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Procedura : 2007/2550(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0437/2007

Testi presentati :

B6-0437/2007

Discussioni :

PV 12/11/2007 - 23
CRE 12/11/2007 - 23

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PV 14/11/2007 - 3.20
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P6_TA(2007)0526

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Mercoledì 14 novembre 2007 - Strasburgo
Principi contabili internazionali (IFRS 8)
P6_TA(2007)0526B6-0437/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1),

–   visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi,

–   visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–   vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE(3),

–   vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sulle misure di attuazione della direttiva sulla trasparenza(4) e della direttiva sui prospetti(5),

–   vista la discussione in plenaria del 25 aprile 2007, nel corso della quale si è deciso di rinviare la votazione sulla proposta di risoluzione relativa ai principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8, in quanto i servizi della Commissione avevano accettato di effettuare una valutazione d'impatto e di presentarla alla commissione per i problemi economici e monetari il 10 settembre 2007;

–   vista la relazione della Commissione intitolata "Applicazione degli IFRS 8 in relazione ad alcuni segmenti operativi - Analisi degli effetti potenziali", del 3 settembre 2007,

–   visto l'articolo 81 del suo regolamento,

A.   considerando che, per i conti consolidati delle società UE quotate in borsa, l'Unione europea ha deciso di applicare i principi contabili internazionali; che tali principi contabili sono trasposti nella normativa europea mediante la procedura di comitatologia,

B.   considerando che la convergenza dei principi di informativa finanziaria deve consentire dichiarazioni finanziarie di qualità più elevata,

C.   considerando che l'informazione sui segmenti operativi in base al modello di impresa è importante per capire le dichiarazioni finanziarie, fra cui un'adeguata informazione geografica,

D.   considerando che le informazioni sui segmenti operativi devono essere comparabili,

E.   considerando che, dopo due anni di attuazione degli IFRS 8, l'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) dovrebbe effettuare una revisione,

F.   considerando che tutte le società UE quotate in borsa, a prescindere dalle loro dimensioni, dovrebbero attenersi al diritto comunitario, compresi gli IFRS riconosciuti dall'Unione europea,

G.   considerando che la Commissione si era impegnata ad effettuare una valutazione d'impatto degli IFRS 8,

1.   accoglie la proposta della Commissione di riconoscere gli IFRS 8 comprensivi degli SFAS 131 statunitensi nel diritto UE, il che richiederà che le società UE quotate in borsa nell'Unione europea forniscano informazioni sui segmenti operativi seguendo l'approccio basato sul punto di vista della gestione;

2.   si rammarica del fatto che la valutazione d'impatto svolta dalla Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto degli interessi degli utilizzatori nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese ubicate in diversi paesi europei e delle imprese che operano solo a livello locale;

3.   ricorda che la convergenza delle norme contabili non è un processo a senso unico, in cui una parte copia semplicemente i principi di informativa finanziaria dell'altra parte;

4.   esprime riserve quanto all'analisi della Commissione secondo la quale la pubblicazione di informazioni geografiche sulla base degli IFRS 8 non sarebbe in pratica ridotta rispetto agli IAS 14 e ritiene indispensabile che la dirigenza continui a fornire informazioni sui segmenti operativi sufficienti a garantire agli utenti di valutare i rischi e i soggetti economici in termini geografici, ove necessario paese per paese, e di settore economico e invita la Commissione a riferire al Parlamento sull'esito delle discussioni con l'IASB al riguardo entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione;

5.   rileva che il concetto di "chief operating decision maker" (principale decisore operativo) potrebbe essere considerato una funzione e può quindi essere compatibile con il concetto di responsabilità collettiva del consiglio di amministrazione previsto dal diritto comunitario;

6.   invita la Commissione a seguire attentamente l'applicazione degli IFRS 8 e a riferirgli entro il 2011, tra l'altro per quanto concerne le informazioni per segmento geografico, le indicazioni per segmento dei profitti e delle perdite nonché il ricorso a misure non IFRS; sottolinea che, qualora la Commissione dovesse individuare carenze nell'applicazione degli IFRS 8, dovrebbe porvi rimedio;

7.   sottolinea che il Parlamento europeo utilizzerà attivamente il proprio potere di controllo; evidenzia che l'IASB/IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) e la Commissione, in particolare, devono pertanto impegnarsi con il Parlamento europeo e i soggetti europei interessati in modo più stretto che in passato, perchè in mancanza di ciò si sono creati gravi problemi, come ad esempio per quanto riguarda gli IFRS 8; ritiene che il Parlamento debba essere interessato sin dalle primissime fasi del processo di definizione degli standard, onde evitare ritardi significativi nel processo di approvazione;

8.   chiede perciò che la Commissione vada al di là di linee guida su base volontaria e appoggi la definizione di un principio contabile appropriato che imponga alle imprese del settore estrattivo il rendiconto paese per paese;

9.   sottolinea che la Commissione dovrebbe seguire sempre i propri principi di una migliore regolamentazione e che, in particolare per quanto concerne i principi contabili internazionali, essa deve garantire e sostenere valutazioni d'impatto effettuate quanto prima possibile nella messa a punto di tali principi contabili internazionali o nella loro interpretazione; rileva che tali valutazioni di impatto devono inglobare informazioni quantitative e riflettere un equilibrio tra soggetti interessati;

10.   sottolinea l'importanza di una corretta applicazione dei principi contabili, e in particolare della possibilità per il Parlamento di esercitare adeguatamente il suo potere di controllo;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(4) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 114.
(5) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 116.

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