Indice 
Testi approvati
Martedì 22 maggio 2007 - Strasburgo
Accordo CE/Russia sulla pesca e la conservazione delle risorse nel Mar Baltico *
 Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ***III
 Daphne III: programma specifico "Lotta alla violenza" ***II
 Cooperazione tra commissioni (modifica dell'articolo 47)
 Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***I
 Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici *
 Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e la Danimarca e la Groenlandia *
 Delegazione permanente EUROLAT
 Modalità pratiche della procedura di codecisione
 Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010
 Europa nell'era della globalizzazione: aspetti esterni della competitività
 Economia verde all'idrogeno in Europa

Accordo CE/Russia sulla pesca e la conservazione delle risorse nel Mar Baltico *
PDF 192kWORD 38k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico (COM(2006)0868 – C6-0052/2007 – 2006/0309(CNS))
P6_TA(2007)0186A6-0160/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2006)0868)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0052/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0160/2007),

1.   approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

Testo della Commissione   Emendamento del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Durante il terzo anno e durante l'ultimo anno di applicazione dell'accordo, prima dell'avvio dei negoziati su un suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione che consenta di esaminare l'impatto dell'accordo sulla conservazione delle risorse e sull'ambiente e le ripercussioni economiche e sociali della sua applicazione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ***III
PDF 191kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007 – 2004/0218(COD))
P6_TA(2007)0187A6-0180/2007

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione della Commissione al riguardo (PE-CONS 3611/2007 – C6-0105/2007),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0621)(2),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0621/2)(3),

–   vista la sua posizione in seconda lettura(4) sulla posizione comune del Consiglio(5),

–   visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2006)0759)(6),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

–   visto l'articolo 65 del suo regolamento,

–   vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0180/2007),

1.   approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;

2.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 451.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) Testi approvati, 24.10.2006, P6_TA(2006)0431.
(5) GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 1.
(6) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Daphne III: programma specifico "Lotta alla violenza" ***II
PDF 196kWORD 34k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16367/1/2006 – C6-0089/2007) e la relativa dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo,

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0122)(2) e sulla proposta modificata (COM(2006)0230(3),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0147/2007),

1.   approva la posizione comune e conferma la dichiarazione allegata alla presente risoluzione legislativa;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO

Gli atti di violenza e la minaccia di tali atti ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave minaccia alla loro salute fisica e mentale. Gli effetti di tali violenze sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire una vera e propria violazione dei diritti fondamentali, un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento da parte di tutti del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. L'obiettivo del programma Daphne III è prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Al fine di promuovere questi obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione europea a prendere in considerazione la possibilità di un'iniziativa relativa ad un Anno europeo contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne.

(1) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 75.
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Cooperazione tra commissioni (modifica dell'articolo 47)
PDF 108kWORD 42k
Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla modifica dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento europeo "Cooperazione tra commissioni" (2007/2016(REG))
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0461/2006),

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0139/2007),

1.   decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.   ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamenti
Emendamento 3
Articolo 47
Cooperazione rafforzata tra le commissioni
Procedura con le commissioni associate
Qualora, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due commissioni o qualora diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:
Qualora, una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 o dell'articolo 45 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:
- le due commissioni decidono di comune accordo il calendario;
- le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;
- il relatore e il relatore per parere cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;
- il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;
- i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti della commissione consultata per parere, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente della commissione competente per parere, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione.
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione. Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino.
- qualora la proposta segue la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***I
PDF 614kWORD 376k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))
P6_TA(2007)0190A6-0125/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6-0125/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE

P6_TC1-COD(2006)0129


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana. Si dovrebbero innanzitutto individuare le cause dell'inquinamento ed arrestare le emissioni alla fonte nel modo più efficace possibile sotto il profilo economico ed ecologico.

(2)  A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica comunitaria in materia ambientale si basa sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(3)  Una gestione razionale dei terreni nel quadro di un'agricoltura ecologica è necessaria per garantire una buona qualità delle acque.

(4)  Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(4) si stabilisce che l'ambiente, la salute e la qualità della vita sono priorità ambientali fondamentali del sesto programma d'azione per l'ambiente e si sottolinea, in particolare all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

(5)  Gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(5) al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato da sostanze prioritarie e di abolire o arrestare gradualmente emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie pericolose.

(6)   La direttiva 2000/60/CE definisce una strategia per combattere l'inquinamento idrico e l'articolo 16 di tale direttiva impone altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientali (SQA).

(7)  Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. Occorre pertanto privilegiare, in un primo tempo, l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati. In seguito alla trasmissione dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, compreso il programma di misure stabilite a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se l'applicazione e la revisione degli strumenti esistenti rispondono pienamente al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se è necessaria un'azione specifica ai sensi di detta direttiva. Qualora il rispetto degli SQA sia possibile solo mediante limitazioni d'uso o il divieto di determinate sostanze, questi provvedimenti dovrebbero essere attuati tramite atti legislativi della Comunità, in vigore o da emanare, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(6).

(8)  La direttiva 2000/60/CE comprende all'articolo 11, paragrafo 4, e nell'allegato VI, parte B, sul programma di misure un elenco non esaustivo delle misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare quale parte del programma di misure, segnatamente strumenti legislativi, strumenti amministrativi, e accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.

(9)  Per quanto riguarda i controlli delle emissioni delle sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, ove necessario dovrebbero introdurre misure adeguate di controllo a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, applicando, se del caso, l'articolo 10 della direttiva del Consiglio 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(7). Per garantire condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, ogni decisione che stabilisce misure di controllo per le fonti puntuali di sostanze prioritarie dovrebbe fondarsi sulla nozione delle migliori tecniche disponibili stabilite dall'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE.

(10)  Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE, qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle acque, ma che non può essere risolto al suo interno, esso può demandare la questione alla Commissione. Uno Stato membro dovrebbe altresì avere la possibilità di demandare una questione qualora le misure comunitarie appaiano più efficaci dal punto di vista dei costi o più adeguate. In tal caso, la Commissione dovrebbe avviare uno scambio di informazioni con tutti gli Stati membri e, se l'azione comunitaria sembra essere l'alternativa migliore, dovrebbe pubblicare una relazione e proporre delle misure.

(11)  Poiché la maggior parte degli altri atti comunitari pertinenti non sono ancora stati pienamente approvati e applicati, è attualmente difficile appurare se l'attuazione di tali politiche renderà possibile il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se risulterà necessaria una diversa azione comunitaria. Di conseguenza, sarebbe utile esperire una valutazione formale della coerenza e dell'efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari che concorrono, in modo diretto o indiretto, alla buona qualità delle acque.

(12)  La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE(8) istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali, quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi policiclici aromatici, tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo, emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali, tuttavia, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. Al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE ulteriori sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di sostanze prioritarie.

(13)  La Commissione dovrebbe continuare a riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni, classificandole in ordine di priorità in base al rischio che rappresentano per l'ambiente acquatico o attraverso di esso, conformemente al calendario di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e formulare opportune proposte.

(14)  Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE(9) e appartengono al gruppo di sostanze per le quali è necessario raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

(15)  Determinate sostanze, se presenti in acque di superficie, sono molto dannose per i pesci, ma non figurano negli elenchi degli SQA nel settore della politica delle acque. La Commissione, se necessario, dovrebbe presentare proposte che stabiliscano anche per queste sostanze SQA nel settore della politica delle acque.

(16)  Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini(10), nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio(11), nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini(12), nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano(13) e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e devono quindi essere soppresse.

(17)  L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine; per questo motivo per definire gli SQA occorre basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana occorre fissare standard di qualità medi annui in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine. Il rispetto di concentrazioni massime ammissibili, conformemente all'approccio combinato di cui all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare il trattamento di valori isolati e la determinazione di controlli di emissioni, dovrebbe essere armonizzato.

(18)  Considerata la mancanza di informazioni sufficienti e adeguate sulle concentrazioni delle sostanze prioritarie nel biota e nei sedimenti a livello della Comunità e visto che le informazioni sulle acque di superficie offrono apparentemente una base sufficiente per garantire una protezione generale e un controllo efficace dell'inquinamento, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario semplicemente fissando SQA per le acque di superficie a livello comunitario. In questi casi, pertanto, occorre fissare SQA per il biota. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla strategia di monitoraggio nazionale, essi dovrebbero poter monitorare questi SQA e successivamente verificarne la conformità nel biota oppure convertirli negli SQA fissati per le acque superficiali. È inoltre compito degli Stati membri definire gli SQA per i sedimenti o il biota, se ciò si rivela necessario e opportuno per integrare gli SQA istituiti a livello comunitario. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono di monitorare la presenza di sostanze con un significativo potenziale di accumulazione e rispetto ai cui effetti indiretti gli SQA per le acque di superficie non offrono attualmente alcuna protezione. Un tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato per far avanzare i futuri lavori tecnici e scientifici sugli SQA nei sedimenti e nel biota per le sostanze monitorate, ove ciò risulti necessario.

(19)  Per quanto riguarda il piombo, il nichel e i relativi composti non si è ancora concluso il dibattito in seno all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche/Centro comune di ricerca sulle valutazioni del rischio e non è pertanto possibile definire standard di qualità definitivi per questi elementi. È pertanto opportuno indicare chiaramente che tali standard sono provvisori.

(20)  Il piombo, utilizzato nelle attrezzature da pesca, sia per la pesca ricreativa che professionale, è una fonte di inquinamento dell'acqua. Al fine di ridurre il livello di piombo nelle acque di pesca, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore a sostituire il piombo con alternative meno pericolose.

(21)  I policlorobifenili (PCB) e le diossine sono due gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulative. I due gruppi di sostanze comportano notevoli rischi per la salute delle persone e l'ambiente, hanno effetti estremamente negativi sulle specie acquatiche e compromettono di conseguenza la vitalità del settore della pesca. Inoltre, la Commissione ha segnalato in varie occasioni la necessità di includere queste sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie. Occorre quindi che la presente direttiva preveda il loro futuro inserimento in detto elenco.

(22)  Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(14) e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l'estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve le disposizioni che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(23)  Può accadere che non sia possibile rispettare gli SQA in prossimità degli scarichi da fonti puntuali, perché in genere le concentrazioni degli inquinanti negli scarichi sono più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter tener conto di questo dato quando verificano la conformità agli SQA individuando per ciascuno scarico pertinente un'area transitoria, nella quale i valori possono essere superati. Per garantire che tali aree siano limitate, queste dovrebbero essere definite in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE e di altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Poiché gli sviluppi a livello di tecniche di trattamento e di innovazione tecnologica, come le migliori tecniche disponibili, potranno in futuro permettere di ridurre le concentrazioni di inquinanti in prossimità dei punti di scarico, gli Stati membri dovrebbero far sì che le aree transitorie si riducano di conseguenza.

(24)  La presente direttiva autorizza gli Stati membri ad avvalersi delle cosiddette zone di miscelazione (definite all'articolo 4 della presente direttiva "aree transitorie di superamento") purché ciò non pregiudichi la conformità della parte restante del corpo idrico superficiale con i pertinenti SQA. Nel designare tali zone di miscelazione, gli Stati membri devono adottare un approccio proporzionato riguardo al flusso, alla concentrazione e al volume degli scarichi consentiti e alla capacità del corpo idrico ricevente di assorbirli. Gli Stati membri ridurranno l'entità delle zone di miscelazione man mano che adempiono all'obbligo di ridurre gradualmente l'inquinamento imputabile alle sostanze prioritarie.

(25)  Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale delle emissioni e scarichi e di riduzione dell'inquinamento definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica definiti significativi e non significativi. Le scadenze per l'arresto, l'eliminazione graduale e la riduzione dell'inquinamento devono inoltre essere correlate ad un inventario. Deve inoltre essere possibile valutare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve anche uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che si producono attraverso processi naturali, in quanto è impossibile arrestare o eliminare gradualmente le perdite provocate da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tutte queste esigenze gli Stati membri devono istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun bacino idrografico situato sul loro territorio.

(26)  Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che questi siano coerenti con altri strumenti esistenti ai fini della tutela delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte nell'ambito della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio(15).

(27)  Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell'inventario. Occorre tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all'applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un anno all'altro, ad esempio a causa del diverso tasso di irrorazione, dovuto a sua volta alle diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, nel caso di alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(16), gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per tali sostanze.

(28)  Per ottimizzare l'uso dell'inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la Commissione deve verificare se gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE.

(29)  Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(17), del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio(18) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(19), istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire l'omogeneità tra i vari atti legislativi comunitari è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l'allegato X della direttiva 2000/60/CE sia modificato e sostituito di conseguenza.

(30)  Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una revisione al fine di valutare l'adeguatezza dei criteri per individuare le sostanze che sono persistenti, bioaccumulative e tossiche. La Commissione dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato X della direttiva 2000/60/CE non appena saranno stati modificati i criteri del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(31)  Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 96/61/CE e agli articoli 8 e 10 e all'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e h), della direttiva 2000/60/CE e in altre disposizioni della medesima direttiva; inoltre se gli SQA sono mantenuti o rivisti deve essere garantito lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell'inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria in vigore in quel campo, è opportuno abrogare, come prevede l'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2000/60/CE e a decorrere dal 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

(32)  Le raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del Comitato scientifico consultivo della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

(33)  Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè l'adozione di SQA per le acque, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, vista la necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(20).

(35)  Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, e come ribadito dalla direttiva 2000/60/CE, la Comunità deve tener conto, in sede di elaborazione della sua politica dell'ambiente, dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni nonché dei vantaggi e dei costi che possono risultare dall'azione o dalla mancanza di azione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce misure per limitare l'inquinamento delle acque e standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti al fine di:

   a) ridurre scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie entro il 2015; e
   b) arrestare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose, conformemente agli articoli 1, 4 e 16 della direttiva 2000/60/CE, per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie. L'obiettivo è anche di evitare qualsiasi ulteriore deterioramento e di realizzare entro il 2020 concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e concentrazioni vicine allo zero per tutte le sostanze sintetiche antropogeniche, conformemente agli accordi internazionali sulla protezione del mare.

Gli obiettivi definiti dalla presente direttiva vanno considerati come obiettivi a norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, presenta entro il 2020 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul successo dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Standard di qualità ambientale

1.  Al fine di raggiungere un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che la composizione di tali corpi idrici di superficie, dei loro sedimenti e del loro biota risponda agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie che figurano all'allegato I, parte A.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le industrie che immettono nell'ambiente idrico acque reflue contenenti sostanze prioritarie utilizzino le migliori tecniche disponibili ai fini sia della produzione che del trattamento delle acque reflue. Tali misure dovranno basarsi sui risultati dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE.

Gli Stati membri garantiscono la conformità agli standard di qualità ambientale secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B.

Gli Stati membri devono migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e le vie di inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci.

2.  Quando un corso d'acqua attraversa uno o più Stati membri, occorre procedere al coordinamento dei programmi di monitoraggio e degli inventari nazionali, al fine di evitare la penalizzazione degli Stati membri a valle.

3.  Gli Stati membri sorvegliano a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, le concentrazioni delle sostanze elencate all'allegato I, parte A, non aumentino nelle acque, nei sedimenti e nel biota.

4.  Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di esaclorobenzene, esaclorobutadiene e mercurio indicate di seguito non vengano superate nei tessuti (peso a umido) di pesci, molluschi, crostacei e altro biota:

   a) 10 µg/kg per l'esaclorobenzene,
   b) 55 µg/kg per l'esaclorobutadiene,
   c) 20 µg/kg per il metilmercurio.

Al fine di monitorare la conformità agli standard di qualità ambientale delle sostanze elencate al primo comma, gli Stati membri introducono uno standard più severo per le acque in sostituzione dello standard dell'allegato I, parte A, oppure definiscono uno standard supplementare per il biota.

Il monitoraggio di altre sostanze di cui all'allegato I può inoltre essere effettuato nei sedimenti o nel biota anziché nell'acqua se gli Stati membri ritengono che ciò sia più adeguato ed efficace sotto il profilo dei costi. Se vengono evidenziate notevoli concentrazioni di sostanze e gli Stati membri ritengono che esista il rischio di un mancato rispetto degli standard di qualità ambientale per le acque, viene effettuato un monitoraggio nelle acque per garantire il rispetto degli standard di qualità ambientale delle acque.

5.  La Commissione, entro 12 mesi dalla presentazione degli inventari da parte degli Stati membri, avanza una proposta in materia di standard di qualità ambientale applicabili alle concentrazioni delle sostanze prioritarie nei sedimenti o nel biota.

6.  Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE e all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda la gestione delle acque di superficie utilizzate per l'estrazione di acqua potabile. La presente direttiva si applica quindi fatte salve le disposizioni che impongono standard più rigorosi.

7.  I casi in cui il raggiungimento degli standard di qualità ambientale non sia tecnicamente fattibile o dia luogo a costi sociali o economici sproporzionati vanno fatti rientrare nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in tal modo l'approccio più efficace, sul piano ecologico e sul piano del rapporto costi-benefici, per conseguire l'obiettivo sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

8.  La Commissione, utilizzando sistematicamente la banca dati istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai fini dello screening delle sostanze che sono dannose per gli organismi acquatici, nonché per le sostanze bioaccumulative o persistenti, esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese le conclusioni delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE, e propone almeno ogni quattro anni la revisione degli standard di qualità ambientale che figurano all'allegato I, parte A, della presente direttiva.

La Commissione esamina l'informazione scientifica e i progressi tecnici più recenti per quanto riguarda le sostanze che si accumulano nei sedimenti e nel biota ed elabora standard di qualità ambientale in materia.

9.  Per mettere a punto un metodo di calcolo coerente e armonizzato, la Commissione istituisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, ed entro ...(21), metodologie obbligatorie almeno per quanto riguarda le questioni menzionate nell'allegato I, parte B, punto 3, secondo paragrafo, della presente direttiva.

10.  Qualora per il raggiungimento degli standard di qualità ambientale si renda necessario vietare determinate sostanze, la Commissione presenta idonee proposte per la modifica degli atti legislativi vigenti o per l'emanazione di nuovi atti a livello comunitario.

11.  Qualora, ai fini dell'applicazione dei principio "chi inquina paga" e del principio di prevenzione nonché di un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri, per determinate industrie, sostanze o fonti puntuali occorra adottare valori limite di emissione a livello comunitario o la loro introduzione sia necessaria per conseguire gli standard di qualità ambientale, la Commissione presenta proposte ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Per conseguire l'obiettivo stabilito all'articolo 2, gli Stati membri possono fissare limiti all'uso o allo scarico di sostanze oltre i limiti stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari(22), che la sostituisce, o da altri atti legislativi comunitari.

Articolo 4

Area transitoria di superamento dei valori

1.  Qualora per una o più fonti puntuali non esistano soluzioni tecniche per depurare le acque reflue in misura sufficiente, gli Stati membri designano aree transitorie nell'ambito delle quali le concentrazioni di uno o più inquinanti a condizioni di flusso ridotto superano gli standard di qualità ambientale applicabili a condizione che tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

Gli Stati membri prevedono un piano d'azione per ridurre la portata e la durata di ciascuna area transitoria di superamento nell'ambito della gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE al fine di raggiungere i previsti standard di qualità ambientale entro il 2018.

2.  In ciascun caso gli Stati membri delimitano l'estensione delle parti dei corpi idrici superficiali adiacenti ai punti di scarico suscettibili di essere classificate come aree transitorie di superamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

Gli Stati membri descrivono ogni delimitazione nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3.  Nel caso di corsi d'acqua transfrontalieri, è necessario l'assenso dell'altro Stato membro interessato ai fini della determinazione dell'area transitoria di superamento dei valori.

4.  Gli Stati membri procedono al riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 96/61/CE o mettono in atto la disciplina preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE, al fine di ridurre progressivamente l'estensione di ciascuna area transitoria di superamento ai sensi del paragrafo 1 che viene individuata nei corpi idrici interessati da scarichi di sostanze prioritarie.

5.  La Commissione definisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le aree transitorie di superamento dei valori prestabiliti.

Articolo 5

Metodi di controllo delle emissioni che devono essere applicati dagli Stati membri

1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri stabiliscono piani integrati per il controllo delle emissioni e misure di graduale eliminazione delle sostanze prioritarie e delle sostanze prioritarie pericolose nel quadro del programma di misure previsto dall'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE. I piani contengono almeno:

   a) i risultati delle analisi effettuate conformemente all'articolo 6 della presente direttiva;
   b) gli obiettivi relativi alle sostanze, compreso per quanto riguarda volumi e bilanci di massa;
   c) le strategie settoriali riguardanti le principali fonti di inquinamento (soprattutto per quanto riguarda l'industria, l'agricoltura, le foreste, i nuclei domestici, il sistema sanitario e i trasporti);
   d) le misure di riduzione dell'inquinamento diffuso dovuto a perdite di sostanze di prodotti;
   e) le misure per la sostituzione di sostanze prioritarie pericolose;
   f) gli strumenti comprendenti misure economiche conformemente all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE;
   g) gli standard di emissione che integrano la legislazione comunitaria vigente;
   h) le misure in materia di informazione, consulenza e formazione.

2.  I piani devono essere elaborati sulla base di criteri trasparenti e rivisti nel quadro della revisione dei programmi di misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al pubblico ogni tre anni in merito all'andamento dell'applicazione e alle modalità con cui le misure hanno contribuito a conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 6

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1.  In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altri dati disponibili, e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario, corredato di eventuale mappatura, delle emissioni, degli scarichi, delle perdite e delle relative fonti nonché di tutte le fonti originarie di sostanze prioritarie (fonti puntuali e diffuse d'inquinamento) e degli inquinanti inseriti nell'allegato II o nell'allegato I, parte A, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all'interno del loro territorio, specificandone le concentrazioni per i sedimenti e il biota. Le sostanze prioritarie e le sostanze inquinanti rilasciate da sedimenti per effetto della navigazione idroviaria, di attività di dragaggio o di fenomeni naturali non sono annoverate fra le perdite.

Gli Stati membri inseriscono nell'inventario tutte le misure di controllo delle emissioni adottate per sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A.

2.  Gli Stati membri predispongono programmi specifici di sorveglianza per i sedimenti e il biota, individuando le specie e i tessuti da analizzare nonché il modo in cui esprimere i risultati in funzione delle variazioni stagionali degli organismi.

3.  Il periodo di riferimento per la misurazione dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 deve essere un anno compreso tra il 2007 e il 2009.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2007, 2008 e 2009.

Al momento di compilare gli inventari, gli Stati membri possono utilizzare informazioni su emissioni, scarichi e perdite che sono state raccolte dalla data di entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE, purché ottemperino ai medesimi requisiti qualitativi applicati alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, in concomitanza con i piani di gestione dei bacini idrografici da presentare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

5.  Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell'analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

6.  Emissioni, scarichi e perdite delle sostanze prioritarie devono essere gradualmente ridotti o arrestati, per cui è necessario che gli Stati membri corredino il loro inventario di uno scadenzario adattato al conseguimento di tali obiettivi.

7.  La Commissione verifica entro il 2015 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario possano prevedibilmente essere conformi, entro il 2025, agli obblighi di riduzione dell'inquinamento e di arresto delle emissioni, degli scarichi e delle perdite istituiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE. La Commissione presenta una relazione su tale verifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Se dalla relazione emerge che è improbabile pervenire a tale conformità, essa propone le necessarie misure comunitarie entro il 2016 conformemente all'articolo 251 del trattato.

Al momento di effettuare la verifica, la Commissione tiene conto:

   della fattibilità tecnica e della proporzionalità;
   dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
   dell'esistenza di concentrazioni di fondo naturali.

8.  La Commissione definisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, le specifiche tecniche per le analisi nonché il metodo di calcolo che gli Stati membri devono utilizzare per l"elaborazione degli inventari.

Articolo 7

Misure per ridurre l'inquinamento da sostanze prioritarie

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che il programma di misure, elaborato conformemente all'articolo 11 di tale direttiva, tenga altresì conto delle misure di prevenzione o di controllo riguardanti le fonti di inquinamento puntuali e diffuse, nonché degli standard di qualità ambientale fissati dalla presente direttiva.

2.  In base agli articoli 4 e 12 della direttiva 2000/60/CE e per raggiungere gli obiettivi in essa specificati, gli Stati membri stabiliscono se vi sia necessità di rivedere l'applicazione delle misure vigenti o l'introduzione di nuove misure per la riduzione e il controllo dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose. Allorché sia meglio adottare tali misure a livello comunitario, la Commissione propone le misure opportune a livello comunitario.

3.  Nel corso dell'elaborazione della relazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE sull'attuazione di tale direttiva la Commissione svolge una valutazione formale di coerenza e di efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari con un impatto diretto e indiretto sulla buona qualità delle acque. Tale valutazione consentirà che misure comunitarie siano proposte, adattate o attuate a seconda della necessità.

4.  Conformemente all'articolo 16, paragrafo 8 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione propone metodi di controllo delle emissioni per tutte le fonti basate sulle migliori tecnologie disponibili e prassi ambientali che devono essere utilizzate dagli Stati membri per tutti i punti fonte.

Articolo 8

Inclusione di diossine e policlorinati bifenili (PCB)

A norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE ed entro il 31 gennaio 2008, la Commissione presenta una proposta di revisione della presente direttiva intesa a includere le diossine e i PCB nell'elenco di sostanze prioritarie figuranti nell'allegato II e inserisce nell'allegato I i corrispondenti standard di qualità ambientale.

Articolo 9

Inquinamento proveniente da paesi terzi

La Commissione presenta entro ...(23) una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle situazioni di inquinamento proveniente da paesi terzi. Sulla base di tale relazione, e ove ciò sia giudicato necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a formulare proposte.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo dell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 11

Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE

L'allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.

Articolo 12

Modifica della direttiva 86/280/CEE

Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 13

Abrogazione

1.  Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate a decorrere dal 22 dicembre 2012.

2.  Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(24). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure e forniscono una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 15

Azione comunitaria supplementare

La Commissione predispone procedure chiare e trasparenti per istituire un contesto razionalizzato e mirato per la comunicazione, da parte degli Stati membri, di informazioni sulle sostanze prioritarie atte a potenziare il processo decisionale comunitario e consentire di predisporre, in futuro, standard di qualità ambientale armonizzati per i sedimenti e il biota, nonché controlli di emissione supplementari.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE

PARTE A: Standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque di superficie

AA: media annua

MAC: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [µg/l]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

N.

Denominazione della sostanza

Numero CAS

SQA-AA(25)

Acque superficiali interne

SQA-AA

Altre acque di superficie

SQA-MAC(26)

Acque superficiali interne

SQA-MAC2

Altre acque di superficie

(1)

Alacloro

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antracene

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazina

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Pentabromodifeniletere(27)

32534-81-9

0,0005

0,0002

non applicabile

non applicabile

(6)

Cadmio e composti

(in funzione della classe di durezza dell'acqua(28))

7440-43-9

≤ 0,08 (Classe 1)

0,08 (Classe 2)

0,09 (Classe 3)

0,15 (Classe 4)

0,25 (Classe 5)

0,2

≤ 0,45 (Classe 1)

0,45 (Classe 2)

0,6 (Classe 3)

0,9 (Classe 4)

1,5 (Classe 5)

(7)

Alcani, C10-13, cloro

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Clorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Clorpirifos

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(10)

1,2-Dicloroetano

107-06-2

10

10

non applicabile

non applicabile

(11)

Diclorometano

75-09-2

20

20

non applicabile

non applicabile

(12)

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

non applicabile

non applicabile

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluorantene

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Esaclorobenzene

118-74-1

0,01

0,01

0,05

0,05

(17)

Esaclorobutadiene

87-68-3

0,1

0,1

0,6

0,6

(18)

Esaclorocicloesano

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Piombo e composti

7439-92-1

7,2

7,2

non applicabile

non applicabile

(21)

Mercurio e composti

7439-97-6

0,05

0,05

0,07

0,07

(22)

Naftalene

91-20-3

2,4

1,2

non applicabile

non applicabile

(23)

Nichel e composti

7440-02-0

20

20

non applicabile

non applicabile

(24)

Nonilfenolo

25154-52-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Octilfenolo

1806-26-4

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

(26)

Pentaclorobenzene

608-93-5

0,007

0,0007

non applicabile

non applicabile

(27)

Pentaclorofenolo

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)(29)

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Benzo(a)pirene

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

Σ=0,03

Σ=0,03

non applicabile

non applicabile

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

Σ=0,002

Σ=0,002

non applicabile

non applicabile

Indeno(1,2,3-cd)pirene

193-39-5

(29)

Simazina

122-34-9

1

1

4

4

(30)

Tributilstagno (composti)

688-73-3

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Triclorobenzeni

(tutti gli isomeri)

12002-48-1

0,4

0,4

non applicabile

non applicabile

(32)

Triclorometano

67-66-3

2,5

2,5

non applicabile

non applicabile

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

non applicabile

non applicabile

(34)

DDT totale(30)

non applicabile

0,025

0,025

non applicabile

non applicabile

p,p'-DDT

50-29-3

0,01

0,01

non applicabile

non applicabile

(35)

Aldrin

309-00-2

Σ=0,010

Σ=0,005

non applicabile

non applicabile

(36)

Dieldrin

60-57-1

(37)

Endrin

72-20-8

(38)

Isodrin

465-73-6

(39)

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

12

12

non applicabile

non applicabile

(40)

Tetracloroetilene

127-18-4

10

10

non applicabile

non applicabile

(41)

Tricloroetilene

79-01-6

10

10

non applicabile

non applicabile

PARTE B: Conformità agli standard di qualità ambientale (SQA)

1.  Colonne 4 e 5: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA-AA sono rispettati se, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno è inferiore allo standard prescritto.

2.  Colonne 6 e 7: per ciascun corpo idrico superficiale, gli SQA relativi alla concentrazione massima ammissibile sono rispettati se la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

3.  Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito "metalli"). Per i metalli l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.

Le concentrazioni di fondo naturali dei metalli sono aggiunte al valore fissato per l'SQA. Inoltre, se la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua incidono sulla biodisponibilità dei metalli, gli Stati membri possono tener conto di questo fattore quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA fissati. Le concentrazioni di fondo naturali dei metalli nelle acque di superficie interne o costiere sono determinate tenendo segnatamente conto del terreno e del dilavamento naturale nei bacini idrografici. Gli Stati membri riferiscono nei propri piani di gestione dei bacini idrografici in merito alle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e alle modalità con cui si tiene conto di tali concentrazioni nella valutazione dei risultati a fronte degli SQA.

ALLEGATO II

MODIFICA DELL'ALLEGATO X DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente testo:

"

ALLEGATO X

TAVOLA 1: ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

Numero

Numero CAS1

Numero UE2

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

X

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

X

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

(5)

non applicabile

non applicabile

Difeniletere bromato (**)

X (***)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Alcani, C10-13, cloro (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dicloroetano

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

X

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

959-98-8

non applicabile

(Alfa-endosulfan)

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (****)

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

58-89-9

200-401-2

(gamma-isomero, Lindano)

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

X

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

X

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nichel e composti

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenolo

X

104-40-5

203-199-4

4-(para)nonilfenolo

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenolo

X

140-66-9

non applicabile

(Para-terz-octilfenolo)

X

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorobenzene

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo (PCF)

X

(28)

non applicabile

non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene)

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantene)

191-24-2

205-883-8

(benzo(g,h,i)perilene)

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantene)

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

X

(30)

688-73-3

211-704-4

Tributilstagno (composti)

X

36643-28-4

non applicabile

Tributilstagno-catione

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

X

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorobenzene)

X

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano

(cloroformio)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

(34)

senza oggetto

xxx-xxx-x

DDT totale3

X(*****)

50-29-3

200-024-3

para-para-DDT

X(*****)

(35)

309-00-2

206-215-8

Aldrina

X(*****)

(36)

60-57-1

200-484-5

Dieldrina

X(*****)

(37)

72-20-8

200-775-7

Endrin

X(*****)

(38)

465-73-6

207-366-2

Isodrin

X(*****)

(39)

56-23-5

200-262-8

Tetracloruro di carbonio

X(*****)

(40)

127-18-4

204-825-9

Tetracloroetilene

X(*****)

(41)

79-01-6

201-167-4

Tricloroetilene

X(*****)

1 CAS: Chemical Abstract Services.

2 Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

3 Il DDT totale comprende la somma degli isomeri seguenti: 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano (numero CAS 789-02-6); numero UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

(*) Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative.

(**) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(***) Solo pentabromodifenil etere (Numero CAS 32534-81-9).

(****) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi."

(*****) Per questa sostanza, precedentemente nota come "altro inquinante", la classificazione come sostanza pericolosa prioritaria non modifica gli obblighi specifici fissati nella direttiva 2000/60/CE, in particolare all'Allegato V, punto 1.3.

TAVOLA 2: ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A RIESAME AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE QUALI POSSIBILI "SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE" O "SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza

Sostanza prioritaria pericolosa

(1)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoato

(*)

(2)

1066-51-9

--

AMPA

X(**)

(3)

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

X(**)

(4)

80-05-7

Bisfenolo A

X(**)

(5)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bisfenolo

X(**)

(6)

298-46-4

06-062-7

Carbamazepina

(*)

(7)

23593-75-1

245-764-8

Clotrimazolo

X(**)

(8)

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalato (DBP)

X(**)

(9)

15307-86-5

Diclofenac

(*)

(10)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X(**)

(11)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(**)

(12)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(**)

(13)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(**)

(14)

57-12-5

Free Cyanide

(*)

(15)

1071-83-6

213-997-4

Glyphosate

X(**)

(16)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(**)

(17)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(*)

(18)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(**)

(19)

36861-47-9

253-242-6

4-Methylbenzylidene camphor

X(**)

(20)

81-14-1

201-328-9

Musk ketone

X(**)

(21)

81-15-2

201-329-4

Musk xylene

X(**)

(22)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(**)

(23)

81-04-9

201-317-9

Naftalene-1,5-disolfonato

(24)

5466-77-3

226-775-7

Octil-metoxicinnamato

X(**)

(25)

1763-23-1

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

206-397-9

223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

Sale di potassio

Sale di ammonio

Sale di litio

Sale di dietanolamina (DEA)

Sale di acido perfluorottanico (PFOA)

Ammonio perfluorottanoico (APFO)

X(**)

(26)

124495-18-7

--

Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoxi)quinolina)

X(**)

(27)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenolo A (TBBP-A)

X(**)

(28)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(**)

(*) Questa sostanza è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale possibile "sostanza prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva entro ...*, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

(**) Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale possibile "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva entro ...(31), fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

"

(1) GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.
(2) GU C ...
(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(6) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(8) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.
(9) GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
(10) GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(11) GU L 291 del 21.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(12) GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(13) GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
(14) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(15) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
(16) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(17) GU L 227 dell"8.9.1993, pag. 9.
(18) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(19) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 23).
(20) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione n. 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(21)* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(22) GU ...
(23)* Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(24)* Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(25) Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-AA).
(26) Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-MAC). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-MAC, i valori SQA-AA tutelano anche contro i picchi di inquinamento di breve termine, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
(27) Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per il pentabromodifeniletere.
(28) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: <40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥200 mg CaCO3/l.
(29) Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (voce n. 28) è necessario rispettare ogni singolo SQA, cioè l'SQA per il benzo(a)pirene, l'SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l'SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
(30) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (Numero CAS 50-29-3); 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (Numero CAS 789-02-6); 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (Numero CAS 72-55-9) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (Numero CAS 72-54-8).
(31)* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.


Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici *
PDF 187kWORD 38k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
P6_TA(2007)0191A6-0061/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0032/2006),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0061/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata il 29 marzo 2007(2);

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0095.


Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e la Danimarca e la Groenlandia *
PDF 196kWORD 45k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0804)(1),

–   visto l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0506/2006),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6-0161/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Se le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista sono inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia dovrebbe compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno ovvero attraverso la deduzione di una quota corrispondente della contropartita finanziaria convenuta.
Emendamento 2
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  La Comunità dovrebbe riservarsi il diritto di modificare i contingenti di pesca qualora, dopo il 2010, risultassero non essere in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sostenibilità.
Emendamento 3
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è necessario tener conto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo stesso.
Emendamento 4
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui risultati della politica settoriale della pesca di cui all'articolo 4 del protocollo.
Emendamento 5
Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano in base al protocollo abbiano rispettato gli obblighi in materia di dichiarazione. In caso di mancato rispetto, la Commissione respinge le loro domande di licenza di pesca per l'anno successivo.
Emendamento 6
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Prima della scadenza del protocollo e prima dell'inizio di negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprendente un'analisi costi-benefici.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Delegazione permanente EUROLAT
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Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione permanente all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana
P6_TA(2007)0193B6-0204/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 188 del suo regolamento,

–   vista la sua decisione del 10 marzo 2004 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare(1),

–   visto l'atto costitutivo dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana dell'8 novembre 2006,

1.   decide di costituire una delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana;

2.   fissa la sua composizione numerica a 60 membri titolari e 30 membri sostituti;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 635.


Modalità pratiche della procedura di codecisione
PDF 141kWORD 67k
Decisione
Allegato
Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (2005/2125(ACI))
P6_TA(2007)0194A6-0142/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la sua risoluzione del 5 maggio 1999 sulla dichiarazione comune concernente le modalità pratiche per la nuova procedura di codecisione(1),

–   vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 marzo 2007,

–   visto il progetto di dichiarazione comune rivista sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (in appresso "la dichiarazione rivista"),

–   visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'allegato VI, sezione XVIII, punto 4, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0142/2007),

A.   considerando che la continua estensione dell'ambito di applicazione della procedura di codecisione ne accresce l'importanza nel processo legislativo dell'UE, apportando modifiche alla natura delle relazioni interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione,

B.   considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno cercato di rendere il processo legislativo dell'UE più trasparente, coordinato, efficiente e democratico,

C.   considerando che, anche se la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione del 1999 ha dimostrato la sua importanza, col tempo alcuni sviluppi pratici nella sua applicazione hanno rivelato la necessità di apportare modifiche,

D.   considerando che i successivi allargamenti dell'Unione europea hanno posto delle sfide riguardo alla razionalizzazione delle procedure e all'ottimizzazione delle risorse,

E.   considerando che la dichiarazione rivista soddisfa tali aspettative e consente alla cooperazione interistituzionale futura di svilupparsi in un modo costruttivo e flessibile,

F.   considerando che gli accordi interistituzionali e gli accordi quadro hanno conseguenze significative e che quindi è essenziale, per facilitare l'accesso agli stessi e garantire la trasparenza, consolidare tutti gli accordi esistenti e pubblicarli in allegato al regolamento del Parlamento,

1.   ribadisce il suo impegno a favore dei principi della trasparenza, della responsabilità e dell'efficienza, nonché la necessità di concentrarsi sulla semplificazione del processo legislativo dell'UE, nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

2.   accoglie con favore la dichiarazione rivista, che migliora la struttura e il contenuto della dichiarazione del 1999 aggiungendo diverse importanti disposizioni che allineano il documento con le attuali pratiche migliori, e che mira a rafforzare la cooperazione tra le tre Istituzioni in vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità della legislazione dell'UE;

3.   auspica che il Parlamento si doti di un metodo che armonizzi le pratiche delle commissioni parlamentari in occasione delle procedure di consultazione a tre, mediante la definizione di un certo numero di regole concernenti la composizione delle delegazioni parlamentari nonché gli obblighi di riservatezza connessi con i loro lavori;

4.   accoglie in particolare con favore i seguenti miglioramenti contenuti nella dichiarazione rivista:

   a) le nuove disposizioni concernenti la presenza alle riunioni delle commissioni parlamentari di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e le richieste di informazioni sulla posizione del Consiglio, che costituiscono un progresso verso l'obiettivo di un migliore dialogo tra i due rami legislativi;
   b) il riconoscimento della prassi di finalizzare gli accordi raggiunti in negoziati informali tra le Istituzioni mediante uno scambio di lettere;
   c) la conferma del principio che, in relazione alla verifica giuridico-linguistica, i servizi del Parlamento e del Consiglio devono collaborare su un piano di parità;
   d) la decisione di organizzare la firma di importanti testi adottati, per quanto possibile, nel corso di una cerimonia comune e alla presenza dei mezzi di informazione, nonché di emanare comunicati stampa congiunti e tenere conferenze stampa congiunte per annunciare il risultato positivo dei lavori;

5.   è convinto che la dichiarazione rivista accrescerà ulteriormente la trasparenza e la responsabilità pubblica del lavoro legislativo intrapreso in conformità della procedura di codecisione;

6.   approva la dichiarazione rivista allegata alla presente decisione e decide di allegarla al suo regolamento; chiede che la dichiarazione rivista sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TATTATO CE))

PRINCIPI GENERALI

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente "le istituzioni", constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.

2.  Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.

3.  La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"(2) ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4.  Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.

5.  Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.

6.  Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

7.  La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite ("consultazioni a tre"). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8.  Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9.  Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.

10.  La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11.  Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12.  Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.

13.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

14.  Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

15.  In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16.  Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce

18.  il trattato.

Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

19.  SECONDA LETTURA

19.  Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

21.  Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21.  Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile.

22.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

24.  CONCILIAZIONE

24.  Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo. 

25.  Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26.  Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27.  La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28.  Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29.  Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione.

30.  I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale ("punti-B"), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti ("punti-A").

31.  Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32.  Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33.  Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34.  I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35.  L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36.  Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37.  I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione.

39.  DISPOSIZIONI GENERALI

39.  Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40.  Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41.  Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42.  La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43.  Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente.

44.  Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione sulle procedure di comitato(3)), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45.  Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47.  I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

48.  Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49.  Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

(1) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 229.
(2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(3) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).


Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010" (2006/2233(INI))
P6_TA(2007)0195A6-0089/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre - sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano" (COM(2006)0216),

–   vista la sua risoluzione del 20 ottobre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente i piani d'azione a favore della biodiversità: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo(2),

–   visto il suo parere del 25 giugno 1993 sulla proposta, presentata dalla Commissione, di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica(3),

–   viste la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(4) (direttiva "Uccelli") e la risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2001 sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992(5), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche(6) (direttiva "Habitat"),

–   vista la sua posizione del 31 maggio 2001 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (2001-2010)(7),

–   visto il riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) – Nuova strategia(8),

–   visto l'esito dell'ottava riunione della Conferenza delle parti (COP 8) della Convenzione sulla diversità biologica nonché della terza riunione delle parti (MOP 3) del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A6-0089/2007),

A.   considerando che, in assenza di misure di ampio respiro, l'attuale, preoccupante tasso di perdita di biodiversità rischia di aumentare e di protrarsi,

B.   considerando che sono pochi gli indicatori adeguati disponibili (uno dei principali è l'indice aggregato denominato "Farmland Bird Index") per misurare efficacemente in quale misura le esigenze essenziali della diversità biologica siano rispettate nell'attuazione delle varie politiche,

C.   considerando che la biodiversità riveste un ruolo essenziale nel sostenere la vita e i mezzi di sussistenza, lo sviluppo economico e sociale e il benessere umano, nonché ai fini della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio per il 2015,

D.   considerando che, secondo lo studio delle Nazioni Unite del 2005 sullo stato degli ecosistemi del pianeta ("Millennium Ecosystem Assessment"), dall'inizio degli anni '60 si è registrato un deterioramento di 2/3 di tutti gli ecosistemi,

E.   considerando che i principali fattori alla base della perdita di biodiversità sono il cambiamento climatico, il degrado ambientale, il ricorso a pratiche agricole intensive nonché una gestione impropria delle risorse idriche e forestali,

F.   considerando che, in quanto utilizzatrice di biodiversità, l'agricoltura dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella gestione e nella preservazione della biodiversità stessa; considerando che la politica agricola comune (PAC) dovrebbe d'ora in poi promuovere modelli di produzione durevoli che siano economicamente sostenibili e permettano nel contempo di intervenire sull'ambiente nonché sulla valorizzazione e sul ripristino della biodiversità del maggior numero di specie animali, vegetali e microbiche,

G.   considerando che vi è una necessità urgente di intensificare e coordinare gli sforzi per arrestare la perdita di biodiversità al più tardi entro il 2010,

1.   accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione (COM(2006)0216) per il suo approccio concettuale, i suoi obiettivi prioritari per il 2007-2008 e le sue misure di sostegno principali, e la considera un buon punto di partenza per un approccio più mirato al conseguimento dell'obiettivo relativo alla biodiversità entro il 2010; appoggia la decisione di porre l'accento sul rafforzamento dell'attuazione della politica e delle misure esistenti;

2.   accoglie con favore l'iniziativa di Potsdam concordata il 17 marzo 2007 dal G8+5 (Cina, India, Messico, Sudafrica e Brasile), che punta a contribuire a ridurre la massiccia perdita di biodiversità entro il 2010; incoraggia il G8+5 ad attuare con urgenza l'iniziativa adottata e a fornire finanziamenti destinati a proteggere gli oceani, sostenere la ricerca e migliorare il monitoraggio delle specie minacciate di estinzione;

3.   sottolinea il valore intrinseco della biodiversità e l'urgenza di proteggerla da ulteriori fattori di degrado dovuti ad influenza ed interferenza antropica, fra cui (l'elenco non è esaustivo) lo sfruttamento, i cambiamenti climatici e la perdita di habitat;

4.   esprime profonda preoccupazione quanto alla continua perdita di biodiversità e al connesso declino dei servizi ecosistemici;

5.   riconosce l'importanza vitale della salute degli ecosistemi ai fini della prosperità e del benessere nell'UE e nel mondo;

6.   sottolinea che i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono fenomeni strettamente collegati e di pari rilievo;

7.   ribadisce la necessità pressante di compiere uno sforzo per rispettare gli impegni (assunti dal Consiglio europeo di Göteborg del 2001 nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile e del sesto programma d'azione ambientale) volti ad arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2010; sottolinea l'urgente necessità di intensificare e coordinare gli sforzi per arrestare la tendenza in atto, in particolare alla luce del breve tempo che rimane per rispettare gli impegni per il 2010; sostiene l'approccio integrato proposto nella comunicazione della Commissione, secondo cui l'obiettivo di contenere la riduzione della biodiversità deve essere incorporato in tutte le pertinenti politiche dell'UE;

8.   riconosce la potenziale importanza del concetto emergente di servizi ecosistemici, quale promosso dalla comunicazione della Commissione, in quanto strumento finalizzato ad incorporare il valore economico della biodiversità in altre politiche, e propone che il mantenimento di tali servizi divenga un obiettivo fondamentale di tutte le politiche orizzontali e settoriali dell'UE; mette tuttavia in guardia contro il rischio di considerare riduttivamente il valore della biodiversità come limitato ai benefici che l'uomo può trarne o di vedere nella perdita di biodiversità un problema meramente economico;

9.   accoglie con favore il Piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre, allegato alla comunicazione della Commissione, e riconosce che si tratta di uno strumento essenziale e di un'ultima opportunità di riunire le parti interessate a livello di Comunità e di Stati membri al fine di concertare le azioni chiave finalizzate al rispetto degli impegni per il 2010; tuttavia, in considerazione del breve periodo che rimane per l'attuazione, esorta la Commissione a garantire la presenza delle strutture necessarie per una messa in atto immediata ed efficace del piano d'azione sia a livello comunitario che a livello degli Stati membri;

10.   riconosce che il Piano d'azione sarà insufficiente per conservare la biodiversità e sostenere i servizi ecosistemici nel lungo periodo; accoglie con favore tutte le proposte volte ad avviare un dibattito a livello dell'UE su una visione di più lungo termine per inquadrare una politica di più lungo periodo; invita la Commissione ad avviare un processo che porti ad una visione comunitaria a lungo termine per la biodiversità, in cui si inquadrino gli ulteriori sviluppi delle politiche;

11.   invita in tale ambito la Commissione a mettere allo studio e a formulare proposte di interventi concreti, volti ad internalizzare i costi della biodiversità nelle attività che hanno una forte incidenza negativa su di essa;

12.   ritiene che tutta la società dell'Unione europea, compresi i settori dell'impresa e dell'istruzione, debba essere attivamente coinvolta nel processo di tutela della biodiversità;

Settore 1 - la biodiversità e l'UE
Habitat e specie più importanti (Obiettivo 1)

13.   sottolinea il ruolo essenziale che rivestono la direttiva "Uccelli" e la direttiva "Habitat" ai fini della protezione della biodiversità nell'UE; riconosce l'importanza del completamento della rete Natura 2000 (istituita nell'ambito della direttiva "Habitat") sulla terraferma e nelle regioni marine, di una gestione efficace e di un finanziamento adeguato della rete, nonché di una pianificazione territoriale che ne tenga conto, e del rafforzamento della coerenza, della resilienza e della connettività della rete, in particolare alla luce dei cambiamenti climatici;

14.   sottolinea l'importanza di ricomprendere nella rete Natura 2000 aree dei paesi e territori d'oltremare che sono soggetti alla sovranità di Stati membri dell'UE;

15.   sottolinea l'importanza di misure aggiuntive a favore delle specie minacciate e riconosce a tale riguardo l'utilità di estendere il ricorso a piani d'azione specifici per le specie; osserva che lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui la direttiva "Habitat" prescrive la protezione dovrebbe formare oggetto di regolari revisioni su base scientifica;

16.   rileva la necessità di misure ad hoc per promuovere la biodiversità nei nuovi Stati membri e l'interdipendenza fra servizi ecosistemici quali la tutela paesaggistica e attività economiche come il turismo;

17.   ritiene che la promozione di metodi di pesca selettivi costituisca una priorità, in quanto contribuirà alla sostenibilità della pesca come pure alla preservazione della biodiversità riducendo le catture accidentali;

18.   pone l'accento sull'importanza dell'elevata biodiversità delle regioni più remote e chiede misure legislative ai fini della conservazione e dell'utilizzo sostenibile della stessa;

19.   riconosce che, se la cattura e il commercio di animali vivi continuano a rappresentare una minaccia per la biodiversità, l'Europa possiede un certo numero di istituzioni zoologiche e di altre organizzazioni che dimostrano come si possa, con programmi di riproduzione e misure di conservazione in situ, contribuire a salvare talune specie minacciate;

20.   si compiace dell'intenzione della Commissione di attuare una politica marittima comune basata su un approccio olistico agli oceani e richiama l'attenzione sulla necessità di preservare gli oceani sotto il profilo ambientale ed ecologico per garantire lo sviluppo economico di settori quali la pesca, il turismo e altri;

Contesto rurale e ambiente marino (Obiettivi 2 e 3)

21.   riconosce che la pianificazione territoriale e lo sfruttamento delle specie selvatiche (attraverso la caccia e la pesca non sostenibili) sono fattori chiave che influenzano la biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea in particolare le minacce ai terreni agricoli e alle foreste di alto valore naturalistico, rappresentate sia dall'intensificazione che dall'abbandono; riconosce le minacce agli stock ittici, alle specie "non bersaglio" e agli habitat marini causate da pratiche di pesca ecologicamente non sostenibili, ivi comprese la pesca illegale e la pesca effettuata con tecniche distruttive e non selettive;

22.   evidenzia che la salvaguardia della diversità dei paesaggi rurali europei è fondamentale non solo per consentire i servizi forniti da un'agricoltura sostenibile, ma anche per salvaguardare il flusso genetico tra le popolazioni della fauna e della flora selvatiche;

23.   sottolinea l'importanza di attuare la politica comune riveduta della pesca (PCP), dato che essa prevede lo sviluppo sostenibile delle risorse alieutiche e scoraggia la pesca eccessiva, che costituisce una minaccia per la vita marina;

24.   invita la Commissione ad elaborare un programma d'azione specifico contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), che costituisce una minaccia fondamentale per la ricostituzione degli stock ittici;

25.   accoglie con favore la proposta formulata dall'UE e dagli Stati membri di includere gli ecosistemi marini e fluviali nella rete di aree protette Natura 2000, e chiede che l'accento venga altresì posto sulle zone di riproduzione degli stock ittici;

26.   invita la Commissione a consolidare ulteriormente la rete Natura 2000 estendendola ai dieci Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, nonché alla Bulgaria e alla Romania, dato che, dopo l'adesione di questi ultimi due paesi all'UE, il Mar Nero fa ormai parte delle acque comunitarie;

27.   esorta gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità disponibili nell'ambito della PAC e della PCP per sostenere gli obiettivi della biodiversità nella generalità del contesto rurale e dell'ambiente marino (vale a dire al di fuori dei siti Natura 2000); chiede l'ulteriore integrazione delle considerazioni relative alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nella PAC e nella PCP nonché il riconoscimento, in particolare, dell'opportunità rappresentata al riguardo dalla revisione del bilancio del 2008-2009;

28.   si dichiara preoccupato quanto alle ripercussioni che l'introduzione di specie esotiche nonché la possibile fuga di pesci geneticamente modificati negli ecosistemi marini possono avere sulla biodiversità, e invita la Commissione a studiare ulteriormente tali pericoli;

29.   esorta la Commissione ad incoraggiare e a sostenere lo svolgimento di studi relativi all'allevamento di nuove specie in cattività, in particolare di quelle interessate dalla pesca eccessiva, rispondendo così alle esigenze del mercato che sono potenzialmente minacciate dalla riduzione delle catture;

30.   esprime preoccupazione quanto alla diminuzione della diversità degli animali da allevamento e delle varietà vegetali; chiede quindi l'immediato recepimento della direttiva 98/95/CE(9) del Consiglio, la quale fornisce una base giuridica che permette, nel quadro delle disposizioni legislative in materia di commercializzazione di sementi, la conservazione, attraverso l'utilizzazione in situ e in azienda, di varietà minacciate di erosione genetica;

31.   sottolinea che la PAC e la correlata dinamica di sviluppo che porta, da un lato, alla specializzazione e all'intensificazione e, dall'altro, alla marginalizzazione e al sottoutilizzo dei terreni, hanno notevolmente contribuito negli ultimi decenni alla perdita di biodiversità;

32.   rileva la grande ricchezza di specie e la diversità genetica delle colture e degli animali, e caldeggia la conservazione e il rafforzamento di tale diversità;

33.   sollecita la Commissione a rivedere i piani di gestione e di recupero relativi a talune specie di pesci, che spesso non sono in sintonia con il corretto monitoraggio delle specie stesse; esorta vivamente la Commissione ad applicare misure più specifiche che siano compatibili con gli strumenti e i metodi di pesca utilizzati nelle aree biogeografiche in questione;

34.   sottolinea l'importanza di un'attuazione tempestiva ed efficace della direttiva quadro sulle acque(10) al fine di conseguire un "buono stato ecologico" e un "non deterioramento" delle acque dolci, nonché della raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere; sollecita gli Stati membri a fare uso degli strumenti economici di cui agli articoli 5 e 9 della direttiva quadro sulle acque, onde fornire un incentivo all'utilizzo attento di questa preziosa risorsa e dare una solida base finanziaria all'attuazione dei piani di gestione dei bacini fluviali; sottolinea l'importanza di adottare un'ambiziosa direttiva quadro sull'ambiente marino, al fine di pervenire a "buone condizioni ambientali" di quest'ultimo; ritiene particolarmente importante che la futura strategia per l'ambiente marino consideri il mantenimento della biodiversità e dei servizi ecosistemici un obiettivo di primaria importanza;

35.   sollecita la Commissione a verificare più da vicino il rispetto delle normative comunitarie connesse con la lotta all'inquinamento e al degrado degli ecosistemi marini;

36.   riconosce l'immenso danno causato agli ecosistemi dell'UE dalle sostanze inquinanti, soprattutto le diffuse sostanze ad azione acidificante ed eutrofizzante, compreso l'ammonio da fonti agricole; sottolinea l'importanza di ridurre queste pressioni inquinanti, in particolare in corrispondenza dei siti Natura 2000 e nelle zone limitrofe nonché in altre zone di alto valore naturalistico; evidenzia l'opportunità di affrontare tali preoccupazioni nella futura revisione della direttiva sui limiti nazionali di emissione nonché attraverso una tempestiva attuazione della strategia tematica sulla qualità dell'aria;

37.   riconosce la minaccia agli ecosistemi derivante da taluni pesticidi, ritardanti di fiamma ed altre sostanze chimiche persistenti, bioaccumulanti e tossiche; sottolinea a tale riguardo l'importanza che riveste un'efficace attuazione di REACH; sottolinea la necessità di monitorare la bioaccumulazione di questi inquinanti utilizzando a tal fine i predatori al vertice della catena alimentare negli ambienti terrestri, d'acqua dolce e marini; ritiene inoltre necessario rivolgere particolare attenzione ai rischi legati all'utilizzo dei pesticidi, che sono di per sé tossici e destinati ad essere immessi nell'ambiente; sottolinea che la legislazione europea sui pesticidi – proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (COM(2006)0388); proposta di direttiva quadro sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2006)0372); strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006)0373) – dovrebbe evitare un aumento della perdita di biodiversità in Europa per effetto dell'uso di tali sostanze;

38.   ricorda che la promozione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette svolge un ruolo molto importante nella tutela delle specialità regionali, dell'intera cultura rurale ad esse associata e delle rispettive pratiche agricole tradizionali, che consentono di salvaguardare il paesaggio e i sistemi agricoli rurali quali habitat di numerose specie selvatiche;

39.   rileva che nel 1992 è stato compiuto il primo passo verso l'integrazione della tutela della biodiversità nella PAC e che, successivamente, la riforma del 2003 ha introdotto misure quali l'ecocondizionalità, il pagamento unico all'azienda agricola (disaccoppiamento) e lo sviluppo rurale, che producono effetti favorevoli sulla biodiversità;

40.   propone che la biodiversità costituisca uno dei principi essenziali dell'esame dello stato di salute della PAC ("health check"), previsto per il 2008, e considera necessario avvalersi dell'esame dello stato di salute della PAC del 2008 per verificare l'efficacia dei vari provvedimenti a favore della biodiversità, in particolare di quelli relativi alla silvicoltura, e per affrontare in maniera adeguata le carenze in tale settore;

41.   richiama l'attenzione sul nuovo regolamento in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) che prevede, fra l'altro, il finanziamento di Natura 2000, misure agroambientali e provvedimenti mirati alla preservazione delle risorse genetiche in agricoltura e al sostegno della gestione sostenibile delle foreste, e che mantiene i pagamenti per le regioni con handicap naturali;

42.   caldeggia la promozione di partenariati locali/regionali fra i proprietari e gli utilizzatori dei terreni, le organizzazioni per la protezione della natura, gli enti pubblici e i centri specializzati, affinché essi collaborino per trovare soluzioni locali alla problematica della biodiversità adottando un approccio "bottom-up";

43.   chiede che la coltura e l'utilizzo di biomassa per la produzione di energia e come combustibile siano sfruttati come opportunità per incrementare la biodiversità in agricoltura; ritiene che ciò debba riflettersi anche nel sostegno alla ricerca a titolo del settimo programma quadro di ricerca e che la coltura di biomassa non possa comportare una riduzione della biodiversità all'interno o all'esterno dell'Unione europea;

Sviluppo regionale e territoriale (Obiettivo 4)

44.   riconosce la crescente frammentazione degli ecosistemi dovuta all'espansione delle infrastrutture, delle industrie e dell'edilizia abitativa; afferma che con una pianificazione accurata è possibile ridurre in misura significativa i danni agli ecosistemi ed individuare le opportunità per recare loro beneficio; sollecita gli Stati membri a garantire che i progetti finanziati a titolo dei Fondi di coesione e strutturali non rechino danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, ma ottimizzino i benefici per la biodiversità; li sollecita inoltre a dare priorità al mantenimento e al recupero della biodiversità e dei servizi ecosistemici nella pianificazione del territorio a livello nazionale, regionale e locale, e ad assicurare un'adeguata attenzione alla biodiversità nelle valutazioni ambientali strategiche (VAS) e nelle valutazioni d'impatto ambientale (VIA);

Specie esotiche invasive e genotipi esotici (Obiettivo 5)

45.   riconosce che le specie esotiche invasive rappresentano una delle minacce principali per la biodiversità e che la loro diffusione è aggravata dall'aumento degli spostamenti di persone e merci; sollecita la messa a punto di una risposta comunitaria globale al problema, che comprenda un sistema di allarme rapido e l'eliminazione delle lacune del quadro legislativo, includendo la definizione di una strategia dell'UE sulle specie esotiche invasive;

46.   sottolinea il fatto che l'immunocontraccezione potrebbe contribuire in modo decisivo al controllo dei mammiferi e fa rilevare le importanti ricerche attualmente in corso in tale campo; sollecita la Commissione a destinare risorse finanziarie alla ricerca europea sull'immunocontraccezione e a pubblicare un invito a presentare proposte di progetti; osserva che il programma LIFE + offre già un quadro normativo che potrebbe essere utilizzato più efficacemente per stimolare iniziative sulle specie esotiche invasive;

47.   invita la Commissione ad attivarsi presentando proposte legislative volte a limitare l'introduzione di specie alloctone nell'Unione europea e controllando il rispetto della Convenzione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione);

48.   rileva gli effetti talora disastrosi che gli organismi alloctoni hanno sull'ecosistema marino; chiede urgenti misure per impedire il trasferimento di tali organismi attraverso le acque di zavorra e sollecita gli Stati membri ad applicare la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra delle navi e dei relativi sedimenti nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI);

49.   invita la Commissione ad introdurre controlli efficaci sullo scarico dell'acqua di zavorra nelle acque dell'UE;

50.   sottolinea l'importanza di applicare pienamente il quadro legislativo dell'UE sugli organismi geneticamente modificati; evidenzia i rischi potenziali che le colture GM su scala industriale rappresentano per la biodiversità e chiede alla Commissione di valutarne l'impatto sugli ecosistemi europei;

51.   esprime preoccupazione quanto alla possibilità che pesci geneticamente modificati passino negli ecosistemi marini e all'eventualità che si riproducano con i pesci locali, cosa che potrebbe perturbare la biodiversità di detti ecosistemi; invita la Commissione a proibire l'accesso all'UE dei pesci geneticamente modificati destinati alla catena alimentare di quest'ultima;

52.   si compiace dell'intenzione dichiarata della Commissione di creare una normativa specifica per la certificazione ecologica dei pesci ed esorta tale istituzione a presentare quanto prima una proposta legislativa in tal senso;

Settore 2 - la biodiversità nell'UE e nel mondo
Governance internazionale (Obiettivo 6)

53.   appoggia con determinazione l'efficace messa in atto della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e sollecita i leader dell'UE in tal senso; sottolinea l'importanza di attuare i programmi di lavoro della CBD, tra cui quelli sulle aree protette; sottolinea altresì la necessità di concludere i lavori relativi ad un regime internazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo; ritiene che il materiale di riferimento relativo alle specie e alle varietà debba essere conservato solo nei paesi che aderiscono alla CDB; rileva la necessità di rafforzare il sostegno e le interazioni sinergiche fra le convenzioni internazionali in materia di ambiente e propone che i paesi terzi beneficiari di sovvenzioni dell'UE rispettino le politiche di quest'ultima in materia di biodiversità;

54.   riconosce la minaccia alla biodiversità in mare aperto; sollecita la conclusione di un accordo sulla protezione della biodiversità in mare aperto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; esorta l'UE a continuare a svolgere un ruolo guida in questo campo;

55.   reputa essenziale promuovere accordi e piani di azione concertati tra l'UE e paesi terzi, relativi alla conservazione delle aree marine comuni;

56.   mette in risalto la minaccia che rappresenta per la biodiversità la pesca a strascico di fondo in acque profonde e le altre tecniche di pesca non sostenibili; prende atto della decisione recentemente adottata al riguardo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sollecita la Commissione a formulare quanto prima proposte legislative sulla pesca di fondo in alto mare; sollecita altresì detta istituzione a cooperare con le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, laddove esistano, a varare e ad attuare concretamente interventi di gestione di tutte le attività di pesca condotte in alto mare, incluse quelle che comportano l'uso di reti da traino; sollecita inoltre la Commissione ad attivarsi in vista dell'introduzione di misure urgenti volte a proteggere importanti habitat abissali in alto mare da tecniche di pesca distruttive, fra cui la pesca a strascico di fondo;

57.   approva pienamente le conclusioni – contenute nel "messaggio di Parigi" – della Conferenza di Parigi del 19-21 settembre 2006 sulla biodiversità nella cooperazione europea allo sviluppo; esorta la Commissione e gli Stati membri interessati a garantire finanziamenti adeguati per i problemi dell'ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d'oltremare dell'UE, nonché a migliorare l'accesso ai programmi europei per gli enti locali e le ONG, in coordinamento con le autorità locali;

58.   deplora la scarsa attenzione prestata agli aspetti inerenti alla biodiversità nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali; caldeggia l'integrazione della dimensione della biodiversità nel commercio internazionale e negli sforzi esplicati a livello mondiale per modificare i modelli di produzione e di consumo non sostenibili; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a dare priorità al riconoscimento degli interessi di carattere non commerciale nei negoziati in corso in sede di OMC;

Assistenza esterna (Obiettivo 7)

59.   condivide la forte preoccupazione, espressa nella relazione della Corte dei conti sull'integrazione degli aspetti ambientali nella cooperazione allo sviluppo e nelle conclusioni del riesame della politica dell'UE in materia di biodiversità (2004), riguardo allo scarso livello di attuazione del piano d'azione a favore della biodiversità nel settore della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo; si compiace del richiamo fatto nel documento dell'UE sul consenso in materia di sviluppo per una maggiore assegnazione specifica ("earmarking") di fondi ai fini della biodiversità e per un rafforzamento dell'approccio di integrazione ("mainstreaming") della biodiversità nella cooperazione allo sviluppo;

60.   fa osservare che, malgrado queste aspirazioni, i fondi specificamente destinati alla biodiversità nei programmi di assistenza esterna della Comunità e degli Stati membri sono molto limitati; si compiace della recente quarta ricostituzione delle risorse del Fondo globale per l'ambiente, ma si rammarica del fatto che essa non comporti in termini reali alcun aumento dei finanziamenti destinati alla biodiversità; sottolinea la vitale importanza che riveste il fatto di impegnare, almeno in misura limitata, fondi specificamente finalizzati alle priorità della biodiversità nei paesi terzi;

61.   sottolinea l'importanza vitale che riveste un'integrazione efficace delle preoccupazioni relative alla biodiversità nei programmi di assistenza esterna della Comunità e degli Stati membri (comprese le misure di sostegno al bilancio) al fine di garantire che tali programmi non diano luogo a danni per la biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea al riguardo l'importanza di costruire, nei paesi beneficiari, la capacità di integrare i problemi della biodiversità nelle strategie nazionali di sviluppo (comprese quelle per la riduzione della povertà);

62.   teme fortemente che, malgrado le aspirazioni annunciate, vi sia in realtà un alto rischio che la nuova generazione di documenti di strategia nazionali e regionali continui a trascurare le esigenze della biodiversità, senza che la Commissione manifesti, a tale riguardo, un impegno molto più proattivo nei confronti dei paesi beneficiari;

Scambi (Obiettivo 8)

63.   riconosce l''impronta ecologica" lasciata dagli scambi dell'UE sulla biodiversità e i servizi ecosistemici nei paesi terzi; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad individuare gli impatti più significativi degli scambi sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, in particolare attraverso valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità; sottolinea l'importanza di porre in atto misure volte a ridurre l'impatto ecologico della globalizzazione nel contesto degli accordi di libero scambio multilaterali, regionali e bilaterali; sottolinea che le politiche europee non devono risolversi in un declino della biodiversità nei paesi terzi;

64.   esprime profonda preoccupazione quanto alle importazioni nell'UE di materie prime come il legno, l'olio di palma e i semi di soia, che contribuiscono alla deforestazione tropicale; esprime il timore che la spinta emergente all'uso dei biocombustibili possa aggravare la pressione sulle foreste tropicali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di attivarsi con urgenza per adottare misure volte a prevenire o ridurre al minimo gli impatti negativi di tali scambi sulle foreste tropicali, compresi accordi bilaterali nel quadro del programma per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); sollecita la Commissione a presentare quanto prima un'analisi delle opzioni per ulteriori provvedimenti legislativi volti a frenare le importazioni di legname raccolto illegalmente;

65.   invita gli Stati membri ad intensificare l'impegno per la lotta contro il commercio illegale delle specie elencate nella CITES; invita inoltre gli Stati membri e la Commissione a prevedere una risposta coordinata ed iniziative per l'applicazione di detta Convenzione;

66.   teme che in passato gli accordi di partenariato nel settore della pesca abbiano accresciuto le pressioni sugli stock ittici, le specie "non bersaglio" e gli habitat marini nelle acque dei paesi terzi; sottolinea l'importanza cruciale di garantire che questo tipo di accordi assicuri il mantenimento delle popolazioni ittiche a livelli tali da consentire le massime rese sostenibili e riduca al minimo gli impatti sulle specie "non bersaglio" e sugli habitat marini; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le flotte di pesca dell'UE operino in conformità di tali accordi;

Settore 3 - biodiversità e cambiamenti climatici
Cambiamenti climatici (Obiettivo 9)

67.   riconosce che è cominciato un periodo di cambiamenti climatici inevitabili che avranno impatti significativi sugli ecosistemi dell'UE e globali; sottolinea che numerose ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle società e le economie umane saranno avvertite attraverso cambiamenti degli ecosistemi; riconosce che sono già osservabili cambiamenti degli ecosistemi e impatti sulle specie; sottolinea perciò l'importanza essenziale di un approccio ecosistemico per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare in relazione alle politiche che riguardano l'uso del suolo, dell'acqua e delle risorse marine; invita l'UE a continuare a svolgere un ruolo forte di guida a livello internazionale negli sforzi volti a ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra;

68.   sottolinea l'importanza di garantire che i provvedimenti volti ad attenuare i cambiamenti climatici, come lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, siano valutati per assicurare che tengano debitamente conto dei possibili impatti negativi sulla biodiversità, e che tali impatti siano evitati o ridotti al minimo, soprattutto in relazione ai parchi eolici, all'energia idroelettrica e ai biocarburanti;

69.   riconosce che i cambiamenti climatici sottoporranno gli ecosistemi dell'UE a forti, ulteriori pressioni; sottolinea l'importanza vitale di una rete di aree protette vasta e coerente (in particolare i siti Natura 2000) e della salute dell'ambiente in generale, al fine di rafforzare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici; mette pertanto in risalto la necessità di ridurre le pressioni "convenzionali" sugli ecosistemi (frammentazione, sovrasfruttamento, inquinamento, specie esotiche invasive), la necessità di concepire misure aggiuntive specificamente destinate ad affrontare la pressione ulteriore dei cambiamenti climatici, nonché la necessità di procedere con urgenza ad una valutazione degli habitat e delle specie maggiormente a rischio in seguito ai cambiamenti climatici;

Settore 4 - la base di conoscenze
Conoscenze (Obiettivo 10)

70.   riconosce che la necessità di comprendere la biodiversità costituisce una sfida immane; teme fortemente che il livello delle risorse destinate alla ricerca sulla biodiversità e sugli ecosistemi sia di gran lunga insufficiente rispetto all'importanza cruciale del problema per la nostra prosperità e il nostro benessere; esorta a dare maggiore priorità al finanziamento della ricerca sulla biodiversità nel quadro dei programmi di ricerca comunitari (PQ7) e nazionali;

71.   riconosce la necessità di meccanismi più efficaci per far sì che le politiche a livello di Comunità e di Stati membri e a livello internazionale tengano conto dei dati esistenti in materia di biodiversità e di ecosistemi; appoggia la proposta di creare un nuovo meccanismo dell'UE inteso a fornire pareri indipendenti e autorevoli a questo fine, tenendo debito conto delle disposizioni esistenti; invita la Commissione a realizzare studi ed analisi valutative concernenti l'impatto della produzione di energia rinnovabile sulla biodiversità e le alterazioni della biodiversità nelle zone urbane, inclusi gli effetti sia positivi che negativi prodotti dall'introduzione di nuove specie in queste aree;

72.   è preoccupato in relazione al depauperamento di un elevato numero di specie ittiche nonché in relazione al fatto che non si tiene conto – o si tiene conto solo parzialmente – dei pareri scientifici del CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) in sede di fissazione dei TAC (totali ammissibili di catture) annuali; riconosce che i pareri scientifici non devono risolversi in diktat politici, ma ritiene che occorrano motivi di un certo peso e argomentazioni fondate per ignorarli e che, in tal caso, il Consiglio e la Commissione debbano anche dimostrare che il principio della resa massima a lungo termine ("Maximum Sustainable Yield – MSY") viene effettivamente rispettato all'interno dell'UE;

73.   invita la Commissione a finanziare studi sugli ecosistemi marini, in particolare nelle zone caratterizzate da una ricca biodiversità e da un'attività di pesca intensiva;

Misure di sostegno
Finanziamento

74.   esprime forte preoccupazione in relazione alle limitazioni finanziarie del sostegno a Natura 2000 e ad altre azioni per la biodiversità nel quadro del piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre, limitazioni conseguenti alle decisioni sul quadro finanziario;

75.   sottolinea la responsabilità degli Stati membri di cogliere tutte le opportunità esistenti nell'ambito della PAC, della PCP, dei Fondi di coesione e strutturali, di Life+ e del settimo programma quadro, nonché la loro responsabilità per l'assegnazione delle risorse nazionali; esorta a tenere maggiormente conto delle esigenze finanziarie in occasione della revisione del bilancio che avrà luogo nel 2008-2009, durante la quale si dovrebbe procedere ad una valutazione della sufficienza e della disponibilità dei finanziamenti dell'UE per la biodiversità, specialmente per Natura 2000;

76.   deplora tuttavia che il Consiglio non abbia accolto la proposta della Commissione, appoggiata dal Parlamento europeo, di destinare, nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013, un importo supplementare di 20 miliardi EUR alla politica per lo sviluppo rurale, tanto più che tali risorse avrebbero potuto essere utilizzate, in maniera specifica, per estendere e approfondire ulteriormente le azioni a favore della biodiversità;

77.   deplora che le risorse finanziarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano del tutto insufficienti per garantire le azioni necessarie a livello della gestione della rete Natura 2000, che dipende dall'attività agroforestale, e che sia particolarmente deficitario il sostegno proposto per il miglioramento della conoscenza e il monitoraggio;

78.   richiama l'attenzione sulla necessità di compensare finanziariamente le comunità locali sui cui redditi hanno inciso negativamente le azioni specifiche miranti alla conservazione dell'ambiente marino;

79.   richiama l'attenzione sulle possibilità offerte dalla direttiva sulla responsabilità ambientale(11) di applicare il principio del "chi inquina paga" e sollecita gli Stati membri a fare uso di tali opportunità per finanziare misure che contribuiscano al conseguimento di finalità ambientali, incluse quelle indicate nelle direttive "Habitat" e "Uccelli";

Rafforzare il processo decisionale

80.   plaude alla proposta di un dibattito nell'UE su una visione a più lungo termine in materia di biodiversità e servizi ecosistemici per inquadrare le politiche future; sottolinea che tale dibattito dovrebbe essere esplicitamente collegato a quello sul futuro dell'Europa; esorta a rendere il dibattito il più possibile inclusivo e, in particolare, a portarlo all'interno delle regioni; esorta altresì a fare dei valori europei connessi alla natura (sia nell'UE che nel mondo) un elemento esplicito della Dichiarazione dei valori europei che si intende adottare nel quadro della Presidenza tedesca;

81.   riconosce l'elevata qualità delle valutazioni d'impatto delle politiche per quanto riguarda le iniziative comunitarie di politica ambientale; si rammarica che la dimensione ambientale sia spesso carente nelle valutazioni d'impatto delle politiche relative ad iniziative in altri settori; esorta la Commissione e gli Stati membri a vagliare tutte le nuove iniziative nel quadro delle varie politiche, al fine di individuare eventuali impatti negativi significativi sulla biodiversità e di garantire che, qualora ne vengano individuati, gli aspetti della biodiversità, compresi gli impatti sui servizi ecosistemici, siano trattati adeguatamente nell'ambito del processo di valutazione dell'impatto;

82.   sottolinea l'importanza della complementarità tra azioni a livello comunitario e a livello di Stati membri; riconosce il grande valore del piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre come strumento per migliorare la complementarità; sollecita pertanto gli Stati membri ad adeguare le loro iniziative a quelle del piano d'azione e a far sì che tale adeguamento si estenda anche a livello regionale e locale;

83.   sottolinea l'importanza di una piena e coerente attuazione e rispetto delle direttive "Uccelli" e "Habitat"; insiste sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri dedichino a tal fine sufficienti risorse e attenzione;

84.   sottolinea l'importanza della pianificazione del territorio in relazione alla biodiversità e ai servizi ecosistemici; esorta gli Stati membri a rafforzare gli approcci e i metodi a livello regionale e locale per sostenere la biodiversità e i servizi ecosistemici, anche attraverso l'applicazione complementare di Natura 2000, dei piani di gestione dei bacini idrografici e delle azioni di sviluppo rurale nonché, per quanto riguarda il mare, attraverso l'applicazione dell'approccio ecosistemico quale delineato nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino;

85.   sollecita la Commissione ad esercitare pressioni sui responsabili dei continui ritardi nell'istituzione dei consigli consultivi regionali per la pesca, che sono essenziali ai fini del miglioramento dei controlli e della conservazione delle risorse alieutiche;

Partnership

86.   si compiace dell'invito a rafforzare le partnership tra gli interessi della biodiversità e attori chiave; sottolinea l'importanza di partnership tra i proprietari e gli utilizzatori principali dei terreni, delle acque e delle risorse marine; appoggia in particolare le partnership con cacciatori, comunità di pesca, agricoltori e silvicoltori, e con i settori imprenditoriali e finanziari; riconosce l'importante ruolo svolto a tale riguardo dall'iniziativa "Countdown 2010";

Istruzione, sensibilizzazione e partecipazione

87.   sottolinea l'utilità di accrescere la comprensione da parte del pubblico dell'importanza della biodiversità e degli ecosistemi per la prosperità e il benessere; esorta la Commissione e gli Stati membri ad intensificare considerevolmente i programmi e le campagne di educazione e informazione del pubblico, a sviluppare la domanda politica di interventi e a rafforzare la partecipazione attiva del pubblico alle misure di conservazione; sottolinea a tale riguardo l'importanza dell'accesso alle informazioni e alla giustizia;

88.   constata che molti sentono il richiamo delle bellezze del paesaggio e dei suoi caratteri storico-antropici; si rammarica del fatto che l'agricoltura intensiva abbia nociuto alla biodiversità e alle bellezze paesaggistiche; ritiene che il recupero paesaggistico – ad esempio la ricostituzione di barriere arboree nei pascoli – riceverebbe un ampio plauso e contribuirebbe al ripristino della biodiversità;

89.   rileva che i giardini zoologici e gli acquari europei sono visitati ogni anno da oltre 100 milioni di persone; riconosce l'importante ruolo di queste istituzioni ai fini di una maggiore sensibilizzazione ambientale del pubblico;

90.   sollecita la Commissione a lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i problemi relativi alla conservazione delle risorse alieutiche e degli ecosistemi ad esse associati;

Monitoraggio, valutazione e revisione

91.   sottolinea l'importanza che ricoprono gli indicatori per l'informazione dell'opinione pubblica e dei responsabili delle decisioni circa l'andamento del fenomeno; valuta positivamente la proposta di una serie di indicatori headline per la biodiversità; sollecita l'adozione e il mantenimento di un indicatore di biodiversità quale indicatore strutturale e indicatore di sviluppo sostenibile;

92.   pone in risalto l'importanza essenziale di rafforzare le capacità e i metodi di monitoraggio a lungo termine, in appoggio alla serie di indicatori e per assicurare più ampie fonti d'informazione sullo stato della biodiversità, sulle pressioni che su di essa si esercitano e sull'efficacia delle politiche di risposta; sottolinea la necessità di rendere tali informazioni largamente disponibili attraverso un sistema d'informazione comune;

93.   appoggia i progetti esistenti, nel cui ambito vengono messi a punto indicatori obiettivi per il monitoraggio e la valutazione della biodiversità, e invita la Commissione a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica – vale a dire l'utilizzo sostenibile, la conservazione della biodiversità e l'equa ripartizione dei benefici che ne derivano – ad impegnarsi affinché il materiale di riferimento relativo alle specie e alle varietà venga depositato solamente nei paesi firmatari della Convenzione sulla diversità biologica, ad armonizzare le informazioni disponibili e ad avvalersi delle reti esistenti;

94.   si compiace della proposta della Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento una valutazione intermedia (che coprirà il periodo sino alla fine del 2008) e due valutazioni finali (una sino alla fine del 2010 e una sino alla fine del 2013) dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione dell'UE fino al 2010 e oltre; sottolinea che le conclusioni di queste valutazioni dovrebbero confluire in più ampi processi di riesame delle politiche e del bilancio, come la revisione del bilancio del 2008-2009 e le revisioni delle politiche e del bilancio per il periodo successivo al 2013; sollecita la Commissione a presentare una strategia organica di lungo periodo sulla biodiversità per il periodo successivo al 2010;

95.   ritiene che i vigenti obblighi di rendicontazione debbano essere razionalizzati e semplificati e che le future relazioni non possano comportare un aggravio degli oneri amministrativi;

o
o   o

96.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 341 del 9.11.1998, pag. 41.
(2) GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 575.
(3) GU C 194 del 19.7.1993, pag. 401.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).
(5) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 132.
(6) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.
(7) GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 113.
(8) Documento del Consiglio 10117/06 del 9.6.2006.
(9) Direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(11) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/21/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).


Europa nell'era della globalizzazione: aspetti esterni della competitività
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sull'Europa globale - aspetti esterni della competitività (2006/2292(INI))
P6_TA(2007)0196A6-0149/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni intitolata "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

–   vista la Comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento. Un Libro verde destinato alla consultazione pubblica" (COM(2006)0763),

–   vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(1),

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004)(2),

–   vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del Round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(3),

–   vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un Accordo di associazione interregionale(4),

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(5),

–   vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(6),

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005(7),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Comunicazione della Commissione intitolata "Riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della Relazione 2006 sulla competitività europea" (SEC(2006)1467),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 23-24 marzo 2006(8),

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio europeo di primavera 2006 in relazione alla strategia di Lisbona(9),

–   visti la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte" e il documento di lavoro della Commissione che l'accompagna "Una cooperazione più stretta; una responsabilità che cresce. Un documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'UE e la Cina: concorrenza e cooperazione" (COM(2006)0631 e 0632),

–   vista la Dichiarazione approvata all'unanimità il 2 dicembre 2006 in occasione della sessione annuale della Conferenza parlamentare dell'OMC,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0149/2007),

A.   considerando che la politica commerciale può contribuire in modo decisivo alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro conformemente agli obiettivi dell'Agenda rinnovata di Lisbona,

B.   considerando che l'UE deve adottare una strategia in grado di rispondere alle sfide della globalizzazione e di far fronte all'aumentata concorrenza da parte delle grandi economie emergenti, preservando nel contempo il modello europeo di coesione economica, regionale e sociale,

C.   considerando che per il successo di tale iniziativa è indispensabile la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni dell'Agenda rinnovata di Lisbona,

D.   considerando che le riforme strutturali nazionali svolgono un ruolo importante nel migliorare la competitività, sia interna che esterna, delle imprese dell'UE,

E.   considerando che la sospensione, il 24 luglio 2006, dopo quasi cinque anni di negoziati, dell'Agenda di Doha per lo sviluppo (ADS) ha creato una situazione nuova che impone all'UE di adeguare temporaneamente le priorità e gli strumenti della sua politica commerciale, mantenendo nel contempo il multilateralismo quale principale priorità della sua politica commerciale,

F.   considerando che la politica commerciale è un mezzo e non un fine in sé stesso e che dovrebbe essere pertanto configurata in modo da contribuire al benessere comune dei popoli tanto all'interno dell'UE quanto al suo esterno,

G.   considerando che l'UE è già, in molti settori, una delle economie più aperte a livello mondiale,

H.   considerando che il carattere integrato della politica commerciale comune è un elemento importante per l'UE, che le consente di svolgere un ruolo di primo piano nel sistema commerciale internazionale,

I.   considerando che il protezionismo tutela artificialmente dalla concorrenza internazionale settori inefficienti dell'economia, sottrae risorse a settori più produttivi, fa aumentare i prezzi e in ultima analisi crea disoccupazione,

J.   considerando che l'opinione pubblica denuncia spesso l'impatto perturbatore che l'apertura del commercio produce su alcune regioni e taluni settori economici, mentre gli effetti positivi di quest'ultima sull'innovazione, la competitività e l'occupazione vengono troppo spesso ignorati,

K.   considerando che l'accesso al mercato è ostacolato in misura crescente da diversi tipi di barriere non tariffarie (BNT),

L.   considerando che i dazi elevati continuano a rappresentare un grave ostacolo agli scambi commerciali, specialmente con i grandi paesi emergenti,

M.   considerando che il sistema commerciale multilaterale, regolamentato dall'OMC, rimane lo strumento più efficace per conseguire un commercio equo a livello mondiale, mediante la messa a punto di norme adeguate e la garanzia della loro osservanza,

N.   considerando che l'UE continua ad operare per il successo dell'ADS e ha già dato prova della sua buona volontà avanzando una serie di offerte ragionevoli in tutti i settori del negoziato,

O.   considerando che, in determinati casi, si dovrebbe prendere nuovamente in considerazione la conclusione di accordi di libero scambio (ALS) a livello bilaterale e regionale, ricordando tuttavia che l'eccessiva proliferazione di questo tipo di accordi potrebbe nuocere al rafforzamento del sistema multilaterale che l'UE sostiene,

P.   considerando che è essenziale trovare il giusto equilibrio tra accordi multilaterali, bilaterali e plurilaterali,

Q.   considerando che l'UE dovrebbe esser pronta a difendersi, se necessario, da violazioni delle regole concordate ricorrendo ai meccanismi di composizione delle controversie, nonché da pratiche commerciali sleali applicando efficaci e legali misure di difesa commerciale che assicurino un aiuto immediato alle industrie danneggiate,

R.   considerando che non si può attuare una politica commerciale credibile e legittima senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento,

S.   considerando che per il Parlamento è importante avere accesso in tempo utile ai testi dei vari mandati di negoziato conferiti alla Commissione,

L'UE nella concorrenza globale

1.   ritiene che la politica commerciale sia un elemento indispensabile di qualsiasi strategia volta a promuovere la crescita e a creare occupazione aumentando la competitività dell'Europa; accoglie pertanto con favore la succitata Comunicazione della Commissione "Europa globale: competere nel mondo" come un importante contributo all'Agenda rinnovata di Lisbona;

2.   ritiene che lo sviluppo del commercio non sia fine a se stesso, ma vada valutato in base al suo impatto sulla crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile; segnala che per l'analisi della competitività dell'economia europea non bisogna concentrarsi solo sulle cifre del commercio ma anche sulla quota della produzione mondiale totale realizzata dai produttori europei e sull'andamento dell'occupazione;

3.   ricorda l'impegno assunto dall'UE a favore della coerenza delle politiche e ritiene che, alla luce di tale impegno, gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea nel quadro dei negoziati commerciali debbano essere coerenti con la politica comunitaria in materia di sviluppo, con un'attenzione particolare per i paesi meno sviluppati e quelli in via di sviluppo;

4.   ritiene che il miglioramento della competitività esterna sia essenziale per realizzare gli obiettivi di crescita e occupazione della strategia di Lisbona; reputa che l'UE, nel quadro della sua azione esterna, debba stimolare le riforme e la cooperazione internazionale in campo economico in modo da creare un ambiente commerciale favorevole e da promuovere, a livello mondiale, lo sviluppo sostenibile; in tale ottica intende adoperarsi per un'accresciuta coerenza e compatibilità delle proprie politiche macroeconomiche, il rafforzamento della sicurezza monetaria e finanziaria, nonché la collaborazione fiscale e l'eliminazione della concorrenza fiscale iniqua;

5.   ritiene necessario, in primo luogo, sviluppare una politica monetaria basata sulla stabilità dei prezzi che permetta di finanziare il progresso tecnologico e di sostenere le piccole e medie imprese (PMI), consentendo loro di accedere a mercati al di fuori della zona euro; in secondo luogo, istituire sistemi fiscali vantaggiosi per le imprese e in grado di favorire la nascita di nuove imprese, il che implica la riduzione di imposte che danneggino l'efficienza e ostacolino la creazione di posti di lavoro, soprattutto per determinati gruppi sociali quali le donne, i disoccupati di lunga durata e gli anziani; in terzo luogo, incrementare la concorrenza nel mercato interno, tenendo presente che quanto più forte è la concorrenza all'interno dell'UE tanto maggiore sarà la capacità delle imprese comunitarie di competere al di fuori di essa;

6.   è convinto che il modello sociale, che resta alla base delle relazioni industriali in Europa, abbia permesso all'Unione europea di mantenere un alto grado di competitività globale nei confronti dei suoi principali concorrenti; stima che la sfida maggiore per l'Unione europea consista nel conservare il funzionamento di tale modello sociale nonostante le pressioni esistenti in mercati globali sempre più competitivi per abbassare ulteriormente i costi di produzione sia dal punto di vista sociale che ambientale;

7.   è del parere che i vantaggi di un sistema commerciale aperto superino il suo impatto potenzialmente perturbatore; ritiene pertanto che l'UE dovrebbe continuare ad adoperarsi per completare il mercato interno e promuovere una maggiore liberalizzazione globale e il commercio libero ed equo, resistendo al protezionismo; ritiene, tuttavia, che non si possa sottovalutare il suo impatto potenzialmente perturbatore su taluni settori, regioni e paesi, come ad esempio gli effetti del trasferimento e della delocalizzazione;

8.   ritiene che i benefici della liberalizzazione vadano in gran parte ai paesi che rimuovono le barriere tariffarie e non tariffarie e aprono i loro mercati; è dell'avviso pertanto che la capacità dell'UE di accrescere la sua competitività dipenda, insieme ad altri fattori, dalla sua volontà di affrontare le barriere al commercio esistenti a livello mondiale, di garantire il completamento del mercato interno e di aprire i suoi mercati a paesi terzi;

9.   approva la strategia della Commissione, volta ad influenzare positivamente il processo di globalizzazione e a gestire i rischi;

10.   deplora che i cittadini dell'Unione europea identifichino il fenomeno della globalizzazione con il calo della produzione europea e la perdita di occupazione; enfatizza la necessità che l'UE adotti una strategia adeguata per attuare le riforme necessarie che le consentano di beneficiare della globalizzazione, incrementando così la produzione e l'occupazione;

11.   invita la Commissione e gli Stati membri ad informare meglio i cittadini europei su tutti gli aspetti della globalizzazione e sui benefici concreti risultanti dalla partecipazione dell'UE al sistema commerciale internazionale;

