Accordo CE/Panama su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Panama su alcuni aspetti relativi si servizi aerei (COM(2007)0151 – C6-0198/2007 –2007/0057 (CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0151),
– visti gli articoli 80, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2007),
– visti gli articoli 51, 83 paragrafo 7, 43 paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0306/2007),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Panama.
Accordo CE - Kirghizistan su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Kirghisa su taluni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2007)0189 – C6-0173/2007 –2007/0065 (CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0189),
– visti gli articoli 80, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0173/2007),
– visti gli articoli 51, 83 paragrafo 7 e 43 paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0305/2007),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica Kirghisa.
Accordo CE - Giordania su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2007)0219 – C6-0201/2007 –2007/0074 (CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM (2007)0219),
– visti gli articoli 80, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0201/2007),
– visti gli articoli 51, 83 paragrafo 7 e 43 paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0304/2007),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno Hascemita di Giordania.
Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la CE e Israele *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (COM(2007)0276 – C6-0237/2007 – 2007/0096(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0276),
– visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0237/2007),
– visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0316/2007),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.
Partecipazione della Bulgaria e della Romania all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la CEE e San Marino *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (COM(2007)0309 – C6-0250/2007 – 2007/0105(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0309),
– visti gli articoli 133, 300, paragrafo 2, seconda frase, e 308 del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0250/2007),
– visti gli articoli 51, 83, paragrafo 7, e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0324/2007),
1. approva la conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di San Marino.
Aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per le sementi e le sementi di cereali *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1947/2005 per quanto riguarda gli aiuti nazionali concessi dalla Finlandia per sementi e sementi di cereali (COM(2007)0323 – C6-0245/2007– 2007/0109(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0323),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0245/2007),
– visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0311/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Aliquote di accise sul rum *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (COM(2007)0318 – C6-0249/2007 – 2007/0131(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0318),
– visto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0249/2007),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0318/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Sicurezza stradale: veicolo a motore a due ruote, dispositivo di ritenuta per passeggeri (Versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (COM(2006)0265 – C6-0419/2006 – 2003/0058(COD))
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0265),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0419/2006),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0331/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Sicurezza stradale: veicoli a motore a due ruote, prescrizioni relative ai cavalletti (Versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (COM(2006)0262 – C6-0418/2006 – 2003/0059(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0262),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0418/2006),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0332/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (COM(2006)0478 – C6-0291/2006 – 2006/0161(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0478),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0291/2006),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0329/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Applicazione delle regole della concorrenza ai trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile (versione codificata) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (versione codificata) (COM(2006)0722 – C6-0433/2006 – 2006/0241(CNS))
– vista la proposta della Commissione (COM(2006)0722),
– visto l'articolo 83 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0433/2006),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0333/2007),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0236 – C6-0126/2007 – 2007/0081(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0236),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0126/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0330/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ((versione codificata) (COM(2007)0310 – C6-0163/2007 – 2007/0107(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0310),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0163/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0334/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (COM(2005)0625 – C6-0422/2005 – 2005/0248(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0625),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0422/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0307/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 settembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2008)
Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***III
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (PE-CONS 3635/2007 – C6-0212/2007 – 2004/0047(COD))
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3635/2007 – C6-0212/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0139),
– vista la sua posizione in seconda lettura(2) sulla posizione comune del Consiglio(3),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2007)0078),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0314/2007),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Certificazione del personale addetto alla guida di locomotori e treni ***III
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (PE-CONS 3636/2007 – C6-0213/2007 – 2004/0048(COD))
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3636/2007 – C6-0213/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0142),
– vista la sua posizione in seconda lettura(2) sulla posizione comune del Consiglio(3),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2007)0080),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0315/2007),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ***III
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (PE-CONS 3637/2007 – C6-0214/2007 – 2004/0049(COD))
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3637/2007 – C6-0214/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0143,
– vista la sua posizione in seconda lettura(2) sulla posizione comune del Consiglio(3),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2007)0079),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0313/2007),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0227),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0176/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A6-0309/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 2 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposizioni del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis)Se un'impresa produttrice di zucchero presenta una domanda di aiuto alla ristrutturazione, che sostituisce la domanda di aiuto dei coltivatori, la decisione in merito a quali coltivatori debbano rinunciare alla produzione di barbabietole da zucchero dovrebbe essere adottata di comune accordo dai coltivatori e dalla rispettiva impresa. Tali accordi dovrebbero essere quindi menzionati negli accordi interprofessionali.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 1, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
-1) all'articolo 1, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tutti i pagamenti compensativi per la rinuncia alle quote devono essere calcolati in modo tale da utilizzare integralmente la dotazione del Fondo. Qualora dopo il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 2 siano disponibili importi residui nel Fondo di ristrutturazione, tali risorse saranno destinate alle regioni interessate dalla chiusura di zuccherifici, a seguito della rinuncia parziale o totale alle quote.";
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A) (nuova) Articolo 3, paragrafo 1, comma 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a) al paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) rinunci alla quota assegnata a una o più fabbriche, smantelli parzialmente gli impianti di produzione delle fabbriche interessate e non utilizzi i rimanenti impianti di produzione delle fabbriche interessate per ottenere prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato del settore dello zucchero; gli impianti in questione possono essere utilizzati per la trasformazione di materie prime, tra cui le barbabietole da zucchero, per la produzione di bioetanolo a fini energetici;";
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A BIS) (nuova) Articolo 3, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a bis) al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini del presente articolo, si considera che lo smantellamento degli impianti di produzione durante la campagna 2005/2006 sia effettuato nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 oppure 2008/2009."
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A TER) (nuova) Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a ter) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e la predisposizione di un piano di sviluppo aziendale, che comprenda la prevista attività economica e la valutazione delle conseguenze della ristrutturazione per l'ambiente e l'occupazione e tenga conto della situazione nella regione, nel termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f). Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.";
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A QUATER) (nuova) Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a quater) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e la predisposizione di un piano di sviluppo aziendale, che comprenda la prevista attività economica e la valutazione delle conseguenze della ristrutturazione per l'ambiente e l'occupazione e tenga conto della situazione nella regione, sempre che ciò sia reso necessario dal blocco della produzione dei prodotti di cui alla lettera a), nel termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f). Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.";
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A QUINQUIES) (nuova) Articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a quinquies ) al paragrafo 5, la lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:
"a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) di
-730 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
-730 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
-625 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
-520 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.";
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA -A SEXIES) (nuova) Articolo 3, paragrafo 5, lettera c) (regolamento (CE) n. 320/2006)
-a sexies) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) di
-255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
-255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
-625 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
-182 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010."
