Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS))
(Procedura di consultazione – nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta del Consiglio (11522/2007),
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001)0664)(1),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0246/2007),
– visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0444/2007),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 6
(6) Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale. Poiché le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri sono in parte diverse, in particolare in questo campo, non è attualmente possibile una piena armonizzazione delle norme penali.
(6) Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. Si impone una cultura della tolleranza che permei lo Stato e la società. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale. Poiché le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri sono in parte diverse, in particolare in questo campo, non è attualmente possibile una piena armonizzazione delle norme penali.
Emendamento 2 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)La presente decisione quadro stabilisce un livello minimo di armonizzazione e la sua efficacia è limitata dalle deroghe da essa previste, fra cui quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 3 Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)La politica legislativa deve rispecchiare il fatto che in una società democratica il diritto penale costituisce sempre l'ultima risorsa, tenendo in considerazione tutti i valori in gioco, fra cui il diritto alla libera espressione e il diritto di ciascun individuo alla medesima considerazione e al medesimo rispetto.
Emendamento 4 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)La perpetrazione di un reato di stampo razzista o xenofobo da parte di chi ricopre una carica dovrebbe essere considerata una circostanza aggravante.
Emendamento 5 Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
b) la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale il cui contenuto costituisce un atto ai sensi delle lettere a), c) o d);
Emendamento 6 Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)
e) ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che sono minacciosi, vessatori o insultanti;
e) ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti posti in essere in modo minaccioso, vessatorio o insultante;
Emendamento 7 Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)
f) ai fini del paragrafo 1, il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.
f) ai fini del presente paragrafo, il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito rispetto alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica. Uno Stato membro non dovrebbe però escludere dalla responsabilità penale espressioni verbali o comportamenti atti a istigare l'odio razzista. Il rispetto della libertà di religione non deve ostacolare l'efficacia della presente decisione quadro.
Emendamento 8 Articolo 1, paragrafo 2
2. Uno Stato membro può, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d) solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale.
2. Uno Stato membro può, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d) solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale.
Emendamento 9 Articolo 2, paragrafo 2
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione ai comportamenti di cui all'articolo 1, lettere c) e d).
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione ai comportamenti di cui all'articolo 1.
Emendamento 10 Articolo 5, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica, in base:
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere da qualsiasi soggetto che abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica, in base:
a) alla legittimazione a rappresentare la persona giuridica,
a) alla legittimazione a rappresentare la persona giuridica,
b) alla capacità di prendere decisioni per conto della persona giuridica,
b) alla capacità di prendere decisioni per conto della persona giuridica,
c) alla capacità di esercitare la vigilanza in seno alla persona giuridica.
c) alla capacità di esercitare la vigilanza in seno alla persona giuridica,
e che abbia agito a questo titolo.
Emendamento 11 Articolo 5, paragrafo 2
2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora l'omessa direzione o vigilanza da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile porre in essere uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 a vantaggio della persona giuridica in questione, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.
2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora l'omessa direzione o vigilanza da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile porre in essere uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 ad opera di una persona soggetta alla sua autorità, i cui atti possano essere ascritti alla persona giuridica conformemente al diritto nazionale.
Emendamento 12 Articolo 5, paragrafo 3
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che siano autori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2.
Emendamento 13 Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Requisiti minimi
1.Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia, un livello di protezione più elevato rispetto a quello fissato nelle disposizioni della presente decisione quadro.
2.L'attuazione della presente decisione quadro non può in alcun caso costituire un motivo di riduzione del livello di protezione già previsto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente decisione quadro.
3.Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata quale atta ad incidere sugli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, del 7 marzo 1966. Gli Stati membri attuano la presente decisione quadro in conformità con tali obblighi.
Emendamento 15 Articolo 7, paragrafo 2
2. La presente decisione quadro non comporta l'esigenza per gli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni o norme costituzionali o le norme che disciplinano i diritti, le responsabilità e le garanzie procedurali della stampa o di altri mezzi di comunicazione quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.
2. La presente decisione quadro non comporta l'esigenza per gli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali comuni agli Stati membri, riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni o norme costituzionali o le norme che disciplinano i diritti, le responsabilità e le garanzie procedurali della stampa o di altri mezzi di comunicazione quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.
Emendamento 16 Articolo 9, paragrafo 1
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei confronti dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere:
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei confronti dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora:
a) interamente o in parte sul suo territorio o
a) essi siano stati posti in essere interamente o in parte sul suo territorio o
b) da uno dei suoi cittadini o
b) essi siano stati posti in essere da uno dei suoi cittadini o
c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio.
c) la sede sociale della persona giuridica cui possa essere imputata la responsabilità si trovi sul territorio di tale Stato membro.
Emendamento 17 Articolo 10, paragrafo 3
3. Prima che siano trascorsi tre anni dal termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il Consiglio riesamina la presente decisione quadro. In preparazione di tale riesame, il Consiglio chiede agli Stati membri se hanno incontrato difficoltà nell'ambito della cooperazione giudiziaria riguardo ai reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Il Consiglio può inoltre chiedere all'Eurojust di riferire in una relazione se le differenze tra le legislazioni nazionali abbiano dato luogo a problemi nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale settore.
3. Prima che siano trascorsi tre anni dal termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il Consiglio riesamina la presente decisione quadro. In preparazione di tale riesame, il Consiglio chiede agli Stati membri se hanno incontrato difficoltà nell'ambito della cooperazione giudiziaria riguardo ai reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e consulta il Parlamento europeo. In occasione del riesame, il Consiglio tiene conto del parere dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali e delle organizzazioni non governative che operano in questo settore. Il Consiglio può inoltre chiedere all'Eurojust di riferire in una relazione se le differenze tra le legislazioni nazionali abbiano dato luogo a problemi nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale settore.
Emendamento 18 Articolo 12
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
La presente decisione quadro si applica anche a Gibilterra.