Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 – 2007/0172(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0476),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0290/2007),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A6-0452/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando -1 (nuovo)
(- 1) È nell'interesse dell'Unione europea rafforzare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza del Libano, liberare il paese da qualsiasi ingerenza straniera e consolidare il suo governo legittimo e democratico.
Emendamento 2 Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis) L'Unione europea e i suoi Stati membri svolgono un ruolo di primo piano nel quadro della nuova missione della Forza interinale delle Nazioni Unite nel Libano (UNIFIL) e si sono impegnati a dare piena applicazione alla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di stabilizzare la regione e di trovare una soluzione a lungo termine per le cause che hanno provocato l'esplosione del conflitto nel Libano nell'estate 2006.
Emendamento 3 Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)È nell'interesse del Libano trovare un giusto equilibrio tra le spese post-belliche, la ricostruzione, un debito eccessivo e i bisogni sociali, prestando nel contempo una particolare attenzione al settore dell'istruzione e della formazione e alla lotta contro la povertà.
Emendamento 4 Considerando 2
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006.
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato, nel quadro del partenariato euromediterraneo, un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006.
Emendamento 5 Considerando 4
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo nell'ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l'integrazione economica. L'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito della politica europea di vicinato, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e il Libano e le relative politiche.
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo anche nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), fra i cui obiettivi figura il rafforzamento dell'integrazione economica. In tale contesto l'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione nel gennaio 2007, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le loro relazioni e le relative politiche.
Emendamento 6 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)In particolare, l'adozione del Piano d'azione per la politica europea di vicinato (PEV) tra l'Unione europea e il Libano, il 19 gennaio 2007, ha contribuito in misura significativa alla stabilizzazione del paese.
Emendamento 7 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)L'assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista nella presente decisione è necessaria con urgenza ancora maggiore in quanto i fondi concessi dall'ENPI per le riforme settoriali saranno disponibili in Libano soltanto a partire dal 2009. L'assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista colma questo divario, essendo disponibile per il periodo 2007-2009 e avendo un impatto immediato sulla bilancia dei pagamenti del Libano. Nel memorandum d'intesa occorre pertanto garantire la complementarità di entrambe le azioni.
Emendamento 8 Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater)L'impatto macrofinanziario della guerra del 2006 sull'economia libanese e gli effetti negativi della lunga crisi politica sul cronicamente debole e fragile sistema istituzionale del paese rendono sempre più necessaria la concessione di assistenza finanziaria internazionale, come quella fornita in parte dalla Conferenza internazionale per il sostegno al Libano (Parigi III) svoltasi nel gennaio 2007. L'assistenza macrofinanziaria prevista nella presente decisione dovrebbe pertanto essere attuata senza ulteriori indugi, quale parte dell'impegno dell'UE nei confronti del Libano.
Emendamento 9 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)Le ripercussioni del conflitto con Israele scoppiato nell'estate del 2006 e gli effetti cumulativi delle precedenti politiche economiche hanno causato una grave crisi economica e finanziaria che ha reso necessarie azioni urgenti.
Emendamento 10 Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse delle istituzioni di Bretton Woods, bensì garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'UE.
Emendamento 11 Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater)La Comunità dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea sia coerente sotto il profilo giuridico e sostanziale con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche comunitarie pertinenti. Tale coerenza dovrebbe essere garantita nella formulazione delle politiche, incluso il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione, e nella loro applicazione.
Emendamento 12 Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies)La Comunità dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea sia eccezionale e limitata nel tempo, complementare rispetto all'assistenza prestata dalle istituzioni di Bretton Woods, dai donatori bilaterali e dai creditori del Club di Parigi, nonché subordinata al rispetto di obblighi chiaramente definiti, ivi incluse le precondizioni politiche, e sia attentamente monitorata e valutata al fine di prevenire frodi e irregolarità finanziarie.
Emendamento 13 Considerando 9
(9) L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.
(9) L'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita soltanto previo accertamento del rispetto delle condizioni che saranno concordate con le autorità libanesi. Le condizioni per l'erogazione delle rate dell'assistenza eccezionale, che dovrebbero essere stabilite in un memorandum d'intesa e in un accordo di sovvenzione, dovrebbero includere obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: maggiore trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche; applicazione delle priorità macro-economiche e finanziarie; pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Il pagamento delle rate dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi concreti verso il conseguimento dei suddetti obiettivi. L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio
Emendamento 14 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)Il consistente sostegno finanziario e politico dell'Unione europea dovrebbe essere vincolato alla ricostruzione di uno Stato libanese che sia in grado di esercitare pienamente la sua sovranità sull'intero territorio, al miglioramento della situazione economica e sociale e al rafforzamento del processo di democratizzazione nel paese.
Emendamento 15 Considerando 10
(10) Questa assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario,
(10) L'assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e con il Parlamento europeo.
Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 1, comma 1
1. La Comunità accorda al Libano un'assistenza finanziaria di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell'impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo.
1. La Comunità accorda al Libano un'assistenza finanziaria eccezionale di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell'impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo e da prevenire un ulteriore deterioramento della bilancia commerciale e delle partite correnti del paese.
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 2
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano.
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo delle attività del comitato economico e finanziario e gli trasmette i relativi documenti.
Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 3
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo.
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 19 Articolo 2, paragrafo 1
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. Le condizioni di cui al presente paragrafo includono obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: maggiore trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche; applicazione delle priorità macro-economiche e finanziarie; pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Tali condizioni sono volte a sostenere anche l'attuazione di politiche economiche e sociali incentrate sulla lotta contro la povertà, sull'istruzione e sulla sanità. Il pagamento delle rate dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi concreti verso il conseguimento dei suddetti obiettivi. Al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità, le condizioni cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea devono essere rese pubbliche.
Emendamento 20 Articolo 2, paragrafo 2
2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini dell'assistenza finanziaria della Comunità.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla attentamente la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini dell'assistenza finanziaria della Comunità.
Emendamento 21 Articolo 2, paragrafo 3
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario e con il Parlamento europeo.
Emendamento 22 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.Previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione può adattare la fornitura dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista nella presente decisione agli sviluppi politici in Libano, tenendo in ogni caso presente l'importanza di rafforzare la stabilità del paese e di non aggravarne ulteriormente la crisi interna.
Emendamento 23 Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, può sospendere l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria eccezionale qualora un deterioramento della situazione politica in Libano renda di fatto impossibile realizzare gli obiettivi dell'assistenza, oppure in caso di gravi violazioni delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto.
Emendamento 24 Articolo 3, paragrafo 1
1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano al massimo in tre rate.
1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano in tre rate.
Emendamento 25 Articolo 3, paragrafo 4
4. I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese.
4. I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese e sono registrati alla linea "Assistenza finanziaria eccezionale dell'Unione europea".
Emendamento 26 Articolo 4
L'assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l'adozione da parte del Libano di misure appropriate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull'assistenza in oggetto. Prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti, eseguite in loco se appropriato.
L'assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l'attuazione da parte del Libano di misure specifiche per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull'assistenza in oggetto. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, essi prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti e da controllori indipendenti, con l'accordo delle parti interessate, eseguite in loco se appropriato.
Emendamento 27 Articolo 5
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza finanziaria.
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza finanziaria.
Emendamento 28 Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione dell'assistenza prestata a titolo della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex-post.
Emendamento 29 Articolo 6
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mantiene la sua validità per i due anni successivi.