Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0484),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0283/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0470/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis)La condizionalità si è già dimostrata uno strumento molto importante nel quadro della politica agricola comune riformata per quanto concerne la giustificazione delle spese. La condizionalità non impone nuovi obblighi agli agricoltori, né conferisce loro il diritto a nuovi pagamenti a seguito dell'adempimento. Essa stabilisce semplicemente un legame tra i pagamenti diretti erogati agli agricoltori e i servizi di pubblica utilità che questi ultimi rendono alla società nel suo insieme mediante l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Le prescrizioni della legislazione comunitaria sono in genere molto rigorose rispetto alle norme vigenti nel resto del mondo.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter)Data l'importanza che l'Unione europea attribuisce a questi standard elevati, la politica agricola comune riformata ha concretamente trasformato il suo primo pilastro in un'effettiva politica di sviluppo rurale in quanto gli agricoltori, invece di ricevere pagamenti incondizionati legati alla produzione, sono ricompensati per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Per realizzare gli obiettivi del sistema di condizionalità sono necessarie una perfetta conoscenza del sistema e la cooperazione degli agricoltori, elementi attualmente carenti a causa dei timori che questo regime provoca nelle aziende agricole. Un settore agricolo meglio informato troverebbe più facile conformarsi alle regole. Tuttavia, comprendere i dettagli di 18 direttive e regolamenti specifici dell'Unione europea presenta enormi problemi non solo per gli agricoltori ma anche per le autorità competenti degli Stati membri.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)
(1 quater)Il sistema di condizionalità ha subordinato il pagamento degli aiuti agli agricoltori al rispetto di 18 direttive e regolamenti diversi dell'Unione europea. Per la sua stessa natura, il monitoraggio della condizionalità risulta complesso. Il sistema di condizionalità presuppone che le persone addette ai controlli abbiano una perfetta conoscenza dell'agricoltura e dimestichezza con i diversi settori agricoli. È essenziale fornire una formazione adeguata alle persone che effettuano le ispezioni delle attività agricole. Inoltre, gli ispettori dovrebbero avere la facoltà di tener conto di fattori imprevisti e non stagionali non imputabili all'agricoltore che ostacolano il pieno rispetto della condizionalità.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 1 QUINQUIES (nuovo)
(1 quinquies)Il sistema di condizionalità e/o la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, poiché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. In particolare, la legislazione sul benessere degli animali è ovviamente più onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero agli stessi standard di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro osservanza della legislazione comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali come criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 1 SEXIES (nuovo)
(1 sexies)Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l'armonizzazione del sistema di condizionalità. Per questo è opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 1 SEPTIES (nuovo)
(1 septies)La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione anche all'interno delle istituzioni europee e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica.
Emendamento 7 CONSIDERANDO 1 OCTIES (nuovo)
(1 octies)Il preavviso è essenziale per favorire l'osservanza. Occorre inoltre aiutare gli agricoltori, molti dei quali sono operatori a tempo parziale, a prepararsi alle ispezioni. I controlli senza preavviso non sono di alcuna utilità in questo sistema, dal momento che contribuiscono ad alimentare una paura eccessiva, benché giustificata, degli agricoltori circa l'intero regime di condizionalità. Laddove si sospetti una "frode grave e deliberata", si dovrebbe piuttosto ricorrere ad altri strumenti, comprese le legislazioni nazionali degli Stati membri. I controlli senza preavviso andrebbero effettuati solo se l'autorità competente ritiene che in una determinata azienda agricola esista un problema grave. Al tempo stesso non si dovrebbe compromettere l'efficacia dei controlli in loco.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 1 NONIES (nuovo)
(1 nonies)Per limitare l'onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati a ridurre al minimo sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio1. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell'organismo pagatore. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'ottemperanza agli obblighi relativi alle selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata indipendentemente dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica applicabile in materia di condizionalità.
___________ 1 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 ( GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).
Emendamento 9 CONSIDERANDO 1 DECIES (nuovo)
(1 decies)I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 sono effettuati in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità. È necessario che tali controlli diventino complementari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo esistente, in modo da eliminare i doppioni ed effettuare tutti i controlli nel corso di un'unica ispezione.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 1 UNDECIES (nuovo)
(1 undecies)È opportuno che gli Stati membri assicurino che gli agricoltori non siano puniti due volte (riduzione dei pagamenti o esclusione da essi nonché una multa per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza.
Emendamento 11 CONSIDERANDO 1 DUODECIES (nuovo)
(1 duodecies)Le riduzioni dei pagamenti applicabili in caso di non conformità alle norme, agli obblighi e ai requisiti costitutivi della condizionalità variano a seconda che l'inosservanza sia giudicata un atto intenzionale o il risultato di negligenza. Analogamente queste riduzioni dovrebbero essere proporzionali all'importanza del settore interessato dalla non conformità nell'azienda agricola, in particolare quando si tratta di aziende di policoltura e allevamento.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 2
(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.
(2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore l'ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di aiuto nello Stato membro interessato. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis)Nella sua richiesta unica, l'agricoltore dichiara in particolare la superficie che utilizza a fini agricoli, il regime o i regimi interessati e i suoi diritti al pagamento e attesta di aver preso atto delle condizioni per la concessione dell'aiuto in questione. Tali condizioni dovrebbero corrispondere non solo ai criteri di ammissibilità agli aiuti, ma anche ai criteri di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente cui è subordinata la concessione di tali aiuti. Con questa attestazione l'agricoltore si impegnerebbe in modo vincolante a rispettare le diverse condizioni.
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
-1)All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di direttive, la Commissione assicura che i criteri di gestione obbligatori nei campi di cui al paragrafo 1 siano trasposti in modo armonizzato in ciascuno Stato membro.";
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A) Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
a)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
soppresso
"1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un determinato anno civile (di seguito: "l'anno civile in questione"), l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, all'agricoltore che ha presentato una domanda nel corso dell'anno civile in questione, è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.
Fatto salvo il paragrafo 2, l'agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto è considerato responsabile, a meno che non possa dimostrare che l'inosservanza in questione non è dovuta a un atto o un'omissione direttamente imputabile:
a) a lui stesso, o
b) nel caso in cui le terre agricole siano state cedute nel corso dell'anno civile in questione,
- al cessionario, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e il 1° gennaio dell'anno civile successivo;
- al cedente, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra il 1° gennaio dell'anno civile in questione e la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3."
Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003))
"3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 50 EUR per agricoltore e per anno civile.
"3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile.
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore."
I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico in sede di analisi del rischio da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza."
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 7, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
Ogni caso di inadempienza minore constatato dovrà essere tuttavia oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza.
soppresso
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 7, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(2 bis) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
"In ogni caso nei nuovi Stati membri la percentuale di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tiene conto della pertinente percentuale applicabile in un determinato anno in base allo schema di incrementi che figura all'articolo 143 bis.";
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo) Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(2 ter) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Qualora sia applicata una riduzione dei pagamenti o l'esclusione da essi a seguito di un'inadempienza rilevata nel corso di un controllo in loco di cui all'articolo 25, non viene comminata alcuna multa ai sensi della legislazione nazionale corrispondente per lo stesso caso di inadempienza.
Qualora sia comminata una multa a seguito di inosservanza della legislazione nazionale, non è imposta alcuna riduzione o esclusione dai pagamenti per lo stesso caso di inadempienza.";
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo) Articolo 8 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(2 quater) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
Revisione
Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredandola, se del caso, di proposte adeguate, in particolare al fine di:
- modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III,
- semplificare, deregolamentare e perfezionare la legislazione di cui all'elenco dei criteri di gestione obbligatori, prestando particolare attenzione alla legislazione concernente i nitrati,
- semplificare, perfezionare e armonizzare i sistemi di controllo vigenti, tenendo conto delle opportunità offerte dallo sviluppo di indicatori e dai controlli basati sulle strozzature, dai controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, dai controlli già effettuati ai sensi della legislazione nazionale per l'applicazione dei criteri di gestione obbligatori e dalla tecnologia di informazione e comunicazione.
Le relazioni contengono altresì una stima dei costi complessivi dei controlli nel quadro del sistema di condizionalità sostenuti l'anno precedente a quello in cui verrà pubblicata la relazione.";
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo) Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(2 quinquies) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) un sistema integrato di controllo comprendente in particolare la verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti in termini di condizionalità;";
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo) Articolo 25 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(2 sexies)L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
Controllo della condizionalità
1.Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1. Tali controlli hanno una durata massima di un giorno per ciascuna azienda agricola.
2.Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i loro sistemi amministrativi e di controllo già predisposti. Essi tuttavia si adoperano per limitare il numero di organismi di controllo e il numero di persone che effettuano i controlli in loco in una determinata azienda agricola.
Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, con il sistema integrato.
3.Gli Stati membri si adoperano per programmare i controlli in modo tale che le aziende agricole le quali, per ragioni stagionali, possono essere meglio controllate in un determinato periodo dell'anno siano effettivamente controllate in tale periodo. Se, tuttavia, per ragioni stagionali l'organismo di controllo non ha potuto controllare in tutto o in parte un determinato criterio di gestione obbligatorio o il sussistere di buone condizioni agronomiche e ambientali durante un controllo in loco, tali criteri e condizioni si considerano soddisfatti.";
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 44, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)
"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."
"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell'anno di presentazione della domanda di aiuto."
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A) Articolo 143 ter, paragrafo 5, comma 1, frase nuova (regolamento (CE) n. 1782/2003)
"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."
"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell'anno di presentazione della domanda di aiuto.";
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B) Articolo 143 ter, paragrafo 6, comma 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)
"Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:
"Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9."
I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9."
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA C) Articolo 143 ter, paragrafo 9, prima frase (regolamento (CE) n. 1782/2003)
"Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2010."
"Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2013."
Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo) Articolo 145, lettera m) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
(5 bis) all'articolo 145, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento. In caso di controlli a norma del titolo II, capitolo 1, le norme enunciate prevedono un preavviso regolare e sufficiente concernente i controlli in loco qualora ciò non comprometta l'obiettivo effettivo del controllo. Le norme prevedono inoltre incentivi affinché gli Stati membri istituiscano un sistema di controlli ben funzionante e coerente.";
La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.