Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0604),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0355/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione giuridica (A6-0293/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che non sia garantita la compatibilità della proposta della Commissione con i massimali del quadro finanziario pluriennale;
3. invita il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sul finanziamento dell'Istituto europeo di tecnologia (IET), ai sensi del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1) e sul finanziamento delle comunità della conoscenza e dell'innovazione, avvalendosi di tutte le possibilità offerte da tale accordo;
4. ricorda che la posizione non preclude l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII applicabile all'istituzione dell'IET;
5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 settembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare l'investimento nei settori della conoscenza e dell'innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.
(2) La responsabilità di mantenere in Europa un forte base industriale, competitiva e innovativa rientra in primo luogo nell'ambito di responsabilità degli Stati membri. Tuttavia, la natura e l'ampiezza della sfida dell'innovazione nell'Unione europea richiedono anche un'azione a livello comunitario.
(3) La Comunità deve dare il suo sostegno alla promozione dell'innovazione, in particolare attraverso il Settimo programma quadro di ricerca, ║ di sviluppo tecnologico e attività dimostrative, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, e il programma ║ per l'apprendimento permanente e i fondi strutturali.
(4) È opportuno avviare una nuova iniziativa comunitaria, d'ora in poi designata con la denominazione di "Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IEIT)", a integrazione delle politiche e iniziative comunitarie e nazionali esistenti favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (innovazione, ricerca e istruzione) in tutta l"Unione europea, facilitando in tal modo la cooperazione e gli scambi e creando sinergie soprattutto tra i centri di eccellenza e le piccole e medie imprese (PMI).
(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell"IEIT, che sarà presentata nell'autunno 2006.
(6) L"IEIT deve avere l'obiettivo principale di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo█ le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo█ norme elevate di eccellenza, puntando ad agevolare e a rafforzare la messa in rete e la cooperazione e creando sinergie tra le comunità dell'innovazione in Europa.
(7)Al fine di rafforzare efficacemente i legami tra innovazione, ricerca ed istruzione, devono essere privilegiati e costituire il fulcro principale delle azioni dell'IEIT il trasferimento di dette tre componenti al contesto industriale e la loro applicazione.
(8) Attraverso il suo comitato direttivo, l"IEIT deve identificare le sfide strategiche che deve affrontare a lungo termine l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo nelle agende di ricerca strategica delle piattaforme tecnologiche europee e delle iniziative tecnologiche congiunte, nonché nei progetti commerciali "a cluster" dell'iniziativa intergovernativa EUREKA operanti in condizioni simili a quelle di mercato. Esso deve egualmente proporre un processo trasparente basato su criteri di eccellenza per la selezione delle Comunità delle conoscenza e dell'innovazione (d'ora in poi le "CCI") in questi settori. La composizione del comitato direttivo dell"IEIT deve riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e quello del mondo universitario o della ricerca.
(9)Occorre garantire all'IEIT e alle CCI libertà accademica e imprenditoriale affinché possano sviluppare una propria cultura d'impresa e d'innovazione.
(10)È necessaria una fase pilota, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell'IEIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Durante tale fase pilota, il comitato direttivo dell'IEIT sceglie CCI in settori che aiutano l'Unione europea a far fronte alle sfide attuali e future, quali il cambiamento climatico, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la prossima generazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
(11) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea e rendere più visibile la capacità di innovazione europea, occorre che l"IEIT sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti.
(12)Poiché l'IEIT dovrebbe essere un fiore all'occhiello per l'innovazione e la ricerca europee, è opportuno che sia ubicato nei pressi degli attuali centri europei di eccellenza e di prestigio accademico, onde beneficiare al meglio delle infrastrutture esistenti.
(13)Per aumentare la sua attrattiva, l'IEIT, congiuntamente alle istituzioni partner, deve creare una struttura adeguata che permetta agli studenti e ai laureati di effettuare un tirocinio e/o di essere assunti presso organizzazioni partner di alto livello nel quadro delle CCI.
(14) Il funzionamento dell"IEIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possano presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dall"IEIT e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l"IEIT e le CCI, che dovrebbero essere autonome sotto il profilo giuridico,dovrebbero essere determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.
(15) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l"IEIT e le CCI dovrebbe prevedere che le qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione superiore che sono organizzazioni partner delle CCI debbano avere il marchio IEIT. L"IEIT deve incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri delle qualifiche IEIT che recano il suo marchio di eccellenza negli Stati membri e al di fuori dell'Unione europea. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(5).
(16) L"IEIT dovrebbe definire█ orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che devono tenere debitamente conto dei contributi delle diverse organizzazioni partner delle CCI e favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale e industriale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze. Esso dovrebbe egualmente fornire incentivi appropriati per l"IEIT e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.
(17)Al fine di garantire una cooperazione strutturata e regolari scambi di opinione l'IEIT dovrebbe garantire un dialogo periodico tra le CCI e la società civile.
(18)Nello statuto dell'IEIT dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, l'autonomia e la trasparenza dell"IEIT█.
(19) Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l"IEIT deve essere dotato di personalità giuridica e amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività in relazione alla gestione della proprietà intellettuale e industriale o le dotazioni proprie. L"IEIT deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.
(20) La procedura comunitaria di bilancio deve applicarsi per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell"Unione europea.
(21) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008–2013. Tuttavia, in virtù del punto 14 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria(6)(in prosieguo l''Accordo interistituzionale"), l'attuazione finanziaria di qualsiasi atto adottato nell'ambito della procedura di codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi atto adottato dal Consiglio che comporti il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario può aver luogo soltanto qualora il bilancio generale dell'Unione europea sia stato modificato e, se del caso, il quadro finanziario sia stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.
(22) L"IEIT è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7)(in prosieguo il "Regolamento finanziario")e del punto 47 dell'Accordo interistituzionale, e deve adottare in modo conforme la█ normativa finanziaria adeguata.
(23) Il comitato direttivo dell'IEIT dovrebbe adottare un programma di lavoro triennale aperto, la cui complementarità con le politiche e gli strumenti comunitari dovrà essere esaminata dalla Commissione. Esso dovrebbe inoltre adottare una relazione annuale, comprendente un rendiconto finanziario completo, che dovrà essere trasmessa alla Commissione█, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
(24) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere in merito al programma di lavoro dell"IEIT e alla sua relazione annuale, compreso il rendiconto finanziario.
(25)Poiché l'istituzione dell'IEIT è una nuova iniziativa i cui effetti sono incerti e difficilmente prevedibili, la Commissione dovrebbe effettuare, a intervalli regolari, un riesame di ampio respiro del funzionamento e degli effetti dell'IEIT, tenendo conto di opzioni alternative per la sua impostazione. Se del caso, essa dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.
(26)Poiché la proposta di istituire l'IEIT è stata presentata dopo l'approvazione del quadro finanziario pluriennale e l'adozione, in codecisione, dei programmi comunitari pluriennali, per il finanziamento dell'IEIT non dovrebbero essere utilizzati i fondi destinati ad altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della ricerca o dell'innovazione e dovrebbero essere esplorate tutte le possibilità offerte dall'Accordo interistituzionale.
(27) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri singolarmente e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (d'ora in poi denominato l''IEIT"). Si tratta di un organo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'Accordo interistituzionale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
1.
"Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli di organizzazione che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.
2.
"Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI)": un partenariato giuridicamente autonomo tra istituti di istruzione superiore, organizzazioni per la ricerca, società e altre parti interessate al processo d'innovazione nella forma di una rete strategica con un programma d'innovazione congiunto di medio- lungo termine volto a realizzare gli obiettivi dell'IEIT.
3."Stato partecipante": uno Stato membro o qualsiasi paese che abbia concluso un accordo con la Comunità in relazione all'IEIT.
4.
"Istituto d'istruzione superiore": qualunque tipo di istituto █ che proponga studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.
5.
"Istituto di ricerca": qualunque persona giuridica di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico.
6.
"Organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di Istituti d'istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni.
7.
"Partnership": un gruppo di organizzazioni partner potenziali che si candidano collettivamente per la formazione di una CCI.
8.
"Qualifiche": titoli, diplomi e altre qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione superiore partecipanti al termine delle attività di istruzione superiore.
Articolo 3
Obiettivo
L'obiettivo dell'IEIT è di potenziare la competitività europea e di contribuire alla crescita economica sostenibile rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IEIT persegue tale obiettivo mediante la promozione e il coordinamento dell''innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore secondo i livelli più rigorosi.
Articolo 4
Missione
1. Al fine di raggiungere il suo obiettivo█, l'IEIT:
█
a)
determina i propri settori prioritari;
b)
svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali e promuove la loro partecipazione a tali attività;
c)
seleziona e designa CCI nei settori prioritari,█ offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di loro;
d)
mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di finanziare una proporzione considerevole e crescente del proprio bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;
e)
incoraggia il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da istituti di istruzione superiore che sono organizzazioni partner delle CCI e recano il marchio IEIT negli Stati membri;
f)
promuove la diffusione di buone pratiche per l'integrazione dei settori dell'innovazione, dell'istruzione superiore e della ricerca al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione con elevato livello di trasferimento di conoscenze;
g)
mira a diventare un organismo di eccellenza di livello internazionale nei settori dell'innovazione, dell'istruzione superiore e della ricerca;
h)
assicura complementarità e sinergia tra le attività proprie dell'IEIT e altri programmi comunitari;
i)
integra le politiche, gli strumenti e le reti nazionali e regionali esistenti nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore in Europa.
2. L'IEIT ha il potere di istituire una fondazione (d'ora in poi denominata "la Fondazione dell'IEIT")█ allo scopo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'IEIT.
█
Articolo 5
Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione
1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:
a)
attività d'innovazione e investimentosu scala adeguata che offrono valore aggiunto europeo e hanno le dimensioni della ricerca e dell'istruzione superiore, ║stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
b)
una ricerca di punta trainata dagli sviluppi tecnologici e dall'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società attingendo ai risultati della ricerca europea e nazionale con l'obiettivo di rafforzare la competitività europea a livello internazionale;
c)
attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, come stabilito all'articolo 8, nelle discipline che soddisferanno i futuri bisogni economici europei e promuovono lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione, il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese nonché la mobilità dei ricercatori;
d)
la diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione prestando particolare attenzione allo sviluppo di una cooperazione█ tra l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese.
2. Le CCI hanno una considerevole autonomia globale per definire la loro organizzazione e composizione interne nonché il loro preciso piano di attività e i metodi di lavoro.
3. Le CCI mirano ad essere aperte a nuove organizzazioni partner ogniqualvolta possano aggiungere valore alla partnership.
4.Le CCI sono giuridicamente indipendenti rispetto all'IEIT. Il rapporto tra l'IEIT e ciascuna CCI è disciplinato da convenzioni contrattuali.
5.Ciascuna CCI presenta un piano aziendale al comitato direttivo dell'IEIT ai fini dell'approvazione.
6.Una CCI può comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo positivi ai propri obiettivi║.
Articolo 6
Selezione delle CCI
1.Un partenariato viene scelto e designato dall'IEIT a diventare una CCI sulla base di una procedura competitiva, aperta e trasparente. Criteri dettagliati per la selezione delle CCI, basati sui principi dell'eccellenza e della capacità d'innovazione, sono adottati e pubblicati dall'IEIT ed esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.
2.In conformità del principio di eccellenza di cui al paragrafo 1, nella selezione di una CCI si tiene conto in particolare di quanto segue:
a)
l'attuale e potenziale capacità d'innovazione nell'ambito del partenariato nonché la sua potenziale eccellenza nell'innovazione, istruzione superiore e nella ricerca e in particolare la sua capacità di includere tali elementi nelle sue attività;
b)
la capacità della partnership di realizzare gli obiettivi fissati nell'Agenda strategica per l'innovazione, come stabilito all'articolo 28;
c)
la capacità della partnership di garantire un finanziamento sostenibile a lungo termine, compresi i considerevoli impegni finanziari del settore privato;
d)
la partecipazione alla partnership di organizzazioni partner attive nella ricerca, nell'istruzione superiore e nell'innovazione, compreso almeno un istituto d'istruzione superiore e una società privata;
e)
se del caso, l'esistenza di un piano per la gestione della proprietà intellettuale e industriale adeguato al settore interessato e in linea con i principi e gli orientamenti dell'IEIT per la gestione della proprietà intellettuale e industriale;
f)
la partecipazione e la cooperazione con il settore privato e in particolare con le PMI e il settore finanziario;
g)
misure volte a sostenere la creazione di neo imprese e di imprese derivate;
h)
la capacità della partnership di interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori della CCI con l'obiettivo di condividere le buone prassi e l'eccellenza.
3.In linea con il criterio dell'eccellenza di cui al paragrafo 1, ciascuna CCI dispone di almeno tre organizzazioni partner, situate in almeno due diversi Stati partecipanti, ciascuna indipendente dalle altre, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)(8).
4.Una CCI può comprendere organizzazioni partner non ubicate in uno Stato partecipante, purché abbiano avuto l'approvazione del comitato direttivo dell'IEIT.
Articolo 7
Fase pilota
1.Entro ...(9), l'IEIT seleziona e designa due o tre CCI in linea con le disposizioni dell'articolo 6.
2.L'IEIT può scegliere ulteriori CCI dopo l'adozione della sua prima agenda strategica per l'innovazione, conformemente all'articolo 28.
Articolo 8
Qualifiche
1. La convenzione stipulata tra l'IEIT e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzate attraverso le CCI attività d'istruzione superiore, di ricerca e di innovazione, lavori di ricerca e attività d'innovazione, le qualifiche rilasciate attraverso le CCI rechino il marchio IEIT.
2. L'IEIT incoraggia gli istituti ║ per l'istruzione superiore che siano partner di una CCI a rilasciare qualifiche congiunte che riflettano la natura integrata della CCI. Tuttavia le qualifiche possono essere rilasciate da un solo istituto per l'istruzione superiore║ o da due o più organizzazioni.
3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento █delle qualifiche rilasciate dagli istituti d'istruzione superiore nell'ambito delle CCI e recanti il marchio IEIT, fatta salva la direttiva 2005/36/CE.
4.Organizzazioni partner nell'ambito di una CCI contribuiscono alla politica per l'istruzione e la formazione nelle discipline e nei settori coperte dalle strategie del comitato direttivo dell'IEIT.
Articolo 9
Mobilità di ricercatori e studenti
1.Tramite le sue attività, l'IEIT contribuisce a promuovere la mobilità nell'ambito dell'area europea dell'istruzione superiore conformemente agli accordi conclusi nell'ambito del processo di Bologna.
2.Viene garantita la trasferibilità di sovvenzioni attribuite per attività CCI, in particolare le sovvenzioni ai ricercatori e agli studenti.
Articolo 10
Indipendenza dell'IEIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative
1. L'IEIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne. █
2. Le attività dell'IEITe delle CCI sono coerenti con le altre azioni e gli altri strumenti a livello comunitario, in particolare nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore.
3. L'IEIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo, al fine di utilizzare la migliore prassi, i concetti comprovati e le risorse esistenti.
Articolo 11
Gli organi dell'IEIT
1. Gli organi dell'IEIT sono i seguenti:
a)
un comitato direttivo composto da membri di alto livello in possesso di una grande esperienza nel mondo dell'innovazione, delle imprese, della ricerca e dell'istruzione, superiore. Esso è incaricato della direzione█ e della valutazione delle attività dell'IEIT per la scelta, la designazione e la valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;
b)
un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell'IEIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l'altra del comitato direttivo;
c)
un direttore, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'IEIT e costituisce il rappresentante legale dell'IEIT;
d)
se del caso, una funzione di revisione interna ║, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IEIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualsiasi altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.
2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo e del comitato esecutivo█.
Articolo 12
Composizione del comitato direttivo
1.Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo un equilibrio tra coloro che hanno esperienza imprenditoriale, coloro che hanno esperienza accademica e coloro che hanno esperienza nel settore della ricerca (in prosieguo: i "membri nominati") e, dall'altro, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, ricerca, accademiche, tecniche e amministrative, gli studenti e i dottorandi dell'IEIT e delle CCI (in prosieguo: i "membri rappresentativi").
2.Nel Consiglio direttivo i membri nominati sono 21. Essi, salvo quanto disposto al paragrafo 4, esercitano un mandato avente una durata di sei anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione nel quadro di una procedura trasparente che prevede una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla procedura di selezione.
3.Nel nominare i membri nominati del Consiglio direttivo, la Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel mondo universitario, nella ricerca e nel mondo delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione a livello dell'Unione europea.
4.Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. I membri il cui mandato scade al termine del secondo o del quarto anno successivo alla nomina iniziale del comitato direttivo sono estratti a sorte.
5.I membri rappresentativi nel Consiglio Direttivo sono quattro. Essi esercitano un mandato avente una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato termina nel caso in cui lascino l'IEIT o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura per il resto del mandato del membro uscente.
6.Le condizioni e le modalità di elezione e sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore anteriormente all'entrata in funzione della prima CCI. Esse garantiscono un'adeguata rappresentanza della diversità e tiene conto dell'evoluzione dell'IEIT e delle CCI.
7.Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il suo mandato, un membro supplente è nominato o eletto in base alla stessa procedura applicata al membro uscente per la parte rimanente del suo mandato.
Articolo 13
Responsabilità del comitato direttivo
1.I membri del comitato direttivo agiscono in totale indipendenza nell'interesse dell'IEIT, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.
2.In particolare, il comitato direttivo:
a)
definisce i settori che richiedono la creazione di CCI;
b)
approva la strategia dell'IEIT così come stabilita nel suo programma di lavoro triennale aperto;
c)
approva il bilancio dell'IEIT, i conti annuali, nonché la relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;
d)
adotta procedure rigorose, trasparenti e di facile applicazione per la selezione delle CCI; tali procedure prevedono una valutazione da parte degli esperti esterni e riguardano i rapporti tra l'IEIT e le CCI;
e)
seleziona e designa una partnership come CCI o ritira la designazione se necessario;
f)
garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI sulla base di criteri chiari stabiliti in precedenza;
g)
adotta il suo regolamento interno e quello del comitato esecutivo;
h)
fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i propri membri e per i membri del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto ai pagamenti a carattere similare negli Stati membri;
i)
adotta una procedura per la scelta dei membri del comitato esecutivo, dei membri della funzione di revisione interna e del direttore;
j)
nomina e, se necessario, rimuove il direttore; nomina il contabile dell'IEIT e i membri del comitato esecutivo e, se del caso, i membri della funzione di revisione interna;
k)
esercita l'autorità disciplinare sul direttore;
l)
crea, se del caso, adeguati gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;
m)
promuove l'IEIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'innovazione, nella ricerca e nell'istruzione superiore;
n)
adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;
o)
definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
p)
approva la convenzione sui diritti di proprietà intellettuale e industriale conclusa tra le organizzazioni partner delle CCI;
q)
decide se istituire una funzione di revisione interna conformemente al regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10).
3.Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.
4.Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta.
Articolo 14
Funzionamento del comitato direttivo
1.Il comitato direttivo adotta in via generale decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.
Tuttavia, le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b), c) d), e) e i), e all'articolo 13, paragrafo 4, richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri.
2.Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3.Per un periodo transitorio, il comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a quando possono aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi, dopo la creazione della prima CCI.
Articolo 15
Comitato esecutivo
1.Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo.
I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati.
2.Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore.
3.Il comitato esecutivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.
4.Il comitato esecutivo:
a)
prepara le riunioni del comitato direttivo;
b)
supervisiona l'esecuzione del programma di lavoro triennale aperto dell'IEIT;
c)
supervisiona la procedura di selezione delle CCI;
d)
adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo.
Articolo 16
Il direttore
1.Il direttore è una persona con esperienza specifica e elevata reputazione nei settori di attività dell'IEIT. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritenga che tale proroga serva nel modo migliore agli interessi dell'IEIT.
2.Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'IEIT ed è il suo rappresentante legale. È responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'IEIT.
3.In particolare, il direttore:
a)
sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e mette a disposizione il segretariato per le loro riunioni;
b)
elabora il progetto di strategia e di bilancio dell'IEIT affinché sia presentato al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;
c)
amministra la procedura di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedura siano realizzate in modo trasparente e obiettivo;
d)
organizza e gestisce le attività dell'IEIT;
e)
garantisce l'attuazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'IEIT in conformità dell'articolo 29;
f)
è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IEIT. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dalla funzione di revisione interna;
g)
è incaricato di tutte le questioni relative al personale;
h)
elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IEIT e li presenta al comitato direttivo;
i)
sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione di revisione interna e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;
j)
vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'IEIT in virtù dei contratti e delle convenzioni che esso stipula;
k)
comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 17
Personale dell'IEIT
1.Il personale dell'IEIT si compone di persone impiegate direttamente dall'IEIT con contratto a durata determinata. Il direttore e il personale dell'IEIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
2.Gli Stati membri o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l'IEIT per un periodo limitato.
Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati membri o da altri datori di lavoro di lavorare presso l'IEIT e che definiscono i loro diritti e le loro responsabilità.
3.L'IEIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri attribuiti all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.
4.Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'IEIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 18
Principi che orientano l'organizzazione e la gestione delle CCI
1.Il comitato direttivo adotta un quadro di orientamenti sui quali basa le condizioni e le modalità che disciplinano le convenzioni con le CCI, nonché il finanziamento, il controllo e la valutazione delle loro attività. Tale quadro è reso pubblico prima che inizi la procedura di selezione delle CCI.
2.In particolare, il comitato direttivo definisce orientamenti per quanto riguarda:
a)
il controllo e la valutazione delle CCI, nonché la partecipazione dell'IEIT alla loro governance;
b)
l'integrazione della dimensione d'impresa nelle attività di ricerca e d'istruzione, comprese la pianificazione e la realizzazione di attività educative e di lavori di ricerca e di sviluppo; la mobilità del personale, degli studenti e dei ricercatori tra il settore delle imprese e quello dell'università e della ricerca; la fornitura di un contenuto educativo che tenga conto degli aspetti che riguardano le imprese, la gestione e l'innovazione; la condivisione dei risultati e ricavi che derivano dalla cooperazione tra i partner; la diffusione dei risultati e delle buone prassi alle organizzazioni non partner, comprese le PMI;
c)
i modi per garantire che i programmi di studio e le prassi interne favoriscano lo spirito imprenditoriale e d'innovazione.
3.Nell'ambito delle disposizioni della loro convenzione con l'IEIT, le CCI godono di una notevole autonomia per definire la loro organizzazione interna, i particolari del loro programma e i loro metodi di lavoro.
Articolo 19
Principi relativi alla valutazione e al controllo delle CCI
L'IEIT organizza un controllo continuo e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali.
Articolo 20
Durata, continuazione e fine di una CCI
1.Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di determinati settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio di 7-15 anni.
2.A titolo eccezionale, il comitato direttivo può decidere di prorogare la durata di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il modo più adeguato per realizzare l'obiettivo dell'IEIT.
3.Se le valutazioni relative a una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, tra cui la riduzione, la modifica o il ritiro della sua assistenza finanziaria ad una CCI o la rescissione della convenzione con una CCI.
Articolo 21
Scioglimento dell'IEIT
In caso di scioglimento dell'IEIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Le convenzioni con le CCI e l'atto recante creazione della Fondazione dell'IEIT stabiliscono le disposizioni adeguate applicabili in tale situazione.
Articolo 22
Gestione della proprietà intellettuale e industriale
1. L'IEITadotta orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industrialesulla base, tra l'altro, dei principi fissati al Capitolo II, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Sulla base di tali orientamenti le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono tra di loro un accordo sulla gestione e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale e industriale che è soggetto all'approvazione del comitato direttivo.
Articolo 23
Statuto giuridico
1. L'IEIT è dotato della personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso esercita i più ampi poteri legali possibili attribuiti alle persone giuridiche in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare attività materiali e immateriali e stare in giudizio.
2. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità si applica all'IEIT.
Articolo 24
Responsabilità
1. L'IEIT è il solo responsabile per il rispetto dei suoi obblighi.
2. La responsabilità contrattuale dell'IEIT è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile al contratto in questione.
I contratti stipulati dall'IEIT prevedono come giurisdizione competente la Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Per quanto riguarda la responsabilità non contrattuale, l'IEIT, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, risarcisce i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a deliberare su qualunque controversia relativa al risarcimento di tali danni.
4. Qualunque pagamento dell'IEIT destinato a coprire le responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, nonché le spese sostenute in rapporto con tale responsabilità, sono considerati come spese dell'IEIT e sono finanziati dalle risorse dell'IEIT.
Articolo 25
Trasparenza e accesso ai documenti
1. L'IEIT garantisce che le sue attività, incluse quelle delle CCI, si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. In modo particolare, l'IEIT istituisce un sito internet accessibile, gratuito e multilingue che fornisce informazioni sulle attività dell'IEIT e delle singole CCI.
2. L'IEIT rende █pubblici e trasmette all'autorità di bilancio:
a)
il suo regolamento interno;
b)
il suo programma di lavoro triennale aperto nonché la sua relazione di attività annuale.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, né l'IEITné le CCI divulgano a terzi le informazioni confidenziali che ricevono e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.
4. I membri degli organi dell'IEIT sono soggetti all'obbligo di confidenzialità stabilito dall'articolo 287 del trattato.
Le informazioni raccolte dall'IEIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(11).
5. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(12) si applica ai documenti detenuti dall'IEIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'IEIT.
Articolo 26
Risorse
1. L'IEITe le CCI sono finanziati mediante:
a)
i contributi di imprese o altre organizzazioni private, preferibilmente di società che partecipano alla CCI;
b)
i contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto all'articolo 30, al pari dei fondi non spesi che verrebbero altrimenti restituiti agli Stati membri; laddove vengano utilizzati fondi strutturali, le decisioni sono adottate dallo Stato membro o dalle autorità locali, regionali o di gestione interessate;
c)
i contributi degli Stati partecipanti, di paesi terzi o di autorità pubbliche di tali paesi;
d)
i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;
e)
i ricavi generati dalle proprie attività, comprese le royalties█ provenienti da diritti di proprietà intellettuale, o capitali propri gestiti dalla Fondazione dell'IEIT; █
f)
i contributi█ di istituzioni o organi internazionali;
g)
i prestiti e i contributi della Banca europea per gli investimenti.
Tali contributi possono essere in natura.
2. Qualora le CCI o le loro organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti a titolo di programmi█ comunitari (compreso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi), la Commissione assicura che tali domande non siano in alcun modo privilegiate rispetto ad altre. Siffatto aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.
3.Nessun contributo può essere fornito a titolo del settimo programma quadro della Comunità per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative, del Programma quadro per la competitività e l'innovazione e del Programma per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ai costi per la costituzione e/o amministrazione direttamente connessi con l'IEIT o le CCI.
Articolo 27
Programmazione e responsabilità
1. L'IEIT adotta:
a)
Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il programma di lavoro è in linea con le risorse finanziarie e umane disponibili.
b)
Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IEIT durante l'anno di calendario precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IEIT. █
2. L'IEIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale█ alla Commissione,█ al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
█
3. La presentazione dei conti e della contabilità dell'IEIT è conforme alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
Articolo 28
Agenda strategica per l'innovazione
1.Al più tardi entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni 7 anni, l'IEIT elabora un'agenda strategica per l'innovazione della durata di 7 anni (qui di seguito denominata "ASI") e la trasmette alla Commissione.
2.L'ASI evidenzia i settori strategici a lungo termine dell'IEIT nei settori di potenziale interesse fondamentale a livello economico e societario suscettibili di generare il più elevato valore aggiunto in termini di innovazione a livello dell'Unione europea. Una strategia più concreta e dettagliata viene elaborata nei programmi di lavoro triennali come stabilito all'articolo 27, consentendo all'IEIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e di altri campi pertinenti.
3.L'ASI tiene conto dei risultati della valutazione dell'IEIT e delle CCI come stabilito all'articolo 29.
4.L'ASI comprende una stima dei bisogni finanziari e delle risorse per lo sviluppo e il finanziamento a lungo termine dell'IEIT.
5.Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, adottano l'ASI conformemente all'articolo 251 del trattato.
Articolo 29
Valutazione dell'IEIT
1. L'IEIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. L'IEIT trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
2. Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni sette anni, la Commissione effettua una valutazione dell'IEIT. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IEIT svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IEIT e delle CCI e tratta dell'impatto, dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.
3.La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente a eventuali proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo nonché al Comitato delle regioni.
4. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'IEIT.
Articolo 30
Impegni di bilancio
La dotazione finanziaria indicativa del finanziamento comunitario per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo di sei anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a 308 700 000 EURed è soggetta a un accordo dei due rami dell'autorità di bilancio conformemente all'Accordo interistituzionale, e in particolare alla sua parte C e al punto 47. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Articolo 31
Elaborazione e adozione del bilancio annuale
1. Le spese dell'IEIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, d'infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.
3. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'IEIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.
4. Le entrate e le spese devono essere equilibrate.
5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e da un progetto di tabella dell'organico e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.
6.La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio, unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
7. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie per la tabella dell'organico e per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, che sottopone ai due rami all'autorità di bilancio in conformità dell'articolo 272 del trattato.
8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'IEIT. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico.
9. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'IEIT, che riveste un carattere definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'UE. Se opportuno, viene adeguato di conseguenza.
10.Il comitato direttivo comunica quanto prima ai due rami dell'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'IEIT, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
11. Qualunque modifica sostanziale del bilancio dell'IEIT è oggetto di una decisione dell'autorità di bilancio.
Articolo 32
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Le norme finanziarie applicabili all'IEIT sono adottate dal comitato direttivo previa consultazione della Commissione. Tali norme devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
2. Il direttore esegue il bilancio dell'IEIT.
3. La contabilità dell'IEIT è consolidata con la contabilità della Commissione.
4.L'IEIT è soggetto alle stesse norme di controllo del bilancio applicabili alle altre agenzie dell'Unione europea.
5.La Corte dei conti esercita il suo controllo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.
6. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IEIT█.
Articolo 33
Protezione degli interessi finanziari della Comunità
1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(13) si applica all'IEIT nella sua integralità.
2. L'IEIT aderisce all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)║(14)║. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le misure necessarie per facilitare l'effettuazione di inchieste interne da parte dell'OLAF.
3. L'insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall'IEIT prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco della documentazione di tutti contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla Fondazione dell'IEIT.
Articolo 34
Clausola di riesame
Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni sette anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento dell'IEIT. La relazione comprende una valutazione del valore aggiunto dell'IEIT, della sua complementarità con gli strumenti nazionali e comunitari esistenti che sostengono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione superiore, nonché dell'attuazione dei suoi obiettivi come stabilito all'articolo 3. Sulla base di tale relazione, la Commissione formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.
Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 27 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 29.
█
Articolo 35
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che resiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini*
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))
– visto l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(2),
– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo(3),
– visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(4),
– visto l'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0267/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1
(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva.
(1) La relazione della Commissione sull'applicazione, in occasione delle elezioni europee 2004, della direttiva 93/109/CE del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ha evidenziato la necessità di modificare determinate disposizioni della direttiva. La cittadinanza dell'Unione garantisce i medesimi diritti a tutti i cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che il loro luogo di nascita o di residenza si trovi nella stessa Unione o in un paese terzo. Le istituzioni comunitarie devono quindi vigilare affinché sia garantito l'esercizio dei diritti relativi alle elezioni del Parlamento europeo ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro diverso da quello d'origine.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis)La sempre maggiore mobilità delle persone attraverso le frontiere interne dell'Unione rafforza la necessità di prevedere diritti democratici completamente trasferibili sia nel caso delle elezioni parlamentari europee che di quelle comunali, oltre alla necessità di assicurare che i cittadini non perdano i loro diritti democratici se vivono in uno Stato membro diverso da quello d'origine.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis)Quest'ultimo divieto va oltre ciò che è necessario per assicurare che i cittadini dell'Unione non siano discriminati per motivi di nazionalità quando esercitano il loro diritto di eleggibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se consentire la presentazione di candidature in più di uno Stato membro per le stesse elezioni, e i partiti politici dovrebbero avere la facoltà di decidere se incoraggiare tali candidature multiple.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter)L'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto1 prevede che, in caso di silenzio del diritto primario, le leggi elettorali siano soggette alle disposizioni nazionali; inoltre, il diritto primario vieta espressamente il voto multiplo ma non fa alcun riferimento alla candidatura multipla.
_________ 1 GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
Emendamento 5 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis)Il riconoscimento obbligatorio, da parte dello Stato membro di residenza, della decadenza dal diritto di eleggibilità rappresenta una condizione aggiuntiva per l'esercizio di tale diritto che non è coperta né dalla lettera né dallo spirito dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE. Lo Stato membro di residenza dovrebbe avere la facoltà di stabilire se, in base alla propria legislazione nazionale, una persona sarebbe decaduta dal diritto di eleggibilità nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, e di decidere da parte sua se riconoscere la decadenza dal diritto di eleggibilità applicata nello Stato d'origine.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)
(3 ter)Il Consiglio non dovrebbe andare oltre l'intenzione espressa nelle disposizioni del diritto primario, e le "modalità" contenute nella direttiva 93/109/CE a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE dovrebbero essere limitate a quanto è strettamente necessario per dare effetto ai due diritti che si intende disciplinare, ovvero il diritto di voto e il diritto di eleggibilità alle elezioni in uno Stato membro diverso da quello d'origine, e non dovrebbero introdurre condizioni per l'esercizio di tali diritti diverse o supplementari rispetto a quelle previste dalla legislazione dello Stato di residenza.
Emendamento 7 CONSIDERANDO 5
(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo di presentare detto attestato per i candidati, sostituendolo con un riferimento in tal senso nella dichiarazione formale che i candidati devono fornire.
(5) Occorre pertanto sopprimere l'obbligo di presentare detto attestato per i candidati, sostituendolo con un riferimento facoltativo in tal senso nella dichiarazione formale che i candidati devono fornire.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 6
(6)Agli Stati membri ospitanti è fatto obbligo di notificare allo Stato membro di origine la dichiarazione resa, per verificare che il candidato comunitario non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.
soppresso
Emendamento 9 CONSIDERANDO 9
(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo scambio di informazioni, mantenendo tuttavia l'obbligo per l'elettore o il candidato di fornire una dichiarazione con cui si impegna a esercitare il diritto di voto o di eleggibilità solo nello Stato membro di residenza.
(9) È opportuno, pertanto, sopprimere lo scambio di informazioni, mantenendo tuttavia l'obbligo per l'elettore di fornire una dichiarazione con cui si impegna a esercitare il diritto di voto solo nello Stato membro di residenza.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 10
(10) Inoltre, come deterrente contro il doppio voto o la doppia candidatura o contro l'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità malgrado la decadenza da detto diritto, è necessario che gli Stati membri di residenza prendano misure per garantire che le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva siano adeguatamente sanzionate.
(10) Inoltre, è necessario che gli Stati membri di residenza prendano misure per garantire che le inesattezze nelle dichiarazioni formali rilasciate dai cittadini dell'Unione e previste dalla direttiva siano adeguatamente sanzionate.
Emendamento 11 CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)
(10 bis)Gli Stati membri hanno il dovere, in base all'articolo 12 della direttiva 93/109/CE, di informare esaurientemente i cittadini dell'Unione europea circa il loro diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza, in tempo utile prima di ogni elezione del Parlamento europeo. Gli Stati membri dovrebbero essere coadiuvati dal Parlamento europeo e dalla Commissione nonché dai partiti politici a livello europeo e nazionale nella scelta delle migliori pratiche a tale riguardo, allo scopo di aumentare il livello di partecipazione alle elezioni.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 11
(11) Nella relazione che è tenuta a presentare sull'applicazione della direttiva modificata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009, occorre che la Commissione, servendosi delle informazioni fornite dagli Stati membri, basi la propria analisi in particolare sui risultati dei controlli e delle ispezioni svolti dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine di rilevare gli eventuali casi di doppio voto e di doppia candidatura.
(11) Nella relazione che è tenuta a presentare sull'applicazione della direttiva modificata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo nel 2009, occorre che la Commissione, servendosi delle informazioni fornite dagli Stati membri, basi la propria analisi in particolare sui risultati dei controlli e delle ispezioni svolti dagli Stati membri dopo le elezioni, al fine di rilevare gli eventuali casi di voto multiplo.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 12
(12) Un controllo regolare di tutti i voti e di tutte le candidature sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi individuati e risulterebbe difficilmente realizzabile, poiché negli Stati membri non esistono metodi elettronici uniformi di registrazione e stoccaggio dei dati sull'effettivo numero dei votanti e sulle candidature presentate; occorre pertanto che gli Stati membri destinino i controlli alle situazioni in cui è maggiore la probabilità di doppio voto o doppia candidatura.
(12) Un controllo regolare di tutti i voti sarebbe sproporzionato rispetto ai problemi individuati e risulterebbe difficilmente realizzabile, poiché negli Stati membri non esistono metodi elettronici uniformi di registrazione e stoccaggio dei dati sull'effettivo numero dei votanti; occorre pertanto che gli Stati membri destinino i controlli alle situazioni in cui è maggiore la probabilità di voto multiplo.
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 3 (Direttiva 93/109/CE)
1bis)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Ogni persona che alla data di riferimento:
a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
b) non è cittadino dello Stato membro di residenza, ma soddisfa le stesse condizioni per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità che tale Stato impone per legge ai propri cittadini,
gode del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, a meno che non sia escluso dall'esercizio di tali diritti dallo Stato membro di residenza a norma degli articoli 6 e 7.
Se, per potersi candidare alle elezioni, i cittadini dello Stato membro di residenza sono tenuti ad avere la cittadinanza di tale Stato per un periodo minimo prestabilito, si presume che i cittadini dell'Unione adempiano a tale condizione se sono stati cittadini di uno Stato membro per un periodo equivalente."
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo) Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)
1 ter)All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli elettori comunitari possono candidarsi in più di uno Stato membro alle stesse elezioni, purché la legislazione dello Stato membro di residenza non escluda tale possibilità per i suoi cittadini e l'elettore comunitario soddisfi i requisiti concernenti il diritto di eleggibilità previsti dalla legislazione dell'altro Stato membro interessato."
"1. Lo Stato membro di residenza può prevedere che un cittadino dell'Unione il quale, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza della legislazione dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se ai sensi della legislazione nazionale di tale Stato sarebbe decaduto dal diritto di eleggibilità per la stessa infrazione e secondo le stesse modalità."
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A) Articolo 6, paragrafo 2 (Direttiva 93/109/CE)
"2. Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di presentare la propria candidatura non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale."
"2. Lo Stato membro di residenza può verificare che il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di presentare la propria candidatura non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale."
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)
"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure opportune per impedire all'interessato di presentare la propria candidatura."
"3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili allo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata; dette informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l'attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine."
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 7 (Direttiva 93/109/CE)
2 bis)L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1.Lo Stato membro di residenza può prevedere che un cittadino dell'Unione il quale, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di voto in forza della legislazione dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se ai sensi della legislazione nazionale di tale Stato sarebbe decaduto dal diritto di voto per la stessa infrazione e secondo le stesse modalità.
2.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare allo Stato membro d'origine la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2. A tale scopo le informazioni pertinenti che sono normalmente disponibili di provenienza dallo Stato membro di origine sono fornite in maniera tempestiva ed adeguata. Dette informazioni possono comprendere soltanto i particolari strettamente necessari per l'applicazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.
3.Lo Stato membro d'origine può, in maniera tempestiva ed adeguata, trasmettere allo Stato membro di residenza ogni informazione necessaria per l'applicazione del presente articolo."
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA -A) (nuova) Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (Direttiva 93/109/CE)
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) se del caso, che è candidato alle elezioni del Parlamento europeo in un altro Stato membro, e"
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A) Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) (Direttiva 93/109/CE)
d) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.
soppressa
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C) Articolo 10, paragrafo 3 (Direttiva 93/109/CE)
c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2.
c) il paragrafo 3 è rinumerato paragrafo 2 ed è modificato nel modo seguente:
"Lo Stato membro di residenza può anche esigere che i cittadini eleggibili comunitari esibiscano un documento di identità valido. Esso può esigere inoltre che indichino la data a partire dalla quale sono cittadini di uno Stato membro e se sono decaduti dal diritto di eleggibilità nel loro Stato membro d'origine."
1. Lo Stato membro di residenza prende le misure necessarie per far sì che le inesattezze delle dichiarazioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, comportanti la violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
1. Lo Stato membro di residenza prende le misure necessarie per far sì che le inesattezze delle dichiarazioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Elezioni europee 2004, relazione della Commissione sulla partecipazione dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri di residenza (Direttiva 93/109/CE) e sulle disposizioni elettorali (Decisione 76/787/CEE, modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom).
Ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 (COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0523),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0302/2007),
– visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 7 Considerando 3
(3) È dunque opportuno, per il 2008, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione,
(3) È dunque opportuno, per il 2008 e il 2009, autorizzare l'uso a fini agricoli delle superfici ritirate dalla produzione.
Emendamento 10 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)Il sistema di ritiro dalla produzione comporta effetti positivi per la qualità dei suoli e la biodiversità. È pertanto necessario esaminare le conseguenze della soppressione dei terreni a riposo e le modalità per salvaguardare gli effetti positivi di cui sopra,
Emendamento 9 Articolo 1
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione le superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 e il 2009 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione le superfici ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro.
Emendamento 11 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Per preparare il futuro della politica agricola comune, la Commissione procede a uno studio dell'impatto ambientale della rinuncia al ritiro dalla produzione.
Giocattoli pericolosi fabbricati in Cina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulla sicurezza dei prodotti e in particolare dei giocattoli
– vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(1) (direttiva sui giocattoli),
– vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(2),
– visti i pareri dei comitati scientifici della Commissione e i vari studi realizzati dalla Commissione sul problema della sicurezza dei giocattoli,
– visti gli attuali accordi internazionali con i paesi terzi nel settore della sicurezza dei prodotti e, in particolare, quella dei giocattoli,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, nell'agosto e nel settembre 2007, un'ampia serie di azioni volontarie di richiamo dei giocattoli non sicuri e nocivi per la salute ha suscitato preoccupazione nell'opinione pubblica dell'Unione europea,
B. considerando che queste azioni di richiamo hanno incrementato la sensibilità in merito al fatto che, nonostante l'armonizzazione dei prodotti e l'attuazione di un sistema di sorveglianza del mercato a livello dell'Unione europea, vengono tuttora prodotti, importati e commercializzati all'interno dell'Unione europea prodotti non sicuri,
C. considerando che la responsabilità di un elevato livello di protezione dei consumatori è una priorità politica e sociale che spetta al legislatore, il quale deve garantire la sicurezza dei prodotti lungo l'intera filiera degli operatori economici (fornitori, produttori, importatori),
D. considerando che queste azioni volontarie di richiamo sono dovute in parte al fatto che si sono avute lesioni, in parte al monitoraggio delle imprese interessate, ma non ad un'efficace sorveglianza del mercato; che esiste l'autentica preoccupazione che non tutti i produttori ed importatori agiscano a norma di legge,
E. considerando che nel 2006 il 48% dei prodotti non sicuri individuati provenivano dalla Cina, il 21% dall'UE-25 e il 17% non aveva un'origine precisa; che il 24% di tutti i prodotti non sicuri individuati è costituito da giocattoli per bambini; che una percentuale assai elevata di giocattoli commercializzati nell'Unione europea proviene dalla Cina,
F. considerando che le azioni di richiamo dei giocattoli sono pienamente giustificate, ma rappresentano solo un espediente estremo che non assicura un'efficace protezione dei consumatori, senza dimenticare che spesso il richiamo è tardivo, il tasso medio di restituzione dei giocattoli richiamati è molto basso, il che significa che normalmente la grandissima maggioranza dei giocattoli pericolosi resta nelle case dei consumatori,
G. considerando che la sorveglianza dei mercati e dell'ingresso nell'Unione europea nonché i divieti di commercializzazione di prodotti difettosi sono di competenza degli Stati membri,
H. considerando che la Commissione ha presentato una proposta relativa ad una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (COM(2007)0053) e della proposta di regolamento che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e la sorveglianza del mercato in materia di commercializzazione dei prodotti (COM(2007)0037),
1. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le necessarie azioni legislative e amministrative per garantire che i beni di consumo commercializzati all'interno dell'Unione europea non solo soddisfino pienamente gli attuali standard UE, ma altresì che non mettano a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori;
Revisione della direttiva sui giocattoli
2. invita la Commissione a presentare la prevista revisione della direttiva sui giocattoli entro la fine del 2007, garantendo che la diretta rivista comprenda efficaci ed efficienti requisiti in materia di sicurezza dei prodotti; ritiene che, avendo le considerazioni in materia di tutela della salute pubblica e protezione dei consumatori un ruolo importante nella direttiva sui giocattoli, siano necessarie disposizioni molto più dettagliate per garantire la sicurezza dei prodotti e far sì che i consumatori siano convinti che tali prodotti possano essere usati in modo sicuro;
3. invita la Commissione a seguire, nella revisione della direttiva sui giocattoli, un approccio in cui specifiche disposizioni di attuazione dei requisiti fondamentali vengano adottate nell'ambito della comitatologia, mediante la procedura di regolamentazione con controllo, consentendo così al Parlamento di disporre di un certo livello di controllo sull'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza dei giocattoli;
4. invita la Commissione, nella revisione della direttiva sui giocattoli, a proporre divieti incondizionati di talune sostanze chimiche pericolose, ad esempio tutte le sostanze che sono cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nelle categorie 1, 2 o 3, e di altre sostanze tossiche che destano un'analoga elevata preoccupazione, come gli alteranti del sistema endocrino, i sensibilizzanti e gli aromi;
5. invita la Commissione a migliorare le misure di applicazione della direttiva sui giocattoli comprese efficaci sanzioni per il mancato rispetto;
Controllo del marchio CE e di altri marchi
6. invita la Commissione a garantire che il marchio CE sia garanzia di rispetto della normativa tecnica dell'Unione europea e sottolinea che il marchio CE, considerato il suo carattere autoregolamentare, non è mai stato concepito come un marchio di sicurezza a livello dell'Unione europea ;
7. esorta la Commissione a valutare il valore aggiunto connesso alla creazione di un Marchio europeo per la sicurezza del consumatore, a complemento del marchio CE, che debba essere usato da tutti gli operatori economici, che così aiuti il consumatore a compiere una scelta informata dei prodotti;
8. sottolinea che questo Marchio europeo per la sicurezza del consumatore deve essere volontario e, qualora sia adottato da un produttore, dovrebbe sostituire tutti i marchi di sicurezza nazionali;
9. incoraggia la Commissione a intervenire fermamente, insieme agli Stati membri, per tutelare i diritti dei consumatori ogniqualvolta vi sia la prova di un comportamento e/o di un utilizzo doloso di marchi di origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori stranieri;
10. sollecita la Commissione e gli Stati membri a creare una forte credibilità per il marchio CE attraverso la tempestiva adozione delle proposte legislative presentate per un controllo e una sorveglianza del mercato più rigorosi nonché mediante un adeguato controllo doganale e consoni meccanismi di applicazione;
11. invita la Commissione a chiarire la responsabilità dei produttori e importatori in caso di uso improprio del marchio CE; ritiene che occorrerebbe comminare adeguate sanzioni per gli abusi; chiede che l'uso improprio di altri marchi volontari sia altresì passibile di sanzioni;
Sistema RAPEX
12. invita la Commissione ad aumentare l'efficacia del sistema comunitario di scambio rapido di informazione (sistema RAPEX) per garantire che gli Stati membri individuino quanti più prodotti non sicuri, al fine di assicurarne il ritiro o il richiamo;
13. invita la Commissione ad includere il monitoraggio e la notifica al sistema RAPEX, per consentire di misurare l'efficacia delle azioni di richiamo dei prodotti;
Tracciabilità dei prodotti e misure di lotta alla contraffazione
14. ritiene che i consumatori abbiano diritto a conoscere l'origine dei prodotti importati nell'Unione europea e che le autorità di sorveglianza debbano disporre di idonee informazioni con le quali rintracciare l'origine dei prodotti;
15. invita il Consiglio ad adottare senza indugio l'attuale proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661);
16. prende atto della crescente minaccia costituita per la sicurezza del consumatore dai prodotti contraffatti ed esorta il Consiglio e la Commissione ad incrementare gli scambi di informazione e la cooperazione transfrontaliera al fine di controllare e distruggere le importazioni di prodotti contraffatti;
Divieto sulle importazioni di beni di consumo pericolosi
17. invita la Commissione a chiarire caso per caso la procedura da seguire per i divieti di importazione, qualora gli standard in materia di sicurezza siano regolarmente elusi;
18. esorta la Commissione a ricorrere alle proprie prerogative per bandire i beni di consumo dal mercato se questi risultano non essere sicuri;
Cooperazione con la Cina e altri paesi terzi
19. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con le pertinenti autorità di paesi terzi che sono grandi esportatori di beni di consumo verso l'Unione europea e, in particolare, con l'Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ), in particolare fornendo assistenza tecnica per applicare le norme in materia di salute e sicurezza nonché migliorare la cooperazione doganale;
20. invita la Commissione a fornire assistenza tecnica alle autorità dei paesi terzi al fine di assicurare l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza lungo l'intera filiera nonché migliorare i controlli e la cooperazione in materia doganale;
21. invita la Commissione a chiarire la sua attuale politica commerciale in relazione ai prodotti potenzialmente pericolosi in generale, nonché ai tessili e giocattoli in particolare, e le modalità con le quali intende garantire la coerenza tra l'applicazione restrittiva delle attuali norme e la necessità impellente di garantire il diritto dei cittadini europei ad avere prodotti sicuri;
22. invita la Commissione ad includere standard comuni in materia di salute e sicurezza nei negoziati della prossima generazione di accordi di partenariato e cooperazione e di accordi di libero scambio nonché ad istituire meccanismi per monitorare le modalità in cui tali standard vengono rispettati;
23. invita gli Stati membri a cooperare attivamente con tutti i partner commerciali per quanto riguarda la sorveglianza di mercato e la sicurezza dei prodotti; esorta il Consiglio economico transatlantico ad includere questi temi nel suo elenco di punti da esaminare;
Ruolo degli Stati membri
24. invita gli Stati membri a garantire la rigorosa applicazione delle leggi sulla sicurezza dei prodotti, e in particolare in relazione ai giocattoli, e a incrementare gli sforzi per migliorare la sorveglianza dei mercati e, soprattutto, le ispezioni a livello nazionale;
25. invita gli Stati membri a predisporre risorse sufficienti per essere in grado di effettuare controlli completi ed efficaci; invita gli Stati membri a seguire attivamente tutte le indicazioni riguardanti i prodotti difettosi e, fra l'altro, a testare i beni di consumo a rischio;
26. invita gli Stati membri, nel rispettare il diritto comunitario, a sfruttare pienamente tutte le possibilità di cui dispongono a livello giuridico per garantire che i giocattoli non conformi o non sicuri non possano essere commercializzati oppure siano ritirati o richiamati dal mercato;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" (COM(2006)0105),
– visto il primo incontro della rete UE di corrispondenti per la sicurezza energetica (NESCO), svoltosi il 10 maggio 2007 a Bruxelles,
– visto il documento congiunto della Commissione e del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) del Consiglio intitolato "Una politica esterna per soddisfare gli interessi dell'Europa in materia energetica", presentato al Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,
– vista la sua posizione del 18 maggio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia(1),
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno(3),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo del 12 ottobre 2006 dal titolo "Le relazioni esterne nel settore dell'energia: dai principi all'azione" (COM(2006)0590),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura – Libro verde(4),
– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico(5), in particolare la parte II,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006, in cui il Consiglio europeo approva il Libro verde concernente una politica energetica per l'Europa, e le conclusioni del 15 e 16 giugno 2006 in relazione al documento comune della Commissione e del SG/AR sugli aspetti esterni della sicurezza energetica,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 sul mandato conferito alla conferenza intergovernativa per l'elaborazione di un trattato di riforma che modifichi i trattati vigenti,
– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in virtù del quale nel settore dell'energia la competenza è condivisa con gli Stati membri,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo intitolata "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),
– visti le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 e il Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) per una politica energetica per l'Europa (PEE),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Sinergia del Mar Nero - Una nuova iniziativa di cooperazione regionale" (COM(2007)0160),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0312/2007),
A. considerando che la sicurezza energetica deve essere vista come una componente essenziale della sicurezza globale dell'Unione europea nonché come un elemento chiave per il proseguimento dello sviluppo economico e sociale in Europa di cui non esiste ancora però una base nel trattato,
B. considerando che, a causa dell'attuale crescente dipendenza energetica da paesi fortemente instabili e non democratici, gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello esclusivamente nazionale si sono rivelati insufficienti e non garantiscono gli interessi a lungo termine di tutti gli Stati membri dell'Unione europea; che la politica estera UE dell'energia è strettamente connessa con la sua politica interna nel settore dell'energia e che è necessario creare una politica energetica comune per quanto riguarda la regolamentazione del mercato interno nonché gli aspetti esterni che tenga conto degli interessi politici ed economici di tutti gli Stati membri,
C. considerando che l'attuale vulnerabilità e l'elevata dipendenza energetica dell'UE dai paesi con regimi autoritari minano profondamente lo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune credibile, efficace e coerente soprattutto per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei valori su cui si fonda l'UE,
D. considerando che i principi del mercato interno UE dell'energia potrebbero fungere da base per politiche costruttive con i partner energetici esterni dell'UE, tenendo conto delle particolari caratteristiche dei paesi terzi interessati, soprattutto al fine di sostenere lo sviluppo di energia sostenibile, compreso lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili,
E. considerando che la sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi accessibili e prevedibili deve essere garantita a livello europeo da una forte cooperazione politica nonché dal completamento del mercato energetico interno attraverso ulteriori progressi verso la liberalizzazione dell'energia,
F. considerando che l'energia non dovrebbe essere utilizzata come strumento per esercitare pressioni politiche sui paesi di transito e di destinazione,
G. considerando che il settore del gas è attualmente assai vulnerabile alle minacce esterne; che si stanno mettendo a punto nuove forme di più stretta cooperazione tra paesi esportatori di gas che potrebbero pregiudicare la sicurezza energetica dell'Europa,
H. considerando che una politica estera comune dell'Europa in materia di energia, basata sulla solidarietà e la diversificazione nonché sulla promozione della sostenibilità, creerebbe sinergie atte a garantire la sicurezza delle forniture all'Unione europea e accrescerebbe la forza, la capacità di intervento in questioni di politica estera e la credibilità di quest'ultima come attore mondiale,
I. considerando che occorre garantire un approvvigionamento energetico sostenibile, affidabile e a prezzi accessibili; che i prezzi internazionali del petrolio e del gas sono assai volatili e che una coerente politica estera dell'UE in materia di energia va quindi a vantaggio dei cittadini dell'UE,
J. considerando che una stretta cooperazione nel settore delle forniture energetiche costituisce una delle misure più efficaci e indispensabili per creare un clima di fiducia nelle relazioni fra l'Unione europea e i paesi confinanti,
K. considerando che una base di solidarietà nel settore della politica energetica può diventare un precedente per la futura solidarietà in altri settori, contribuendo quindi a rafforzare il ruolo dell'UE nelle sue relazioni esterne,
L. considerando che, nel quadro della politica estera comune europea in materia energetica, occorre stabilire una valutazione affidabile dei rischi della sicurezza energetica e che in questo contesto la neocostituita NESCO dovrebbe svolgere un ruolo decisivo, purché siano disponibili le necessarie capacità di sorveglianza per un sistema di allarme precoce,
M. considerando che occorre raddoppiare gli sforzi comuni nel settore della ricerca e dell'utilizzo di energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, sia all'interno dell'UE che in cooperazione con i partner esterni e i paesi terzi,
1. chiede che venga definita una politica estera comune dell'Europa in materia di energia, che contribuirebbe sensibilmente a garantire la sicurezza energetica all'intera Unione europea, perseguendo però nel contempo l'obiettivo della sostenibilità a livello internazionale, fornendo quindi ai cittadini dell'UE un forte valore aggiunto agli sforzi esplicati a livello nazionale;
2. ritiene che la politica energetica debba essere una parte integrata e prominente della politica estera comune di cui occorre tener conto in tutti i contesti di politica estera;
3. sottolinea che, sebbene gli Stati membri debbano conservare il loro diritto sovrano di effettuare scelte strategiche in materia di mix energetico, di sfruttare le loro risorse energetiche e di decidere in merito alle strutture di approvvigionamento, è necessario elaborare disposizioni concrete, da inserire nei trattati, che portino alla creazione di una politica estera comune dell'Europa in materia di energia che contempli la sicurezza degli approvvigionamenti, il transito e gli investimenti connessi alla sicurezza energetica, la promozione dell'efficienza e dei risparmi energetici nonché di fonti energetiche pulite e rinnovabili, soprattutto nelle relazioni con i paesi il cui consumo di energia è in rapida crescita;
4. chiede una idonea base nel trattato per l'energia e la sicurezza degli approvvigionamenti;
5. sottolinea che una politica estera globale dell'Europa in materia di energia deve contribuire alla promozione e all'attuazione dei valori e degli interessi dell'Unione europea, nonché dei principali obiettivi della propria politica estera, vale a dire la salvaguardia della pace, il primato dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto; riconosce che la dipendenza dell'UE dalle importazioni energetiche può avere notevoli conseguenze sull'indipendenza del proprio processo decisionale in altri settori strategici;
6. ritiene indispensabile che l'UE continui a guidare la lotta globale contro il cambiamento climatico che, tra gli altri rischi, può comportare rilevanti movimenti migratori e minacce alla sicurezza e a soddisfare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; in tale contesto, appoggia pienamente gli attuali sforzi per creare un quadro multilaterale post 2012 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ritiene necessario integrare gli sforzi UE nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile e pulita e tecnologie per il risparmio energetico, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tutte le relazioni esterne;
7. si compiace della creazione della NESCO; esorta gli Stati membri e la Commissione a consolidarne l'attività al fine di svilupparne appieno le capacità operative e di utilizzarla come un efficace sistema di allarme precoce in caso di minacce alla sicurezza energetica, nonché come sistema per lo scambio di informazioni nel settore energetico;
8. è favorevole all'adozione di un approccio graduale in direzione di una politica estera comune dell'Europa in materia di energia;
9. invita il Consiglio e la Commissione a definire, entro la fine del 2007, una precisa tabella di marcia che porti alla messa a punto di una politica di questo tipo e che indichi gli obiettivi, i traguardi e le azioni a breve, medio e lungo termine, corredata di un calendario di attuazione specifico;
10. invita la Commissione a presentare annualmente una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi soprammenzionati, onde consentire al Parlamento di essere pienamente associato al monitoraggio della politica estera comune dell'Europa in materia di energia;
11. invita la Commissione ad elaborare relazioni annuali sull'osservanza delle regole che disciplinano il mercato interno nel settore dell'energia, in particolare per quanto concerne la trasparenza e il rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza da parte delle imprese dei paesi terzi, segnatamente dei principali fornitori, come anche di tutte le loro affiliate; si compiace dell'invito rivolto alla Commissione dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 a valutare l'impatto sul mercato interno delle aziende energetiche dei paesi terzi integrate verticalmente e il modo in cui applicare il principio di reciprocità;
12. sostiene l'intenzione della Commissione di adottare idonee misure per prevenire gli investimenti incontrollati da parte di aziende estere nazionalizzate nel settore energetico dell'UE, in particolare le reti di trasmissione del gas e dell'elettricità;
13. chiede un più stretto coordinamento tra la Presidenza, la Commissione e il SG/AR in modo che essi possano parlare ad una voce e agire congiuntamente in merito a questioni riguardanti la politica estera comune sull'energia; ritiene necessario rafforzare il ruolo della Commissione e del Parlamento nella definizione della politica estera comune sull'energia nella prossima revisione dei trattati; propone di nominare, non appena entrerà in vigore il nuovo trattato di riforma, con l'approvazione del Consiglio e della Commissione, un Alto funzionario per la politica estera sull'energia il quale, in una "duplice veste", agirebbe sotto l'autorità del neoistituito e rafforzato Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Vicepresidente della Commissione, che sarebbe quindi agganciato sia al Consiglio che alla Commissione e che sarebbe responsabile del coordinamento di tutte le politiche rientranti nell'ambito della politica estera comune dell'Europa in materia di energia, contribuendo in tal modo alla capacità dell'UE di tutelare i propri interessi di sicurezza energetica nei negoziati con i partner esterni dell'UE;
14. è convinto che il trattato sulla Carta dell'energia dovrebbe costituire la pietra angolare della politica estera comune dell'Europa in materia di energia, poiché costituisce lo strumento più importante di cui la comunità internazionale dispone per promuovere la cooperazione nel settore dell'energia, fornisce una base per un trattamento giusto ed equo, garantisce la sicurezza degli investimenti e un diritto al risarcimento in caso di espropriazione e/o nazionalizzazione; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere con fermezza l'applicazione del trattato in parola e ad includere la sostanza del protocollo sul transito in tutti i trattati ed accordi con i suoi partner nel settore dell'energia;
15. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi per promuovere nel vicinato dell'UE, in cooperazione con i paesi terzi, l'estensione dei principi e delle norme del mercato interno; esorta quindi la Commissione a considerare l'opportunità di estendere se del caso ad altri paesi terzi la Comunità europea dell'energia che comprende l'UE e l'Europa sud-orientale, e di creare nuovi mercati energetici regionali sul modello di questa Comunità, come una comunità energetica euromediterranea, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
Principi di base e raccomandazioni d'azione per una politica estera comune dell'Europa in materia di energia A.Diversificazione
16. è del parere che, tenuto conto della crescente dipendenza dell'Unione europea da un numero limitato di fonti energetiche, fornitori e vie di trasporto, sia essenziale sostenere le iniziative prioritarie volte alla loro diversificazione, sia dal punto geografico che sviluppando alternative sostenibili, e che occorra dare speciale priorità alle fonti energetiche rinnovabili ed ecologicamente sicure; ritiene che la sicurezza degli approvvigionamenti a prezzi accessibili e prevedibili debba costituire uno degli obiettivi principali dell'UE;
17. è favorevole a che si dia la priorità a tutti i progetti di diversificazione energetica realizzati nei paesi vicini – soprattutto quelli volti a creare nuovi corridoi di trasporto che diversifichino sia i fornitori che gli itinerari, come il corridoio energetico Trans-Caspio/Trans- Mar Nero, e in particolare al gasdotto Nabucco, alla infrastruttura di gas naturale liquefatto (LNG), all'interconnessione delle reti elettriche e al completamento dei raccordi euro-mediterranei dell'infrastruttura elettrica e del gas nonché alla realizzazione di nuovi progetti di infrastruttura petrolifera di interesse europeo, come i progetti Odessa-Danzica e Costanza-Trieste, che dovrebbero essere inclusi nell'elenco dei progetti di interesse europeo altamente prioritari;
18. accoglie con favore la nomina di coordinatori UE per progetti prioritari di interesse europeo, quale definita dal Consiglio europeo nelle conclusioni della Presidenza del marzo 2007, in particolare per quanto riguarda il progetto Nabucco e il collegamento della rete elettrica tra Germania, Polonia e Lituania;
19. esorta la Commissione e gli Stati membri a ricercare politiche attive al massimo livello politico, in modo da consentire alla Comunità di diversificare le proprie fonti di gas naturale; auspica che qualsiasi tipo di cooperazione tra paesi esportatori di gas rispetti le condizioni di un mercato aperto, trasparente e competitivo; ritiene che un'iniziativa volta a creare una OPEC del gas sarebbe contraria a detto obiettivo;
20. osserva che è essenziale andare al di là delle dichiarazioni e aprire offerte per progetti prioritari concreti, e chiede che l'Alto funzionario per la politica estera sull'energia, all'atto della nomina, sia anche incaricato di coordinare l'impegno per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche esterne, come i progetti Nabucco e Odessa-Danzica; chiede che la Commissione, la Presidenza e il SG/AR rafforzino nel contempo l'impegno nei confronti dello sviluppo delle infrastrutture energetiche esterne, unitamente ai coordinatori europei;
21. ritiene che la realizzazione dei progetti di diversificazione energetica dovrebbe essere una delle priorità della politica europea di vicinato (PEV) rafforzata e chiede un sostegno maggiore inteso a migliorare il clima degli investimenti e il quadro normativo, sulla base dei principi del trattato sulla Carta dell'energia, nei settori energetici dei paesi produttori e di transito;
22. chiede che si riconosca la diversità delle situazioni in cui i vari Stati membri si trovano per quanto attiene al mix energetico, alla dipendenza dalle importazioni e all'infrastruttura, ed appoggia tutti gli sforzi intrapresi per sormontare l'attuale dipendenza degli Stati membri da fornitori dominanti, da infrastrutture limitate, da fonti energetiche ad elevate emissioni di carbonio e dalle importazioni energetiche provenienti da paesi che violano sistematicamente la lettera e lo spirito della Carta dell'ONU;
23. sostiene tutti gli sforzi volti a trovare nuove fonti di finanziamento per tutti i progetti importanti, compresi prestiti speciali della Banca europea per gli investimenti (BEI), come anche l'assegnazione a tal fine di linee speciali a titolo del bilancio dell'Unione europea, a condizione che la sicurezza degli Stati membri non ne risulti compromessa;
24. chiede che sia rafforzata la cooperazione tra BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in vista di un utilizzo degli strumenti finanziari a sostegno dei progetti prioritari;
25. ritiene che la potenziale dipendenza dai biocombustibili sia altrettanto preoccupante della dipendenza dalle forniture esterne di petrolio o di gas; invita la Commissione a sviluppare, insieme ai partner dell'UE, un regime globale di certificazione in grado di garantire la sostenibilità della produzione e dell'utilizzo di biocombustibili che non minaccino la biodiversità, unitamente a criteri per la coltivazione e le fasi di trattamento nonché per l'equilibrio globale del ciclo vitale dei gas ad effetto serra;
26. nel contesto degli incentivi per l'uso di biocarburanti e di biomassa nell'UE, ritiene essenziale che l'UE garantisca che tale uso non rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare globale e non comporta un'ulteriore pressione sulle foreste naturali, l'espansione delle piantagioni monoculturali o di specie esotiche, o l'aggravamento della situazione del cambiamento climatico a causa della distruzione delle foreste tropicali;
B.Unità nella difesa degli interessi dell'Unione europea
27. ritiene inevitabile che l'Unione elabori una strategia e un quadro di lungo termine in vista della definizione di una politica estera comune in materia di energia, che consenta di assumere una posizione forte nel dialogo con i principali paesi fornitori e di rafforzare la capacità di parlare con una sola voce nelle discussioni tenute a livello UE, di Stati membri e di industria, il che fornirà una piattaforma per la solidarietà in altri settori strategici e per il rafforzamento del ruolo esterno dell'Unione;
28. invita, nel breve termine, gli Stati membri a tenersi reciprocamente informati e a informare la Commissione nonché a consultarsi reciprocamente e a consultare la Commissione sulle decisioni strategiche riguardanti i grandi accordi bilaterali con paesi terzi su progetti energetici che potrebbero toccare gli interessi di altri Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso, come dovrebbe avvenire per quanto riguarda tutte le questioni di politica estera di comune interesse e, qualora siano stati raggiunti accordi bilaterali contrari agli interessi di altri Stati membri e dell'UE nel suo insieme, invita gli Stati membri e, se del caso, la Commissione a lavorare insieme per raggiungere un accordo che garantisca la neutralizzazione di ogni effetto negativo, in particolare per quanto riguarda l'impatto ambientale, in linea con il principio di solidarietà;
29. esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire la realizzazione di una completa valutazione di impatto ambientale prima di approvare considerevoli investimenti nelle infrastrutture e, in particolare, li sollecita ad esaminare la minaccia per gli ecosistemi e la vita dell'uomo rappresentata dalla prevista condotta del Nord Europa/Nord Stream, dovuta all'esistenza di discariche di armi e munizioni sul fondale marino lungo il tracciato della prevista condotta sul fondo del Mar Baltico; rileva che, qualora dovesse verificarsi una grave catastrofe ecologica, la responsabilità finanziaria dovrebbe incombere alle parti interessate;
30. chiede che, nel medio termine, sia conferita alla Commissione la competenza istituzionale per negoziare accordi quadro dell'Unione europea con paesi terzi in materia di forniture energetiche;
C.Solidarietà nelle situazioni di crisi
31. invita il Consiglio e gli Stati membri a creare un meccanismo di solidarietà – in considerazione del fatto che la solidarietà e la sicurezza energetica sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno, senza dimenticare la parità di accesso all'energia per tutti gli operatori economici – in linea con lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri di cui al nuovo trattato di riforma deciso dal Consiglio europeo nel giugno 2007, che consenta all'Unione europea di agire in modo efficace, rapido e coerente nelle situazioni di crisi dovute all'interruzione delle forniture, a danni alle infrastrutture critiche o a qualsiasi altra causa;
32. invita la Commissione a sostenere l'inclusione, negli accordi commerciali, di associazione, di partenariato e cooperazione conclusi con i paesi produttori e di transito, della cosiddetta "clausola di sicurezza energetica", che stabilirebbe un codice di condotta e delineerebbe esplicitamente le misure da adottare in caso di interruzione o di qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali o di fornitura ad opera di uno dei partner;
33. suggerisce di creare un meccanismo efficace per includere la NESCO, che consenta di reagire in caso di interruzione delle forniture e che comprenda misure in vista di un utilizzo efficace dei sistemi di allerta e dell'allestimento di un'infrastruttura di crisi energetica di interconnessione UE, in particolare per il gas e per l'elettricità, che potrebbe essere utilizzato per assistere gli Stati membri in stato di necessità, tenendo conto delle caratteristiche geologiche e geografiche di tali Stati membri, in particolare per quanto concerne le capacità di stoccaggio e la loro vicinanza a fonti di fornitura dell'energia;
D.Cooperazione rafforzata con i principali paesi produttori, di transito e consumatori
34. invita l'Unione europea e gli Stati membri a continuare ad impegnarsi attivamente in un dialogo ravvicinato tra l'Unione europea e tutti i principali paesi produttori, di transito e consumatori e, in particolare, di rafforzare le relazioni nel settore dell'energia con l'Algeria, l'Egitto e gli altri paesi produttori della regione del Mashreq/Maghreb; incoraggia tali paesi ad adempiere ai loro impegni internazionali e a rispettare il diritto internazionale;
35. appoggia tutte le iniziative volte a promuovere la trasparenza, lo Stato di diritto e una migliore governance nel settore dell'energia attraverso partenariati energetici con i paesi terzi, con l'obiettivo di creare condizioni giuridiche reciprocamente favorevoli, aperte, trasparenti, non discriminatorie e stabili per l'accesso ai capitali a monte e per gli investimenti e gli scambi nel settore dell'energia, sulla base del principio di reciprocità e di una concorrenza equa e trasparente, garantendo che il reddito derivante dagli scambi di energia non venga impiegato in modo illecito e dirottato per finanziare il terrorismo;
36. sottolinea la necessità di portare avanti partenariati di ricerca e sviluppo con i principali paesi consumatori e di transito al di fuori dell'Unione europea, al fine di raccogliere la sfida del riscaldamento globale e sviluppare fonti energetiche alternative e rinnovabili; sottolinea che dovrebbe essere predisposta una cooperazione rafforzata in materia di energia con tali paesi terzi, compresi gli Stati Uniti d'America, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie per l'efficienza energetica e la promozione della cogenerazione da fonti rinnovabili nonché la produzione e l'utilizzo sostenibili di biomassa;
37. invita l'UE ad intrattenere con i paesi in via di sviluppo un dialogo sulle questioni energetiche al fine di promuovere la decentralizzazione delle energie rinnovabili, l'accessibilità all'energia e la sostenibilità nonché l'infrastruttura energetica d'interesse comune;
38. sottolinea, in particolare, l'importanza di un dialogo rafforzato nel settore dell'energia con gli Stati Uniti e altri partner essenziali in materia di energia che condividono i valori dell'Unione europea; invita le istituzioni comunitarie a mirare alla creazione di un partenariato per la sicurezza energetica con gli Stati Uniti;
39. chiede che anche gli Stati europei che non fanno parte dell'Unione europea, come ad esempio la Norvegia, paese che è al terzo posto nella graduatoria dei paesi esportatori di petrolio, partecipino attivamente alla politica estera comune europea in materia di energia;
40. chiede una politica coerente in materia di energia in tutti i settori della politica estera europea, come ad esempio la dimensione nordica, la sinergia del Mar Nero e il partenariato Euro-Mediterraneo;
41. appoggia le iniziative della Commissione per sviluppare un dialogo più stretto in materia di energia con i paesi del Caucaso meridionale, della regione del Caspio e dell'Asia centrale nonché del Bacino Mediterraneo e del Medio Oriente; accoglie favorevolmente i passi compiuti dall'Unione europea verso un "dialogo critico e costruttivo" nei confronti dei paesi della regione, che trovi un equilibrio tra l'interesse dell'Unione europea a diversificare le proprie forniture di petrolio e gas e l'obiettivo di realizzare riforme politiche in tali paesi;
42. chiede lo sviluppo dei meccanismi esistenti e la creazione di nuovi meccanismi nell'ambito della PEV e della sinergia del Mar Nero, in vista di un approfondimento della cooperazione con i paesi di transito – Ucraina, Bielorussia, Moldova, paesi del Caucaso meridionale, del Mashreq e del Maghreb – onde consentire una maggiore trasparenza del funzionamento del mercato e garantire la stabilità delle forniture e del transito;
43. sottolinea l'importanza della Turchia come snodo di transito per la diversificazione delle forniture di gas all'Unione europea; si aspetta che la Turchia cooperi pienamente con l'Unione europea per agevolare il transito;
44. incoraggia la Turchia ad aderire a pieno titolo alla Comunità europea dell'energia che attualmente si estende ai paesi dell'Europa sud-orientale e fornisce un quadro regolamentare strutturato per l'approfondimento della cooperazione regionale nel settore dell'energia, migliorando così la sicurezza delle forniture energetiche e consolidando gli investimenti; appoggia la candidatura presentata dall'Ucraina, dalla Norvegia e dalla Moldavia per l'adesione alla Comunità europea dell'energia;
45. chiede alla Commissione di sviluppare, unitamente alla NESCO, strumenti e meccanismi che le consentano di cooperare meglio con i suoi vicini per quanto riguarda l'analisi e il monitoraggio della situazione nelle aree di transito, accrescendo così la capacità dell'Unione europea di prevenire le situazioni di crisi e di reagire in modo più efficace e rapido in dette situazioni;
46. sottolinea l'importanza del partenariato energetico UE-Russia, facendo presente però che la Russia continua ad essere quasi totalmente dipendente dal mercato UE e da singoli grandi consumatori europei per le sue esportazioni di energia; sollecita l'UE a evidenziare gli aspetti di reciproca interdipendenza nel dialogo UE-Russia in materia di energia; richiama l'attenzione sul fatto che il partenariato energetico tra Russia e l'UE può basarsi soltanto sul principio di non discriminazione ed equo trattamento e su condizioni di mercato paritarie;
47. evidenzia che la Russia è già vincolata dal trattato sulla Carta dell'energia a norma del suo articolo 45(6); è convinto che, a prescindere dalla necessità che la Russia ratifichi la Carta europea dell'energia, l'UE dovrebbe negoziare un documento quadro formale sulle relazioni con la Russia in materia di energia nel contesto del futuro accordo di partenariato e cooperazione; ritiene che la mera trasposizione dei principi di detto trattato nel futuro accordo di partenariato e di cooperazione sia superflua, pur riconoscendo il valore aggiunto delle disposizioni che chiariscono o integrano gli obblighi contenuti nel trattato sulla Carta dell'energia, in particolare quelli contenuti nel Protocollo sul transito;
48. sottolinea che la ratifica del trattato sulla Carta dell'energia costituirebbe una dimostrazione visibile e tangibile dell'impegno della Russia a fornire energia in modo affidabile e a cooperare nel settore dell'energia in base a principi e valori comuni;
49. invita il Consiglio e la Commissione a fare uso della loro influenza per convincere la Russia ad impegnarsi a creare mercati aperti, equi e trasparenti per la produzione e la fornitura di energia; ritiene che la ratifica del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo sul transito da parte della Russia potrebbe influenzare positivamente il sostegno dell'Unione europea all'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
50. esprime preoccupazione per l'inefficienza generale del sistema energetico russo, sia in termini di esplorazione e trasporto che di uso industriale e domestico, che potrebbe avere importanti implicazioni per gli impegni di fornitura della Russia; invita la Commissione ad affrontare la questione della sua cooperazione tecnica con la Russia;
51. sottolinea che il principio dello sviluppo di tecnologie compatibili con l'ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico deve essere inserito in un nuovo accordo tra l'UE e la Russia; evidenzia l'importanza di potenziare la cooperazione ambientale UE-Russia nel quadro della dimensione nordica, in particolare per quanto riguarda la regione artica;
52. invita la Commissione a chiedere, nell'ambito del dialogo con i principali fornitori di idrocarburi dell'UE, la parità di trattamento delle aziende europee, esclusivamente in base a criteri economici e senza alcuna interferenza di fattori politici nella definizione dei prezzi d'acquisto;
53. invita la Commissione ad elaborare una relazione sulle clausole di destinazione concernenti le forniture di gas, che impediscono di fatto la riesportazione del gas nell'ambito del mercato interno; invita altresì la Commissione a procedere alla soppressione delle clausole di questo tipo contenute nei contratti in materia di gas naturale conclusi sul mercato dell'Unione europea, in quanto vietate dal diritto dell'UE;
54. chiede che venga intensificato il dialogo con la Cina, l'India, il Brasile e con altri paesi emergenti e in via di sviluppo, al fine di costruire un mercato globale dell'energia stabile e prevedibile, basato su regole eque e trasparenti e che miri inoltre ad unire gli sforzi nella lotta contro il riscaldamento globale e il mantenimento dello sviluppo sostenibile;
55. chiede che vengano intensificate le relazioni con il Medio Oriente e il Nordafrica nel settore dell'energia; evidenzia l'importanza del futuro partenariato energetico UE-Africa, il cui avvio è previsto nel corso del Vertice UE-Africa, che si svolgerà il 7-8 dicembre 2007 a Lisbona, come una delle principali iniziative rientranti nella strategia comune UE-Africa; ritiene che il partenariato energetico dovrebbe contribuire a rafforzare il dialogo UE-Africa sull'accesso all'energia e la sicurezza energetica, incrementando gradualmente gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, nelle energie rinnovabili e nell'efficacia energetica, estendendo l'utilizzo orientato allo sviluppo delle entrate petrolifere e del gas, promuovendo la trasparenza e inserendo i cambiamenti climatici nella cooperazione per l'energia e lo sviluppo;
56. invita la Commissione a promuovere una concorrenza equa a livello internazionale, operando, nell'ambito dell'OMC, a favore di regole specifiche sulla trasparenza del mercato dell'energia e, segnatamente, sulle misure che distorcono gli scambi;
57. raccomanda alla Commissione di valutare, in sede di OMC, la possibilità di negoziare accordi multilaterali per mercati specifici dell'energia, ad esempio i biocarburanti, e di informarne quanto prima il Parlamento;
58. invita la Commissione e il Consiglio ad ostacolare attivamente e risolutamente ogni tendenza oligopolistica, come il rischio che si crei un cartello del gas;
59. incoraggia gli Stati membri che fanno parte del G8 e la Commissione ad utilizzare detta sede per promuovere gli interessi energetici dell'Unione europea, anche nella formula G8+5 che riunisce produttori e consumatori di importanza fondamentale;
60. sottolinea l'importanza della proposta UE concernente il piano d'azione Gleneagles a sostegno dello sviluppo di tecnologie non inquinanti sotto forma di un nuovo Forum globale concernente la cooperazione sistematica e lo scambio di migliori pratiche tra Stati, regioni, megacittà e altri organismi pubblici con considerevoli livelli di consumo energetico;
61. appoggia tutte le misure destinate a rafforzare le iniziative tecniche multilaterali, quali la "Global Gas Flaring Reduction Partnership" (Partenariato per la riduzione della combustione di gas naturale a cielo aperto durante l'estrazione), l'Iniziativa a favore della trasparenza delle industrie estrattive (EITI), il Gruppo di azione finanziaria, gli "Equator Principles" della corporazione finanziaria internazionale (IFC) e l'Inogate;
62. sottolinea che una politica estera comune dell'Europa in materia di energia non è di per sé sufficiente e che occorre promuovere una politica comune europea dell'energia che includa una politica europea comune in materia di ricerca e tecnologie attinenti all'energia stessa;
63. invita il Consiglio a creare una strategia volta a proteggere dalle minacce terroristiche l'infrastruttura energetica critica ubicata all'interno dell'Unione europea e nelle sue immediate vicinanze;
64. esorta la Commissione ad avanzare proposte ai fini di una riforma normativa, ispirate alle migliori pratiche individuate in ogni Stato membro, in particolare ai fini di una piena disaggregazione degli assetti proprietari tra produzione di energia e trasmissione e distribuzione di energia, un controllo normativo nazionale più forte e indipendente nonché un migliore coordinamento dei regolatori a livello UE, onde favorire lo sviluppo di fonti energetiche nuove e rinnovabili, come pure un quadro chiaro per rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione;
65. sottolinea che la creazione di reti energetiche interoperabili attraverso una rete energetica transeuropea ben coordinata contribuirà alla competitività dei mercati dell'elettricità e del gas, a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e a incrementare la tutela dell'ambiente, così come a rafforzare la posizione dell'UE nei confronti dei paesi fornitori e di transito;
66. sottolinea che l'inquinamento derivante dallo sfruttamento delle risorse energetiche, in particolare il petrolio, può non solo causare danni ambientali gravi ed irreversibili, ma porre anche seri rischi alla sicurezza a livello regionale e mondiale, ad esempio in Medio oriente; chiede nuove misure di salvaguardia e investimenti in una maggiore sicurezza ed efficienza nello sfruttamento delle risorse energetiche;
67. chiede un dibattito pubblico inteso a sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea alla questione di una politica estera comune dell'Europa in materia di energia e a sottolineare gli aspetti positivi di una tale politica, attraverso una campagna pubblica di informazione;
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
L'articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla Carta dell'energia stabilisce che gli Stati che hanno firmato ma che non hanno ratificato detto strumento applicano provvisoriamente la Carta durante il periodo che va dal momento della firma a quello della ratifica, a meno che non abbiano proceduto ad un opting-out a norma dell'articolo 45.
Immigrazione legale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sul piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI))
– vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669) (in prosieguo "il piano d'azione"),
– vista la comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006)0402),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 13 febbraio 2007 sul "Piano d'azione sull'immigrazione legale, la lotta contro l'immigrazione clandestina, il futuro della rete europea delle migrazioni"(1),
– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e il programma dell'Aja(2) ad esse allegato,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione" (COM(2006)0735),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sulle connessioni tra migrazione legale e illegale e l'integrazione dei migranti(3),
– visto il Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)0811) e la sua risoluzione sulla materia del 26 ottobre 2005(4),
– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea" (COM(2005)0389) e la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea(5),
– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale(6),
– visto l'esito della Conferenza ministeriale euro-africana sulle migrazioni e lo sviluppo svoltasi il 10 e 11 luglio 2006 a Rabat,
– vista la dichiarazione comune Africa-UE su migrazione e sviluppo adottata dalla Conferenza ministeriale UE-Africa svoltasi il 22 e 23 novembre 2006 a Tripoli,
– visto l'approccio globale ribadito nelle conclusioni della presidenza a seguito del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 e 15 dicembre 2006,
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle migrazioni di lavoratori qualificati e le loro conseguenze sullo sviluppo nazionale, adottata il 28 giugno 2007,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all'Unione europea (COM(2007)0247),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi" (COM(2007)0248),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249),
– visti il trattato di Amsterdam, che conferisce alla Comunità poteri e competenze nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0322/2007),
A. considerando che, secondo Eurostat, il numero di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nei 27 Stati membri dell'Unione europea ammonta a circa 18,5 milioni di persone (mentre circa 9 milioni di cittadini dell'Unione risiedono in Stati membri diversi dal proprio),
B. considerando che l'immigrazione costituisce un fenomeno internazionale cui partecipano come migranti anche cittadini dell'Unione,
C. considerando che, nel quadro dei trattati attuali così come del progetto di nuovo trattato, gli Stati membri sono di diritto e di fatto responsabili di stabilire il numero di migranti economici ammessi nell'Unione al fine di svolgere un'attività lavorativa,
D. considerando che è necessario un approccio globale e coerente in materia d'immigrazione a livello europeo, poiché una modifica della politica d'immigrazione in uno Stato membro influenza i flussi migratori e l'evoluzione in altri Stati membri,
E. considerando che la realtà dell'invecchiamento e dei cambiamenti demografici rende necessaria una riconsiderazione delle politiche d'immigrazione, poiché la situazione attuale e futura dei mercati del lavoro dell'UE può essere generalmente descritta come una realtà che richiede un'immigrazione legale ben gestita (secondo Eurostat, la popolazione attiva in seno alla popolazione totale diminuirà di oltre 50 milioni entro il 2050),
F. considerando che il mandato definito dal Consiglio europeo del giugno 2007 per la Conferenza intergovenativa (CIG) prevede l'estensione della procedura comunitaria a tutte le questioni relative all'immigrazione legale, eliminando così ogni disparità e migliorando l'efficacia decisionale,
G. considerando che si impone una definizione più ampia e completa di migranti, che includa la definizione dello stato di persone che non sono rifugiati, ma che in ogni caso non possono essere rinviati nel loro paese d'origine, al fine di riflettere i cambiamenti nei flussi migratori,
H. considerando che il piano d'azione, nella sua sezione "Acquisizione delle conoscenze e informazione", afferma l'opportunità di ulteriori studi sui permessi per la ricerca di un lavoro,
I. considerando che è importante riconoscere che gli incrementi dei flussi migratori dovrebbero essere visti come un fenomeno globale con numerose cause ed effetti,
J. considerando che, in tale campo, la cooperazione dell'Unione e dei suoi Stati membri con i paesi terzi d'origine e di transito è essenziale,
K. considerando che i controlli cui è soggetta l'immigrazione legale sono sempre più severi, che vari paesi hanno istituito differenti sistemi di immigrazione legale basati su quote o su punti, e che è sbagliato far credere che l'immigrazione non sia controllata,
L. considerando che le attuali possibilità eccessivamente restrittive per quanto riguarda l'ingresso legale nell'Unione europea favoriscono indirettamente l'immigrazione irregolare e che l'apertura di canali di immigrazione legale contribuirà alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani,
M. considerando che in materia di migrazione economica si applica il principio della preferenza comunitaria e che esistono misure transitorie concernenti la libera circolazione dei cittadini dei nuovi Stati membri,
N. considerando che la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani è inscindibile da politiche di ammissione di immigranti economici e da misure destinate alla loro integrazione,
O. considerando che l'immigrazione legale dovrebbe essere accompagnata da un'efficace politica d'integrazione; considerando che l'integrazione è un processo a doppio senso concernente tanto gli immigrati dei paesi terzi quanto la popolazione europea e considerando che dovrebbe essere agevolata la possibilità per l'individuo di vivere con il partner e i figli,
P. considerando che in qualche decennio l'immigrazione è diventata un tema centrale del dibattito pubblico in tutta l'Unione europea, un tema di estrema delicatezza politica, che può facilmente essere sfruttato a fini demagogici e populisti,
Q. considerando che i politici e i rappresentanti dei mezzi di informazione dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di utilizzare un linguaggio corretto in materia,
R. considerando che tanto le cause dell'immigrazione quanto le sue conseguenze positive dovrebbero essere più presenti nel relativo dibattito pubblico,
S. considerando che, visto il ruolo dell'immigrazione ai fini dello sviluppo economico, della crescita e quindi dell'occupazione in Europa, sarebbe opportuno che i rappresentanti dei sindacati, degli imprenditori e della società civile fossero associati più strettamente al dibattito pubblico su tali temi,
T. considerando che i responsabili della politica economica e sociale devono parimenti informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dall'immigrazione legale ai fini della crescita e dell'occupazione,
Approccio globale
1. si compiace della risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo di presentare un piano d'azione sull'immigrazione legale, comprese misure di ammissione atte a rispondere con prontezza alle fluttuazione della domanda sul mercato del lavoro;
2. appoggia l'approccio adottato dal piano d'azione per superare gli ostacoli in seno al Consiglio in ordine alla proposta di direttiva del Consiglio del 2001 relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001)0386);
3. accoglie con favore la suddetta comunicazione sulla "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all'Unione europea"; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che siano destinate sufficienti risorse umane e finanziarie all'adeguata attuazione dell'approccio globale al fenomeno della migrazione; sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo e la cooperazione regionali sull'immigrazione legale ed accoglie con favore l'idea di istituire piattaforme di cooperazione regionale in materia di migrazione, che riuniscano tutte le parti in causa sia dall'UE che nella regione interessata;
4. afferma che non si può combattere l'immigrazione clandestina se nel contempo non si definiscono gli strumenti e i canali d'immigrazione legale, dal momento che i due fenomeni sono strettamente collegati;
5. ritiene fondamentale la raccolta di dati statistici coerenti ed affidabili in relazione ai fenomeni migratori, auspica una rapida ed efficiente applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 da parte di tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare - in collaborazione con gli Stati membri - una valutazione del numero di persone che potrebbero essere interessate dalle quattro specifiche direttive; auspica che la rete europea sulle migrazioni (REM) fornisca un contributo tempestivo e sostanziale in tal senso (in collaborazione con Eurostat); auspica che sia accordata un'attenzione particolare alla posizione delle donne, che rappresentano la metà dei migranti;
6. accoglie con favore le implicazioni istituzionali del progetto di riforma del trattato, quale fissato dal mandato della CIG, che estende il voto a maggioranza qualificata e i poteri di codecisione alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché l'ampliamento delle competenze in materia di asilo e politiche migratorie dell'Unione; in particolare plaude all'ampliamento della procedura legislativa ordinaria fino a comprendere la migrazione legale e ritiene ragionevole che gli Stati membri preservino il diritto sovrano di determinare il numero di lavoratori migranti che possono accogliere sul loro territorio;
7. chiede alle diverse formazioni del Consiglio con responsabilità nel settore ("Giustizia e Affari interni, "Occupazione, Politica sociale, Salute e Consumatori") di incrementare gli sforzi di coordinamento nelle discussioni del piano d'azione;
8. si dichiara favorevole all'intenzione della Commissione di definire le condizioni di ingresso e di soggiorno per altre categorie determinate di migranti economici, compresi i lavoratori non qualificati, o scarsamente qualificati;
9. chiede alla Commissione di procedere ad una previsione a breve e a medio termine del fabbisogno di manodopera supplementare nei vari Stati membri; invita gli Stati membri a fornire alla Commissione una stima statistica in modo da consentirle di elaborare previsioni adeguate relativamente al fabbisogno di manodopera nell'Unione; sottolinea che tali stime devono tener conto anche dei migranti non economici, dei rifugiati e delle persone che necessitano di un regime di protezione sussidiaria, nonché delle persone che beneficiano del ricongiungimento familiare;
10. ritiene necessario prestare attenzione particolare alla situazione di minori che potrebbero essere sfavoriti dalla migrazione dei genitori e presentare proposte intese a mitigare tali effetti negativi;
11. ritiene indispensabile adottare una definizione chiara di ciascuna categoria di migranti economici interessati dalle direttive in preparazione; invita gli Stati membri a coordinarsi e a scambiarsi le migliori pratiche ricorrendo al meccanismo d'informazione reciproca sulle misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione previsto dalla decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione(7);
12. ritiene opportuno eliminare il prima possibile le barriere transitorie interne alla libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri;
13. sostiene la creazione di un portale UE sull'immigrazione; a tale proposito, accoglie con favore l'espansione dei servizi EURES in sostegno alla gestione della migrazione economica di cittadini di paesi terzi;
Proposta di direttiva quadro generale
14. giudica indispensabile l'adozione di una direttiva volta a garantire ai cittadini di paesi terzi impiegati legalmente in uno Stato membro un quadro comune di diritti corredato da un certo numero di obblighi da rispettare e insiste che tale proposta di direttiva quadro sia presentata prima delle quattro proposte di direttive specifiche previste dal piano d'azione;
15. ricorda la necessità di evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in particolare i diritti dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono maggiormente soggetti ad abusi;
16. approva l'idea di un'unica domanda per un permesso combinato di soggiorno e di lavoro;
17. ritiene inoltre che una direttiva dovrebbe includere proposte che consentano ai migranti di cambiare status o lavoro, pur restando nell'Unione;
18. concorda che il riconoscimento reciproco dei titoli di studio ed altre qualifiche sia necessario per evitare perdite di reddito e di valorizzazione delle specializzazioni agli immigrati, nonché ai paesi di residenza e di origine;
19. ritiene che debbano essere individuate misure volte ad appurare se esista la possibilità per i migranti, al momento del ritorno nel paese d'origine, di trasferire i propri diritti pensionistici e i diritti previdenziali acquisiti per il lavoro svolto e per i quali è stati chiesto loro di versare contributi;
20. si interroga sul riferimento, nel piano d'azione, al rilevamento dei dati biometrici "più avanzati"; giudica indispensabile che, in ogni caso, siano rispettati i dati di origine personale e segnatamente i principi di proporzionalità e di finalità;
21. appoggia la ratifica, da parte di tutti gli Stati membri, della Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
Migrazione circolare, migrazione di ritorno e partenariati per la mobilità
22. accoglie favorevolmente la succitata comunicazione della Commissione sulla migrazione circolare e i partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi; concorda sulla necessità di evitare gli effetti dannosi della "fuga di cervelli", stimolando invece la "circolazione dei cervelli";
23. chiede, inoltre, alla Commissione di precisare il collegamento tra circolarità ed integrazione; sottolinea che, secondo la Commissione "la migrazione che doveva essere circolare può facilmente diventare permanente e quindi mancare il suo obiettivo";
24. sottolinea inoltre l'importanza di istituire relazioni di lavoro stabili e basate sul diritto tra imprese e lavoratori per migliorare la produttività e la competitività dell'Unione; invita pertanto la Commissione ad esaminare le conseguenze che la migrazione circolare potrebbe avere a tale riguardo;
25. appoggia l'idea di prevedere visti di lunga durata per ingressi multipli nonché la possibilità per gli ex immigrati di ottenere prioritariamente un nuovo permesso di soggiorno in vista di un' ulteriore occupazione temporanea;
26. invita la Commissione a prendere in considerazione le possibilità sollevate sia dal Parlamento che dal Comitato economico e sociale europeo ed a presentare uno studio approfondito sulla possibile attuazione di un sistema di carta blu e di visto per chi è alla ricerca di lavoro;
27. segnala il proprio interesse per il progetto di creare nel Mali un Centro d'informazione e di gestione delle migrazioni; chiede alla Commissione di fornire preventivamente, alle competenti commissioni del Parlamento europeo, informazioni dettagliate in merito alla base giuridica e alle misure di bilancio relative a detto progetto, nonché aggiornamenti regolari su questa ed altre iniziative analoghe previste in un altro paese terzo; sostiene l'idea di applicare lo stesso approccio nella vicina regione orientale;
Proposta di direttiva sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei lavoratori altamente qualificati
28. appoggia ogni misura volta ad aumentare l'attrattiva dell'Unione agli occhi dei lavoratori maggiormente qualificati, al fine di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro per garantire la prosperità dell'Europa e il rispetto degli obiettivi stabiliti a Lisbona; suggerisce, a tal fine, alla Commissione e agli Stati membri di:
-
individuare modalità volte ad accordare a tali lavoratori il diritto di circolare liberamente nell'Unione;
-
individuare modalità volte a consentire loro di restare nell'Unione per un periodo di tempo limitato dopo la scadenza del loro contratto di lavoro o dopo un licenziamento, al fine di cercare un'occupazione;
29. sostiene, quindi, ogni misura di semplificazione che agevoli l'ingresso di questi lavoratori, pur lasciando che la definizione delle esigenze specifiche e delle quote in materia di migranti economici sia di competenza degli Stati membri;
30. ritiene importante tenere presenti i rischi di "fuga dei cervelli" al momento della definizione di misure europee in materia d'immigrazione legale; rimanda alla succitata relazione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle migrazioni di lavoratori qualificati e le loro conseguenze sullo sviluppo nazionale; invita la Commissione, congiuntamente ai paesi di origine, ad effettuare studi statistici al fine di individuare i settori a rischio in materia di fuga dei cervelli;
31. sostiene la creazione di un permesso di lavoro UE ( la cosiddetta "carta blu") per facilitare la libera circolazione dei "cervelli" in Europa nonché i trasferimenti di personale in seno alle multinazionali;
Proposta di direttiva sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei lavoratori stagionali
32. rileva che i lavoratori stagionali di paesi terzi apportano un contributo essenziale a settori come l'agricoltura, l'edilizia e il turismo; sottolinea la crescente importanza che l'occupazione irregolare in questi settori riveste in diversi Stati membri e ritiene, pertanto, essenziale il regime proposto; in quest'ottica, si compiace per la proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249);
33. rileva nel contempo l'importanza cruciale che, nel settore del lavoro stagionale, rivestono la flessibilità e la rapidità delle procedure di assunzione; segnala l'importanza delle esperienze locali in particolare nel settore agricolo; sottolinea dunque la necessità di tenerne conto;
34. ritiene che i lavoratori stagionali che rispettano le norme stabilite per questo tipo di migrazione debbano beneficiare di un accesso prioritario alle altre forme d'immigrazione legale;
Proposta di direttiva relativa alle procedure che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e la residenza temporanei dei lavoratori trasferiti all'interno della loro società
35. approva l'idea della Commissione di rafforzare il quadro giuridico al fine di promuovere la mobilità in Europa; ricorda che la situazione di queste persone è disciplinata nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS);
Proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei tirocinanti retribuiti
36. giudica necessaria una definizione precisa della categoria dei tirocinanti retribuiti (limite d'età, competenza linguistica, periodo massimo di tirocinio, possibilità di conversione di tale status in un permesso di soggiorno di altro tipo, ecc.) nonché l'istituzione di controlli volti ad evitare eventuali abusi di tale status;
37. propone per i tirocinanti retribuiti il rilascio di un permesso di soggiorno europeo da 6 a 12 mesi; appoggia lo sviluppo di programmi di partenariato con le università di paesi terzi;
Integrazione
38. ricorda le sue risoluzioni del 9 giugno 2005 e del 6 luglio 2006 sopra menzionate;
39. si compiace della riunione informale dei ministri responsabili dell'integrazione svoltasi il 10 e 11 maggio 2007 a Potsdam; ricorda che la politica d'immigrazione dell'Unione deve fondarsi su un approccio globale, che concili le esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri e le politiche in materia d'accoglienza e d'integrazione; ritiene opportuno elaborare un vademecum dei diritti e dei doveri del lavoratori migranti per agevolarne la partecipazione alla vita economica, sociale e politica ai fini della completa integrazione; vede nella scuola un luogo fondamentale per il dialogo interculturale e l'integrazione;
