Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo
Il Parlamento europeo,
– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004, in particolare la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, comprendente una clausola di solidarietà,
– vista la relazione del Gruppo di Alto livello sulla "Alleanza delle civiltà" presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite il 13 novembre 2006,
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri(1),
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che:
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la minaccia terroristica, oltre ad esercitare un impatto diretto sulla sicurezza dei cittadini dei paesi vittime di attentati terroristici, ha anche il potenziale di compromettere la sicurezza di tutti; per tale motivo è necessaria una risposta globale per far fronte all'esigenza di sicurezza, fornendo alle autorità incaricate dell'applicazione della legge le risorse e il quadro giuridico necessari, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e prevedendo altresì adeguate salvaguardie in materia di protezione dei dati,
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il terrorismo rappresenta una minaccia comune per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani nonché per la sicurezza dei cittadini dell'Unione e pertanto deve essere combattuto con fermezza, mentre nel contempo occorre dimostrare il più rigoroso rispetto per i diritti fondamentali,
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in virtù degli articoli 2 e 6 del trattato UE, l'Unione dovrebbe essere uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in linea con i principi di democrazia, Stato di diritto e tutela dei diritti umani su cui l'Unione si fonda e, in virtù dell'articolo 29 di detto trattato, "l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza", in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo,
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l'Unione europea è fermamente decisa a valutare i risultati, i limiti e le prospettive della sua politica antiterrorista dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, dell'11 marzo 2004 e del 7 luglio 2005, in un momento in cui la minaccia del terrorismo ha assunto una dimensione globale e pertanto richiede una risposta allo stesso livello,
–
l'Unione europea è impegnata a combattere il terrorismo in tutte le sue dimensioni, indipendentemente dal fatto che l'origine o le manifestazioni di tale fenomeno si collochino all'interno o all'esterno delle sue frontiere, agendo nei limiti definiti dallo Stato di diritto e nel rispetto dei diritti fondamentali, e nella lotta contro il terrore, in particolare, non ci devono essere spazi in cui i diritti fondamentali non siano rispettati,
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eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali introdotte ai fini della lotta al terrorismo devono essere limitate in termini di durata e portata, devono essere stabilite mediante un atto legislativo, devono essere soggette al pieno controllo democratico e giurisdizionale, e devono essere necessarie e proporzionate nel quadro di una società democratica,
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il terrorismo può essere eliminato e la minaccia che esso rappresenta può essere ridotta affrontandone le cause,
B. rammaricandosi del fatto che le istituzioni dell'Unione europea abbiano risposto alle pressioni eccezionali che hanno fatto seguito agli attacchi terroristici adottando atti che non sono stati esaurientemente discussi con il Parlamento europeo e con i parlamenti nazionali e che hanno comportato violazioni dei diritti ad un processo equo, alla protezione dei dati o all'accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea coinvolte nella lotta al terrorismo, e che di conseguenza sono stati giustamente annullati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
C. tenendo in particolarissima considerazione le vittime del terrorismo e le loro strazianti esperienze nonché la necessità di accordare la priorità alla difesa dei loro diritti e all'adozione di misure volte a fornire loro protezione e riconoscimento, e tenendo costantemente presente che i terroristi iniziano a perdere terreno quanto le vittime fanno sentire loro voce e la società le ascolta,
