Indice 
Testi approvati
Martedì 19 giugno 2007 - Strasburgo
Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) ***I
 Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) ***I
 Identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ***I
 Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) ***I
 Dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
 Velocità massima e piattaforma di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
 Elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
 Campo di visibilità e tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
 Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (versione codificata) ***I
 Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) ***I
 Protezione dei lavoratori contro l'amianto (versione codificata) ***I
 Garanzia della Comunità alla BEI (progetti al di fuori della Comunità) (versione codificata) *
 Protezione dei suini (versione codificata) *
 Animali riproduttori di razza pura (versione codificata) *
 Marchio comunitario (versione codificata) *
 Produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (versione codificata) *
 Controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata) *
 Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (versione codificata) *
 Accordo di partenariato nel settore della pesca tra São Tomé e Príncipe e CE *
 Accordo di partenariato CE/Repubblica di Kiribati nel settore della pesca *
 Immunità e privilegi per Mario Borghezio
 Definizione, designazione, presentazione e etichettatura delle bevande spiritose ***I
 Pellicce di gatto e di cane ***I
 Elaborare una politica europea di materia di banda larga
 Relazioni economiche e commerciali UE/Russia
 Politica di concorrenza 2005
 Risultati della commissione d'inchiesta sulla crisi della compagnia d'assicurazioni "Equitable Life"
 Quadro regolamentare per misure volte a conciliare la vita familiare e il periodo di studio per le giovani donne nell'Unione europea

Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (COM(2006)0657 – C6-0381/2006 – 2006/0220(COD))
P6_TA(2007)0238A6-0042/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0657),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0381/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0042/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) (COM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0543),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0315/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0043/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) ***I
PDF 186kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (COM(2006)0556 – C6-0323/2006 – 2006/0175(COD))
P6_TA(2007)0240A6-0045/2007

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0556),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0323/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0045/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) ***I
PDF 186kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (COM(2006)0692 – C6-0429/2006 – 2003/0099(COD))
P6_TA(2007)0241A6-0046/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0692),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0429/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1)

–   visto gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0046/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
PDF 185kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0670 – C6-0404/2006 – 2006/0225(COD))
P6_TA(2007)0242A6-0047/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0670),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0404/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0047/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Velocità massima e piattaforma di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione e alla piattaforma di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD))
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0667),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0385/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 – Metodi di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0048/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD))
P6_TA(2007)0244A6-0049/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0662),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0380/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 – Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0049/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Campo di visibilità e tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il campo di visibilità e i tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (COM(2006)0651 – C6-0377/2006 – 2006/0216(COD))
P6_TA(2007)0245A6-0050/2007

(Procedura di codecisione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0651),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0377/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visto gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0050/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2006)0652 – C6-0378/2006 – 2006/0214(COD))
P6_TA(2007)0246A6-0132/2007

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0652),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0378/2006),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1)

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0132/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) ***I
PDF 188kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (COM(2006)0812 – C6-0504/2006 – 2006/0264(COD))
P6_TA(2007)0247A6-0167/2007

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0812),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0504/2006),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0167/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Protezione dei lavoratori contro l'amianto (versione codificata) ***I
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (versione codificata) (COM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD))
P6_TA(2007)0248A6-0201/2007

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0664),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0384/2006),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0201/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Garanzia della Comunità alla BEI (progetti al di fuori della Comunità) (versione codificata) *
PDF 190kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) (versione codificata) (COM(2006)0419 – C6-0302/2006 – 2006/0139(CNS))
P6_TA(2007)0249A6-0040/2007

(Procedura di consultazione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0419),

–   visto l'articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0302/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80, 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0040/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Protezione dei suini (versione codificata) *
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (versione codificata) (COM(2006)0669 – C6-0430/2006 – 2006/0224(CNS))
P6_TA(2007)0250A6-0041/2007

(Procedura di consultazione - codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0669),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0430/2006),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0041/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Animali riproduttori di razza pura (versione codificata) *
PDF 186kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (COM(2006)0749 – C6-0002/2007 – 2006/0250(CNS))
P6_TA(2007)0251A6-0164/2007

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0749),

–   visti gli articoli 37 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0002/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0164/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Marchio comunitario (versione codificata) *
PDF 187kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (versione codificata) (COM(2006)0830 – C6-0050/2007 – 2006/0267(CNS))
P6_TA(2007)0252A6-0165/2007

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0830),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0050/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0165/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Produzione e commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (versione codificata) *
PDF 186kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (versione codificata) (COM(2006)0694 – C6-0436/2006 – 2006/0231(CNS))
P6_TA(2007)0253A6-0166/2007

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0694),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0436/2006),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0166/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata) *
PDF 188kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (versione codificata) (COM(2006)0813 – C6-0049/2007 – 2006/0265(CNS))
P6_TA(2007)0254A6-0168/2007

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0813),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0049/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0168/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (versione codificata) *
PDF 186kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (versione codificata) (COM(2006)0605 – C6-0409/2006 – 2006/0192(CNS))
P6_TA(2007)0255A6-0200/2007

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0605),

–   visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0409/2006),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–   visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0200/2007),

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Accordo di partenariato nel settore della pesca tra São Tomé e Príncipe e CE *
PDF 195kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (COM(2007)0085 – C6-0098/2007 – 2007/0034(CNS))
P6_TA(2007)0256A6-0231/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0085)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0098/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0231/2007),

1.   approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  La valutazione del precedente accordo ha rivelato problemi concernenti il controllo e la sorveglianza delle attività di talune navi che operano ai sensi di detto accordo, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di relazioni in merito alle attività e alle catture.
Emendamento 2
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente protocollo ottemperino agli obblighi in materia di notifica. Qualora ciò non sia il caso, la Commissione respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo di dette navi.
Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di un nuovo accordo o della proroga dell'accordo in vigore, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'attuale accordo e sulle condizioni in cui è stato eseguito, comprensiva di un'analisi costi-benefici.
Emendamento 4
Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Accordo di partenariato CE/Repubblica di Kiribati nel settore della pesca *
PDF 193kWORD 41k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (COM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))
P6_TA(2007)0257A6-0228/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0180)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0128/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0228/2007),

1.   approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Kiribati.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
La Commissione verifica ogni anno che gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo rispettino gli obblighi di notifica di cui all'articolo 3.
Emendamento 2
Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
Nel corso dell'ultimo anno di vigenza del protocollo e prima di concludere un nuovo accordo o prorogare l'accordo in vigore, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo in corso e sulle condizioni in cui è stato eseguito.
Emendamento 3
Articolo 3 quater (nuovo)
Articolo 3 quater
La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della programmazione settoriale pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Immunità e privilegi per Mario Borghezio
PDF 102kWORD 31k
Decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Mario Borghezio (2006/2304(IMM))
P6_TA(2007)0258A6-0233/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di Mario Borghezio di difendere la sua immunità in relazione ad un procedimento civile in corso dinanzi ad un tribunale italiano, datata 8 novembre 2006 e comunicata in seduta plenaria il 16 novembre 2006,

–   avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del proprio regolamento,

–   visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0233/2007),

1.   decide di difendere l'immunità e i privilegi di Mario Borghezio;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.

(1) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


Definizione, designazione, presentazione e etichettatura delle bevande spiritose ***I
PDF 187kWORD 25k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))
P6_TA(2007)0259A6-0035/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0125),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2005),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0035/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritosee che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

P6_TC1-COD(2005)0028


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)


Pellicce di gatto e di cane ***I
PDF 187kWORD 24k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))
P6_TA(2007)0260A6-0157/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0684),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0428/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0157/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 giugno 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

P6_TC1-COD(2006)0236


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2007)


Elaborare una politica europea di materia di banda larga
PDF 149kWORD 73k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla messa a punto di una politica europea in materia di banda larga (2006/2273(INI))
P6_TA(2007)0261A6-0193/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Colmare il divario nella banda larga" (COM(2006)0129),

–   vista la relazione del Forum sul divario digitale, in data 15 luglio 2005, sull'accesso alla banda larga e il sostegno pubblico nelle regioni mal servite,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera dal titolo "Attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione: un anno di realizzazioni" (COM(2006)0816),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "Connettere l'Europa ad alta velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche" (COM(2004)0061),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),

–   vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(1),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione (COM(2005)0229),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo "'i2010 – Prima relazione annuale sulla società europea dell'informazione" (COM(2006)0215),

–   vista la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online(2),

–   visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Orientamenti sui criteri e le modalità di applicazione dei Fondi strutturali a sostegno delle comunicazioni elettroniche" (SEC(2003)0895),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un approccio basato sul mercato in materia di gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea" (COM(2005)0400),

–   vista la sentenza del Tribunale di primo grado in data 30 gennaio 2007 nella causa T–340/03, France Télécom SA/Commissione, che respinge integralmente il ricorso della France Télécom SA contro la decisione adottata nel 2003 dalla Commissione in materia di prezzi predatori dei servizi di accesso Internet ADSL destinati al vasto pubblico,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Spettro radio: una politica strategica per l'Unione europea – Seconda relazione annuale" (COM(2005)0411),

–   viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione(3), del 1° dicembre 2005 sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2004(4), e del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione(5),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A6-0193/2007),

A.   considerando che lo sviluppo di internet e della banda larga hanno trasformato l'economia globale, hanno reciprocamente integrato le regioni e i paesi, creato un paradigma dinamico nell'ambito del quale i singoli cittadini, ovunque essi risiedano, hanno opportunità mai viste prima in materia di informazione, comunicazione, influenza, partecipazione, consumo, vita professionale e imprenditorialità,

B.   considerando che la banda larga contribuirà a rafforzare l'integrazione e la coesione all'interno dell'Unione europea,

C.   considerando che gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione per il 2007-2013 stabiliscono che è prioritario "garantire la disponibilità di infrastrutture TIC e di servizi collegati qualora il mercato non li fornisca a prezzi accessibili e a un livello compatibile con i servizi necessari, specialmente nelle zone isolate e rurali e nei nuovi Stati membri",

D.   considerando che il valore di internet e della banda larga aumenta in modo esponenziale con ogni nuovo utente, il che è essenziale se l'Europa vuole diventare una società leader nel settore della conoscenza; che la riassegnazione dello spettro offre la possibilità di far entrare nella società digitale zone con scarsa copertura,

E.   considerando che i 500 milioni di cittadini che fanno parte del mercato interno UE rappresentano una massa critica, unica a livello mondiale, necessaria per lo sviluppo di nuovi servizi innovativi che si traduce in un aumento delle opportunità in tutta l'Unione; che ciò mette in luce i vantaggi che deriveranno all'Europa dal fatto di garantire a tutti l'accesso alla banda larga,

F.   considerando che, nella sentenza sopra citata France Télécom SA c. Commissione, il Tribunale di primo grado ha affermato che la rapida crescita del settore della banda larga non esclude l'applicazione delle norme in materia di concorrenza,

G.   considerando che il numero di linee a banda larga è quasi raddoppiato e che il numero di abbonati alla banda larga è pressoché quadruplicato negli ultimi tre anni; che questi sviluppi sono stati orientati al mercato e sono rafforzati dalla concorrenza e dimostrano quindi l'importanza di non effettuare distorsioni del mercato,

H.   considerando che gli Stati membri i quali registrano una concorrenza più elevata nel mercato della banda larga nonché tra tecnologie diverse evidenziano un maggior livello di copertura e penetrazione della stessa,

I.   considerando che i servizi in linea, ad esempio quelli della pubblica amministrazione, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e degli appalti pubblici, possono diventare effettivamente inclusivi e rafforzare la coesione solo se risultano ampiamente disponibili ai cittadini dell'UE e alla comunità imprenditoriale attraverso connessioni a banda larga,

J.   considerando che le connessioni internet a banda larga possono contribuire ad un sistema sanitario più sofisticato e inclusivo, utilizzando diagnosi e cure a distanza nelle regioni meno sviluppate,

K.   considerando che le connessioni internet a banda larga possono contribuire ad un sistema d'istruzione più sofisticato e inclusivo, in grado di fornire applicazioni per l'apprendimento a distanza in regioni che non dispongono di infrastrutture scolastiche adeguate,

L.   considerando che, ai fini di un utilizzo funzionale dei servizi internet e contenuti video più avanzati, le connessioni a banda larga a più basse velocità non sono più sufficienti,

M.   considerando che il rapido sviluppo dei servizi e contenuti internet richiede connessioni a banda larga ad alta velocità,

N.   considerando che la diffusione della banda larga non è stata realizzata nella medesima misura in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell'UE; che la relativa disponibilità nelle zone inaccessibili (insulari e di montagna) e rurali permane limitata a causa dell'elevato costo delle reti e dei servizi a banda larga; che lo scarso livello della domanda al di fuori dei centri metropolitani dell'UE comporta una più bassa redditività degli investimenti e può scoraggiare i fornitori di servizi a banda larga per mancanza di interesse commerciale,

O.   considerando che, fra i centri urbani e le zone remote, nonché fra i vecchi e i nuovi Stati membri, continua a sussistere un notevole divario in termini di diffusione della banda larga; che ciò evidenzia la necessità di assicurare uno sviluppo tecnologico, di offrire ai nuovi operatori maggiori possibilità d'ingresso nel mercato e di definire chiare strategie su come aumentare il ritmo dell'innovazione, consentendo così alle zone rurali e ai paesi arretrati di colmare tale divario,

P.   considerando che, per migliorare l'accesso delle categorie socialmente svantaggiate, sono necessarie misure di formazione e assistenza in modo che garantiscano pari opportunità,

Q.   considerando che l'accesso a connessioni a banda larga con capacità funzionali è importante per tutti gli utilizzatori della Comunità, indipendentemente dalla loro localizzazione in termini geografici,

R.   considerando che la corretta e tempestiva applicazione dell'attuale quadro regolamentare è un presupposto essenziale di un mercato aperto, competitivo e innovativo dei servizi di comunicazione elettronica; che le procedure per la trasposizione e l'attuazione di tale quadro differiscono sensibilmente tra i vari Stati membri con una conseguente frammentazione del mercato unico europeo delle comunicazioni,

S.   considerando che tutte le scuole dovrebbero essere collegate alla banda larga, in vista di un futuro in cui "nessun bambino rimanga off line nella UE",

T.   considerando che il passaggio al digitale e la transizione dall'analogico al digitale libereranno diverse centinaia di megahertz di spettro, consentendo così una loro riassegnazione e l'apertura di "spectrum commons",

Potenziale della banda larga

1.   sottolinea le opportunità derivanti da un mercato interno con circa 500 milioni di persone collegate alla banda larga che formano una massa critica unica al mondo di utenti che esporrebbe tutte le regioni a nuove opportunità e che darebbe a ognuno di loro un valore aggiunto e all'Europa la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza leader a livello mondiale;

2.   ritiene che l'accesso generalizzato alla banda larga sia una premessa essenziale per lo sviluppo sociale e servizi pubblici migliori e che le autorità pubbliche dovrebbero fare ogni sforzo affinché tutti i cittadini abbiano accesso alla banda larga, consentendo che i relativi benefici si estendano a tutti i settori della popolazione, specialmente nelle regioni meno sviluppate dell'Unione;

3.   riconosce che lo sviluppo di reti a banda larga che offrano una trasmissione affidabile con una larghezza di banda competitiva riveste un'importanza fondamentale per la crescita delle imprese, lo sviluppo della società e il rafforzamento dei servizi pubblici;

4.   sottolinea che l'entità dello sviluppo della banda larga non può essere prevista o pianificata, ma può essere incentivata e sostenuta da un ambiente creativo e aperto;

5.   sottolinea che una più ampia diffusione della banda larga darebbe nuovo impulso al mercato interno in generale;

Connettere l'Europa

6.   sottolinea che la diffusione di collegamenti a banda larga nelle zone rurali riveste un'importanza fondamentale ai fini della partecipazione di tutti i cittadini alla società della conoscenza; evidenzia inoltre che i servizi in banda larga rappresentano altresì un fattore decisivo per lo sviluppo economico di dette regioni che dovrebbero quindi essere offerti in modo quanto più generalizzato;

7.   chiede agli Stati membri di promuovere i collegamenti a banda larga in ogni scuola, università e centro formativo dell'UE, come pure l'introduzione della formazione a distanza in vista di un futuro in cui "nessun bambino e nessun cittadino che partecipa a programmi d'istruzione rimangano off line nella UE";

8.   sottolinea che, per colmare il divario digitale, occorre promuovere una struttura di base, come la disponibilità di computer nelle case e nelle istituzioni pubbliche;

9.   incoraggia gli Stati membri ad elaborare una mappa dell'infrastruttura della banda larga per indicare con maggior accuratezza la copertura dei relativi servizi;

Ruolo fondamentale dell'innovazione

10.   ritiene che la chiave per colmare il divario della banda larga consista in una tecnologia innovativa, vale a dire una tecnologia che consenta di realizzare connessioni a banda larga con capacità elevate, ed evidenzia che la nuova tecnologia ha consentito a regioni svantaggiate di saltare a pié pari varie fasi di sviluppo;

11.   rileva che lo sviluppo di vantaggi competitivi come pure la soluzione dei gravi problemi delle zone rurali, scarsamente popolate e inaccessibili (insulari, di montagna, ecc.) sono subordinati a nuovi usi innovativi delle tecnologie in materia di informazione e comunicazione (TIC);

12.   sottolinea che la nuova tecnologia è per natura molto più vasta e inclusiva, consentendo quindi servizi più avanzati; sottolinea altresì che i servizi in banda larga aiuteranno le regioni, in particolare quelle meno sviluppate, ad attrarre imprese, ad agevolare il telelavoro, ad offrire nuovi servizi diagnostici e terapie mediche e ad ottenere standard educativi e servizi pubblici migliori;

13.   ritiene che le nuove tecnologie offrano soluzioni interessanti e più economiche per le zone periferiche, inaccessibili (insulari e di montagna) e rurali, in quanto le connessioni senza fili, le comunicazioni cellulari e satellitari possono portare la banda larga in zone tradizionalmente escluse dalle reti fisse; rileva che queste nuove tecnologie devono essere previste nell'allocazione dello spettro radio;

14.   sottolinea che lo sviluppo di tecnologie innovative deve essere incoraggiato a tutti i livelli e che occorre impegnarsi seriamente per promuovere l'accesso al mercato e mantenervi eque condizioni di concorrenza;

15.   ritiene importante mobilitare la ricerca e i partenariati in materia di TIC tra università, autorità locali e imprese;

16.   invita la Commissione ad attribuire la stessa importanza alle soluzioni relative alla banda larga, e specialmente alla banda larga mobile, sia nelle attività del Programma quadro sulla competitività e l'innovazione (PQCI) sia nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (7PQ);

17.   esorta la Commissione a perseguire attivamente sinergie tra i propri programmi settoriali, ad esempio il PQCI e il 7PQ, unitamente ad un miglior coordinamento con i programmi internazionali e il finanziamento fornito attraverso i fondi strutturali e di sviluppo rurale per la diffusione della banda larga;

18.   sottolinea che la connessione a banda larga, nel contesto dello sviluppo estremamente rapido dei mezzi di comunicazione, rappresenta l'unico accesso tecnicamente affidabile alle offerte di media quali la televisione o la telefonia via internet, impedendo in tal modo uno scollamento tra gli abitanti delle zone rurali e quelli degli agglomerati urbani in cui è disponibile la banda larga;

19.   riconosce che alcune persone hanno accesso soltanto a bande larghe a bassa velocità e capacità; ritiene che tali connessioni non dovrebbero costituire un surrogato di connessioni più moderne ad alta velocità; insiste sul fatto che nessuna zona geografica e nessun gruppo socioeconomico dovrebbero essere esclusi da investimenti in tecnologie nuove e più veloci semplicemente perché hanno già accesso a connessioni di qualità inferiore;

20.   osserva che le nuove piattaforme senza fili sono particolarmente adatte ad assicurare l'accesso alla banda larga nelle zone rurali; pone l'accento sull'importanza della neutralità tecnologica nell'assegnazione dello spettro; ricorda che la Commissione ha previsto una politica più attiva in materia di spettro e che tale politica è stata anche sostenuta dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 "Verso una politica europea in materia di spettro radio"(6);

21.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a cooperare più strettamente nella gestione dello spettro radio allo scopo di favorirne l'uso da parte di un'ampia gamma di tecnologie senza fili e mobili (terrestri e satellitari);

22.   chiede agli Stati membri di assegnare uno spettro sufficiente alle tecnologie a banda larga;

Impatto del contenuto

23.   evidenzia che l'alfabetismo informatico costituisce una base indispensabile per lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla banda larga e si richiama alla responsabilità dell'istruzione pubblica in questo settore; insiste altresì sulla necessità di migliorare l'accesso e l'uso delle TIC per il maggior numero possibile dei cittadini della UE;

24.   chiede misure favorevoli ai consumatori nel settore del perfezionamento professionale e la mobilitazione delle risorse tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione; raccomanda incentivi finanziari e fiscali a favore di tali misure;

25.   ritiene che gli investimenti in applicazioni on line per l'assistenza sanitaria, la pubblica amministrazione e l'istruzione possano svolgere un ruolo importante nell'incentivare la domanda dei consumatori per la banda larga, creando così la massa critica necessaria per la nascita di mercati più grandi in questi settori;

26.   ritiene che la promozione da parte delle autorità pubbliche, in cooperazione con le imprese, di applicazioni e servizi rafforzati dalla banda larga possa contribuire a un'efficiente prestazione di servizi governativi e, al contempo, fornire incentivi agli appalti in materia di accesso alla banda larga, il che contribuirà a stimolare l'offerta;

27.   evidenzia le opportunità che le autorità pubbliche hanno di sfruttare appalti precommerciali al fine di stimolare la prestazione di servizi innovativi attraverso le reti a banda larga; osserva che tali autorità possono anche coordinare la domanda tra collettività e fornitori di servizi onde garantire la massa critica necessaria per sostenere gli investimenti in nuove reti; incoraggia la Commissione a promuovere una presa di coscienza in materia, nonché l'uso di tali strumenti;

28.   invita la Commissione e gli Stati membri a privilegiare le soluzioni e le tecnologie basate sull'accesso a internet a banda larga nell'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, delle scuole e delle PMI (application service provider, terminal server, ecc.);

29.   riconosce che un nucleo fondamentale di servizi elettronici europei può servire ad un'ulteriore integrazione e a rafforzare la coesione nonché a creare un unico mercato elettronico europeo attraverso l'utilizzo della banda larga e chiede che questo settore sia considerato una priorità speciale ai fini dell'utilizzo dei fondi strutturali e rurali; sottolinea inoltre il ruolo che questi fondi di sviluppo svolgono nel sostenere le regioni sotto questo profilo;

30.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo fissato nel corso del Consiglio europeo di Barcellona del 2003 di garantire ai cittadini europei l'offerta di servizi pubblici a banda larga;

31.   ritiene che sia estremamente importante garantire alle persone un accesso quanto più ampio possibile a servizi e contenuti di elevata qualità ogniqualvolta utilizzano la tecnologia di loro scelta e sottolinea la necessità di reti d'accesso e di reti di trasmissione aperte a diversi operatori;

32.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a promuovere la disponibilità di contenuti on line, in particolare assicurandone un'adeguata protezione nell'ambiente digitale;

Dinamica di mercato

33.   afferma che la rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività e competitività della UE e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere leader in vari settori, ad esempio nell'assistenza sanitaria, nella produzione e nei servizi finanziari;

34.   ritiene che gli investimenti privati siano essenziali ai fini di una maggiore copertura e penetrazione della banda larga; sottolinea che gli investitori privati devono poter trarre vantaggio dai loro investimenti se si vuole stimolare ulteriormente la dinamica concorrenziale e fornire ai consumatori servizi migliori e una maggiore innovazione e scelta;

35.   sottolinea l'importanza di standard aperti, interoperativi e orientati all'industria a livello tecnico, legale e semantico in modo da garantire economie di scala, l'accesso libero e non discriminatorio alla società dell'informazione e promuovere la rapida applicazione delle tecnologie;

36.   invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a collaborare con l'industria e ad affrontare i problemi (come quelli dei micropagamenti, della sicurezza e della fiducia, dell'interoperabilità e della gestione dei diritti digitali) che ostacolano lo sviluppo di nuovi modelli di attività nel settore della banda larga;

Un quadro chiaro ed incoraggiante

37.   sottolinea che il ruolo delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri è di creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'innovazione e all'introduzione di nuove tecnologie, predisponendo un quadro regolamentare che stimoli la concorrenza e gli investimenti privati e attraverso il ricorso ai pertinenti finanziamenti per incentivare la domanda di servizi a banda larga e, ove opportuno, sostenere la necessaria infrastruttura;

38.   rileva che le autorità pubbliche hanno un importante ruolo da svolgere per quanto riguarda la promozione dell'introduzione di reti a banda larga e ritiene che esse dovrebbero prendere in considerazione misure volte ad incoraggiare la domanda e gli investimenti in infrastrutture fisse; chiede che si definisca un quadro chiaro per gli investimenti nelle infrastrutture, i quali non dovrebbero distorcere i mercati né essere effettuati a condizioni non eque nei confronti delle imprese private; plaude al fatto che la Commissione abbia chiarito le regole in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda la partecipazione delle autorità pubbliche a programmi di sviluppo della banda larga;

39.   sottolinea che il ruolo principale degli Stati membri in materia di promozione della banda larga è la creazione di un ambiente in cui vi sia certezza giuridica e in grado di promuovere la concorrenza e stimolare gli investimenti e che, per realizzare tale obiettivo, il quadro regolamentare dell'UE per le comunicazioni elettroniche deve essere effettivamente attuato in pratica; ribadisce l'importanza di garantire condizioni di mercato competitive e l'esigenza che tutti gli Stati membri recepiscano e applichino il quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche ed assicurino la presenza di organismi di regolamentazione efficaci, indipendenti e dotati di risorse adeguate;

Norme di concorrenza e protezione dei consumatori

40.   evidenzia il ruolo chiave svolto dal mercato nell'espansione e nello sviluppo di servizi innovativi; sottolinea però che è essenziale che i regolatori nazionali, le autorità della concorrenza e i governi nazionali e locali diano simultaneamente priorità alla promozione di una concorrenza e di investimenti più vigorosi nei mercati della banda larga nonché all'applicazione di rimedi per ovviare agli abusi delle posizioni e dei cartelli dominanti e infine alla riduzione degli ostacoli all'ingresso, affinché il mercato sia in grado di fornire innovazione;

41.   rileva che il mercato europeo della banda larga è caratterizzato da una crescente concorrenza; ricorda a tale proposito che il regolamento settoriale delle TIC era stato concepito sin dall'inizio quale soluzione transitoria per l'apertura dei mercati e che nel breve termine occorrerà passare all'applicazione esclusiva delle norme generali di concorrenza;

42.   sottolinea che l'imminente revisione del quadro regolamentare deve mirare a garantire libertà di accesso e l'equa concorrenza per tutti gli operatori;

43.   ritiene che, al fine di accelerare l'introduzione della banda larga nelle zone rurali, non si dovrebbero imporre restrizioni sulla condivisione volontaria delle reti da parte degli operatori; sottolinea inoltre che tali intese tra operatori possono essere un valido strumento nelle regioni in cui non esiste un'infrastruttura di trasmissione in grado di fornire servizi a banda larga e in cui la domanda futura non consentirebbe la presenza di più reti;

44.   sottolinea la necessità di creare un'infrastruttura a banda larga a livello di comunità locali, applicando il principio del partenariato pubblico-privato e tenendo conto della parità d'accesso;

45.   sottolinea che la concorrenza e regole efficaci e adeguate per l'apertura del mercato a banda larga forniscono l'incentivo maggiore allo sviluppo della banda larga in termini di installazione, velocità e varietà di servizi;

46.   sottolinea l'esigenza di una neutralità tecnologica unita alla necessità di evitare la frammentazione e di tener conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze degli utilizzatori, il che stimolerà i regolatori europei ad aprire nuove soluzioni, creando però nel contempo precondizioni di stabilità;

47.   evidenzia che la disaggregazione funzionale delle reti di accesso degli operatori tradizionali dalle loro attività operative può avere vantaggi positivi e potrebbe garantire pari ed equo trattamento a tutti gli operatori;

48.   invita la Commissione ad esaminare, nel suo prossimo Libro verde sul servizio universale, la disponibilità di servizi internet a prezzi ragionevoli e accessibili in tutta l'Unione europea per tutti i cittadini, compresi quelli a basso reddito e quelli che vivono in zone rurali o ad alto costo, e a valutare se sia necessario modificare i requisiti di servizio universale esistenti; si aspetta altresì che il Libro verde affronti le preoccupazioni del consumatore in materia di sicurezza della banda larga;

Finanziamenti pubblici ove necessari

49.   sottolinea che i finanziamenti pubblici andrebbero utilizzati solo nel caso in cui l'installazione dell'infrastruttura della banda larga non sia economicamente fattibile per le imprese private e non dovrebbero servire per creare doppioni con infrastrutture già esistenti in grado di fornire servizi a banda larga;

50.   sottolinea che il finanziamento pubblico nazionale e comunitario dovrebbe essere neutro sotto il profilo della concorrenza e contribuire ad investimenti commercialmente sostenibili; evidenzia che i contratti di appalti pubblici dovrebbero essere aggiudicati attraverso procedure di gara aperte, trasparenti, competitive e non discriminatorie;

51.   sottolinea che l'infrastruttura finanziata pubblicamente dovrebbe essere fornita sulla base di un accesso paritario e non dovrebbe favorire alcun fornitore di servizi particolare;

52.   è dell'opinione che, oltre alle forze di mercato, gli Stati membri, e in particolare le loro regioni e comuni, potrebbero stabilire incentivi per stimolare il mercato della banda larga nelle regioni svantaggiate; sottolinea il ruolo che i Fondi strutturali e di sviluppo rurale dovrebbero esercitare nel sostenere le regioni a rafforzare il lato della domanda della società dell'informazione;

53.   rileva che il finanziamento pubblico di investimenti nell'infrastruttura a banda larga deve essere possibile nell'ambito delle norme della Comunità in materia di concorrenza;

54.   esorta la Commissione ad assicurare che tutti i fornitori di servizi possano accedere in condizioni paritarie alle reti a banda larga finanziate con il sostegno dei fondi strutturali e rurali; ritiene inoltre che, per garantire il rispetto delle norme, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di stabilire per legge requisiti in materia di apertura ed essere incaricate di controllarne l'osservanza;

55.   sottolinea l'importanza di combinare lo sviluppo regionale con una politica europea della banda larga, compreso l'uso di fondi regionali e rurali, al fine di individuare soluzioni di banda larga mobile o creare la necessaria infrastruttura;

56.   invita a Commissione a sviluppare e rivedere ulteriormente gli orientamenti sull'uso dei fondi strutturali e rurali per promuovere la diffusione e l'assorbimento della banda larga e, in particolare, a fornire orientamenti più precisi per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali per la diffusione dei servizi in banda larga dove esista già una fornitura parziale di tali servizi;

57.   chiede alla Commissione di fornire consulenza e di diffondere le buone pratiche sul rispetto delle norme in materia di aiuti statali in relazione al sostegno finanziario pubblico fornito ai progetti di banda larga;

58.   chiede alla Commissione di consentire l'utilizzo delle risorse della Comunità anche per il potenziamento e la sostituzione di reti a banda larga che non assicurano connessioni dotate di un'adeguata capacità funzionale;

59.   esorta la Commissione a fornire adeguate informazioni e statistiche e a valutare l'impatto del finanziamento strutturale e rurale sull'applicazione della banda larga nelle regioni che beneficiano di aiuti come pure a promuovere lo scambio delle migliori prassi tra le regioni dell'UE;

60.   incoraggia la Commissione ad esaminare attentamente se il quadro regolamentare sia pienamente attuato e se le norme sugli aiuti di stato siano applicate ogniqualvolta si debbano utilizzare fondi strutturali e rurali per gli investimenti nella banda larga e a garantire che il finanziamento della Comunità sia utilizzato per migliorare il tasso di penetrazione delle TIC nell'intera UE, senza favorire attori o soluzioni tecnologiche particolari, ma solo quelle più efficaci; rileva inoltre che tale utilizzo dei fondi della Comunità dovrebbe essere consentito solo nelle zone malservite e qualora sia evidente che non esistono altre fonti di investimento nell'infrastruttura della banda larga; sottolinea che tutte le decisioni dovrebbero essere trasparenti e pubblicate su siti nazionali ed europei collegati alle autorità della concorrenza;

61.   ritiene che il pubblico intervento sotto forma di prestiti e sovvenzioni, spesso attuato attraverso partenariati pubblico-privato, debba essere ulteriormente sviluppato nelle regioni malservite;

62.   insiste ulteriormente sul fatto che il sostegno pubblico all'infrastruttura della banda larga deve aderire al principio della "neutralità tecnologica", non favorendo a priori alcuna tecnologia particolare, né limitando le opzioni tecnologiche delle regioni, evitando nel contempo la frammentazione dell'infrastruttura tecnica, tenuto conto dell'evoluzione in atto e delle future esigenze degli utilizzatori e promuovendo l'introduzione di connessioni a banda larga con più elevate capacità;

o
o   o

63.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1.
(3) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.
(4) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.
(5) GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 140.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0041.


Relazioni economiche e commerciali UE/Russia
PDF 162kWORD 75k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia (2006/2237(INI))
P6_TA(2007)0262A6-0206/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra(1), entrato in vigore il 1° dicembre 1997 con scadenza nel 2007,

–   visto il Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea(2),

–   visto il Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania all'Unione europea,(3)

–   visto l'obiettivo dell'UE e della Russia, esposto nella dichiarazione comune pubblicata al termine del vertice di San Pietroburgo tenutosi il 31 maggio 2003, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio di ricerca e istruzione, inclusi gli aspetti culturali,

–   vista la tabella di marcia per lo Spazio economico comune (SEC) pubblicata successivamente e adottata in occasione del vertice UE-Russia tenutosi a Mosca il 10 maggio 2005,

–   visto l'accordo tra l'UE e la Russia riguardante la conclusione dei negoziati bilaterali di accesso al mercato in vista dell'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) firmato il 21 maggio 2004,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, intitolata "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato e la Federazione russa dall'altro (COM(2007)0055),

–   vista la Carta europea dell'energia firmata il 17 dicembre 1991 e il successivo trattato sulla Carta dell'energia firmato il 17 dicembre 1994(4) ed entrato in vigore nell'aprile 1998,

–   visto lo Statuto del Consiglio d'Europa, firmato a Londra il 5 maggio 1949,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006(5),

–   visto l'esito del 18° vertice UE-Russia tenutosi a Helsinki il 24 novembre 2006,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007,

–   visto il memorandum d'intesa tra la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Commissione firmato il 15 dicembre 2006,

–   vista la tavola rotonda UE-Russia degli industriali, ratificata in occasione del vertice UE-Russia nel luglio 1997,

–   visto il dialogo UE-Russia sull'energia avviato nel corso del 6° vertice UE-Russia tenutosi a Parigi il 30 ottobre 2000,

–   visto il vertice UE-Russia previsto il 18 maggio 2007 a Samara (Russia),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico(6),

–   vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea(7),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0206/2007),

A.   considerando che la Federazione russa è membro del Consiglio d'Europa e si è impegnata, a tale titolo, a conseguire gli obiettivi del Consiglio che consistono, in particolare, nella promozione della democrazia e nel consolidamento della stabilità democratica in Europa sostenendo le riforme politiche, giuridiche e costituzionali a livello nazionale, regionale e locale,

B.   considerando che le relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Federazioni russa dovrebbero essere regolate in base ai principi di reciprocità, continuità, trasparenza, prevedibilità, affidabilità, non discriminazione e buon governo,

C.   considerando che la Russia ha firmato ma non ancora ratificato il trattato sulla Carta dell'energia, che istituisce su scala internazionale un quadro giuridico generale negli ambiti del commercio, della protezione degli investimenti, del transito, dell'efficienza energetica e della composizione di controversie nel settore energetico,

D.   considerando che nel contesto dell'Unione europea gli Stati membri devono sviluppare una posizione congiunta uniforme e coerente per quanto riguarda le relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia in vista dell'avvio dei negoziati su un nuovo accordo di cooperazione e partenariato,

E.   considerando che le relazioni UE-Russia hanno un enorme potenziale economico e che entrambe le parti trarrebbero vantaggio da una maggiore integrazione economica e da relazioni di buon vicinato; considerando che la cooperazione tra l'UE e la Russia è essenziale per garantire la stabilità in tutti i settori di interesse comune e condiviso,

F.   considerando che nel 2005 il volume totale degli scambi tra l'UE e la Russia ammontava a più di 166 miliardi EUR, con un'eccedenza commerciale della Russia pari all'8% circa del suo PIL, vale a dire approssimativamente 50 miliardi EUR; considerando che la Russia, che rappresenta il 7,3% degli scambi dell'UE, è il terzo partner commerciale dell'UE, e che l'UE, che rappresenta il 52,9% degli scambi della Russia, è il principale partner commerciale di quest'ultima,

G.   considerando che si stima che gli investimenti esteri diretti totali in Russia nel 2006 ammontavano a 31 miliardi di USD a fronte dei 14,6 miliardi del 2005; considerando che gli investimenti esteri diretti dell'UE in Russia sono più che raddoppiati, passando da 2,5 miliardi EUR nel 2002 a 6,4 miliardi EUR nel 2004, il che ha reso l'UE l'investitore estero più importante in Russia,

H.   considerando che le imprese straniere operanti in settori specifici quali il commercio all'ingrosso e al dettaglio, che nel 2005 rappresentavano il 38,2% del totale degli investimenti esteri diretti in Russia, hanno registrato un aumento delle entrate determinato dalla rapida espansione del consumo interno del paese,

I.   considerando che gli anni '90 sono stati caratterizzati da un'iperinflazione e, nell'agosto 1998, da una svalutazione del rublo del 75%, che ha quasi condotto la Federazione russa al fallimento,

J.   constatando che, dal febbraio 2005, le autorità monetarie russe hanno collegato il rublo a un paniere monetario in cui l'euro assume un ruolo crescente (40% a metà maggio 2006; probabilmente 52% alla fine del 2007) e che esse posseggono attualmente più di 100 miliardi di riserve in euro,

K.   considerando che il riassestamento economico della Russia le ha permesso non soltanto di rimborsare tutti i suoi debiti al Fondo monetario internazionale (FMI) e al Club di Parigi, ma altresì di creare un fondo di riserva in cui sono stati accumulati più di 100 miliardi di USD dal 2004,

L.   considerando che gli investimenti esteri nel settore dell'energia sono calati passando dall'85% nel 1996 ad appena il 60% degli investimenti totali,

M.   considerando che la produzione e il trasporto di energia, nella regione del Mar Nero, rivestono un'importanza strategica per l'approvvigionamento energetico dell'UE e che l'energia è un settore caratterizzato da una significativa cooperazione nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), di cui la Russia è un membro fondatore,

N.   considerando che l'UE importa, in media, circa il 28% dell'energia di cui ha bisogno dalla Federazione russa, che alcuni paesi importano fino al 100% del gas dalla Russia e che il commercio legato all'energia rappresenta il 65% circa delle importazioni dell'UE dalla Russia,

O.   considerando che l'Unione europea rappresenta la principale regione di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale in Russia, con il 37% di richieste di brevetti e il 41% di marchi,

P.   considerando che la Federazione russa, che ha già concluso un accordo bilaterale di accesso al mercato nel quadro dell'OMC con gli Stati Uniti, firmato il 19 novembre 2006, deve ancora concludere accordi definitivi con il Vietnam, la Cambogia e la Georgia e portare a termine i negoziati multilaterali per poter soddisfare tutti i prerequisiti necessari per l'adesione all'OMC,

Q.   considerando che la Federazione russa deve concludere i negoziati multilaterali per poter aderire all'OMC,

R.   considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Russia sulla modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane ha risolto la questione dei pagamenti per il sorvolo della Siberia, come richiesto dalla Federazione russa ai vettori dell'UE per i voli sul territorio russo; considerando che l'accordo rafforzerà la cooperazione nel settore dei trasporti nel quadro del SEC UE-Russia,

Osservazioni generali

1.   ricorda che sia la Russia che gli Stati membri dell'UE sono membri del Consiglio d'Europa; sostiene lo sviluppo del pluralismo politico in Russia e ritiene che la situazione dei diritti umani in Russia dovrebbe essere parte integrante dell'agenda politica UE-Russia;

2.   fa presente che le relazioni UE-Russia sono in una fase critica; auspica pertanto, tra Russia e UE, un impegno costruttivo e orientato ai risultati, ma non ad ogni costo; rileva che l'Unione europea condivide con la Russia non solo interessi economici e commerciali e l'impegno a favore della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, ma anche l'obiettivo di agire in ambito internazionale e nelle regioni limitrofe comuni; si rammarica tuttavia che l'UE e la Russia non siano riuscite a superare la mancanza di fiducia reciproca;

3.   ritiene che il fatto che sia la Russia che gli Stati membri dell'UE siano membri del Consiglio d'Europa dimostri la loro condivisione di valori comuni e il loro impegno a finalizzare gli obiettivi stabiliti nello statuto e nelle convenzioni di tale organizzazione, segnatamente in materia di estensione e tutela dei diritti umani, promozione della democrazia e mantenimento dello stato di diritto in tutta l'Europa; incoraggia gli Stati membri e la Russia a partecipare attivamente al Consiglio d'Europa in quanto esso rappresenta una piattaforma per la realizzazione pratica di tali obiettivi; richiama l'attenzione sull'elevato numero di procedimenti avviati contro la Russia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea il ruolo che quest'ultima svolge nel far rispettare gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

4.   rileva che la Federazione russa ha creato un contesto macroeconomico nel complesso positivo, che ha contribuito all'eccezionale crescita economica seguita alla crisi del 1998; ricorda tuttavia che tale crescita è stata determinata principalmente dall'elevato aumento dei prezzi energetici mondiali;

5.   prende atto delle riforme economiche e politiche realizzate in Russia negli ultimi anni, in particolare nell'ambito del sistema fiscale, del federalismo fiscale, della pubblica amministrazione e del controllo del sistema finanziario; è tuttavia persuaso che siano necessarie ulteriori riforme strutturali, segnatamente nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e del gas, nel sistema bancario e, più in generale, nel campo dell'attuazione dello stato di diritto e invita la Federazione russa a proseguire le sue riforme, le quali avranno effetti benefici sia per i russi che per gli europei e permetteranno di rafforzare la forza di attrazione della Federazione russa agli occhi degli investitori internazionali e specialmente europei, per cui avranno un impatto notevole sulla crescita economica e consentiranno nel contempo alla Federazione russa di beneficiare delle conoscenze tecnologiche di operatori esteri; sottolinea che qualsiasi nuova riforma legislativa deve essere attuata in conformità delle norme internazionali;

6.   ritiene che una cooperazione economica efficace ed estesa tra la Russia e l'UE si debba basare su standard elevati di democrazia e principi di libero mercato e invita la Russia a portare avanti le riforme in questo senso, astenendosi dal politicizzare l'economia e rispettando l'indipendenza delle istituzioni pubbliche e private;

7.   ribadisce l'importanza di un'applicazione corretta ed efficace delle leggi e delle norme; esprime preoccupazione per l'assenza di prevedibilità nell'applicazione delle norme e per la mancata esecuzione delle stesse da parte delle autorità, compresi gli organi giudiziari; invita le autorità russe ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio a una simile situazione;

8.   invita la Russia a lottare più attivamente contro la corruzione e a focalizzarsi in particolare sulla lotta contro le cause alla base di tale fenomeno;

9.   è persuaso che, dove appropriato, si debbano elaborare norme armonizzate e compatibili, regolamentazioni e procedure di valutazione della conformità;

10.   incita la Federazione russa a provvedere all'attuazione effettiva delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e ad adottare tutte le misure necessarie per lottare in modo efficace contro il dumping sociale; incita la Federazione russa a compiere lo stesso passo nel quadro del rispetto del protocollo di Kyoto al fine di lottare contro ogni forma di dumping ambientale;

11.   plaude all'accordo firmato il 25 maggio 2006 a Sochi, nel corso del vertice UE-Russia, che semplifica l'ottenimento di visti per i cittadini russi e per i cittadini dell'Unione europea e facilita le procedure di ingresso ripetuto di taluni operatori professionali come gli uomini d'affari, contribuendo a una semplificazione dei contatti e al miglioramento delle relazioni commerciali;

12.   sottolinea che l'intensificazione dei contatti economici renderà necessarie maggiori facilitazioni dei visti che coprano anche i normali viaggiatori in buona fede che non appartengono ad alcuna categoria predefinita, nonché la liberalizzazione a lungo termine;

Quadro normativo - quadro di cooperazione

13.   sottolinea l'importanza che l'adesione della Russia all'OMC riveste anche per l'UE e le sue implicazioni per la liberalizzazione degli scambi commerciali nonché per l'impegno ad aderire alle sue norme e reputa che tale adesione sarà un forte richiamo per gli investitori stranieri e russi, stimolerà la crescita economica della Russia e rafforzerà gli scambi commerciali con l'UE; invita la Federazione russa non solo a progredire verso la conclusione degli accordi bilaterali relativi all'accesso al mercato ancora in sospeso, nel quadro della sua adesione all'OMC, ma anche a rispettare e attuare gli impegni presi ai sensi degli accordi che ha già firmato, come l'accordo con le Comunità europee;

14.   invita la Federazione russa a risolvere, nel quadro della sua futura adesione all'OMC, i problemi legati alle tariffe dell'esportazione di legname destinato ai paesi scandinavi, a eliminare l'attuale disparità fra le tariffe interne russe e i prezzi dei mercati mondiali e a risolvere altresì i problemi legati alle tariffe ferroviarie fissate a seconda della destinazione, segnatamente per i paesi baltici, ritenute discriminatorie;

15.   ritiene che l'adesione all'OMC dovrebbe condurre a una più stretta integrazione economica tra l'UE e la Russia nel quadro del SEC; invita la Commissione a valutare la negoziazione di un possibile accordo di libero scambio in seguito all'adesione della Russia all'OMC;

16.   sottolinea la necessità di un dialogo costruttivo tra l'UE e la Russia e ribadisce l'importanza del SEC e di sviluppare ulteriormente gli obiettivi concordati nella relativa tabella di marcia, specie per quanto riguarda la creazione di un mercato aperto e integrato tra l'UE e la Russia;

17.   ritiene che i progressi nell'attuazione della tabella di marcia debbano procedere parallelamente ai negoziati sul nuovo accordo di partenariato e di cooperazione; invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare i loro sforzi sull'inizio dei negoziati del nuovo accordo di partenariato e cooperazione; chiede di essere tempestivamente e formalmente informato su qualsiasi progresso compiuto in tale ambito;

18.   ritiene che, se i negoziati con la Russia su un nuovo accordo di partenariato e cooperazione non dovessero produrre risultati tangibili, l'UE dovrebbe considerare un approccio alternativo, basato sul rilancio dell'attività in corso sui piani concordati per i quattro spazi comuni e sull'elaborazione di un approccio comune per la cooperazione politica;

19.   pone l'accento sul notevole impatto che produrrebbero, in termini socio-economici, i progressi concernenti lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, lo spazio di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e lo spazio di istruzione, di ricerca e sviluppo tecnologico, inclusi il dialogo e la cooperazione interculturali; questi progressi ridurrebbero il rischio di conflitti interstatali; sottolinea l'esigenza che il governo russo potenzi i propri sforzi in tale settore;

20.   ritiene che la politica della Federazione russa in materia di protezione degli investimenti stranieri debba progredire in modo da allinearsi alle norme internazionalmente riconosciute dell'OCSE e da permettere inoltre all'Unione europea di avviare negoziati in vista della conclusione di accordi in materia di protezione e promozione degli investimenti;

Scambi, accesso al mercato e investimenti

21.   sottolinea l'importanza di migliorare il clima degli investimenti in Russia; ritiene che ciò possa essere conseguito solo promuovendo e favorendo condizioni commerciali non discriminatorie e prevedibili, fondate su forti valori democratici; sottolinea, inoltre, che occorre ridurre la burocrazia e incoraggiare gli investimenti nei due sensi;

22.   prende nota della proposta di legge introdotta di recente nella Federazione russa, che autorizza il governo a respingere le offerte straniere di acquisto di partecipazioni di maggioranza di società russe, vietando in tal modo le partecipazioni estere superiori al 49% in società attive in 39 settori strategici; si interroga su tale scelta e sul numero crescente di settori classificati come strategici ed essenziali per la sicurezza nazionale; ritiene che tale proposta non rappresenti un'azione volta a migliorare il clima per gli investimenti e sollevi questioni fondamentali concernenti il ruolo dello Stato nell'economia di mercato e la concorrenza in settori chiave dell'economia;

23.   sottolinea che la creazione e l'attività di nuove imprese dovrebbero essere agevolate su base reciproca; rileva che l'UE è aperta a investimenti provenienti dalla Russia, come indicato dall'aumento del numero di imprese russe presenti nell'Unione europea, in particolare nei settori dell'energia e dell'acciaio; sollecita pertanto che le imprese straniere operanti nel settore delle risorse naturali in Russia possano beneficiare dello stesso grado di apertura accordato alle imprese nazionali;

24.   fa notare che in Russia il commercio di Stato continua a prosperare in certi settori dell'economia;

25.   prende atto dell'istituzione delle cosiddette zone economiche speciali, che offrono particolari incentivi agli investimenti, comprese le capacità di produzione, iniziativa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per le imprese europee; incoraggia la Federazione russa a garantirvi condizioni di lavoro decorose e il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori; chiede il rispetto rigoroso e un monitoraggio indipendente dei diritti umani e degli standard sociali e ambientali in tali zone economiche speciali;

26.   riconosce i progressi compiuti in materia di riscossione dei dazi doganali; esorta il governo russo a razionalizzare, standardizzare e automatizzare ulteriormente le proprie procedure doganali e a riscuotere i dazi doganali senza ostacolare il flusso delle merci;

27.   sottolinea che l'adesione della Russia all'OMC non deve condurre a un aumento del livello dei dazi all'importazione e a un rafforzamento del protezionismo rispetto agli anni precedenti la sua adesione;

28.   nota che la Commissione ha applicato misure antidumping alle esportazioni russe di nitrato di ammonio, cloruro di silicio, di un certo numero di prodotti siderurgici e di prodotti a base di silicio e di urea; invita le imprese russe a esportare verso l'UE a condizioni commerciali eque e a fornire le informazioni richieste nel quadro delle inchieste comunitarie sui casi di dumping al fine di consentire alle autorità comunitarie incaricate dell'applicazione di porre fine rapidamente alle misure antidumping che sono state applicate;

29.   prende nota degli obblighi antidumping imposti dalla Russia alle esportazioni provenienti dall'UE, specie sui prodotti siderurgici; ritiene che occorra dirimere tali conflitti in via prioritaria;

30.   prende atto con rammarico del fatto che la Russia utilizza strumenti politici commerciali ai fini della politica estera in un modo che risulta incompatibile con le norme dell'OMC;

31.   attira l'attenzione sul divieto ingiustificato di importazione di carne dalla Polonia, in vigore già da due anni, e raccomanda che tale problema, la cui esistenza è incompatibile con le norme OMC, venga risolto il più rapidamente possibile;

Diritti di proprietà intellettuale

32.   sottolinea la necessità di migliorare la legislazione e la sua applicazione in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di accrescere la competitività e rendere il clima degli investimenti più favorevole, ravvicinando i sistemi normativi provvisti delle norme internazionali più elevate; invita la Federazione russa, in vista della sua futura adesione all'OMC, ad allineare la parte IV del suo Codice civile sulla proprietà dei diritti intellettuali alle norme dell'OMC e agli accordi internazionali, in particolare l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS"), e a garantirne la piena applicazione, affinché la lotta contro la contraffazione e la pirateria sia efficace;

33.   sottolinea la necessità di adeguare l'attuale sistema giudiziario al fine di proteggere efficacemente i diritti di proprietà intellettuale e garantire procedimenti più rapidi; nota l'aumento dei casi risoltisi a favore delle imprese europee, ma esprime seria preoccupazione per la mancata applicazione delle sentenze;

34.   esprime grave preoccupazione per il problema concernente la produzione e la vendita di prodotti contraffatti, in particolare medicinali, che non solo nuoce ai produttori legittimi ma costituisce anche un rischio per la salute pubblica;

35.   invita le autorità russe ad adottare tutte le misure necessarie ed efficaci per individuare le fonti di attività illegali e neutralizzare i siti produttivi o gli operatori che agiscono via Internet; sottolinea che, per quanto riguarda gli impianti di produzione, tali misure dovrebbero comprendere ispezioni ripetute e senza preavviso degli impianti noti, con la collaborazione dei titolari dei diritti nonché l'inasprimento del regime relativo alle licenze per gli stabilimenti di supporti ottici; sottolinea altresì che, per gli operatori che agiscono via Internet, tali misure dovrebbero comprendere l'adozione di emendamenti legislativi che prevedano che le società di gestione collettiva possano agire solo per conto dei titolari dei diritti che autorizzano esplicitamente tale azione nonché l'attuazione di misure per l'applicazione del trattato sul diritto d'autore (WCT) e del trattato sull'esecuzione e sulle registrazioni fonografiche (WPPT) dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 1996;

Energia

36.  ribadisce la necessità di una politica europea coerente in materia di energia; sottolinea che gli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'UE e la Russia dovrebbero, se assolutamente necessario, contribuire al perseguimento di interessi globali in tema di sicurezza energetica dell'UE e alla ricerca di una politica energetica comune fra l'UE e la Russia;

37.   sottolinea tuttavia che l'obiettivo primario della politica energetica dell'UE non può consistere semplicemente nell'evitare la dipendenza energetica permanente dalla Russia;

38.   invita l'UE e la Russia a cooperare più strettamente nel quadro del dialogo UE-Russia e con tutte le parti sociali sull'energia, ponendo l'accento in particolare sulla risoluzione di questioni concernenti la sostenibilità e l'affidabilità costante della produzione, del trasporto e dell'uso dell'energia nonché sull'efficienza energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti; sollecita l'UE, in stretta cooperazione con la Federazione russa, a promuovere gli investimenti nelle fonti rinnovabili e a favorire la condivisione delle tecnologie e la convergenza in materia di regolamentazione, nell'ottica di istituire una relazione duratura e benefica per le due parti; invita inoltre la Federazione russa a offrire un trattamento equo e non discriminatorio a tutti i suoi partner, a favorire l'accesso al mercato russo per gli investitori europei e a tenere conto della protezione dell'ambiente;

39.   sostiene l'obiettivo della Presidenza tedesca volto a garantire un approvvigionamento sicuro di energia e a ridurre la dipendenza energetica mediante la cooperazione e proseguendo il dialogo sull'energia con la Russia, ponendo in tal modo la politica di partenariato energetico su basi solide e affidabili e mirando al tempo stesso a diversificare le fonti di energia introducendo obiettivi vincolanti in materia di efficienza energetica e sull'uso di energie rinnovabili e alternative. Sottolinea che lo sviluppo di tale strategia è di interesse comune all'UE e alla Russia e che è pericoloso che l'UE diventi troppo dipendente dal gas naturale,

40.   si compiace della ratifica del protocollo di Kyoto da parte della Federazione russa nell'ottobre 2004; invita l'UE e la Federazione russa a cooperare strettamente allo scopo di favorire l'innovazione tecnica e migliorare l'efficacia del settore energetico nonché a procedere all'esame congiunto di strategie future per pervenire a riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nel periodo successivo alla scadenza del protocollo nel 2012;

41.   si compiace della firma di un accordo tra Russia, Grecia e Bulgaria sulla costruzione dell'oleodotto Burgas-Alexandroupolis; sottolinea tuttavia che il progetto è soltanto uno tra altri già approvati o in corso di discussione; ricorda che lo sviluppo in avvenire di una politica energetica europea coerente sarà ancora più importante;

42.   è persuaso che, oltre alla necessità che la Russia ratifichi il trattato sulla Carta dell'energia, l'UE dovrebbe prendere in esame la possibilità di negoziare un documento quadro formale sulle relazioni energetiche con la Russia nell'ambito del nuovo APC; suggerisce di trasporre alcuni elementi del trattato sulla Carta dell'energia nel nuovo documento, poiché la situazione attuale, caratterizzata dalla mancanza di un accordo formale, è inaccettabile;

43.   sostiene i programmi di valorizzazione delle infrastrutture energetiche che collegano la Russia con gli Stati membri dell'UE;

44.   esprime preoccupazione per le tendenze verso una concezione nazionalistica e monopolistica nella gestione delle risorse energetiche russe; è seriamente preoccupato per le difficoltà che le imprese private straniere incontrano quando investono in un futuro sviluppo sul territorio russo; invita la Russia ad adottare un approccio più liberale e a creare parità di condizioni per consentire alle imprese straniere di competere con le società russe, conformemente alle norme dell'OMC; e ad incorporare quanto prima nel proprio sistema legislativo le migliori pratiche internazionali in materia di trasparenza e di responsabilità pubblica;

45.   riconosce che un importo significativo è attualmente investito nella manutenzione delle infrastrutture di distribuzione a valle e degli oleodotti; sottolinea tuttavia che la mancanza di investimenti, inclusi quelli esteri, può causare, secondo gli esperti, un deficit di gas già a partire dal 2010;

46.   ribadisce la richiesta rivolta dal Parlamento alla Commissione e agli Stati membri di considerare seriamente il pericolo di un deficit nelle forniture di gas dalla Russia dopo il 2010 dovuto alla mancanza di investimenti nell'infrastruttura energetica di questo paese; sostiene il dialogo sull'energia tra UE e Russia come piattaforma per affrontare la questione dei necessari investimenti nelle infrastrutture energetiche della Russia e dell'Europa, in modo da garantire la sicurezza sia delle forniture che della domanda; rileva che è necessario stabilire meccanismi di comunicazione di crisi efficaci e tempestivi tra l'UE e la Russia; sottolinea la fondamentale importanza di assicurare coerenza, uno stretto coordinamento e la solidarietà tra gli Stati membri dell'UE nel dialogo sull'energia; ribadisce la necessità che l'UE attui una strategia parallela per migliorare la sicurezza e la diversificazione del suo approvvigionamento energetico e l'importanza che la cooperazione UE-Russia riveste ai fini della protezione ambientale, dell'efficienza energetica, del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;

47.   esorta la Russia a non applicare il duplice sistema di prezzi - il che inoltre è in contrasto con le norme dell'OMC - nel campo delle risorse energetiche;

48.   invita la Federazione russa a procedere, in stretta cooperazione con l'UE, a investimenti per la modernizzazione delle centrali nucleari, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, le nuove tecnologie e le fonti energetiche rinnovabili, corrispondendo così agli obiettivi generalmente seguiti di sicurezza, di efficienza energetica, di protezione dell'ambiente e di salute pubblica;

49.   ribadisce il proprio sostegno all'apertura del mercato dell'UE alle esportazioni di energia elettrica dalla Russia, a condizione che le pertinenti norme di sicurezza russe, in particolare in relazione agli impianti nucleari e al trattamento e smaltimento sicuri delle scorie nucleari, siano allineate a quelle comunitarie in modo da evitare il rischio di dumping ambientale;

Trasporti

50.   prende atto delle raccomandazioni formulate dal Gruppo ad alto livello sull'estensione dei principali assi di trasporto transeuropei a paesi e regioni confinanti; appoggia in particolare lo sviluppo di infrastrutture dei trasporti tra l'UE e la Russia, in particolare l'armonizzazione delle condizioni per il trasporto ferroviario;

51.   si compiace dell'accordo firmato il 24 novembre 2006, nel corso del vertice UE-Russia di Helsinki, tra l'UE e la Federazione russa sulla situazione relativa ai pagamenti per il sorvolo della Siberia; ritiene che l'accordo permetterà di normalizzare e rafforzare le relazioni nel settore del trasporto aereo tra l'UE e la Federazione russa, migliorerà in modo significativo la competitività delle compagnie aeree europee e faciliterà le loro operazioni dirette ai mercati emergenti dell'Asia;

Altri settori specifici

52.   ritiene che lo scambio di servizi sia un elemento essenziale delle future relazioni commerciali UE-Russia; invita a ravvicinare le leggi dell'UE e quelle russe, specie nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazione e dei trasporti, rispettando le disposizioni specifiche che disciplinano i servizi pubblici; e chiede la sospensione della politica discriminatoria attualmente praticata nei confronti dei paesi baltici in materia di tariffe ferroviarie sulle importazioni e sulle esportazioni;

53.   sottolinea l'importanza di garantire la stabilità del sistema finanziario, sostenendo il consolidamento di un settore finanziario sano e un sistema efficace di protezione degli utenti dei servizi finanziari grazie a un miglioramento della legislazione, a un controllo efficace e all'applicazione di misure conformi agli standard più elevati applicabili ai prestatori di servizi finanziari;

54.   ritiene che tali riforme creeranno un clima favorevole agli investimenti e potranno svolgere un ruolo importante nel consentire alla Russia di assicurare la continuità della crescita economica, una crescita che sia meno dipendente dalle esportazioni energetiche e dal prezzo dell'energia;

55.   sottolinea l'importanza della concorrenza e dell'apertura del settore dei servizi finanziari; esprime, al riguardo, la sua preoccupazione in relazione agli ostacoli esistenti per la concessione di licenze alle filiali di banche estere;

56.   ritiene che la cooperazione nell'ambito della promozione di un ravvicinamento normativo nel settore agricolo, specie in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, vada intensificata; sottolinea l'importanza, per molti Stati membri, delle esportazioni di prodotti agricoli verso la Russia, in particolare il pesce, la carne e i prodotti lattiero caseari; si dichiara pertanto preoccupato per le misure restrittive che la Russia ha di recente adottato al riguardo e invita l'UE a sostenere gli Stati membri interessati da questi provvedimenti e a trovare una soluzione comune ai problemi legati alle esportazioni verso il mercato russo, specie in relazione alle misure sanitarie e fitosanitarie;

57.   esorta la Russia a non imporre sui prodotti di importazione misure fitosanitarie o veterinarie restrittive che hanno carattere discriminatorio o sono fondate su requisiti più rigidi rispetto a quelli applicati ai prodotti nazionali;

Relazioni con altri partner commerciali

58.   sottolinea che lo sviluppo del partenariato economico strategico tra l'UE e la Russia dovrebbe tenere conto della posizione geografica della Russia; rileva la necessità di integrare l'approccio dell'UE alla Russia in altre iniziative concernenti tale regione, quali la politica europea di vicinato (PEV), la dimensione nordica e la strategia per il Mar Nero;

59.   si compiace dell'iniziativa "Sinergia del Mar Nero" nel quadro della PEV, nell'ottica di favorire una migliore cooperazione regionale tra i paesi interessati della regione del Mar Nero, la Federazione russa e l'UE in settori come l'energia, i trasporti e l'ambiente e rafforzare il dialogo in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, democrazia e buongoverno;

60.   riconosce altresì il contributo potenzialmente positivo che potrebbe derivare dal rafforzamento di una più ampia cooperazione infraregionale tra l'Unione europea e il BSEC nell'ambito del nuovo approccio "Sinergia del Mar Nero";

61.   ribadisce l'importanza di sviluppare la cooperazione regionale UE-Russia nell'ambito della Dimensione settentrionale, all'interno della quale l'UE e la Russia, insieme all'Islanda e alla Norvegia, sono partner su base di parità; sottolinea l'esigenza di mettere a punto progetti concreti di partenariato per sostenere e rafforzare i partenariati multilaterali e i progetti di cooperazione esistenti, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione del Mar Baltico, in linea con la Strategia per la regione del Mar Baltico nell'ambito della Dimensione settentrionale raccomandata dal Parlamento nella summenzionata risoluzione del 16 novembre 2006; sottolinea l'importanza di un ulteriore sviluppo economico e sociale della regione di Kaliningrad quale progetto pilota UE-Russia per una maggiore cooperazione economica e commerciale;

62.   sottolinea i benefici che avrebbe l'ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-Russia nel settore dell'economia turistica, in quanto molte zone degli Stati membri sono considerate mete tradizionali dei turisti russi;

63.   richiama l'attenzione sulla necessità di risolvere con urgenza i problemi legati al miglioramento delle infrastrutture di attraversamento delle frontiere tra la Russia e la Lettonia (ma anche di altri Stati membri dell'Unione europea confinanti con la Russia) e di far sì che l'UE e la Federazione russa contribuiscano a finanziare punti di passaggio frontalieri esistenti e ad aprirne di nuovi; sottolinea altresì l'importanza di sviluppare infrastrutture alle frontiere dei paesi di transito, come l'Ucraina, per favorire e accelerare la cooperazione tra l'UE e la Russia;

64.   ritiene che entrambi i partner abbiano un interesse comune a intrattenere rapporti di vicinato stabili, sicuri e democratici e incoraggia lo sviluppo di buone relazioni di vicinato nel settore del commercio e della cooperazione economica fra i paesi della regione; rileva che la difesa congiunta dei diritti umani e l'attuazione della PEV offrono una serie di possibilità in termini di cooperazione multilaterale, non ultimo attraverso la politica rafforzata di vicinato nei confronti dell'Est, per favorire una cooperazione costruttiva nei settori dell'ambiente, dell'energia, delle infrastrutture e del commercio;

65.   è persuaso che l'esistenza di conflitti congelati nel vicinato comune rappresenti un notevole impedimento allo sviluppo economico nella regione e che occorra privilegiare la loro risoluzione nel rispetto dei principi del diritto internazionale, in particolare trattandone le conseguenze economiche, se si vuole favorire maggiormente lo sviluppo economico e la prosperità dei paesi che fanno parte del vicinato comune;

o
o   o

66.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(2) GU L 185 del 6.7.2006, pag. 17.
(3) GU L 119 del 9.5.2007, pag. 32.
(4) GU L 69 del 9.3.1998, pag. 26.
(5) 10633/1/06 REV1.
(6) Testi adottati, P6_TA(2006)0494.
(7) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 112.


Politica di concorrenza 2005
PDF 149kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005 (2007/2078(INI))
P6_TA(2007)0263A6-0176/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2005 (SEC(2006)0761),

–   viste le indagini settoriali della Commissione nei settori dell'energia e dei servizi bancari al dettaglio,

‐   visti gli obiettivi della strategia di Lisbona,

‐   visto il documento di lavoro della Direzione generale della Concorrenza del dicembre 2005 sull'applicazione dell'articolo 82 del trattato in materia di abusi di posizione dominante,

‐   visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1) e il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE(2),

‐   visti gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003(3),

‐   visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)(4),

‐   visto lo studio della Direzione generale della Concorrenza sulle misure correttive in materia di concentrazioni dell'ottobre 2005 (studio sulle misure correttive in materia di concentrazioni),

‐   visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(5),

‐   visto il Libro verde della Commissione sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2005)0672) (Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno),

‐   visto il piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato su "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" (COM(2005)0107),

‐   visto il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale(6),

‐   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2006 sugli aspetti settoriali del Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti all'innovazione(7),

‐   visto il documento di lavoro della Commissione del settembre 2006 relativo a un quadro comunitario per gli aiuti di Stato nel settore della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione,

‐   vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(8),

‐   visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese(9),

‐   visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013(10),

‐   vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale(11), nella versione trasmessa per parere al Parlamento l'8 settembre 2004,

‐   vista la sua risoluzione del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di servizio pubblico(12);

‐   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa ai servizi di interesse generale e, in particolare, la sua sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00(13),

‐   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

‐   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0176/2007),

1.   plaude all'azione avviata dalla Commissione per modernizzare la politica della concorrenza e, in particolare, alla sua presa di posizione più decisa in materia di lotta contro i cartelli, al riorientamento degli aiuti di Stato non autorizzati e alle indagini settoriali da essa condotte; si congratula con la Commissione per le misure adottate al fine di migliorare il funzionamento della rete europea della concorrenza ("European Competition Network", ECN); felicita la Commissione per i progressi nell'area della cooperazione multi e bilaterale e invita a ulteriori progressi nelle sue attività sulla via della convergenza internazionale della politica di concorrenza;

2.   accoglie con favore la scelta della Commissione di adottare un approccio basato sull'economia più che sulle norme, per l'applicazione della politica di concorrenza; accoglie altresì favorevolmente l'approccio adottato dalla Commissione nelle indagini settoriali, più vicino alle realtà delle prassi commerciali, specie per quanto concerne i settori dei servizi finanziari e dell'energia; sottolinea nuovamente che tali indagini dovrebbero fare luce sulla situazione e sulle tendenze attuali nei settori esaminati e stimolare una politica orientata al futuro;

3.   plaude agli sforzi della Commissione volti a migliorare la qualità dell'applicazione delle decisioni nel quadro dell'ECN grazie a una cooperazione rafforzata con le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) e tra di esse;

4.   rinnova il suo invito, per quanto attiene alla cooperazione con le ANC e l'applicazione da parte loro delle norme di concorrenza, a compiere ulteriori progressi nel ridurre l'incertezza causata da interpretazioni divergenti della legislazione comunitaria sulla concorrenza da parte degli organi giudiziari nazionali, nonché le differenze nei tempi, nel contenuto e nell'attuazione delle decisioni finali; chiede alla Commissione di valutare l'istituzione di una rete di autorità giudiziarie, sul tipo dell'ECN;

5.   ribadisce la sua richiesta, considerate le notevoli differenze esistenti tra le politiche applicate nei diversi Stati membri in materia di servizi di interesse economico generale, di compiere ulteriori progressi per quanto concerne sia la precisazione delle norme esistenti in materia di concorrenza sia la loro attuazione pratica;

6.   accoglie con favore l'aumento del numero di procedure nel quadro del programma sul regime di clemenza dell'ECN; sottolinea tuttavia che è necessario un ulteriore affinamento di tale strumento per evitarne qualsiasi eventuale uso abusivo, in particolare a scapito delle parti più deboli di un accordo collusivo;

7.   ricorda, a tale proposito, la necessità di coordinare il duplice dispositivo costituito dalle azioni di risarcimento e dalle procedure di clemenza, al fine di garantire che vi siano incentivi adeguati ad assumere un comportamento corretto;

8.   esprime preoccupazione per l'eccessivo ritardo nelle procedure di recupero degli aiuti di Stato non autorizzati concessi da molti Stati membri; sottolinea che l'applicazione scorretta delle norme in tale settore rischierebbe di distorcere gravemente la concorrenza;

9.   plaude all'adozione delle norme comunitarie sulla politica di concorrenza da parte degli Stati membri di più recente adesione e raccomanda di continuare nel miglioramento della qualità dell'attuazione di tali norme;

10.   mette in evidenza il ruolo fondamentale che una politica di concorrenza adeguata può esercitare nel raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona; ricorda che tale ruolo della politica di concorrenza può essere migliorato se accompagnato da un'adeguata politica di coesione;

11.   invita la Commissione a esaminare con attenzione gli effetti in termini di concorrenza fiscale tra Stati membri di alcune prassi di imposizione, soprattutto riguardanti le società;

12.   considera che certe prassi in materia d'imposizione applicate da alcuni cantoni svizzeri potrebbero avere come effetto la distorsione della concorrenza e invita gli Stati membri e la Commissione a continuare il loro dialogo con la Confederazione svizzera su tali questioni ai fini della partecipazione svizzera al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, allegato alle conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN in materia di politica fiscale, tenutasi il 1° dicembre 1997(14);

13.   appoggia gli sforzi della Commissione tendenti a stabilire, a livello di Comunità europea, una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) che contribuirà a una migliore comparabilità, e ricorda la posizione adottata nella sua risoluzione del 13 dicembre 2005 sul "Regime fiscale delle imprese: imponibile comune consolidato per l'imposta sulle società"(15);

14.   ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo del Parlamento nella formulazione della normativa sulla concorrenza, anche mediante la promozione dei suoi poteri di codecisione;

15.   ricorda la necessità di promuovere la creazione di capacità adeguate a livello di Comunità europea, per poter soddisfare gli ambiziosi obiettivi della strategia di Lisbona e far fronte a un personale altamente qualificato delle imprese e delle agenzie nazionali di regolamentazione;

16.   plaude agli sforzi volti a rafforzare il ruolo dell'ECN nell'ambito dell'applicazione delle norme di concorrenza, attraverso l'armonizzazione delle prassi e dell'interpretazione delle norme nonché mediante la delega di competenze e lo scambio di esperienze tra le ANC;

17.   esprime preoccupazione per il relativo fallimento registrato finora nel conseguire una reale concorrenza nei mercati energetici; rileva che, in molti Stati membri, la separazione della proprietà si è rivelata insufficiente per garantire condizioni di concorrenza adeguate, poiché la detenzione da parte di operatori dominanti di quote di mercato molto elevate è correlata a un accesso al mercato insufficiente e all'esclusione da quest'ultimo;

18.   esprime la ferma convinzione che occorre dare priorità alla creazione di condizioni concorrenziali omogenee che permettano nuovi ingressi sul mercato e facilitino l'introduzione di nuove tecnologie favorevoli all'ambiente; felicita a tal proposito la Commissione per aver utilizzato pienamente i suoi poteri, nel quadro delle norme sulla concorrenza, sugli aiuti di Stato e sulle concentrazioni tra imprese, per migliorare l'efficienza nel mercato energetico; accoglie con favore il fatto che, parallelamente all'attuazione di casi individuali, l'inchiesta nel settore energetico abbia svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare la Commissione a identificare le necessarie modifiche normative, in particolare su questioni quali l'attuazione di un'adeguata separazione della rete e delle attività di fornitura, l'eliminazione delle lacune normative, in particolare per questioni transfrontaliere, la risoluzione della questione delle concentrazioni di mercato e delle barriere all'entrata e l'aumento della trasparenza nelle operazioni di mercato;

19.   sottolinea che sarebbe opportuno dare maggiore priorità al completamento della separazione della proprietà nel settore dell'energia, parallelamente allo smantellamento dei conglomerati verticali e alla garanzia di reali condizioni di accesso al mercato;

20.   plaude all'obiettivo generale dell'inchiesta sul settore energetico che consiste nell'affrontare la questione delle barriere che attualmente impediscono la creazione di un mercato dell'energia a livello di Comunità europea entro il 1° luglio 2007; condivide l'opinione della Commissione secondo cui i poteri delle ANC debbano essere rafforzati e il coordinamento a livello di Comunità europea debba essere potenziato, specie per quanto riguarda le questioni transfrontaliere; esorta la Commissione a portare avanti azioni che assicurino il rispetto delle regole, segnatamente l'imposizione di ammende contro le imprese che violano le regole della concorrenza; incoraggia la Commissione a perseguire gli Stati membri che proteggono indebitamente i colossi nazionali dell'energia;

21.   invita la Commissione a esaminare le rispettive situazioni di concorrenza delle agenzie di rating, degli uffici di revisione contabile e delle grandi banche d'investimento;

22.   sottolinea che la normativa sulla concorrenza deve applicarsi a tutti i soggetti operanti sul mercato europeo, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale si trovi o meno nell'Unione europea; reputa importante che la Commissione agisca con pari fermezza e coerenza nei riguardi sia delle imprese dei paesi terzi sia di quelle dell'UE;

23.   accoglie con favore l'iniziativa presa dalla Commissione di commissionare una ricerca intesa a verificare se l'aumento dei prezzi dell'energia sia dovuto essenzialmente all'aumento del prezzo del petrolio e all'impatto del sistema di scambio di quote di emissioni, oppure al comportamento anticoncorrenziale dei soggetti attivi sul mercato;

24.   ricorda l'impegno preso dalla Commissione di rivedere la "regola dei due terzi" quale soglia per valutare l'impatto comunitario dei progetti di concentrazione; reputa che dei progressi in tale settore e un approccio più coerente nella valutazione di operazioni di concentrazione comparabili sarebbero auspicabili ogni volta che decisioni prese a livello nazionale potrebbero incidere fortemente sulla struttura di mercato degli Stati membri vicini;

25.   accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di appoggiare l'interconnessione delle reti di infrastrutture; chiede che si presti un'attenzione particolare alle questioni specifiche dei mercati periferici;

26.   accoglie con favore il Libro verde della Commissione sulle azioni di risarcimento del danno e sottolinea che il diritto a un risarcimento per le vittime che abbiano subito perdite in seguito a comportamenti anticoncorrenziali deve essere effettivamente garantito;

27.   plaude agli sforzi della Commissione per rafforzare gli strumenti di lotta contro i cartelli, in particolare la revisione delle procedure di clemenza e i nuovi orientamenti sul metodo di calcolo delle ammende, incentrato sugli accordi di lunga durata su mercati importanti;

28.   ritiene che sarebbe di grande beneficio per l'attuazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di controllo delle concentrazioni, che le ANC cooperassero per istituire una base dati comune contenente tutti i singoli casi esaminati, nel quadro di una rete specifica per lo scambio di informazioni;

29.   accoglie con favore lo studio della Commissione sull'impatto delle misure correttive in materia di concentrazioni per il periodo 1996-2000; stima che tale esame ex post fornisca informazioni fondamentali e che di conseguenza debba essere esteso ad altre aree di attuazione della politica di concorrenza;

30.   rileva che, secondo lo studio sulle misure correttive in materia di concentrazioni, l'efficacia delle misure strutturali è spesso compromessa dal comportamento anticoncorrenziale delle imprese e delle autorità pubbliche interessate, in particolare sotto forma di limitazione dell'accesso al mercato; invita pertanto la Commissione ad accrescere la vigilanza su tale possibile breccia nell'applicazione delle misure correttive in materia di concentrazioni;

31.   nota che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato interno; plaude, a tal proposito, agli sforzi della Commissione per accrescere la trasparenza e la responsabilità pubblica dei meccanismi esistenti in materia di aiuti di Stato; sottolinea inoltre la necessità di criteri chiari per misurare i livelli degli aiuti di Stato;

32.   ribadisce l'invito precedente a seguire ed informare apertamente in merito allo sviluppo degli aiuti di Stato, con paragoni tra Stati membri, al fine di raggiungere l'obiettivo proposto di ridurre tali aiuti;

33.   ricorda la necessità di evitare la concorrenza e le duplicazioni tra i dispositivi degli Stati membri in materia di aiuti di Stato nonché le eventuali distorsioni introdotte nel mercato interno dalle diverse capacità tecniche e finanziarie nazionali di sostenere gli aiuti di Stato; reputa fondamentale che la Commissione prosegua i suoi sforzi volti ad armonizzare le prassi nazionali e a promuovere lo scambio di informazioni e le migliori prassi;

34.   ricorda il principio della compatibilità tra gli aiuti di Stato e la politica di coesione della Comunità europea; invita la Commissione, alla luce degli obiettivi della Comunità europea e delle sue politiche di coesione, a garantire che gli aiuti di Stato non determinino distorsioni della concorrenza, causando la rilocalizzazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, in una corsa alle sovvenzioni da parte delle imprese senza alcun valore aggiunto per gli obiettivi comuni della Comunità europea e portando, in particolare, alla perdita di occupazione in una regione a beneficio di un'altra; ammonisce che gli aiuti regionali approvati al di fuori dei programmi di aiuti regionali autorizzati comportano rischi intrinseci elevati di distorsione della concorrenza;

35.   accoglie con favore l'accresciuta sensibilità della Commissione in relazione alle questioni sulla strategia di Lisbona nel contesto della gestione degli aiuti di Stato, nonché le sue preoccupazioni in merito al recupero del ritardo su tali questioni da parte delle regioni meno sviluppate dell'Unione europea;

36.   reputa che la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato, specie nei settori che operano sul mercato globalizzato, debba focalizzarsi sulle prassi in materia di aiuti applicate dai paesi terzi nei confronti dei concorrenti; suggerisce tuttavia che occorre trovare un equilibrio privilegiando gli sforzi in materia di cooperazione e di riconoscimento reciproco, piuttosto che la concorrenza mediante le sovvenzioni;

37.   ricorda la necessità di garantire che il rispetto degli obiettivi della Comunità europea in materia di controllo climatico, combinato con gli aiuti di Stato in materia ambientale, in diversi paesi e settori, sia compatibile con gli obiettivi della politica di concorrenza; invita la Commissione ad affrontare tale questione nella prossima revisione delle esenzioni per categoria relative agli aiuti di Stato in materia ambientale;

38.   accoglie con favore il progresso nel contesto della cooperazione bilaterale con i maggiori partner dell'UE, soprattutto Stati Uniti, Canada, Giappone e Corea, compreso il dialogo sulle questioni di interesse comune, come le misure correttive in materia di concentrazioni e le inchieste sui cartelli; considera tale cooperazione estremamente importante per raggiungere un'attuazione coerente delle decisioni su questioni di interesse comune;

39.   accoglie con favore la cooperazione della Commissione con le autorità cinesi in vista della creazione di un'autorità della concorrenza in Cina; invita la Commissione a continuare negli sforzi per la creazione di una cultura efficace in materia di concorrenza in Cina;

40.   sottolinea che la Commissione dovrebbe, in relazione all'acquisizione di imprese, analizzare la situazione della concorrenza in vari settori considerando il mercato interno nella sua globalità e non riferendosi principalmente alla situazione nei mercati locali e nazionali;

41.   sottolinea che la nuova agenda commerciale della Commissione, nell'ambito della quale saranno negoziati accordi di libero scambio con determinati partner, richiede una stretta partecipazione del Commissario responsabile della concorrenza per garantire che le principali questioni in materia di concorrenza siano trattate in modo adeguato nel quadro di tali accordi;

42.   invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare e incentrare meglio i loro sforzi comuni nell'organizzazione dell'iniziativa della Giornata della concorrenza, per illustrare ai consumatori e ai cittadini europei l'importanza fondamentale della politica di concorrenza della Comunità europea per la crescita economica e l'occupazione in tutta l'Unione europea;

43.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(3) GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
(4) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(5) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 302 del 1.11.2006, pag. 29.
(7) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 263.
(8) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(9) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
(10) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(11) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
(12) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.
(13) Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747.
(14) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.
(15) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 229.


Risultati della commissione d'inchiesta sulla crisi della compagnia d'assicurazioni "Equitable Life"
PDF 113kWORD 39k
Raccomandazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 basata sulla relazione sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society
P6_TA(2007)0264B6-0199/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 193 del Trattato CE,

–   vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(1),

–   vista la sua decisione 2006/469/CE del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society(2),

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society(3),

–   vista la proroga di tre mesi del mandato della Commissione d'inchiesta approvata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 4 luglio 2006 e ulteriormente estesa il 18 gennaio 2007,

–   vista la relazione definitiva della Commissione d'inchiesta sulla crisi finanziaria della Equitable Life Assurance Society (A6-0203/2007),

–   visto l'articolo 176 del suo regolamento,

A.   considerando che l'articolo 193 del trattato CE costituisce la base giuridica della costituzione da parte del Parlamento di una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denuncie di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario; considerando che ciò costituisce un elemento importante dei poteri di supervisione del Parlamento europeo,

B.   considerando che il mandato della Commissione d'inchiesta costituita in ottemperanza della decisione 2006/469/CE era il seguente: 1) esaminare le denuncie di infrazione o di cattiva amministrazione in merito all'applicazione della Direttiva del Consiglio 92/96/CEE del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)(4), attualmente codificata dalla Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 sull'assicurazione vita(5), presentate nei confronti delle autorità competenti del Regno Unito in merito alla società assicurativa Equitable Life (Equitable Life), soprattutto per quanto riguardava il regime regolamentare e il controllo della salute finanziaria delle imprese assicurative, ad inclusione della loro situazione di solvibilità, della costituzione di adeguate riserve tecniche e della copertura di dette riserve con attivi corrispondenti; 2) valutare se la Commissione abbia adeguatamente svolto il proprio compito di controllare la corretta e tempestiva trasposizione del diritto comunitario e precisare quali carenze sistematiche avessero contribuito a far sorgere la situazione in parola; 3) valutare le denuncie secondo le quali i controllori britannici per molti anni e comunque almeno dal 1989, avrebbero sempre omesso di proteggere gli assicurati mediante una supervisione rigorosa della contabilità e delle pratiche inerenti alle riserve e della situazione finanziaria della Equitable Life; 4) valutare la posizione dei reclami da parte dei cittadini europei non britannici e l'adeguatezza dei rimedi disponibili per gli assicurati di altri Stati membri ai sensi della legislazione britannica e/o della legislazione UE; 5) presentare eventuali proposte ritenute necessarie a tale proposito,

C.   considerando che la Commissione d'inchiesta ha iniziato i suoi lavori il 2 febbraio 2006 adottando la sua relazione finale l'8 maggio 2007; considerando che la Commissione d'inchiesta si è riunita 19 volte, ha svolto 11 audizioni pubbliche, ha organizzato 2 seminari e ha inviato 2 delegazioni ufficiali a Dublino e a Londra; considerando che ha ascoltato la testimonianza orale di 46 persone, ha esaminato 157 testimonianze, 92 delle quali sono state rese pubbliche sul sito web della Commissione d'inchiesta, per un totale di diverse migliaia di pagine; considerando che essa ha anche commissionato 3 studi da parte di esperti esterni,

D.   considerando che in base a tutte le prove e alle iniziative di cui sopra la Commissione d'inchiesta ha approvato una relazione finale nella quale descrive il contenuto delle sue indagini e formula conclusioni e raccomandazioni,

1.  Incarica il suo Presidente di prendere le misure necessarie per rendere pubblica la relazione finale della Commissione d'inchiesta conformemente all'articolo 176, paragrafo 10 del suo regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA;

2.  Invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che vengano prese misure a seguito delle conclusioni e delle raccomandazioni dell'inchiesta, conformemente agli obblighi derivanti dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA e all'articolo 10 del trattato;

3.  Intima al governo britannico e agli enti britannici di regolamentazione e di vigilanza di garantire che vengano prese misure in merito alle conclusioni delle inchieste e alle raccomandazioni che ne sono conseguenza, conformemente all'articolo 4 della decisione 95/167/CE e agli obblighi generali degli Stati membri definiti dai trattati;

4.  Intima alla Commissione di garantire che si prendano immediatamente misure in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni per quanto riguarda i problemi di attuazione e di riferire alle commissioni competenti del Parlamento;

5.  Invita il suo Presidente a incaricare la commissione per i problemi economici e monetari, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la commissione giuridica, la commissione per gli affari costituzionali e la commissione per le petizioni di controllare l'attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta, specialmente quelle relative alle responsabilità della Commissione in merito alla trasposizione e a risolvere i problemi nel contesto del mercato interno e ove adeguato a riferire, conformemente all'articolo 176, paragrafo 11 del suo regolamento;

6.  Invita la Conferenza dei Presidenti e il gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, creato nel febbraio 2007, a mettere in atto le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta per quanto concerne una più stretta cooperazione con i parlamenti nazionali e un migliore monitoraggio del Parlamento europeo sulle questioni di attuazione nonché sulla futura riforma delle commissioni d'inchiesta, per migliorarne il funzionamento e l'efficacia;

7.  Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della Commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.
(2) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 58.
(3) Testi adottati P6_TA(2006)0293.
(4) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(5) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 2006/101/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).


Quadro regolamentare per misure volte a conciliare la vita familiare e il periodo di studio per le giovani donne nell'Unione europea
PDF 143kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea (2006/2276(INI))
P6_TA(2007)0265A6-0209/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 141 del Trattato CE,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata nel 2000(1), in particolare i suoi articoli 9 e 14 sul diritto di costituire una famiglia e sul diritto all'istruzione,

–   viste le conclusioni dei Consigli europei di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, del 25 e 26 marzo 2004, 22 e 23 marzo 2005 e 23 e 24 marzo 2006 concernenti la Strategia di Lisbona a favore dell'occupazione e della crescita,

–   vista la dichiarazione comune dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna,

–   visto il Patto europeo per la gioventù approvato dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005,

–   vista la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 14 marzo 2007 sui servizi di custodia dei bambini,

–   vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2005 sulle politiche europee concernenti la gioventù "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (COM(2005)0206), che prevede la necessità di assicurare ai giovani un'istruzione e una formazione di qualità abbinate ad una migliore conciliazione tra vita familiare e professionale,

–   vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2003 "Investire efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa"(COM(2002)0779),

–   vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2003 "Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza" (COM(2003)0058),

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2005 "Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano alla strategia di Lisbona" (COM(2005)0152),

–   vista la comunicazione della Commissione del 1º giugno 2005 "Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti" (COM(2005)0224),

–   vista la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress(2),

–   vista la comunicazione della Commissione del 1º marzo 2006 "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini" (2006-2010) (COM(2006)0092),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 "Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Prima tappa della consultazione delle parti sociali europee sulla conciliazione della vita professionale, privata e familiare" (SEC(2006)1245),

–   vista la raccomandazione del Consiglio 92/241/CEE del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini(3), che prevede che tali servizi debbano essere messi a disposizione dei genitori che seguono corsi di istruzione o di formazione per accedere al mercato del lavoro,

–   vista le proprie risoluzioni del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata(4), del 9 marzo 2005 sulla revisione a medio termine della strategia di Lisbona(5), del 16 gennaio 2006 sul futuro della strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere(6) e del 1º febbraio 2007 sulla discriminazione nei confronti di giovani donne e ragazze nel settore dell'istruzione(7),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0209/2007),

A.   considerando che l'istruzione e la famiglia rientrano fra le competenze e le responsabilità nazionali,

B.   considerando che l'istruzione è un diritto fondamentale per tutti e un presupposto indispensabile alla realizzazione di una persona e alla sua partecipazione alla vita economica e sociale,

C.   considerando che il sistema educativo dovrebbe includere sia l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini sia la promozione della piena uguaglianza tra i sessi,

D.   considerando che l'accesso all'istruzione, alla formazione lungo tutto l'arco della vita e ad una formazione di qualità sono elementi essenziali per consentire ai giovani - uomini e donne - di apportare le competenze di cui l'Europa ha bisogno, sia come incentivo all'occupazione e alla crescita sia in termini di solidarietà tra le generazioni e di rinnovo demografico,

E.   considerando che un migliore equilibrio tra vita familiare e studi a tutti i livelli potrebbe consentire di valorizzare meglio le potenzialità dei giovani, in particolare delle giovani donne, e contribuire così alla "società della conoscenza", alla competitività dell'economia, alla coesione sociale e al rinnovamento della società europea tutti obiettivi, questi, enunciati nella strategia di Lisbona rivista,

F.   considerando che il futuro dell'Europa dipende dalla sua capacità di promuovere una società che favorisca i giovani, donne e uomini, e che, in tale ambito, la realizzazione del loro desiderio di maternità/paternità o di fornire cure alle persone anziane dipendenti o alle persone disabili non dovrebbe contrapporsi alle scelte educative e professionali o ostacolarne il proseguimento o la ripresa,

G.   considerando che l'istruzione superiore e professionale è una condizione fondamentale per un reale accesso al mercato del lavoro e uno strumento atto a prevenire la povertà, che colpisce soprattutto le donne, nonché ad armonizzare i livelli retributivi tra uomini e donne,

H.   considerando che l'accesso all'istruzione superiore per le ragazze e le giovani donne delle minoranze nazionali o per le ragazze e le giovani donne appartenenti a gruppi di immigranti è particolarmente limitato e/o spesso caratterizzato da discriminazione e segregazione nelle scuole,

I.   considerando che il prolungamento della durata degli studi(8), l'assenza di incentivi per diventare completamente indipendenti e un accesso più difficile alla vita lavorativa possono indurre i giovani a rinviare la decisione di formare una famiglia,

J.   considerando che le opportunità offerte dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la maggiore durata degli studi comportano un aumento dell'età media degli uomini e delle donne che seguono corsi di studio o di formazione(9),

K.   considerando che l'accresciuta aspettativa di vita influisce sulle relazioni intergenerazionali e familiari aumentando il numero delle persone che si trovano in una situazione di dipendenza,

L.   considerando che la suddetta Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 relativa alla conciliazione della vita professionale, privata e familiare riconosce che le politiche in questo settore dovrebbero riguardare anche le giovani e i giovani che frequentano ancora scuole superiori,

M.   considerando che difficoltà finanziarie e discriminazioni di vario tipo rendono spesso più difficili l'accesso e il proseguimento degli studi o della formazione professionale e che tali difficoltà sono particolarmente accentuate nel caso delle giovani e dei giovani che, in aggiunta ai loro studi o alla loro formazione, assumono anche responsabilità familiari ed eventualmente professionali(10),

N.   considerando che, sebbene non sia compito degli Stati membri influire sulla scelta individuale se assumere o meno responsabilità familiari, essi dovrebbero creare un ambiente sociale ed economico favorevole ai giovani che hanno figli, persone anziane dipendenti o persone disabili a carico, tenendo conto delle sfide demografiche cui l'Unione europea è confrontata,

O.   considerando che le persone iniziano a formarsi una famiglia e ad avere figli più tardi nella vita e che ciò influisce sulla situazione demografica in ogni Stato membro,

P.   considerando che le statistiche dimostrano che gli europei non hanno il numero di bambini che desiderano(11),

Q.   considerando che le donne, che sono spesso le prime a prendersi cura delle persone a carico(12), rischiano più degli uomini di non poter proseguire gli studi, di abbandonarli o di non poterli più riprendere, il che comporta inevitabilmente una discriminazione di fatto per tutta la vita nell'accesso e nel proseguimento degli studi e della formazione, nonché disuguaglianze tra uomini e donne nella vita professionale,

R.   considerando che nella maggior parte dei paesi il fatto di lavorare durante gli studi è un fattore di inammissibilità agli aiuti sociali o di riduzione dell'importo dell'aiuto cui avrebbero diritto e che la condizione di studente, soprattutto in presenza di persone a carico, rende notevolmente più difficile la concessione di prestiti o crediti bancari,

S.   considerando che oggigiorno sono sempre più numerose le persone che vivono secondo modelli familiari alternativi che non corrispondono allo schema tradizionale di un nucleo familiare composto dalla madre, dal padre e dai figli biologici avuti insieme,

T.   considerando che le responsabilità familiari implicano bisogni specifici in un certo numero di settori, segnatamente in materia di alloggi, servizi di custodia dei bambini, servizi di assistenza alle persone dipendenti e flessibilità nella frequenza dei corsi di studio,

U.   considerando che il trattamento riservato agli studenti e alle studentesse con responsabilità familiari varia a seconda dei paesi e degli istituti di insegnamento superiore e professionale - elemento suscettibile di costituire un ostacolo alla loro mobilità e quindi alla realizzazione delle loro aspirazioni educative e professionali - e che le loro esigenze sono tenute in considerazione in modo diverso nei sistemi d'istruzione e nell'ambito dei criteri di assegnazione degli aiuti agli studenti,

V.   considerando che a livello degli Stati membri e dell'Unione europea sono disponibili pochissimi indicatori e dati statistici sulle condizioni di vita dei giovani con responsabilità familiari che seguono un corso di studi o di formazione,

1.   sottolinea che l'istruzione e la formazione è un diritto umano delle ragazze e delle donne e un presupposto necessario per poter godere appieno di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici;

2.   ricorda che le raccomandazioni indicate qui di seguito riguardano i giovani che seguono un corso di studi o di formazione e che hanno o desiderano assumere responsabilità familiari, come genitori o per assistere persone anziane dipendenti o persone disabili;

3.   ricorda che, conformemente alle conclusioni del Libro verde sulla demografia menzionato sopra, il deficit demografico europeo è dovuto, tra l'altro, al fatto che attualmente le diverse fasi della vita (studi, lavoro, famiglia) subentrano in un'età più avanzata rispetto al passato;

4.   si compiace del fatto che la Commissione, nella suddetta comunicazione del 12 ottobre 2006 sulla conciliazione tra vita professionale, privata e familiare, riconosca che le politiche volte a realizzare un migliore equilibrio dovrebbero riguardare anche le giovani e i giovani che frequentano ancora scuole superiori, ma deplora la mancanza di proposte concrete al riguardo;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che permettano di conciliare meglio gli studi, la formazione e la vita familiare, che incoraggino i giovani ad assumere responsabilità familiari in modo equilibrato, evitando qualsiasi forma di discriminazione fondata su tali responsabilità, e che consentano loro di valorizzare al massimo il loro contributo alla crescita e alla competitività europea; fa presente che nei settori dell'istruzione e della ricerca le donne laureate (59%) superano gli uomini, ma che la loro presenza si riduce notevolmente con l'avanzare della carriera: il 43% dei dottorandi è costituito da donne a fronte di appena il 15% dei docenti di ruolo;

6.   incoraggia gli Stati membri a tenere maggiormente conto della situazione dei giovani e delle giovani che, oltre a seguire un corso di studi o di formazione, hanno anche responsabilità familiari, e in particolare a mettere a loro disposizione aiuti specificamente adattati alle loro esigenze;

7.   invita gli Stati membri, considerando che il fatto che siano soprattutto le donne a occuparsi delle persone dipendenti rende loro più difficile lo svolgimento degli studi, a istituire servizi sociali di promozione dell'autonomia personale e di assistenza alle persone in una situazione di dipendenza;

8.   incoraggia gli Stati membri a fornire delle "assicurazioni per studenti" ad un prezzo accessibile, e in particolare una copertura sociale e medica, che potrebbero essere estese alle persone a carico dello studente/della studentessa;

9.   invita gli Stati membri e gli istituti di credito a semplificare e a facilitare la concessione di prestiti a condizioni vantaggiose per i giovani e le giovani che combinano responsabilità familiari con un periodo di studi o di formazione;

10.   invita gli Stati membri a ridurre o sopprimere l'imposizione fiscale dei giovani, uomini e donne, che, studiando e lavorando, assumono responsabilità familiari o nei confronti di persone dipendenti;

11.   incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti di insegnamento superiore e professionale, ad adottare le misure necessarie affinché gli studenti che sono anche genitori possano beneficiare di alloggi adeguati alle loro esigenze nonché di sufficienti e idonei servizi di custodia per l'infanzia in base agli stessi criteri di ammissibilità previsti per i genitori che lavorano; invita gli Stati membri a sfruttare pienamente le possibilità offerte in questo settore dai fondi comunitari e in particolare dal FSE;

12.   plaude alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, in cui si invitano espressamente gli Stati membri a predisporre, entro il 2010, strutture di custodia per l'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l'età dell'inizio della scolarità obbligatoria e per almeno il 33% dei bambini con meno di 3 anni; si rammarica che gli Stati membri non abbiano ancora risposto in modo soddisfacente a tale invito;

13.   incoraggia gli istituti di insegnamento superiore e professionale a predisporre servizi di custodia dei bambini all'interno delle loro infrastrutture e invita gli Stati membri ad appoggiare questo tipo di iniziative; sottolinea inoltre l'importanza dei membri più anziani della famiglia (nonni) e il loro ruolo fondamentale nell'educazione dei bambini e nell'assistenza ai giovani genitori che studiano e lavorano;

14.   invita gli Stati membri a garantire che tutti gli studenti che hanno figli abbiano accesso, ad un prezzo sostenibile, a scuole materne municipali/pubbliche di buona qualità;

15.   invita gli Stati membri a garantire che tutti gli studenti con figli più grandi abbiano accesso, ad un prezzo sostenibile, a doposcuola di buona qualità;

16.   invita gli Stati membri a sollevare i giovani, in particolare le giovani donne, dalla responsabilità che incombe loro nei confronti di persone dipendenti, affinché possano proseguire gli studi;

17.   invita gli Stati membri, in cooperazione con gli istituti di insegnamento superiore e professionale, a proporre un'organizzazione più flessibile degli studi, ad esempio con un aumento delle opportunità di insegnamento a distanza e della possibilità di studio a tempo parziale, e consentendo a un maggior numero di adulti di proseguire la loro formazione nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

18.   incoraggia gli Stati membri e gli istituti di insegnamento superiore e professionale ad utilizzare maggiormente le tecniche flessibili di apprendimento rese possibili dalle nuove tecnologie e a metterle a disposizione di tutti i giovani che seguono un corso di studi o di formazione, in particolare di quelli con responsabilità familiari o con responsabilità nei confronti di persone disabili;

19.   invita gli Stati membri e gli istituti di insegnamento superiore e professionale a garantire la parità di trattamento e la non discriminazione a livello di inizio, proseguimento e ripresa degli studi per le studentesse in gravidanza e le madri di bambini piccoli e a tenere particolarmente conto delle loro esigenze;

20.   invita gli istituti di insegnamento superiore e professionale a sensibilizzare il proprio personale insegnante e professionale alle specifiche esigenze degli studenti/delle studentesse aventi persone a carico e, se del caso, a predisporre servizi di sostegno e di consulenza in modo da facilitare il loro ingresso, il proseguimento o la ripresa dell'istruzione superiore o professionale;

21.  invita gli istituti di insegnamento superiore e professionale a tener conto della situazione finanziaria dei giovani - uomini e donne - con responsabilità familiari al momento della determinazione delle tasse scolastiche e li esorta a fornire ai giovani un'assistenza adeguata;

22.   invita gli Stati membri a predisporre un sistema di "certificazione" nazionale che consenta di identificare gli istituti di insegnamento superiore e professionale che predispongono mezzi per conciliare gli studi e la vita familiare, al fine di facilitare e incoraggiare il proseguimento o la ripresa degli studi per le persone con responsabilità familiari;

23.   incoraggia i datori di lavoro, nel quadro della responsabilità sociale delle imprese, a concedere borse di studio di cui potrebbero beneficiare anche gli studenti/le studentesse con responsabilità familiari, con l'obiettivo di favorire l'occupazione dei giovani diplomati;

24.   invita gli Stati membri e le parti sociali a incoraggiare e facilitare la formazione lungo tutto l'arco della vita prevedendo, tra l'altro, la possibilità di congedi parentali o di maternità, oppure di aspettative per motivi di custodia legale o di assistenza a persone anziane dipendenti o a persone disabili, nonché una maggiore flessibilità delle condizioni di lavoro, in particolare con l'utilizzo delle nuove tecnologie; invita inoltre gli Stati membri a includere il congedo di maternità e il congedo parentale durante un periodo di studi nel calcolo del tempo di lavoro complessivo delle donne e degli uomini e nel calcolo della loro pensione di anzianità, al fine di conseguire pienamente l'obiettivo di una reale uguaglianza tra uomini e donne;

25.   chiede agli Stati membri di sopprimere le restrizioni alle attività retribuite complementari svolte durante il periodo di studi o di formazione o durante un congedo parentale, nei casi in cui gli importi non superino le soglie fissate dagli Stati membri, senza privare le persone interessate delle indennità familiari, al fine di consentire loro di restare in contatto con il datore di lavoro svolgendo il lavoro a domicilio e di agevolarne il ritorno sul mercato del lavoro al termine di un periodo di congedo parentale;

26.   ricorda che il maggiore coinvolgimento delle giovani donne nella cura delle persone dipendenti comporta una discriminazione tra uomini e donne a livello educativo e professionale; sottolinea che il rafforzamento delle responsabilità spettanti agli uomini per quanto riguarda i lavori domestici e la presa a carico dei figli e di altre persone dipendenti è un elemento fondamentale per consentire a un maggior numero di giovani donne di conciliare il ruolo di madri e gli studi; invita pertanto gli Stati membri a valorizzare la vita familiare e a promuovere il ruolo dei padri nonché una migliore condivisione delle responsabilità nella vita familiare, anche durante il periodo degli studi e alla conclusione di un ciclo di studi, come componente essenziale delle pari opportunità tra uomini e donne;

27.   invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni in materia di sostegno finanziario alle famiglie con bambini al fine di favorire la partecipazione degli uomini all'educazione dei figli;

28.   raccomanda al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nell'ambito del Metodo aperto di coordinamento e della riunione dei ministri dell'istruzione e degli affari sociali, di scambiarsi le migliori pratiche in materia di sostegno agli studenti con responsabilità familiari e di tener conto delle misure innovative introdotte in tale ambito da alcuni paesi europei;

29.   raccomanda agli Stati membri di agevolare la concessione o l'estensione degli aiuti sociali agli studenti originari di altri Stati membri con figli a carico;

30.   raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, rispettivamente in fase di elaborazione e attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia d'istruzione, di tener conto della particolare situazione degli studenti con responsabilità familiari e richiama l'attenzione sull'importanza di inserire in tali programmi azioni trasversali favorevoli alla conciliazione della vita studentesca e familiare; chiede che i sistemi d'istruzione siano resi flessibili al fine di garantire che, dopo un congedo di maternità, una madre possa proseguire gli studi ed essere reintegrata allo stesso livello di prima del congedo;

31.   invita gli Stati membri a valutare, in base alla loro situazione nazionale, se una riforma dei loro sistemi d'istruzione volta a promuovere la flessibilità e una migliore gestione dei periodi di studio potrebbe accelerare l'ingresso dei giovani nella vita lavorativa e la realizzazione del loro desiderio di maternità/paternità;

32.   invita Eurostat e gli Stati membri ad adeguare gli indicatori esistenti al fine di raccogliere i dati necessari per determinare, a livello degli Stati membri e dell'Unione europea il numero di studenti e studentesse che hanno responsabilità familiari, le loro condizioni di vita e in quale misura le responsabilità familiari siano un fattore di abbandono degli studi, in particolare per le giovani donne;

33.   ricorda che la motivazione delle giovani donne per conciliare gli studi e la maternità può altresì essere minata dal timore di essere successivamente oggetto di discriminazioni in ambito professionale; invita quindi gli Stati membri a lottare contro la discriminazione esercitata dai datori di lavoro nei confronti delle madri al momento sia dell'assunzione sia della concessione di promozioni;

34.   invita gli ambienti scientifici e universitari ad adottare misure adeguate volte a garantire agli uomini e alle donne con responsabilità familiari parità di accesso alle carriere scientifiche e/o nel settore della ricerca, incoraggiandoli così a scegliere questo tipo di carriera e a rimanere nell'ambiente scientifico;

35.   invita gli Stati membri a proseguire nel loro impegno a favore dello sviluppo e della diffusione della formazione professionale destinata alle persone con responsabilità familiari e a quelle provenienti da gruppi emarginati o minoritari, affinché possano sfuggire alla disoccupazione di lungo periodo e siano loro garantite pari condizioni di accesso al mercato del lavoro;

36.   raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione, conformemente alle caratteristiche dei rispettivi sistemi sanitari nazionali, l'importanza dell'accesso ai servizi sanitari per gli studenti che stanno per avere figli o già li hanno e di creare le infrastrutture necessarie in stretta cooperazione con le università;

37.   asserisce che il principio di responsabilità genitoriale condivisa potrebbe anche valere per giovani donne e uomini conviventi su base diverse dal matrimonio ufficiale specifiche a ciascun paese;

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.
(3) GU L 123 dell'8.5.1992, pag. 16.
(4) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
(5) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 164.
(6) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 323.
(7) Testi approvati, P6_TA(2007)0021.
(8) Francesco C. Biliari, Dimiter Philipov, "Education and Transition to Motherhood: a comparative analysis of Western Europe", European Demographic Research Papers 2005.
(9) Relazione Eurostudent 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": l'età media degli studenti è di 28 anni nel Regno Unito, di 25,3 anni in Austria, di 24,6 in Finlandia, di 24,2 nei Paesi Bassi e di 24,1 anni in Irlanda.
(10) Relazione Eurostudent 2005, "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": nei Paesi Bassi lavora il 91% degli studenti, in Irlanda il 69%, in Austria il 67%, in Germania il 66% e in Finlandia il 65%.
(11) Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Libro verde: Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094).
(12) Relazione Eurostudent 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": in Lettonia il 13,8% di studentesse ha un figlio rispetto al 5,3% di studenti, in Irlanda il 12,1% rispetto al 10,4%, in Austria l'11,5% rispetto al 10%.

Note legali - Informativa sulla privacy