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Procedura : 2007/2209(INI)
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Ciclo del documento : A6-0446/2007

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A6-0446/2007

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PV 28/11/2007 - 15
CRE 28/11/2007 - 15

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PV 29/11/2007 - 7.30
CRE 29/11/2007 - 7.30
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P6_TA(2007)0574

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Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles
Principi comuni di flessicurezza
P6_TA(2007)0574A6-0446/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza (2007/2209(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata " Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza" (COM(2007)0359) (comunicazione della Commissione sulla flessicurezza),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "La flessicurezza (dimensione della flessibilità interna – contrattazione collettiva e ruolo del dialogo sociale come strumento di regolazione e riforma dei mercati del lavoro)(1),

–   viste le raccomandazioni dei partner sociali europei contenute nella relazione intitolata "Le principali sfide cui sono confrontati i mercati del lavoro europei: un'analisi congiunta dei partner sociali europei" del 18 ottobre 2007,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "Il ruolo delle parti sociali nella conciliazione della vita professionale, familiare e privata"(2),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "Occupazione per le categorie prioritarie (Strategia di Lisbona)"(3),

–   visto il Libro Verde della Commissione "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708), e la relativa risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2007(4),

–   visto l'Employment Outlook 2006: Boosting Jobs and Incomes dell'OCSE,

–   vista la relazione dell'OIL intitolata "Una forza lavoro stabile è una cosa positiva per l'economia? – Analisi del rapporto tra posto di lavoro stabile, produttività e occupazione" dell'agosto 2004, che dimostra il rapporto positivo esistente fra posto di lavoro stabile e produttività,

–   viste la Convenzione C87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948), la Convenzione C98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949) e la raccomandazione R198 dell'OIL concernente il rapporto di lavoro (2006),

–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(5), che proibisce la discriminazione basata sull'età nel settore dell'occupazione,

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro(6), che ribadisce i valori comuni dell'Unione europea di uguaglianza, solidarietà, non discriminazione e ridistribuzione,

–   visti gli articoli da 136 a145 del trattato CE,

–   visti gli articoli 15, 20 e da 27 a 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare i diritti alla protezione in caso di licenziamento ingiustificato e a condizioni di lavoro corrette ed eque,

–   vista la Carta sociale europea,

–   vista la relazione del gruppo ad Alto livello sul futuro della politica sociale in un'Unione europea allargata del maggio 2004,

–   visti il documento di lavoro della Commissione intitolato "Programma comunitario per Lisbona: relazione 2006 sull'attuazione tecnica" (SEC(2006)1379) e l'attuazione della strategia di Lisbona,

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona nell'istruzione e nella formazione - relazione basata su indicatori e parametri di riferimento (SEC(2006)0639),

–   vista la Carta europea delle piccole imprese,

–   vista la comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),

–   visti i programmi di riforma nazionali di Lisbona presentati dagli Stati membri,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: competere nel mondo" (COM(2006)0567),

–   visti gli orientamenti integrati della Commissione per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000, del 23 e 24 marzo 2001, del 22 e 23 marzo e del 16 e 17 giugno 2005 e del 23 e 24 marzo 2006,

–   vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(7),

–   vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni(8),

–   vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(9),

–   vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori(10),

–   vista la Convenzione dell'OIL del 1975 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari),

–   vista la Convenzione dell'OIL del 1997 sulle agenzie private di collocamento,

–   vista l'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere un lavoro dignitoso per tutti: contributo dell'Unione alla realizzazione dell'Agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007, su "promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti"(11),

–   vista la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile(12),

–   vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(13),

–   vista la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(14),

–   vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento(15),

–   vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro(16),

–   vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(17),

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva del Consiglio 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(18),

–   vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale(19),

–   vista la relazione del Gruppo di esperti europei sulla flessicurezza denominata "Percorsi di flessicurezza: trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio", del giugno 2007,

–   vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(20),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0446/2007),

A.   considerando che l'Unione europea non è solo un'unione economica bensì anche una comunità di valori condivisi, per cui qualsiasi riforma del diritto del lavoro e del mercato del lavoro dovrebbe riflettere tali valori; che i principi basilari del diritto del lavoro sviluppati in ambito europeo restano validi; che la flessicurezza dovrebbe essere idealmente il risultato di un dialogo fra tutti i partner sociali e riflettere un buon equilibrio sia fra gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sia fra la flessibilità e la sicurezza; che il diritto del lavoro fornisce sicurezza giuridica e tutela a lavoratori e datori di lavoro, mediante la legislazione o gli accordi collettivi, ovvero una loro combinazione; che il successo di qualsiasi modifica di tale diritto sarebbe maggiore se i lavoratori si sentiranno più sicuri; che è necessario aumentare il livello di sicurezza sia dei lavoratori che delle imprese, specialmente nel caso delle piccole e medie imprese (PMI); che tale sicurezza dipende anche dalla facilità di trovare un nuovo lavoro, considerando che la competitività mondiale e l'accelerazione delle tecnologie impongono alle imprese di adeguarsi sempre più rapidamente,

B.   considerando che la flessicurezza dovrebbe pertanto essere vista come un'importante componente del modello sociale europeo atto a promuovere imprese e forza lavoro competitive e adattabili; considerando che il termine "flessicurezza" suscita forti inquietudini tra alcuni lavoratori europei, i quali temono una maggiore precarietà dell'occupazione, e che è pertanto opportuno definire tale termine con estrema precisione e stabilire i solidi principi che esso abbraccia,

C.   considerando che il 16% degli europei rimane a rischio di povertà e che il 10% vive in nuclei familiari senza lavoro e che è pertanto indispensabile che qualsiasi riforma allo studio sulla flessicurezza si basi su una valutazione dettagliata di impatto sui gruppi vulnerabili e che qualsiasi riforma in tal senso si prefigga un'ulteriore inclusione sociale senza pregiudicare la sorte di nuovi gruppi,

D.   considerando che la disoccupazione nell'Unione europea potrebbe essere collegata alla limitata creazione di posti di lavoro durevoli che, fra l'altro, dipende da imprese dinamiche, innovative e competitive e da investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che possono anche contribuire a creare un mercato del lavoro dinamico,

E.   considerando che un'economia di punta, innovativa e basata sulla conoscenza dovrebbe mirare a essere competitiva al livello superiore della catena dei valori e che a tal fine sono necessarie un'occupazione a lungo termine e una forza lavoro altamente qualificata e motivata,

F.   considerando che uno degli obiettivi della flessicurezza è di ampliare l'offerta di occupazione sul mercato del lavoro e di consentire contemporaneamente ai singoli e alle imprese di affrontare i cambiamenti nonché di accrescere la mobilità nel mercato europeo del lavoro e che la flessicurezza deve essere affiancata da una politica di creazione di occupazione e di reddito stabile e sostenibile,

G.   considerando che i lavoratori mobili corrono ancora il rischio di perdere i vantaggi della sicurezza sociale,

H.   considerando che, per evitare la concorrenza sleale nel mercato interno, l'Unione europea e gli Stati membri devono garantire che i rispettivi diritti del lavoro osservino un determinato livello comune delle norme, garantendo nel contempo che ciò non impedisca agli Stati membri di migliorare tali norme, qualora lo desiderassero,

I.   considerando che la flessicurezza comporta un equilibrio tra diritti e responsabilità per datori di lavoro, lavoratori, persone in cerca di lavoro e autorità pubbliche e richiede un clima di fiducia e un dialogo trasparente tra autorità pubbliche, parti sociali ed altre parti in causa, in cui tutti siano preparati ad assumere le proprie responsabilità per i cambiamenti e a produrre pacchetti politici equilibrati, al fine di sostenere il processo volto alla creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori per tutti, di garantire la parità di genere e di lottare contro le prassi discriminatorie nei confronti dei gruppi più vulnerabili di lavoratori come i migranti, i lavoratori più giovani e più anziani e le persone disabili,

J.   considerando che, per quanto nella comunicazione della Commissione sulla flessicurezza sia enunciato il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini, la sua formulazione è debole perché non affronta la fondamentale disparità tra donne e uomini in termini di accesso e partecipazione al mercato del lavoro e di condivisione equa del lavoro non retribuito,

K.   considerando la necessità di superare un elevato tasso di disoccupazione e un'elevata segmentazione del mercato del lavoro eliminando le disparità di cui sono vittime taluni gruppi di lavoratori non sufficientemente protetti, alimentando la creazione di posti di lavoro e proteggendo una serie di fondamentali diritti per tutti i lavoratori nonché il loro accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,

