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Procedura : 2007/2094(INI)
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Ciclo del documento : A6-0278/2007

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A6-0278/2007

Discussioni :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

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PV 27/09/2007 - 9.7
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P6_TA(2007)0422

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Giovedì 27 settembre 2007 - Strasburgo
Applicazione della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2007/2094(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0278/2007),

Lotta contro la discriminazione

A.   considerando che l'UE è un progetto politico basato su valori comuni quali la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come affermato all'articolo 6 del trattato UE e nella Carta dei diritti fondamentali, e promuove l'uguaglianza e la non discriminazione attraverso le sue politiche e leggi, anche in base all'articolo 13 del trattato CE,

B.   considerando che è importante che le dichiarazioni politiche sulla lotta contro la discriminazione siano accompagnate dal progressivo sviluppo e dalla piena e corretta applicazione delle politiche e delle leggi, in particolare delle direttive antidiscriminazione e dei progetti che promuovono l'uguaglianza, come l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti,

C.  Attuazione della direttiva sulla parità razziale

C. considerando che la relazione annuale relativa al 2006 dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia conferma che la discriminazione resta un serio problema negli Stati membri,

D.   considerando che una recente inchiesta di Eurobarometro dimostra che 64% dei cittadini dei 25 Stati membri sottoposti ad inchiesta pensano che la discriminazione sulla base dell'origine etnica sia ancora ampiamente diffusa,

E.   considerando che l'adozione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1) può considerarsi una tappa fondamentale nel miglioramento del livello di protezione per le vittime della discriminazione in base all'origine razziale o etnica e nel miglioramento delle possibilità di giustizia,

Onere della prova

F.   considerando che la norma sull'onere della prova costituisce un aspetto fondamentale della direttiva, in quanto contribuisce all'attuazione effettiva della protezione da essa fornita,

G.   considerando che la giurisprudenza sull'onere della prova mostra che esistono ancora considerevoli differenze tra Stati membri per quanto riguarda ciò che è accettato come prova non manifestamente infondata dai giudici, e che sarebbe quindi auspicabile incoraggiare gli Stati membri a scambiare opinioni al proposito per contemplare le possibilità esistenti di ravvicinamento delle procedure giudiziarie,

H.   considerando che l'attuazione effettiva del principio di parità sarebbe facilitata se le norme sull'onere della prova nelle cause civili e amministrative fossero estese alle disposizioni giurisdizionali contro la vittimizzazione,

Organi di parità

I.   considerando che quasi tutti gli Stati membri dispongono attualmente di organi di parità o hanno assegnato le funzioni corrispondenti a organi esistenti,

J.   considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prendere l'iniziativa molto positiva di ampliare il mandato dei loro organismi incaricati di promuovere la parità, in modo che questi ultimi possano occuparsi anche della discriminazione basata su motivi diversi dall'origine razziale o etnica,

K.   considerando che gli organismi incaricati di promuovere la parità dovrebbero disporre di risorse adeguate in termini sia di personale che di finanziamenti,

L.   considerando che gli organismi incaricati di promuovere la parità dovrebbero essere in grado di funzionare indipendentemente dal governo e dovrebbero essere percepiti come indipendenti, cioè non far parte del governo,

M.   considerando che, nonostante esistano organismi specializzati contro la discriminazione e organismi incaricati di promuovere la parità, il numero di ricorsi registrati rimane modesto in molti Stati membri,

N.   considerando che, in realtà, gli organismi incaricati di promuovere la parità presentano purtroppo soltanto un esiguo numero di cause dinanzi ai tribunali per mancanza di risorse finanziarie e umane, e che sono spesso le ONG che aiutano le vittime di discriminazione fino alla fine dei procedimenti,

O.   considerando che la formazione dei pubblici ufficiali prescritta dalla direttiva è di importanza fondamentale a causa delle responsabilità che essi hanno per la sua attuazione,

Campo di applicazione

P.   considerando che non è sempre possibile distinguere tra discriminazioni in base all'origine razziale o etnica e discriminazioni sulla base della religione, dell'opinione o della nazionalità,

Q.   considerando che non è sempre facile stabilire se la discriminazione è basata sul genere, sull'appartenenza etnica, sulla razza, sulle condizioni sociali, sull'orientamento sessuale o su altri fattori,

Diffusione dell'informazione e campagna di sensibilizzazione

R.   considerando che la recente inchiesta Eurobarometro conferma che la consapevolezza dell'esistenza di una normativa antidiscriminazione nell'Unione europea è minima e che in media solo un terzo dei cittadini dell'Unione dichiarano di conoscere i propri diritti in caso fossero vittime di discriminazione o di molestie,

S.   considerando tuttavia che alcuni Stati membri hanno preso molte iniziative di informazione e di sensibilizzazione (siti web, campagne, pubblicità televisiva, annunci sui giornali),

T.   considerando che alcuni Stati membri hanno preso l'importante iniziativa di incorporare nella legislazione nazionale un obbligo per i datori di lavoro di informare i loro impiegati sulla normativa antidiscriminazione,

U.   considerando che alcuni organismi specializzati negli Stati membri hanno creato linee telefoniche che forniscono informazioni e sostegno alle vittime di discriminazioni,

V.   considerando inoltre che alcuni Stati membri hanno svolto attività piuttosto limitate in materia di informazione e di sensibilizzazione e che in alcuni paesi non si sono viste campagne di sensibilizzazione,

W.   considerando specialmente nel contesto dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti che sia le Istituzioni dell'Unione europea che gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi sostanziali al fine di informare i cittadini sui loro diritti, e che gli Stati membri dovrebbero nel 2008, Anno europeo del dialogo interculturale, garantire continuità alle azioni iniziate nel 2007,

Raccolta di dati

X.   considerando che la raccolta di dati è fondamentale nella lotta contro la discriminazione e che dati statistici ripartiti per origine etnica possono essere essenziali per dimostrare discriminazioni indirette, per informare sulla politica da seguire e per sviluppare strategie d'azione positive, ma che allo stesso tempo solleva molte questioni etiche e giuridiche,

Y.   considerando che tale raccolta di dati non deve violare la privacy della persona rivelando identità dei singoli o costituire una base per la creazione di un profilo etnico o razziale,

Accesso alla giustizia

Z.   considerando che procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero impedire l'accesso ai tribunali,

AA.   considerando che moltissime vittime di discriminazioni non presentano denuncia dinanzi a un giudice per diverse ragioni, fra cui i costi e il timore di subire conseguenze negative,

AB.   considerando che gli obiettivi della lotta alla discriminazione possono essere raggiunti soltanto se le misure giuridiche sono affiancate da azioni positive a livello di UE e di Stati membri,

AC.   considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni rilevanti, affidabili e comparabili nonché i dati relativi ai diritti fondamentali,

1.   ribadisce l'importanza della direttiva 2000/43/CE;

2.   ricorda che la direttiva 2000/43/CE costituisce uno standard minimo e dovrebbe quindi costituire la base su cui costruire una politica antidiscriminatoria complessiva;

3.   accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (COM(2006)0643), la quale mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica al fine di garantire il consolidamento del principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, delle pari opportunità e della parità di trattamento negli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali; nell'apprezzare il lavoro di sintesi effettuato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva, rileva che sarebbe utile disporre anche della descrizione dettagliata del recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/43/CE nel diritto nazionale, così come previsto nella direttiva stessa; a questo fine ricorda anche che la Commissione si era impegnata non solo a raccogliere dettagliate informazioni, ma anche a riferirne al Parlamento e al Consiglio e che il Parlamento, nella sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti(2), ha già chiesto alla Commissione "di esaminare con urgenza la qualità e il contenuto delle leggi di attuazione delle direttive antidiscriminazione";

