Indice 
Testi approvati
Giovedì 24 maggio 2007 - Strasburgo
Organizzazione comune dei mercati agricoli *
 Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali *
 Verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici
 Situazione in Nigeria
 Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
 Strategia innovativa
 Lotta contro la criminalità organizzata
 Kashmir: situazione presente e prospettive future
 Estonia
 Emittente "Radio Caracas TV" in Venezuela
 Diritti umani in Siria
 Diritti umani in Sudan

Organizzazione comune dei mercati agricoli *
PDF 484kWORD 205k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (COM(2006)0822 – C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS))
P6_TA(2007)0207A6-0171/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0822)(1),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0045/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0171/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6
(6)  Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell'ambito della PAC. Il presente regolamento deve perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non deve abrogare o modificare gli strumenti esistenti – salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio – né introdurre nuovi strumenti o misure.
(6)  Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell'ambito della PAC. Il presente regolamento deve perciò costituire esclusivamente un atto di semplificazione tecnica e non deve abrogare o modificare gli strumenti esistenti – salvo che, per la loro natura prettamente tecnica, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio – né introdurre nuovi strumenti o misure.
Emendamento 2
Considerando 7
(7)  In quest'ottica, il presente regolamento non deve includere quelle disposizioni delle OCM che sono attualmente soggette a revisione politica, come ad esempio una parte delle OCM ortofrutticoli, banane e vino. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 vanno quindi incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non siano interessate dalla riforma della politica comunitaria in quei settori.
(7)  In quest'ottica, il presente regolamento non deve includere quelle OCM che sono attualmente soggette a revisione politica e che vanno incorporate nel presente regolamento solo una volta concluse le riforme in corso.
Emendamento 3
Considerando 9
(9)  Le OCM cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, olive, lino e canapa, banane, vino, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Per le OCM ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione è abilitata a fissare le campagne di commercializzazione di propria iniziativa, visto che i cicli di produzione variano considerevolmente da un prodotto all'altro e in certi casi non è necessario fissare una campagna di commercializzazione. Nel presente regolamento si devono quindi inserire le campagne vigenti nei settori summenzionati, nonché la competenza della Commissione a fissare le campagne per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati.
(9)  Le OCM cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, olive, lino e canapa, banane, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
Emendamento 4
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Le organizzazioni a carattere interprofessionale costituite su iniziativa di organizzazioni di operatori e che rappresentano una quota significativa delle diverse categorie professionali del settore interessato sono in grado di contribuire a una maggiore attenzione alle realtà del mercato e di facilitare l'evoluzione dei comportamenti economici per migliorare la conoscenza e l'organizzazione della produzione nonché la presentazione e la commercializzazione dei prodotti. Poiché le azioni di queste organizzazioni a carattere interprofessionale possono concorrere in termini generali alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, e in particolare di quelli perseguiti dal presente regolamento, quest'ultimo non rimette in discussione l'esistenza e il funzionamento di questo tipo di organizzazioni negli Stati membri.
Emendamento 5
Considerando 20
(20)  I regolamenti di base dei settori carni bovine, carni suine e carni ovicaprine hanno stabilito tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l'applicazione del regime di intervento nei settori delle carni bovine e suine, oltre a rispondere all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse va quindi mantenuto. Tuttavia, data la sua natura eminentemente tecnica, sembra opportuno affidare alla Commissione la competenza a legiferare in materia, sulla base dei criteri preposti al sistema vigente.
(20)  I regolamenti di base dei settori carni bovine, carni suine e carni ovicaprine hanno stabilito tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi nei settori delle carni bovine, delle carni ovine e delle carni suine e per l'applicazione del regime di intervento nei settori delle carni bovine e suine, oltre a rispondere all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse va quindi mantenuto. La classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini dovrà essere effettuata sulla base della conformazione e dello stato di ingrassamento. L'utilizzazione combinata di tali due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate dovrebbero formare oggetto di identificazione. Per assicurare l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche in loco da parte di un comitato di controllo comunitario.
Emendamento 6
Considerando 25
(25)  Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. Giova pertanto trasporre nel presente regolamento le disposizioni generali dell'OCM zucchero che disciplinano i rapporti contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole da zucchero. Quanto alle condizioni particolari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, di natura altamente tecnica, si ritiene più opportuno disciplinarle a livello di Commissione.
(25)  Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. Giova pertanto introdurre disposizioni quadro a disciplina dei rapporti contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole da zucchero. A causa della diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero nell'insieme della Comunità. Esistono già accordi interprofessionali tra associazioni di produttori di barbabietole da zucchero e zuccherifici. Pertanto le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai produttori di barbabietole da zucchero e all'industria saccarifera ai fini di un corretto funzionamento dell'economia zuccheriera, prevedendo la possibilità di derogare a talune regole nel contesto di un accordo interprofessionale.
Emendamento 7
Considerando 26
(26)  Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.
soppresso
Emendamento 8
Considerando 35
(35)  Ai fini del presente regolamento, la struttura delle quote latte deve essere allineata con il regime vigente nel settore dello zucchero. Di conseguenza, il punto di partenza della normativa per il settore lattiero-caseario non deve essere più l'obbligo di sottostare a un prelievo supplementare quando viene superato il quantitativo di riferimento nazionale, bensì la fissazione di quote nazionali che, una volta superate, danno luogo alla riscossione di un prelievo di eccedenza.
(35)  Ai fini del presente regolamento, è opportuno raggruppare all'interno di una stessa sezione il regime di controllo della produzione nel settore del latte e quello applicabile nel settore dello zucchero. Di conseguenza, nel settore lattiero-caseario occorre sostituire i termini "quantitativi di riferimento nazionali" con i termini "quote nazionali" che, una volta superate, danno luogo alla riscossione di un prelievo.
Emendamento 9
Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)  L'obiettivo essenziale del regime delle quote lattiere consiste nel ridurre lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di latte e prodotti lattiero-caseari nonché le eccedenze strutturali che ne risultano, pervenendo così a un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto prevedere il suo proseguimento per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a partire dal 1° aprile 2008. Occorre inoltre mantenere il metodo adottato nel 1984 che ha istituito un prelievo da versare sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente oltre la quota.
Emendamento 10
Considerando 95
(95)  Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze che in passato erano attribuite al Consiglio, che le esercitava secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 del trattato. Gli atti adottati dal Consiglio secondo tale procedura devono rimanere in vigore fino all'adozione delle pertinenti disposizioni da parte della Commissione in virtù delle competenze attribuitele dal presente regolamento. Per evitare che, in simili casi, le disposizioni adottate dal Consiglio coesistano in parallelo con quelle adottate dalla Commissione, quest'ultima deve essere abilitata ad abrogare gli atti del Consiglio di cui trattasi.
(95)  Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze che in passato erano attribuite al Consiglio, che le esercitava secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 del trattato per le disposizioni tecniche. Gli atti adottati dal Consiglio secondo tale procedura devono rimanere in vigore fino all'adozione delle pertinenti disposizioni tecniche da parte della Commissione in virtù delle competenze attribuitele dal presente regolamento. Per evitare che, in simili casi, le disposizioni adottate dal Consiglio coesistano in parallelo con quelle adottate dalla Commissione, quest'ultima deve essere abilitata ad abrogare gli atti del Consiglio di cui trattasi. Tutte le disposizioni politiche dovrebbero essere adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 37 del trattato, previa consultazione del Parlamento europeo.
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1, lettera i)
i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX (di seguito "il settore degli ortofrutticoli freschi");
soppresso
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1, lettera j)
j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X (di seguito "il settore degli ortofrutticoli trasformati");
soppresso
Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)
vino: allegato I, parte XII (di seguito "il settore del vino");
soppresso
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 2
2.  Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e del vino si applicano unicamente le seguenti disposizioni del presente regolamento:
soppresso
a) articoli 3 e 4;
b) parte IV;
c) articolo 183;
d) articolo 184;
e) articolo 185;
f) articolo 188 e articolo 189, primo comma;
g) articolo 195, lettera a).
Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2, lettere b bis) e b ter) (nuove)
b bis) "prezzo di riferimento": il prezzo di base;
b ter) "prezzo d'intervento": il prezzo raggiunto il quale si procede all'intervento.
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore del vino;
soppresso
Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 2
2.  La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
soppresso
Emendamento 18
Articolo 9, lettera f bis) (nuova)
f bis) carni suine.
Emendamento 19
Articolo 39
1.  La Commissione stabilisce tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, comprese le norme sulla comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri, nei seguenti settori:
1.  Sono stabilite tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, comprese le norme sulla comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri, nei seguenti settori:
a) carni bovine, relativamente ai bovini adulti;
a) carni bovine, relativamente ai bovini adulti;
b) carni suine;
b) carni suine;
c) carni ovine e caprine.
c) carni ovine e caprine.
2.  La Commissione stabilisce le tabelle di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
2.  Le tabelle di cui al paragrafo 1 sono stabilite tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) per le carcasse di bovini adulti, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate;
a) per le carcasse di bovini adulti, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate;
b) per le carcasse di suino, la tabella classifica le carcasse in base al tenore di carne magra rispetto al peso, attenendosi al principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive, e prevede la suddivisione delle carcasse in classi e la loro identificazione;
b) per le carcasse di suino, la tabella classifica le carcasse in base al tenore di carne magra rispetto al peso, attenendosi al principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive, e prevede la suddivisione delle carcasse in classi e la loro identificazione;
c) per le carcasse di ovini e caprini, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate.
c) per le carcasse di ovini e caprini, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate.
Per le carcasse di agnelli leggeri possono essere utilizzati altri criteri, come il peso, il colore della carne e il colore del grasso.
Per le carcasse di agnelli leggeri possono essere utilizzati altri criteri, come il peso, il colore della carne e il colore del grasso.
2 bis.  Onde assicurare l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità un comitato di controllo comunitario effettua verifiche in loco.
Emendamento 20
Articolo 41, paragrafo 1, comma 2, lettera f bis) (nuova)
f bis) apicoltura.
Emendamento 21
Articolo 47, paragrafo 1
1.  Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda l"acquisto, la fornitura, il ricevimento e il pagamento delle barbabietole.
1.  Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto enunciate all'allegato II bis, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di acquisto, fornitura, ricevimento e pagamento delle barbabietole.
Emendamento 22
Articolo 50, alinea
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e segnatamente:
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e segnatamente gli elementi seguenti:
-a) le modifiche dell'allegato II bis;
Emendamento 23
Articolo 51, alinea
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure relative ai settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame:
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure relative ai settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame:
Emendamento 24
Articolo 51, lettera d bis) (nuova)
d bis) misure intese a permettere un migliore orientamento dell'allevamento.
Emendamento 25
Articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate1.
--  -----------------
1 GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2005 (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 1).
Emendamento 27
Articolo 118, comma 1, parte introduttiva
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:
Fatte salve le disposizioni specifiche relative a un settore di produzione e senza pregiudizio del riconoscimento di organizzazioni analoghe per i prodotti non contemplati dal presente articolo, gli Stati membri riconoscono, secondo le rispettive modalità, le organizzazioni a carattere interprofessionale che:
Emendamento 28
Articolo 118, comma 1, lettera a)
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:
a) sono composte da organizzazioni rappresentative delle attività economiche connesse alla produzione e al commercio e/o alla trasformazione dei prodotti di un determinato settore.
i) settore delle olive;
ii) settore del tabacco;
Emendamento 29
Articolo 118, comma 1, lettera c), alinea
c) perseguono un obiettivo specifico, segnatamente:
c) perseguono un obiettivo specifico, ad esempio:
Emendamento 30
Articolo 118, comma 1, lettera c), punto i)
i) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
i) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti in questione;
Emendamento 31
Articolo 118, comma 1, lettera c), punto ii)
ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorarla;
ii) adattare in comune la produzione e/o la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorarla;
Emendamento 32
Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv)
iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato.
iv) svolgere ricerche e esperienze su nuovi metodi di produzione sostenibili e studi sull'evoluzione del mercato;
Emendamento 33
Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv bis) (nuovo)
iv bis) favorire l'innovazione, il miglioramento qualitativo, la diversità e la sicurezza dei prodotti, la salvaguardia dell'ambiente e la biodiversità;
Emendamento 34
Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv ter) (nuovo)
iv ter) assicurare l'informazione sul prodotto lungo l'intero circuito di produzione e di commercializzazione, come pure la promozione del prodotto.
Emendamento 35
Articolo 118, comma 2 bis (nuovo)
Le organizzazioni a carattere interprofessionale possono chiedere alle autorità che le hanno riconosciute che le regole, gli accordi e le pratiche decisi nel loro ambito siano resi obbligatori per tutti gli operatori la cui attività è incentrata sul prodotto o gruppo di prodotti interessato.
Emendamento 36
Articolo 124
1.  Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:
1.  Per i settori dei cereali, dello zucchero, del riso, del lino e della canapa, del latte, delle carni bovine (per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, parte XV, lettera a) e delle olive (per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39), le importazioni nella Comunità sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.
a) cereali,
Tuttavia, può essere prevista una deroga:
b) riso,
a) per i prodotti cerealicoli che non presentano un'incidenza significativa sulla situazione dell'approvvigionamento del mercato in questione,
c) zucchero,
b)allorché la gestione di talune importazioni di zucchero o riso non necessita di un titolo di importazione.
d) sementi,
e) olive, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39,
f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa,
g) banane,
h) piante vive e prodotti della floricoltura,
i) carni bovine,
j) latte e prodotti lattiero-caseari,
k) carni suine,
l) carni ovine e caprine,
m) uova,
n) pollame,
o) alcole etilico.
1 bis.  Per gli altri settori e prodotti, fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione.
2.  Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercato interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
2.  Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
Emendamento 37
Articolo 135, paragrafo 2
2.  Non vengono applicati dazi addizionali all'importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o ove gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2.  Il Consiglio verifica che i dazi addizionali all'importazione non rischino di perturbare il mercato comunitario o che i loro effetti non siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
Emendamento 38
Articolo 187, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione si sforza di seguire il principio di efficacia dei costi nel determinare tali norme e garantisce agli Stati membri che esse non comporteranno un incremento eccessivo dei loro oneri di bilancio.
Emendamento 39
Articolo 187, comma 2 bis (nuovo)
Le procedure preliminari a tali sanzioni rispettano il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un processo equo ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
Emendamento 40
Articolo 188, paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)
1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito denominato "il comitato".
1.  La Commissione è assistita, in funzione dei mercati interessati, dal comitato di gestione rispettivamente per le carni, per i prodotti lattiero-caseari, per i prodotti vegetali o per le colture perenni.
1 bis.  La Commissione garantisce, grazie a procedure adeguate e a un finanziamento sufficiente, che gli esperti designati dagli Stati membri possiedano un elevato livello di competenza.
Emendamento 41
Articolo 188, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Entro un termine di due anni dall'adozione del presente regolamento, la Commissione procede ad una valutazione delle esperienze relative ai comitati di gestione e ai gruppi di esperti settoriali e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia, corredata dei commenti degli Stati membri.
Emendamento 42
Articolo 188, paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. L'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE si applica alle riunioni dei comitati di gestione.
Emendamento 43
Articolo 188, paragrafo 3
3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3.  I comitati adottano il proprio regolamento interno.
Emendamento 44
Articolo 195, paragrafo 1, lettera a)
a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 670/2003, (CE) n. 797/2004 e (CE) n. 1952/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 670/2003, (CE) n. 797/2004 e (CE) n. 1952/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
Emendamento 45
Articolo 198, paragrafo 2, lettera e)
e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1° agosto 2008;
soppresso
Emendamento 46
Allegato I, parte IX

Testo della Commissione

Parte IX: Ortofrutticoli freschi

Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) , fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20

0803 00 11

Banane da cuocere, fresche

ex 0803 00 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

1212 99 30

Carrube

Emendamento del Parlamento

soppresso

Emendamento 47
Allegato I, parte X

Testo della Commissione

Parte X: Ortofrutticoli trasformati

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

ex 0710

Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 95

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 90

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 99

ex 0813

Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 20 10

Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati

b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

– frutti del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

– granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

– ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40

– cuori di palma della sottovoce 2001 90 60

– olive della sottovoce 2001 90 65

– foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

– preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

– confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ed ex 2007 99 98

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

– burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

– cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

– granturco della sottovoce 2008 99 85

– ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91

– foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

– miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98

– banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Emendamento del Parlamento

soppresso

Emendamento 48
Allegato I, parte XII

Testo della Commissione

Parte XII: Vino

Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

Codice NC

Designazione delle merci

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b)

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98

c)

0806 10 90

Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceti di vino

d)

2206 00 10

Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

Emendamento del Parlamento

soppresso

Emendamento 49
Allegato II bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

ALLEGATO II BIS

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE

PUNTO I

Ai fini del presente allegato per "parti contraenti" si intendono:

a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "il fabbricante";

b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "il venditore".

PUNTO II

1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO III

1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole, fermo restando che è operata una distinzione a seconda che i quantitativi di zucchero prodotti a partire da tali barbabietole siano:

a) zucchero di quota,

b) zucchero fuori quota.

Per i quantitativi di cui alla lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole indicato all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota, tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota, sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

____________________

4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina, produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota.

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO IV

1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO V

1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.

4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO VI

1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VII

1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VIII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO IX

1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO X

1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2. I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO XI

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XII

1. L'accordo interprofessionale prevede una clausola di arbitraggio.

2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;

c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;

d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

h) indicazioni riguardanti:

i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),

ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),

iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);

i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

j) fatte salve le disposizioni relative al prezzo minimo delle barbabietole di quota precisate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali *
PDF 280kWORD 45k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0755)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0044/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0141/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 6
(6)  L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine l'esclusione del granturco dal regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 appare la misura più adeguata, tenuto conto degli elementi sopraindicati e degli sbocchi di mercato per i produttori di granturco.
(6)  L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine il volume annuale degli acquisti di granturco nel quadro del regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 dovrebbe essere limitato, tenuto conto degli elementi sopraindicati.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1784/2003)
2.  All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
soppresso
"1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi."
Emendamenti 3 e 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 1784/2003)
2 bis.  All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli acquisti di granturco a titolo del regime di intervento sono soggetti ai seguenti massimali annui:
- 2 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008,
- 1 milione di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2008/2009,
- 0 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2009/2010.
Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta una relazione, se necessario corredata di nuove proposte legislative, in cui valuta l'evoluzione del mercato del granturco, la situazione economica del settore, nonché l'opportunità di sopprimere o di prorogare il regime di intervento."

