Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (COM(2007)0169 – C6-0110/2007 – 2007/0058(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0169),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0110/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0408/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Almeno un mese prima dell'invio alla Commissione dell'elenco dei pescherecci e delle tonnare di cui agli articoli 12 e 13 gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un piano di pesca comprendente il numero di pescherecci e di tonnare per i quali intendono chiedere autorizzazioni di pesca, corredato da informazioni sullo sforzo di pesca previsto.
Ogni Stato membro si assicura che il numero di pescherecci e di tonnare compresi nel piano di pesca sia proporzionale alla quota di tonno rosso di cui dispone il detto Stato membro.
Emendamento 2 Articolo 4, paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono assegnare il proprio contingente di tonno rosso alle navi battenti la propria bandiera e alle tonnare da essi immatricolate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso.
1. Gli Stati membri possono assegnare il proprio contingente di tonno rosso alle navi battenti la propria bandiera e alle tonnare da essi immatricolate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e comprese nel piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.
Emendamento 3 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la propria capacità di ingrasso e di allevamento sia coerente con le quote TAC di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Emendamento 4 Articolo 5, paragrafo 1
1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10°O e a nord dal parallelo 42° N.
1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre.
Emendamento 5 Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Compensazioni finanziarie a carico del Fondo europeo per la pesca saranno erogate ai pescatori (personale imbarcato ed armatori) nei periodi di fermo pesca, ai fini dei piani di ricostituzione previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Emendamento 6 Articolo 7, paragrafo 2
2.In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 10, la taglia minima per il tonno rosso (Thunnus thynnus) è di 8 kg nei casi seguenti:
soppresso
a) tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna, imbarcazioni con lenze trainate e pescherecci da traino pelagici;
b) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento.
Emendamento 7 Articolo 12, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Il numero di pescherecci presente nell'elenco corrisponde alle condizioni e al calcolo dello sforzo di pesca cui fa riferimento il piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.
Emendamento 8 Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Il numero di tonnare presente nell'elenco corrisponde alle condizioni e al calcolo dello sforzo di pesca cui fa riferimento il piano di pesca di cui all'articolo 3 bis.
Emendamento 9 Articolo 17, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.La Commissione garantisce immediatamente che le attività di pesca del tonno rosso siamo interrotte in quegli Stati membri che non rispettano il termine fissato al paragrafo 5 per la presentazione di informazioni.
Emendamento 10 Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Sulla base dei dati relativi alle catture forniti dalle tonnare e per dotarsi di una fonte di informazioni importante ai fini del controllo della situazione del tonno rosso, la Commissione elabora, in collaborazione con il segretariato dell'ICCAT, un piano di riabilitazione delle tonnare dell'Atlantico e di recupero di quelle che hanno cessato le loro attività nel Mediterraneo.
Emendamento 11 Articolo 24, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Gli Stati membri collaborano tra loro al fine di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di misure di esecuzione nei confronti di navi battenti la loro bandiera di cui sia accertata la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento.