Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione (COM(2006)0468),
– visti l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0328/2006),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0428/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di adattare la procedura di arresto e consegna prevista dal mandato di arresto europeo per coprire tutti i casi in cui un indagato dev'essere trasferito nello Stato in cui si tiene il processo a seguito di una violazione dell'ordinanza cautelare europea;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 5
(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell'indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l'utilizzo della videoconferenza.
(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell'indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito il ricorso alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
__________ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.
Emendamento 2 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può decidere di emettere un mandato di arresto europeo al fine di trasferire l'indagato nello Stato di emissione. In tali circostanze, che dovrebbero essere rigorosamente limitate all'applicazione della presente decisione quadro, la decisione quadro 2002/584/GAI copre tutti i reati in relazione ai quali può essere emessa un'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 3 Articolo 1, paragrafo 1
La presente decisione quadro istituisce l'ordinanza cautelare europea e le procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri.
La presente decisione quadro istituisce l'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 4 Articolo 1, paragrafo 2
L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.
L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza legale e abituale, o in qualsiasi altro Stato membro, ove l'indagato ne faccia richiesta e lo Stato membro interessato vi acconsenta, a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.
Emendamento 5 Articolo 3
Articolo 3
soppresso
Obbligo di eseguire l'ordinanza cautelare europea
Gli Stati membri eseguono l'ordinanza cautelare europea in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
Emendamento 6 Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Costi
1.I costi sopravvenuti nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea nel territorio dello Stato di esecuzione sono sostenuti da detto Stato membro.
2.Tutti gli altri costi sono sostenuti dallo Stato di emissione.
Emendamento 7 Articolo 5, paragrafo 1
1. Un'ordinanza cautelare europea può essere emessa dall"autorità di emissione dopo aver informato l'indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell'articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.
1. Dopo aver emesso un'ordinanza cautelare europea l"autorità di emissione informa l'indagato, in una lingua da esso compresa, di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell'articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.
Emendamento 8 Articolo 6, paragrafo 1, comma 2
Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati possono costituire una violazione dell'ordinanza cautelare europea.
Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati costituisce una violazione dell'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 9 Articolo 6, paragrafo 1, comma 3
L'autorità emittente può imporre all'indagato uno o più dei seguenti obblighi:
L'autorità emittente può imporre all'indagato uno o più dei seguenti obblighi:
a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure
a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure
b) divieto di entrare in determinati luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione; oppure
b) divieto di frequentare determinati luoghi od aree dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione senza autorizzazione.
c) rimborsare le spese di trasferimento per comparire all'udienza preliminare o al processo.
h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.
h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario subordinato al consenso della persona indagata.
Emendamento 15 Articolo 6, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)
h bis) essere oggetto di monitoraggio elettronico.
Emendamento 16 Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Ogni Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio, al momento del recepimento della presente decisione quadro, gli obblighi, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, che è disposto a sorvegliare. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Emendamento 17 Articolo 6, paragrafo 3
3. Gli obblighi imposti dall'autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono riportati nell'ordinanza cautelare europea.
Gli obblighi imposti dall'autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono riportati nell'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 19 Articolo 6, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)
Le modifiche di cui al primo comma hanno carattere esclusivamente tecnico e non impongono di per sé obblighi supplementari all'indagato.
Emendamento 20 Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Su richiesta dell'indagato l'ordinanza cautelare europea è trasmessa a qualsiasi altro Stato membro la cui autorità competente acconsenta alla trasmissione.
Emendamento 21 Articolo 10, paragrafo 1
1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l'ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione nega il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l'ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.
Emendamento 22 Articolo 10, paragrafo 2, alinea
2. Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può negare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:
2. L'autorità competente dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può negare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:
Emendamento 23 Articolo 12, paragrafo 1
1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L'autorità competente nello Stato dell'esecuzione informa l'autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.
1. L'autorità competente dello Stato cui è richiesta l'esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L'autorità competente nello Stato dell'esecuzione informa l'autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.
Emendamento 24 Articolo 12, paragrafo 3
3. Nel caso in cui l'ordinanza cautelare europea sia incompleta, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall'autorità di emissione.
