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Procedura : 2006/2049(INI)
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Ciclo del documento : A6-0294/2007

Testi presentati :

A6-0294/2007

Discussioni :

PV 26/09/2007 - 15
CRE 26/09/2007 - 15

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PV 27/09/2007 - 9.6
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P6_TA(2007)0421

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Giovedì 27 settembre 2007 - Strasburgo
Obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri
P6_TA(2007)0421A6-0294/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri (2006/2049(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,

–   vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM(1990)0482),

–   vista la comunicazione della Commissione relativa a nuovi orientamenti in materia di responsabilità del prestatore di servizi (COM(1994)0260),

–   vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(1) (in appresso "la direttiva sui servizi"),

–   visto il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM(2006)0744),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 (COM(2007)0099),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori (COM(2003)0313),

–   visto lo studio sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri pubblicato nel marzo 2007 e richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–   vista la risposta della Commissione in data 12 gennaio 2006 all'interrogazione scritta dell'onorevole Diana Wallis(2),

–   vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2007 basata sulla relazione della commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della "Equitable Life Assurance Society"(3),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6-0294/2007),

A.   considerando che lo sviluppo economico e sociale dell'Unione europea dipende in ampia misura dal settore dei servizi, che è in continua crescita e contribuisce per quasi il 70% al PIL dell'Unione europea,

B.   considerando che i consumatori europei hanno poca fiducia nei consumi transfrontalieri, come dimostra il fatto che nel 2006 solo il 6% di essi ha effettuato acquisti transfrontalieri,

C.   considerando che le cifre relative agli scambi transfrontalieri di servizi sono estremamente basse se paragonate a quelle relative alle merci,

D.   considerando che nel 1985 è stata adottata una direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi(4) e nel 2001 una direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti(5),

E.   considerando che, per quanto concerne la fornitura di servizi transfrontalieri, la situazione dei consumatori varia da uno Stato membro all'altro in termini di sicurezza e livello di tutela, mentre nel settore delle merci sia la normativa internazionale che quella comunitaria garantiscono un'adeguata tutela dei consumatori,

F.   considerando che in un recente sondaggio Eurobarometro il 33% dei consumatori ha segnalato casi di imprese che hanno rifiutato la vendita o la fornitura di servizi adducendo a motivazione il fatto che il consumatore non risiedeva nel paese in cui esse avevano sede,

G.   considerando che la politica dei consumatori è importante quanto la politica di concorrenza, nella misura in cui i consumatori ben informati creano una pressione competitiva sui mercati,

H.   considerando che l'acquis dell'Unione europea relativo ai consumatori è frammentato dal momento che, in linea con la ripartizione delle competenze stabilita nei trattati, l'Unione europea ha fissato norme chiare solo per taluni settori o servizi, come i contratti a distanza, le pratiche commerciali sleali, il credito al consumo, i pacchetti vacanze e la multiproprietà,

I.   considerando che i dati a disposizione sembrano indicare che l'attuale frammentazione del quadro normativo può dissuadere i consumatori dal concludere transazioni transfrontaliere e potrebbe offrire spazi inopportuni alle truffe transfrontaliere e alle frodi,

J.   considerando che il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori non affronta la questione degli obblighi dei prestatori di servizi,

K.   considerando che né i consumatori, né i prestatori di servizi sono sempre in grado di stabilire con chiarezza quale regime giuridico si applica ai singoli aspetti delle loro attività, vale a dire se si applica il diritto del paese ospitante o quello del paese d'origine, la regolamentazione del paese ospitante o quella del paese d'origine,

L.   considerando che, in alcuni Stati membri, gli utenti dei servizi forniti da privati sono meglio tutelati degli utenti dei servizi forniti da enti pubblici,

M.   considerando che l'attuale legislazione non disciplina, come regola generale, gli obblighi sostanziali dei prestatori di servizi, né prevede mezzi di riparazione specifici a disposizione del consumatore, contrariamente alle misure adottate in materia di libera circolazione delle merci,

N.   considerando che la mancanza, a livello comunitario, di una struttura giuridica che consenta ai consumatori di avviare azioni giudiziarie collettive su base transfrontaliera nei confronti di frodatori e prestatori di servizi di cattiva qualità costituisce una lacuna della regolamentazione, ma soprattutto una barriera che impedisce ai consumatori di ottenere riparazione per via legale e un risarcimento a livello transfrontaliero a costi ragionevoli,

