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Procedura : 2007/2003(INI)
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Ciclo del documento : A6-0409/2007

Testi presentati :

A6-0409/2007

Discussioni :

PV 28/11/2007 - 24
CRE 28/11/2007 - 24

Votazioni :

PV 29/11/2007 - 7.32
CRE 29/11/2007 - 7.32
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P6_TA(2007)0576

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Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles
Commercio e cambiamento climatico
P6_TA(2007)0576A6-0409/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico (2007/2003(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le relazioni dei tre gruppi di lavoro del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), dal titolo "Il fondamento fornito dalle scienze fisiche", "Impatto, adeguamenti e vulnerabilità" e "Mitigazione dei cambiamenti climatici", pubblicate nel 2007,

–   vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea(1),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007,

–   vista la Comunicazione della Commissione dal titolo "Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2° Celsius - La via da percorrere sino al 2020 e oltre" (COM(2007)0002),

–   vista la proposta della Commissione relativa ad una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2006)0818),

–   visto il rapporto Stern sull'economia del cambiamento climatico presentato da Sir Nicholas Stern il 30 ottobre 2006,

–   vista la relazione dell'OCSE intitolata "Biocarburanti: rimedio peggiore del male?" dell'11 e 12 settembre 2007 (SG/SD/RT(2007)3),

–   visti gli interventi del copresidente del gruppo di lavoro III dell'IPCC, Bert Metz, e degli altri esperti designati dal Parlamento, durante l'audizione sul commercio e cambiamento climatico del 27 giugno 2007,

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004)(2),

–   viste le sue risoluzioni sul commercio bilaterale e le relazioni nel settore degli investimenti, in particolare la risoluzione approvata il 13 ottobre 2005 sulle prospettive nelle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(3) e quella del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(4),

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici(5),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici"(6),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0409/2007),

A.   considerando che l'impatto economico ed ecologico del cambiamento climatico ha dimensioni sempre più preoccupanti e che l'Unione europea, che ha già assunto un ruolo guida a livello politico in tale settore, dovrebbe raddoppiare i propri sforzi,

B.   considerando che, stando alle valutazioni, anche un abbattimento delle emissioni globali già a partire dal 2015, con una riduzione del 25-40% entro il 2020 nei paesi industrializzati, non garantirebbe la realizzazione dell'obiettivo di limitare l'innalzamento della temperatura a 2°C al di sopra dei livelli preindustriali,

C.   considerando che la limitazione del surriscaldamento mondiale a 2°C servirebbe a ridurre ma non ad eliminare le sue drammatiche conseguenze per l'agricoltura, i rischi meteorologici, le migrazioni e la biodiversità,

D.   considerando che negli ultimi decenni il commercio mondiale è aumentato ad un tasso più che doppio rispetto a quello della produzione economica mondiale,

E.   considerando che il volume dei trasporti marittimi è 40 volte superiore a quello dei trasporti aerei (in tonnellate/km), ma produce solo il doppio delle sue emissioni di gas ad effetto serra (GES), mentre gli automezzi pesanti producono 4 volte più emissioni di GES per tonnellata/km rispetto ai treni,

F.   considerando che la libertà di scelta nell'uso dei mezzi di trasporto è essenziale ai fini del commercio mondiale,

G.   considerando l'urgente necessità di sviluppare modelli di produzione, consumo e commercio che siano in grado di mitigare il cambiamento climatico e il suo impatto economico e di aumentare al massimo il benessere generale,

H.   considerando che l'efficienza energetica, una gestione sostenibile del traffico e distanze più brevi fra i produttori nonché fra i produttori e i consumatori sono elementi che devono essere inclusi in ogni politica commerciale dell'Unione europea che abbia rilevanza per il problema del cambiamento climatico,

I.   considerando che promuovere uno sviluppo sostenibile dovrebbe continuare ad essere l'obiettivo principale della politica commerciale dell'UE, in particolare cercando di accelerare la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e ad alta efficienza energetica,

J.   considerando che i consumatori dovrebbero essere informati al meglio sugli effetti delle emissioni di GES dei beni che acquistano,

K.   considerando che i prezzi devono internalizzare il costo dei beni mondiali comuni quali, un clima stabile,

L.   considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP 13) che si svolgerà a Bali nel dicembre 2007 dovrebbe avviare i negoziati per definire un ampio accordo globale post-Kyoto (applicabile dal 1° gennaio 2013) che preveda anche obiettivi vincolanti per le emissioni di GES,

M.   considerando che l'obiettivo a lungo termine dovrebbe consistere nel garantire, entro il 2050, la convergenza internazionale di emissioni equivalenti di GES pro capite,

N.   considerando che i paesi che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto non hanno danneggiato la loro competitività (con la sola eccezione del settore cementifero) e si sono collocati in una posizione leader in un mondo in cui le emissioni di GES possono essere regolate,

O.   considerando che tale situazione competitiva potrebbe non continuare nel periodo post-Kyoto se alcuni paesi, in particolare Stati Uniti, Australia, Cina e India, non aderiranno all'obiettivo "+2°C", distorcendo così la concorrenza a favore di imprese che si spostano verso località non regolamentate e aumentando le emissioni di GES legate alla produzione e ai trasporti,

P.   considerando che l'azione contro il cambiamento climatico deve essere affrontata su larga scala e richiede, per poter essere efficace, la convergenza di tutti i maggiori attori mondiali, secondo il loro grado di sviluppo, a orientamenti di politica commerciale compatibili con l'obiettivo di combattere il cambiamento climatico,

Dal consenso all'azione

1.   si compiace dell'ampio consenso scientifico e politico sulla gravità del cambiamento climatico; sollecita la conclusione di un accordo mondiale post-Kyoto ambizioso, in linea con lo scenario delineato dal gruppo di lavoro III dell'IPCC sulla necessità di limitare l'innalzamento della temperatura a 2°C e di apportare i necessari adeguamenti agli altri accordi internazionali in materia di commercio, aviazione civile e proprietà intellettuale; ritiene che un quadro per il post-2012 dovrebbe consentire a vari paesi di partecipare, in funzione della propria situazione nazionale, con un approccio graduale e a breve termine e che, a medio termine, le quote di emissione dovrebbero essere assegnate pro capite, innanzitutto nei paesi industrializzati, quindi in tutti gli altri paesi; invita il Consiglio e la Commissione a impegnarsi per cercare un consenso su un quadro per il post-2012, ampliandone il campo per includervi le Parti di primaria importanza che non hanno ancora firmato il Protocollo di Kyoto, in particolare gli Stati Uniti e l'Australia, e, in mancanza di un impegno dei loro governi, collaborando con singoli paesi e singole imprese;

2.   ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano impegnarsi per applicare rigorosamente il meccanismo di controllo del rispetto del Protocollo di Kyoto, quando entrerà in vigore, in modo da assicurare che i paesi che non hanno accettato obiettivi, o non li rispettano, non beneficino di un vantaggio indebito, e che l'industria, fintanto che le imprese sono vulnerabili alla concorrenza sleale dei paesi che non accettano obiettivi, avrà sempre delle difficoltà ad accrescere l'efficienza delle proprie attività in termini di emissioni di carbonio; ritiene che, se un paese supera la quota di emissioni autorizzata nel corso del primo periodo d'impegno dovrebbe essere tenuto a compensare la differenza nel corso del secondo periodo d'impegno, oltre a una deduzione del 30% a titolo di penalità; ribadisce che l'UE deve fare in modo che questo requisito sia applicato nella maniera più rigorosa possibile quando entrerà pienamente in vigore;

3.   si compiace del Meccanismo di sviluppo pulito previsto dal Protocollo di Kyoto quale incentivo per realizzare, nei paesi in via di sviluppo, investimenti che riducano le emissioni di carbonio, ma osserva che ciò non è ancora sufficiente per modificare effettivamente l'orientamento degli investimenti nei settori con l'impatto maggiore sul cambiamento climatico, come la produzione di elettricità, il trasporto e l'utilizzo di energia per fini industriali; ritiene che, per rimediare a tale situazione, l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida fra i paesi industrializzati, aumentando le risorse disponibili a titolo del Fondo globale per l'ambiente;

4.   ritiene che l'aumento dell'interscambio commerciale sia da considerare un elemento positivo per la crescita economica e il benessere dei cittadini, purché si tenga conto dei problemi legati ai cambiamenti climatici; è preoccupato del fatto che l'aumentato volume del commercio incida in misura significativa sul cambiamento climatico e ritiene pertanto che la politica commerciale debba contribuire alla soluzione del problema; rileva che, tenuto conto del crescente consenso sull'urgente necessità di lottare contro il cambiamento climatico, l'Unione europea deve applicare politiche commerciali e di investimento che creino incentivi economici per rispettare gli obiettivi fissati in materia di cambiamento climatico; sottolinea che l'UE potrebbe dover ricorrere a tali norme per introdurre disincentivi economici per le attività con ripercussioni negative sul clima; considera, tuttavia, che ciò non deve servire da pretesto per politiche protezionistiche contro i paesi in via di sviluppo;

5.   deplora il fatto che l'attuale sistema di scambi conduca ad una divisione globale del lavoro che comporta un'incidenza elevata dei trasporti e che tali trasporti non sostengono i costi ambientali di prodotti omogenei, i quali potrebbero anche essere prodotti localmente;

6.   evidenzia che, se da un lato il commercio può fornire un contributo rilevante allo sviluppo economico e al benessere degli individui, dall'altro il settore dei trasporti (segnatamente dei trasporti su strada), che consente lo svolgimento del commercio di merci e materie prime, è simultaneamente responsabile di un terzo del totale delle emissioni di gas ad effetto serra; ritiene che sia assolutamente indispensabile prendere misure volte ad orientare lo spostamento modale verso modi di trasporto più compatibili con l'ambiente (ad esempio, trasporto su rotaia e per via navigabile) e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra derivanti dal trasporto merci;

7.   è dell'avviso che l'Unione europea, in quanto partner globale in termini di commercio, sia in grado di contribuire ad un cambiamento mondiale nei modelli di produzione e di trasporto; ritiene che un'Europa all'avanguardia si troverà in una posizione più competitiva nel momento in cui, a livello mondiale, saranno adottate regolamentazioni più severe;

8.   ricorda che l'eliminazione delle barriere amministrative al commercio e le azioni di lotta contro il cambiamento climatico possono essere realizzate unicamente attraverso un'azione multilaterale coordinata, il che è anche nell'interesse essenziale dell'UE, che svolge un ruolo leader in entrambi i settori, in particolare nella prospettiva di mantenere la competitività europea;

Verso un multilateralismo che contrasti il cambiamento climatico

9.   sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Convenzione quadro dell'ONU sul cambiamento climatico e l'OMC, e chiede che la Commissione metta a punto un'iniziativa per sostenere tale obiettivo; auspica rapidi progressi nell'aggiornamento della definizione dell'OMC di beni e servizi ambientali, in particolare nel quadro degli attuali negoziati di Doha, raccomandando però di stabilire come punto di partenza un legame specifico con il cambiamento climatico, per giungere ad un accordo sullo smantellamento delle barriere tariffarie e non tariffarie di "beni e servizi verdi"; che impediscono o rallentano la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio, chiede alla Commissione di impegnarsi per creare un consenso nella prospettiva di concedere al Segretariato degli Accordi multilaterali sull'ambiente (AMA) lo status di osservatore in tutte le riunioni dell'OMC che trattano questioni attinenti agli AMA; sottolinea che una soluzione duratura deve contenere un forte messaggio politico che rispetti una divisione adeguata del lavoro fra l'OMC e i regimi degli AMA, basandosi su competenze fondamentali; è convinto della necessità di ridefinire le responsabilità del comitato "Commercio e ambiente" dell'OMC; raccomanda di effettuare uno studio sulle possibili modifiche all'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio in vista della concessione di licenze obbligatorie per le tecnologie necessarie sotto il profilo ambientale, sulla base di norme chiare e rigorose in materia di tutela della proprietà intellettuale e di un rigoroso controllo della loro applicazione su scala mondiale;

10.   insiste sulla necessità di rispettare gli obblighi derivanti dagli AMA, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico o il Protocollo di Kyoto, e di non permettere che l'interpretazione ristretta delle norme commerciali impedisca o ostacoli il conseguimento dei loro obiettivi;

11.   è dell'avviso che le regole dell'OMC non dovrebbero impedire agli Stati membri di promuovere l'ulteriore sviluppo di tecnologie a basso consumo di energia insistendo sulla neutralità tecnica, dal momento che ciò potrebbe vanificare gli incentivi allo sviluppo di tecnologie rinnovabili;

12.   chiede alla Commissione di prendere iniziative a livello internazionale, e in particolare in sede OMC, affinché la politica commerciale nel suo complesso e nella sua evoluzione in termini di volume di scambi tenga conto dei suoi possibili effetti sul cambiamento climatico;

13.   invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che gli accordi commerciali bilaterali dell'UE e gli accordi commerciali multilaterali dell'OMC siano conclusi nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'OMC, che precisano che il commercio internazionale deve essere condotto in modo da consentire un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente; raccomanda di aggiungere la "clausola di sostenibilità" all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), l'accordo fondamentale del sistema dell'OMC, definendo principi di politica ambientale, quali il principio "chi inquina paga'e il principio di precauzione, in base ai quali poter valutare le misure;

14.   invita inoltre il Consiglio e la Commissione a garantire che l'organo di conciliazione dell'OMC agisca conformemente all'articolo XX del GATT, il quale consente ai suoi membri di adottare misure, comprese misure protezionistiche, necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale, oppure concernenti la conservazione di risorse naturali esauribili;

15.   osserva che l'Unione europea è già leader a livello mondiale nelle tecnologie energetiche alternative, sostenendo la Cina e l'India, in particolare per quanto riguarda il commercio e il trasferimento di tecnologie nel settore delle energie rinnovabili eolica e solare, e che, grazie ad imprese europee efficienti e innovative sotto il profilo tecnologico, l'UE dovrebbe essere leader sul mercato nell'esportazione mondiale di beni e servizi ambientali e che "Galileo" e il Sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza potrebbero essere utilizzati per controllare le emissioni di CO2; invita la Commissione a garantire che l'energia, e in particolare le questioni dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica e il loro legame con la sicurezza dell'approvvigionamento, divengano parte integrante di tutte le relazioni esterne dell'UE, con particolare attenzione alla politica europea di vicinato;

16.   esorta l'Unione europea, in vista del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, a promuovere e a sviluppare un''industria favorevole al clima" a livello globale, soprattutto perché il commercio è uno strumento importante ai fini del trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo; rileva la necessità di ridurre le barriere al "commercio ecologico", ad esempio sopprimendo le tariffe sui "beni ecologici" a livello dell'OMC, rivedendo le norme sui diritti di proprietà intellettuale, agevolando l'ingresso nel mercato delle tecnologie ecologiche tenendo conto delle questioni climatiche al momento della concessione delle garanzie di credito all'esportazione, nonché sopprimendo gli incentivi e le distorsioni del mercato aventi effetti perversi, come le sovvenzioni ai combustibili fossili;

17.   invita a creare un'organizzazione ambientale internazionale che si assuma la responsabilità per il rispetto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di protezione ambientale e di lotta contro il cambiamento climatico e che, fra l'altro, operi e cooperi con l'OMC su questioni riguardanti l'impatto del commercio sull'ambiente;

18.   riconosce che l'Unione europea ha una responsabilità storica per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra e ritiene necessarie sostanziali riforme della sua politica commerciale al fine di incoraggiare la produzione locale, quale mezzo per ridurre il ricorso ai trasporti; sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in campo tecnologico con i paesi in via di sviluppo ed emergenti, in particolare la Cina, il Brasile e l'India, per consentire ai medesimi di integrare nelle loro politiche la dimensione della protezione ambientale; deplora tuttavia che i meccanismi di trasferimento delle tecnologie esistenti, come il Meccanismo di sviluppo pulito, siano insufficienti e chiede pertanto l'aumento del cofinanziamento e il potenziamento delle misure di sviluppo delle capacità;

19.   rileva che il trasferimento delle tecnologie di efficienza energetica e di altre tecnologie ecologiche dall'Unione europea ai paesi in via di sviluppo ha un ruolo importante da svolgere per sganciare lo sviluppo economico dalle emissioni di gas ad effetto serra e che, per favorire tale riduzione, sono necessari investimenti adeguati; invita la Commissione a fornire incentivi attraverso un adeguato sostegno finanziario e il trasferimento del patrimonio di conoscenze;

20.   invita la Commissione ad includere sistematicamente clausole in materia di protezione ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, nei suoi accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo; invita a trasferire tecnologie e regimi commerciali a basse emissioni di carbonio ai paesi in via di sviluppo; chiede ai competenti servizi della Commissione di integrare rapidamente la dimensione del cambiamento climatico nelle sue valutazioni d'impatto della sostenibilità, di discuterle con il Parlamento e di applicarle sistematicamente prima della conclusione di tali accordi;

21.   invita la Commissione ad adoperarsi, nel quadro degli accordi OMC, affinché sia preso in considerazione il "metodo della valutazione d'impatto della sostenibilità" e a verificare pertanto, sul lungo termine, in quale misura la classificazione dei beni ambientali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili è tenuta in debito conto nel contesto degli accordi bilaterali e multilaterali;

22.   invita il Consiglio e la Commissione a vigilare affinché i negoziati relativi alla nuova generazione di accordi di libero scambio (ALS) con partner dell'Asia e dell'America latina comportino impegni nei confronti degli aspetti sociali e ambientali del commercio, in particolare per quanto riguarda il commercio e gli investimenti nei beni e nei servizi rinnovabili, e dello sviluppo sostenibile, nonché per l'effettiva applicazione degli accordi ambientali multilaterali; propone che, in occasione dei prossimi negoziati per la conclusione di ALS, la liberalizzazione degli scambi di prodotti e di tecnologie rinnovabili e il miglioramento dell'accesso ai servizi ambientali siano per la Commissione un obiettivo essenziale; sottolinea la necessità di introdurre sistematicamente negli accordi bilaterali politiche verdi in materia di appalti pubblici, compatibili con le norme dell'OMC;

23.   chiede che i risultati degli accordi multilaterali e bilaterali negoziati tra l'UE e i paesi terzi vengano sottoposti a studi di impatto approfonditi dal punto di vista del clima, del genere e della sostenibilità, ed esorta la Commissione a fare in modo che, nell'ambito di tutte le strategie di sostegno al commercio (aid-for-trade) nonché degli altri aiuti allo sviluppo, vengano previsti appositi aiuti per far fronte ai cambiamenti climatici;

24.   appoggia la proposta della Commissione di istituire, nell'ambito di ciascun accordo commerciale, un Forum per lo sviluppo sostenibile, dotato di una forte componente climatica e aperto alla partecipazione di rappresentanti eletti, della società civile (in particolare ONG che operano nel settore ambientale) e di altri soggetti interessati, e chiede che tale proposta venga attuata durante i negoziati in corso;

25.   sottolinea la necessità di ampliare i dialoghi sulla politica ambientale e il dialogo sulla politica energetica, che sono parte degli accordi dell'UE con i paesi terzi o le regioni, per includervi questioni relative al cambiamento climatico, e chiede alla Commissione di presentare proposte concrete relativamente ai criteri che consentono di valutare i progressi compiuti, in funzione del tipo di paese;

26.   ritiene che gli ecosistemi che svolgono una funzione utile in quanto serbatoi di carbonio e riserve di biodiversità vadano conservati perché costituiscono beni pubblici mondiali e che essi necessitino di una protezione speciale e di un sostegno finanziario internazionale; propone che gli Accordi di partenariato per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale siano inclusi in tutti gli accordi attuali e futuri conclusi con paesi terzi;

27.   riconosce che troppo spesso il commercio conduce allo sfruttamento eccessivo degli ecosistemi, segnatamente delle foreste, nei paesi in via di sviluppo; esorta i paesi industrializzati ad assumersi la responsabilità della vasta deforestazione determinata dagli scambi internazionali; sottolinea il considerevole impatto della deforestazione sul clima e pertanto il valore economico a lungo termine e l'importanza di mantenere intatte le foreste; chiede che l'UE si impegni seriamente per l'introduzione di meccanismi atti a premiare la "deforestazione evitata" nell'ambito dei negoziati internazionali sul clima, e che siano adottate altre risolute misure politiche intese a promuovere il commercio responsabile delle risorse naturali; rileva che le politiche volte a una gestione rafforzata e sostenibile delle risorse forestali dovrebbero essere stabilite a livello nazionale e invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e finanziaria a tale riguardo; sottolinea che l'assistenza della comunità internazionale dovrebbe tenere conto dei costi-opportunità degli utilizzi alternativi dei terreni, dei costi relativi alla gestione e alla protezione nonché della sfida rappresentata dalla gestione della transizione politica, che mette in questione interessi acquisiti; sottolinea che, onde evitare la disoccupazione nelle zone rurali e la migrazione dalle campagne verso le città, sono di fondamentale importanza i programmi complementari volti ad individuare nuove fonti di reddito;

28.   sostiene la proposta della Commissione volta a rafforzare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei settori dell'adeguamento al cambiamento climatico e dell'attenuazione dei suoi effetti tramite la creazione di un'alleanza politica e globale in campo climatico; sottolinea che l'intensificazione del dialogo, nonché l'elaborazione e l'attuazione di programmi comuni che trattino di questioni ambientali d'interesse comune, come il cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti e lo sfruttamento illegale delle foreste, con economie emergenti di primaria importanza quali la Cina, l'India, il Brasile, l'Ucraina e il Sudafrica, devono rappresentare una priorità per l'UE e i suoi Stati membri;

29.   sollecita l'interruzione del sostegno pubblico, attraverso le agenzie di credito all'esportazione e le banche per gli investimenti pubblici, ai progetti relativi ai combustibili fossili, nonché un'intensificazione degli sforzi per accrescere il trasferimento delle tecnologie connesse alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;

30.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre strumenti legislativi affinché le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti tengano conto, nel momento in cui concedono prestiti o relative garanzie, delle ripercussioni dei progetti finanziati sul cambiamento climatico e di imporre una moratoria sui finanziamenti fino a quando non saranno disponibili dati sufficienti, come suggerito dall'OCSE, dal G8 e nello studio sulle industrie estrattive;

31.   propone di modificare l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni al fine di reintrodurre una clausola che preveda la non applicabilità di talune sovvenzioni ambientali;

L'Unione europea può fare di più per evitare le emissioni di CO2

32.   ribadisce la necessità di ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2020, indipendentemente dagli impegni dei paesi terzi;

33.   sottolinea la necessità di sensibilizzare il pubblico in merito al costo ambientale complessivo dei beni di consumo; invita la Commissione e il Consiglio a proporre misure in materia di diffusione di informazioni sul consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra determinati dalla fabbricazione e dal trasporto dei prodotti commercializzati nell'UE, come la proposta presentata dal governo britannico di istituire un sistema di etichettatura dei prodotti volto a fornire informazioni sul loro apporto alle emissioni di carbonio che indichi il livello di emissioni di CO2 generato dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento finale di un prodotto;

34.   insiste sull'introduzione di norme e sistemi di etichettatura comuni, compatibili con le norme dell'OMC, per le emissioni di GES dei diversi prodotti, anche nelle fasi di produzione e di trasporto, come parte di una più ampia politica d'informazione dei consumatori, in modo da fornire a questi ultimi l'opportunità di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2;

35.   chiede alla Commissione di elaborare con urgenza un'adeguata procedura per la valutazione e l'etichettatura di queste impronte ecologiche e di sviluppare un software che consenta alle imprese di calcolare la quantità di GES derivanti da ciascun processo di produzione;

36.   sottolinea che occorre adoperarsi per internalizzare le influenze esterne connesse al commercio (quali le conseguenze dannose per l'ambiente), in altri termini per trasformarle in un'indicazione di prezzo che il mercato possa comprendere, nonché per promuovere la concorrenza leale applicando il principio "chi inquina paga" (soprattutto in relazione al traffico stradale e aereo), possibilmente estendendo a livello globale il sistema di scambio delle quote di emissione;

37.   prende atto del legame indissolubile tra commercio e settore dei trasporti; chiede con insistenza che si prendano in esame tutti i mezzi di trasporto, in particolare quelli le cui emissioni sono considerevolmente aumentate negli ultimi anni, segnatamente i trasporti marittimi (le cui emissioni di biossido di carbonio sono ritenute doppie rispetto a quelle dell'aviazione e potrebbero aumentare addirittura del 75% nei prossimi 15-20 anni);

38.   accoglie con favore, nel quadro dell'approccio "impronta ecologica", un eventuale inserimento degli aerei che atterrano in Europa nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni; invita ad esaminare la proposta di estendere il sistema a più settori, incluso il settore del trasporto marittimo;

39.   riconosce che la promozione di soluzioni basate sulle TIC, l'internalizzazione dei costi ambientali dei trasporti nei prezzi del carburante, la promozione del trasporto ferroviario, del cabotaggio e dei biocarburanti sostenibili, nonché la rapida integrazione dei trasporti aerei in un sistema di scambio di quote di emissione dell'UE rigorosamente concepito, rappresentano misure fondamentali al fine di ridurre l'impatto degli scambi commerciali e dei trasporti sul clima; invita la Commissione e il Consiglio a proporre misure volte a promuovere e a privilegiare i modi di trasporto meno inquinanti, in particolare mettendo a punto disposizioni relative ai vari strumenti di mercato;

40.   chiede che gli aiuti concessi al settore dei trasporti siano calcolati tenendo conto dell'impatto ambientale dei diversi modi di trasporto e che si prenda in considerazione la possibilità di utilizzare strumenti commerciali compatibili con il mercato e con l'OMC (quali l'etichettatura e le norme) a favore della protezione del clima;

41.   ritiene che, dal momento che il costo reale delle emissioni di carbonio da parte del trasporto su strada non è noto, soprattutto nel caso di alimenti e altri beni di consumo deperibili, si dovrebbero prendere in considerazione e promuovere regimi di aiuto volti ad agevolare una produzione locale sostenibile, in modo da scoraggiare il trasporto eccessivo di prodotti alimentari su strada; raccomanda inoltre l'introduzione di standard per l'etichetta "clima" compatibili con l'OMC, al fine di informare i consumatori dell'impronta ecologica dei prodotti;

42.   è particolarmente preoccupato per il potenziale impatto ambientale e sociale negativo delle politiche che incoraggiano l'utilizzo dei biocarburanti e della biomassa in Europa; invita nuovamente la Commissione a introdurre un sistema di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti (o delle loro materie prime) compatibile con conformità con gli obiettivi settoriali obbligatori a livello di Unione europea; sottolinea tuttavia l'importanza fondamentale dello sviluppo di colture per la produzione di biocarburanti di prima generazione per il futuro degli agricoltori europei che sono stati colpiti dalle riforme della politica agricola comune e dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero; insiste pertanto sull'adozione di misure volte a garantire la sostenibilità durante l'intero ciclo produttivo;

43.   chiede che qualsiasi accordo sull'acquisto di biocarburanti sia subordinato a clausole di rispetto della superficie destinata alla biodiversità e all'alimentazione umana;

44.   invita la Commissione a valutare l'impatto climatico delle importazioni UE di soia e olio di palma, tenendo presenti i loro effetti sulla deforestazione tropicale, che colpisce in particolare il Borneo e le regioni dell'Amazzonia, nonché ad adottare misure volte a incorporare i costi climatici nei prezzi;

45.   chiede alla Commissione di promuovere un'iniziativa europea che favorisca le migliori pratiche e le analisi comparative per gli aspetti del cambiamento climatico legati alla localizzazione, con particolare riferimento alla crescente frammentazione geografica della catena di produzione e alla produzione "just-in-time", e di presentare proposte al riguardo;

46.   invita la Commissione ad esaminare meccanismi compatibili con l'OMC e politiche commerciali rispettose dell'ambiente, per affrontare la questione dei paesi terzi che non sono vincolati dal Protocollo di Kyoto, e ad impegnarsi a prevedere in modo più esplicito tali possibilità nelle future versioni del Protocollo; ritiene che il ricorso a misure commerciali dovrebbe avvenire solo quando altre misure si dimostrano inefficaci per raggiungere un determinato obiettivo ambientale; è dell'avviso che le misure commerciali impiegate non dovrebbero ridurre gli scambi più di quanto non sia necessario per raggiungere l'obiettivo stabilito, né dovrebbero costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificabile;

47.   raccomanda lo sviluppo, a più lungo termine, di un sistema basato su dati relativi ad un ciclo di vita sano che inserisca in tale adattamento, se necessario, prodotti finiti quali automobili e apparecchiature elettroniche;

48.   insiste affinché le proposte future siano pienamente conformi agli obblighi internazionali dell'Unione europea e, in particolare, agli obblighi imposti dall'OMC, compreso l'articolo XX del GATT;

49.   invita la Commissione a valutare l'opportunità di operare una valutazione delle regole riguardanti le misure di difesa commerciale, come quelle relative alle misure antidumping o antisovvenzioni, nel quadro dell'OMC, allo scopo di tenere conto, in qualche misura, del mancato rispetto degli accordi mondiali in materia sociale e ambientale o delle convenzioni internazionali come forma di dumping o di sovvenzionamento indebito;

50.   sottolinea nel contempo che, al momento della revisione degli strumenti di difesa commerciale, si dovrà tener conto della possibilità di introdurre fattori ambientali per evitare il dumping ambientale di prodotti provenienti da paesi che non hanno ratificato il protocollo post-Kyoto;

51.   invita a favorire la produzione, concedendo aiuti di stato o fondi comunitari, e l'utilizzo, grazie a riduzioni dell'imposta sul valore aggiunto, di prodotti che contribuiscano a ridurre le emissioni di CO2;

o
o   o

52.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0203.
(2) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 276.
(3) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(4) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.
(5) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.
(6) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.

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