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Procedura : 2005/2145(INI)
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Ciclo del documento : A6-0337/2007

Testi presentati :

A6-0337/2007

Discussioni :

PV 10/10/2007 - 23
CRE 10/10/2007 - 23

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PV 11/10/2007 - 8.3
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P6_TA(2007)0432

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Giovedì 11 ottobre 2007 - Bruxelles
Lotta al contrabbando di sigarette (Accordo CE - Philip Morris)
P6_TA(2007)0432A6-0337/2007

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario (2005/2145(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua raccomandazione del 13 marzo 1997(1), che approva la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario e le sue 38 raccomandazioni,

–   visto l'accordo contro il contrabbando e la contraffazione concluso tra la Commissione, dieci Stati membri e Philip Morris International del 9 luglio 2004,

–   vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006 sul regime di transito comunitario, e le risposte della Commissione(2),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0337/2007),

A.   considerando che il regime di transito comunitario agevola il movimento delle merci comunitarie e non comunitarie, importate da o esportate verso paesi terzi, in tutto il territorio dell'UE, con la temporanea sospensione dei diritti doganali e di altre tasse al momento in cui le merci raggiungono la destinazione finale,

B.   considerando che il Parlamento, in base ai risultati della Commissione d'inchiesta, sostenuto dal Consiglio e dalla Corte dei conti europea, aveva raccomandato che, per evitare frodi, il movimento di transito fosse computerizzato, che il quadro giuridico fosse rivisto e che la Commissione egli Stati membri migliorassero i controlli fisici, sulla base di un'analisi comune dei rischi,

C.   considerando che la summenzionata commissione d'inchiesta, che è stata la prima commissione d'inchiesta del Parlamento, è riuscita a far uscire la questione del transito dal sottobosco amministrativo e a portarla sulla scena politica, a suscitare una rapida risposta da parte dei soggetti interessati e a dimostrare che le commissioni d'inchiesta possono apportare un notevole valore aggiunto al processo politico e recare benefici ai cittadini dell'UE;

1.   accoglie con favore la summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006; rileva che la Corte dei conti europea ha effettuato visite di audit in 11 Stati membri, il che corrisponde all'80% dei movimenti di transito; ricorda che, nel caso di prodotti ad alta tassazione e di peso ridotto, come le sigarette, i frodatori possono ricavare profitti enormi da un piccolo numero di movimenti; invita la Corte dei conti europea a seguire le sue conclusioni non solo con gli 11 Stati membri visitati, ma anche con gli altri Stati membri;

Informatizzazione della procedura di transito

2.   rileva che, malgrado forti ritardi, il nuovo regime di transito computerizzato (NRTC) è divenuto operativo in tutti gli Stati membri dal gennaio 2006, quantunque i risultati varino da uno Stato membro all'altro; ritiene che ciò rappresenti un cambiamento enorme rispetto alla vecchia, arcaica procedura cartacea; rileva altresì che, da un punto di vista tecnico, la Commissione ha coordinato con successo l'applicazione dell'NRTC negli Stati membri;

3.   constata che, a differenza di ciò che avveniva con la vecchia procedura cartacea, l'NRTC impedisce il falso espletamento delle operazioni di transito con l'aiuto di documenti falsificati e di timbri contraffatti; ricorda che l'NRTC dovrebbe parimenti contribuire ad individuare in tempo reale i casi di merci sottratte al controllo doganale prima del loro arrivo alla destinazione finale e a mettere immediatamente in moto le indagini del caso; prende atto delle risultanze della Corte dei conti europea ed esprime rammarico per il fatto che nessuno degli 11 Stati membri visitati abbia rispettato le scadenze per l'avvio delle indagini; invita la Commissione a riflettere sul fatto che l'NRTC non può impedire false dichiarazioni di merci e ad adottare un'adeguata azione per poter trattare adeguatamente le false dichiarazioni di merci;

Gravi carenze nell'applicazione da parte degli Stati membri delle nuove regole di transito

4.   esprime preoccupazione per le numerose lacune riscontrate dalla Corte dei conti europea nell'applicazione da parte degli Stati membri del rivisto quadro giuridico, in particolare per quanto concerne la verifica delle procedure semplificate d'inchiesta e recupero; osserva che la Corte dei conti europea ha presentato un elenco dettagliato di tali carenze e degli Stati membri interessati (cfr. allegato 1 della summenzionata relazione speciale della n. 11/2006);

5.   ricorda che gli Stati membri sono tenuti, sulla base della regolamentazione concernente le risorse proprie(3), ad iscrivere i diritti constatati nel conto A ed a metterli a disposizione della Commissione il secondo mese successivo a quello in cui i diritti sono stati constatati, al netto delle spese di raccolta; rileva inoltre che, in via eccezionale, gli Stati membri possono iscrivere diritti non pagati, non garantiti o sospesi per contestazione nel conto B; è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti europea ha constatato che in Germania, Spagna, Francia, Belgio e Ungheria diritti per transiti non completati siano stati iscritti nei conti B quantunque fossero coperti da garanzie; constata che in alcuni Stati membri le pratiche amministrative per quanto riguarda i conti B sono discutibili;

6.   invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri ogniqualvolta gli errori concernenti il conto B non siano estemporanei, bensì sistematici e strutturali; plaude al fatto che, negli ultimi due anni, in seguito alle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri, la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia emesso una serie di importanti sentenze che hanno confermato l'interpretazione delle norme fornita dalla Commissione; ritiene che il corretto funzionamento del sistema dei conti A e B debba essere riconsiderato dopo il 2009;

7.   osserva che la Camera dei Lords(4) ritiene che circa il 4% delle entrate potenziali dell'IVA nel Regno Unito vada perso ogni anno a causa delle frodi carosello; prende atto delle risultanze della Camera dei Lord secondo cui, quantunque appaia più lucrativo commettere frodi IVA nell'ambito degli scambi intracomunitari, tali frodi possono verificarsi anche nel quadro degli scambi con paesi terzi; è molto preoccupato per la spiegazione della Camera dei Lords secondo cui, in questi ultimi casi, gli abusi commessi nell'ambito del regime di transito comunitario rientrano nel modulo classico delle frodi carosello;

8.   è allarmato per le prove raccolte dalla Camera dei Lords a dimostrazione del fatto che ogni settimana voli cargo siano utilizzati per il trasporto di merci elettroniche al di fuori dell'UE nel quadro di frodi carosello; osserva che la Camera dei Lords, tenendo conto della summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006, conclude che "questo tipo di frode può avvenire grazie alla cattiva gestione e al cattivo controllo del regime di transito comunitario da parte degli Stati membri";

9.   è grato alla Camera dei Lord per essersi interessata alla vulnerabilità del regime di transito comunitario alla frode, quantunque la Corte dei conti europea non si sia concentrata sul Regno Unito in particolare; plaude calorosamente alla raccomandazione della Camera dei Lords affinché "il governo collabori con gli altri Stati membri per assicurare che alle modifiche proposte dalla Corte dei conti europea al regime di transito comunitario sia attribuita priorità al fine di attaccare la catena che alimenta questo tipo di …frode"; invita gli altri Stati membri a cooperare con il governo del Regno Unito per garantire alla fine un regime di transito comunitario a prova di frode; chiede alla Commissione di coordinare tale cooperazione;

10.   reputa che andrebbero esplorati nuovi strumenti per migliorare il coordinamento della lotta contro la frode fiscale a livello dell'UE; plaude alle iniziative della Commissione in tale ambito, in particolare alla comunicazione della Commissione del 31 maggio 2006 sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254); osserva che il Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2007, sulla base delle proposte della Commissione, ha invitato quest'ultima non solo a presentare proposte legislative su misure antifrode convenzionali, ma anche a esplorare ulteriormente misure antifrode di più ampia portata quali la tassazione negli Stati membri di partenza o l'introduzione di un meccanismo facoltativo di inversione contabile; rileva che, nel quadro di un meccanismo di inversione contabile, l'obbligo del versamento delle imposte è trasferito dall'impresa fornitrice all'impresa beneficiaria;

11.   plaude al fatto che il Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2007 abbia invitato la Commissione ad analizzare gli effetti di un meccanismo facoltativo di inversione contabile e a presentare i risultati di tale analisi al Consiglio entro la fine del 2007; nota in particolare che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di valutare la possibilità di avviare un progetto pilota in Austria; invita la Commissione a presentare i suoi risultati anche al Parlamento;

12.   osserva che, a partire dal giugno 2007, il Regno Unito beneficia di una deroga alla normativa sull'IVA la quale autorizza l'applicazione dell''inversione contabile" all'IVA sui telefoni cellulari e i chip informatici; invita la Commissione a trasmettere anche al Parlamento la propria valutazione dell'efficacia di tale misura, prevista per il 2009;

13.   sottolinea che le deroghe alle disposizioni comunitarie generali in materia di riscossione dell'IVA comportano sempre il rischio che in tal modo le attività fraudolente non siano contrastate, ma semplicemente trasferite ad altri settori economici o altri paesi;

14.   sottolinea che l'elaborazione a livello comunitario di una strategia comune di lotta contro la frode fiscale deve restare un obiettivo prioritario;

15.   invita la Corte dei conti europea a fornire sin d'ora un parere sulle proposte legislative della Commissione attese dal Consiglio per la fine del 2007;

16.   è scioccato dalle risultanze della Corte dei conti europea secondo cui la Commissione non ha effettuato ispezioni sulle risorse proprie in relazione al transito tra il 2001 e il 2005, ma unicamente nel 2006; chiede alla Commissione di informare il Parlamento circa i modi in cui si potrà rimediare in futuro a questa mancanza di ispezioni;

Costi e benefici dell'NRTC per quanto riguarda la lotta contro la frode

17.   rileva che la commissione d'inchiesta ritiene che gli investimenti per la NRTC siano relativamente ridotti; fa presente di aver contato sulle stime della Commissione secondo cui l'NRTC avrebbe ridotto la frode in misura sostanziale e garantito un beneficio di 5-10miliardi di euro su di un periodo di 5 anni; osserva che uno studio esterno commissionato dalla Commissione nel 2006 valuta a 359 000 000 EUR i costi complessivi dell'NRTC; si rammarica del fatto che i dati disponibili fossero molto limitati o del tutto inesistenti per quanto riguarda gli importi ricavati dall'individuazione delle frodi;

18.   prende atto inoltre delle seguenti risultanze della Corte dei conti europea(5)secondo cui: "una valutazione dell'efficacia della riforma del regime di transito, in termini di riduzione delle frodi, richiederebbe dati affidabili e completi sulla frode a livello UE. L'audit ha mostrato, tuttavia, che l'affidabilità e la completezza delle principali fonti di dati disponibili sulle frodi e sulle irregolarità nei transiti a livello UE non possono essere assicurate"; non è disposto a ritenere positivo il rapporto tra i costi e i benefici dell'NRTC fino a quando la Commissione non avrà presentato dati sulla capacità di tale sistema di ridurre le frodi ed evitare perdite di risorse proprie;

Razionalizzare i sistemi di scambio di informazioni in concorrenza e i controlli fisici

19.   prende atto che la Corte dei conti europea chiede che alla Commissione sia garantito il pieno accesso ai sistemi d'informazione disponibili o previsti per tutti i tipi di merci, non solo per le merci sensibili, al fine di un'analisi operativa e strategica e della gestione di rischi, assicurando nel contempo un'adeguata protezione dei dati personali(6); rileva altresì che la Corte dei conti europea fornisce gli esempi dell'NRTC, dell'SCE (sistema di controllo delle esportazioni), del SAI (sistema automatico delle importazioni) e dell'SMCA (sistema di movimento e controllo delle accise);

20.   chiede ai servizi della Commissione responsabili dei sistemi di scambio d'informazioni concernenti irregolarità e frodi, in particolare la DG Tassazione e Unione doganale (TAXUD), la DG Bilancio (BUDG) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di consolidare queste banche dati, di fornire alla Comunità statistiche affidabili e complete in merito all'effettiva capacità delle sue attività di ridurre irregolarità e frodi, di stabilire un approccio comune all'analisi dei rischi a livello comunitario e nazionale e coordinare i controlli fisici di conseguenza; chiede alla Commissione di riferire sulle sue risultanze al Parlamento e alla sua commissione per il controllo dei bilanci entro la fine del 2008;

21.   si rammarica del fatto che, sebbene la summenzionata commissione d'inchiesta avesse invitato la Commissione a definire una politica comune in materia di gestione del rischio già nel 1997, si sia dovuto attendere il regolamento (CE) n. 648/2005(7) per disporre, per la prima volta nella legislazione comunitaria, di un quadro comune in materia di gestione del rischio per il transito e altre procedure doganali, il quale concede agli Stati membri lunghi periodi di transizione per l'effettiva attuazione della gestione informatizzata dei rischi;

22.   rileva che, ai sensi della legislazione comunitaria, la definizione dei rischi in materia di transito e di altre procedure doganali include esplicitamente gli eventi che minacciano gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri; nota che, secondo la summenzionata relazione speciale n. 11/2006 della Corte dei conti europea, i servizi della Commissione non hanno ancora affrontato in modo adeguato il rischio di frodi nel settore del transito;

23.   ritiene urgente agevolare ulteriormente il lavoro dell'OLAF per consentirgli di tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità; chiede pertanto all'autorità di bilancio di congelare ulteriori finanziamenti per l'NRTC fino a quando l'OLAF non avrà avuto pieno accesso ai dati ad esso relativi, i quali forniranno una visione d'insieme delle rotte di traffico consolidate delle merci sensibili in transito e consentiranno inoltre di effettuare un'analisi strategica e operativa per tali merci; Sottolinea che l'OLAF dovrà avere accesso a tali dati quando la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, proposta dalla Commissione (COM(2005)0609), entrerà in vigore;

24.   si congratula con l'OLAF per aver coordinato efficacemente le autorità doganali di tutti e 27 gli Stati membri nel corso dell'operazione "Diabolo" del febbraio 2007, operazione che ha portato al sequestro di 135 milioni di sigarette ed altri prodotti contraffatti evitando una perdita potenziale per i bilanci della Comunità e degli Stati membri di 220 000 000 EUR;

25.   rileva che, per quanto riguarda la gestione del rischio negli Stati membri, la summenzionata relazione speciale della Corte dei conti europea n. 11/2006 conclude che "la gestione sistematica dei rischi nel settore del transito è rudimentale o inesistente in numerosi Stati membri e soltanto un numero limitato di essi hanno integrato dei profili di rischio nell'NSTI"(8); plaude al fatto che alcuni Stati membri abbiano già reagito alle conclusioni della Corte dei conti europea e stiano procedendo all'integrazione di strumenti di analisi del rischio nelle loro applicazioni nazionali NSTI; invita la Corte dei conti europea a seguire le sue conclusioni in materia di gestione del rischio con ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a garantire il rispetto della legislazione comunitaria in materia di gestione del rischio per quanto concerne il transito e altre procedure doganali;

26.   rileva che le autorità doganali di alcuni Stati membri usano tecnologie più avanzate rispetto ad altre, quali scanner per controllare i container che entrano nei porti dell'UE; teme che gli autori di frodi possano concentrarsi sui porti che usano tecnologie meno avanzate; chiede alla Commissione di monitorare gli sviluppi tecnologici e di promuovere le tecnologie di avanguardia in tutta l'UE;

Cooperazione con i paesi terzi

27.   sottolinea che qualsiasi sistema di scambio transfrontaliero di informazioni può funzionare solo in presenza di un'amministrazione doganale dotata di risorse adeguate e di personale qualificato; plaude pertanto all'estensione del programma di azione comunitario doganale al 2013; invita il Consiglio ad accelerare la procedura legislativa volta ad estendere al 2013 il programma Fiscalis concernente il miglioramento dei sistemi di imposizione nel mercato interno; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla partecipazione ai programmi dei paesi candidati, dei paesi vicini e di altri paesi terzi, al fine di risolvere la questione non meno importante dei paradisi fiscali;

28.   invita la Commissione ad assicurarsi che la cooperazione nel settore doganale con i paesi confinanti con l'UE sia ulteriormente rafforzata; reputa che la situazione al confine con Kaliningrad sia migliorata, ma che sussistano considerevoli importazioni illegali di sigarette e di altre merci;

Nuovo approccio nella lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette: l'accordo Philip Morris e oltre

29.   considera allarmanti le conclusioni della Commissione(9) secondo cui i prodotti del tabacco rientrano ancora, come negli anni precedenti, tra le merci maggiormente colpite da frodi e irregolarità; invita pertanto la Commissione ad assicurarsi che i prezzi al dettaglio nell'attuale UE allargata siano inclusi in una fascia più ristretta in modo da rendere il contrabbando di sigarette meno proficuo; invita inoltre l'OLAF a rendere note non solo le quantità confiscate, ma anche i marchi coinvolti;

30.   esprime preoccupazione per il volume crescente di sigarette contraffatte presente sul mercato europeo; ritiene problematico non solo la perdita di reddito in termini di tasse e tributi, ma anche il fatto che la produzione e la commercializzazione di tali prodotti costituiscono una fonte di introiti sempre più importante per le organizzazioni criminali; invita la Commissione a informare il Parlamento sulle azioni che intende intraprendere per lottare contro questo tipo particolare di criminalità;

L'accordo con Philip Morris

31.   ricorda che l'accordo con la Philip Morris inteso a porre fine alla controversia tra le due parti, in base al quale la Philip Morris è stata obbligata a pagare 1,25 miliardi di dollari per un periodo di 12 anni e a combattere la frode e il traffico illecito di sigarette, ha rappresentato un importante passo avanti; rileva che, sulla base di tale accordo, Philip Morris rafforzerà la tracciatura dei suoi prodotti così da potere assistere le autorità responsabili dell'applicazione delle leggi nella lotta contro il traffico illegale; osserva altresì che, sulla base dell'accordo, Philip Morris dovrà pagare un compenso per la perdita di diritti in caso di sequestro di sigarette recanti il marchio Philip Morris; chiede al governo britannico di associarsi all'accordo, poiché il Regno Unito è l'unico stato membro che non lo ha firmato; in considerazione del suo impegno contro la frode nell'UE, invita la Camera dei Lord a sostenere tale richiesta;

32.   esprime profondo disappunto per il modo in cui la Commissione ha proceduto alla distribuzione dei versamenti previsti dall'accordo Philip Morris tra i 10 Stati membri e la Comunità, per cui quest'ultima ha ricevuto soltanto il 9,7% del totale mentre il resto, senza essere stanziato, è stato direttamente assegnato ai ministri delle finanze degli Stati membri; ritiene che tale ripartizione sia contraria allo spirito e all'intento dell'accordo, la cui base negoziale prevedeva che l'importo di 1,25 miliardi di dollari fosse utilizzato per la lotta contro la frode;

33.   ritiene e capisce che l'inopportuna ripartizione dei versamenti di Philip Morris nel quadro dell'accordo dissuada altri produttori dal concludere accordi analoghi e invita la Commissione e gli Stati membri, prima di firmare altri accordi, a chiarire a tutte le parti che i futuri versamenti saranno utilizzati per la lotta contro la frode;

Negoziati di accordi ulteriori

34.   lamenta il fatto che, fino ad ora, nessun altro produttore di sigarette abbia concluso un accordo analogo; invita la Commissione a portare avanti i negoziati con tutti gli attori principali del mercato per la conclusione di accordi, assumendo l'accordo Philip Morris come norma minima, fatta eccezione per il pagamento principale; appoggia l'invito rivolto dalla Commissione alla Japan Tabacco e Reynolds American a firmare accordi simili in cambio di una rinuncia da parte dell'UE di perseguire azioni legali contro di loro;

35.   ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe ricorrere a tutti i suoi poteri giuridici per ottenere un risarcimento cospicuo per le perdite inflitte all'UE e agli Stati membri da parte di società che hanno contribuito, o che contribuiranno, direttamente o indirettamente, a favorire il commercio illegale di sigarette o di altri prodotti del tabacco;

36.   invita la Commissione, e in particolare l'OLAF, a informare la commissione competente del Parlamento su base regolare e confidenziale sui progressi compiuti in relazione alla conclusione di accordi con i fabbricanti di prodotti del tabacco, inclusi eventuali procedimenti legali contro tali società;

37.   ritiene che l'accordo Philip Morris debba fungere da esempio per gli accordi conclusi con società che producono e trattano altri prodotti ad alto rischio quali alcool, prodotti tessili o prodotti derivati da oli minerali nonché altri prodotti agricoli; invita pertanto la Commissione a informare il Parlamento sulle misure che intende adottare per elaborare e negoziare accordi standard in altri settori;

38.   ritiene che questo tipo di accordi debba essere concluso anche con i produttori e i commercianti di tabacco greggio, specie per quanto riguarda la tracciabilità e la rintracciabilità; ritiene che tali accordi contribuiranno ad accrescere la trasparenza e a stabilire un'equa condivisione di rischi finanziari tra tutte le persone o le società aventi un interesse finanziario nel commercio di sigarette;

39.   nota che l'elevato rischio di frodi nel settore del transito di merci sensibili quali sigarette o alcool ha determinato un cambiamento nel mercato dei trasporti e della logistica; osserva che attualmente numerose società di trasporti rifiutano di occuparsi di tali prodotti; nota che altre società di trasporti si sono specializzate nel trasporto di tali merci, proteggendosi nel contempo contro le frodi, per esempio chiedendo ai propri clienti di farsi carico dei rischi finanziari correlati al transito di tali merci;

40.   invita le imprese logistiche nonché i produttori, gli esportatori e gli importatori di merci sensibili - nonostante i negoziati in corso su accordi analoghi all'accordo Philip Morris - a rafforzare le loro misure antifrode in cooperazione con la Commissione e con le autorità doganali nazionali;

Ulteriori misure di lotta contro il commercio illecito di sigarette

41.   sollecita la Commissione, malgrado i ritardi della procedura legislativa, ad assicurare la piena applicazione del programma Hercule II; constata che la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2013 è pari a 98 500 000 EUR in totale e che la Commissione prevede di spendere 44 000 000 EUR per il nuovo obbiettivo prioritario della lotta contro il traffico illecito di sigarette;

42.   sostiene con forza le attività della Commissione di iscrivere i principi dell'accordo Philip Morris nel protocollo sul traffico illecito alla Convenzione quadro sul controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 2005;

43.   suggerisce che la Commissione istituisca un laboratorio che consenta al personale degli organi inquirenti di controllare l'autenticità delle sigarette e di raccogliere i risultati di tali controlli in una base dati sull'origine del tabacco e degli altri componenti utilizzati nelle sigarette in questione; reputa che i produttori di sigarette debbano essere invitati a sostenere finanziariamente tale progetto;

44.   chiede alla Commissione di lanciare uno studio e un eventuale progetto pilota per individuare la migliore soluzione tecnica possibile per l'identificazione delle sigarette originali, la quale offra ai consumatori la garanzia di acquistare sigarette autentiche e assicuri il massimo controllo delle frodi; ritiene che, qualora esistano simili soluzioni tecniche, la Commissione, in coordinamento con l'industria del tabacco e con gli Stati membri, debba proporre che le norme e gli standard europei in tale settore siano adattati di conseguenza;

45.   invita la Commissione, al fine di lottare contro la contraffazione di sigarette, a presentare proposte legislative intese a introdurre un sistema di licenze per l'acquisto di macchinari e altre attrezzature per la produzione di sigarette e a vietare il commercio di macchinari usati;

46.   invita la Commissione a istituire una piattaforma aperta a tutte le parti interessate, comprese l'industria e la società civile, ad individuare e coordinare approcci maggiormente efficaci in materia di lotta contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco incluse le sigarette contraffatte;

47.   chiede, infine, alla Commissione: (a) di rimediare alla mancanza di ispezioni per quanto concerne il transito; (b) di consolidare le basi di dati, assicurare l'affidabilità dei dati per quanto riguarda le frodi e le irregolarità e trovare un approccio comune all'analisi dei rischi e ai controlli fisici; (c) di continuare a promuovere la realizzazione dell'accordo con Philip Morris a livello europeo e internazionale;

48.   chiede inoltre agli Stati membri: (a) di armonizzare le applicazioni TI relative al funzionamento dell'NRTC, come suggerito dalla Commissione nella sua proposta legislativa concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (decisione "e-Customs"); (b) di porre termine, in alcuni Stati membri, a pratiche ambigue concernenti i conti B; (c) di affrontare, con urgenza, il problema delle carenze individuate dalla Corte dei conti europea, in particolare per quanto riguarda i controlli delle procedure semplificate, di ricerca e di recupero;

49.   invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2008, alla competente commissione del Parlamento, una relazione esaustiva sul seguito dato dalla Commissione stessa e dagli Stati membri alla presente risoluzione;

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C115 del 14.04.1997, pag. 157.
(2) GU C 44 del 27. 2.2007, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, p. 1).
(4) Camera dei Lords, Commissione per l'Unione europea, 20° relazione della sezione 2006-07, "Stopping the Carousel: Missing trader fraud in the EU", pubblicata il 25 maggio 2007.
(5) GU C 44 del 27.2.2007, pagina 1, paragrafo 56.
(6) GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4, paragrafo 9.
(7) Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
(8) GU C 44 del 27.2.2007, pag. 1, paragrafo 74.
(9) Cfr. l'allegato alla relazione annuale 2006 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità pubblicata il 6 luglio 2007 (COM(2007)0390 - SEC(2007)0938).

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