Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (COM(2007)0430 – 11974/2007 – C6-0285/2007 – 2007/0811(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione (COM(2007)0430),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0285/2007),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0417/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulla mancanza, nella relazione di valutazione dei rischi su cui è basata la proposta della Commissione, di prove scientifiche conclusive, in particolare per quanto riguarda i rischi globali e i danni provocati da tale sostanza, e rileva la necessità di effettuare ulteriori studi;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento del Parlamento
Emendamenti 3 e 6 Articolo 1
Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) a semplici misure di controllo, proporzionate al rischio, limitato, ancora oggetto di ricerca e da dimostrare, presentato dalla sostanza.