L.   considerando che lavoro a tempo parziale, minore remunerazione e rapporti di lavoro a termine, ossia i principali rischi di in-work-poverty, sono soprattutto una caratteristica dei rapporti di lavoro delle donne,

M.   considerando che la comunicazione della Commissione sulla flessicurezza deve essere utilizzata come punto di partenza per avviare un dibattito più equilibrato sulla flessicurezza; che studi dell'OCSE e dell'OIL sono favorevoli ad una strategia politica che abbracci un elevato livello di sicurezza sociale con un effetto positivo sui tassi di sostituzione e sulla produttività e che il concetto di "lavoro di qualità" dell'Unione europea comprende i diritti e la partecipazione dei lavoratori, retribuzioni adeguate, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché un'organizzazione del lavoro compatibile con la vita familiare; che tali diritti sono assolutamente indispensabili ai fini dell'accettazione dell'Unione europea da parte dei suoi cittadini,

N.   considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) ha un ruolo vitale da svolgere nella promozione del dialogo sociale e delle politiche attive del mercato del lavoro per garantire un forte modello sociale europeo con posti di lavoro più numerosi e migliori,

O.   considerando che l'OCSE recentemente ha stabilito che la legislazione in materia di tutela del lavoro non ha un impatto significativo sul tasso di occupazione totale e che gli elevati tassi di sostituzione nei sussidi di disoccupazione hanno un effetto positivo sulla produttività; considerando inoltre che l'OIL ha dimostrato che sicurezza del posto di lavoro e produttività sono direttamente proporzionali,

1.   ritiene che l'adozione di un approccio integrato della flessicurezza sia giustificata dalla necessità di conseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona rivista, in particolare per quanto riguarda posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità modernizzando, al contempo, i modelli sociali europei, il che richiede politiche che trattino contemporaneamente la flessibilità dei mercati del lavoro, l'organizzazione del lavoro e delle relazioni di lavoro e la sicurezza (sicurezza occupazionale e sicurezza sociale);

2.   riconosce che, per poter avere successo nel ventunesimo secolo, l'Europa ha bisogno di una forza lavoro ben istruita e di imprese che siano rapide a cogliere le opportunità che scaturiscono in un mondo in rapido cambiamento per aumentare la produttività e promuovere l'innovazione;

3.   sottoscrive con decisione la conclusione che la flessibilità può essere nell'interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e che possa essere raggiunta attraverso la promozione di disposizioni contrattuali adattabili e sicure;

4.   sottolinea, tuttavia, che la flessicurezza può rappresentare una strategia politica per la riforma del mercato del lavoro e in quanto tale deve essere globale e includere tutti gli aspetti esistenti della politica sociale e dell'occupazione, a livello sia nazionale che dell'Unione europea;

5.   ritiene che, a causa delle riforme dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, l'interpretazione delle opzioni di flessicurezza della Commissione è troppo unilaterale, in quanto non tiene conto del fattore costo delle misure; chiede pertanto alla Commissione di realizzare un'analisi costi/benefici di tali opzioni; ricorda che il concetto di flessicurezza potrà essere realizzato solo nel lungo termine;

6.   sottolinea che la strategia europea di flessicurezza dovrebbe esaminare in modo più attento le esigenze dell'economia moderna, il tipo di manodopera di cui le imprese europee hanno bisogno per ottenere buoni risultati, nonché i principali ostacoli; sottolinea la necessità di tener conto del carattere specifico delle imprese individuali, delle microimprese e delle piccole imprese di produzione di beni e servizi nelle strategie nazionali ed europee; deplora che la comunicazione della Commissione preveda la flessicurezza solo nel contesto delle relazioni di lavoro; chiede, di conseguenza, che le politiche pubbliche collegate alla flessicurezza prevedano le condizioni adeguate per la creazione di questo tipo di imprese, per il loro sviluppo e il loro trasferimento;

7.   constata con grande preoccupazione che pur accennando alla promozione della parità di genere, la comunicazione della Commissione sulla flessicurezza ignora del tutto gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla comunicazione della Commissione intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini"; critica il fatto che la legislazione vigente nell'Unione europea intesa a promuovere la parità di genere non abbia finora conseguito i suoi obiettivi e che il divario di reddito tra i sessi e la mancanza di premesse per realizzare l'equilibrio tra vita lavorativa e familiare nonché di strutture pubbliche di accoglienza dei bambini continuano ad essere i problemi principali dei lavoratori europei;

8.   ricorda che la messa in atto di una serie di principi comuni per la flessicurezza deve integrare la dimensione di genere e tenere conto dei seguenti aspetti:

   - la sovrarappresentazione delle donne nell'ambito dei lavori atipici (contratti atipici, a tempo determinato, a tempo parziale) e la necessità di porre in atto politiche del lavoro che integrino la dimensione di genere;
   - la forte alternanza fra attività di lavoro e assistenza familiare da parte delle donne e il bisogno di una protezione adeguata e di prestazioni sociali durante i periodi di transizione (assistenza e responsabilità familiari, istruzione, formazione e riqualificazione);
   - la situazione specifica delle famiglie monoparentali, in gran parte costituite da donne;
   - la necessità che il lavoro e l'orario di lavoro siano negoziati e organizzati in maniera flessibile per poter conciliare vita professionale, familiare e privata;
   - la necessità di flessibilità nella formazione e nella riqualificazione professionale, e in tutti gli strumenti di reinserimento nel mercato del lavoro, anche durante la fase di transizione, per consentire di conciliare vita professionale, familiare e privata;
   - il Patto europeo per la parità fra i sessi, la Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e la comunicazione della Commissione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571);

9.   ritiene che le strategie di flessicurezza dovrebbero agevolare le assunzioni e permettere di reagire rapidamente alle mutevoli situazioni economiche e che esse dovrebbero affrontare tali problemi sulla base di un dialogo trasparente tra le parti sociali e gli altri attori interessati, in conformità delle prassi e delle tradizioni nazionali, in cui flessibilità e sicurezza si potenzino vicendevolmente, e sulla base di uno studio di impatto;

10.   invita la Commissione a presentare una proposta per un pacchetto limitato di indicatori qualitativi sintetizzati sulla qualità dell'occupazione a complemento di quelli già definiti nel quadro della riforma di Laeken degli orientamenti in materia di occupazione che ha avuto luogo nel 2001; ritiene che, per controllare l'efficacia delle politiche dell'occupazione, la Commissione dovrebbe basarsi anche su indicatori relativi agli investimenti nelle competenze dei lavoratori, sul livello di insicurezza dei lavori e dei contratti e sulla transizione tra contratti atipici a contratti a tempo indeterminato;

11.   si oppone alla creazione di un nuovo indicatore della "rigidità della legislazione in materia di tutela dell'occupazione", come proposto dalla Commissione;

12.   ritiene, tuttavia, che nell'Unione europea uno dei problemi più gravi sia la disponibilità di una forza lavoro qualificata e adattabile in imprese competitive ed innovative; sottolinea che si dovrebbe dare priorità alla creazione di un mercato del lavoro flessibile accrescendo i livelli d'istruzione e diffondendo i programmi di formazione e riqualificazione, eliminando le barriere all'integrazione nella forza lavoro di donne, migranti, lavoratori giovani o anziani e altri gruppi discriminati e svantaggiati, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità occupazionale e geografica e realizzando attive politiche di mercato del lavoro che sostengano il passaggio dalla vecchia alla nuova attività; sottolinea il ruolo decisivo di lavoratori qualificati e adattabili e delle nuove tecnologie nell'istruzione e nella formazione e ricorda le nuove forme di flessibilità offerte dall'accordo delle parti sociali sul telelavoro, il tempo parziale e il lavoro a tempo determinato; non accetta la distinzione della Commissione tra insider e outsider;

13.   propone, di conseguenza, che il Consiglio esamini, entro la fine del 2007, la possibilità di anticipare al 1° gennaio 2009 l'abrogazione delle misure transitorie che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori di otto dei nuovi Stati membri; sottolinea che l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità entro la fine del 2008 rappresenterebbe un significativo messaggio politico, a conferma dell'impegno dell'Unione europea a mettere tutto in opera per migliorare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori;

14.   rammenta che la libera circolazione dei lavoratori è uno dei fondamenti dell'Unione europea e che essa impone all'Unione l'obbligo di affrontare molte questioni concernenti la compatibilità e il coordinamento dei sistemi sociali degli Stati membri per garantire la completa applicazione di tale libertà, nell'interesse dei lavoratori, a vantaggio della competitività europea e senza pregiudicare le realizzazioni e gli equilibri dei sistemi sociali nazionali;

15.   sottolinea che, in un mondo globalizzato, gli Stati membri devono raddoppiare gli sforzi per trattare tutte le persone in modo uguale nelle regioni transfrontaliere e che le pratiche migliori richiedono la conclusione di accordi bilaterali equi fra gli Stati membri in uno spirito di reciprocità;

16.   rileva che la flessicurezza dovrebbe sostenere e attuare l'uguaglianza di genere, promuovendo un accesso paritario a posti di lavoro di qualità per donne e uomini e offrendo possibilità per conciliare famiglia e lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che tre quarti dei nuovi posti di lavoro creati dal 2000 nell'Unione europea sono occupati da donne, spesso con contratti di lavoro flessibili e meno sicuri;

17.   propone, pertanto, che il Consiglio europeo del dicembre 2007 adotti una serie più equilibrata di principi comuni di flessicurezza, basati sulla creazione di un'occupazione di qualità e sul rafforzamento dei valori del modello sociale europeo; ritiene che questi principi dovrebbero includere:

   - la promozione di rapporti di lavoro stabili e pratiche sostenibili a livello di mercato del lavoro;
   - un'azione in vista di accordi contrattuali adattabili e flessibili ed un'azione contro le pratiche di lavoro illecite, segnatamente nei contratti non standard;
   - l'eliminazione della segmentazione del mercato del lavoro promuovendo la sicurezza del posto di lavoro e migliorando la sicurezza dell'occupazione; tutti i lavoratori dovrebbero avere una base di diritti, a prescindere dal loro status specifico;
   - la riconciliazione di lavoro e vita familiare o personale, e la promozione del concetto di "lavoro dignitoso";
   - un partenariato tra l'amministrazione (a livello locale, regionale e nazionale), le parti sociali e la società civile nella gestione dei cambiamenti;
   - la parità di genere e la promozione delle pari opportunità per tutti;
   - l'individuazione e l'attuazione di percorsi nazionali in stretta collaborazione con le parti sociali, in conformità degli usi e delle prassi nazionali;
   - il potenziamento dell'adattabilità di imprese e lavoratori rafforzando la sicurezza della transizione attraverso una migliore mobilitazione delle politiche attive del mercato del lavoro;
   - una forza lavoro qualificata e adattabile, combinando politiche attive in materia di mercato del lavoro e investimenti nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per migliorare l'inserimento professionale;
   - un quadro macroeconomico per una crescita equilibrata e sostenibile e per posti di lavoro più numerosi e migliori;

18.   ricorda che l'Unione europea ha determinate competenze nel settore della politica sociale e dell'occupazione nell'ambito dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e rammenta alla Commissione e agli Stati membri e alla Commissione la loro responsabilità nel garantire taluni diritti a livello dell'Unione europea; ricorda che la legislazione europea integra le norme nazionali in materia di mercato del lavoro ed è un fattore importante quando si tratta di garantire i diritti dei lavoratori;

19.   sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà, evidenzia che gli Stati membri devono disporre di un margine di discrezionalità al fine di equilibrare la necessità di protezione contro la necessità di flessibilità, nel rispetto delle condizioni e delle tradizioni dei rispettivi mercati del lavoro nazionali;

20.   invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alla situazione giuridica dei lavoratori autonomi, dei piccoli imprenditori e delle PMI, caratterizzata da una forte dipendenza economica dagli ordini, e a riflettere congiuntamente sugli strumenti legislativi più idonei a migliorare il livello della loro protezione sociale;

21.   sottolinea la necessità di tener conto, in tale contesto, delle sfide specifiche per le PMI, e per coloro che in esse lavorano;

22.   deplora che il Consiglio non abbia fatto avanzare fascicoli fondamentali in materia di occupazione che potrebbero contribuire a promuovere la flessicurezza come concetto positivo;

23.   chiede una lotta rinnovata contro il lavoro non dichiarato e l'economia sommersa, che, anche se in misura diversa a seconda degli Stati membri, costituisce un danno per l'economia, lascia i lavoratori senza protezione, danneggia i consumatori, riduce il gettito fiscale e porta a una concorrenza sleale tra le imprese; chiede alla Commissione di combattere il lavoro non dichiarato, segnatamente mediante un più efficace coordinamento e una cooperazione amministrativa tra ispettorati nazionali del lavoro e/o parti sociali; chiede un intenso coordinamento nazionale tra le organizzazioni pubbliche e private interessate, invitando gli Stati membri a fare uso di metodi innovativi, basati su indicatori e parametri di riferimento specifici dei diversi settori imprenditoriali, in modo da combattere l'erosione fiscale; chiede alla Commissione di sostenere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato;

24.   è convinto che si possa più facilmente creare un clima di fiducia e dialogo con la partecipazione delle parti sociali e di altre parti interessate all'adeguamento delle politiche nazionali e promuovendo le contrattazioni collettive, quale parte di un sistema partecipativo dell'occupazione in cui l'equilibrio è garantito grazie ad un elevato livello di fiducia; sottolinea la necessità di affrontare le carenze nella copertura della contrattazione collettiva e di garantire i diritti d'associazione e di rappresentanza delle due parti dell'industria; incoraggia l'estensione della contrattazione collettiva e del dialogo sociale, secondo gli usi e le prassi nazionali, incluso il dialogo transfrontaliero e settoriale, in modo da poter includere la formazione, l'organizzazione del lavoro e le questioni connesse con la ristrutturazione e la delocalizzazione;

25.   rammenta che non vi è un approccio "taglia unica" alla flessicurezza e che ciascuno Stato membro dovrebbe comporre gli elementi del proprio concetto di flessicurezza in base alle rispettive situazioni e tradizioni nazionali, nel quadro dei principi comuni;

26.   sottolinea che tutti i modelli di flessicurezza dovrebbero basarsi sui principi comuni che sono alla base del modello sociale europeo; ritiene che i requisiti in materia di flessibilità e sicurezza si rafforzino reciprocamente e che la flessicurezza consenta alle imprese e ai lavoratori di adeguarsi in modo appropriato al nuovo quadro internazionale, caratterizzato da una forte concorrenza delle economie emergenti, mantenendo un elevato livello di protezione sociale, sicurezza sociale e indennità di disoccupazione, la tutela della salute e della sicurezza, politiche attive in materia di mercato del lavoro, opportunità di formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita e un diritto del lavoro moderno e trasparente; sottolinea la ricorrente e efficace contrattazione collettiva, con parti sociali forti e rappresentative, e sottolinea altresì la necessità di adeguate disposizioni in materia di aiuti sociali e accesso universale a servizi di buona qualità, come l'assistenza all'infanzia e alle persone dipendenti; sottolinea inoltre che la garanzia di tali livelli di protezione sociale può sostenere la mobilità del lavoro e i cambiamenti strutturali, accrescendo la volontà di rischiare; rileva che i regimi di protezione dell'occupazione ben concepiti rappresentano degli incentivi affinché le imprese investano nelle qualifiche dei lavoratori e cerchino metodi di ristrutturazione innovativi e produttivi, e accrescono in tal modo la flessibilità interna e l'adattabilità delle imprese;

27.   invita la Commissione a promuovere lo sviluppo dei quattro assi di attuazione stabiliti nella sua comunicazione: accordi contrattuali flessibili e affidabili; strategie globali di apprendimento lungo tutto l'arco; politiche attive del mercato del lavoro; moderni sistemi di sicurezza sociale, ed a guardare alla flessicurezza nel più ampio contesto del modello sociale europeo;

28.   sottolinea che la lotta contro la segmentazione del mercato del lavoro includerà la garanzia dei diritti fondamentali per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status specifico, prevedendo: pari trattamento, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo, libertà di associazione e rappresentanza, protezione contro il licenziamento arbitrario, contrattazione collettiva, azione collettiva ed evidenzia l'importanza dell'accesso alla formazione e la protezione costante dei diritti acquisiti mediante la copertura dei periodi d'istruzione e formazione, migliori possibilità di assistenza, mantenimento dei diritti sociali essenziali come i diritti pensionistici e relativi alla formazione, diritto all'indennità di disoccupazione durante i periodi di cambiamento della situazione lavorativa, di passaggio da un'occupazione all'altra e da un'occupazione dipendente a un'occupazione autonoma; ricorda che i diritti fondamentali e il diritto del lavoro contribuiscono a fornire condizioni di vita e di lavoro dignitose, una retribuzione adeguata nonché una protezione sociale che comportano la garanzia delle condizioni minime per una vita dignitosa;

29.   sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano lo sfruttamento dei lavoratori mediante l'accumulo di contratti non standardizzati che non prevedono diritti uguali a quelli dei contratti a tempo pieno; chiede che tutte le politiche comunitarie dell'occupazione si attengano al modello classico del contratto di lavoro a tempo indeterminato che forma la base dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri;

30.   sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano ed accompagnino l'accumulo ricorrente di contratti atipici;

31.   chiede l'istituzione di sistemi globali di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, applicabili anche ai lavoratori con contratti non standardizzati; invita gli Stati membri a incentrarsi su strategie che affrontino le carenze a livello nazionale e a compiere investimenti specifici nell'istruzione e nella formazione, nonché a mirare ad un miglioramento delle prestazioni delle autorità pubbliche e delle imprese; invita gli Stati membri a garantire il diritto alla formazione e all'accesso alla formazione per tutti;

32.   invita a rafforzare i sistemi di relazioni industriali a livello comunitario e nazionale, quale strumento per il raggiungimento e l'attuazione di politiche di flessicurezza che siano equilibrate e offrano alle imprese il giusto tipo di flessibilità, garantendo al contempo l'esclusione della concorrenza sleale a scapito delle condizioni di lavoro;

33.   riconosce pienamente i risultati già conseguiti volontariamente dalle imprese europee nella sfera sociale e le incoraggia ad adoperarsi maggiormente in tal senso; sostiene l'iniziativa, ben concepita, della Commissione, volta a demandare la responsabilità sociale alle imprese su base volontaria, evitando in tal modo un ulteriore onere burocratico;

34.   sottolinea la necessità che le imprese prevedano con tempestività i mutamenti e i fabbisogni del settore delle risorse umane al fine di programmare piani interni di formazione e di riconversione per i propri dipendenti;

35.   ricorda che i lavoratori in subappalto, gli apprendisti e i lavoratori occasionali sono lavoratori della flessibilità ad più alto rischio, come dimostra il loro elevato tasso di infortunio;

36.   ritiene che l'apprendimento permanente dovrebbe affrontare le disparità di opportunità tra i lavoratori e essere avviato all'inizio del sistema scolastico, che occorra lottare contro l'analfabetismo e l'incapacità di far di conto e che i livelli delle qualifiche dei diplomati debbano essere migliorati, fin dall'inizio del sistema scolastico;

37.   chiede alle parti sociali e alle autorità pubbliche negli Stati membri di promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di garantire investimenti in materia; chiede, inoltre, agli Stati membri di incoraggiare le imprese ad accrescere i loro investimenti nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

38.   sottolinea l'importanza del Settimo programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e attività dimostrative (2007-2013) per la creazione di imprese nuove e migliori che promuovano un'Europa della conoscenza;

39.   riconosce l'efficacia, ai fini di un mercato del lavoro inclusivo, di forme innovative di organizzazione del lavoro come le organizzazioni per l'apprendimento, la multiqualificazione e la rotazione dei posti di lavoro mediante una formazione offerta dai datori di lavoro, le iniziative di finanziamento settoriali, gli aiuti regionali allo sviluppo e le politiche attive del mercato del lavoro;

40.   è convinto dell'importanza di incoraggiare rapporti di lavoro stabili migliorando l'organizzazione del lavoro e la qualità dei rapporti sul posto di lavoro sulla base della fiducia e del dialogo; è, altresì, convinto dell'importanza che il diritto del lavoro, forme moderne di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sistemi di sicurezza sociale sostenibili nonché un'efficace ed efficiente politica dell'occupazione possano avere ai fini di un elevato livello di fiducia;

41.   ricorda l'importanza di politiche efficaci e attive del mercato del lavoro, incluse la consulenza e l'orientamento, la riconversione e l'aiuto alla mobilità, in modo da abbreviare i periodi di transizione tra attività, e i regimi di aiuti sociali che dovrebbero motivare le persone a cercare nuove opportunità di lavoro incoraggiando al contempo l'apertura al cambiamento riducendo le perdite di reddito e fornendo possibilità di istruzione;

42.   sottolinea la necessità di facilitare la mobilità sviluppando possibilità di mobilità verso l'alto, in modo da rendere più semplice per i lavoratori il passaggio a un'occupazione più sicura, stabile e altamente qualificata e promuovendo il riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze acquisite durante i periodi d'istruzione formale, non formale e informale quali definiti nel succitato documento di lavoro dei servizi della Commissione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona nell'istruzione e nella formazione;

43.   richiama il diritto di accedere all'apprendimento durante tutto l'arco della vita e il riconoscimento e la trasferibilità dell'istruzione e delle competenze formali, non formali e informali, che costituiscono fattori cruciali per mettere in grado l'individuo di transitare da un lavoro all'altro, e dalla disoccupazione o inattività all'occupazione, in quanto elementi che ne migliorano le opportunità di occupazione;

44.   invita gli Stati membri a introdurre misure che promuovano un pari accesso a un'occupazione di qualità per donne e uomini, nel rispetto del Patto europeo per la parità di genere e della comunicazione sul futuro demografico dell'Europa; invita gli Stati membri a colmare l'attuale divario retributivo tra donne e uomini;

45.   constata che le donne e gli uomini non hanno le stesse condizioni di partenza sul mercato del lavoro, né in termini di rapporti di forza, né di ripartizione del lavoro non retribuito;

46.   rileva l'importanza di tenere conto di tutti gli aspetti della flessibilità, inclusa la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, segnatamente mediante il ricorso alle nuove tecnologie; sottolinea la necessità che le parti sociali negozino in modo migliore gli accordi in tema di orario di lavoro, affinché essi siano sufficientemente flessibili per soddisfare le esigenze di datori di lavoro e dipendenti e consentire alle persone di trovare un equilibrio fra la vita professionale, la vita familiare e la vita personale;

47.   invita gli Stati membri e le parti sociali a limitare le politiche di pensionamento anticipato e a prevedere disposizioni che sostengano il pensionamento flessibile dei lavoratori anziani mediante occupazioni a tempo parziale, lavoro condiviso e regimi analoghi che promuovano un invecchiamento attivo e possano accrescere l'integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro;

48.   ricorda agli Stati membri che, per tradurre la flessicurezza in un'occupazione maggiormente aggregata, è necessario un contesto macroeconomico di sostegno e che la strategia di flessicurezza deve includere un migliore coordinamento delle politiche macroeconomiche e della spesa pubblica a sostegno di una crescita intelligente, con una spesa che tenga conto degli obiettivi della strategia di Lisbona;

49.   ricorda alla Commissione la necessità di lasciare al Parlamento il tempo necessario, in ogni caso non meno di cinque mesi, per poter adempiere al suo ruolo consultivo;

50.   ritiene che i principi comuni di flessicurezza dovrebbero essere fatti propri dalle istituzioni comunitarie e dagli Stati membri nel quadro della strategia di Lisbona quale tema trasversale; chiede la revisione degli orientamenti sull'occupazione al fine di consentire di tener conto degli aspetti della flessicurezza e l'inserimento di uno specifico capitolo relativo alla qualità e alla forza del dialogo sociale nella relazione congiunta sull'occupazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere in maniera più efficace il Parlamento e i parlamenti nazionali, nonché le parti sociali, conformemente con le usanze e le pratiche nazionali, nell'attuazione e nel controllo del metodo aperto di coordinamento, con inclusione della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti sull'occupazione, in modo da ottimizzare l'efficienza di queste politiche; prende atto del fatto che le misure che rientrano tra gli orientamenti sull'occupazione, compresa la flessicurezza, possono beneficiare del FSE, segnatamente le misure di formazione e le misure attive del mercato del lavoro, ed invita gli Stati membri a garantire che i programmi FSE contribuiscano all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e alle strategie di flessicurezza;

51.   chiede al Consiglio europeo e alla Commissione di fissare un'agenda ambiziosa in materia di riforme a livello dell'Unione europea e nazionale; chiede inoltre alle istituzioni di elaborare, unitamente al Parlamento, una visione per il futuro dell'Europa sociale; sottolinea così che, per rafforzare la crescita e aumentare i livelli di occupazione e la qualità del lavoro, è necessario garantire i diritti e la protezione sociale, fermamente ancorati nella tradizione europea; sottolinea che l'Europa sociale, insieme ad ambiziose riforme nazionali, per promuovere la crescita dell'occupazione, offrirà in tal modo un reale valore aggiunto ai lavoratori e ai cittadini, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione; ritiene che solo un mercato interno in grado di equilibrare la libertà economica e i diritti sociali possa ottenere il sostegno dei cittadini;

52.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato per la protezione sociale e al Comitato europeo per l'occupazione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 108.
(2) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 102.
(3) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 93.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0339.
(5) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(6) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.
(7) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(8) GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 131.
(9) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(10) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.
(11) Testi approvati, P6_TA(2007)0206.
(12) GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
(13) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(14) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.
(15) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(16) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(17) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
(18) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(19) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(20) Testi approvati, P6_TA(2007)0062.

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