D. preoccupato per le profonde conseguenze della decisione di utilizzare ampie basi di dati sull'immigrazione e sull'asilo a livello dell'UE nella lotta contro il terrorismo e, in particolare, di concedere alle autorità di polizia e di ordine pubblico degli Stati membri nonché ad Europol l'accesso alla base di dati Eurodac nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione, investigazione e indagine di reati di stampo terroristico e di altri reati gravi, come richiesto nelle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 12 e 13 giugno 2007,
E. consapevole quindi del fatto che la lotta al terrorismo è una questione molto complessa, che richiede, oggi più che mai, una strategia pluridimensionale a più livelli, come previsto a livello internazionale
–
dalla Strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, adottata l'8 settembre 2006(2), e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, conclusa il 16 maggio 2005(3),
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dal Consiglio europeo quando ha adottato una Strategia dell'Unione contro il terrorismo(4) nel dicembre 2005, purtroppo senza alcuna partecipazione sostanziale del Parlamento europeo o dei parlamenti nazionali, e
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dalla Commissione, che ha presentato il suo pacchetto di misure antiterrorismo il 6 novembre 2007,
F. considerando che ciascuno degli aspetti della strategia Unione europea – prevenzione, protezione, perseguimento e risposta – richiede la piena partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, che dovrebbero essere esaurientemente e regolarmente informati mediante valutazioni effettuate dalla Commissione ogni due anni e messi in condizione di verificare la reale efficacia delle misure adottate (compreso l'impatto sui diritti fondamentali), il grado di realizzazione degli obiettivi iniziali e il costo effettivo delle iniziative,
G. rammaricandosi del fatto che vi sia una sostanziale mancanza di trasparenza, controllo democratico, responsabilità e controllo giurisdizionale, e osservando che le istituzioni dell'Unione europea nonché agenzie come Europol ed Eurojust cominciano appena adesso a raccogliere le informazioni necessarie per le loro attività in un modo più strutturato,
H. costernato per il rifiuto di alcuni governi degli Stati membri e del Consiglio di rispondere alle accuse di abuso di potere con il pretesto della lotta al terrorismo, in particolare nel caso delle consegne straordinarie e dei "siti neri" della CIA,
I. preoccupato per il fatto che sono state applicate tecniche estreme, per l'interrogatorio di persone sospettate di terrorismo,
J. ritenendo che la cooperazione transfrontaliera tra i servizi di intelligence e di sicurezza debba essere soggetta ad un controllo più approfondito e sistematico,
K. profondamente preoccupato per lo slittamento funzionale di numerose misure introdotte sotto la denominazione della lotta al terrorismo, ma in pratica utilizzate per una molteplicità di scopi,
L. sottolineando la necessità, nel quadro della strategia dell'Unione europea di lotta al terrorismo, di prestare un'attenzione considerevolmente maggiore alle cause del terrorismo e al ruolo dell'Unione europea al riguardo,
M. ricordando che il trattato di Lisbona dovrebbe consentire di inquadrare in modo trasparente, più semplice e responsabile anche il ruolo dell'Unione nella lotta al terrorismo, rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle politiche relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), e rammaricandosi del fatto che queste politiche saranno caratterizzate dalla mancanza di un pieno controllo giurisdizionale a livello dell'Unione europea per la legislazione adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
1. accoglie con grande soddisfazione l'adozione del nuovo trattato di Lisbona e invita gli Stati membri a ratificarlo in modo da rendere vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce un necessario complemento alla strategia dell'Unione europea di lotta al terrorismo,
Per quanto riguarda la "prevenzione"
2. ritiene che l'Unione europea debba sostenere le azioni intraprese a livello dell'Unione europea, nazionale e locale per prevenire la radicalizzazione violenta, favorendo l'integrazione delle persone attraverso il dialogo interculturale e la promozione della democrazia e dei diritti umani quali valori universali su cui poggia la nostra società, evitando l'esclusione sociale; ritiene altresì necessario lottare contro la radicalizzazione violenta, compreso l'incitamento a commettere atti violenti;
3. chiede infine un divieto a livello europeo dell'apologia del terrorismo in tutte le varianti;
4. è convinto, inoltre, che un importante elemento della prevenzione del terrorismo consista in una politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e degli Stati membri che funzioni anche come politica di sicurezza; ritiene che promuovere la società civile e contribuire a raggiungere la pace sociale e la prosperità costituiscano strumenti adeguati per mostrare alle persone le loro opportunità e limitare la diffusione delle ideologie fondamentaliste; è convinto pertanto che sia necessario, nel quadro della politica di aiuto allo sviluppo, accordare una priorità molto maggiore che in passato allo sviluppo dei sistemi di istruzione, sanitari e di sicurezza sociale nei paesi spesso identificati come paesi di origine di attività terroristiche;
5. è del parere che, a tale proposito, l'Unione europea debba favorire le migliori pratiche e incoraggiarne la diffusione nell'ambito dell'Unione europea, e osserva che il Parlamento europeo formulerà tra breve raccomandazioni in tale campo, tenendo conto dei contributi del Consiglio e della Commissione;
6. è convinto che casi come quello della recente decisione della Corte suprema statunitense di respingere il ricorso per tortura di Khalid Al-Masri tendano a rafforzare l'impressione, in particolare tra le minoranze musulmane nell'Unione europea, che le misure antiterrorismo applichino il principio di due pesi e due misure; invita pertanto l'Unione europea ad impegnarsi con maggiore energia nella lotta volta a sostenere lo Stato di diritto all'interno dell'Unione europea e a livello internazionale, in particolare tutelando i propri cittadini nell'ambito di procedimenti giudiziari in paesi terzi in cui sono coinvolti in modo sproporzionato cittadini di origine musulmana;
7. ritiene che la prevenzione del terrorismo richieda una politica estera dell'Unione europea che promuova la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani nei paesi vicini e altre;
8. chiede alla Commissione e al Consiglio di lanciare un'iniziativa a livello europeo e internazionale per il reinsediamento dei prigionieri di Guantanamo provenienti da paesi terzi che non possono fare ritorno in patria perché rischiano di essere perseguitati o torturati;
9. ribadisce l'importanza della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di analisi, e invita gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione con il coordinamento e il sostegno di Europol;
10. chiede di rafforzare il ruolo di Europol e ribadisce che, nella lotta contro il terrorismo, Europol necessita di una propria competenza investigativa; chiede inoltre, in tale contesto, che Europol crei una propria task force antiterrorismo formata da esperti nazionali;
11. ritiene che, al fine di aumentare l'efficacia dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo, la Commissione e gli Stati membri debbano istituire una rete permanente per lo scambio di informazioni tra i centri antiterrorismo dell'Unione europea;
12. riafferma l'importanza di condividere le informazioni dei servizi di intelligence, tanto a livello dell'Unione europea quanto tra i servizi degli Stati membri, e ribadisce l'esigenza di norme uniformi a livello dell'Unione europea per garantire il debito controllo democratico e parlamentare;
Per quanto riguarda la "protezione"
13. ritiene che, al fine di "proteggere i cittadini e le infrastrutture e ridurre la nostra vulnerabilità agli attacchi, rafforzando in particolare la sicurezza delle frontiere, dei trasporti e delle infrastrutture critiche", è essenziale che l'Unione europea:
a)
istituisca a livello europeo, con la cooperazione degli Stati membri,
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un sistema di allarme e di rilevamento delle crisi, basato anche sui sistemi di protezione nazionali, operativo sette giorni su sette e 24 ore su 24, per le catastrofi naturali o provocate dall'uomo,
–
una mappa delle infrastrutture e delle reti critiche e strategiche, tenendo presente la futura direttiva dell'Unione europea relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione,
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un efficace meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri, che possa consentire l'accesso immediato a risorse rare disponibili a livello nazionale (i cosiddetti "punti di forza", quali vaccini o tecnologie sofisticate);
b)
renda pienamente operative le banche dati SIS II e VIS, comprese le disposizioni concernenti l'accesso delle autorità di polizia; rileva che la finalità primaria di tali basi di dati non ha nulla a che vedere con l'ordine pubblico e che pertanto l'accesso per scopi di polizia è stato limitato a casi specifici, quando ciò si riveli necessario e proporzionato nel quadro di una società democratica; considera che la raccolta massiccia di dati di carattere personale e il trattamento di dati per creare profili attraverso tecniche di estrazione dei dati, come previsto nella recente proposta di direttiva su un sistema PNR dell'Unione europea, non sono consentiti a livello dell'Unione europea;
c)
coordini meglio, attraverso gli Stati membri, il lavoro dei servizi di intelligence al fine di garantire che gli attuali ostacoli allo scambio di informazioni, come la mancanza di fiducia, siano rapidamente rimossi, dal momento che la presenza di singole "isole di informazione" e il blocco di informazioni da parte dei servizi nazionali di intelligence contrastano con l'impostazione comunitaria della lotta al terrorismo;
d)
razionalizzi e migliori la chiarezza, la trasparenza e l'applicabilità della sua legislazione antiterrorismo;
14. sottolinea che un eventuale monitoraggio di Internet volto a prevenire gli attacchi terroristici non deve assolutamente comportare restrizioni alla libertà di parola che non sia intesa ad istigare atti terroristici e non possa in sé ragionevolmente condurre a tali azioni;
15. ricorda al Consiglio le sue promesse al Parlamento europeo e lo esorta ad adottare infine la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, prevedendo un adeguato livello di protezione dei dati, nonché la decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, prima di varare ulteriori misure di lotta contro il terrorismo;
16. ricorda che l'obiettivo principale di Eurodac, in quanto banca dati di primo pilastro, è di facilitare l'applicazione del regolamento Dublino II, per definire lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo e che ogni proposta volta a trasformarlo in una misura di sicurezza e in uno strumento di indagine penale sarebbe probabilmente illegale ai sensi del diritto dell'Unione europea e internazionale;
17. rileva con preoccupazione che l'accesso dei servizi di polizia e di contrasto e di Europol alla banca dati Eurodac potrebbe comportare una stigmatizzazione, una discriminazione e un eventuale rischio per i richiedenti asilo;
18. invita la propria commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a promuovere un'audizione prima di giugno 2008 sulle misure proposte e adottate a livello dell'Unione europea nel quadro della lotta al terrorismo e sulla loro applicazione ed efficacia, in collaborazione con i parlamenti nazionali;
19. ritiene che ogni forma di "profiling" nelle misure antiterroristiche sia inaccettabile; ritiene inaccettabile perseguire un sistema dell'Unione europea in materia di PNR senza una completa valutazione degli accordi PNR UE/USA e UE/Canada, in particolare il loro impatto sulla riduzione della minaccia e il rafforzamento della sicurezza, nonché l'impatto sulla privacy e le libertà civili;
20. esprime preoccupazione per il fatto che l'accesso dei servizi di polizia e di contrasto e di Europol alla banca dati Eurodac potrebbe ridurre l'efficacia dell'obiettivo principale della banca dati Eurodac;
Per quanto riguarda il "perseguimento"
21. sollecita gli Stati membri ad abbandonare le esitazioni e a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria a livello dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo; chiede di essere informato senza indugio sull'efficacia dell'attuale cooperazione e quali risultati siano stati ottenuti dal meccanismo di valutazione reciproca fra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea;
22. sottolinea l'esigenza di rafforzare il coordinamento e il ruolo operativo di Eurojust e di Europol che sono strumenti essenziali per un'autentica ed efficace cooperazione nel perseguimento e nell'azione penale a livello dell'Unione europea; ribadisce nel contempo l'esigenza di garantire un pieno controllo democratico a livello dell'Unione europea;
23. ribadisce fermamente l'urgente esigenza di adottare una decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro la quale assicuri un elevato livello di garanzie per i cittadini UE che ora manca a livello UE;
24. chiede quindi:
a)
alla Commissione di riferire al Parlamento, entro la fine dell'anno, le risposte ai suoi questionari sull'attuazione, a livello nazionale, della legislazione antiterrorismo, in particolare la decisione quadro sul terrorismo e sul mandato di arresto europeo, nonché la direttiva sulla custodia dei dati, e sul suo impatto sui diritti fondamentali e su eventuali divergenze di attuazione fra gli Stati membri, unitamente ad una valutazione e ad eventuali proposte riguardanti le modalità che possano garantire un migliore attuazione ed uso dell'attuale legislazione sulla lotta contro il terrorismo;
b)
alla Commissione di comunicare al Parlamento europeo se tutti gli atti antiterroristici adottati siano stati applicati dagli Stati membri e, se così non fosse, a comunicare al Parlamento quali paesi siano in ritardo e per quale motivo;
c)
alla Commissione di effettuare una valutazione globale delle conseguenze della legislazione antiterrorismo, misurando l'efficacia della legislazione e indagando sugli effetti positivi e negativi di tali leggi, sia in termini di sicurezza che in termini di diritti dei cittadini;
d)
alla Commissione di comunicare al Parlamento europeo se tutte le leggi che rappresentano una violazione per i diritti dei cittadini diano a questi ultimi la possibilità di correggere i propri dati, di contestare i fatti e di reclamare in merito alla proporzionalità delle misure;
e)
al Coordinatore antiterrorismo di riferire al Parlamento europeo, prima del giugno 2008, sull'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri, da Europol e da Eurojust; ritiene che sia altresì essenziale esaminare quale tipo di misure potrebbe essere più adeguato alla cooperazione fra un numero limitato di Stati membri e quali misure andrebbero applicate da tutti gli Stati membri, in conformità con il principio di solidarietà;
f)
al Consiglio di agire sulle raccomandazioni del Parlamento concernenti il programma di consegna della CIA;
g)
alla Commissione e al Consiglio di realizzare la rassegna, ripetutamente chiesta dal Parlamento, delle società che sono costrette da paesi terzi (in particolare gli USA) a presentare alle autorità i dati relativi ai propri clienti;
25. chiede al Consiglio e alla Commissione di istituire in cooperazione fra loro un vero e proprio meccanismo di feedback riguardante l'efficacia delle misure europee e nazionali in tale settore, definendo progressivamente indicatori neutri sullo sviluppo della minaccia terroristica nei confronti dell'Unione europea (ad esempio, statistiche sul numero di inchieste e di procedimenti giudiziari, analisi di possibili crisi regionali, prove di una cooperazione fruttuosa/infruttuosa ecc.), così da fornire al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali un quadro più chiaro non foss'altro che dell'impatto e delle carenze delle politiche pubbliche in questi settori;
26. propone che gli Stati membri concentrino le proprie risorse nel settore della cooperazione di polizia e, anziché adottare l'approccio tecnico finora preferito, sottolineino l'importanza della cooperazione del singolo e del personale; ritiene, a tale riguardo, che dovrebbe esserci un maggiore impulso ad incoraggiare gli scambi tra i servizi di emergenza nazionali e ad eliminare gli ostacoli, ad esempio, in via prioritaria, l'eliminazione delle barriere linguistiche attraverso corsi di lingue; ritiene inoltre che sia necessario adattare le misure di addestramento della polizia alle realtà della società europea, onde includere in futuro, ad esempio, l'insegnamento su tutte le varie culture che compongono la realtà europea nella formazione;
27. prende atto dell'adozione da parte della Commissione di nuove misure concernenti, in particolare una modifica della decisione quadro sul terrorismo e una proposta relativa ad un sistema PNR dell'Unione europea; esprime il proprio desiderio di esaminare attentamente tali misure e ribadisce le proprie preoccupazioni sulla proposta per un sistema PNR dell'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità del previsto regime di profiling sul quale sembra essere basata;
28. invita la Commissione e il Consiglio a garantire l'uso più efficace degli attuali meccanismi per la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, come il mandato d'arresto europeo;
29. ricorda alla Commissione l'importanza di una strategia basata sulle prove; chiede quindi alla Commissione che ogni futura proposta in funzione antiterrorismo sia accompagnata da una dettagliata valutazione o analisi d'impatto che dimostri la necessità e l'utilità delle misure da adottare;
30. ribadisce l'importanza della cooperazione con i paesi terzi nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo ed evidenzia che gli Stati Uniti sono partner essenziali in questo campo; ritiene che un quadro giuridico comune per la cooperazione giudiziaria e di polizia, con speciale accento sulla protezione dei diritti fondamentali, soprattutto dei dati personali, dovrebbe essere definito tra l'Unione europea e gli Stati Uniti attraverso un accordo internazionale che garantisca un idoneo controllo democratico e parlamentare a livello nazionale e dell'Unione europea;
31. è preoccupato per la reazione impulsiva degli Stati membri nella legislazione antiterrorismo, nell'ambito del quale il desiderio di inviare un messaggio politico spesso assume priorità rispetto ad un attento e scrupoloso esame dei limiti del possibile e dell'utile, il che comprende la crescente e inadeguata considerazione dei principi dello stato di diritto, come il principio di proporzionalità e la presunzione di innocenza;
Per quanto riguarda la "risposta"
32. ritiene estremamente importante che, nel caso di un attacco terroristico, gli Stati membri diano prova di un reale spirito di solidarietà, gestendo e riducendo al minimo le conseguenze di detto attacco, segnatamente per i paesi dell'Unione europea che non dispongono di risorse umane, finanziarie o tecnologiche sufficienti per gestire gli strascichi, coordinare le risposte e aiutare le vittime;
33. ricorda l'importanza dell'unità fra tutte le forze democratiche nella lotta contro il terrorismo;
34. ritiene che sia fondamentale, nella risposta agli attacchi terroristici, mettere in atto gli strumenti necessari, efficaci e proporzionati per sostenere la lotta globale contro il terrorismo e ritiene ugualmente importante tutelare tutti gli aspetti dello stato di diritto, i diritti civili dei cittadini, le garanzie giuridiche e legali dei sospetti e il controllo e il monitoraggio democratico su tutta la legislazione varata, sia a livello dell'Unione europea che nelle relazioni con i paesi terzi;
35. esorta la Commissione ad avanzare una proposta per garantire il controllo parlamentare sulle attività di intelligence congiunte e coordinate a livello dell'Unione europea;
Per quanto riguarda le "radici" del terrorismo
36. invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare un piano d'azione per diffondere la democrazia nel mondo e rafforzare la cooperazione economica e politica con i paesi islamici:
a)
sostenendo i movimenti democratici,
b)
promuovendo gli scambi di studenti e altre forme di educazione,
c)
finanziando le stazioni d'informazione che diffondono le idee democratiche e portano alla luce le attività terroristiche e coloro che le sostengono,
37. invita la Commissione a definire le misure per garantire la protezione e il sostegno alle vittime del terrorismo, promuovendo altresì lo scambio delle migliori pratiche e una gamma uniforme di garanzie a livello dell'Unione europea;
Necessità di una più solida ed efficace cooperazione interparlamentare per la nuova strategia antiterrorismo
38. ritiene che, subito dopo la firma del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dovrebbero avviare un esercizio comune di valutazione della Strategia europea antiterrorismo, al fine di preparare una nuova forma di "dialogo ad alto livello" in tale ambito, associando i rappresentanti dei cittadini a livello dell'Unione europea e nazionale;
Cooperazione con la Commissione e il Consiglio
39. ritiene che, visto che il trattato di Lisbona entrerà probabilmente in vigore nel 2009 e che le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero sin dal 2008 creare le condizioni per la sua entrata in vigore, qualsiasi proposta rientrante nell'ambito della procedura di codecisione e che non sarà conclusa prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, dovrebbe essere esaminata come una "quasi codecisione";
40. prende atto del nuovo pacchetto di proposte di normativa in funzione antiterrorismo comprendente la decisione quadro del Consiglio sull'utilizzo del Passeger Name Record (PNR), a fini di attività di contrasto, la direttiva sugli esplosivi e la relazione di valutazione in merito all'attuazione della decisione quadro sulla lotta al terrorismo; è deciso ad effettuare una valutazione delle proposte sulla base delle prove;
41. ritiene che il coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea debba svolgere un importante ruolo nell'approccio comunitario e auspica che vengano chiarite le sue responsabilità e le relative strutture di rendicontazione;
42. auspica che sia messa a punto una strategia per la politica dell'Unione europea in funzione antiterrorismo, in cooperazione con il Parlamento, che evidenzi non solo un approccio integrale e un tema centrale ma, soprattutto, stabilisca distinte misure a breve, medio e lungo termine;
o o o
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.