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A) Articolo 3, paragrafo 6, comma 1, alinea (regolamento (CE) n. 320/2006)
"Un importo di almeno il 10% dell'aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:
"Un importo di almeno il 25% dell'aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A) Articolo 3, paragrafo 6, lettera a) (regolamento (CE) n. 320/2006)
a) i coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero che hanno fornito tali prodotti nel corso di un determinato periodo precedente la campagna di commercializzazione indicata al paragrafo 2 per la produzione di zucchero nell'ambito della quota alla quale si è rinunciato,
a) i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che hanno fornito tali prodotti nel corso delle campagne di coltivazione precedenti la campagna di commercializzazione indicata al paragrafo 2 per la produzione di zucchero o sciroppo d'inulina nell'ambito della quota alla quale si è rinunciato. Con il consenso dello Stato membro si possono stabilire, nel quadro di accordi interprofessionali, le modalità di partecipazione dei coltivatori di barbabietole agli aiuti alla ristrutturazione;
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A) Articolo 3, paragrafo 6, comma 1 bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 320/2006)
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 12, modalità di applicazione atte a garantire che l'aiuto a titolo del fondo di ristrutturazione percepito dai coltivatori che hanno sospeso l'attività sia utilizzato per produzioni di sostituzione economicamente valide.
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A BIS) (nuova) Articolo 3, paragrafo 6, comma 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 320/2006)
a bis) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di riconversione alla produzione di bioetanolo, gli impianti si considerano integralmente smantellati.";
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 320/2006)
7. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 EUR per tonnellata di quota rinunciata.
7. I coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 260 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata.
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 7, comma 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 320/2006)
Il pagamento supplementare di cui al primo comma è altresì erogato per la campagna di commercializzazione 2009/2010 nel caso in cui l'impresa interessata rinunci parzialmente o totalmente alla quota di zucchero assegnatale a decorrere da detta campagna di commercializzazione, purché la domanda sia presentata entro il 31 gennaio 2008.
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 8 (regolamento (CE) n. 320/2006)
8. Il presente paragrafo si applica:
8. Il presente paragrafo si applica:
a) alle imprese che hanno rinunciato alla quota nell'ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, e
a) alle imprese che hanno rinunciato parzialmente o completamente alla quota loro assegnata nell'ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, e
b) ai coltivatori e ai fornitori di macchinari interessati dalla rinuncia della quota i cui alla lettera a).
b) ai coltivatori e ai fornitori di macchinari interessati dalla rinuncia della quota i cui alla lettera a).
Se nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 i soggetti di cui al primo comma hanno percepito, a norma dei paragrafi da 1 a 6, importi inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.
Se nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 i soggetti di cui alla lettera a) hanno percepito, a norma dei paragrafi da 1 a 6, importi inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.
Se gli importi erogati ai coltivatori a norma del paragrafo 7 nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.";
Se gli importi erogati ai coltivatori di cui alla lettera b) a norma del paragrafo 7 nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi a cui avrebbero diritto alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza corrispondente viene loro versata retroattivamente.
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 320/2006)
8 bis.Nel caso in cui per una data campagna di commercializzazione, le esigenze generate dal versamento di un aiuto aggiuntivo di cui al paragrafo 7 non possono essere soddisfatte grazie alle risorse disponibili del fondo di ristrutturazione, il costo restante è coperto attraverso l'opportuno aumento dell'importo temporaneo corrispondente a titolo della ristrutturazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 320/2006)
Per la campagna 2008/2009 la Commissione può prorogare l'applicazione del termine di cui al primo comma fino a 20 giorni lavorativi se entro il 31 dicembre 2007 vi siano dati attendibili che nella campagna 2008/2009 sarà pressoché conseguito l'obiettivo del fondo temporaneo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità, ossia la rinuncia a quote per 3,8 milioni di tonnellate. La Commissione rende nota tale proroga mediante la pubblicazione, anteriormente al 1° gennaio 2008, di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Per la campagna 2008/2009 la Commissione può prorogare l'applicazione del termine di cui al primo comma se entro il 31 dicembre 2008 vi siano dati attendibili che nella campagna 2008/2009 non sarà conseguito l'obiettivo del fondo temporaneo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità, ossia la rinuncia a quote per 3,8 milioni di tonnellate. A tal fine, una volta che la Commissione ha stabilito per ciascuno Stato membro la percentuale di ritiro preventivo per la campagna 2008/2009, le imprese dispongono di un termine che scade il 30 aprile 2008 per presentare la domanda di rinuncia supplementare delle quote nonché per adeguare il piano sociale predisposto per i dipendenti.
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA 2 BIS (nuovo) Articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 320/2006)
all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
"b bis) una conferma che i coltivatori interessati dal piano di ristrutturazione a seguito di rinuncia e/o riduzione dei loro diritti di fornitura di barbabietole sono informati in merito al piano stesso.";
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 320/2006)
1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canne da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare al rispettivo Stato membro una domanda diretta per l'ottenimento dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, accompagnata dall'impegno di cessare le consegne di barbabietola o di canna da zucchero di quota all'impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.
1. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canne da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare al rispettivo Stato membro una domanda diretta per l'ottenimento dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, accompagnata dall'impegno di cessare le consegne di barbabietola o di canna da zucchero di quota all'impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura.
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 320/2006)
3. Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell'ordine cronologico di presentazione, e lo comunica ai richiedenti e alle imprese interessate entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.
3. Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell'ordine cronologico di presentazione, e trasmette, sulla base delle domande presentate, informazioni sui quantitativi totali ai richiedenti e alle imprese interessate entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 320/2006)
3 bis.In deroga al paragrafo 3, lo Stato membro interessato ha la facoltà di decidere se esaminare in primo luogo le domande dei coltivatori che sono titolari di un diritto di fornitura inferiore a 250 tonnellate di barbabietole da zucchero.
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
In caso di raggiungimento del limite del 10% lo Stato membro respinge in tutto o in parte le domande rimanenti.
Nel caso in cui la domanda di un produttore è tale da provocare il superamento del limite del 10%, lo Stato membro interessato o respinge la domanda o l'accetta per un quantitativo che non provoca il superamento del limite del 10%.
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 5, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 320/2006)
a) per i coltivatori, 10% dell'importo dell'aiuto corrispondente fissato dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera c) e, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, il pagamento supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 7;
a) per i coltivatori e i fornitori, 10% dell'importo dell'aiuto corrispondente fissato dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera c) e, per i coltivatori, il pagamento supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 7;
b) per le imprese, l'importo dell'aiuto corrispondente fissato l'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10%, oppure del 60% se l'impresa non rispetta la condizione enunciata al paragrafo 4, secondo comma del presente articolo.
b) per le imprese, l'importo dell'aiuto corrispondente fissato l'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10%, oppure del 60% se l'impresa non rispetta la condizione enunciata al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo.
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 4 bis, paragrafo 6 (regolamento (CE) n. 320/2006)
6. I paragrafi 1-5 non si applicano se l'impresa presenta una domanda di aiuto alla ristrutturazione, a norma dell'articolo 4, con la quale rinuncia ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota connessa all'accettazione, da parte dello Stato membro, delle domande di aiuto presentate dai coltivatori.
6. I paragrafi 1-5 non si applicano se l'impresa presenta una domanda di aiuto alla ristrutturazione, a norma dell'articolo 4, con la quale rinuncia ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota connessa all'accettazione, da parte dello Stato membro, delle domande di aiuto presentate dai coltivatori, salvo disposizione contraria nell'ambito di un accordo interprofessionale. In tal caso, gli accordi interprofessionali devono contenere informazioni specifiche sulle intese raggiunte di comune accordo tra un'impresa e i suoi produttori nel cui ambito si è stabilito quali agricoltori devono rinunciare alla coltivazione di barbabietola o di canna da zucchero.
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 bis (regolamento (CE) n. 320/2006)
Se la Commissione proroga il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in applicazione del terzo comma del medesimo articolo, il termine di cui al primo comma del presente paragrafo è automaticamente prorogato dello stesso periodo.
Se per la campagna di commercializzazione 2008/2009 la Commissione proroga fino a 20 giorni lavorativi il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, il termine per la decisione degli Stati membri in merito alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma è automaticamente prorogato dello stesso periodo.
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS) (nuovo) Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 320/2006)
4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importo complessivo dell'aiuto di cui uno Stato membro può disporre è stabilito in base a quanto segue:
-109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero liberata per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
-109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero liberata per la campagna di commercializzazione 2007/2008,
-109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero liberata per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
-109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero liberata per la campagna di commercializzazione 2009/2010.";
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 11, paragrafo 6, comma 1 (regolamento (CE) n. 320/2006)
6. Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all'applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007* che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008.
6. Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all'applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007* che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008. Parimenti, nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009, le imprese che saranno soggette all'applicazione di una percentuale di ritiro da fissarsi da parte della Commissione nel marzo 2008 e che rinunceranno nell'ambito della modifica della loro domanda di abbandono di quota a un quantitativo supplementare della loro quota saranno esentate di una parte dell'importo temporaneo a titolo della ristrutturazione da versare per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 11, paragrafo 6, comma 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 320/2006)
Nella campagna di commercializzazione 2008/2009, le imprese che rinunciano a una percentuale della propria quota superiore alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall'articolo 1, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 290/2007, sono esentate dalla tassa di ristrutturazione da versare per la campagna di commercializzazione 2007/2008 in proporzione ai quantitativi supplementari cui hanno rinunciato.
Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(2007)0227 – C6-0177/2007 – 2007/0086(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0227),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0177/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A6-0310/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 10, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 318/2006)
In deroga al primo comma, negli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale applicabile è fissata in base ai criteri stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento. Questi Stati membri, per ogni impresa stabilita sul loro territorio detentrice di una quota, adeguano la percentuale derivante dall'applicazione dell'allegato VIII in proporzione alla quota alla quale le imprese hanno rinunciato individualmente nell'ambito del regime di ristrutturazione, in modo che rimanga invariata la riduzione totale delle quote nel medesimo Stato membro risultante dalla percentuale di cui al secondo comma.
In deroga al primo comma, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta di meno del 13,5% nel quadro di rinunce alla quota, si procede ad una riduzione della loro quota rimanente all'86,5% della quota ad essi assegnata all'inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007. Le riduzioni successivamente ancora necessarie sono effettuate in base ai criteri stabiliti nell'allegato VIII del presente regolamento, tenendo conto però solo delle restituzioni di quote a partire dal 2008/2009.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 3 B), COMMA -1 (nuovo) Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino (regolamento (CE) n. 318/2006)
al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- fino al 10% al massimo per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e le campagne successive, rispettando la libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi stabiliti dal regolamento (CE) n. 320/2006";
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 19, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 318/2006)
In tal caso nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, è ridotto della stessa percentuale.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 19 bis, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 318/2006)
1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la Commissione può decidere di fissare il coefficiente di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 entro il 16 marzo della campagna precedente, tenendo conto del risultato della riduzione, in ciascuno Stato membro, della quota nazionale di zucchero fissata all'allegato III del presente regolamento rispetto alla versione del medesimo allegato III applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il raffronto tiene conto della versione dell'allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità.
1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 2, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, la Commissione può decidere di fissare il coefficiente di cui all'articolo 19, paragrafo 2:
- per la campagna di commercializzazione 2007/2008, entro il 16 marzo della campagna precedente;
- per la campagna di commercializzazione 2008/2009, entro il 4 febbraio 2008;
- per la campagna di commercializzazione 2009/2010 e fino alla campagna di commercializzazione 2014/2015, entro il 16 marzo della campagna precedente, tenendo conto del risultato della riduzione, in ciascuno Stato membro, della quota nazionale di zucchero fissata all'allegato III del presente regolamento rispetto alla versione del medesimo allegato III applicabile il 1° luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1° luglio 2006, il raffronto tiene conto della versione dell'allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 19 bis, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 318/2006)
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la percentuale di ritiro autorizzata per la campagna di commercializzazione 2009/2010 è ridotta della percentuale stabilita per gli Stati membri che nella campagna 2008/2009 hanno deciso di rinunciare definitivamente alle proprie quote di zucchero nella percentuale equivalente alle riduzioni temporanee stabilite nell'allegato III.
Emendamento 6 ALLEGATO Allegato VIII, punto 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 318/2006)
2 bis.Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009, se uno Stato membro rinuncia a una percentuale di quota superiore alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007, il tonnellaggio di quota corrispondente alla differenza tra la percentuale di rinuncia nel 2008/2009 e la percentuale di ritiro è integralmente dedotto dalla riduzione definitiva.
All'interno di uno Stato membro, la presente disposizione si applica analogamente alle imprese che abbiano rinunciato a una percentuale della loro quota superiore alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 all'articolo 1, paragrafo 1, o all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 290/2007 per il loro Stato membro.
Tabella di marcia per le energie rinnovabili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (2007/2090(INI))
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una tabella di marcia per le energie rinnovabili" (COM(2006)0848),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Relazione sui progressi realizzati nel settore dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili" (COM(2006)0849),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Relazione sui progressi compiuti nell'uso dei biocarburanti" (COM(2006)0845),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, concernenti l'adozione da parte del Consiglio europeo di un "Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) - Politica energetica per l'Europa",
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la tabella di marcia per le energie rinnovabili (SEC(2006)1720/2),
– vista la valutazione d'impatto che accompagna la tabella di marcia per le energie rinnovabili (SEC(2006)1719/2),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolata "Relazione sui progressi compiuti nell'uso dei biocarburanti" (SEC(2006)1721/2) che accompagna la comunicazione della Commissione (COM(2006)0845),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - Libro Verde(1),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti(2),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'efficienza energetica: fare di più con meno - Libro Verde(3),
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea(4),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sul riscaldamento e raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili(5),
– vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete(6),
– vista la sua posizione definita in seconda lettura il 13 aprile 2005 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia(7),
– vista la sua posizione definita in seconda lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia(8),
– vista la sua posizione definita in seconda lettura il 12 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti(9),
– vista la sua posizione definita in seconda lettura il 4 luglio 2001 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità(10),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0287/2007),
A. considerando che il Consiglio europeo di primavera dell'8 e 9 marzo 2007 ha adottato un obiettivo generale vincolante che prevede che, entro il 2020, l'Unione europea produca da fonti rinnovabili il 20% dell'energia complessivamente consumata nell'UE,
B. considerando che si tratta di un fondamentale passo in avanti verso una politica energetica europea sostenibile che contribuirà a garantire l'approvvigionamento energetico e un'energia da fonti rinnovabili competitiva a prezzi accessibili,
C. considerando che, nella sua risoluzione del 14 dicembre 2006 per un'energia sostenibile, competitiva e sicura il Parlamento europeo ha chiesto obiettivi settoriali vincolanti e ambiziosi, consistenti in una quota del 25% di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'energia primaria entro il 2020, ed ha proposto un piano per il raggiungimento di una quota del 50% di energia da fonti rinnovabili entro il 2040,
D. considerando che le energie rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica, hanno storicamente svolto un ruolo significativo nell'approvvigionamento europeo dell'elettricità,
E. considerando che, nell'ambito delle misure volte a limitare al massimo a 2°C l'aumento della temperatura media a livello mondiale, dovrebbero essere incentivate le energie rinnovabili, le misure di efficienza energetica e la ricerca energetica,
F. considerando che le direttive volte a promuovere le fonti di energia rinnovabili nel settore dell'elettricità hanno determinato o rafforzato uno sviluppo sostenibile negli Stati membri,
G. considerando che le direttive esistenti volte a promuovere le fonti energetiche rinnovabili sono state adottate mediante la procedura di codecisione, spesso sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE,
H. considerando che le industrie dell'Unione europea nel settore delle energie rinnovabili occupano, grazie agli investimenti nella ricerca, una posizione guida nel mercato mondiale, contribuendo così in modo rilevante alla creazione di posti di lavoro e alla competitività dell'UE, obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona,
I. considerando che non esistono disposizioni legislative in materia di riscaldamento e raffreddamento da fonti di energia rinnovabili,
J. considerando che le fonti energetiche rinnovabili costituiscono un elemento chiave di un mix energetico sostenibile, contribuendo:
a)
alla riduzione della dipendenza dalle importazioni e alla diversificazione del mix di combustibili,
b)
alla riduzione delle emissioni di CO2 e di altro tipo,
c)
allo sviluppo di nuove tecnologie innovative,
d)
alle opportunità di occupazione e di sviluppo regionale,
K. considerando che gli sviluppi del mercato nel settore delle energie rinnovabili variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e che ciò è dovuto non soltanto a differenze di potenzialità ma anche alle differenze, e talvolta all'inadeguatezza, delle condizioni concernenti il quadro politico e legislativo nonché ad ostacoli amministrativi eccessivi che si frappongono all'esecuzione dei progetti,
L. considerando che le condizioni geologiche, idrologiche e climatiche sono molto diverse negli Stati membri e che il potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili varia notevolmente da uno Stato membro all'altro,
M. considerando che il conseguimento, entro il 2020, di un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 20% è essenziale per realizzare con successo l'obiettivo del 20% relativo alle fonti rinnovabili,
N. considerando che la promozione di un mercato delle energie rinnovabili contribuirà al conseguimento degli obiettivi rivisti di Lisbona aumentando l'occupazione e rafforzando gli sforzi degli Stati membri e dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione,
O. considerando che si dovrebbe fare maggiore ricorso ai programmi di ricerca e tecnologia dell'Unione europea per favorire lo sviluppo delle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili, come indicato nel Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ), e che nel contempo dovrebbero essere mantenuti e promossi il vantaggio tecnologico attuale e il potenziale di esportazione delle imprese europee,
P. considerando che i carburanti per i trasporti sono una fonte rilevante e crescente di emissioni di CO2, oltre ad essere la causa principale di inquinamento atmosferico nei centri urbani,
Q. considerando che, per conseguire soluzioni sostenibili alle sfide energetiche, occorre fare maggiore uso delle energie rinnovabili, migliorare l'efficienza e il risparmio energetici e procedere ad innovazioni tecnologiche in relazione all'impiego di fonti di energia locali rispettose del clima,
R. considerando che il settore del riscaldamento e del raffreddamento offre un'opportunità unica per utilizzare non solo le fonti rinnovabili ma anche il calore in eccedenza risultante dalla produzione di energia elettrica, dall'industria e dall'incenerimento dei rifiuti e per ridurre così il ricorso ai combustibili fossili e limitare le emissioni di CO2,
S. considerando che è indispensabile garantire ai cittadini dell'Unione la sicurezza e un'elevata qualità dell'approvvigionamento energetico, ma anche tutelare l'ambiente, in conformità degli obblighi del servizio pubblico e del servizio universale,
T. considerando che l'attuale quadro legislativo della Comunità per il settore energetico non è soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili, e che questa situazione non aiuta a mantenere a lungo termine la fiducia degli investitori,
U. considerando che le lungaggini delle procedure di autorizzazione per i progetti di produzione, le linee di trasmissione e le reti di distribuzione in materia di energie rinnovabili costituiscono un grave ostacolo al loro rapido sviluppo,
V. considerando che la mancanza di chiare salvaguardie ambientali e sociali, specialmente nel caso dei biocarburanti, potrebbe determinare notevoli effetti negativi, come un aumento della deforestazione tropicale senza alcuna riduzione significativa delle emissioni di gas ad effetto serra,
W. considerando che gli sforzi per far fronte al cambiamento climatico non dovrebbero compromettere quelli volti a tutelare la biodiversità e gli ecosistemi,
1. invita la Commissione a presentare, al più tardi entro la fine del 2007, una proposta concernente un quadro legislativo per le energie rinnovabili da adottare in codecisione sulla base dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE; sottolinea che questo quadro legislativo dovrebbe mantenere la legislazione esistente in materia di elettricità rinnovabile e biocarburanti, ma dovrebbe essere rafforzato e migliorato, ed essere accompagnato da normative ambiziose volte ad aumentare la quota di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffreddamento; invita la Commissione a proporre un approccio settoriale entro tale quadro legislativo che stabilisca obiettivi vincolanti, chiari e realistici per i settori dell'elettricità, dei trasporti e del riscaldamento e raffreddamento;
2. invita la Commissione a garantire, nella sua prossima proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissioni (SSE), una migliore internalizzazione dei costi esterni della produzione energetica attraverso la messa all'asta dei crediti di SSE, in modo da creare condizioni di parità per le energie rinnovabili e garantire un prezzo equo per il carbonio;
3. ritiene che le fonti energetiche rinnovabili abbondino sul nostro pianeta e che la vera sfida consista nell'estrarre energia da tali fonti; raccomanda che il ricavato della vendita all'asta di SSE e i finanziamenti per la ricerca siano utilizzati per la ricerca su fonti energetiche rinnovabili, comprese fonti promettenti e impegnative, come l'energia da osmosi, l'energia mareomotrice, l'energia del moto ondoso, l'energia solare concentrata, l'energia eolica di altitudine, l'energia generata da movimento rotatorio (laddermill) e l'energia generata dalle alghe;
Promozione delle energie rinnovabili
4. sottolinea l'importanza di istituire e attuare dei piani d'azione per le energie rinnovabili (PAR) a livello comunitario e nazionale e insiste sul fatto che essi dovrebbero servire a creare una reale politica europea comune nel settore dell'energia;
5. chiede l'integrazione di obiettivi settoriali nei PAR per promuovere gli investimenti, l'innovazione e la ricerca in tutti i settori; rileva che, qualora lo sviluppo tecnologico o questioni di redditività rendano necessario un adeguamento degli obiettivi settoriali, questo potrebbe essere attuato in occasione della revisione dei PAR su base regolare, tenendo conto della necessità di stabilità nel quadro degli investimenti;
6. chiede che i PAR siano sottoposti ad una valutazione strategica approfondita dell'impatto ambientale e affrontino specificamente la necessità di riconciliare la produzione di energia rinnovabile con altre questioni ambientali (gestione forestale sostenibile, biodiversità, prevenzione del degrado del suolo, emissioni di gas ad effetto serra, ecc.);
7. invita la Commissione e gli Stati membri a raggiungere quanto prima un accordo sulla distribuzione dell'obiettivo del 20% di energie rinnovabili, tenendo conto dell'efficacia dei costi e di analisi settoriali del potenziale di ciascun paese, in modo da garantire un impegno attivo da parte di tutti gli Stati membri; ritiene che, nonostante il ritardo di alcuni Stati membri per quanto concerne il contributo alle attuali misure dell'UE nel settore delle energie rinnovabili, tutti gli Stati membri dovrebbero soddisfare, in base al loro potenziale e al contributo già apportato, gli impegni assunti per l'aumento della quota di energie rinnovabili;
8. chiede alla Commissione di assicurare che la prevista proposta legislativa sulle energie rinnovabili contenga efficaci misure di promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili, allo scopo di aumentarne la quota nell'Unione europea passando dall'attuale livello ad almeno il doppio entro il 2020;
9. deplora che le autorità regionali e locali nell'UE continuino a mostrare insufficiente interesse a sfruttare e utilizzare fonti di energia rinnovabili;
10. ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe essere libero di scegliere le fonti energetiche rinnovabili più appropriate, date le differenze nel potenziale di sviluppo di talune energie rinnovabili determinate dalle condizioni geologiche, idrologiche e climatiche negli Stati membri; ribadisce tuttavia che l'obiettivo del 20% di energia da fonti rinnovabili si riferisce al contributo di fonti energetiche rinnovabili e non di altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla creazione di un ambiente di mercato favorevole alle energie rinnovabili che promuova attivamente la produzione decentralizzata e l'uso di questo tipo di energia;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a includere scenari di efficienza energetica in tutti i RAP, riconoscendo al contempo che l'efficienza energetica non è una fonte di energia rinnovabile;
13. ricorda che l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica rientrano tra i modi migliori per tutelare sia i consumatori che l'industria dai duplici effetti dell'aumento delle importazioni energetiche e dei costi dei combustibili; ribadisce che lo sviluppo di una politica europea comune in materia di energia non deve creare nuove barriere sociali e che, nel perseguire l'obiettivo concernente le energie rinnovabili, occorre mantenere prezzi dell'energia trasparenti e competitivi;
14. invita la Commissione ad assicurare che la legislazione comunitaria sull'energia rinnovabile e i PAR includano criteri e disposizioni volti a prevenire i conflitti tra i diversi usi della biomassa;
15. invita la Commissione ad assicurarsi la disponibilità degli strumenti e delle risorse necessari per la valutazione dei PAR e per il controllo della loro attuazione effettiva nel rispetto del principio di sussidiarietà; raccomanda che il futuro quadro legislativo per le energie rinnovabili conferisca espressamente alla Commissione l'autorità e i mezzi che le consentano di rifiutare o accettare, parzialmente o interamente, qualsiasi PAR; ritiene che la Commissione debba assicurare che la somma dei singoli obiettivi definiti nel quadro legislativo conduca a un obiettivo concordato e vincolante a livello dell'UE;
16. chiede che per i PAR siano definite una serie di tappe ed invita quindi la Commissione ad inserire nella sua proposta un chiaro obiettivo a medio termine per la quota di energia da produrre con fonti di energia rinnovabile onde evitare ritardi negli Stati membri; chiede inoltre che i PAR siano rivisti ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta, affinché la Commissione possa adottare misure entro il 2020 se uno Stato membro non adempie ai suoi obblighi; sottolinea che gli Stati membri che non onorano gli impegni assunti devono subirne le conseguenze;
17. deplora che l'obiettivo UE di una quota del 12% di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE entro il 2010 molto probabilmente non sarà raggiunto;
18. rileva che l'attuale metodo statistico della Commissione sottovaluta il contributo fornito dalle energie eoliche e solari alla produzione di elettricità e pertanto esorta la Commissione a basare i propri calcoli sul consumo finale di energia e a mettere a punto una metodologia statistica che non distorca la competizione tra le varie tecnologie energetiche;
