Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sul Libro verde: la protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (2007/2196(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione del 28 novembre 2006 sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi (COM(2006)0712),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6–0454/2007),
A. considerando che la rappresentanza degli Stati membri nei paesi terzi è quanto mai disuguale,
B. considerando in particolare che solo tre paesi nel mondo (Cina, Russia e Stati Uniti) dispongono di una rappresentanza diplomatica e consolare di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, e che in 107 paesi sono rappresentati al massimo 10 Stati membri mentre una siffatta rappresentanza è inesistente in località turistiche frequentate come le Maldive,
C. considerando pertanto che dinanzi all'esplosione del numero di cittadini dell'Unione che viaggia – 180 milioni di titoli di trasporto venduti nel 2006 – o risiede al di fuori dell'Unione, si potrebbero utilizzare le delegazioni della Commissione per affermare la presenza europea in uno sforzo di mettere in comune risorse al fine di compensare i limiti delle reti consolari e diplomatiche degli Stati membri,
D. considerando che l'acquis comunitario in materia è poco sviluppato e si limita alla decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 1995, riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari(1) e agli scambi d'informazione tra gli Stati membri in seno al COCON, il gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea responsabile della cooperazione consolare, incaricato di organizzare gli scambi di informazioni sulle buone pratiche nazionali,
E. considerando l'iniziativa della Commissione che intende, con il suo Libro verde, contribuire a dare un contenuto concreto all'articolo 20 del trattato CE (ampiamente ignorato) che prevede il diritto per ogni cittadino dell'Unione, in mancanza di un'ambasciata o di un consolato del suo Stato membro sul territorio di un paese terzo, di godere comunque della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi altro Stato membro che sia rappresentato nel paese terzo alle stesse condizioni di cui beneficiano i cittadini di questo Stato, sulla base del principio di non discriminazione,
F. considerando che, così facendo, la Commissione:
–
si fa portavoce dell'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha sancito il diritto alla tutela consolare e diplomatica quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione,
–
risponde all'obbligo di sottoporre a revisione al termine di 5 anni la direttiva 95/553/CE, entrata in vigore nel maggio 2002,
–
anticipa l'uscita della Quinta Relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, occasione privilegiata per annunciare iniziative che consentano di migliorare la tutela consolare,
G. considerando, tuttavia, che il quadro giuridico esistente è stato finora interpretato in maniera restrittiva, iscrivendo la tutela diplomatica o consolare nel ristretto settore delle relazioni intergovernative disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1963, piuttosto che dall'articolo 20 del trattato,
H. considerando che la tutela diplomatica e consolare non va confusa in particolare con le funzioni di ufficiale di stato civile o di notaio, spesso assegnate ai rappresentanti consolari,
I. considerando che vi sono differenze effettive (quanto alla natura, alla struttura e all'avvio di tali procedure) tra tutela diplomatica e consolare in quanto la seconda può essere, per lo meno in taluni casi, obbligatoria, mentre la tutela diplomatica si è sempre iscritta nel quadro di un potere discrezionale e che pertanto occorre fare una distinzione, nei rispettivi strumenti giuridici, tra protezione diplomatica e consolare,
J. considerando peraltro che il Trattato di Maastricht ha dato origine ad una cittadinanza dell'Unione che deriva dalla cittadinanza degli Stati membri e che è opportuno, al fine di potenziare tale nozione, ottenere una protezione comparabile per tutti i cittadini dell'Unione a prescindere dalla loro nazionalità,
K. considerando che con una siffatta prospettiva è imperativo creare senza indugio le condizioni per una revisione della decisione 95/553/CE nel quadro di una sua estensione, includendo la tutela diplomatica nel suo campo di applicazione,
L. considerando che gli Stati membri adottano già iniziative - quali quelle dello "Stato pilota" e esercizi di simulazione comuni - in vista di una migliore risposta in caso di crisi e/o di circostanze straordinarie e a cui la Commissione potrebbe fornire il suo contributo in materia di valutazione,
M. considerando l'esistenza di reti ancora poco sfruttate - quali quella dei Consoli onorari - che pure rappresentano una risorsa apprezzabile cui è opportuno fornire l'aiuto necessario,
N. considerando che il Trattato di Lisbona prevede un servizio estero europeo con proprie competenze e responsabilità,
1. approva senza riserve e l'iniziativa della Commissione che, rifiutando un'interpretazione al ribasso dell'articolo 20 del trattato CE, mira a gettare le basi di un autentico diritto fondamentale armonizzato della tutela diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione;
2. invita la Commissione a chiedere al proprio servizio giuridico se il trattato CE o il trattato UE contengano una base giuridica per il ravvicinamento delle normative degli Stati membri nel settore della tutela diplomatica e consolare;
3. sostiene la Commissione nei suoi sforzi intesi a stabilire una strategia ambiziosa di lungo termine comprendente, quali elementi "chiave", l'informazione e la comunicazione;
4. suggerisce alla Commissione di proporre senza indugio al Consiglio - oltre al suo obbligo di presentare una relazione triennale sulla cittadinanza dell'Unione, conformemente all'articolo 22 del Trattato CE - l'adozione di concetti comuni e di orientamenti vincolanti atti a creare norme comuni nel settore della tutela consolare;
5. incoraggia la Commissione ad applicarsi sin d'ora ad un'architettura razionalizzata che permetta un'immediata messa in comune dei mezzi ed un'intensificazione della condivisione delle migliori pratiche, procedendo immediatamente al censimento di tutti i mezzi pubblici e privati disponibili e mobilitabili in materia, nonché all'istituzione di cooperazioni di vario tipo tra i numerosi attori che si sono dichiarati disposti, nella loro risposta alla consultazione della Commissione, a contribuire al progetto (Stati membri, Consoli onorari, collettività locali e ONG);
6. chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in materia di comunicazione e d'informazione, in particolare mediante:
–
l'istituzione di un numero telefonico unico europeo di emergenza che figuri sul passaporto dei cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 20 del trattato CE e che permetta a tutti i cittadini dell'Unione di essere collegati ad un centralino per ottenere tutte le informazioni utili in caso di emergenza con l'avvio del processo di tutela consolare e, in particolare, l'elenco aggiornato dei recapiti delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri cui essi hanno il diritto di rivolgersi; tale numero potrebbe essere centralizzato a Bruxelles;
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la sensibilizzazione degli ambienti professionali interessati dal soggiorno (di breve o lunga durata) dei cittadini dell'Unione in paesi terzi mediante la diffusione di opuscoli adeguati al loro settore di attività;
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l'elaborazione di una raccomandazione relativa alle buone pratiche in materia di elaborazione di pareri ai viaggiatori affinché essi siano redatti in termini chiari e non ambigui;
–
la creazione, sotto la sua responsabilità, di un sito web armonizzato di informazioni ai viaggiatori, che fornisca la rassegna e/o la sintesi degli avvisi ai viaggiatori emessi da ciascuno Stato membro;
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la maggiore sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione in merito ai viaggi all'esterno dell'Unione, soprattutto all'interno degli aeroporti e dei porti, attraverso gli agenti e gli operatori di viaggio, sui documenti di viaggio e tramite le agenzie nazionali cointeressate nei viaggi e nel turismo;
–
l'istituzione di un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti delle istituzioni europee e di diplomatici altamente qualificati di ogni Stato membri che consenta scambi di informazioni in ordine alla valutazione, ad opera di ogni Stato membro, del rischio di viaggiare in paesi terzi e di operare verso un approccio comune in materia di consigli ai viaggiatori;
7. invita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri invitandoli a iscrivere l'articolo 20 del trattato CE sui passaporti dei loro cittadini;
8. chiede alla Commissione, una volta ratificato il Trattato di Lisbona, di presentargli una proposta di modifica della decisione 95/553/CE onde includervi espressamente:
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la tutela diplomatica,
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l'identificazione e il rimpatrio delle spoglie,
–
una semplificazione delle procedure di anticipo finanziario;
9. incoraggia la Commissione ad estendere la tutela consolare ai familiari dei cittadini dell'Unione che sono cittadini di paesi terzi, nonché ai profughi riconosciuti, agli apolidi e ad altre persone che non hanno la cittadinanza di nessun paese ma che risiedono in uno Stato membro e detengono un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro;
10. invita la Commissione ad adottare le misure idonee al fine di garantire l'assistenza legale ai cittadini europei in caso di arresto o detenzione in un paese terzo e a rendere tale assistenza più efficace;
11. appoggia senza ambiguità l'iniziativa già annunciata dalla relazione Barnier di creare "uffici comuni" nelle quattro zone "test" dei Caraibi, dei Balcani, dell'Oceano Indiano e dell'Africa Occidentale e incoraggia la Commissione a lanciare, parallelamente all'istituzione di tali "uffici comuni", una campagna d'informazione mirata per i cittadini dell'Unione residenti in tali zone affinché vi espletino le formalità necessarie alla loro registrazione;
12. ritiene che, fino al momento dell'istituzione di uffici comuni che assumano in pieno le funzioni consolari più essenziali (emissione di visti, autentificazione di documenti, ecc.), la Commissione dovrebbe fornire il suo contributo agli sforzi realizzati dagli Stati membri per migliorare la loro cooperazione, in particolare:
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in materia di valutazione e di analisi di esercizi e simulazioni realizzati sotto l'egida degli Stati "pilota", onde migliorare ulteriormente le loro capacità di coordinamento e di reazione in caso di eventi eccezionali, operando nel contempo a favore di una migliore visibilità delle procedure applicabili nel quadro dell'applicazione di questa iniziativa dello Stato pilota nonché a favore di una maggiore concertazione con terzi interessati, soprattutto i professionisti del trasporto e del turismo,
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in materia di coordinamento e di messa a disposizione delle loro capacità logistiche e delle loro risorse in materia di tutela civile;
13. invita altresì la Commissione a ricorrere, nella misura del possibile, alla formazione e alla tecnologia onde rimediare a talune carenze e/o ad utilizzare al meglio talune risorse ancora sottoutilizzate; a tal fine la Commissione dovrebbe mobilitare in particolare le sue risorse per finanziare formazioni specifiche impartite da diplomatici e agenti consolari esperti degli Stati membri a beneficio dei Consoli onorari già stabiliti nei paesi terzi; una siffatta formazione sarà impartita in un secondo tempo anche agli agenti dell'Unione non appena gli "uffici comuni" e poi le delegazioni dell'Unione si assumeranno effettivamente le funzioni consolari oggi esercitate esclusivamente dalle rappresentanze degli Stati membri;
14. constata che in varie occasioni le procedure di concessione di aiuti economici sono ostacolate dalle varie consultazioni che sono necessarie, il che presuppone una nuova difficoltà quando si tratti di agevolare di un aiuto chiaro ai cittadini dell'Unione che si trovino in situazioni di emergenza in paesi terzi; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di semplificare e armonizzare tali procedimenti di concessione di aiuti;
15. invita la Commissione ad analizzare le possibilità e le implicazioni che possono derivare dalla creazione del servizio estero europeo, previsto dal trattato di Lisbona, ai fini della tutela consolare e diplomatica;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.