Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(1), in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1,
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(2), in particolare il suo articolo 23, paragrafo 4, lettera i),
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(3),
– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti,
– visto il progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente,
– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sulle misure di attuazione della direttiva sulla trasparenza(4) e della direttiva sui prospetti(5),
– vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),
– vista la dichiarazione resa al Parlamento dal Presidente della Commissione Prodi il 5 febbraio 2002,
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari(7),
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
Per quanto riguarda il progetto di regolamento attuativo
1. prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione in materia di eliminazione degli obblighi di riconciliazione per gli emittenti dell'UE nei paesi terzi; sostiene le misure volte al riconoscimento delle norme dell'UE basate sui principi di contabilità generalmente ammessi (GAAP) statunitensi e sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS), in entrambe le giurisdizioni, entro il 2009;
2. è dell'avviso che i GAAP di un paese terzo debbano essere considerati equivalenti agli IFRS nella misura in cui gli investitori sono in grado di prendere una decisione analoga, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni finanziarie loro presentate siano redatte secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo, e nella misura in cui la garanzia in materia di audit e l'attuazione a livello delle entità sono tali da meritare la fiducia degli investitori;
3. sottolinea che gli IFRS sono norme basate su principi di elevata qualità; è convinto che le autorità di regolamentazione dovrebbero intrattenere un dialogo attivo con le loro controparti internazionali per quanto riguarda l'attuazione e l'esecuzione coerente degli IFRS e rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni;
4. accoglie favorevolmente la decisione della Commissione di chiedere al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) un parere tecnico per quanto riguarda un meccanismo che permetta di determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo e/o condizioni appropriate per il riconoscimento reciproco dei principi contabili; chiede alla Commissione di estendere il mandato del CESR integrando il parere tecnico sulle condizioni appropriate per il riconoscimento dei principi reciproci;
5. si compiace per l'assistenza apportata dal CESR alle autorità comunitarie e nazionali per garantire la coerenza della valutazione dell'equivalenza relativamente ai GAAP di ogni paese;
6. prende atto che gli IFRS riconosciuti dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) costituiscono una solida base per le autorità di regolamentazione nel loro lavoro sulla convergenza dei principi contabili a livello globale; è dell'avviso che l'uso di principi contabili riconosciuti a livello mondiale migliorerebbe la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, con benefici considerevoli per le imprese e gli investitori;
7. è convinto che la convergenza dei principi contabili non possa essere conseguita in modo precipitoso ma debba essere attuata con la firma, in tempo utile se necessario, di un accordo-quadro con lo IASB sull'eliminazione delle differenze; sottolinea che una modifica incoerente degli IFRS riconosciuti dall'Unione europea rappresenta un costo e un investimento intellettuale considerevole per le società europee quotate in borsa, specialmente per le piccole e medie imprese e semina confusione tra gli investitori nei mercati finanziari dell'Unione europea;
8. invita la Commissione a garantire che l'estensione della deroga accordata agli emittenti di paesi terzi per quanto riguarda l'utilizzazione degli IFRS entro il 2011 non autorizzi un ritardo delle attuali procedure stabilite in materia di equivalenza, qualora sia già stata specificata una data anteriore di inizio;
9. chiede alla Commissione di consultare, in fase iniziale, i rappresentanti del settore e i decisori politici sulla convergenza dei principi contabili e di analizzare se l'UE è sufficientemente rappresentata nello IASB;
10. propone le seguenti modifiche al progetto di regolamento:"
Considerando 3
3) per garantire che la determinazione dell'equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati comunitari, la Commissione deve valutare l'equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta di uno Stato membro o dell'emittente di un paese terzo o di propria iniziativa. La Commissione dovrebbe consultare in primo luogo il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) riguardo alla valutazione dell'equivalenza dei principi contabili in questione. Inoltre, la Commissione dovrebbe controllare attivamente l'avanzamento dei lavori delle autorità competenti dei paesi terzi per eliminare qualsiasi obbligo imposto agli emittenti della Comunità che accedono al mercato finanziario di un paese terzo di riconciliare i bilanci preparati sulla base degli IFRS approvati dall'Unione europea. La decisione della Commissione comporterà comunque il diritto per gli emittenti dell'UE di utilizzare in qualsiasi paese terzo gli IFRS riconosciuti dall'Unione europea;
Considerando 3 bis
3bis) accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione per ottenere dagli Stati Uniti che riconoscano l'equivalenza delle informazioni finanziarie fornite dalle imprese dell'Unione europea in base alle norme IFRS, eliminando così i costosi obblighi di riconciliazione che non si applicano alle imprese statunitensi presenti nell'Unione europea; incoraggia ed invita la Commissione a perseguire accordi analoghi con altri paesi terzi in cui imprese UE sono quotate in borsa, entro fine 2008;
Articolo 2
Equivalenza
I Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli IFRS approvati dall'Unione europea se i bilanci redatti conformemente a tali principi consentono agli investitori di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente in modo analogo ai bilanci redatti conformemente agli IFRS, con il risultato che è probabile che gli investitori prendano le stesse decisioni in materia di acquisizione, mantenimento o cessione di titoli di un emittente.
Articolo 4
Condizioni di accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato
1. Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, a fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011 quando:
1)
l'autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l'impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di far convergere tali principi con gli IFRS prima del 31 dicembre 2011 e le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
l'autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver stabilito prima del 31 dicembre 2008 un programma di convergenza che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2011; e
b)
il programma di convergenza deve essere effettivamente attuato senza ritardi e devono essere state allocate le risorse necessarie al suo completamento; o
2)
l'autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l'impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di adottare gli IFRS prima del 31 dicembre 2011 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa transizione agli IFRS entro tale data, o si è raggiunto un accordo di riconoscimento reciproco con l'Unione europea entro il 31 dicembre 2008.
2. Qualsiasi decisione ai sensi del paragrafo 1, volta a permettere che continuino ad essere accettate dichiarazioni finanziarie redatte conformemente ai principi contabili di un paese terzo, viene adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.
3. Qualora la Commissione autorizzi che continuino ad essere accettate dichiarazioni finanziarie redatte conformemente ai principi contabili di un paese terzo, ai sensi del paragrafo 1, essa esamina regolarmente se le condizioni specificate alle lettere a) o alla lettera b) (se del caso) continuano ad essere osservate e presenta una relazione in materia al Comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo.
4. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1 non siano più rispettate, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, che modifica la sua decisione ai sensi del paragrafo 1 relativamente a detti principi contabili.
5. Prima di ottemperare a tale articolo, la Commissione consulta, se del caso, il CESR sul programma di convergenza o sui progressi realizzati per adottare gli IFRS.
"
o o o
11. accetta le misure attuative purché i suddetti punti siano presi in considerazione dalla Commissione;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.