12.   ritiene che il concetto alla base dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sia uno strumento utile ma non sufficiente per rispondere ai cambiamenti prospettati nelle strutture produttive globali; chiede che l'applicazione della nuova strategia comunitaria in materia di concorrenza globale sia subordinata ai progressi nell'attuazione dell'Agenda di Lisbona, che dovrà essere riorientata per rispondere meglio alla giustificata paura dei cittadini europei di non essere in grado di adattarsi al cambiamento;

13.   ritiene che l'accresciuta concorrenza dovrebbe indurre l'UE ad impegnarsi maggiormente nei settori dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo, al fine di mantenere la sua posizione sui mercati mondiali di prodotti innovativi e di servizi altamente qualificati e migliorare la sua posizione mediante la creazione di nuovi vantaggi comparati;

14.   ritiene essenziale sostenere l'agevole integrazione nell'ambiente commerciale globale di società high-tech europee altamente innovative;

15.   sottolinea la necessità strategica per l'UE di mantenere, nonostante le pressioni concorrenziali esterne, una base industriale sufficientemente ampia e diversificata; ritiene pertanto che l'apertura del commercio dovrebbe essere accompagnata da solide politiche industriali a livello nazionale ed europeo ed essere coerente con esse;

16.   insiste sul fatto che la base del successo economico dell'UE è l'attività delle sue PMI, le quali, grazie al migliore accesso alle opportunità di ricerca e sviluppo, devono essere messe in grado di garantire la produzione di beni di elevata qualità a monte della catena del valore aggiunto;

17.   ricorda che l'UE è già, in molti settori, una delle economie più aperte del mondo e che ha ampiamente contribuito, traendone benefici, alla considerevole espansione del commercio mondiale negli ultimi cinquant'anni;

18.   ritiene tuttavia che i risultati conseguiti dall'UE rispetto ad economie già sviluppate ed emergenti nel sistema commerciale internazionale siano influenzati negativamente dalla mancanza di reciprocità nelle condizioni di accesso al mercato, da un insufficiente grado di conformità alle norme commerciali concordate e dalla proliferazione di prassi commerciali scorrette;

19.   fa presente che molti paesi del mondo, comprese le grandi economie emergenti, mantengono elevate barriere tariffarie e non tariffarie nei confronti delle esportazioni dell'UE; è dell'avviso che l'abolizione o una significativa riduzione di tali barriere dovrebbe costituire una delle principali priorità della politica commerciale dell'UE;

20.   concorda con la Commissione sul fatto che il sistema commerciale internazionale non è più appannaggio esclusivo dei paesi dell'OCSE; raccomanda però che paesi come il Messico siano inseriti nell'elenco dei paesi che la Commissione considera emergenti; ricorda che paesi emergenti come la Cina, il Brasile, la Russia, l'India e il Messico già rappresentano oltre il 18% dei flussi commerciali mondiali;

21.   chiede che le politiche esterne dell'UE garantiscano lo sviluppo economico equo tra paesi partner, lottino contro il dumping sociale e promuovano il rispetto delle norme sociali e del lavoro dignitoso che, come proposto dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), deve assicurare redditi accettabili per il lavoratore e la sua famiglia, il diritto alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro, alla protezione sociale e alla libertà sindacale;

22.   sottolinea la necessità di promuovere codici di condotta che integrino gli obiettivi di lavoro dignitoso e altri aspetti della responsabilità sociale delle imprese da parte delle filiali presenti nei paesi terzi, dei subappaltatori e dei fornitori di imprese con sede in Europa;

23.   rileva l'interesse dell'UE a proseguire e intensificare i negoziati bilaterali con i suoi principali partner commerciali, a condizione che ciò non metta a repentaglio le norme ambientali e sanitarie dell'UE e sia in linea con la Convenzione dell'UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

L'OMC

24.   è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale, regolamentato dall'OMC, rimanga di gran lunga lo strumento più efficace per attuare la liberalizzazione del commercio a livello mondiale; ritiene tuttavia che il sistema dell'OMC debba essere in qualche modo riformato per una sua maggiore trasparenza ed efficacia; accoglie con favore la ripresa di negoziati formali sull'Agenda di Doha per lo sviluppo e rinnova il suo deciso sostegno ad una positiva conclusione di detti negoziati;

25.   ritiene che il conseguimento di un risultato ambizioso ed equilibrato nei negoziati ADS sia cruciale per le imprese europee e andrebbe considerato una priorità dai negoziatori dell'UE;

26.   rileva che il ciclo di Doha è incentrato sullo sviluppo e che pertanto la nuova agenda commerciale dell'UE deve riflettere gli obiettivi in materia di sviluppo; sottolinea, inoltre, che la nuova agenda commerciale dell'UE comprende anche una speciale responsabilità per quanto riguarda l'efficacia della sua politica di sviluppo, segnatamente rispetto ai paesi più poveri del pianeta;

27.   ritiene che un'adeguata riforma delle strutture istituzionali e del processo decisionale dell'OMC sia essenziale per migliorarne il funzionamento ed affrontare le sfide poste dal costante aumento del numero dei suoi membri; chiede alla Commissione di contribuire attivamente ad una riflessione globale su tale questione, formulando proposte costruttive;

28.   ritiene che la promozione da parte dell'Unione europea di norme fondamentali multilaterali in materia di concorrenza e il rafforzamento della cooperazione internazionale in tale ambito contribuiranno a conseguire mercati più aperti, equilibrati ed efficienti;

Accordi bilaterali e regionali di libero scambio

29.   sottolinea che l'OMC è la sede più appropriata per garantire l'equa distribuzione dei benefici derivanti dall'accresciuta globalizzazione; ritiene pertanto che il conseguimento di un risultato ambizioso e orientato allo sviluppo dei negoziati ADS debba essere la prima priorità dell'UE; è del parere che gli ALS bilaterali e regionali non siano una soluzione ottimale; ricorda che tali accordi comportano deviazioni degli scambi, sono spesso squilibrati, contribuiscono a creare discriminazioni nelle relazioni commerciali internazionali e tendono a ridurre il livello d'impegno dei paesi partecipanti all'OMC;

30.   ritiene che nuove iniziative bilaterali o regionali di libero scambio andrebbero avviate solo laddove risultino necessarie per migliorare la posizione competitiva degli esportatori dell'UE sui principali mercati stranieri, soprattutto nei casi in cui altre grandi potenze commerciali abbiano già concluso o stiano negoziando siffatti accordi con i paesi o le regioni interessate; chiede alla Commissione la piena trasparenza sui criteri applicati nella scelta dei partner di nuovi ALS e insiste sulla necessità di effettuare valutazioni complete dell'impatto economico e sostenibile, con la partecipazione di tutte le parti interessate, e di renderne pubblici i risultati;

31.   è dell'avviso che tutti i nuovi ALS conclusi dall'UE dovrebbero essere compatibili con le regole dell'OMC, completi ed ambiziosi e assicurare un'effettiva reciprocità nell'accesso al mercato nonché un'ampia liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, andando oltre gli attuali impegni multilaterali e quelli risultanti da una positiva conclusione dell'ADS;

32.   ritiene che, nella negoziazione degli ALS, la Commissione debba tener conto dei rischi di escludere i partner commerciali più piccoli e deboli dai benefici del commercio internazionale e insiste quindi sul fatto che i loro interessi devono essere tenuti in considerazione durante l'intero processo negoziale;

33.   chiede al Consiglio di distinguere tra economie emergenti e paesi in via di sviluppo al momento di formulare i mandati di negoziato per gli ALS e gli accordi di associazione e di garantire che, nei negoziati con i paesi in via di sviluppo, prevalgano le loro necessità in materia di sviluppo;

34.   è convinto che tutti i nuovi ALS debbano avere un carattere moderno e includere le norme contenute nelle principali Convenzioni dell'OIL;

35.   chiede che tutti i nuovi ALS conclusi dall'UE contengano meccanismi che le consentano di sospenderne, interamente o parzialmente, l'applicazione qualora risulti che le altre parti non adempiano ai loro obblighi ALS; ritiene che la Commissione dovrebbe accettare di applicare tali meccanismi se invitata a farlo con una risoluzione del Parlamento;

36.   invita la Commissione a negoziare, con i membri dell'OMC che condividono la sua impostazione, regole di base comuni per gli ALS, ad esempio per quanto concerne le norme sull'origine preferenziale, allo scopo di assicurare una maggiore coerenza fra tali accordi e semplificarne l'uso a beneficio degli operatori economici;

Negoziati plurilaterali/settoriali

37.   invita la Commissione e il Consiglio a considerare anche il merito dei negoziati plurilaterali/settoriali in taluni casi, sull'esempio dell'accordo sull'aviazione civile, dell'accordo sugli appalti pubblici e di quello sulle tecnologie dell'informazione;

Approccio generale ai negoziati commerciali

38.   insiste sulla necessità che le concessioni fatte dall'UE ai suoi partner negoziali corrispondano a concessioni da parte dei paesi interessati, a meno che non si tratti di concessioni chiaramente motivate da considerazioni inerenti allo sviluppo;

39.   ricorda l'importanza strategica e il carattere multifunzionale dell'agricoltura nell'UE; insiste sul fatto che l'agricoltura non dovrebbe essere l'unico settore in cui l'UE fa concessioni nel corso dei negoziati commerciali e che la politica commerciale deve restare conforme alle opzioni fondamentali definite nel quadro di diverse riforme successive della politica agricola comune;

40.   ricorda che l'UE - il più grande mercato unico di beni e servizi nel mondo - esercita una grande attrattiva sugli esportatori in tutto il mondo; richiama l'attenzione sulla grande influenza che tale situazione conferisce ai negoziatori dell'UE, sia nel quadro multilaterale che in quello bilaterale e regionale;

41.   ritiene che l'attuazione delle politiche di commercio equo da parte dell'UE e di tutti i suoi partner commerciali dovrà progressivamente comportare una maggiore enfasi sul riconoscimento internazionale delle norme ambientali minime, foriere di condizioni di parità tra tutti i partner;

42.   ritiene che i negoziati commerciali, a livello multilaterale, bilaterale o regionale, debbano mirare a definire il commercio internazionale in termini di impegni globali sociali, ambientali e in materia di diritti umani contribuendo così ai vari sforzi compiuti in altri contesti; insiste sul fatto che i progressi compiuti su tali problematiche debbano essere rapportati unicamente agli interessi commerciali dell'UE, in quanto il commercio estero è soltanto un aspetto, anche se importante, dello sviluppo economico sostenibile nell'UE;

43.  43 invita la Commissione a chiarire il proprio concetto sul carattere delle norme e degli standard sociali e ambientali nella politica commerciale internazionale, a stabilire i principi e il contenuto dei futuri capitoli sociali e ambientali dei nuovi accordi di libero scambio e di associazione e ad elaborare una strategia convincente su come promuovere l'accettazione di tali capitoli da parte dei partner commerciali dell'UE;

Relazioni transatlantiche

44.   esprime il parere che l'UE debba diversificare le sue relazioni economiche, salvaguardare le sue politiche in materie come la sanità pubblica e l'ambiente e rafforzare le sue relazioni economiche con altre regioni del mondo sulla base dei principi di pace e sovranità, di rispetto delle libertà civili, di rispetto dell'ambiente, degli standard sociali, dei diritti umani e dello sviluppo;

45.   è del parere che il rafforzamento delle relazioni economiche transatlantiche si debba attuare nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie dell'UE, senza pregiudicare l'autonomia della sua politica di concorrenza e le sue norme di tutela dei servizi pubblici e della diversità culturale;

46.   raccomanda la raccolta di dati affidabili al fine di analizzare la rilevanza dell'integrazione dei mercati economici UE e USA per l'economia e la società del Messico e del Canada; richiama l'attenzione sul fatto che gli investimenti esteri diretti in Messico spesso arrivano attraverso sussidiarie europee operanti dagli USA, il che spiega il motivo per cui tali operazioni di fatto non trovano riscontro nei dati UE-Messico;

Cina

47.   fa riferimento alla succitata risoluzione sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'UE e la Cina; ritiene che la Cina rappresenti un chiaro esempio dell'impatto positivo che la liberalizzazione commerciale e la partecipazione attiva a mercati globali e competitivi producono in termini di crescita economica e previdenza sociale; è consapevole delle grandi sfide societarie e ambientali che tale paese deve affrontare; insiste affinché la Cina adempia a tutti gli obblighi assunti in sede OMC, quali l'applicazione delle norme internazionali del lavoro e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI); accoglie con favore la comunicazione e il documento di lavoro della Commissione su UE-Cina sopra indicati e sostiene gli sforzi della Commissione per definire una strategia adeguata che affronti tutti gli aspetti delle relazioni UE-Cina;

48.   ritiene che lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la Cina debba andare di pari passo con un dialogo politico che contempli le responsabilità ambientali e sociali dei due partner; sottolinea che le relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Cina devono basarsi sul rispetto di regole commerciali giuste ed eque e sull'applicazione delle regole dell'OMC;

49.   ritiene che l'insufficiente protezione dei DPI rappresenti una delle maggiori sfide cui l'Unione europea è confrontata nelle sue relazioni bilaterali con le autorità cinesi; invita pertanto la Commissione ad intensificare i suoi interventi presso la Cina affinché tale paese rispetti pienamente gli accordi TRIP e migliori l'esecuzione delle sentenze emanate dagli organi giudiziari;

Questioni normative

50.   sottolinea la crescente importanza che le questioni normative assumono nel commercio internazionale; chiede una maggiore coerenza tra le norme e le pratiche dell'UE e quelle dei nostri principali partner commerciali; fa presente che ciò non dovrebbe condurre ad un'armonizzazione verso il basso delle normative, che potrebbe ridurre la fiducia dei cittadini nelle questioni riguardanti sanità, sicurezza e ambiente; evidenzia che occorrerebbe piuttosto incrementare gli sforzi affinché tali normative siano riconosciute e applicate dai principali partner commerciali dell'UE;

51.   chiede alla Commissione di valutare sistematicamente l'impatto delle politiche interne e delle legislazioni dell'UE sulla competitività globale e di dare il giusto peso nei suoi processi di elaborazione delle politiche di regolamentazione alla posizione concorrenziale delle imprese comunitarie all'interno e all'esterno dell'Europa;

52.   insiste, nell'ambito dell'OMC e degli ALS bilaterali, sull'importanza di accelerare la soppressione delle barriere commerciali non tariffarie e di armonizzare le norme tecniche, in particolare mediante l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco;

53.   ritiene che il modo più efficace per evitare divergenze in campo normativo, che portano alla creazione di ostacoli al commercio, consista nella definizione di norme e standard globali; incoraggia la Commissione a partecipare attivamente all'attività di tutte le agenzie e degli organismi competenti per la fissazione degli standard a livello internazionale;

54.   sostiene la cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito normativo con i principali paesi partner, a condizione che essa non comporti indebite discriminazioni nei confronti di altri paesi e non consenta ai partner interessati di interferire indebitamente con il processo decisionale interno dell'UE;

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

55.   invita la Commissione a perseverare nel suo impegno a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; rammenta che il rispetto dei brevetti e la tutela dei DPI sono al centro della competitività esterna dell'Unione europea e ritiene che su questo punto l'UE dovrebbe assumere una posizione più decisa nei confronti dei paesi terzi;

56.   sottolinea che la contraffazione e la pirateria provocano perdite di posti di lavoro, minacciano l'innovazione e sottraggono entrate fiscali ai governi; evidenzia che un'adeguata tutela dei DPI e un'efficace applicazione della legge sono il fondamento dell'economia globale;

57.   considera un'adeguata tutela dei DPI da parte dei principali partner commerciali dell'UE come un requisito indispensabile per mantenere e migliorare la competitività dell'Unione europea all'estero;

58.   accoglie con favore l'impegno della Commissione a rafforzare le disposizioni in materia di DPI all'interno degli accordi commerciali internazionali e a dare esecuzione agli impegni già esistenti;

59.   insiste affinché i principali partner commerciali dell'UE, quali la Cina e la Russia, applichino i DPI in conformità degli obblighi OMC/TRIP;

60.   sottolinea che la politica europea in materia di DPI nei confronti dei paesi in via di sviluppo non dovrebbe andare oltre gli obblighi previsti dagli accordi TRIP, ma piuttosto incoraggiare il ricorso alle flessibilità dei TRIP;

61.   ritiene che la tutela dei DPI e la prova della loro effettiva applicazione mediante strumenti giuridici e amministrativi appropriati, rappresentino una condizione indispensabile per l'adesione all'OMC;

62.   chiede al Consiglio di approvare la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661), proposta sostenuta dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul marchio d'origine(10),

Strategia di accesso al mercato

63.   accoglie con favore la decisione della Commissione di rivedere la propria strategia di accesso al mercato e si attende l'adozione della sua comunicazione in materia nel 2007; invita la Commissione a coinvolgere da vicino il Parlamento in questa iniziativa;

64.   insiste sulla necessità di concentrarsi soprattutto sulle BNT, le quali, con la progressiva riduzione o eliminazione delle tariffe, tendono a divenire gli ostacoli principali al commercio internazionale; richiama l'attenzione sulla grande varietà, complessità tecnica e sensibilità politica della questione delle BNT, che ne rende difficile il trattamento, e invita la Commissione a destinare risorse sufficienti a tale arduo compito;

65.   richiama l'attenzione sul grave rischio che le misure relative alla sicurezza divengano le BNT del 21° secolo; invita tutti i paesi a risolvere le loro legittime preoccupazioni in materia di sicurezza mediante misure che limitino il meno possibile gli scambi commerciali e ad avviare cooperazioni - sul piano multilaterale, plurilaterale o bilaterale - volte al perseguimento di tale obiettivo;

66.   invita le delegazioni della Commissione, le ambasciate e le agenzie di promozione del commercio degli Stati membri, le camere di commercio e tutte le altre organizzazioni pubbliche o private che rappresentano gli interessi economici europei all'estero a coordinare meglio la propria azione di promozione dei beni e dei servizi europei, di apertura dei mercati e di incremento dei flussi d'investimento;

Servizi

67.   rammenta l'aumento della quota dei servizi nel risultato economico globale e nel PIL dell'Unione europea; richiama l'attenzione sull'elevato livello della competitività all'estero dei fornitori europei di servizi; invita la Commissione a perseguire, in tutti i negoziati commerciali, una liberalizzazione progressiva e reciproca dei servizi nonché una politica volta ad aumentare la standardizzazione, la trasparenza e la prevedibilità delle norme in materia, affinché il settore dei servizi europei, caratterizzato da un'elevata competitività, possa operare più liberamente in paesi terzi; nota tuttavia che ciò non dovrà comportare offerte o richieste nel comparto dei servizi pubblici;

68.   ritiene che occorra operare una distinzione tra servizi commerciali e servizi pubblici, sottolinea la necessità di mantenere i servizi pubblici fuori da qualunque negoziato, in particolare quelli collegati alle esigenze fondamentali delle popolazioni e che consentono di accedere a beni pubblici essenziali quali la sanità, l'istruzione, l'acqua potabile e l'energia, ma anche quelli che rivestono un ruolo determinante nel salvaguardare la diversità culturale, come i servizi audiovisivi;

69.   insiste sulla necessità di garantire che i partner dei paesi meno sviluppati conservino un margine politico per poter regolamentare i servizi che sono importanti ai fini del loro sviluppo;

70.   ritiene che l'UE debba promuovere l'estensione e il riconoscimento delle norme e delle prassi internazionali di contabilità e di audit, al fine di garantire una maggiore stabilità e trasparenza dei mercati e di far sì che gli operatori possano beneficiare di maggiore sicurezza e di migliori informazioni in relazione alle loro attività al di fuori dell'UE;

71.   sottolinea in particolare che lo sviluppo della competitività esterna esige che, nell'ambito della sua politica commerciale, l'UE adotti iniziative intese a rafforzare la sicurezza delle transazioni e degli interscambi elettronici, nonché a migliorare la protezione dei dati;

72.   ritiene che l'apertura del mercato dei servizi finanziari e la facilitazione della circolazione dei capitali debbano essere accompagnate da una maggiore trasparenza e da misure più efficaci in materia di lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle frodi fiscali, soprattutto nei casi in cui sono coinvolti centri finanziari off-shore;

Materie prime e energia

73.   ritiene che le materie prime, e in particolare le risorse energetiche, meritino un trattamento speciale nella nuova agenda commerciale dell'UE;

74.   è dell'avviso che, anche in considerazione della necessità di combattere il cambiamento climatico tramite modelli di scambio commerciale più sostenibili, l'accesso e l'utilizzo di energia e risorse sia una questione che pertiene alla sfera delle norme multilaterali, che non deve essere influenzata da accordi commerciali bilaterali mirati alla competizione per le condizioni di accesso più favorevoli;

Appalti pubblici

75.   ritiene che all'alto grado di apertura dei mercati di appalti pubblici dell'UE, a tutti i livelli governativi, non corrisponda un accesso equivalente dei fornitori dell'UE, e in particolare delle PMI, ai mercati esteri di appalti pubblici di merci, servizi e attività di costruzione, e che la Commissione dovrebbe adoperarsi per un accesso reciproco a questo importante settore economico rispetto alle economie sviluppate ed emergenti; riconosce che l'introduzione di specifiche restrizioni all'accesso a taluni comparti del mercato comunitario degli appalti possa essere presa eccezionalmente in considerazione allo scopo di favorire la reciprocità, ma sarebbe fermamente contrario a qualsiasi tentativo di chiudere tale mercato a fini protezionistici;

76.   chiede alla Commissione di ottenere dagli altri partecipanti all'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC impegni ragionevoli nell'ambito della sua attuale rinegoziazione;

77.   sottolinea tuttavia la necessità di un più elevato livello di trasparenza e chiede alla Commissione di astenersi dall'avanzare richieste eccessive nel settore degli appalti pubblici, specie per quanto riguarda i servizi d'interesse generale, qualora ciò dovesse creare difficoltà per i paesi partner meno sviluppati;

78.   prende atto dell'iniziativa di taluni Stati membri di riequilibrare l'accordo sugli appalti pubblici a favore delle PMI; raccomanda a tal fine alla Commissione e al Consiglio di insistere sull'inserimento nell'accordo sugli appalti pubblici, rinegoziato nell'ambito dell'OMC, di una clausola che consenta all'UE di privilegiare le proprie PMI nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, sul modello delle clausole già applicate da altri grandi paesi che partecipano a tale accordo, come gli Stati Uniti e il Giappone;

79.   ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero costituire oggetto anche di tutti i negoziati commerciali bilaterali e regionali avviati dall'UE, allo scopo di pervenire ad un'apertura equilibrata dei mercati degli appalti pubblici;

Rispetto delle norme

80.   sottolinea la necessità che i partner commerciali dell'UE rispettino pienamente le norme e gli obblighi risultanti dalla loro adesione all'OMC o da accordi bilaterali o regionali conclusi con l'UE; ribadisce l'importanza fondamentale che il meccanismo dell'OMC per la composizione delle controversie riveste per la credibilità e l'efficacia del sistema commerciale multilaterale; invita la Commissione ad applicare tale meccanismo ogni qualvolta l'inosservanza delle regole da parte di altri membri incida negativamente sugli interessi commerciali dell'UE e non sia possibile trovare una soluzione negoziata entro un periodo di tempo ragionevole;

Strumenti di difesa commerciale

81.   ritiene che l'obiettivo di un'ulteriore liberalizzazione commerciale renda ancora più necessario per l'UE salvaguardare la sua capacità di tutelarsi da pratiche commerciali sleali; considera pertanto gli Strumenti di difesa commerciale (SDC) una componente indispensabile della strategia dell'UE per la competitività esterna;

82.   prende atto con interesse dell'iniziativa della Commissione di intraprendere un riesame completo degli SDC e di avviare un processo di consultazione pubblica sulla base della succitata Comunicazione sul Libro verde destinato alla consultazione pubblica;

83.   rammenta la sintesi della Commissione sulla "Valutazione degli strumenti europei di difesa commerciale" elaborata da Mayer, Brown, Rowe e Maw LLP e presentata nel dicembre 2005, in cui si concludeva che lo status quo è sia ragionevole sia adeguato al fine di tenere conto degli interessi dei vari gruppi delle parti, e sostiene pertanto il parere secondo cui non vi è attualmente una necessità apparente o urgente di rivedere o modificare gli attuali SDC della Comunità;

84.   ricorda che negoziati su discipline multilaterali concernenti gli SDC sono attualmente in corso nell'ambito dell'Agenda di Doha per lo sviluppo; è favorevole a tali negoziati, ma deplora l'opposizione americana alle riforme del quadro OMC per gli strumenti di difesa commerciale; ritiene che l'intensificazione globale dell'utilizzo degli SDC, in primo luogo da parte dei paesi industrializzati avanzati, richieda un nuovo quadro normativo più rigoroso a livello dell'OMC onde garantire un futuro commercio mondiale libero ed equo;

85.   sostiene l'idea di adeguare tali strumenti alle nuove realtà dell'economia globale, ma richiama l'attenzione sul pericolo di disarmare unilateralmente l'UE al punto da non consentirle di difendersi da pratiche commerciali sleali in un contesto internazionale caratterizzato dalla diffusione di tali pratiche e dal frequente, e spesso abusivo, ricorso a misure di difesa commerciale da parte di paesi terzi contro le importazioni dall'UE;

86.   sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per monitorare l'applicazione delle misure di difesa commerciale da parte di paesi terzi contro le importazioni dall'UE, reagire ad eventuali abusi e fornire un'adeguata assistenza alle imprese interessate;

Dazi doganali

87.   sottolinea l'importanza delle norme e delle procedure doganali ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di politica commerciale; ritiene che, nella definizione e nell'applicazione di tali norme e procedure, occorra trovare un giusto equilibrio tra efficacia dei controlli e agevolazione dei flussi commerciali;

88.   rammenta che le procedure d'importazione eccessivamente complesse e onerose applicate da numerosi paesi del mondo comportano spesso notevoli costi di transazione per gli esportatori comunitari e rappresentano un forte ostacolo al commercio; sostiene pertanto gli sforzi della Commissione per risolvere questo problema sia nel quadro multilaterale dei negoziati ADS in materia di agevolazione degli scambi commerciali, sia mediante negoziati bilaterali e regionali;

89.   invita la Commissione e gli Stati membri a vagliare attentamente la creazione di un servizio doganale unificato dell'UE per una più efficace applicazione delle regole e delle procedure doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione europea;

Tassi di cambio

90.   osserva che i tassi di cambio incidono notevolmente sullo sviluppo del commercio internazionale; invita la Commissione a presentare proposte concrete sulle misure da adottare in caso di tassi di cambio che riducano la competitività dell'UE e a prendere in considerazione l'inclusione di tali misure nella prossima revisione degli SDC dell'Unione europea;

Questioni istituzionali

91.   ritiene che la credibilità e l'efficacia della politica commerciale comune quale strumento di competitività dell'UE siano influenzate negativamente dalla mancanza di legittimità di tale politica, che deriva da un coinvolgimento insufficiente del Parlamento;

92.   deplora il fatto che importanti norme commerciali, come quelle concernenti gli SDC, rimangano al di fuori della procedura di codecisione e che persistano incertezze circa l'applicabilità della procedura del parere conforme in relazione agli accordi di libero scambio; invita gli Stati membri a porre rimedio quanto prima a questa situazione insoddisfacente, attuando le necessarie riforme istituzionali e, in particolare, applicando le disposizioni in materia di commercio internazionale di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

93.   invita la Commissione e il Consiglio a tenerlo pienamente informato e a coinvolgerlo in tutte le iniziative prese a seguito della Comunicazione "Europa globale";

o
o   o

94.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, e dei paesi candidati.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0388.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0450.
(3) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0419.
(5) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.
(6) GU C 233E del 28.9.2006, pag. 103.
(7) GU C 193E del 17.8.2006, pag. 110.
(8) Documento del Consiglio 7775/1/06.
(9) GU C 291E del 30.11.2006, pag. 321.
(10) Testi approvati, P6_TA(2006)0325.


Economia verde all'idrogeno in Europa
PDF 124kWORD 44k
Dichiarazione del Parlamento europeo sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate
P6_TA(2007)0197P6_DCL(2007)0016

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.   considerando che il riscaldamento globale e i costi dei combustibili fossili continuano ad aumentare e tenendo conto del dibattito avviato dal Parlamento europeo e dalla Commissione sul futuro della politica energetica e sul cambiamento climatico,

B.   considerando che una visione post-energia fossile e post-energia nucleare dovrebbe costituire il prossimo progetto importante dell'Unione europea,

C.   considerando che i 5 fattori chiave per l'indipendenza energetica sono: la massimizzazione dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di gas che comportano un riscaldamento globale, l'ottimizzazione dell'introduzione su scala commerciale di energie rinnovabili, la messa a punto di una tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno per immagazzinare energie rinnovabili e la creazione di griglie di energia intelligente per distribuire l'energia stessa,

1.   invita le istituzioni dell'UE:

   - a perseguire entro il 2020 un incremento del 20% dell'efficienza energetica,
   - a ridurre del 30% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2020 i gas a effetto serra,
   - a produrre entro il 2020 il 33% dell'elettricità e il 25% dell'energia globale ricorrendo a fonti di energia rinnovabile,
   - a sviluppare una tecnologia di immagazzinaggio delle celle a combustibile a idrogeno, e altre tecnologie di immagazzinaggio, per usi portatili, impianti permanenti e fini di trasporto e a mettere a punto entro il 2025 in tutti i paesi membri dell'UE un'infrastruttura a idrogeno decentralizzata, secondo un approccio dal basso verso l'alto,
   - a rendere entro il 2025 le griglie di energia intelligenti ed indipendenti in modo che le regioni, le città, le PMI e i cittadini possano produrre e condividere l'energia con lo stesso accesso aperto che esiste attualmente per quanto concerne internet;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Auken, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Becsey, Beer, Beglitis, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlinguer, Berman, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, van Buitenen,Buitenweg, Bullmann, Busk, Busquin, Buzek, Capoulas Santos, Cappato,Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini,Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Chatzimarkakis, Chervenyakov,Chiesa, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei,Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu C., Creţu G., Crowley, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou,De Michelis, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duff, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Robert, Färm, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gargani, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi,Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Gruber, Guardans Cambó, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Holm, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Koch-Mehrin, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco,Lucas, Lyubcheva,Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Manders, Maňka, Mann E., Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Pflüger, Piecyk, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poettering, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Prets, Prodi, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schlyter, Schmidt F., Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Severin, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Søndergaard, Sofianski, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Stănescu, Staniszewska, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strož, Susta, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ticău, Titley, Toia, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Varvitsiotis, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala', Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

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