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Procedura : 2007/0095(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0461/2007

Testi presentati :

A6-0461/2007

Discussioni :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

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PV 12/12/2007 - 3.6
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P6_TA(2007)0605

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Mercoledì 12 dicembre 2007 - Strasburgo
Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli *
P6_TA(2007)0605A6-0461/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2007)0268 – C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0268),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0203/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0461/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2
(2)  In base all'esperienza acquisita e alla luce delle prospettive di evoluzione dei mercati all'interno e all'esterno della Comunità e dell'attuale contesto degli scambi internazionali appare opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, sia sul mercato interno che sul mercato dei paesi terzi, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. Per chiarezza è opportuno quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 e sostituirli con un unico regolamento, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione.
(2)  In base all'esperienza acquisita e alla luce delle prospettive di evoluzione dei mercati all'interno e all'esterno della Comunità e dell'attuale contesto degli scambi internazionali appare opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, sia sul mercato interno che sul mercato dei paesi terzi, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. Per chiarezza è opportuno quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 e sostituirli con un unico regolamento, le cui disposizioni potrebbero in seguito essere integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli1, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione.
______________
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1
Emendamento 2
Considerando 4
(4)  Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori interessati, nonché i temi e i mercati oggetto dei programmi comunitari.
(4)  Occorre definire i criteri di selezione dei temi, dei mercati e delle potenziali opportunità di esportazione oggetto dei programmi comunitari, in particolare di quelli realizzati nei paesi terzi.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Le azioni di informazione e di promozione dovrebbero comprendere e rispecchiare nel miglior modo possibile gli aspetti distintivi del modello europeo, ossia la ricchezza, la varietà e la tradizione della nostra cultura agroalimentare.
Emendamento 4
Considerando 6
(6)  Le azioni devono essere realizzate nell'ambito di programmi di informazione e di promozione. Per le azioni da realizzare sul mercato interno e per garantire la coerenza e l'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi.
(6)  Le azioni devono essere realizzate nell'ambito di programmi di informazione e di promozione. Per le azioni da realizzare sul mercato interno e per garantire la coerenza e l'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi.
Emendamento 5
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Il carattere comunitario di questi programmi dovrebbe rendere necessariamente prioritarie le proposte che coinvolgono diversi Stati membri e che riguardano mercati di paesi terzi. Andrebbero altresì presi in particolare considerazione i programmi multiprodotto, che comportano un maggiore rendimento delle risorse pubbliche investite. La Commissione dovrebbe inoltre favorire la collaborazione con gli Stati membri nelle azioni che avvia di propria iniziativa, accrescendo così il valore aggiunto comunitario.
Emendamento 6
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Sarebbe opportuno prevedere e includere nei programmi misure di informazione e di sostegno alle organizzazioni professionali partecipanti ai programmi.
Emendamento 7
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Tenuto conto del rapido processo di internazionalizzazione cui è sottoposto il sistema agroalimentare comunitario, è opportuno prevedere un'applicazione flessibile degli strumenti di promozione e informazione e procedere alle modifiche legislative necessarie alla luce dell'esperienza acquisita dal 1999.
Emendamento 8
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  Tenendo conto che, in particolare nei paesi terzi, le misure di promozione adottate dovrebbero favorire l'accesso del consumatore ai prodotti europei e che le organizzazioni cofinanziano una percentuale considerevole dei programmi, le organizzazioni proponenti dovrebbero poter essere presenti con i loro prodotti nell'ambito di azioni commerciali, come fiere ed altri eventi, in modo da mostrare la ricchezza, la qualità e la varietà dell'offerta comunitaria disponibile.
Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis (nuova)
d bis) rafforzamento delle azioni di informazione e promozione dei prodotti ortofrutticoli.
Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1, alinea
1.  I settori o i prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
1.  Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, fanno riferimento in particolare ai seguenti criteri:
Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) opportunità di valorizzare i molteplici vantaggi dei prodotti regionali e locali per l'ambiente e il mercato del lavoro;
Emendamento 12
Articolo 4, comma 1
Ogni tre anni la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, l'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 3, nonché dei paesi terzi. Gli elenchi sono rivisti ogni due anni. Tuttavia, all'occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell'intervallo, secondo la stessa procedura.
Ogni tre anni la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, l'elenco dei temi di cui all'articolo 3, nonché dei paesi terzi. Nel caso dei paesi terzi la Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2  bis, un elenco strategico comunitario delle potenziali opportunità di esportazione, tenendo conto dei risultati delle azioni realizzate in conformità dell'articolo 10, in particolare per quanto concerne gli studi di mercati nuovi e le missioni commerciali di alto livello. Gli elenchi sono rivisti ogni anno. Tuttavia, all'occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell'intervallo, secondo la stessa procedura, con particolare riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1
1.  Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di promozione e di informazione.
1.  Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di promozione e di informazione.
Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all"articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati all'articolo 3, paragrafo 2.
2.  Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di tutti i prodotti menzionati all'articolo 3, paragrafo 2.
Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1
1.  Gli Stati membri redigono capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione.
1.  La Commissione redige capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione.
Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 1
1.  La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, i programmi che vengono accolti e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità i programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro o in più paesi terzi.
1.  La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, i programmi che vengono accolti e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità unicamente i programmi realizzati su mercati di paesi terzi e, in particolare, quelli presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro.
Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 1
1.  In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
1.  In assenza di programmi di informazione per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1
1.  Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sorveglia la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli articoli 8 e 9.
1.  Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti gestisce la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli articoli 8 e 9.
Emendamento 19
Articolo 13, paragrafo 2
2.  La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi accolti, di cui agli articoli 8 e 9, non supera il 50% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.
2.  La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi accolti, di cui agli articoli 8 e 9, non supera il 60% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale. Tuttavia, nel caso dei programmi concernenti la produzione biologica e di quelli riguardanti misure adottate a seguito di situazioni di crisi, il livello della partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 70%.
Emendamento 20
Articolo 13, paragrafo 3, comma 1
3.  Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto in misura pari al 20% almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2.
3.  Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto in misura pari al 10% almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2.
Emendamento 21
Articolo 15, comma 1 bis (nuovo)
Tali modalità prevedono in particolare la possibilità, per le organizzazioni proponenti, di presentare il proprio programma almeno due volte l'anno e, per gli Stati membri, di sottoporre alla Commissione le proposte di programma secondo le stesse condizioni.
Emendamento 22
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Emendamento 23
Articolo 17, alinea
Prima di stabilire gli elenchi di cui all'articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all'articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 9, di decidere in merito alle azioni di cui all'articolo 10 o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 15, la Commissione può consultare:
Prima di stabilire gli elenchi di cui all'articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all'articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 9, di decidere in merito alle azioni di cui all'articolo 10 o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 15, la Commissione consulta:
Emendamento 24
Articolo 18
Anteriormente al 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.
Anteriormente al 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.
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