4.   sollecita gli Stati membri a trasporre quanto prima tutta la legislazione antidiscriminazione comunitaria e ad utilizzare tutte le disposizioni che comprendano azioni positive per garantire l'uguaglianza nella pratica;

5.   sottolinea che la direttiva va oltre l'accesso all'occupazione, al lavoro autonomo e all'impiego, ma si applica anche a settori quali l'istruzione, la protezione sociale compresa la previdenza sociale e la sanità, i vantaggi sociali e l'accesso e la fornitura di beni e servizi al fine di salvaguardare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che permettano la partecipazione di tutti indipendentemente dall'origine razziale o etnica;

6.   nota con soddisfazione che la maggior parte degli Stati membri hanno agito al fine di attuare la direttiva, ma manifesta delusione riguardo al fatto che soltanto alcuni abbiano adeguatamente trasposto in pieno tutte le sue disposizioni;

7.   nota in particolare che in molti Stati membri numerose disposizioni della direttiva come le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, le molestie e l'onere della prova non sono state trasposte correttamente;

8.   chiede, in particolare, un controllo stringente sull'applicazione della regola dell'inversione parziale dell'onere della prova, particolarmente efficace qualora la controversia riguardi l'occupazione;

9.   esprime preoccupazione sul fatto che gli Stati membri abbiano esentato dal campo di applicazione della direttiva molti più settori di attività di quanto sia auspicabile o giustificabile;

10.   ricorda che la direttiva è stata adottata nel giugno 2000 e che gli Stati membri erano tenuti ad attuarla prima del giugno 2003, il che dava loro tempo sufficiente per adottare le misure necessarie di attuazione; invita la Commissione ad adottare un'impostazione più attiva, ad esempio emanando comunicazioni interpretative e orientamenti di applicazione per garantire la piena e corretta attuazione da parte degli Stati membri; chiede alla Commissione di proseguire nel controllo vigile della corretta attuazione della direttiva, di pubblicare quanto prima uno studio di valutazione e di avviare procedure di infrazione quando necessario, tempestivamente e comunque entro il 2007;

11.   ribadisce che le sanzioni applicabili alle violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2000/43/CE devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

12.   sollecita l'adozione di piani d'azione nazionali integrati al fine di affrontare efficacemente tutte le forme di discriminazione;

13.   chiede agli Stati membri di sviluppare e attuare piani d'azione nazionali volti a combattere il razzismo e la discriminazione, che comprendano una parte concernente la raccolta e il controllo dei dati in settori politici fondamentali quali la parità e la non-discriminazione, l'inclusione sociale, la coesione comunitaria, l'integrazione, il genere, l'istruzione e l'occupazione;

14.   chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio un piano d'azione specifico sui meccanismi e i metodi di osservazione e descrizione dell'impatto delle misure di attuazione nazionali; sottolinea l'importanza di sviluppare meccanismi per la raccolta di dati sulla discriminazione particolarmente per quanto concerne i rapporti di lavoro, ponendo l'enfasi sul lavoro clandestino, non dichiarato, scarsamente retribuito e non assicurato, in linea con la legislazione sulla protezione dei dati, quale strumento efficace per individuare, controllare e riesaminare le politiche e le prassi di lotta contro la discriminazione, nel rispetto dei modelli nazionali di integrazione; invita la Commissione ad elaborare standard comuni di dati, al fine rendere efficacemente confrontabili le informazioni trasmesse; invita a tener conto dell'importanza di considerare non solo i contenuti della normativa di recepimento, ma anche la sua efficacia;

15.   invita la Commissione a chiedere che gli Stati membri, nelle loro relazioni annuali, sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE, analizzino l'efficacia della legislazione anti-discriminazione nella lotta alla segregazione sistematica delle minoranze e delle donne, in particolare nell'ambito dell'istruzione e per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria, ai beni e ai servizi, e inoltre a incorporare una prospettiva di parità di genere nelle proprie relazioni al fine di alleviare le molteplici discriminazioni cui sono confrontate molte persone;

