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Procedura : 2007/0089(CNS)
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A6-0479/2007

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PV 11/12/2007 - 9.13
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P6_TA(2007)0590

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Martedì 11 dicembre 2007 - Strasburgo
Istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi *
P6_TA(2007)0590A6-0479/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (COM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0241),

–   visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) (regolamento finanziario), e in particolare l'articolo 185,

–   visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2) (IIA), e in particolare il punto 47,

–   visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0171/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0479/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale di cui alla rubrica 1 bis dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che ogni finanziamento che vada al di là del 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati sul prossimo quadro finanziario;

3.   ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006 che riguarda l'istituzione dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 10
(10)  L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui "Medicinali innovativi" dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di "medicinali innovativi" dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito "l'agenda di ricerca"), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui "Medicinali innovativi".
(10)  L'obiettivo dell'Iniziativa tecnologica congiunta sui "Medicinali innovativi" dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, ossia l'industria farmaceutica, comprese le piccole e medie imprese (PMI), gli enti pubblici (ivi comprese le autorità di regolamentazione), le associazioni di pazienti, le università e i centri clinici. L'iniziativa tecnologica congiunta in materia di "medicinali innovativi" dovrebbe definire un'agenda di ricerca concordata (qui di seguito "l'agenda di ricerca"), conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica sui "Medicinali innovativi".
Emendamento 2
Considerando 11
(11)  L'iniziativa tecnologica congiunta sui "Medicinali innovativi" dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere "la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi" al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per "ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi" si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali.
(11)  L'iniziativa tecnologica congiunta sui "Medicinali innovativi" dovrebbe proporre una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali e per sostenere "la ricerca e lo sviluppo farmaceutici precompetitivi" al fine di accelerare la messa a punto di medicinali sicuri e più efficaci per i pazienti. In questo contesto per "ricerca e sviluppo farmaceutici precompetitivi" si intende la ricerca sugli strumenti e le metodologie utilizzati nel processo di sviluppo dei medicinali in generale, piuttosto che nello sviluppo di un medicinale specifico. La proprietà intellettuale derivante da un'Iniziativa tecnologica congiunta sui'medicinali innovativi" dovrebbe essere ceduta a terzi mediante licenza a condizioni eque e ragionevoli.
Emendamento 3
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Nel perseguire gli obiettivi del Programma specifico Cooperazione, l'impresa comune IMI dovrebbe cercare di dinamizzare la partecipazione delle PMI, anche grazie al miglioramento delle procedure amministrative, ad una maggiore considerazione delle loro esigenze e all'attuazione di azioni di sostegno.
Emendamento 4
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Nel perseguire gli obiettivi della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)1, l'impresa comune IMI deve adoperarsi per promuovere gli investimenti nella ricerca a vantaggio delle PMI e rafforzare le loro capacità d'innovazione e la loro possibilità di sfruttare i risultati della ricerca.
___________
1 GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 298-366. Rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.
Emendamento 5
Considerando 14
(14)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013).
(14)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2013. Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013), i lavori in corso dovrebbero proseguire, se necessario, fino al 31 dicembre 2017.
Emendamento 6
Considerando 16
(16)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte, come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.
(16)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 7
Considerando 17
(17)  I membri fondatori dell'impresa comune IMI dovrebbero essere la Comunità europea e l'EPFIA.
(17)  I membri fondatori dell'impresa comune IMI sono la Comunità europea e l'EPFIA.
Emendamento 8
Considerando 26
(26)  Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento dell'impresa comune IMI.
(26)  Le aziende di ricerca farmaceutica che sono membri a pieno titolo dell'EPFIA non potranno beneficiare di un finanziamento diretto o indiretto dell'impresa comune IMI.
Emendamento 9
Considerando 27
(27)  L'impresa comune IMI, dovrebbe essere dotata, previa consultazione della Commissione, di un regolamento finanziario separato basato sui principi del regolamento finanziario quadro1 che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo.
(27)  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune IMI non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, a meno che non lo impongano le sue esigenze operative specifiche e, in particolare, la necessità di associare finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Il consenso preliminare della Commissione è richiesto per l'adozione di ogni norma che si discosti dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di qualsiasi deroga in tal senso.
_______________________
1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).
_______________________
1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
Emendamento 10
Considerando 28
(28)  Per garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è opportuno applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ("Statuto") a tutto il personale assunto dall'impresa comune IMI.
