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Procedura : 2006/0253(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0472/2007

Testi presentati :

A6-0472/2007

Discussioni :

Votazioni :

PV 12/12/2007 - 3.12

Testi approvati :

P6_TA(2007)0611

Testi approvati
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Mercoledì 12 dicembre 2007 - Strasburgo
Imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione) *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0760),

–   visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0043/2007),

–   vista la lettera del 1° giugno 2007 inviata dalla Commissione giuridica al suo Presidente ai sensi dell'articolo 80 bis del suo regolamento,

–   vista la lettera del 20 settembre 2007 inviata dal Presidente della Commissione dove si afferma che la Commissione mantiene la propria proposta,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0472/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 7
(7)  È opportuno che l'aliquota massima dell'imposta sui conferimenti applicabile dagli Stati membri che continuano ad applicare tale imposta sia ridotta entro il 2008 e che l'imposta sia abolita al più tardi entro il 2010.
(7)  È opportuno che l'aliquota massima dell'imposta sui conferimenti applicabile dagli Stati membri che continuano ad applicare tale imposta sia ridotta entro il 2010 e che l'imposta sia abolita al più tardi entro il 2012.
Emendamento 2
Articolo 7, paragrafo 1
1.  Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un'imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo "imposta sui conferimenti", può continuare ad applicarla fino al 31 dicembre 2009 a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14.
1.  Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un'imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo "imposta sui conferimenti", può continuare ad applicarla fino al 31 dicembre 2011 a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14.
Emendamento 3
Articolo 8, paragrafo 3
3.  L'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1% e successivamente al 31 dicembre 2007 non può essere superiore allo 0,5%
3.  L'aliquota dell'imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1% e successivamente al 31 dicembre 2009 non può essere superiore allo 0,5%
Emendamento 4
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.
Emendamento 5
Articolo 16, comma 1
La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle menzionate direttive indicati nell'allegato II, parte B.
La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle menzionate direttive indicati nell'allegato II, parte B.
Emendamento 6
Articolo 17, comma 2
Gli articoli 1, 2, 6, 9 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Gli articoli 1, 2, 6, 9 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Emendamento 7
Allegato I, punto (2 bis) (nuovo)
(2 bis) le società di diritto bulgaro denominate:
i) акционерно дружество
ii) "командитно дружество с акции"
iii) "дружество с ограничена отговорност"
Emendamento 8
Allegato I, punto (21 bis) (nuovo)
(21 bis) le società di diritto rumeno denominate:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
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