O.   considerando che in alcuni Stati membri non esistono organi competenti che forniscano assistenza per la soluzione extragiudiziale delle controversie e che le strutture esistenti a livello comunitario, nella fattispecie la Rete CEC (la rete dei centri europei dei consumatori) e la rete FIN (la rete per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi finanziari nello Spazio economico europeo), sono entrambe poco conosciute e dotate di risorse insufficienti,

Mercato interno dei servizi

1.   incoraggia lo sviluppo di misure intese a completare il mercato interno dei servizi;

2.   è convinto che sia necessario un regime più uniforme per quanto attiene agli obblighi dei prestatori di servizi, dal momento che il mercato dei servizi sta assumendo sempre più carattere transfrontaliero, onde favorire ulteriormente lo sviluppo di un mercato interno dei servizi omogeneo;

3.   è consapevole del fatto che la direttiva sui servizi, che dovrà essere recepita nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri entro il 28 dicembre 2009, dovrebbe avere un impatto considerevole sulla fornitura di servizi transfrontalieri, ma fa presente che essa non disciplina gli obblighi sostanziali dei prestatori di servizi;

4.   ritiene che chiarendo il sistema giuridico degli obblighi dei prestatori di servizi nell'Unione europea si aumenterà la concorrenza e si offriranno maggiori possibilità di scelta ai consumatori, senza creare nel contempo ostacoli ingiustificati alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno;

5.   è convinto che la diversità delle disposizioni regolamentari e legislative e delle prassi amministrative degli Stati membri sia fonte di insicurezza e mancanza di trasparenza, sia per i prestatori di servizi che per i consumatori, e renda più difficile l'uso delle risorse comuni dell'Unione europea, pur fornendo nel contempo un'opportunità per la concorrenza al fine di una maggiore protezione dei consumatori;

6.   deplora che l'attuale commistione di strumenti legislativi, che vede affiancati alle norme sui conflitti di legge gli strumenti del mercato interno, e l'incapacità di determinare chiaramente la loro interazione fanno sì che né il consumatore né il prestatore di servizi siano sempre in grado di sapere con esattezza quale regime giuridico sia applicabile a ciascun aspetto della loro attività, vale a dire, se si applichi il diritto del paese ospite o del paese d'origine, il regime regolamentare del paese ospite o quello del paese d'origine;

7.   è convinto che, quando i consumatori nutrono incertezze circa la sicurezza e la qualità dei servizi, essi tendono a erigere barriere mentali nei confronti dei prestatori stranieri e si astengono quindi dall'avvalersi di servizi transfrontalieri, così come spesso, dopo un'esperienza negativa, essi la generalizzano ingiustamente a tutti i prestatori di servizi stranieri;

8.   fa presente che, per quanto concerne la prestazione di un servizio, i consumatori non sono protetti dall'acquis comunitario allo stesso modo dei consumatori che acquistano merci;

9.   esprime tuttavia le proprie riserve, in attesa della piena applicazione della direttiva sui servizi, in merito al ricorso a nuovi strumenti orizzontali di vasta portata per il completamento del mercato interno dei servizi;

10.   è consapevole del fatto che i servizi sono spesso strutture complesse che implicano l'interazione tra le persone e la scelta;

11.   è convinto che non solo i consumatori, ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), sia in qualità di acquirenti che di venditori di servizi transfrontalieri, potrebbero trarre beneficio da una maggiore certezza giuridica, da una maggiore semplicità e da una riduzione dei costi;

12.   ricorda che, come sancito nell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i servizi transfrontalieri possono essere forniti in molti modi diversi (vendita online, viaggio del cliente in un altro paese per acquistare il servizio o visita del prestatore del servizio nel paese di residenza del cliente), le cui specificità dovrebbero essere prese in considerazione;

13.   segnala che sono consumatore varie iniziative legislative volte a garantire certezza giuridica in relazione ai diritti e, soprattutto, agli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri, nella fattispecie la proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (COM(2005)0650), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)(6) e il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori;

14.   sottolinea che l'articolo 5 della proposta Roma I è di fondamentale importanza al fine di stabilire se, per quanto riguarda la protezione dei consumatori, deve essere applicata la legislazione del paese d'origine (del prestatore del servizio) o del cliente (consumatore del servizio); evidenzia che è importante attendere il risultato di questa procedura legislativa;

15.   è convinto che la creazione di un mercato interno dei servizi il cui quadro giuridico si basi sui diritti fondamentali di stabilimento e di fornitura di servizi, sanciti dal trattato e definiti dalla direttiva sui servizi, presuppone che le misure pertinenti siano chiare, sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico;

Prestatori pubblici e privati

16.   invita la Commissione a tenere presente che, per quanto attiene agli obblighi dei prestatori di servizi, non si dovrebbero fare differenze tra prestatori pubblici e privati, che dovrebbero essere entrambi soggetti all'applicazione delle direttive sulla protezione dei consumatori;

17.   riconosce che, anche se la legislazione vigente nell'Unione europea, ad esempio la direttiva sui servizi e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali(7), non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità transfrontaliera dei prestatori di servizi, essa può avere un effetto indiretto sulla legislazione nazionale in materia;

18.   chiede alla Commissione di verificare attentamente il recepimento e l'attuazione della legislazione orizzontale e settoriale, attuale e futura, sulla responsabilità dei prestatori di servizi transfrontalieri;

19.   chiede alla Commissione di prendere in considerazione misure tra cui l'introduzione di standard a livello dell'Unione europea, quale strumento per promuovere la sicurezza dei servizi e garantire i diritti dei consumatori nel settore dei transfrontalieri forniti da Stati membri;

20.   invita la Commissione a sviluppare, finanziare e promuovere ulteriormente l'attività delle reti CEC e FIN e, qualora negli Stati membri continuino a non essere disponibili meccanismi alternativi di soluzione delle controversie in settori fondamentali dei servizi, a prendere in considerazione almeno una raccomandazione su tale argomento;

21.   chiede alla Commissione di considerare attivamente l'introduzione di uno strumento giuridico a livello comunitario per favorire le azioni collettive da parte dei consumatori su base transfrontaliera, in modo da facilitare il loro accesso alle vie legali;

22.   riconosce l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di regimi che disciplinano, anche se in misura diversa, la responsabilità dei prestatori di servizi, ma ritiene che per assicurare chiarezza e ottenere la fiducia dei consumatori sia indispensabile un certo grado di convergenza, soprattutto nei settori transfrontalieri più importanti; ritiene inoltre che sia necessario intensificare la cooperazione tra le organizzazioni professionali e gli organi di regolamentazione nazionali, laddove opportuno;

Richiesta di presentazione di una proposta di strumento orizzontale sugli obblighi dei prestatori di servizi

23.   invita la Commissione a presentare entro dodici mesi, pur continuando a lavorare a livello settoriale negli ambiti più importanti, un programma di lavoro che permetta di valutare adeguatamente l'impatto sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri della legislazione attuale e futura relativa al mercato interno, nonché di valutare la necessità di un eventuale strumento orizzontale di ampio respiro per armonizzare le disposizioni sulla prestazione di servizi transfrontalieri, onde garantire un elevato livello di protezione dei consumatori;

24.   ritiene che, nell'ambito di una siffatta valutazione, sia opportuno prendere in considerazione un possibile strumento di ampio respiro, che dovrebbe contemplare almeno norme generali di base che impongano un'informazione adeguata in merito ai prezzi, alle condizioni contrattuali e ai mezzi di ricorso in caso di lacune o ritardi nei servizi;

25.   invita la Commissione a definire chiaramente l'interazione tra strumenti di diritto internazionale privato e strumenti del mercato interno, in modo da fugare ogni dubbio circa l'applicabilità del diritto o della regolamentazione del paese d'origine o di quello ospitante ed eliminare così, per quanto possibile, qualsiasi lacuna nel regime di responsabilità applicabile ai prestatori di servizi;

26.   ritiene che la Commissione dovrebbe tener conto delle conseguenze per le PMI di qualsiasi iniziativa;

27.   invita tutte le Direzioni generali della Commissione che si occupano della legislazione relativa al settore dei servizi a partecipare ai lavori in corso sul Quadro comune di riferimento, allo scopo di includervi capitoli sui contratti di servizi, specialmente nei settori in cui esiste già o è probabile che si sviluppi un'attività transfrontaliera, come ad esempio i servizi finanziari e quelli sanitari;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) P-4797/05.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0264.
(4) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
(5) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(6) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(7) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

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