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici
PDF 116kWORD 40k
Decisione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici (2007/2121(REG))
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976(1),

–   visti gli articoli 3, 4 e 9 nonché l'allegato I del suo regolamento,

–   viste la comunicazione ufficiale della competente autorità nazionale italiana concernente l'elezione dell'on. Beniamino Donnici al Parlamento europeo,

–   vista la contestazione ricevuta dall'on. Achille Occhetto il 25 marzo 2007 in merito alla validità dell'elezione dell'on. Beniamino Donnici al Parlamento europeo,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0198/2007),

A.   considerando che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976 precisa le cariche che sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo,

B.   considerando che in base all'articolo 9 e all'allegato I del regolamento i deputati sono tenuti a dichiarare con precisione le attività professionali da loro svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,

C.   considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento del Parlamento europeo prevede che "Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento",

D.   considerando che le disposizioni nazionali relative alla procedura elettorale europea devono essere conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, e in particolare al diritto comunitario primario, nonché allo spirito e alla lettera dell'Atto del 1976; considerando che per tali ragioni le autorità nazionali competenti - legislative, amministrative e giurisdizionali - quando applicano e/o interpretano le loro disposizioni nazionali relative alla procedura elettorale europea non possono non tenere conto di principi di diritto comunitario in materia elettorale;

E.   considerando che la conformità della rinuncia all'elezione dell'On. Achille Occhetto alla lettera e allo spirito dell'Atto del 1976 deve essere valutata alla luce dell'articolo 6 di quest'ultimo, che recita: "I membri del Parlamento europeo (...) non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo", e che la libertà e l'indipendenza dei deputati è un vero e proprio principio chiave,

F.   considerando che lo Statuto dei deputati (in vigore dal 2009) prevede al suo articolo 2, paragrafo 1, che "I deputati sono liberi e indipendenti". A sua volta, il paragrafo 2, ponendosi come un'evidente emanazione del paragrafo 1, stabilisce che "Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo",

G.   considerando che tali disposizioni dello Statuto dei deputati rappresentano soltanto un'esplicitazione dei principi di libertà ed indipendenza già contenuti nell'Atto del 1976 e che lo Statuto dei deputati sancisce in maniera esplicita a garanzia del Parlamento europeo e dei suoi componenti,

H.   considerando che lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, sebbene entri in vigore solo a partire dalla prossima legislatura che avrà inizio nel 2009, è allo stato attuale dell'ordinamento comunitario un atto legislativo di diritto primario, adottato dal Parlamento europeo con l'approvazione incondizionata del Consiglio e regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

I.   considerando che il Parlamento europeo come pure le autorità nazionali responsabili dell'attuazione e/o dell'interpretazione delle disposizioni nazionali in materia di procedura elettorale europea devono tenere conto dei principi e della disciplina dello Statuto dei deputati e devono comunque astenersi, anche in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'art 10 del trattato CE, dall'adottare misure o provvedimenti in palese contrasto con tale Statuto,

J.   considerando che i principi e le norme dello Statuto dei deputati rientrano indiscutibilmente tra i principi di cui all'articolo 6 del trattato UE, principi che sono il fondamento dell'Unione europea (come, in particolare, il principio di democrazia e quello dello stato di diritto) e che quest'ultima rispetta quali principi generali del diritto comunitario,

K.   considerando che la portata giuridica dell'articolo 6 dell'Atto del 1976 include nel suo ambito di applicazione anche i candidati che figurano ufficialmente nella graduatoria dei votati, e ciò nell'interesse del Parlamento europeo, poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamento stesso,

L.   considerando che la rinuncia all'elezione presentata dall'On. Achille Occhetto è il risultato di una volontà condizionata da un accordo, precedente alla proclamazione degli eletti nelle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, con l'altra componente della lista "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" e che pertanto tale rinuncia deve ritenersi incompatibile con la lettera e lo spirito dell'Atto del 1976 e quindi nulla,

M.   considerando che la nullità della rinuncia all'elezione dell'on. Achille Occhetto fa venir meno l'elemento di fatto e di diritto presupposto alla sussistenza e validità del mandato del suo successore Beniamino Donnici,

N.   considerando che il tribunale amministrativo regionale del Lazio (giudice di primo grado), con sua sentenza del 21 luglio 2006, ha ritenuto che la rinuncia, espressa dall'on. Achille Occhetto in vista della proclamazione degli eletti, non costituisce rinuncia alla posizione in graduatoria, perché il rispetto della volontà popolare impone di considerare indisponibili ed immodificabili i risultati elettorali, e non ha effetto in sede di adozione degli eventuali atti di surrogazione in caso di incompatibilità, decadenza, ineleggibilità o rinuncia alla nomina o alla carica da parte degli aventi diritto. Pertanto il candidato, che abbia rinunciato all'elezione, ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a ritirare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione,

O.   considerando che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva passata in giudicato, ha annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo dell'on. Achille Occhetto,

P.   considerando che in base all'articolo 12 dell'Atto del 1976 è il Parlamento europeo - e solo il Parlamento europeo - che verifica i poteri dei suoi membri eletti a suffragio universale; che tale fondamentale prerogativa del Parlamento europeo non può essere inficiata, o ancor meno vanificata, da un provvedimento delle autorità nazionali emesso in palese contrasto con le pertinenti norme e principi del diritto comunitario e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato in via definitiva da un organo giurisdizionale supremo di detto Stato, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato italiano in questione; che la giurisprudenza della Corte di giustizia, a conferma di queste prerogative anche in relazione a sentenze nazionali definitive emesse in violazione del diritto comunitario, ha comunque stabilito la responsabilità dello Stato,

Q.   considerando che il Parlamento europeo può legittimamente negare la validità del mandato dell'On. Beniamino Donnici e, al tempo stesso, ignorare la decisione del Consiglio di Stato italiano perché essa contrasta con la lettera e lo spirito dell'Atto del 1976, facendo così salvo il mandato dell'on. Achille Occhetto,

1.   dichiara non valido il mandato del deputato al Parlamento europeo dell'On. Beniamino Donnici la cui elezione è stata comunicata dall'autorità nazionale competente,

2.   conferma la validità del mandato dell'on. Achille Occhetto,

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione all'autorità nazionale competente italiana e agli onorevoli Beniamino Donnici e Achille Occhetto.

(1) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).


Situazione in Nigeria
PDF 125kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulle recenti elezioni in Nigeria
P6_TA(2007)0210B6-0201/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione sulle osservazioni e le conclusioni preliminari della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea nella Repubblica federale di Nigeria del 23 aprile 2007,

–   visti la dichiarazione di principi relativa al monitoraggio elettorale internazionale e il codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali, la cui celebrazione è avvenuta il 27 ottobre 2005 all'Organizzazione delle Nazioni Unite,

–   vista la comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell'UE (COM(2000)0191),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che le elezioni statali e federali del 2007 in Nigeria sono venute meno alle norme internazionali e regionali di base in materia di elezioni democratiche e non possono essere considerate credibili, libere e obiettive,

B.   considerando che le elezioni non sono state all'altezza delle speranze e delle aspettative del popolo nigeriano che si era impegnato con entusiasmo nel processo elettorale ed aveva espresso il proprio voto spesso in circostanze molto difficili, mostrandosi fortemente determinato a votare e ad avvalersi del proprio diritto democratico, nonostante in molte zone l'atmosfera fosse caratterizzata da insicurezza e timore da parte degli elettori,

C.   considerando che la missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea è giunta alla conclusione che le elezioni erano chiaramente inficiate da cattiva organizzazione, mancanza di trasparenza, diffuse irregolarità procedurali, evidenza significativa di frode, in particolare durante le operazioni di spoglio delle schede, privazione del diritto di voto in varie fasi del processo elettorale e disparità delle condizioni assicurate ai candidati,

D.   considerando che il governo nigeriano e i funzionari responsabili della consultazione elettorale, anziché garantire ai cittadini il diritto fondamentale di votare liberamente, hanno attivamente partecipato alla frode e agli atti di violenza o come minimo ignorato le violazioni dei diritti umani commesse dai sostenitori del partito al potere e da altri,

E.   considerando che il giorno delle elezioni statali i seggi sono stati aperti molto tardi, o non lo sono stati affatto; che essi mancavano di materiale, non disponevano di un numero sufficiente di funzionari addetti alle operazioni di voto e che la maggior parte di essi non aveva una preparazione adeguata,

F.   considerando che spesso la segretezza del voto non era garantita a causa della mancanza di cabine elettorali e di carenze nell'assetto dei seggi, che le procedure non sono state applicate correttamente, che il monitoraggio indipendente è stato in parte ostacolato e si sono registrati casi di minorenni che hanno votato,

G.   considerando che gli osservatori dell'UE hanno segnalato irregolarità durante le operazioni di spoglio, comprese azioni di disturbo, mancanza di conteggi e discrepanze nei risultati e che, in tutto il paese, i risultati dei singoli seggi elettorali non sono stati resi pubblici ad alcun livello dell'amministrazione elettorale,

H.   considerando che questi problemi hanno dato origine a manifestazioni di violenza che hanno provocato almeno cinquanta morti, metà dei quali nella regione del delta del Niger, ed altrettanti feriti nei giorni delle elezioni statali (il 14 aprile 2007) e a caos, compreso il furto di urne elettorali da parte di gruppi di delinquenti,

I.   considerando che è stato possibile rimediare ad alcune delle carenze tra le elezioni del 14 e quelle del 21 aprile 2007 e che i partiti politici e la polizia avrebbero potuto compiere passi concreti per creare un'atmosfera pacifica e stabile,

J.   considerando che il giorno delle elezioni federali gli osservatori dell'UE sono stati testimoni dello stesso genere d'irregolarità verificatesi il 14 aprile 2007, vale a dire urne elettorali riempite di schede fasulle, alterazione dei moduli ufficiali di registrazione dei risultati elettorali, furto di materiali delicati, acquisto di voti e votanti minorenni,

K.   considerando che nei due scrutini il risultato finale è stata una vittoria schiacciante del partito popolare democratico (PPD) al potere, in alcuni casi con il 100% dei voti espressi a suo favore,

L.   considerando che partiti politici, società civile e mezzi di comunicazione hanno manifestato gravi preoccupazioni in merito alle modalità di svolgimento delle elezioni,

M.   considerando che il "Transition Monitoring Group", che è la maggiore organizzazione nazionale di osservatori in Nigeria, ha chiesto che le elezioni presidenziali siano ripetute,

N.   considerando che la Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) non si era preparata bene alle elezioni e che le parti interessate non riponevano particolare fiducia nelle sue capacità e nella sua imparzialità,

O.   considerando che le fasi preparatorie delle elezioni hanno mostrato carenze in termini di equità di fondo nei confronti dell'opposizione, trasparenza, registrazione degli elettori e rispetto dello Stato di diritto, accompagnate ai tentativi del Presidente Olusegun Obasanjo di escludere certi candidati,

P.   considerando che la presidenza Obasanjo ha realizzato conquiste notevoli e sostenuto la democrazia in tutta il continente africano, ma che ora deve consolidare questi passi positivi e impegnarsi a favore di elezioni libere e giuste, in conformità delle norme internazionali,

Q.   considerando che le donne continuano ad essere sottorappresentate come candidate e nell'ambito dell'amministrazione elettorale,

R.   considerando che le elezioni generali hanno offerto al paese la possibilità di assistere per la prima volta al passaggio di poteri da una leadership politica ad un'altra, consolidando in tal modo la democrazia,

S.   considerando che queste elezioni sono state le più ampie mai tenute in Africa, visto che la Nigeria conta 140 milioni di abitanti, di cui 64 milioni di elettori registrati, ripartiti in 250 gruppi etnici e 36 Stati, ognuno con il proprio governatore e la propria legislatura,

T.   considerando che la trasparenza e la credibilità delle elezioni hanno una forte influenza sulla reputazione internazionale della Nigeria e sulla qualità delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica,

U.   considerando che, per la credibilità e la riuscita delle elezioni, è altresì necessario l'immediato e proattivo coinvolgimento non solo a livello nazionale e regionale ma anche a un livello internazionale più ampio per prevenire la violenza e i brogli elettorali,

V.   considerando che, nonostante il lavoro svolto con professionalità dalla missione di monitoraggio elettorale dell'UE per costruire in generale la fiducia degli elettori, mettendo in luce le irregolarità, scoraggiando i brogli e fornendo raccomandazioni per migliorare il processo elettorale, la credibilità dell'UE è compromessa dalla mancanza di una politica postelettorale coerente, quando si tratta di affrontare il fallimento delle elezioni,

W.   considerando che è in pericolo la fragile stabilità della Nigeria,

1.   chiede che le autorità competenti e le parti interessate prendano con urgenza le misure opportune al fine di ripristinare le condizioni per lo svolgimento di elezioni credibili e trasparenti in Nigeria;

2.   esorta le autorità nigeriane a indagare sulle irregolarità elettorali con urgenza, in modo approfondito e trasparente e ad agire immediatamente per sanare la situazione e chiamare chi le ha compiute a rispondere delle irregolarità;

3.   chiede misure concrete per istituire un'amministrazione elettorale veramente indipendente e perfettamente in grado di organizzare elezioni libere e imparziali;

4.   ribadisce che il popolo nigeriano ha diritto a nuove elezioni credibili, convocate sotto la sorveglianza di una Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) che sia veramente efficiente e indipendente; sottolinea il fatto che attualmente la CENI non è in grado di superare le sfide organizzative e logistiche che si trova di fronte;

5.   deplora che anche la legge elettorale del 2006 non adempia a requisiti fondamentali in termini di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la pubblicazione dei risultati e chiede che sia posto rimedio a tale situazione;

6.   rileva che potrebbe essere insediata una commissione, composta di membri della Camera dei Rappresentanti e del Senato, appartenenti a tutti i partiti, che analizzi il processo elettorale e presenti raccomandazioni per la nuova convocazione di elezioni credibili;

7.   si rammarica del fatto che, nonostante il miglioramento del clima durante la campagna elettorale, che ha visto ampiamente rispettata la libertà di espressione e di riunione, i tribunali svolgere un ruolo generalmente positivo e indipendente e la gente realmente impegnata a favore della democrazia, le elezioni non possano essere considerate credibili;

8.   deplora fermamente che, nonostante il massiccio dispiegamento di polizia, forze armate e servizi di pubblica sicurezza predisposto dal governo, le elezioni abbiano provocato morti, ancor prima che iniziasse lo spoglio delle schede e talvolta ancor prima del voto, con almeno 200 persone, compresi candidati e agenti di polizia, uccise nel corso di incidenti legati alle elezioni;

9.   chiede alle autorità nigeriane, alla CENI e ai partiti politici di far luce su tutti i casi di violenza e di adoperarsi affinché i responsabili siano chiamati a rispondere di tali atti;

10.   condanna l'atmosfera di impunità per le violazioni delle disposizioni elettorali, l'immunità dei responsabili e il ricorso ai criminali per perpetrare atti di violenza nel contesto elettorale e chiede interventi concreti in questo settore;

11.   invita il governo nigeriano a non interferire nelle azioni legali intentate per contestare il processo elettorale e invita i partiti dell'opposizione ad avvalersi delle procedure giudiziarie previste, ad astenersi dall'uso della violenza e a sostenere la mediazione congiunta dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO), in vista della convocazione di nuove elezioni credibili, al fine di trovare una soluzione per la drammatica situazione postelettorale;

12.   si compiace dei meccanismi istituiti dalle Corti d'appello per semplificare e garantire il tempestivo trattamento delle petizioni postelettorali, ma deplora che i partiti lesi dell'opposizione, che hanno presentato petizioni dinanzi al tribunale per le petizioni elettorali, siano ancora in attesa dell'inizio delle udienze, due settimane dopo le elezioni presidenziali;

13.   chiede una formazione efficace e diffusa in materia di diritti civili ed elettorali e sottolinea l'esigenza di affrontare il problema dell'analfabetismo diffuso che nega al popolo nigeriano l'accesso alla carta stampata e rappresenta anche uno dei maggiori ostacoli alla partecipazione alle elezioni, in particolare per le donne;

14.   avalla le conclusioni della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea;

15.   invita la Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta credibile e coerente in materia di politica postelettorale dell'UE che rispetti la libera scelta della popolazione del paese in questione; teme che la politica dell'andare avanti come se nulla fosse danneggi e vanifichi la credibilità delle missioni di monitoraggio elettorale dell'UE;

16.   sottolinea che gli aiuti comunitari alla Nigeria non dovrebbero essere concessi a strutture federali o statali fintanto che non avranno avuto luogo nuove elezioni credibili; ribadisce che di tali aiuti deve beneficiare il popolo nigeriano e dovrebbe quindi essere utilizzato per la buona governance, la democratizzazione, la formazione degli elettori e i servizi sociali primari a livello di comunità, in particolare attraverso le organizzazioni della società civile;

17.   invita la Commissione e la sua delegazione in Nigeria ad accertarsi che il governo non sia coinvolto nella selezione di progetti o nell'esecuzione di finanziamenti nell'ambito dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che è esplicitamente concepito per operare senza il consenso del paese ospitante;

18.   esorta il governo federale a combattere i fenomeni di corruzione, violenza e impunità che hanno compromesso la governance in gran parte del paese, in particolare a livello statale e locale, hanno mantenuto i cittadini nigeriani in condizioni di povertà e li hanno privati dei servizi sanitari e dell'istruzione di base e a rispettare i diritti umani;

19.   invita le autorità nigeriane ad avviare negoziati con le popolazioni locali sul futuro della regione del delta del Niger, in particolare per quanto riguarda il suo sviluppo sociale, economico e ambientale;

20.   rileva che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio è un aspetto fondamentale della democrazia e contribuisce a migliorare la giustizia sociale e lo sviluppo economico;

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Nigeria, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai Presidenti della Commissione e del Consiglio dei ministri dell'Unione africana nonché al Consiglio della CEDEAO.


Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
PDF 285kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sugli obiettivi strategici dell'UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà all'Aia dal 13 al 15 giugno 2007
P6_TA(2007)0211B6-0200/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 14) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà all'Aia, Paesi Bassi, dal 13 al 15 giugno 2007,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, con 171 parti aderenti, compresi i 27 Stati membri dell'Unione europea, la CITES rappresenta il più importante accordo globale in materia di conservazione della fauna selvatica, con l'obiettivo di prevenire il sovrasfruttamento dovuto al commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche,

B.   considerando che il consumo delle risorse naturali da parte dell'uomo, la distruzione degli habitat, il cambiamento climatico, il sovrasfruttamento delle specie selvatiche e il commercio illegale di fauna e flora selvatiche rappresentano le cause principali dell'impoverimento della biodiversità della terra,

C.   considerando che i rapporti scientifici prevedono che il cambiamento climatico esacerberà la perdita di biodiversità e la situazione delle specie a rischio di estinzione,

D.   considerando che la sensibilizzazione del pubblico nei paesi consumatori è stata e rimane essenziale per il controllo del bracconaggio e del commercio illegale a livello internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione,

E.   considerando che il commercio illegale pregiudica gravemente l'agenda mondiale in materia di sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo,

F.   considerando che la strategia dell'UE per uno sviluppo sostenibile fornisce il contesto per una gestione responsabile e sostenibile delle risorse naturali,

G.   considerando che il seminario sul coordinamento comunitario dell'applicazione della legislazione relativa al commercio di specie selvatiche, organizzato dalla Presidenza del Regno Unito e tenutosi dal 25 al 27 ottobre 2005, è risultato in un progetto di piano d'azione, che ha riscosso ampio sostegno, per combattere il commercio illegale delle specie animali e vegetali selvatiche nell'Unione europea (2006-2010),

H.   considerando che la CITES svolge un ruolo complementare a quello dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e di altri organismi internazionali nel contesto della conservazione di specie marine che possono essere minacciare dal commercio internazionale,

I.   considerando che la Commissione baleniera internazionale (IWC), riconosciuta dalla CITES come l'organismo avente autorità di regolamentare la conservazione e la gestione delle balene, ha decretato una moratoria mondiale sulla caccia commerciale alla balena,

J.   considerando che il Giappone ha proposto, nel documento CoP 14 Doc. 51, che tutti i cetacei elencati all'appendice I e gestiti dalla IWC siano inclusi nella verifica periodica delle appendici, che sia modificata la risoluzione della CITES Conf.11.4 che definisce le relazioni tra la IWC e la CITES e che l'IWC fornisca dati scientifici e consulenza sulla catalogazione delle specie di balene della CITES,

K.   considerando che nella sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)(1), il Parlamento europeo ha espresso delusione per i "progressi estremamente lenti" nel processo FLEGT; che, in assenza di normative obbligatorie e complete che proibiscano l'importazione nell'UE di legname tagliato illegalmente e in modo insostenibile, si rendono essenziali iniziative da parte della CITES per regolamentare il commercio internazionale di legname,

L.   considerando che, contrariamente alla raccomandazione del Parlamento europeo, in occasione della CoP 12 è stata adottata la decisione di consentire la vendita in un'unica soluzione, a determinate condizioni, degli stock di avorio di proprietà governativa provenienti dal Botswana, dalla Namibia e dal Sudafrica, e che le condizioni per il commercio definite in suddetta decisione non sono ancora state soddisfatte,

M.   considerando che le confische di avorio illegale confiscato sono aumentate significativamente dal CoP 13 e che si stima che almeno 20.000 elefanti siano abbattuti annualmente; che un'ulteriore apertura del commercio dell'avorio avrebbe effetti negativi sulle popolazioni di elefanti, già ridotte e frammentate, di altri paesi dell'Africa e dell'Asia,

N.   considerando che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica ha inserito il grande squalo bianco nelle Appendici I e II della convenzione; che, nel 2001, l'Australia ha elencato tale specie nell'Appendice III della CITES, con riserve da parte della Norvegia e del Giappone e che, dal 1996, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) lo elenca tra le specie vulnerabili nella sua lista rossa delle specie minacciate,

O.  considerando che le popolazioni di grandi felini dell'Asia sono soggette a minacce crescenti e che si è registrata una deludente mancanza di progressi per quanto riguarda l'adozione di azioni decise per porre fine alla diminuzione delle popolazioni di tigri e di altri grandi felini,

P.   considerando che nel maggio 2005 sono stati introdotti obblighi di etichettatura del caviale al fine di regolarne il commercio,

Q.   considerando che la conservazione delle specie deve continuare a costituire il principio su cui si basano le decisioni di inserimento negli elenchi CITES e che l'analisi degli effetti sui mezzi di sussistenza delle popolazioni dovrebbe essere tenuta in considerazione nell'attuazione delle decisioni di inserimento in tali elenchi,

R.   considerando che nulla impedisce all'UE di adottare misure più rigorose a livello interno sulle importazioni di fauna selvatica, sulla base degli obiettivi di conservazione delle specie o di altri motivi quali l'interesse per il benessere animale,

1.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere al principio precauzionale quale principio guida di tutte le loro decisioni concernenti documenti di lavoro e proposte di inserimento negli elenchi e di tenere conto altresì del principio "chi usa paga", dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;

2.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che le decisioni volte a rafforzare il coordinamento tra la CITES e altre convenzioni attinenti alla biodiversità non indeboliscano la natura della CITES quale accordo globale sulla conservazione o le rigorose misure di conservazione previste dalla CITES stessa;

3.   si oppone fermamente al ricorso a votazioni a scrutinio segreto ed è deluso per il fatto che il Comitato permanente della CITES non abbia presentato proposte volte ad escludere la possibilità di ricorrere al voto segreto nel processo decisionale della Convenzione;

4.   accoglie favorevolmente le proposte del Kenya e del Mali, che hanno ottenuto il sostegno del Togo e del Ghana, , volte a stabilire una moratoria di 20 anni per tutto il commercio d'avorio, nonché la dichiarazione di Accra, che prevede il divieto del commercio di avorio e che è stata firmata da 19 paesi africani;

5.   ricorda che la moratoria proposta non incide sulla decisione presa in occasione della CoP 12 di porre in vendita in un'unica soluzione, a determinate condizioni, gli stock di avorio di proprietà governativa provenienti dal Botswana, dalla Namibia e dal Sudafrica;

6.   sottolinea che l'accettazione delle proposte del Kenya e del Mali consentirebbe di perfezionare il sistema MIKE (Monitoring Illegal Killing of Elephants) di monitoraggio dell'abbattimento illegale di elefanti e darebbe la possibilità alla comunità internazionale di incentrare il dibattito non più sul commercio d'avorio ma sulle minacce reali che incombono sugli elefanti e sui loro habitat;

7.   sollecita i governi africani ad applicare integralmente, in collaborazione con le ONG, la decisione presa alla CoP 13 di attuare un piano d'azione per il controllo del commercio di avorio proveniente da elefanti africani, comprendente altresì l'obbligo di riferire in proposito;

8.   chiede alla Commissione di sostenere gli sforzi volti a migliorare e monitorare la conservazione delle tigri, ad esempio individuando le lacune legislative, le difficoltà di attuazione e le debolezze in termini di applicazione e capacità;

9.   chiede alla Commissione di riferire in merito ai progressi registrati nell'applicazione degli obblighi di etichettatura del caviale, di incoraggiare altri principali Stati produttori e consumatori in Europa, America del Nord e Asia ad applicare il sistema di etichettatura e di rafforzare il processo volto a definire quote di esportazione sostenibili basate sulle informazioni scientifiche più affidabili e aggiornate;

10.   sollecita l'UE a sostenere le seguenti proposte per la CoP:

   il trasferimento delle specie di Nycticebus (lori lenti) dall'appendice II all'appendice I CITES;
   il rifiuto della soppressione della specie Lynx rufus (lince rossa) dall'appendice II CITES dato il problema della somiglianza con la lince europea (Lynx lynx) e la lince iberica (Lynx pardinus);
   l'inserimento delle due specie di squali Lamna nasus (smeriglio atlantico) e Squalus acanthias (spinarolo) nell'appendice II CITES, proposto dalla Germania a nome degli Stati membri;
   l'inserimento delle specie di Pristidae (pesci sega), catalogate dall'IUCN come a grave rischio di estinzione nell'appendice I CITES;
   l'inserimento dell"Anguilla Anguilla (anguilla europea) nell'appendice II CITES, proposto dalla Germania a nome degli Stati membri;
   l'inserimento del Pterapogon kauderni (pesce cardinale di Banggai) nell'appendice II CITES;
   l'inserimento delle specie di alberi tropicali pernambuco (Caesalpinia echinata), legno di rosa (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo e Dalbergia stevensonii) e cedro (le specie di Cedrela) nell'appendice II CITES;
   l'inserimento del Lycaon pictus (licaone) nell'appendice II CITES;
   il documento di lavoro sull'osservanza e l'applicazione della convenzione, presentato dalla Germania a nome degli Stati membri;
   il documento di lavoro sul commercio via Internet di esemplari di specie figuranti negli elenchi CITES, presentato dalla Germania a nome degli Stati membri;
   le quattro proposte, presentate dall'Algeria, di inserire nell'elenco il Cervus elaphus barbarus (cervo berbero), la Gazella cuvieri (gazzella di Cuvier), la Gazella dorcas (gazzella dorcas), la Gazella leptoceros (gazzella dalle corna sottili) nell'appendice I CITES;
   il documento di lavoro sul commercio in medicine tradizionali, presentato dall'Australia;
   la proposta di introdurre una moratoria di 20 anni su ogni forma di commercio dell'avorio, presentata dal Kenya e dal Mali;

11.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a respingere:

   il documento 51 della CoP 14 sui cetacei, presentato dal Giappone;
   le quote di esportazione del Diceros bicornis (rinoceronte nero) per la Namibia e il Sudafrica;
   la sostituzione di tutte le annotazioni esistenti concernenti gli elenchi nell'appendice II CITES delle popolazioni di elefanti del Botswana, della Namibia, del Sudafrica e dello Zimbabwe, per consentire la fissazione di quote annuali di esportazione per il commercio di avorio grezzo;
   la modifica delle annotazioni concernenti gli elenchi nell'appendice II CITES delle popolazioni di elefanti del Botswana per consentire la fissazione di quote annuali di esportazione per il commercio di avorio grezzo, il commercio di animali vivi e di pelli a fini commerciali e il commercio di trofei di caccia a fini non commerciali;
   la proposta di espandere il commercio di lana di Vicugna vicugna (vigogna) a nove popolazioni in Bolivia, alcune delle quali molto piccole;
   la proposta di trasferire la popolazione brasiliana di Melanosuchus niger (caimano nero) dall'appendice I all'appendice II della CITES;
   la proposta di trasferire la popolazione di Panthera pardus (leopardo) all'appendice II della CITES e di aumentare le quote di esportazione per trofei di caccia provenienti dal Mozambico;

12.   comprende che la CITES può contribuire al meglio ai mezzi di sussistenza delle popolazioni povere assicurando la messa in atto e l'applicazione della Convenzione e impedendo il commercio illegale e non regolamentato; chiede alla Commissione e agli Stati membri di ritirare il documento CoP 14 Doc. 14 concernente la CITES e i mezzi di sussistenza;

13.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione della CITES sviluppando una strategia con priorità identificate per agevolarne l'applicazione, fornendo incentivi e sostegno finanziario supplementari, in particolare a favore della formazione e dell'assistenza tecnica per l'identificazione delle specie e le misure di applicazione;

14.   ricorda che l'Unione europea rappresenta uno dei maggiori mercati di commercio illegale di fauna selvatica e che l'osservanza della CITES varia tra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coordinamento dei loro sforzi volti ad applicare la legislazione dell'UE in materia di commercio di fauna selvatica;

15.   sollecita le parti della CITES che non l'hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento di Gaborone, che consentirebbe alla Comunità europea di divenire parte contraente della CITES;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle parti della CITES e al segretariato della CITES.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.


Strategia innovativa
PDF 159kWORD 80k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 su "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa" (2006/2274(INI))
P6_TA(2007)0212A6-0159/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE" (COM(2006)0502),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa" (COM(2003)0226),

–   vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona intitolata "Potenziare la ricerca e l'innovazione - investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune" (COM(2005)0488) e i documenti di lavoro della Commissione ad essa relativi (SEC(2005)1253 e SEC(2005)1289),

–   vista la relazione del 20 gennaio 2006 del gruppo di esperti indipendente sulla R & S e l'innovazione, elaborata in seguito al Vertice di Hampton Court del 27 ottobre 2005, intitolata "Creare un'Europa innovativa" (la cosiddetta "relazione Aho"),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che prevedono di fare dell'Unione l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 e del 23 e 24 marzo 2006,

–   viste le conclusioni della 2769a riunione del Consiglio "Competitività" del 4 dicembre 2006,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera intitolata "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona" (COM(2005)0330),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Attuare il programma comunitario di Lisbona: finanziare la crescita delle PMI - Promuovere il valore aggiunto europeo" (COM(2006)0349),

–   visti i programmi nazionali di riforma (PNR) presentati dagli Stati membri, le relazioni dell'autunno 2006 degli Stati membri concernenti la realizzazione dei loro PNR e la valutazione dell'attuazione di tali PNR da parte della Commissione nella sua relazione annuale sulla situazione (COM(2006)0816),

–   vista la raccomandazione 2005/601/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008)(1) e la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alle linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri(2), che, insieme, costituiscono le "linee direttrici per la crescita e l'occupazione",

–   vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa al settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(3) (PQ7),

–   vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)(4),

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la creazione dell'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604),

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM(2000)0412) e il testo rivisto dalla Presidenza,

–   visti il contesto comunitario degli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione(5), e la comunicazione della Commissione intitolata "Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R & S" (COM(2006)0728),

–   visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Relazione 2006 sulla competitività europea" (SEC(2006)1467) e la comunicazione della Commissione intitolata "Riforme economiche e competitività: i messaggi chiave della relazione 2006 sulla competitività europea" (COM(2006)0697),

–   vista la tabella europea dell'innovazione 2006, la quale dimostra senza ambiguità che gli Stati Uniti e il Giappone occupano una posizione predominante rispetto all'UE in tale materia,

–   viste le "Prospettive dell'OCSE per la scienza, la tecnologia e l'industria, ed. 2006",

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 concernente l'attuazione del programma comunitario di Lisbona: "Potenziare la ricerca e l'innovazione - investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune"(6),

–   vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulla futura politica europea in materia di brevetti(7),

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sul contributo al Consiglio di primavera del 2006 relativo alla strategia di Lisbona(8),

–   vista la relazione del gruppo di esperti del luglio 2004 intitolata "Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprise" (migliorare le istituzioni in vista del trasferimento di tecnologia dal mondo scientifico al mondo delle imprese),

–   visto il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo intitolato "Investire nella conoscenza e nell'innovazione" (CESE 40/2007, INT/325),

–   vista l'iniziativa i2010 e in particolare la comunicazione della Commissione intitolata "Piano di azione e-government per l'iniziativa i2010: accelerare l'e-government in Europa a vantaggio di tutti" (COM(2006)0173),

–   visto il documento di lavoro della Commissione su "L'innovazione nei servizi" del novembre 2006,

–   vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul contributo della futura politica regionale alla capacità di innovazione dell'Unione europea(9),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A6-0159/2007),

A.   considerando lo stato di avanzamento della strategia di Lisbona e pertanto l'importanza, in vista della concorrenza mondiale, di una strategia di innovazione ancora più ampia,

B.   considerando che la differenziazione attraverso l'innovazione è una delle vie che si presentano all'UE per far fronte alle sfide della globalizzazione,

C.   considerando che è opportuno incentivare sia il trasferimento dei risultati dell'attività accademica, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), che la disponibilità dei risultati della ricerca, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione avente una dimensione sociale, e che la concentrazione geografica delle piattaforme di innovazione andrebbe considerata in modo da poter sfruttare le competenze e la diversità delle varie regioni dell'UE,

D.   considerando che le vaste conoscenze scientifiche specializzate riunite nei centri di ricerca dell'UE non sono sufficientemente sfruttate,

E.   considerando che, in materia di sostegno all'innovazione, l'ambiente non è competitivo e non offre condizioni trasparenti ed eque a tutti gli attori che svolgono attività innovative, comprese le piccole imprese innovative e i centri di innovazione tecnologica,

F.   considerando che l'approccio seguito tradizionalmente per dare impulso all'innovazione, che combina la spinta tecnologica all'effetto trainante della domanda, non è di per sé sufficiente, ma che è necessario anche promuovere condizioni di mercato favorevoli, onde creare un contesto regolamentare che contribuisca all'innovazione,

G.   considerando che un mercato interno funzionante, sostenuto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(10), crea un contesto favorevole all'innovazione poiché aumenta la concorrenza in un'area economica più vasta e più stabile, richiamando maggiori investimenti e incoraggiando la mobilità dei lavoratori,

H.   considerando la persistenza, nel mercato unico, di barriere che continuano ad ostacolare la mobilità di merci, servizi e manodopera, privando le imprese europee della scala necessaria per capitalizzare sugli investimenti nella ricerca e nell'innovazione,

I.   considerando che il primo obiettivo dell'innovazione è rappresentato dal rafforzamento della competitività dell'UE e dal miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini,

J.   considerando che il principio dell'eccellenza, che risulta appropriato in particolare per il sostegno della ricerca scientifica di alto livello, ostacola una sana concorrenza nel campo del sostegno all'innovazione ed esclude i piccoli attori (imprese innovative, centri tecnologici e d'innovazione, centri di ricerca) dai programmi di sostegno,

K.   considerando che l'innovazione permette anche il mantenimento dei settori tradizionali,

L.   considerando il ruolo dell'innovazione nell'elaborazione dei modelli sociali degli Stati membri,

M.   considerando che l'innovazione può contribuire all'integrazione di taluni gruppi sociali, come i disabili,

N.   considerando che i prodotti, i servizi e i processi nell'UE offrono un potenziale di innovazione non sufficientemente sfruttato,

O.   considerando l'importanza del sostegno istituzionale al processo di gestione delle conoscenze in materia di innovazione e diritti d'autore,

P.   considerando il finanziamento della politica di innovazione e la sempre maggiore importanza degli appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privato;

Q.   considerando che l'istruzione, compreso l'insegnamento interdisciplinare, su settori che si sovrappongono alle conoscenze tradizionali, costituisce una condizione dell'innovazione e che l'innovazione dovrebbe far parte integrante dei programmi di insegnamento a tutti i livelli di istruzione,

R.   considerando che la formazione lungo tutto l'arco della vita può contribuire allo sviluppo della conoscenza in materia di innovazione e che la promozione della società dell'informazione permette di lottare contro l'emarginazione sul mercato del lavoro,

S.   considerando che l'adozione di norme e di regole europee in materia di qualità per quanto riguarda le prime fasi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di nuova generazione potrebbe essere fonte di ispirazione per l'innovazione,

T.   considerando che il PQ7 dovrebbe favorire l'attuazione di uno spazio europeo per la ricerca rafforzato e ampliato, basato su compiti concreti e mirati,

U.   considerando che la definizione di innovazione contenuta nel cosiddetto manuale di Oslo dell'OCSE ha ricevuto un'interpretazione ampia e che sta diventando la norma nelle Istituzioni comunitarie,

1.   è favorevole alla proposta della Commissione concernente l'avvio di una nuova iniziativa a favore dei mercati pilota, allo scopo di facilitare l'immissione sul mercato di nuovi prodotti e servizi innovativi nei settori in cui l'UE può diventare capofila a livello mondiale; ritiene che la nuova iniziativa a favore di mercati pilota, che dovrebbe concentrarsi in particolare sulla creazione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi innovativi, vada promossa soprattutto nei settori che denotano un'elevata domanda potenziale, garantendo comunque di non lasciare indietro le regioni meno sviluppate;

2.   ricorda l'importanza, nell'elaborazione di politiche di sostegno all'innovazione, di prendere in considerazione il concetto di innovazione nel senso più ampio al fine di integrare tanto il settore dei servizi, compresa l'attività turistica, quanto l'innovazione non tecnologica, ossia l'attività innovatrice in materia di commercializzazione e di organizzazione; si associa pienamente alle conclusioni del Consiglio "Competitività" del 4 dicembre 2006 in cui si invita la Commissione ad elaborare orientamenti politici relativi all'innovazione nel settore dei servizi e all'innovazione non tecnologica, e chiede alla Commissione di associare, in particolare, a dette riflessioni le organizzazioni rappresentative delle piccole imprese e delle imprese a carattere artigianale;

3.   osserva che, quantunque le PMI, i clusters e la cooperazione fra enti, imprese, università e centri di ricerca abbiano un ruolo particolare da svolgere per quanto riguarda la creazione e la realizzazione di soluzioni innovative, compresi i settori a ridotta e media tecnologia, manca un sostegno pubblico sistematico a condizioni trasparenti; approva tuttavia che il nuovo quadro per gli aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione che fornisce un elenco di misure specifiche a sostegno delle attività innovative delle PMI;

4.   sollecita gli Stati membri a rivitalizzare le imprese europee e il loro potenziale innovativo mediante una riduzione della burocrazia, con ciò migliorando la qualità della regolamentazione e riducendo nel contempo l'onere amministrativo; è fermamente convinto che una migliore regolamentazione, e soprattutto la riduzione degli inutili oneri regolamentari che gravano sulle PMI, incoraggeranno condizioni di mercato favorevoli e contribuiranno ad immettere nuovi prodotti e servizi innovativi sui mercati pilota aumentando altresì la fiducia e la sicurezza dei consumatori nonché incoraggeranno le iniziative come il Programma Eurostars proposto;

5.   plaude al lancio della strategia di innovazione allargata a favore delle piccole e microimprese il cui potenziale d'innovazione, in particolare di bassa o di media tecnologia e d'innovazione non tecnologica, non è stato finora sufficientemente riconosciuto e sfruttato; si rammarica, tuttavia, perché la summenzionata comunicazione della Commissione concernente l'attuazione delle conoscenze non propone misure operative ad esse destinate; chiede, pertanto, alla Commissione e al Consiglio di integrare le loro specificità e necessità tra le dieci priorità dell'ampia strategia di innovazione, ed esorta la Commissione, in collegamento con le sue organizzazioni rappresentative, a sottoporre al Consiglio e al Parlamento un programma specifico di sviluppo dell'innovazione nel senso ampio del termine in dette imprese, qualunque sia il loro settore di attività;

6.   sottolinea l'importanza della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per l'istruzione e per la cultura; evidenzia la necessità di introdurre nei programmi di insegnamento attività e iniziative volte ad attrarre i giovani verso la scienza e l'innovazione; è del parere che occorra migliorare e aumentare la qualità e la quantità dei corsi di insegnamento per tutta la vita e incoraggiare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) allo scopo di creare una società basata sulla conoscenza che andrà a beneficio dell'innovazione in Europa;

7.   raccomanda che la Commissione e gli Stati membri valutino la possibilità di creare un sistema autenticamente europeo di formazione continua che contribuisca a rafforzare il mercato del lavoro europeo;

8.   reputa che siano necessarie misure a livello di UE, regionale e locale per aumentare il numero dei laureati, specie di sesso femminile, in corsi di studi scientifici, di ingegneria e di tecnologia, anche nella ricerca di base, in particolare utilizzando il programma specifico "Persone" nell'ambito del PQ7, assegnando premi, borse di studio ed altri incentivi e incoraggiando le donne a costituire imprese innovative, segnatamente mediante progetti di sponsorizzazione e altre forme di sostegno;

9.   propone di realizzare l'infrastruttura tecnologica e scientifica necessaria per la creazione di soluzioni innovative negli istituti di insegnamento terziario esistenti in modo da garantire permettere l'esistenza di centri di ricerca con prospettive di sviluppo; ricorda l'importanza del finanziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche di alta qualità allo scopo di attirare gli investimenti e agevolare la mobilità della forza lavoro;

10.   sottolinea che i processi innovativi hanno bisogno di un'adeguata organizzazione nel territorio, creando nuovi modelli nei rapporti tra imprese, centri di ricerca, università (come clusters, distretti e piattaforme) e ricorda gli effetti positivi che l'innovazione può avere nei processi organizzativi; invita gli Stati membri ad utilizzare i Fondi strutturali per la costruzione di nuove infrastrutture tecniche e il rafforzamento di quelle già esistenti ai fini dello sviluppo dell'innovazione sotto forma di centri di innovazione, "incubatrici" tecnologiche e centri di ricerca/sviluppo nelle regioni, dotati di sufficiente potenziale innovativo e cognitivo; ritiene che una condizione di base per il potenziamento della capacità innovativa nell'UE sia l'accesso gratuito o a basso costo alla banda larga che serve ad agevolare le iniziative basate sulla conoscenza; accoglie con favore gli sforzi volti a promuovere il trasferimento di conoscenze tra università e altre organizzazioni pubbliche di ricerca e l'industria;

11.   invita gli Stati membri a prendere in considerazione e ad attuare incentivi fiscali che incoraggino le imprese a investire maggiormente nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione, anche, se necessario, attuando un riesame strutturale dei dispositivi vigenti e degli incentivi;

12.   invita gli Stati membri a collaborare con sollecitudine al completamento del mercato interno e a ricercare un accordo politico su misure legislative e non legislative nei settori in cui persistano ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e dei lavoratori, ciò che impedisce alle imprese di capitalizzare i loro investimenti nell'innovazione;

13.   ritiene necessario ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei fattori di produzione e dei prodotti in seno al mercato interno, dato che ciò può aiutare ad assicurare un accesso più facile al capitale di rischio, garantendo la mobilità dei ricercatori e dei beni e servizi tecnologicamente innovativi e un migliore flusso di conoscenze, il che contribuisce alla costruzione di un autentico spazio europeo di innovazione; è dell'avviso che si dovrebbero prendere maggiormente in considerazione soluzioni innovative utili concepite per l'industria dei servizi e ritiene che la progressiva soppressione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e capitali, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, stimolerà l'innovazione;

14.   prende atto degli effetti positivi dell'esistenza di piattaforme tecnologiche europee (PTE) e della partecipazione dei cluster EUREKA a dette piattaforme e invita gli Stati membri a sostenere dette piattaforme e ad incoraggiare la creazione di altre reti PTE; ritiene altresì positiva la preparazione di iniziative tecnologiche europee comuni in settori chiave per l'innovazione europea, quali il programma Eurostars proposta, le quali assumeranno la forma di partenariati pubblico/privato;

15.   invita gli Stati membri a determinare in ordine di priorità i settori che ritengano prioritari per l'innovazione, sia per la ricerca applicata e la tecnologia sia per le attività non tecnologiche, quali la teoria gestionale o l'organizzazione burocratica, e a sostenere , accanto alle loro specifiche priorità, le priorità fissate dalle PTE nel settore dell'innovazione;

16.   invita la Commissione a promuovere gli scambi di migliori prassi, l'individuazione delle prassi inadeguate e la diffusione degli insegnamenti da esse tratti, in special modo al fine di promuovere una migliore regolamentazione delle iniziative tecnologiche comuni basate su partenariati specializzati tra pubblico e privato, che stimolerebbero gli sviluppi dell'innovazione anche nelle regioni meno sviluppate dell'Unione;

17.   richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, se l'Istituto europeo per la tecnologia (IET) venisse creato, dovrebbe nutrire l'ambizione di investire nella relazione tra centri di conoscenza e imprese orientandosi verso l'innovazione e, in aggiunta al suo ruolo di coordinamento nell'ambito del triangolo della conoscenza, dovrebbe parimenti contribuire a dare un forte impulso alla concorrenza nel settore dell'innovazione, offrendo così un contributo significativo alla realizzazione del potenziale innovativo dell'Europa;

18.   prende atto della costituzione del Consiglio europeo della ricerca e chiede che l'innovazione e la possibilità di applicazione pratica dei progetti selezionati siano criteri importanti al momento della selezione dei temi di ricerca;