3. Nel caso in cui l'ordinanza cautelare europea sia incompleta, l'autorità competente dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall'autorità di emissione.
Emendamento 25 Articolo 12, paragrafo 4
4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea sono rinviati, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.
4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea sono rinviati, l'autorità competente dello Stato cui è richiesta l'esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.
Emendamento 26 Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.L'autorità di emissione informa l'indagato di qualsiasi rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 27 Articolo 13, paragrafo 4
4. L'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione anche mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione in relazione al riesame dell'ordinanza cautelare europea.
4. L'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione. Tale requisito può essere soddisfatto ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione. L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione in relazione al riesame dell'ordinanza cautelare europea.
Emendamento 28 Articolo 17, paragrafo 4
4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonicicon l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.
4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale requisito può essere soddisfatto ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 tra l'autorità di esecuzione e l'autorità di emissione. L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.
Emendamento 29 Articolo 18
Condizioni per l'arresto e il trasferimento dell'indagato
Arresto e trasferimento dell'indagato
1. Se l'autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.
1. Se decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'autorità di emissione emette un mandato di arresto europeo in conformità delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI.
2. Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro in un caso di questo tipo può essere emesso un mandato d'arresto europeo e l'indagato può essere trasferito nello Stato di emissione in relazione a tutti i reati per i quali si può emettere un'ordinanza cautelare europea.
3.Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:
– è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;
– a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;
– l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;
– la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.
4.Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.
Emendamento 30 Articolo 20
Articolo 20
soppresso
Termini per il trasferimento
1.L'indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all'arresto
2.Il trasferimento dell'indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell'indagato. L'autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell'indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.
Emendamento 31 Articolo 21
Articolo 21
soppresso
Transito
1.Ogni Stato membro permette il transito sul suo territorio di una persona indagata che è stata trasferita conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro, a condizione che esso sia stato informato:
a) dell'identità e della cittadinanza della persona oggetto dell'ordinanza cautelare europea;
b) dell'esistenza di un'ordinanza cautelare europea;
c) della natura e della qualificazione giuridica del reato;
d) della descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
2.Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altro carteggio ufficiale relativo a tale richiesta. Gli Stati membri comunicano l'autorità designata al Segretariato generale del Consiglio.
3.La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.
4.La presente decisione quadro non si applica in caso di utilizzo di trasporti aerei senza scali previsti. Tuttavia, in caso di atterraggio non previsto, lo Stato membro di emissione fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 32 Articolo 22, comma 1 bis (nuovo)
Il primo comma si applica anche quando, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'ordinanza cautelare europea ha vietato all'indagato di allontanarsi dal luogo di residenza o da qualsiasi altro luogo di abitazione per l'intero periodo stabilito nell'ordinanza.
Emendamento 33 Titolo, dopo l'articolo 22, Capo 5 bis (nuovo)
CAPO 5 bis - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Emendamento 34 Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro è conforme quanto meno ai seguenti principi di base:
a) il trattamento dei dati è effettuato solo nella misura in cui è consentito dalla legge ed è necessario e proporzionato rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti e/o successivamente trattati;
b) i dati sono raccolti solo per finalità determinate e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
c) i dati sono esatti e aggiornati;
d) categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza partitica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute sono trattati solo qualora ciò sia strettamente necessario ai fini di un caso specifico e in presenza di adeguate garanzie.
Emendamento 35 Articolo 22 ter (nuovo)
Articolo 22 ter
Diritti della persona interessata
1.Tutte le persone interessate dalla raccolta di dati personali sono informate del fatto che vengono trattati dati che le riguardano.
La fornitura di tale informazione può essere ritardata, se necessario, per non ostacolare le finalità del trattamento dei dati.
2.Ogni persona interessata ha il diritto di ricevere, senza indebiti ritardi, informazioni riguardo ai dati che sono oggetto di trattamento in una lingua che le sia comprensibile nonché di ottenere la rettifica e, se del caso, la cancellazione di dati trattati in violazione dei principi di cui all'articolo 22 bis.
3.La fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere rifiutata o ritardata, se ciò risulta assolutamente necessario:
a) per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;
b) per impedire un reato;
c) per non ostacolare le indagini e il perseguimento di reati;