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 Testo integrale 
Procedura : 2007/0244(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0501/2007

Testi presentati :

A6-0501/2007

Discussioni :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Votazioni :

PV 13/12/2007 - 6.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0619

Testi approvati
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Giovedì 13 dicembre 2007 - Strasburgo
Identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0710),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0448/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0501/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 6
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis)  La Commissione dovrebbe studiare, nell'ambito della verifica dello stato di salute della riforma della PAC, la possibilità di aiutare gli agricoltori a far fronte ai costi elevati per l'acquisto delle apparecchiature richieste, offrendo agli Stati membri la possibilità di integrare tali misure nell'ambito dei loro programmi di sviluppo.
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 21/2004)
3.  A partire da una data da stabilirsi a norma della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data. La data:
3.  A partire dal 31 dicembre 2009, l'identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data.
a) è definita in base alla valutazione delle implicazioni tecniche, dei costi e dell'impatto complessivo dovuto all'uso dell'identificazione elettronica;
b) è stabilita entro 12 mesi prima della data in cui l'uso dell'identificazione elettronica diventa obbligatorio.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 21/2004)
(2 bis) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla giustificazione dei sistemi di identificazione elettronica individuale e di altri sistemi di tracciabilità in termini di controllo delle malattie, nonché sul modo in cui tali sistemi potrebbero essere ulteriormente semplificati a favore degli agricoltori e delle autorità amministrative. La relazione è corredata delle opportune proposte legislative.";
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