Indice 
Testi approvati
Giovedì 12 luglio 2007 - Strasburgo
Programma statistico comunitario (2008-2012) ***I
 Darfur
 Verso una politica marittima dell'Unione
 Attuazione del primo pacchetto ferroviario
 Mobilità sostenibile
 Contrastare le malattie cardiovascolari
 Accordo PNR con gli Stati Uniti
 Area dell'euro (2007)
 Rapporto annuale della BCE per il 2006
 Medio Oriente
 Situazione in Pakistan
 Relazione sui progressi compiuti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2006
 Accordo TRIPS e accesso ai medicinali
 Controllo democratico nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo
 Mandato negoziale: accordo rafforzato tra la Comunità europea e l'Ucraina
 Ridurre le disparità nelle regioni più povere dell'UE
 Situazione in Iraq
 Violazione dei diritti umani in Transnistria (Repubblica Moldavia)
 Vietnam

Programma statistico comunitario (2008-2012) ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Programma statistico comunitario 2008 - 2012 (COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))
P6_TA(2007)0341A6-0240/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0687),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0427/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0240/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il limite della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposizioni del paragrafo 37 dell'AII del 17 maggio 2006,

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 luglio 2007 in vista dell'adozione della decisione n. .../2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico comunitario 2008 – 2012

P6_TC1-COD(2006)0229


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1578/2007/CE)


Darfur
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla situazione nel Darfur
P6_TA(2007)0342B6-0311/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nel Darfur, in particolare quelle del 16 settembre 2004(1), del 23 giugno 2005(2), del 6 aprile 2006(3), del 28 settembre 2006(4) e del 15 febbraio 2007(5),

–   visto l'accordo di pace per il Darfur (APD) firmato ad Abuja, in Nigeria, il 5 maggio 2006,

–   visto l'accordo raggiunto a Tripoli il 28 e 29 aprile 2007 sul processo politico per il Darfur,

–   vista la decisione dell'Unione africana (UA) dell'aprile 2004 di istituire la Missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS),

–   vista la risoluzione 1706(2006) delle Nazioni Unite, che propone il dispiegamento nel Darfur di una forza di pace di 22.000 uomini,

–   vista il rapporto elaborato dalla Missione ad alto livello in Darfur del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani e pubblicato il 12 marzo 2007,

–   vista la relazione finale presentata l'11 ottobre 2006 dal gruppo di esperti sul Sudan costituito ai sensi della risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che ha valore vincolante e non prevede deroghe,

–   viste le conclusioni della delegazione per il Darfur della commissione per lo sviluppo, che ha visitato il Sudan e il Ciad dal 30 giugno al 5 luglio 2007,

–   visto l'articolo 91 del suo regolamento,

A.   considerando che è vivamente preoccupato per la situazione dei diritti umani nel Darfur, caratterizzata da innumerevoli violazioni dei diritti umani, fra cui stupri di massa, rapimenti, trasferimenti forzati e violazioni del diritto internazionale umanitario, come segnalato nel rapporto sul Darfur elaborato dalla Missione di alto livello del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

B.   considerando che è profondamente preoccupato per il fatto che il conflitto nella regione, che vede coinvolti forze regolari, milizie filogovernative e ribelli, ha causato almeno 400.000 morti e oltre due milioni e mezzo di profughi e sfollati nel corso degli ultimi tre anni, sebbene sia stato firmato il suddetto accordo di pace per il Darfur,

C.   considerando che il conflitto nel Darfur tocca ormai più di quattro milioni di persone, la cifra più alta mai raggiunta, fra cui 2,2 milioni di sfollati interni, oltre 500.000 dei quali non possono essere raggiunti dagli operatori umanitari; considerando altresì che attualmente il Sudan è il paese con il maggior numero di profughi al mondo, con oltre cinque milioni tra sfollati interni e profughi internazionali,

D.   considerando che l'accordo per il cessate il fuoco di N'djamena dell'8 aprile 2004 non viene considerato né rispettato, che dopo il fallimento dell'accordo di pace per il Darfur sono aumentate l'anarchia e l'insicurezza e che la costante frammentazione dei gruppi ribelli, al punto che attualmente se ne contano più di 20, ostacola la distribuzione degli aiuti umanitari e renderà ancora più difficile qualsiasi negoziato di pace,

E.   considerando che le Nazioni Unite considerano attualmente la crisi del Darfur la peggior crisi umanitaria al mondo,

F.   considerando che il contesto in cui operano le agenzie umanitarie non è mai stato più difficile e che continuano gli attacchi indiscriminati contro i civili e gli operatori umanitari, che nel 2006 sono stati uccisi 19 collaboratori di organizzazioni umanitarie e che anche 18 soldati dell'AMIS hanno perso la vita, 9 dei quali il mese scorso; considerando infine che quest'anno 74 veicoli umanitari hanno già subito imboscate e che 85 operatori umanitari sono stati temporaneamente sequestrati,

G.   considerando che, sebbene sia stato riconosciuto che la violenza sessuale contro donne e bambini costituisce un crimine contro l'umanità, gli stupri sistematici continuano ad essere utilizzati impunemente come arma di guerra dalle parti coinvolte nel conflitto del Darfur e che le vittime che denunciano la situazione rischiano di essere perseguite ai sensi del diritto sudanese, dal momento che le loro dichiarazioni devono essere corroborate da quattro testimoni di sesso maschile,

H.   considerando che la tortura e l'arruolamento forzato di adulti e bambini sono divenuti una manifestazione tipica delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Darfur, e che le vittime della tortura sono troppo terrorizzate per denunciare gli abusi subiti,

I.   considerando che la dottrina delle Nazioni Unite sulla "responsabilità di proteggere" prevede che, quando le autorità nazionali sono manifestamente incapaci di proteggere le proprie popolazioni da atti di genocidio, crimini di guerra, operazioni di pulizia etnica e crimini contro l'umanità, la responsabilità di fornire la protezione necessaria incombe ad altri,

J.   considerando che il mandato della missione AMIS è stato prorogato sino alla fine del 2007, che la forza ibrida non verrà dispiegata prima del 2008 e che, nel frattempo, l'AMIS è l'unica forza sul terreno incaricata di proteggere i civili,

K.   considerando che è estremamente preoccupato per le continue forniture di armi ed attrezzature militari di ogni genere al Sudan, nonché per l'impiego di tali dispositivi nella provincia sudanese del Darfur, che attualmente è teatro di una tragedia sotto il profilo umanitario e dei diritti umani, come documentano le ultime relazioni del suddetto gruppo di esperti e di Amnesty International,

L.   considerando che il conflitto nel Darfur, nonché l'impunità dinanzi alla giustizia, stanno pregiudicando in misura crescente la stabilità della regione e costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza generali,

M.   considerando che, sebbene la crisi nel Ciad rientri nel contesto di un più ampio conflitto regionale, essa ha una propria dinamica e deve essere trattata come una crisi a sé stante, che il governo del Ciad sta venendo meno alla propria responsabilità di proteggere la popolazione civile, che nei campi profughi del Ciad si trovano attualmente 230.000 sudanesi e che 190.000 cittadini del Ciad sono stati costretti ad abbandonare le proprie case,

N.   considerando che nel 2006 le Nazioni Unite hanno conferito il mandato per l'invio di una forza multidimensionale in Ciad, ma che, da allora, non vi sono stati passi avanti per quanto riguarda il dispiegamento di tale forza, malgrado la crescente, seria necessità di proteggere la popolazione civile,

O.   considerando che nel 2005 il Tribunale penale internazionale (TPI) ha aperto un'indagine sui crimini commessi nel Darfur e che il 2 maggio 2007 ha spiccato mandato d'arresto contro Ahmad Muhammad Harun e Ali Kushayb, sui quali gravano complessivamente 51 capi d'accusa relativi a crimini di guerra e crimini contro l'umanità, inclusi il sequestro, lo stupro, la tortura e la persecuzione di civili nel Darfur,

P.   considerando che il 10 maggio 2007 la Cina ha nominato Lui Giujin quale inviato speciale per il Darfur ed ha annunciato di essere disposta ad inviare tecnici nella regione a supporto della forza di pace delle Nazioni Unite, dopo aver espresso il proprio appoggio, sul finire del 2006, a favore della costituzione di una forza ibrida UA/ONU; considerando altresì che la Cina ospiterà i Giochi olimpici del 2008, che il paese è un partner commerciale privilegiato del Sudan e che, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha una responsabilità particolare per il perseguimento della pace nel Darfur,

Q.   considerando che l'ultima relazione del Programma ambientale delle Nazioni Unite richiama l'attenzione sul fatto che, negli ultimi quarant'anni, i deserti sono avanzati in media di 100 km, con la scomparsa in quindici anni di quasi il 12% della copertura forestale e l'erosione dei fragili suoli sudanesi a causa dello sfruttamento eccessivo delle aree di pascolo (il cosiddetto overgrazing),

R.   considerando che le entrate derivanti dal petrolio hanno permesso al bilancio nazionale di passare dai 900 milioni di dollari del 1999 a oltre 2,5 miliardi di dollari nel 2003 per toccare prevedibilmente gli 11,7 miliardi EUR nel 2007,

S.   considerando che l'accordo di pace globale prevede che nel 2009 si svolgano elezioni,

1.   deplora la situazione dei diritti umani nel Darfur, dove le persone direttamente colpite dal conflitto sono più di quattro milioni e mezzo e quelle che dipendono dagli aiuti alimentari sono più di tre milioni,

2.   invita le Nazioni Unite ad agire conformemente al principio della "responsabilità di proteggere", basando la propria azione sul fatto che il governo sudanese non protegge la sua popolazione nel Darfur da crimini di guerra e crimini contro l'umanità e non fornisce assistenza umanitaria alla popolazione;

3.   invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad assumersi le proprie responsabilità e a fare tutto il possibile per proteggere efficacemente la popolazione del Darfur da una catastrofe umanitaria;

4.   invita il governo sudanese e i movimenti ribelli a garantire che gli operatori umanitari possano raggiungere in condizioni di sicurezza e senza ostacoli le persone colpite dal conflitto, nonché a rispettare il diritto umanitario internazionale; accoglie positivamente la firma del comunicato congiunto da parte del governo sudanese e delle Nazioni Unite il 28 marzo 2007 sulla facilitazione delle operazioni umanitarie in Darfur e chiede la sua piena attuazione;

5.   invita tutte le parti a rispettare immediatamente il cessate il fuoco, condanna qualsiasi violazione degli accordi in proposito e, soprattutto, qualsiasi violenza contro la popolazione civile e gli attacchi contro gli operatori umanitari; insiste sulla necessità che il governo sudanese cessi i bombardamenti sulla regione del Darfur e disarmi la milizia janjaweed; rileva che senza sicurezza non vi può essere una politica di sviluppo per il Sudan e nel Sudan;

6.   plaude al fatto che il governo sudanese abbia accettato il 12 giugno 2007 la forza ibrida UA/ONU ma ricorda tuttavia che tale governo si era già impegnato in precedenza, senza rispettare poi la parola data, a consentire l'ingresso della forza ibrida nel territorio del Sudan; sottolinea che è importante preparare opportunamente l'intervento della forza ibrida e che essa deve essere dispiegata il più rapidamente possibile nonché cooperare costantemente con le autorità sudanesi; chiede pertanto il rapido dispiegamento della forza ibrida UA/ONU con un mandato che la ponga in condizioni di proteggere efficacemente la popolazione civile; sottolinea che il conflitto potrà essere risolto solo politicamente e non militarmente;

7.   ricorda al governo sudanese che esso è il primo responsabile della sicurezza interna e che l'intervento della comunità internazionale non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per abdicare alle proprie responsabilità;

8.   si rende conto del fatto che neppure uno spiegamento rapido permetterà verosimilmente di posizionare sul terreno un contingente significativamente rafforzato prima della primavera del 2008 e che è molto probabile che, nel frattempo, continueranno le uccisioni e gli altri abusi;

9.   chiede dunque all'UE e agli altri donatori internazionali di fornire urgentemente un sostegno supplementare alla struttura attuale dell'AMIS, inclusi impegni di finanziamento a lungo termine e il sostegno tecnico estremamente necessario durante il periodo transitorio, fintanto che sarà stato ultimato lo spiegamento della forza ibrida; sollecita un'inchiesta approfondita sul fatto che per lo meno alcuni soldati dell'AMIS non ricevono alcuna paga da mesi;

10.   ritiene che, per proteggere la popolazione civile e gli operatori umanitari, garantire la continuazione della distribuzione degli aiuti e cercare di ottenere che il governo del Sudan tenga fede all'impegno di consentire l'ingresso di una forza ibrida senza porre condizioni di sorta, sia necessario istituire immediatamente una zona di interdizione al volo sul Darfur;

11.   invita l'UE e la comunità internazionale a convocare nuovi colloqui di pace per migliorare i termini dell'accordo di pace per il Darfur e far sì che esso possa essere accettato da tutte le parti; invita gli attori internazionali a considerare tutte le parti come responsabili dell'accordo che verrà raggiunto ed esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto del Darfur a dimostrare il loro impegno per una soluzione pacifica della crisi dando immediatamente attuazione all'accordo;

12.   invita l'UE, le Nazioni Unite e l'Unione africana a fare fronte comune per quanto riguarda gli sforzi intesi a risolvere il conflitto nel Darfur e a dare la priorità a un processo di pace globale, nell'ambito del quale siano consultati e rappresentati le tribù del Darfur, le comunità degli sfollati interni, i gruppi di donne e altri gruppi della società civile, tutti i partiti politici, inclusi quelli di opposizione, e gli attori regionali pertinenti, onde promuovere una pace duratura;

13.   invita il Moviemnto di liberazione del popolo sudanese (SPLM), a contribuire a riunificare tutte le fazioni ribelli del Darfur affinché possano prendere parte ai negoziati internazionali e invita la comunità internazionale a esercitare pressioni sui gruppi ribelli per indurli a unirsi; chiede inoltre al governo sudanese di accordare ai ribelli il tempo necessario per raggrupparsi;

14.   sollecita il governo sudanese a presentare con urgenza un piano per il reinsediamneto degli sfollati interni e dei profughi, la restituzione delle loro proprietà e la corresponsione di risarcimenti e la creazione di un fondo speciale per le vittime degli stupri, le donne che a seguito di uno stupro sono state ripudiate dalla propria famiglia o hanno avuto un figlio, e la loro riabilitazione;

15.   invita i governi del Ciad e del Sudan ad onorare gli impegni ribaditi di recente, con cui assicuravano che avrebbero cessato di sostenere i movimenti armati e lavorato per migliorare le proprie relazioni;

16.   chiede l'urgente spiegamento di una forza internazionale in Ciad, in grado di proteggere attivamente dalla violenza i profughi e gli sfollati interni così come altri gruppi vulnerabili, e di stabilizzare la situazione sotto il profilo della sicurezza, onde consentire un miglior accesso umanitario; sollecita la comunità internazionale a coordinare i propri sforzi diplomatici per incoraggiare il Presidente Deby ad accettare lo spiegamento di una forza ONU in Ciad;

17.   invita il governo sudanese a cooperare pienamente con il TPI per porre fine alla situazione di impunità; sollecita pertanto il governo del paese ad arrestare il ministro per le questioni umanitarie, Ahmad Muhammad Harun, e il leader janjaweed Ali Kushayb e a consegnarli al TPI; chiede all'Unione africana e alla Lega araba di esercitare pressioni in tal senso sul governo del Sudan;

18.   ritiene fondamentale che l'accordo di pace globale con il Sud sia correttamente attuato e osserva che finora non è stato raggiunto alcun accordo sulla distribuzione della ricchezza e sulle frontiere; sottolinea che l'efficace attuazione dell'accordo di pace globale e dell'accordo recentemente concluso con l'Est contribuirebbe a creare la fiducia necessaria per giungere a un accordo politico duraturo sul Darfur;

19.   condanna la flagrante violazione da parte del governo sudanese dell'embargo sulle armi decretato dalle Nazioni Unite;

20.   sollecita gli Stati membri dell'UE a introdurre immediatamente procedure di monitoraggio e verifica più rigorose per assicurare il rispetto della summenzionata risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan, affinché le procedure si applichino ai cittadini dell'UE, alle società con sede nell'UE, ai finanziamenti UE, a navi ed aeromobili registrate nell'UE o alle imprese che operano nel territorio sottoposto alla giurisdizione comunitaria per quanto riguarda:

   a) il divieto di fornitura al Sudan di tecnologie a duplice uso, onde garantire che i divieti in materia siano pienamente conformi al regolamento (CE) del Consiglio n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(6), e all'Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso;
   b) il requisito che, nel quadro della cooperazione tra settore civile e settore militare prevista dalla normativa sul cielo unico, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE sorveglino rigorosamente il carico degli aerei che potrebbero contenere prodotti e tecnologie militari o a duplice uso che potrebbero essere destinati al Sudan, soprattutto qualora si tratti di voli in transito sul territorio dell'UE; le merci trasportate via mare dovrebbero essere sottoposte ad analoghi controlli;
   c) il ricorso a tutti gli strumenti legittimi per promuovere il pieno e rigoroso rispetto, da parte di tutti i paesi, dell'embargo sulle armi e delle sanzioni nei confronti del Darfur decretati dall'ONU conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1556(2004) e 1591(2005), inclusi divieti rigorosi per quanto riguarda le armi e i prodotti militari che potrebbero essere utilizzati dal governo sudanese in Darfur;
   d) la messa a punto di un regime più rigoroso e globale che preveda nei confronti del Sudan divieti in materia di armi e scambi commerciali e che si applichi alla fornitura di apparecchiature militari al Sudan da parte di filiali e consociate di aziende dell'UE;
   e) misure volte a evitare che i mezzi utilizzati per il trasporto di aiuti umanitari nella regione siano utilizzati anche per il trasporto di prodotti militari sottoposti a embargo;

21.   invita le istituzioni dell'UE e gli altri attori internazionali ad imporre sanzioni mirate - incluse misure intese a colpire le attività economiche che alimentano il conflitto -contro tutte le parti, compreso il governo sudanese, che si rendono responsabili di violazioni del cessate il fuoco o di attacchi contro la popolazione civile, le forze di pace o gli operatori umanitari, e ad adoperarsi con ogni mezzo per contribuire a porre fine allo stato di impunità applicando sanzioni economiche mirate, tra cui il divieto di viaggiare e il congelamento dei beni;

22.   appoggia la dichiarazione dell'Arcivescovo emerito Desmond Tutu, secondo il quale il governo del Sudan dovrà essere soggetto a sanzioni severe ed efficaci finché le sofferenze non avranno termine; invita l'Unione africana a sostenere l'adozione di misure di questo tipo nei confronti di quanti sono responsabili del perpetuarsi della violenza nel paese;

23.   invita il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ad esercitare maggiori pressioni sul governo del Sudan affinché esso si conformi alle posizioni espresse dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamando l'attenzione sul fatto che l'inottemperanza alle richieste delle Nazioni Unite darà luogo a misure sanzionatorie;

24.   accoglie favorevolmente i segnali che indicano una maggiore disponibilità della Cina a promuovere la pace nel Darfur e invita la Cina, che assorbe l'80% delle esportazioni di petrolio sudanesi, ad usare in modo responsabile l'influenza significativa che essa ha nella regione per indurre il governo del Sudan a rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di pace globale e dell'accordo di pace per il Darfur; invita inoltre la Cina a interrompere le esportazioni di armi verso il Sudan e a cessare di bloccare, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni volte a imporre sanzioni mirate contro il governo sudanese;

25.   invita il governo sudanese ad affrontare i problemi ambientali, nella fattispecie a ridurre l'impatto ambientale della sua industria petrolifera e dell'attività agricola, nonché a prevenire conflitti locali sulle risorse naturali;

26.   invita il governo sudanese a pubblicare in modo trasparente le entrate derivanti dal petrolio ed esorta gli Stati membri a incoraggiare le imprese e i capitali europei ad abbandonare il Sudan;

27.   osserva che il potere e la ricchezza, ora accresciuta dai proventi del petrolio, si concentrano soprattutto al centro, a svantaggio della periferia del paese;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai Capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE, al governo e al parlamento del Sudan, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai Capi di Stato e di governo dei paesi della Lega araba, ai governi del Gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e alle istituzioni dell'Unione africana.

(1) GU C 140 E del 9.6.2005, pag. 153.
(2) GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 96.
(3) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 320.
(4) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 397.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0052.
(6) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.


Verso una politica marittima dell'Unione
PDF 328kWORD 162k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 su "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (2006/2299(INI))
P6_TA(2007)0343A6-0235/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006)0275),

–   visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulle isole e le limitazioni naturali ed economiche nel contesto della politica regionale(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la pesca e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0235/2007),

A.   considerando che i mari e gli oceani concorrono in modo determinante alla grandezza e alla ricchezza geografica dell'UE tramite le sue regioni ultraperiferiche e offrono all'Unione europea 320.000 km di coste, sulle quali vive un terzo della popolazione europea, fra cui 14 milioni nelle isole,

B.   considerando che l'industria e i servizi marittimi, senza tener conto delle materie prime, contribuiscono al prodotto interno lordo europeo (PIL) per il 3-6% e le regioni costiere complessivamente per il 40%; che il 90% del commercio estero e il 40% del commercio interno dell'UE avviene per via marittima e che la flotta europea costituisce il 40% della flotta mondiale,

C.   considerando che l'applicazione della strategia di Lisbona alle politiche marittime non soltanto si prefigge obiettivi legati al miglioramento della competitività, ma deve anche concretizzarsi in altri pilastri della strategia, come la creazione nell'UE di una maggiore occupazione marittima sostenibile e di migliore qualità,

D.   considerando che gli oceani e i mari d'Europa contengono importanti corridoi di trasporto che assorbono una considerevole quota del volume di traffico; che gli oceani e i mari hanno ancora notevoli potenzialità in termini di capacità globale e che pertanto gli oceani e i mari presentano un importante valore non soltanto ecologico, ma anche sociale ed economico,

E.   considerando che il trasporto marittimo è responsabile del 4% circa delle emissioni globali di CO2, un quantitativo corrispondente a quasi 1 000 milioni di tonnellate, e che le emissioni marittime non rientrano nel Protocollo di Kyoto; che, secondo uno studio dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), le emissioni di gas a effetto serra provocate dal traffico marittimo aumenteranno entro il 2020 di oltre il 70%; che, oltre al CO2, dai sistemi di raffreddamento di bordo emanano ogni anno anche grandi quantitativi di altri gas a effetto serra,

F.   considerando che, in molti settori di attività marittima, le idee innovative nel settore del trasporto marittimo comportano un miglioramento delle prestazioni; che l'industria cantieristica europea (costruzione e riparazione), assieme alla sua vasta rete di fornitori di apparecchiature e servizi, costituisce a livello mondiale il motore dell'innovazione del materiale marittimo,

G.   considerando che il trasporto marittimo produce meno gas a effetto serra per tonnellata/miglia rispetto a qualsiasi altra modalità di trasporto e che i progressi tecnologici migliorano costantemente l'efficienza di tale settore; che vi è una forte volontà politica di promuovere il trasporto marittimo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto di merci,

H.   considerando che, secondo le stime del Programma ambientale delle Nazioni Unite, circa l'80% dell'inquinamento marittimo è provocato dagli apporti terrestri,

I.   considerando che il trasporto marittimo è responsabile altresì dell'immissione di notevoli quantitativi delle più diverse acque reflue nei mari, fra cui gli scarichi provenienti dal lavaggio dei serbatoi, dalle cucine di bordo, dagli impianti di lavanderia e dalle attrezzature sanitarie, dalle acque di zavorra, nonché dello scarico involontario di combustibili nel corso del funzionamento; che, durante il funzionamento di una nave, si formano anche i più diversi rifiuti solidi, di cui solo una minima parte viene conferita agli impianti di raccolta portuali, mentre la maggior parte viene bruciata in alto mare o gettata semplicemente in acqua,

J.   considerando che le grandi navi trasportano ormai grandi quantitativi di combustibile da stiva per il loro funzionamento e che questo combustibile, in caso di incidente o inconveniente, può provocare e ha già provocato notevoli danni ecologici, con scarse possibilità di rimedio,

K.   considerando che, secondo le stime ufficiali, circa l'80% degli incidenti in mare è da ricondurre direttamente all'errore umano,

L.   considerando che attualmente la stragrande maggioranza delle grandi navi, al termine dell'esercizio, vengono smontate in cantieri di demolizione di paesi in via di sviluppo in condizioni sociali ed ecologiche inaccettabili e che, in gran parte dei casi, la vendita di tali navi ad acquirenti extraeuropei serve ad eludere la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, secondo la quale dette navi sarebbero sottoposte a un divieto di esportazione in quanto rifiuti speciali,

M.   considerando che il livello dell'acqua dei mari sta salendo, mettendo quindi a rischio le regioni, le popolazioni e le attività costiere, come il turismo costiero,

N.   considerando che la diversità delle attività marine e costiere richiede un assetto territoriale flessibile da parte degli Stati membri e delle loro autorità,

O.   considerando che, per quanto riguarda altri modi di trasporto, l'UE è un precursore a livello mondiale in materia di limitazione delle emissioni di sostanze nocive; che quindi l'industria europea è una delle più innovative e prime industrie al mondo e che il futuro sostenibile dell'industria europea può essere garantito a lungo termine solo attraverso l'innovazione,

P.   considerando che l'UE ha creato varie agenzie, come l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), l'Agenzia della pesca e l'Agenzia per l'ambiente, alle quali incombono disparati compiti in materia marittima, e che fra di esse apparentemente non esiste alcuno scambio formale,

Q.   considerando che dal 2004 le autostrade del mare fanno parte dei 30 progetti prioritari delle reti di trasporto TEN, ma che si sono registrati solo scarsi progressi,

R.   considerando che gli oceani e i mari sono il fondamento di tutta la vita sulla terra e svolgono un ruolo di rilievo nel cambiamento climatico; che la protezione e la conservazione sostenibile delle loro risorse dovrebbe essere un importante obiettivo di una politica marittima integrata; che un quarto delle risorse ittiche è in pericolo, che di questo quarto il 17% è stato oggetto di sfruttamento eccessivo e il 7% è in forte riduzione; che solo l'1% delle risorse si sta lentamente ripopolando e che il 52% delle risorse ittiche è già stato oggetto di tale sfruttamento che un ripopolamento non è più possibile; che, stando agli avvertimenti degli esperti, la pesca commerciale potrebbe crollare già a metà del secolo (2048),

S.   considerando che la pesca è un settore economico ampiamente regolamentato, ragion per cui dovrebbero essere realizzate azioni volte a garantire che tale regolamentazione si traduca in buone pratiche e buoni risultati; che, per garantire risorse ittiche sostenibili, occorre tenere conto dei numerosi fattori di varia natura che incidono sullo stato delle risorse ittiche, quali il cambiamento climatico, i predatori, l'inquinamento, le perlustrazioni alla ricerca di giacimenti di petrolio e di gas e le relative perforazioni, le centrali eoliche in mare e l'estrazione di sabbia e ghiaia,

T.   considerando che tra vent'anni il settore comunitario della pesca avrà subito delle trasformazioni dovute a fattori esterni, quali il cambiamento climatico e l'azione dell'uomo, e che, alla luce di tali cambiamenti, già visibili nel caso del merluzzo del Mare del Nord, è essenziale affrontare in modo efficace le cause del cambiamento climatico,

U.   considerando che il mare e gli oceani svolgono un ruolo importante nella produzione di energia da fonti alternative e nell'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

V.   considerando che occorre riconoscere le specificità delle regioni ultraperiferiche e delle isole europee, in particolare l'immigrazione clandestina, le catastrofi naturali, i trasporti nonché il loro impatto sulla biodiversità,

W.   considerando che le frontiere esterne dell'UE sono in gran parte marittime e la loro sorveglianza e protezione implica maggiori costi per gli Stati membri costieri,

X.   considerando che il Mediterraneo e il Mar Nero sono condivisi da Stati membri dell'UE e paesi terzi dotati di minori risorse per far rispettare norme ambientali e misure di sicurezza,

1.   si compiace della presentazione del summenzionato Libro verde e sostiene l'approccio integrato alla politica marittima, con il quale si descrivono per la prima volta i settori strategici marittimi, come la cantieristica, la navigazione, la sicurezza marittima, il turismo, la pesca, la politica portuale, l'ambiente marino, la ricerca, l'industria, la pianificazione territoriale e altri settori, citandone la reciproca dipendenza; ravvisa per l'UE e i suoi Stati membri l'opportunità di elaborare una politica marittima orientata al futuro che, in un'accorta combinazione, consiste nella protezione dell'ambiente marino e in un intelligente e innovativo sfruttamento dei mari, pur facendo sì che la sostenibilità rimanga l'elemento cardine della politica marittima; ritiene che l'UE abbia l'opportunità di diventare precursore di una politica marittima innovativa e sostenibile e che ciò presupponga la volontà comune degli Stati membri; rileva che il Parlamento valuterà in futuro ogni Presidenza del Consiglio in base ai progressi conseguiti nell'ambito della politica marittima europea;

2.   plaude a una politica marittima che sollecita l'integrazione delle politiche, delle azioni e delle decisioni relative alle questioni marittime e promuove un migliore coordinamento, una maggiore trasparenza e una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti interessati le cui azioni hanno un impatto sugli oceani e i mari europei;

3.   rileva che, con la condivisione delle competenze per le politiche e le azioni concernenti i mari tra autorità UE, governi nazionali, autorità regionali e locali, tutti i livelli di governo dovrebbero adottare un approccio più coordinato, garantendo che le loro azioni in campo marittimo tengano pienamente conto delle molteplici interazioni reciproche;

4.   invita la Commissione a far proprie le varie raccomandazioni della succitata risoluzione del 15 marzo 2007, e in particolare a rendere prioritaria in seno alla Commissione europea l'istituzione di un'unità amministrativa per le isole, in modo da sviluppare un approccio trans-settoriale da lungo tempo atteso e dare un adeguato riconoscimento alle isole nel programma statistico dell'UE in relazione alla futura politica marittima;

5.   appoggia l'idea di incardinare la politica marittima europea nella strategia di Lisbona al fine di facilitare la crescita economica e i posti di lavoro in modo sostenibile e basandosi sulla conoscenza scientifica; sottolinea il significato del trasporto marittimo in termini di volumi di trasporto e di impatto economico; incoraggia la Commissione a rivedere la legislazione in vigore secondo lo spirito e il contesto dell'iniziativa della Commissione sul miglioramento della regolamentazione e della strategia di Lisbona; sottolinea che occorre dare priorità al miglioramento dell'attuazione e al potenziamento della normativa in vigore da parte della Commissione e degli Stati membri; evidenzia il valore aggiunto europeo nelle iniziative concrete, ad esempio per quanto riguarda il miglioramento del coordinamento e della cooperazione tra Stati membri onde evitare eventuali duplicazioni o contraddizioni;

Cambiamento climatico è la maggiore sfida della politica marittima

6.   sottolinea, a fronte dell'attuale discussione sul cambiamento climatico e delle prime pubblicazioni della Quarta relazione di valutazione del Gruppo di lavoro intergovernativo sul cambiamento climatico, che tutti gli interessati devono essere coscienti del fatto che è ormai scoccata da tempo l'ora di agire e che alla Comunità rimangono solo altri 13 anni per impedire la catastrofe climatica attraverso l'impiego di nuove tecnologie; rileva che, secondo la relazione, fra gli scenari specifici rientrano l'aumento del livello dei mari, che sarà particolarmente dannoso soprattutto per i paesi costieri, ondate di caldo, inondazioni, tempeste, incendi boschivi e siccità a livello mondiale; sottolinea inoltre la potenziale problematica inerente ai profughi per motivi climatici e altri problemi di sicurezza internazionale risultanti da eventuali conflitti per risorse comuni;

7.   sottolinea che, nella lotta contro il cambiamento climatico, l'UE deve assumere una posizione di guida e orientamento; fa presente che la Comunità dovrebbe sfruttare i propri punti forti nella ricerca e nell'innovazione, ed assumere un ruolo guida e agire fermamente a livello internazionale;

8.   sottolinea che l'energia eolica, sia a terra che in mare aperto, ha un enorme potenziale di sviluppo e potrebbe apportare un rilevante contributo alla protezione del clima; esorta pertanto la Commissione ad intervenire introducendo una sezione o un'unità di coordinamento per l'energia eolica e lanciando un piano d'azione in materia;

9.   evidenzia che la politica marittima europea deve svolgere un ruolo di rilievo nella lotta al cambiamento climatico grazie ad almeno tre strategie: in primo luogo, occorre ridurre drasticamente le emissioni di sostanze come CO2, SO2 ed ossidi di azoto provenienti dalle navi; in secondo luogo, occorre introdurre il sistema dello scambio di emissioni per il trasporto marittimo; in terzo luogo, occorre introdurre e promuovere per il trasporto marittimo le fonti rinnovabili come l'energia eolica e solare; invita la Commissione a proporre disposizioni legislative volta a ridurre effettivamente le emissioni marittime di gas serra e l'Unione europea ad agire con decisione per includere il settore marittimo nelle convenzioni internazionali sul clima;

10.   esprime la sua preoccupazione dinanzi alle informazioni secondo le quali le emissioni marittime di biossido di carbonio sarebbero superiori a quanto ipotizzato in precedenza, costituirebbero sino al 5% delle emissioni globali e potrebbero aumentare persino del 75% nel corso dei prossimi 15-20 anni se non saranno intraprese azioni volte a rovesciare tale tendenza; sottolinea che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dai pescherecci sono significative; osserva i mancati progressi al riguardo nell'ambito dell'OMI, nonostante il mandato conferito dieci anni fa nel protocollo di Kyoto;

11.   riconosce che, affinché la strategia marina costituisca il "pilastro ambientale" della politica marittima, le politiche devono essere pienamente complementari per assicurare un approccio comunitario coerente; riconosce che il deposito di biossido di carbonio in strutture geologiche al di sotto dei fondali marini potrebbe costituire parte di un portafoglio di misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e chiede che sia elaborato un quadro legislativo e regolamentare chiaro per l'applicazione di tale tecnologia;

12.   chiede con insistenza che qualsiasi progetto di sviluppo lungo le coste della Comunità, che si tratti di sviluppo urbano, di siti industriali, di porti e marine, di aree per attività ricreative ecc., prenda esplicitamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e il relativo aumento del livello del mare, nonché la crescente frequenza e forza delle tempeste e la maggiore altezza delle onde;

13.   sottolinea l'importanza di un approccio integrato, come la gestione integrata delle zone costiere (GIZC), se si vuole far sì che le misure siano efficaci;

Migliorare il trasporto marittimo europeo migliorando le navi europee;

14.   sottolinea che il trasporto marittimo è una componente irrinunciabile del sistema economico mondiale e che il trasporto di merci per nave è attualmente una delle modalità di trasporto meno dannosa per l'ambiente; ritiene tuttavia che il trasporto marittimo comporti notevoli oneri per l'ambiente e che sia quindi indispensabile un equilibrio sostenibile fra tutela dell'ambiente ed efficace sfruttamento dei mari europei, pur essendo la garanzia di sostenibilità una priorità assoluta; chiede alla Commissione di salvaguardare tale equilibrio al momento di definire le sue (future) proposte sulla politica marittima e portuale;

15.   sottolinea che l'incentivazione del trasporto marittimo come modalità di trasporto sostenibile postula lo sviluppo e l'ampliamento di porti e zone portuali; osserva che i porti sono spesso corrispondenti o adiacenti ai siti Natura 2000 protetti dalle direttive sugli habitat(2) e gli uccelli selvatici(3) e sottolinea la necessità di impostazioni e di iniziative costruttive tra gli operatori portuali e gli organi competenti per la conservazione della natura, al fine di trovare soluzioni accettabili per le autorità portuali, i regolatori e la società più ampia, che rispettino lo spirito e gli obiettivi delle direttive, consentendo nel contempo ai porti di mantenere il loro ruolo centrale di vie di accesso globali;

16.   ritiene che la politica marittima europea dovrebbe cercare di preservare e rafforzare la posizione delle industrie marittime e delle attività specializzate europee ed evitare politiche che promuovano il passaggio sotto bandiere di paesi terzi, il che pregiudica la sicurezza e la protezione dei mari e impoverisce l'economia europea; sottolinea che, per permettere una migliore tutela dell'ambiente marino, sono più utili normative internazionali che si applichino a tutte le navi a prescindere dalla bandiera o dal porto di approdo;

17.   ritiene che un'industria cantieristica europea innovativa e competitiva sia essenziale per la crescita sostenibile in base alla strategia di Lisbona; sottolinea che, vista la crescente capacità di produzione che si registra altrove, i positivi sviluppi della cantieristica europea degli ultimi anni non devono comportare un atteggiamento di compiacimento e chiede pertanto che si esplichino ulteriori sforzi tesi a rafforzare la competitività e a garantire parità di condizioni;

18.   invita la Commissione a sostenere, a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), i cantieri navali europei che sono continuamente esposti alla concorrenza sleale praticata dai costruttori navali asiatici;

19.   plaude al documento di lavoro della Commissione dal titolo "Relazione sullo stato dei lavori di LeaderSHIP 2015" (COM(2007)0220) e sottolinea in particolare il successo del nuovo approccio a tutto campo alla politica industriale che LeaderSHIP2015 ha sperimentato come una delle prime iniziative settoriali;

20.   sottolinea che un migliore coordinamento e cooperazione (transfrontalieri) tra i porti marittimi e una condivisione di responsabilità più equilibrata tra i porti a livello UE può sensibilmente contribuire ad evitare trasporti terrestri insostenibili;

21.   ravvisa nel ruolo di precursore che l'UE riveste fissando limiti più rigorosi non un ostacolo, ma un'opportunità per l'industria europea; chiede in tale contesto agli Stati membri e alla Comunità di promuovere maggiormente la ricerca e lo sviluppo di tecnologie più efficienti e pulite in materia marittima e portuale;

22.   riconosce che le emissioni di sostanze che inquinano l'atmosfera originate dalle navi supereranno in un prossimo futuro quelle provenienti da fonti terrestri; ricorda la sua richiesta, formulata nel contesto della strategia tematica per la qualità dell'aria, che la Commissione e gli Stati membri prendano misure urgenti per ridurre le emissioni del settore marittimo e che la Commissione presenti proposte volte a:

   fissare norme per le emissioni di NOx per le navi che approdano nei porti dell'UE;
   designare il Mediterraneo e l'Atlantico nordorientale quali zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) ai sensi della convenzione MARPOL;
   ridurre dall'1,5 allo 0,5% il tenore massimo di zolfo consentito nei carburanti navali utilizzati nelle SECA dalle navi per il trasporto di passeggeri;
   introdurre misure fiscali, quali imposte sulle emissioni di SO2 e di NOx provenienti dalle navi;
   promuovere l'introduzione di dazi portuali e di accesso alle zone navigabili differenziati, onde favorire le navi con basse emissioni di SO2 e di NOx;
   promuovere il ricorso all'utilizzazione di elettricità proveniente da terra per le navi alla fonda nei porti;
   elaborare una direttiva UE sulla qualità dei carburanti navali;

23.   ritiene che esista un enorme potenziale per la riduzione del consumo di carburanti fossili e delle emissioni di CO2 nel settore del trasporto marittimo, segnatamente tramite incentivi fiscali all'impiego di biocarburanti e maggiori sostegni alla ricerca e sviluppo, promuovendo, tra l'altro, l'utilizzo dei biocarburanti e potenziando la ricerca in tale ambito nonché intensificando l'uso dell'energia eolica per la propulsione delle navi; sottolinea tuttavia che i biocarburanti devono essere soggetti a una certificazione ambientale e sociale obbligatoria e che la loro efficienza climatica e il loro equilibrio in termini di emissioni di CO2 devono essere incontestati durante il loro intero ciclo di vita;

24.   ritiene che gli sforzi nei settori della prevenzione e dell'intervento contro l'inquinamento provocato da navi non debbano limitarsi all'inquinamento da petrolio, ma debbano interessare tutti i tipi di inquinamento, in particolare quello provocato da sostanze pericolose e nocive; ritiene a questo proposito essenziale il ruolo svolto dall'EMSA, che dovrebbe gradualmente puntare ad assolvere nuovi compiti, anche se questi dovrebbero sempre essere complementari ai compiti svolti dagli Stati membri nel settore della prevenzione e dell'intervento contro l'inquinamento; reputa pertanto necessario garantire un'adeguata sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti affidati all'EMSA;

25.   plaude al sistema operativo CleanSeaNet per la sorveglianza e il rilevamento di inquinamento provocato dalle navi, che aiuterà gli Stati costieri a localizzare e individuare chi inquina nelle zone geografiche sotto la loro giurisdizione; chiede agli Stati membri di procedere a un tempestivo recepimento della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni(4);

