Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (2007/2025(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, entrambi del 1966,
– visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2003 (protocollo di Palermo),
– vista la convenzione interamericana per la prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne (convenzione di Belém do Pará) del 1994,
– visti la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 e il suo protocollo facoltativo del 2002 e l'opportunità di una sua migliore attuazione,
– visti la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo del 1999,
– viste la Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo del 1948 e le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione interamericana per i diritti umani del 7 marzo 2003 sulla situazione dei diritti delle donne a Ciudad Juárez, Messico, e sul diritto di non essere oggetto di violenza e discriminazione,
– vista la terza relazione della Commissione del Messico per la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne a Ciudad Juárez per il periodo compreso tra il maggio 2005 e il settembre 2006,
– viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 12 maggio 2005 sulle sparizioni e gli assassinii di numerose donne e ragazze in Messico, elaborata dalla commissione per le pari opportunità tra la donna e l'uomo del Consiglio d'Europa, nonché le raccomandazioni contenute nella risoluzione 1454(2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sullo stesso tema e quelle contenute nella risposta del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 28 settembre 2005,
– viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 13 gennaio 2006 sull'integrazione dei diritti umani delle donne, la prospettiva di genere e la violenza contro le donne, che ha illustrato le conclusioni di Yakin Ertürk, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, a seguito della sua missione in Messico,
– viste le raccomandazioni contenute nella relazione del 10 febbraio 2005 sull'integrazione dei diritti umani delle donne, la prospettiva di genere e la violenza contro le donne, che ha illustrato le conclusioni di Yakin Ertürk a seguito della sua missione in Guatemala,
– vista l'audizione pubblica congiunta sul femminicidio: il caso del Messico e del Guatemala, del 19 aprile 2006, organizzata dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo,
– visti l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,(1) l'accordo di dialogo politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato nel 2003 e l'accordo-quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama(2),
– visti il documento di strategia regionale della Commissione per l'America Centrale e il documento di strategia nazionale della Commissione per il Messico, rispettivamente per i periodi 2001-2006 e 2007-2013,
– visto il terzo obiettivo di sviluppo del Millennio (MDG), relativo alla promozione dell'uguaglianza di genere e del conferimento di responsabilità alle donne,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0338/2007),
A. considerando che il Messico nonché l'insieme degli Stati dell'America Centrale hanno firmato e ratificato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
B. considerando che il Messico è stato ugualmente eletto alla presidenza del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,
C. considerando che dal 1999 il Messico beneficia dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa e partecipa alle riunioni del Comitato dei ministri e degli ambasciatori sulla base di tale status; considerando che il Messico ha parimenti ratificato il protocollo di Palermo,
D. considerando che il Messico ha ratificato lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale stipulato a Roma,
E. considerando che il termine "femminicidio" deriva dalla definizione di violenza contro le donne stabilita all'art. 1 della Convenzione di Belém do Pará quale qualsiasi atto o comportamento basato sul genere che causi morte, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alla donna, sia nell'ambito pubblico che in quello privato e che la sua punizione ed eliminazione rappresentano un obbligo e devono costituire una priorità per qualsiasi stato di diritto,
F. considerando che la presente risoluzione rappresenta un invito a migliorare in modo efficace la situazione poco soddisfacente in alcuni paesi e che, di conseguenza, le constatazioni e i suggerimenti in essa contenuti non costituiscono in alcun caso un'accusa o una requisitoria nei confronti dei governi di Stati pienamente sovrani e riconosciuti come partner uguali in materia di politica internazionale,