19.   sottolinea che, a suo avviso, l'obiettivo di destinare il 3% del PIL alla ricerca e sviluppo definito nella strategia di Lisbona rappresenti un requisito minimo;

20.   comprende che le incertezze proprie alla R&S scoraggiano i mercati finanziari dall'investire nei progetti di ricerca e sviluppo; plaude alla proposta della Commissione di istituire un meccanismo di finanziamento e condivisione dei rischi per sostenere, mediante prestiti e garanzie, gli investimenti nei progetti di R&S con rischio elevato;

21.   prende atto del programma per l'innovazione e la competitività il quale prevede strumenti finanziari appropriati, così come della comunicazione della Commissione intitolata "Finanziare la crescita delle PMI", in cui sono enunciate misure concrete destinate ad accrescere gli investimenti di capitali di rischio;

22.   sottolinea che l'accesso alle risorse finanziarie da parte di PMI, microimprese e imprenditori rappresenta una condizione indispensabile per aumentare la R & S, sviluppare nuove tecnologie e immettere sul mercato nuove soluzioni innovative; a tale riguardo sottolinea la necessità di finanziamenti di durata sufficientemente lunga sia alla fase iniziale che nel corso della realizzazione di un progetto; sottolinea, tuttavia, che l'attuale sistema di capitale di rischio non risponde alle necessità di finanziamento di un gruppo mirato, in particolare in materia di innovazione non tecnologica; chiede quindi agli Stati membri di utilizzare i fondi pubblici, compresi i Fondi strutturali, per iniziare a creare fondi di capitale di rischio sotto forma di partenariati pubblico-privato in regioni e settori dotati di potenziale innovativo e di una valida base in termini di conoscenze; chiede inoltre alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di definire idonee modalità di finanziamento, adattando il capitale di rischio o elaborando, qualora necessario, strumenti di finanziamento innovativi;

23.   invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali ad adottare soluzioni innovative rispettose dell'ambiente nell'ambito del programma per l'innovazione e la competitività, e richiama inoltre l'attenzione sulla possibilità di utilizzare gli aiuti finanziari per le PMI come nel programma JEREMIE; esorta la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali a utilizzare nuove fonti di sostegno finanziario per ricerche finalizzate all'innovazione, quale il sistema "voucher innovazione"; incoraggia gli operatori responsabili a livello regionale ad includere azioni sperimentali e pertanto rischiose nei finanziamenti dei fondi strutturali;

24.   invita gli operatori responsabili a livello regionale e locale a creare condizioni favorevoli e a far sì che la promozione dell'innovazione costituisca una componente basilare dei programmi operativi nonché a destinare una quota rilevante delle risorse dei fondi strutturali agli investimenti nella conoscenza, nell'innovazione e nell'aggiornamento, per creare, fra l'altro, posti di lavoro, aumentare l'occupabilità e contrastare la tendenza alla "fuga dei cervelli" e allo spopolamento; chiede inoltre agli Stati membri di sostenere questo sforzo mediante investimenti pubblici in un insegnamento superiore che mira a sviluppare i singoli talenti;

25.   chiede alla Commissione di valutare i risultati ottenuti in base alla qualità, alla quantità e agli aspetti finanziari di progetti e azioni in modo da riuscire a migliorare nel tempo l'efficacia delle azioni future;

26.   si aspetta che la maggior concorrenza generata dal mercato interno incoraggi le imprese ad aumentare le risorse destinate alla ricerca e all'innovazione; invita le imprese a reinvestire parte dei loro profitti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

27.   ritiene che l'eco-innovazione svolga un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, dello sviluppo di fonti energetiche pulite e sicure (comprese le fonti di energia rinnovabili e l'energia fossile pulita) oltre a promuovere la competitività europea; esprime pertanto il parere che occorra prestare una maggiore attenzione all'eco-innovazione nei programmi europei e nazionali e che l'UE debba tradurre in pratica l'approccio "top runner",

28.   osserva che i centri urbani possono svolgere un ruolo importante nell'elaborazione della strategia d'innovazione per tutta una regione e che possono, se necessario, prendere l'iniziativa per alcuni progetti promettenti come lo sfruttamento del potenziale di termo-ammodernamento e di cogenerazione, nonché prendere altre iniziative come lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici;

29.   richiama l'attenzione sulle difficoltà che incontrano le regioni meno sviluppate ad attirare capitali privati d'investimento e invita gli Stati membri e gli operatori a livello locale e regionale a fare maggior ricorso alle possibilità di prestito offerte dalla BEI e a promuovere e rafforzare il partenariato pubblico-privato nel settore delle attività innovative, con particolare riferimento alle migliori pratiche e all'ottimizzazione della spesa pubblica;

30.   insiste sulla necessità di potenziare il ruolo dell'impresa nell'attività innovatrice in quanto attore e motore principale della stessa e non semplice beneficiario dei processi e meccanismi di innovazione;

31.   prende atto dell'iniziativa "Europe INNOVA" che adotta un'impostazione più dinamica in materia di creazione e sostegno alle imprese innovatrici nel settore dei servizi;

32.   invita la Commissione ad incoraggiare l'uso delle reti riformate degli EuroInfoCentres e dei Centri relais per l'innovazione per la fornitura di servizi complessi a livello regionale per tutti gli attori coinvolti nel processo innovativo, in particolare per gli innovatori individuali e le piccole società innovative; incoraggia le organizzazioni settoriali e intermedie come le camere di commercio e altri centri di informazione a diventare, in cooperazione con gli EuroInfoCentres e con i Centri relais per l'innovazione, "uffici informazioni a una fermata"; invita pertanto la Commissione a sostenere il ruolo svolto dalle organizzazioni intermedie che rappresentano le PMI le quali sviluppano prodotti innovativi e forniscono consulenze, generando sostegno nei confronti di tali meccanismi di consultazione;

33.   sollecita gli Stati membri a persistere nei loro sforzi per ridurre le disparità regionali che ostacolano la creazione di uno spazio scientifico e tecnologico europeo;

34.   ritiene che gli appalti pubblici, se orientati alla creazione di beni più efficienti ed efficaci e all'erogazione di servizi razionalmente organizzati, caratterizzati da un miglior rapporto qualità/prezzo, svolgano un ruolo strategico nella promozione di prodotti e di servizi innovativi; invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a prendere in considerazione l'autentica innovazione al momento di selezionare le migliori offerte;

35.   plaude all'intenzione della Commissione di pubblicare orientamenti per applicare nel modo più efficace possibile il quadro giuridico consolidato in materia di appalti pubblici, così da promuovere non solo la concorrenza, ma anche da rendere più flessibili le norme, incoraggiando in questo modo la valorizzazione di soluzioni innovative e la creatività;

36.   chiede al Consiglio e alla Commissione di migliorare le norme giuridiche collegate agli aspetti economici della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una migliore protezione per quanto concerne la diffusione di processi, tecniche o scoperte in un contesto di apertura internazionale;

37.   osserva che l'innovazione del settore dei servizi svolge un ruolo di grande rilevanza nell'economia e che la protezione della proprietà intellettuale collegata ai servizi è spesso limitata in Europa ai segreti commerciali; ritiene che le piccole imprese trovino difficile e costoso negoziare e applicare accordi riservati e che ciò possa ostacolare la costituzione di imprese di cooperazione e la raccolta di finanziamenti;

38.   sottolinea che occorre concentrare gli sforzi sulle soluzioni atte a favorire la trasposizione dei risultati della ricerca in prodotti commercializzabili, soprattutto nel caso delle PMI (badando nel contempo a non soffocare la ricerca di base) e ritiene che sia necessario un approccio più olistico che riesca ad equilibrare una maggior cooperazione tra ricerca e industria con gli interessi dei consumatori, della società civile e dell'ambiente, e che includa tutti gli attori locali (pubblici e privati); plaude al fatto che la Commissione prevede di adottare una comunicazione volta a promuovere il trasferimento di conoscenze tra le università ed altre organizzazioni pubbliche di ricerca e l'industria;

39.   afferma che sistemi ragionevoli e affidabili di protezione dei diritti d'autore e dei brevetti sono elementi della massima importanza per la costruzione di una economia e una società innovative e basate sulla conoscenza; invita la Commissione e il FEI a esaminare se è possibile fornire alle piccole imprese un sostegno finanziario adeguato per le loro domande di brevetti;

40.   invita la Commissione ad elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, misure alternative e complementari alle misure di protezione giuridica dei diritti in materia di brevetti che proteggano gli autori da ricatti e dal mancato rispetto delle leggi;

41.   plaude alle recenti iniziative adottate dalla Commissione in materia di accesso aperto, volte a migliorare la diffusione del sapere scientifico;

42.   invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che le norme comuni che disciplinano la brevettabilità siano adatte alle condizioni prevalenti in ogni settore;

43.   invita la Commissione e gli Stati membri a proporre, nell'ambito del nuovo brevetto comunitario, una procedura per l'eliminazione dei brevetti di interesse minore nonché dei brevetti "dormienti";

44.   invita la Commissione, in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione, ad aumentare il ritmo della normalizzazione in Europa e a fare un uso efficace delle norme già esistenti;

45.   è convinto che l'instaurazione più rapida di norme interoperabili europee contribuirà a sostenere lo sviluppo dei mercati pilota, in particolare nei servizi e nei settori delle tecnologie di punta, e contribuirà a far sì che dette norme vengano applicate a livello mondiale, conferendo così un vantaggio alle imprese europee rispetto agli altri attori del mercato globale;

46.   invita gli Stati membri a incoraggiare la ricerca del consenso in materia di norme europee, in quanto una decisione rapida in questo campo è vitale per l'efficace funzionamento del mercato interno, per scambi transfrontalieri e, conseguentemente, per il ritorno in termini di redditività degli investimenti societari in ricerca e innovazione;

47.   invita la Commissione ad incoraggiare non soltanto l'adozione ma anche l'applicazione di norme europee, in particolare comunicandole alle PMI in modo semplice; ritiene che i manuali e le procedure esplicative dovrebbero essere messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

48.   accoglie favorevolmente la cooperazione dell'UE con gli organismi di regolamentazione mondiali ed attende l'introduzione rapida ed efficace delle innovazioni tecniche attraverso la normalizzazione;

49.   ritiene che la frammentazione delle norme su scala mondiale non sia auspicabile; raccomanda che la Commissione, gli Stati membri e i vari organismi normalizzatori europei e internazionali optino per un approccio "internazionale" ogni qual volta ciò sia possibile, per la definizione di nuove norme;

50.   ricorda la definizione di norme aperte da parte della Commissione secondo la quale: (i) la norma è adottata e sarà mantenuta a cura di una organizzazione senza scopo di lucro mentre il suo sviluppo continuo avviene mediante un processo decisionale aperto accessibile da parte di tutti gli interessati; (ii) la norma è stata pubblicata e il documento con le relative specifiche è disponibile gratuitamente oppure dietro pagamento di un importo simbolico; (iii) la proprietà intellettuale - gli eventuali brevetti presenti - della norma o di parti di essa è irrevocabilmente disponibile su base gratuita;

51.   conviene con la Commissione che la "politica dei cluster" costituisce una componente rilevante delle politiche d'innovazione degli Stati membri e sollecita gli operatori, soprattutto a livello locale e regionale, a promuovere cluster e centri di innovazione e tecnologia nei centri urbani e nelle zone rurali, in modo da creare un equilibrio tra le diverse regioni; incoraggia gli Stati membri a promuovere, sul loro territorio, la creazione di "regioni della conoscenza" e di "nuclei" nonché la collaborazione intra-UE e transfrontaliera e quella con gli esperti dei paesi terzi; rileva in questo contesto l'importanza di creare strutture di governance per migliorare la cooperazione tra i diversi operatori riuniti in un cluster e chiede che i cluster siano orientati anche verso attività transfrontaliere, fondandosi in particolare sull'esperienza delle euroregioni che sono dotate di strutture transfrontaliere e reti sociali radicate e ritiene che, in tale contesto, i cluster e le reti tematiche EUREKA potrebbero essere consultati e coinvolti;

52.   prende atto dell'iniziativa del Comitato delle regioni volta a creare una rete di regioni nell'ambito di una piattaforma interattiva di comunità territoriali avente quale obiettivo la comparazione e lo scambio delle esperienze acquisite nel contesto della realizzazione della strategia di Lisbona;

53.   chiede alla Commissione di monitorare i processi innovativi nelle regioni e di sviluppare indicatori comuni dell'innovazione nel territorio dell'UE che dimostreranno più chiaramente la volontà degli Stati membri e delle regioni di innovare;

54.   sollecita gli Stati membri ad impegnarsi al fine di elevare il profilo della carriera scientifica, promuovendo gli incentivi esistenti e premi quali i premi Descartes, Aristotele, nonché i premi per giovani scienziati e offrendo condizioni interessanti per attirare in Europa gli scienziati più brillanti e più innovativi;

55.   insiste affinché la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali instaurino e promuovano premi nazionali ed europei dell'innovazione;

56.   ritiene necessario, affinché i beni e servizi in cui si applicano i risultati della ricerca siano maggiormente accettati tra i cittadini, migliorare la fiducia e la sicurezza di questi ultimi mediante adeguati strumenti di protezione dei consumatori;

57.   sottolinea che l'innovazione costituisce un mezzo per migliorare la vita dei cittadini dell'UE e non un fine in sé; ritiene, pertanto, che la concorrenza e la liberalizzazione di prodotti e servizi, pur contribuendo al conseguimento di tale obiettivo in termini di innovazione, devono essere corredate di misure di controllo e protezione dei cittadini, quando ciò sia giustificato dall'interesse pubblico;

58.   ritiene che le azioni innovative andrebbero meglio sostenute attraverso campagne di informazione e sottolinea la necessità di condividere le informazioni ottenute dai progetti ultimati; raccomanda allo stesso tempo che vengano tratti insegnamenti dalle procedure errate utilizzate per progetti non riusciti e che vengano lanciati avvertimenti per non commettere simili errori in altre regioni dell'UE;

59.   invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad assicurare l'accesso universale alle attività basate sulla TIC, allo scopo di facilitare l'insegnamento on-line e il lavoro elettronico in generale;

60.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.
(2) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
(3) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(5) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0301.
(7) Testi approvati, P6_TA(2006)0416.
(8) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 321.
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0184.
(10) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


Lotta contro la criminalità organizzata
PDF 138kWORD 56k
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio del 24 maggio 2007 sull'elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata (2006/2094(INI))
P6_TA(2007)0213A6-0152/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata dall'on. Bill Newton Dunn a nome del gruppo ALDE, sull'elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata (B6-0073/2006),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla "Elaborazione di un'impostazione strategica della lotta contro la criminalità organizzata" (COM(2005)0232),

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0152/2007),

A.   considerando i progressi della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di lotta contro la criminalità organizzata, realizzati dai suoi primi passi, 30 anni fa,

B.   considerando che sono stati compiuti progressi significativi nella cooperazione tra i servizi preposti all'applicazione delle leggi e gli organi giudiziari (quali emergono dalle relazioni annuali 2005 degli Stati membri, di Europol, di Eurojust e del gruppo di lavoro sulla cooperazione doganale (CCWG)) e che siffatta cooperazione rimane la pietra angolare di qualsiasi politica efficace, a livello europeo, di lotta contro la criminalità organizzata,

C.   considerando che detti sforzi, avendo condotto a un aumento degli scambi di informazioni e a un'intensificazione delle iniziative di formazione per i servizi chiamati a lavorare insieme, hanno dato i loro frutti, contribuendo a diminuire la mancanza di fiducia reciproca, ostacolo principale e ricorrente alla cooperazione in tale settore,

D.   considerando che tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione europea coinvolte nella lotta contro la criminalità organizzata dovrebbero rispettare appieno le libertà civili e i diritti umani fondamentali dei cittadini dell'UE e dei paesi terzi, inclusi gli standard più elevati di protezione dei dati,

E.   considerando tuttavia che oggigiorno la lotta contro la criminalità organizzata continuerà a compiere progressi solamente mediante un cambiamento di ottica radicale che consenta di risolvere le problematiche interne sempre più complesse e nel contempo di raccogliere la sfida crescente delle limitazioni esterne che aumentano in misura esponenziale,

F.   considerando che l'estensione geografica di una criminalità organizzata ha già tratto pienamente vantaggio, in un'Europa più che mai aperta, dalla sua padronanza perfetta dei nuovi mezzi di spostamento, di scambio e di comunicazione, mentre i servizi preposti all'applicazione delle leggi sono ancora spesso gravati da oneri giuridici e amministrativi che ostacolano le loro azioni quotidiane,

G.   considerando che i gruppi criminali organizzati stanno diventando organizzazioni imprenditoriali sempre più complesse e strutturate, capaci di penetrare nei mercati economici e finanziari e di provocarne distorsioni nella loro ricerca di spazi economici legali ove canalizzare, spesso mediante sofisticate operazioni di riciclaggio, i proventi accumulati illecitamente,

H.   considerando che la costituzione e/o acquisizione, spesso tramite il ricorso a società di comodo, di società operanti in settori in cui circolano ingenti somme di denaro costituiscono uno dei principali strumenti utilizzati dai gruppi criminali organizzati,

I.   considerando che l'azione di repressione è di per sé un mezzo inadeguato per contrastare la criminalità organizzata e deve essere accompagnata da un'analisi attenta della diffusione del fenomeno e della capacità delle organizzazioni di stampo mafioso di radicarsi sopratutto in zone in cui le strutture sociali sono deboli,

J.   considerando che l'attività di lotta alla criminalità organizzata dovrebbe basarsi su indagini approfondite della capacità di accumulazione dei capitali e delle interrelazioni tra attività economiche lecite ed illecite su scala mondiale, adottando misure per impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione e l'instaurazione di legami con istituzioni, organizzazioni di massa ed esponenti politici,

K.   considerando che l'azione della criminalità organizzata si espleta mediante l'instaurazione di una tacita accettazione e del controllo su un determinato territorio attraverso attività illecite,

L.   considerando che la criminalità organizzata può offrire alle organizzazioni terroristiche opportunità per sviluppare, attraverso i canali da essa normalmente utilizzati, traffici illegali che generano profitti illeciti da utilizzare per attività terroristiche,

M.   considerando che, in questa lotta contro il tempo e lo spazio, la lotta contro la criminalità organizzata deve urgentemente adeguare i mezzi e i metodi a sua disposizione, sviluppando nel contempo una capacità di anticipazione basata essenzialmente sull'uso massimo e adeguato delle potenziali fonti d'informazione,

N.   considerando che solamente una politica proattiva consentirà di mettersi al passo con la realtà di una cooperazione molto sofisticata tra i vari gruppi criminali e di disinnescare, tramite una politica di prevenzione che coinvolga nuovi attori, ma sempre pienamente attenta al rispetto dei diritti fondamentali, la maggior parte delle minacce che tali organizzazioni fanno gravare sulle nostre società,

O.   considerando il bisogno generale di migliorare le conoscenze dei fenomeni criminali e di metterle a disposizione di tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la criminalità,

P.   considerando che il sostegno del pubblico, in genere informato in maniera sufficiente, rappresenta una delle chiavi per la vittoria di tale lotta a medio e a lungo termine,

Q.   considerando che gli strumenti comunitari disponibili - quali Europol e Eurojust - saranno pienamente efficaci solo quando beneficeranno di una vera e propria autonomia; che è di conseguenza urgente dotarli dei mezzi per operare più liberamente di quanto sia loro possibile oggi e instaurare nel contempo un controllo parlamentare adeguato al fine di valutare l'utilità e il reale valore aggiunto della loro azione in materia di sicurezza e del pieno rispetto dei diritti fondamentali, come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

R.   considerando che è interessante notare che con la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA)(1), pubblicata quest'anno da Europol, gli Stati membri dispongono di un'analisi dinamica che faciliterà la fissazione delle loro priorità strategiche e che questo primo passo dovrebbe incoraggiare il Consiglio a continuare ad adoperarsi ai fini di una configurazione adeguata di uno spazio che raggruppi gli elementi ancora ampiamente divergenti della lotta contro la criminalità, segnatamente mediante l'approfondimento del concetto di architettura di sicurezza interna avviato dalla Presidenza austriaca e tramite lo sviluppo operativo del principio d'interoperabilità; che questi due elementi, combinati tramite il ricorso all'applicazione della legge fondata sulle informazioni, dovrebbero contribuire a sviluppare nuove sinergie e a sradicare qualsiasi "concorrenza parassita" tra i servizi di analisi e/o quelli preposti all'applicazione delle leggi ai livelli strategico, tecnico e operativo,

1.   rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) lo invita a chiedere a tutti gli Stati membri di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) nonché i Protocolli sulla tratta di esseri umani e sul traffico di migranti e di applicare tali strumenti giuridici;
   b) lo invita a incoraggiare vivamente gli Stati membri a rimanere fermi nel loro sostegno ai programmi di formazione e di scambio tra i servizi e le autorità competenti coinvolti nella lotta contro la criminalità organizzata ed esorta gli Stati membri a dotare tali programmi - nel quadro delle prospettive finanziarie e del programma generale corrispondente, ma anche della sezione "sicurezza" del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo- delle risorse di bilancio sufficienti per consentire la reale efficacia di tali programmi di formazione e di scambio, nonché a mettere le migliori pratiche a disposizione anche degli altri Stati membri;
   c) gli ricorda che il potenziamento degli strumenti della cooperazione giudiziaria e di polizia è oggigiorno subordinato all'adeguamento delle strutture interne in linea con il triplice bisogno di modellizzazione delle procedure, di fluidità dei canali di trasmissione dell'informazione e di miglioramento delle conoscenze relative al fenomeno della criminalità organizzata;
   d) lo invita, al fine di rendere più efficaci le azioni a livello dell'Unione europea, a garantire che gli Stati membri armonizzino, in stretta cooperazione, le rispettive disposizioni di diritto penale, con particolare riferimento alle definizioni di concetti e reati nel campo della criminalità organizzata e del terrorismo, come pure le rispettive procedure penali, mantenendo intatte le garanzie procedurali;
   e) gli propone di invitare gli Stati membri a estendere, non appena possibile, il ricorso alle tecniche speciali d'indagine e a promuovere la costituzione di squadre investigative comuni, previste dalla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni(2), il cui contenuto è stato ampiamente recepito dagli Stati membri(3), e a incorporare sistematicamente l'aspetto della cooperazione sul terreno nei vari manuali di "migliori pratiche" che delineano il quadro operativo per i servizi interessati;
   f) lo invita, al pari degli Stati membri, a tener presente la necessità di adottare norme sulla criminalità organizzata e il terrorismo per la protezione specifica dell'ordinamento giuridico e degli interessi finanziari dell'Unione europea;
   g) tiene d'altro canto a ribadire al Consiglio il bisogno di una maggiore fluidità dei canali d'informazione tra gli attori nella lotta contro la criminalità per la quale sono necessari progressi legislativi significativi sia in settori specifici - come l'ottenimento e l'ammissibilità degli elementi di prova o l'informazione finanziaria destinata a individuare e in seguito a neutralizzare i proventi della criminalità - sia relativamente a questioni di principio in sospeso, come il principio di disponibilità, che deve essere chiaramente definito e includere delle garanzie in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali nel quadro del terzo pilastro; a tal fine sollecita il Consiglio ad adottare con urgenza la proposta di decisione quadro (COM(2005)0475) sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, tenendo debitamente conto della posizione adottata alla quasi unanimità dal Parlamento il 27 settembre 2006(4);
   h) gli ricorda che sia gli Stati membri che le Istituzioni dell'Unione europea possono ricorrere alle competenze della neo-istituita Agenzia dei diritti fondamentali al fine di proteggere i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e indagare sui casi che sono sorti nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo invita inoltre, se del caso, con particolare riferimento all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, ad avvalersi di questa possibilità e a incoraggiare anche gli Stati membri a fare altrettanto;
   i) gli chiede di richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di rafforzare le strategie investigative e di adottare misure efficaci di lotta contro la criminalità organizzata, prendendo sistematicamente come obiettivo le risorse economiche e finanziarie illegalmente acquisite;
   j) lo invita, alla luce del piano d'azione della Commissione per l'elaborazione di statistiche della criminalità e della giustizia penale (COM(2006)0437), a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a ottenere una migliore comprensione di tali fenomeni criminali tramite la messa a punto e in rete di strumenti statistici elaborati in un contesto dinamico (come è già il caso per l'OCTA) e sulla base di indicatori comuni, affinché le informazioni diffuse, oltre a fornire un'accurata valutazione della criminalità organizzata, siano comparabili e propongano strategie e raccomandazioni d'azione intelligibili che possono essere applicate dai servizi attivi sul terreno;
   k) gli chiede di concedere la necessaria autonomia a Europol e Eurojust attribuendo a questi ultimi pieni poteri d'iniziativa nei loro rispettivi settori di competenza affinché possano passare da un ruolo di coordinamento a un ruolo motore nella lotta contro la criminalità organizzata a livello europeo, tenendo nel contempo debitamente conto della necessità di adeguati collegamenti con le competenti autorità nazionali in modo da non pregiudicare le attività di queste ultime e da non creare squilibri o sovrapposizioni; precisa che un siffatto ampliamento delle loro competenze deve essere accompagnato dall'instaurazione di un vero e proprio controllo parlamentare che, per motivi di legittimità e di efficacia, solamente il Parlamento è in grado di esercitare correttamente;
   l) lo invita a riconoscere che non dovrebbe essere trascurata alcuna pista in materia di prevenzione - argomento che merita un'attenzione particolare - segnatamente tramite iniziative volte a proteggere efficacemente non solo le vittime, ma anche i testimoni dei reati, in modo da liberare fonti d'informazione spesso costrette al silenzio dalla pressione costante del ricatto e del terrore esercitata dalle organizzazioni criminali;
   m) gli propone l'organizzazione di un vero e proprio dibattito, a livello europeo, sull'opportunità di uno status ufficiale di collaboratore di giustizia e la sua compatibilità con lo zoccolo dei nostri valori comuni di rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità della persona al fine di basare la ricerca ottimale d'informazioni su un quadro giuridico prestabilito e accettato da tutti;
   n) convinto che il sostegno dell'opinione pubblica sia, a medio e lungo termine, una delle condizioni per il successo della lotta contro la criminalità organizzata, gli chiede di conseguenza d'invitare gli Stati membri a effettuare uno sforzo considerevole per informare i cittadini dei successi ottenuti tramite una buona cooperazione tra i vari servizi preposti all'applicazione delle leggi e gli organi giudiziari, e soprattutto del contributo degli strumenti e degli attori comunitari, al fine di suscitare una presa di coscienza del valore aggiunto apportato dalle iniziative dell'Unione europea in tale settore di importanza vitale per i cittadini;
   o) gli propone di tenere pienamente conto dei risultati principali delle indagini periodiche dell'Eurobarometro (come quella effettuata nel marzo 2006 sulla criminalità organizzata e la corruzione(5)), alle quali dovrebbe essere assegnato il compito di valutare la percezione da parte dei cittadini europei del ruolo svolto dall'Unione europea in tale settore e dei cambiamenti auspicati a livello europeo;
   p) gli chiede di conseguenza, sulla base del Libro bianco su una politica europea di comunicazione(6), di contribuire all'elaborazione di una reale strategia per l'organizzazione di tali messaggi e la loro diffusione presso il grande pubblico, strategia alla quale la rete europea di prevenzione della criminalità potrebbe essere strettamente associata tramite un ampliamento delle sue competenze(7);
   q) lo invita a chiedere agli Stati membri di promuovere dei programmi, soprattutto a livello locale, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale o lavorativo, essenzialmente di donne e bambini;
   r) lo invita fermamente ad applicare l'approccio proattivo della politica dell'Unione europea di lotta contro la criminalità organizzata agli accordi di cooperazione dell'Unione europea con i paesi terzi, adottando nel contempo un quadro rigoroso che includa garanzie vincolanti per quanto riguarda i diritti fondamentali; sottolinea a tale riguardo che l'OCTA indica chiaramente la strada, denunciando utilmente i settori e le associazioni di gruppi criminali la cui ubicazione geografica ha potuto essere identificata;
   s) gli consiglia, tenuto conto del fatto che l'apparato statale di taluni paesi frontalieri dell'Unione europea continua ad essere troppo spesso vulnerabile alla criminalità, di adottare un approccio specifico basato su una nuova iniziativa in materia di trasparenza e di lotta contro la corruzione volto a strutturare le relazioni con i paesi terzi, soprattutto quelli limitrofi all'Unione europea;
   t) gli consiglia inoltre di sollecitare gli Stati membri a mantenere la massima vigilanza sulle possibili connessioni tra le organizzazioni terroristiche e i gruppi criminali organizzati, soprattutto in relazione al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo;
   u) lo invita altresì a tenere debitamente conto del ruolo fondamentale svolto dal coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, che è responsabile del controllo degli strumenti e delle informazioni per la lotta contro il terrorismo nonché del coordinamento e del confronto delle informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza degli Stati membri;
   v) invita la Presidenza del Consiglio a proseguire e a intensificare le riflessioni avviate sotto la Presidenza austriaca al fine di mettere a punto una vera e propria "Architettura di sicurezza interna";
   w) lo invita ad adottare misure volte in via prioritaria all'intercettazione dei movimenti di capitali provenienti da operazioni di riciclaggio e alla confisca dei beni ottenuti con attività criminali e di stampo mafioso;
   x) gli chiede di sollecitare tutti gli Stati membri che non l'abbiamo ancora fatto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
   y) gli chiede di promuovere negli Stati membri, in particolare in quelle aree in cui l'influenza culturale e sociale della criminalità organizzata è più forte, progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nei quartieri a rischio, contrastando in tal modo la criminalità organizzata tramite un'importante campagna educativa;
   z) gli chiede di monitorare le attività amministrative e governative delle istituzioni elette a livello nazionale, regionale e locale che abbiano esponenti politici accusati di rapporti con la criminalità organizzata o di stampo mafioso;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

(1) "Organised Crime Threat Asssesment" - versione disponibile su: http://www.Europol.eu.int/publications/OCTA/OCTA2006.pdf
(2) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
(3) Cfr. la relazione della Commissione sul recepimento legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (COM(2004)0858).
(4) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 231 e GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 263.
(5) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_
(6) http://ec.europa.eu/communication_white_paper/doc/white_paper_it.pdf
(7) www.eucpn.org: http://www.eucpn.org/keydocs/l_15320010608en00010003.pdf


Kashmir: situazione presente e prospettive future
PDF 187kWORD 102k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sul Kashmir: situazione attuale e prospettive future (2005/2242(INI))
P6_TA(2007)0214A6-0158/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue recenti risoluzioni sul Jammu e Kashmir, in particolare la risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica(1), del 17 novembre 2005 sull'accesso degli aiuti umanitari nel Kashmir(2), del 18 maggio 2006 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2005 e sulla politica dell'UE in materia(3), del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(4)e del 22 aprile 2004 sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nella Repubblica islamica del Pakistan(5),

–   visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan(6), la cui conclusione è stata approvata dal Parlamento il 22 aprile 2004(7),

–   viste tutte le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su tale questione fra il 1948 e il 1971(8),

–   viste le preoccupazioni riguardo alle violazioni dei diritti umani in Kashmir espresse da vari gruppi di lavoro e relatori del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani che lo ha preceduto, nonché dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani,

–   visto il Trattato per le acque dell'Indo del 1960,

–   vista la relazione sulle visite nel Jammu e Kashmir della sua delegazione ad hoc, approvata dalla commissione per gli affari esteri nel novembre 2004,

–   visto il sisma devastante che ha colpito il Jammu e Kashmir l'8 ottobre 2005,

–   vista la risoluzione n. A/RES/60/13 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 novembre 2005, in cui vengono encomiati i governi e le popolazioni che hanno partecipato agli interventi di soccorso e agli sforzi di ricostruzione in seguito al sisma,

–   vista la visita del Presidente della Repubblica islamica del Pakistan, Pervez Musharraf, alla commissione per gli affari esteri, del 12 settembre 2006,

–   visto il 7° Vertice UE-India svoltosi il 13 ottobre 2006 a Helsinki,

–   visti i rinnovati sforzi di pace compiuti nel Kashmir dopo l'entrata in vigore dell'accordo di tregua nel 2003, seguiti dall'impegno del Presidente Musharraf, del gennaio 2004, a non utilizzare il territorio del Pakistan per azioni di terrorismo transfrontaliero e la visione lungimirante del Primo ministro indiano Manmohan Singh, secondo cui "le frontiere non possono essere ridisegnate, ma si può cercare di renderle meno importanti", nonché il nuovo ciclo di colloqui di pace, avviato il 17 gennaio 2007,

–   viste la recente proposta del Presidente Musharraf volta a risolvere il conflitto in Kashmir, incentrata su quattro punti (il mantenimento degli attuali confini del Jammu e Kashmir, la libera circolazione delle persone attraverso la Linea di controllo (LdC), la demilitarizzazione scaglionata e l'autogoverno con un meccanismo di sorveglianza congiunto che rappresenti l'India, il Pakistan e i kashmiri) nonché la proposta del Primo ministro Singh in vista di un trattato onnicomprensivo di pace, sicurezza e amicizia,

–   vista la visita in Pakistan del ministro degli Esteri indiano Pranab Mukherjee, il 13 e 14 gennaio 2007, durante la quale sono stati firmati quattro accordi volti a creare fiducia,

–   viste la relazione n. 125 sull'Asia del Gruppo internazionale di crisi, dell'11 dicembre 2006, e le relazioni sui diritti dell'uomo di Amnesty International, della Freedom House, di Human Rights Watch e del Dipartimento di Stato USA,

–   viste le visite effettuate nel giugno 2006 dalla relatrice del Parlamento su entrambi i lati della LdC,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0158/2007),

A.   considerando che il territorio conteso che in passato costituiva il Principato di Jammu e Kashmir è attualmente diviso in varie parti, amministrate dalla Repubblica dell'India, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica popolare cinese, e che esso ha una popolazione totale di 13,4 milioni di abitanti,

B.   considerando che la maggior parte del Jammu e Kashmir, in particolare il Gilgit e Baltistan, è colpita da una povertà e da un'incuria estreme, presenta enormi lacune in termini di alfabetizzazione e nozioni di calcolo, e di accesso alle cure sanitarie, una mancanza di strutture democratiche nonché ingenti carenze per quanto riguarda lo Stato di diritto e il sistema giudiziario; considerando che l'intero territorio del Jammu e Kashmir subisce un declino economico senza pari,

C.   considerando che il problema delle risorse idriche è tra i fattori che contribuiscono ad esacerbare la disputa fra Pakistan e India sulla questione del Jammu e Kashmir, e che esso rappresenta un elemento importante ai fini di qualsiasi soluzione definitiva del conflitto,

D.   considerando che il Jammu e Kashmir ha rappresentato una fonte di conflitto per quasi 60 anni, periodo costellato da conflitti armati fra l'India, il Pakistan e la Cina; che tale disputa è costata presumibilmente più di 80 000 vite; che i conflitti fra l'India e il Pakistan includono ora il terrorismo internazionale; che la Cina, l'India e il Pakistan sono potenze nucleari, sebbene né l'India né il Pakistan abbiano firmato il trattato di non proliferazione nucleare,

E.   considerando che vi sono numerose prove del fatto che per molti anni il Pakistan ha fornito addestramento, armi, finanziamento e asilo ai militanti del Kashmir, ignorando la loro responsabilità nelle atrocità commesse nel territorio del Kashmir sotto amministrazione indiana; che tuttavia, secondo i rapporti del governo indiano, dall'11 settembre 2001 le infiltrazioni di militanti nel territorio del Jammu e Kashmir amministrato dall'India sono notevolmente diminuite, e che il governo del Pakistan deve comunque porre definitivamente termine a questa politica di infiltrazioni,

F.   considerando che, dal novembre 2003, lungo la LdC è in vigore il cessate il fuoco e che, nonostante talune infrazioni, esso continua ad essere rispettato,

G.   considerando che il cessate il fuoco ha permesso all'India e al Pakistan di avviare un dialogo sulla questione del Jammu e Kashmir – dialogo che prosegue e che comincia ora a riportare un modesto successo – e che è attuata una serie di misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) come parte del processo di pace; considerando che la popolazione del Kashmir si sta adoperando per raccogliere i benefici di tali misure e che le sta attualmente mettendo in atto a livello locale; considerando che i kashmiri del versante cinese restano esclusi dal processo,

H.   considerando che il comunicato congiunto India-Pakistan sul Kashmir del 18 aprile 2005, emesso al termine della visita in India del Presidente Musharraf, ha contribuito a rafforzare il processo di ravvicinamento dei due paesi, in particolare ribadendo l'irreversibilità del processo di pace ed evidenziando una soluzione non militare per il conflitto in Kashmir,

I.   considerando che lo sviluppo economico è indispensabile per costruire l'infrastruttura fisica e sociale, e per migliorare il potenziale produttivo del Jammu e Kashmir; che la dichiarazione congiunta UE-Pakistan dell'8 febbraio 2007 rappresenta una nuova tappa positiva nel rafforzamento delle relazioni fra i due paesi e che entrambe le parti sono ansiose di procedere con la messa in atto dell'accordo di cooperazione di terza generazione, nella convinzione che esso possa contribuire a promuovere lo sviluppo socioeconomico e la prosperità in Pakistan; che l'Unione europea e il Pakistan hanno ribadito il loro impegno in vista di una risoluzione pacifica dei contrasti, in conformità del diritto internazionale, degli accordi bilaterali e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

J.   considerando che l'attuale, ampio accordo di cooperazione di terza generazione CE-India, in vigore dal 1994, ha come base istituzionale una dichiarazione politica congiunta, che ha fissato incontri ministeriali annuali e aperto la strada ad un ampio dialogo politico,

K.   considerando che la mattina dell'8 ottobre 2005 un sisma di magnitudo 7,6 della scala Richter – a memoria d'uomo il terremoto più devastante che abbia interessato più paesi – ha colpito una vasta area che va dall'Afghanistan all'India passando per il Pakistan, devastando però soprattutto la regione del Jammu e Kashmir, con perdite ingenti nell'Azad Jammu e Kashmir (AJK) e nella Provincia della Frontiera del Nord Ovest del Pakistan (NWFP),

L.   considerando che nell'AJK il sisma ha causato in pochi istanti oltre 75 000 vittime, che sono poi diventate 88 000, 6 000 delle quali nel Jammu e Kashmir indiano; che sul versante pakistano esso ha causato decine di migliaia di feriti e milioni di sfollati, costretti a sopravvivere con il minimo indispensabile e senza una dimora fissa, un lavoro, cure sanitarie e istruzione; che decine di città e villaggi sono state in parte o totalmente distrutte, l'agricoltura è stata devastata, l'ambiente contaminato e che i livelli di sviluppo hanno subito una grave battuta d'arresto,

M.   considerando che sia le forze armate nazionali che i gruppi armati dell'opposizione coinvolti nella disputa del Kashmir dovrebbero rispettare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il diritto umanitario internazionale in vigore, che vietano gli attacchi contro i civili, e che le gravi violazioni di tali disposizioni costituiscono crimini di guerra che gli Stati sono tenuti a perseguire,

N.   considerando che negli ultimi dieci anni più di 2 000 soldati hanno perso la vita sul ghiacciaio del Siachen e che il cessate il fuoco in vigore nella regione del Siachen dal novembre 2005 va accolto con favore,

Introduzione

1.   sottolinea che l'India, il Pakistan e la Cina (cui il Pakistan ha ceduto la regione del Trans-Karakorum nel 1963) sono partner importanti dell'Unione europea, e che l'India gode dello status di partner strategico; ritiene che un costante impegno dei governi di India e Pakistan, che coinvolga le persone che vivono in tutte le parti dell'ex Principato, rappresenti il miglior modo per trovare congiuntamente una soluzione al perdurante conflitto lungo la LdC; ritiene tuttavia che l'Unione europea possa apportare il proprio contributo, viste le sue passate esperienze positive di risoluzione dei conflitti in un contesto multietnico, multinazionale e multiconfessionale; propone pertanto che la presente risoluzione, ma anche qualsiasi riunione che possa derivarne, siano parte di un'esperienza condivisa, da cui anche l'Unione europea può trarre insegnamento; ribadisce l'importanza del sostegno costante dell'UE a India e Pakistan nella messa in atto del processo di pace del 2004;

2.   richiama l'attenzione sul fatto che l'India è la più grande democrazia laica del mondo e che ha sviluppato strutture democratiche a tutti i livelli, mentre il Pakistan tuttora non applica pienamente la democrazia dell'AJK e deve ancora compiere passi avanti in direzione della democrazia nel Gilgit e Baltistan; osserva che entrambi i paesi sono potenze nucleari al di fuori del trattato di non proliferazione nucleare; sottolinea che, mentre la dottrina nucleare dell'India poggia sul principio del "no first use", il Pakistan deve ancora prendere un impegno di questo tipo; osserva altresì che il Presidente Musharraf non è stato in grado di tener fede all'impegno assunto nel 1999, allorché affermò che le forze armate non avevano alcuna intenzione di restare al potere più a lungo di quanto fosse assolutamente necessario per preparare la strada ad una vera democrazia in Pakistan;

3.   deplora molto profondamente la negativa serie di eventi suscitati dalla sospensione del Giudice capo Iftikhar Muhammed Chaudhry e, pur riconoscendo che tale sospensione ha di fatto aperto un nuovo dibattito sulla democrazia, sul costituzionalismo e sul ruolo dei militari in Pakistan, si rammarica per i recenti scoppi di violenza; sottolinea l'assoluta necessità di un sistema giudiziario sicuro e indipendente per affrontare la situazione delle popolazioni del Pakistan, in particolare quelle di AJK e Gilgit e Baltistan;

4.   invita i rappresentanti dei governi di India e Pakistan a cogliere l'opportunità offerta dalle dichiarazioni del Primo ministro Singh e del Presidente Musharraf per imprimere un nuovo slancio alla ricerca di opzioni atte a potenziare l'autogoverno, la libertà di movimento, la demilitarizzazione e la cooperazione intergovernativa su questioni come l'acqua, il turismo, il commercio e l'ambiente, e per promuovere progressi reali nella ricerca di una soluzione al conflitto del Kashmir;

5.   constata che l'impatto del sisma sulla popolazione dell'AJK ha fortemente aggravato il problema delle già scarse risorse per soddisfare le necessità e ha considerevolmente deteriorato il potenziale rafforzamento delle istituzioni e delle capacità; esorta l'Unione europea ad aiutare e a sostenere i kashmiri a tale riguardo;

