Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti (COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0372),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0254/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0477/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis)L'Unione europea, primo produttore mondiale di vino, con oltre un milione e mezzo di aziende vitivinicole, è il primo esportatore nonché il primo consumatore a livello internazionale.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 2
(2) Il consumo di vino nella Comunità è in calo costante e dal 1996 le esportazioni di vino dalla Comunità crescono, in volume, ad un ritmo molto più lento delle importazioni. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.
(2) Nonostante si assista ad un aumento delle vendite dei vini di qualità e delle esportazioni di vino dalla Comunità, il consumo complessivo di vino nella Comunità registra un calo costante, e dal 1996 le esportazioni di certi vini, in volume, crescono ad un ritmo molto più lento delle importazioni di vini della stessa fascia. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio generale tra domanda e offerta di certi vini che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 3
(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. Le misure dei meccanismi di mercato, come la distillazione di crisi, si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.
(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. Alcune misure dei meccanismi di mercato si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis)Il valore del saldo delle disponibilità superiori al 14% della produzione è dell'ordine di 5 200 000 000 EUR. Potrebbe essere realizzato con un aumento mirato di 75 milioni di nuovi consumatori interni o con una promozione delle esportazioni verso paesi terzi in cui esiste una domanda solvibile di centinaia di milioni di consumatori, con un corrispondente incremento considerevole del reddito per la filiera.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)
(3 ter)L'eliminazione immediata delle misure di mercato dell'attuale organizzazione comune del mercato (OCM) avrà un notevole impatto negativo sul settore e pertanto occorre istituire un periodo transitorio tra l'attuale e la futura OCM.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 5
(5) Alla luce dell'esperienza acquisita appare quindi appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori di vino europei; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità che sono i migliori del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e sostituirlo col presente nuovo regolamento.
(5) Alla luce dell'esperienza acquisita appare quindi appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino per conseguire i seguenti obiettivi: migliorare la competitività dei produttori di vino europei; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità che sono i migliori del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo, con particolare considerazione per la costante espansione della domanda nei mercati emergenti dell'Asia, i quali comportano per i produttori vinicoli europei concorrenza e opportunità; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, che migliori il tenore di vita degli agricoltori, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e sostituirlo col presente nuovo regolamento.
Emendamento 7 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis)L'OCM vitivinicola dovrebbe creare le condizioni generali che consentono al settore vitivinicolo un approccio autonomo commisurato alle esigenze dei mercati ma conforme agli interessi dei consumatori, alle pari opportunità per le aziende vinicole e di trasformazione, negli Stati membri e tra Stati membri, nonché alle esigenze ambientali.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 9
(9) È importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento spettano alla Comunità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per i bisogni delle loro regioni, tenendo conto, se necessario, delle peculiarità locali e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
(9) È importante istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive. Mentre la definizione di alcune di tali misure e il loro finanziamento spettano alla Comunità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere la giusta combinazione di misure per i bisogni delle loro regioni, tenendo conto, se necessario, delle peculiarità locali e di inserirle nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.
Emendamento 9 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis)Il costo annuale della riforma è stimato a circa 1 300 000 000 EUR, il che corrisponde al livello attuale delle spese per il settore vitivinicolo. L'importo va ripartito tra le dotazioni nazionali e le misure applicate a livello comunitario. La ripartizione fra Stati membri del bilancio assegnato ai programmi nazionali dovrebbe effettuarsi sulla base dei criteri di ripartizione storica, della superficie vitata e dell'andamento storico della produzione.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 10
(10)La chiave di ripartizione finanziaria delle risorse a favore dei programmi di sostegno nazionali tra gli Stati membri dovrebbe basarsi sulla quota storica del bilancio del vino, come criterio principale, e quindi sulla rispettiva superficie vitata e sulla produzione storica.
soppresso
Emendamento 11 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)
(10 bis)I fondi destinati ai programmi nazionali di sostegno di uno Stato membro – escluse le misure di promozione – non possono essere inferiori al totale assegnato a detto Stato membro nel 2008 a fini di ristrutturazione.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 11
(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini comunitari nei paesi terzi e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.
(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione, dall'informazione sugli effetti positivi del consumo moderato di vino e su quelli negativi del consumo irresponsabile di alcol, dalla conoscenza dei mercati e dalla commercializzazione dei vini comunitari e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno strumenti preventivi così come far sì che gli strumenti di sviluppo del settore possano avere l'obiettivo di migliorare la qualità e lo sbocco commerciale, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 12
(12)Il finanziamento comunitario delle misure ammissibili dovrebbe essere subordinato, se possibile, al rispetto di determinate norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme i relativi pagamenti verrebbero ridotti in proporzione.
soppresso
Emendamento 14 CONSIDERANDO 13
(13)È opportuno che gli aiuti al settore provengano anche dalle misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
soppresso
Emendamento 15 CONSIDERANDO 14
(14) Nel settore vitivinicolo dovrebbero avere pertinenza le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1698/2005: l'insediamento dei giovani agricoltori e investimenti in impianti tecnici e per migliorare la commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità, aiuti agroambientali, il prepensionamento per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.
(14) Nell'ambito delle dotazioni nazionali, dovrebbero essere ammissibili le misure concernenti l'insediamento dei giovani agricoltori, gli investimenti in impianti tecnici, i miglioramenti della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori per attività di informazione e promozione dopo l'adesione ad un sistema di qualità, gli aiuti agroambientali nonché il prepensionamento per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente ogni attività agricola di natura commerciale e di cedere l'azienda ad altri agricoltori.
Emendamento 16 CONSIDERANDO 15
(15)Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 è opportuno disporre un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento.
soppresso
Emendamento 17 CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)
(16 bis)La fiducia dei consumatori nella qualità dei vini europei è determinante per la vendita di vino all'interno dell'Unione e nei paesi terzi; per garantire questa fiducia occorre porre l'accento, nell'ambito delle misure di regolamentazione, sulla gestione della qualità e sull'informazione.
Emendamento 18 CONSIDERANDO 16 TER (nuovo)
(16 ter)Occorre che le azioni di promozione tengano conto degli studi realizzati sui componenti del vino e sugli effetti che un consumo moderato può avere sulla salute dell'uomo.
Emendamento 19 CONSIDERANDO 19
(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di produzione. Per elasticità, è opportuno affidare alla Commissione il compito di mantenere aggiornate le pratiche enologiche e di approvarne di nuove, tranne che per le pratiche politicamente sensibili dell'arricchimento e dell'acidificazione, per le quali appare appropriato che le modifiche rimangano di competenza del Consiglio.
(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di produzione. E" pertanto opportuno elencare le pratiche enologiche autorizzate, e mantenere di competenza del Consiglio il compito di aggiornare tali pratiche enologiche e di approvarne di nuove.
Emendamento 20 CONSIDERANDO 21
(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrapressatura, è necessario vietare tale pratica.
(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrapressatura, è necessario vietare tale pratica e stabilire meccanismi che assicurino il rispetto di tale divieto.
Emendamento 21 CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)
(21 bis)Per ragioni di tutela dell'ambiente è opportuno, pur se con alcune deroghe, stabilire l'obbligo di consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti della vinificazione.
Emendamento 22 CONSIDERANDO 22
(22)Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione dovrebbe basarsi, in linea generale, sulle pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai vini comunitari destinati all'esportazione, a prescindere dalle norme più restrittive che potrebbero essere di applicazione nella Comunità, in modo da non ostacolare i produttori comunitari sui mercati esteri.
soppresso
Emendamento 23 CONSIDERANDO 29
(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.
(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, così come le denominazioni corrispondenti a unità geografiche più piccole della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di base e con un nome diverso dalla denominazione di origine, dovrebbero essere protette nei confronti di usi che nuocciono alla notorietà associata ai prodotti rispondenti alle esigenze corrispondenti o che sfruttano indebitamente questa notorietà. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.
Emendamento 24 CONSIDERANDO 33
(33) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche esistenti nella Comunità siano esentate dall'applicazione della nuova procedura di esame. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire alla Commissione le informazioni di base e gli atti con cui hanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni a livello nazionale, pena la perdita della protezione di cui godono le medesime. Ai fini della certezza del diritto è opportuno limitare la possibilità di cancellazione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche esistenti.
(33) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche esistenti nella Comunità siano esentate dall'applicazione della nuova procedura di esame. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire alla Commissione le informazioni di base e gli atti con cui hanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni a livello nazionale.
Emendamento 25 CONSIDERANDO 34
(34)È opportuno che d'ora in avanti non sia più possibile proteggere a livello nazionale nomi geografici in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.
soppresso
Emendamento 26 CONSIDERANDO 37
(37) Tali norme dovrebbero prevedere l'obbligatorietà dell'uso di determinati termini che consentano di identificare il prodotto a seconda delle categorie di vendita e di fornire ai consumatori determinate informazioni importanti. È opportuno disciplinare a livello comunitario anche l'uso di determinate altre informazioni facoltative.
(37) Tali norme dovrebbero prevedere l'obbligatorietà dell'uso di determinati termini che consentano di identificare il prodotto a seconda delle categorie di vendita e di fornire ai consumatori determinate informazioni importanti, fra cui la qualità dell'imbottigliatore. È opportuno disciplinare a livello comunitario anche l'uso di determinate altre informazioni facoltative.
Emendamento 27 CONSIDERANDO 38
(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati. In particolare, dovrebbero permettere l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate determinate condizioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo.
(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati.
Emendamento 28 CONSIDERANDO 38 BIS (nuovo)
(38 bis)La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono determinanti per le prospettive di commercializzazione. Per quanto riguarda l'etichettatura, è necessario mantenere delle distinzioni secondo le varie categorie di vino e un regime di protezione per le menzioni tradizionali esistenti, onde identificare il prodotto e fornire ai consumatori determinate informazioni essenziali.
Emendamento 29 CONSIDERANDO 39
(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori continua tuttora a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario.
(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori può costituire un mezzo per contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario. Occorre tuttavia differenziare le competenze tra questi due tipi di organizzazione.
Emendamento 30 CONSIDERANDO 42
(42) Il controllo dei flussi commerciali è soprattutto un'attività amministrativa che va gestita in modo flessibile. Ne consegue che la decisione relativa alle condizioni di rilascio di titoli dovrebbe essere adottata dalla Commissione, stante la necessità di disporre di titoli di importazione ed esportazione ai fini della gestione dei mercati, in particolare ai fini della sorveglianza sulle importazioni dei prodotti in oggetto. È tuttavia opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni generali che disciplinano i titoli suddetti.
(42) Il controllo dei flussi commerciali è soprattutto un'attività amministrativa che va gestita in modo flessibile ai fini della sorveglianza sulle importazioni dei prodotti in oggetto. È tuttavia opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni generali che disciplinano i titoli di importazione ed esportazione.
Emendamento 31 CONSIDERANDO 43
(43)L'istituzione di un regime di titoli di importazione e di esportazione comporta anche l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'effettiva realizzazione delle transazioni per le quali sono rilasciati i titoli.
soppresso
Emendamento 32 CONSIDERANDO 46
(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo. Perché sia efficace, di solito questo tipo di strumento di gestione del mercato deve essere applicato rapidamente. È pertanto opportuno affidare le relative competenze alla Commissione.
(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo.
Emendamento 33 CONSIDERANDO 55
(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2013, data a partire dalla quale sarà tuttavia necessario levarlo definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.
(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti in linea di principio fino al 31 dicembre 2013. Nel corso del 2012, sarebbe opportuno controllare l'efficacia delle misure adottate nel quadro della riforma del mercato vitivinicolo nel 2007 e decidere in merito al mantenimento o alla soppressione del regime di impianto.
Emendamento 34 CONSIDERANDO 55 BIS (nuovo)
(55 bis)E'opportuno tuttavia garantire maggiore flessibilità in materia di diritti d'impianto, per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.
Emendamento 35 CONSIDERANDO 55 TER (nuovo)
(55 ter)Una volta migliorata sensibilmente la situazione del mercato, una clausola di flessibilità permetterà la concessione di diritti supplementari di impianto, limitati nel tempo, alle aziende viticole delle regioni interessate e per il livello di qualità che può registrare un aumento delle vendite.
Emendamento 36 CONSIDERANDO 58
(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda. I trasferimenti dovrebbero essere limitati al territorio dello stesso Stato membro.
(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda.
Emendamento 37 CONSIDERANDO 62 BIS (nuovo)
(62 bis)E" opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione di impatto delle misure di accompagnamento e di risanamento del mercato, prima di presentare una proposta per la liberalizzazione dei diritti di impianto per le superfici che non sono delimitate dai disciplinari di produzioni dei vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
Emendamento 38 CONSIDERANDO 63
(63) La produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25 000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza significativa sull'equilibrio del mercato. È pertanto opportuno esentare tali Stati membri dal divieto provvisorio di nuovi impianti, ma anche escluderli dal beneficio del regime di estirpazione.
(63) La produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25 000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza significativa sull'equilibrio del mercato. È pertanto opportuno esentare tali Stati membri dal divieto provvisorio di nuovi impianti, ma anche escluderli dal beneficio del regime di estirpazione, a condizione che la loro produzione si mantenga al di sotto dei 25.000 ettolitri.
Emendamenti 39 e 322 CONSIDERANDO 67
(67)Per garantire che alle zone estirpate sia riservato un trattamento responsabile, occorre subordinare il diritto al premio al rispetto delle norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme occorre ridurre in proporzione il premio di estirpazione.
soppresso
Emendamento 40 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
2. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
Emendamento 41 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
3.Non è concesso alcun sostegno:
soppresso
a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;
b) alle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1698/2005.
Emendamento 42 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2008, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.
1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.
Emendamento 43 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)
Ogni Stato membro può presentare alla Commissione un programma di sostegno rivisto, entro un anno dalla presentazione del programma iniziale, qualora emerga l'incompatibilità tra alcune misure previste dal programma iniziale, che possono pregiudicare una sua attuazione coerente. Il programma di sostegno rivisto entra in applicazione due mesi dopo la data della sua presentazione.
Emendamento 44 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, COMMA 2
Le misure di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.
Le misure di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità, delle organizzazioni, delle organizzazioni dei produttori, delle imprese commerciali e delle organizzazioni interprofessionali del settore competenti a livello regionale e locale.
Emendamento 45 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, COMMA 3
Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali.
Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma rispondente alle sue peculiarità regionali e tiene in considerazione soprattutto le esigenze dei territori con condizioni difficili per la coltivazione di vitigni e la produzione di vino (tra cui le regioni di montagna).
Emendamento 46 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis.Nell'ambito dei programmi di sostegno gli Stati membri possono individuare e definire il ruolo delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 54 del presente regolamento.
Emendamento 47 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, COMMA 1
2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.
2. I programmi di sostegno sono approvati dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro presentazione. Essi entrano in applicazione due mesi dopo la loro approvazione.
Emendamento 48 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, COMMA 2
Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.
Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione, ne informa lo Stato membro nel termine di trenta giorni. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione un mese dopo la sua approvazione da parte della Commissione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.
Emendamento 49 ARTICOLO 7, COMMA 1
I programmi di sostegno contengono misure di promozione sui mercati dei paesi terzi in conformità dell'articolo 9.
I programmi di sostegno contengono misure di promozione e di conoscenza dei mercati in conformità dell'articolo 9.
Emendamento 50 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A BIS) (nuova)
a bis) ristrutturazione della filiera;
Emendamento 51 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A TER) (nuova)
a ter) prevenzione delle crisi;
Emendamento 52 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D BIS) (nuova)
d bis) ricerca e sviluppo;
Emendamento 53 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D TER) (nuova)
d ter) pratiche colturali e norme ambientali;
Emendamento 54 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D QUATER) (nuova)
d quater) miglioramento della qualità delle uve e del vino.
Emendamento 55 ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D QUINQUIES) (nuova)
d quinquies) magazzinaggio privato di vini, di alcoli e di mosti;
Emendamento 56 ARTICOLO 7, COMMI 2 BIS e 2 TER (nuovi)
Un produttore può beneficiare di più di una misura durante una stessa campagna.
Gli Stati membri possono includere nuove misure nei programmi di sostegno, con l'accordo della Commissione.
Emendamento 57 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis.L'importo fissato in base al paragrafo 1, escluse le misure di promozione, non può essere inferiore all'importo destinato a uno Stato membro nel 2008 a fini di ristrutturazione.
Emendamento 58 ARTICOLO 9, TITOLO
Promozione sui mercati dei paesi terzi
Promozione e conoscenza dei mercati
Emendamento 59 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1
1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.
1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari destinate a migliorarne la competitività:
a) sul mercato interno,
b) nei paesi terzi.
Emendamento 60 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione del vitigno.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta e i vini a indicazione geografica protetta. Agli altri vini destinati al consumo si applica solo il paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 61 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis.Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a) possono essere:
a) azioni in materia di promozione per un consumo responsabile del vino e per l'informazione sul prodotto e le sue caratteristiche;
b) azioni di miglioramento delle conoscenze del mercato per permetterne lo sviluppo e assicurare un'informazione migliore agli operatori.
Queste azioni possono essere condotte da organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'articolo 55, ovvero da ogni altro organismo rappresentativo equiparabile;
c) azioni di promozione e di pubblicità ai fini del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sottolineando la qualità, la sicurezza ambientale e la protezione dell'ambiente.
Emendamento 62 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, ALINEA
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere:
3. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b) possono riguardare:
Emendamento 63 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA A)
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, dello loro indicazioni d'origine e dei loro marchi, in particolare in termini di qualità, di benefici per la salute, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;
Emendamento 64 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, a livello individuale o collettivo;
Emendamento 65 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA C)
c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;
c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, della produzione biologica e sull'etichettatura dei vini;
Emendamento 66 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA C BIS) (nuova)
c bis) programmi di sostegno per la protezione delle indicazioni geografiche vitivinicole a livello internazionale, e azioni o studi relativi alla lotta contro la contraffazione dei prodotti vinicoli nei paesi terzi e contro gli ostacoli tecnici e fitosanitari;
d) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
d) studi di mercati da riconquistare, da sviluppare e di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
Emendamento 68 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA E BIS) (nuova)
e bis) azioni educative fondate su studi scientifici concernenti gli effetti positivi di un consumo moderato di vino, nonché azioni di promozione a favore di un consumo responsabile di vino e azioni di informazione sul prodotto e le sue caratteristiche, sulla base di studi scientifici pertinenti;
Emendamento 69 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA E TER) (nuova)
e ter) azioni di miglioramento delle conoscenze del mercato al fine di favorirne lo sviluppo e garantire un'informazione migliore agli operatori.
Emendamento 70 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.Il sostegno è destinato in via prioritaria alle azioni realizzate in partenariato tra gli operatori dell'Unione.
Emendamento 71 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4
4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.
4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione1, il contributo comunitario alle spese di promozione non supera il 75%.
Tuttavia, tale contributo può essere portato al 100% per i programmi destinati a proteggere le indicazioni geografiche a livello internazionale nonché a favorire azioni o studi concernenti la lotta contro la contraffazione dei prodotti vinicoli nei paesi terzi e contro gli ostacoli tecnici e fitosanitari.
_______________ 1GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato del regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).
Emendamento 72 ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5
5. Gli Stati membri riservano alle misure di promozione sui mercati dei paesi terzi perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.
5. Gli Stati membri riservano alle misure di conoscenza e di promozione sui mercati dell'Unione e dei paesi terzi perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.
5 bis.Per i vini prodotti in zone con condizioni di coltivazione e produzione difficili (tra l'altro regioni di montagna), sono messe in pratica delle misure specifiche e adeguate da definirsi con le autorità regionali e locali di tali zone.
Emendamento 74 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, COMMA 1 BIS (nuova)
La sostituzione normale dei vigneti al termine del loro ciclo di vita naturale nelle zone a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può ammontare fino al 50% delle risorse di cui al paragrafo 6.
Emendamento 75 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, COMMA 2
Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.
soppresso
Emendamento 76 ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5, LETTERA A)
a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, ovvero fino al 31 dicembre 2013 al massimo;
a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni;
Emendamento 77 ARTICOLO 10 BIS (nuovo)
Articolo 10 bis
Ristrutturazione della filiera
1.Le misure volte al sostegno della ristrutturazione della filiera hanno lo scopo di sviluppare le sinergie fra gli operatori per aumentare la competitività dei produttori di vino mediante uno sviluppo strutturale.
2.La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di progetti di sviluppo nell'ambito del programma di sostegno, riguardanti una o più delle seguenti attività:
a) sviluppo di sistemi di offerta complessi e multiregionali;
b) condivisione tra imprese di servizi reali operativi e strategici;
c) gestione di attrezzature e fasi produttive;
d) sviluppo di conoscenza e presidio del mercato;
e) sviluppo di innovazioni;
f) raggruppamento dell'offerta e la ristrutturazione delle imprese a valle.
3.Il sostegno alle azioni per la ristrutturazione è erogato come contributo ai costi effettivi di attuazione delle attività ed è comunque non superiore al 50% dei costi. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di promozione non supera il 75%.
Emendamento 78 ARTICOLO 10 TER (nuovo)
Articolo 10 ter
Prevenzione delle crisi
1.Per prevenzione delle crisi si intendono tutte quelle pratiche colturali, agronomiche ed enologiche tese a contenere i quantitativi di produzione delle uve o a ridurre le rese di trasformazione delle uve in vini.
2.Il sostegno alle misure di prevenzione delle crisi può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento proporzionato alla riduzione dei quantitativi di uva o di vino prodotto in conseguenza dell'utilizzo della pratica individuata.
3.Ogni Stato membro, sulla base delle proprie specificità, sceglie le pratiche idonee al raggiungimento di tali fini. Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 104 determinano, in particolare, i livelli massimi degli importi degli aiuti e le pratiche ammissibili.
Emendamento 79 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1
1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa parcella vitata.
1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie vitata.
Emendamento 80 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2
Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.
Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato e ottenere prodotti di migliore qualità.
Emendamento 81 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, COMMA 2
L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.
L'importo del pagamento non supera il 75% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.
Emendamento 82 ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis.Gli Stati membri interessati istituiscono misure di controllo che devono essere effettuate sul 100% dei richiedenti.
Emendamento 83 ARTICOLO 13 BIS (nuovo)
Articolo 13 bis
Ricerca e sviluppo
1.Il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo ha come scopo il finanziamento di azioni di ricerca per una migliore conoscenza del mercato, il miglioramento della qualità del prodotto, concentrate in particolare sulla tracciabilità, l'impatto della produzione sull'ambiente, la sicurezza sanitaria, la tipicità e il miglioramento genetico.
2.Il contributo comunitario ai progetti di ricerca e sviluppo non supera il 50% dei costi.
Emendamento 84 ARTICOLO 13 TER (nuovo)
Articolo 13 ter
Pratiche colturali e norme ambientali
1.Sono istituite pratiche agricole specifiche nonché norme ambientali, fitosanitarie e di altro tipo per tutti i tipi di vino.
Tali pratiche e tali norme mirano a contribuire ala tutela dell'ambiente, a controllare la produzione primaria, a ridurre il potenziale delle rese e a migliorare la qualità.
2.Un finanziamento è concesso ai viticoltori che rispettano le pratiche e le norme di cui sopra sotto forma di pagamenti per ettaro per le superfici sottoposte a tali vincoli.
3.Le pratiche e le norme di cui sopra sono definite a livello comunitario e successivamente specificate in funzione delle condizioni particolari prevalenti negli Stati membri e nelle regioni.
4.Il controllo ed eventualmente la gestione dei programmi sotto il profilo del rispetto degli obblighi dei viticoltori in virtù del presente articolo incombono in primo luogo alle organizzazioni della filiera, sempre che gli Stati membri accordino la loro autorizzazione.
5.L'importo del finanziamento di cui al paragrafo 2 e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 104.
Emendamento 85 ARTICOLO 13 QUATER (nuovo)
Articolo 13 quater
Miglioramento della qualità delle uve e del vino
1.Per miglioramento della qualità delle uve si intendono tutte quelle pratiche colturali e agronomiche che determinano miglioramenti qualitativi nella produzione, valutabili sulla base di criteri oggettivi.
2.Per miglioramento della qualità del vino si intendono quelle azioni volte a migliorare la qualità del vino destinato ad essere commercializzato, garantendo sbocchi alternativi di mercato dei prodotti vitivinicoli, e in particolare, l'approvvigionamento dell'industria dell'alcool ad uso alimentare che tradizionalmente utilizza tali prodotti per le proprie produzioni.
3.Il sostegno alle misure di miglioramento della qualità può consistere nell'erogazione di una compensazione forfettaria.
4.Il sostegno alle misure di miglioramento della qualità delle uve si applica ai vigneti destinati alla produzione di vino che beneficiano di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.
5.Le misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 104 e determinano, in particolare, i livelli massimi degli importi, le pratiche ammissibili e gli sbocchi alternativi.
6.Gli Stati membri, sulla base delle proprie specificità, definiscono le pratiche idonee al raggiungimento di tali fini e gli importi dei pagamenti valutando i costi diretti di effettuazione della pratica.
Emendamento 86 ARTICOLO 13 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 13 quinquies
Stoccaggio privato di vini, alcol e mosti
1.Le modalità e condizioni di applicazione di tale aiuto sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 104.
2.Ai fini della concessione dell'aiuto allo stoccaggio è richiesta la firma di un contratto di stoccaggio tra i produttori di vini, alcoli e mosti, e gli organismi di intervento. La stipula dei contratti avviene tra il 16 dicembre e il 15 febbraio dell'anno successivo per un periodo che va come massimo fino al 30 novembre e come minimo:
– fino al 1° agosto per i mosti;
– fino al 1° settembre per i vini.
3.La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della misura di stoccaggio privato nonché proposte relative alla sua proroga, al suo adeguamento o alla sua soppressione.
Emendamento 87 ARTICOLO 14
Articolo 14
soppresso
Condizionalità
Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.
Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre stabilire norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziali o totali, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.
Emendamento 88 ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis.Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono eventualmente accompagnate da proposte di adeguamento dei programmi di sostegno nei casi debitamente giustificati e al fine di accrescerne l'efficacia.
Emendamento 89 ARTICOLO 17
Articolo 17 Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale
soppresso
1.A partire dall'esercizio di bilancio 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.
2.Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
-2009: 100 Mio EUR,
-2010: 150 Mio EUR,
-2011: 250 Mio EUR,
-2012: 300 Mio EUR,
-2013: 350 Mio EUR,
- a partire dal 2014: 400 Mio EUR.
3.Gli importi fissati al paragrafo 2 sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell'allegato III.
Emendamento 90 TITOLO 2 BIS (nuovo), ARTICOLO 17 BIS (nuovo)
TITOLO II BIS MECCANISMI DI MERCATO
Articolo 17 bis Aiuti per impieghi determinati
È istituito un aiuto per l'impiego:
a) di mosti di uve concentrati,
b) di mosti di uve concentrati rettificati,
prodotti nella Comunità, se sono utilizzati per aumentare i titoli alcolometrici dei prodotti vinicoli per i quali, ai sensi del presente regolamento, è stato autorizzato tale aumento.
Emendamento 91 ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, COMMA 2
La Commissione può decidere di aggiungere categorie di prodotti vitivinicoli a quelle elencate nell'allegato IV.
soppresso
Emendamento 92 ARTICOLO 20
Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili, nonché la procedura con la quale la Commissione può decidere in merito alle pratiche e alle restrizioni applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili per l'elaborazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.
Emendamento 93 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario.
1. Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche, i trattamenti enologici e le restrizioni stabilite negli allegati IV bis, V e VI.
Emendamento 94 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2
2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.
2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire, nel rispetto dei metodi tradizionali europei di produzione, una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti.
Emendamento 95 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis.Quando nella produzione di un vino venga utilizzato un lievito geneticamente modificato, il consumatore finale ne viene chiaramente informato mediante iscrizione sull'imballaggio di vendita della dicitura "prodotto mediante organismi geneticamente modificati".
Emendamento 96 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 5
5.Tuttavia, ai prodotti disciplinati dal presente regolamento elaborati per l'esportazione si applicano le pratiche enologiche e le restrizioni riconosciute dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e non le pratiche enologiche autorizzate dalla Comunità e le relative restrizioni.
soppresso
I produttori sono tenuti a comunicare tale produzione agli Stati membri, i quali verificano il rispetto dell'obbligo di esportazione.
Emendamento 97 ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1
1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all'arricchimento, all'acidificazione e alla disacidificazione elencate nell'allegato V e le restrizioni elencate nell'allegato VI, l'autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione sono stabiliti nell'allegato V.
Emendamento 98 ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
1 bis.Le norme relative al tenore di anidride solforosa, al tenore massimo di acidità volatile nonché le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati e le norme relative alla produzione di vino liquoroso, di vino spumante e di vino spumante di qualità saranno determinate dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 45.
Emendamento 99 ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2
2.Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
soppresso
Emendamento 100 ARTICOLO 24
.Articolo 24
soppresso
Criteri per l'autorizzazione
Per l'autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, la Commissione:
a) si basa sulle pratiche enologiche riconosciute dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
b) tiene conto della protezione della salute umana;
c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;
d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto;
e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati III e IV.
Emendamento 101 ARTICOLO 26, COMMA 1
Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati III e IV sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati IV bis, V e VI sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Emendamento 102 ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA A)
a) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini spumanti;
soppresso
Emendamento 103 ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA B)
b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;
soppresso
Emendamento 104 ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA D)
d) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;
d) i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche, i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui agli allegati IV bis e V;
Emendamento 105 ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA E)
e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;
e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche, le decisioni, le eccezioni, le deroghe, le condizioni e gli elenchi di cui agli allegati IV bis e V;
Emendamento 106 ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA G BIS) (nuova)
g bis) le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati per i vini prodotti conformemente alle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici1.
______________ 1GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
Emendamento 107 TITOLO III, CAPO II BIS (nuovo), ARTICOLO 26 BIS (nuovo)
Capo II bis
Misure di qualità e di diversificazione
ARTICOLO 26 bis Prestazioni viniche
1.Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. E' parimenti vietata la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.
2.Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, che abbiano proceduto alla vinificazione consegnano alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.
3.Il quantitativo di alcol contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, è almeno pari al 10% se il vino e stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve. Salvo deroghe da contemplare per i casi giustificati in termini tecnici, esso non può essere inferiore al 5% se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
Qualora tali percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.
Deroghe al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo possono essere previste dagli Stati membri per categorie di produttori e per regioni produttive. Tali deroghe prevedono, in particolare, il ritiro, previo controllo ed a condizioni da determinare, dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione e dalla vinificazione, dal compostaggio o da qualsiasi altra misura atta a consentire il ritiro ecologicamente razionale dei sottoprodotti.
4.L'obbligo di consegna di cui al paragrafo 2 può essere adempiuto con la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 3 ed eventualmente di vino a soggetti diversi dai distillatori il cui elenco è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 104.
5.Le persone ovvero le associazioni soggette agli obblighi di cui al paragrafo 2 possono assolvere i suddetti obblighi ritirando, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti della vinificazione.
6.Il distillatore può beneficiare di un aiuto per la raccolta e il trattamento dei sottoprodotti. Le modalità di tale aiuto saranno finalizzate nel regolamento di applicazione.
7.In caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali durante le quali, nonostante le misure regolamentari in materia di coltura volte ad evitare eccedenze, siano previsti livelli di produzione assai elevati, che comportano il rischio di una grave turbativa del mercato, il contenuto di alcool presente nei sottoprodotti può essere aumentato secondo la procedura di cui all'articolo 104, onde evitare lo smaltimento della sovrapproduzione sul mercato.
Tale aumento può essere applicato in taluni Stati membri o in talune regioni in funzione delle condizioni di mercato.
8.In nessun caso, l'alcol ottenuto mediante tale distillazione può essere destinato al consumo umano.
Emendamento 108 TITOLO III, CAPITOLO II BIS (nuovo), ARTICOLO 26 TER (nuovo)
Articolo 26 ter
Aiuti alla trasformazione
1.La Comunità può istituire aiuti a favore della trasformazione del vino per ottenere prodotti alimentari al fine di sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, il settore dell'alcool destinato al consumo umano qualora tale alcool sia tradizionalmente utilizzato ed abbia uno sbocco sul mercato.
2.L'aiuto è assegnato secondo un sistema di contratti stipulati tra i produttori di vino e i fabbricanti, mediante la fissazione di un prezzo minimo che i fabbricanti pagano ai produttori di vino.
3.Le modalità dell'aiuto sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 104.
Emendamento 109 ARTICOLO 27
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:
a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di uno Stato membro di dimensioni geografiche ridotte, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante, un vino di uve seccate o un vino di uve stramature, originario di questa regione, di questo luogo determinato o, in casi eccezionali, di questo Stato membro:
i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
iii bis) la cui produzione, compresi la trasformazione, l'elaborazione e, se del caso, l'affinamento e l'imbottigliamento, hanno luogo nella zona geografica delimitata.
b) "indicazione geografica ", l'indicazione di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:
b) "indicazione geografica ", l'indicazione di una regione o, in casi eccezionali, di uno Stato membro di dimensioni geografiche ridotte, di un luogo determinato, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino frizzante, un vino di uve seccate o un vino di uve stramature, originario di questa regione, di questo luogo determinato o, in casi eccezionali, di questo Stato membro e conforme ai seguenti requisiti:
i) la cui qualità, la cui notorietà e le cui caratteristiche sono attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;
i) la cui qualità, la cui notorietà e le cui caratteristiche sono attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis viniferao da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
iii bis) la cui produzione, compresi la trasformazione, l'elaborazione e, se del caso, l'affinamento e l'imbottigliamento, hanno luogo nella zona geografica delimitata.
1 bis.In deroga al paragrafo 1, lettera a) punto iii bis) e lettera b) punto iii bis), un vino con denominazione di origine o con indicazione geografica può essere ottenuto, elaborato o imbottigliato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, purché lo Stato membro interessato lo abbia espressamente autorizzato e a determinate condizioni.
2. I nomi tradizionali sono considerati una denominazione di origine se:
2. I nomi tradizionali sono considerati una denominazione di origine se:
a) designano un vino;
a) designano un vino;
b) si riferiscono a un nome geografico;
b) si riferiscono a un nome geografico;
c) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).
c) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iii bis).
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità alle norme stabilite nel presente capo.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità alle norme stabilite nel presente capo.
3 bis.Gli Stati membri produttori possono, tenuto conto degli usi leali e costanti, definire tutte le caratteristiche o condizioni di produzione, di elaborazione e circolazione complementari o più rigorose per i vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta e di un'indicazione geografica protetta.
Emendamento 110 ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
a) il nome di cui è chiesta la protezione, unitamente alle piccole unità geografiche con denominazioni tradizionali, che nel loro insieme designano l'origine;
Emendamento 113 ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, COMMA 2, LETTERA A)
a) una descrizione del vino e delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;
a) una descrizione del vino o dei vini e, eventualmente, delle sue o delle loro principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche;
f) gli elementi che evidenziano il legame con la qualità, la notorietà o le caratteristiche e con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
f) gli elementi che giustificano:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del vino e l'ambiente geografico di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,
ii) il legame fra una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del vino e l'origine geografica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b);
Emendamento 119 ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA F BIS) (nuova)
f bis) se del caso le eventuali prescrizioni per il confezionamento, le chiusure nonché i materiali, le capienze e le tipologie dei contenitori;
f ter) gli eventuali logotipi che identificano la denominazione da utilizzarsi obbligatoriamente o facoltativamente in etichetta;
Emendamento 121 ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1
1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.
1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione rappresentativa di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate. La rappresentatività dell'associazione deve essere adeguatamente documentata.
Emendamento 122 ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.Le domande concernenti le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche transfrontaliere sono presentate nello Stato membro in cui è situata la parte maggiore del territorio .
Emendamento 123 ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3
3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione è conforme alle condizioni stabilite dal presente capo.
3. Lo Stato membro esamina la domanda di protezione con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni stabilite dal presente capo.
Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.
Emendamento 124 ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 31, paragrafo 7, soddisfano le condizioni stabilite dal presente capo
2. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda di cui all'articolo 31, paragrafo 7, per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni stabilite dal presente capo. Detto esame viene effettuato entro il termine di dodici mesi.
Emendamento 125 ARTICOLO 33, COMMA 1
Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
Entro sei mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata.
Emendamento 126 ARTICOLO 33, COMMA 2
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di cui al primo comma.
Emendamento 127 ARTICOLO 35, PARAGRAFO 1
1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché sia sufficientemente diverso dal nome protetto, per evitare che i consumatori siano indotti in errore quanto alla vera origine geografica dei vini di cui trattasi.
1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché, secondo la procedura di cui all'articolo 45, siano state determinate le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, consentano ai produttori interessati di ricevere un trattamento equo e ai consumatori di non essere tratti in inganno.
Emendamento 128 ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica allo Stato membro e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.
Emendamento 129 ARTICOLO 37, PARAGRAFO 2
2.Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che sia stato chiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio.
soppresso
In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.
Emendamento 130 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1
1.Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità al relativo disciplinare di produzione.
- nella misura in cui tale uso sfrutta la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- nella misura in cui tale uso è capace di pregiudicare o ledere la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
Emendamento 132 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis.In deroga al paragrafo 2, una bevanda spiritosa definita dalla normativa comunitaria che sia diversa da un vino o da un mosto di uve può recare il nome di una denominazione d'origine protetta o di una indicazione geografica protetta purché questo nome sia attribuito dallo Stato membro in cui la denominazione d'origine e l'indicazione geografica sono protetti.
Emendamento 133 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento non possono essere detenuti per la vendita o immessi al consumo sul mercato della Comunità né essere esportati.
Emendamento 134 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2 e comunicano tali misure alla Commissione. La Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, interviene a garantire l'effettiva tutela della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.
Emendamento 135 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)
4 bis.La Commissione stabilisce sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di adozione delle misure necessarie.
Emendamento 136 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4 TER (nuovo)
4 ter.Gli Stati membri sono autorizzati a conservare o adottare tutte le disposizioni legislative nazionali che garantiscano una protezione ancora maggiore delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.
Emendamento 137 ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare anche le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività, competenza e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.
1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, il controllo del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
Emendamento 139 ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1, COMMA 2
I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.
I costi di tale controllo possono essere a carico degli operatori ad essa assoggettati.
Emendamento 140 ARTICOLO 43, COMMA 1
Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.
Secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.
Emendamento 141 ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, LETTERA A)
a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 28, paragrafo 1;
soppresso
Emendamento 142 ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, LETTERA B)
b) la decisione nazionale con indicazione della loro validità.
soppresso
Emendamento 143 ARTICOLO 44, PARAGRAFO 3
3.Le denominazioni di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2010 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per radiare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 39.
soppresso
Emendamento 144 ARTICOLO 44, PARAGRAFO 4
4.In deroga all'articolo 43, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ed entro il 31 dicembre 2013, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni richieste per la protezione.
soppresso
Emendamento 145 ARTICOLO 45, COMMA 1
Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite dalla Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.
Emendamento 146 TITOLO III, CAPO IV, TITOLO
Etichettatura
Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti
Emendamento 147 ARTICOLO 47
Ai fini del presente regolamento per "etichettatura" si intendono le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
Ai fini del presente regolamento per "etichettatura" si intendono le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagnano un dato prodotto destinato al consumatore finale o che ad esso si riferiscono.
Emendamento 148 ARTICOLO 47, COMMA 1 BIS (nuovo)
Le regole di etichettatura tengono conto della tutela degli interessi legittimi dei consumatori, di quella degli interessi legittimi dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di produzioni di qualità.
Emendamento 149 ARTICOLO 48 BIS (nuovo)
Articolo 48 bis
Utilizzazione delle denominazioni composte
Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione delle legislazioni, gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione della parola "vino" accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva.
L'articolo 52 lascia impregiudicata questa possibilità.
Le categorie dei prodotti vitivinicoli di cui ai punti 5 e 7 dell'allegato IV non possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta;
- l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
- l'espressione "denominazione di origine protetta" o l'indicazione "Vino dela tierra", "οίνος τοπικός", "zemské víno", "Landwein", "ονομασία κατά παράδοση", "regional wine", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "tájbor", "inbid ta" lokalità tradizzjonali,", "landwijn", "vinho regional", "deželno vino PGO", "deželno vino s priznano geografsko oznako", "geograafilise tähistusega lauavein", "lantvin" e
Emendamento 152 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA C BIS) (nuova)
c bis) il volume;
Emendamento 153 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA C TER) (nuova)
c ter) nei casi di cui all'allegato IV, punto 4, l'indicazione del tipo di prodotto;
Emendamento 154 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA C QUATER) (nuova)
c quater) nel caso di spedizione verso un altro Stato membro o di esportazione, l'indicazione della provenienza con il nome dello Stato membro di origine;
Emendamento 155 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA C QUINQUIES) (nuova)
c quinquies) il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, il comune in cui ha sede e lo Stato membro.
Tali indicazioni figurano in caratteri delle stesse dimensioni e devono essere sempre precedute dalla formula "imbottigliato da" o da varianti di tale formula autorizzate dalla legislazione comunitaria o da quella degli Stati membri.
Quando l'imbottigliamento o la spedizione hanno luogo in un comune diverso da quello dell'imbottigliatore o dello speditore o in un comune vicino, le indicazioni di cui al alla presente lettera sono accompagnate da una menzione che precisa il comune in cui ha avuto luogo l'operazione e, qualora essa sia stata effettuata in un altro Stato membro, il nome del medesimo.
d) l'indicazione dell'origine delle uve, dei mosti e del vino;
Emendamento 157 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA F BIS) (nuova)
f bis) l'indicazione delle eventuali menzioni o informazioni obbligatorie per ragioni relative alla protezione della salute pubblica, le cui modalità di applicazione saranno determinate secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Emendamento 158 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA F BIS) (nuova)
f bis) il numero di lotto;
Emendamento 159 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 3, ALINEA
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" può essere omesso nei seguenti casi:
Emendamento 160 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 3, LETTERA B)
b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.
b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta.
Emendamento 161 ARTICOLO 49, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
3 bis.Tali indicazioni obbligatorie devono essere raggruppate nel medesimo campo visivo sul recipiente e essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo e poter essere agevolmente distinti.
Emendamento 162 ARTICOLO 50, ALINEA
L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, può contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, salvo i casi di cui all'allegato IV, punti 5 e 7, può contenere, inoltre, le seguenti indicazioni facoltative:
Emendamento 163 ARTICOLO 50, LETTERA A)
a) – l'annata;
a) esclusivamente per i vini a "denominazione di origine protetta" o a "indicazione geografica protetta':
– l'annata,
– il nome di uno o più vitigni,
– le menzioni tradizionali complementari.
Per "menzione tradizionale complementare" si intende un'espressione tradizionalmente utilizzata negli Stati membri di produzione per designare i vini cui si riferisce il presente titolo, relativa, in particolare, a un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento, oppure alla qualità, al colore, al tipo di luogo, o anche ad un avvenimento storico connesso alla storia del vino, e definita nella legislazione degli Stati membri di produzione per designare i vini in questione prodotti nel loro territorio.
La menzione tradizionale soddisfa le seguenti condizioni:
i) essere sufficientemente distintiva e godere di una solida notorietà all'interno del mercato comunitario;
ii) essere stata tradizionalmente utilizzata per almeno dieci anni nello Stato membro in questione; e
iii) essere vincolata ad uno o, se del caso, a più vini o categorie di vini comunitari.
– le unità geografiche maggiori o minori della regione o del luogo determinato;
– il simbolo comunitario che indica la "denominazione di origine protetta" o l''indicazione geografica protetta";
Emendamento 164 ARTICOLO 50, LETTERA B)
b) il nome di uno o più vitigni;
b) per tutti i vini:
– termini che indicano il contenuto di zucchero;
– termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
– il tipo di prodotto secondo le disposizioni dell'allegato IV;
– un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato di produzione;
– il nome, l'indirizzo e la qualifica di una o delle persone che hanno partecipato al circuito commerciale. Nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è integrata dalle espressioni "imbottigliato per" o, qualora figurino anche il nome, l'indirizzo e la qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dall'espressione "imbottigliato per … da …";
– un marchio registrato;
– nell'etichettatura dei prodotti contemplati nel presente regolamento può essere utilizzato un codice per indicare il comune della sede e il nome dell'imbottigliatore, o dell'importatore se del caso, sempre che ciò sia consentito o previsto dallo Stato membro nel cui territorio sono imbottigliati detti prodotti. Tale utilizzazione è subordinata all'obbligo che nell'etichettatura figuri il nome o la ragione sociale di una persona o di un gruppo di persone diverse dall'imbottigliatore, che partecipi al circuito commerciale, nonché il comune o la frazione in cui ha sede detta persona o detto gruppo.
Emendamento 165 ARTICOLO 50, LETTERA C)
c) termini che indicano il contenuto di zucchero;
c) per quanto riguarda i vini ottenuti nel loro territorio, gli Stati membri di produzione possono stabilire l'obbligatorietà di determinate indicazioni contemplate alle lettere a) e b), vietarle o limitarne l'utilizzazione;
Emendamento 166 ARTICOLO 50, LETTERA C BIS) (nuova)
c bis) termini che indicano la percentuale di anidride solforosa;
Emendamento 167 ARTICOLO 50, LETTERA D)
d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, menzioni tradizionali diverse dalla denominazione di origine e dall'indicazione geografica, che designano il metodo di produzione o di invecchiamento oppure le caratteristiche, il colore, il tipo di luogo del vino di cui trattasi;
soppressa
Emendamento 168 ARTICOLO 50, LETTERA E)
e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
soppressa
Emendamento 169 ARTICOLO 50, LETTERA F)
f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione.
soppressa
Emendamento 170 ARTICOLO 50, LETTERA F BIS) (nuova)
f bis) per i vini che possiedono una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta, il nome di un'unità geografica più piccola della denominazione di origine pertinente, l'indicazione geografica con un nome diverso dalla denominazione di origine oppure l'indicazione geografica;
Emendamento 171 ARTICOLO 51, COMMA 2
Tuttavia, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o la denominazione nazionale specifica figura sull'etichetta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di cui è originario il vino.
Tuttavia, le indicazioni relative:
- al nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
- alle menzioni tradizionali;
- al nome delle aziende viticole o delle loro associazioni, nonché menzioni relative all'imbottigliamento
sono redatte e figurano in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato.
Per i prodotti originari di uno Stato membro che utilizzi un alfabeto diverso da quello latino, le indicazioni di cui al comma precedente possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.
Emendamento 172 ARTICOLO 52, COMMA -1 (nuovo)
E" vietata nella Comunità la commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento etichettati in violazione delle disposizioni del presente capo.
Emendamento 173 ARTICOLO 52, COMMA 1
Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo non siano immessi sul mercato o che siano ritirati dal mercato.
Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo e alle relative modalità di applicazione non siano immessi sul mercato, non siano esportati o siano ritirati dal mercato.
Emendamento 174 ARTICOLO 52, COMMA 1 BIS (nuovo)
La Commissione stabilisce sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di adozione delle misure necessarie.
Emendamento 175 ARTICOLO 53, COMMA 2, LETTERA A)
a) modalità per l'indicazione della provenienza del vino;
a) modalità per l'indicazione dell'origine delle uve, dei mosti e del vino;
Emendamento 176 ARTICOLO 53, COMMA 2, LETTERA D BIS) (nuova)
d bis) le menzioni riguardanti i vini prodotti conformemente alle disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
Emendamento 177 ARTICOLO 54, LETTERA C), PUNTO VII BIS) (nuovo)
vii bis) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo e qualitativo che della conformità alle norme della sicurezza alimentare;
Emendamento 178 ARTICOLO 54, LETTERA C), PUNTO VII TER) (nuovo)
vii ter) controllare e gestire programmi relativi alle pratiche colturali di produzione e alle norme ambientali di cui all'articolo 13 ter;
Emendamento 179 ARTICOLO 54, LETTERA C), PUNTO VII QUATER) (nuovo)
vii quater) promuovere pratiche colturali, tecniche di produzione e tecniche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità; ricercare nuovi metodi per limitare l'uso di prodotti fitosanitari;
Emendamento 180 ARTICOLO 54, LETTERA C), PUNTO VII QUINQUIES) (nuovo)
vii quinquies) realizzare iniziative relative alla logistica e alla ricerca tecnologica;
Emendamento 181 ARTICOLO 54, LETTERA C) PUNTO VII SEXIES) (nuovo)
vii sexies) informare i consumatori;
Emendamento 182 ARTICOLO 54, LETTERA C) PUNTO VII SEPTIES) (nuovo)
vii septies) favorire l'accesso a nuovi mercati e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti alle esigenze del mercato e alle preferenze dei consumatori, nonché migliorare la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti del settore;
Emendamento 183 ARTICOLO 54, COMMI 1 BIS E 1 TER (nuovi)
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri definiscono il ruolo delle organizzazioni di produttori di vino all'interno dei progetti di programmi di sostegno.
