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Procedura : 2007/0118(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0483/2007

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A6-0483/2007

Discussioni :

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PV 11/12/2007 - 9.14
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P6_TA(2007)0591

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Martedì 11 dicembre 2007 - Strasburgo
Impresa comune "Clean Sky" *
P6_TA(2007)0591A6-0483/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Clean Sky" (COM(2007)0315 – C6-0226/2007 – 2007/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0315),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,

–   visto l'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2) e in particolare il suo punto 47,

–   visti gli articoli 171 e 172 del Trattato CE a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0226/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0483/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che qualsiasi finanziamento che vada oltre il 2013 sarà valutato nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario;

3.   ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non anticipa i risultati della procedura ex punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'impresa comune Clean Sky;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 12
(12)  Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.
(12)  Per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non concluse nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), compresa l'utilizzazione dei risultati di tali attività di ricerca, l'impresa comune Clean Sky deve essere istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.
Emendamento 2
Considerando 16
(16)  L'impresa comune Clean Sky deve essere un'organizzazione istituita dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenuto conto, tuttavia, delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche congiunte in quanto partenariato pubblico-privato, e in particolare del contributo del settore privato al bilancio.
(16)  L'impresa comune Clean Sky dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, che terrà conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 3
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  L'impresa comune Clean Sky e gli operatori pubblici dovrebbero cercare di riconoscere le opportunità offerte dalle iniziative tecnologiche congiunte, in qualità di nuovi meccanismi per attuare partenariati pubblico-privato e cooperare con gli operatori privati per trovare una soluzione più efficace ai fini del discarico del bilancio comunitario.
Emendamento 4
Considerando 19
(19)  I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri.
(19)  I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky devono essere coperti in misura uguale dalla Comunità europea e dagli altri membri. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky.
Emendamento 5
Considerando 23
(23)  L'impresa comune Clean Sky deve essere dotata, previa concertazione con la Commissione, di un regolamento finanziario distinto basato sui principi del regolamento finanziario quadro1 che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo.
(23)  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, a meno che ciò non sia specificamente necessario per le sue esigenze operative, in particolare, la necessità di riunire finanziamenti comunitari e privati per sostenere le attività di ricerca e sviluppo in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di norme che si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è necessario il previo consenso della Commissione. L'Autorità di bilancio deve essere informata di queste deroghe.
_________
1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31 12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39
_________________
1 OJ L 357 del 31.12.2002, p. 72. Rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, p. 39.
Emendamento 6
Considerando 24
(24)  Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e al fine di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario applicare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ("lo statuto") a tutto il personale assunto dall'impresa comune Clean Sky.
(24)  Data la necessità di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato del più alto livello, è necessario autorizzare la Commissione a fare ricorso alla quantità di funzionari che ritiene necessaria per l'impresa comune. Gli altri membri del personale devono essere assunti dall'impresa comune Clean Sky, conformemente alla legislazione del paese ospitante in materia di occupazione.
Emendamento 7
Considerando 25
(25)  Dato che l'impresa comune Clean Sky non è nata per conseguire scopi di lucro e che è incaricata di gestire l'iniziativa tecnologica congiunta "Tecnologie di trasporto aereo ecocompatibili", è necessario, per l'esecuzione delle sue mansioni, che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 si applichi all'impresa comune stessa e al suo personale.
soppresso
Emendamento 8
Considerando 27
(27)  L'impresa comune Clean Sky riferirà regolarmente in merito ai progressi compiuti.
(27)  L'impresa comune Clean Sky dovrebbe riferire regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai progressi compiuti.
Emendamento 9
Considerando 32
(32)  L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles (Belgio). L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.
(32)  L'impresa comune Clean Sky deve essere stabilita a Bruxelles, Belgio. L'impresa comune Clean Sky e il Belgio devono concludere un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.
Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata "Impresa comune Clean Sky", per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: "l'impresa comune Clean Sky"). Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.
1.  Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, denominata "Impresa comune Clean Sky", per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 (di seguito: "l'impresa comune Clean Sky"). Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017. L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 11
Articolo 3, punto -1 (nuovo)
- contribuire all'applicazione del Settimo programma quadro e in particolare del tema "trasporto (inclusa l'aeronautica)" del programma specifico "Cooperazione";
Emendamento 12
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)
- assicurare la coerenza delle attività di ricerca dell'Unione europea volte a conseguire miglioramenti ambientali nel settore del trasporto aereo;
Emendamento 13
Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)
- favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) nelle proprie attività, affinché almeno il 15% delle risorse disponibili sia destinato ad esse;
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2
2.  I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50% dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50%.
2.  I costi di funzionamento dell'impresa comune Clean Sky sono equamente ripartiti, in contanti, fra la Comunità europea, che finanzia il 50% dei costi totali, e gli altri membri, che finanziano il restante 50%. I costi di funzionamento non devono superare il 3% del bilancio totale dell'impresa comune Clean Sky.
Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 5
5.  I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky.
5.  I responsabili dei DTI e gli associati apportano un contributo valutato secondo le prassi stabilite nel Settimo programma quadro e almeno equivalente al contributo comunitario, di cui non fanno parte le risorse assegnate mediante invito a presentare proposte al fine di svolgere le attività di ricerca di Clean Sky.
Emendamento 16
Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)
Il processo di valutazione e selezione, che viene effettuato con l'aiuto di esperti esterni, assicura che l'attribuzione dei finanziamenti pubblici per l'impresa comune Clean Sky segua i principi dell'eccellenza e della concorrenza.
Emendamento 17
Articolo 8, titolo e paragrafo 1
Regolamento finanziario
Norme finanziarie
1.  L'impresa comune Clean Sky adotta un regolamento finanziario specifico basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.
1.  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che non lo richiedano le sue esigenze operative specifiche e previo accordo della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.
Emendamento 18
Articolo 9, paragrafo 1
1.  Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune Clean Sky e al suo direttore.
1.  L'impresa comune Clean Sky assume il proprio personale conformemente alle norme vigenti nel paese ospitante. La Commissione è autorizzata a distaccare all'impresa comune Clean Sky la quantità di funzionari che ritiene necessaria.
Emendamento 19
Articolo 9, paragrafo 2
2.  Nei confronti del suo personale, l'impresa comune Clean Sky esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
soppresso
Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 3
3.  L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3.  L'impresa comune Clean Sky adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie per quanto riguarda il distacco di funzionari delle Comunità europee.
Emendamento 21
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Privilegi e immunità
All'impresa comune Clean Sky e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Emendamento 22
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  L'impresa comune Clean Sky è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
Emendamento 23
Articolo 13, paragrafo 3
3.  Entro 3 anni dall'avvio dell'impresa comune, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la Commissione effettua una valutazione sulla base di un mandato concordato con il comitato esecutivo. Sulla scorta dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky, scopo della valutazione è determinare se la durata di quest'ultima debba essere estesa oltre il periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, e se debbano essere adottate opportune modifiche del presente regolamento e dello statuto dell'impresa..
3.  Non oltre il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione effettua valutazioni interinali dell'impresa comune Clean Sky con l'assistenza di esperti indipendenti. Tali valutazioni riguardano la qualità e l'efficienza dell'impresa comune Clean Sky e i suoi progressi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, unitamente alle sue osservazioni e, se del caso, alle sue proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 24
Articolo 13, paragrafo 4
4.  Alla fine del 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  Alla fine dell'impresa comune Clean Sky, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune Clean Sky. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 25
Articolo 13, paragrafo 5
5.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky.
5.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky viene dato dal Parlamento europeo, che tiene conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 26
Articolo 17
L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.
L'impresa comune Clean Sky adotta regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca sulla base delle norme del Settimo programma quadro le quali garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca di cui al presente regolamento sia protetta e che i risultati di ricerca siano utilizzati e diffusi.
Emendamento 27
Articolo 19
L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune Clean Sky.
L'impresa comune Clean Sky e il Belgio concludono un accordo di sede per quanto riguarda l'assistenza concernente gli uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che saranno forniti dal Belgio all'impresa comune.
Emendamento 28
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017.
Emendamento 29
Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1
3.  Durata: L'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017.
3.  Durata: l'impresa comune Clean Sky è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si assicura che dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013 i progetti ancora in corso saranno implementati, monitorati e finanziati fino al 2017.
Emendamento 30
Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)
L'impresa comune Clean Sky è un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 31
Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2
Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.
soppresso
Emendamento 32
Allegato, articolo 2, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)
Le decisioni del comitato esecutivo sulle nuove domande di adesione vengono adottate tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune Clean Sky. Per ciascuna nuova domanda di adesione, la Commissione fornisce tempestivamente informazioni al Consiglio sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del comitato esecutivo.
Emendamento 33
Allegato, articolo 2, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)
I membri possono ritirarsi dall'impresa comune Clean Sky. Il ritiro diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri, dopodiché l'ex membro è esentato da tutti gli obblighi tranne quelli già assunti tramite decisioni dell'impresa comune Clean Sky conformemente a detto statuto, prima del ritiro del membro.
Emendamento 34
Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 8 bis (nuovo)
- favorire la partecipazione delle PMI alle proprie attività, conformemente all'obiettivo del 15% stabilito nel Settimo programma quadro;
Emendamento 35
Allegato, articolo 3, paragrafo 1, punto 9
• attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie, se del caso mediante la concessione di finanziamenti a seguito di inviti a presentare proposte.
- attuare le attività di ricerca e sviluppo necessarie mediante la concessione di finanziamenti a seguito di inviti a presentare proposte.
Emendamento 36
Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 bis (nuovo)
-  Promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività;
Emendamento 37
Allegato, articolo 3, paragrafo 2, punto 7 ter (nuovo)
-  Pubblicare informazioni sui progetti, compresi i nomi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune Clean Sky per partecipante.
Emendamento 38
Allegato, articolo 4, paragrafo 3
3.  Ove del caso, l'impresa comune Clean Sky istituisce un comitato consultivo destinato a fornirle consulenze e a formulare raccomandazioni in materia di gestione e su questioni di ordine tecnico e finanziario. Il comitato consultivo è nominato dalla Commissione.
soppresso
Emendamento 39
Allegato, articolo 6, paragrafo 3, comma 1
1.  Il direttore è scelto dal comitato esecutivo su un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.
1.  Il direttore è scelto dal comitato esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o su Internet per un periodo massimo di tre anni. Previa valutazione della qualità del lavoro del direttore, il comitato esecutivo può prorogare il suo mandato una volta per un ulteriore periodo di durata non superiore a quattro anni.
Emendamento 40
Allegato, articolo 7, paragrafo 4, punto 3
• Definire il contenuto degli inviti a presentare proposte e selezionare i partner esterni.
-  Definire il contenuto, gli obiettivi e il lancio degli inviti a presentare proposte e a selezionare i partner esterni.
Emendamento 41
Allegato, articolo 7, paragrafo 5
5.  Votazione: Ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo. I responsabili del DTI dispongono di un diritto di veto per tutte le risoluzioni del comitato direttivo del DTI che dirigono.
5.  Votazione: ciascun comitato direttivo di dimostratore tecnologico integrato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice ponderando i voti in funzione dell'impegno finanziario assunto nell'ambito del DTI da ciascun membro del comitato direttivo.
Emendamento 42
Allegato, articolo 11, paragrafo 2, punto 2
• un importo di almeno 200 milioni di euro è assegnato a partner esterni [progetti] selezionati mediante inviti a presentare proposte competitivi. Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.
- un importo di almeno 200 milioni di euro è assegnato a partner esterni [progetti] selezionati mediante inviti a presentare proposte competitivi. È in particolare necessario assicurare un'adeguata partecipazione delle PMI, per un importo pari al 15% del totale del contributo comunitario. Il contributo finanziario della Comunità è conforme ai limiti massimi del finanziamento del totale dei costi ammissibili, stabiliti dalle norme di partecipazione del Settimo programma quadro.
Emendamento 43
Allegato, articolo 14
Regolamento finanziario
Disposizioni finanziarie
1.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è concordato e adottato dal comitato esecutivo di Clean Sky.
1.  Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky sono adottate dal suo comitato esecutivo previa consultazione della Commissione.
2.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky è basato sui principi del regolamento finanziario quadro1. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune Clean Sky e previo accordo della Commissione.
2.  Le disposizioni finanziarie dell'impresa comune Clean Sky non devono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che le sue esigenze operative specifiche non lo richiedano e previo accordo della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.
_______
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica nella GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
Emendamento 44
Allegato, articolo 16, paragrafo 5
5.  Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.
5.  Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti") nonché all'autorità di bilancio. Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.
Emendamento 45
Allegato, articolo 17, paragrafo 1
1.  La relazione di attività annuale descrive le attività effettuate nel corso dell'anno precedente e le spese corrispondenti.
1.  Una relazione annuale che illustra i progressi compiuti dall'impresa comune Clean Sky ogni anno di calendario, in particolare in relazione al piano di attuazione annuale per quell'anno. La relazione annuale viene presentata dal direttore unitamente ai conti annuali e al bilancio e comprende la partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune Clean Sky.
Emendamento 46
Allegato, articolo 17, paragrafo 2
2.  Il piano di attuazione annuale descrive le attività programmate per l'anno successivo e le risorse stimate.
2.  Il piano d'attuazione annuale specifica il piano per l'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune Clean Sky per un anno determinato, compresi i previsti inviti a presentare proposte e le azioni che dovrebbero essere attuate tramite bandi di gara. Il piano di attuazione annuale è presentato dal direttore al comitato esecutivo unitamente al piano di bilancio annuale.
Emendamento 47
Allegato, articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il programma di lavoro annuale descrive la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessario per attuare l'agenda della ricerca per l'anno successivo.
Emendamento 48
Allegato, articolo 18, paragrafo 1
1.  Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale.
1.  Il numero degli effettivi è determinato dalla tabella dell'organico dell'impresa comune Clean Sky che verrà stabilita nel bilancio annuale e trasmessa a cura della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
Emendamento 49
Allegato, articolo 18, punto 2
2.  I membri del personale dell'impresa comune Clean Sky sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili una volta per un periodo totale massimo di sette anni.
soppresso
Emendamento 50
Allegato, articolo 19, paragrafo 2
2.  I membri non sono responsabili dei debiti dell'impresa comune Clean Sky.
2.  I membri non sono responsabili per gli obblighi dell'impresa comune Clean Sky. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna nei confronti esclusivamente dell'impresa comune Clean Sky ed è limitata al loro impegno a contribuire alle risorse come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1, del presente allegato.
Emendamento 51
Allegato, articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del presente allegato, la responsabilità finanziaria dell'impresa comune Clean Sky in relazione ai suoi debiti è limitata ai contributi forniti dai membri ai costi di funzionamento come stabilito all'articolo 10, paragrafo 4, del presente allegato.
Emendamento 52
Allegato, articolo 21, primo paragrafo
Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa.
Le norme in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune Clean Sky sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa stessa e sono conformi ai principi di cui nel Settimo programma quadro.
Emendamento 53
Allegato, articolo 23, paragrafo 2
2.  Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione. Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky.
2.  Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato esecutivo e decise dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora esse incidano sui principi e sugli obiettivi generali del presente statuto è richiesta l'approvazione del Consiglio. Ogni modifica dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, è soggetta alla revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune Clean Sky.
Emendamento 54
Allegato, articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Accordo di sede
L'impresa comune Clean Sky e il Regno del Belgio concludono un accordo di sede.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) N. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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