a stipulare accordi operativi con i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV) e altri paesi terzi;

36.   si compiace dell'approvazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, fondato sul principio di solidarietà tra Stati membri; rileva che, per la prima volta, l'iniziativa legislativa delle squadre di intervento rapido alle frontiere ha reso vincolante, anziché semplicemente opzionale, la solidarietà nel campo dell'immigrazione; invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa intesa a rendere vincolante il principio di solidarietà anche in relazione agli impegni degli Stati membri nei confronti del CRATE; ricorda che ciascuno Stato membro è tenuto ad assicurare la presenza di una riserva di personale qualificato e pertanto invita gli Stati membri ad autorizzare la creazione di vere e proprie squadre europee d'intervento rapido alle frontiere;

37.   chiede agli Stati membri di istituire pattuglie comuni di vigilanza permanenti per tutto l'anno, coordinate da FRONTEX, in tutte le zone ad alto rischio e in particolare lungo le frontiere marittime;

38.   chiede al Consiglio di provvedere quanto prima ad istituire la rete europea di pattuglie e ad applicare il sistema europeo di vigilanza per le frontiere marittime meridionali;

39.   ritiene necessario inserire nel mandato di FRONTEX e delle squadre di intervento rapido alle frontiere marittime dell'UE il salvataggio dei migranti e richiedenti asilo in difficoltà e in pericolo di vita;

40.   ricorda a tutti gli Stati membri e ai paesi terzi di rispettare il diritto internazionale e gli obblighi internazionali in materia di ricerca e salvataggio delle persone in mare; ritiene che gli Stati membri siano congiuntamente responsabili del salvataggio di vite umane in mare; prende atto della proposta avanzata da Malta in sede di Consiglio GAI, concernente un accordo tra gli Stati membri dell'UE, in base al quale gli immigrati clandestini salvati da imbarcazioni registrate nell'UE in una regione di ricerca e salvataggio di uno Stato non appartenente all'UE che rifiuta di assumersi le proprie responsabilità, sarebbero ripartiti tra gli Stati membri su base rigorosamente proporzionale e secondo un sistema accettato in precedenza;

41.   rileva che, di fronte al flusso migratorio dal continente africano verso l'Europa, gli Stati membri alle frontiere esterne meridionali dell'Unione, segnatamente quelli più piccoli, come Malta e Cipro, devono sostenere attualmente un peso sproporzionato che richiede un rafforzamento delle misure di gestione comune delle frontiere esterne dell'Unione;

42.   chiede alla Commissione di potenziare, nel quadro della PEV, le misure concrete volte e fornire supporto tecnico e finanziario ai paesi limitrofi, per rendere sicure sia le loro frontiere con l'UE che le altre frontiere;

43.   raccomanda l'impiego della tecnologia nel controllo delle frontiere, il ricorso regolare al sistema d'informazione sui visti e l'applicazione, in futuro, di un sistema di registrazione automatizzata degli ingressi e delle partenze;

Sicurezza dei documenti di viaggio e d'identità

44.   sottolinea la necessità di promuovere il rilascio di documenti d'identità sicuri nei paesi d'origine che facilitino l'identificazione degli immigrati clandestini che entrano nel territorio dell'Unione;

45.   si compiace dell'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al sistema d'informazione sui visti che faciliterà l'applicazione efficace della politica comunitaria in materia di visti e contribuirà senza dubbio a combattere l'immigrazione clandestina;

46.   ricorda che lo sviluppo di strumenti biometrici per rafforzare la sicurezza e l'autenticità dei documenti, essenziale nella lotta contro la frode, l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, facilita l'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori in buona fede e che esso deve avvenire nel rispetto della protezione dei dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE per le attività rientranti nel primo pilastro; attende, per le attività rientranti nel terzo pilastro, l'adozione di una decisione-quadro specifica per la quale appoggia l'azione della Presidenza del Consiglio tedesca;

47.   ribadisce che senza una protezione adeguata dei dati personali non può prevedersi l'attuazione di un sistema automatizzato di controllo delle persone che entrano ed escono dal territorio dell'Unione; ritiene che tale sistema faciliterebbe la verifica dello status dei cittadini di paesi terzi che giungono sul territorio dell'Unione europea e permetterebbe di rafforzare la capacità degli Stati membri di verificare se un cittadino di un paese terzo ha superato la durata del soggiorno autorizzata;

Lotta contro la tratta di esseri umani

48.   è convinto che occorra prestare un'attenzione particolare alla lotta contro la tratta di esseri umani e alle vittime di tale tratta, in particolare le persone vulnerabili, le donne e i minori, facendo della lotta contro i trafficanti una priorità dell'Unione; accoglie con favore il piano d'azione della Commissione in materia e sottolinea che esso deve tener conto della necessità di cooperare con i paesi d'origine e di transito;

49.   sottolinea che la lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e di bambini, è una priorità dell'UE e che è quindi necessario destinare risorse finanziarie adeguate a tale attività;

50.   ricorda che è ora di fissare obiettivi chiari e concreti, ad esempio quello di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nell'arco dei prossimi dieci anni; ritiene, tuttavia, che l'obiettivo primario sia, ovviamente, quello di eliminare questa forma di criminalità completamente e quanto prima possibile;

51.   riconosce che molte donne vittime della tratta di esseri umani vivono come immigrate irregolari nell'Unione e che la maggioranza di loro non ha accesso ad una protezione giuridica o sociale; invita gli Stati membri a tenere conto della situazione di queste persone e, in conformità con il loro diritto nazionale, a migliorare la loro situazione e ad assisterle nel rimpatrio;

52.   sottolinea che queste azioni non devono prendere di mira le vittime della tratta di esseri umani o lederne gli interessi;

53.   ricorda che l'immigrazione clandestina comporta il trasferimento di enormi quantità di denaro nelle mani delle mafie che controllano le reti della tratta di esseri umani e fomenta la corruzione, la frode e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, il che, a sua volta, rappresenta un ostacolo nella lotta contro l'immigrazione clandestina;

54.   è esterrefatto dalla perfetta organizzazione delle reti criminali responsabili del trasporto via mare dall'Africa all'Europa e dall'incapacità dell'Europa di fermarle; rileva che le imbarcazioni dirette in Europa sono delle stesse dimensioni, trasportano solitamente trenta persone, hanno lo stesso colore, sono dotate dello stesso motore e rifornite di cibo, bevande e altre vettovaglie dello stesso tipo e marca, tutti fattori che dimostrano ampiamente come la criminalità si sia finora dimostrata più efficace dell'azione comune europea; è convinto che questa rete senza scrupoli sia responsabile della morte in mare di centinaia di persone; invita la Commissione e il Consiglio a raddoppiare gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani;

55.   invita le istituzioni, gli Stati membri ed Europol a mobilitarsi per attuare il programma d'azione a medio termine di lotta contro la tratta di esseri umani, avendo per obiettivo i trafficanti, i passatori e le mafie;

56.   tiene conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(11), nonché del piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani(12), adottato nel dicembre 2005, e accoglie con favore la summenzionata dichiarazione congiunta Africa-UE su migrazione e sviluppo;

57.   ricorda l'importante contributo del gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani, istituito nel 2003 dalla Commissione, in termini di monitoraggio e raccomandazioni politiche e auspica che la sua attività continui;

La questione delle regolarizzazioni

58.   ricorda che numerosi Stati membri hanno proceduto o hanno annunciato di voler procedere a regolarizzazioni e che tali decisioni rientrano, allo stato attuale del diritto, nel potere discrezionale degli Stati membri ma spesso segnalano la mancanza di applicazione di misure adeguate atte ad affrontare un fenomeno che forma parte della società nella maggioranza degli Stati membri e ritiene che la regolarizzazione in massa degli immigrati clandestini dovrebbe costituire un evento isolato, in quanto tale misura non risolve i reali problemi di fondo;

59.   è consapevole del fatto che una modifica della politica di immigrazione in uno Stato membro può influire sulle tendenze e sui movimenti migratori in altri Stati membri; ritiene che, conformemente ai principi di cooperazione leale e di solidarietà reciproca, gli Stati membri debbano essere tenuti a ricorrere al sistema d'informazione reciproca (concernente le misure nazionali nel settore delle migrazioni e dell'asilo suscettibili di avere effetti su altri Stati membri o sulla Comunità), e rileva che tale sistema è entrato in funzione nel 2007, come risulta dagli ultimi Consigli GAI, per lo scambio di informazioni ed esperienze sulle migliori pratiche;

Lotta contro un fattore d'attrazione fondamentale: il lavoro clandestino

60.   accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE, nella quale si prevedono soprattutto sanzioni amministrative, l'esclusione dagli appalti pubblici e sanzioni penali per le infrazioni più gravi;

61.   invita l'Unione e gli Stati membri a combattere energicamente il lavoro illegale degli immigrati, prevedendo una serie di sanzioni a carico degli imprenditori, potenziando le ispezioni sui luoghi di lavoro con risorse umane e materiali adeguate per combattere il lavoro illegale e promuovendo misure per la protezione degli immigrati;

62.   sottolinea che la lotta contro il lavoro clandestino comporta una dimensione economica e sociale, ma anche psicologica: riducendo alcuni dei fattori d'attrazione dell'Europa (la possibilità di trovare un lavoro, anche se in condizioni indegne per quanto riguarda i diritti fondamentali), essa mira a ridurre l'incentivo di emigrare verso l'Unione e a ridurre l'entità dell'economia sommersa;

63.   ritiene che le misure contro l'occupazione illegale siano state adottate con troppo ritardo, pur trattandosi di uno dei principali fattori d'attrazione dell'immigrazione clandestina e di un catalizzatore dello sfruttamento;

64.   esorta i singoli Consigli competenti in materia a raddoppiare i propri sforzi in termini di coordinamento nell'ambito della discussione su tale direttiva;

65.   invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente le rispettive disposizioni giuridiche nazionali in materia di lavoro non dichiarato, disposizioni che presto dovranno allinearsi alla futura direttiva;

66.   ritiene che gli Stati membri debbano sforzarsi di far luce sull'occupazione illegale, in particolare nei settori che occupano immigrati; invita la Commissione e gli Stati membri a combattere con forza tale sfruttamento; rileva che un aspetto degli interventi potrebbe essere costituito da campagne d'informazione rivolte a datori di lavoro e lavoratori, che richiamino l'attenzione sull'impatto negativo che il lavoro clandestino può avere sui regimi nazionali di sicurezza sociale, sulle finanze pubbliche, sulla concorrenza leale, sui risultati economici e sui lavoratori stessi; ricorda che è importante coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali in tale processo;

Politica in materia di rimpatrio

67.   ricorda la responsabilità dei paesi d'origine e dei paesi di transito in materia di riammissione e incoraggia una politica europea di ritorno efficace e rispettosa al tempo stesso della dignità e dell'integrità fisica delle persone, conformemente alla CEDU e alla Convenzione di Ginevra;

68.   chiede che la proposta di direttiva in materia di rimpatrio sia adottata durante la Presidenza portoghese e che le regole e le condizioni disciplinanti la politica di ritorno vengano definite a livello europeo; sottolinea l'importanza di una politica di rimpatrio efficace come uno dei fattori deterrenti nei confronti dell'immigrazione clandestina;

69.   chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione della politica di rimpatrio (efficacia degli accordi in vigore in tutti gli Stati membri, analisi delle cause dei ritardi nei negoziati concernenti accordi di partenariato con i paesi terzi interessati, prassi nei paesi d'origine e di transito, attuazione pratica degli accordi di riammissione, compresa la loro conformità con i diritti fondamentali ecc.);

70.   invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare, in materia di riammissione degli immigrati irregolari, accordi europei con i paesi terzi interessati;

Migliorare gli scambi di informazioni mediante gli strumenti esistenti

71.   invita tutti gli attori interessati a rafforzare lo scambio di informazioni includendovi, ogniqualvolta sia necessario, FRONTEX e Europol; ritiene che la cooperazione tra gli ufficiali di collegamento in materia di immigrazione costituisca una priorità; ritiene che il Parlamento debba essere informato regolarmente degli sviluppi e dei risultati della rete ICONet;

Responsabilità dei trasportatori

72.   ritiene necessario valutare le misure adottate in tale settore, in particolare l'attuazione della direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985(13), e il forum creato nel 2001 e composto da rappresentanti degli Stati membri, del settore dei trasporti e di organizzazioni umanitarie;

73.   invita la Commissione e il Consiglio a partecipare ad una discussione annuale dinanzi al Parlamento sulla politica d'immigrazione dell'Unione europea; chiede alla Commissione di presentare in tale occasione una relazione esaustiva sugli sviluppi dell'immigrazione in Europa, corredata di statistiche complete;

74.   invita la sua commissione competente a condurre un dialogo stretto e regolare con le commissioni dei parlamenti nazionali incaricate delle questioni connesse con l'immigrazione e a proseguire la sua cooperazione con la commissione per le migrazioni, i rifugiati e la popolazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

75.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0414.
(2) GU C 146 del 30.6.2007, pag. 1.
(3) Conclusioni del Consiglio europeo, allegato I, punto III.
(4) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 535.
(5) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 394.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0056.
(7) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 40.
(8) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
(9) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 355.
(10) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.
(11) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(12) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(13) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

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