Gli Stati membri non possono limitare il riconoscimento di questo tipo di organizzazioni alle sole organizzazioni che praticano il trasferimento di proprietà, vale a dire alle organizzazioni di produttori che acquistano la produzione dei loro membri per rivenderla.
Emendamento 184 ARTICOLO 55, LETTERA B)
b) è costituita per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
b) è costituita per iniziativa dei rappresentanti delle attività economiche di cui alla lettera a);
Emendamento 185 ARTICOLO 55, LETTERA C) PUNTO VIII BIS) (nuovo)
viii bis) controllare e gestire programmi relativi alle pratiche agricole alle norme ambientali di cui all'articolo 13 ter;
Emendamento 186 ARTICOLO 55, LETTERA C, PUNTO X)
x) realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi;
x) realizzare azioni promozionali per il vino;
Emendamento 187 ARTICOLO 55, LETTERA C), PUNTO XII BIS) (nuovo)
xii bis) applicare le misure relative alla ristrutturazione della filiera;
Emendamento 188 ARTICOLO 55, LETTERA C, PUNTO XII BIS) (nuovo)
xii bis) realizzare ogni azione conforme alle regolamentazione comunitaria.
Emendamento 189 ARTICOLO 56, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
2 bis.Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggette alla procedura prevista ai paragrafi 1 e 2.
Emendamento 190 ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, COMMA 1
1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, a condizione che si tratti di regole relative alla messa in riserva dei prodotti o alla loro immissione graduale sul mercato.
1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta.
Emendamento 191 ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, COMMA 2, LETTERA A)
a) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
a) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione dei vini pronti ad essere commercializzati ai consumatori;
Emendamento 192 ARTICOLO 57 BIS (nuovo)
Articolo 57 bis Programmi operativi integrati per il vino
Le azioni poste in essere dalle organizzazioni di produttori, dalle loro organizzazioni professionali, dalle loro imprese commerciali e dalle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo si collocano nel quadro dei programmi operativi integrati.
I programmi operativi integrati realizzano almeno due degli obiettivi e delle misure di cui all'articolo 54, lettera c) e all'articolo 55, lettera c).
Emendamento 193 ARTICOLO 61 BIS (nuovo)
Articolo 61 bis
Misure di accompagnamento delle negoziazioni internazionali
Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 104, la Commissione può adottare misure di accompagnamento delle negoziazioni internazionali, quali programmi europei di cooperazione tecnica, studi economici, consulenze giuridiche e/o economiche o qualsiasi altro strumento utile a questo fine.
Emendamento 194 ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, può essere deciso di subordinare le importazioni nella Comunità o le esportazioni dalla Comunità di uno o più prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
1. Le importazioni nella Comunità o le esportazioni dalla Comunità di uno o più prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
Emendamento 195 ARTICOLO 62, PARAGRAFO 2
2.Per l'applicazione del paragrafo 1 si tiene conto della necessità di disporre di titoli per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, nel caso dei titoli di importazione, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
soppresso
Emendamento 196 ARTICOLO 64
I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità.
I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità.
Emendamento 197 ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1
1. Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.
1. Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.
Emendamento 198 ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2
2. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.
2. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.
Emendamento 199 ARTICOLO 66, PARAGRAFO 2
2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe adottate dal Consiglio, di cui all'allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata su presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, ovvero, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.
2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe adottate dal Consiglio, di cui all'allegato VI, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata su presentazione da parte dell'importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell'immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo e che sono stati adeguatamente etichettati.
Emendamento 200 ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D)
d) se del caso, l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione;
d) se del caso, l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione;
Emendamento 201 ARTICOLO 69 BIS (nuovo)
Articolo 69 bis
Accesso qualificato al mercato
Sui vini d'importazione per la cui coltivazione e lavorazione non sono stati osservati gli standard minimi vigenti per i produttori vitivinicoli comunitari in materia di protezione dell'ambiente è riscosso un prelievo. Il gettito di detto prelievo è destinato a un fondo a disposizione ai fini di uno sviluppo rurale sostenibile per progetti intesi a promuovere in paesi terzi pratiche produttive più ecologiche.
Emendamento 202 ARTICOLO 70, TITOLO
Sospensione del regime di perfezionamento attivo e passivo
Soppressione del regime di perfezionamento attivo e passivo
Emendamento 203 ARTICOLO 70, PARAGRAFO 1
1.Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
soppresso
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
Emendamento 204 ARTICOLO 70, PARAGRAFO 2
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e al rispetto delle norme di qualità nella produzione vinicola europea, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può, su richiesta dello Stato Membro interessato, essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.
Emendamento 205 ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni raccomandate dall'OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.
2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche previsto dal presente regolamento e soddisfano le condizioni di cui agli allegati I, IV bis, V e VI e alle relative modalità di applicazione.
Emendamento 206 ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)
Eventuali deroghe al paragrafo 2 possono essere concesse, su richiesta di un paese terzo, secondo la procedura dell'articolo 104 purché i prodotti siano ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni autorizzate dall'OIV.
Emendamento 207 ARTICOLO 75, PARAGRAFO 5
5.La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.
soppresso
Emendamento 208 ARTICOLO 76, TITOLO
Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegittimi anteriori al 1° settembre 1998
Regolarizzazione degli impianti irregolari anteriori al 1° settembre 1998
Emendamento 209 ARTICOLO 76, PARAGRAFO -1 (nuovo)
–1.Gli Stati membri possono avviare una procedura di regolarizzazione per le superfici vitate anteriormente al 31 dicembre 1998.
Emendamento 210 ARTICOLO 76, PARAGRAFO 6
6.La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
soppresso
Emendamento 211 TITOLO V, CAPO II, TITOLO
Regime transitorio dei diritti di impianto
Regime dei diritti di impianto
Emendamento 212 ARTICOLO 80, TITOLO
Divieto transitorio di impianto di viti
Divieto di impianto di viti
Emendamento 213 ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 81, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia il termine del 31 dicembre 2013 non si applica alle superfici delimitate dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 28.
Emendamento 214 ARTICOLO 80, PARAGRAFO 2
2. Fino al 31 dicembre 2013 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
2. È vietato anche il sovrainnesto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
Emendamento 215 ARTICOLO 80, PARAGRAFO 4
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.
4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari o frazioni di ettaro.
Emendamento 216 ARTICOLO 80, PARAGRAFO 5
5.Gli articoli da 81 a 86 si applicano fino al 31 dicembre 2013.
soppresso
Emendamento 217 ARTICOLO 80, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)
5 bis.Nonostante i pargarafi precedenti, le autorità regionali competenti in materia di potenziale viticolo, d'accordo con i rappresentanti settoriali, le organizzazioni interprofessionali o gli organismi di gestione, nel territorio delle rispettive regioni possono continuare a vietare gli impianti qualora una gran parte del loro territorio sia vincolato ad una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche, purché le regioni possano attestare che esiste già un equilibrio adeguato tra domanda e offerta.
L'autorizzazione a mantenere il divieto di impianto in tali regioni spetta alla Commissione, su richiesta delle regioni interessate.
Inoltre, le regioni eventualmente autorizzate dalla Commissione a mantenere il divieto di impianto possono, d'accordo con gli operatori delle succitate denominazioni di origine o indicazioni geografiche, autorizzare aumenti della massa vegetale proporzionali al previsto aumento della commercializzazione, in modo da continuare a garantire l'equilibrio tra domanda e offerta.
Emendamento 218 ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1, COMMA 2
Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.
Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto ai produttori per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:
5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro o della medesima regione nei seguenti casi:
Emendamento 220 ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2
2.Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fino al 31 dicembre 2013.
soppresso
Emendamento 221 ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, COMMA 1, LETTERA A)
a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale, che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda,
a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale, che sono proprietari di un'azienda viticola o di un impianto di vinificazione,
Emendamento 222 ARTICOLO 84, PARAGRAFO 5, COMMA 1
5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.
5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali deve emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali deve autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.
Emendamento 291 ARTICOLO 85
Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.
Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.
Emendamento 223 ARTICOLO 87 BIS (nuovo)
Articolo 87 bis
Valutazione
Al più tardi il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta una valutazione di impatto delle misure descritte nel presente capo.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione elabora, se del caso, una proposta per la liberalizzazione dei diritti di impianto nelle aree che non sono delimitate dai capitolati di cui all'articolo 28.
Emendamento 224 ARTICOLO 89
Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola 2012/2013.
Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola 2011/2012.
Emendamento 225 ARTICOLO 90, COMMA 1, LETTERA B)
b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati agricoli nel corso delle cinque campagne viticole precedenti l'estirpazione;
soppressa
Emendamento 226 ARTICOLO 90, COMMA 1, LETTERA D)
d) non è inferiore a 0,1 ha;
d) non è inferiore a 0,05 ha;
Emendamento 227 ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere.
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere. Tali tabelle determinano, tra l'altro, i livelli minimi e massimi di premio che, in base al rendimento, gli Stati membri possono concedere.
Emendamento 228 ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1
1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 30 settembre di ogni anno.
1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 30 maggio di ogni anno.
Emendamento 229 ARTICOLO 92, PARAGRAFO 2
2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.
2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.
Emendamento 230 ARTICOLO 92, PARAGRAFO 4
4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.
4. Entro il 15 dicembre di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.
5. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:
5. Entro il 30 marzo di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:
Emendamento 232 ARTICOLO 92, PARAGRAFO 5, COMMA 2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 gennaio di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
Emendamento 233 ARTICOLO 93
ARTICOLO 93
soppresso
Condizionalità
Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stabilite norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziale o totale, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.
Emendamento 234 ARTICOLO 94, PARAGRAFO 2
2. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono inoltre dichiarare inammissibili al regime di estirpazione vigneti situati in zone di montagna, in forte pendenza, in zone esposte al rischio di erosione, nelle regioni costiere e insulari, in base a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Emendamento 235 ARTICOLO 94, PARAGRAFO 3
3. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente. Le superfici dichiarate inammissibili non possono tuttavia superare il 2% della superficie vitata totale di cui all'allegato VIII.
3. Gli Stati membri possono, previa motivazione destinata alla Commissione e sua approvazione, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente o quando l'abbandono minaccia il tessuto socioeconomico della regione.
Emendamento 236 ARTICOLO 94, PARAGRAFO 4, ALINEA
4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il 1° agosto 2008, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:
4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il 1° agosto 2009, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:
Emendamento 237 ARTICOLO 94, PARAGRAFO 5
5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.
5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno.
Emendamento 238 ARTICOLO 95, PARAGRAFO 2, COMMA 1
2. Per le superfici vitate, estirpate in applicazione del presente capo, gli Stati membri fissano i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 ad un importo pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della corrispondente regione, in nessun caso superiore a 350 EUR/ha.
2. Per le superfici vitate, estirpate in applicazione del presente capo, gli Stati membri fissano i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 ad un importo pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della corrispondente regione.
Emendamento 292 ARTICOLO 96
Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.
Le disposizioni del presente capo non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole.
Emendamento 239 ARTICOLO 98, COMMA 2, LETTERA B)
b) modalità relative alla condizionalità;
b) modalità relative alla conservazione di una buona situazione ecologica delle superfici in conformità del principio di condizionalità;
Emendamento 240 PARAGRAFO 98, COMMA 2, LETTERA D)
d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sulla disponibilità del regime medesimo;
d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione;
Emendamento 241 ARTICOLO 99
Gli Stati membri tengono un catasto viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
Gli Stati membri tengono un catasto viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo e adeguato alle esigenze di controllo, monitoraggio e programmazione delle misure di cui al presente regolamento.
I dati del catasto viticolo permettono il controllo della superficie viticola corrispondente e della quantità di vino prodotta anche in caso di applicazione delle pratiche colturali di produzione, degli obblighi in materia ambientale e della condizionalità previsti dal presente regolamento.
Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale all'aperto è inferiore a 500 ettari non sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma.
Emendamento 242 ARTICOLO 100, COMMA UNICO BIS (NUOVO)
Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale all'aperto è inferiore a 500 ettari non sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma.
Emendamento 243 ARTICOLO 101
Articolo 101 Durata del catasto viticolo e dell'inventario
soppresso
Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, può essere stabilito che gli articoli 99 e 100 cessino di essere applicati in qualsiasi momento dopo il 1º gennaio 2014.
Emendamento 244 ARTICOLO 104, TITOLO
Procedura del comitato di gestione
Procedura del comitato di regolamentazione e di gestione
1. Salvo se altrimenti disposto, quando il presente regolamento conferisce competenze alla Commissione, quest'ultima è assistita da un comitato di gestione.
1. Salvo se altrimenti disposto, quando il presente regolamento conferisce competenze alla Commissione, quest'ultima è assistita da un comitato di regolamentazione e di gestione.
Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Ai seguenti capi del titolo III e allegati si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE: –Capo I. Disposizioni generali –Capo II. Pratiche enologiche e restrizioni –Capo III. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche –Capo IV. Etichettatura. –Allegati connessi.
"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".
"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".
Emendamento 249 ARTICOLO 112, PUNTO 1 Articolo 2, lettera d) (regolamento (CE) n. 2826/2000)
"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;"
"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile di vino e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;"
Emendamento 250 ARTICOLO 112, PUNTO 2 Articolo 3, lettera e) (regolamento (CE) n. 2826/2000)
e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini con indicazione del vitigno e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche."
"e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di vino e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.";
Emendamento 251 ARTICOLO 113, PUNTO 10 Allegato VII, punto n), comma 2 (regolamento (CE) 1782/2003)
L'importo di riferimento dei diritti all'aiuto da attribuire agli agricoltori a norma del regime di estirpazione istituito dal regolamento (CE) n. [il presente regolamento] si ottiene moltiplicando il numero di ettari estirpati per la media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. L'importo da pagare non supera in nessun caso 350 EUR/ha.
L'importo di riferimento dei diritti all'aiuto da attribuire agli agricoltori a norma del regime di estirpazione istituito dal regolamento (CE) n. [il presente regolamento] si ottiene moltiplicando il numero di ettari estirpati per la media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata.
Emendamento 252 ARTICOLO 113, PUNTO 10 Allegato VII, lettera n), comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)
Nel caso in cui l'estirpazione riguardi vigneti coltivati con varietà a duplice utilizzo che sono soggetti al regime dell'aiuto unitario sulla base del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo1, non si calcola l'importo aggiuntivo di riferimento sulla base del presente regolamento.
_____________ 1 GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
Emendamento 253 ARTICOLO 114
Articolo 114
soppresso
Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005
All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 387/2007 del Consiglio e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [il presente regolamento] del Consiglio."
Emendamento 254 ARTICOLO 117, COMMA 1
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è abrogato. Continuano tuttavia ad applicarsi per la campagna viticola 2008/2009 le misure seguenti istituite da tale regolamento, nella misura in cui siano già state avviate o intraprese dai produttori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quali misure ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999:
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è abrogato. Continuano tuttavia ad applicarsi le misure seguenti istituite da tale regolamento, nella misura in cui siano già state avviate o intraprese dai produttori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quali misure ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999:
Emendamento 255 ARTICOLO 117, COMMA 1 BIS (nuovo)
Le disposizioni riguardanti l'impiego di taluni tipi di bottiglia a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 753/2002, in deroga al paragrafo 1, restano in vigore finochè il tipo di bottiglia sarà protetto attraverso la denominazione di origine.
Emendamento 256 ARTICOLO 118, COMMA 2
Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2008, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere dal 30 aprile 2008.
Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2009, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere della data fissata al articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento.
Emendamento 257 ARTICOLO 118, COMMA 3
Il titolo V, capo II, si applica fino al 31 dicembre 2013.
soppresso
Emendamento 258 ALLEGATO I, PUNTO 5 BIS (nuovo)
5 bis."Mosto di uve": prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.
Emendamento 259 ALLEGATO II
Tutti gli importi sono sostituiti da un "p.m.".
Emendamento 260 ALLEGATO III
L'allegato è soppresso.
Emendamento 261 ALLEGATO IV, PUNTO 3 BIS (nuovo)
3 bis. Vino prodotto da uve passite
Per "vino prodotto da uve passite" si intende il prodotto:
a) ottenuto nella Comunità, senza arricchimento, dalle uve raccolte nella Comunità appartenenti alle varietà di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e lasciate al sole o all'ombra per una parziale disidratazione;
b) avente un titolo alcolometrico totale di almeno 16% vol;
c) avente un titolo alcolometrico effettivo di almeno 9% vol;
d) avente un titolo alcolometrico naturale di almeno 16% vol.
Emendamento 262 ALLEGATO IV, PUNTO 3 TER (nuovo)
3 ter.Vino dolce naturale
Le menzioni specifiche tradizionali "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" sono riservate ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
a) ottenuti da vendemmie costituite per l'85% almeno dalle varietà di viti figuranti in un elenco da compilare;
b) ottenuti da mosti con un arricchimento naturale iniziale in zucchero di almeno 212 gr/l;
c) ottenuti, eccettuato qualsiasi altro arricchimento, con l'aggiunta di alcol, di distillato o di acquavite.
Se e in quanto lo richiedano gli impieghi produttivi tradizionali, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta elaborati nel loro territorio, disporre che la menzione specifica tradizionale "vino dolce naturale" sia riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta:
a) vinificati direttamente dai viticoltori, purché provengano esclusivamente dalle loro vigne di "Muscats", "Grenache", "Maccabéo" o "Malvoisie"; tuttavia, sono ammesse le vendemmie ottenute su particelle piantate entro il limite del 10% del numero totale di piedi con varietà di viti diverse dalle quattro dianzi designate;
b) ottenuti entro il limite di una resa per ettaro di 40 ettolitri di mosto di uve, tenendo presente che ogni superamento di tale resa fa venir meno per tutto il raccolto il beneficio della denominazione "vino dolce naturale";
c) ottenuti dal mosto di uve dianzi citato con un arricchimento naturale iniziale in zucchero di almeno 252 g/l;
d) ottenuti, eccettuato qualsiasi altro arricchimento, con l'aggiunta di alcol di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% come minimo del volume del citato mosto di uve prodotto e, come massimo, alla più bassa delle due proporzioni seguenti: - o 10% del volume del citato mosto di uve prodotto, - o 40% del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e l'equivalente del titolo alcolometrico volumico potenziale calcolato sulla base dell'1% vol di alcol puro per 17,5 grammi di zucchero residuo per litro.
Le menzioni specifiche tradizionali "οίνος Υλυκΰς φυσίκός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" non possono essere tradotte. Tuttavia, esse possono essere accompagnate da una menzione esplicativa in una lingua compresa del consumatore finale. Per i prodotti elaborati in Grecia e che circolano nel territorio di questo Stato membro, la menzione "vino dolce naturale" può essere accompagnata dalla menzione "οίνος γλυκύς φυσικός".
Emendamento 263 ALLEGATO IV, PUNTO 4, LETTERA A), TRATTINO 3
- di vino, oppure
- di vino prodotto nella Comunità, oppure
Emendamento 264 ALLEGATO IV, PUNTO 4, LETTERA A), TRATTINO 4
- di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
- di vini prodotti nella Comunità a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
Emendamento 265 ALLEGATO IV, PUNTO 4 BIS (nuovo)
4 bis.Vino spumante di qualità e Sekt Per vino spumante di qualità o Sekt si intende il prodotto a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica - di uve fresche, - di mosto di uve, oppure - vino, o di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta; b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione; c) che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione. Tuttavia, nei vini spumanti di qualità o nel Sekt contenuti in recipienti di capacità inferiore a 25 cl, la sovrappressione non deve essere inferiore a 3 bar. d) con titolo alcolometrico minimo effettivo non inferiore a 10% vol; e) con titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) non inferiore a 9% vol. f)Nei vini spumanti di qualità o nel Sekt a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta il titolo alcolometrico totale della partita nella zona viticola C III non può essere inferiore a 9,5% vol. g)Tuttavia, le partite destinate all'elaborazione di alcuni vini spumanti di qualità o del Sekt a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta compresi in un elenco da stabilirsi ed elaborati a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico totale minimo di 8,5% vol. h)La durata di elaborazione, compreso l'invecchiamento nelle aziende di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere - inferiore a sei mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso; - inferiore a nove mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia. i)La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore a: a.90 giorni (fermentazione in bottiglia, fermentazione in recipienti sprovvisti di dispositivi agitatori); b.30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.
Emendamento 266 ALLEGATO IV, PUNTO 5, LETTERA A)
a) ottenuto da vino;
a) ottenuto da vino prodotto nella Comunità;
Emendamento 267 ALLEGATO IV, PUNTO 6, LETTERA A)
a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
a) ottenuto da vino prodotto nella Comunità che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
Emendamento 268 ALLEGATO IV, PUNTO 7, LETTERA A)
a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;
a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, prodotti nella Comunità;
Emendamento 269 ALLEGATO IV BIS (nuovo)
ALLEGATO IV bis Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati
1.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati su uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione: a) arieggiamento o aggiunta di ossigeno; b) trattamenti termici; c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati; d) utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria; e) utilizzazione di saccarosio conformemente alle pratiche enologiche tradizionali; f) utilizzazione di lieviti per vinificazione; g) applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti; – aggiunta di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio entro certi limiti; – aggiunta di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio entro certi limiti; – aggiunta di dicloridrato di tiamina entro certi limiti; h) utilizzazione di anidride solforosa o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio; i) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici; j) trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti; k) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico: – gelatina alimentare, – colla di pesce, – caseina e caseinati di potassio, – ovolbumina e/o lattolbumina, – bentonite, – diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, – caolino, – tannino, – enzimi pectolitici, – preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare, – sostanze proteiche di origine vegetale, l) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio, m) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'allegato V, n) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, di uno o più dei prodotti seguenti: – tartrato neutro di potassio, – bicarbonato di potassio, – carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico, – tartrato di calcio, – acido tartarico a condizioni da determinare, – preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato, o) uso di resina di pino di Aleppo a condizioni da determinare, p) uso di preparati di scorze di lieviti, entro certi limiti, q) uso di polivinilpolipirrolidone, entro certi limiti e a condizioni da determinare, r) impiego di batteri lattici in sospensione di vino a condizioni da determinare, s) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare, t) aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.
2.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato: a) arieggiamento; b) trattamenti termici; c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati; d) utilizzazione di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio; e) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici; f) trattamento con carboni per uso enologico; g) uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico; h) uso di resine scambiatrici di ioni a condizioni da determinare.
3.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i vini di qualità prodotti in regione determinate ("v.q.p.r.d."): a) utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane o non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi; b) arieggiamento o immissione di argo o azoto; c) trattamenti termici; d) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato; e) utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria; f) aggiunta di anidride carbonica, entro certi limiti; g) utilizzazione, alle condizioni previste dal presente regolamento, di anidride solforosa o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio, bisolfito di potassio o pirosolfito di potassio; h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l; i) aggiunta di acido L-ascorbico, sino a certi limiti; j) aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, entro certi limiti; k) impiego per l'acidificazione di acido tartarico, alle condizioni previste nell'allegato V; l) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, di uno o più dei prodotti seguenti: – tartrato neutro di potassio, – bicarbonato di potassio, – carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico, – tartrato di calcio, – acido tartarico a condizioni da determinare, – preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato; m) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico: – gelatina alimentare, – colla di pesce, – caseina e caseinati di potassio, – ovolbumina e/o lattolbumina, – bentonite, – diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, – caolino, – preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare, – sostanze proteiche di origine vegetale, n) aggiunta di tannino; o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico entro certi limiti; p) trattamento, a condizioni da stabilire: – dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio; – dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio; q) aggiunta di acido metatartarico entro certi limiti; r) uso di gomma arabica; s) uso, a condizioni da determinare, di acido DL-tartarico, denominato anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza; t) impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento: – di alginato di calcio oppure – di alginato di potassio; u) impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione di vino, per l'elaborazione dei vini spumanti; v) aggiunta, nell'elaborazione dei vini spumanti, di tiamina e di sali d'ammonio ai vini di base per favorire lo sviluppo dei lieviti, alle seguenti condizioni: – per i sali nutritivi, fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio, entro certi limiti, – per i fattori di crescita, tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina, entro certi limiti; w) uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini; x) aggiunta, per favorire la precipitazione del tartaro: – di bitartrato de potassio, – di tartrato di calcio entro limiti ed a condizioni da determinare, y) impiego di solfato di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di odore del vino, sino a certi limiti; z bis) impiego di preparati di scorze di lieviti entro certi limiti; z ter) uso di polivinilpolipirrolidone entro certi limiti e a condizioni da determinare; z quater) impiego di batteri lattici in sospensione di vino a condizioni da determinare; z quinquies) aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad essere utilizzate nei prodotti alimentari1, per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d.; z sexies) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare; z septies) aggiunta di dimetilcarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti ed a condizioni da determinare; z octies) aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica dei vini.
4.Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del punto 3, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare: a) apporto di ossigeno; b) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino; c) impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini; d) versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszu pressata ove tale pratica sia utilizzata tradizionalmente per la produzione di Tokaji Forditàs e Tokaji màslàs nella Regione ungherese del Tokajhegyalja, a condizioni da determinarsi; e) uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini e dei mosti.
____________ 1GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.
Emendamento 270 ALLEGATO V, SEZIONE A
1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità definite nell'allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.
1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità definite nell'allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i limiti seguenti:
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i limiti seguenti:
a) 2% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX;
a) 3,5% vol nelle zone viticole A e 2,5% vol nelle zone viticole B definite nell'allegato IX;
b) 1% vol nella zona viticola C definita nell'allegato IX.
b) 2% vol nella zona viticola C definita nell'allegato IX.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati fino al 3% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati rispettivamente fino al 4,5% vol nelle zone viticole A, 3,5% nelle zone viticole B e 3% nelle zone viticole C, definite nell'allegato IX.
3 bis.Dopo la valutazione d'impatto sulla riforma realizzato dalla Commissione europea nel 2012, potrebbro essere adottate misure per ridurre gradualmente i limiti di aumento del titolo alcolometrico volumico fissati ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente fino al 2% vol nelle zone viticole A e B e all'1% vol nelle zone viticole C.
1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio nelle zone viticole che ne ammettono tradizionalmente l'impiego;
b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa o di saccarosio nelle zone viticole che ne ammettono tradizionalmente l'impiego;
c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
1 bis.L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole nelle quali è tradizionalmente praticata conformemente alla legislazione vigente all'8 maggio 1970 qualora, a causa di cindizioni climatiche sfavorevoli, tale pratica sia necessaria per ottenere il titolo alcolometrico volumico minimo.
Emendamento 272 ALLEGATO V, SEZIONE B, PARAGRAFO 4, LETTERA a)
a) a oltre 11,5% vol nella zona viticola A definita nell'allegato IX;
a) a oltre il 12% vol nella zona viticola A
Emendamento 273 ALLEGATO V, SEZIONE B, PARAGRAFO 4, LETTERA b)
b) a oltre 12% vol nella zona viticola B definita nell'allegato IX;
b) a oltre il 12,5% vol nella zona viticola B;
Emendamento 274 ALLEGATO V, SEZIONE B, PARAGRAFO 4, LETTERA c)
c) a oltre 12,5% vol nelle zone viticole C I a) e C I b) definite nell'allegato IX;
c) a oltre il 13% vol nelle zone viticole C I a) e C I b);
e) a oltre 13,5% vol nella zona viticola C III definita nell'allegato IX.
e) a oltre il 13,5% vol nella zona viticola C III;
Emendamento 277 ALLEGATO V, SEZIONE B, PARAGRAFO 5, LETTERA a)
a) per il vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B definite nell'allegato IX;
a) portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B definite nell'allegato IX;
Emendamento 278 ALLEGATO V, SEZIONE B, PARAGRAFO 5, LETTERA B)
b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 per la produzione di vini a denominazione di origine nelle zone viticole A e B a un livello che essi determineranno.
5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o aggiunti al vino nel territorio della Comunità.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve concentrato originari di paesi terzi non possono essere vinificati o addizionati al vino nel territorio della Comunità.
Emendamento 280 ALLEGATO VI, SEZIONE C
Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.
Sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.
Emendamento 281 ALLEGATO VI, PUNTO D
D.Sottoprodotti
soppresso
1.È vietata la sovrapressatura delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole, comunque superiore a zero, che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.
2.Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite o il vinello.
3.Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4.Il vinello, sempre ché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5.Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli sotto controllo e a condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.
Emendamento 282 ALLEGATO VII, LETTERA A)
a) per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): 430 Mio EUR;
a) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2009): 510 000 000 EUR;
Emendamento 283 ALLEGATO VII, LETTERA B)
b) per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): 287 Mio EUR;
b) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2010): 337 000 000 EUR;
Emendamento 284 ALLEGATO VII, LETTERA C)
c) per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): 184 Mio EUR;
c) per la campagna viticola 2011/2012 (esercizio finanziario 2011): 223 000 000 EUR;
Emendamento 285 ALLEGATO VII, LETTERA D)
d) per la campagna viticola 2011/2012 (esercizio finanziario 2012): 110 Mio EUR;
soppresso
Emendamento 286 ALLEGATO VII, LETTERA E)
e) per la campagna viticola 2012/2013 (esercizio finanziario 2013): 59 Mio EUR.