(28)  L'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili, la parità di trattamento del personale e il fabbisogno di personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello impongono una determinata flessibilità nella selezione del personale dell'impresa comune IMI. Il partenariato deve essere equilibrato e ogni membro fondatore deve poter essere in grado di assumere personale. Pertanto la Commissione dovrebbe essere libera di distaccare il numero di funzionari che considera necessari all'impresa comune IMI e quest'ultima di assumere personale su base contrattuale, conformemente alla legislazione sul lavoro vigente nello Stato in cui ha sede.
Emendamento 11
Considerando 33
(33)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI.
(33)  L'impresa comune IMI dovrebbe essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune IMI e il Belgio dovrebbero concludere un accordo di sede concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune IMI.
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (qui di seguito "l'impresa comune IMI"). Questo periodo può essere prorogato dal Consiglio.
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i medicinali innovativi, è costituita un'impresa comune per un periodo che termina il 31 dicembre 2013 (qui di seguito "l'impresa comune IMI"). I lavori in corso possono tuttavia proseguire fino al 31 dicembre 2017. L'impresa comune IMI è uno degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 13
Articolo 3, lettera b)
(b) sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta concernente i medicinali innovativi (in appresso "le attività di ricerca"), mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
(b) sostenere l'attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall'agenda strategica di ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta concernente i medicinali innovativi (in appresso "le attività di ricerca"), mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali concernenti la ricerca, da realizzare esclusivamente negli Stati membri e nei paesi associati al Settimo programma quadro;
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2
2.  I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento.
2.  I costi di funzionamento dell'impresa comune IMI sono sostenuti dai suoi membri. La Comunità e l'EPFIA contribuiscono in misura uguale a questi costi di funzionamento. Essi non devono superare il 4% del bilancio totale dell'impresa comune IMI.
Emendamento 15
Articolo 7, lettera a)
(a) le micro, piccole e medie impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
(a) le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in linea con gli obiettivi specifici loro assegnati nel settimo programma quadro;
Emendamento 16
Articolo 7, lettera g)
(g) le associazioni di pazienti riconosciute, senza scopo di lucro.
(g) le associazioni di pazienti legalmente stabilite, senza scopo di lucro.
Emendamento 17
Articolo 8, titolo e paragrafo 1
Regolamento finanziario
Norme finanziarie
1.   Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI, previa consultazione della Commissione.
1.  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe.
Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. L'impresa comune IMI può designare un revisore contabile esterno, al fine di verificare la regolarità e l'accuratezza dei conti annuali stabiliti dall'impresa comune IMI.
Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Il revisore contabile esterno è tenuto a garantire un adeguato controllo dei conti annuali e la valutazione dei contributi forniti dai membri e dai partecipanti ai progetti di ricerca.
Emendamento 21
Articolo 8, paragrafo 2 sexies (nuovo)
2 sexies. L'impresa comune IMI può avvalersi di revisioni contabili esterne specifiche.
Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 2 septies (nuovo)
2 septies.  Il Parlamento europeo ha il diritto di controllare i conti annuali dell'impresa comune IMI.
Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 1
1.  Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune IMI e al suo direttore generale.
L'impresa comune IMI assume il proprio personale in base alla legislazione vigente nel paese ospitante. La Commissione può distaccare presso l'impresa comune IMI il numero di funzionari che risulta necessario.
Emendamento 24
Articolo 9, paragrafo 2
2.  Nei confronti del suo personale, l'impresa comune IMI esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
soppresso
Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 3
3.  L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3.  L'impresa comune IMI adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie concernenti il distacco di funzionari delle Comunità europee.
Emendamento 26
Articolo 13, paragrafo 1
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune IMI.
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale che illustra, in particolare, i progressi realizzati dall'impresa comune IMI.
Emendamento 27
Articolo 13, paragrafo 2
2.  Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune IMI, e comunque entro il 2010, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.  Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'impresa comune IMI effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune IMI e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Emendamento 28
Articolo 13, paragrafo 3
3.  Alla fine del 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  Entro il 31 dicembre 2013 o, se i lavori in corso proseguiranno oltre tale data, entro il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune IMI. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 29
Articolo 13, paragrafo 4
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune IMI.
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune IMI viene dato dal Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 30
Articolo 16
L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.
L'impresa comune IMI adotta delle regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati di ricerca siano utilizzati e pubblicati dall'impresa comune IMI.
Emendamento 31
Articolo 18
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI.
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Belgio concernente l'assistenza per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune IMI.
Emendamento 32
Articolo 19, paragrafo 1
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 33
Allegato, articolo 1, paragrafo 3
3.  L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017.
3.  L'impresa comune IMI è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31.12.2013.
Emendamento 34
Allegato, articolo 1, paragrafo 4
4.  Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune IMI e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.
soppresso
Emendamento 36
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera i)
i) organizzare una riunione annuale, qui di seguito denominata "il forum delle parti", al fine di garantire l'apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell'impresa comune IMI nei confronti delle parti;
i) organizzare una riunione annuale, qui di seguito denominata "il forum delle parti", una riunione aperta alle pertinenti organizzazioni aventi un interesse nella ricerca biomedica per fornire un feed-back sulle attività dell'IMI, al fine di garantire l'apertura e la trasparenza delle attività di ricerca dell'impresa comune IMI nei confronti delle parti;
Emendamento 35
Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera k)
(k) pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune IMI.
(k) pubblicare, anche sul proprio sito Internet, informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune IMI.
Emendamento 37
Allegato, articolo 4
Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il comitato esecutivo e il comitato scientifico.
Gli organi dell'impresa comune IMI sono il comitato direttivo, il direttore generale e il comitato scientifico.
Emendamento 38
Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
(b) il diritto di voto dei nuovi membri sarà determinato proporzionalmente al loro contributo all'insieme dei contributi alle attività dell'impresa comune IMI;
(b) il diritto di voto dei nuovi membri sarà determinato proporzionalmente al loro contributo all'insieme dei contributi alle attività dell'impresa comune IMI. Tuttavia, il numero totale dei voti dei nuovi membri non può superare la totalità dei voti di cui dispongono i membri fondatori;
Emendamento 39
Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
(c) i voti dei singoli membri sono indivisibili;
(c) i voti dei singoli membri sono indivisibili; non è ammesso il voto per procura;
Emendamento 40
Allegato, articolo 5, paragrafo 2, lettera c), trattini dal 9 al 13
– approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal comitato esecutivo;
– approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal direttore generale;
− approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati;
− approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati;
− nomina il direttore generale, gli fornisce orientamenti e linee guida, ne verifica le prestazioni e, se necessario, ne predispone la sostituzione;
− nomina il direttore generale, gli fornisce orientamenti e linee guida, ne verifica le prestazioni e, se necessario, ne predispone la sostituzione;
– approva la struttura organizzativa del comitato esecutivo, sulla base delle raccomandazioni del direttore generale;
– approva il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI, conformemente all'articolo 11;
– approva le norme finanziarie dell'impresa comune IMI, conformemente all'articolo 11, previa consultazione della Commissione;
Emendamento 41
Allegato, articolo 5, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)
(c bis)  Tre membri del Parlamento europeo possono assistere alle riunioni in veste di osservatori, su invito del comitato direttivo;
Emendamento 42
Allegato, articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il comitato direttivo informa gli Stati membri sulle decisioni relative all'agenda di ricerca dell'Iniziativa tecnologica congiunta in materia di "medicinali innovativi".
Emendamento 43
Allegato, articolo 6, titolo e paragrafo 1
Comitato esecutivo
Direttore generale
1.  Il comitato esecutivo è composto da un direttore generale e dai suoi collaboratori.
Emendamento 44
Allegato, articolo 6, paragrafo 2, alinea, lettere dalla a) alla d) e alinea della lettera b)
2.  I compiti di tale comitato sono:
2.  I compiti del direttore generale sono:
(a) il comitato esecutivo è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;
b) il comitato esecutivo è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;
b) il direttore generale, assistito dal suo segretariato, è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune IMI;
c) il comitato esecutivo è responsabile di tutte le attività di comunicazione dell'impresa comune IMI;
c) il direttore generale, assistito dal suo segretariato, è responsabile di tutte le attività di comunicazione dell'impresa comune IMI;
d) il comitato esecutivo gestisce in modo adeguato i fondi pubblici e privati;
d) il direttore generale, assistito dal suo segretariato, gestisce in modo adeguato i fondi pubblici e privati;
e)  In particolare, ha il compito di:
e)  In particolare, il direttore generale, assistito dal suo segretariato, ha il compito di:
Emendamento 45
Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera (e), trattino 6
− preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale;
− preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale, dopo aver consultato il comitato scientifico e il Forum delle parti interessate.
Emendamento 46
Allegato, articolo 6, paragrafo 7, lettera g)
g) presenta al comitato direttivo la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del comitato esecutivo e organizza, dirige e controlla il personale dell'impresa comune IMI;
g) dirige e controlla il personale dell'impresa comune IMI;
Emendamento 47
Allegato, articolo 7, paragrafo 1
1.  Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del comitato esecutivo.
1.  Il comitato scientifico è un organo consultivo del comitato direttivo e svolge le sue attività in stretta cooperazione e con il sostegno del direttore generale.
Emendamento 48
Allegato, articolo 7, paragrafo 6, lettera c)
c) dà il proprio parere al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;
c) dà il proprio parere al comitato direttivo e al direttore generale sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;
Emendamento 49
Allegato, articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  La valutazione delle proposte stabilisce se i fondi richiesti sono commisurati ai lavori da svolgere per realizzare il progetto.
Emendamento 50
Allegato, articolo 11, titolo e paragrafo 1
Regolamento finanziario
Norme finanziarie
1.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è concordato e adottato dal comitato direttivo.
1.  Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI sono adottate dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione.
Emendamento 51
Allegato, articolo 11, paragrafo 2
2.  Scopo del regolamento finanziario è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI.
2.  Scopo delle norme finanziarie è garantire una gestione finanziaria sana dell'impresa comune IMI.
Emendamento 52
Allegato, articolo 11, paragrafo 3
3.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune IMI è basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune IMI e previa consultazione della Commissione.
3.  Le norme finanziarie dell'impresa comune IMI possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 soltanto se lo impongono le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di ognuna di tali deroghe.
Emendamento 53
Allegato, articolo 12, paragrafo 5
5.  I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure.
5.  I conti e i bilanci annuali dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti delle Comunità europee e all'autorità di bilancio per approvazione. La Corte dei conti può procedere ad un audit conformemente alle sue normali procedure.
Emendamento 54
Allegato, articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
Il direttore generale presenta il rapporto di attività annuale al Parlamento europeo.
Emendamento 55
Allegato, articolo 14, paragrafo 1
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale.
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 56
Allegato, articolo 14, paragrafo 2
2.  I membri del personale dell'impresa comune IMI sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni.
soppresso
Emendamento 57
Allegato, articolo 17, paragrafo 5, lettera a)
a) le micro, piccole e medie impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
a) le micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, in linea con gli obiettivi specifici loro assegnati dal Settimo programma quadro;
Emendamento 20
Allegato, Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Rapporti scientifici e finanziari
I partecipanti trasmettono ogni anno all'impresa comune IMI i rapporti scientifici e finanziari riguardanti i progetti sostenuti. Detti rapporti illustrano in dettaglio le attività scientifiche realizzate, nonché i relativi costi. I riepiloghi delle spese sono corredati di un attestato di revisione contabile. Il revisore contabile esterno esamina tali attestati e determina se i contributi in natura equivalgono a quelli forniti al progetto da fondi pubblici.
Emendamento 59
Allegato, articolo 21, paragrafo 2
2.  Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.
2.  Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato direttivo. Qualora questa modifica incida sui principi e gli obiettivi generali dello statuto, in particolare sull'articolo 1, l'articolo 5, paragrafo, 2, lettera c), primo trattino, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 21, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Emendamento 60
Allegato, articolo 22, paragrafo 3, lettera a)
a) ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario della proprietà intellettuale che apporta al progetto e dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, salvo accordi diversi tra i partecipati ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto, sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall'accordo di progetto del progetto in questione.
a) ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario della proprietà intellettuale che apporta al progetto e dei diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, salvo accordi diversi tra i partecipati ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda la proprietà intellettuale apportata o generata dai partecipanti ad un progetto, sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall'accordo di progetto del progetto in questione. I partecipanti ai progetti stabiliscono gli eventuali casi di comproprietà intellettuale derivante dai progetti.
Emendamento 61
Allegato, articolo 23 bis (nuovo)
Articolo 23 bis
Accordo di sede
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune IMI e il Regno del Belgio.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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