Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0582),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0119/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0453/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) L'unico fine della protezione di disegni e modelli è quello di garantire diritti esclusivi sull'aspetto di un prodotto, non un monopolio sul prodotto in quanto tale; la protezione di disegni e modelli per i quali non esistano alternative pratiche comporterebbe di fatto un monopolio sul prodotto; tale protezione potrebbe costituire un abuso delle disposizioni in tema di disegni e modelli; consentendo a terzi di fabbricare e distribuire pezzi di ricambio si mantiene la concorrenza; se la protezione di disegni e modelli viene estesa ai pezzi di ricambio, i terzi violerebbero i diritti sul disegno o modello, la concorrenza verrebbe eliminata e il titolare dei diritti otterrebbe un monopolio de facto sul prodotto.
(2) Le differenze tra le normative degli Stati membri relative all'uso di disegni e modelli protetti per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno qualora il prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato o al quale il disegno o modello è applicato sia un componente di un prodotto complesso al cui aspetto si riferisce il disegno o modello protetto; tali differenze possono falsare la concorrenza nel mercato interno.
(3) Per il buon funzionamento del mercato interno risulta dunque necessario procedere a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in tema di protezione di disegni e modelli per quanto riguarda l'impiego di disegni e modelli protetti per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario.
(4) Al fine di completare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico(3) per quanto riguarda la facoltà dei produttori di apporre in modo visibile ed efficace il loro marchio di fabbrica o logo sui componenti o sui pezzi di ricambio, va garantito che i consumatori vengano debitamente informati circa l'origine dei pezzi di ricambio, per esempio tramite informazioni sui marchi di fabbrica o logo apposti su questi ultimi.
(5)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(4), contiene disposizioni per l'effettuazione di prove sui pezzi di ricambio fabbricati da produttori indipendenti per garantire che essi soddisfino i criteri in materia di sicurezza e ambiente; considerando che le nuove procedure da essa previste forniranno maggiori salvaguardie per i consumatori in un mercato completamente deregolamentato.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 98/71/CE(5),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 14 della direttiva 98/71/CE è sostituito dal ║seguente:
"Articolo 14
Disegni o modelli incorporati come componenti utilizzati per la riparazione
1. La protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata a quei disegni o modelli che sono incorporati in un prodotto o applicati allo stesso e che costituiscono componenti di un prodotto complesso e sono utilizzati, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ║, unicamente per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario. Tale disposizione non si applica qualora l'obiettivo principale dell'immissione sul mercato di detto componente non sia la riparazione del prodotto complesso.
2. Il paragrafo precedente si applica purché i consumatori siano debitamente informati circa l'origine del prodotto utilizzato a fini di riparazione attraverso l'uso di un contrassegno, come un marchio di fabbrica o un logo, o in altra opportuna forma, in modo da poter scegliere con cognizione di causa tra pezzi▐ concorrenti offerti a fini di riparazione.║
3.Il paragrafo 1 si applica solo ai pezzi di ricambio automobilistici visibili nel mercato secondario, non appena il prodotto complesso sia commercializzato nel mercato primario dal titolare dei relativi diritti sui disegni o con il suo consenso.".
Articolo 2
Gli Stati membri le cui legislazioni prevedano una protezione giuridica dei disegni e dei modelli che sono incorporati in un prodotto o applicati allo stesso e che costituiscono componenti di un prodotto complesso e sono utilizzati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CE unicamente per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario possono conservare tale protezione giuridica dei disegni e dei modelli per ...(6).
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro ...(7). Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.