16.   ricorda alla Commissione il fatto che il Parlamento vorrebbe ricevere un documento che elenchi le esenzioni attuate nella legislazione degli Stati membri, così che si possa avviare un dibattito su tali esenzioni;

17.   ricorda che gli Stati membri dovrebbero avviare inchieste indipendenti sull'impatto delle scadenze nazionali e l'efficacia della protezione contro la vittimizzazione;

18.   esprime preoccupazione per lo scarso livello di sensibilizzazione sulla normativa antidiscriminazione tra i cittadini negli Stati membri e invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare tale livello di sensibilizzazione;

19.   ritiene che la comunità Rom, insieme ad altre comunità etniche riconosciute, necessiti di una protezione sociale particolare soprattutto in seguito all'allargamento, poiché si sono riacutizzati i problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione nei suoi confronti;

20.   sottolinea che le norme sono efficaci soltanto quando i cittadini sono consapevoli dei loro diritti ed hanno un accesso facile ai tribunali, poiché il sistema di protezione fornito dalla direttiva dipende dall'iniziativa dei cittadini;

21.   ricorda che l'articolo 10 della direttiva impone agli Stati membri un obbligo di diffondere fra il pubblico l'informazione sulle norme rilevanti della direttiva con tutti i mezzi appropriati;

22.   sollecita gli Stati membri ad adottare una serie di standard minimi nel quadro del metodo aperto di coordinamento, in modo da garantire l'accesso dei minori appartenenti a minoranze etniche - soprattutto le ragazze - all'istruzione di elevata qualità e a pari condizioni, ed inoltre ad approvare una legislazione positiva che renda obbligatorio porre fine alla segregazione nelle scuole e a redigere programmi dettagliati per porre fine all'istruzione separata e di qualità inferiore impartita a ragazzi e ragazze appartenenti a minoranze etniche;

23.   ricorda agli Stati membri il loro obbligo di diffondere tra i cittadini le informazioni pertinenti e di incoraggiare e promuovere campagne di diffondere in merito alla legislazione nazionale vigente e agli organismi attivi nella lotta contro la discriminazione;

24.   invita gli Stati membri a garantire che tutte le persone appartenenti a minoranze etniche - in particolare le donne - abbiano accesso ai servizi sanitari di base, preventivi e d'urgenza, organizzando e attuando politiche che garantiscano che anche le comunità più emarginate abbiano pieno accesso al sistema sanitario ed organizzando corsi di formazione e di sensibilizzazione per gli operatori sanitari, per porre fine ai pregiudizi esistenti;

25.   sollecita i governi degli Stati membri a garantire pari trattamento e opportunità nel quadro delle politiche occupazionali e di inclusione sociale, ad affrontare la questione dei tassi estremamente elevati di disoccupazione che si registrano soprattutto tra le donne appartenenti a minoranze etniche eliminando in particolare i gravi ostacoli posti dalla discriminazione diretta nelle procedure di assunzione;

26.   crede fermamente che sia di vitale importanza che gli ufficiali pubblici siano formati sulle finalità e le disposizioni della direttiva, vista la loro responsabilità nella sua attuazione all'interno della società nel suo insieme e per eliminare tutti i rischi di razzismo istituzionale all'interno degli organi governativi stessi; invita gli Stati membri a impegnarsi in tale formazione e incoraggia gli Stati membri e la Commissione a istituire programmi europei di scambio tra i vari organi amministrativi nazionali;

27.   invita gli Stati membri a raccogliere, compilare e pubblicare annualmente statistiche globali, precise, affidabili e disaggregate per genere concernenti il mercato del lavoro, gli alloggi, l'istruzione e la formazione, la sanità e la previdenza sociale, il pubblico accesso a beni e servizi, la giustizia penale e la partecipazione civile e politica, nonché a stabilire obiettivi e indicatori precisi e quantitativi nell'ambito degli orientamenti sull'occupazione e sull'inclusione sociale che consentano loro di misurare l'evoluzione della situazione dei migranti e/o delle minoranze;

28.   raccomanda che gli Stati membri dotino di risorse e di poteri gli organismi incaricati di promuovere la parità così che possano adempiere in maniera efficace alle loro importanti funzioni e, ove dispongano di notevoli poteri, possano esercitarli in pieno;

29.   raccomanda che gli Stati membri dotino di risorse e di poteri le ONG che operano per informare i cittadini e fornire loro assistenza legale in caso di discriminazione;

30.   sottolinea che sulle ONG che informano i cittadini e forniscono assistenza legale grava una parte sproporzionata dell'onere senza che esse godano dei finanziamenti e di una posizione corrispondenti da parte delle autorità degli Stati membri;

31.   raccomanda che la Commissione controlli con cura il funzionamento indipendente degli organismi incaricati di promuovere la parità, utilizzando a tal fine quale riferimento i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali ("i principi di Parigi") adottati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, che includono principi sull'adeguato finanziamento di tali organi;

32.   ricorda alla Commissione la posizione del Parlamento secondo cui gli Stati membri devono garantire che gli organismi indipendenti ricevano adeguate risorse finanziarie al fine di essere in grado almeno di assicurare l'esame gratuito dei ricorsi nel caso in cui i ricorrenti non dispongano di risorse finanziarie, e invita la Commissione a discutere con gli Stati membri le modalità per raggiungere tale obiettivo;

33.   raccomanda agli Stati membri di utilizzare le migliori pratiche degli altri Stati membri, quale quella di permettere agli organismi incaricati di promuovere la parità di avviare procedimenti giurisdizionali o parteciparvi in veste di "amicus curiae";

34.   raccomanda che i dati sui ricorsi e sui risultati dei relativi procedimenti dinanzi ai giudici, agli organismi specializzati, ad altri organismi o tribunali siano disaggregati in base al livello di discriminazione, cosa che migliorerebbe la valutazione dell'efficacia dell'attuazione della normativa, specialmente nei paesi in cui organismi specializzati e/o tribunali si occupano di tutte le cause di discriminazione;

35.   invita gli Stati membri ad accordare ai loro organismi incaricati di promuovere la parità risorse finanziarie e umane sufficienti affinché siano in grado di svolgere in maniera efficace la loro funzione, ivi compresa un'assistenza adeguata alle vittime di discriminazioni; ritiene che tali organismi dovrebbero altresì essere dotati dei poteri necessari ad indagare sui casi di discriminazione;

36.   incoraggia gli Stati membri a potenziare il dialogo con le ONG che lottano contro tutte le forme di discriminazione associandole strettamente alle politiche attuate per promuovere il principio della parità di trattamento;

37.   sottolinea che le vittime di discriminazioni dovrebbero essere assistite nei procedimenti giurisdizionali e ricorda a tale proposito che organizzazioni statutarie e non statutarie possono essere di grande aiuto per le vittime;

38.   invita gli Stati membri a raccogliere e fornire informazioni e dati pertinenti, affidabili e comparabili all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'Agenzia per i diritti fondamentali);

39.   raccomanda che gli Stati membri garantiscano a tali organizzazioni statutarie e non statutarie adeguate risorse;

40.   chiede alla Commissione di studiare con attenzione le varie questioni giuridiche e i parametri sulla questione della raccolta di dati e di presentare proposte per migliorare la registrazione dei casi di discriminazione garantendo che tale raccolta di dati non violi la privacy personale rivelando le identità dei singoli o costituendo la base di attività di profiling etnico o razziale; occorre fare in modo che tutti gli Stati membri mettano a disposizione serie comparabili di dati. Attualmente questo tipo di dati non è disponibile per tutti gli Stati membri mentre dati comparabili sono essenziali per formare una piattaforma solida sulla quale articolare la politica necessaria;

41.   sottolinea quanto sia delicato trattare dati relativi alla razza e all'appartenenza etnica e ricorda l'applicabilità delle direttive sulla protezione dei dati ai dati trattati in applicazione della direttiva stessa; sottolinea che garanzie addizionali dovrebbero essere fornite per i dati sulla razza e sull'appartenenza etnica, in quanto i dati suddetti potrebbero essere distolti e utilizzati per altri fini nel settore della giustizia e degli affari interni, ad esempio per attività di profiling etnico; ribadisce la sua richiesta di approvare una decisione quadro sulla protezione dei dati, per garantire che qualsiasi interazione di dati fra il primo e il terzo pilastro rientri nelle rigide norme per la protezione dei dati;

42.  42 si raccomanda che gli Stati membri esaminino la rilevazione di dati statistici, utilizzando le adeguate salvaguardie sulla protezione dei dati personali in modo da escluderne l'uso per attività di profiling etnico, relativamente alla rappresentazione di gruppi razziali ed etnici in vari settori della società, incluso il settore pubblico e quello privato, e elaborino politiche sulla base di questi dati volte a garantire pari accesso all'occupazione, al lavoro indipendente, all'istruzione, alla protezione sociale e alla sicurezza sociale, ai benefici sociali e all'accesso e alla fornitura di beni;

43.   invita la Commissione a svolgere uno studio che esamini quali Stati membri godano di disposizioni in merito ad azioni positive, quali test debbano essere superati, come dette disposizioni siano state applicate in pratica da enti governativi e non governativi e quale sia stata la loro efficacia;

44.   invita gli Stati membri a rendere disponibili al pubblico statistiche dettagliate su reati di stampo razzista e ad elaborare indagini sulla criminalità e/o sulle vittime della criminalità che consentano la raccolta di dati quantitativi e comparabili sulle vittime di reati di stampo razzista;

45.   invita la Commissione a studiare e a fornire dati riguardanti le discriminazioni multiple;

46.   chiede alla Commissione di controllare con attenzione la discriminazione occulta basata su "criteri occupazionali genuini e determinanti", sull'interazione fra le discriminazioni basate sull'applicazione di questa esenzione per motivi religiosi nel quadro della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(3) e le sue conseguenze per la razza e l'appartenenza etnica, prestando particolare attenzione alla discriminazione nel campo dell'istruzione;

47.   reitera l'opportunità politica, sociale e giuridica di porre fine alla gerarchia di protezione in base ai diversi motivi di discriminazione, e accoglie con favore a tale riguardo l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di estendere il campo di applicazione della direttiva 2000/43/CE a tutti gli altri motivi di discriminazione, come dichiarato nel suo Programma legislativo annuo per il 2008; prevede quindi che la Commissione avvii i lavori preparatori già quest'anno per formulare le sue proposte quanto prima, in ogni caso prima della fine del 2008;

48.   accoglie con favore l'interesse della Commissione nei confronti della discriminazione multipla, anche mediante l'avvio di uno studio su questo tema; invita la Commissione ad accogliere una definizione ampia della discriminazione multipla, in grado di tener conto dell'esposizione a più di un fattore di rischio di discriminazione;

49.   invita gli Stati membri ad attribuire maggiore importanza alla prova della discriminazione; raccomanda che essi seguano gli orientamenti relativi alla prova della discriminazione redatti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, come proposto dall'Agenzia per i diritti fondamentali e che formino personale che produca prove nei settori chiave dell'occupazione, del lavoro, dell'istruzione, dell'alloggio e dell'abitazione, della sanità, dell'accesso a beni e servizi e della violenza razzista;

50.   invita la Commissione a coinvolgere l'Agenzia per i diritti fondamentali, in funzione delle sue competenze, nel quadro legislativo comunitario esistente nella lotta contro le discriminazioni, in modo che quest'ultima svolga un ruolo importante fornendo regolarmente informazioni precise e aggiornate, pertinenti per l'elaborazione della futura legislazione;

51.   esorta le Istituzioni dell'Unione europea a continuare ad utilizzare, quale criterio fondamentale per valutare la preparazione dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, la situazione delle minoranze etniche e in particolare delle donne e dei minori in tali paesi;

52.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 259.
(3) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

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