Equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2005 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (2007/2108(INI))
– vista la relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2005 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (COM(2006)0872),
– visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio(2),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (COM(2007)0196),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea" (COM(2007)0136),
– vista la comunicazione della Commissione relativa agli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (COM(2007)0073),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2007)0039),
– vista la dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0297/2007),
A. considerando che la protezione e la conservazione delle risorse marine e il loro sfruttamento conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile debbono costituire uno degli elementi centrali della politica comune della pesca,
B. considerando che la sostenibilità delle risorse ittiche è fondamentale per garantire a lungo termine l'attività di pesca e la redditività del settore della pesca,
C. considerando che fin dall'inizio degli anni 1980 l'eccesso di capacità della flotta comunitaria rispetto alle risorse disponibili costituisce uno dei fattori di costante preoccupazione per la redditività delle attività di pesca,
D. considerando che la dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile prevedeva un'analisi ecosistematica per quanto riguarda lo sfruttamento delle acque di pesca, proponeva l'eliminazione delle pratiche di pesca distruttive ed esigeva il ricorso al principio di precauzione nello sfruttamento delle risorse,
E. considerando che nel suddetto vertice è stato stabilito quale obiettivo per il 2015 di realizzare il recupero delle risorse della pesca delle specie che si trovano in pericolo di estinzione, prevedendo inoltre a tale data un livello di sfruttamento pari alla massima resa sostenibile per tutte le risorse della pesca,
F. considerando che negli ultimi anni l'Unione europea ha approvato diversi piani di recupero e gestione delle risorse eccessivamente sfruttate (naselli, merluzzi, sogliole, anguille e gamberoni) ed è prevedibile che in futuro sia necessario estenderli ad altre specie di valore commerciale,
G. considerando che, nonostante i progressi compiuti dopo l'attuazione nel 1983 del primo programma di orientamento della flotta, il cui obiettivo era la riduzione della capacità e della portata della flotta per adeguarla alle risorse esistenti, non sono state tenute in considerazione le caratteristiche particolari delle flotte e dei settori nazionali della pesca e che questo obiettivo non è stato raggiunto da alcuni Stati membri, alcuni dei quali hanno addirittura aumentato lo sforzo di pesca,
H. considerando la necessità di promuovere metodi di pesca che rispettino l'ambiente unitamente alla ricerca scientifica sulla pesca, attraverso il miglioramento delle attrezzature per la pesca, una loro maggiore selettività e il divieto di utilizzare attrezzature per la pesca che distruggano gli ecosistemi marini,
I. considerando che, nonostante gli anni trascorsi, i dati inviati dagli Stati membri non sono ancora omogenei e che ciò rende difficile o quasi impossibile una valutazione comparativa della flotta,
J. considerando che vari Stati membri hanno trasmesso i dati sul registro della flotta con molto ritardo e che alcuni di essi non li hanno trasmessi entro i termini stabiliti dalla legislazione comunitaria,
K. considerando che una buona gestione delle risorse in base ai principi di precauzione e di sviluppo sostenibile esige il rafforzamento dei meccanismi di controllo esistenti, in modo da permettere allo Stato di bandiera e allo Stato costiero in cui operano i pescherecci di conoscere in tempo reale e in ogni momento l'ubicazione delle imbarcazioni e le operazioni di pesca che vengono effettuate,
L. considerando che il dialogo e la partecipazione del settore professionale per quanto riguarda l'insieme di misure da adottare per equilibrare la consistenza della flotta alla situazione delle risorse sono condizioni indispensabili affinché tali misure siano efficaci,
M. considerando che i pescatori e le loro associazioni di rappresentanza devono partecipare alla definizione delle misure di protezione dell'ambiente marino e di ricostituzione delle risorse ittiche,
N. considerando che i consigli consultivi regionali (CCR) sono organi efficaci di collaborazione e dialogo tra i vari interessi coinvolti nel settore della pesca (ambiente, conservazione della natura, professionisti del settore nei suoi vari ambiti: produzione, trasformazione, acquacoltura) a condizione che esista una stretta relazione con il contesto geografico e la problematica analizzata,
O. considerando che nel settore della pesca delle regioni insulari e ultraperiferiche dell'Unione europea esiste una problematica specifica, caratterizzata da habitat marini la cui natura esige un regime di speciale protezione, dall'esistenza di una flotta costiera artigianale che opera in condizioni difficili a causa della morfologia della piattaforma continentale e dall'ubicazione delle risorse in zone di mare aperto che esigono condizioni particolari per garantire la sicurezza dei pescherecci e delle operazioni di pesca,
1. si rallegra con la Commissione per il contenuto della relazione annuale sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2005 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca in quanto, nonostante le difficoltà derivanti dalle informazioni divergenti fornite dagli Stati membri, essa contiene una sintesi dell'evoluzione delle flotte nazionali che permette di analizzare tale evoluzione;
2. ribadisce la necessità di un approccio più ampio delle misure di protezione dell'ambiente marino e di recupero delle risorse ittiche, esaminando e studiando in particolare determinati fattori che hanno profonde conseguenze sull'ambiente marino e sullo stato delle risorse ittiche, come l'inquinamento costiero e in alto mare, gli scarichi industriali e agricoli, il dragaggio dei fondali o il trasporto marittimo, a complemento degli attuali metodi di gestione; ritiene prioritaria un'iniziativa comunitaria in questo settore;
3. prende atto del fatto che si è verificata una progressiva riduzione della capacità e della portata complessiva della flotta (circa il 2% annuale) senza che sia stato ridotto il livello di sfruttamento delle risorse, in quanto i miglioramenti tecnici ottenuti nei pescherecci neutralizzano o superano le possibilità in termini di rendimento e di sforzo di pesca rese possibili dalle modeste riduzioni;
4. ritiene inaccettabile che gli Stati membri non rispettino i loro obblighi in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati relativi all'adeguamento della loro capacità di pesca allo stato delle risorse e chiede alla Commissione che, al pari degli obblighi dei pescatori in merito ai loro dati di cattura, consideri questo inadempimento una mancanza grave e lo sanzioni di conseguenza;
5. sottolinea che l'adeguamento delle flotte nazionali alle risorse esistenti deve tener conto della riduzione dello sforzo di pesca già effettuato e in particolare del livello di conformità ai programmi di orientamento pluriennale;
6. ricorda la necessità che tutte le misure di adeguamento delle flotte nazionali e di recupero delle risorse ittiche siano adottate con la partecipazione dei pescatori e si basino sulla ricerca scientifica in materia di pesca;
7. invita la Commissione a presentare proposte di orientamenti che garantiscano che gli Stati membri forniscano informazioni armonizzate che consentano di effettuare analisi comparative dell'evoluzione delle varie flotte nazionali e che permettano ai singoli Stati membri di conoscere in modo disaggregato il livello delle catture delle navi che operano nelle loro zone costiere;
8. indica che, in vista della realtà e della persistenza nel tempo di una situazione di sovraccapacità, sarebbe eventualmente opportuno riesaminare l'utilità degli attuali schemi di adeguamento della flotta comunitaria alle possibilità di pesca, tenendo conto nella politica comunitaria di conservazione e gestione della pesca di altri sistemi più efficienti che possono originare, dal canto loro, riduzioni di capacità anche superiori a quelle previste dalla normativa comunitaria;
9. chiede alla Commissione di adottare le iniziative necessarie per l'eventuale passaggio da un regime di gestione delle flotte basato sulla limitazione del tonnellaggio e della portata delle navi da pesca a un altro regime che permetta di controllare lo sforzo di pesca mediante la gestione della pesca per aree geografiche e l'utilizzazione di misure tecniche adeguate per una gestione sostenibile delle risorse;
10. invita la Commissione a presentare proposte per migliorare la sicurezza dei pescherecci dell'Unione europea che praticano la piccola pesca costiera e la pesca artigianale destinate ad aumentare il volume e la potenza dei motori e ad ammodernare i pescherecci, onde migliorare le condizioni di igiene e di sicurezza a bordo, senza aumentare per questo lo sforzo di pesca;
11. chiede alla Commissione di presentare una proposta per creare un CCR specifico per le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, Sezione III - Commissione (11707/2007 – C6-0232/2007 – 2007/2162(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, definitivamente adottato il 14 dicembre 2006(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2007 dell'Unione europea per l'esercizio 2007, presentato dalla Commissione il 21 giugno 2007 (COM(2007)0340),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007, stabilito dal Consiglio il 13 luglio 2007 (11707/2007 – C6-0232/2007),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0300/2007),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007 prevede modifiche alla struttura del bilancio a seguito della revisione delle previsioni delle risorse proprie tradizionali (RPT, vale a dire i dazi doganali, i prelievi agricoli e i contributi zucchero), le basi IVA e RNL e la contabilizzazione delle correzioni del Regno Unito nonché del loro finanziamento con una modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei contributi al bilancio UE a titolo delle risorse proprie, il rimborso dell'eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne e l'incidenza dei cambiamenti introdotti nel regolamento finanziario per quanto riguarda le entrate,
B. considerando che l'obiettivo del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007 è di iscrivere formalmente queste risorse finanziarie nel bilancio 2007,
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007;
2. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2007 senza modifiche;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (COM(2006)0852 – C6-0012/2007 – 2006/0278(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0852),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 271 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0012/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0253/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 settembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/.../CE)
Latte conservato destinato all'alimentazione umana (modifica della direttiva 2001/114/CE) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2007)0058 – C6-0083/2007 – 2007/0025(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0058),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0083/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0282/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2007)0058 – C6-0084/2007 – 2007/0026(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0058),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0084/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0283/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 4
(4) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse sono da considerarsi obsolete e vanno abolite.
(4) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis)Le economie di bilancio che derivano dalla standardizzazione dovrebbero rimanere nel settore lattiero-caseario. È opportuno istituire un programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario, per accompagnare e sostenere le misure di riforma del settore lattiero-caseario. Gli obiettivi del programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario dovrebbero comprendere, tra l'altro, il sostegno del processo di ristrutturazione presso i produttori e i trasformatori del latte colpiti da una crescente liberalizzazione del mercato; il rafforzamento delle misure di incentivazione dello smercio e di informazione alimentare (attività di promozione) per il settore lattiero-caseario; il sostegno al mantenimento e alla modernizzazione della produzione lattiero-casearia che versa in difficili condizioni nelle regioni di montagna ed il rafforzamento del regime di distribuzione del latte nelle scuole.
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA C, PUNTO I Articolo 6, paragrafo 3, comma 1, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
- la crema,
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B Articolo 7, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
b) il paragrafo 3 è soppresso
Soppresso
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 14, paragrafo 3, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
-16,11 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte, a decorrere dal 1° agosto 2007.
-18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte, a decorrere dal 1° agosto 2007.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo) Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
(6 bis)All'articolo 14 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
"4 bis. La Commissione presenta una valutazione d'impatto sull'applicazione del regime lattiero per le scuole e in tale contesto esplora altre opzioni per ampliare la gamma di prodotti che rientrano nel regime lattiero per le scuole. A tal fine, essa tiene in particolare considerazione nuovi prodotti innovativi e sani".
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo) Titolo I, Capo III bis (nuovo), articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
(6 ter)Al titolo I, è inserito il seguente capo:
"CAPO III bis
Programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario
Articolo 15 bis
Entro il 1° gennaio 2008 è istituito un programma di ristrutturazione del fondo lattiero-caseario per accompagnare e sostenere le misure di riforma nel settore lattiero-caseario.
Gli obiettivi del programma di ristrutturazione del fondo lattiero comprendono, tra l'altro:
- il sostegno del processo di ristrutturazione presso i produttori e i trasformatori del latte colpiti da una crescente liberalizzazione del mercato;
- il rafforzamento delle misure di incentivazione dello smercio e di informazione alimentare (attività di promozione) per il settore lattiero-caseario;
- il mantenimento e la modernizzazione della produzione lattiero-casearia che versa in difficili condizioni nelle regioni di montagna;
- il rafforzamento del regime di distribuzione del latte nelle scuole."
Disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (modifica del regolamento (CE) n. 2597/97) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (COM(2007)0058 – C6-0085/2007 – 2007/0027(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0058),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0085/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0284/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 4
(4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non deve essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta deve essere chiaramente indicata sulla confezione.
(4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non deve essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa del latte dovrebbe essere chiaramente indicata sulla confezione, in diretta relazione con la denominazione del prodotto.
"Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a indicare il tenore di materia grassa con la dicitura: "…% + 0,2% di materia grassa".
"Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), è considerato latte alimentare, nel rispetto delle definizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità1, a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, in diretta relazione con la denominazione del prodotto, mediante la dicitura: "Latte …% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.
___________ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).".
Sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)
– visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(1),
– vista la proposta della Commissione che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2005)0429),
– visto il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione(2),
– vista il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione(3) (introduzione di liquidi negli aeromobili),
– viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale B6-0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 e B6-0008/2007,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
1. appoggia tutte le misure di sicurezza contro i rischi di atti terroristici nel trasporto aereo che siano concepite realisticamente per ridurre al minimo il rischio e non siano sproporzionate;
2. pone in rilievo il fatto che il controllo dei liquidi nel bagaglio a mano mediante apparecchiature a raggi X non è in grado di rilevare la presenza di esplosivi nei liquidi, e invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi a sostegno delle ricerche volte a trovare strumenti efficaci per la rilevazione degli esplosivi nei liquidi;
3. ritiene che il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione non sia stato applicato in maniera uniforme e coerente in tutti gli aeroporti dell'Unione europea, e chiede che ciò avvenga;
4. prende atto dei maggiori costi che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1546/2006 comporta per gli aeroporti e per gli operatori;
5. prende inoltre atto, pur consapevole della necessità di misure di sicurezza di alta qualità, dei costi che comporta per i passeggeri del trasporto aereo la confisca di oggetti personali effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1546/2006;
6. riconosce i considerevoli disagi e difficoltà che i passeggeri, specialmente quelli in transito, e gli operatori devono affrontare a causa del regolamento (CE) n. 1546/2006;
7. teme che i costi generati dal regolamento (CE) n. 1546/2006 possano essere sproporzionati rispetto al suo valore aggiunto in termini di una maggiore sicurezza;
8. invita la Commissione ad agire, come previsto dall'articolo 232 del trattato CE, pubblicando e mettendo a disposizione dei cittadini il testo integrale dei divieti e delle restrizioni che possono essere loro imposti nonché un elenco delle relative eccezioni e le ragioni della misura;
9. invita la Commissione a procedere con urgenza alla revisione e - se non vengono presentati ulteriori fatti irrefutabili - ad abrogare il regolamento (CE) n. 1546/2006 (introduzione di liquidi negli aeromobili),
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Logistica del trasporto merci in Europa, chiave della mobilità sostenibile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile (2006/2228(INI))
– vista la nuova strategia di Lisbona, per il cui successo è fondamentale un sistema logistico efficiente, e viste le conclusioni del Consiglio sul contributo del settore dei trasporti a detta strategia,
– vista il riesame intermedio da parte della Commissione europea del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 (COM(2006)0314), che include un capitolo sulla logistica dei trasporti quale strumento per una mobilità intelligente,
– vista la comunicazione della Commissione sulla logistica delle merci in Europa – la chiave per una mobilità sostenibile (COM(2006)0336),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul contributo al Consiglio europeo della primavera 2007 per quanto riguarda la strategia di Lisbona(1),
– visti le proposte e gli orientamenti della Commissione nonché la posizione del Parlamento sui Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e attività dimostrative,
– viste le conclusioni della Presidenza del 9 marzo 2007 per quanto concerne il cambiamento climatico,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006)0275) e la relativa risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007(2),
– viste le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativamente alla comunicazione della Commissione sulla logistica delle merci in Europa,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla politica europea in materia di logistica(3),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0286/2007),
A. considerando che le misure attuate a partire dal 2001 nel quadro della politica comune europea dei trasporti non sono più sufficienti per affrontare le nuove sfide economiche, sociali e ambientali,
B. considerando che quello dei trasporti e della logistica continua a rappresentare un importante settore di servizi che registra ulteriore crescita ed offre nuove prospettive di occupazione,
C. considerando che, ai fini dell'efficienza economica e della competitività, di un uso ottimale delle risorse, della creazione di opportunità di lavoro, della protezione dell'ambiente, della lotta al cambiamento climatico e del miglioramento della sicurezza, è necessaria una logistica delle merci efficiente ed efficace, quale parte integrante del sistema dei trasporti dell'Unione europea,
D. considerando che il settore della logistica è essenziale per la coesione sociale, economica e territoriale nonché per una migliore integrazione delle zone e delle regioni periferiche in un'Europa allargata,
1. accoglie positivamente la comunicazione summenzionata sulla logistica delle merci in Europa e appoggia la consultazione delle parti interessate al fine di trovare soluzioni per le strozzature esistenti;
2. appoggia il disegno della Commissione di presentare, nell'autunno 2007, un piano d'azione per la logistica del trasporto merci, piano che dovrà servire per iscrivere la logistica fra i punti del programma politico e conferirle maggiore visibilità mettendo in luce le sue potenzialità, la sua attrattiva e la sua utilità;
3. riconosce l'interesse del legame che la Commissione instaura tra logistica e co-modalità, considerando ciascun modo di trasporto e come i vari modi di trasporto siano integrati in catene logistiche; riconosce altresì la necessità di promuovere in tutti i modi di trasporto risultati conformi a standard competitivi e sostenibili;
4. ribadisce che nella nuova strategia di Lisbona la priorità va attribuita al trasporto, alla logistica e allo sviluppo delle RTE e invita gli Stati membri a concretizzare detta priorità nei piani nazionali che presenteranno al prossimo Consiglio europeo di primavera 2008;
Semplificazione degli oneri amministrativi
5. osserva che la logistica è in primo luogo un'attività economica; è tuttavia del parere che le autorità pubbliche possono intervenire e fungere da facilitatori, soprattutto per migliorare il contesto del trasporto merci multimodale;
6. riconosce che è importante sviluppare il settore "sportelli amministrativi unici" per accrescere l'efficienza, ridurre la burocrazia e tagliare i costi;
7. plaude all'intenzione della Commissione di esaminare le modalità dettagliate e il valore aggiunto dell'introduzione di un documento di trasporto unico, quale modello UE, per tutte le spedizioni di merci, a prescindere dal modo utilizzato; ritiene tuttavia che detto documento debba dare alle imprese di trasporto assoluta certezza giuridica e soppiantare i vari documenti oggi esistenti nel settore;
8. invita la Commissione a intensificare i propri sforzi volti a semplificare le procedure relative ai trasporti marittimi a corto raggio e a conferire un carattere più operativo alla nozione di autostrade del mare; chiede inoltre nuove proposte per la navigazione interna nel quadro dell'iniziativa NAIADES; chiede altresì la rapida designazione di un coordinatore europeo per le autostrade del mare, che figurano tra i progetti prioritari nel quadro delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T);
9. sostiene la riflessione avviata dalla Commissione nel quadro del suo Libro verde intitolato "Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari" (COM(2006)0275) relativamente all'instaurazione di uno "spazio marittimo comune dell'Unione europea", e invita la Commissione a formulare proposte che permettano, a medio termine, di non considerare più il cabotaggio intracomunitario come trasporto internazionale;
Sistemi di trasporto intelligenti
10. rileva l'importanza che rivestono per la logistica sistemi d'informazione e di comunicazione avanzati nonché lo sviluppo di "trasporti intelligenti", nella fattispecie attraverso il programma Galileo e altre iniziative dell'Unione europea, ad esempio SESAR (sistema europeo di gestione del traffico aereo), ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario), RIS (sistema di informazione sui corsi d'acqua), la rete SafeSeaNet e i sistemi innovativi di localizzazione e monitoraggio;
11. sottolinea l'importanza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) per migliorare l'efficienza di tutti i modi di trasporto e ritiene che l'utilizzazione prioritaria di detti sistemi nell'Unione europea debba essere incoraggiata, con un'attenzione particolare per la loro piena interoperabilità e la garanzia della parità di accesso agli stessi, soprattutto quando entrano in gioco le PMI;
12. sottolinea l'importanza di sviluppare il trasporto merci senza documenti su supporto cartaceo ("e-freight"), per ridurre la burocrazia, accelerare le procedure e offrire l'opportunità di razionalizzare e ridurre il numero di moduli da compilare, soprattutto per quanto riguarda il trasporto merci internazionale;
13. insiste sul fatto che, per rendere pienamente operativi gli STI a livello dell'Unione europea, è fondamentale una maggiore compatibilità e interoperabilità tra vecchi e nuovi sistemi;
14. riconosce che lo sviluppo degli STI deve essere adeguatamente finanziato e supportato da programmi di formazione appropriati, prestando un'attenzione particolare alla necessità di garantire pieno accesso alle PMI;
Infrastrutture e strategia d'investimento
15. deplora le ripercussioni che la posizione del Consiglio sul finanziamento delle TEN-T ha avuto sullo sviluppo della logistica delle merci nell'Unione europea; sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a cogliere l'opportunità offerta dal dibattito 2008-2009 sul finanziamento delle politiche dell'Unione per risolvere definitivamente l'annoso problema del sottofinanziamento della politica comune dei trasporti, in particolare per quanto concerne i progetti TEN e STI; propone che il valore aggiunto della componente logistica sia preso in considerazione nelle future decisioni di finanziamento delle TEN-T;
16. chiede la rapida soluzione dei gravi intralci alla libera circolazione di passeggeri, merci e servizi connessi alla storica mancanza di adeguati passaggi in importanti massicci montani come le Alpi e i Pirenei centrali, mediante le necessarie infrastrutture comunitarie (traforo ferroviario di base) tali da offrire alternative intermodali reali e più sostenibili agli scarsi valichi esistenti, i quali sono completamente congestionati;
17. sollecita la Commissione, al fine di consolidare il processo di riqualificazione delle ferrovie europee e di incrementarne la capacità di trasporto merci, ad ideare e sviluppare un sistema ferroviario "dedicato" e a presentare iniziative finalizzate a realizzarlo, focalizzandosi soprattutto sui corridoi transfrontalieri e sullo sviluppo di nodi intermodali; esorta inoltre tutti gli Stati membri a sostenere tale iniziativa a livello nazionale;
18. segnala l'urgente necessità di potenziare le infrastrutture intermodali e istituire piattaforme e installazioni di trasbordo, specialmente tra vie navigabili e ferrovie, nonché interporti nell'entroterra, promuovendo in tal modo un sistema logistico terrestre europeo; ritiene del pari urgente estendere i collegamenti fra ferrovie e aeroporti onde mantenere la capacità e la competitività dell'industria del trasporto aereo, per i voli sia intracomunitari sia extracomunitari, riservando particolare attenzione al trasporto merci;
19. chiede alla Commissione di garantire, nell'ambito del piano d'azione, la diffusione delle migliori prassi nel finanziamento della logistica, quali varie iniziative sul ricorso al cofinanziamento pubblico-privato, le possibilità offerte dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti e gli strumenti strutturali; invita la Commissione a cercare di estendere ad altri progetti in materia di infrastrutture le soluzioni attualmente in fase di sviluppo per progetti comunitari a medio e lungo termine come Galileo;
Formazione e attrattiva delle professioni del settore della logistica
20. valuta positivamente il fatto che la Commissione riconosca che la formazione e l'aggiornamento permanente costituiscono una priorità; appoggia la proposta di sviluppare su base volontaria norme e parametri di riferimento comuni in tema di formazione, come pure il reciproco riconoscimento delle capacità, conoscenze e competenze di tutto il personale addetto ai trasporti e alla logistica;
21. insiste sul fatto che sarà possibile ovviare all'attuale carenza di personale qualificato a tutti i livelli e in tutti i settori della logistica mediante un'idonea offerta di formazione e accrescendo di conseguenza l'attrattiva della professione;
Trasporti urbani
22. appoggia l'intenzione della Commissione di adottare un Libro verde sui trasporti urbani e chiede che esso comprenda un capitolo sulla logistica urbana, ponendo l'accento in modo particolare sulla diffusione delle prassi d'eccellenza; chiede nel contempo l'inserimento del trasporto urbano nel piano d'azione che la Commissione sta elaborando;
Normalizzazione
23. sollecita gli istituti di normalizzazione europei a contribuire all'elaborazione di standard tecnici per i vari modi di trasporto e a integrare pienamente, ove possibile e pertinente, la dimensione logistica intermodale nei loro lavori, tenendo in considerazione il parere di tutte le parti interessate;
24. chiede che la Commissione prepari uno studio approfondito sull'adeguatezza delle varie norme in materia di pesi e misure nel settore del trasporto merci, alla luce dell'evoluzione tecnologica e della situazione attuale, e previa consultazione esaustiva di tutte le parti interessate;
25. insiste sul fatto che il piano d'azione sulla logistica dovrebbe sostenere la logistica innovativa, la co-modalità e una mobilità sostenibile e più sicura; che la Commissione autorizzi l'uso di autoveicoli commerciali di 60 t solo per determinati itinerari, su richiesta di uno Stato membro e nell'ambito del suo territorio; ritiene che, all'atto di valutare richieste di questo tipo, si debbano tenere in debito conto fattori quali le infrastrutture esistenti e le considerazioni in materia di sicurezza;
Sicurezza
26. osserva che fra i temi che la Commissione intende affrontare nel suo piano d'azione vi è quello della sicurezza dei trasporti; insiste sul fatto che le azioni che verranno adottate dovrebbero garantire il massimo livello di sicurezza rafforzando parallelamente la posizione dell'Unione europea in ambito internazionale; sottolinea nel contempo la questione, sollevata anche dalla Commissione, dell'equilibrio da conseguire fra l'adozione di procedure di sicurezza e la fluidità degli scambi;
27. rileva che il piano d'azione non sembra affrontare in modo adeguato, nel trasporto merci, la questione della sicurezza del carico contro furti, rapine e sequestri; insiste sulla necessità di intervenire contro la criminalità organizzata, soprattutto nelle zone di frontiera e negli scambi internazionali di merci con i paesi terzi;
Pianificazione
28. invita gli Stati membri a redigere piani d'azioni nazionali sulla logistica delle merci nell'ambito più generale del piano d'azione dell'Unione europea;
29. appoggia la proposta della Commissione di istituire "gruppi di punti di contatto" per eliminare le strozzature, ma sottolinea che nell'ambito di tale attività non ci si deve limitare ad esaminare separatamente i vari modi di trasporto, senza una visione globale articolata; sottolinea al riguardo che gli approcci di gestione volti ad ottimizzare l'uso delle flotte e a permettere un utilizzo fluido delle infrastrutture hanno grandi potenzialità ai fini di una logistica del trasporto merci sostenibile;
30. sollecita una cooperazione stretta e costante fra tutti gli attori del settore dei trasporti e della logistica a livello sia nazionale sia europeo, che affronti fra l'altro in modo concreto il problema dell'eliminazione delle attuali strozzature;
31. invita la Commissione a discutere delle sfide future e delle possibili soluzioni per la logistica del trasporto merci in Europa in occasione di un forum sulla logistica europea da tenersi con periodicità annuale;
Statistiche
32. invita la Commissione a portare avanti il più rapidamente possibile la messa a punto di una banca dati statistica aggiornata ed efficiente per la logistica nell'Unione europea, che si limiti a raccogliere dati utili e necessari e non comporti inutili costi per le imprese interessate, evitando di imporre all'industria europea ulteriori obblighi di dichiarazione;
33. chiede, in particolare, che si compiano passi avanti a livello della fissazione di una serie comune di unità di misura e di una terminologia concordata per le statistiche in tutti gli Stati membri, nonché dell'ottenimento di maggiori informazioni sui movimenti dei container;
34. sottolinea l'importanza della libera circolazione delle merci nella Comunità e chiede pertanto alla Commissione di intensificare il suo impegno per promuovere la corretta attuazione e il rispetto dei regolamenti e delle direttive esistenti;
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro,
– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla relazione di attività EURES 2004-2005 "Verso un mercato europeo del lavoro: il contributo di EURES", presentata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (COM(2007)0116),
– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale B6-0136/2007, presentata alla Commissione sul contributo di EURES al mercato europeo del lavoro,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la mobilità geografica e professionale costituisce uno strumento indispensabile per il successo della strategia rivista di Lisbona e che la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione evidenzia che la mobilità è indispensabile per consentire a più persone di trovare una migliore occupazione e chiede la rimozione "degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in Europa nel quadro dei trattati"; che gli Stati membri limitano tuttora la mobilità geografica di alcuni cittadini dell'Unione benché la libera circolazione dei lavoratori costituisca un principio fondamentale della Comunità,
B. considerando che l'aumento di 2 000 000 EUR della linea di bilancio della rete di servizi europei per l'occupazione EURES per il 2007 era finalizzato a promuovere l'attuazione e la gestione della rete EURES e che la positiva conclusione dell'iniziativa "2006 - Anno europeo della mobilità dei lavoratori" ha portato a un notevole incremento della consultazione del portale europeo sulla mobilità professionale della rete EURES,
1. ritiene che la rete EURES dovrebbe diventare un'importante piattaforma di comunicazione per il mercato del lavoro europeo, uno sportello unico per la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, mirante ad abbattere gli ostacoli esistenti (specialmente per quanto riguarda le questioni di sicurezza sociale legate al lavoro), ampliare la conoscenza di tutti i lavoratori in merito ai loro diritti individuali, soprattutto quelli in materia di parità di trattamento, favorire la rete consultiva EURES sia in termini qualitativi che quantitativi, ampliare l'accesso alle informazioni sui posti di lavoro disponibili per i lavoratori stagionali o con contratti di breve durata negli Stati membri diversi dal loro paese d'origine, ampliare il contenuto del portale EURES all'informazione sulle offerte di lavoro, per rispondere alle esigenze di cittadini di paesi terzi, soprattutto di paesi che rientrano nell'ambito della politica europea di vicinato;
2. ritiene che la Commissione dovrebbe promuovere ulteriormente la mobilità geografica e professionale dei lavoratori attraverso un aumento della linea di bilancio della rete EURES, al fine di sostenere progetti nel settore dell'assunzione transnazionale e dei partenariati transfrontalieri tra "vecchi" e "nuovi" Stati membri nonché tra "nuovi" Stati membri;
3. rileva che l'anno europeo della mobilità dei lavoratori ha comportato un notevole aumento della domanda di servizi EURES, soprattutto nel settore delle richieste di informazione da parte di lavoratori mobili e candidati alla mobilità; si compiace dell'attività svolta da coloro i quali contribuiscono alla rete EURES, come i consulenti EURES, le parti sociali nonché i soggetti interessati a livello regionale e locale; auspica che, a seguito della maggiore visibilità acquisita dalla rete EURES nel contesto dell'anno europeo e del successo attraverso l'organizzazione di fiere del lavoro a livello europeo, analoghe iniziative siano ripetute in futuro;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (2007/2005(INI))
– vista la comunicazione della Commissione su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (COM(2006)0625),
– vista la raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti(1),
– viste le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2001 relative a una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcol(2),
– vista la raccomandazione 2004/345/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale(3),
– vista la dichiarazione sui giovani e l'alcol adottata alla Conferenza ministeriale europea sui giovani e l'alcol dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tenutasi a Stoccolma il 19–21 febbraio 2001,
– viste diverse sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa Franzen (C-189/95), causa Heinonen (C-394/97), causa Gourmet (C-405/98), causa Loi Evin (C-262/02 e C-429/02)),
– vista la risoluzione dell'OMS del 25 maggio 2005 sui problemi di sanità pubblica derivanti dal consumo nocivo di alcol (WHA 58.26),
– visto l'obiettivo 12 di Salute 21 dell'OMS del 1999 nonché il piano d'azione europeo sull'alcol 2000-2005 adottato dall'ufficio regionale europeo dell'OMS,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0303/2007),
A. considerando che la terminologia da utilizzare in sede di discussione dei danni derivanti dal consumo di alcol dovrebbe basarsi sulla terminologia ufficiale stabilita dall'OMS, in modo da evitare ambiguità di formulazione e significato,
B. considerando che il problema del consumo nocivo e pericoloso di alcol, soprattutto tra i giovani, è evidente a livello europeo; che tale consumo danneggia l'organismo umano, in particolare nei giovani e nei bambini, ed è causa di decessi legati a malattie correlate e ad incidenti nonché di problemi sociali e criminalità, provocando nel contempo gravi danni all'economia europea, e che la necessità di applicare strategie in materia di alcol basate sulle evidenze è oggi una priorità per tutti gli Stati membri,
C. considerando che il consumo nocivo e pericoloso di alcol è un importante fattore determinante della salute nonché una minaccia per la salute pubblica, che è responsabile di un'ampia gamma di danni sanitari e sociali,
D. considerando che l'articolo 152 del trattato sancisce la competenza e la responsabilità della Comunità ad affrontare i problemi di sanità pubblica integrando le politiche nazionali in questo campo; che l'azione a livello dell'UE volta a identificare e diffondere le buone pratiche, la quale ha condotto a positivi risultati in materia, costituisce un importante complemento alle misure della strategia nazionale; che i provvedimenti a livello nazionale dovrebbero per analogia basarsi sull'esame degli efficaci piani d'azione adottati da altri Stati membri onde ottenere sinergie a livello nazionale,
E. considerando che i fattori economici e sociali (stress sul lavoro, onere eccessivo di lavoro, disoccupazione, precarietà, ecc.) possono avere un ruolo essenziale nel consumo nocivo e pericoloso di alcol e svolgere un ruolo determinante nell'accelerare la dipendenza nei confronti dell'alcol,
F. considerando che gli Stati membri applicano strategie diverse per contrastare il consumo nocivo e pericoloso di alcol e/o limitare i danni alla salute provocati dall'alcol,
G. considerando auspicabile che la Comunità europea formuli obiettivi generali per ridurre i dannosi effetti legati al consumo nocivo e pericoloso di alcol negli Stati membri e che essa può prendere misure, in stretta cooperazione con gli Stati membri, al fine di prevenire i danni legati all'alcol che colpiscono sia i bevitori sia terze persone; che tra i danni si annoverano effetti nocivi per la salute, quali la sindrome fetale alcolica (FAS), i disturbi dello spettro fetale alcolico (FASD), le malattie epatiche, il cancro, l'ipertensione arteriosa e gli infarti, nonché gli incidenti stradali e gli infortuni sul lavoro, ma anche danni sociali quali la violenza domestica e familiare, la negligenza nei confronti dei bambini, la disoccupazione, la povertà, la stigmatizzazione e l'esclusione sociali,
H. considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente confermato che la lotta ai danni derivanti dall'alcol costituisce un importante e valido obiettivo sanitario,
I. considerando che, sebbene si possano riscontrare gli stessi preoccupanti vizi del bere tra giovani di diversi Stati membri, le abitudini e le tradizioni del bere variano tra le varie zone dell'Unione europea, un fatto da tener presente al momento di formulare un'impostazione europea per i problemi legati all'alcol, in modo che ogni Stato membro possa adattare la propria risposta ai problemi e alla natura dei danni provocati dall'alcol; che sarebbe impossibile varare un'unica politica uniforme in materia di alcol per tutti gli Stati membri; che sussistono tuttora numerose questioni relative alla politica in materia di alcol le quali rivestono carattere transfrontaliero e che rendono sempre più difficile per i singoli Stati membri attuare la politica in materia di alcol a livello nazionale; che pertanto si rende necessaria un'azione concertata a livello UE; che la Commissione dovrebbe sollecitare gli Stati membri a perseguire una politica efficace e ambiziosa contro il consumo nocivo e pericoloso di alcol fornendo a tal fine agli Stati membri il massimo sostegno,
J. considerando che i provvedimenti politici a livello nazionale o dell'UE non possono mai sostituire la responsabilità di un consumo moderato e limitato di alcol che, in ultima istanza, incombe al singolo e alla famiglia,
K. considerando che possono essere indicati orientamenti per un consumo a basso rischio attraverso campagne europee destinate al pubblico e adatte alle specifiche circostanze degli Stati membri; che occorre adottare energiche misure mirate volte a prevenire il consumo nocivo e pericoloso di alcol tra i guidatori e i lavoratori; che è necessario altresì adottare misure per prevenire il consumo di alcol da parte dei minori e delle donne in stato di gravidanza,
L. considerando che è la società a farsi carico di gran parte dei costi derivanti dal consumo nocivo e pericoloso di alcol; che, di conseguenza, tutti trarrebbero beneficio da una riduzione efficace dei danni correlati all'alcol; che è pertanto ragionevole adottare talune restrizioni all'accesso alle bevande alcoliche,
M. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari(4), le indicazioni sulla salute sono vietate sulle bevande alcoliche, mentre le indicazioni nutrizionali sono consentite solo in casi eccezionali,
N. considerando che il consumo di alcol influisce considerevolmente sul metabolismo di varie sostanze nutritive; che il consumo di alcol influisce sull'azione di vari medicinali a causa dell'interazione esistente tra essi,
O. considerando che sono stati ben definiti gli effetti dannosi del consumo di alcol a livello epatico così come a livello del sistema nervoso centrale e periferico, effetti tanto più evidenti nell'attuale società in via di invecchiamento,
1. si compiace dell'impostazione adottata nella comunicazione dalla Commissione in merito al consumo nocivo e pericoloso di alcol e alle sue dannose conseguenze per la salute; chiede comunque alla Commissione, senza pregiudicare il principio di sussidiarietà, di formulare ambiziosi obiettivi generali per gli Stati membri, al fine di ridurre il consumo nocivo e pericoloso di alcol; chiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle categorie sociali che richiedono protezione, come i bambini, i giovani e le donne in gravidanza, e di contrastare il problema del consumo nocivo e pericoloso di alcol da parte dei giovani, dei lavoratori e di chi guida, mediante campagne d'informazione e di sensibilizzazione ed eventualmente attraverso un attento controllo del contenuto delle legislazioni nazionali in vigore;
2. riconosce che il consumo di alcol può essere considerato parte del patrimonio culturale e dello stile di vita dell'Europa; riconosce altresì che un moderato consumo di alcol, cioè 10 grammi al giorno, secondo il piano d'azione europeo sull'alcol 2000–2005 dell'OMS, può, in determinate condizioni, aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari e l'ischemia in alcuni soggetti di mezza età; riconosce che, se i consumatori moderati rappresentano la maggioranza dei consumatori di alcol, il consumo nocivo e pericoloso di alcol costituisce un modello di comportamento non trascurabile;
3. fa presente che il problema del consumo nocivo e pericoloso di alcol riguarda tutte le categorie sociali ed è imputabile a fattori molto diversi, per cui è necessario affrontarlo con un approccio globale;
4. riconosce che sono necessari interventi basati su una corretta valutazione scientifica per ridurre efficacemente il consumo nocivo e pericoloso di alcol; ritiene che, essendo l'alcol uno dei fattori determinanti più significativi della salute, sia assai importante raccogliere dati in tutta l'Unione europea e soprattutto i dati sulla correlazione tra livelli di alcol e incidenti stradali, alcol e malattie epatiche, nonché alcol e disturbi, sindromi e malattie di natura neuropsicologica; invita pertanto gli Stati membri e tutti i soggetti interessati ad incrementare le risorse destinate alla raccolta dei dati e a migliorare l'efficacia delle campagne e dei programmi di informazione e prevenzione;
5. rileva che i problemi più urgenti connessi al consumo nocivo e pericoloso di alcol riguardano gli effetti dell'alcol sui giovani, che sono più vulnerabili alle sofferenze fisiche ed emotive come pure ai danni sociali derivanti dal loro o altrui consumo di alcol;
6. esprime preoccupazione per l'aumento del consumo di alcol tra minorenni e giovani e prende atto della loro allarmante tendenza a iniziare a bere in sempre più giovane età e ad assumere abitudini pericolose a causa della loro maggiore disponibilità al rischio, quali il bere fino ad ubriacarsi e altre forme di consumo pericoloso di alcol finalizzate all'ubriacatura, il consumo di una miscela di alcol e droghe e la guida sotto l'effetto di alcol e droghe;
7. sottolinea che i giovani adolescenti tendono ad aumentare il loro consumo di alcol una volta entrati all'università; ritiene che maggiori sforzi nelle università potrebbero contribuire a diminuire in futuro il numero di consumatori pesanti di alcol; chiede pertanto agli Stati membri di intensificare i loro programmi di prevenzione in tale campo;
8. chiede alla Commissione europea di indicare e quantificare i concreti effetti nocivi del consumo di alcol tra i giovani negli Stati membri per poi procedere alla formulazione di obiettivi europei destinati agli Stati membri volti a ridurre il consumo nocivo e pericoloso di alcol da parte dei giovani, che impegnino gli Stati membri stessi a ridurre tali effetti nocivi a livello europeo, tenendo conto degli sforzi già compiuti;
9. fatti salvi gli eventuali impegni imposti dalla normativa europea, sottolinea che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere le misure da adottare a livello nazionale, ma che essi devono riferire alla Commissione europea in merito ai progressi compiuti nella lotta al consumo nocivo e pericoloso di alcol tra i giovani;
10. rileva che la Commissione europea deve svolgere una funzione di supporto in relazione al conseguimento degli obiettivi europei, aiutando gli Stati membri a scambiarsi le conoscenze e le migliori pratiche e a realizzare studi europei sulla lotta agli effetti nocivi del consumo di alcol tra i giovani;
11. chiede alla Commissione e agli Stati membri, in collaborazione con le competenti organizzazioni non governative e associazioni economiche nell'ambito del Forum alcol e salute creato di recente in seguito ad un'iniziativa della Commissione, di sollecitare uno scambio delle migliori pratiche, al fine soprattutto di contrastare il consumo nocivo e pericoloso di alcol da parte di bambini e giovani, e di adottare le misure seguenti:
i)
lanciare campagne di sensibilizzazione da parte degli Stati membri sui rischi connessi al consumo nocivo e pericoloso di alcol, in particolare attraverso programmi educativi scolastici destinati ai bambini e agli adolescenti, incoraggiandoli soprattutto a praticare una regolare attività sportiva, ma anche ai genitori, al fine di prepararli a parlare dei problemi legati all'alcol in ambito familiare, nonché agli insegnanti; anche il concetto di un consumo moderato in età adulta andrebbe veicolato per tempo;
ii)
limitare l'accesso dei giovani alle bevande alcoliche e la loro disponibilità, ad esempio applicando rigorosamente la legislazione in vigore che proibisce la vendita di alcol ai giovani, intensificando i controlli sui rivenditori e i distributori, come bar e ristoranti, supermercati e punti di vendita;
iii)
coinvolgere i dettaglianti e l'industria della ristorazione nell'individuare e applicare misure concrete atte a impedire che alcolici e bevande alcoliche premiscelate (alcopop) siano venduti e serviti ai minorenni,
iv)
concentrarsi in particolare sulle bevande come gli alcopop che sono specificamente destinate ai giovani, per far sì che la natura alcolica possa chiaramente essere individuata dai consumatori, mediante misure quali requisiti di etichettatura più rigorosi per tali bevande e obbligo di una più netta separazione degli alcopop dalle bibite analcoliche nei negozi, e vietarne la vendita ai giovani, promuovendo inoltre l'applicazione di tasse più elevate su tali bevande,
v)
elaborare orientamenti, da attuare a livello nazionale, che stabiliscano un limite di età per l'acquisto, la vendita e la mescita di bevande alcoliche,
vi)
promuovere a livello europeo un tasso massimo di alcolemia per quanto possibile pari allo zero per mille per i nuovi conducenti, come già proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul programma d'azione per la sicurezza stradale - bilancio intermedio(5), tenendo presente che alcuni cibi preparati possono contenere tracce di alcol,
vii)
prevedere maggiori possibilità per conoscere e verificare il tasso di alcolemia anche mediante un calcolo effettuato in proprio su Internet nonché l'ampia disponibilità di etilometri, specialmente presso discoteche, pub e stadi, e lungo le autostrade e le strade in generale, in particolare durante le ore notturne e garantire che il messaggio trasmesso ai consumatori sottolinei che il consumo di alcol e la guida non sono compatibili,
viii)
prendere ogni misura necessaria per aumentare al massimo i controlli sulla guida in stato di ebbrezza,
ix)
inasprire le sanzioni imposte dagli Stati membri per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione prolungata della patente di guida,
x)
incoraggiare gli Stati membri a garantire la disponibilità di mezzi di trasporto pubblici alternativi per i conducenti che hanno consumato alcolici,
xi)
incoraggiare l'estensione dei "programmi sul conducente designato" ("chi guida non beve") attraverso canali educativi, viste le loro conseguenze positive sulla sicurezza stradale, ricordando al contempo ai passeggeri gli effetti nefasti del consumo nocivo e pericoloso di alcol,
xii)
istituire un premio europeo per la migliore campagna contro il consumo nocivo e pericoloso di alcol destinata alle scuole e ai giovani,
xiii)
intensificare lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri in merito alle modalità di cooperazione in materia di consumo nocivo e pericoloso di alcol e tra forze di polizia nazionali in merito ai controlli sulla guida in stato di ebbrezza da parte dei giovani,
xiv)
promuovere iniziative atte a garantire un'assistenza psicologica per le persone ricoverate in ospedale a causa di intossicazioni acute da alcol;
12. chiede alla Commissione di quantificare l'incidenza della sindrome fetale alcolica (FAS) e dei disturbi dello spettro fetale alcolico (FASD) negli Stati membri, per poi procedere alla formulazione di obiettivi europei destinati agli Stati membri per ridurre FAS e FASD, nell'ambito dei quali gli Stati membri si impegnano a ridurne l'incidenza a livello europeo, tenendo conto degli sforzi già compiuti;
13. fatti salvi gli eventuali impegni imposti dalla normativa comunitaria, sottolinea che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere le misure da adottare a livello nazionale, ma che essi devono riferire alla Commissione europea in merito ai progressi compiuti nella lotta alla FAS e ai FASD;
14. rileva che la Commissione deve svolgere una funzione di supporto in relazione al conseguimento degli obiettivi europei, aiutando gli Stati membri a scambiarsi le conoscenze e le migliori pratiche e a realizzare studi europei sulla lotta alla FAS e ai FASD;
15. ritiene che sia le donne che gli uomini dovrebbero essere meglio informati in merito ai rischi legati al consumo di alcol durante la gravidanza e, in particolare, sui FASD allo scopo di evitare le malattie e i ritardi dello sviluppo di neonati, bambini e adolescenti dovuti al consumo di alcol durante la gravidanza; sottolinea che opportune comunicazioni possono prevenire il consumo di alcol da parte delle donne prima e durante la gravidanza; rileva che, per le bevitrici incallite, possono rivelarsi necessari un ulteriore sostegno durante la gravidanza e un seguito puerperale; propone inoltre che i ginecologi e le cliniche prenatali siano formati a individuare quanto prima i casi potenziali di consumo nocivo e pericoloso di alcol e a incoraggiare tali donne a rinunciare completamente all'alcol durante la gravidanza;
16. ritiene che gli uomini dovrebbero essere meglio informati sulla correlazione tra consumo di alcol e impotenza;
17. sottolinea che la pubblicità sugli alcolici e le pratiche di commercializzazione non dovrebbero rivolgersi ai giovani;
18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare orientamenti per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e di garantire l'attuazione della nuova direttiva sulla televisione senza frontiere, una volta adottata; invita la Commissione ad incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi a inserire nei loro codici di condotta norme sulla programmazione dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche;
19. accoglie con favore e sostiene gli impegni di autoregolamentazione assunti, ad esempio, dall'industria pubblicitaria e dai produttori di bevande alcoliche; a tale proposito, chiede alla Commissione e agli Stati membri di controllare che tali impegni siano mantenuti e, in caso contrario, di imporre sanzioni;
20. rileva che gli Stati membri possono attualmente introdurre avvertenze sanitarie per le bevande alcoliche; ricorda che le etichette sulla parte anteriore della confezione possono contenere avvertenze relative al fatto che l'alcol può provocare gravi problemi di salute fisica e mentale, che l'alcol genera dipendenza e che il consumo di alcol durante la gravidanza può essere nocivo per il feto; rileva che l'esistenza di requisiti nazionali diversi in materia di etichettatura ha chiare implicazioni per il mercato interno dell'UE; invita la Commissione a iniziare uno studio comparato sull'impatto e l'efficacia dei vari sistemi di informazione e di comunicazione, come l'etichettatura e la pubblicità, applicati negli Stati membri allo scopo di ridurre il pericoloso e nocivo consumo di alcol e a pubblicarne i risultati entro il 31 dicembre 2009;
21. chiede alla Commissione di promuovere iniziative finalizzate allo scambio delle migliori pratiche in campo medico come pure campagne di informazione concepite per sensibilizzare sui rischi connessi con il consumo nocivo e pericoloso di alcol; ritiene che le campagne debbano essere rivolte anche alle persone vulnerabili a disturbi, sindromi e malattie di natura neuropsicologica e alle persone anziane che sono sole, separate o isolate, in quanto più inclini a cercare conforto nel consumo di alcol, danneggiando così la loro condizione e aumentando il rischio di soffrire di disturbi, sindromi e patologie di natura neuropsicologica;
22. chiede nel contempo alla Commissione di promuovere la diffusione di strumenti quali l'AUDIT (test d'identificazione dei disturbi dovuti al consumo di alcol) messo a punto dall'OMS, che consente di individuare rapidamente le persone a rischio ancor prima che si rendano conto di avere un problema legato all'alcol; evidenzia che un dialogo informale tempestivo tra medico generico e paziente costituisce uno degli strumenti più efficaci per informare i pazienti in merito ai rischi legati al consumo nocivo e pericoloso di alcol e promuovere i necessari cambiamenti di comportamento tra i bevitori incalliti; invita gli Stati membri a sostenere la specializzazione dei medici generici in materia di problemi connessi all'alcol nonché ai disturbi e agli opportuni interventi;
23. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano prendere le necessarie misure per affrontare le negative ripercussioni sociali dell'alcol, quali il bullismo e la violenza domestica; chiede un maggiore sostegno sociale e psicologico per le famiglie che soffrono di un consumo nocivo e pericoloso di alcol; chiede un'assistenza sociale specifica per i bambini che vivono in famiglie con problemi legati all'alcol; propone l'istituzione di un numero d'emergenza per denunciare gli abusi legati all'alcol in ambito familiare;
24. è preoccupato per il forte consumo di alcol da parte di molti anziani, che è spesso determinato da dolori fisici o dal senso di solitudine e dalla mancanza di prospettive; fa presente che i problemi legati all'alcol in vecchiaia sono un tema importante che sta diventando sempre più urgente con l'invecchiamento della popolazione;
25. ritiene che sia necessario conoscere meglio il consumo di alcol e le sue relazioni con i congedi di malattia, anche prolungati, e i pensionamenti anticipati; reputa importante, sotto il profilo della normativa comunitaria sul lavoro e degli Stati membri, affrontare i problemi del consumo di alcol sul posto di lavoro incoraggiando le persone interessate a chiedere aiuto, ma ricorda che ciò dovrebbe sempre avvenire nel pieno rispetto della privacy e dei diritti dell'individuo; esorta i datori di lavoro a prestare particolare attenzione al consumo nocivo e pericoloso di alcol sul posto di lavoro, realizzando programmi preventivi di sensibilizzazione e fornendo assistenza ai lavoratori con problemi di alcol;
26. è convinto che la riduzione del numero di incidenti stradali e dei danni correlati provocati dall'alcol (17.000 vittime ogni anno) sia una priorità dell'Unione europea e quindi:
i)
chiede alla Commissione di indicare e quantificare i concreti effetti nefasti della guida in stato di ebbrezza negli Stati membri, per poi procedere alla formulazione di obiettivi europei destinati agli Stati membri per ridurre la guida in stato di ebbrezza, nell'ambito dei quali gli Stati membri si impegnino a ridurre gli effetti nocivi della guida in stato di ebbrezza, tenendo conto degli sforzi già compiuti,
ii)
fatti salvi gli eventuali impegni imposti dalla normativa comunitaria, sottolinea che gli Stati membri hanno la facoltà di decidere le misure da adottare a livello nazionale, ma che essi devono riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella lotta agli effetti nocivi della guida in stato di ebbrezza,
iii)
rileva che la Commissione deve svolgere una funzione di supporto in relazione al conseguimento degli obiettivi europei, aiutando gli Stati membri a scambiarsi le conoscenze e le migliori pratiche e a realizzare studi europei sugli effetti nocivi della guida in stato di ebbrezza;
27. ritiene che, per affrontare meglio i rischi connessi al consumo nocivo e pericoloso di alcol sulle strade, sia necessario adottare le seguenti misure:
i)
promuovere un sostanziale aumento dei controlli del tasso di alcolemia ed affrontare la notevole disparità delle normative tra Stati membri, mirando ad una convergenza della frequenza dei controlli nonché allo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda i luoghi in cui tali controlli devono essere effettuati,
ii)
promuovere sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza, quali la sospensione prolungata della patente di guida,
iii)
promuovere la fissazione di un livello massimo di alcolemia pari allo zero per mille per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria A o B e per i conducenti di un mezzo di trasporto che richieda una patente di guida di categoria superiore, e per tutti gli autisti professionisti, tenendo presente che alcuni cibi preparati potrebbero contenere tracce di alcol;
28. sottolinea che occorre promuovere tutte le misure efficaci per evitare la guida in stato di ebbrezza; sollecita vivamente l'ulteriore sviluppo di sistemi alcolock e di altri strumenti che impediscano meccanicamente alle persone in stato di ebbrezza di guidare, in particolare agli autisti professionisti;
29. invita la Commissione a lanciare campagne di informazione imparziali e indipendenti o a sostenere le campagne di questo tipo effettuate dagli Stati membri, in collaborazione con le associazioni di interesse, per promuovere un consumo responsabile e moderato ed evidenziare le conseguenze negative del consumo nocivo e pericoloso di alcol sulla salute fisica e mentale come pure sul benessere sociale;
30. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare e a coordinare le rispettive azioni in materia di lotta contro le varie forme di tossicodipendenza e a presentare entro il 2010 una esaustiva indagine generale sui modelli di consumo nocivo e pericoloso di alcol, i comportamenti che favoriscono le dipendenze e le loro cause;
31. esorta gli Stati membri ad affrontare il problema della vendita illegale e clandestina di alcol, controllare la qualità dell'alcol venduto e intensificare i controlli sugli alcolici prodotti in proprio (quali i distillati) che possono essere letali per l'uomo;
32. invita tutti i soggetti interessati a promuovere, nell'ambito del Forum europeo alcol e salute indetto dalla Commissione, l'attuazione di azioni e programmi concreti volti ad affrontare i danni derivanti dall'alcol, dato che il principale obiettivo del Forum sarebbe quello di scambiarsi le migliori pratiche, sollecitare l'impegno ad avviare azioni, garantire una corretta valutazione delle azioni e verificarne l'efficace attuazione; si attende che la Commissione inviti al Forum europeo alcol e salute anche rappresentanti del Parlamento europeo ed informi ogni anno il Parlamento europeo in merito ai progressi dei lavori del Forum;
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.