Mercato interno e infrastruttura di rete
19. deplora che il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 non abbia chiesto con sufficiente forza il completamento del mercato interno dell'energia; reputa indispensabile che le energie rinnovabili siano rapidamente integrate nel mercato interno dell'energia; ritiene che, ai fini dello sviluppo di un autentico mercato interno dell'energia, sia necessario assicurare condizioni eque in tutti gli Stati membri;
20. è dell'avviso che un accesso trasparente, equo e prioritario alle reti sia un requisito essenziale per una riuscita integrazione e un'espansione della produzione energetica da fonti rinnovabili e che l'accesso alle reti e le procedure di pianificazione debbano essere ulteriormente semplificati e armonizzati, tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili e dell'intermittenza dei flussi di energia in modo da non destabilizzare le reti nazionali;
21. auspica che i singoli Stati membri compiano maggiori sforzi per ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le procedure di autorizzazione, compresa la possibilità di creare uno sportello unico per agevolare l'autorizzazione delle energie rinnovabili; invita la Commissione a definire requisiti minimi per la rimozione degli ostacoli amministrativi, ivi comprese procedure semplificate;
22. invita ad investire in un'infrastruttura e in una gestione di rete aggiuntiva, flessibile e intelligente per migliorare il funzionamento del sistema, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre i costi per i consumatori e migliorare l'accesso alle energie rinnovabili e la loro produzione; ricorda in tale contesto la necessità di accelerare le procedure di autorizzazione e di semplificare le vie legali;
23. chiede che si compiano maggiori sforzi per coordinare le procedure europee di pianificazione, i siti per l'ubicazione delle energie rinnovabili e interconnessioni di rete adeguate;
24. reputa che la promozione delle energie rinnovabili debba essere accompagnata da una cooperazione rafforzata tra i gestori nazionali delle reti di trasmissione sulle questioni concernenti la pianificazione delle reti e il commercio transfrontaliero, al fine di conseguire una riuscita integrazione delle fonti energetiche variabili;
25. sottolinea l'enorme potenziale di sviluppo dell'energia eolica al largo delle coste e l'importante contributo che potrebbe apportare all'indipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia e alla protezione del clima, segnalando al contempo che sono ancora necessari enormi sforzi per sviluppare appieno tale potenziale; invita pertanto la Commissione ad elaborare un piano d'azione per l'energia eolica al largo delle coste, che contempli un approccio efficace da parte dell'Europa alla tecnologia offshore e promuova interconnessioni più strette;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla creazione di condizioni di mercato favorevoli alle energie rinnovabili, che dovrebbero includere l'abolizione di sovvenzioni irragionevoli e l'uso dinamico degli appalti pubblici in seno all'Unione europea al fine di contribuire a ridurre i costi delle tecnologie di efficienza energetica e di quelle relative alle energie rinnovabili;
27. ritiene che un regime di sostegno armonizzato, efficace ed efficiente, che comprenda le migliori pratiche degli Stati membri debba costituire l'obiettivo a lungo termine in Europa per garantire l'uso più efficiente delle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili; è dell'avviso che i regimi di sostegno nazionali siano nondimeno necessari per mantenere la fiducia degli investitori, poiché molti Stati membri iniziano solo adesso ad investire su larga scala nelle fonti rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità non è ancora completato; fa presente che l'obiettivo delle attuali politiche di promozione delle energie rinnovabili è di renderle redditizie a lungo termine e competitive sul mercato interno dell'energia;
28. ricorda che, garantendo un ampio mix energetico anche nell'ambito delle energie rinnovabili, si può fare in modo che il potenziale di risorse energetiche locali venga utilizzato meglio e contribuisca all'innovazione, alla competitività e alla sicurezza degli approvvigionamenti in Europa assicurando che le tecnologie con un potenziale a lungo termine non siano estromesse prematuramente dal mercato;
29. deplora che i risultati di alcuni studi suggeriscano che le politiche energetiche dell'UE in materia di energie rinnovabili e lotta al cambiamento climatico trovano scarso riscontro nei piani di spesa dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione; invita la Commissione a mettere a punto orientamenti che garantiscano un sostegno sistematico alle tecnologie delle energie rinnovabili e all'efficienza energetica in tutti gli Stati membri e sollecita gli Stati membri e le autorità regionali a sfruttare appieno la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari dell'Unione europea ai fini dello sviluppo e dell'estensione di progetti in materia di energia rinnovabile;
30. loda gli Stati membri che hanno modificato, introdotto o stanno introducendo regimi di sostegno o che hanno definito obiettivi nel settore dell'energia marina; riconosce il ruolo estremamente significativo svolto dai paesi che hanno predisposto un quadro stabile per gli investimenti in progetti concernenti l'energia marina contribuendo così alla riduzione del costo di questa tecnologia, e invita la Commissione e tutti gli Stati membri interessati a seguirne l'esempio;
31. rileva lo slancio che è stato dato in Europa alla tecnologia in materia di energia solare a concentrazione grazie a programmi di sostegno al mercato adeguatamente selezionati e al finanziamento della ricerca europea, e si aspetta che siano soprattutto gli Stati membri meridionali ad incoraggiare lo sviluppo tecnologico e a ridurre i costi dell'energia solare a concentrazione;
32. chiede la revisione della normativa comunitaria esistente che ostacoli lo sviluppo delle priorità della politica energetica dell'Unione europea, compreso il futuro sviluppo di progetti su vasta scala in materia di energia delle maree;
33. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che venga data un'elevata priorità alle fonti rinnovabili nel quadro del notevole impegno necessario per ottimizzare i programmi dell'UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico; invita gli Stati membri ad accordarsi su una strategia per aumentare il bilancio della ricerca in campo energetico; suggerisce che tale obiettivo sia perseguito in occasione della revisione del bilancio 2007-2013;
34. plaude al sostegno delle fonti di energia rinnovabili dato dalla Banca europea per gli investimenti attraverso la concessione di prestiti preferenziali ed esorta la Commissione e gli Stati membri a potenziare tali forme di finanziamento e di proporle al settore pubblico e privato interessato al reperimento di risorse destinate alla valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
35. sollecita le autorità regionali e locali e le ONG ad avvalersi dei finanziamenti nell'ambito del Settimo programma quadro, dei Fondi strutturali e del programma CIP/IEE (Energia intelligente per l'Europa), che promuoveranno la ricerca, le tecnologie relative alle energie rinnovabili, nonché l'uso dei biocarburanti e lo sviluppo di nuovi metodi di trasporto e stoccaggio dell'energia in grado di ridurre le perdite energetiche; sostiene inoltre l'iniziativa EURENEW per l'introduzione nel trattato di disposizioni sull'energia rinnovabile;
36. rileva che sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo sullo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, come è stato fatto nel caso della tecnologia dell'idrogeno; sottolinea che a tal fine occorre semplificare le disposizioni amministrative e le procedure di autorizzazione e rimuovere gli ostacoli esistenti;
Riscaldamento e raffreddamento
37. invita la Commissione ad assicurare che qualsiasi proposta di direttiva quadro per le energie rinnovabili contenga efficaci misure di promozione del riscaldamento e del raffreddamento mediante energie rinnovabili allo scopo di aumentare la quota di energie rinnovabili nell'UE dall'attuale livello di circa il 10% ad almeno il doppio entro il 2020; sollecita la Commissione a proporre soluzioni innovative che consentano a tutte le tecnologie attinenti di raggiungere un elevato grado di penetrazione del mercato, ad esempio favorendo studi sistematici in merito a soluzioni rinnovabili o alla fornitura attraverso reti di calore per nuovi edifici ed edifici ristrutturati di dimensioni superiori ad una determinata soglia, nonché a promuovere la riduzione degli ostacoli amministrativi e campagne di sensibilizzazione;
38. ricorda che gli impianti urbani di riscaldamento e raffreddamento potrebbero costituire un'infrastruttura essenziale per sfruttare pienamente le energie rinnovabili e ricorda la necessità di stimolare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nelle reti di riscaldamento urbano, visto che la biomassa e altre fonti di energia rinnovabile possono essere efficacemente sfruttate in collegamento con calore ed elettricità combinati e con l'uso del calore eccedente;
39. invita la Commissione ad accelerare l'adozione generalizzata in tutti gli Stati membri di regolamentazioni in materia di migliori prassi che prevedano l'obbligo, almeno nei casi di rinnovo sostanziale di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici, che una percentuale minima del riscaldamento necessario venga ottenuta da fonti rinnovabili, come già avviene in un numero sempre crescente di regioni e comuni;
40. ricorda che il 40% di tutta l'energia dell'UE è utilizzato negli edifici e che esiste un enorme potenziale per ridurre questo consumo in modo che le energie rinnovabili possano coprire tutto il fabbisogno di energia in questo settore; rileva i progressi compiuti nella progettazione energetica e nella biocostruzione di nuovi edifici in cui l'integrazione dell'architettura solare, dell'isolamento e dell'energia rinnovabile sta portando alla costruzione di case a basso consumo di energia, ad energia passiva e addirittura al plusvalore energetico (case che producono cioè, nel corso di un anno, più energia di quanta ne consumino); invita la Commissione a definire entro la fine del 2007 un programma di attuazione per la diffusione su vasta scala nell'Unione europea di case ed edifici ad energia passiva e ad energia positiva netta;
41. si compiace per il passaggio del Parlamento ad energie rinnovabili in materia di consumi elettrici ed esorta le altre istituzioni dell'UE a fare altrettanto;
42. rileva che le statistiche disponibili sul consumo di energia destinata al riscaldamento e al raffreddamento non sono sufficientemente attendibili, comparabili e trasparenti e invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto procedure che consentano di migliorare le statistiche in questi settori;
43. ritiene che le attuali caldaie per il riscaldamento offrano un buon potenziale per la progressiva introduzione delle fonti di energia rinnovabili; chiede alla Commissione di valutare le diverse opzioni - come le misture di biocarburanti o l'energia termica solare - prima di presentare le sue proposte;
Trasporti e biocarburanti
44. auspica l'elaborazione di una politica dei trasporti globale, rispettosa dell'ambiente e socialmente ed economicamente sostenibile, che risponda agli obiettivi delle politiche ambientali, climatiche e della concorrenza della Comunità nonché ad obiettivi sociali e regionali, e nell'ambito della quale i biocarburanti prodotti in modo sostenibile possano svolgere un ruolo, anche attraverso modifiche dello stile di vita, la riduzione del traffico e misure strutturali quali la pianificazione urbana e regionale; esorta gli Stati membri a fissare obiettivi ambiziosi in relazione all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nei trasporti pubblici; chiede l'applicazione del principio dello sganciamento della crescita dei trasporti dalla crescita economica e un impegno molto più forte a favore di modi di trasporto più puliti, della gestione della domanda e di un graduale aumento degli standard relativi all'efficienza dei combustibili nel settore dei trasporti;
45. plaude alla proposta della Commissione di promuovere i biocarburanti e altre energie rinnovabili destinate ai trasporti imponendo un obiettivo vincolante del 10%, a condizione che si possa dimostrare che tali carburanti sono prodotti in modo sostenibile; rileva l'importanza del fatto che i biocarburanti di seconda e terza generazione siano disponibili a livello commerciale e sollecita un'accelerazione del progresso tecnologico in questo campo; sottolinea che l'uso sostenibile dei biocarburanti consentirebbe di ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti; è dell'avviso tuttavia che occorra ricercare il giusto equilibrio tra la produzione alimentare e quella energetica;
46. reputa che l'uso di automobili elettriche e a idrogeno svolgerà un ruolo importante in futuro e che le automobili ibride rappresentino una fase intermedia in vista della "mobilità elettrica"; invita la Commissione ad includere le automobili elettriche ibride nel piano strategico dell'UE in materia di energia e tecnologia; chiede agli Stati membri di sostenere l'acquisto di automobili a basse emissioni di CO2 attraverso incentivi fiscali;
47. chiede alla Commissione di presentare misure per promuovere altri combustibili alternativi che contribuiscano a ridurre le emissioni nel settore dei trasporti, in linea con il Piano d'azione sui carburanti alternativi presentato nel 2001, studiando la possibilità di promuovere carburanti sintetici che possano favorire la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni di CO2;
48. sottolinea che la produzione di automobili più efficienti dal punto di vista dei consumi continua ad essere il modo migliore per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di petrolio per veicolo ed esprime preoccupazione perché il messaggio che la Comunità invia all'industria automobilistica dovrebbe porre meno l'accento sulla domanda di biocarburanti e sottolineare maggiormente l'esigenza di veicoli più efficienti dal punto di vista dei consumi; plaude tuttavia alla proposta di riesame della direttiva sulla qualità dei carburanti, che mira a ridurre l'effetto dei carburanti sul cambiamento climatico secondo un approccio well-to-wheel ("dal pozzo alla ruota") al fine di migliorare la qualità dell'aria, promuovere le miscele di bioetanolo e benzina e consentire livelli più elevati di miscelazione, a condizione che vengano introdotte importanti salvaguardie per garantire che tali carburanti siano prodotti in modo sostenibile;
49. invita la Commissione ad elaborare un sistema di certificazione completo e obbligatorio, applicabile sia ai biocarburanti prodotti nell'UE sia a quelli d'importazione; ritiene che i criteri di certificazione andrebbero concepiti in modo tale che la produzione di biocarburanti assicuri notevoli riduzioni nelle emissioni di gas serra sull'intero ciclo di vita rispetto ai carburanti tradizionali che essi sostituiscono e non comporti, direttamente o indirettamente, una perdita di biodiversità e di risorse idriche, la diminuzione delle riserve di carbonio a causa di cambiamenti nell'uso dei terreni o problemi sociali come un rincaro dei prodotti alimentari e il trasferimento di persone;
50. invita la Commissione a ricercare la cooperazione con l'OMC e con organizzazioni internazionali analoghe in modo da rendere accettabili a livello internazionale determinati criteri di sostenibilità nonché il sistema di certificazione, promuovendo così a livello mondiale la produzione sostenibile di biocarburanti e garantendo a tutti parità di condizioni;
51. invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che gli accordi bilaterali conclusi dall'UE con paesi terzi disciplinino gli scambi commerciali e gli investimenti nelle energie rinnovabili, prevedano disposizioni sulla compatibilità sociale riconosciuta a livello internazionale e promuovano la certificazione al fine di prevenire il dumping sociale; fa presente che nel settore delle energie rinnovabili l'UE ha anche la responsabilità di porre i paesi in via di sviluppo in condizione di mettere a punto tecnologie rispettose del clima e di agevolare il loro accesso ai mercati europei; chiede alla Commissione di introdurre meccanismi innovativi per finanziare le tecnologie relative alle energie rinnovabili e il trasferimento di know-how, specialmente nei paesi in via di sviluppo;
52. riconosce che gli incentivi fiscali sono un importante strumento per modificare le scelte dei consumatori e farli passare da combustibili fossili a biocombustibili e incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione un incentivo fiscale che renda i biocarburanti una scelta economicamente razionale; ritiene tuttavia che i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità non dovrebbero poter beneficiare di sovvenzioni o esenzioni fiscali né essere presi in considerazione nella realizzazione dell'obiettivo concernente i biocarburanti;
53. esorta la Commissione ad assicurare che i carburanti fossili rispettino gli stessi requisiti imposti alla produzione di biocarburanti, compresi i sistemi di certificazione, la riduzione dei gas serra e l'analisi del ciclo completo, senza dimenticare l'impatto ambientale degli impianti per l'estrazione e il trasporto di idrocarburi, gli scarichi illegali in mare e gli incidenti marittimi;
54. ritiene che gli effetti globali della produzione di biocarburanti andrebbero attentamente monitorati e che tale monitoraggio andrebbe utilizzato per revisioni periodiche degli obiettivi e della politica della Comunità;
55. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per la conversione della biomassa in gas, poiché la biomassa può essere il materiale di base per la produzione di combustibili liquidi sintetici per veicoli;
56. deplora che i paesi in via di sviluppo più poveri saranno colpiti prima e più duramente dal cambiamento climatico, sebbene abbiano contribuito in misura minore alla creazione del problema; ritiene che l'Unione europea possa svolgere un ruolo importante attraverso il trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo;
57. esorta gli Stati membri ad inventariare le possibili fonti di energia rinnovabili nelle loro varie regioni, affinché le capacità di ciascun paese vengano sfruttate al massimo e le regioni siano così incoraggiate ad utilizzare dette fonti di energia;
58. chiede agli Stati membri, alle regioni e alle autorità locali di assicurare che siano messe a disposizione del pubblico in generale e degli attori socioeconomici chiare informazioni sugli aspetti tecnologici della generazione elettrica fotovoltaica, nonché informazioni tecniche e pratiche concernenti i biocarburanti, la biomassa, l'energia eolica, idraulica e geotermica come pure l'efficienza energetica, unitamente ad informazioni sugli incentivi finanziari disponibili;
59. sottolinea che la biomassa forestale utilizzata per l'ottenimento di energia o di materie prime deve essere gestita in base ad elevati standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale; rileva che i contributi e gli impegni del settore basato sulle risorse forestali dovrebbero essere riconosciuti e sostenuti da politiche che portino a migliori risultati sul piano economico, ambientale e sociale;
60. esorta gli Stati membri a individuare e comparare le migliori prassi di promozione della produzione ed utilizzazione della biomassa e dei biocarburanti attraverso il metodo di coordinamento aperto;
61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
A. considerando che l'80% degli intervistati nell'ambito di un sondaggio pubblico effettuato dalla Commissione nel 2006 sull'impiego di animali in esperimenti ha ritenuto inaccettabile l'impiego di primati,
B. considerando che nei laboratori dell'UE sono utilizzati ogni anno oltre 10 000 primati in esperimenti,
C. rilevando che quasi tutte le specie dei primati condividono oltre il 90% del loro DNA con gli esseri umani e che è assodato che le specie dei primati patiscono grandi sofferenze in cattività,
D. considerando che il 26% delle specie dei primati sono a rischio di estinzione e che continuano a essere impiegati nei laboratori primati catturati allo stato selvatico; che inoltre può essere difficile proteggere i primati da minacce quali il consumo umano se è noto che tali specie sono impiegate liberamente per esperimenti dagli istituti accademici occidentali,
E. considerando che le tecnologie e le tecniche avanzate offrono attualmente metodi alternativi che si dimostrano più efficaci ed affidabili rispetto alla sperimentazione sui primati, quali la risonanza magnetica funzionale (FMRI), i microdosaggi, i modelli computerizzati o la coltura di tessuti o cellule,
F. rilevando che nonostante le similitudini genetiche, esistono differenze importanti tra gli esseri umani e altri primati e che la sperimentazione sui primati non può uguagliare la precisione delle ricerche condotte su esseri umani,
1. esorta vivamente la Commissione, il Consiglio e i suoi membri a cogliere l'opportunità offerta dalla procedura di revisione prevista dalla direttiva 86/609/CEE per:
a)
accordare urgente priorità alla cessazione dell'impiego di primati e scimmie catturati allo stato selvatico negli esperimenti scientifici;
b)
definire uno scadenziario relativo alla sostituzione di tutti i primati impiegati negli esperimenti scientifici con metodi alternativi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
A. riconoscendo l'importanza di un numero di emergenza europeo efficace per i cittadini che circolano nell'Unione europea,
B. cosciente del fatto che il numero di emergenza 112 è stato creato nel 1991 e che nuovi obblighi, ad esso connessi, sono stati introdotti nel 2002,
C. considerando la scarsa qualità del servizio fornito ai cittadini tramite il numero112,
D. considerando che l'attuazione appropriata del numero112 chiama in causa varie politiche dell'UE (telecomunicazioni, sanità, sicurezza interna e protezione civile) ed influisce su altre (trasporti, turismo),
E. considerando che l'Unione europea deve dotarsi di telecomunicazioni di emergenza interoperabili di alta qualità tra i cittadini e i servizi di emergenza al fine di ridurre le sofferenze e le perdite di vite umane causate da incidenti quotidiani e da grandi catastrofi,
1. invita gli Stati membri e la Commissione ad avviare le procedure e mettere a disposizione le risorse necessarie per garantire un servizio 112 efficace in tutta l'UE;
2. invita la Commissione ad organizzare la valutazione, da parte di organi indipendenti, dell'effettivo stato di attuazione del numero 112 in tutta l'Unione europea, utilizzando la metodologia sviluppata nel 2003;
3. invita la Commissione a tenere in considerazione tutte le politiche interessate quando si occupa della questione dei sistemi di telecomunicazione di emergenza e a seguire l'esempio dei paesi che affrontano tale questione in modo nuovo e innovativo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione.