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Procedura : 2007/0122(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0486/2007

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A6-0486/2007

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PV 11/12/2007 - 9.12

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P6_TA(2007)0589

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Martedì 11 dicembre 2007 - Strasburgo
Creazione dell'impresa comune ENIAC *
P6_TA(2007)0589A6-0486/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell''impresa comune ENIAC" (COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0356),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) (il regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2) (AII), in particolare il punto 47,

–   visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0275/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0486/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;

3.   rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune ENIAC;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 8
(8)  L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.
(8)  L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.
Emendamento 2
Considerando 11
(11)  L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ENIAC") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato.
(11)  L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ENIAC") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe, tenuto conto dei cicli di innovazione nel settore della nanoelettronica, essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso continuino ad essere applicati, controllati e finanziati fino al 2017.
Emendamento 3
Considerando 12
(12)  L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.
(12)  L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  La Comunità e tutte le parti pubbliche dovrebbero tentare di riconoscere le opportunità presentate dalle ITC, in quanto nuovi meccanismi per l'attuazione delle partnership pubblico-privato, e dovrebbero collaborare con i privati per trovare una soluzione più efficicace per quanto riguarda il discarico del bilancio della Comunità.
Emendamento 5
Considerando 14
(14)  Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.
(14)  Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S e di prototipi sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.
Emendamento 6
Considerando 22
(22)  Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare a tutto il personale assunto dall'impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, (in appresso lo "Statuto").
(22)  Per soddisfare l'esigenza di garantire l'efficienza operativa dell'impresa comune ENIAC e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che, in accordo con il comitato direttivo dell'Impresa comune ENIAC, la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano autorizzati a distaccare tutti i funzionari necessari per l'Impresa comune ENIAC ed assumano il restante personale necessario a contratto tenendo conto della necessità di contenere i costi di personale e di abbreviare i tempi per la costituzione dell'Impresa comune ENIAC.
Emendamento 7
Considerando 26
(26)  L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1.
(26)  Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC non dovrebbero discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, salvo lo richiedano esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata su qualsiasi deroga.
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1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Versione rettificata in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017. L'Impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e all'articolo 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 9
Articolo 2, lettera b)
(b) sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso "attività R&S"), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
(b) sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso "attività R&S"), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali per attività di R&S e di prototipi;
Emendamento 10
Articolo 2, lettera c)
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, compresi gli attori imprenditoriali, le PMI e gli istituti di R&S;
Emendamento 11
Articolo 2, lettera d)
(d) garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;
soppresso
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;
soppresso
Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
(b) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro;
(b) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro pagabile in tranche non superiori a EUR 1,5 milioni l'anno o al 50% del contributo finanziario di AENEAS, prendendo in considerazione l'importo meno elevato dei due; la parte di tale contributo non spesa durante l'anno in corso viene riportata agli anni successivi per le attività di R&S.
Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)
(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;
(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti, cui potrà essere aggiunta la parte eventualmente non spesa del contributo della Comunità ai costi di funzionamento previsto al paragrafo 2, lettera b);
Emendamento 15
Articolo 6, titolo e paragrafo 1
Regolamento finanziario
Regole finanziarie
1.   L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione.
1.   Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento, previa approvazione della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.
Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione e gli Stati membri possono, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare alcuni funzionari all'Impresa comune ENIAC.
Emendamento 17
Articolo 8, paragrafo 3
3.  Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3.  Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie concernenti il distacco dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri partecipanti e l'impiego di personale supplementare.
Emendamento 18
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  L'impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  L'impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC.
Emendamento 20
Articolo 10, paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri deve essere una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4.
Emendamento 21
Articolo 12, paragrafo 2
2.  Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ENIAC. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.  Al più tardi il 31 dicembre 2011, la Commissione procede a una valutazione intermedia dell'impresa comune ENIAC, preparata con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati della valutazione sono tenuti presenti per riorientare, se del caso, il programma di ricerca.
Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 4
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 23
Articolo 16
La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi.
La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi e provvedono a che l'Impresa comune ENIAC divenga pienamente operativa entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 24
Articolo 17
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda il sostegno relativamente agli uffici, ai privilegi e alle immunità e agli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.
Emendamento 25
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e scade il 31 dicembre 2017.
Emendamento 26
Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1
3.  L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.
3.  L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017.
Emendamento 28
Allegato, articolo 1, paragrafo 4
4.  Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.
soppresso
Emendamento 27
Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  L'impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 29
Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, comprese le società partecipanti, le PMI e gli istituti di R&S;
Emendamento 30
Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
(d) garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;
soppresso
Emendamento 31
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)
(e bis) assicurare la partecipazione delle PMI per fare in modo che almeno il 15% dei finanziamenti disponibili sia concesso ad esse.
Emendamento 32
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera g)
(g) gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza;
(g) gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza, ponendo soprattutto l'accento sulla comunicazione e diffusione a favore delle PMI e dei centri di ricerca;
Emendamento 33
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h)
(h) pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC;
(h) pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso i nomi dei partecipanti, l'importo del contributo finanziario per partecipante dell'impresa comune ENIAC come pure informazioni sulla partecipazione delle PMI;
Emendamento 34
Allegato, articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;
soppresso
Emendamento 35
Allegato, articolo 4, paragrafo 3
3.  Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ENIAC.
soppresso
Emendamento 36
Allegato, articolo 4, paragrafo 4
4.  Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.
4.  Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.
Emendamento 37
Allegato, articolo 4, paragrafo 5
5.  Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro.
5.  Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'Impresa comune ENIAC in conformità dei presenti statuti e intervenuta prima del ritiro del membro in questione.
Emendamento 38
Allegato, articolo 6, paragrafo 1, lettera g)
(g)  Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.
(g)  Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.
Emendamento 39
Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
(c) approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto;
(c) approva le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto, previa consultazione della Commissione;
Emendamento 40
Allegato, articolo 7, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)
f bis)  Il comitato delle autorità pubbliche può autorizzare altri Stati membri non partecipanti all'ENIAC a prendere parte alle sue attività in qualità di osservatori;
Emendamento 41
Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b)
(b)  Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.
(b)  Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente ogni due anni.
Emendamento 42
Allegato, articolo 9, paragrafo 2
2.  Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.
2.  Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione dopo un invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, su Internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni, dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità.
Emendamento 43
Allegato, articolo 9, paragrafo 3, lettera k)
(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC;
(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC;
Emendamento 44
Allegato, articolo 9, paragrafo 4, lettera f)
(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.
Emendamento 45
Allegato, articolo 9, paragrafo 5
5.  I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.
5.  I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.
Emendamento 46
Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c)
(c) contributi in natura da parte degli organismi di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.
(c) i contributi in natura che sono soggetti a una valutazione quanto al loro valore e alla loro rilevanza per le attività dell'impresa comune ENIAC e all'accettazione da parte del Comitato direttivo. La procedura per valutare i contributi in natura è adottata dal Comitato direttivo in base ai seguenti principi:
– l'impostazione complessiva è basata sul modus operandi del Settimo programma quadro, in cui i contributi in natura per i progetti sono valutati a livello di revisione;
– le norme di attuazione delle regole finanziarie dell'Impresa comune ENIAC sono utilizzate come orientamento;
– gli elementi addizionali sono coperti dagli standard contabili internazionali;
– la valutazione dei contributi è effettuata in base ai costi generalmente accettati sul mercato in questione (articolo 172, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee*).
La verifica è effettuata da un revisore dei conti indipendente.
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* GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
Emendamento 47
Allegato, articolo 10, paragrafo 7
7.  Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni relativi al contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.
7.  Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale notifica per iscritto a tale membro l'inadempienza e fissa un termine ragionevole per porvi rimedio. Se l'interessato non vi provvede entro il periodo stabilito, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.
Emendamento 48
Allegato, articolo 12
Regolamento finanziario
Regole finanziarie
1.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.
1.  Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione.
2.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro1 e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione.
2.  Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se richiesto da esigenze operative specifiche e sempre che siano soggette al consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di qualsiasi deroga.
3.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.
3.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 49
Allegato, articolo 13, paragrafo 1
1.  Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca.
1.  Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano strategico pluriennale viene reso pubblico.
Emendamento 50
Allegato, articolo 13, paragrafo 2
2.  Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno.
2.  Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il programma di lavoro annuale viene reso pubblico.
Emendamento 51
Allegato, articolo 13, paragrafo 3
3.  Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.
3.  Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale viene reso pubblico.
Emendamento 52
Allegato, articolo 13, paragrafo 5, comma 2
Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.
Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Il rapporto annuale di attività riferisce della partecipazione di PMI all'Impresa comune ENIAC e alle attività di R&S.
Emendamento 53
Allegato, articolo 13, paragrafo 6
6.  Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.
6.  Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti") nonché all'autorità di bilancio. Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.
Emendamento 54
Allegato, articolo 14, paragrafo 3
3.  Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.
3.  Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.
Emendamento 55
Allegato, articolo 15, paragrafo 4, lettera a)
(a)  Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.
(a)  Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato. Gli inviti a presentare proposte devono essere resi noti a un pubblico quanto più ampio possibile, provvedendo anche alla pubblicazione su internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Emendamento 56
Allegato, articolo 17, paragrafo 1
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale, che viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
Emendamento 57
Allegato, articolo 17, paragrafo 2
2.  I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.
2.  I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di dieci anni. Inoltre la Commissione può, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare funzionari presso l'Impresa comune ENIAC.
Emendamento 58
Allegato, articolo 21, paragrafo 5
5.  Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.
5.  Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze saranno distribuite fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.
Emendamento 59
Allegato, articolo 22, paragrafo 3
3.  Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.
3.  Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo.
Emendamento 61
Allegato, articolo 23, paragrafo 2, lettera i)
(i) "diritti d'uso", le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;
(i) "diritti d'uso", le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti da concedere nel quadro degli accordi di progetto, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;
Emendamento 62
Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.1
3.2.1.  I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.
3.2.1.  I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più estesi di quanto previsto dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.
Emendamento 63
Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.4
3.2.4.  I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
3.2.4.  I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva e non trasferibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Emendamento 64
Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.3.1
3.3.1.  Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.
3.3.1.  Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace e (ii) lo utilizza o ne permette l'uso a titolo gratuito oppure secondo termini equi, ragionevoli e non discriminatori, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione.
Emendamento 65
Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.1
3.4.1.  Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione.
3.4.1.  Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione. Qualora vi sia una cessione di questo tipo, il partecipante interessato notifica preventivamente agli altri partecipanti al progetto il nominativo e gli altri estremi del cessionario.
Emendamento 66
Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.2
3.4.2.  Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'uso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti alla cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi nuovi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'uso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'uso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.
soppresso

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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