40. ribadisce che il fatto di celebrare nel 2008 l'anno del dialogo interculturale deve contribuire a migliorare l'integrazione degli immigrati nelle società ospitanti e presso il vicinato nonché la comprensione reciproca, riducendo così le manifestazioni di diffidenza, razzismo e xenofobia; sollecita la Commissione a promuovere il lavoro delle organizzazioni della società civile a favore della coesistenza multiculturale, del rispetto reciproco e dell'educazione alla pace e alla non-violenza; sottolinea che gli esponenti politici, a tutti i livelli, dovrebbero essere consapevoli della loro responsabilità quanto all'utilizzo di un linguaggio corretto in tale ambito;
41. invita gli Stati membri ad applicare la direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare(8); invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che alle donne immigrate che entrano nell'Unione in base a disposizioni di ricongiungimento familiare sia concesso uno status giuridico indipendente da quello del coniuge;
Comunicazione
42. sottolinea la particolare responsabilità dei media, soprattutto dei servizi pubblici europei di radio e televisione, ai fini della diffusione di un'immagine corretta dell'immigrazione e della lotta contro gli stereotipi;
43. ritiene che sia indispensabile informare gli interessati, per quanto possibile prima della loro partenza, in merito alle condizioni e alle possibilità di immigrazione legale nell'Unione e che tale informazione debba essere largamente diffusa nei paesi terzi da organismi pubblici (che siano le ambasciate o i consolati degli Stati membri oppure la delegazione locale della Commissione); appoggia a tal fine la creazione a breve termine di un portale europeo dell'immigrazione su Internet;
44. sostiene i progetti volti a istituire corsi di formazione e di lingue nei paesi di origine per aiutare i migranti a specializzarsi e a meglio rispondere alle necessità di manodopera nell'Unione;
Cooperazione con i paesi d'origine
45. ricorda la necessità di una politica attiva di co-sviluppo; sostiene l'obiettivo di concludere accordi con i paesi terzi al fine di consentire una gestione efficace dell'immigrazione sia legale che illegale; ritiene tuttavia che tali accordi debbano imperativamente rispettare i diritti dell'uomo; esprime al riguardo delle riserve in merito al finanziamento di progetti in Stati membri che non rispettano tali diritti;
46. invita la Commissione e gli Stati membri ad individuare modalità per agevolare la libera circolazione dei migranti tra il paese di residenza e il paese d'origine;
47. ricorda che i fondi che gli immigrati trasferiscono nei rispettivi paesi d'origine contribuiscono allo sviluppo di questi ultimi; ritiene che occorra ridurre il costo dei trasferimenti di fondi verso i paesi d'origine, pur garantendo un adeguato livello di controllo e sicurezza delle transazioni, allo scopo di contribuire allo sviluppo di tali paesi; sottolinea che, benché si debba fare tutto il possibile per facilitare e per rendere meno costoso il trasferimento delle rimesse, esse continuano ad essere fondi privati a beneficio, in prima linea, delle famiglie che le ricevono e che non dovrebbero essere considerate come sostituzione dell'assistenza ufficiale allo sviluppo;
48. invita la Commissione e il Consiglio a prendere parte, dinanzi al Parlamento, ad una discussione annuale sulla politica d'immigrazione dell'Unione europea; chiede alla Commissione di presentare in tale occasione un quadro completo di valutazione della situazione dell'immigrazione in Europa;
49. invita la sua commissione competente a intrattenere un dialogo serrato con le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali incaricate delle questioni connesse all'immigrazione, nonché a proseguire la sua cooperazione con la commissione delle migrazioni, dei rifugiati e della popolazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Priorità strategiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 sulle priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (2006/2250(INI))
– vista la comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006)0402),
– vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669), e la sua risoluzione in materia del 26 settembre 2007(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni, del 13 febbraio 2007, sul "Piano d'azione sull'immigrazione legale, lotta contro l'immigrazione clandestina, futuro della rete europea sulle migrazioni"(2),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 e il programma dell'Aja ad esse allegato(3),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "L'approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione" (COM(2006)0735),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 su un "Approccio globale in materia di migrazione: Azioni prioritarie incentrate sull'Africa e il Mediterraneo", ribadite dalle conclusioni della presidenza a seguito del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 e il mandato della Conferenza intergovernativa nel settore "giustizia e affari interni",
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sui legami tra immigrazione legale e clandestina ed integrazione dei migranti(4),
– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulla politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione(5) in cui deplorava che "a sette anni dall'adozione del programma di Tampere, l'Unione europea non dispone di una politica coerente in materia di immigrazione",
– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sui profughi provenienti dall'Iraq(6),
– vista la decisione 2006/688/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione(7),
– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale(8),
– visto il risultato della conferenza ministeriale UE-Africa sulle migrazioni e lo sviluppo svoltasi a Rabat il 10 e 11 luglio 2006,
– vista la dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, adottata in occasione della Conferenza ministeriale UE-Africa svoltasi a Tripoli il 22 e 23 novembre 2006,
– visto il piano d'azione contro la tratta di esseri umani adottato dal Consiglio in data 1-2 dicembre 2005,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 16 novembre 2006(9) nella quale si chiede una nuova strategia dell'UE per combattere la tratta degli esseri umani,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sud-orientali vicine all'Unione europea" (COM(2007)0247),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla migrazione circolare e ai partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi (COM(2007)0248),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249),
– visto il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell"11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere(10),
– visti il trattato di Amsterdam, che conferisce alla Comunità poteri e responsabilità nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, e l'articolo 63 del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0323/2007),
A. considerando che la migrazione è un fenomeno globale in aumento e che quindi interessa anche l'Unione europea,
B. considerando che, secondo stime piuttosto divergenti, il numero di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea oscilla tra i 4,5 e gli 8 milioni di persone; considerando che è importante migliorare la qualità e la coerenza dei dati statistici disponibili,
C. considerando che la dimensione dei fenomeni migratori attualmente è tale da superare la capacità degli Stati membri di gestirli da soli e che è pertanto necessario un approccio globale coerente all'immigrazione a livello europeo; considerando che l'assenza di una risposta adeguata all'arrivo di immigrati irregolari alle frontiere dell'Unione evidenzia sia l'insufficiente solidarietà tra Stati membri che la mancanza di coordinamento delle politiche nonostante le dichiarazioni e gli impegni presi,
D. considerando che una politica comune dell'immigrazione nell'Unione europea richiede che gli Stati membri rispettino i principi di solidarietà, responsabilità condivisa, fiducia reciproca e trasparenza,
E. considerando che la politica di immigrazione deve essere globale e tener conto di una moltitudine di aspetti, in particolare: la lotta contro l'immigrazione clandestina e contro la tratta di esseri umani, il miglioramento e il coordinamento necessari dei canali d'immigrazione legale, le cause dell'emigrazione dai paesi terzi (fattori che spingono ad emigrare quali sottosviluppo, miseria, guerre, regimi dittatoriali, istituzioni statali assenti, conseguenze del cambiamento climatico e di catastrofi ambientali, ecc.), le cause dell'immigrazione nell'Unione (fattori che invitato a rientrare quali livello di vita, democrazia, pace, opportunità di lavoro anche irregolare, ecc.), i bisogni demografici ed economici degli Stati membri, la coerenza delle azioni condotte a livello locale, nazionale ed europeo, le questioni dell'integrazione e del multiculturalismo, il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare del diritto d'asilo e di non respingimento, la lotta contro il razzismo e la xenofobia,
F. considerando che la lotta contro la tratta di esseri umani costituisce una priorità per l'Unione, in particolare al fine di ridurre la tratta delle persone più vulnerabili quali le donne e i bambini e di smantellare le reti e sgominare le mafie che ne traggono profitto,
G. considerando che molte persone in situazione irregolare entrano prima legalmente nell'Unione europea ma cessano successivamente di adempiere alle condizioni di ammissione,
H. considerando che l'immigrazione clandestina e quella legale sono strettamente collegate e che la lotta contro l'immigrazione clandestina è essenziale per attuare una politica d'immigrazione legale,
I. considerando che un ampliamento delle possibilità di immigrazione regolare ridurrebbe il numero di ingressi irregolari,
J. considerando che la riluttanza di taluni governi a riconoscere l'entità del fabbisogno di manodopera proveniente da lavoratori migranti può mettere in difficoltà i datori di lavoro nel momento in cui essi cercano rispondere alle loro esigenze economiche nel rispetto delle norme di legge in materia di documentazione,
K. considerando che la cooperazione dell'Unione e dei suoi Stati membri con i paesi terzi d'origine e di transito è fondamentale e che occorre condurre una politica di co-sviluppo efficace e concreta, al fine di intervenire a monte nei paesi terzi sulle cause profonde dell'immigrazione,
L. considerando che sia le cause dell'immigrazione che i suoi aspetti positivi (in particolare in termini di impatto sull'economia e sulla demografia e di arricchimento culturale delle nostre società) tendono ad essere assenti dal dibattito pubblico, che invece si focalizza sulle difficoltà e i problemi che essa può provocare,
M. considerando che nel giro di pochi decenni l'immigrazione è diventata un tema centrale del dibattito pubblico in tutta l'Unione europea, un tema politicamente molto delicato che può essere facilmente sfruttato a fini demagogici e populisti; considerando altresì che tutti i politici e i rappresentanti dei mezzi di comunicazione dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di impostare un discorso corretto in materia,
Approccio generale
1. accoglie con favore l'approccio della Commissione, la quale svolgerà un ruolo chiave nel dare impulso ad azioni coerenti ed efficaci da parte degli Stati membri;
2. valuta positivamente l'iniziativa dal titolo "Applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all'Unione europea"; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che vengano destinate risorse umane e finanziarie sufficienti ai fini di un'attuazione adeguata dell'approccio globale alla migrazione;
3. accoglie con favore le implicazioni istituzionali del progetto di riforma del trattato, quale fissato dal mandato della Conferenza intergovernativa, in particolare l'estensione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata a tutte le politiche di immigrazione, le precisazioni circa le competenze dell'UE in materia di visti e controlli alle frontiere, l'estensione delle competenze dell'UE in materia di asilo nonché di immigrazione legale e clandestina;
4. ritiene fondamentale la raccolta e l'armonizzazione di dati statistici relativi ai fenomeni migratori; invita gli Stati membri e la Commissione, unitamente a Eurostat, a rimediare alla penuria di dati coerenti e affidabili di concerto con la rete europea sulle migrazioni (REM) e le organizzazioni internazionali quali l'OCSE; si compiace dell'adozione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio; invita gli Stati membri a produrre statistiche che siano coerenti con le definizioni armonizzate e a fornire tutte le informazioni richieste per l'interpretazione delle statistiche prodotte;
5. ritiene che l'immigrazione costituisca una sfida a livello europeo e mondiale che esige una risposta della stessa dimensione; ritiene che l'Unione nel suo insieme debba dotarsi degli strumenti atti a cogliere la triplice opportunità - economica, demografica e sociale - che l'immigrazione potrebbe rappresentare per le nostre società;
6. ritiene inappropriato affrontare in modo precipitoso la questione dei flussi migratori, dal momento che questi rappresentano una realtà costante ormai da diversi anni, che richiede quindi un approccio a medio e lungo termine;
7. ritiene che nel quadro della sua politica d'immigrazione l'Unione debba condurre azioni coerenti sia all'interno che all'esterno delle sue frontiere (doppia dimensione interna ed esterna);
8. sottolinea che in tutto il mondo i conflitti aventi una dimensione internazionale scatenano flussi migratori;
9. si aspetta che la Commissione presenti uno studio sull'impatto del cambiamento climatico sui flussi migratori, di concerto con le Nazioni Unite;
10. sottolinea che la responsabilità dei trasportatori e delle autorità dei paesi d'origine nonché il rafforzamento del quadro giuridico penale per la lotta contro le reti di trafficanti, la lotta contro il lavoro clandestino e la tratta di esseri umani e l'individuazione della corruzione amministrativa sono parte essenziale della lotta contro l'immigrazione clandestina, che deve altresì poggiare su un livello elevato di cooperazione di polizia e giudiziaria;
11. sottolinea l'importanza della cooperazione allo sviluppo quale mezzo per agire sulle cause profonde dei flussi migratori e quale strumento complementare e non alternativo alle politiche dell'Unione in materia di integrazione e di immigrazione;
12. ricorda che in particolare i vicini mediterranei ed orientali dell'UE ricevono la maggioranza degli immigrati in viaggio verso l'Europa; ritiene di importanza cruciale garantire che siano rispettati i diritti umani fondamentali di questi immigrati, dedicando una particolare attenzione ai diritti dei minori non accompagnati; sottolinea la necessità che l'UE rafforzi la sua cooperazione con tutti i paesi partner del Mediterraneo per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori e conceda loro sostegno per la lotta contro l'immigrazione clandestina; sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra i paesi dell'Africa settentrionale e quelli sub-sahariani e con i paesi asiatici di origine;
13. sottolinea che gli immigrati irregolari non devono essere assimilati a delinquenti; ricorda che molti di loro rischiano infatti la vita per venire a cercare in Europa la libertà o un sostentamento; ritiene che sia responsabilità dei politici attuare una politica coerente ed efficace di lotta contro l'immigrazione clandestina, tenendo conto delle salvaguardie e dei diritti umani fondamentali e ricordando nel contempo ai cittadini il contributo dell'immigrazione legale alla crescita economica e alle strutture demografiche dell'Europa;
14. sottolinea che qualsiasi misura di lotta contro l'immigrazione clandestina e di controllo delle frontiere esterne deve rispettare le garanzie e i diritti fondamentali delle persone, conformemente alle disposizioni sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare per quanto riguarda il diritto d'asilo e il diritto di non respingimento;
15. sottolinea che i centri di accoglienza temporanea per migranti irregolari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, devono essere gestiti in modo compatibile con la protezione dei diritti fondamentali e che a tal fine è necessario lo scambio delle migliori pratiche - in particolare per quanto riguarda l'alloggio, la scolarizzazione, l'accesso all'assistenza sanitaria, i mezzi finanziari e le norme giuridiche - tra tutti i livelli e le organizzazioni coinvolte, quali le autorità a livello locale e nazionale, le istituzioni europee e le ONG;
16. è sconvolto dalle condizioni disumane di vari centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo visitati dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni;
17. ribadisce la sua ferma opposizione all'ipotesi di creare dei centri di accoglienza o di detenzione per gli immigrati clandestini o per i richiedenti asilo all'esterno delle frontiere dell'Unione e nelle regioni d'origine dell'immigrazione;
18. prende atto della revisione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. 343/2003 ("Dublino II"); ribadisce che la revisione di detto regolamento è necessaria e dovrebbe riguardare anche il suo principio basilare, secondo cui lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda d'asilo è il paese di primo ingresso, in quanto tale principio impone a taluni Stati membri un onere sproporzionato e insostenibile;
19. sottolinea che occorre prendere precauzioni specifiche per quanto riguarda le donne e i bambini, in particolare i minori non accompagnati, le persone con gravi problemi di salute e le persone disabili, che necessitano di aiuto e di misure di protezione adeguate, in particolare in caso di provvedimenti di rimpatrio;
20. chiede agli Stati membri di prevedere nelle rispettive politiche sull'immigrazione un alto livello di protezione sanitaria degli immigrati, assicurando assistenza preventiva e trattamenti medici;
21. rivolge un appello a favore di una cooperazione rafforzata tra collettività regionali e locali nonché tra le parti sociali per lo scambio delle migliori pratiche per quanto riguarda in particolare l'alloggio, la scolarizzazione e l'accesso alle cure sanitarie;
22. ricorda che è necessario prestare un'attenzione maggiore al linguaggio utilizzato nel trattare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, affinché la società ne abbia una migliore percezione; ritiene che occorra intervenire nell'ambito dell'istruzione e dell'informazione offerta dai mezzi di comunicazione al fine di trasmettere i valori fondamentali dell'Unione, come la tolleranza, la solidarietà, il rispetto reciproco e la lotta contro la discriminazione e la xenofobia;
Priorità enunciate dalla Commissione Cooperazione con i paesi terzi
23. ritiene che il carattere multidimensionale dell'immigrazione esiga una stretta collaborazione con tutti i paesi terzi interessati; ritiene che le conferenze ministeriali di Rabat e Tripoli nel 2006 e il Forum globale dell'ONU sulla migrazione tenutosi a Bruxelles nel luglio 2007, a cui il Parlamento europeo è stato rappresentato, abbiano segnato l'inizio del dialogo necessario tra i paesi d'origine e transito e gli Stati europei destinatari dell'emigrazione; ritiene che tale dialogo debba permettere di gettare le basi di un autentico partenariato basato sul co-sviluppo; ritiene che esso debba mirare, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, a introdurre accordi di riammissione o a migliorare il funzionamento di quelli in vigore;
24. sottolinea come esempio di buone pratiche la conclusione, da parte di alcuni Stati membri, di accordi di cooperazione in materia di immigrazione con vari paesi africani, accordi che individuano il collegamento tra migrazione e sviluppo; esorta gli Stati membri e la Commissione a intensificare la cooperazione e a continuare a sviluppare programmi in tal senso;
25. invita la Commissione e il Consiglio a perseguire lo sviluppo dei Programmi di protezione regionale di concerto con i paesi di origine e di transito e a informare il Parlamento sull'esperienza acquisita relativamente ai progetti pilota finora attuati; valuta positivamente l'avvio di un programma europeo sulla migrazione e lo sviluppo in Africa, avente uno stanziamento iniziale di 40 milioni EUR e l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro nel continente africano, e chiede alla Commissione di fornire maggiori informazioni sulle modalità pratiche; approva a tal fine la firma, da parte della Commissione, dell'accordo di cooperazione con il Mali, con il sostegno della Francia e della Spagna, ai fini dell'apertura del primo Centro di informazione e di gestione delle migrazioni, da istituire con i fondi di questo programma;
26. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure appropriate per ampliare le fonti d'informazione disponibili nei paesi d'origine circa le possibilità di immigrazione legale nell'UE e le condizioni ivi relative;
27. chiede all'Unione, ai governi dei paesi ACP e ai governi di altri paesi di origine di elaborare e attuare politiche mirate a massimizzare l'impatto positivo delle rimesse di fondi, assicurando che queste passino attraverso sistemi ufficiali di trasferimento, conseguendo in tal modo flussi più cospicui, più rapidi, più economici e meglio canalizzati; ritiene che sia importante coinvolgere gli immigrati nello sviluppo dei loro paesi d'origine;
28. chiede alla Commissione di esaminare modalità adeguate per sostenere e sviluppare il ricorso ai micro-crediti;
29. invita l'Unione a condurre una politica estera coerente, che garantisca in particolare la compatibilità e la convergenza degli obiettivi della politica commerciale comune con quelli della politica di sviluppo; ritiene che vada preso in considerazione un piano dell'UE per lo sviluppo dell'Africa, nell'ambito del quale il sostegno finanziario e gli accordi commerciali siano legati alla democrazia, allo sviluppo dei diritti dell'uomo e alla migrazione, in modo da offrire un'alternativa alle persone che lasciano il proprio paese d'origine;
30. chiede che le questioni relative all'immigrazione clandestina rivestano un carattere prioritario nell'ambito delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, in particolare con i paesi di origine e/o di transito degli immigrati clandestini;
31. chiede alla Commissione di presentargli un resoconto annuale dei fondi utilizzati nella lotta contro l'immigrazione clandestina, nonché della legislazione in vigore, della sua applicazione da parte degli Stati membri e della legislazione in preparazione;
32. ricorda che occorre prestare particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 13 dell'Accordo di Cotonou, per quanto riguarda sia la riammissione che il rafforzamento delle procedure di dialogo previste dall'accordo; sottolinea che è importante appoggiare lo sviluppo della capacità dei paesi d'origine e di transito per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, al fine di rafforzare le istituzioni e gli strumenti disponibili per il suo controllo (pubblica amministrazione e quadro giuridico, formazione, squadre di vigilanza alle frontiere, forze di sicurezza per combattere i trafficanti, ecc.); sottolinea che tutti gli Stati ACP devono accettare il ritorno e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo; ricorda che i paesi d'origine e di transito devono assumersi le proprie responsabilità e ottemperare ai propri obblighi in materia di controllo dell'immigrazione clandestina e che è necessario realizzare campagne d'informazione sui relativi rischi, sulle politiche di rimpatrio degli Stati membri dell'UE nonché sugli accordi esistenti in materia di immigrazione legale e sulle opportunità che essi offrono;
33. ritiene che la concessione degli aiuti chiesti dai paesi terzi all'Unione europea per combattere le reti di trafficanti e trasportatori di clandestini operanti sul proprio territorio dovrebbe essere subordinata alla cooperazione di tali paesi e agli sforzi che compiono in questo settore;
Sicurezza e gestione integrata delle frontiere esterne
34. sottolinea l'importanza del controllo delle frontiere nella lotta contro l'immigrazione clandestina; ribadisce che il controllo delle frontiere deve effettuarsi sia in uno spirito di condivisione delle responsabilità e di solidarietà tra Stati membri che in condizioni di accoglienza dignitose per le persone e nel pieno rispetto del diritto d'asilo e di protezione internazionale, che comprende tra l'altro il principio di non respingimento;
35. ritiene che FRONTEX debba disporre delle risorse necessarie alle sue attività, come sancito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2007/2004 (gestione delle attrezzature tecniche); deplora profondamente il fatto che alcuni degli Stati membri non abbiano mantenuto le loro promesse di fornire risorse logistiche ed umane in appoggio alle sue operazioni; ritiene che il registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE), denominato anche "Toolbox", possa avere un senso solo se gli Stati membri soddisfano gli impegni per quanto riguarda gli strumenti tecnici; incoraggia FRONTEX a stipulare accordi operativi con i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV) e altri paesi terzi;
36. si compiace dell'approvazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, fondato sul principio di solidarietà tra Stati membri; rileva che, per la prima volta, l'iniziativa legislativa delle squadre di intervento rapido alle frontiere ha reso vincolante, anziché semplicemente opzionale, la solidarietà nel campo dell'immigrazione; invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa intesa a rendere vincolante il principio di solidarietà anche in relazione agli impegni degli Stati membri nei confronti del CRATE; ricorda che ciascuno Stato membro è tenuto ad assicurare la presenza di una riserva di personale qualificato e pertanto invita gli Stati membri ad autorizzare la creazione di vere e proprie squadre europee d'intervento rapido alle frontiere;
37. chiede agli Stati membri di istituire pattuglie comuni di vigilanza permanenti per tutto l'anno, coordinate da FRONTEX, in tutte le zone ad alto rischio e in particolare lungo le frontiere marittime;
38. chiede al Consiglio di provvedere quanto prima ad istituire la rete europea di pattuglie e ad applicare il sistema europeo di vigilanza per le frontiere marittime meridionali;
39. ritiene necessario inserire nel mandato di FRONTEX e delle squadre di intervento rapido alle frontiere marittime dell'UE il salvataggio dei migranti e richiedenti asilo in difficoltà e in pericolo di vita;
40. ricorda a tutti gli Stati membri e ai paesi terzi di rispettare il diritto internazionale e gli obblighi internazionali in materia di ricerca e salvataggio delle persone in mare; ritiene che gli Stati membri siano congiuntamente responsabili del salvataggio di vite umane in mare; prende atto della proposta avanzata da Malta in sede di Consiglio GAI, concernente un accordo tra gli Stati membri dell'UE, in base al quale gli immigrati clandestini salvati da imbarcazioni registrate nell'UE in una regione di ricerca e salvataggio di uno Stato non appartenente all'UE che rifiuta di assumersi le proprie responsabilità, sarebbero ripartiti tra gli Stati membri su base rigorosamente proporzionale e secondo un sistema accettato in precedenza;
41. rileva che, di fronte al flusso migratorio dal continente africano verso l'Europa, gli Stati membri alle frontiere esterne meridionali dell'Unione, segnatamente quelli più piccoli, come Malta e Cipro, devono sostenere attualmente un peso sproporzionato che richiede un rafforzamento delle misure di gestione comune delle frontiere esterne dell'Unione;
42. chiede alla Commissione di potenziare, nel quadro della PEV, le misure concrete volte e fornire supporto tecnico e finanziario ai paesi limitrofi, per rendere sicure sia le loro frontiere con l'UE che le altre frontiere;
43. raccomanda l'impiego della tecnologia nel controllo delle frontiere, il ricorso regolare al sistema d'informazione sui visti e l'applicazione, in futuro, di un sistema di registrazione automatizzata degli ingressi e delle partenze;
Sicurezza dei documenti di viaggio e d'identità
44. sottolinea la necessità di promuovere il rilascio di documenti d'identità sicuri nei paesi d'origine che facilitino l'identificazione degli immigrati clandestini che entrano nel territorio dell'Unione;
45. si compiace dell'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al sistema d'informazione sui visti che faciliterà l'applicazione efficace della politica comunitaria in materia di visti e contribuirà senza dubbio a combattere l'immigrazione clandestina;
46. ricorda che lo sviluppo di strumenti biometrici per rafforzare la sicurezza e l'autenticità dei documenti, essenziale nella lotta contro la frode, l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, facilita l'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori in buona fede e che esso deve avvenire nel rispetto della protezione dei dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE per le attività rientranti nel primo pilastro; attende, per le attività rientranti nel terzo pilastro, l'adozione di una decisione-quadro specifica per la quale appoggia l'azione della Presidenza del Consiglio tedesca;
47. ribadisce che senza una protezione adeguata dei dati personali non può prevedersi l'attuazione di un sistema automatizzato di controllo delle persone che entrano ed escono dal territorio dell'Unione; ritiene che tale sistema faciliterebbe la verifica dello status dei cittadini di paesi terzi che giungono sul territorio dell'Unione europea e permetterebbe di rafforzare la capacità degli Stati membri di verificare se un cittadino di un paese terzo ha superato la durata del soggiorno autorizzata;
Lotta contro la tratta di esseri umani
48. è convinto che occorra prestare un'attenzione particolare alla lotta contro la tratta di esseri umani e alle vittime di tale tratta, in particolare le persone vulnerabili, le donne e i minori, facendo della lotta contro i trafficanti una priorità dell'Unione; accoglie con favore il piano d'azione della Commissione in materia e sottolinea che esso deve tener conto della necessità di cooperare con i paesi d'origine e di transito;
49. sottolinea che la lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e di bambini, è una priorità dell'UE e che è quindi necessario destinare risorse finanziarie adeguate a tale attività;
50. ricorda che è ora di fissare obiettivi chiari e concreti, ad esempio quello di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nell'arco dei prossimi dieci anni; ritiene, tuttavia, che l'obiettivo primario sia, ovviamente, quello di eliminare questa forma di criminalità completamente e quanto prima possibile;
51. riconosce che molte donne vittime della tratta di esseri umani vivono come immigrate irregolari nell'Unione e che la maggioranza di loro non ha accesso ad una protezione giuridica o sociale; invita gli Stati membri a tenere conto della situazione di queste persone e, in conformità con il loro diritto nazionale, a migliorare la loro situazione e ad assisterle nel rimpatrio;
52. sottolinea che queste azioni non devono prendere di mira le vittime della tratta di esseri umani o lederne gli interessi;
53. ricorda che l'immigrazione clandestina comporta il trasferimento di enormi quantità di denaro nelle mani delle mafie che controllano le reti della tratta di esseri umani e fomenta la corruzione, la frode e lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, il che, a sua volta, rappresenta un ostacolo nella lotta contro l'immigrazione clandestina;
54. è esterrefatto dalla perfetta organizzazione delle reti criminali responsabili del trasporto via mare dall'Africa all'Europa e dall'incapacità dell'Europa di fermarle; rileva che le imbarcazioni dirette in Europa sono delle stesse dimensioni, trasportano solitamente trenta persone, hanno lo stesso colore, sono dotate dello stesso motore e rifornite di cibo, bevande e altre vettovaglie dello stesso tipo e marca, tutti fattori che dimostrano ampiamente come la criminalità si sia finora dimostrata più efficace dell'azione comune europea; è convinto che questa rete senza scrupoli sia responsabile della morte in mare di centinaia di persone; invita la Commissione e il Consiglio a raddoppiare gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani;
55. invita le istituzioni, gli Stati membri ed Europol a mobilitarsi per attuare il programma d'azione a medio termine di lotta contro la tratta di esseri umani, avendo per obiettivo i trafficanti, i passatori e le mafie;
56. tiene conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(11), nonché del piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani(12), adottato nel dicembre 2005, e accoglie con favore la summenzionata dichiarazione congiunta Africa-UE su migrazione e sviluppo;
57. ricorda l'importante contributo del gruppo di esperti sulla tratta di esseri umani, istituito nel 2003 dalla Commissione, in termini di monitoraggio e raccomandazioni politiche e auspica che la sua attività continui;
La questione delle regolarizzazioni
58. ricorda che numerosi Stati membri hanno proceduto o hanno annunciato di voler procedere a regolarizzazioni e che tali decisioni rientrano, allo stato attuale del diritto, nel potere discrezionale degli Stati membri ma spesso segnalano la mancanza di applicazione di misure adeguate atte ad affrontare un fenomeno che forma parte della società nella maggioranza degli Stati membri e ritiene che la regolarizzazione in massa degli immigrati clandestini dovrebbe costituire un evento isolato, in quanto tale misura non risolve i reali problemi di fondo;
59. è consapevole del fatto che una modifica della politica di immigrazione in uno Stato membro può influire sulle tendenze e sui movimenti migratori in altri Stati membri; ritiene che, conformemente ai principi di cooperazione leale e di solidarietà reciproca, gli Stati membri debbano essere tenuti a ricorrere al sistema d'informazione reciproca (concernente le misure nazionali nel settore delle migrazioni e dell'asilo suscettibili di avere effetti su altri Stati membri o sulla Comunità), e rileva che tale sistema è entrato in funzione nel 2007, come risulta dagli ultimi Consigli GAI, per lo scambio di informazioni ed esperienze sulle migliori pratiche;
Lotta contro un fattore d'attrazione fondamentale: il lavoro clandestino
60. accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE, nella quale si prevedono soprattutto sanzioni amministrative, l'esclusione dagli appalti pubblici e sanzioni penali per le infrazioni più gravi;
61. invita l'Unione e gli Stati membri a combattere energicamente il lavoro illegale degli immigrati, prevedendo una serie di sanzioni a carico degli imprenditori, potenziando le ispezioni sui luoghi di lavoro con risorse umane e materiali adeguate per combattere il lavoro illegale e promuovendo misure per la protezione degli immigrati;
62. sottolinea che la lotta contro il lavoro clandestino comporta una dimensione economica e sociale, ma anche psicologica: riducendo alcuni dei fattori d'attrazione dell'Europa (la possibilità di trovare un lavoro, anche se in condizioni indegne per quanto riguarda i diritti fondamentali), essa mira a ridurre l'incentivo di emigrare verso l'Unione e a ridurre l'entità dell'economia sommersa;
63. ritiene che le misure contro l'occupazione illegale siano state adottate con troppo ritardo, pur trattandosi di uno dei principali fattori d'attrazione dell'immigrazione clandestina e di un catalizzatore dello sfruttamento;
64. esorta i singoli Consigli competenti in materia a raddoppiare i propri sforzi in termini di coordinamento nell'ambito della discussione su tale direttiva;
65. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente le rispettive disposizioni giuridiche nazionali in materia di lavoro non dichiarato, disposizioni che presto dovranno allinearsi alla futura direttiva;
66. ritiene che gli Stati membri debbano sforzarsi di far luce sull'occupazione illegale, in particolare nei settori che occupano immigrati; invita la Commissione e gli Stati membri a combattere con forza tale sfruttamento; rileva che un aspetto degli interventi potrebbe essere costituito da campagne d'informazione rivolte a datori di lavoro e lavoratori, che richiamino l'attenzione sull'impatto negativo che il lavoro clandestino può avere sui regimi nazionali di sicurezza sociale, sulle finanze pubbliche, sulla concorrenza leale, sui risultati economici e sui lavoratori stessi; ricorda che è importante coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali in tale processo;
Politica in materia di rimpatrio
67. ricorda la responsabilità dei paesi d'origine e dei paesi di transito in materia di riammissione e incoraggia una politica europea di ritorno efficace e rispettosa al tempo stesso della dignità e dell'integrità fisica delle persone, conformemente alla CEDU e alla Convenzione di Ginevra;
68. chiede che la proposta di direttiva in materia di rimpatrio sia adottata durante la Presidenza portoghese e che le regole e le condizioni disciplinanti la politica di ritorno vengano definite a livello europeo; sottolinea l'importanza di una politica di rimpatrio efficace come uno dei fattori deterrenti nei confronti dell'immigrazione clandestina;
69. chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione della politica di rimpatrio (efficacia degli accordi in vigore in tutti gli Stati membri, analisi delle cause dei ritardi nei negoziati concernenti accordi di partenariato con i paesi terzi interessati, prassi nei paesi d'origine e di transito, attuazione pratica degli accordi di riammissione, compresa la loro conformità con i diritti fondamentali ecc.);
70. invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare, in materia di riammissione degli immigrati irregolari, accordi europei con i paesi terzi interessati;
Migliorare gli scambi di informazioni mediante gli strumenti esistenti
71. invita tutti gli attori interessati a rafforzare lo scambio di informazioni includendovi, ogniqualvolta sia necessario, FRONTEX e Europol; ritiene che la cooperazione tra gli ufficiali di collegamento in materia di immigrazione costituisca una priorità; ritiene che il Parlamento debba essere informato regolarmente degli sviluppi e dei risultati della rete ICONet;
Responsabilità dei trasportatori
72. ritiene necessario valutare le misure adottate in tale settore, in particolare l'attuazione della direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985(13), e il forum creato nel 2001 e composto da rappresentanti degli Stati membri, del settore dei trasporti e di organizzazioni umanitarie;
73. invita la Commissione e il Consiglio a partecipare ad una discussione annuale dinanzi al Parlamento sulla politica d'immigrazione dell'Unione europea; chiede alla Commissione di presentare in tale occasione una relazione esaustiva sugli sviluppi dell'immigrazione in Europa, corredata di statistiche complete;
74. invita la sua commissione competente a condurre un dialogo stretto e regolare con le commissioni dei parlamenti nazionali incaricate delle questioni connesse con l'immigrazione e a proseguire la sua cooperazione con la commissione per le migrazioni, i rifugiati e la popolazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni.