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Procedura : 2007/2132(INI)
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Ciclo del documento : A6-0392/2007

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A6-0392/2007

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PV 13/11/2007 - 22
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Mercoledì 14 novembre 2007 - Strasburgo
Deliberazioni della commissione per le petizioni (2006)
P6_TA(2007)0529A6-0392/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso dell'anno parlamentare 2006 (2007/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–   visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,

–   visti l'articolo 45 e l'articolo 192, paragrafo 6, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0392/2007),

A.   considerando che il diritto di petizione costituisce un diritto fondamentale inestricabilmente connesso alla cittadinanza UE,

B.   considerando che il diritto di petizione è iscritto nel trattato CE dal 1992 e confermato all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 191 del Regolamento del Parlamento europeo,

C.   considerando che Parlamento, Consiglio e Commissione sono tutti vincolati dalle disposizioni dei trattati relative al diritto di petizione e hanno convenuto di garantire il seguito interistituzionale delle petizioni,

D.   considerando che l'esercizio di tale diritto contribuisce in modo significativo agli sforzi dell'UE di ristabilire il contatto con i suoi cittadini e fornisce un osservatorio sulle attese dell'opinione pubblica europea,

E.   considerando che le petizioni costituiscono un mezzo mediante cui i cittadini possono contribuire al controllo della trasposizione e attuazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali, regionali e locali,

F.   considerando che le petizioni rappresentano uno strumento per valutare l'impatto della legislazione e delle politiche europee sugli individui e per richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sulle ambiguità e le cattive applicazioni di tali norme e politiche che hanno un impatto diretto sui loro stessi obiettivi,

G.   considerando che il numero di petizioni dichiarate ammissibili nel 2006 resta costante a quasi un terzo del totale e riflette una necessità costante di garantire che i cittadini europei siano opportunamente informati sulle competenze dell'Unione europea e delle sue istituzioni,

H.   considerando che bisogna registrare che naturalmente non tutte le petizioni ammissibili ricevute e svolte forniscono ai cittadini europei piena soddisfazione, ma che una proporzione ragionevole di petizioni porta alla soluzione di un problema particolare, oppure getta luce su una preoccupazione specifica che può in seguito servire al Parlamento, al momento di negoziare una nuova normativa europea,

I.   considerando che l'esame delle petizioni ha continuato a mettere in luce lacune persistenti nella messa in atto del diritto comunitario da parte degli Stati membri e che sembrano esserci problemi strutturali connessi all'attuazione di talune norme ambientali, segnatamente l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(1) (la direttiva "Habitat"), e l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997(3),

J.   considerando che il seguito dato alle petizioni contro taluni progetti infrastrutturali di rilievo ha evidenziato la necessità di una maggiore coerenza nel controllo, da parte della Commissione, del rispetto della direttiva "Habitat" da parte degli Stati membri, in particolare nei casi di mancato rispetto dell'articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva e di salvaguardare aree protette quando esistono alternative a progetti che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, sono suscettibili di avere incidenze negative rilevanti sull'integrità di un sito protetto dalla direttiva "Habitat" o dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici(4),

K.   considerando che, in altri casi, le azioni che la Commissione ha intrapreso in vista dell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'articolo 211 del trattato CE in qualità di "guardiana dei trattati" – quali la pronta decisione di avviare un procedimento contro la Spagna per violazione delle norme del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le tempestive azioni intraprese allo scopo di evitare danni irreversibili all'ambiente in Polonia – sono state lodevoli,

L.   considerando che la cooperazione tra la commissione per le petizioni e la Commissione è fondamentale per garantire che le petizioni vengano esaminate in maniera efficiente e per offrire ai firmatari delle stesse la soluzione migliore ai problemi da essi sollevati,

M.   considerando che la rapidità delle soluzioni in caso di cattiva applicazione della normativa comunitaria è importantissima e che, nel raccomandare soluzioni, la specificità di ciascun caso deve essere tenuta in conto,

N.   considerando che, in base all'articolo 230 del trattato CE, il Parlamento ha il diritto di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle stesse condizioni di Consiglio e Commissione, e che, in conformità dell'articolo 201 di detto trattato, il Parlamento è autorizzato ad esercitare un controllo sulle attività della Commissione e perciò dispone di strumenti sia giuridici che politici necessari per dare più efficace soluzione alle legittime preoccupazioni dei cittadini,

O.   considerando che il Parlamento ha, tuttavia costantemente promosso la cooperazione leale, soprattutto con la Commissione nella sua qualità di guardiano dei trattati, quale mezzo efficace di trovare rimedio ai problemi che hanno portato i cittadini a rivolgersi ad esso,

P.   considerando che il Parlamento ha continuato a ricevere petizioni su presunte, persistenti violazioni, da parte degli Stati membri, dei diritti umani e fondamentali dei firmatari; che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE, l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, e considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE conferisce al Parlamento il diritto di avviare una procedura per stabilire se esiste un evidente rischio di violazione grave, da parte di uno Stato membro, dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

Q.   considerando che il Parlamento riconosce la delicatezza di alcuni casi ed è determinato a prendere tutte le misure necessarie a proteggere i diritti degli autori delle petizioni e la riservatezza dei loro dati personali, senza limitare la trasparenza della procedura stessa,

1.   sottolinea l'importanza della procedura di petizioni nel garantire che le preoccupazioni individuali dei cittadini europei sul rispetto dei loro diritti in base al trattato e alla normativa comunitaria ricevano risposta e soluzioni adeguate;

2.   sottolinea il contributo fondamentale che la commissione per le petizioni ha dato al lavoro del Parlamento europeo, al fine di collegare con i cittadini l'Unione europea e di rinforzare la legittimità, la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale dell'UE;

3.   ritiene che le petizioni offrono uno strumento con cui misurare le aspettative del pubblico europeo nei confronti dell'Unione europea e la portata della risposta che l'Unione europea riesce a fornire;

4.   ricorda il ruolo delle petizioni quale strumento per permettere ai cittadini dell'UE sia di segnalare lacune nella normativa comunitaria che di richiamare l'attenzione delle Istituzioni europee sulle violazioni e la cattiva applicazione;

5.   sottolinea l'opportunità che le petizioni offrono al Parlamento europeo di valutare e, ove necessario, prendere azioni per colmare le ambiguità nell'applicazione e nell'attuazione, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, della normativa comunitaria;

6.   sottolinea l'importanza della cooperazione con la Commissione nel dare soluzioni appropriate a questioni di interesse che i cittadini europei portano all'attenzione della commissione per le petizioni, nella misura in cui riflettono l'impatto diretto della legislazione, delle politiche e delle attività della Comunità sugli individui;

7.   deplora che in numerosi casi gli Stati membri non abbiano attuato le norme comunitarie in materia di ambiente in modo corretto e ritiene che sia necessaria una maggiore coerenza soprattutto nel controllo del rispetto delle norme del diritto comunitario sulla protezione della biodiversità e sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti e piani pubblici e privati;

8.   accoglie con favore la 23ª relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (COM(2006)0416), che riconosce il ruolo della procedura di petizioni nell'identificare le violazioni;

9.   reitera l'appello alla Commissione di notificare le decisioni sull'apertura delle procedure di infrazione appena presa la decisione, come pure le relative sentenze della Corte di giustizia, in particolare nei casi in cui il Parlamento ha ricevuto petizioni sulla questione, e osserva che la Commissione non ha accolto i ripetuti inviti della commissione per le petizioni in tal senso;

10.   invita la commissione per le petizioni a comunicare per iscritto e in tempi brevi le decisioni che prende in relazione alle petizioni che vengono esaminate durante le sue riunioni, onde evitare equivoci e valutazioni errate da parte dei mezzi di comunicazione di massa e dei firmatari;

11.   reitera l'importanza del coordinamento nel trattare questioni che costituiscono oggetto sia di petizione al Parlamento che di reclamo alla Commissione, visto che il diritto di petizione è un diritto fondamentale, garantito dal trattato, che il Parlamento fornisce una struttura trasparente di dibattito, che costituisce prerequisito per un'accresciuta responsabilità pubblica e che in tale contesto priorità va accordata alla procedura di petizione;

12.   ribadisce la preoccupazione della commissione per le petizioni per il tempo non giustificato ed eccessivo - spesso alcuni anni - che la Commissione impiega per iniziare e concludere le procedure di infrazione e l'insoddisfazione per i frequenti esempi di mancata esecuzione da parte degli Stati membri delle decisioni della Corte di giustizia. Ritiene che tale comportamento mina la credibilità della formulazione e coerente applicazione della normativa comunitaria e serve a screditare gli obiettivi dell'Unione europea;

13.   riafferma la necessità per la Commissione di utilizzare la possibilità di portare gli Stati membri davanti alla Corte di giustizia, in base all'articolo 228 del trattato CE, in maniera che possano essere applicate multe in forma di somme forfettarie e di penalità quando gli Stati membri siano in ritardo nel conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia nelle procedure di infrazione;

14.   ritiene che, al fine di garantire la credibilità del diritto comunitario e un piano di parità nel mercato interno, la Commissione debba adottare una ferma azione contro le violazioni del diritto comunitario, almeno nei casi importanti a livello nazionale che stabiliscono un precedente per la giurisprudenza nazionale, e che tale azione potrebbe ridurre sostanzialmente l'eventuale necessità che i cittadini presentino poi denunce alla Commissione e petizioni al Parlamento su questioni analoghe;

15.   accoglie con favore il dialogo costante tra commissione per le petizioni e Mediatore europeo; sottolinea che la commissione per le petizioni ha sostenuto le relazioni speciali sulle scuole europee e sulla trasparenza delle riunioni del Consiglio; accoglie con favore la positiva soluzione raggiunta riguardo al modo in cui la Commissione si occupa dei ricorsi che segnalano un'infrazione ed appoggia la richiesta del Mediatore europeo in vista di un aumento del suo bilancio;

16.   osserva che, alla luce della sentenza del Tribunale di primo grado del 4 ottobre 2006 nella causa T-193/04, Tillack/Commissione(5), secondo cui non è stata commessa alcuna violazione di legge per quanto riguarda l'azione intrapresa dall'OLAF, occorre chiudere la procedura del Parlamento sulla relazione speciale pendente del Mediatore concernente la denuncia 2485/2004/GG;

17.   conferma la necessità di un maggiore impegno da parte del Consiglio, quale Istituzione, nelle attività della commissione per le petizioni, e lo sprona a partecipare alle riunioni della commissione a livello appropriato, come stabilito dall'accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"(6), adottato il 16 dicembre 2003 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione;

18.   reitera la proposta che il Consiglio designi un funzionario di grado elevato per coordinare le questioni relative alle petizioni, visto che molte petizioni concernono questioni delicate da un punto di vista politico sulla trasposizione della legislazione comunitaria negli Stati membri;

19.   richiama ancora il ruolo chiave degli Stati membri nell'attuazione corretta della legislazione comunitaria, e sottolinea che la sua applicazione pratica è decisiva al fine di accrescere la rilevanza dell'Unione europea per i suoi cittadini; sottolinea la necessità di una partecipazione accresciuta dei rappresentanti degli Stati membri e dei loro parlamenti nei dibattiti in seno alla commissione per le petizioni;

20.   ricorda che il trattato UE conferisce al Parlamento il potere di avviare la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE, che può comportare la nomina di persone indipendenti che riferiscono in merito al rischio di una grave violazione da parte di uno Stato membro dei principi su cui è fondata l'Unione europea, compreso in particolare il rispetto dei diritti dell'uomo sancito dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;

21.   accoglie con favore le attività della commissione temporanea d'inchiesta sulla crisi della società assicurativa Equitable Life e il contributo dei membri della commissione per le petizioni e del suo segretariato che hanno partecipato direttamente ai lavori; ritiene che la decisione di creare tale commissione in seguito alle petizioni ricevute ha fatto avanzare gli sforzi per garantire la corretta applicazione della legislazione comunitaria in tutti gli Stati membri;

22.   accoglie con favore la pratica di inviare missioni di accertamento in base all'articolo 192 del suo Regolamento in vari Stati membri dell'UE al fine di indagare questioni sollevate dalle petizioni, quale maniera di facilitare soluzioni pragmatiche ed efficaci nell'interesse dei cittadini;

23.   sottolinea il significato di tali missioni negli sforzi di migliorare la comunicazione con i cittadini e di accrescere la sensibilizzazione negli Stati membri sulle attività del Parlamento europeo in generale e della commissione per le petizioni in particolare;

24.   sottolinea che una migliore comprensione della funzione delle petizioni quale mezzo per permettere ai cittadini di ottenere giustizia è strettamente collegata alla qualità dell'informazione disponibile al pubblico in Europa sulla legislazione, le politiche e gli obiettivi della Comunità;

25.   nota che, nel secondo anno dall'allargamento dell'UE a 25 Stati membri, il numero delle petizioni ricevute dal Parlamento europeo è rimasto relativamente costante; osserva tuttavia che l'adesione della Romania e della Bulgaria nel gennaio 2007 produrrà probabilmente un considerevole numero di petizioni da parte dei cittadini di tali paesi;

26.   accoglie con favore l'accordo interno alla commissione parlamentare, che ha portato ad un aumento dei componenti di quest'ultima a 40 membri titolari e ritiene che ciò contribuirà probabilmente a garantire una migliore comprensione dei casi dei cittadini europei e delle persone che risiedono nel territorio dell'Unione europea da parte della commissione per le petizioni, cosa che permetterà al Parlamento di meglio rispondere alle aspettative dei firmatari;

27.   sottolinea la necessità di rafforzare il segretariato di commissione al fine di coprire la necessità di esperienza linguistica, giuridica e politica, in modo che i tempi di risposta possano accorciarsi e che le indagini siano più efficaci, affinché il servizio fornito possa essere disponibile ugualmente a tutti i cittadini dell'UE;

28.   reitera la necessità di reperire le risorse finanziarie necessarie per proseguire nello sviluppo del sistema informatico E-petition, che funziona sia come base dati che come strumento di gestione fornendo informazioni sul flusso di petizioni, in tal modo rinforzando la trasparenza e l'efficienza dell'attività della commissione parlamentare;

29.   chiede al Segretario generale di procedere con urgenza ad un riesame del "portale dei cittadini" sul sito web del Parlamento europeo, con lo scopo di accrescere la visibilità del portale in relazione al diritto di petizione, e di migliorare la sua presentazione per garantirne la comparabilità e la compatibilità con il sito web del Mediatore europeo che, a differenza della commissione per le petizioni, tratta specificatamente i reclami dei cittadini concernenti presunti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni o degli organi dell'UE;

30.   ricorda che dal 1998, il Parlamento ha chiesto una revisione dell'accordo interistituzionale del 1989sul potenziamento del diritto di petizione(7); reitera la sua richiesta urgente a Consiglio e Commissione di intraprendere tale revisione con lo scopo di creare mezzi più efficaci per rendere giustizia e definire un quadro chiaro e coerente per la cooperazione essenziale tra le istituzioni nel settore;

31.   accoglie con favore la decisione di operare una revisione delle attuali norme che regolano la procedura di petizione al fine di fornire chiarezza sulla valutazione dell'ammissibilità delle petizioni, e di rafforzare le procedure connesse alla protezione dei dati e alla riservatezza, senza mettere a rischio la trasparenza essenziale della procedura di petizione in sé;

32.   sottolinea l'importanza di proteggere i diritti dei firmatari, quale elemento fondamentale della procedura di petizione, e accoglie con favore il consenso in seno alla commissione parlamentare sul trattamento delle petizioni in corso su Lloyd, specialmente per quanto riguarda il sostegno pieno alla signora X, il cui nome è stato reso pubblico contro la sua volontà;

33.   sottolinea l'importanza che riveste la protezione dell'ambiente e si compiace del profondo interesse che la commissione per le petizioni dimostra per le petizioni che trattano di tale argomento e che vengono esaminate durante le sue riunioni;

34.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle loro commissioni per le petizioni, difensori civici e organi competenti analoghi.

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
(3) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(5) Racc. 2006, II-3995.
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(7) GU C 120 del 16.5.1989, pag. 90.

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