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Procedura : 2007/2065(INI)
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Ciclo del documento : A6-0290/2007

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A6-0290/2007

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PV 27/09/2007 - 4
CRE 27/09/2007 - 4

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CRE 27/09/2007 - 9.8
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Giovedì 27 settembre 2007 - Strasburgo
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea (2007)
P6_TA(2007)0423A6-0290/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2007 (2007/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 141 del trattato CE,

–   vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini - 2007 ("relazione della Commissione sulla parità") (COM(2007)0049),

–   vista la strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005) (COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 e 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 e COM(2006)0071),

–   visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006,

–   vista la dichiarazione comune adottata il 4 febbraio 2005 dai ministri dell'UE responsabili delle politiche di pari opportunità,

–   vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092),

–   visto il parere concernente il differenziale salariale di genere, adottato dal comitato consultivo sulle pari opportunità per donne e uomini il 22 marzo 2007,

–   visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 marzo 2005,

–   visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0290/2007),

A.   considerando che la Commissione e gli Stati membri di recente hanno rinnovato il proprio impegno nei confronti della parità di genere, in particolare mediante la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini e il patto europeo per la parità di genere summenzionati,

B.   considerando che vi è una chiara dimensione di genere nella sfida demografica che l'Europa si trova dinanzi e che le politiche in materia di pari opportunità sono fondamentali per farvi fronte,

C.   considerando che l'integrazione della dimensione di genere consiste, in pratica, nel valutare come le misure politiche, amministrative e sociali influiscono sulla vita e sulla condizione sia delle donne sia degli uomini e, ove necessario, nell'assumersi la responsabilità di riformulare tali misure al fine di promuovere l'uguaglianza di genere,

D.   considerando che la conciliazione tra vita professionale, vita familiare e vita privata sia per le donne sia per gli uomini è essenziale per promuovere l'accesso, il rientro e la presenza permanente delle donne nel mercato del lavoro; considerando che la responsabilità per i figli incombe su entrambi i genitori a prescindere dal sesso,

E.   considerando che la segregazione nell'istruzione, la persistenza di stereotipi di genere nella scelta dei campi di studio e la discriminazione nei confronti delle bambine e delle ragazze durante gli studi permangono largamente diffuse e producono effetti negativi per la posizione comparativa delle donne in certi settori del mercato del lavoro, in particolare quelli legati alle tecnologie avanzate, alle scienze, alla ricerca e all'ingegneria,

F.   considerando che il Consiglio europeo del marzo 2006 ha riconosciuto ancora una volta che le politiche in materia di uguaglianza di genere sono strumenti essenziali per la crescita economica,

G.   considerando che l'integrazione della dimensione di genere è definita come fattore fondamentale nell'Agenda di Lisbona e che non è ancora pienamente sviluppata ed è spesso assente nei programmi nazionali d'azione per l'occupazione e l'inclusione sociale,

H.   considerando che la relazione della Commissione sulla parità evidenzia il risultato positivo raggiunto relativamente ai tassi di occupazione femminile, dato dal fatto che sei degli otto milioni di posti di lavoro creati nell'UE dal 2000 sono stati occupati da donne, ma che al contempo afferma che vi sono variazioni significative nei tassi di occupazione di diversi gruppi di età nonché tra i rami professionali, con un aumento dei tassi occupazionali femminili soprattutto nei settori in cui le donne detenevano già una posizione predominante; considerando che è deplorabile che la maggior parte delle nuove opportunità di lavoro per le donne sia costituita da impieghi a tempo parziale e talvolta da impieghi precari, mal remunerati e a debole evoluzione salariale,

I.   considerando che dalla relazione della Commissione sull'occupazione in Europa per il 2006 risulta che il 32,3% delle donne nell'UE lavora a tempo parziale rispetto ad appena il 7,4% degli uomini,

J.   considerando che non vi è stata alcuna evoluzione sostanziale dalla precedente relazione per quanto riguarda il divario salariale di genere (che registra una media del 15% nell'UE e del 30% in alcuni paesi europei), il che dimostra chiaramente che non vi è stato alcun progresso reale nell'applicazione del principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore, introdotto 30 anni fa dalla direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile(2); considerando che anche la ripartizione della ricchezza tra donne e uomini nell'UE è caratterizzata da disparità,

K.   considerando che un sondaggio dell'Eurobarometro risalente al 2003 ha evidenziato che i fattori principali che scoraggiano i padri dall'assumersi maggiori responsabilità domestiche e familiari non sono solo di natura finanziaria bensì riguardano anche il timore che l'assumersi tali responsabilità abbia conseguenze negative per lo sviluppo della carriera,

L.   considerando che le donne sono in proporzione più colpite dalla disoccupazione di lungo periodo e che la necessità di doversi occupare di bambini di età inferiore a 5 anni è associata a un tasso di disoccupazione maggiore rispetto a quello delle donne senza figli;

M.   considerando che un adeguato accesso ai servizi per l'assistenza ai bambini, agli anziani e ad altre persone dipendenti è essenziale per consentire la piena e pari partecipazione di uomini e donne al mercato del lavoro,

N.   considerando che gli Stati membri che hanno adottato politiche di conciliazione lavoro-famiglia sia per le donne che per gli uomini hanno tassi di natalità più elevati, una percentuale superiore di donne nel mercato del lavoro e tassi di occupazione più alti,

O.   considerando che le parti sociali svolgono un ruolo importante nel definire azioni per la parità di genere a livello europeo, nazionale, regionale, settoriale e di impresa, e che per avere successo le politiche di conciliazione lavoro-famiglia richiedono un partenariato tra datori di lavoro, organizzazioni sindacali, lavoratori e autorità pubbliche,

P.   considerando che le migliori pratiche mostrano che le azioni di conciliazione lavoro-famiglia a livello microeconomico risultano in un avvicendamento del personale e in un assenteismo minori nonché in un impegno e in una produttività maggiori e attraggono una forza lavoro efficiente e motivata,

Q.   considerando che l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(3), afferma che "gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi",

1.   accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad intensificare le sue azioni di promozione della parità tra donne e uomini;

2.   accoglie con favore il fatto che la relazione della Commissione sulla parità sia incentrata su questioni occupazionali quali il divario salariale di genere, la conciliazione lavoro-famiglia e le direttive sulla parità di trattamento, dato che l'indipendenza economica delle donne è una delle priorità della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini;

3.   accoglie con favore la cultura della parità nell'UE, che comprende la tabella di marcia per la parità della Commissione e il patto per la parità di genere del Consiglio, e ne chiede l'applicazione pratica attraverso l'adozione di misure concrete e l'attribuzione di risorse finanziarie;

4.   sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi e ulteriori misure per superare schemi decisionali e operativi obsoleti, specialmente in campo amministrativo, onde migliorare l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli ambiti politici;

5.   ricorda che la politica attinente alla dimensione di genere a livello UE è concepita come una duplice strategia, la quale mira da un lato ad assicurare che la parità tra uomini e donne sia rispettata in tutti gli ambiti politici e in tutte le decisioni e dall'altro a ridurre, con interventi specifici, i pregiudizi a sfavore delle donne;

6.   invita la Commissione a proporre, oltre all'approccio basato sull'integrazione della dimensione di genere, una serie di misure specifiche, tra cui campagne di sensibilizzazione, scambio di buone prassi, dialogo con i cittadini e iniziative nel quadro dei partenariati pubblico-privato;

7.   riconosce il potenziale della politica di coesione sociale per la promozione della parità;

8.   insiste sulla necessità di avere un legame chiaro e permanente tra le relazioni annuali sulla parità e le priorità definite nella tabella di marcia, al fine di mettere in atto un ciclo efficace di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di parità di genere; incoraggia la Commissione a lavorare per attuare tale ciclo;

9.   ricorda che, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea(4), aveva chiesto che la Commissione controllasse il rispetto dell''acquis" comunitario in materia di parità tra donne e uomini da parte degli Stati membri in tutte le politiche dell'Unione, in particolare in materia di occupazione ma anche per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la loro fornitura; invita pertanto la Commissione ad effettuare uno studio sulle modalità di applicazione da parte degli Stati membri della legislazione comunitaria nel campo delle pari opportunità e a prendere misure adeguate in caso di mancata trasposizione o di infrazione;

10.   chiede agli Stati membri di sostenere la Commissione nel controllare l'attuazione di misure nazionali al fine di valutare l'efficacia delle politiche e il rispetto del principio di parità, in particolare per quanto riguarda i diritti di legge e i regimi pensionistici e di sicurezza sociale;

11.   chiede agli Stati membri di proporre misure specifiche atte a combattere le ineguaglianze tra donne e uomini causate da schemi occupazionali interrotti, dovuti in particolare a congedi per maternità o per assistenza a persone a carico, e a ridurre i loro effetti negativi sulla carriera, la retribuzione e i diritti pensionistici; chiede agli Stati membri di operare ai fini di retribuzioni e pensioni neutrali rispetto al genere; chiede alla Commissione di individuare mezzi adeguati per combattere la segregazione di genere sul mercato del lavoro e facilitare l'ingresso delle donne in settori non tradizionali;

12.   chiede alla Commissione di sviluppare l'analisi e l'integrazione della dimensione di genere in relazione all'impatto delle riforme pensionistiche sulla vita delle donne nell'UE, al fine di individualizzare i diritti pensionistici, i regimi di sicurezza sociale nonché i regimi fiscali;

13.   accoglie con favore la procedura di consultazione con le parti sociali lanciata dalla Commissione al fine di migliorare i contesti legislativi e non legislativi di conciliazione tra vita professionale, vita familiare e vita privata; incoraggia la Commissione ad avviare senza indugio la seconda fase della consultazione;

14.   chiede alla Commissione di raccogliere e diffondere le migliori pratiche per quanto concerne le politiche in materia di ambiente lavorativo che consentono un equilibrio effettivo tra l'attività professionale e la vita privata, e che includono le misure che favoriscono una migliore partecipazione degli uomini alla vita familiare; esorta gli Stati membri e le parti sociali ad adottare le misure necessarie per potere da una parte prevenire le molestie sessuali e morali sul luogo di lavoro e dall'altra intervenire qualora si verifichino; insiste sulla necessità di appoggiare le donne nella loro carriera professionale; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure rigorose intese a ridurre il divario retributivo di genere e a promuovere sia il congedo parentale per gli uomini sia il congedo di paternità;

15.   rileva che la conciliazione tra vita lavorativa, vita privata e vita familiare è una questione importante e costituisce uno degli elementi chiave ai fini dell'aumento occupazionale e della riduzione dell'onere dell'invecchiamento demografico; ricorda che tutte le politiche in materia devono fondarsi sul principio della libera scelta degli individui ed essere adattate alle varie fasi della vita;

16.   deplora che la Commissione non abbia consultato le parti sociali al momento dell'elaborazione del Libro verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro (COM(2006)0708);

17.   rileva che la globalizzazione rimane una forza positiva, che consente alle donne di tutto il mondo di realizzare il proprio potenziale, soprattutto mediante un migliore accesso all'istruzione e alla sanità; rileva tuttavia che la liberalizzazione degli scambi ha dato vita a tendenze contraddittorie e simultanee, da una parte promuovendo efficacemente la formalizzazione delle relazioni del lavoro in alcuni settori, e dall'altra estendendo l'economia informale a nuovi tipi di attività e reddito per le donne, come il lavoro a domicilio, il subappalto e le microimprese;

18.   constata che un effetto dell'aumentata globalizzazione è la femminilizzazione della povertà e ritiene che l'impatto complessivo della globalizzazione sulle possibilità di sostentamento delle donne debba formare oggetto di studi scientifici approfonditi;

19.   esorta la Commissione a far sì che tutti i futuri accordi commerciali, ad esempio quelli nel quadro dell'OMC, siano esaminati alla luce della prospettiva di genere;

20.   chiede alla Commissione di concentrarsi specificamente sulle barriere che dissuadono le donne dall'accedere a lavori di alto livello al fine di valutare la dimensione strutturale di tale fenomeno; plaude pertanto alle misure volte sia ad aiutare le donne ad entrare nel mondo del lavoro alle stesse condizioni degli uomini sia a promuovere l'imprenditoria femminile e insiste sull'importanza di eliminare gli attuali pregiudizi e la discriminazione di genere in materia di competitività e di inserimento professionale delle donne, in particolare per posti di alto livello;

21.   sottolinea la necessità di affrontare il grave deficit democratico connesso con la scarsa partecipazione delle donne al processo decisionale politico e invita gli Stati membri a esaminare le situazioni che ostacolano la partecipazione delle donne alla politica e la loro presenza nei quadri superiori della pubblica amministrazione, a tutti i livelli, e ad adottare misure atte a porre termine a tale situazione;

22.   chiede che venga prestata attenzione specifica alla situazione delle donne appartenenti a minoranze etniche e delle donne immigrate, poiché la loro emarginazione è rafforzata dalla discriminazione multipla al di fuori e all'interno delle loro proprie comunità; raccomanda l'adozione di piani d'azione integrati nazionali che consentano di affrontare in modo efficace la discriminazione multipla, in particolare qualora in un determinato Stato membro le questioni di discriminazione siano trattate da organismi diversi;

23.   sottolinea l'importanza di assicurare che gli immigrati in arrivo nell'Unione europea siano consapevoli dei valori e delle leggi vigenti, nonché delle convenzioni sociali in materia di parità di genere nel paese ospitante, onde evitare situazioni di discriminazione imputabili alla mancanza di consapevolezza culturale;

24.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare lo scambio di migliori pratiche sulla non discriminazione nel mercato del lavoro al fine di promuovere la dinamica parità-efficienza nel rispetto delle specificità nazionali;

25.   chiede agli Stati membri di stabilire obiettivi specifici in materia di uguaglianza di genere nell'ambito della strategia di inclusione sociale dell'UE, al fine di lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, prevedendo una serie di azioni volte a sostenere le famiglie non tradizionali e monoparentali e azioni specifiche a sostegno dei gruppi di donne che sono ad elevato rischio di povertà ed esclusione sociale, quali le migranti, le rifugiate, le donne appartenenti a minoranze etniche, le anziane e le disabili;

26.   esorta la Commissione a cooperare con gli Stati membri per la raccolta di dati pertinenti e per l'attuazione di misure che consentano di prevenire il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e di lavoro forzato;

27.   chiede alla Commissione di concentrarsi su strumenti e meccanismi atti a prevenire lo sfruttamento dei lavoratori migranti, inclusi il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti irregolari, invece di basarsi sulla repressione;

28.   sollecita gli Stati membri a mutualizzare i costi delle indennità di maternità e di congedo parentale onde assicurare che le donne non rappresentino più una fonte di manodopera più costosa rispetto agli uomini;

29.   chiede agli Stati membri di lottare, insieme alle parti sociali, contro le discriminazioni di cui sono vittime le donne incinte nel mercato del lavoro, nonché di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare un livello elevato di protezione della maternità; invita la Commissione a valutare più rigorosamente il rispetto della legislazione comunitaria in materia e a esaminarne la necessità di revisione;

30.   rileva con preoccupazione che, nonostante tutti i progressi realizzati, le donne, in particolare quelle anziane e le madri singole, sono tuttora a rischio di esclusione e di povertà;

31.   esorta gli Stati membri e le parti sociali a far sì che tutte le donne che desiderano lavorare a tempo pieno possano vedersi offrire impieghi corrispondenti invece che lavori a tempo parziale spesso precari e insicuri;

32.   accoglie con favore gli sforzi della Commissione miranti a dare nuovo impulso al raggiungimento degli obiettivi convenuti dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002, volti ad eliminare gli ostacoli alla partecipazione paritetica di donne e uomini nel mercato del lavoro e ad introdurre entro il 2010 un'assistenza all'infanzia per il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore a tre anni, e questo mediante i fondi strutturali; incoraggia la Commissione a presentare nel 2008, come previsto, una comunicazione che proponga ulteriori misure da adottare a tutti i livelli al fine di conseguire tali obiettivi; ritiene che l'obiettivo debba consistere nel garantire a tutti i bambini il diritto a servizi di assistenza pedagogici e di alta qualità;

33.   ritiene che gli Stati membri abbiano la responsabilità di assicurare che tutte le persone che necessitano di assistenza geriatrica o assistenza per malattia o disabilità abbiano accesso a cure e servizi di alta qualità;

34.   insiste sulla necessità di concentrarsi su politiche volte a lottare contro gli stereotipi di genere nell'istruzione fin dalla prima età, eliminandoli dai programmi scolastici e dai libri di testo, sensibilizzando insegnanti e studenti e incoraggiando i ragazzi e le ragazze a seguire percorsi educativi non tradizionali;

35.   chiede alla Commissione di sviluppare il dialogo con i mezzi d'informazione e di incoraggiarli, data la loro responsabilità sociale, a promuovere l'uguaglianza di genere e a evitare di dare un'immagine stereotipata delle donne e degli uomini;

36.   raccomanda la definizione di misure di sensibilizzazione a livello europeo per una tolleranza zero nei confronti di insulti sessisti e di rappresentazioni degradanti della donna nei media e nelle comunicazioni commerciali;

37.   raccomanda che nell'ambito dei sistemi d'istruzione venga prestata maggiore attenzione alle diverse esigenze individuali delle ragazze e dei ragazzi per quanto riguarda il loro sviluppo e che in tal modo vengano combattuti gli stereotipi;

38.   ritiene che nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea il mercato del lavoro non rispecchi in maniera adeguata il fatto che le donne hanno un livello di istruzione più elevato e risultati accademici migliori;

39.   raccomanda di fare in modo che i sistemi d'istruzione promuovano il sapere e opportuni criteri per conseguire libertà, autonomia personale ed equità ai fini dell'inclusione sociale; ritiene inoltre che sia necessario rafforzare le cosiddette competenze fondamentali, quali una mentalità imprenditoriale e un'impostazione scientifica e tecnologica, soprattutto tra le donne;

40.   sottolinea la necessità di prevedere azioni formative durante il congedo parentale per aiutare le donne a poter far fronte all'evoluzione delle esigenze professionali;

41.   rileva l'importanza di disporre di statistiche adeguate comparabili e deplora al riguardo l'assenza nelle statistiche europee di determinati gruppi di persone, come i coniugi che collaborano all'attività delle aziende agricole e che, se si tratta di donne, in generale risultano come "domestiche"; chiede a EUROSTAT di inserire nelle sue statistiche tale categoria, dando visibilità al lavoro delle donne;

42.   sottolinea che nel settore agricolo le donne svolgono spesso una parte essenziale del lavoro come coadiuvanti familiari; ritiene che tale collaborazione potrebbe essere presa adeguatamente in considerazione nella politica di sviluppo rurale;

43.   richiama l'attenzione sul vasto gruppo costituito dai congiunti (in genere donne) che collaborano all'attività delle aziende agricole e che in molti Stati membri hanno uno status giuridico inadeguato, il che può dar luogo a specifici problemi finanziari e giuridici per quanto concerne il diritto al congedo di maternità e di malattia, l'acquisizione dei diritti pensionistici, l'accesso alla sicurezza sociale e l'eventualità di un divorzio;

44.   sottolinea la necessità di migliorare lo status giuridico delle donne che lavorano nel settore agricolo, sia in relazione alla previdenza sociale, garantendo a tutte l'accesso diretto ad essa, sia per quanto riguarda il loro ruolo nell'ambito delle imprese agricole, insistendo in particolare sulla coproprietà delle aziende familiari, sull'accesso al credito e sui loro diritti in materia di successione;

45.   ricorda, in questo contesto, la sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi(5), in cui si chiede un miglioramento della situazione dei coniugi che partecipano all'attività agricola attraverso un rafforzamento della direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità(6), definendo a tal fine uno status giuridico dei coniugi partecipanti, affinché non siano più lavoratori non riconosciuti e vengano affiliati ai regimi di previdenza sociale, onde essere coperti in materia di malattia, invalidità, infortuni e vecchiaia;

46.   richiama l'attenzione sugli elevati livelli di povertà e isolamento delle donne in talune zone rurali, ribadendo la necessità di misure efficaci che garantiscano pari opportunità per le donne, il che deve costituire un obiettivo centrale di tutti gli strumenti della politica agricola comune e di altre politiche comunitarie pertinenti;

47.   ritiene essenziale migliorare la qualità di vita delle donne che vivono nelle zone rurali, garantendo loro un accesso più facile all'istruzione e alla formazione professionale, all'istruzione lungo tutto l'arco della vita, alle nuove infrastrutture nel settore della comunicazione, ad efficienti ed adeguati servizi pubblici sanitari di prossimità e ad infrastrutture ed attrezzature di sostegno all'infanzia e alla famiglia, in particolare asili nido, centri per l'infanzia, scuole, centri culturali e mercati di prossimità;

48.   insiste sulla necessità che il Fondo sociale europeo sostenga misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nonché l'integrazione della dimensione di genere; ritiene che i Fondi regionali dovrebbero disporre di una linea di bilancio dedicata alle questioni di genere (gender budgeting) per finanziare misure volte a promuovere la parità di genere e sondaggi atti a valutare l'impatto delle politiche concernenti la situazione delle donne;

49.   ricorda che occorre integrare nuovi approcci e strumenti innovativi nelle strategie di sviluppo regionale e sottolinea l'esigenza di prevedere corsi di formazione sulla metodologia e sugli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere per coloro che sono tenuti a prendere decisioni a livello regionale e locale; invita la Commissione a perfezionare i suoi orientamenti destinati al settore amministrativo relativi all'integrazione della dimensione di genere nei Fondi strutturali;

50.   chiede alla Commissione, con l'aiuto dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, di includere nelle future relazioni annuali sulla parità tra donne e uomini dati e statistiche provenienti dai paesi candidati e dai paesi in via di adesione;

51.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
(3) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(4) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 73.
(5) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.
(6) GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

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