26.   prende atto delle attività della Commissione in materia di sicurezza delle navi e marittima dopo le catastrofi dell'Erika e della Prestige, che si riflettono soprattutto nei pacchetti di misure sulla sicurezza marittima;

27.   sollecita vivamente il Consiglio "Trasporti" a esaminare tempestivamente il terzo pacchetto sulla sicurezza marittima e ad adottare una decisione, insieme al Parlamento, affinché non si ponga una questione di mancanza di credibilità;

28.   sollecita la Commissione a rafforzare tutte le misure relative alla responsabilità civile e penale in caso di incidente o inconveniente, in conformità dei principi di sussidiarietà e di separazione delle competenze nonché in linea con il quadro normativo internazionale;

29.   ricorda la sua risoluzione del 21 aprile 2004 in materia di miglioramento della sicurezza per mare(5) ed esorta la Commissione a tenere in maggior considerazione il fattore umano nelle prossime misure;

30.   osserva con preoccupazione che il Mar Baltico è attualmente uno dei mari più inquinati del pianeta e ricorda alla Commissione la sua precedente richiesta di elaborare una raccomandazione su una strategia comunitaria per il Mar Baltico che proponga misure volte a migliorare la condizione ambientale di tale mare, in particolare per ridurre l'eutrofizzazione del Baltico ed evitare lo scarico in mare di petrolio e altre sostanze tossiche e dannose; ricorda che gli strumenti di cooperazione esistenti, quali i programmi INTERREG, dovrebbero essere sfruttati appieno nell'attuazione di progetti interregionali volti a migliorare lo stato ambientale del Baltico;

31.   chiede che, per zone marine nel Mar Baltico ecologicamente sensibili e di difficile navigazione, in particolare Kadetrinne, Skagerrak/Kattegatt, Gran Belt e Sund, siano istituite zone speciali in cui non possano più passare senza piloti le navi d'alto mare, specialmente le petroliere, e invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare l'elaborazione delle misure necessarie in seno agli organi internazionali competenti, segnatamente l'OMI;

32.   ricorda alla Commissione la propria richiesta di presentare al più presto al Parlamento e al Consiglio una proposta per far sì che nelle nuove navi il combustibile di stiva sia contenuto in serbatoi a doppio scafo più sicuri, dato che spesso le navi da trasporto o le navi container trasportano combustibili pesanti nelle loro stive, in quantità che possono essere superiori al carico delle petroliere più piccole; ritiene che, prima di presentare una proposta in tal senso, la Commissione dovrà accertare se le vigenti norme OMI di cui alla risoluzione MPE 141(54), siano sufficienti a garantire la sicurezza del trasporto di olio combustibile;

33.   sollecita la Commissione a rafforzare la vigilanza sull'applicazione delle normative in materia di uso obbligatorio di navi a doppio scafo;

34.   chiede massimi criteri di sicurezza per tutte le navi che attraccano ai porti europei; chiede, in tale contesto, che l'Europa svolga un ruolo di precursore; è consapevole del fatto che questi requisiti non possono essere estesi a tutte le navi entro la zona delle 200 miglia;

35.   è preoccupato in quanto sulle navi europee lavorano come ufficiali ed equipaggio sempre meno giovani europei qualificati, il che fa temere una massiccia fuga di cervelli; ritiene che un miglioramento delle condizioni di lavoro, in conformità delle disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'OMI, possa contribuire ad attrarre più europei a fare carriera in mare;

36.   esorta gli Stati membri e i soggetti interessati del settore marittimo a rivedere i piani di carriera e le possibilità di formazione lungo tutto l'arco della vita nel settore marittimo al fine, in primo luogo, di applicare concretamente le competenze e le esperienze acquisite e, in secondo luogo, di introdurre sistemi per il passaggio tra le attività marittime e terrestri, in modo da salvaguardare le competenze e rendere più attrattive le prospettive di carriera;

37.   appoggia i negoziati in corso relativi a un accordo tra le parti sociali nell'Unione europea per l'attuazione della convenzione OIL del 2006 concernente la normativa sul lavoro marittimo, tenendo conto del divieto di regressione in essa previsto; sostiene, nel quadro della futura politica marittima dell'UE, l'obbligo degli Stati membri di ratificare e attuare tale convenzione; invita la Commissione ad avvalersi di tutti i suoi contatti affinché si concluda con successo nel 2007 l'approvazione, fallita nel 2005, della convenzione sul lavoro nel settore della pesca;

38.   ritiene che l'esclusione dei marittimi dalle direttive sociali debba essere riesaminata dalle parti sociali, come suggerito nel succitato Libro verde;

39.   constata che pescatori e marinai sono esclusi da numerosi settori della legislazione sociale europea (si vedano, ad esempio, la direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi(6), la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti(7), la direttiva 2002/14/CE sull'informazione e la consultazione dei lavoratori(8), nonché la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(9)); invita la Commissione e verificare le suddette deroghe in stretta collaborazione con le parti sociali;

40.   esorta gli Stati membri e gli armatori a unirsi in un partenariato per la formazione di marittimi e ufficiali qualificati, come già avviene con successo in Danimarca, nonché a rafforzare, tramite le rispettive politiche in materia di istruzione e formazione, le conoscenze e la passione per il retaggio marittimo e fornire ulteriori stimoli all'esercizio di attività e professioni legate al mare; sollecita la Commissione a creare le condizioni per sostenere questi partenariati dal punto di vista finanziario e consultivo;

41.   chiede l'introduzione di un marchio di qualità europeo per le navi, in linea con il sistema di classificazione delle liste bianche dell'OMI, rispondente ai più recenti standard di sicurezza e sociali, che assicuri a queste navi un trattamento preferenziale nell'ambito dei controlli da parte dello Stato di approdo;

42.   constata la penuria di professionisti esperti e dotati di una buona formazione che affligge il settore; per rimediarvi, suggerisce che si predispongano corsi di formazione specifici destinati ai comandanti e agli equipaggi di pescherecci, per fornire loro le conoscenze scientifiche di base riguardanti il loro settore, aiutandoli in particolare a comprendere l'importanza della gestione dell'ambiente e della sostenibilità quale contributo allo sviluppo progressivo di un'impostazione basata sugli ecosistemi per una positiva gestione della pesca;

43.   esorta la Commissione a stabilire piani di riconversione professionale per i pescatori, incentivandoli a dirigersi verso nuove pratiche che promuovano l'utilizzazione di conoscenze concernenti il lavoro in mare; rileva, come alcune delle destinazioni possibili, i settori dell'acquicoltura in mare aperto e del turismo ecologico;

44.   sottolinea l'importanza di migliorare l'immagine del settore della pesca, che attualmente gode di scarso prestigio; reputa che migliori condizioni di salute e di sicurezza sulle navi nonché salari e condizioni migliori per gli equipaggi possano essere conseguiti solo nell'ambito di un settore sostenibile e redditizio e che si debbano destinare maggiori risorse alla ricerca e all'istruzione per accrescere le conoscenze e le competenze;

45.   rileva che la creazione di condizioni di igiene, sicurezza e comodità per i lavoratori del settore della pesca – tanto gli stessi pescatori quanto i lavoratori dei settori a monte e a valle – è un obiettivo essenziale di una politica per i mari e gli oceani;

46.   ritiene che, rispetto alla legislazione, il concetto di responsabilità sociale delle imprese abbia un valore limitato nel contesto della conservazione dell'ambiente marittimo e che pertanto una base legislativa adeguata debba continuare a sostenere il programma comunitario di conservazione ambientale, che dovrà essere rafforzato mediante azioni volontarie intraprese da società che desiderino dimostrare il loro comportamento responsabile;

47.   stigmatizza le condizioni in cui vengono attualmente demolite le navi nei paesi in via di sviluppo e invita la Commissione a elaborare proposte per il miglioramento delle condizioni di lavoro nei cantieri di demolizione, nonché a esplorare tutte le possibilità offerte dalla Corte di giustizia in campo penale, applicando nel settore marittimo, come avviene in altri, il principio "chi inquina paga"; valuta positivamente la pubblicazione del Libro verde per una migliore demolizione delle navi (COM(2007)0269); invita a tale proposito la Commissione a elaborare la proposta per un "passaporto verde", che dovrebbe essere conservato con i documenti di bordo, che indichi tutte le sostanze tossiche contenute a bordo della nave; ritiene che la Comunità dovrebbe affrontare il problema del riciclaggio delle navi concludendo una convenzione internazionale vincolante prevista per il 2008 o il 2009, e seguire nel frattempo gli orientamenti dell'OMI;

48.   ritiene che nell'Unione i cantieri navali e le industrie che producono attrezzature marittime siano riusciti a restare competitivi grazie a investimenti in prodotti e processi innovativi e alla creazione di mercati di nicchia basati sulla conoscenza; ritiene che una strategia marittima europea dovrebbe creare le condizioni affinché l'Unione possa mantenere la sua leadership in tali mercati, ad esempio promuovendo lo sviluppo di meccanismi di trasferimento della tecnologia marittima;

49.   invita gli Stati membri ad approfittare appieno degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato che riguardano sia i costi del lavoro che la fiscalità, in particolare per quanto riguarda il sistema di tassazione per tonnellaggio; ritiene che la relazione sui progressi di LeaderSHIP 2015 abbia avuto un impatto positivo e che il settore marittimo debba conservare il diritto a beneficiare di aiuti di Stato al fine di promuovere l'innovazione;

50.   chiede che il trasbordo in mare di petrolio e altri carichi tossici sia limitato in futuro a zone ben definite soggette a sorveglianza, in modo da facilitare l'individuazione delle responsabilità in caso di scarico in mare di sostanze inquinanti; fa presente che il trasporto marittimo contribuisce all'inquinamento del mare e può perturbare l'ecosistema mediante l'introduzione in oceani e mari di specie non autoctone contenute nelle acque di zavorra scaricate e attraverso l'uso di sostanze chimiche presenti nelle vernici antivegetative che influiscono sul sistema ormonale dei pesci; sottolinea che le maree nere costituiscono altresì una grave minaccia per il mare;

51.   incoraggia la formazione e l'informazione, mediante la raccolta, l'analisi e la diffusione delle migliori pratiche, tecniche, dispositivi di controllo dello svuotamento delle cisterne e innovazioni nel settore della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e da sostanze nocive e pericolose, nonché lo sviluppo di soluzioni tecniche per garantire il monitoraggio degli scarichi accidentali o deliberati mediante l'ispezione e la sorveglianza via satellite;

Migliorare la politica costiera europea migliorando i porti europei

52.   sottolinea l'importanza del contributo che la cooperazione territoriale e l'interconnessione delle regioni costiere possono apportare a una politica marittima globale, grazie alla promozione di strategie comuni a favore della competitività delle zone costiere; ritiene quindi essenziale la partecipazione degli attori regionali e locali per il successo di una politica marittima europea e si compiace della sempre più stretta cooperazione e interrelazione reciproca delle regioni costiere europee;

53.   ritiene necessari sforzi particolari da parte della Commissione, degli Stati membri e delle regioni per rafforzare la sensibilizzazione in campo marittimo; ritiene che tali sforzi possano comprendere ad esempio il riconoscimento di progetti turistici modello, una navigazione compatibile con l'ambiente o contributi particolari di formazione marittima; propone a tale proposito e la concessione di riconoscimenti a regioni marittime esemplari come modo per promuovere le migliori pratiche; sottolinea l'importanza della sua iniziativa, che dovrebbe essere promossa anche dalla Commissione, relativa all'istituzione della giornata marittima europea, per celebrare il settore marittimo; sottolinea che sarebbe opportuno introdurre nelle scuole secondarie, con il sostegno della Commissione, corsi pilota in materia di "educazione marittima";

54.   sottolinea che, ai fini dello sviluppo delle zone insulari e costiere, rivestono la massima importanza restrizioni quantitative agli scarichi di fosforo e azoto nel Mar Baltico, dal momento che le condizioni di tale mare sono fondamentali per il turismo e le attività ad esso connesse; sottolinea la necessità di norme chiare e facilmente comprensibili nonché di un manuale che spieghi con chiarezza gli incentivi e le loro conseguenze;

55.   incoraggia le regioni e gli Stati membri a usare gli strumenti della politica di coesione per conseguire una maggiore integrazione nella politica marittima e costiera, a promuovere l'imprenditorialità e a creare piccole e medie imprese, contribuendo in tal modo a superare il problema dell'occupazione stagionale; sollecita, in particolare, la creazione di una rete di regioni di eccellenza marittima, nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

56.   reputa di grande importanza lo sviluppo di sistemi di allarme tempestivo lungo le coste atlantiche che sono potenzialmente esposte ai maremoti;

57.   sottolinea la fondamentale importanza dei porti e il ruolo che essi svolgono come punti di snodo del commercio internazionale, motori economici e macchine occupazionali per le regioni costiere, luoghi di trasbordo della pesca e strutture essenziali per i controlli di sicurezza;

58.   invita gli Stati membri e la Commissione, considerato l'inquinamento atmosferico in molte città e zone portuali, a migliorare sensibilmente gli incentivi per l'approvvigionamento energetico da terra delle navi alla fonda, laddove ciò sia efficace sotto il profilo dei costi e produca vantaggi per l'ambiente; chiede quindi una revisione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità(10), al fine di impegnare gli Stati membri che sfruttano la possibilità di esenzione fiscale per il combustibile di stiva, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva, a esentare ugualmente da imposta anche l'energia elettrica da terra;

59.   chiede una revisione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi e i residui di carico(11), in modo che tutte le navi che attraccano nei porti di uno Stato membro debbano smaltire al 100% i propri rifiuti solidi e liquidi;

60.   ravvisa future problematiche in materia di trasporto merci non tanto nella capacità di ricezione dei porti quanto nel collegamento dei porti alle reti europee di trasporto terrestre; ritiene che predisporre il migliore collegamento al retroterra dei porti europei sia essenziale per esaurire le possibilità di trasporto marittimo e, ove necessario, ne chiede quindi un ampliamento riservando un trattamento preferenziale ai trasporti su rotaia e per via navigabile interna, che sono le modalità più rispettose dell'ambiente;

61.   ritiene che, vista l'enorme importanza dei trasporti via acqua, sia nell'ambito del mercato interno che negli scambi con i partner commerciali dell'Unione, una nuova strategia marittima UE debba prevedere anche una strategia portuale che consenta ai porti di svilupparsi in risposta all'evoluzione dei mercati e della domanda pur nel rispetto della legislazione in materia, allo scopo di instaurare un clima favorevole agli investimenti per facilitare una capacità portuale sufficiente atta ad accogliere i flussi di trasporto marittimo di merci; insiste sul fatto che tale strategia deve essere sviluppata in coordinamento con l'attuale dibattito sulla politica portuale europea onde evitare una duplicazione degli sforzi;

62.   rileva che l'Europa è una zona in cui la pratica della nautica da diporto, del turismo da crociera e degli sport subacquei è molto popolare; incoraggia le regioni marittime a investire nelle infrastrutture delle loro marine e in altre strutture correlate se desiderano beneficiare di questo mercato in espansione, assicurando la protezione degli habitat, delle specie e degli ecosistemi marini in generale; invita la Commissione a dare un contributo alla fissazione di standard armonizzati per le attrezzature e gli equipaggiamenti tecnici in modo da assicurare un alto livello di qualità dei servizi in tutta l'Unione;

63.   è favorevole alla creazione di più cluster marittimi, che sfruttino le esperienze positive e le buone pratiche già acquisite in questo ambito, e ritiene che questi esempi vadano seguiti e promossi; invita gli Stati membri ad adottare misure per migliorare la competitività economica delle regioni costiere promuovendo la ricerca, la creazione di centri di eccellenza marittimi, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nonché la cooperazione tra imprese (reti, cluster, partner pubblici) e la fornitura di servizi di supporto migliori volti a ridurre la dipendenza di tali regioni da una gamma assai limitata di attività economiche (tradizionali);

64.   ribadisce la sua posizione del 14 novembre 2006 sulla direttiva concernente la strategia per l'ambiente marino(12), in particolare per quanto riguarda i divieti e/o i criteri per lo scarico sistematico/intenzionale di materiali solidi, di liquidi o gas nella colonna d'acqua, o nel fondo e sottofondo marino; ritiene inoltre che qualsiasi deposito di biossido di carbonio nel fondo e nel sottofondo marino debba essere soggetto ad autorizzazione nel quadro del diritto internazionale, a valutazione preliminare dell'impatto ambientale in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(13) e delle pertinenti convenzioni internazionali, nonché a regolari monitoraggi e controlli;

65.   è quindi convinto che le risorse rinnovabili dell'ambiente marino possano e debbano essere utilizzate in modo sostenibile, affinché il loro sfruttamento e i benefici economici che ne risultano possano continuare nel lungo periodo; sottolinea pertanto la necessità che le varie politiche interessate siano adattate alle esigenze di un ambiente marino sano; a questo proposito, chiede un maggior ricorso all'energia eolica sia a terra che in mare aperto, al fine di sfruttarne in modo sostenibile il potenziale in termini di politica occupazionale ed economica;

66.   insiste tuttavia sul fatto che la gestione delle zone costiere deve avere, fra i suoi obiettivi fondamentali, la conservazione dell'ambiente marino anziché la selezione di alcune zone modello quale esempio degli sforzi di conservazione, in particolare alla luce della raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa(14);

67.   concorda in tale contesto con la Commissione sul fatto che esiste un limite naturale all'attività umana, in termini di densità demografica e di attività industriale, che le zone costiere possono assorbire senza un degrado ambientale grave e forse irreversibile; appoggia pertanto l'opinione della Commissione secondo cui è necessario uno studio completo che consenta di individuare meglio tali limiti e procedere a conseguenti previsioni e pianificazioni;

68.   fa presente che una cartografia tridimensionale dei fondali marini sarebbe di enorme interesse non solo per il settore della pesca, ma anche per quello dell'energia, per gli ecologisti e persino per il settore della difesa; ritiene che il notevole valore commerciale di tali carte sia palese e che esse potrebbero quindi contribuire a risolvere la questione del finanziamento di tale attività; segnala inoltre che il miglioramento dei dati relativi al settore marittimo potrebbe condurre a migliori previsioni meteorologiche e fornire informazioni sulla prevedibile altezza delle onde e su una serie di fattori che potenzierebbero la sicurezza e lo sviluppo;

69.   chiede che siano elaborate tutte le misure necessarie per prevenire e gestire i rischi di danni alle zone costiere causati da catastrofi naturali quali inondazioni, erosione, tempeste e maremoti; sottolinea inoltre che occorre adottare misure comunitarie per far fronte alle minacce cui sono esposti gli ecosistemi costieri europei a causa di varie attività umane;

70.   ritiene che la costruzione di difese costiere per garantire una protezione contro l'innalzamento del livello dei mari possa condurre a una perdita di habitat, mentre l'innalzamento stesso causa un "arretramento costiero" delle paludi salmastre e dei banchi sabbiosi e l'erosione delle dune di sabbia, che costituiscono altrettanti habitat per le specie vegetali e animali; chiede una strategia a lungo termine volta a preservare le difese costiere, garantire una protezione contro l'innalzamento del livello dei mari e ridurre al minimo la perdita di habitat;

71.   incoraggia lo sviluppo di nuove reti per l'attuazione di progetti e attività, sotto forma di partenariati tra settore privato, organizzazioni non governative, enti locali e regioni, al fine di conseguire più dinamismo, innovazione ed efficienza e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere;

72.   sottolinea quanto sia importante rendere le regioni costiere luoghi più attraenti in cui sia possibile non solo trascorrere il proprio tempo libero, ma anche vivere, lavorare e investire, migliorando l'accessibilità e l'infrastruttura di trasporto interno; chiede inoltre l'adozione di misure intese a migliorare i servizi di interesse generale (sanità, istruzione, acqua ed energia, informazione, tecnologie della comunicazione, servizi postali, trattamento delle acque reflue e dei rifiuti), tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione;

73.   esorta gli Stati membri, visto che una parte significativa dell'inquinamento globale dei mari europei ha origine sulla terraferma, a trasporre tempestivamente tutti i pertinenti atti giuridici europei esistenti e futuri; esorta inoltre la Commissione a presentare un piano d'azione per la riduzione di tale inquinamento; ritiene che al riguardo debba svolgere un ruolo anche il sostegno finanziario a progetti di riduzione dell'inquinamento nei paesi terzi, in quanto il livello dei sistemi di filtraggio e depurazione in questi paesi spesso rimane molto al di sotto degli standard europei, e quindi gli investimenti finanziari possono avere maggiore effetto;

74.   rileva che gran parte dell'inquinamento dell'ambiente marino è originato da fonti terrestri, inclusi, tra l'altro, gli scoli agricoli e le emissioni industriali, che hanno un effetto particolarmente deleterio sui mari chiusi o semichiusi; sottolinea che l'UE deve prestare particolare attenzione a tali zone, adottando misure volte a limitare e prevenire un ulteriore inquinamento; ritiene inoltre che la nuova tecnologia per la sorveglianza globale dell'ambiente e della sicurezza (programma GMES) possa essere utilizzata con successo a tal fine;

75.   rileva che il settore marittimo è uno dei pochi ambiti in cui non si rispetta il principio "chi inquina paga"; ritiene che le industrie che scaricano effluenti, quelle impegnate nell'estrazione di sabbia e ghiaia, le imprese che ricavano energia dal mare e qualunque altra attività che, pur essendo terrestre, possa essere identificata come inquinante per l'ambiente marino, debbano contribuire alla creazione di un fondo comunitario destinato alla conservazione della flora e fauna marine, compreso il ripopolamento delle risorse ittiche, e che la Commissione debba avviare sforzi per un'applicazione più uniforme ed efficace del principio "chi inquina paga";

76.   invita la Commissione ad adottare misure per controllare le sostanze inquinanti (inquinamento ambientale dei mari) provenienti dagli scarichi agricoli, dai liquami, dagli effluenti industriali e dai rifiuti, specie la plastica, che possono provocare il soffocamento di mammiferi marini, tartarughe e uccelli marini; ritiene che tali sostanze inquinanti rappresentino un pericolo crescente che incide gravemente sul settore della pesca e sul turismo nonché sulla qualità e la sanità dei prodotti della pesca destinati al consumo umano; per quanto riguarda le navi oceaniche, invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri ad applicare l'allegato V della Convenzione MARPOL, che vieta lo scarico in mare di rifiuti plastici e di polveri risultanti da processi di incenerimento di sostanze plastiche; invita la Commissione a modificare la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta al fine di migliorare l'adeguatezza e la disponibilità di tali impianti nell'UE e, in definitiva, ridurre lo scarico di rifiuti in mare;

77.   chiede che, nel quadro della politica marittima internazionale, della Convenzione ONU sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI di detta convenzione(15), l'UE proceda al miglioramento delle norme internazionali sulla sicurezza del traffico marittimo, la prevenzione dell'inquinamento del mare e la tutela e conservazione dell'ambiente marino; chiede inoltre che le autorità UE si impegnino in modo particolare per garantire che gli Stati membri ricorrano effettivamente, per la composizione delle controversie, al Tribunale marittimo internazionale di Amburgo, creato nel 1996 sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare, le cui sentenze sono vincolanti, visto che il sistema è purtroppo poco utilizzato oggi dagli Stati membri;

78.   incoraggia la Commissione a intraprendere studi statistici specifici e scientificamente fondati sugli aspetti ambientali e socioeconomici nonché studi di altro tipo concernenti le regioni marittime al fine di seguire e controllare gli effetti dello sviluppo delle attività economiche, sportive e ricreative su tali regioni;

79.   è preoccupato per la carenza di manodopera qualificata in importanti settori economici marittimi a terra; ritiene che campagne comuni a favore dell'occupazione, condotte dagli Stati membri e dalle imprese in questione, potrebbero contribuire ad attenuare il problema;

80.   invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutte le parti interessate in ogni fase del processo di miglioramento della politica marittima dell'UE, sia nell'applicazione e nel controllo del rispetto della legislazione esistente che nell'elaborazione di nuove iniziative;

Turismo costiero sostenibile

81.   sottolinea che, se sviluppato correttamente, il turismo costituisce una fonte di reddito sostenibile per le economie locali, in grado di garantire la protezione e il miglioramento dell'ambiente nonché la promozione e la conservazione degli aspetti culturali, storici e ambientali, dell'artigianato e del turismo marittimo sostenibile; esorta pertanto a investire soprattutto nell'infrastruttura turistica per la navigazione, l'immersione e le crociere e a tutelare e promuovere il patrimonio archeologico marino;

82.   sottolinea che per il turismo vale il principio di sussidiarietà; evidenzia la necessità di rispettare i piani nazionali basati sull'esperienza e le migliori pratiche;

83.   sottolinea che la mancanza di dati adeguati e comparabili è uno dei problemi principali per una raccolta affidabile di dati sulla situazione occupazionale nel settore del turismo costiero;

84.   osserva altresì che ambiente pulito, purezza dell'aria e qualità dell'acqua sono fattori vitali per il settore e pertanto tutti i futuri progetti per il turismo europeo vanno concepiti dal punto di vista della compatibilità e della sostenibilità ecologica;

85.   rileva che l'Europa è una delle mete preferite per le crociere; sottolinea che l'offerta di servizi dovrebbe essere organizzata in modo da garantire una concorrenza aperta e che occorre soddisfare la necessità di migliori infrastrutture per tale attività;

86.   ritiene che il tradizionale ciclo stagionale dovrebbe essere convertito in attività nell'arco dell'intero anno; sottolinea che il settore dovrebbe cogliere l'occasione per puntare ad attività turistiche sostenibili tutto l'anno; ritiene che il prolungamento della stagione possa creare posti di lavoro e portare a risultati economici; evidenzia che, ai fini della sostenibilità e della "educazione ambientale", gli esempi di migliori pratiche possono avere un'influenza rilevante sul concetto di turismo; fa presente che l'obiettivo principale per il settore e l'ambiente delle zone costiere è che essi beneficino del prolungamento dell'attività stagionale;

87.   ritiene che l'Agenda europea 21 per la sostenibilità del turismo europeo debba tener conto della specificità del turismo costiero e insulare, nonché presentare iniziative utili e condividere buone pratiche che risultino efficaci per contrastare la stagionalità, come ad esempio lo sviluppo del turismo della terza età;

88.   invita la Commissione a presentare una strategia europea sostenibile per il turismo marittimo incentrata su un approccio politico integrato;

Ambiente marino sostenibile

89.   ricorda la sua risoluzione del 14 novembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino(16) e ribadisce, in particolare, la necessità

   che l'obiettivo precipuo dell'UE sia l'utilizzo sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini, inclusa una forte politica dell'UE in materia di protezione del mare, scongiurando ulteriori perdite di biodiversità e il deterioramento dell'ambiente marino;
   che sia inclusa una definizione comune a livello UE di buono stato dell'ambiente;
   che l'Agenzia europea per l'ambiente fornisca valutazioni regolari sull'ambiente marino, il che richiede miglioramenti nella raccolta, nell'elaborazione e nello scambio di dati nazionali;
   che sia riconosciuta l'importanza di una consultazione, di un coordinamento e di una cooperazione preventivi con i paesi limitrofi nell'adozione e nell'attuazione della futura direttiva sulla strategia per l'ambiente marino;

90.   riconosce che un ambiente marino sano costituisce la base per lo sviluppo sostenibile del settore del trasporto marittimo nell'UE e ricorda l'impegno dell'UE di integrare la dimensione ambientale in tutti gli aspetti delle politiche comunitarie;

91.   insiste sul fatto che un ambiente marino pulito, con una biodiversità sufficiente a garantire l'adeguato funzionamento dei suoi ecosistemi componenti, è essenziale per l'Europa; insiste inoltre sul fatto che il valore intrinseco delle zone marittime comporta che i benefici di un buono stato dell'ambiente marino nell'UE vadano molto al di là dei potenziali profitti economici risultanti dallo sfruttamento delle varie componenti dei mari, delle acque costiere e dei bacini fluviali, e che è pertanto imperativo provvedere alla conservazione e, in molti casi, al recupero dell'ambiente marino dell'UE;

92.   ricorda che il principio dell'approccio alla gestione delle attività umane basato sugli ecosistemi costituisce uno degli elementi chiave della strategia tematica per l'ambiente marino; insiste affinché tale principio sia applicato anche alla politica marittima;

93.   sottolinea con la massima fermezza che i criteri utilizzati per definire un buono stato dell'ambiente devono essere sufficientemente ampi, in quanto gli obiettivi attinenti alla qualità rappresenteranno probabilmente i parametri di riferimento dei programmi d'azione per molto tempo a venire;

94.   ritiene inoltre che occorra adottare senza indugi misure volte a migliorare la qualità dell'acqua ed esprime pertanto la sua preoccupazione dinanzi al calendario a lungo termine prefigurato nella proposta di direttiva su una strategia marittima;

95.   chiede che sia accelerata la creazione di una rete di zone marine protette;

96.   è convinto del fatto che un ambiente marino pulito sia essenziale per le specie marine, sia per la fauna ittica ad uso commerciale che per le specie non sfruttate commercialmente, e che il ripopolamento delle risorse esaurite dipenda da una riduzione dell'inquinamento marino oltre che dei livelli di pesca; ritiene che, al fine di garantire che la farina di pesce utilizzata nell'UE non sia contaminata, sia imperativo ridurre gli inquinanti marini;

97.   richiama l'attenzione sull'impatto talvolta disastroso di organismi esotici nell'ecosistema marino e riconosce che le specie aliene invasive costituiscono una grave minaccia alla biodiversità marina; esorta la Commissione a prendere misure urgenti per prevenire il trasferimento di organismi attraverso le acque di zavorra e introdurre controlli efficaci sullo scarico delle acque di zavorra nelle acque dell'UE;

98.   ritiene che il concetto di "cluster" potrebbe avere un effetto positivo sull'ambiente marino qualora la conservazione degli habitat, il controllo dell'inquinamento e altre tecnologie ambientali siano inserite nella definizione e nell'attuazione dei cluster, dalle fasi di pianificazione in poi;

99.   si compiace del riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di un "sistema globale di pianificazione spaziale" per garantire un quadro normativo stabile e una base giuridicamente vincolante per il processo decisionale; ritiene che un criterio essenziale per una efficace pianificazione spaziale basata sugli ecosistemi debba essere l'organizzazione di attività in modo tale da ridurre l'impatto di attività dannose sotto il profilo ambientale sulle zone ecologicamente sensibili, utilizzando nel contempo le risorse in modo ecologicamente sostenibile in tutte le altre zone; in tale contesto insiste sull'uso dello strumento della valutazione ambientale strategica previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(17); sottolinea che qualsiasi sistema di gestione marittima a livello UE deve costituire un valore aggiunto ai sistemi e alla pianificazione nazionale, ove essi esistano, e basarsi sul livello delle regioni e sub-regioni marittime quale proposto dalla direttiva sulla strategia marittima e costituire uno strumento di avanzamento nell'uso di un approccio basato sull'ecosistema di gestione marittima e gli obiettivi di un buono stato ambientale, in base alla direttiva sulla strategia marittima;

100.   rileva che il conseguimento di un buono stato dell'ambiente richiede altresì che le attività umane svolte al di fuori delle zone ecologicamente sensibili siano disciplinate rigorosamente, al fine di minimizzare ogni possibile ripercussione negativa sull'ambiente marino;

Politica integrata della pesca

101.   ritiene che l'attività di pesca debba contribuire a mantenere comunità costiere vitali; sottolinea che, per conseguire questo scopo sulla costa, le piccole imprese di pesca e gli amanti della pesca sportiva devono ottenere accesso alle possibilità di pesca, e che tali attività di pesca incoraggino il turismo, proteggano il nostro ricco patrimonio costiero e aiutino a mantenere coese le comunità costiere;

102.   esprime preoccupazione in quanto, benché il settore sia disposto ad accettare lo sviluppo di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi, le ulteriori restrizioni che potrebbero derivare dalla rete Natura 2000 e da altre eventuali zone marine protette potrebbero compromettere l'accesso illimitato e le attività di pesca in tali zone; reputa che lo sviluppo di attività di pesca che non pregiudichino gli obiettivi di protezione debba essere consentito nell'ambito delle zone marine protette; è inoltre dell'opinione che, nel caso di attività di pesca che danneggiano, o potrebbero danneggiare, gli obiettivi di protezione delle zone marine protette, occorra esplicare maggiori sforzi, anche attraverso la ricerca e lo sviluppo, per rendere i metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente al fine di agevolare un maggiore accesso a tali zone, qualora ciò sia giustificabile;

103.   rileva, tuttavia, che la pesca dovrà essere limitata in futuro attraverso misure precauzionali che garantiscano il mantenimento di ecosistemi sani e la protezione di specie e habitat rari, vulnerabili o preziosi, e che ciò comporterà inevitabilmente maggiori livelli di protezione ambientale rispetto al passato, con una rete di zone marine protette istituite conformemente alle disposizioni previste nel quadro della politica comune della pesca (PCP) e un sistema di gestione integrata delle zone costiere, al fine di garantire l'arresto dell'inutile degrado degli habitat e della grave perdita di biodiversità;

104.   esorta la Commissione a tenere in debita considerazione le positive esperienze in materia di gestione della pesca acquisite dalle autorità locali e regionali, affinché possano essere applicate come modelli in altre regioni, in particolare quelle esperienze che si traducono in una gestione integrata e sostenibile del mare con il divieto degli attrezzi da pesca non selettivi, l'adeguamento delle dimensioni delle flotte da pesca alle risorse disponibili, l'ordinamento del litorale, la regolamentazione delle attività turistiche come l'osservazione dei cetacei, l'elaborazione di piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 e la creazione di zone protette;

105.   sottolinea che occorrerebbe riconoscere il prezioso ruolo consultivo svolto dai consigli consultivi regionali, che dovrebbero essere consultati in materia di gestione marittima;

106.   approva l'impegno, assunto dall'UE in occasione del Vertice della Terra di Johannesburg nel 2002 e ribadito nella recente comunicazione della Commissione dal titolo "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" (COM(2006)0360), di riportare le risorse ittiche a livelli tali da consentire di ottenere il rendimento massimo sostenibile (RMS), se possibile entro il 2015; è del parere che ciò si potrà conseguire più facilmente evitando di utilizzare punti di riferimento arbitrari basati su un semplice modello matematico; ritiene che un'interpretazione alternativa dell'RMS, che utilizzi un concetto quale l'ottimizzazione delle catture cumulative su un determinato periodo di tempo (eventualmente un decennio), potrebbe offrire uno strumento realistico e praticabile per migliorare lo stato della pesca nell'UE;

107.   ritiene che un modo importante per ridurre i rigetti in mare sia di migliorare la selettività della pesca, modificando gli attrezzi e le tecniche di pesca; riconosce che la cooperazione e la conoscenza dei pescatori in materia sono essenziali e che occorrerebbe premiare i pescatori che sono innovativi in questo senso;

108.   chiede che si compiano maggiori sforzi per porre fine al problema deplorevole delle catture accidentali e dei rigetti in mare, che è una grave conseguenza dei totali ammissibili di catture (TAC) e del regime di quote della PCP; ritiene che la cattura accidentale di mammiferi marini, uccelli marini e tartarughe sia un'aberrazione che va fermata, e che inoltre i danni causati dagli attrezzi da pesca ai delicati fondali marini e agli habitat vulnerabili delle acque profonde, quali le barriere coralline delle acque fredde, gli avvallamenti sottomarini e i campi di spugna dimostrino che quesi richiedono una protezione speciale; rileva altresì che le reti perdute sono all'origine della cosiddetta "pesca fantasma" che può condurre a un notevole impoverimento delle risorse ittiche e a un danno ambientale;

109.   è fermamente convinto che vi sia un'urgente necessità di promuovere e attuare un programma di cartografia/pianificazione spaziale delle acque comunitarie per rispondere all'esigenza di mantenere un settore della pesca sostenibile e geograficamente rappresentativo; ritiene che la mappatura delle zone sia un ottimo esercizio per quanto riguarda la costruzione di centrali eoliche o la produzione di energia in mare aperto, la cattura del carbonio, l'estrazione di sabbia e ghiaia o l'acquicoltura, così come la mappatura delle zone marine protette, compresi i siti della rete Natura 2000 e la posizione di altri habitat e di altre specie sensibili, consentirebbe un uso più efficiente e sostenibile dell'ambiente marino; sottolinea che, per consentire un'efficace pianificazione territoriale, è necessario mappare le zone di attività di pesca, il che andrebbe facilitato migliorando e uniformando l'accesso ai sistemi di monitoraggio delle navi nonché i dati del giornale di bordo fra tutti gli Stati membri; ritiene che le decisioni in materia di pianificazione concernenti le acque comunitarie vadano adottate nel quadro di una piena consultazione del settore della pesca e delle comunità direttamente interessate;

110.   sottolinea la crescente importanza socioeconomica dell'acquicoltura a fronte della riduzione globale delle risorse ittiche; ritiene che i prodotti dell'acquicoltura venduti ogni anno in tutto il mondo supereranno ben presto le catture; fa presente che l'UE è stata all'avanguardia di tale interessante evoluzione e dovrebbe sforzarsi di mantenere la sua posizione di capofila e promuovere un ulteriore sviluppo nel rispetto delle altre attività costiere e marittime; sottolinea l'importanza dell'acquicoltura per le comunità rurali e spesso remote che offrono poche altre opportunità di lavoro; segnala che, nell'ambito di un approccio integrato della gestione delle zone costiere, occorre promuovere l'istituzione di zone chiaramente definite dove si possano raggruppare le aziende di allevamento, e che ciò andrebbe collegato ad un regime regolamentare semplificato volto a incoraggiare l'imprenditorialità e la sostenibilità; ritiene che sarebbe opportuno sviluppare nuove tecniche nel settore dell'acquicoltura per consentire una migliore gestione della qualità, la garanzia della tracciabilità sull'intera catena di produzione e di valore aggiunto, e il riconoscimento globale dell'allevamento ittico in quanto attività fondamentale nel settore marittimo;

111.   richiama l'attenzione sul fatto che talune pratiche di acquicoltura stanno contribuendo all'esaurimento di talune specie; evidenzia che la cattura in ambiente marino di novellame di determinate specie per l'ingrasso impedisce a detto novellame di riprodursi garantendo l'equilibrio biologico delle specie; ritiene che i prezzi elevati che talune di dette specie ottengono in certi mercati mondiali siano alla base di questa totale mancanza di rispetto per le esigenze di conservazione di alcuni ecosistemi marini;

112.   rileva che le operazioni militari influiscono altresì sul settore della pesca; che i poligoni di tiro marini sono zone in cui vige il divieto di pesca e di altre forme di navigazione, ma possono rappresentare un "rifugio" per la biodiversità; che, ciononostante, l'uso di sonar a frequenze molto basse, specie da parte dei sottomarini, produce gravi effetti sui mammiferi marini e altre risorse alieutiche e dovrebbe essere severamente regolamentato e limitato a determinate zone;

113.   rileva la necessità di monitorare la pesca nelle acque internazionali, poiché anch'essa si ripercuote sulle risorse della pesca delle zone economiche esclusive (ZEE) situate nell'Unione europea;

Ricerca marina, energia, tecnologia e innovazione

114.   ritiene che la maggior parte delle sfide in materia di ambiente e sostenibilità richiedano una risposta che implichi un uso corretto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e che deve essere, a tal fine, opportunamente sostenuta da adeguati finanziamenti della Comunità e degli Stati membri; invita la Commissione a presentare una strategia per una ricerca marittima europea, un miglior coordinamento e la creazione di una rete tra gli istituti europei di ricerca marina; sollecita a tal fine l'istituzione di una "rete europea delle scienze marine" con la partecipazione di tutti i competenti istituti europei di ricerca marina e il sostegno dell'UE; chiede che le conoscenze acquisite vengano inserite e conservate in una banca dati europea sul mare messa a disposizione di tutti gli istituti di ricerca marittima; in tale contesto è favorevole alla promozione di una periodica conferenza marittima europea, la quale costituirà un forum per i ricercatori e l'industria;

115.   riconosce che, per una buona gestione delle risorse dell'ambiente marino, è necessaria una solida base di informazioni; sottolinea pertanto l'importanza di valide conoscenze scientifiche dell'ambiente marino per facilitare la presa di decisioni efficaci in termini di costi ed evitare misure prive di valore aggiunto; insiste pertanto affinché la ricerca marina riceva un trattamento speciale in termini di assegnazione di risorse, al fine di permettere miglioramenti ambientali sostenibili ed efficaci;

116.   invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare e attuare un programma di misurazione dei fondali europei e delle acque costiere europee, onde su detta base poter sviluppare un atlante marino europeo;

117.   appoggia l'opinione del Libro verde secondo cui esistono gravi problemi riguardo ai dati disponibili sulla condizione dell'ambiente marino e sulle attività che vi vengono svolte o che hanno un impatto su di esso; sostiene pertanto la richiesta di programmi nettamente migliori in materia di raccolta dei dati, cartografia e topografia, localizzazione delle navi ecc. in tali zone, che dovranno coinvolgere gli Stati membri, le convenzioni marittime, la Commissione e altri organismi comunitari come l'Agenzia europea per l'ambiente e l'EMSA; sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori pratiche a livello nazionale, regionale ed europeo;

118.   chiede che la ricerca marina sia inserita nel settimo programma quadro di ricerca dell'UE come tematica trasversale e argomento fondamentale per i futuri programmi quadro di ricerca; suggerisce di far diventare il contributo potenziale dei mari alla soluzione dei problemi energetici dell'Europa uno dei punti centrali della promozione della ricerca;

119.   sottolinea che l'energia eolica offshore possiede un enorme potenziale di sviluppo e può contribuire sensibilmente all'indipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia nonché alla protezione del clima, ma che sono ancora necessari notevoli sforzi per sviluppare appieno tale potenziale; invita pertanto la Commissione a elaborare un piano d'azione per l'energia eolica offshore comprendente un approccio europeo efficace in materia di tecnologia offshore che promuova una maggiore messa in rete e indichi le possibilità di giungere, entro il 2020, a una capacità di produzione di energia di almeno 50 GW; si attende pertanto innanzitutto che sia adottato un approccio di tipo "one-stop shop" e sia promossa un'infrastruttura di reti offshore intelligente; plaude alla raccomandazione della Commissione relativa all'elaborazione di un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e invita a concentrare gli sforzi sullo sviluppo su larga scala dell'energia eolica offshore;

120.   riconosce l'importanza della zona costiera per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che costituisce parte essenziale e integrante degli sforzi comunitari volti a combattere il cambiamento climatico planetario; sottolinea che un'adeguata divisione in zone a fini di pianificazione degli spazi marittimi, intesa a consentire lo sviluppo di siti per lo sfruttamento dell'energia eolica e delle maree e di altre forme di energia, sarà quindi necessaria per minimizzare il conflitto con altri utilizzatori dell'ambiente marino ed evitare il degrado dell'ambiente, tenendo conto delle valutazioni di impatto ambientale (VIA); si compiace delle grandi opportunità offerte dalla crescente industria dell'energia rinnovabile per la creazione di posti di lavoro e di competenze tecniche nell'UE;

121.   rileva, pur sottolineando la necessità di evitare le cattive pratiche, l'importanza di azioni esterne al settore della pesca che possano essere compatibili con tale settore, come ad esempio azioni volte a promuovere la concezione di piattaforme per la produzione di energia o di piattaforme eoliche che contribuiscano a favorire e sostenere un ecosistema fiorente, al fine di promuovere la creazione di zone di riproduzione e vivai per le specie marine in una zona preclusa alla pesca;

122.   sostiene il passaggio verso la generazione di energia senza emissioni di carbonio, assicurando che la progettazione e l'ubicazione dei generatori di energia rinnovabile forniscano salvaguardie adeguate per la fauna selvatica marittima; chiede quindi che gli impianti marittimi per la produzione di energia rinnovabile siano accuratamente progettati; rileva che esistono numerosi rischi potenziali associati alla produzione di energia, che occorre evitare; segnala che gli impianti che convogliano l'energia eolica o delle onde possono influire sui cicli naturali degli strati marini profondi; sottolinea che gli estuari potrebbero perdere le zone intercotidali dove si nutrono gli uccelli a causa della costruzione di barriere che riducono l'escursione di marea; segnala, analogamente, che i cambiamenti della forza delle maree potrebbero incidere sui banchi di mitili e conchiglie, sui letti di maerl, sugli anemoni e sui coralli molli;

123.   ritiene che vi sia un margine considerevole per quanto riguarda la tecnologia di desalinizzazione per evitare l'inquinamento delle acque costiere, in particolare se dette zone fanno parte della rete Natura 2000; invita le autorità competenti a valutare l'impatto ambientale degli impianti di desalinizzazione, specialmente nelle zone in cui l'acqua possa essere ottenuta con metodi più sostenibili;

124.   ritiene che, considerato lo straordinario sviluppo degli impianti di desalinizzazione dell'acqua marina, che scaricano tonnellate di salamoia e di altre sostanze in mare, la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto di tali impianti sul plancton e sui fondali marini nonché sui cambiamenti e le mutazioni prodotti nell'ecosistema;

125.   ritiene che il sistema di navigazione satellitare Galileo e il sistema GMES offrano un enorme potenziale per il settore marittimo; incoraggia la Commissione a promuovere più efficacemente l'impiego di questi sistemi nel contesto della strategia marittima;

126.   segnala l'importanza delle TCI per la logistica portuale; è convinto che nuove proposte legislative, come quella sull'identificazione delle frequenze radio (RFID), dovrebbero avere l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di queste tecnologie; invita la Commissione a istituire standard comunitari per le TCI in tutti i porti dell'Unione e ad assumere la guida sui negoziati per l'istituzione di standard tecnologici internazionali;

127.   rileva che, essendo le regioni ultraperiferiche ubicate in zone dell'Oceano atlantico e dell'Oceano indiano idonee all'osservazione di fenomeni come quelli correlati ai cicli atmosferici e alla vulcanologia e che, inoltre, l'oceanografia, la biodiversità, la qualità dell'ambiente, la gestione delle risorse naturali, l'energia e l'acqua, la genetica, la salute pubblica, le scienze della salute, i nuovi sistemi di telecomunicazione e i servizi in detti territori sono per eccellenza campi di studio per la ricerca europea, tali regioni dovrebbero essere prese in considerazione all'atto della pianificazione dei futuri programmi di ricerca e di sviluppo;

128.   ritiene che la biotecnologia azzurra sia una delle tecnologie più promettenti per i prossimi decenni, con numerose possibili applicazioni in campo medico, cosmetico, nell'industria alimentare e nel risanamento ambientale; ritiene che le attività di ricerca in questo settore dovrebbero essere rafforzate e che gli Stati membri potrebbero sfruttare la creazione di un Fondo azzurro per gli investimenti, come proposto dal Libro verde, e che si potrebbero ottenere maggiori sinergie coordinando meglio gli sforzi di ricerca degli Stati membri in questo campo; sottolinea che qualsiasi sviluppo nel settore della tecnologia azzurra deve essere fortemente regolato e adeguatamente valutato al fine di evitare uno sfruttamento eccessivo e ulteriori danni agli ecosistemi marini già fragili e minacciati;

129.   rileva che i sedimenti del fondale oceanico contengono notevoli quantità di idrati di gas che potrebbero integrare o sostituire gli idrocarburi tradizionali; fa presente che garantire l'accesso a queste risorse, valutarle e mettere a punto metodi per sfruttarle costituisce una sfida di ampia portata che l'Europa dovrebbe esaminare attentamente; ritiene che l'estensione della piattaforma continentale degli Stati membri dell'UE oltre le 200 miglia nautiche, a norma dell'articolo 76 della Convenzione di Montego Bay, costituisca un'opportunità per preservare l'accesso a potenziali risorse supplementari;

Una politica marittima comune

130.   sottolinea i significativi risultati conseguiti dall'UE negli ultimi anni per quanto riguarda la sicurezza marittima e la protezione ambientale (pacchetti ERIKA I e II e altre misure legislative); invita il Consiglio ad adottare, il prima possibile, posizioni comuni sulle proposte legislative del terzo pacchetto di misure sulla sicurezza marittima su cui è stato conseguito di recente un accordo politico;

131.   ritiene che la regione marittima transnazionale sia un'area importante per un potenziale partenariato e per una consultazione degli attori interessati dalle politiche settoriali (trasporti, ambiente, sicurezza marittima, gestione degli stock ittici ecc.) ed esorta la Commissione a incoraggiare lma creazione di tali reti sostenendo il programma di cooperazione territoriale 2007-2013 e i programmi delle "regioni marittime" nell'ambito della nuova politica di buon vicinato; reputa che la natura specifica della loro ubicazione geografica non precluda in alcun modo alle regioni più remote l'appartenenza a tali regioni marittime e che pertanto esse abbiano un ruolo legittimo da svolgere all'interno della dinamica dei bacini marittimi;

132.   concorda con la Commissione sul fatto che la creazione di uno spazio marittimo comune europeo potrebbe potenziare notevolmente l'efficienza della gestione delle acque territoriali e ritiene che tale spazio marittimo contribuirà all'integrazione del mercato interno dei trasporti e dei servizi marittimi intracomunitari, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle procedure amministrative e doganali e per quanto riguarda la Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS) e le Convenzioni dell'OMI, compresa la "libertà di navigazione" e il "diritto di passaggio inoffensivo" all'interno della ZEE in acque internazionali (alto mare); rileva che la legislazione comunitaria ha già compiuto passi considerevoli in tale direzione, ma che in taluni casi si registrano ritardi applicativi negli Stati membri; invita gli Stati membri ad applicare quanto prima la legislazione europea;

133.   evidenzia i vantaggi e le potenzialità del trasporto marittimo a breve raggio quale modalità di trasporto sostenibile ed efficiente che aggira facilmente le strozzature terrestri e possiede una sufficiente capacità di crescita; chiede pertanto alla Commissione di sostenere e promuovere il trasporto marittimo a breve raggio applicando integralmente gli atti concernenti il trasporto marittimo a breve raggio; considera un ostacolo al suo sviluppo il fatto che tuttora il trasporto marittimo a breve raggio sia considerato trasporto internazionale; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta sull'inserimento del trasporto marittimo a breve raggio nel mercato interno; sottolinea che ciò non deve interferire con la Convenzione UNCLOS e le convenzioni dell'OMI, compresi la "libertà di navigazione" e il "diritto di passaggio inoffensivo" all'interno della ZEE in acque internazionali (alto mare);

134.   esprime la propria delusione per i progressi finora compiuti nella realizzazione del progetto TEN n. 21 riguardante le "autostrade del mare" e invita la Commissione a nominare un coordinatore con il compito di accelerare la realizzazione delle autostrade del mare;

135.   ritiene che la nuova politica marittima adottata dall'UE dovrebbe anche focalizzarsi sulla protezione e la valorizzazione del patrimonio archeologico marittimo; ritiene che l'inserimento, nell''Atlante europeo dei mari", di un inventario cartografico di luoghi e siti archeologici sommersi agevolerebbe la conoscenza e lo studio dei medesimi, e servirebbe a far sì che le autorità competenti di ciascuno Stato membro conservassero con maggior cura il rispettivo patrimonio artistico e culturale;

136.   ritiene che la piena e tempestiva applicazione di tutta la legislazione ambientale dell'UE (tra l'altro, la direttiva quadro sulle acque(18), le direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici, la direttiva sui nitrati(19), la direttiva sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi(20), la direttiva sull'inquinamento provocato dalle navi e sulle sanzioni per violazioni) sia essenziale per salvaguardare la qualità dell'ambiente marino, e che la Commissione dovrebbe esercitare la pressione necessaria per incoraggiare gli Stati membri a procedere in tal senso, ricorrendo se necessario ad azioni legali;

137.   è convinto che il principio di precauzione, sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE, debba formare la base di tutti i tipi di sfruttamento delle zone marittime dell'UE; sottolinea che la mancanza di certezza scientifica non deve pertanto essere utilizzata come pretesto per ritardare un'azione preventiva; reputa, d'altra parte, che l'urgenza dell'azione preventiva non debba precludere l'uso di informazioni scientifiche;

138.   rileva che il Libro verde menziona diversi contributi utili che possono essere apportati dal militare, inclusi la ricerca e il salvataggio, i soccorsi in caso di catastrofi e la sorveglianza in mare; deplora, tuttavia, che non venga fatta alcuna menzione del degrado ambientale che può essere provocato dalle attività militari, quali ad esempio la sperimentazione di armi, la costruzione di basi navali e il ricorso a sistemi di sonar sottomarini ad elevata intensità che possono avere effetti negativi sui cetacei, provocando sordità, danni agli organi interni e l'arenamento di massa con conseguenze fatali; insiste a tale riguardo sul fatto che le attività militari devono essere pienamente integrate nella politica marittima ed essere soggette a una completa valutazione dell'impatto ambientale e a una piena responsabilità;

139.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad includere nella politica marittima una vasta opera di localizzazione dei residuati bellici di precedenti conflitti, affondati nei mari europei, a tener conto dei pericoli che essi rappresentano per l'uomo e per l'ambiente e ad esaminare ed attuare adeguati interventi di sicurezza e di recupero;

140.   sollecita un ruolo più marcato della Comunità all'interno delle organizzazioni internazionali; sottolinea però che in materia la Comunità non può rappresentare né tanto meno sostituire gli Stati membri dell'UE; ribadisce, tuttavia, che la Comunità deve essere rappresentata in qualità di osservatore in seno all'OMI;

141.   sottolinea che l'UE deve impegnarsi attivamente nella governance marittima a livello internazionale, al fine di promuovere pari condizioni per quanto concerne l'economia marittima, senza compromettere le ambizioni relative alla sostenibilità ambientale delle attività marittime;

142.   sottolinea che l'attuazione e il rispetto dell'attuale normativa dell'UE, dell'OMI e dell'OIL hanno portato ad un settore marittimo più sicuro, più pulito ed economicamente vitale; si compiace del fatto che gli allegati I e II della Convenzione MARPOL siano stati rielaborati con effetto dall'1.1.2007; invita gli Stati membri dell'UE a una rapida ratifica di tutte le convenzioni internazionali pertinenti OMI e OIL, specialmente l'allegato VI della Convenzione MARPOL e la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi, la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi dannosi sulle navi e la Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (HNS); suggerisce di introdurre la ratifica o la mancata ratifica come criterio per le ispezioni delle navi nel quadro delle operazioni di controllo da parte dello stato di approdo;

143.   incoraggia gli Stati membri e la Commissione a partecipare attivamente alle discussioni, sotto l'egida del Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (IOPCF), per combattere il trasporto marittimo che non rispetta le norme e quindi per promuovere un trasporto marittimo di qualità; sottolinea che, a medio termine, occorre prendere in considerazione l'opportunità di rivedere la Convenzione sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;

144.   ritiene che l'EMSA, FRONTEX, l'Agenzia europea per la pesca e l'Agenzia europea per l'ambiente dispongano di vari strumenti la cui efficace combinazione potrebbe contribuire con incisività alla politica marittima europea; sollecita pertanto la Commissione non solo a eliminare gli ostacoli alla cooperazione tra dette agenzie, ma anche a ufficializzare detta cooperazione al fine di garantire gli aspetti seguenti:

   i) sicurezza in mare e protezione dell'ambiente marino (compresa la vigilanza sulla pesca), protezione contro il terrorismo, la pirateria e i crimini in mare, nonché la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
   ii) ispezioni coordinate sulla pesca e pari applicazione delle leggi in tutta l'UE con l'applicazione di uguali pene e sanzioni da parte dei tribunali nazionali;
   iii) rigoroso monitoraggio del rispetto delle rotte di navigazione designate e azione legale per gli scarichi illeciti dalle navi; risposta rapida e coordinata in caso di incidente, applicando al più presto le misure necessarie, compresa la designazione di luoghi di rifugio e di porti da usare nelle emergenze e lotta contro l'immigrazione clandestina; ribadisce la propria richiesta, inserita nella sua risoluzione del 21 aprile 2004, relativa all'istituzione di un servizio di guardia costiera europea, ed invita la Commissione a presentare quanto prima uno studio sulla sua fattibilità;

145.   auspica che la politica europea di vicinato tenga debitamente conto della politica marittima dell'UE e della necessità di cooperare con i suoi paesi confinanti per quanto riguarda l'ambiente e la sicurezza dei mari e in mare;

146.   ritiene che la pesca INN costituisca un grave e crescente problema, che determina tanto la distruzione di preziose riserve ittiche quanto una concorrenza sleale tra i pescatori che rispettano le norme e quelli che non le rispettano; osserva che, in taluni tipi di pesca nell'UE, le catture della pesca INN rappresentano una parte significativa sulle catture totali; auspica di ricevere presto la prossima comunicazione della Commissione e le sue proposte legislative volte a combattere la pesca INN e ad aggiornare il piano d'azione 2002 dell'UE;

147.   chiede per il futuro un costante approccio integrato alla politica marittima europea; sottolinea che ciò dovrebbe come minimo includere incontri regolari di coordinamento dei membri competenti della Commissione nonché regolari scambi di opinione con altri soggetti interessati, ad esempio nel quadro di conferenze biennali; invita le future Presidenze del Consiglio ad inserire la politica marittima nei loro rispettivi programmi di lavoro; sollecita inoltre la Commissione europea a indicare ogni anno tutti i progetti sostenuti con mezzi dell'UE attinenti a problematiche marine;

148.   chiede la creazione della linea di bilancio "Progetti pilota nella politica marittima" al fine di promuovere i progetti pilota concernenti l'integrazione di sistemi diversi di monitoraggio e sorveglianza dei mari, la raccolta di dati scientifici sui mari e la diffusione di reti e "migliori pratiche" nel campo della politica marittima e dell'economia costiera; sostiene che occorre tenere adeguatamente conto della politica marittima nell'architettura del bilancio delle politiche e degli strumenti comunitari dopo il 2013;

149.   rileva che è giunto il momento di mettere in pratica il concetto di integrazione della politica marittima e chiede alla Commissione di rafforzare il suo quadro strategico al fine di eseguire un'analisi globale del settore marittimo e delle politiche che influiscono su di esso, garantendo che si tenga pienamente conto delle interazioni in ciascun ambito politico e, ove necessario, coordinando tra loro tali ambiti; plaude alle misure trasversali adottate da tutte le istituzioni comunitarie e dai governi degli Stati membri in risposta al Libro verde sulla politica marittima e li invita a intraprendere ulteriori iniziative in tale direzione;

o
o   o

150.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0082.
(2) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(3) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
(4) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
(5) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 730.
(6) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
(7) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(8) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(9) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(10) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(11) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.
(12) Testi approvati, P6_TA(2006)0482.
(13) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
(14) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.
(15) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
(16) Testi approvati, P6_TA(2006)0486.
(17) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(18) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(20) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).


Attuazione del primo pacchetto ferroviario
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (2006/2213(INI))
P6_TA(2007)0344A6-0219/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (COM(2006)0189) nonché il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2006)0530),

–   vista la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(1),

–   vista la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie(2),

–   vista la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza(3),

–   vista la sua risoluzione del 15 giugno 2006 sulla realizzazione del sistema europeo di segnalamento ferroviario ERTMS/ETCS(4),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0219/2007),

A.   considerando che il primo pacchetto ferroviario mira a rivitalizzare il settore, quale primo passo verso la creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato, e ad incoraggiare il trasferimento modale, ossia il passaggio del trasporto di merci dalla gomma alla rotaia,

B.   considerando che in occasione della prima lettura del terzo pacchetto ferroviario il Parlamento ha invitato la Commissione ad elaborare relazioni sugli effetti del primo e del secondo pacchetto ferroviario,

C.   considerando che il settore dei trasporti è responsabile del 15 - 30% di tutte le emissioni di CO2 dell'Unione europea e che è pertanto necessario intensificare il trasferimento modale dalla gomma alla rotaia e alla navigazione interna, che hanno un impatto meno negativo sul clima,

D.   considerando che la realizzazione del trasferimento modale e l'ottimizzazione delle catene intermodali si sono svolte finora in modo insoddisfacente e che il primo pacchetto ferroviario non ha ancora dato i risultati attesi,

E.   considerando che le condizioni quadro di concorrenza e cooperazione tra i trasporti ferroviari, stradali, aerei e marittimi influiscono inevitabilmente sulle prestazioni di ciascuno di essi e che, pertanto, la questione della concorrenza leale tra i vari modi di trasporto deve considerarsi preliminare a qualsiasi discussione sull'efficacia e la competitività in seno a ciascun modo di trasporto,

F.   considerando che il trasporto stradale, inquinante, è favorito dal fatto che nell'Unione europea i pedaggi sono bloccati e facoltativi e si applicano per lo più solo alle autostrade e agli autocarri pesanti, senza internalizzazione dei costi esterni,

G.   considerando che il pedaggio permette di conseguire risultati notevoli nel trasferimento modale dalla gomma alla rotaia - ad esempio in Svizzera - e rappresenta un esempio di grande interesse per la politica dei trasporti dell'Unione europea, tanto più che, grazie al miglioramento dell'efficacia del trasporto di merci su strada, i costi per il consumatore sono aumentati solo dello 0,5%,

H.   considerando che, nel quadro dell'accordo concluso con la Svizzera e la Convenzione alpina, l'Unione europea ha firmato protocolli sui trasporti mediante i quali adotta tra i principi della sua futura politica dei trasporti un maggiore trasferimento dalla gomma alla rotaia nel trasporto merci transalpino,

I.   considerando che in merito al grado di apertura dei mercati e al numero di imprese che vi sono entrate esistono esperienze quanto mai diversificate, sia dentro che fuori l'Europa, nei piccoli e nei grandi, nei vecchi e nei nuovi Stati membri; che, laddove è stata introdotta, la concorrenza ha dato buoni risultati e che, assai spesso, le piccole imprese ferroviarie riescono nelle nicchie giudicate non redditizie dalle grandi imprese,

J.   considerando che allargandosi, prima da 15 a 25 e poi a 27 Stati membri, l'Unione europea ha accolto Stati i cui settori ferroviari presentano strutture talvolta notevolmente diverse da quelli dei "vecchi" Stati membri, il che comporta per la ferrovia diversi tipi di opportunità e di rischi; che, nel settore della politica ferroviaria, l'allargamento e la politica di vicinato pongono all'Unione europea nuovi problemi in termini di adeguamento a tali differenze,

K.   considerando che in taluni nuovi Stati membri, in particolare negli Stati baltici, il trasporto merci da e verso paesi terzi costituisce quasi la metà del giro d'affari; che la liberalizzazione nel settore ferroviario è ostacolata dai diversi quadri normativi vigenti nei paesi limitrofi dell'UE e dalla mancanza di un dialogo attivo tra l'UE e questi Stati; che, di conseguenza, le imprese ferroviarie storiche detengono una posizione dominante sul mercato per quanto riguarda la cooperazione con gli operatori ferroviari di paesi terzi,

L.   considerando che l'apertura delle reti costituisce uno dei fattori che hanno fatto sì che il trasporto ferroviario di merci abbia conosciuto una crescita, del 60% nel Regno Unito, del 42,5% nei Paesi Bassi, di oltre il 30% in Polonia e del 25% in Germania, mentre ha registrato un calo del 28% in Francia, dove le ferrovie statali non hanno praticamente affrontato, per il momento, la concorrenza; che tale situazione si ripercuote sull'occupazione e la qualità dell'offerta come pure sul clima, dato che le merci sfuggite alla ferrovia vengono ora trasportate su gomma,

M.   considerando che a tale situazione è imputabile, in particolare, il fatto che nella rete ferroviaria tedesca, che aveva ampiamente anticipato la data prevista per l'apertura del mercato alla concorrenza, sono ammesse 274 imprese di trasporto merci, in Polonia le imprese ammesse sono 60, mentre in Francia, dove le date di apertura al mercato sono state applicate rigorosamente, sono solo 5, per non parlare di altri paesi quali la Finlandia e la Slovenia, in cui il monopolio di Stato non subisce ancora alcuna concorrenza,

N.   considerando che una tariffazione leale e trasparente delle infrastrutture ferroviarie è una premessa indispensabile a qualsiasi concorrenza in tale settore; che la direttiva 2001/14/CE, pur fondando la tariffazione sul principio del costo marginale, lascia margini di manovra quanto al recupero dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la cui gestione è all'origine di grandissime differenze tra sistemi e livelli di tariffazione negli Stati membri; che gli scarti rilevati negli investimenti ferroviari degli Stati membri si ripercuotono sul livello dei diritti richiesti dai gestori dell'infrastruttura,

O.   considerando che l'esperienza acquisita e l'attuale stato d'intensità della concorrenza dimostrano che il sistema ferroviario funziona bene anche quando la rete e la gestione sono state separate in via regolamentare,

P.   considerando che il trasporto a carro singolo, con una quota di oltre il 50%, costituisce una componente essenziale del trasporto europeo di merci su rotaia, dal quale dipendono numerosi clienti delle aziende ferroviarie,

Q.   considerando che ancorché incomplete, le statistiche disponibili sugli incidenti ferroviari mostrano un'evoluzione positiva della sicurezza ferroviaria e ciò anche dopo l'apertura del mercato dei trasporti; che gli Stati membri che hanno aperto il loro mercato nel modo più risoluto non registrano alcun deterioramento della sicurezza e che, in pratica, l'ottenimento di certificati di sicurezza è eccessivamente complicato da problemi di trasposizione, mancanza di trasparenza ed ostacoli amministrativi ed organizzativi,

Condizioni di concorrenza intermodale

1.   ricorda che, a fronte della crescente saturazione del traffico, dell'aumento delle emissioni, del carattere limitato delle risorse energetiche e delle migliaia di vittime degli incidenti stradali, l'obiettivo di rivitalizzare il trasporto ferroviario è un elemento fondamentale della politica dei trasporti dell'Unione europea ed invita la Commissione a tenerne conto nell'attuazione del primo pacchetto ferroviario;

2.   ricorda che la direttiva "Eurovignetta 2" rappresenta un primo passo verso una concorrenza intermodale leale, dato che l'applicazione obbligatoria di diritti su tutte le tratte ferroviarie e su tutti i treni dell'Unione europea rende impossibile qualsiasi concorrenza leale, mentre i pedaggi stradali, soggetti a massimale, e senza internalizzazione dei costi esterni, sono facoltativi e si applicano per lo più solo alle autostrade e agli autocarri pesanti; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di direttiva entro il 2008 (cfr. l'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture(5)) mirante ad allineare l'Eurovignetta ai sistemi di tariffazione delle infrastrutture, a rendere obbligatorio un pedaggio su tutte le strade dell'Unione europea per tutti gli autocarri pesanti di oltre 3,5 t senza scappatoie possibili e ad internalizzare i costi esterni;

3.   invita la Commissione a dare attuazione ai principi dei protocolli sui trasporti dell'accordo concluso con la Svizzera e con la Convenzione alpina, adottando misure intese ad assicurare il trasferimento modale del trasporto merci transalpino;

4.   rileva che la concorrenza tra la ferrovia e l'aereo è falsata; ritiene che la questione dell' esenzione dalle imposte sul cherosene e sul valore aggiunto per i biglietti aerei internazionali vada urgentemente esaminata a livello internazionale e comunitario;

5.   ritiene incompatibile con gli obiettivi della politica europea dei trasporti che gli Stati membri applichino alti diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria al trasporto merci mentre non impongono alcuna tassa sugli autocarri pesanti che circolano nelle loro strade;

6.   sottolinea che la mancanza d'interoperabilità delle reti è tuttora il principale ostacolo alla realizzazione di uno spazio ferroviario integrato europeo e accoglie con favore la decisione della Commissione di presentare una nuova iniziativa in materia; ritiene che la liberalizzazione sarebbe dovuta andare di pari passo con i progressi dell'interoperabilità e deplora che i due processi abbiano seguito ritmi troppo diversi; sottolinea che l'apertura delle reti alla concorrenza darà i suoi frutti solo a patto che si realizzi una vera e propria rete transeuropea integrata; chiede che, in futuro, la questione sia trattata in via prioritaria;

7.   invita la Commissione a modernizzare e a sviluppare le infrastrutture intermodali, in particolare i collegamenti con le infrastrutture portuali;

Condizioni di concorrenza intramodale

8.   sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente l'interoperabilità del trasporto ferroviario onde rafforzare la competitività della ferrovia; chiede a tale proposito che i sei corridoi convenuti tra l'Unione europea, rappresentata dal suo coordinatore Karel Vinck, le aziende ferroviarie e gli Stati membri (A: Rotterdam-Genova, B: Napoli-Berlino-Stoccolma, C: Anversa-Basilea/Lione, D: Siviglia-Lione-Torino-Trieste-Lubiana, E: Dresda-Praga-Brno-Vienna-Budapest, F: Duisburg-Berlino-Varsavia) siano rapidamente ed integralmente attrezzati col sistema ERTMS;

9.   incoraggia la Commissione ad estendere l'esempio positivo nel campo degli aiuti di Stato a favore del materiale rotabile, autorizzati per l'installazione e il miglioramento delle dotazioni ERTMS nei treni, per la riduzione del livello di rumore dei vagoni merci, cosa che permetterebbe di realizzare risparmi negli investimenti di infrastrutture;

10.   considera che l'eventuale preferenza accordata al trasporto ferroviario di passeggeri addossandone l'onere al trasporto ferroviario di merci mediante l'applicazione di alti diritti per l'uso dell'infrastruttura è un fattore che compromette la competitività del trasporto ferroviario di merci; richiama l'attenzione sul fatto che tale comportamento delle aziende ferroviarie è la conseguenza diretta dell'insufficienza delle dotazioni finanziarie loro accordate dagli Stati membri; chiede pertanto alla Commissione di avviare tutte le azioni giuridiche necessarie per mettere fine a tale pratica;

11.   chiede alla Commissione di adottare misure contro la pratica consistente nell'accordare aiuti comunitari nel settore dei trasporti a Stati membri che finanziano quasi esclusivamente la loro rete stradale e trascurano la rete ferroviaria; ritiene che almeno il 40% dei cofinanziamenti dovrebbe essere destinato alla ferrovia;

12.   rileva che i tre Stati membri baltici hanno attuato la legislazione dell'UE e stanno liberalizzando i loro mercati, mentre non è questo il caso del paese con il quale confinano, la Russia, e che la relazione della Commissione avrebbe dovuto riconoscere tale situazione;

13.   sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere la rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci ed auspica che tale sostegno sia destinato soprattutto ai progetti prioritari della rete transeuropea;

14.   chiede alla Commissione di formulare raccomandazioni per il risanamento sostenibile della struttura finanziaria delle ferrovie (cfr. articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio);

15.   suggerisce che la Commissione elabori un piano che permetta di sostenere la ricostruzione di raccordi ferroviari per collegare le imprese industriali alla rete ferroviaria di trasporto merci e mettere fine alla distruzione dei raccordi esistenti;

16.  chiede alla Commissione di studiare la possibilità d'introdurre maggiore trasparenza e prevedibilità dei pedaggi per le infrastrutture, stabilendo il principio dell'armonizzazione minima dei pedaggi sui corridoi internazionali che sono oggetto d'investimenti da parte delle imprese ferroviarie per migliorare l'interoperabilità;

Disciplina della separazione tra infrastruttura e gestione

17.   ritiene che, alla luce del ruolo centrale assolto dai gestori dell'infrastruttura nel settore, la separazione tra infrastrutture ferroviarie e gestione sia un elemento chiave della politica ferroviaria e sottolinea a tale riguardo l'assoluta necessità di istituire un'autorità di controllo indipendente e trasparente dotata di adeguate risorse;

18.   giudica conforme al diritto comunitario sia il modello di separazione sia quello di integrazione, nella misura in cui è garantita l'indipendenza delle funzioni essenziali ai sensi della direttiva 2001/14/CE; ritiene che questo non avvenga ancora integralmente, come dimostrano i numerosi reclami da parte delle imprese che entrano sul mercato e che competono con le imprese ferroviarie statali insediate da lungo tempo; i loro reclami riguardano, ovvero hanno riguardato, quanto segue:

   - l'impossibilità di accedere alla rete o di ottenere una tratta ferroviaria favorevole, dato che quest'ultima è stata ceduta all'azienda ferroviaria appartenente al gruppo dominante;
   - le loro richieste non hanno potuto essere soddisfatte in quanto in precedenza erano stati smontati scambi e intersezioni e/o i binari di incrocio;
   - erano state istituite, senza motivo, tratte a velocità ridotta per sabotare le coincidenze dei concorrenti;
   - l'impossibilità di acquistare locomotive di occasione, in quanto rottamate in precedenza o perché i potenziali acquirenti sono stati ostacolati dalle aziende ferroviarie nazionali;
   - i prezzi di tracciato erano stati aumentati drasticamente a seguito dell'acquisto di una precedente azienda ferroviaria pubblica;
   - i prezzi di tracciato erano stati aumentati in così poco tempo che non potevano più essere inclusi nella tariffazione, mentre l'azienda ferroviaria facente capo al gruppo era stata informata in precedenza;
   - le sovvenzioni incrociate in seno ai gruppi dominanti non sono ostacolate, in quanto una parte dei diritti per l'utilizzo della rete è versata alla holding a titolo di contributo della rete invece di beneficiare all'infrastruttura, migliorando non solo i loro risultati ma permettendo loro altresì di presentarsi con offerte più vantaggiose sul mercato;
   - le imprese private devono spesso pagare prezzi più alti per l'energia rispetto alle filiali dei gruppi sebbene la fornitura di energia sia integrata nella holding, configurando così una distorsione concorrenziale, la quale, secondo una sentenza della Corte d'appello di Francoforte sul Meno, è ammissibile;
   - l'omologazione, in particolare delle locomotive, è disciplinata da norme diverse a seconda dei paesi e ogni Stato membro esige un'omologazione particolare per la sua rete, una procedura che oltre ad essere farraginosa comporta anche costi dissuasivi;

19.   rileva che l'entrata sul mercato di nuovi operatori di trasporto a carro singolo dipende dall'efficiente funzionamento delle stazioni di smistamento; giudica indispensabile assicurare una gestione neutrale delle stazioni di smistamento onde permettere a tutte le aziende di operare al riparo di qualsiasi discriminazione ed invita la Commissione a prendere in considerazione una modifica della legislazione dell'UE;

20.   invita la Commissione a modificare i sistemi ferroviari ancora condizionati dalle frontiere nazionali in modo che tutte le aziende ferroviarie che rispondono alle condizioni giuridiche e tecniche richieste in uno Stato membro siano autorizzate a trasportare merci in tutta le rete europea (cross-acceptance o riconoscimento reciproco), cosa che permetterebbe di stimolare non solo il trasporto transeuropeo bensì anche il trasporto regionale transfrontaliero, mettendo così fine ai vantaggi del trasporto su gomma e del trasporto aereo, che già da molti anni beneficiano di tali condizioni.

21.   invita la Commissione ad avviare immediatamente azioni legali contro gli Stati membri che non hanno attuato entro il termine previsto il primo e/o il secondo pacchetto ferroviario;

22.   rileva che occorre dare assoluta priorità alla piena attuazione del primo pacchetto ferroviario, compresi i criteri di prova stabiliti dalla Commissione negli allegati alla sua relazione sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario;

23.   constata che l'incidenza delle ferrovie sul trasporto merci si sta stabilizzando dal 2001 nell'UE-25 e che le prestazioni migliori, senza considerare gli Stati baltici che beneficiano della loro posizione geografica molto particolare e del tipo di merci trasportate, si registrano negli Stati membri che per primi hanno iniziato a ristrutturare le loro ferrovie, in previsione delle direttive comunitarie e dell'apertura del mercato;

24.   rileva che capacità insufficienti sulle rotaie in Europa hanno un impatto negativo sulla gestione delle ferrovie in relazione ad altri modi di trasporto; invita la Commissione ad esaminare, entro la fine del 2007, gli effetti degli articoli 22, 25 e 26 della direttiva 2001/14/CE con riferimento all'analisi della capacità e al piano di potenziamento della capacità ivi prescritti in caso di congestione dell'infrastruttura;

25.   sottolinea che sviluppare, oggi, la competitività del settore attraverso l'apertura del mercato significa sostenere gli investimenti futuri e quindi garantire la crescita e l'occupazione, che sono gli obiettivi della strategia di Lisbona; rileva altresì che, contribuendo allo sviluppo di trasporti ecologici, la Commissione sceglie deliberatamente lo sviluppo del trasporto sostenibile;

26.   sottolinea l'importanza di un ruolo indipendente per le imprese ferroviarie, come previsto, fra l'altro, dall'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE, con riferimento alla gestione tecnica, organizzativa e finanziaria e mette in evidenza gli effetti positivi di tale ruolo sullo sviluppo della rotaia come modo di trasporto;

27.   sottolinea l'importanza del dialogo sociale europeo per evitare che il processo di liberalizzazione faciliti il dumping sociale;

o
o   o

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.
(2) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.
(3) GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.
(4) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 499.
(5) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.


Mobilità sostenibile
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 su "Mantenere l'Europa in movimento – una mobilità sostenibile per il nostro continente" (2006/2227(INI))
P6_TA(2007)0345A6-0190/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Mantenere l'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per il nostro continente – Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea" (COM(2006)0314),

–   vista la sintesi della Presidenza finlandese sull'esame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea, che riflette la discussione in seno al Consiglio "Trasporti" del 12 ottobre 2006 (documento del Consiglio 13847/06 - TRANS 257),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6–0190/2007),

A.   considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione è il risultato di approfondite consultazioni che hanno visto coinvolte le parti interessate, si basa su un approccio aggiornato ed è conforme agli obiettivi di Lisbona, nonché si iscrive nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'Europa,

B.   riconoscendo i risultati raggiunti in taluni ambiti della politica europea dei trasporti e sottolineando l'importanza di continuare a impegnarsi per quanto riguarda fra l'altro gli ambiti seguenti:

   realizzare il mercato interno dei servizi di trasporto attraverso l'interconnessione delle reti infrastrutturali, perseguendo politiche volte a promuovere l'interoperabilità, garantendo l'accessibilità di questo mercato per assicurare la necessaria permeabilità transfrontaliera e applicando misure specifiche per ovviare agli svantaggi delle regioni ultraperiferiche e dei paesi situati lungo le frontiere esterne dell'Unione;
   garantire maggiore coesione tra i cittadini mediante la politica dei trasporti e altri strumenti;
   applicare misure intese a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente del settore dei trasporti;
   sottoporre a costante revisione e sviluppare ulteriormente la sicurezza di tutti i modi di trasporto (aviazione, navigazione marittima e interna, trasporti per ferrovia e su strada), tenendo conto dell'importanza economica di tale aspetto;
   migliorare la qualità del servizio e tutelare gli utenti di tutti i modi di trasporto per rispettare l'obiettivo della creazione del mercato interno,
   assicurare i diritti fondamentali dei passeggeri, non da ultimo garantendo un servizio universale in cooperazione con gli Stati membri;
   applicare effettivamente le norme sulle condizioni di lavoro;

C.   sottolineando che la politica europea dei trasporti deve affrontare le seguenti nuove sfide:

   la domanda di trasporto cresce a un ritmo più rapido del previsto ed è aumentata più del PIL;
   per essere competitiva, l'economia europea ha più che mai bisogno di un sistema di trasporti efficiente, funzionante e sostenibile, dove il trasporto deve essere visto come parte della crescita e della competitività europea;
   gli ultimi allargamenti hanno determinato nuove sfide, in particolare quanto a densità, capacità, qualità e altri parametri dell'infrastruttura del trasporto, per quanto riguarda l'integrazione fra l'UE dei 15 e i nuovi Stati membri;
   l'impatto negativo dei gas serra in termini di cambiamento climatico è aumentato, non da ultimo a causa del contributo del settore dei trasporti;
   i prezzi dell'energia, in particolare quelli dei combustibili fossili utilizzati per i trasporti, continuano a salire;
   il potenziale di innovazione e delle nuove tecnologie è cresciuto significativamente;
   sono emersi nuovi ambiti d'intervento anche a causa della globalizzazione;
   la sicurezza e la protezione delle infrastrutture di trasporto dal terrorismo diviene sempre più importante;
   nel settore dei trasporti sono aumentati i problemi legati alla criminalità e al furto organizzato di veicoli commerciali e del relativo carico;
   le città metropolitane incontrano difficoltà sempre maggiori in termini di fluidificazione del traffico di merci e persone;

D.   considerando che l'industria dei trasporti incide per circa il 7% sul PIL europeo e che gli introiti del settore crescono di continuo; sottolineando che trasporti efficienti non contribuiscono solo alla crescita economica, ma sono anche di vitale importanza per investire nelle tecnologie disponibili che sono commercialmente possibili ed economicamente sostenibili; considerando che la congestione dei trasporti è aumentata e costa all'Unione europea circa l'1% del PIL; considerando altresì che l'industria dei trasporti assorbe circa il 5% degli occupati, il che significa che oltre 10 milioni di persone lavorano in settori collegati ai trasporti; considerando che, alla luce di tutto ciò, la revisione a medio termine offre al Parlamento l'occasione per esprimere gli obiettivi della politica europea dei trasporti in modo più esplicito e meno ambiguo, onde pervenire a una mobilità sostenibile,

1.   sottolinea l'importanza di una cooperazione rafforzata a livello europeo, nazionale, regionale e locale, che deve includere l'efficace esecuzione delle norme comuni e sistemi più efficienti di applicazione; sottolinea inoltre la necessità di un'interconnessione pragmatica e cooperativa dei trasporti con altri settori quali l'energia, l'ambiente e l'innovazione; propone di integrare pienamente la politica dei trasporti nella Strategia di Lisbona e di tenerne conto in sede di valutazione così come nelle raccomandazioni che ogni anno gli Stati membri presentano nei loro piani nazionali, per misurare e raffrontare i progressi fatti;

2.   sottolinea la necessità di un'interconnessione pragmatica e basata sulla cooperazione, nel settore dei trasporti così come in altri ambiti della politica nazionale e comunitaria, quali l'energia, l'ambiente e l'innovazione; sottolinea che tali politiche devono tener conto anche delle esigenze della protezione dell'ambiente, segnatamente, e a titolo prioritario, riducendo del 20% le emissioni di CO2 provenienti dal settore dei trasporti entro il 2020; ritiene che solo un approccio integrato potrebbe dare risultati positivi, riducendo il numero delle vittime e le emissioni e migliorando la sicurezza e l'ambiente, come previsto ad esempio dal gruppo di alto livello CARS 21; richiama l'attenzione sull'importanza di fornire informazioni mirate ai cittadini in quanto utenti del trasporto, incoraggiandoli ad assumere un comportamento più responsabile;

3.   concorda pienamente sul fatto che la legislazione comunitaria – in linea con il principio "Legiferare meglio" e il principio di sussidiarietà – dovrebbe concentrarsi su nuovi ambiti, come il trasporto urbano, in cui essa è necessaria, e che dovrebbero essere prese misure strategiche a livello dell'Unione soltanto quando apportano un chiaro valore aggiunto e si sostituiscono al ginepraio burocratico rappresentato da 27 legislazioni nazionali sullo stesso argomento; invita nel contempo la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione, l'interpretazione comune e il rispetto della normativa europea vigente nel settore dei trasporti; chiede inoltre alla Commissione di effettuare un regolare monitoraggio per verificare l'efficacia delle misure volte al conseguimento degli obiettivi fissati e per poter introdurre eventuali correttivi;

4.   deplora le condizioni in cui il Consiglio attua la politica dei trasporti dell'Unione e sollecita una maggiore rapidità di decisione al suo interno, nel quadro della procedura legislativa, nonché un recepimento più rapido e meglio coordinato nel diritto nazionale; chiede alla Commissione di fare tutto il possibile affinché ciò avvenga;

5.   osserva che i fondi comunitari destinati a finanziare i progetti transeuropei di trasporto restano limitati, mentre il vero valore aggiunto del programma TEN–T non potrà che conseguirsi con la costruzione dell'intera rete; pone l'accento sul finanziamento delle infrastrutture (in particolare là dove esistono significativi problemi di congestione), delle sezioni transfrontaliere e degli snodi nevralgici; ritiene che la progressione degli investimenti prioritari sia inferiore al previsto; sottolinea che i grandi progetti TEN–T – supervisionati dai rispettivi coordinatori – vanno selezionati sulla base della loro fattibilità finanziaria e, in particolare, della volontà finanziaria degli Stati membri interessati e delle rispettive regioni, nonché in funzione del loro livello di fattibilità operativa e dell'avanzamento tecnico–progettuale degli stessi, onde far sì che le intenzioni dichiarate trovino applicazione pratica nella pianificazione degli investimenti da inserire nelle leggi finanziarie dei vari Stati membri; ritiene che tali progetti dovrebbero presentare un accertato "valore aggiunto paneuropeo" in termini di realizzazione di una rete transeuropea dei trasporti veramente interconnessa e interoperativa, al fine di evitare di creare un mosaico di reti nazionali;

6.   sottolinea che la continua inazione finanziaria in materia di infrastrutture comporta un rischio significativo per la crescita economica dell'Europa; invita la Commissione a formulare proposte, in occasione della revisione nel 2008 del quadro finanziario europeo settennale, sulla possibile estensione di nuovi metodi alternativi e innovativi di finanziamento – anche tenendo conto della relazione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea – comprese risorse addizionali per i trasporti e le attività di ricerca collegate; sottolinea che tali proposte dovrebbero includere anche il reperimento di fonti per gli investimenti a favore dei trasporti e non da ultimo un'equa imputazione dei costi – basata sul principio "chi inquina paga" e sulla capacità di applicare tale principio –, a condizione che le entrate ottenute siano reinvestite nel settore dei trasporti; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero studiare insieme i problemi finanziari sul lungo periodo della costruzione e dell'operabilità dell'intera rete TEN–T, prendendo in considerazione il fatto che la costruzione si estenderà almeno su due periodi finanziari di 7 anni e che il ciclo di vita delle nuove infrastrutture sarà almeno di alcuni decenni;

7.   accoglie con favore la creazione di un fondo di garanzia, ma auspica un maggior numero di iniziative di questo tipo, specialmente quando – in un quadro giuridico appropriato – i partenariati pubblico/privato (PPP) saranno in grado di svolgere un ruolo nel finanziamento, a condizione che la fattibilità economica e finanziaria sia chiara; sottolinea il ruolo della BEI, che deve però essere reso compatibile con il più ampio coinvolgimento del sistema bancario e finanziario europeo nei progetti infrastrutturali e di trasporto;

8.   nota che l'estensione geografica dell'Unione ha provocato un notevole incremento delle diversità, per cui, prima di legiferare, l'Unione europea dovrebbe essere consapevole, grazie ad approfondite analisi d'impatto, dei possibili effetti in ciascuno Stato membro, specialmente in quelli di recente adesione; invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a fare il possibile per sfruttare appieno le risorse assegnate allo sviluppo delle infrastrutture del trasporto; stima che ove mancano capacità e infrastruttura, non si possano conseguire progressi qualitativi verso trasporti efficaci e più sostenibili con l'ausilio di misure orizzontali come la co-modalità e i trasporti intelligenti;

9.   è d'accordo a seguire un metodo più realistico che in passato e a fare un uso ottimale delle limitate capacità e sottolinea l'importanza di un uso efficiente e innovativo dei diversi modi di trasporto, operanti singolarmente o in integrazione multimodale; sottolinea che lo sviluppo della co–modalità dovrebbe essere in linea con la riduzione dell'impatto dei trasporti sull'ambiente; osserva che ogni modo di trasporto dovrebbe svilupparsi in base alle proprie capacità e nel rispetto delle pertinenti norme ambientali, facendosi carico dei relativi costi, accrescendo in tal modo la mobilità grazie alla maggiore efficienza di tutti i modi di trasporto; sottolinea che la co–modalità consente di pervenire a un uso ottimale e sostenibile delle risorse attraverso la gestione della mobilità, a livello della logistica dei trasporti, e il collegamento intermodale tra i diversi modi di trasporto, che permetterebbe di ridurre il traffico generando nel contempo capacità supplementari a vantaggio dell'intero sistema;

10.   sottolinea che occorre passare a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali la ferrovia, gli autobus di linea e i pullman, il carpooling e il carsharing (l'utilizzo di un'autovettura da parte di più persone), l'andare a piedi o in bicicletta, i trasporti marittimi e la navigazione interna, e che è necessario mettere l'accento sui mezzi di trasporto il cui utilizzo è spesso ancora limitato e che presentano dunque grandi potenzialità;

11.   richiama l'attenzione sul fatto che, fermo restando il completamento dei progetti TEN–T, le misure convenzionali stanno raggiungendo i propri limiti; sottolinea pertanto il potenziale dei sistemi di trasporto intelligenti, delle innovazioni tecnologiche e degli investimenti nella telematica per migliorare l'efficienza dei trasporti, ridurre la congestione e aumentare la sicurezza e l'efficienza ambientale; sottolinea che occorre sfruttare i vantaggi dei sistemi intelligenti e delle innovazioni tecnologiche (SESAR (trasporti aerei), ERTMS trasporti ferroviari), RIS (sistema d'informazione sulla navigazione fluviale), Galileo (navigazione satellitare), ecc.); insiste sul fatto che il compito principale della Comunità e dell'industria è quello di sostenere il mercato delle nuove soluzioni innovative e di creare un ambiente giuridicamente e tecnicamente favorevole, anche favorendo l'applicazione delle nuove tecnologie attraverso gli appalti pubblici;

12.   rileva che sono emerse nuove sfide a seguito della globalizzazione della logistica, che è un elemento fondamentale per la competitività dell'economia europea; sostiene lo sviluppo di una strategia quadro per il trasporto delle merci in Europa e ritiene che tale strategia debba basarsi sull'idea che il trasporto merci è in sostanza un'attività puramente commerciale e che la regolamentazione deve pertanto limitarsi a creare idonee condizioni quadro atte a favorire l'efficienza del trasporto merci; fa notare che la politica europea dei trasporti dovrebbe combinare la logistica con lo sviluppo e l'integrazione dei porti e lo sviluppo di piattaforme logistiche; incoraggia soluzioni logistiche multimodali, il sistema modulare europeo, le connessioni tra infrastrutture e soluzioni informatiche avanzate;

13.   sottolinea la necessità della cooperazione e di accordi tra l'UE e paesi terzi, a titolo individuale e nel quadro delle organizzazioni internazionali, nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente e della sicurezza, e auspica di essere implicato nel merito in tali negoziati ed accordi;

14.   accoglie con favore quanto previsto nel piano di lavoro, contenuto nell'allegato I della summenzionata comunicazione della commissione, per gli anni a venire e:

   sottolinea l'importanza di una politica marittima europea, in particolare di una strategia integrata per i trasporti marittimi e di una politica portuale, che dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del trattato;
   sottolinea l'importanza dei progetti relativi alle "autostrade del mare";
   pone l'accento sui progressi compiuti nel settore dell'aviazione, incluso lo scambio di diritti di emissione, e appoggia il proseguimento del programma SESAR;
   richiama l'attenzione sul fatto che è necessario un approccio europeo comune per lo sviluppo degli aeroporti, onde evitare errori nell'assegnazione dei fondi;
   appoggia la continuazione del programma Marco Polo;
   sottolinea che occorre imprimere un'accelerazione ai programmi Galileo e ERTMS;
   appoggia l'avanzamento dei progetti eSafety e di identificazione delle radiofrequenze (RFID);
   appoggia l'avanzamento del progetto per la navigazione interna NAIADES ed esorta la Commissione e gli Stati membri a presentare proposte per l'attuazione delle azioni annunciate nel piano d'azione; appoggia inoltre l'avanzamento dell'applicazione RIS;
   attende che la Commissione presenti nel 2008 un modello generalmente applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione di tutti i costi esterni, che funga da base per calcolare in futuro la tassazione delle infrastrutture, modello che dovrà essere accompagnato da una valutazione d'impatto dell'internalizzazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto e da una strategia per l'applicazione del modello stesso a tutti i modi di trasporto;
   invita la Commissione a intensificare gli sforzi per dare piena applicazione alla direttiva 2004/52/CE, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità, e a presentare una relazione sull'attuazione di tale direttiva entro la fine del 2007;
   chiede la realizzazione di uno studio di fattibilità – in linea con la relazione sul futuro delle risorse proprie dell'UE – onde assicurare un finanziamento sicuro e stabile;
   sottolinea che, in sede di attuazione del settimo programma quadro, è opportuno dare la priorità a progetti e programmi concernenti sistemi di trasporto e logistica intelligenti, che riguardino anche la sicurezza stradale, i trasporti urbani e le tecnologie dei motori puliti;
   chiede norme di qualità e interoperabilità europee per i biocarburanti;
   sottolinea la necessità di un piano d'azione per l'efficienza energetica;
   sottolinea l'importanza del Libro verde sui trasporti urbani ed auspica la predisposizione di strumenti ad hoc in grado di spingere il trasporto pubblico urbano verso l'integrazione delle modalità di trasporto, sviluppando i sistemi di gestione del traffico e creando le condizioni per premiare la scelta degli utenti di utilizzare alternative;
   sottolinea l'importanza di adottare ulteriori misure a favore dei trasporti sostenibili nelle zone montane come in quelle densamente popolate, dal momento che l'11 dicembre 2006 il Consiglio "Trasporti" ha firmato il Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi;
   propone la presentazione di un Libro verde sul turismo europeo e la realizzazione di una valutazione d'impatto specifica della legislazione che ha un chiaro influsso sul turismo europeo;

15.   sottolinea che, mentre la politica dei trasporti dell'Europa riunificata ha affrontato e continua ad affrontare nuove sfide, la revisione intermedia del Libro bianco sui trasporti del 2001 non ha fissato gli obiettivi a lungo termine, né fornito risposte in merito a un approccio integrato alla futura politica europea dei trasporti; invita pertanto la Commissione ad iniziare immediatamente a elaborare una politica dei trasporti ben studiata per gli anni successivi al 2010, che possa far fronte alle nuove sfide in modo sostenibile;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Contrastare le malattie cardiovascolari
PDF 207kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari
P6_TA(2007)0346B6-0277/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 152 del trattato CE,

–   viste le conclusioni della riunione del Consiglio sull'occupazione, politica sociale, salute e consumatori tenutasi in data 1 e 2 giugno 2004(1),

–   vista la proposta della Commissione relativa a un programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica 2007-2013 (COM(2006)0234),

–   vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006(2),

–   vista la strategia europea dell'Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili(3),

–   visti le conclusioni e gli obiettivi strategici con riguardo alle donne e alla salute della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne il 15 settembre 1995,

–   viste le linee guida europee per la prevenzione delle malattie cardiovascolari(4),

–   vista la dichiarazione adottata alla Conferenza sulla salute del cuore svoltasi a Lussemburgo il 28 e 29 giugno 2005(5),

–   vista la Conferenza "Women's Health at Heart" svoltasi a Bruxelles il 7 marzo 2006(6),

–   vista la Carta europea per la salute del cuore(7), del giugno 2007,

–   vista l'iniziativa della Presidenza finlandese intitolata "La salute in tutte le politiche" a partire dal 2006(8),

–   visto il settimo programma quadro di ricerca (2007-2013)(9),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, in base alle statistiche europee sulle malattie cardiovascolari per il 2005, tali malattie rappresentano la principale causa di morte per gli uomini e le donne nell'Unione europea, provocando 1,9 milioni di decessi; considerando che le donne e gli uomini non vengono colpiti in egual misura dalle malattie cardiovascolari, che le donne sono più soggette degli uomini alla morte per ictus o attacco cardiaco e che le malattie cardiovascolari nelle donne spesso non vengono diagnosticate e curate in modo adeguato(10),

B.   considerando che le malattie cardiovascolari causano circa la metà di tutti i decessi nell'Unione europea, con una percentuale pari al 42%(11),

C.   considerando che le malattie cardiovascolari sono la seconda causa principale del carico di morbilità (malattia e mortalità) nell'Unione europea, rappresentando il 18% del carico(12),

D.   considerando che il costo totale delle malattie cardiovascolari nell'UE ammonta a 169 miliardi EUR, di cui 105 miliardi EUR sono spesi per il trattamento di tali malattie e 64 miliardi EUR sono dovuti alla perdita di produttività e al costo delle cure informali(13),

E.   considerando che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non una mera condizione di assenza di malattie o infermità,

F.   considerando che il cambiamento della struttura demografica dell'Unione europea richiede che le persone lavorino più a lungo e che lo stato di debilitazione causato dall'ipertensione e dalle malattie cardiovascolari ha un effetto negativo sul mercato del lavoro(14),

G.   considerando che gli indicatori OCSE 2005(15) affermano che "in media solo il 3% delle spese sanitarie si riferisce alla prevenzione e ai programmi di sanità pubblica",

H.   considerando che i principali fattori di rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari sono collegati in particolare al consumo di tabacco e di alcol nonché ad un eccesso di grasso addominale, fattori che possono condurre a disordini del metabolismo, ad un elevato livello di glucosio, di lipidi e di colesterolo nel sangue e ad ipertensione,

I.   considerando che è possibile prevenire la maggior parte delle malattie cardiovascolari attraverso un cambiamento dello stile di vita unito all'identificazione precoce dei soggetti ad alto rischio e a una diagnosi corretta,

J.   considerando che l'OMS riconosce che i metodi più efficaci sul piano dei costi per ridurre i rischi su un'intera popolazione sono costituiti da interventi rivolti a tutta la popolazione, che combinino politiche efficaci e politiche ampie di promozione della salute(16),

K.   considerando che non esiste una strategia europea tangibile per combattere le malattie cardiovascolari,

L.   considerando che nelle conclusioni della conferenza "Women's Health at Heart" del marzo 2006, il Consiglio è stato invitato ad adottare una raccomandazione dell'Unione europea su una strategia tangibile a livello comunitario in materia di malattie cardiovascolari, sulla base di una proposta della Commissione che includa la promozione della salute cardiovascolare, meccanismi di sostegno delle strategie e delle attività degli Stati membri, linee guida sulla valutazione dei rischi, metodi di prevenzione ottimali, il trattamento, la riabilitazione e lo screening, nonché la formazione di medici da parte di medici,

M.   considerando che vi sono forti discrepanze tra gli Stati membri per quanto riguarda la prevalenza, la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari e che spetta all'Unione europea lottare contro queste ineguaglianze e colmare il divario,

N.   considerando che il genere rappresenta un fattore determinante nello sviluppo, nella diagnosi, nella cura e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari; considerando che nel settore sanitario non viene prestata sufficiente attenzione al genere, il che si ripercuote negativamente sul trattamento delle malattie vascolari che colpiscono le donne,

O.   considerando che nella summenzionata risoluzione del 15 dicembre 2005 la Commissione è invitata ad "assicurare un adeguato seguito delle sue comunicazioni sulla lotta contro l'obesità, le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro, i disturbi mentali e l'HIV",

P.   considerando che il trattamento di altre malattie importanti ha ottenuto un enorme sostegno da parte del Parlamento europeo nel 2006 sotto forma di una dichiarazione scritta, del 27 aprile 2006, sul diabete(17) e di una risoluzione, del 25 ottobre 2006, sul cancro al seno nell'Unione europea allargata(18), mentre per il momento non è stato dato alcun sostegno alle malattie cardiovascolari, che sono la principale causa di morte in Europa,

1.   invita la Commissione a presentare una raccomandazione relativa alle malattie cardiovascolari, inclusa l'ipertensione, nonché all'identificazione precoce dei soggetti ad alto rischio e a strategie di prevenzione in Europa, tenendo conto delle differenze di genere in modo da assicurare la parità di genere nel settore sanitario;

2.   invita la Commissione ha lanciare un sondaggio con l'intento di incoraggiare l'installazione in grandi spazi pubblici, come stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti e stadi, di sistemi per il trattamento preospedaliero quale la defibrillazione precoce per le vittime di arresto cardiaco dovuto a fibrillazione;

3.   invita gli Stati membri a sviluppare e a rafforzare i loro sistemi di sorveglianza dei fattori di rischio;

4.   invita gli Stati membri ad adottare o a riesaminare le rispettive strategie nazionali di sanità pubblica per includervi la promozione della salute, la popolazione e strategie per la gestione precoce dei rischi elevati in materia di salute cardiovascolare, e ad elaborare valutazioni di impatto sulla salute per misurare l'onere sui sistemi sanitari nazionali, tenendo conto delle differenze di genere in modo da assicurare la parità di genere nel settore sanitario;

5.   invita gli Stati membri a definire linee guida nazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, incluse linee guida standard relative alle migliori prassi per identificare i soggetti ad alto rischio;

6.   invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un consenso al fine di fissare obiettivi per la gestione dello screening e del controllo dell'ipertensione;

7.   incoraggia gli Stati membri a sviluppare e attuare strategie di promozione della salute cardiovascolare, di identificazione precoce dei gruppi ad alto rischio e di prevenzione, trattandosi dei metodi più efficaci sotto il profilo dei costi per combattere le malattie cardiovascolari;

8.   esorta gli Stati membri ad adottare un approccio plurisettoriale alla promozione della salute cardiovascolare e strategie preventive in consultazione con tutte le parti interessate;

9.   invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i propri piani d'azione sui determinanti della salute connessi con lo stile di vita, onde promuovere uno stile di vita sano;

10.   chiede un costante sostegno finanziario a favore della ricerca volta a prevenire le malattie cardiovascolari e della promozione della salute cardiovascolare a livello locale, nazionale ed europeo, inclusa la ricerca sui fattori di rischio, la prevalenza e i fattori genetici delle malattie cardiovascolari;

11.   invita gli Stati membri ad attuare programmi di educazione pubblica intesi a sensibilizzare sui fattori di rischio collegati alle malattie cardiovascolari e programmi specializzati per la formazione continua degli operatori sanitari;

12.   invita gli Stati membri a misurare la prevalenza delle malattie cardiovascolari nella loro popolazione e a valutare i propri programmi nazionali al fine di identificare parametri di riferimento che permettano alle autorità sanitarie nazionali di fissare obiettivi tangibili in sede di attuazione delle iniziative mirate;

13.   invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'applicazione delle più recenti linee guida europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari elaborate dalla task force congiunta europea;

14.   invita la Commissione a incoraggiare iniziative e collaborazioni con le parti interessate, al fine di promuovere il miglioramento della salute cardiovascolare mediante un'intensificazione dei controlli sul consumo di tabacco e di alcol, il miglioramento del regime alimentare e l'attività fisica quali mezzi per prevenire l'obesità e l'ipertensione e le relative complicazioni;

15.   esorta la Commissione a dare seguito alle sue precedenti iniziative di scambio tra Stati membri delle migliori prassi di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

16.   invita la Commissione a promuovere un regolare scambio di esperienze, informazioni e dati sulla salute cardiovascolare tra tutte le parti interessate coinvolte nella prevenzione delle malattie cardiovascolari;

17.   invita la Commissione a migliorare la comparabilità dei dati, promuovendo la creazione di una banca dati per il monitoraggio della prevalenza, della mortalità, della morbilità e dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari negli Stati membri;

18.   esorta la Commissione a sviluppare a seguito della conclusioni del Consiglio su "La salute in tutte le politiche" valutazioni di impatto sulla salute e a misurare l'onere delle malattie cardiovascolari e dell'ipertensione sulla produttività economica europea negli Stati membri;

19.   accoglie con favore l'intenzione recentemente annunciata dalla Commissione di mettere a punto una strategia sanitaria ed esorta la Commissione a concentrarsi, in tale ambito, sulla necessità della parità di accesso alla prevenzione, al trattamento, alla diagnosi e al controllo delle malattie per tutti i cittadini europei indipendentemente dalla loro nazionalità;

20.   invita la Commissione a segnalare agli Stati membri le opportunità di finanziamento disponibili per i metodi di screening e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'ipertensione, come pure per l'ulteriore ricerca sulle malattie cardiovascolari, ad esempio a titolo del Settimo Programma quadro di ricerca, dei Fondi strutturali e del Fondo europeo di sviluppo;

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
(2) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 487.
(3) EUR/RC56/R2.
(4) Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78
(5) http://www.escardio.org/NR/rdonlyres/8D8142BF-23F3-4811-ABFE-3B0BCFEBB0EF/0/LuxembourgDeclaration_116Kb.pdf
(6) www.cvhconference.org
(7) www.heartcharter.eu
(8) http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
(9) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
(10) Studio: Discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze nel settore della salute, Dipartimento tematico C, PE 378.295.
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Östergren/Weber et al., 2007.
(15) Uno Sguardo alla Sanità - Indicatori OCSE 2005. Novembre 2005.
(16) Nota d'informazione dell'OMS - Cardiovascular diseases: prevention and control, OMS, 2003, cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
(17) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.
(18) Testi approvati, P6_TA(2006)0449.


Accordo PNR con gli Stati Uniti
PDF 128kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America
P6_TA(2007)0347RC-B6-0278/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–   viste le sua raccomandazione al Consiglio, del 7 settembre 2006(1), e la sua risoluzione, del 14 febbraio 2007(2), sul PNR,

–   visti i precedenti accordi PNR, quello tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America del 28 maggio 2004 e quello tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 19 ottobre 2006,

–   visto il progetto di accordo del 28 giugno 2007 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (PNR) da parte dei vettori aerei all'Ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), trasmessa in via non ufficiale dal Presidente in carica del Consiglio, il Ministro Wolfgang Schäuble, al Presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–   vista la sentenza del 30 maggio 2006 della Corte di giustizia delle Comunità europee congiuntamente sulle cause C-317/04 e C-318/04,

–   vista la lettera del DHS del 28 giugno 2007 sulle assicurazioni relative alla sua salvaguardia dei dati PNR, trasmessa in via informale dal Presidente in carica del Consiglio Wolfgang Schäuble, al presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–   vista la lettera del Garante europeo della protezione dei dati, del 27 giugno 2007, riguardante il nuovo accordo PNR con gli USA (nuovo accordo PNR), indirizzata al Presidente in carica Schäuble, e le risposte ricevute il 29 giugno e il 3 luglio 2007 da Wolfgang Schäuble e da Jonathan Faull, Direttore generale della DG Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione,

–   visti l'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone in materia di trattamento dei dati di carattere personale, riguardante le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati,

–   vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate(3),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che l'intento dichiarato del nuovo accordo PNR è, da un lato, di fornire una base giuridica per il trasferimento di dati PNR dell'UE agli USA, e, dall'altro, di garantire una protezione adeguata dei dati personali e salvaguardie procedurali per i cittadini dell'UE,

B.   considerando che l'accordo PNR è volto a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale,

C.   considerando che il nuovo accordo PNR non persegue il secondo di questi obiettivi, essendo sostanzialmente carente per quanto riguarda la certezza giuridica, la protezione dei dati e gli strumenti giuridici di ricorso per i cittadini dell'UE, in particolare a motivo delle definizioni vaghe e ambigue e delle numerose possibilità di deroga ivi contenute,

D.   considerando che l'accordo PNR fornisce il quadro giuridico per il trasferimento di dati PNR dell'UE agli Stati Uniti e, quindi, fornisce ai vettori aerei una base per le loro operazioni commerciali negli USA,

E.   considerando che, affinché la condivisione dei dati e delle informazioni rappresenti uno strumento valido e affidabile nella lotta contro il terrorismo, è necessaria un'adeguata protezione della privacy e delle libertà civili dei cittadini nonché controlli della qualità dei dati,

Considerazioni generali

1.   prende atto delle difficili condizioni che hanno caratterizzato lo svolgimento delle trattative PNR e riconosce in linea di principio il vantaggio di avere un unico accordo PNR tra l'UE e gli USA anziché 27 accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati Uniti d'America,

2.   si rammarica profondamente dalla mancanza di qualunque sindacato democratico, visto che l'accordo PNR, scaturito da esigenze statunitensi, è stato negoziato e concordato senza alcuna partecipazione del Parlamento europeo, che i parlamenti nazionali hanno avuto scarse opportunità di esercitare influenza sul mandato negoziale, non hanno potuto valutare in modo esauriente il nuovo accordo PNR proposto né proporre alcuna modifica;

3.   è preoccupato dalla persistente mancanza di certezza giudiziaria quanto alle conseguenze e alla portata degli obblighi imposti alle compagnie aeree nonché al legame giuridico tra il nuovo accordo PNR e la lettera del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti;

4.   critica il fatto che il nuovo accordo PNR non offre un adeguato livello di protezione dei dati PNR e si rammarica della insufficiente chiarezza e proporzionalità delle disposizioni in fatto di condivisione di accesso, conservazione e supervisione dei dati da parte delle autorità preposte alla loro protezione, ed è preoccupato delle numerose norme attuabili a discrezione del dipartimento per la sicurezza interna degli USA;

5.   invita conseguentemente i parlamenti nazionali degli Stati membri ad esaminare con attenzione il progetto di nuovo accordo PNR alla luce delle osservazioni formulate nella presente risoluzione;

Quadro giuridico

6.   è preoccupato per il fatto che il trattamento, la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati PNR da parte del dipartimento per la sicurezza interna degli USA non sia fondata su un accordo vero e proprio, ma soltanto su assicurazioni non vincolanti che possono essere cambiate unilateralmente dal dipartimento in qualsiasi momento e che non conferiscono alcun diritto o beneficio ad alcuna persona o parte;

7.   si rammarica della definizione non chiara degli obiettivi nella lettera del dipartimento, in cui si nota che i dati del PNR possono essere utilizzati ai fini della lotta contro il terrorismo e reati connessi, ma anche per una serie di scopi addizionali non specificati, segnatamente "per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, o in qualsiasi procedimento giudiziario di natura penale o in qualsiasi altro modo conforme alla legge";

8.   accoglie con favore la disponibilità del dipartimento a passare al sistema PUSH (Sistema di selezione e trasmissione dei dati) entro il 1° gennaio 2008, ma si rammarica del fatto che tale passaggio (già previsto nell'accordo PNR del 2004) sia stato ritardato per anni, sebbene le condizioni per la sua fattibilità tecnica siano da tempo presenti; ritiene che il sistema PUSH dovrebbe essere per tutti i vettori aerei una conditio sine qua non per i trasferimenti di dati PNR; sottolinea che la coesistenza dei sistemi "PUSH" e "PULL" potrebbe portare a una distorsione della concorrenza tra vettori UE;

9.   insiste affinché la revisione periodica congiunta da parte del dipartimento per la sicurezza interna degli USA e dell'UE sia esaustiva, abbia luogo con periodicità annuale e i suoi risultati siano pubblicati; insiste sulla necessità che tale revisione comprenda una valutazione dell'efficacia delle misure in termini di sicurezza accresciuta; deplora che tale revisione non preveda alcuna partecipazione del Garante europeo per la protezione dei dati, che pure era prevista dal precedente accordo PNR;

10.   insiste affinché i passeggeri siano adeguatamente informati quanto all'utilizzo dei loro dati nonché dei loro diritti - in particolare il diritto di ricorso e il diritto ad essere informati del motivo per cui si viene fermati - e che i relativi obblighi spettino alle compagnie aeree; ritiene che il dipartimento per la sicurezza interna USA e la Commissione europea debbano assumersi la responsabilità dell'informazione da fornire ai passeggeri e propone che la "nota sintetica" per i viaggi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti suggerita dal gruppo di lavoro "articolo 29" (WP 132) sia resa disponibile per tutti i passeggeri;

11.   si rammarica del fatto che i negoziati svoltisi tra UE e USA non abbiano tenuto conto né della direttiva 2004/82/CE né degli accordi PNR dell'UE con l'Australia e il Canada, che invece garantiscono più elevati criteri di protezione dei dati personali;

12.   ricorda che l'accordo amministrativo concluso tra l'UE e gli USA non deve avere l'effetto di ridurre il livello di protezione dei dati personali garantito dalle legislazioni nazionali degli Stati membri e deplora l'ulteriore confusione che esso creerà per quanto riguarda gli obblighi delle compagnie aeree UE e i diritti fondamentali dei cittadini UE;

Protezione dei dati

13.   accoglie con favore il fatto che la legge statunitense sulla tutela della privacy verrà estesa, da un punto di vista amministrativo, ai cittadini dell'UE;

14.   si rammarica del fatto che il dipartimento per la sicurezza interna si riservi il diritto di introdurre deroghe in virtù della legge relativa alla libertà di informazione;

15.   si rammarica che il nuovo accordo PNR non preveda criteri precisi per una definizione della protezione dei dati personali trasmessi al dipartimento per la sicurezza interna, che possa essere considerata adeguata secondo i criteri UE;

16.   deplora a tale proposito il fatto che i dati PNR dei cittadini UE debbano essere trattati unicamente secondo la legislazione statunitense, senza valutazione di adeguatezza né indicazioni riguardo alla specifica legislazione statunitense applicabile;

17.   deplora il fatto che il periodo di conservazione dei dati PNR verrà esteso da 3 anni e mezzo a 15 anni, nonché il fatto che tale estensione verrà applicata retroattivamente alla raccolta di dati avvenuta nell'ambito dei precedenti accordi PNR; critica vivamente il fatto che dopo un periodo di conservazione di 15 anni, di cui 7 anni di "attività" e 8 anni di "dormienza", non vi sia alcuna garanzia che i dati vengano definitivamente cancellati;

18.   prende atto della riduzione dei campi di dati da 34 a 19, ma rileva che tale riduzione è per lo più di natura cosmetica ed è dovuta più alla loro fusione e alla loro ridenominazione che alla loro effettiva soppressione;

19.   rileva con preoccupazione che i dati sensibili (ad esempio i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'individuo) saranno messi a disposizione del dipartimento per la sicurezza interna degli USA e che tali dati potranno essere da esso utilizzati in casi eccezionali;

20.   esprime preoccupazione per il fatto che i dati saranno conservati per sette anni in "banche dati analitiche attive", il che comporta notevoli rischi di attività di profiling e di data mining (estrazione dei dati) su larga scala, che sono incompatibili con i principi basilari europei e configurano una pratica tuttora dibattuta in seno al Congresso USA;

Condivisione delle informazioni

21.   si rammarica che il nuovo accordo PNR non definisca ancora con esattezza quali autorità USA possano accedere ai dati PNR;

22.   è preoccupato per il contemplato trasferimento, cui accenna la lettera del dipartimento per la sicurezza interna, di dati informativi analitici tratti dal sistema PNR dalle autorità USA alle autorità di polizia e agli organi giudiziari degli Stati membri - e probabilmente a Europol e Eurojust - al di fuori di specifici procedimenti giudiziari o di attività inquirenti delle forze dell'ordine, ritenendo che ciò debba essere consentito solo se previsto dagli attuali accordi UE-USA in materia di reciproca assistenza giudiziaria e di estradizione;

23.   si oppone fermamente alla disposizione secondo cui i paesi terzi in generale possono avere accesso ai dati PNR qualora aderiscano alle condizioni specificate dal dipartimento per la sicurezza interna USA, e che i paesi terzi possono in via eccezionale, in casi di emergenza non specificati, avere accesso ai dati PNR senza la garanzia che tali dati verranno trattati con il medesimo livello di protezione dei dati applicato dal dipartimento;

24.   si rammarica del fatto che l'UE abbia accettato di "non interferire" per quanto riguarda la protezione dei dati PNR dei cittadini UE che possono essere condivisi dagli Stati Uniti con paesi terzi;

25.   nota che il nuovo accordo PNR consente al dipartimento per la sicurezza interna di fornire dati PNR ad altre amministrazioni nazionali statunitensi in casi specifici e in funzione della natura del caso; si rammarica che il nuovo accordo PNR non contenga nessuna indicazione relativa alle autorità statunitensi che possono avere accesso ai dati PNR e che le finalità previste dall'articolo I della lettera del dipartimento per la sicurezza siano quanto mai estese;

Un sistema PNR europeo

26.   rileva che il nuovo accordo PNR fa riferimento ad un eventuale futuro sistema PNR a livello dell'UE o di uno o più Stati membri, nonché alla disposizione secondo cui i dati PNR gestiti da tale sistema potranno essere messi a disposizione del dipartimento per la sicurezza statunitense;

27.   chiede che la Commissione europea chiarisca la situazione attuale per quanto riguarda un eventuale sistema PNR dell'UE, mettendo tra l'altro a disposizione lo studio di fattibilità che si era impegnata ad intraprendere;

28.   ribadisce le preoccupazioni espresse del gruppo di lavoro Articolo 29 per quanto riguarda l'utilizzo dei dati PNR ai fini dell'applicazione della legge, e chiede in particolare che la Commissione europea motivi:

   a) l'esigenza operativa e lo scopo della raccolta di dati PNR al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea;
   b) il valore aggiunto della raccolta dei dati PNR in considerazione del fatto che sono già in vigore misure di controllo all'ingresso nell'UE per motivi di sicurezza, quali il sistema Schengen, il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema API;
   c) l'utilizzo previsto dei dati PNR, in particolare se essi siano destinati all'identificazione delle persone onde garantire la sicurezza aerea, all'identificazione di coloro che entrano nel territorio dell'UE o alla definizione di un profilo generale, negativo o positivo, dei passeggeri;

29.   insiste affinché il Parlamento venga associato, come disposto dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) e dall'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, a ogni eventuale iniziativa in materia;

30.   ricorda che il nuovo accordo PNR dovrà alla fine essere riesaminato tenendo conto delle future riforme istituzionali dell'UE, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2007 e nel mandato per la prossima CIG;

31.   intende chiedere una valutazione del nuovo accordo PNR sul piano giuridico per accertarne la conformità con la legislazione nazionale e UE, ed invita il gruppo di lavoro Articolo 29 e il Garante europeo per la protezione dei dati a sottoporre al riguardo un parere esaustivo.

o
o   o

32.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli Stati Uniti d'America.

(1) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0039.
(3) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.


Area dell'euro (2007)
PDF 138kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale 2007 sull'area dell'euro (2007/2143(INI))
P6_TA(2007)0348A6-0264/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione sulla dichiarazione annuale 2007 sull'area dell'euro (COM(2007)0231),

–   viste le previsioni economiche di primavera della Commissione, del 7 maggio 2007,

–   vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006(1),

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2007(2),

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sull'impatto macroeconomico dell'aumento del prezzo dell'energia(3),

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(4),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale(5),

–   vista la relazione annuale 2006 della Banca centrale europea (BCE),

–   viste le relazioni della BCE sull'integrazione finanziaria in Europa, del marzo 2007,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0264/2007),

A.   considerando che nel 2005 il PIL dell'area dell'euro era aumentato dell'1,4%, mentre nel 2006 è aumentato del 2,7%, che rappresenta il maggior aumento dal 2000, mentre il tasso d'inflazione nel 2006 è stato del 2,2%, immutato rispetto a quello del 2005,

B.   considerando che il deficit pubblico nel 2006 è calato all'1,6% del PIL rispetto al 2,5% nel 2005,

C.   considerando che alla fine del 2006 il tasso di disoccupazione è calato al 7,6% che è il più basso livello da 15 anni,

D.   considerando che l'appartenenza all'area dell'euro rafforza il livello di interdipendenza economica tra gli Stati membri e richiede un maggior coordinamento delle politiche economiche al fine di correggere le debolezze strutturali per far fronte alle sfide future e assimilare l'area dell'euro ad una economia sempre più globalizzata,

E.   considerando che l'area dell'euro rappresenta un elemento fondamentale di stabilità nell'economia globale,

Sviluppi macroeconomici

1.   si rallegra per il miglioramento della congiuntura nel 2006 grazie al conseguente cambiamento positivo in termini di crescita economica e di occupazione con la creazione di 2 milioni di nuovi posti di lavoro e la riduzione dei deficit pubblici; rileva tuttavia che gli elevati livelli di disoccupazione e la scarsa partecipazione ai mercati del lavoro non permettono all'Europa di reagire efficacemente alle sfide attuali e future dell'economia globale;

2.   ricorda a riguardo che l'articolo 111 del trattato conferisce responsabilità sulle politiche relative al tasso di cambio al Consiglio, senza specificare i mezzi per l'esercizio di tale potere; invita l'Eurogruppo, il Consiglio e la Banca centrale europea ad esercitare pienamente i rispettivi poteri;

3.   rileva che parte della ripresa è indotta da miglioramenti strutturali e approva il fatto che la produttività della manodopera aumenta a un ritmo sostenuto; ritiene tuttavia che sia troppo presto per concludere definitivamente se la ripresa è ciclica o strutturale; chiede di adottare una posizione prudente a tale riguardo;

4.   si compiace del fatto che i membri dell'area dell'euro abbiano compiuto uno sforzo concertato per correggere gli eccessivi deficit di bilancio conformemente al patto di stabilità e crescita riformato; rileva che la Commissione ritiene che nell'area dell'euro, considerata globalmente, la qualità dell'adeguamento sia aumentata, con un minor ricorso a misure una tantum e una riduzione della spesa pubblica; sottolinea, in particolare, che la combinazione tra gli sforzi di consolidamento, soprattutto nei paesi con disavanzi eccessivi, e il migliore sviluppo economico hanno ridotto il deficit di bilancio dell'area dell'euro all'1,6% del PIL nel 2006 rispetto al 2,5% del PNL del 2005;

5.   insiste sul fatto che una sana politica fiscale è una condizione fondamentale per avere una crescita economica sostenuta e una continua creazione di posti di lavoro in quanto limitati deficit di bilancio e un ridotto debito pubblico promuovono attese inflazionistiche limitate e stabili e contribuiscono a mantenere bassi i tassi di interesse; mette in guardia contro una ripetizione degli errori del 1999-2001 e chiede pertanto che l'attuale espansione economica venga utilizzata in due modi per raggiungere i seguenti obiettivi: eliminare i deficit e accumulare i surplus, allo scopo di ridurre i livelli dei debiti e di migliorare la qualità della finanza pubblica investendo maggiormente nell'istruzione, nella formazione professionale, nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione, il che contribuirebbe a far fronte alla sfida di una popolazione che invecchia; a tale riguardo si compiace del fatto che il 20 aprile 2007 l'Eurogruppo ha adottato orientamenti in materia di politica fiscale negli Stati membri dell'area dell'euro, ricordando l'impegno di consolidare attivamente e tempestivamente le finanze pubbliche ed utilizzare le entrate extra inattese per la riduzione del deficit e del debito;

6.   sottolinea il rischio che presentano le politiche pro-cicliche in alcuni Stati membri; prende atto degli sforzi di consolidamento fiscale riscontrati in tutta l'area dell'euro; insite tuttavia sul fatto che l'obbligo di realizzare l'obiettivo di medio termine, specificato nel patto di crescita e stabilità, richiede che gli Stati membri abbiano il bilancio in attivo durante i periodi positivi; ritiene che gli sforzi di consolidamento vadano rafforzati anche in vista delle future sfide demografiche; osserva che il patto di stabilità e crescita riformato esige esplicitamente il consolidamento del ciclo economico; rileva che le norme fiscali procedurali o numeriche e le istituzioni fiscali indipendenti sostengono il consolidamento fiscale e contribuiscono ad evitare il ricorso a politiche pro-cicliche;

7.   prende atto della decisione della BCE del 2006 di aumentare ulteriormente i tassi di interesse; osserva che, sebbene l'inflazione resti contenuta malgrado l'aumento dei prezzi dell'energia, il tasso di crescita dell'aggregato monetario M3 dopo il 2001 ha sistematicamente superato i valori di riferimento del 4,5% con ampio margine senza fare accelerare l'inflazione; chiede alla BCE di spiegare meglio i motivi di questa discrepanza e se non sia un sintomo di un aumento della liquidità che potenzialmente potrebbe alimentare l'inflazione in futuro oppure se sia il risultato di altri fattori, come la maggiore rilevanza dei mercati finanziari, le innovazioni finanziarie e l'aumento del ruolo internazionale dell'euro;

8.   osserva che l'aumento del prezzo dei beni avviene a un ritmo più rapido, in particolare nel settore immobiliare; ritiene che ciò potrebbe essere un normale sintomo di un'economia sana ma che fa aumentare la probabilità di assestamenti improvvisi; ritiene che questa accelerazione dell'aumento del prezzo dei beni rafforzi la necessità di una politica fiscale cauta negli Stati membri in cui si verificano questi sviluppi, oltre a politiche nazionali strutturali volte a prevenire tali squilibri, come una più efficace regolamentazione prudenziale; invita i legislatori e le autorità di regolamentazione nazionali a valutare attentamente gli sviluppi del mercato immobiliare; rileva la necessità di un approccio differenziato che tenga conto delle situazioni specifiche degli Stati membri per quanto riguarda la crescita e il bilancio;

9.   osserva che nel 2006 la rivalutazione nominale del tasso di cambio dell'euro dell'11,4% rispetto al dollaro USA, del 12,4% rispetto allo yen e dell'8% rispetto al renminbi cinese ha soltanto provocato un'esigua rivalutazione del tasso di cambio effettivo reale del 3,5%, e per il momento non ha avuto conseguenze negative per le esportazioni e per la crescita a livello dell'area dell'euro; osserva tuttavia che negli Stati membri, a seconda delle loro strutture economiche e dell'elasticità della reazione del settore immobiliare ai cambiamenti del tasso di cambio, gli effetti non sono uniformi; chiede agli Stati membri di adottare misure per aumentare le loro capacità di adeguamento; sottolinea la necessità di tener conto degli effetti che i futuri aumenti dei tassi di interesse possono avere sul tasso di cambio dell'euro e sulla competitività dell'economia europea;

Funzionamento dell'UEM

10.   ritiene che le tendenze divergenti in termini di crescita, inflazione, tassi di cambio reali e occupazione nei vari Stati membri possono riflettere sviluppi diversi, cioè tendenze demografiche, tassi diversi di progresso per quanto concerne le riforme strutturali, divergenze dei potenziali di crescita e dei processi di recupero; sottolinea tuttavia che gli ingenti deficit delle partite correnti che si verificano in alcuni Stati membri sono sintomi di divergenti tendenze in materia di competitività e che i diversi approcci degli Stati membri in materia di politica economica sono la chiave per spiegare tali differenze;

11.   osserva che i divari nel livello della competitività internazionale dell'economia dell'area dell'euro sono in parte causati da tendenze divergenti per quanto riguarda i costi unitari della manodopera che riflettono sviluppi diversi nella dinamica della produttività e dei salari; rileva che negli ultimi anni la crescita salariale è rimasta considerevolmente al di sotto dei livelli di crescita della produttività; sottolinea la necessità di una più equa distribuzione dei risultati della crescita ; chiede agli azionisti e ai dirigenti industriali di perseguire una politica responsabile nei confronti degli incentivi e dei premi a livello di remunerazioni ai più alti livelli aziendali, che tendono a crescere in modo sproporzionato rispetto ai livelli salariali normali, dando così segnali erronei e scoraggiando il sostegno ad una politica salariale responsabile; rileva che bassi tassi di inflazione sono anche un importante elemento condizionante per quanto concerne lo sviluppo favorevole dei costi unitari della manodopera;

12.   sollecita in tale contesto un'ulteriore integrazione dei mercati dei beni e dei servizi per superare l'esistente segmentazione del mercato UEM in mercati nazionali e per conseguire un più elevato grado di sincronizzazione dei cicli congiunturali delle economie interessate;

13.   sottolinea che l'euro può mantenere in modo duraturo la sua forza e credibilità nei mercati finanziari internazionali solo se gli Stati membri dell'area dell'euro si ravvicinano ulteriormente in tutti i settori importanti per la stabilità monetaria; incoraggia gli Stati membri dell'area dell'euro, e soprattutto le parti sociali, ad adoperarsi ulteriormente a tale riguardo, anche per migliorare lo sviluppo della produttività, il che è importante anche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;

14.   ricorda che la politica monetaria della BCE non può mai essere in perfetta sintonia con la situazione di un particolare Stato membro; osserva che nei paesi in rapida crescita economica l'inflazione è strutturalmente più elevata e i tassi reali di interesse sono più bassi, anche forse negativi; ritiene che tali situazioni siano normali in un'Unione monetaria unica e chiede politiche fiscali sane allo scopo di mantenere la stabilità, in particolare per quanto riguarda la necessità di precauzione dai rischi demografici;

15.   osserva che politiche fiscali non rigorose, se unite a una politica monetaria restrittiva indotta da aumenti dei tassi di interesse e dalla rivalutazione del tasso di cambio, hanno quale conseguenza una combinazione di misure sub-ottimali che possono comportare eccessivi costi macroeconomici di stabilizzazione; ritiene che una ulteriore stretta fiscale ridurrebbe la pressione sulla politica monetaria e permetterebbe una combinazione di misure più efficaci che assicurerebbero una crescita economica più rapida con un tasso d'inflazione determinato;

Riforme strutturali e mercato interno

16.   ricorda che un mercato finanziario europeo integrato è fondamentale per garantire il regolare funzionamento dell'UEM; sottolinea tuttavia la necessità di completare l'integrazione dei mercati finanziari e di abolire gli ostacoli rimanenti all'integrazione finanziaria al fine di creare un sistema finanziario efficiente e migliorare la capacità dell'area dell'euro di far fronte agli shock economici; richiama l'attenzione sul fatto che l'integrazione finanziaria potrebbe altresì costituire un rischio per la stabilità finanziaria qualora le procedure per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi rimangano segmentate a livello nazionale, rendendo più difficili le risposte a livello dell'intera area; ribadisce pertanto a tale riguardo la necessità di un sistema di vigilanza europeo integrato quale elemento chiave del completamento dell'integrazione dei mercati finanziari;

17.   ritiene che il ritmo delle riforme strutturali nei mercati dei prodotti, dei servizi, del lavoro e delle attività finanziarie dovrebbe essere accelerato e che il completamento del mercato interno è fondamentale per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

18.   osserva che i servizi rappresentano circa il 70% del PIL dell'area dell'euro e offrono la migliore opportunità per un aumento dell'occupazione; prende atto che l'inflazione del settore dei servizi contribuisce costantemente all'inflazione di base; sottolinea pertanto che, se si desidera un'inflazione più bassa, occorre aumentare la concorrenza nei servizi; chiede pertanto un mercato interno perfettamente funzionante in materia di servizi e la rapida applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(6);

19.   ritiene che l'effettiva e completa esecuzione della strategia di Lisbona sia fondamentale per ottenere un maggior potenziale di crescita; deplora che le prestazioni dell'area dell'euro nel settore innovativo, come nel caso delle spese delle imprese per R&S, siano inferiori a quelle degli USA e del Giappone; deplora altresì che le spese totali R&S del settore pubblico e privato nell'area dell'euro siano rimaste stagnanti a circa il 2% del PIL, ben al di sotto dell'obiettivo del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che era di raggiungere il 3% del PIL entro il 2010; chiede, pertanto, una politica coerente che promuova la crescita basata sull'innovazione; ricorda che tale politica esige maggiori investimenti in materia di infrastrutture, ricerca, innovazione, apprendimento lungo tutto l'arco della vita e istruzione, più concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi, settori finanziari più sviluppati e mercati del lavoro più flessibili, assicurando nel contempo il necessario livello di sicurezza sociale (flexisicurezza) in linea con la rinnovata strategia di Lisbona, oltre a politiche complementari volte a correggere le eccessive disuguaglianze provocate dalla riforme;

Ampliamento dell'area dell'euro

20.   si compiace per l'ingresso della Slovenia nell'area dell'euro il 1° gennaio 2007 e il regolare passaggio dal tallero all'euro;

21.   incoraggia gli altri nuovi Stati membri a continuare con i preparativi per entrare nell'area dell'euro; sottolinea i benefici che derivano dall'adozione dell'euro, sia per i nuovi Stati membri, sia per tutta l'area dell'euro; è dell'avviso che le questioni relative all'area dell'euro non dovrebbero incentrarsi esclusivamente sui nuovi Stati membri e richiama l'attenzione sul problema dell'opt out;

22.   sottolinea la necessità di un accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione su un chiaro percorso per la procedura di adesione all'area dell'euro al fine di assicurare un periodo sufficiente di valutazione e preparazione per tutte le istituzioni interessate, ciò che farebbe aumentare la fiducia dei cittadini e degli Stati membri nel processo di transizione;

23.   riconosce che la definizione di stabilità dei prezzi utilizzata per valutare i criteri di convergenza non è identica alla definizione di stabilità dei prezzi adottata dalla BCE nella sua politica monetaria, poiché il criterio di convergenza valuta essenzialmente i risultati quantitativi del passato, mentre la definizione della Banca centrale europea è un obiettivo fissato per i risultati futuri; deplora che il criterio dell'inflazione quale fissato dal trattato sia misurato riguardo a tutti gli Stati membri, anziché concentrarsi sugli attuali membri della zona euro;

24.   sollecita azioni più efficaci per far fronte al riciclaggio di denaro sporco e alle frodi; rileva la mancanza di informazioni nelle relazioni regolari della Commissione sulle società offshore o sul loro ruolo e la loro importanza e chiede informazioni al riguardo;

25.   ritiene che i nuovi Stati membri possano trovarsi di fronte a sfide per aderire alla zona euro soprattutto per quanto riguarda il criterio della stabilità dei prezzi, in quanto l'inflazione può contribuire al processo di recupero; invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad esaminare i criteri di convergenza mediante ulteriori analisi e dibattiti programmatici sull'applicazione dei criteri di convergenza ai futuri partecipanti all'area dell'euro e alla luce delle nuove realtà e delle differenze in materia di sviluppo economico; sottolinea che i criteri di convergenza vanno applicati nel rispetto del Trattato e che in ogni caso non va chiamata in causa la competitività dell'area dell'euro;

26.   ricorda la necessità di avviare tempestivamente ampie campagne di informazione per i cittadini negli Stati membri candidati, generando fiducia nel processo di transizione e di assicurare che la fase di transizione sia gestita in modo equo da tutte le parti interessate, affinché l'euro rappresenti un successo; ritiene che il deficit di informazione dei cittadini debba essere ridotto e che l'uso dei mezzi di comunicazione per le campagne di informazione debba essere organizzato in una fase precoce;

Governance

27.   ritiene cruciale realizzare un miglior coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri nel corso del ciclo economico, in particolare sulla base di un calendario comune e di valutazioni macroeconomiche; chiede un'esecuzione rigorosa ed efficace del patto di stabilità e crescita;

28.   ritiene che vada rafforzata la dimensione specifica dell'area dell'euro per quanto riguarda la sorveglianza strutturale associata alla strategia di Lisbona, prevedendo le misure necessarie per migliorare il funzionamento dell'UEM; approva, come primo passo nella giusta direzione, l'importanza attribuita all'area dell'euro nella relazione annuale della Commissione sulla situazione dell'attuazione della strategia di Lisbona;

29.   sottolinea la necessità di rafforzare la governance e il processo di integrazione europeo, in particolare nell'ambito dell'area dell'euro, dato che ciò costituisce l'unico modo per far fronte alle sfide economiche globali; esorta pertanto il Consiglio e la Commissione ad assicurare in futuro che la relazione annuale sull'area dell'euro preveda una serie di raccomandazioni politiche per fornire strumenti ai fini di un dialogo dettagliato tra i vari organismi comunitari coinvolti nel rafforzamento della governance economica dell'Unione;

30.   ricorda la necessità di incrementare l'efficacia della strategia di Lisbona consolidando il contenuto e il calendario degli strumenti di politica economica che sono ancora impiegati separatamente, con l'obiettivo di una strategia di crescita intelligente che concentri ulteriormente il lavoro di informazione e di valutazione nel settore dei programmi nazionali di riforma, ma che allo stesso tempo coinvolga altresì i programmi di stabilità e di convergenza nazionali;

31.   ritiene che l'Eurogruppo dovrebbe convenire su una roadmap su ciò che dovrebbe essere conseguito nei prossimi due anni nell'area dell'euro; è dell'avviso, nell'interesse di un più forte coordinamento economico, che l'Eurogruppo dovrebbe passare da un quadro istituzionale informale a uno più formale che comprenda adeguate infrastrutture;

Rappresentanza esterna

32.   sottolinea che l'euro è diventato la seconda valuta più importante a livello internazionale dopo il dollaro USA; ritiene in particolare che l'ampio uso dell'euro nei mercati obbligazionari internazionali rappresenti una caratteristica fondamentale del ruolo internazionale dell'euro; deplora che l'Eurogruppo, la Commissione e la BCE continuino ad essere rappresentati in misura del tutto diversa nelle varie istituzioni e fori internazionali; osserva con interesse che l'Eurogruppo e il Consiglio ECOFIN hanno esaminato proposte per rafforzare la rappresentanza esterna dell'area dell'euro e per migliorare il coordinamento interno sulla scena esterna; è dell'avviso che siano necessarie ulteriori misure prima che la rappresentanza esterna dell'area dell'euro sia proporzionata alla sua crescente importanza nell'economia globale; ritiene che un requisito fondamentale per la rappresentanza esterna comune sia l'esistenza di una reale politica economica comune all'interno della zona euro; ribadisce che la migliore opzione per la rappresentanza dell'area dell'euro nei principali fori e istituzioni finanziari internazionali rimane la creazione di una presidenza unica dell'area dell'euro.

o
o   o

33.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente dell'Eurogruppo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0168.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0051.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0054.
(4) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.
(5) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 118.
(6) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


Rapporto annuale della BCE per il 2006
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sul rapporto annuale della BCE per il 2006 (2007/2142(INI))
P6_TA(2007)0349A6-0266/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il rapporto annuale 2006 della Banca centrale europea (BCE),

–   visto l'articolo 113 del trattato CE,

–   visto l'articolo 15 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato,

–   vista la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale(2),

–   viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2006 sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT(3) e del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni(4),

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2007(5),

–   vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulle finanze pubbliche nell'UEM 2006(6),

–   vista la comunicazione della Commissione su "Cinque anni di circolazione delle banconote e monete in euro" (COM(2006)0862),

–   vista la comunicazione della Commissione sulla dichiarazione annuale 2007 sull'area dell'euro (COM(2007)0231),

–   viste le relazioni della BCE sulla stabilità finanziaria del dicembre 2006 e sull'integrazione finanziaria in Europa del marzo 2007,

–   viste le previsioni economiche di primavera del 7 maggio 2007, presentate dalla Commissione,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0266/2007),

A.   considerando che il prodotto interno lordo (PIL) dell'area dell'euro è aumentato del 2,8% nel 2006, rispetto all'1,4% del 2005, il che non è certo motivo di soddisfazione, pur trattandosi della migliore performance dal 2000, mentre il tasso di inflazione, pari al 2,2%, è rimasto invariato rispetto al 2005,

B.   considerando che la domanda interna, in particolare d'investimenti, è stata la principale forza trainante dell'aumento della crescita nell'area dell'euro,

C.   considerando che l'aumento dei prezzi energetici iniziato nel 2005 non ha comportato una pressione inflazionistica interna, in quanto gli aumenti salariali sono stati moderati e non si è rilevato alcun effetto secondario,

D.   considerando che non sono ancora state prese in considerazione le raccomandazioni riguardo alla trasparenza dei voti e alla pubblicazione di resoconti sintetici delle riunioni formulate nelle precedenti risoluzioni del Parlamento sul rapporto annuale della BCE,

E.   considerando la volontà del Parlamento di contribuire al rafforzamento del ruolo e dell'autorità internazionale della BCE e dell'area dell'euro sulla scena internazionale,

F.   considerando il numero elevato di candidature presentate per la nomina a posti di responsabilità al Fondo monetario internazionale (FMI), all'Organizzazione mondiale per il commercio o all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, a differenza di quanto avviene alla Banca mondiale,

G.   considerando che la BCE ha continuato ad adeguare i tassi d'interesse nel 2006, aumentandoli otto volte dal dicembre 2005, per complessivi 200 punti base fino a raggiungere l'attuale 4%,

H.   considerando che si prevede un rallentamento della crescita che si assesterebbe sul 2,6% nel 2007, riflettendo la contrazione dell'offerta creditizia, con un calo dell'inflazione all'1,9%,

I.   considerando che il disavanzo delle partite correnti degli USA ha continuato ad aumentare fino al 6,5% del PIL nel 2006 e che l'Eurosistema ha continuato a mettere in evidenza i rischi e le incertezze legati al persistere di gravi disavanzi delle partite correnti mondiali,

J.   considerando che i gravi disavanzi mondiali continuano a rappresentare un rischio per l'andamento dei tassi di cambio e la crescita economica mondiale e che è assolutamente necessario affrontare tali rischi,

K.   considerando che nel 2006 i tassi di cambio dell'euro hanno registrato un apprezzamento dell'11,4% nei confronti del dollaro statunitense, del 12,4 nei confronti dello yen giapponese e dell'8% nei confronti del renminbi cinese,

Sviluppi economici e monetari

1.   sottolinea che la ripresa economica nell'area dell'euro è ormai un processo autoalimentato, nell'ambito del quale la domanda interna rappresenta il principale elemento trainante; rileva che nel 2006 sono stati creati 2 milioni di posti di lavoro e che la disoccupazione è diminuita, passando dall'8,4% al 7,6%; osserva, tuttavia, che gli ostacoli strutturali, in particolare la scarsità degli investimenti pubblici e privati in settori chiave come la ricerca, l'istruzione e la formazione, continuano a contribuire a questo livello elevato, e dunque inaccettabile, di disoccupazione e che la partecipazione al mercato del lavoro permane bassa, rispetto agli standard internazionali;

2.   sottolinea che, in considerazione della recente ripresa, qualsiasi ulteriore aumento dei tassi d'interesse deve essere effettuato con cautela per non compromettere la crescita economica; ritiene che, al fine di sostenere la ripresa economica, gli Stati membri debbano realizzare le necessarie riforme strutturali e attività d'investimento;

3.   ritiene che sia ancora troppo presto per distinguere, in questa ripresa, la dimensione ciclica da quella strutturale; ritiene, tuttavia, che alcune riforme strutturali, più ampie di quanto in genere si creda, possono già essersi trasformate in crescita; sottolinea che tale ripresa dovrebbe essere considerata un incentivo a perseguire riforme nazionali adeguate alle esigenze di ciascun paese, in particolare nei settori della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione, al fine d'incrementare il potenziale di crescita nell'area dell'euro;

4.   prende atto della bassa produttività del lavoro e ritiene che sia fondamentale che le retribuzioni aumentino di pari passo con l'evoluzione della produttività al fine di salvaguardare la competitività negli Stati membri e permettere la creazione di posti di lavoro in un contesto non inflazionistico; sottolinea tuttavia la necessità di una migliore distribuzione dei risultati della crescita; nota che in anni recenti la crescita dei salari è rimasta al di sotto dei livelli di crescita della produttività; chiede agli azionisti e ai dirigenti industriali di perseguire una politica responsabile nei confronti degli incentivi e dei premi a livello di remunerazioni ai più alti livelli aziendali, che tendono a crescere in modo sproporzionato rispetto ai livelli salariali normali dando così segnali erronei e scoraggiando il sostegno ad una politica salariale responsabile;

5.   osserva che la BCE considera l'evoluzione dei salari come un rischio al rialzo per la stabilità dei prezzi; ricorda in tale contesto che la relazione annuale 2007 della Commissione sull'area dell'euro (SEC(2007)0550) indica chiaramente che i salari hanno continuato a crescere con moderazione nell'area dell'euro, nonostante il forte aumento dei prezzi petroliferi;

6.   sottolinea che il trattato distingue esplicitamente l'obiettivo della stabilità dei prezzi da quello del sostegno alle politiche economiche generali e che quindi questi due obiettivi non possono essere semplicemente considerati intercambiabili;

7.   ritiene che il consolidamento del bilancio sia fondamentale e ancor più necessario in periodi favorevoli per realizzare una crescita a lungo termine e debba essere progettato accuratamente per migliorare la qualità della spesa pubblica; ritiene che la regola d'oro, secondo la quale il deficit di bilancio è giustificato solo dagli investimenti, sia un passo decisivo in questa direzione;

8.   rileva che talune economie dell'area dell'euro hanno registrato una performance sostanzialmente migliore in termini di crescita rispetto ad altre e che, in particolare, Irlanda, Finlandia, Grecia, Spagna e Lussemburgo hanno raggiunto un tasso medio di crescita superiore alla media dell'area dell'euro; osserva che anche alcuni paesi europei non appartenenti all'area dell'euro hanno registrato una crescita superiore alla media; ritiene che si possano trarre utili insegnamenti da tali sviluppi e che sarebbe opportuno uno studio specifico della BCE sulle ragioni di questa tendenza;

9.   constata la diversità delle fasi dei cicli economici seguiti dalle economie degli Stati membri dell'area dell'euro; invita la BCE a esaminare se dall'esistenza di comportamenti così diversi in una zona monetaria unica possa derivare in futuro un problema di stabilità e di crescita economica;

10.   esprime preoccupazione per l'attuale apprezzamento dell'euro nei confronti delle maggiori valute estere; ricorda a tale riguardo che l'articolo 111 del trattato conferisce la responsabilità della politica dei cambi al Consiglio, ma senza specificare con quali mezzi tale competenza vada esercitata; invita l'Eurogruppo, il Consiglio e la BCE a esercitare pienamente le loro rispettive competenze; rileva che tale apprezzamento non ha finora danneggiato le esportazioni a livello dell'area dell'euro, ma che gli effetti variano tra gli Stati membri; sottolinea che i rischi associati a grossi squilibri globali delle partite correnti potrebbero tradursi in ulteriori aumenti dei tassi di cambio dell'euro; prende atto del fatto che ora esiste un ampio consenso tra i decisori politici sul come affrontare gli squilibri globali; rileva che gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale e dalle istituzioni finanziarie internazionali sono lungi dall'essere sufficienti; auspica che l'attuazione di queste misure (volte a ridurre il deficit di bilancio e promuovere il risparmio privato negli USA, nonché ad accrescere la flessibilità dei tassi di cambio in una serie di paesi asiatici emergenti che registrano eccedenze, in particolare la Cina), che deve essere controllata dal FMI, apporti un contributo significativo alla progressiva soluzione del problema degli squilibri mondiali;

11.   rileva che, da dieci anni a questa parte, i prezzi degli immobili hanno registrato forti aumenti in tutta l'area dell'euro, con poche eccezioni, soprattutto in Germania; osserva tuttavia che, sebbene vi siano segni di rallentamento di questo sviluppo, i prestiti per l'acquisto di immobili concessi alle famiglie continuano ad aumentare del 10% circa all'anno; rileva che i prezzi delle abitazioni sono calati negli USA e che recentemente il mercato dei crediti ipotecari ha registrato un deterioramento che potrebbe avere conseguenze sull'economia reale; ritiene che quest'evoluzione debba essere considerata un avvertimento di quanto potrebbe accadere nell'area dell'euro; chiede alla BCE di tener d'occhio questi sviluppi che hanno il potenziale per incidere sull'economia reale; chiede alla BCE di presentare delle proposte, indicando i rispettivi vantaggi, come ad esempio includere gli immobili nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo o definire un tipo specifico di indicatore, oppure proporre misure specifiche da adottarsi a livello nazionale in funzione delle eterogeneità dei mercati nazionali;

12.   esprime preoccupazione per il fatto che i tassi d'interesse sui prestiti al consumo per i nuclei familiari evidenzino il massimo livello di dispersione; rileva, in particolare, che i tassi d'interesse sullo scoperto variano in misura considerevole all'interno dell'area dell'euro, da meno del 7% al 13,5% e più e raccomanda alla BCE di analizzarne ulteriormente i motivi;

Governance

13.   rileva che la BCE e il suo Consiglio direttivo sono indipendenti; sottolinea la necessità di rispettare il principio costituzionale sancito dall'articolo 112, paragrafo 2, lettera b, del trattato; ribadisce il suo sostegno all'indipendenza della BCE, all'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi e alla protezione della sua credibilità in materia di lotta contro l'inflazione;

14.   ritiene che il grado di maturità raggiunto da tutti gli attori del meccanismo di cambio europeo dovrebbe facilitare l'emergere di una combinazione di politiche che accompagni l'effettiva realizzazione degli adattamenti strutturali necessari, da cui dipende l'aumento del potenziale di crescita nell'area dell'euro; chiede un dialogo macroeconomico più attivo fra il Consiglio, la Commissione, la BCE, il Parlamento e le parti sociali europee e sostiene gli sforzi dell'Eurogruppo in tal senso;

Stabilità e integrazione finanziarie

15.   accoglie con favore la pubblicazione di un nuovo rapporto annuale della BCE sull'integrazione finanziaria in Europa, come un contributo utile per favorire l'integrazione finanziaria europea;

16.   sostiene pienamente gli sforzi della BCE volti a promuovere l'integrazione finanziaria nell'area dell'euro, in particolare fungendo da catalizzatore per le iniziative del settore privato, come l'aera unica dei pagamenti in euro (SEPA) e il progetto STEP (Short-Term European Paper); riconosce l'importanza di una maggiore integrazione finanziaria che contribuisca a proteggere l'UE da shock economici esterni;

17.   ritiene che i servizi della BCE possano promuovere l'integrazione finanziaria europea e rileva a tale riguardo che il progetto Target è stato determinante nella realizzazione di un'elevata integrazione dei mercati monetari e del mercato delle operazioni pronti contro termine (o repo); ritiene che il progetto Target2 Securities potrebbe avere le potenzialità per promuovere l'integrazione, l'efficienza e la sicurezza dell'infrastruttura di compensazione e regolamento che attualmente presenta un livello insufficiente d'integrazione e interoperabilità; sottolinea tuttavia che in questo modo la BCE diventa un operatore attivo sul mercato, il che rende necessario sottoporre la BCE a un controllo appropriato al di fuori del suo ambito di competenza in materia di politica monetaria; ricorda che è in ritardo la presentazione di una governance appropriata; prende quindi atto con interesse del progetto Target2 Securities e continuerà a monitorarne da vicino l'evoluzione; ritiene essenziale che sia predisposta un'appropriata governance;

18.   è pienamente consapevole del rapido aumento di strumenti d'investimento alternativi (fondi speculativi o hedge fund e società d'investimento), riconosce che offrono liquidità e diversificazione sul mercato e l'opportunità di migliorare l'efficienza delle imprese, ma condivide anche i timori di talune banche centrali e dei controllori che essi possano causare rischi sistemici ed elevati livelli di esposizione in altre istituzioni finanziarie; si compiace dei recenti studi della Commissione sugli hedge fund e le società d'investimento, ma deplora che tali studi si siano finora concentrati solo sugli ostacoli alla crescita di questi fondi; invita la Commissione a monitorare qualsiasi potenziale vuoto politico e chiede un approccio più ampio e più critico in merito alla misura in cui i fondi speculativi compromettano la stabilità finanziaria e la gestione dei rischi legati al livello d'indebitamento e di diversificazione; sollecita la Commissione a valutare la qualità dei controlli nelle località offshore e a potenziare la cooperazione con i controllori in queste giurisdizioni;

19.   rileva che nell'UE i creditori non bancari (società d'investimento) svolgono un ruolo crescente nel settore dei capitali di prestito e sono disposti in molti casi ad assumere rischi maggiori rispetto agli istituti bancari tradizionali; constata inoltre che i creditori non bancari hanno contribuito in modo significativo ad aumentare l'occupazione e la crescita nelle imprese del loro settore; ritiene che ciò potrebbe creare dei problemi al momento dell'inversione del ciclo creditizio, dando eventualmente origine a una ristrutturazione molto più complessa del debito delle grandi imprese; chiede che la BCE e gli altri organismi competenti valutino l'adeguatezza delle attuali procedure di ristrutturazione del debito in questo nuovo contesto;

20.   prende atto della ferma posizione assunta dalla BCE contro i piani dettagliati di salvataggio pubblico di una banca insolvente all'interno dell'UE; ritiene che occorra lavorare di più per migliorare la cooperazione e pianificare le prove di stress ma che è giusto minimizzare il rischio morale attraverso un forte impegno a favore del primato delle soluzioni del settore privato nella gestione delle crisi, per non incoraggiare le banche ad agire con imprudenza a livello di assunzione dei rischi;

21.   ribadisce il suo invito al Consiglio e alla BCE, nel contesto del trasferimento di dati via SWIFT alle autorità statunitensi, a riflettere assieme sul come migliorare il sistema di controllo di SWIIFT nonché l'invito alla BCE ad intervenire, per quanto riguarda SWIFT, nel suo ruolo di supervisore, utilizzatore e organo decisionale;

Ruolo esterno dell'euro

22.   constata che l'euro ha avuto un'evoluzione positiva diventando una valuta di riserva e di riferimento utilizzata a livello mondiale; sottolinea che sono necessari altri sforzi per continuare la tendenza positiva dell'utilizzo dell'euro in contanti (ad esempio nella fatturazione in euro dei prodotti aerospaziali e delle materie prime);

23.   ribadisce la sua richiesta di intervento per unificare la rappresentanza dell'area dell'euro all'interno delle istituzioni finanziarie internazionali, allo scopo di difendere i suoi interessi con una forza corrispondente al suo peso economico;

24.   invita la BCE a sorvegliare con attenzione l'evoluzione dell'utilizzo dell'euro come moneta di riserva da parte delle banche centrali e a quantificare e analizzare le sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda i tassi di cambio, nel suo rapporto annuale sul ruolo internazionale dell'euro;

Controllo democratico

25.   ritiene, per quanto riguarda la procedura di nomina dei membri del Consiglio direttivo della BCE, che la responsabilità e la trasparenza democratiche ex ante potrebbero migliorare se il Consiglio valutasse vari potenziali candidati e se i candidati proposti dal Consiglio fossero soggetti a un voto di approvazione del Parlamento; sottolinea la sua disponibilità ad unirsi alle altre istituzioni per esaminare i miglioramenti che potrebbero essere apportati alla procedura di nomina prima del prossimo rinnovo del Consiglio direttivo nel 2010;

26.   sottolinea che la credibilità della BCE dipende anche da un grado elevato di trasparenza del suo processo decisionale; ribadisce quindi la sua richiesta che, poco dopo le riunioni del Consiglio direttivo della BCE, siano pubblicati resoconti sommari di queste riunioni che presentino chiaramente gli argomenti favorevoli e contrari alle decisioni adottate e precisino se tali decisioni sono o non sono state adottate all'unanimità;

27.   ricorda che ha respinto il sistema di voto a rotazione applicabile alle decisioni del Consiglio direttivo della BCE, adottato nel 2003, perché troppo complesso; ritiene che in vista dei futuri allargamenti dell'area dell'euro debba essere introdotto un sistema che combini equità ed efficacia;

28.   chiede alla BCE di promuovere nella sua strategia di comunicazione le audizioni del presidente della BCE presso la commissione parlamentare competente per i problemi economici e monetari;

29.   chiede alla BCE di fornire al Parlamento europeo e al pubblico una sintesi annuale delle misure prese al fine di migliorare i risultati, in accordo con la presente risoluzione;

Cinque anni di banconote e monete in euro

30.   osserva che il valore delle banconote in euro in circolazione ha continuato a salire rapidamente, con un aumento dell'11,2% nel 2006; rileva che questo costante aumento continua a essere dovuto principalmente alle banconote di grosso taglio, in particolare quelle da 500 euro, la cui circolazione è aumentata del 13,2%; ribadisce la sua richiesta che la BCE esamini le ragioni di questo aumento sostanziale ed analizzi il tipo di transazioni effettuate con queste banconote e la ripartizione della domanda per paese, al fine di individuare i rischi connessi;

o
o   o

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Presidente dell'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.

(1) GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.
(2) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 118.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0317.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0039.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0051.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0168.


Medio Oriente
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla situazione in Medio Oriente
P6_TA(2007)0350RC-B6-0268/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente, in particolare quelle del 7 settembre 2006 sulla situazione in Medio Oriente(1), del 16 novembre 2006 sulla situazione nella Striscia di Gaza(2) e del 21 giugno 2007 sul programma MEDA e l'aiuto finanziario alla Palestina - valutazione, attuazione e controllo(3),

–   viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nn. 242 (1967), 338 (1973), 1559 (2004), 1701 (2006) e 1757 (2007),

–   viste le conclusioni adottate dal Consiglio "Relazioni esterne" nella sessione del 18 giugno 2007,

–   viste le dichiarazioni del Quartetto del 16 giugno 2007 e 27 giugno 2007,

–   visti i risultati del Vertice di Sharm El Sheik del 25 giugno 2007,

–   visto il rapporto di fine missione presentato nel maggio 2007 da Alvaro de Soto, Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente e Rappresentante personale del Segretario generale presso l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) e l'Autorità palestinese,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, in concomitanza con il quarantesimo anniversario della guerra del 1967 che si concluse con l'occupazione da parte di Israele della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e delle Alture del Golan, il Medio Oriente è funestato da numerosi conflitti e dalla mancanza di risultati negli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e durevole tra gli israeliani e i palestinesi e tra Israele e i paesi arabi,

B.   considerando che Hamas ha deciso di prendere il potere a Gaza con mezzi militari e ha perpetrato le uccisioni di Fatah e di membri della forza di sicurezza dell'Autorità palestinese, malgrado la recente costituzione di un governo di unità da parte del Consiglio legislativo palestinese e della presidenza, entrambi organi democraticamente eletti, sulla base della dichiarazione della Mecca,

C.   considerando che tale drammatico sviluppo è essenzialmente dovuto all'instabilità politica e alle crescenti divisioni all'interno della parte palestinese nonché all'assenza di prospettiva per un vero processo di pace per il popolo palestinese, ancora assoggettato all'occupazione, in parte quale conseguenza dell'approccio del Quartetto,

D.   considerando che la popolazione che vive nei territori palestinesi, in particolare a Gaza, si trova ad affrontare una crisi di dimensioni senza precedenti, in termini di povertà, disoccupazione, accesso all'assistenza sanitaria, istruzione, sicurezza e libertà di circolazione,

E.   considerando che le restrizioni alla circolazione di persone e merci, il mancato versamento delle entrate fiscali e doganali e la decisione di sospendere gli aiuti diretti all'Autorità nazionale palestinese hanno contribuito ad inasprire la crisi, nonostante il Meccanismo internazionale temporaneo e l'aumento degli aiuti a progetto concessi dall'Unione europea,

F.   considerando che il Consiglio ha dichiarato che l'Unione europea riprenderà immediatamente le normali relazioni con l'Autorità palestinese e predisporrà le condizioni per un'assistenza concreta e finanziaria urgente, compreso il sostegno finanziario diretto al governo, il sostegno alla polizia civile palestinese con la ripresa di EUPOL COPPS e il rilancio della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere a Rafah,

G.   considerando che è sempre più pressante la necessità di portare avanti un processo di pace credibile che possa offrire al popolo palestinese la prospettiva di uno Stato indipendente, democratico e vivibile che coesiste a fianco di Israele, all'interno di frontiere sicure e riconosciute a livello internazionale, e che possa portare pace e stabilità in Medio Oriente,

H.   considerando che il rilancio dell'iniziativa araba di pace, al vertice della Lega araba del 29 marzo 2007 a Riyadh, offre un'opportunità nuova e credibile per una soluzione globale nella regione,

I.   considerando che la risoluzione 1757 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce un tribunale internazionale per giudicare i responsabili dell'uccisione dell'ex Primo Ministro Rafic Hariri e di altri assassinii politici in Libano,

J.   considerando che la situazione in Libano si è deteriorata in modo preoccupante, come dimostrano l'attacco contro il contingente spagnolo dell'UNIFIL, che ha causato sei vittime, l'assassinio del deputato Walid Eido e gli scontri nel campo profughi palestinese di Nahr el Bared,

1.   esprime la sua profonda preoccupazione per le possibili gravi conseguenze dell'attuale crisi in Medio Oriente, compresi ulteriori attacchi militari e terroristici, e una crescente radicalizzazione, che compromette la fragile situazione politica nella regione;

2.   si dichiara estremamente preoccupato dinanzi agli ultimi avvenimenti che hanno interessato la Striscia di Gaza; condanna la presa di controllo militare della Striscia di Gaza da parte di Hamas; chiede la ripresa del dialogo politico interno tra i palestinesi, in uno spirito di riconciliazione e di unità nazionale, al fine di impedire la divisione geografica e politica della Cisgiordania e di Gaza;

3.   esprime comprensione e sostegno per le decisioni straordinarie prese dal Presidente Abbas, data la gravità della situazione e sottolinea che l'appoggio della comunità internazionale al Presidente Abbas deve essere accompagnato da un piano politico concreto e realistico che porti ad un accordo su uno status permanente; ritiene che l'attuale crisi non sia una scusa per compromettere la prospettiva di pace e che potrebbe offrire una nuova piattaforma per il rilancio di un chiaro programma inteso a raggiungere un accordo globale tra Israele e l'Autorità palestinese, basato sull'esistenza di due Stati sovrani democratici e vitali, che vivano pacificamente l'uno accanto all'altro, all'interno di frontiere sicure e riconosciute a livello internazionale, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

4.   accoglie positivamente la decisione del Consiglio del 18 giugno 2007 di riprendere immediatamente le normali relazioni con l'Autorità palestinese e di prevedere, a tal fine, le condizioni per un'assistenza finanziaria e pratica d'urgenza, tra cui un sostegno finanziario diretto al nuovo governo, nonché di assicurare la fornitura di aiuti d'urgenza e umanitari alla popolazione di Gaza; sottolinea che l'isolamento di Gaza ha drammatiche conseguenze umanitarie e politiche;

5.   invita il Consiglio e la Commissione a coinvolgere le autorità palestinesi e tutte le parti per facilitare l'aiuto umanitario d'urgenza e consentirgli di raggiungere la popolazione della Striscia di Gaza;

6.   condanna i molteplici attacchi con missili Qassam lanciati indiscriminatamente dalla Striscia di Gaza contro il territorio israeliano e invita il governo palestinese e tutti i leader palestinesi a non lasciare nulla di intentato per porre fine a tali attacchi, che nella maggior parte dei casi sono rivolti contro civili;

7.   si compiace della decisione del governo israeliano di riprendere a trasferire parzialmente le entrate fiscali e doganali bloccate; chiede il completo e corretto trasferimento di tali entrate; condanna l'ultimo intervento dell'esercito israeliano e chiede al governo d'Israele di porre immediatamente termine a tutte le operazioni militari rivolte contro il popolo palestinese;

8.   sottolinea che israeliani e palestinesi dovrebbero adottare una serie di misure volte a rafforzare la fiducia, con l'assistenza della comunità internazionale, compresa l'immediata liberazione di tutti gli ex ministri, legislatori e sindaci palestinesi incarcerati e del caporale israeliano Gilad Shalit; si compiace della liberazione del giornalista della BBC Alan Johnston che considera un positivo passo avanti;

9.   chiede al governo israeliano di togliere i blocchi stradali predisposti dal settembre 2000 e di porre termine all'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania e a Gerusalemme Est, nonché alla costruzione del muro oltre i confini del 1967;

10.   si compiace della decisione del governo israeliano di liberare 250 detenuti palestinesi; chiede il rilascio di altri prigionieri, considerato che migliaia di palestinesi sono tuttora detenuti, compresi, in particolare i minorenni;

11.   chiede all'Unione europea, a Israele e all'Egitto di prendere tutte le misure immediate, necessarie per la riapertura del valico di Rafah, soprattutto in considerazione del fatto che 6 000 palestinesi vi si trovano in condizioni più che drammatiche, e di agevolare la circolazione delle persone e delle merci tra Gaza e Israele;

12.   accoglie positivamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che istituisce un tribunale internazionale per giudicare i responsabili dell'assassinio dell'ex Primo Ministro Rafic Hariri e di altri assassinii a sfondo politico in Libano; chiede al Consiglio e alla Commissione di predisporre tutti i mezzi necessari per consentire a questo tribunale di operare con efficacia ed espletare il proprio mandato; sollecita tutte le parti libanesi ad appoggiare detto tribunale e la Siria a collaborare pienamente alla sua attività;

13.   condanna duramente l'attacco terroristico subito dal contingente spagnolo dell'UNIFIL in cui sono stati uccisi 6 soldati e altri sono rimasti feriti e chiede alle autorità libanesi di fare quanto in loro potere per avviare indagini rapide e accurate onde assicurare i responsabili alla giustizia; esprime la propria solidarietà ai familiari delle vittime di questo attentato;

14.   sottolinea che la stabilità politica in Libano non può essere costruita né sulla violenza, né sulle influenze esterne; chiede, al riguardo, il rilancio del dialogo per l'unità nazionale al fine di superare le divergenze ed evitare un vuoto di governo nel periodo precedente le elezioni presidenziali previste per l'autunno di quest'anno; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo dell'UNIFIL;

15.   sollecita il governo libanese a compiere ogni sforzo possibile per porre fine a tutte le forme di discriminazione nei confronti dei profughi palestinesi; accoglie positivamente la rapida reazione della Commissione, che ha deciso di stanziare 370 000 EUR per la fornitura di sostegno umanitario quale contributo alla copertura delle loro necessità vitali; sottolinea che questa situazione di emergenza mette evidenzia ulteriormente la necessità di trovare una soluzione equa e globale al problema dei profughi palestinesi;

16.   chiede che i rapitori forniscano una prova che i due soldati israeliani rapiti, Eldad Regev ed Ehud Goldwasser, sono in vita e chiede la loro immediata liberazione;

17.   considera la dimensione e l'approccio regionale il corretto fondamento di tutti gli sforzi volti a trovare una soluzione pacifica durevole nel Medio Oriente, ricordando che né pregiudiziali, né unilateralismo sono d'aiuto in tale contesto; ritiene che il ruolo e il dialogo con la Siria sia uno dei fattori chiave;

18.   ricorda a tale riguardo il prezioso contributo dell'iniziativa di pace araba, che rappresenta un'autentica occasione per instaurare una pace globale e duratura nella regione; invita il governo israeliano a riconoscere l'opportunità che detta iniziativa rappresenta; sottolinea che, vista la sua importanza, la preannunciata missione della Lega araba in Israele non ha precedenti; chiede maggiore cooperazione tra il Quartetto e il Gruppo di contatto della Lega araba;

19.   ritiene che si possa valutare la possibilità di impiegare una forza internazionale civile, militare e di polizia, sotto l'egida dell'ONU, basata su un piano di pace concordato, le cui parti comprendano israeliani e palestinesi, e su un accordo interpalestinese;

20.   esorta il Consiglio a garantire che l'Unione europea faccia sentire la propria voce, anche nell'ambito del Quartetto, negli sforzi intesi a rilanciare negoziati veri e propri sui vari percorsi del processo di pace nel Medio Oriente; sottolinea che non è necessario affrontare tutti questi percorsi in contemporanea ma che essi sono strettamente collegati tra loro; afferma che, in tale contesto politico, l'organizzazione di una conferenza internazionale di pace per il Medio Oriente dovrebbe diventare una prospettiva concreta; invita il Consiglio ad agire in questa direzione nell'ambito del Quartetto;

21.   esprime il proprio sostegno all'intensificazione dei futuri interventi del Quartetto nella regione; considera la lettera dei Ministri degli Esteri degli Stati mediterranei membri dell'Unione europea, del 6 luglio 2007, a Tony Blair, di recente nominato rappresentante del Quartetto, un messaggio incoraggiante a sostegno della sua missione;

22.   prende atto dei recenti negoziati sulla misura mirante a rafforzare la fiducia tra il Primo Ministro palestinese Sallam Fayyad e il governo dello Stato d'Israele concernenti colloqui su tre versanti, in merito a questioni politiche, economiche e di sicurezza, nonché il rinnovo della cooperazione tra le parti in materia di sicurezza;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante della PESC, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, alla Knesset e al governo israeliano, al Parlamento e al governo del Libano, al Parlamento e al governo della Siria nonché al Segretario generale della Lega degli Stati arabi.

(1) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 236.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0492.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0277.


Situazione in Pakistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sul Pakistan
P6_TA(2007)0351RC-B6-0279/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo del 24 novembre 2001 (detto anche accordo di cooperazione di terza generazione), in particolare l'articolo 1 che sancisce che "il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici […] costituisce un elemento fondamentale del presente accordo"(1),

–   viste la dichiarazione congiunta UE/Pakistan a seguito della riunione ministeriale svoltasi a Berlino l'8 febbraio 2007, e la prima riunione della Commissione congiunta Pakistan-CE, ai sensi dell'accordo di cooperazione CE-Pakistan del 24 maggio 2007 a Islamabad, in cui le due parti si sono impegnate a sviluppare un dialogo politico formalizzato di ampio respiro e hanno confermato la loro stretta cooperazione relativamente a un'ampia gamma di questioni regionali e internazionali,

–   visto che nel corso della seconda parte dell'anno è previsto lo svolgimento di elezioni parlamentari, provinciali e presidenziali,

–   viste la visita in Pakistan della delegazione SAARC del Parlamento, nel dicembre 2006, e la riunione tenuta con il Presidente Musharraf a Lahore,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo e della democrazia in Pakistan, in particolare le risoluzioni del 10 febbraio 2004(2) e del 22 aprile 2004(3),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che l'assalto della Moschea rossa a Islamabad ha avuto come conseguenza un alto numero di morti,

B.   considerando che gli scontri nella Moschea e nelle sue vicinanze costituiscono una palese dimostrazione del pericolo rappresentato dal movimento islamico radicale, nei confronti del quale probabilmente il Presidente Musharraf non ha reagito con sufficiente tempestività o decisione,

C.   considerando che una serie di modifiche costituzionali sotto l'amministrazione Musharraf ha sostanzialmente alterato l'ordinamento politico del Pakistan, trasformando il sistema di governo da regime parlamentare a regime presidenziale, nel quale il Presidente predomina sul Parlamento e ha facoltà di scioglierlo,

D.   considerando che le forze militari e i servizi segreti continuano ad esercitare un'influenza indebita sulla politica, il governo e l'economia del Pakistan, situazione questa che contraddice lo spirito del piano d'azione per il ripristino della democrazia, che prevedeva che i poteri sarebbero stati trasferiti dal governo militare all'amministrazione civile,

E.   considerando che i recenti avvenimenti, tra cui la sospensione il 9 marzo 2007 del Presidente della Corte suprema del Pakistan, Iftikhar Mohammad Chaudhry, in base ad accuse ancora non dimostrate di comportamento improprio, e le continue proteste popolari scatenate da questa azione hanno rafforzato l'urgenza di affrontare la questione della democrazia e dello Stato di diritto nel Pakistan,

F.   considerando che il governo degli Stati Uniti sta esercitando maggiore pressione sul Pakistan data la mancata applicazione da parte di quest'ultimo di misure efficaci di lotta al terrorismo,

G.   considerando che l'Unione europea assegna al Pakistan finanziamenti significativi per l'alleviamento della povertà e per i settori della sanità e dell'istruzione pubblica,

1.   esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo pakistano, vittima della violenza perpetrata dagli estremisti armati; esprime profonda preoccupazione per il fatto che alcune persone sarebbero state tenute in ostaggio nella Moschea Rossa; riconosce le sfide che l'assedio ha posto al governo del Pakistan; esprime la sua grande preoccupazione con riguardo al numero ancora sconosciuto delle vittime e sostiene gli sforzi per assicurare i responsabili alla giustizia;

2.   esorta il governo del Pakistan a tornare a un governo democratico organizzando elezioni libere, eque e democratiche entro la fine dell'anno e mette in guardia contro l'imposizione dello stato di emergenza o di altre misure volte a sopprimere la libertà di espressione, di associazione, di riunione o di movimento;

3.   incoraggia il Presidente Musharraf a rispettare la Costituzione in vigore consentendo alle nuove assemblee di svolgere le elezioni presidenziali e lasciando il suo posto di capo dell'esercito, impegno che aveva in precedenza assunto dinanzi all'UE;

4.   esorta le forze armate del Pakistan ad assicurare elezioni libere e eque, e a permettere ai leader politici esiliati di ritornare in Pakistan e di concorrere alle elezioni; chiede che siano prese misure per limitare l'influenza delle forze militari e di altri gruppi armati sui processi politici e democratici;

5.   accoglie con favore il fatto che l'UE monitorerà le elezioni parlamentari in Pakistan e che il Parlamento parteciperà alla missione di osservazione; esprime tuttavia preoccupazione per una serie di aspetti legati allo svolgimento di tali elezioni, in particolare per:

   - la neutralità del governo di garanzia che sarà formato tre mesi prima delle elezioni, su nomina del Presidente Musharraf;
   - il fatto che, quale requisito per candidarsi, sia richiesto il diploma di laurea, il che esclude il 70% delle donne pakistane dal presentarsi alle elezioni; sollecita pertanto l'abolizione di tale restrizione;
   - la mancanza di legittimazione del futuro Presidente pachistano qualora sia eletto dall'Assemblea uscente;

6.   esorta il Consiglio e la Commissione a inviare al Presidente Musharraf un chiaro messaggio indicante che una transizione verso un governo civile mediante il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dei processi democratici è la sola via d'uscita accettabile dalla crisi in corso;

7.   esorta il Consiglio e la Commissione ad assumere una posizione ferma a difesa dei principi enunciati nell'accordo di cooperazione, in particolare la clausola per la democrazia e i diritti umani; accoglie con favore la riunione ministeriale dell'8 febbraio 2007 e la riunione della commissione congiunta Pakistan-CE del 24 maggio 2007, in quanto si tratta di iniziative positive che rafforzano le relazioni tra l'UE e il Pakistan; sottolinea che le relazioni fra l'UE e il Pakistan poggiano sui principi enunciati nell'accordo di cooperazione, ovvero l'impegno nei confronti della democrazia, della pace e della stabilità, lo sviluppo, il rafforzamento dei legami commerciali, anche nell'Asia meridionale mediante la cooperazione regionale, e il rispetto dei diritti umani; chiede che venga instaurato un dialogo politico intenso su tali questioni;

8.   deplora la sospensione del Presidente della Corte suprema in base ad un'accusa di presunto comportamento improprio, azione considerata da molti un tentativo del governo del Pakistan di mantenere il controllo sul potere giudiziario durante l'anno elettorale; invita al rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario e dello Stato di diritto, esorta il governo del Pakistan a prendere le misure appropriate per correggere l'attuale tendenza negativa in relazione a tale questione e ad astenersi da ogni interferenza politica nella causa attualmente in corso presso la Corte suprema; rileva la forte solidarietà espressa dall'intera professione legale del Pakistan;

9.   deplora profondamente la morte di 41 civili durante dimostrazioni politiche a Karachi il 12 maggio 2007; condanna il ricorso alla violenza per il conseguimento di fini politici, sia da parte di forze filogovernative che di membri di partiti politici dell'opposizione;

10.   è parimenti preoccupato da notizie secondo le quali tre lavoratori cinesi sarebbero stati fucilati da presunti militanti islamici a Peshawar, con un possibile collegamento con l'assedio della Moschea Rossa;

11.   condanna ogni tentativo del governo del Pakistan di controllare la libertà dei media apportando modifiche alle licenze di trasmissione, limitando la trasmissione dal vivo di eventi esterni ed emanando direttive governative alle associazioni di media e alle emittenti; condanna ogni tipo di minaccia, coercizione e intimidazione di giornalisti ed emittenti;

12.   è preoccupato per i numerosi casi ben documentati di "sparizioni" che hanno coinvolto persone sospettate di terrorismo, giornalisti, studenti, membri dei movimenti nazionalisti Baloch e altri attivisti politici e sottolinea con forza che i rapimenti, le uccisioni extragiudiziali e la detenzione in assenza di processo violano i principi fondamentali del diritto internazionale, compreso il diritto alla vita e il diritto ad un processo equo;

13.   accoglie con favore il consenso europeo sullo sviluppo(4) e il chiaro impegno assunto dall'UE di concentrarsi sui paesi colpiti da conflitti o da fragilità dello Stato, nonché l'altrettanto chiaro impegno di conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, inclusa la politica nel campo dell'istruzione; invita il governo del Pakistan ad aumentare significativamente il sostegno finanziario volto a istituire e sviluppare in tutto il paese, anche nelle regioni tribali, un sistema di istruzione statale dotato di un programma di studi ampio; chiede al governo pachistano di tenere fede agli impegni assunti relativi alla messa in atto di controlli efficaci sulle madrasse attualmente guidate da estremisti;

14.   rileva con preoccupazione le continue informazioni sulla repressione delle minoranze religiose e sul ricorso alle leggi sulla blasfemia contro le minoranze religiose;

15.   è preoccupato dal fatto che, anche se il Presidente Musharraf si è impegnato a lottare contro il terrorismo e l'estremismo a livello internazionale, le alleanze politiche interne che esistono tra il governo, le forze militari e i fondamentalisti religiosi possano ostacolare la capacità del governo di affrontare la questione dell'estremismo e del fondamentalismo; esorta il governo pachistano a prendere misure immediate ed efficaci al fine di impedire che qualsiasi forza politica o militare usi il suo territorio come presidio o come base per operazioni in Afghanistan;

16.   è preoccupato per la crescente instabilità e la proliferazione della violenza legata a sommosse nelle regioni tribali, soprattutto nel Waziristan, e rileva in particolare i numerosi attentati suicidi, incluso un attentato nei confronti del Ministro degli interni a Peshawar il 28 aprile 2007; chiede al governo pachistano di effettuare un'inversione di tendenza promuovendo lo Stato di diritto e l'estensione dei diritti civili e politici nella regione;

17.   chiede un dialogo più intenso con i leader provinciali e locali sulla possibilità di una maggiore autonomia provinciale o a favore di una maggiore rappresentanza degli interessi delle province a livello nazionale; condanna le politiche repressive del governo pachistano nel Balochistan, dove continuano le richieste di maggiore autonomia provinciale e di più ampio controllo regionale sulle importanti risorse naturali della zona;

18.   invita il governo pachistano ad attuare le raccomandazioni della Corte suprema del Pakistan e a estendere i diritti fondamentali e le libertà politiche alle regioni settentrionali;

19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Pakistan.

(1) GU C17 del 22.1.1999, pag. 7.
(2) GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 112.
(3) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1040.
(4) Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: Il consenso europeo (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).


Relazione sui progressi compiuti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2006
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla relazione 2006 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2006/2289 (INI))
P6_TA(2007)0352A6-0214/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 nelle quali è stata promessa a tutti gli Stati dei Balcani occidentali l'adesione a lungo termine all'UE,

–   viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di accordare all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15-16 giugno 2006 e 14-15 dicembre 2006,

–   viste le conclusioni della seconda riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE- ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 18 luglio 2005, e le conclusioni della terza riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE - ex Repubblica iugoslava di Macedonia dell'11 dicembre 2006,

–   vista la decisione del Consiglio 2006/57/CE, del 30 gennaio 2006, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione 2004/518/CE(1),

–   vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (SEC(2006)1387),

–   vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007(2),

–   viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE - ex Repubblica iugoslava di Macedonia del 29-30 gennaio 2007,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0214/2007),

A.   considerando che l'ulteriore ampliamento dell'UE non costituisce un obiettivo in sé, che agli Stati membri è richiesto un rigoroso rispetto dei criteri di Copenaghen e che ciascun paese candidato all'adesione sarà giudicato in funzione dei propri meriti,

B.   considerando che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha partecipato con successo a negoziati che riguardano tra l'altro le relazioni con l'UE, quali l'accordo di stabilizzazione e associazione, l'accordo di libero scambio dell'Europa centrale (CEFTA), gli sforzi dell'Unione europea tesi al superamento pacifico delle divergenze interne nel 2001 e la preparazione dell'adozione dell'acquis dell'UE nel periodo che si estende fino al 2011,

C.   considerando che, dal riconoscimento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dello status di paese candidato all'Unione europea il 16 dicembre 2005, non sono stati ancora avviati negoziati di adesione,

D.   considerando che, sebbene i principi su cui si fonda l'accordo quadro di Ohrid del 13 agosto 2001 siano stati inclusi nell'ambito costituzionale e giuridico del paese, è necessario compiere uno sforzo sostenuto per dare pienamente attuazione alle disposizioni dell'accordo, segnatamente per quanto concerne il proseguimento del processo di decentralizzazione e la rappresentanza equa delle comunità non maggioritarie a livello nazionale e locale,

E.   considerando che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'UE una volta soddisfatti i criteri stabiliti,

F.   considerando che non potrà essere garantita una buona riuscita nella promozione delle riforme economiche se non saranno stati prima raggiunti il consenso politico e la fiducia interetnica,

G.   considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 14-15 dicembre 2006 ha affermato che l'UE tiene fede ai suoi impegni nei confronti dei paesi coinvolti nel processo di allargamento e ha ribadito che i progressi di ciascun paese verso l'UE dipendono dai suoi sforzi per ottemperare ai criteri di Copenaghen e alla condizionalità del processo di stabilizzazione e associazione,

H.   considerando la Dichiarazione di Salisburgo UE-Balcani occidentali, dell'11 marzo 2006, adottata all'unanimità da tutti i ministri degli Esteri dell'UE e dai ministri degli Esteri dei paesi dei Balcani occidentali, la quale ribadisce l'importanza di intrattenere buone relazioni di vicinato e la necessità di trovare soluzioni reciprocamente accettabili riguardo alle questioni in sospeso con i paesi vicini,

1.   plaude ai progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, successivamente alla sua richiesta di diventare membro dell'UE, in merito al rispetto dei criteri politici di Copenaghen e alla messa in atto delle raccomandazioni del partenariato europeo 2004, delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione; rileva che l'impulso alle riforme deve essere mantenuto e che occorre procedere alla corretta e tempestiva attuazione delle normative adottate, in particolare nei settori della polizia, dell'ordinamento giudiziario e della lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al fine di istituire una vera e propria economia di mercato, stimolare la crescita economica e l'occupazione e migliorare il clima imprenditoriale;

2.   sottolinea che l'avvio di negoziati di adesione dipenderà dai progressi che verranno compiuti in materia; incoraggia tutti i soggetti interessati a mantenere lo slancio e sottolinea la necessità, sia per il governo sia per le forze politiche dell'opposizione, di proseguire con la messa in atto delle riforme necessarie ai fini dell'integrazione del paese nell'UE;

3.   loda il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per la sua cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), in particolare la sua partecipazione alla missione ALTHEA dell'UE e la sua volontà a contribuire allo sviluppo delle capacità della PESD e alle future missioni guidate dall'UE per la gestione delle crisi civili e militari;

4.   prende atto con compiacimento che dopo il conflitto interno del 2001 sono state trovate, in stretta cooperazione con l'UE nell'ambito dell'accordo quadro di Ohrid, soluzioni per la convivenza nella pace e nell'uguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro origine etnica, mediante il rafforzamento dell'uso delle lingue minoritarie nell'amministrazione e nell'insegnamento, un riassetto dei comuni e l'applicazione del principio della doppia maggioranza nella votazione delle leggi (principio Badinter) che tutela la posizione delle comunità non maggioritarie nel processo decisionale parlamentare; prende atto che nel 2007 è stato raggiunto un accordo sulle feste nazionali dei vari gruppi etnici e religiosi;

5.   sottolinea che l'accordo quadro di Ohrid ha trasformato il paese in quanto ha tenuto pienamente conto del suo carattere multietnico e multiculturale e rappresenta quindi un elemento cardine dei criteri politici di Copenhagen ai fini dell'adesione all'UE; rileva che resta cruciale il rispetto della lettera e dello spirito dell'accordo in vista del cammino europeo del paese verso l'adesione all'UE; sottolinea ancora una volta che il principio di Badinter deve essere pienamente rispettato e che tutte le parti devono lavorare nell'ambito delle istituzioni democratiche che il paese è riuscito a instaurare con grandi sforzi e rispettarle;

6.   sottolinea che il meccanismo Badinter, come sancito dalla Costituzione, è concepito come uno strumento per il dialogo e il consenso in uno Stato plurietnico; deplora che all'inizio del 2007 il maggior partito di opposizione albanese, insoddisfatto dall'applicazione del principio Badinter, abbia cessato tutte le sue attività parlamentari; si compiace che le consultazioni tra il governo e l'opposizione abbiano portato ad un accordo concernente l'elenco delle leggi da adottare ai fini dell'applicazione del principio di Badinter, l'uso dell'albanese nelle istituzioni pubbliche, la situazione previdenziale degli ex guerriglieri albanesi e la composizione della Commissione per le relazioni interetniche, consentendo così a tutti i partiti rappresentati in seno al Parlamento di riprendere le loro attività parlamentari e dar prova di responsabilità politica; chiede, alla luce di quanto sopra, che dopo l'attuazione di tale accordo, lo status di paese candidato all'UE riconosciuto nel 2005 si accompagni quanto prima all'effettiva apertura di negoziati di adesione; invita, infine, tutti i partiti a mantenere e a consolidare questo spirito di dialogo nel comporre le loro divergenze e per portare avanti di comune accordo il calendario delle riforme che è essenziale ai fini delle prospettive europee del paese;

7.   deplora la pratica del boicottaggio delle attività parlamentari e sottolinea che tali prassi sono incompatibili con il funzionamento delle istituzioni parlamentari che ci si aspetta da tutti i paesi candidati all'UE o che aspirano ad esserlo;

8.   ricorda che una coerente applicazione del principio Badinter garantisce una costante collaborazione interetnica ed un rapporto di fiducia tra tutte le parti; deplora, a tale riguardo, il recente esempio della votazione sugli emendamenti alla legge in materia di radiodiffusione, che ha visto un'approvazione degli emendamenti solo a maggioranza semplice, quando la legge stessa era stata approvata in conformità del principio Badinter; chiede con insistenza che sia preservata e applicata in modo coerente l'indipendenza della radiotelevisione pubblica sancita dalla legge del novembre 2005, che, contrariamente alla precedente situazione di ingerenza politica, è conforme alle norme europee relative ai mezzi di informazione;

9.   raccomanda al paese di trarre insegnamento dalle migliori pratiche europee nell'amministrazione pubblica e nell'istruzione che tengono conto delle differenze etniche e linguistiche; chiede che sia concluso un ulteriore accordo che permetta alle due principali comunità etniche e alle varie minoranze di poter convivere nell'uguaglianza e nell'armonia; chiede a tale proposito un'efficace attuazione delle disposizioni costituzionali volte a garantire una equa rappresentanza delle comunità non maggioritarie nell'amministrazione pubblica;

10.   richiama l'attenzione sul fatto che devono essere adottate misure specifiche ed urgenti per migliorare la situazione dei Rom utilizzando la strategia nazionale sui Rom, coinvolgendo la loro società civile ben sviluppata come partner principale; ritiene che lo stanziamento di fondi attinenti allo strumento di assistenza preadesione(3) pari a quelli governativi e il riconoscimento ufficiale del Gruppo consultivo Rom dovrebbero costituire il modo di migliorare la partecipazione sociale dei Rom nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

11.   ricorda che in Europa esistono vari Stati il cui nome coincide con una parte del territorio di uno Stato vicino e che ogni Stato è libero di scegliere il proprio nome; si compiace del fatto che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia cambiato la propria bandiera nazionale ed abbia effettuato emendamenti costituzionali per confermare la mancanza di rivendicazioni territoriali nei confronti dei paesi vicini; deplora la recente modifica del nome dell'aeroporto nazionale che è diventato "Alessandro il Grande";

12.   deplora che dall'ammissione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alle Nazioni Unite nel 1993, quando per ottenere il riconoscimento internazionale è stato impiegato il nome provvisorio di "ex Repubblica iugoslava di Macedonia", e dall'accordo interlocutorio del 13 settembre 1995, non è stato ancora concluso un accordo con la vicina Grecia; esorta vivamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia a concludere positivamente negoziati in materia quanto prima possibile sotto l'egida delle Nazioni Unite; invita il Consiglio a facilitare tali negoziati;

13.   sottolinea, a tale riguardo, che molti paesi inclusi gli Stati Uniti, la Federazione russa e la Cina, nonché taluni Stati membri dell'UE, hanno già riconosciuto l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia con il suo nome costituzionale; ricorda che alcuni di questi paesi hanno ripetutamente affermato che accetteranno l'esito dei negoziati sotto l'egida dell'ONU sulla questione del nome; ritiene che conformemente alle disposizioni dell'Accordo interlocutorio del 1995 la questione del nome non debba essere in alcuno modo utilizzata come ostacolo all'apertura di negoziati per l'adesione all'Unione europea, e che, come accade per tutti gli altri paesi candidati, la sua integrazione nell'UE dipenderà esclusivamente dal rispetto dei criteri di Copenaghen, delle condizioni del quadro di stabilità e di associazione e dalla capacità dell'UE di integrare nuovi Stati membri;

14.   prende atto che l'Inviato speciale delle Nazioni Unite, Matthew Nimitz, ha dichiarato apertamente che, entro breve, riprenderà le iniziative per giungere ad una risoluzione reciprocamente accettabile della questione quanto prima possibile ed ha chiesto un sostegno chiaro a favore di queste iniziative;

15.   prende atto che l'accordo interlocutorio del 1995 ha portato a un significativo miglioramento delle relazioni bilaterali tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia e che esso contiene obblighi e diritti per entrambe le parti, comprese disposizioni sull'adesione dell'ex Repubblica iugoslavia di Macedonia a organizzazioni e istituzioni internazionali, multilaterali e regionali;

16.   prende inoltre atto che, dalla conclusione dell'accordo interlocutorio del 1995, l'entità delle relazioni economiche tra i due paesi è significativamente aumentata, in quanto la Grecia costituisce il maggior investitore estero nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e che anche le loro relazioni commerciali hanno registrato un sensibile incremento;

17.   valuta positivamente la costruttiva posizione della ex repubblica iugoslava di Macedonia sul futuro status del Kosovo; deplora che, in attesa di definire il futuro status del Kosovo, non sia stato possibile delimitare nuovamente le frontiere; confida che possa essere raggiunto rapidamente un accordo su tale questione tecnica e si compiace che gli agricoltori interessati potranno conservare le loro terre situate al di là del confine;

18.   richiama l'attenzione sull'opportunità di adottare misure per agevolare il traffico frontaliero con il Kosovo, migliorando così la cooperazione nel campo dell'istruzione, della cultura e del lavoro nonché delle relazioni familiari;

19.   invita le autorità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a promuovere la cooperazione regionale e lo sviluppo di buone relazioni di vicinato;

20.   plaude, a tale proposito, al ruolo svolto dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore della cooperazione regionale, al suo impegno a favore dello sviluppo di relazioni bilaterali e al suo ruolo attivo nei processi di cooperazione regionale quale l'istituzione del Consiglio regionale per la cooperazione, l'accordo di libero scambio dell'Europa centrale (CEFTA) del 2006, il trattato che istituisce la Comunità dell'energia e lo spazio aereo comune europeo;

21.   ricorda la necessità di proteggere dall'inquinamento provocato dalle industrie e dalle zone urbane la qualità delle acque del fiume Vardar, che attraversa gran parte del paese e il cui corso prosegue nel territorio greco dove prende il nome di Axiós;

22.   chiede con insistenza che sia migliorata e preservata la qualità dell'acqua e il livello dei laghi frontalieri di Ohrid, Prespan e Dojran e siano conclusi accordi soddisfacenti con i vicini paesi Albania e Grecia;

23.   richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare l'atteggiamento generale nei confronti dell'ambiente, eliminando tra l'altro le discariche illegali lungo le strade, sulle rive dei fiumi o ai margini dei boschi e introducendo una raccolta dei rifiuti quanto più possibile differenziata;

24.   chiede alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di continuare il ravvicinamento della legislazione e delle norme ambientali dell'UE e ad attuare e far rispettare la legislazione adottata;

25.   ricorda che tutti gli Stati membri UE garantiscono libertà di culto e libertà di organizzazione religiosa;

26.   sottolinea che occorre prestare particolare attenzione al traffico di esseri umani e che il rafforzamento della cooperazione regionale, tra l'altro attraverso l'Iniziativa per la cooperazione nell'Europa sudorientale, sta diventando una necessità per la lotta alle reti internazionali della criminalità organizzata;

27.  27 esprime la sua seria preoccupazione per il fatto che la disoccupazione permane estremamente elevata e chiede al governo, in considerazione delle enormi sfide in questo campo, di elaborare politiche efficaci per lottare contro la povertà e le disparità sociali; sottolinea che devono poter coesistere in condizioni di uguaglianza diverse centrali sindacali e ricorda che l'attuale obbligo imposto ai sindacati di raccogliere il 33% dei lavoratori interessati per vedersi riconoscere lo status di partner contrattuale fa sì che le parti interessate mettano costantemente in dubbio il numero dei loro iscritti;

28.   raccomanda che la distribuzione delle risorse statali come pure dei finanziamenti dell'UE tenga in considerazione le disparità regionali ed etniche esistenti; è del parere che le disparità regionali ed etniche esistenti dovrebbero essere ridotte attraverso l'applicazione dei principi di solidarietà e di coesione in modo da portare allo sviluppo accelerato delle regioni sottosviluppate;

29.   ritiene che l'autorizzazione concessa alle banche straniere debba basarsi su criteri uguali per tutti, come il rispetto dei requisiti di legge nel campo delle transazioni valutarie, della fiscalità e della tutela dei consumatori e respinge qualsiasi strategia volta a favorire determinate imprese o i paesi in cui queste hanno sede;

30.   ricorda che un importante incentivo e garanzia per la stabilità e la prosperità dell'intera regione dell'Europa sudorientale è dato dal consolidamento di una moderna infrastruttura transfrontaliera e richiama pertanto l'attenzione sull'importanza che rivestono la manutenzione e il miglioramento della rete ferroviaria, il traffico ferroviario interno e la funzione di transito tra la Grecia e molti altri Stati membri dell'UE; si compiace del ripristino del collegamento ferroviario con il Kosovo, ma deplora l'assenza di progressi per quanto concerne il previsto collegamento ferroviario diretto con la Bulgaria e attende con impazienza che siano compiuti ulteriori progressi per quanto concerne i corridoi di trasporto VIII e X;

31.   giudica inaccettabile che si possano licenziare funzionari o incoraggiarne le dimissioni in caso di cambio di governo e si attende in particolare che i funzionari che hanno conseguito una formazione speciale per poter ottemperare all'acquis comunitario possano conservare il loro lavoro;

32.   osserva nuovamente che le autorità sono tenute a indagare sulle circostanze relative al rapimento e al trasferimento in Afghanistan nel 2003 di Khaled El-Masri, cittadino tedesco, e di renderne pubblici i risultati; esorta vivamente il parlamento nazionale della ex repubblica iugoslava di macedonia a istituire quanto prima una commissione di inchiesta incaricata di trattare questo caso e a cooperare pienamente con l'inchiesta in corso in seno al parlamento tedesco al fine di accertare la verità;

33.   plaude alla sigla di accordi di facilitazione dei visti e di riammissione con l'UE quale passo transitorio verso un reciproco regime di esenzione dal visto e chiede, a tal fine, alla Commissione di elaborare una tabella di marcia volta ad aumentare la mobilità, compresa una più ampia partecipazione a programmi di scambio di apprendimento permanente e culturali, e al governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di continuare il suo impegno a rispettare le norme europee nei settori della giustizia, della libertà e della sicurezza; si compiace dell'introduzione dei nuovi passaporti dotati di parametri di sicurezza biometrici da parte della Repubblica di Macedonia; rileva le difficoltà registrate dai cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia a causa del mancato riconoscimento dei suoi passaporti da parte di uno Stato membro dell'Unione europea; ricorda che la questione è stata sollevata ed esaminata dettagliatamente durante i negoziati sull'accordo sulle agevolazioni in materia di visti; sottolinea che una Dichiarazione congiunta è stata adottata ed allegata al testo siglato; invita tutte le parti interessate ad agire con rapidità in merito a tale Dichiarazione, non appena siano state soddisfatte le condizioni per la sua attuazione;

34.   richiama l'attenzione sui vantaggi offerti dall'esperienza dei precedenti negoziati con la Slovenia e la Croazia, le quali hanno ereditato le stesse leggi comunitarie e le stesse prassi dall'ex Iugoslavia; sottolinea la chiara prospettiva che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia divenga membro dell'UE e chiede che i negoziati comincino quanto prima;

35.   chiede ai nuovi Stati membri di svolgere un ruolo attivo nel cammino dell'ex Repubblica di Macedonia verso l'Unione europea, permettendole di beneficiare delle loro esperienze in materia di riforme;

36.   deplora la firma da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia del trattato bilaterale in materia di immunità con gli Stati Uniti, che esclude i cittadini americani e il personale militare americano dalla giurisdizione del Tribunale penale internazionale (TPI); rileva che il TPI è uno dei fondamenti del diritto internazionale e che lo Statuto di Roma è stato sostenuto con forza dall'UE; chiede a tale proposito al governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di trovare il modo di abrogare l'accordo bilaterale che pregiudica la piena efficacia del Tribunale penale internazionale;

37.   ribadisce l'obiettivo di una chiara appartenenza alla UE dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di tutti i paesi dei Balcani occidentali, conformemente con l'"Agenda di Salonicco"; ritiene che la prospettiva dell'adesione all'UE debba essere rispettata per consolidare la stabilità e la pace nella regione;

38.   ritiene che il sistema di istruzione e di formazione, l'investimento nel capitale umano e l'accesso della popolazione a Internet debbano essere migliorati per rispondere ai bisogni della società;

39.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e al Segretario generale delle Nazioni Unite. 20070712-P6_TA(2007)0352_IT-p000000220070712-P6_TA(2007)0352_IT-p0000003

(1) GU L 35 del 7.2.2006, pag. 57.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0568.
(3) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).


Accordo TRIPS e accesso ai medicinali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'Accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci
P6_TA(2007)0353B6-0288/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue risoluzioni del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio –bilancio intermedio(1), del 23 maggio 2007 sugli Accordi di partenariato economico(2) e del 30 novembre 2006 sull'AIDS(3),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo che modifica l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (COM(2006)0175),

–   visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica(4),

–   visto l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito "Accordo TRIPS") approvato a Marrakesh il 15 aprile 1994,

–   vista la Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica approvata il 14 novembre 2001 dalla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (di seguito Dichiarazione di Doha)(5),

–   vista la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 (di seguito "Decisione OMC") adottata conformemente al paragrafo 6 della Dichiarazione Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica,

–   visto il Protocollo che modifica l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (di seguito Protocollo),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che oltre il 95% dei 39,5 milioni di persone che nel mondo soffrono di HIV/AIDS vivono nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa; considerando che si stima che in tutto il mondo gli orfani rimasti tali per causa di HIV/AIDS sono 15 milioni, 12,3 milioni dei quali vivono nell'Africa subsahariana,

B.  considerando che, prima dell'entrata in vigore dell'accordo TRIPS nel 1994, la capacità di alcuni paesi in via di sviluppo a medio reddito di produrre medicinali generici è aumentata, e che persino i paesi molto poveri sono riusciti a ottenere sul mercato mondiale alcuni medicinali generici a basso costo coperti o meno da brevetto,

C.  C considerando che la Dichiarazione Doha ha riconfermato le cosiddette "flessibilità" previste dall'accordo TRIPS e le ha ulteriormente ampliate istituendo un dispositivo giuridico che consente ai paesi che non sono in grado di produrre medicinali generici in sostituzione di costosi medicinali coperti da brevetto in base a licenze obbligatorie rilasciate a livello nazionale, di importare medicinali dai paesi capaci e desiderosi di assisterli senza ingerenze da parte dei titolari dei brevetti interessati,

D.   considerando che tale soluzione, inizialmente contenuta in una clausola nota come decisione OMC, potrebbe essere resa definitiva sotto forma di un Protocollo all'accordo TRIPS, la cui approvazione è attualmente all'esame del Parlamento,

E.   considerando che, ai sensi dell'articolo 30 dell'accordo TRIPS, i membri possono prevedere eccezioni limitate ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, a condizione che tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi; considerando che, poiché il paese che fornisce assistenza esporterebbe verso il paese importatore i medicinali richiesti, non dovrebbe esservi alcun impatto economico significativo sul mercato locale del paese esportatore,

F.   considerando che nessun paese finora ha presentato una notifica ufficiale al Consiglio TRIPS relativamente alla sua intenzione di utilizzare il meccanismo creato con la Decisione OMC per importare medicine a prezzi più bassi,

G.   considerando che i criteri procedurali e sostanziali che disciplinano il rilascio di licenze obbligatorie da parte di paesi importatori (ove applicabile) ed esportatori, nonché le condizioni e le notifiche connesse con dette licenze, rappresentano i principali ostacoli potenziali ad un uso efficace della Decisione OMC,

H.   considerando che gli Stati membri hanno già trasposto la Decisione OMC nella legislazione interna e quindi il differimento dell'accettazione del Protocollo ad una data successiva al 1° dicembre 2007 non creerebbe un vuoto giuridico,

I.   considerando che l'Unione europea dovrebbe esplicitamente sostenere la piena attuazione nei paesi in via di sviluppo delle flessibilità contenute nell'Accordo TRIPS come riconosciuto nella Dichiarazione Doha per promuovere l'accesso ai medicinali a tutti,

J.   considerando che il regolamento di attuazione della Decisione OMC non sottolinea sufficientemente i problemi dei trasferimenti di tecnologia e di costruzione di capacità,

K.   considerando che mediante i negoziati dell'accordo economico di partenariato (EPA) e altri accordi di libero scambio (FTA) bilaterali o regionali l'Unione europea propone di prevedere nuovi obblighi di proprietà intellettuale "OMC+" per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e altri paesi poveri in via di sviluppo, e i paesi meno sviluppati, tra cui l'osservanza o l'accettazione degli obblighi del trattato di cooperazione sui brevetti (PCT) e del trattato sul diritto dei brevetti (PLT) nonché l'incorporazione dei termini della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale(6); considerando che inoltre la UE fissa le condizioni sulle modalità in cui la parti possono determinare il loro regime di esaurimento,

1.   sottolinea che l'accesso a prodotti farmaceutici a prezzi accessibili nei paesi in via di sviluppo poveri e nei paesi meno sviluppati non solo è essenziale per raggiungere i previsti obiettivi di sviluppo dell'Unione europea, ma contribuirebbe a ridurre la povertà, ad aumentare la sicurezza umana e promuovere i diritti umani e lo sviluppo sostenibile;

2.   ritiene che la politica UE debba volgere a massimizzare la disponibilità di prodotti farmaceutici a prezzi accessibili nel mondo in via di sviluppo;

3.   invita il Consiglio a riconoscere che l'Unione europea deve adottare con urgenza misure supplementari intese a promuovere il trasferimento di tecnologie, la ricerca, lo sviluppo delle capacità, i sistemi di approvvigionamento regionali e a fornire assistenza nelle procedure di registrazione al fine di favorire e accrescere la produzione di prodotti farmaceutici negli stessi paesi in via di sviluppo;

4.   invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario concreto al trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici e all'incremento delle capacità a favore dei paesi in via di sviluppo e della produzione locale di medicinali in tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, adempiendo agli obblighi stabiliti dall'articolo 66, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS;

5.   chiede al Consiglio di impegnarsi per uno specifico livello di finanziamento per potenziare o costruire impianti per la produzione di prodotti farmaceutici di proprietà di persone del luogo nei paesi in via di sviluppo (inclusi quelli meno sviluppati) e aumentare la dotazione totale dell'Unione europea a favore dei partenariati pubblici-privati che perseguono la ricerca e lo sviluppo di medicinali che rivestono particolare importanza per i paesi in via di sviluppo;

6.   chiede alla Commissione di concedere finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo relativamente alle malattie collegate alla povertà, tropicali e trascurate sulla base di un'ampia gamma di strumenti, inclusi i partenariati pubblici-privati ed altri possibili mezzi di finanziamento, e di aiutare gli istituti di ricerca desiderosi di cooperare con iniziative di salute pubblica in questi settori;

7.   chiede al Consiglio di sostenere l'idea che il meccanismo creato dalla Decisione OMC e dal Protocollo all'Accordo TRIPS rappresenti solo parte della soluzione al problema costituito dall'accesso ai medicinali e dalla salute pubblica e che sono ugualmente indispensabili altre misure per migliorare le cure e l'infrastruttura sanitaria;

8.   chiede al Consiglio di sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le cosiddette flessibilità strutturali dell'Accordo TRIPS riconosciute dalla Dichiarazione Doha perché siano in grado di fornire le medicine essenziali a prezzi accessibili nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di salute pubblica;

9.   incoraggia i paesi in via di sviluppo a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione nel quadro dell'Accordo TRIPS, quali le licenze obbligatorie e il meccanismo previsto dall'articolo 30;

10.   invita il Consiglio ad adottare una dichiarazione politica comune con il Parlamento nel senso che gli Stati membri dell'Unione europea sono liberi di utilizzare tutte le deroghe previste dall'Accordo TRIPS nel quadro delle rispettive leggi nazionali sui brevetti per autorizzare la produzione e l'esportazione "per far fronte ad esigenze di sanità pubblica nei paesi membri importatori'e chiede al Consiglio di garantire che la Commissione si astenga dal prendere iniziative volte a interferire con questo tipo di iniziativa;

11.  invita il Consiglio a dare seguito alla Dichiarazione Doha e a limitare il mandato della Commissione perchè ometta di negoziare disposizioni TRIPS-plus relative ai farmaci che incidano sulla salute pubblica e sull'accesso ai farmaci, quali l'esclusività dei dati, le proroghe delle licenze e la limitazione delle motivazioni inerenti alle licenze obbligatorie, nel quadro dei negoziati dell'EPA con i paesi ACP e di altri futuri accordi regionali e bilaterali con i paesi in via di sviluppo;

12.   chiede alla Commissione di sostenere la trasparenza da parte dei richiedenti di brevetti sulla fonte e l'origine delle invenzioni derivanti da risorse biologiche e da conoscenze tradizionali reperite nei paesi in via di sviluppo al fine di promuovere una condivisione equa dei benefici e della tecnologia derivata da queste stesse risorse da parte dei paesi fornitori;

13.   invita la Commissione a sostenere le strategie "di fornitura raggruppata" ai sensi dell'articolo 31, lettera b) dell'accordo TRIPS e di altre strategie che potrebbero essere utilizzate da paesi o da gruppi di paesi per fornire maggior potere d'acquisto ed economie di scala nella produzione di medicinali generici a prezzi accessibili e stimolare l'investimento diretto in strutture locali di produzione all'interno di una regione;

14.   chiede al Consiglio di dare mandato alla Commissione europea di sostenere in modo proattivo i lavori del Gruppo di lavoro intergovernativo sulla salute pubblica, l'innovazione e la proprietà intellettuale (IGWG) nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della salute e di riferire regolarmente al Parlamento europeo sulle sue attività;

15.  esorta le imprese farmaceutiche a ricercare soluzioni tariffarie alternative secondo un approccio basato su volumi elevati e margini ridotti che potrebbe migliorare l'accesso ai medicinali;

16.   ricorda che la contraffazione di medicinali non rientra nella problematica delle licenze; sottolinea che le misure per affrontare la contraffazione devono essere prese nell'ambito della legislazione penale (sanzioni penali) e nel settore della regolamentazione relativi ai medicinali, potenziando la capacità regolamentare dell'autorità nazionale e non aumentando i livelli di tutela della proprietà intellettuale;

17.   invita i paesi meno sviluppati e altri paesi poveri a prendere le misure necessarie per impedire che i prodotti farmaceutici coperti da licenze obbligatorie vengano distolti dal mercato nazionale, garantendo invece che i medicinali vadano alla popolazione locale che ne abbisogna;

18.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e ai paesi ACP, all'OMC e ai Direttori del Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'AIDS (UNAIDS), al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e al Fondo demografico delle Nazioni Unite (UNFPA).

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0274.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0204.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0526.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
(5) WT/MIN(01)/DEC/W/2, 14 novembre 2001.
(6) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.


Controllo democratico nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sul controllo democratico dell'attuazione dello strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo
P6_TA(2007)0354B6-0310/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che il Parlamento ha lanciato un processo di controllo democratico dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(1)(DCI),

B.   considerando che, in base all'articolo 2, paragrafo 1 del DCI, l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo di questo strumento è l''eliminazione della povertà nei paesi partner" nonché "il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio",

C.   considerando che il Parlamento ha approvato tre risoluzioni(2) a norma dell'articolo 81 del suo regolamento, segnalando alla Commissione che, a suo parere, essa ha esulato dalle sue competenze di esecuzione in una serie di suoi progetti di decisione che stabiliscono i documenti strategici,

D.   considerando che le conclusioni del controllo parlamentare dei documenti strategici per paese, regionali e tematici della Commissione sono stati trasmessi alla Commissione sotto forma di lettera(3), evidenziando le principali preoccupazioni orizzontali del Parlamento con più di 150 pagine che sintetizzano la valutazione da parte del Parlamento dei singoli documenti strategici, chiedendo alla Commissione di fornire informazioni specifiche su singoli casi,

E.   considerando che la risposta della Commissione è pervenuta sotto forma di una lettera inviata il 26 marzo 2007 dai Commissari Ferrero-Waldner e Michel alla commissione per lo sviluppo, che va considerata come "risposta consolidata sia alla lettera che alla risoluzione"(4),

F.   considerando che i Commissari affermano che gli OSM non potranno essere raggiunti ponendo esclusivamente l'accento sui servizi di base e ribadiscono nel contempo l'impegno a conseguire l'obiettivo di assegnare il 20% di aiuti a titolo dei programmi DCI per paese entro il 2009 all'istruzione primaria e secondaria nonché alla sanità di base,

G.   considerando che la Commissione afferma inoltre che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore contribuirà di per sé a formare a livello nazionale quadri professionali in grado di gestire e produrre le necessarie politiche per l'eradicazione della povertà e lo sviluppo sostenibile,

H.   considerando che la Commissione ha comunicato che sta esaminando le modalità per migliorare il processo di consultazione dei vari soggetti interessati ed ha evidenziato che, nell'elaborazione dei programmi annuali di azione, sarà eventualmente effettuata una valutazione dell'impatto di genere in ordine alle misure proposte,

I.   considerando che le questioni trasversali – promozione dei diritti dell'uomo, parità tra uomo e donna, democrazia, buon governo, diritti del fanciullo, disabili e diritti dei popoli indigeni, sostenibilità ambientale e lotta all'HIV/AIDS – devono essere integrate in tutti i programmi,

J.   considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del DCI sancisce che il finanziamento può configurarsi sotto forma di sostegni finanziari "qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza" e che la Commissione deve sostenere "gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit",

1.   si compiace della lettera inviata in data 26 marzo 2007 dai Commissari Ferrero-Waldner e Michel alla commissione per lo sviluppo, ma deplora che essa non dia una risposta concreta alle questioni specifiche sollevate nella lettera del Parlamento e che finora non sia pervenuta alcuna risposta alle questioni concrete contenute nelle conclusioni del Parlamento relative a singoli documenti strategici;

2.   esorta la Commissione a perseguire l'eradicazione della povertà e il conseguimento degli OSM, ponendo in particolare un forte accento sulla sanità di base e sull'istruzione di base; sottolinea che, per i paesi in cui esse non figurano come settori focali, la Commissione deve fornire dettagliate informazioni sulle attività di altri donatori, evidenziando il modo in cui il paese partner si stia avviando verso il conseguimento degli OSM entro il 2015;

3.   deplora che i documenti strategici per paese non assegnino una parte sufficiente delle risorse all'obiettivo primario e generale del DCI relativo all'eliminazione della povertà e al conseguimento degli OSM; deplora in particolare che resti del tutto incerto il modo in cui l'UE raggiungerà una quota di riferimento del 20% degli aiuti stanziati a titolo dei programmi per paese coperti dal DCI da dedicare all'istruzione primaria e secondaria e alla sanità di base entro il 2009; esorta la Commissione ad indicare in dettaglio il modo in cui sta attuando quest'impegno, se siano state impartite al riguardo istruzioni ai responsabili geografici e alle delegazioni e se sia stata stabilita una specifica base statistica;

4.   riconosce l'importanza di alcune attività extra sviluppo come il rafforzamento della visibilità esterna dell'UE nonché gli aspetti connessi all'istruzione superiore, all'integrazione regionale, al commercio e all'aviazione civile, in quanto possono avere conseguenze positive sulle relazioni tra l'UE e i suoi paesi partner, ma ricorda che il DCI è uno strumento specifico per lo sviluppo con un requisito giuridico secondo il quale tutti i finanziamenti a titolo dei suoi programmi geografici ed almeno il 90% del finanziamento a titolo dei suoi programmi tematici deve essere ammissibile come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in base ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo; rileva che le attività non rientranti nell'APS dovrebbero essere finanziate da altre fonti;

5.   invita la Commissione a fornire dettagliate informazioni sull'impatto degli OSM di tutte le attività previste a titolo del DCI; chiede alla Commissione di indicare, in ordine di priorità, quali criteri abbia utilizzato per l'assegnazione dei fondi tra i programmi geografici DCI nonché i criteri per definire i documenti strategici per alcuni paesi e regioni e non per altri;

6.   apprezza e sostiene gli sforzi della Commissione sulla divisione del lavoro e il coordinamento dei donatori, ma rileva l'esigenza di una visione globale delle attività di tutti i donatori ed esorta quindi la Commissione a fornire al Parlamento una "matrice dei donatori" dettagliata ed aggiornata per ogni paese e regione;

7.   invita la Commissione a comunicare al Parlamento come stia pianificando di garantire un'idonea ed efficace consultazione di tutti i soggetti interessati in ogni fase del processo di programmazione, soprattutto quando intenda introdurre nuove attività;

8.   deplora che le questioni trasversali non siano chiaramente integrate nei documenti strategici e nei programmi indicativi ed esorta quindi la Commissione ad inserirle in modo autenticamente orizzontale nei suoi programmi annuali di azione e a fornire chiari parametri di riferimento in materia di integrazione e/o indicatori di impatto relativi alle attività previste;

9.   sollecita la Commissione ad applicare rigorosamente i criteri di ammissibilità per il sostegno finanziario, astenendosi soprattutto da tali azioni nei paesi in cui non può essere garantita la trasparenza della spesa pubblica; invita inoltre la Commissione a fornire informazioni supplementari al Parlamento in particolare sul modo in cui, in tutti i paesi che beneficiano del sostegno finanziario, stia applicando il requisito giuridico a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del DCI che prevede un sostegno agli "sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit";

10.   invita la Commissione a trasmettere al Parlamento tutte le informazioni sui programmi geografici e tematici, unitamente all'elenco completo dei membri del comitato DCI; sollecita la Commissione a trasmettere sistematicamente e immediatamente ai membri del comitato DCI tutte le conclusioni del controllo del Parlamento nelle loro versioni integrali;

11.   si attende che la Commissione affronti le preoccupazioni del Parlamento, espresse nelle conclusioni dello scrutinio dei documenti strategici, e attui pienamente le raccomandazioni e le richieste del Parlamento nei piani annuali di azione;

12.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai membri del comitato DCI.

(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(2) Risoluzione 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (P6_TA(2007)0045); Risoluzione del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabilisce i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina (P6_TA(2007)0233); Risoluzione del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia (P6_TA(2007)0280).
(3) Lettera D(2007)303749 del 5 marzo 2007 del presidente della commissione per lo sviluppo, Josep Borrell Fontelles ai Commissari Ferrero-Waldner e Michel (registrata come documento di comitatologia n. CMT-2007-1709-2).
(4) Lettera A(2007)5238 del 26 marzo 2007 del commissario Ferrero-Waldner al presidente della commissione per lo sviluppo, Josep Borrell Fontelles (registrata come documento di comitatologia n. CMT-2007-1709-3).


Mandato negoziale: accordo rafforzato tra la Comunità europea e l'Ucraina
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 destinata al Consiglio su un mandato negoziale per un nuovo accordo rafforzato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e l'Ucraina dall'altro (2007/2015(INI))
P6_TA(2007)0355A6-0217/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Michał Tomasz Kamiński a nome del gruppo UEN sul mandato negoziale per un nuovo accordo rafforzato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e l'Ucraina dall'altro (B6-0022/2007),

–   vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2007 di aprire i negoziati con l'Ucraina su un nuovo accordo rafforzato,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare quella del 13 gennaio 2005 sui risultati delle elezioni presidenziali(1) e quella del 6 aprile 2006 sulle elezioni parlamentari(2) e quella del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità(3),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità (COM(2004)0373) e la recente comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

–   visto il piano d'azione UE-Ucraina adottato congiuntamente il 21 febbraio 2005 e la recente relazione della Commissione sullo stato di avanzamento PEV del 4 dicembre 2006 sull'Ucraina (SEC(2006)1505/2),

–   viste la dichiarazione congiunta del Vertice UE-Ucraina del 1° dicembre 2005 e la dichiarazione congiunta del Vertice UE-Ucraina del 27 ottobre 2006,

–   vista l'assistenza che verrà prestata all'Ucraina nel quadro dello Strumento europeo di vicinato e partenariato(4) al fine di sostenere l'agenda delle riforme nel paese,

–   visto l'articolo 49 del trattato UE,

   vista la firma, il 18 giugno 2007, degli accordi tra l'Unione europea e l'Ucraina sulle agevolazioni per il rilascio dei visti e la riammissione di immigrati clandestini,

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 5, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0217/2007),

A.   considerando che l'Ucraina ha forti legami storici, culturali ed economici con l'Unione europea e considerando che si tratta di uno dei principali dell'Unione nell'ambito del vicinato orientale, esercitando un'importante influenza sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità dell'intero continente,

B.   considerando che l'Ucraina ha adottato un importante pacchetto di tutti gli atti e le riforme legislative necessari a diventare membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

C.   considerando che nella sua summenzionata relazione del 2006 sullo stato di avanzamento PEV, la Commissione ha riconosciuto i considerevoli progressi effettuati dall'Ucraina verso il consolidamento del rispetto per i diritti umani e lo Stato di diritto, indicando, tuttavia, che gli sforzi in materia di riforme devono essere intensificati,

D.   considerando che l'Ucraina ha dichiarato la sua volontà di procedere sul cammino dell'integrazione europea e di diventare uno Stato membro dell'Unione europea e considerando che tale obiettivo continua ad essere sostenuto dal consenso di tutti gli attori coinvolti,

E.   considerando che il Parlamento ha invitato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a considerare l'eventualità di dare all'Ucraina una chiara prospettiva europea,

F.   considerando che l'Unione europea ha riconosciuto le aspirazioni europee dell'Ucraina ed ha accolto con favore la scelta europea dell'Ucraina nelle conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2005 e nel piano d'azione UE-Ucraina che non esclude, in futuro, una chiara prospettiva europea,

G.   considerando che, nella sua decisione sul mandato negoziale, il Consiglio ha previsto la costruzione di un rapporto sempre più stretto con l'Ucraina; considerando, tuttavia, che sarebbe stato auspicabile che tale decisione prevedesse una prospettiva tangibile e specificasse la forma di rapporto che l'accordo andrà ad istituire,

H.   considerando che il nuovo accordo dovrebbe motivare l'Ucraina a realizzare ulteriori riforme politiche, economiche e sociali e a potenziare la cooperazione tra le parti,

1.   si compiace per la decisione del Consiglio di aprire i negoziati su un nuovo accordo volto ad approfondire la cooperazione politica e a conseguire la graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea;

2.   esprime inquietudine per le attuali tensioni politiche ed invita tutte le parti in causa ad attenersi all'accordo concluso il 27 maggio 2007 ed a mettere in atto una soluzione politica globale e sostenibile che veda la partecipazione di tutti gli attori, mantenendo nel contempo l'Ucraina sulla via dell'integrazione europea;

3.   invita la dirigenza ucraina, nonché il Consiglio e la Commissione, a prendere ogni possibile provvedimento per garantire che i negoziati avviati nel mese di marzo possano continuare; ritiene, tuttavia, che prima che i negoziati siano conclusi e sia stata stabilita una nuova, stretta relazione tra l'Unione europea e l'Ucraina, l'attuale crisi debba essere risolta pacificamente, debba essere ripristinato il quadro regolamentare e operativo e garantito lo stato di diritto;

4.   riconosce che l'Ucraina e l'Unione europea hanno espletato con successo quanto previsto nell'Accordo di partenariato e di cooperazione (APC) e si sono avvalse delle possibilità previste da tale formato; è convinto che il livello di cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea, nonché il ruolo che spetta a tale paese negli affari europei contemporanei, rendano necessario un nuovo modello di relazioni che vada ben oltre gli impegni APC;

5.   consapevole dell'importanza essenziale dei simboli e delle prospettive nell'assicurare un sostegno pubblico per l'attuazione di un'agenda di riforme ambiziosa, ritiene che i negoziati dovrebbero condurre alla conclusione di un Accordo di associazione che contribuisca in modo efficiente e credibile a offrire una prospettiva europea all'Ucraina e avvii il relativo processo, inclusa la possibilità di adesione;

6.   ritiene che la rapidità e la profondità di questo processo europeo comune debbano essere strettamente legate alla capacità di attuare riforme in Ucraina e nell'Unione europea;

7.   ritiene che la conclusione del nuovo accordo debba essere basata sull'articolo 310 del trattato CE;

8.   ritiene che l'accordo dovrebbe prevedere lo sviluppo delle relazioni in fasi progressive, stabilendo condizioni concrete e calendari da rispettare; chiede che sia previsto un riesame dell'accordo, per tener conto degli sviluppi dinamici in Ucraina e nelle relazioni bilaterali;

9.   invita la dirigenza politica ucraina ad impegnarsi a favore di un'energica attuazione delle riforme e invita tutti gli attori della scena politica e della società civile ucraine ad adoperarsi per raggiungere un ampio consenso politico a favore di una stabile composizione costituzionale e delle riforme che devono sostenere le aspirazioni europee del paese; raccomanda l'adozione e l'attuazione della nuova legislazione ucraina sui partiti politici e sul finanziamento della campagna politica in linea con la prassi dell'Unione europea, nonché una legislazione chiara che separi il settore delle imprese dal potere e che regoli i conflitti d'interesse;

10.   esorta i leader ucraini a rimanere fedeli al loro impegno a favore dei principi di libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sostenuto dal popolo ucraino nel dicembre 2004;

11.   esorta il governo ucraino a sottolineare l'importanza di intensificare la lotta contro la corruzione e la necessità di continuare la riforma del servizio civile sulla base degli standard europei, al fine di promuovere la trasparenza e rafforzare la responsabilità degli organi dell'amministrazione statale adottando il quadro legislativo adeguato;

12.   sottolinea, a fronte delle sfide cui l'Ucraina si troverà confrontata in fase di attuazione degli impegni previsti dall'accordo, che sarebbe opportuno avvalersi della revisione delle prospettive finanziarie 2007-2013 e dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, prevista per il 2008-2009, in modo tale da aumentare l'assistenza finanziaria dell'Unione europea a favore dell'Ucraina, attualmente piuttosto modesta in termini pro capite; incoraggia l'Ucraina a partecipare più efficacemente ai progetti europei;

13.   sottolinea l'importanza di una cooperazione multilaterale nella regione del Mar Nero; sollecita la costituzione di una comunità UE-Mar Nero, sulla falsa riga della dimensione settentrionale, per rafforzare e incoraggiare un maggiore dialogo al fine di instaurare un vicinato più stabile, sicuro e democratico e riconosce il ruolo fondamentale che l'Ucraina dovrebbe svolgere nell'ambito di siffatte iniziative, soprattutto nei settori della cooperazione economica, della sicurezza energetica, della migrazione e dell'ambiente;

14.   si compiace per la decisione dell'UEFA di affidare alla Polonia e all'Ucraina l'organizzazione congiunta dei Campionati europei di calcio del 2012; considera tale decisione come una forte espressione di fiducia nel confronti dell'Ucraina nella sua qualità di membro della comunità democratica europea e ritiene che ciò contribuirà ad accrescere la volontà della dirigenza ucraina di proseguire con le riforme;

15.   sottolinea l'importante ruolo svolto dal comitato di cooperazione parlamentare UE-Ucraina nel favorire la cooperazione tra l'Unione europea e l'Ucraina e sollecita un ulteriore rafforzamento della dimensione parlamentare delle relazioni UE-Ucraina; esorta le varie istituzioni dell'Unione europea a migliorare il coordinamento delle loro politiche nei confronti dell'Ucraina;

16.   sottopone le seguenti raccomandazioni al Consiglio e lo invita a chiedere alla Commissione di tenerne conto in fase di negoziato;

   a) attirare l'attenzione dei partner ucraini sulla necessità di consolidare ulteriormente le fondamenta della democrazia liberale, segnatamente per quanto riguarda un sistema costituzionale stabile, la protezione dei diritti umani e delle libertà individuali, compresi i diritti delle minoranze, il potenziamento dei meccanismi di controllo democratico, compresa una società civile forte, e la stabile integrazione dello Stato di diritto; ricorda a tale riguardo la raccomandazione figurante nei pareri della commissione di Venezia relativamente all'Ucraina, molti dei quali devono ancora essere attuati;
   b) esortare le autorità ucraine ad adempiere ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e ad adoperarsi diligentemente per garantire i diritti delle donne all'uguaglianza, alla vita, alla libertà e alla sicurezza, nonché la tolleranza zero nei confronti delle discriminazioni, delle torture e dei trattamenti crudeli, disumani e degradanti;
   c) sottolineare che la chiave per la stabilizzazione dell'Ucraina è rappresentata dallo svincolare i poteri economici rispetto a quelli politici, dall'eliminazione della corruzione e dalla garanzia di un potere giudiziario indipendente; invita l'Ucraina ad attuare e a mettere in atto misure anticorruzione; sottolinea la necessità di assicurare la certezza del diritto e la prevenzione di competenze giuridiche concorrenti in seno al diritto ucraino; è favorevole all'adozione e all'attuazione di una riforma amministrativa globale; sottolinea la necessità di una efficace attuazione del piano d'azione rivisto nei settori della giustizia e degli affari interni;
   d) esprimere la sua preoccupazione per le asserzioni di maltrattamenti e torture dei detenuti da parte della polizia con l'obiettivo di ottenere confessioni ed esortare le autorità ucraine ad attuare pienamente la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
   e) approfondire il regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali in linea con gli impegni assunti dall'Ucraina a livello regionale e internazionale; prevedere una stretta partecipazione dell'Ucraina alla Politica estera di sicurezza comune come pure allo sviluppo di una cooperazione regionale nell'area del Mar Nero; cercare di potenziare il suo ruolo nella regione dell'Europa orientale ed incoraggiarla a continuare le proprie attività incentrate sulla promozione della stabilità, della sicurezza e della democrazia, nonché dello sviluppo sostenibile, nel vicinato comune, ponendo in particolare l'accento sulla composizione dei conflitti congelati in detta regione; attingere dall'esperienza della cooperazione ucraina con la missione dell'Unione europea per l'assistenza alle frontiere (missione EUBAM) ai confini con la Moldova, tenendo conto del fatto che il Parlamento approva l'iniziativa di prorogare il mandato della missione di altri due anni;
   f) sostenere la libertà d'impresa e il consolidamento dell'economia di mercato ucraina e lavorare a favore del ravvicinamento della legislazione verso l'acquis comunitario al fine di migliorare il suo clima di investimenti, con particolare riferimento alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali(5) e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(6), introducendo una legislazione sul project financing, e contribuire al suo potenziale di crescita; sottolineare che la chiave per attirare investimenti esteri in Ucraina è l'instaurazione di un clima di investimenti solido, stabile e prevedibile e sollecitare il governo ucraino a proseguire l'attuazione delle sue previste riforme giuridiche e giudiziarie e ad affrontare in via prioritaria i problemi pendenti relativi al rimborso IVA e ai controlli delle esportazioni; esortare gli Stati membri che hanno avuto esperienze con funzionari pubblici con adeguate competenze linguistiche ad avviare gemellaggi al fine di consigliare meglio i loro omologhi ucraini in merito all'acquis comunitario dell'Unione europea;
   g) sottolineare la necessità di creare un quadro regolamentare stabile che garantirebbe la creazione di un'economia di mercato competitiva basata sul principio dei diritti di proprietà, quale fattore inestricabilmente connesso con la prospettiva europea dell'Ucraina;
   h) accogliere con favore l'istituzione di una commissione di collegamento tra le agenzie per la lotta contro le acquisizioni illegali e la confisca di imprese; esortare il governo ad adottare azioni concrete, tramite le necessarie riforme della legislazione societaria e del potere giudiziario per eliminare la minaccia di acquisizioni illegali e confisca di imprese;
   i) definire un piano concreto per la graduale istituzione di una vasta area di libero scambio, fondata su una base normativa comune e destinata a coprire quasi tutti gli scambi commerciali in beni, servizi e capitali tra l'Unione europea e l'Ucraina; invitare tutte le parti ad includere quanto più possibile i prodotti agricoli; sottolineare a tale riguardo l'importanza di compiere ulteriori progressi nell'ambito del processo della riforma normativa, soprattutto nei settori della politica di concorrenza, degli aiuti di Stato, degli appalti pubblici, dell'imposizione fiscale e dei diritti di proprietà intellettuale;
   j) tenere pienamente conto del ruolo critico dell'Ucraina nel garantire la sicurezza energetica dell'Unione europea e conferire la dovuta attenzione al fatto che il pieno controllo ucraino sulla sua sicurezza energetica è direttamente collegato alla sua stabilità politica e alla sua prosperità;
   k) insistere, quindi, affinché il settore energetico ucraino si attenga pienamente ai principi dell'economia di mercato e della trasparenza, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, l'accesso alle reti e l'efficienza; appoggiare una rapida integrazione dell'Ucraina nella comunità energetica europea; sottolineare l'importanza del fatto che l'Ucraina firmi il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia; a tale riguardo sollecitare l'accelerazione della procedura per la valutazione e la sicurezza nucleare di tutti gli impianti nucleari operativi in Ucraina in linea con il programma di lavoro del gruppo di lavoro congiunto per la sicurezza nucleare; assistere la diversificazione delle risorse ucraine, ad esempio con l'accesso agli approvvigionamenti diretti dell'Asia centrale; potenziare il suo ruolo strategico come paese di transito per la fornitura di petrolio e gas nell'Unione europea, ad esempio favorendo l'inversione del gasdotto Odessa-Brody e la sua estensione nell'Unione europea; sottolineare la necessità di coinvolgere l'Ucraina nello sviluppo del progetto del gasdotto, di completare il corridoio energetico Mar Caspio-Mar Nero-UE e di collegare la rete per l'elettricità dell'Ucraina alla rete UCTE; sollecitare un rafforzamento della cooperazione in materia di energia nel quadro dell'alleanza tra Georgia, Ukraina, Azerbaijan e Moldova (GUAM);
   l) sottolineare l'importanza di una strategia per l'energia sostenibile per l'Ucraina; sottolineare che, a seguito dell'esperienza della catastrofe nucleare di Chernobyl e alla luce dei problemi della crescente dipendenza dalle importazioni e della sfida dei cambiamenti climatici, l'Ucraina deve compiere sforzi importanti in relazione al risparmio energetico, all'esigenza energetica e alle energie rinnovabili; sottolineare che l'Ucraina è uno dei paesi più inefficienti sotto il profilo energetico a livello mondiale e che il raggiungimento di standard medi a livello di efficienza consentirebbe al paese di soddisfare la sua domanda interna in materia di energia senza far ricorso all'energia nucleare; sollecitare una cooperazione tecnica a tale riguardo tra l'Unione europea e l'Ucraina e insistere affinché tale operazione sia inclusa nel nuovo accordo rafforzato;
   m) rafforzare il potenziale dell'Ucraina come partner fondamentale nella gestione dei flussi migratori e delle frontiere; prevedere ulteriori provvedimenti congiunti nella lotta alla criminalità organizzata compresa l'eventuale conferma dello" status privilegiato" dell'Ucraina in relazione a Europol; garantire un'effettiva applicazione delle agevolazioni per il rilascio dei visti e gli accordi di riammissione; prevedere l'obiettivo dell'introduzione di un regime di viaggio senza necessità di visto ed effettuare i passi necessari in tal senso;
   n) approfondire la cooperazione tra l'Unione europea e l'Ucraina sulle questioni ambientali e rafforzare la capacità dell'Ucraina di affrontare le questioni relative alla qualità dell'aria e dell'acqua, alla gestione dei rifiuti, alla protezione della natura e alla contaminazione dalle radiazioni, taluni delle quali hanno gravi implicazioni transfrontaliere; fornire assistenza tecnica e finanziaria all'Ucraina nel processo di graduale ravvicinamento all'acquis UE in materia ambientale e agli standard ambientali basati sul diritto internazionale in materia di ambiente, comprese la Convenzione Espoo del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e la Convenzione di Berna del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; prevedere la costituzione di un meccanismo pienamente operativo e sostenibile per promuovere la consapevolezza ecologica e la protezione dell'ambiente fornendo un forum per la cooperazione tra i governi, la società civile/le ONG e il settore privato presso i vicini orientali dell'Unione europea;
   o) esortare i dirigenti politici ucraini ad attuare le pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro dell'Unione europea sui cambiamenti climatici, soprattutto tenendo conto delle considerevoli possibilità per l'Ucraina di utilizzare meccanismi flessibili nell'ambito del Protocollo; sostenere un'azione congiunta dell'Unione europea e dell'Ucraina sul futuro del protocollo di Kyoto;
   p) prevedere la partecipazione dell'Ucraina alle agenzie e ai programmi comunitari per aumentare l'accesso dei suoi politici e dei suoi esperti alla rete europea; aumentare ed ampliare le opportunità di contatti personali, segnatamente per gli attori della società civile, gli studenti e i ricercatori; rafforzare la cooperazione nel contesto del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e continuare i lavori per l'instaurazione/lo sviluppo di un dialogo strutturato UE-Ucraina in materia di scienza, tecnologia e ricerca spaziale;
   q) sottolineare che gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel ravvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, consentendo a tali paesi di beneficiare della loro esperienza in materia di riforme;

17.   chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere regolarmente e approfonditamente informati gli organi responsabili in merito all'andamento dei negoziati;

18.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Verkhovna Rada dell'Ucraina, al governo e al presidente dell'Ucraina.

(1) GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 155.
(2) GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 307.
(3) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.
(4) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
(5) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


Ridurre le disparità nelle regioni più povere dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sul ruolo e l'efficacia della politica di coesione nel ridurre le disparità nelle regioni più povere dell'Unione europea (2006/2176(INI))
P6_TA(2007)0356A6-0241/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 16, l'articolo 87, paragrafo 3, gli articoli137, 141, 158 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1),

–   vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(2),

–   viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona e del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg,

–   vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2007, intitolata "Quarta relazione sulla coesione economica e sociale" (COM(2007)0273),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2006 intitolata "La strategia di crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: quarta relazione intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281),

–   vista la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092),

–   vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata "Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),

–   vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 intitolata "Terza relazione intermedia sulla coesione: verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la coesione" (COM(2005)0192),

–   vista la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2004, intitolata "Un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche" (COM(2004)0343),

–   vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 intitolata "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie" (COM(1996)0067),

–   vista la relazione speciale n. 10/2006 della Corte dei conti europea sulle valutazioni ex post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali)(3),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0241/2007),

A.   considerando che l'articolo 158 del trattato CE implica che la Comunità miri a promuovere uno sviluppo armonioso nonché a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite rafforzando la crescita economica,

B.   considerando che le regioni più povere dell'Unione europea sono regioni che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di convergenza della politica di coesione, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% del PIL medio pro capite dell'Unione europea nel suo complesso,

C.   considerando che il concetto di coesione non è stato chiaramente definito e che esso comprende varie attività volte a promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso delle regioni dell'UE,

D.   considerando che nelle conclusioni della sua risoluzione del 24 aprile 2007 sulle conseguenze dei futuri ampliamenti sull'efficacia della politica di coesione(4), si constata che l'attuale struttura del finanziamento della politica di coesione deve essere riveduta in vista dei futuri allargamenti; considerando che in tali conclusioni si propone inoltre che il finanziamento della competitività regionale e della cooperazione territoriale debba incentrarsi maggiormente sull'integrazione delle economie regionali e delle infrastrutture di importanza europea nonché aiutare le regioni a far fronte alla globalizzazione e al cambiamento demografico,

E.   considerando che il principio di solidarietà è uno dei principi fondamentali su cui poggia l'Unione europea e serve a ridurre le disparità di sviluppo regionale nell'Unione,

F.   considerando che finora la politica di coesione dell'UE ha apportato un importante contributo allo sviluppo di molte regioni dei paesi un tempo oggetto degli obiettivi della coesione (Irlanda, Grecia, Portogallo e Spagna), sebbene in talune regioni esista ancora un notevole sottosviluppo, e che il suo impatto in termini di convergenza delle regioni più povere ha contribuito ad aumentare la prosperità dell'UE nel suo complesso,

G.   considerando che l'obiettivo della politica di coesione è di rendere gli Stati membri e le regioni economicamente vitali e pertanto indipendenti da aiuti esterni, sebbene l'erogazione dei fondi strutturali non sia soggetta a limiti temporali,

H.   considerando che mancano informazioni dettagliate e studi comparativi contenenti graduatorie riguardo ai progressi compiuti dalle regioni che beneficiano dei fondi strutturali;

I.   considerando che, dopo l'allargamento a 27 Stati membri, l'UE conta attualmente una popolazione di quasi 493 milioni di abitanti(5), di cui approssimativamente il 30%(6) vive nelle 100 regioni attualmente oggetto dell'obiettivo di convergenza, e che il divario tra le regioni in termini di PIL nell'UE-27 è oggi significativamente più ampio di quanto non fosse nell'UE-15, con un PIL medio pro capite che va dal 24% (Romania sud-orientale) al 303% (area di Londra detta Inner London) del PIL medio dell'UE,

J.   considerando che nell'UE-27 le regioni più povere oggetto dell'obiettivo di convergenza si trovano principalmente nei nuovi Stati membri, dove l'attuazione della politica di coesione è appena iniziata ed è pertanto impossibile valutarne i risultati in termini di riduzione delle disparità,

K.   considerando che negli Stati membri più poveri la crescita economica è distribuita in modo ineguale e tende a concentrarsi intorno alle zone urbane, mentre in questi paesi una parte sostanziale della popolazione vive nelle zone rurali,

L.   considerando che le regioni afflitte da una povertà economica derivante da una mancanza di infrastrutture di base, da un accesso limitato ai servizi pubblici e da un'elevata disoccupazione si stanno spopolando ad un ritmo più veloce delle altre regioni, e che a sua volta tale fenomeno mina la loro capacità di conseguire un autentico sviluppo,

M.   considerando che l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE impone alla Comunità di adeguare le sue politiche e di applicare misure speciali e specifiche alle regioni ultraperiferiche, data la situazione specifica di tali regioni, di cui la maggior parte figura tra le regioni più povere dell'UE, fattore che ne pregiudica gravemente lo sviluppo a causa degli effetti combinati e perduranti degli handicap strutturali e geografici,

N.   considerando che in alcuni dei nuovi Stati membri, nel periodo dal 2004 al 2006, l'assorbimento dei finanziamenti nelle regioni più povere oggetto della politica di coesione è stato modesto,

O.   considerando che, se si vuole che i finanziamenti strutturali siano utilizzati con successo, il che è necessario ai fini di assicurare una crescita economica sostanziale alle regioni più povere tale da consentire loro di mettersi al passo gradualmente con le regioni più sviluppate in termini di PIL pro capite, occorre uno stretto coordinamento tra autorità a livello locale, regionale, nazionale e comunitario,

P.   considerando che la concessione di finanziamenti non garantisce di per sé il loro buon utilizzo, e che spesso nelle regioni povere le autorità non dispongono né dell'esperienza e delle competenze adeguate, né degli essenziali fondi di cofinanziamento per poter utilizzare pienamente i finanziamenti cui hanno diritto nel quadro della politica di coesione,

Q.   considerando che esiste una serie di ragioni che spiegano il ritardo economico delle singole regioni e che le regioni più povere dell'UE segnatamente non possiedono né le infrastrutture di base fondamentali per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato e un aumento degli investimenti, né risorse umane adeguate né incentivi adeguati per l'istruzione, l'apprendimento permanente e l'innovazione,

R.   considerando che il capitale privato, il capitale di rischio, i fondi a rotazione e i microcrediti per le nuove imprese svolgono un ruolo essenziale quale forza trainante a vantaggio dell'imprenditorialità, dell'innovazione e della creazione di occupazione,

S.   considerando che l'esclusione sociale e la presenza di tassi di disoccupazione a lungo termine estremamente elevati prevalgono in particolare nelle regioni più povere, soprattutto tra le donne, gli anziani, i disabili e i gruppi etnici vulnerabili,

T.   considerando che i diritti fondamentali dei cittadini comprendono la parità di accesso per uomini e donne a tutti i servizi, la parità di opportunità sul mercato del lavoro e la parità di accesso all'istruzione, alla cultura e ai servizi sanitari e sociali,

1.   esorta ad intraprendere un'azione risoluta per ridurre le carenze più acute in materia di sviluppo nelle regioni più povere dell'UE, e osserva in particolare che i nuovi Stati membri, i quali rientrano nel quadro della politica di coesione dal 2004, richiedono un sostegno speciale a causa delle continue difficoltà che essi si trovano ad affrontare a livello istituzionale, amministrativo ed economico;

2.   sottolinea l'importanza di analizzare lo sviluppo storico dei paesi oggetto della coesione dell'UE-15; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri interessati, le loro regioni, le autorità locali e le altre parti interessate, a porre in evidenza, da un lato, le misure favorevoli alla crescita nelle regioni che hanno avuto successo (come l'Irlanda) e, dall'altro, i principali ostacoli incontrati nelle regioni che sono tuttora in ritardo di sviluppo, in modo che le regioni dei nuovi Stati membri possano evitare tali difficoltà;

3.   richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul caso delle regioni che, benché fossero tra le più povere nell'UE-15 e i loro dati in materia di sviluppo non siano migliorati, non rientrano più tra le regioni più povere dell'UE-27 per ragioni puramente statistiche; raccomanda di accordare attenzione alla specificità di dette regioni;

4.   è del parere che le difficoltà di assorbimento dei finanziamenti costituiscano un problema importante e urgente, in particolare per i nuovi Stati membri, che trovano arduo ottemperare ai complicati requisiti della politica di coesione e spesso non dispongono di capitale proprio (pubblico o privato) sufficiente per prefinanziare le sovvenzioni comunitarie, a causa delle pastoie procedurali e dei limiti temporali connessi all'attuazione dei progetti, che impediscono ai potenziali beneficiari di ottenere o addirittura di richiedere fondi che potrebbero utilizzare con profitto;

5.   è preoccupato che in talune regioni l'assistenza comunitaria sia scarsamente mirata, per cui la situazione in tali regioni continua a non migliorare benché esse beneficino di finanziamenti da molti anni, e le risorse comunitarie vengono sperperate;

6.   suggerisce che la politica di coesione dell'UE tenga in debito conto la diversità delle esigenze delle regioni più povere, concedendo aiuti adeguati alle loro caratteristiche e condizioni specifiche, e sfruttando il loro potenziale in modo da attuare progetti che producano risultati duraturi e un autentico sviluppo, sulla base di piani di sviluppo pluriennali che prendano nella debita considerazione i piani di sviluppo territoriale, e altre politiche comunitarie;

7.   raccomanda di adattare la politica di coesione dell'UE alle regioni ultraperiferiche, come previsto all'articolo 299, paragrafo 2, mediante l'adozione di misure speciali specifiche; appoggia la strategia messa in atto dall'UE a favore delle sue regioni ultraperiferiche, e chiede alla Commissione di precisare rapidamente il contenuto del "partenariato rafforzato" che ha annunciato, segnatamente per quanto riguarda il miglioramento della competitività delle regioni ultraperiferiche e il suo piano d'azione per il grande vicinato;

8.   raccomanda che, al fine di accelerare la crescita economica, un aumento degli investimenti e uno sviluppo sostenibile ed equilibrato nelle regioni più povere, le regioni e gli Stati membri accordino la priorità ai progetti volti a rendere le regioni più accessibili dotandole delle infrastrutture di base, in particolare nel settore dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, prestando la debita attenzione all'impatto sociale e ambientale di tali progetti;

9.   invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a tenere debito conto della necessità di prevedere uno sviluppo equilibrato all'interno delle singole regioni al momento di pianificare futuri programmi di sviluppo regionale; è convito che sia particolarmente importante prendere in considerazione le esigenze specifiche delle zone urbane, realizzando un'adeguata politica urbanistica che comprenda una strategia abitativa per i cosiddetti "quartieri poveri", nonché perseguire un'adeguata politica rurale;

10.   è convinto che sia particolarmente importante attribuire alle città maggiori competenze in materia di politica di coesione, affinché possano reagire nel quadro di partenariati alle esigenze specifiche delle zone urbane; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare pienamente le potenzialità offerte dai piani di sviluppo integrato, che consentono di creare un legame diretto tra politica di coesione e pianificazione urbana;

11.   incoraggia gli Stati membri a rendere le regioni più povere maggiormente attraenti per gli investitori promuovendo il loro patrimonio naturale e culturale con l'obiettivo di sviluppare le forme tradizionali di attività economica tipiche di ciascuna regione nonché creare nuove forme di attività economica, favorendo nel contempo uno sviluppo urbano-rurale equilibrato; esorta pertanto la Commissione ad adoperarsi maggiormente per individuare e sostenere azioni volte a conservare i particolari mestieri e costumi che ancora perdurano in alcune regioni d'Europa isolate e in ritardo di sviluppo;

12.   si compiace dell'enfasi data al fatto di utilizzare la politica di coesione per migliorare la capacità di innovazione della Comunità nel periodo dal 2007 al 2013; osserva che tale obiettivo dovrebbe applicarsi anche alle regioni più povere; sottolinea in particolare l'esigenza di ridurre il divario tecnologico esistente all'interno delle varie regioni e dei vari Stati membri e tra loro sostenendo le reti di cooperazione tecnologica;

13.   ricorda alla Commissione e agli Stati membri che qualunque valutazione della politica di coesione deve condurre ad una politica di coesione più efficace e innovativa in una eventuale futura Unione allargata; rammenta la necessità di orientarsi verso nuovi concetti di sviluppo territoriale e idee più specifiche per sostenere lo sviluppo di una massa critica regionale intorno alle zone urbane e ad altri agglomerati regionali; rammenta altresì la necessità di ricorrere ad un'impostazione differenziata dell'utilizzo dei fondi strutturali in funzione delle rispettive esigenze di ciascuna regione;

14.   invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti volti ad incrementare la capacità regionale di generare e assorbire nuove tecnologie, soprattutto quelle che riguardano la protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle risorse naturali e che interessano la diffusione di modelli basati su un più basso consumo energetico e sull'uso di energie rinnovabili, affinché tali regioni possano sviluppare un ruolo d'avanguardia nel campo dell'innovazione ecologica, senza dover sopportare gli aspetti negativi connessi ad uno sviluppo non sostenibile sperimentati da altre regioni nel loro ciclo di sviluppo;

15.   rileva l'importanza della cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) nell'ambito della politica di coesione dell'UE, al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato; incoraggia al riguardo l'istituzione di reti di cooperazione regionali e settoriali che interessino in particolare le regioni più povere;

16.   incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a promuovere l'imprenditorialità nelle regioni più povere mediante un sistema integrato di incentivi economici e sociali per gli investitori, e richiama l'attenzione sulla necessità di una semplificazione significativa delle procedure amministrative, in particolare per quanto riguarda la creazione di nuove attività economiche e l'espansione di quelle esistenti;

17.   incoraggia gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità nelle scuole e a sostenere programmi di formazione per i futuri imprenditori, rivolti in particolare ai giovani, alle donne, agli anziani e alle minoranze esposte all'emarginazione sociale;

18.   accoglie con favore i nuovi strumenti, quali le iniziative denominate "Risorse europee congiunte per le piccole e medie imprese" (Jeremie) e "Sostegno comunitario congiunto per un investimento durevole nelle zone urbane" (Jessica); sottolinea tuttavia che tali strumenti sono stati introdotti tardi per essere pienamente utilizzati e che la consapevolezza delle loro possibilità a livello locale e regionale è ancora molto limitata; rileva la pressante necessità di diffondere tali strumenti e di applicarli nel modo più ampio possibile negli Stati membri, in funzione della situazione reale di questi Stati, tenendo conto delle esigenze effettive dei potenziali beneficiari e della loro capacità concreta di utilizzare tali strumenti;

19.   invita la Commissione ad intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alle regioni istituendo un adeguato programma di formazione; accoglie con soddisfazione l'iniziativa "Assistenza congiunta per il sostegno di progetti nelle regioni europee" (Jaspers) per fornire assistenza nell'attuazione di progetti di vaste dimensioni;

20.   si compiace dell'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico", recentemente introdotta, e dell'impegno da essa previsto di diffondere le migliori prassi che in passato hanno avuto un impatto nettamente positivo e hanno contribuito alla crescita economica regionale; invita pertanto la Commissione a garantire che le regioni più povere dell'UE siano inserite nelle reti per lo scambio delle migliori prassi, descrivendo dette prassi in un sito Internet accessibile al pubblico in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

21.   incoraggia gli Stati membri ad istituire partenariati pubblico-privato (PPP) quale efficace strumento per far partecipare il capitale privato al finanziamento dei progetti di sviluppo regionale; suggerisce al riguardo di stabilire disposizioni semplici e trasparenti volte a disciplinare l'istituzione di tali partenariati, in considerazione del loro impatto a lungo termine sulle finanze pubbliche;

22.   invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi volti ad agevolare la comprensione delle direttive, delle disposizioni e degli orientamenti, al fine di impedire le interpretazioni errate e facilitare l'esecuzione del programma;

23.   incoraggia gli Stati membri e le istituzioni della Comunità a semplificare ulteriormente le procedure, allo scopo di garantire che i fondi siano assegnati in maniera efficace e trasparente e raggiungano rapidamente i beneficiari finali; suggerisce inoltre, a tale riguardo, di sfruttare pienamente il concetto dei punti di contatto unici e di rafforzare le procedure di controllo dell'utilizzo dei fondi; incoraggia altresì gli Stati membri a conformarsi all'Iniziativa europea per la trasparenza e alle disposizioni che affidano all'autorità di gestione la responsabilità di organizzare la pubblicazione, per via elettronica o altrimenti, dell'elenco dei beneficiari, dei nomi delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico assegnato alle medesime, come sancito all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1828/2006(7) della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

24.   invita gli Stati membri ad assicurare un coordinamento politico, tecnico ed amministrativo efficace ed un effettivo rispetto del principio di partenariato ai fini di una gestione sana delle risorse; esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di meccanismi di coordinamento e di partenariato correttamente funzionanti nelle regioni più povere;

25.   richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, al fine di raggiungere uno sviluppo equilibrato, occorre creare sinergie tra gli aspetti economici, sociali e ambientali, in base ad un'analisi dei motivi del ritardo economico, con particolare riferimento alla disoccupazione e alle strutture ad essa soggiacenti, in particolare nelle regioni più povere;

26.   rileva che il tasso di disoccupazione in alcune delle regioni più povere dell'UE supera il 20%; esprime preoccupazione quanto al fatto che la disoccupazione è un problema che colpisce in particolare le regioni più povere e resta più elevata tra le donne e tra le minoranze esposte all'emarginazione sociale; invita gli Stati membri a sostenere le donne sul mercato del lavoro e ad appianare il divario salariale tra donne e uomini; invita inoltre a prestare attenzione alla situazione estremamente particolare della popolazione Rom, in seno alla quale la disoccupazione di lunga durata costituisce un problema cruciale;

27.   rileva la necessità di fare buon uso del Fondo sociale europeo per investire in capitale umano nelle regioni più povere garantendo una migliore offerta in materia d'istruzione e livelli di qualifiche costantemente crescenti, in particolare tra i giovani, le donne, gli anziani e le minoranze esposte all'emarginazione sociale, nonché investendo in azioni di accompagnamento e correlati servizi di sostegno, di prossimità e di assistenza che migliorino le opportunità occupazionali;

28.   sottolinea che la parità di opportunità tra donne e uomini dovrebbe essere promossa in tutte le fasi dell'elaborazione e dell'attuazione dei progetti che rientrano nell'ambito della politica di coesione dell'UE;

29.   osserva che il 2007 è stato dichiarato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti" ed invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere progetti di sensibilizzazione in merito alla dimensione di genere in tutti i programmi comunitari, in particolare quelli che hanno un impatto sulla coesione economica e sociale;

30.   chiede alla Commissione di fornire regolarmente al Parlamento analisi statistiche affidabili della situazione specifica di donne e uomini nelle regioni più povere dell'Unione europea, in modo da consentire un adeguato monitoraggio dell'impatto che la politica di coesione produce in termini di miglioramento delle condizioni di vita per tutti i gruppi sociali;

31.   invita la Commissione a migliorare il sistema utilizzato per valutare la politica di coesione e ad elaborare nuovi strumenti per misurare lo sviluppo regionale, sulla base non soltanto del PIL, ma anche di altri indicatori quali i tassi di disoccupazione e altri indicatori quantitativi e qualitativi; migliorando nel contempo il metodo di calcolo delle parità di potere d'acquisto, in particolare mediante lo sviluppo di indicatori regionali piuttosto che nazionali;

32.   invita la Commissione a fornirgli regolarmente statistiche aggiornate, affidabili e comparabili, che gli consentano di valutare accuratamente i progressi nello sviluppo delle regioni più povere dell'UE;

33.   invita la Commissione ad analizzare l'impatto della politica di coesione e ad esaminare le cause di eventuali risultati indesiderabili derivanti dalle politiche comunitarie nella sua revisione di medio periodo 2009 del bilancio comunitario e nella prossima relazione sulla coesione economica e sociale, al fine di garantire che la politica di coesione sia il più efficace possibile durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013;

34.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Rettifica pubblicata nella GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 248.
(2) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
(3) GU C 302 del 12.12.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0130.
(5) 492.852.386 (Fonte: Eurostat/US Census Bureau).
(6) Fonte: Eurostat, Statistics in Focus - Economy and Finance 17/2006.
(7) GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1. Rettifica pubblicata in GU L 45 del 15.2.2007, pag. 3.


Situazione in Iraq
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'Iraq
P6_TA(2007)0357RC-B6-0291/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti delle persone che necessitano di protezione internazionale,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Iraq, in particolare quella del 15 febbraio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati provenienti dall'Iraq(1),

–   visti la Convenzione ONU del 1951 relativa allo status dei rifugiati (in appresso "la Convenzione sui rifugiati") e il protocollo ONU del 1967 relativo allo status dei rifugiati,

–   visto l'appello urgente lanciato il 7 febbraio 2007 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) a favore di un aumento del sostegno internazionale ai paesi che ospitano profughi in fuga dall'Iraq; vista la conferenza internazionale sull'Iraq svoltasi a Ginevra il 17 e 18 aprile 2007 e intesa a sensibilizzare sull'entità delle esigenze umanitarie in Iraq e nella regione circostante; visto l'appello lanciato dall'UNHCR il 5 giugno 2007 affinché tutte le frontiere rimangano aperte alle persone bisognose di protezione; visti infine le raccomandazioni dell'UNHCR in materia di rimpatrio e la sua posizione sulle necessità di protezione internazionale degli iracheni al di fuori dell'Iraq, del 18 dicembre 2006 ("Return Advisory and Position on International Protection Needs of Iraqis outside Iraq"), e l'appello supplementare lanciato dallo stesso UNHCR l'8 gennaio 2007 per sollecitare una risposta alla situazione in Iraq ("Supplementary Appeal – Iraq Situation Response"),

–   visti i principi guida sugli sfollati interni definiti l'11 febbraio 1998 dal Rappresentante per gli sfollati interni del Segretario generale dell'UNHCR,

–   vista la direttiva 2004/83/CE DEL Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(2) (la "direttiva sulle norme minime"),

–   viste le decisioni adottate dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri in materia di asilo e immigrazione,

–   visto il numero delle domande di asilo presentate da cittadini iracheni, che nella prima metà del 2007 è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che in Iraq la situazione umanitaria e dei diritti umani si sta deteriorando, come risulta dai rapporti periodici della missione di assistenza all'Iraq delle Nazioni Unite (UNAMI) e di altre agenzie delle Nazioni Unite presenti nel paese, che indicano che ogni giorno vengono uccise in media 100 persone mentre altre 200 vengono ferite; che il 50% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno; che la disoccupazione supera l'80%; che più del 70% della popolazione non ha accesso a un adeguato approvvigionamento idrico mentre l'81% non può contare su efficaci strutture igienico-sanitarie; che tre milioni di persone rischiano di trovarsi in una situazione di precarietà alimentare se viene meno la distribuzione di generi alimentari e che in alcune zone del paese il sistema di distribuzione ha già cessato di funzionare; che l'80% dei medici ha abbandonato gli ospedali; che il 75% dei bambini non frequenta la scuola e che, secondo i dati UNICEF, la percentuale delle scuole chiuse varia dal 30 al 70%, a seconda delle zone,

B.   considerando che nell'attuale situazione post-bellica le attività criminali in Iraq comprendono rapine a mano armata, sequestri di persona a scopo di estorsione, molestie, uccisioni di persone che partecipano al processo politico o alle attività di ricostruzione, atti di sabotaggio a danno di infrastrutture civili quali impianti elettrici od oleodotti e attentati su larga scala con l'uso indiscriminato di bombe e/o altri esplosivi contro la popolazione civile, col risultato che molti iracheni continuano ad abbandonare il paese per rifugiarsi soprattutto in Giordania e in Siria, ma anche in Egitto, Libano, Turchia, Iran o in paesi più lontani,

C.   considerando che gli sfollati interni superano attualmente i due milioni, che dal febbraio 2006 vi sono stati 822.000 nuovi sfollati, cui ogni giorno si ritiene se ne aggiungano altri 2.000, e che l'UNHCR calcola che alla fine del 2007 il numero degli sfollati interni raggiungerà probabilmente i 2,3 - 2,5 milioni di persone,

D.   considerando che, oltre agli sfollati interni, in Iraq vi sono approssimativamente 42.000 profughi non iracheni, fra cui circa 15.000 palestinesi, la cui situazione è particolarmente a rischio, nonché sudanesi, turchi, curdi e altri,

E.   considerando che molti governatorati iracheni pongono restrizioni all'accesso di nuovi sfollati interni, il che limita drasticamente le possibilità di trovare temporaneamente un luogo sicuro all'interno del paese,

F.   considerando che agli sfollati interni viene negata la registrazione nelle liste per la distribuzione di generi alimentari, il che aumenta il rischio di una crisi umanitaria,

G.   considerando che circa due milioni di iracheni sono rifugiati nei paesi vicini senza che i paesi ospiti riconoscano loro uno status ufficiale che li protegga e che, nella fattispecie, la Siria ospita da 1,2 a 1,5 milioni di profughi, la Giordania ne ospita da 500.000 a 700.000 (che rappresentano una percentuale elevata della popolazione), l'Egitto più di 80.000, il Libano circa 20.000, l'Iran più di 50.000, la regione del Golfo più di 200.000 e la Turchia circa 5.100,

H.   considerando che tra i profughi rifugiatisi nei paesi vicini vi sono 560.000 bambini in età scolare e che in molte zone l'accesso all'istruzione pubblica o all'assistenza sanitaria sovvenzionata è molto difficile o precluso dalla legge,

I.   considerando che il diritto internazionale consuetudinario impone di non rinviare i profughi in luoghi dove possano subire persecuzioni o gravi danni e di consentire ai richiedenti asilo che fuggono da situazioni di diffusa violazione dei diritti umani e di violenza generalizzata di entrare nel paese interessato, almeno temporaneamente, affinché la loro posizione possa essere vagliata ai fini della concessione dello status di rifugiato,

J.   considerando che la maggior parte degli Stati membri e gli Stati Uniti hanno adottato una posizione sostanzialmente restrittiva per quanto riguarda il riconoscimento delle necessità di protezione dei profughi iracheni,

K.   considerando che sono state rilevate grandi disparità nel modo in cui le domande di asilo dei profughi iracheni vengono esaminate dagli Stati membri, disparità che riflettono la mancanza di progressi nella definizione di una sistema d'asilo comune europeo che sia basato su norme comuni elevate e che sia in grado di offrire protezione a quanti ne hanno bisogno,

L.   considerando che i paesi limitrofi hanno notevolmente ristretto l'ingresso dei profughi, costringendo molti di loro a tornare in Iraq o a rimanere bloccati alle frontiere e imponendo requisiti restrittivi per il soggiorno, ad esempio riducendo la durata del soggiorno e/o rendendo così difficile il rinnovo dei visti che la maggior parte degli iracheni perde rapidamente il proprio status legale,

M.   considerando che il Brasile è uno dei pochi paesi che si sono offerti di accogliere un certo numero di profughi palestinesi che in precedenza vivevano in Iraq nel quadro di programmi solidali di reinsediamento,

N.   considerando che l'UNHCR sta definendo gli ultimi dettagli di una richiesta volta ad ottenere che il bilancio supplementare per la situazione irachena passi da 60 milioni a 115 milioni di dollari statunitensi,

O.   considerando che ebrei, mandei e cristiani (inclusi assiri, armeni, greci ortodossi e appartenenti ad altre minoranze cristiane) subiscono sempre più frequentemente discriminazioni per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro o ai servizi sociali di base e che molti temono le persecuzioni di gruppi di rivoltosi e delle milizie islamiche, che di fatto hanno acquisito il controllo di interi quartieri in varie città e vari paesi dell'Iraq; considerando che, a seguito delle crescenti tensioni tra sunniti e sciiti, le persone possono essere prese a bersaglio anche solo a causa della loro appartenenza a minoranze etniche o religiose,

1.   valuta positivamente la solidarietà dimostrata dai paesi vicini nei confronti dei profughi iracheni e invita tali paesi a comunicare alla comunità internazionale di quale sostegno hanno bisogno per gestire la situazione;

2.   riconosce i miglioramenti registratisi per quanto riguarda il contributo delle autorità regionali curde nell'assistenza alle comunità non musulmane sfollate all'interno del paese;

3.   si unisce all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nel chiedere una risposta internazionale globale, coordinata e di lungo respiro per alleviare la situazione di milioni di persone sradicate da una crisi umanitaria che non è possibile ignorare ulteriormente; ritiene che il sostegno della comunità internazionale sia fondamentale per alleviare le sofferenze delle centinaia di migliaia di profughi e sfollati interni iracheni o di quanti abbandonano il paese, così come reputa essenziale incoraggiare e assistere maggiormente paesi come la Siria e la Giordania, che ospitano congiuntamente un numero importante di profughi iracheni;

4.   riconosce inoltre gli sforzi compiuti da alcuni paesi non confinanti della regione, tra cui l'Egitto, per assistere i profughi iracheni; chiede a tali paesi di continuare a impegnarsi a favore dei profughi iracheni mantenendo aperte le proprie frontiere e migliorando le condizioni riservate ai profughi, rispettando i loro diritti fondamentali e garantendo loro, con il supporto della comunità internazionale, l'accesso a servizi di base come la sanità e l'istruzione;

5.   deplora il fatto che, salvo rare e limitate eccezioni, i paesi limitrofi abbiano mantenuto chiuse le proprie frontiere nel caso dei palestinesi in fuga dalle violenze e dalle minacce cui sono esposti in Iraq; condanna l'appello del ministro iracheno per gli sfollati e la migrazione ad espellere dall'Iraq tutti i palestinesi; condanna altresì la decisione del governo iracheno di imporre onerosi obblighi di registrazione ai palestinesi, che rendono loro difficile soggiornare legalmente in Iraq;

6.   invita il governo iracheno, così come le autorità locali, regionali e religiose e le forze della coalizione multinazionale in Iraq a prendere immediati provvedimenti per migliorare la sicurezza di tutti i profughi e gli sfollati interni e porre fine alle discriminazioni;

7.   respinge fermamente le minacce di espulsione e di interruzione delle forniture di combustibile ed acqua potabile formulate da alcuni alti funzionari del governo iracheno nei confronti di 4.000 membri dell'opposizione iraniana che sono in Iraq da 20 anni come rifugiati politici e che hanno lo status giuridico di "persone protette ai sensi della quarta Convenzione di Ginevra"; invita il governo iracheno a rispettare i loro diritti ai sensi del diritto internazionale;

8.   invita gli Stati membri a vincere la propria inerzia rispetto alla situazione dei profughi iracheni e ad assolvere ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e della normativa comunitaria, offrendo agli iracheni presenti sul loro territorio la possibilità di presentare domanda di asilo e facendo sì che tali domande siano vagliate rapidamente, nel rispetto delle garanzie procedurali, nonché riconoscendo lo status di rifugiati o accordando una protezione sussidiaria o temporanea a quanti hanno fondati motivi per temere persecuzioni o danni gravi;

9.   sollecita gli Stati membri a non procedere a trasferimenti di persone in altro Stato in applicazione del regolamento "Dublino II"(3) se vi è la certezza che il paese interessato non esamina correttamente le domande dei richiedenti asilo iracheni; ritiene che gli Stati membri possano invocare a tale scopo l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento "Dublino II";

10.   incoraggia gli Stati membri a riconoscere uno status giuridico (temporaneo o permanente, a seconda delle circostanze) agli iracheni che non soddisfano ai requisiti per beneficiare di uno status di protezione ma che non possono essere rimpatriati e a garantire loro condizioni adeguate e il godimento dei diritti fondamentali;

11.   osserva con preoccupazione che nel 2005 e nel 2006 si sono verificati tra i 400 e i 500 rientri forzati in Iraq e chiede agli Stati membri di sospendere temporaneamente tutti i rientri forzati verso qualsiasi zona dell'Iraq;

12.   chiede agli Stati membri e alla comunità internazionale, quale dimostrazione della ripartizione internazionale delle responsabilità, di fornire un contributo significativo al reinsediamento dei profughi iracheni e degli apolidi, tra cui i profughi palestinesi che si trovano attualmente in Iraq o che hanno abbandonato tale paese e sono ora abbandonati a se stessi nella regione, dando la priorità ai casi delle persone più vulnerabili, conformemente agli orientamenti dell'UNHCR sul reinsediamento dei profughi iracheni; chiede alla Comunità europea e ai suoi Stati membri di porre in essere un meccanismo per organizzare la ripartizione delle responsabilità e sostenere di conseguenza gli Stati membri;

13.   appoggia la raccomandazione dell'UNHCR, che invita a considerare i richiedenti asilo iracheni provenienti dalle regioni meridionali e centrali del paese come rifugiati ai sensi della Convenzione sui rifugiati e ad accordare loro una forma di protezione supplementare qualora non siano riconosciuti come rifugiati, a meno che ad essi si applichino i criteri di esclusione della Convenzione sui rifugiati;

14.   invita la Commissione a esaminare con urgenza ulteriori possibilità per fornire assistenza umanitaria agli sfollati interni in Iraq, dando prova di adeguata flessibilità nell'interpretazione delle norme rilevanti, e ad assistere i paesi limitrofi nei loro sforzi di accoglienza;

15.   valuta positivamente i primi passi compiuti dal Direttore Generale dell'Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione (ECHO); deplora tuttavia l'estrema lunghezza delle procedure, dovuta alle limitazioni specifiche del paese;

16.   invita la Commissione ad avviare con urgenza i preparativi per allestire centri post-trauma per i profughi e gli sfollati interni iracheni nonché a sviluppare progetti" occupazionali" nel settore agricolo rivolti in particolare agli sfollati interni in quelle parti dell'Iraq in cui ciò è possibile;

17.   invita la Commissione a informare urgentemente il Parlamento, e in particolare la commissione per il controllo dei bilanci che si riunirà il 16 luglio 2007, in merito all'utilizzo degli stanziamenti destinati all'Iraq, segnatamente per il tramite del Fondo internazionale per la ricostruzione dell'Iraq (IRFFI); ricorda alla Commissione le priorità delineate nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2006 (COM(2006)0283), fra cui rientravano: 1) il sostegno a un governo democratico; 2) il potenziamento della sicurezza sulla base dello Stato di diritto e della promozione di una cultura rispettosa dei diritti umani; ricorda che considera tutto ciò della massima urgenza e che nella sua summenzionata risoluzione del 15 febbraio 2007 ha chiesto che una parte considerevole del bilancio previsto per programmi concernenti l'Iraq fosse destinata ai profughi; chiede che la presentazione includa una ripartizione esatta per tipo d'attività e per azione iscritta in bilancio, impegnata o per la quale sono già stati effettuati i pagamenti, identificando chiaramente i programmi destinati ai profughi e agli sfollati interni iracheni;

18.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ai governi e parlamenti di Iraq, Siria, Giordania, Libano, Egitto, Turchia e Palestina e alla Lega araba.

(1) Testi approvat, P6_TA(2007)0056.
(2) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(3) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).


Violazione dei diritti umani in Transnistria (Repubblica Moldavia)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sulla Repubblica di Moldova
P6_TA(2007)0358RC-B6-0292/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le precedenti risoluzioni sulla situazione in Repubblica di Moldova e in Transnistria in particolare(1),

–   visto l'Accordo di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Moldova e l'UE, entrato in vigore il 1° luglio del 1998,

–   visto il piano di azione per la Repubblica di Moldova adottato alla riunione del 22 febbraio 2005 dal settimo Consiglio di cooperazione UE-Repubblica di Moldova,

–   vista la risoluzione interlocutoria adottata dal Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa il 1° marzo 2006 a proposito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 2004 nella causa di Ilascu e altri contro la Moldova e la Federazione russa,

–   viste le dichiarazioni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) in occasione del vertice di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale OSCE a Porto nel 2002,

–   vista le Convenzioni di Ginevra, del 12 agosto 1949, sulla protezione delle vittime di guerra,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la guerra del 1992 nella regione di Transnistria della Repubblica di Moldova ha portato alla creazione di un regime separatista, illegittimo e autoritario in tale regione; la situazione del congelamento del conflitto si perpetua e le violazioni dei diritti umani continuano ad essere serie e diffuse,

B.   considerando che non si è trovata una soluzione definitiva al conflitto in Transnistria nonostante le decisioni internazionali sopra menzionate, il che conduce ad un continuo deterioramento del rispetto dei diritti umani nella regione,

C.   considerando l'ultimissimo esempio di violazioni dei diritti umani in Transnistria costituito dal caso di Tudor Popa e Andrei Ivantoc che sono stati sottoposti a trattamento degradante e non sono potuti tornare nelle loro case,

D.   considerando che l'arresto e la detenzione con l'accusa di terrorismo di tutti i membri del cosiddetto gruppo Ilascu ha rappresentato un atto illecito del regime separatista di Transnistria e ha violato le norme internazionali sui principi di processo equo, dello stato diritto e del rispetto dei diritti dei prigionieri e della prevenzione della tortura e del trattamento inumano,

E.   considerando che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 2004 nella causa di Ilascu ed altri contro la Repubblica di Moldova e la Federazione russa non è stata eseguita ed è stata completamente ignorata dal regime separatista di Transnistria,

F.   ricordando che le serie violazioni dei diritti umani in Transnistria continuano, in particolare portando al diniego dei diritti dei rumeni con la chiusura delle scuole di lingua rumena e la profanazione del cimitero rumeno in Transnistria, nonché alla violazione delle libertà e dei diritti politici di tutta la popolazione che vive nell'area e a una grande diffusione del crimine organizzato e della tratta di esseri umani,

G.   considerando che le decisioni del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale OSCE di Porto del 2002 non sono ancora attuate,

H.   considerando che l'UE ha preso misure importanti per rafforzare il proprio impegno con la Repubblica di Moldova e ricercare una soluzione nel conflitto di Transnistria, aprendo una delegazione permanente della Commissione europea a Chisinau, nominando un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica di Moldova, con il mandato di contribuire ad una soluzione durevole del conflitto in Transnistria, e istituendo una missione UE per l'assistenza alla frontiera tra Repubblica di Moldova e Ucraina,

I.   considerando i negoziati sulla Transnistria, regione della Repubblica di Moldova, in atto dal 1992 con il cosiddetto formato "5+2", cui hanno partecipato la Repubblica di Moldova, la regione Transnistria di Repubblica di Moldova, la Federazione russa, l'Ucraina e la OSCE; considerando che l'UE e gli Stati Uniti d'America sono diventati osservatori dal 2005; considerando che nell'aprile 2006 i negoziati sono stati interrotti,

J.   prendendo in considerazione le aspirazioni europee della Repubblica di Moldova e il fatto che la situazione in Transnistria si situa nelle immediate vicinanze dell'UE; riconoscendo l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e invitando tutte le parti a cooperare alla riunificazione dello stato, quale priorità politica,

1.   deplora con forza il mancato rispetto dei diritti umani e della dignità umana in Transnistria, come evidenziato dal processo e dalla detenzione del gruppo Ilascu, il diniego delle libertà delle popolazioni che vivono nell'area, ignorando il diritto di accesso all'informazione e all'istruzione, che porta a una diffusa tratta di esseri umani e al crimine organizzato;

2.   si compiace per la liberazione di Andrei Ivantoc e di Tudor Popa, ma deplora il fatto che il loro rilascio da parte del regime separatista di Tiraspol sia stato attribuito allo scadere del loro termine di detenzione, e non all'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; condanna il fatto che il sig. Andrei Ivantoc è stato sottoposto a violenza e a violazione della dignità umana al momento del rilascio, come testimonia un filmato preso da testimoni dell'accaduto;

3.   condanna la continua repressione e il maltrattamento e l'intimidazione di rappresentanti dei media indipendenti, delle ONG e della società civile da parte del regime separatista di Transnistria;

4.   chiede che le persone non subiscano più privazione di libertà a causa della loro attività politica; a tal riguardo condanna l'arresto il 2 giugno 2007 e il trattamento successivo del sig. Valentin Besleag, candidato sindaco a Corjova in elezioni locali legittime;

5.   chiede la rapida e definitiva soluzione del congelamento del conflitto in Transnistria, che garantirà la democrazia e il rispetto dei diritti umani sull'intero territorio della Repubblica di Moldova, in accordo con i principi internazionali;

6.   sottolinea il fermo impegno dell'UE in favore dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova; sottolinea che il regime illegittimo di Tiraspol non ha l'autorità per impedire ai cittadini della Repubblica di Moldova di entrare sul territorio della riva sinistra del fiume Nistru e non ha l'autorità per prendere decisioni in merito a "persona non grata";

7.   invita Commissione e Consiglio a prevedere un maggiore impegno globale nel processo e a negoziare e risolvere il conflitto di cui sopra; nota il successo della missione di confine congiunta UE con l'Ucraina con base a Odessa e invita il governo dell'Ucraina a proseguire nel sostegno a tale missione;

8.   invita ad un più forte impegno dell'UE nella soluzione del conflitto nelle sue immediate vicinanze, e che si ritagli un ruolo più prossimo a quello di partner negoziale;

9.   ricorda a tutte le parti che il regime separatista di Transnistria permette il crimine organizzato, compreso il traffico delle armi, degli esseri umani, il contrabbando e attività di riciclaggio di denaro; fa notare che ciò costituisce un rischio notevole per la stabilità della regione;

10.   invita alla immediata e completa attuazione delle conclusioni del Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e del Consiglio ministeriale di Porto del 2002 e della sentenza dell'8 luglio 2004 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Ilascu e altri contro la Repubblica di Moldova e la Federazione russa; invita l'UE a sollevare la questione del ritiro delle truppe russe dalla Transnistria, nell'ambito delle relazioni UE-Russia;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova, al governo e parlamento della Russia e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) Si vedano, ad esempio, le risoluzioni del Parlamento del 23 ottobre 2006, P6_TA(2006)0455 e del 16 marzo 2006 (GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 414).


Vietnam
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sui diritti umani in Vietnam
P6_TA(2007)0359RC-B6-0290/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Vietnam,

–   vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla condanna degli attivisti dei diritti umani in Vietnam, in data 15 maggio 2007,

–   visto l'accordo di cooperazione del 1995 tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam,

–   visto il Patto internazionale dei diritti civili e politici, ratificato dal Vietnam nel 1982,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, dal marzo 2007, oltre 15 dissidenti sono stati condannati a pesanti pene detentive e al domicilio coatto,

B.   considerando che tale repressione è avvenuta dopo un anno di apertura politica del vietnam nel 2006, che ha registrato la nascita di partiti indipendenti e democratici, l'interesse manifestato da numerosi vietnamiti (intellettuali, avvocati, giornalisti, artisti, sacerdoti, cittadini) per la causa democratica nonché i molteplici appelli a favore della democrazia,

C.   considerando che la petizione per rafforzare la democrazia lanciata dal gruppo Blocco 8406 filodemocratico e riformatore e firmato da 118 attivisti ha segnato l'inizio di un autentico movimento democratico online,

D.   considerando che la tolleranza del regime vietnamita nei confronti della diffusione della dissidenza democratica ha sollevato grandi speranze e permesso alla Repubblica socialista del Vietnam di farsi accettare nell'Organizzazione mondiale del commercio, di essere cancellata dalla lista americana dei paesi che violano la libertà religiosa (lista CPC, o lista dei paesi che destano particolare preoccupazione) e di vedersi concedere dal Congresso americano lo Statuto delle relazioni commerciali normali e permanenti (PNTR),

E.   considerando che, malgrado gli appelli costanti e ripetuti della comunità internazionale, il Patriarca della Chiesa buddista unificata del Vietnam, Thich Huyen Quang (87 anni), e il suo vice, Thich Quang Do (79 anni), vincitori del Premio Rafto 2006 dei paladini dei diritti umani, sono detenuti senza processo nel loro monastero dal 1982, semplicemente perché sono risoluti propugnatori della libertà religiosa, dei diritti umani e della democrazia; considerando che, per il solo fatto di appartenere alla Chiesa buddista unificata del Vietnam, i membri dei comitati provinciali istituiti da tale Chiesa in 20 province povere per venire in aiuto dei meno abbienti sono vittime di vessazioni, interrogatori, intimidazioni e minacce continue,

F.   considerando che il riconoscimento dei movimenti religiosi mediante registrazione resta minimo e diseguale, ad esempio con solo 50 "Chiese domestiche" ("house churches") protestanti riconosciute rispetto alle 4 000 che ne hanno fatto richiesta, e che la registrazione di tali congregazioni deve essere rinnovata ogni anno,

G.   considerando che nel febbraio 2007 una manifestazione di 200 capi buddisti khmer krom a favore della libertà religiosa è stata repressa con la forza nella provincia Soc Trang; che cinque di essi sono stati condannati, il 10 maggio successivo, a pene comprese tra i 2 e i 4 anni di reclusione per "disordini pubblici"; che le persecuzioni religiose di cui formano oggetto i khmer krom vanno di pari passo con l'assimilazione forzata,

H.   considerando che le minoranze etniche degli altipiani del Nord e del Centro continuano a essere vittime di discriminazioni, confische delle loro terre e di violazioni della loro libertà religiosa e che solo 38 gruppi religiosi sono stati riconosciuti nel Nord-Ovest; che né le ONG indipendenti né i giornalisti hanno avuto libero accesso agli altipiani per rendersi conto della situazione reale dei Montagnard rimpatriati dalla Cambogia,

I.   considerando che tutti i dissidenti arrestati a partire dal marzo 2007 sono accusati di violazioni della legislazione sulla "sicurezza nazionale", quali la "propaganda contro la Repubblica socialista del Vietnam" (articolo 88 del Codice penale) o il tentativo di "rovesciare il governo" (articolo 79); che tali incriminazioni sulla base di "crimini contro la sicurezza nazionale" sono state giudicate incompatibili con il diritto internazionale dal Comitato dei diritti umani dell'ONU, dal Relatore speciale sull'intolleranza religiosa e dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, i quali hanno chiesto tutti la revoca o revisione di tali incriminazioni,

J.   considerando che il Vietnam beneficia degli aiuti finanziari dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel quadro della "strategia di sviluppo del sistema legale" e della "strategia di riforma giudiziaria",

K.   considerando che il Vietnam continua a organizzare processi che non rispettano la presunzione di innocenza, i diritti della difesa o l'indipendenza dei giudici, come hanno dimostrato i processi al sacerdote cattolico Nguyen Van Ly (30 marzo 2007) e egli avvocati Nguyen Van Dai e Le Thi Cong Nhan (11 maggio 2007),

L.   considerando che l'abrogazione del decreto 31/CP del 1997 sulla "detenzione amministrativa" non può far dimenticare che continua a essere applicata l'ordinanza 44/2002/PL-UBTVQH10 sulle sanzioni applicate alle violazioni amministrative, che amplia le possibilità di detenzione senza processo dei dissidenti e riesuma la vecchia e sinistra pratica dell'internamento psichiatrico dei dissidenti, di cui è vittima l'avvocato Bui Thi Kim Thanh, internato dal novembre 2006 per aver aiutato i contadini vittime di ingiustizie a difendere i loro diritti,

M.   considerando che l'Unione europea è il più importante partner commerciale del Vietnam, che beneficia già del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione europea,

N.   considerando che nel marzo 2007 la Commissione europea ha deciso di aumentare del 30% l'aiuto al Vietnam per il periodo 2007-2013 (304 000 000 EUR) destinato per una parte considerevole alla governance e ai diritti umani,

1.   esprime la sua grande inquietudine dinanzi alla nuova ondata di persecuzioni dei dissidenti in Vietnam;

2.   esige, di conseguenza, la liberazione immediata e senza condizioni di tutte le persone detenute per il solo esercizio pacifico e legittimo dei loro diritti alla libertà di opinione, di espressione, di stampa e di religione, fra cui il sacerdote cattolico Nguyen Van Ly (8 anni di reclusione), Nguyen Phong (6 anni), Nguyen Binh Thanh (5 anni), l'avvocato Nguyen Van Dai (5 anni), tutti membri del gruppo Blocco 8406 filodemocratico e riformatore, e l'avvocato Le Thi Cong Nhan, portavoce del Partito della progressione (4 anni), Tran Quoc Hien, rappresentante dell'Organizzazione unificata dei lavoratori agricoltori (5 anni), Le Nguyen Sang, presidente del Partito democratico del popolo (PDP) (5 anni), Nguyen Bac Truyen (4 anni), Huynh Nguyen Dao (3 anni), i buddisti Hoa Hao Duong Thi Tron (6 anni), Le Van Soc (6 anni) e Nguyen Van Thuy (5 anni), Nguyen Van Tho (4 anni), Thich Huyen Quang, Patriarca della Chiesa buddista unificata del Vietnam, Thich Quang Do, Bui Thi Kim Tanh;

3.   invita il governo a cessare qualsiasi forma di repressione contro coloro i quali esercitano i loro diritti alla libertà di espressione, di credo e di riunione, conformemente alle norme sui diritti umani internazionali; reitera i suoi inviti alle autorità perché riformino urgentemente le norme relative alla sicurezza nazionale, sopprimendole o allineandole al diritto internazionale;

4.   chiede al Vietnam di avviare autentiche riforme politiche e istituzionali onde instaurare una democrazia e un vero e proprio Stato di diritto, cominciando dal multipartitismo, dalla libertà di stampa e dai sindacati liberi;

5.   chiede al governo vietnamita di rispettare la libertà religiosa e ripristinare lo statuto legale di tutte le comunità religiose, in particolare della Chiesa buddista unificata del Vietnam;

6.   invita il governo del Vietnam a mettere fine alle discriminazioni contro la comunità Montagnard;

7.   si compiace dell'abrogazione del decreto 31/CP, quale prima tappa della riforma giudiziaria, e chiede al governo vietnamita di eliminare qualsiasi forma di detenzione senza tutela giudiziaria, e in particolare l'ordinanza 44 del 2002;

8.   chiede alle autorità vietnamite di dare attuazione alle raccomandazioni delle Nazioni unite, in particolare a quelle contenute nelle conclusioni del Comitato dei diritti umani del 2002, abrogando la legislazione contraria ai diritti umani e garantendo realmente i diritti fondamentali dei cittadini vietnamiti ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

9.   ricorda che il dialogo tra l'Unione europea e il Vietnam sui diritti umani deve tradursi in miglioramenti concreti in Vietnam; invita il Consiglio e la Commissione a rivalutare la politica di cooperazione con il Vietnam tenendo conto dell'articolo 1 dell'accordo di cooperazione del 1995 che fonda tale cooperazione sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al Segretario generale delle Nazioni unite, all'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, nonché al governo e al parlamento del Vietnam.

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