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Procedura : 2005/2145(INI)
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Ciclo del documento : A6-0321/2007

Testi presentati :

A6-0321/2007

Discussioni :

PV 10/10/2007 - 22
CRE 10/10/2007 - 22

Votazioni :

PV 11/10/2007 - 6.4
CRE 11/10/2007 - 6.4
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P6_TA(2007)0427

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Giovedì 11 ottobre 2007 - Bruxelles
Finanziamento della politica agricola comune *
P6_TA(2007)0427A6-0321/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0122),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0321/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 10
(10)  Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
soppresso
Emendamento 2
CONSIDERANDO 12
(12)  È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
(12)  È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché garantire, dopo aver ricevuto il parere dei servizi giuridici della Commissione, che all'atto dell'applicazione delle sanzioni non si compiano discriminazioni fra i beneficiari del sostegno a titolo della politica agricola comune. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 14
(14) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari nell'ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull'utilizzazione di tali somme. Data l'estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell'obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.
(14)  Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull'uso dei fondi comunitari nell'ambito della politica agricola comune e se ne migliora una comprensione dei cittadini in ordine al sostegno all'agricoltura polifunzionale dell'Europa e relativamente alla corretta gestione finanziaria di questi fondi. Tenuto conto dell'importanza preminente degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del requisito della protezione dei dati personali, è giustificato rendere accessibili al pubblico tali informazioni in quanto esse non vanno al di là di quanto è necessario fare in una società democratica per prevenire le irregolarità. Gli agricoltori forniscono ad ogni membro della società prestazioni per le quali le aziende ottengono una compensazione. Fra tali prestazioni rientrano in particolare l'approvvigionamento di quasi 500 milioni di cittadini europei con prodotti a prezzi economici e di buona qualità, la messa a disposizione di materie prime rinnovabili, di energia rinnovabile e la salvaguardia dell'ambiente rurale. Per ottenere tale compensazione, le aziende agricole devono rispettare impegni chiaramente definiti che sono controllati rigorosamente dalle autorità.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)
(14 bis)  La pubblicazione di tali informazioni tange in misura notevole i diritti alla riservatezza della persona degli interessati. È pertanto tassativamente necessario inserire nel regolamento del Consiglio disposizioni sostanziali per la protezione giuridica dei dati nonché gli elementi essenziali della pubblicazione invece di riservarli alle modalità d'esecuzione. Occorre in particolare garantire che gli interessati siano informati con anticipo della pubblicazione. E' essenziale stipulare che coloro che utilizzano o esaminano i dati provvedano a firmare o a iscriversi.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 14 TER (nuovo)
(14 ter)  Le disposizioni sulla trasparenza rappresentano uno strumento fondamentale del controllo di bilancio. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei fondi pagati a titolo del bilancio comunitario in caso di gravi violazioni dell'obbligo di trasparenza. A tal fine occorre prevedere un periodo transitorio.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori gli uffici o gli organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti effettuati, includendo una valutazione del rispetto da parte dell'organismo pagatore delle condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano altresì la Commissione di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento dell'organismo pagatore riconosciuto, che potrebbero incidere sul rispetto delle condizioni da parte degli organismi pagatori.".
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (NUOVO)
Articolo 6, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 ter) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può revocare il riconoscimento a meno che lo Stato membro non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che la Commissione stabilisce in funzione della gravità del problema.".
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 quater) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. La Commissione controlla il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. Se un organismo pagatore riconosciuto non soddisfa o non soddisfa più una o più delle condizioni stabilite al paragrafo 1, la Commissione ordina allo Stato membro di ritirare il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non compia le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione deve determinare in funzione della gravità del problema."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 7 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Organismi di certificazione
L'organismo di certificazione è un ente giuridico pubblico o privato designato dallo Stato membro per certificare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto, tenendo conto della gestione e dei sistemi di controllo.
Se un organismo di certificazione non può adempiere o non può più adempiere ai suoi compiti, lo Stato membro ritira la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema.
Gli Stati membri informano la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti indicati. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in caso di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento degli organismi di certificazione, che potrebbero eventualmente incidere sulla capacità degli stessi di adempiere ai loro compiti.
La Commissione controlla la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri nonché il loro funzionamento. Se un organismo di certificazione non può o non può più adempiere ai suoi compiti, la Commissione ordina allo Stato membro che l'ha designato di ritirare la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema."
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (NUOVO)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
1 sexies) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Senza pregiudizio dei suddetti obblighi, ogni Stato membro, a livello nazionale opportuno, prima di ricevere il finanziamento comunitario nell'anno N, su base annuale, quale parte della sintesi annuale di cui all'articolo 53 ter, paragrfao 3, del regolamento finanziario, rilascia una dichiarazione, basata sulle revisioni contabili e le dichiarazioni disponibili, nella quale dichiara che le strutture di controllo finanziarie necessarie ai sensi del diritto comunitario esistono e funzionano".
Emendamenti 11 e 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;
a) la Commissione ha già adottato nei confronti dello stesso organismo pagatore di uno Stato membro almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi. Questa condizione sarà ritenuta rispettata nei casi in cui la seconda decisione non riguardi lo stesso organismo pagatore di uno Stato membro se dalla situazione generale risulta che persiste l'errore constatato presso il primo organismo pagatore controllato. Tale misura è applicata per la prima volta dopo il 16 ottobre 2008, data alla quale, conformemente all'articolo 2, entrerà in vigore il presente regolamento;
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a).";
La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a); la percentuale è ridotta se lo Stato membro interessato ha nel frattempo rimosso in parte le carenze menzionate nella precedente decisione della Commissione. La Commissione può decidere di aumentare annualmente tale percentuale se si constata che le suddette carenze persistono da quattro anni o più.
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
3 bis.  Se durante la procedura di liquidazione dei conti lo Stato membro dimostra che le riduzioni o la sospensione dei pagamenti mensili imposte in conformità del presente articolo non sono sufficientemente motivate, gli importi corrispondenti alle riduzioni o alla sospensione dei pagamenti in questione vengono immediatamente restituiti a tale Stato membro, maggiorati degli oneri dovuti per legge e conformi agli usi.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
5 bis) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo, della durata e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità."
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
6 bis)  All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 5bis:
"5 bis. La Commissione redige una relazione annuale che individua gli importi esclusi dai finanziamenti comunitari a seguito del mancato rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 nonché gli importi che non hanno potuto essere esclusi a causa dell'omissione della notifica tempestiva agli Stati membri, come previsto dal paragrafo 5, lettera c).
La prima relazione annuale inoltre individua i dati descritti al paragrafo precedente per anni già trascorsi della prospettiva finanziaria precedente".
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)
Articolo 32, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
6 ter)  All'articolo 32, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono interamente a carico dello Stato membro. È ammesso un periodo transitorio di cinque anni.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma.
Qualora nell'ambito del procedimento di recupero un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nei termini di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 000 000 EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale".
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 33, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
7) all'articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
soppresso
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)
Articolo 33, paragrafo 8, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)
7 bis)  All'articolo 33, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato e sono iscritte in bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura".
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA QUATER)
Articolo 42, punto 8 ter) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
8 ter) le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
8 ter) se del caso, le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla perseguibilità, allo sfruttamento e all'uso di dati da parte di terzi nonché alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla protezione di tali persone contro gli attivisti radicali per i diritti degli animali;
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)
Articolo 43, comma 1 bis (regolamento (CE) n. 1290/2005)
9 bis) all'articolo 43 è aggiunto il seguente comma:
"Entro due anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra le esperienze acquisite attraverso la pubblicazione delle informazioni riguardanti i beneficiari dei pagamenti agricoli. Tale relazione comprende un resoconto della destinazione d'uso dei dati e delle persone che li hanno utilizzati nonché una valutazione dei vantaggi o meno della pubblicazione di tali dati dal punto di vista dell'apertura, della trasparenza e della pubblica comprensione della politica agricola comune. Inoltre, la Commissione indica se è auspicabile la pubblicazione centralizzata delle informazioni a livello di Commissione o, eventualmente, il motivo per il quale ciò non è opportuno."
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 9 TER (nuovo)
Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)
9 bis) è inserito il seguente articolo 43 bis:
"Articolo 43 bis
Relazioni di valutazione
1.  Nel 2008-2009 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative1.
2.  Nel 2011 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative, esaminando in particolare la distribuzione oggettiva dei fondi agricoli e per lo sviluppo rurale, sulla base di criteri oggettivi, invece di assumere come punto di partenza la spesa storica e i compromessi in seno al Consiglio.
____________
1 In linea con la dichiarazione n. 9 allegata all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1)."
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 44 bis (regolamento (CE) n. 1290/2005)
In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.
1.  In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori, via Internet, dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Al momento dell'accesso alla pagina Internet prevista, è necessario predisporre una notifica o una registrazione degli utenti. A fini di trasparenza reciproca, qualsiasi beneficiario di pagamenti comunitari i cui estremi sono stati pubblicati, deve poter accedere a una relazione sui visitatori su pagine che lo riguardano.
La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
2.  La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;
a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese. Inoltre, la spesa di intervento viene suddivisa per settore;
b) per il FEAS R, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.
b) per il FEASR, l'importo del finanziamento pubblico per beneficiario, suddiviso per assi a norma del titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 , sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1;
b bis) i nominativi (nomi e cognomi) dei beneficiari e – fatte salve le disposizioni vincolanti in materia di protezione dei dati – i comuni in cui sono residenti o hanno la sede sociale e gli importi dei pagamenti annuali;
b ter) se per le aziende agricole aventi forma giuridica di impresa individuale il titolare è reso pubblico con nome e cognome, per le altre forme giuridiche di impresa, comprese le persone giuridiche, è necessario in tal caso indicare anche il nome e il cognome dei finanziatori e quelli dei responsabili, ad esempio quelli dei presidenti di una S.p.a. e degli amministratori delegati di una S.r.l.
Nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, gli Stati membri possono ulteriormente suddividere le informazioni. In particolare, essi possono altresì pubblicare le informazioni riguardanti i pagamenti a titolo del FEASR in base ai progetti. Gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare dettagli dei pagamenti nazionali a titolo di fondi puramente nazionali (top-up), ma sarà incoraggiata la pubblicazione di tali informazioni.
3.  Le informazioni sono pubblicate annualmente in una data da specificare da parte degli Stati membri, che dovrebbe essere notificata alla Commissione e ai beneficiari per iscritto in anticipo o come parte della comunicazione dell'organismo pagatore che descrive l'importo del pagamento.
4.  In caso di spese finanziate direttamente dal FEAGA e riguardanti singoli dipendenti, la pubblicazione sarà consentita solo con l'assenso esplicito del dipendente interessato o in una forma che non consenta di determinare lo stipendio effettivo del singolo dipendente.
5.  Gli Stati membri possono prevedere che la pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 44 bis sia effettuata integralmente o in parte dai singoli organismi pagatori, nel qual caso possono stabilire che l'informazione sia limitata ai pagamenti effettuati nella regione coperta dall'organismo pagatore interessato (pubblicazione su base regionale).
6.  La Commissione istituisce una piattaforma Internet collegata alle piattaforme Internet degli Stati membri. Se gli Stati membri fanno pubblicare informazioni da vari organismi pagatori, anche questi ultimi sono collegati l'uno con l'altro. Gli Stati membri e la Commissione hanno la facoltà di effettuare valutazioni generali dei dati pubblicati e di illustrarli. I dati concernenti i singoli sono valutati solo con il consenso di tali persone.
7.  La pubblicazione delle informazioni è accompagnata da una valutazione illustrativa globale che spiega la destinazione dei pagamenti e, in caso di pagamento unico per azienda, una dichiarazione dalla quale risulti che, in vari casi, il pagamento unico per azienda costituisce il reddito effettivo dell'azienda e che, in alcuni casi, il reddito effettivo dell'azienda è inferiore all'importo del pagamento unico per azienda a causa dei costi di produzione.
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1 GU L 277 dl 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS
Articolo 44 ter (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1290/2005)
10 bis)  È inserito il seguente articolo 44 ter:
"Articolo 44 ter
Disposizioni complementari sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari
1.  Qualora la pubblicazione annuale degli Stati membri successivamente al 30 giugno 2009 presenti gravi errori dovuti alla mancanza di elementi chiave suscettibile di mettere sensibilmente in dubbio la perseguita trasparenza dei modelli di spesa, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i pagamenti vanno ridotti forfettariamente del 2% per il fondo interessato e per l'organismo pagatore interessato per ogni anno in cui non sono stati corretti i gravi errori. L'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo comma, si applica per analogia.
2.  Il punto 2.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1 è soppresso.
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1 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 434/2007 (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 8)."
Emendamento 25
ARTICOLO 2, COMMA 2
Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.
Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2008 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2008.
Esso riguarda i pagamenti che gli Stati membri effettuano dopo il 16 ottobre 2008 a titolo del FEAGA e dopo il 1° gennaio 2008 a titolo del FEASR.
L'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 5 entrano in vigore il 16 ottobre 2008.
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