Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0228(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0482/2007

Testi presentati :

A6-0482/2007

Discussioni :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Votazioni :

PV 12/12/2007 - 3.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0607

Testi approvati
PDF 196kWORD 26k
Mercoledì 12 dicembre 2007 - Strasburgo
Agenzia europea per la sicurezza aerea ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0579),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   viste le dichiarazioni della Commissione in allegato,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0482/2007),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 277 E del 20.11.2007, pag. 8.
(2) Testi approvati del 14.3.2007, P6_TA(2007)0067.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 12 dicembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
P6_TC2-COD(2005)0228

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 216/2008)


Dichiarazioni della Commissione

Articolo 64

Per quanto riguarda l'articolo 64, la Commissione dichiara che, nella modifica del Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, la Commissione valuterà con la dovuta attenzione la situazione specifica delle PMI, e in particolare l'impatto che il livello dei diritti e degli onorari possono avere sulla loro redditività, continuando al contempo a garantire il rispetto del principio di non discriminazione e a fare in modo che l'attività di certificazione dell'Agenzia sia sufficiente a coprire tutti i costi dei servizi forniti.

Articolo 3, lettera j), punto i) quarto trattino

"Per quanto riguarda la definizione di aeromobili a motore complessi, la Commissione valuterà l'impatto economico prodotto sui mercati dall'inclusione degli aeromobili muniti di motori a turbogetto o di o più di un motore a turboelica in tale definizione e chiederà all'Agenzia europea per la sicurezza aerea di monitorarne le prestazioni in materia di sicurezza".

Allegato II, lettera e) (aeromobili ultraleggeri)

"La Commissione chiederà all'Agenzia europea per la sicurezza aerea di effettuare consultazioni formali con tutte le parti interessate e di presentare un parere motivato mirato a modificare la lettera e) dell'allegato II, per inserirvi, se necessario, gli aeromobili ultraleggeri di peso inferiore a 600 kg."

Note legali - Informativa sulla privacy