6.   esorta i governi di Pakistan e India a risolvere, nel modo più pacifico possibile, le importantissime questioni in materia di diritto rivierasco riguardanti i principali corsi d'acqua superiori e l'uso dei fiumi che attraversano il Jammu e Kashmir (Indo, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas e Sutlej), con riferimento al meccanismo vigente, previsto dal trattato del 1960 per le acque dell'Indo; sottolinea tuttavia che, come ad esempio nel caso della modernizzazione della diga di Mangla, o della costruzione della diga di Baglihar, le questioni riguardanti l'approvvigionamento idrico per l'agricoltura, il settore della pesca, il bestiame e la popolazione interessata devono continuare ad essere una priorità e fa appello ad entrambi i governi affinché in futuro, prima di prendere una decisione su altri progetti di costruzione di dighe, siano commissionate delle valutazioni complete di impatto ambientale e sociale;

7.   esprime forti preoccupazioni per le ripercussioni negative che il lungo conflitto ha prodotto sull'ambiente del Jammu e Kashmir, al punto che il futuro di questa regione è messo a repentaglio da gravi fenomeni di degrado dei suoli, inquinamento atmosferico, inquinamento dei fiumi e, fatto ancora più drammatico, del lago Dal (in passato un polo di attrazione turistica), deforestazione ed estinzione della vita selvatica;

8.   rileva l'importanza dell'acqua, della sicurezza e di un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro per la stabilità e la crescita della regione nonché l'esigenza di sviluppare progetti idroelettrici e di irrigazione; ritiene indispensabile che i governi di Pakistan e India proseguano il loro dialogo costruttivo e consultino i rappresentanti dei kashmiri sulle questioni in materia di diritto rivierasco, e li esorta ad adottare un approccio olistico in ordine alle risorse idriche, riconoscendo il nesso fondamentale fra acqua, terra, utilizzatori locali, ambiente e infrastrutture;

9.   sottolinea che l'antica cultura del Jammu e Kashmir è un esempio di patrimonio comune condiviso dall'India e dal Pakistan; riconosce e apprezza il pluralismo, il multiculturalismo, il carattere multiconfessionale e le tradizioni secolari dei popoli del Jammu e Kashmir, mantenuti in vita nella parte indiana del Jammu e Kashmir;

10.   ritiene che il rispetto dell'UE per le identità regionali e gli sforzi volti a garantire che le decisioni vengano prese al più opportuno livello amministrativo (cioè quanto più vicino possibile alle persone interessate) siano importanti per le aspirazioni del popolo del Kashmir a strutture decisionali autonome e al riconoscimento della sua straordinaria identità culturale;

Situazione politica: le aspirazioni della popolazione

11.   elogia e sostiene l'India e il Pakistan per le iniziative di pace in corso e accoglie con favore il fatto che i colloqui bilaterali, interrotti per tre mesi dopo gli attentati di Bombay del luglio 2006, siano ripresi; sottolinea la necessità che la regione, l'Unione europea e la comunità internazionale sostengano detti colloqui e che vi sia un ulteriore rafforzamento degli scambi concernenti la risoluzione del conflitto, assicurando così un futuro prospero per la popolazione del Jammu e Kashmir e di individuare una soluzione alla controversia del Kashmir che sia accettabile per tutte le parti;

12.   invita l'Unione europea ad appoggiare il coinvolgimento della società civile nel processo di pace e, soprattutto, a sostenere i progetti "people-to-people", al fine di promuovere il dialogo e la collaborazione tra le ONG di Pakistan, India e Kashmir;

13.   ha accolto molto favorevolmente le misure miranti a rafforzare la fiducia messe a punto dall'India e dal Pakistan, che si stanno traducendo, da entrambe le parti, in una certa qual diminuzione della tensione e dei sospetti che hanno permesso, da un lato e dall'altro, la riunificazione delle famiglie dopo anni di separazione; sottolinea che i governi di India e Pakistan dovrebbero compiere sforzi maggiori per coinvolgere la popolazione del Kashmir nella risoluzione delle questioni fondamentali;

14.   richiama l'attenzione sul fatto che, a seguito della situazione umanitaria successiva al sisma, la popolazione ordinaria del Kashmir sta ora beneficiando sempre più del processo di pace, attraverso gli scambi che hanno luogo e l'impegno politico dei governi sia indiano che pakistano a favore della libera circolazione (per quanto ancora limitata) di persone, beni e servizi fra i due lati della LdC; chiede rinnovati sforzi per consentire a tutti i cittadini del Kashmir, indipendentemente dall'appartenenza politica, di partecipare pienamente al processo di pace e alle CBM in tutte le loro modalità;

15.   sottolinea che le crisi e i conflitti degli ultimi anni hanno rafforzato, e non diminuito, l'utilità delle Nazioni Unite e che queste ultime continuano ad essere un importante forum per il dialogo e la diplomazia; ricorda l'elevato numero di risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kashmir fra il 1948 il 1971, risoluzioni che hanno cercato di incoraggiare sia il governo dell'India che quello del Pakistan a prendere tutte le misure in loro potere per migliorare la situazione e che hanno espresso la convinzione che una risoluzione pacifica del conflitto rappresenti il modo migliore per promuovere gli interessi della popolazione del Jammu e Kashmir, dell'India e del Pakistan; conclude, alla luce di tutto quanto precede e delle successive violazioni di più punti stabiliti nelle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che i presupposti per invocare il plebiscito attualmente non sono soddisfatti;

16.   ribadisce che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione, in virtù del quale possono decidere liberamente del loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale; ribadisce che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, ciascuno degli Stati che sono parte del Patto deve promuovere la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e rispettare tale diritto, in conformità delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite; osserva ciononostante che tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite sul Kashmir trattano esplicitamente e riconoscono unicamente il diritto dell'ex Principato del Jammu e Kashmir di diventare parte integrante dell'India o del Pakistan; accoglie con favore, nell'ottica di risolvere definitivamente il conflitto del Kashmir – cosa che porterebbe enormi vantaggi all'intera regione – le nuove idee che sono attualmente all'esame nel quadro del Dialogo composito e delle tavole rotonde dell'India (nel cui contesto la riapertura del dialogo da parte del governo indiano con la Conferenza dei partiti per la libertà (APHC) è accolta con particolare favore) e, segnatamente, le idee volte a rendere le frontiere permanentemente irrilevanti, ad instaurare un sistema di autogoverno e a prendere misure istituzionali per una gestione mista e cooperativa; incoraggia con determinazione sia l'India che il Pakistan ad esaminare ulteriormente tali concetti nel quadro di discussioni comuni e con i kashmiri sui due lati della LdC e nel Gilgit e Baltistan;

17.   deplora il perdurare della situazione politica e umanitaria in tutte e quattro le parti del Jammu e Kashmir; si compiace tuttavia del ruolo del processo di pace composito, che permette di dirigersi verso una soluzione sostenibile per i kashmiri, basata sulla democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali; sostiene l'approccio della "seconda via" come anche un dialogo più ampio, che coinvolga personalità eminenti, universitari e altri esperti provenienti da tutte le parti del Kashmir, dall'India e dal Pakistan, che formulino suggerimenti pratici in vista di una cooperazione più stretta; si congratula con l'India e il Pakistan per il fatto di riunire tali gruppi e propone che l'Unione europea offra il proprio aiuto concreto ogniqualvolta è invitata a farlo da entrambe le parti e nel quadro del processo di pace composito;

18.   deplora tuttavia che il Pakistan sia ripetutamente venuto meno all'impegno di introdurre strutture democratiche serie e rappresentative nell'AJK; constata in particolare la continua mancanza di rappresentanti kashmiri all'Assemblea nazionale del Pakistan, il fatto che l'AJK sia governato attraverso il ministero degli Affari del Kashmir a Islamabad, che il Consiglio del Kashmir sia composto perlopiù da funzionari pakistani e che il segretario generale, l'ispettore generale di polizia, il controllore generale e il ministro delle finanze siano tutti pakistani; disapprova la disposizione della Costituzione provvisoria del 1974 che vieta qualsiasi attività politica che non riconosca l'appartenenza del Jammu e Kashmir al Pakistan e obbliga qualsiasi candidato a un seggio al parlamento dell'AJK a firmare una dichiarazione di lealtà in tal senso; è preoccupato quanto al fatto che la regione del Gilgit e Baltistan non dispone di alcuna forma di rappresentanza democratica; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che un'ordinanza del governo pakistano del 1961 su Jammu e Kashmir (Amministrazione della proprietà) ha trasferito il 15 agosto 1947 al governo federale il territorio controllato dal Pakistan, che apparteneva allo Stato del Jammu e Kashmir;

19.   deplora molto profondamente la perdurante ambivalenza dell'attuale governo pakistano per quanto concerne l'identità etnica del Gilgit e Baltistan e rileva al riguardo che le dichiarazioni del Presidente vengono contraddette dalle comunicazioni ufficiali del governo; raccomanda fermamente che il governo pakistano sostenga e applichi la sentenza della Corte suprema del Pakistan, del 28 maggio 1999, che convalida l'eredità kashmiri delle popolazioni del Gilgit e Baltistan e rileva che il governo dovrebbe garantire loro i diritti umani fondamentali, nonché le libertà democratiche e l'accesso alla giustizia;

20.   riconosce che il Pakistan si trova in una situazione particolarmente complessa e subisce pressioni provenienti da direzioni diverse; ciononostante:

   deplora fermamente che la mancanza di una volontà politica sufficiente per far fronte alle necessità essenziali, di partecipazione politica e dello Stato di diritto nell'AJK si siano tradotti, dopo il sisma, in una situazione disperata per le donne;
   ricorda la firma dell'accordo di cooperazione di 3a generazione CE-Pakistan nel 2001, il cui articolo 1 prevede il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici quale elemento essenziale, e sollecita l'Unione europea a fare quanto le compete per garantire che detti principi siano osservati al momento di dare esecuzione all'accordo; è quindi particolarmente preoccupato in relazione al fatto che la popolazione del Gilgit e Baltistan sia sotto la diretta amministrazione dell'esercito e non goda di alcuna democrazia;
   vede nell'approvazione del progetto di legge sulla protezione delle donne, inteso a riformare le ordinanze Hudood sull'adulterio e lo stupro, basate sulla Sharia, un passo positivo in direzione di una maggiore protezione dei diritti delle donne in Pakistan, e apprezza l'impegno espresso dal Presidente Musharraf e dai parlamentari riformisti a far passare questi cambiamenti nonostante i tentativi volti a farli fallire; sottolinea ciononostante che appare evidente che il Pakistan deve fare di più per mantenere i suoi impegni nel settore dei diritti umani;
   continua ad essere preoccupato quanto alla difficile situazione in cui si trovano tutte le minoranze della regione;

21.   esorta il Pakistan a rivedere il proprio concetto di responsabilità democratica, di diritti delle minoranze e di diritti della donna nell'AJK, elementi che, come ovunque altrove, sono fondamentali per migliorare le condizioni della popolazione e per affrontare la minaccia del terrorismo;

22.   esprime preoccupazione quanto alla mancanza di libertà di espressione nell'AJK, ai presunti casi di tortura e di maltrattamenti, di discriminazione nei confronti dei profughi provenienti dal Jammu e Kashmir sotto amministrazione indiana e di corruzione tra i funzionari governativi; invita il governo del Pakistan a garantire che la popolazione dell'AJK possa esercitare i propri diritti fondamentali, civili e politici, senza costrizioni e paura;

23.   invita inoltre il Pakistan a garantire lo svolgimento di elezioni libere ed eque nell'AJK, tenuto conto del fatto che le elezioni generali dell'11 luglio 2006 sono state contrassegnate da frodi e brogli elettorali su grande scala, e che i candidati che rifiutavano di schierarsi a favore dell'adesione del Kashmir al Pakistan non hanno potuto candidarsi; invita altresì il Pakistan ad organizzare, per la prima volta, elezioni nel Gilgit e Baltistan;

24.   esorta i governi di Pakistan e India a trasformare il cessate il fuoco in vigore dal 2003 nella regione del Siachen in un accordo di pace duraturo, in quanto su questo campo di battaglia che è il più alto del mondo muoiono ogni anno più soldati per ragioni climatiche che di conflitto armato;

25.   invita l'Unione europea a sostenere l'India e il Pakistan nella negoziazione di una zona di completo disimpegno nella regione del Siachen, che non porti pregiudizio alla posizione delle due parti, in particolare offrendo assistenza nella fornitura di tecnologie di controllo e di procedure di verifica;

26.   invita i gruppi militanti armati a proclamare un cessate il fuoco seguito dal disarmo, dalla smobilitazione e da un processo di reintegrazione; invita i governi di Pakistan e India ad agevolare detto cessate il fuoco;

27.   incoraggia il governo Pakistano a chiudere i siti web e le riviste dei militanti; suggerisce ai governi indiano e pakistano di esaminare la possibilità di introdurre una legge contro i discorsi che spronano all'odio;

28.   constata che il Jammu e Kashmir amministrato dall'India gode di uno statuto speciale ai sensi dell'articolo 370 della Costituzione indiana, che garantisce alla regione un'autonomia maggiore rispetto ad altri Stati dell'Unione; si compiace delle recenti iniziative adottate nel Jammu e Kashmir per rafforzare la democrazia (ne è prova il tasso di affluenza alle urne del 75% nelle ultime elezioni locali) e dei passi compiuti dal Primo ministro Singh per riaprire il dialogo con l'APHC; osserva tuttavia che nella realtà pratica permangono delle lacune per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democrazia diretta, come dimostra ad esempio il fatto che tutti i candidati a funzioni nel Jammu e Kashmir (come in altri Stati) devono firmare una dichiarazione di lealtà nei confronti della Costituzione dello Stato del Jammu e Kashmir, che afferma l'integrità dell'India; sollecita la commissione nazionale indiana per i diritti dell'uomo (NHRC) ad esercitare pienamente il proprio mandato per quanto concerne qualsiasi violazione, sospetta o comprovata, e la esorta, onde poterle attribuire una credibilità ancora maggiore, a rimediare all'assenza di esperti in materia di diritti dell'uomo nel proprio consiglio di amministrazione; attende con impazienza maggiori progressi in tale ambito e risultati positivi dalle nuove leggi sul lavoro infantile, sulle condizioni della donna e contro la violenza; prende atto con preoccupazione delle informazioni secondo cui numerosi kashmiri sarebbero detenuti senza essere stati debitamente processati;

29.   deplora le violazioni documentate dei diritti umani da parte dell'esercito indiano, soprattutto in considerazione del fatto che gli omicidi e gli stupri continuano in un'atmosfera di impunità; nota con preoccupazione che la NHRC non può, ai sensi del proprio statuto, indagare sugli abusi dei diritti umani perpetrati dalle forze di sicurezza indiane; ritiene tuttavia incoraggiante la raccomandazione fatta dalla NHRC secondo cui l'esercito deve nominare ufficiali di alto grado che controllino l'applicazione dei diritti umani fondamentali e il rispetto dello Stato di diritto nelle proprie unità militari, raccomandazione che viene osservata; prende atto dell'impegno assunto dal governo indiano nel settembre 2005 a non tollerare le violazioni dei diritti umani; sollecita il Lok Sabha a prevedere di modificare la legge sulla protezione dei diritti umani in modo da consentire alla NHCR di indagare in modo indipendente sui presunti abusi da parte di membri delle forze armate;

30.   sottolinea il rischio di mantenere la pena di morte in una complessa situazione politica come la disputa sul Kashmir in cui il diritto ad un equo processo non sembra essere garantito; rileva con preoccupazione che l'Asia meridionale continua a registrare una situazione negativa per quanto concerne la pena di morte e deplora profondamente che sia il governo indiano che quello pachistano siano favorevoli al suo mantenimento; si compiace del fatto che tra le importanti voci a favore della sua abolizione rientrano nella regione quelle del Presidente Kalam e del neonominato Giudice capo presso la Corte suprema in India; si compiace della risoluzione ONU sui diritti umani 2005/59 sulla questione della pena di morte e ribadisce gli orientamenti in materia di diritti umani dell'UE riguardanti la pena di morte; sollecita l'India e il Pakistan a prendere in considerazione l'adesione al secondo protocollo opzionale all'ICCPR e a simili strumenti regionali al fine di introdurre una moratoria sulla pena di morte e a procedere verso la sua completa abolizione;

31.   si compiace in tale contesto delle dichiarazioni del Primo ministro Singh, il quale chiede tolleranza zero per le violazioni dei diritti umani nel Kashmir, ed invita il governo indiano a porre fine a tutte le prassi di omicidi extragiudiziari, scomparse di persone, torture e detenzioni arbitrarie nel Jammu e Kashmir;

32.   invita l'India e il governo dello Stato del Jammu e Kashmir ad abrogare tutte le disposizioni giuridiche che forniscono un'immunità effettiva ai membri delle forze armate e a creare una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale sulle gravi violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario da parte delle forze di sicurezza indiane dall'inizio del conflitto;

33.   sollecita i governi di India e Pakistan a consentire alle organizzazioni internazionali dei diritti umani (quali Freedom House, Amnesty International e Human Rights Watch) di accedere immediatamente e senza restrizioni a tutto il territorio dell'ex Principato al fine di indagare sulla situazione in materia di diritti umani e di elaborare regolarmente relazioni indipendenti sull'argomento; sollecita entrambi i governi ad impegnarsi pubblicamente a cooperare pienamente con dette organizzazioni internazionali dei diritti umani;

34.   esorta l'UE ad adottare una ferma posizione per sostenere la clausola sui diritti umani e la democrazia nei suoi accordi sia con l'India che con il Pakistan, per creare un intenso dialogo politico sui diritti umani con ambedue i paesi anche all'interno del Kashmir, e per esaminare la possibilità di avviare specifici dialoghi sui diritti umani con il Pakistan, come già accade con l'India, e di istituire specifiche sottocommissioni per i diritti umani che si occupino di entrambi i paesi, come è già stato fatto in determinati altri paesi;

35.   riconosce le difficili condizioni di vita di taluni gruppi, come i Pandit della Valle del Kashmir, fatti sfollare a forza; esorta ad affrontare la discriminazione nei confronti di questi e di altri gruppi, soprattutto sul mercato del lavoro; propone che tali gruppi si dotino di commissioni costituite di rappresentanti da loro eletti, assicurandosi che le donne e le persone sotto i 25 anni siano adeguatamente rappresentate;

36.   suggerisce che l'India esamini il successo ottenuto con l'istituzione nel Ladakh dell''Autonomous Hill Council", nel 1993; auspica che la strada commerciale Kargil-Skardu possa essere ripristinata quale parte del processo di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e che la regione del Ladakh e quelle settentrionali, attualmente divise, siano collegate da punti di attraversamento analoghi a quelli già creati altrove lungo la LdC;

37.   si compiace in particolare del generale aumento del numero dei visti rilasciati per viaggiare fra l'India e il Pakistan, e della riapertura della linea di autobus Srinigar-Muzaffarabad; nota che, in base agli ultimi dati, il suo uso è stato limitato a meno di 400 persone per le due parti della LdC; invita le autorità indiane e pakistane a diminuire le restrizioni relative al rilascio dei permessi di viaggio;

38.   si congratula con l'India per gli sforzi compiuti a favore dello sviluppo socioeconomico del Jammu e Kashmir attraverso pacchetti speciali di misure per lo Stato, l'accento posto sulla creazione di posti di lavoro e provvedimenti destinati a promuovere il turismo nel Jammu e Kashmir, e propone di esaminare il modo in cui il (futuro) partenariato UE-India potrà contribuire alla creazione di posti di lavoro basati sulle qualifiche, soprattutto per le donne e i giovani; incoraggia l'Unione europea ad appoggiare le iniziative delle ONG locali, consistenti in progetti volti a creare capacità produttive e di commercializzazione incentrati sulle donne; ritiene che l'Unione europea potrebbe affrontare il problema delle pari opportunità aumentando gli scambi di prodotti che tradizionalmente forniscono sostentamento alle donne, quali i tessili e l'artigianato, e facilitando gli scambi di servizi nei settori che impiegano le donne; raccomanda che le relazioni economiche fra Unione europea e Pakistan vengano rafforzate in modo analogo;

39.   esorta sia l'India che il Pakistan ad esaminare il potenziale ruolo che un aumento della sicurezza e del rispetto per i diritti umani potrebbe avere nel conseguimento degli obiettivi in materia di creazione di occupazione e promozione del turismo in tutto il Jammu e Kashmir;

Lotta contro il terrorismo

40.   riconosce che, se non viene posto fine al terrorismo, non ci può essere un autentico progresso verso una soluzione politica o nel miglioramento della situazione economica della popolazione in tutto il Jammu e Kashmir; prende atto che, pur essendo stato registrato durante gli ultimi cinque anni un calo costante nel numero delle vittime degli attacchi terroristici, le attività dei gruppi terroristici in costante mutamento, quali il Lashkar-e-Taiba e l'Harakat ul-Mujahedeen, che hanno le loro basi nell'AJK, hanno causato centinaia di morti nel Jammu e Kashmir amministrato dall'India e altrove;

41.   deplora le violazioni documentate dei diritti umani da parte del Pakistan, anche nel Gilgit e Baltistan dove nel 2004 avrebbero avuto luogo violenti tumulti, e i fin troppo frequenti incidenti di terrore e violenza provocati da gruppi di militanti armati; sollecita il Pakistan a rivedere il suo concetto di diritti fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di associazione e la libertà di culto nell'AJK e nel Gilgit e Baltistan, e prende atto con preoccupazione dei casi di tortura e detenzione senza un giusto processo denunciati da associazioni dei diritti umani come Amnesty International; esorta fermamente tutte le parti in causa a fare il possibile per porre fine a tali violazioni; si compiace dell'impegno pubblicamente contratto dal Pakistan di frenare l'infiltrazione, attraverso la LdC, di militanti che operano fuori del territorio controllato dal paese, ma ritiene che quest'ultimo debba adottare misure molto più severe ed efficaci; sollecita un impegno continuo e determinato del Presidente Musharraf per combattere il terrorismo, impegno che, com'è risaputo, comporta sfide enormi; approva e sostiene l'invio di aiuti multilaterali e bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea per assistere il Pakistan nella sua lotta contro il terrorismo e nel suo deciso tentativo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti dell'AJK e del Gilgit e Baltistan; invita inoltre il governo pakistano e gli Stati membri dell'Unione europea ad intensificare gli sforzi volti ad individuare e ad arrestare le potenziali reclute terroriste che giungono in Pakistan dagli Stati membri dell'Unione europea; si compiace che sia stato recentemente creato dai due governi un comitato congiunto – il meccanismo congiunto India-Pakistan sul terrorismo – per combattere il terrorismo e condividere informazioni, e prende atto che la prima riunione del gruppo si è tenuta il 6 marzo 2007 a Islamabad;

42.   sostiene con fermezza le raccomandazioni del Gruppo internazionale di crisi dell'11 dicembre 2006, che invitano il Pakistan ad intraprendere un'azione decisiva per disarmare gli attivisti nell'AJK e nella Gilgit e Baltistan, a chiudere i campi di formazione dei terroristi, a porre fine al reclutamento e all'addestramento di terroristi nel suo territorio, e a far cessare il flusso di denaro e di armi destinato ai talebani e ad altri attivisti stranieri o locali in territorio pakistano;

43.   riconosce e sostiene l'aspirazione della popolazione del Kashmir a vedere ridotta significativamente la presenza militare sui due lati della LdC; fa tuttavia notare che una smilitarizzazione effettiva può avere luogo solo in parallelo con un'azione efficace volta a neutralizzare la minaccia di infiltrazioni, nel Jammu e Kashmir, di gruppi di attivisti operanti al di fuori del Pakistan, e in parallelo con misure miranti a rafforzare la fiducia e consistenti, ad esempio, nel porre fine alle recriminazioni reciproche, nel rendere pienamente operativi la linea di autobus Srinagar-Muzaffarabad, i collegamenti commerciali e le comunicazioni, e nel porre in atto altre misure definite di comune accordo con i kashmiri di entrambi i lati, e osserva l'impatto positivo che ciò avrà sulla salute mentale e il senso di sicurezza di tale popolo, in particolare nei bambini e nei giovani; sottolinea che solo iniziative nuove, rivolte al futuro, potrebbero attivare un circolo virtuoso;

44.   sottolinea che, al fine di creare un clima di fiducia e di buona volontà nella regione, è fondamentale eliminare tutte le barriere e gli ostacoli, affinché tutti i kashmiri possano circolare liberamente sull'intero territorio del Jammu e Kashmir;

Misure miranti a rafforzare la fiducia

45.   accoglie favorevolmente i segni più recenti dei rinnovati sforzi – compresi notevoli cambiamenti politici – compiuti dai governi pakistano e indiano per risolvere la controversia del Kashmir;

46.   si compiace in particolare delle iniziative prese a favore del ricongiungimento delle famiglie divise dalla LdC, con l'apertura di cinque punti di attraversamento della stessa; è cosciente del fatto che l'apertura di tali punti di attraversamento è stata molto lenta e non adeguata all'urgenza della situazione in loco; incoraggia ed auspica tuttavia una maggiore frequenza degli attraversamenti; vorrebbe inoltre che tale possibilità fosse estesa a tutti i cittadini, da entrambi i lati, e raccomanda all'India e al Pakistan di mettere a punto misure per facilitare tutti gli spostamenti, sia in seno all'ex Principato che a livello internazionale, avvalendosi di procedure amministrative e consolari accelerate;

47.   ritiene essenziale aumentare la frequenza degli scambi lungo la LdC, a tutti i livelli della società civile e in tutti i campi; propone l'elaborazione di programmi di scambio fra associazioni di giuristi, scuole e università, compresa un'università comune con un campus da entrambi i lati della linea di separazione; propone, per contribuire a ridurre il livello di reciproco sospetto tra gli eserciti delle due parti, l'avvio di un dialogo fra i militari;

48.   invita i governi dell´India e del Pakistan a fare degli interventi di recupero e conservazione ambientale nel Jammu e Kashmir uno dei punti qualificanti delle attività e dei piani d'azioni comuni ai due versanti della LdC, e sollecita l'UE e gli Stati membri a dare supporto a ogni progetto in tal senso;

49.   raccomanda di esaminare la costituzione di una cellula comune di monitoraggio India-Pakistan per la condivisione dei dati sui fenomeni meteorologici e sull'attività sismica, in modo da poter dare un allarme tempestivo sulle catastrofi naturali che possono avere origine da entrambi i lati della LdC;

50.   raccomanda, a livello politico, la creazione di una commissione parlamentare mista indopakistana intesa a rafforzare gli scambi e il dialogo parlamentari; analogamente, propone la creazione di gruppi di lavoro misti in seno alle autorità governative locali, per esaminare questioni relative al commercio e al turismo;

51.   incoraggia le imprese dell'Unione europea a riconoscere il potenziale di tutto il Kashmir in termini di investimenti e di turismo, e, in particolare, l'esistenza di una manodopera fortemente motivata; suggerisce che le imprese europee costituiscano joint venture con società locali e che siano creati regimi assicurativi di investimento per incrementare la fiducia degli investitori; invita tutte le parti a sostenere e a favorire la rappresentanza delle camere di commercio rispettive alle fiere commerciali internazionali nell'Unione europea, onde permettere loro di promuovere i loro prodotti destinati all'esportazione;

52.   sostiene ulteriormente l'appello lanciato al Pakistan di sviluppare le risorse umane investendo nell'istruzione superiore, comprese le scuole professionali e i collegi tecnici nelle zone sotto amministrazione federale, anche nelle aree del Gilgit e Baltistan del Kashmir;

53.   fa osservare che l'India è il maggiore beneficiario del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG); sollecita la Commissione a riesaminare automaticamente l'SPG+ e altre misure commerciali appropriate non appena si verificano disastri naturali di vaste proporzioni, come i terremoti; accoglie favorevolmente l'impegno preso da tutti gli Stati dell'Asia del sud nel quadro dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC) di adoperarsi in modo efficace per fare della Zona di libero scambio dell'Asia del sud una realtà politica ed economica che massimizzerà i vantaggi per le quattro parti del Jammu e Kashmir, e invita il governo del Pakistan a porre termine al sistema della "lista positiva"; si compiace del fatto che, sebbene gli scambi commerciali fra i due paesi abbiano fluttuato nel corso degli ultimi 10 anni, il livello globale degli scambi ufficiali fra India e Pakistan sia passato da 180 milioni di dollari USA nel 1996 a 602 milioni di dollari USA nel 2005, e che questa tendenza abbia la possibilità di continuare e debba essere incoraggiata, visto che il livello elevato del commercio informale indica la presenza di un potenziale commerciale latente fra i due paesi;

54.   sottolinea il notevole potenziale del turismo ai fini di un rafforzamento dell'economia locale; esorta pertanto i governi degli Stati membri dell'Unione europea a seguire da vicino la situazione della sicurezza nella regione, con lo scopo di fornire informazioni e consigli di viaggio aggiornati e coordinati a quanti desiderano visitare il Jammu e Kashmir;

Impatto del sisma dell'8 ottobre 2005

55.   insiste sul fatto che il sisma ha avuto un impatto enorme sulla vita dei kashmiri, da entrambi i lati della LdC, e che la gravissima situazione umanitaria ha deteriorato la fragile capacità istituzionale nel territorio dell'AJK e della NWFP; sottolinea che attualmente la sopravvivenza quotidiana è di gran lunga la principale priorità per la popolazione;

56.   deplora il fatto che, oltre alle ingenti perdite di vite umane, l'AJK abbia subito danni materiali incalcolabili alle infrastrutture (ospedali, scuole, edifici pubblici, vie di comunicazione) e a quelli che in molti casi erano istituzioni e servizi di base già fragili;

57.   è profondamente rattristato per il fatto che il sisma ha avuto un impatto sproporzionato sui bambini: 17 000 vittime, in base ai dati dell'UNICEF; è fortemente preoccupato quanto alle notizie relative ad un traffico di bambini venutosi a creare dopo il sisma e invita il governo del Pakistan ad affrontare specificamente la questione dei diritti e della protezione dei bambini nell'AJK e nel Gilgit e Baltistan, nonché ad affrontare il traffico di bambini con più efficacia;

58.   richiama l'attenzione sulla drammatica situazione degli sfollati interni e delle persone che si trovano in una situazione di bisogno grave e persistente come conseguenza del sisma; plaude, in mancanza di una convenzione sui diritti degli sfollati interni, agli "orientamenti dell'ONU", che offrono la base per una risposta umana ai trasferimenti forzati, che rappresentano un'insidiosa aggressione ai diritti dell'uomo, e chiede che tutte le autorità competenti che hanno un interesse nel Kashmir rispettino tali principi; invita il governo del Pakistan a fare tutto ciò che è in suo potere per attribuire, al più presto, terre agli abitanti di quei villaggi che sono scomparsi negli smottamenti, affinché possano ricostituirsi in quanto villaggi e ricostruire strutture abitative permanenti; raccomanda vivamente all'Unione europea di prestare un'attenzione costante ai principi di cui sopra, nonché a questioni più ampie di democrazia, giustizia e diritti umani nelle quattro parti del Kashmir; osserva che i campi profughi di lunga permanenza, da entrambi i lati della LdC, dovrebbero essere smantellati e che si dovrebbe riservare un'attenzione adeguata alla protezione, alle necessità e all'integrazione sociale dei loro occupanti, i quali dovrebbero essere autorizzati a fare rientro a casa o essere reinsediati in modo permanente; rileva che la comunità internazionale dovrebbe offrire un'assistenza costante a tal fine;

59.   evidenzia che il disastro ha interessato una regione già indebolita dai conflitti e dal terrorismo, in cui le istituzioni fondamentali e la stabilità regionale sono state costantemente minate dalla criminalità organizzata e dall'infiltrarsi, attraverso la LdC, di reti di islamisti radicali che sfruttano il territorio accidentato;

60.   è costernato nel constatare che le condizioni di vita di base della popolazione dell'AJK, che erano già ridotte al minimo prima del sisma (cibo, acqua, alloggi, servizi igienici, scuole e ambulatori a malapena adeguati), sono considerevolmente peggiorate a seguito di quest'ultimo; sollecita le autorità interessate, mentre milioni di persone vivono nell'indigenza, a concentrare tutte le loro energie sulla lotta contro la corruzione, che ha ingiustamente sviato il flusso dei finanziamenti dai beneficiari cui era destinato, nonché sulle fastidiose affermazioni secondo cui le organizzazioni terroristiche messe al bando dalle Nazioni Unite opererebbero nella zona dell'AJK colpita dal sisma; invita la Commissione, i governi degli Stati membri, i governi di India e Pakistan e le agenzie di aiuto a continuare a concentrarsi sui bisogni essenziali delle vittime del terremoto;

61.   constata che la portata e l'impatto del terremoto hanno avuto un effetto ben maggiore sul lato pakistano della LdC, devastando tutta una parte delle infrastrutture del governo locale e ritardando inevitabilmente i servizi necessari per far fronte all'emergenza; esprime apprezzamento ai governi, agli eserciti e alle popolazioni locali di entrambi i lati della LdC per il loro impegno, la loro determinazione e la loro disponibilità a rispondere alle molteplici sfide che il sisma ha determinato;

Risposta al sisma dell'8 ottobre 2005

62.   riconosce che la comunità internazionale, l'India e il Pakistan hanno reagito in modo rapido e positivo al sisma, tenuto conto delle circostanze: i contatti al più alto livello fra India e Pakistan sono stati stabiliti immediatamente e le ONG nazionali e locali hanno risposto in modo adeguato, cooperando con le amministrazioni locali e centrali; riconosce, tuttavia, pienamente che la comunità internazionale e le ONG internazionali hanno manifestato una solidarietà senza precedenti nei confronti dei sopravvissuti e delle vittime del sisma ed esprime compiacimento per la creazione di nuovi partenariati; raccomanda all'Unione europea di considerare favorevolmente ulteriori richieste di assistenza supplementare per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma e chiede alla Commissione di fornire informazioni aggiornate sulle richieste già presentate a tale riguardo;

63.   prende atto con preoccupazione del fatto che la valutazione preliminare dei danni e dei fabbisogni preparata dalla Banca asiatica di sviluppo e dalla Banca mondiale, cui la Commissione ha contribuito, stimi al 29% la perdita totale di occupazione o di mezzi di sopravvivenza a seguito del terremoto, con ripercussioni su circa 1,64 milioni di persone, metà delle quali di età stimata inferiore ai 15 anni; si compiace del progetto della Commissione "Sostegno al Pakistan per la tempestiva ripresa e ricostruzione dopo il terremoto", dotato di 50 milioni di EUR; sottolinea che tale progetto dovrebbe concentrarsi, nel breve periodo, sulla protezione dei più vulnerabili, sul ripristino dell'attività economica nelle zone colpite, inclusa la ripresa delle piccole imprese e la sostituzione dei beni perduti in agricoltura, creando opportunità occupazionali mediante programmi di formazione e di potenziamento delle competenze; raccomanda che, nel medio e lungo termine, le misure volte a ricostruire e a garantire la sopravvivenza includano i microfinanziamenti e la promozione delle competenze, e sollecita la Commissione a sostenere strategie di questo tipo nel lungo termine;

64.   prende atto con soddisfazione dei fondi stanziati dalla Commissione per gli aiuti d'urgenza alle vittime del terremoto nell'AJK e in Pakistan; esorta tuttavia il Commissario per lo sviluppo e gli aiuti umanitari ad accogliere la richiesta del Primo ministro dell'AJK di stanziare fondi supplementari per le operazioni di risanamento e di ricostruzione, che costituiranno un importante contributo per eliminare le conseguenze di questa catastrofe umanitaria;

65.   si congratula con tutti coloro che, nei campi di raccolta dei sopravvissuti, hanno contribuito ad individuare le esigenze in fatto di salute pubblica e a soddisfarle; constata che, nonostante le sfide rappresentate dall'approvvigionamento di acqua potabile pulita e dalla fornitura di servizi igienici adeguati nelle situazioni post catastrofe, non sono scoppiate epidemie di malattie trasmissibili con l'acqua; si congratula con il governo pakistano per aver fornito alloggio e provviste a più di due milioni di sfollati al fine di sostenerli durante l'inverno e si congratula con l'India che ora rialloggia le 30 000 persone che si sono ritrovate senza tetto sul lato indiano della LdC; è preoccupato in relazione alle informazioni secondo cui migliaia di persone vivrebbero tuttora nelle tende, come ha potuto osservare la delegazione del Parlamento per le relazioni con la SAARC in visita nell'AJK dal 15 al 22 dicembre 2006;

66.   osserva che, nei giorni che sono seguiti al disastro, il Pakistan ha creato una Commissione federale di soccorso incaricata di coordinare le operazioni di ricerca, salvataggio e assistenza; deplora tuttavia che il Pakistan non abbia potuto accettare gli elicotteri offerti dall'India a causa della cittadinanza dei piloti, né la proposta di intraprendere operazioni di soccorso comuni lungo la LdC, di inviare gruppi di soccorso medico e di riparare le infrastrutture di telecomunicazione, tutte misure che avrebbero potuto contribuire in modo significativo a ridurre il numero delle vittime; si rammarica, pertanto, che il sisma non sia stato l'occasione per mostrare la volontà politica di dare la priorità ai bisogni umanitari della popolazione del Kashmir e di superare le divergenze politiche;

67.  si compiace dell'assistenza finanziaria offerta con tanta rapidità dagli Stati vicini del Pakistan (India, Cina, Iran, Afghanistan) e, ad un livello regionale più ampio, dalla Turchia e dall'Organizzazione della Conferenza islamica (OCI), nonché da tutta la comunità internazionale; si congratula con la Commissione europea, in particolare con la DG ECHO già presente in Pakistan, per la sua risposta immediata ed efficace; esorta i donatori a consegnare quanto prima l'assistenza promessa;

68.   si congratula in particolare con la Commissione per il suo programma di finanziamento rinnovabile in risposta al sisma, programma che ha fornito 48,6 milioni di EUR e che viene eseguito in compartecipazione con le ONG, la Croce Rossa e le agenzie delle Nazioni Unite; chiede un costante impegno dell'Unione europea in vista della ricostruzione in Kashmir;

69.   sottolinea la necessità che i fondi di ricostruzione siano destinati in ampia misura alla conservazione delle rimanenti risorse forestali, in particolare rendendo disponibili forme alternative di combustibile, varando interventi di rimboschimento, lanciando programmi di educazione ambientale, ed eventualmente istituendo fondi di compensazione che permettano al governo dell'Azad Jammu e Kashmir di erogare risarcimenti per le perdite di reddito conseguenti alle restrizioni sulla vendita di legname;

70.   deplora che il governo pakistano abbia insistito affinché tutte le etichette indiane venissero rimosse dall'aiuto umanitario fornito dall'India prima della sua distribuzione;

71.   evidenzia il fatto che, nei giorni successivi al sisma, la reazione, inizialmente esitante, dell'esercito pakistano ha creato un grande vuoto in termini di copertura delle necessità, vuoto di cui hanno approfittato sul terreno organizzazioni militanti come la Jamaat-i-Islami e la Jamaat-ud-Dawa, ribattezzata Lakshar-e-Tayyaba (riconosciuta come organizzazione terroristica e, in quanto tale, messa al bando dal governo Musharraf nel 2002), che si sono rapidamente trasformate, de facto, in fornitori di cibo, alloggio e istruzione per i bambini, e assistenza per le vedove; è molto preoccupato in relazione al fatto che ciò abbia potuto rafforzare, agli occhi della popolazione locale, la credibilità di questo tipo di gruppi polarizzatori, compromettendo ulteriormente qualsiasi opportunità per un'autentica rappresentanza democratica;

72.   esorta i governi di India e Pakistan, così come la comunità internazionale, a fare il possibile per applicare misure di sicurezza e controllare da vicino l'utilizzo delle risorse concesse;

73.   si compiace vivamente dell'accordo storico del 2 maggio 2006, volto a rianimare gli scambi commerciali attraverso la LdC che separa le regioni divise del Jammu e Kashmir, grazie all'avvio di un servizio di trasporto su camion sul tragitto Srinagar-Muzaffarabad, nonché di un secondo servizio di pullman attraverso il Kashmir inteso a collegare Poonch nel Jammu e Kashmir con Rawalakot nell'AJK; suggerisce la creazione di una rete stradale tra Jammu e Sialkot e il Gilgit e Baltistan; suggerisce altresì l'introduzione di un collegamento ferroviario tra Jammu e Srinagar, e il miglioramento della strada che collega le due città; si compiace dell'impegno assunto il 23 maggio 2006 dal Primo ministro Singh di creare le condizioni per una maggiore libertà di scambio e di circolazione con confini meno rigidi onde creare un clima favorevole in vista della risoluzione della questione del Kashmir; esorta fermamente le due parti ad aumentare con rapidità il volume degli scambi ufficiali; esorta altresì a pervenire rapidamente ad un accordo sulle modalità del trasporto stradale di merci, mettendo l'accento su una semplificazione massima di tali modalità; suggerisce l'elaborazione di un piano di sviluppo commerciale integrato, con parecchie unità di trasformazione di prodotti agricoli, catene del freddo, servizi di piccoli container e servizi di autotrasporto;

Conclusioni

74.   esorta l'Unione europea e le sue istituzioni a far sì che la drammatica situazione della popolazione del Jammu e Kashmir non venga dimenticata e ad assicurare che i programmi di aiuto e gli altri programmi di assistenza siano elaborati ed eseguiti nella prospettiva di creare istituzioni e di una ricostruzione a lungo termine;

75.   sottolinea che, come dimostra l'esperienza della stessa Unione europea, il rafforzamento degli scambi commerciali bilaterali è uno degli elementi chiave che consentono di migliorare le relazioni fra paesi; ritiene che, nel caso del Jammu e Kashmir, gli scambi attraverso la LdC siano di particolare importanza per generare crescita economica e sviluppo, nonché per sbloccare il potenziale economico della regione; raccomanda di attribuire la priorità ai progetti di sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture;

76.   sostiene fermamente il proseguimento delle iniziative da parte delle istituzioni politiche di entrambe le parti, a tutti i livelli, ed esorta queste ultime ad attribuire la priorità alle necessità, sia materiali che istituzionali, della popolazione del Kashmir, cosicché i suoi svantaggi politici, economici, sociali e culturali possano essere colmati; raccomanda all'Unione europea di tenersi a disposizione per far fronte alle richieste dell'uno o dell'altro governo;

77.   riconosce la validità del lavoro intrapreso dalle delegazioni della Commissione a Islamabad e New Delhi;

78.   constata che i disastri naturali creano talvolta le condizioni politiche per il ripristino della pace, che la natura non conosce frontiere e che soltanto se compiono insieme un'azione sostenibile il Pakistan e l'India possono offrire alla popolazione del Kashmir la speranza di ricostruirsi un futuro;

o
o   o

79.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, ai governi della Repubblica dell'India, della Repubblica islamica del Pakistan, alle autorità competenti o ai governi del Jammu e Kashmir sotto amministrazione indiana e pakistana, alla Repubblica popolare cinese e alle Nazioni Unite.

(1) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.
(2) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 469.
(3) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 341.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0388.
(5) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1040.
(6) GU L 378 del 23.12.2004, pag. 22.
(7) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 988.
(8) Per un elenco di tutte le risoluzioni, cfr. l'allegato della relazione A6-0158/2007 della commissione per gli affari esteri.


Estonia
PDF 119kWORD 39k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sull'Estonia
P6_TA(2007)0215RC-B6-0205/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea, del 2 maggio 2007, sulla situazione creatasi dinanzi all'ambasciata dell'Estonia a Mosca,

–   viste la dichiarazione del suo Presidente Hans-Gert Pöttering e la discussione in seduta plenaria sulla situazione in Estonia del 9 maggio 2007,

–   viste le numerose dichiarazioni di sostegno all'Estonia rilasciate dal Consiglio, dalla Commissione e dai governi dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, tra il 26 e il 28 aprile 2007, nella capitale estone e in alcune zone dell'Estonia nord-orientale manifestanti scesi in piazza per protestare contro la decisione del governo estone di trasferire il monumento sovietico ai liberatori di Tallinn dal centro della capitale estone a un cimitero delle Forze di difesa estoni situato a qualche chilometro di distanza hanno scatenato due notti di violenze, che sono iniziate con attacchi contro la polizia da parte dei manifestanti e sono sfociate in atti di vandalismo generalizzato nel centro di Tallinn,

B.   considerando che la polizia è stata vista ricorrere alla violenza soltanto in situazioni estreme e che il Cancelliere di giustizia dell'Estonia non ha individuato alcun caso di condotta scorretta nelle azioni della polizia,

C.   considerando che il governo dell'Estonia aveva preventivamente spiegato i motivi di tale decisione al governo della Federazione russa, proponendo una collaborazione nell'ambito del trasferimento del monumento e invitando i rappresentanti russi ad assistere alle esumazioni delle spoglie, invito che è stato rifiutato dalle autorità russe,

D.   considerando che le esumazioni si sono svolte nel rigoroso rispetto delle norme internazionali e delle regole di condotta dignitosa e che il monumento è stato riaperto nel cimitero militare con una cerimonia ufficiale alla quale hanno partecipato rappresentanti della coalizione anti-hitleriana,

E.   considerando che le manifestazioni e gli attacchi violenti contro l'ordine pubblico sono stati effettuati con l'organizzazione e la cooperazione attive di forze situate al di fuori dell'Estonia,

F.   considerando che in Russia sono state rilasciate numerose dichiarazioni ad alto livello, tra cui una dichiarazione ufficiale della delegazione della Duma di Stato in visita a Tallinn, in cui si invitava il governo estone a rassegnare le dimissioni,

G.   considerando che il Primo ministro estone Andrus Ansip ha dichiarato che tali eventi costituiscono un'ingerenza flagrante e ben coordinata negli affari interni dell'Estonia,

H.   considerando che, immediatamente dopo i disordini a Tallinn, il normale funzionamento dell'ambasciata dell'Estonia a Mosca è stato bloccato per sette giorni da manifestanti ostili appartenenti all'organizzazione giovanile filogovernativa russa "Nashi", i quali hanno aggredito fisicamente gli ambasciatori di Estonia e Svezia, hanno minacciato di demolire la sede dell'ambasciata, hanno strappato la bandiera estone situata sul territorio dell'ambasciata e hanno definito l'Estonia come un paese "fascista",

I.   considerando che sono stati organizzati attacchi informatici sistematici, in prevalenza a partire da siti al di fuori dell'Estonia, nel tentativo di bloccare le linee di comunicazione ufficiali e i siti web dell'amministrazione estone, e che tali attacchi provenivano da indirizzi IP dell'amministrazione russa, e considerando che forti attacchi propagandistici in cui si esortava alla resistenza armata e a ulteriori atti di violenza hanno continuato a essere diffusi attraverso Internet e messaggi sui telefoni cellulari,

J.   considerando che, a pochi giorni di distanza dagli eventi di Tallinn, sono state introdotte restrizioni su ampia scala alle esportazioni estoni verso la Russia, che società russe hanno sospeso i contratti con imprese estoni, che l'approvvigionamento energetico dell'Estonia è a rischio e che il collegamento ferroviario tra l'Estonia e San Pietroburgo sarà sospeso a partire dalla fine di giugno 2007,

K.   considerando che le autorità russe, inclusa la delegazione della Duma di Stato, si sono purtroppo rifiutate di avviare un dialogo con le autorità estoni e hanno persino declinato l'invito a partecipare a una conferenza stampa congiunta presso il Ministero degli Affari esteri,

L.   considerando che il Metropolita Cornelius della Chiesa ortodossa estone del patriarcato di Mosca ha dichiarato che non vi sono motivi per un conflitto intercomunitario e che non vi è alcuna ragione di presentare gli scontri come la manifestazione di un conflitto tra le comunità di lingua estone e di lingua russa,

M.   considerando che la situazione è stata esacerbata dalla disinformazione presentata dai mezzi di comunicazione russi, che ha provocato ulteriori proteste,

N.   considerando che solo una piccola minoranza della popolazione di etnia russa ha partecipato alle manifestazioni e agli atti di vandalismo, che l'elevato numero di poliziotti di origine russa ha compiuto il proprio dovere in modo eccellente e che una grande maggioranza delle persone intervistate ha dichiarato di approvare il comportamento del governo estone,

O.   considerando che l'Estonia, in quanto Stato membro indipendente dell'Unione europea e della NATO, ha il diritto sovrano di valutare il suo recente tragico passato, a partire dalla perdita dell'indipendenza successivamente al Patto Hitler-Stalin del 1939 che è stata riconquistata solo nel 1991,

P.   considerando che l'occupazione sovietica e l'annessione degli Stati baltici non sono mai state riconosciute come legali dalle democrazie occidentali,

Q.  considerando che, nella sua risoluzione del 12 maggio 2005 sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, l'8 maggio 1945(1), il Parlamento europeo ha ricordato che "per alcune nazioni la fine del secondo conflitto mondiale ha significato l'assoggettamento a una nuova tirannia inflitta dall'Unione sovietica stalinista" e si è congratulata con i paesi dell'Europa centrale e orientale in occasione della loro liberazione "dopo tanti decenni trascorsi sotto la dominazione o occupazione sovietica",

R.   considerando che solo il successore legittimo dell'Unione sovietica, vale a dire la Federazione russa, continua a negare l'incorporazione illegale degli Stati baltici nell'Unione sovietica,

1.   esprime sostegno e solidarietà al governo estone democraticamente eletto nei suoi sforzi volti a garantire l'ordine, la stabilità e lo Stato di diritto per tutti i residenti in Estonia;

2.   ritiene che gli attacchi diretti contro uno degli Stati membri più piccoli dell'Unione europea costituisca un banco di prova per la solidarietà dell'Unione europea;

3.   considera inammissibili i vari tentativi da parte delle autorità russe di interferire negli affari interni dell'Estonia;

4.   è allarmato per la protezione insufficiente dell'ambasciata dell'Estonia a Mosca da parte delle autorità russe e per le aggressioni fisiche nei confronti dell'ambasciatore dell'Estonia da parte di manifestanti appartenenti all'organizzazione "Nashi"; invita il governo russo a rispettare senza eccezioni la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche;

5.   condanna i tentativi della Russia di ricorrere alle pressioni economiche sull'Estonia quale strumento di politica estera e invita il governo russo a ripristinare relazioni economiche normali tra i due Stati;

6.   ricorda alle autorità russe che la retorica indiscriminata e apertamente ostile da loro utilizzata nei confronti dell'Estonia è assolutamente contraria ai principi di condotta internazionale e avrà conseguenze per le relazioni UE-Russia nel loro complesso;

7.   invita la Commissione e gli Stati membri a prestare assistenza nell'analisi degli attacchi informatici a siti web estoni e a presentare uno studio su come affrontare attacchi e minacce di questo tipo a livello di Unione europea; invita la Russia a prestare piena assistenza nell'ambito delle indagini;

8.   invita il governo russo ad avviare un dialogo aperto e imparziale con le democrazie dell'Europa centrale e orientale sulla storia del XX secolo e sui crimini contro l'umanità commessi all'epoca, inclusi quelli commessi dal totalitarismo comunista;

9.   accoglie con favore le parole del Presidente dell'Estonia Toomas Hendrik Ilves, il quale ha sottolineato che le persone che sono arrivate in Estonia durante il periodo sovietico e che attualmente vivono nella Repubblica di Estonia, come pure i loro figli e nipoti, sono tutti compatrioti, che tutti gli estoni portano con sé l'esperienza molto dolorosa della vita sotto l'occupazione di tre potenze consecutive nel secolo scorso, e che è necessario essere in grado di comprendere le tragedie vissute dagli altri, e ha ricordato inoltre a tutte le parti in causa che, a tal fine, è indispensabile rafforzare il dialogo all'interno del paese per colmare il divario esistente tra le diverse comunità e per creare nuove opportunità di integrazione, in particolare per i compatrioti di lingua russa;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1) GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 392.


Emittente "Radio Caracas TV" in Venezuela
PDF 108kWORD 32k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sull'emittente "Radio Caracas TV" in Venezuela
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il pluralismo dei media e la libertà di espressione costituiscono un pilastro indispensabile della democrazia,

B.   considerando che la libertà dei media è di importanza primordiale per la democrazia e il rispetto delle libertà fondamentali, alla luce del suo ruolo essenziale nel garantire la libera espressione di opinioni ed idee e nel contribuire all'effettiva partecipazione dei cittadini ai processi democratici,

C.   considerando che il mancato rinnovo della licenza di emissione al gruppo audiovisivo privato Radio Caracas Televisión (RCTV), licenza che scade il 27 maggio 2007, potrebbe portare alla scomparsa di questo mezzo di comunicazione che impiega 3 000 dipendenti,

D.   considerando che il mancato rinnovo della licenza a questo mezzo di comunicazione audiovisivo, uno dei più antichi e importanti del Venezuela, priva gran parte del pubblico di un'informazione pluralista e contravviene al diritto della stampa di svolgere il suo ruolo di contro-potere,

E.   considerando che il Presidente del Venezuela Hugo Chávez ha annunciato che non avrebbe rinnovato la licenza di emissione di RCTV, e che la licenza in questione scade il 27 maggio 2007,

F.   considerando che RCTV, secondo le dichiarazioni del governo del Venezuela, sarebbe l'unico mezzo di comunicazione oggetto di questa misura di mancato rinnovo della licenza,

G.   considerando che la Costituzione del Venezuela garantisce, nei suoi articoli 57 e 58, il diritto alla libertà di espressione, di comunicazione e di informazione,

H.   considerando che il Venezuela ha sottoscritto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la convenzione americana sui diritti dell'uomo,

I.   considerando che la Corte suprema di giustizia del Venezuela, cui RCTV ha presentato ricorso, non ha rispettato il termine legale per pronunciarsi,

J.   considerando che l'atteggiamento contestato alla direzione di RCTV dovrebbe dar luogo, se le autorità lo reputano necessario, ad un ordinario procedimento giudiziario,

K.   considerando che l'annuncio di questa decisione, resa pubblica il 28 dicembre 2006 dal Capo dello Stato in persona, costituisce un allarmante precedente per quanto riguarda la libertà di espressione in questo paese,

1.   ricorda al governo del Venezuela che esso è tenuto a rispettare e a far rispettare la libertà di espressione, la libertà d'opinione e la libertà di stampa, come impostogli dalla sua stessa Costituzione, dalla carta democratica interamericana, dal patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla convenzione americana sui diritti umani di cui è firmatario;

2.   chiede al governo del Venezuela di garantire, in nome del principio dell'imparzialità dello Stato, un uguale trattamento giuridico a tutti i mezzi di comunicazione, pubblici o privati, a prescindere da qualsivoglia considerazione politica o ideologica;

3.   esorta al dialogo tra il governo e i mezzi di comunicazione privati del Venezuela, pur deplorando vivamente la mancata apertura al dialogo mostrata in generale dalle autorità del Venezuela, e in particolar modo nel caso di RCTV;

4.   chiede pertanto che alle delegazioni e commissioni competenti del Parlamento europeo sia sottoposta questa problematica;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento del Mercosur, nonché al governo della Repubblica bolivariana del Venezuela.


Diritti umani in Siria
PDF 114kWORD 37k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sui diritti umani in Siria
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione universale delle Nazioni unite sui diritti umani del 1948,

–   visti l'articolo 11, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce la promozione dei diritti umani quale uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune e l'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   viste le precedenti risoluzioni concernenti la Siria e il Medio Oriente e vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 contenente una raccomandazione al Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra(1),

–   vista la dichiarazione della Presidenza dell'UE del 14 maggio 2007 sulle condanne pronunciate in Siria a carico dell'intellettuale Michel Kilo e dell'attivista politico Mahmoud Issa in Siria,

–   visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che la Siria ha ratificato il 21 aprile 1969,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale del partenariato euromediterraneo, espresso in un accordo di cooperazione tra l'UE e la Siria e in un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, ancora da concludere,

B.   considerando che il Parlamento europeo e il suo Presidente sono già intervenuti in ripetute occasioni per ottenere il rilascio degli attivisti per i diritti umani, dei politici e dei parlamentari detenuti nelle prigioni siriane,

C.   considerando che Michel Kilo, scrittore militante per la democrazia, arrestato il 14 maggio 2006 soprattutto per la sua posizione riguardante la dichiarazione Beirut-Damasco, e Mahmoud Issa sono stati condannati il 13 maggio 2007 a tre anni di prigione,

D.   considerando che Suleiman Al-Shamar, uno dei maggiori esponenti della Comunità nazionale democratica, e Khalil Hussein, presidente dell'ufficio per le relazioni pubbliche del Kurd Future Trend, sono stati condannati a dieci anni di carcere per avere "indebolito l'etica nazionale" e "cospirato con un paese straniero",

E.   considerando che Faek El Mir e Aref Dalila, membri di varie organizzazioni per i diritti umani in Siria, sono detenuti in celle di isolamento da sei anni,

F.   considerando che l'8 novembre 2005 le forze di sicurezza hanno arrestato Kamal al-Labwani, medico e cofondatore dell'Unione liberale democratica, durante il suo rientro da un viaggio in Europa, Stati Uniti ed Egitto, e che è stato condannato a 12 anni di prigione con lavori forzati per motivi politici,

G.   considerando che Anwar Al Bunni, membro fondatore dell'Organizzazione siriana per i diritti umani e avvocato specializzato in questioni attinenti ai diritti umani, è stato arrestato sulle strade di Damasco nel 2006 poco prima di assumere l'incarico di direttore di un centro per i diritti umani finanziato dall'Unione europea nel 2006 ed è stato ora condannato a cinque anni di detenzione per aver "diffuso informazioni false lesive dello Stato",

1.   esprime profonda preoccupazione per le recenti sentenze a carico di prigionieri politici e attivisti per i diritti umani in Siria, che toccano tutte le tendenze politiche dell'opposizione;

2.   è profondamente preoccupato per le restrizioni imposte a Mahmoud Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar e Khalil Hussein e per le accuse loro mosse per avere esercitato i propri diritti democratici ed essersi impegnati in attività pacifiche;

3.   sollecita le autorità siriane a rispettare rigorosamente il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificati dalla Siria rispettivamente nel 1969 e nel 2004;

4.   invita la Siria a rispettare la libertà di opinione e il diritto a un processo equo;

5.   sollecita le autorità siriane a prendere atto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché:

   a) ad assicurare che i detenuti summenzionati siano trattati bene e non subiscano torture o altri maltrattamenti,
   b) ad assicurare che le persone detenute o imprigionate abbiano accesso rapido e regolare ai propri avvocati, medici e familiari;

6.   sollecita gli organi competenti siriani a revocare le succitate sentenze, annullare le accuse ancora in sospeso presso il tribunale militare di Damasco e a rilasciare tutti i summenzionati prigionieri di coscienza e prigionieri politici;

7.   chiede l'abrogazione dello stato di emergenza in Siria, posto in essere più di quaranta anni fa

8.   invita in particolare le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a fornire tutto il sostegno necessario agli attivisti della società civile siriana mediante lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) di nuova adozione, anche attuando senza indugio le cosiddette misure ad hoc dedicate ai difensori dei diritti umani;

9.   chiede alla Siria, che potrebbe svolgere un ruolo importante nella promozione della pace nella regione, di migliorare e sostenere i diritti umani e la libertà di espressione nel paese;

10.   chiede alla Siria di appoggiare la creazione di un tribunale penale di carattere internazionale una volta che l'indagine del giudice Brammertz, Commissario della Commissione indipendente d'indagini ONU in Libano sarà completata;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0459.


Diritti umani in Sudan
PDF 112kWORD 37k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sui diritti umani in Sudan
P6_TA(2007)0218B6-0208/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il tribunale della provincia di Managil, nello Stato di Gazira, nel centro del Sudan, presieduto dal giudice Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan ha condannato a morte per lapidazione, rispettivamente il 13 febbraio 2007 e il 6 marzo 2007, Sadia Idriss Fadul (una donna di 22 anni della tribù Fur, Darfur) e Amouna Abdallah Daldoum (una donna di 23 anni della tribù Tama, Darfur) e per aver commesso adulterio,

B.   considerando che la lapidazione è una pena crudele e disumana e che la severa punizione dell'adulterio víola i diritti umani fondamentali e gli impegni internazionali sottoscritti dal Sudan,

C.   considerando che sia Sadia Idriss Fadul, sia Amouna Abdellah Daldoum hanno fatto ricorso in appello contro la sentenza,

D.   considerando che, secondo una lettera inviata dall'ambasciata della Repubblica del Sudan a Bruxelles, il tribunale ha annullato la condanna a morte perché le signore Daldoum e Fadul non avevano usufruito della "assistenza legale necessaria" durante il processo e riesaminerà il caso "alla luce delle osservazioni giuridiche della corte d'appello",

E.   considerando che il 3 maggio 2007 il tribunale penale di Nyala, nel Darfour meridionale, ha condannato a morte per impiccagione Abdelrhman Zakaria Mohamed e Ahmed Abdullah Suleiman, entrambi di 16 anni, imputati di omicidio e rapina,

F.   considerando che il Sudan ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e si è quindi impegnato a non eseguire condanne a morte di individui di età inferiore a 18 anni,

G.   considerando che il governo sudanese è firmatario dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, fiormato a Cotonou il 23 giugno 2000(1) (accordo di Cotonou) e che la cooperazione dell'UE con i paesi ACP è basata sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto,

H.   considerando che la Repubblica del Sudan è firmataria della clausola sui diritti umani dell'accordo di Cotonou e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

I.   considerando che la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificata dalla Repubblica del Sudan, comprende disposizioni concernenti il diritto alla vita e vieta la tortura nonché le pene e i trattamenti crudeli, disumani e degradanti ma che la pena di morte, la fustigazione, l'amputazione e altre pene corporali continuano ad essere eseguite per tutta una serie di crimini,

J.   considerando che il 14 marzo 2007 la Commissione ha annunciato la concessione di ulteriori 45 milioni di euro per aiuti umanitari al Sudan (finora 85 milioni di euro in totale per il 2007), dimostrando l'impegno dell'Unione europea a favore della popolazione del Sudan,

1.   esprime compiacimento per l'annullamento delle sentenze di condanna a morte - se sarà effettivamente confermato dal tribunale - e chiede al governo sudanese di garantire l'integrità fisica e psicologica di Sadia Idriss Fadul e Amouna Abdallah Daldoum;

2.   chiede al governo sudanese di annullare le condanne a morte e di garantire l'integrità fisica e psicologica di Abdelrahman Zakaria Mohamed e Ahmed Abdullah Suleiman;

3.   ricorda con forza al governo sudanese che l'uso della pena di morte contro imputati minorenni è vietato dal diritto internazionale;

4.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri:

   a) a condannare l'uso della pena di morte, della fustigazione e di altre pene corporali crudeli o degradanti, a promuovere il diritto alla vita e il divieto della tortura nonché delle pene e dei trattamenti crudeli, disumani o degradanti ed a promuovere i diritti delle donne nell'ambito delle loro relazioni con le autorità sudanesi, compreso il diritto delle donne e delle ragazze di essere libere dalla discriminazione e dalla violenza, in linea con il diritto e gli standard internazionali;
   b) a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito delle loro relazioni con le autorità sudanesi, compresa l'osservanza delle norme nazionali e degli standard internazionali in materia di diritti umani, come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il Sudan è firmatario dal 1986, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, di cui il Sudan è firmatario dal 1990, e l'articolo 96 (la clausola relativa ai diritti umani) dell'accordo di Cotonou, firmato dal governo del Sudan nel 2005;

5.   invita il governo del Sudan a rivedere di conseguenza il suo sistema giudiziario e a ratificare il secondo protocollo facoltativo alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte;

6.   invita il governo del Sudan ad aderire al protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, relativo ai diritti delle donne in Africa nonché al protocollo della Corte di giustizia dell'Unione africana, entrambi adottati l'11 luglio 2003, a Maputo, Mozambico;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai Segretari generali delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nonché al governo del Sudan.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Note legali - Informativa sulla privacy