G. considerando che la violenza contro le donne ha una dimensione mondiale e non solo regionale e che riguarda tutti i paesi, anche quelli europei, e che la presente risoluzione dovrebbe essere considerata parte di una strategia globale per la realizzazione di azioni e sforzi congiunti da parte dell'Unione europea e dei suoi partner, ai fini dell'eliminazione e della prevenzione delle morti violente delle donne, ovunque queste avvengano; considerando parimenti la necessità di promuovere il dialogo, la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i paesi latino-americani e quelli europei in tal senso,
H. considerando che gli assassinii di donne a Ciudad Juárez, in Messico, e in Guatemala sono stati caratterizzati da un'eccezionale brutalità e che molte donne sono state oggetto di violenza sessuale, il che costituisce di per sé un trattamento crudele, inumano e degradante; considerando che, nel caso di Ciudad Juárez, una concomitanza di fattori quali la crescita demografica, i flussi migratori e la presenza di criminalità organizzata ha avuto un ruolo importante e che un'alta percentuale di questi assassinii ha avuto luogo in zone in cui operano fabbriche messicane note con il nome di "maquiladoras", prive delle misure di sicurezza necessarie per tutelare le donne,Iche, come affermato nella relazione sul Messico di Yakin Ertürk, relatrice speciale delle Nazioni Unite, è necessario dotare tali zone delle infrastrutture necessarie per rendere più sicuri gli spostamenti dei lavoratori,
I. considerando che i femminicidi oggetto della presente risoluzione non possono essere spiegati con il "clima di violenza generalizzata", ma che si devono prendere in considerazione anche la discriminazione e il contesto locale socioeconomico sfavorevole alle donne (in particolare alle donne indigene), nonché l'alto tasso di povertà, la dipendenza economica delle donne, l'attività di bande criminali e il mancato smantellamento dei corpi illegali di sicurezza e degli apparati clandestini di sicurezza,
J. considerando la risoluzione 1454(2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo cui le autorità messicane compiono attualmente sforzi considerevoli a tutti i livelli per riparare il tessuto sociale delle città, combattere la violenza nei confronti delle donne, indagare sugli assassinii e le sparizioni di donne e portare in giudizio sia gli autori di tali crimini sia i funzionari che, all'inizio, hanno trascurato tali indagini e ostacolato il corso della giustizia,
K. considerando certi casi di impunità, ovvero l'assenza di responsabilità, di fatto o di diritto, sul piano penale, amministrativo, disciplinare o civile degli autori degli atti suddetti, la mancanza di indagini o di applicazione di sanzioni, le scarse risorse di bilancio e i frequenti ostacoli frapposti all'accesso alla giustizia con cui si scontrano le vittime e i loro familiari,
L. considerando che uno stato di diritto ha l'obbligo di promuovere politiche che consentano alle donne in generale, e soprattutto alle donne meno favorite, di essere adeguatamente protette contro le discriminazioni, la violenza e, infine, i femminicidi e che si deve cominciare a sensibilizzare le autorità a tutti i livelli e la società nel suo insieme sulla gravità del problema,
M. considerando che nella lotta contro il femminicidio e l'impunità si devono prendere in considerazione il rafforzamento delle misure di prevenzione, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione a livello legislativo, l'agevolazione delle denunce e le misure di protezione delle denuncianti, nonché il rafforzamento del sistema giudiziario e delle procedure giudiziarie (in particolar modo nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata) a partire dall'indagine giudiziaria fino all'esecuzione delle sentenze,
N. considerando che la ricostruzione o il rafforzamento delle istituzioni sono condizioni essenziali per una lotta efficace contro la violenza di genere e che entrambi richiedono risorse umane e finanziarie,
O. considerando che, al punto 9 della definizione del mandato della piattaforma d'azione derivante dalla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, un principio fondamentale enunciato in tutte le conferenze internazionali del passato decennio è sancito come segue: "L'applicazione di questo Programma d'azione, per mezzo di leggi nazionali e anche di strategie, di politiche, di programmi e di priorità di sviluppo, rientra nella responsabilità sovrana di ciascun Stato, operante nel rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la presa in considerazione e il rigoroso rispetto dei diversi valori religiosi ed etici, del patrimonio culturale e delle convinzioni filosofiche degli individui e delle loro comunità dovrebbero contribuire al pieno esercizio da parte delle donne dei loro diritti fondamentali, allo scopo di ottenere uguaglianza, sviluppo e pace",
P. considerando inaccettabile il ricorso alla tortura per ottenere confessioni dai presunti responsabili di femminicidi,
Q. considerando che due cittadine olandesi sono state vittime di femminicidi: Hester Van Nierop nel 1998 e Brenda Susana Margaret Searle nel 2001, con sentenza pronunciata il 26 febbraio 2007(3) con la condanna di due colpevoli a 33 e 39 anni di prigione, ma non definitiva perchè oggetto di un ricorso,
R. considerando che la problematica del femminicidio e in taluni casi dell'impunità degli autori di reati a danno delle donne persiste ancora,
S. considerando che la violenza nei paesi in cui gli stereotipi sociali fanno delle donne le prime vittime delle diverse forme di questa violenza è un fenomeno ricorrente,
T. accogliendo con favore le misure legislative adottate in Messico e in particolare la legge generale del febbraio 2007, relativa al diritto delle donne a una vita senza violenza, nonché la creazione di istituzioni specializzate a carattere federale e locale come, tra l'altro, la Procura speciale per le indagini sui delitti connessi con atti di violenza contro le donne, istituita nel 2006, la Commissione Juárez e l'Istituto nazionale per le donne,
U. riconoscendo gli sforzi compiuti dai paesi dell'America centrale in materia di legislazione in materia di riconoscimento dei diritti delle donne nei loro sistemi giuridici, ma restando preoccupato per le difficoltà e i ritardi che si frappongono all'applicazione di tale legislazione ,
V. considerando l'alleanza interparlamentare di dialogo e cooperazione tra deputate di Spagna, Messico e Guatemala, creata per la promozione di azioni legislative volte ad eliminare la violenza contro le donne,
W. considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, devono essere parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea,
X. considerando la clausola sui diritti umani e la democrazia dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, ha carattere giuridicamente vincolante ed effetti di reciprocità,
Y. considerando che l'Unione europea e i suoi partner, quando concludono con un paese terzo un accordo comprendente una clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia, si assumono la responsabilità di vigilare affinché tale paese rispetti le norme internazionali sui diritti umani, e che tale clausola ha carattere di reciprocità,
1. chiede ai governi della regione e alle istituzioni europee di assicurare il pieno rispetto delle raccomandazioni contenute nelle diverse relazioni e negli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani, in particolare quelli concernenti i diritti umani delle donne menzionati in precedenza; in tale contesto, riconosce i progressi compiuti in Messico in materia di uguaglianza tra donne e uomini, si compiace per la legge federale sulla prevenzione e l'eliminazione della discriminazione ed esorta il Messico a proseguire su questa via;
2. chiede ai governi del Messico e dell'America Centrale di adottare le misure necessarie per realizzare gli MDG delle Nazioni Unite;
3. invita i governi degli Stati membri, nel quadro delle loro relazioni bilaterali con i paesi dell'America latina, nonché le istituzioni dell'Unione europea nel quadro del loro partenariato strategico con gli stessi paesi, ad appoggiare con programmi di cooperazione e con risorse finanziarie e tecniche le politiche di prevenzione e protezione in materia di violenza contro le donne, come la creazione o il rafforzamento di programmi di sensibilizzazione e formazione relativi alle problematiche del genere, ad aumentare il bilancio degli organismi preposti alle indagini sugli assassinii, a creare sistemi di protezione efficaci per i testimoni, le vittime e le loro famiglie, a rafforzare le capacità degli organi giudiziari, dei corpi di sicurezza e delle procure, al fine di agevolare il perseguimento e la condanna dei responsabili e la lotta contro il narcotraffico e il crimine organizzato; chiede parimenti la promozione di un migliore coordinamento istituzionale tra tutti i livelli governativi in questi settori;
4. chiede alle istituzioni europee di promuovere la cooperazione e il dialogo tra l'Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e il Messico e i paesi dell'America Centrale, dall'altro, appoggiando le iniziative realizzate a tutti i livelli per eliminare la violenza contro le donne e sostenendo misure di protezione adeguate per le vittime e i loro familiari;
5. chiede all'Unione europea di promuovere il coordinamento istituzionale con il Messico e i paesi dell'America Centrale, mediante l'appoggio all'elaborazione di un programma di scambio e cooperazione in materia di lotta contro la violenza di genere, e di dare impulso alla cooperazione tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e dei loro partner al fine di realizzare progetti di assistenza e di formazione reciproca in tale contesto;
6. riconosce la chiara volontà di combattere l'impunità di cui i partiti politici rappresentati al Congresso del Guatemala hanno dato prova sostenendo l'istituzione della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala; chiede al prossimo governo eletto di tale paese di dare continuità a detti sforzi compiuti per combattere l'impunità, agevolando le condizioni istituzionali necessarie perché la Commissione internazionale possa adempiere al suo mandato e rivolge un appello alla comunità internazionale perché vegli alla realizzazione pratica di tali sforzi comuni;
7. chiede ai paesi dell'America Centrale di prendere tutte le misure necessarie per lottare efficacemente contro la violenza nei confronti delle donne; chiede che queste misure garantiscano il pieno rispetto dei diritti dell'uomo quali definiti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo, ad esempio il patrocinio gratuito di un avvocato per le donne vittime e per i loro familiari; invita il governo messicano a portare avanti le azioni energiche adottate a tal fine dalle amministrazioni successive;
8. esorta i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale a eliminare dalle loro leggi nazionali qualsiasi elemento discriminatorio nei confronti delle donne; riconosce i progressi realizzati dal Messico in tale contesto con l'adozione della legge federale per la prevenzione e l'eliminazione della discriminazione e della legge generale sull'uguaglianza fra uomini e donne, ed esorta le autorità nazionali a promuovere iniziative legislative intese a classificare come reati specifici le violenze domestiche e le molestie sessuali sul posto di lavoro e in tutti i settori della vita pubblica, nonché ad elaborare politiche e norme intese a combattere l'impunità e a promuovere l'uguaglianza di genere, basandosi sulle conclusioni e le raccomandazioni formulate dagli attori della società civile che si occupano dei femminicidi e delle vittime degli stessi;
9. chiede ai governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale di rispettare e agevolare l'azione delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile incaricate di offrire sostegno ai familiari delle vittime dei femminicidi nonché ai difensori dei diritti umani mediante la creazione di un sistema di protezione efficace per i testimoni e la promozione di meccanismi di riparazione per le famiglie delle vittime che, al di là dell'indennizzo finanziario, garantiscano loro un sostegno psicologico e un accesso alla giustizia, e di stabilire un dialogo con tali interlocutori, nonché di riconoscere il ruolo fondamentale che essi svolgono nella società;
10. esorta i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale a garantire i diritti lavorativi delle donne nelle legislazioni nazionali e a tutti i livelli governativi, nonché di incoraggiare le imprese affinché, nel quadro della responsabilità sociale, rispettino l'integrità, la sicurezza, il benessere fisico e mentale e i diritti lavorativi delle loro dipendenti;
11. chiede ai governi di Belize, Honduras e Nicaragua di ratificare il protocollo facoltativo della CEDAW;
12. chiede alla Commissione di promuovere, nel quadro degli accordi in vigore e di quelli in fase di negoziato, l'inserimento di un obbligo reciproco concernente l'applicazione di una clausola sui diritti umani e la democrazia, la cui formulazione dovrebbe basarsi sugli obblighi risultanti dai patti internazionali sottoscritti dagli Stati membri, dal Messico e dai paesi dell'America centrale, con particolare attenzione al rispetto dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, secondo quanto stabilito dalla CEDAW e al protocollo facoltativo della CEDAW nonché dalla Dichiarazione americana sui diritti e doveri dell'uomo;
13. sollecita la Commissione e gli Stati membri affinché, nell'ambito della loro cooperazione con il Messico e con i paesi dell'America Centrale, si adoperino in via prioritaria per la ristrutturazione e il rafforzamento dei sistemi giudiziari e delle strutture detentive della regione, promuovendo lo scambio di buone pratiche, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e lo sviluppo di meccanismi di protezione delle vittime, dei testimoni e dei familiari, in particolare nei casi di denuncia di femminicidi; ritiene che tale cooperazione potrebbe coinvolgere altri attori, quali l'Ufficio internazionale del lavoro e l'OCSE, con l'obiettivo di sviluppare ove opportuno programmi che garantiscano alle donne sicurezza, condizioni di lavoro dignitose e uguaglianza salariale;
14. chiede alla Commissione di presentare una proposta metodologica, che dovrà essere discussa, tra l'altro, in seno all'assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al vertice UE-America latina e Caraibi (ALC) che si svolgerà a Lima nel 2008, quanto al modo di coordinare le diverse iniziative europee in materia di lotta contro i femminicidi e l'impunità dei colpevoli, in cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni locali, e di realizzare azioni di sensibilizzazione del personale di dette istituzioni e organizzazioni in relazione alle questioni di genere e alla violenza contro le donne; chiede altresì che queste iniziative siano regolarmente presentate e discusse in seno alla sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in associazione con la sua delegazione per i rapporti con i paesi dell'America centrale e con la sua delegazione presso la commissione parlamentare mista UE-Messico;
15. chiede alla delegazione della Commissione in Messico di applicare, appena possibile, un nuovo programma in materia di diritti umani che dia continuità ai lavori realizzati negli ultimi anni, basato su tre priorità, ovvero in primo luogo l'armonizzazione della legislazione messicana con gli impegni internazionali assunti nel settore dei diritti umani, in secondo luogo l'eliminazione della violenza di genere e in terzo luogo la riforma del sistema giudiziario;
16. chiede alla Commissione di inserire i programmi in materia di diritti umani per il Messico e i paesi dell'America Centrale in una linea separata dagli stanziamenti destinati alla cooperazione bilaterale, per non intaccare le scarse risorse finanziarie assegnate;
17. chiede alla Commissione e ai governi degli Stati membri di includere sistematicamente, nel loro dialogo politico con i governi del Messico e dei paesi dell'America Centrale e nel loro dialogo con la società civile, i temi della violenza contro le donne e in particolare dei femminicidi, nonché dell'accesso alla giustizia delle famiglie delle vittime e delle organizzazioni di sostegno;
18. si congratula per gli sforzi profusi in materia di genere e chiede agli organismi comunitari interessati di appoggiare l'instaurazione di un dialogo permanente e lo scambio di esperienze positive in tale contesto, fornendo il loro contributo; chiede tuttavia alla Commissione di rafforzare l'attenzione consacrata ai femminicidi, alla violenza e alla discriminazione nei confronti delle donne nei suoi documenti di strategia nazionale per il periodo 2007-2013 e di proporre un piano d'azione;
19. invita gli Stati membri a sostenere le iniziative in materia di non discriminazione tra donne e uomini e a contribuire all'instaurazione di un dialogo strutturato inteso a favorire lo scambio di buone pratiche in tale settore;
20. chiede che, quanto prima e nel quadro dei negoziati relativi al futuro accordo di associazione CE-America Centrale, la Commissione effettui una valutazione dell'impatto sullo sviluppo sostenibile con uno studio dell'impatto sulla parità di genere e che i risultati siano tenuti in considerazione durante i negoziati;
21. chiede alla Commissione di fornire informazioni sui progressi compiuti nei negoziati relativi al futuro accordo di associazione CE-America centrale prima della chiusura dei negoziati e in ogni caso prima del vertice UE-ALC;
22. esorta le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea e le ambasciate degli Stati membri a organizzare una tavola rotonda sulla violenza di genere nelle sue diverse manifestazioni, e in particolare sui femminicidi e l'impunità a livello globale, cui partecipino le diverse reti e iniziative parlamentari, i centri di ricerca, le associazioni per i diritti umani e di genere e i familiari delle vittime;
23. invita la sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America Centrale e la commissione parlamentare mista UE-Messico a integrare sistematicamente nel programma delle missioni parlamentari rispettive la violenza di genere, i femminicidi e l'impunità in Messico, America Centrale e Europa, come pure in occasione delle visite in Europa delle delegazioni parlamentari messicana e centroamericane, al fine di assicurare un monitoraggio sistematico della situazione dei diritti dell'uomo, come previsto nelle norme approvate dalla conferenza dei presidenti delle delegazioni del Parlamento nel 2006;
24. propone che si svolga un'udienza pubblica congiunta tra la sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e le delegazioni competenti prima del Vertice UE-ALC previsto a Lima nel 2008, al fine di fare un bilancio delle misure adottate sia nell'Unione europea sia in America latina, comprese le esperienze degli organismi creati in Messico in tale contesto nell'ambito della lotta contro la violenza di genere;
25. chiede che tale bilancio includa tutti i casi di vittime cittadini di uno Stato membro;
26. chiede, per tutte le ragioni indicate nella presente risoluzione, al Consiglio e alle future presidenze del Consiglio di adottare orientamenti in materia di diritti della donna, che contribuiranno in modo essenziale al rafforzamento del contenuto e della coerenza della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti del Messico, del Belize e delle repubbliche di Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama.